S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 31/08/2021
CONCIA, PELLI E CUOIO (Confial / Federconcia)
Testo consolidato del CCNL 31/08/2021
per i dirigenti, quadri, impiegati e operai, dipendenti del settore concia, pelli e cuoio
Decorrenza: 01/09/2021
Scadenza: 31/08/2024
CCNL 31/08/2021 come modificato da:
- Accordo di Adesione 06/12/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 31 Agosto 2021, in Arzignano (VI), presso la Sede FEDERCONCIA Italia si sono incontrati:
- FEDERCONCIA Italia, rappresentata dal Presidente Nazionale, dalla Delegazione;
con l'assistenza del CdL
e
- CONFIAL - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, - Federazione Settore Manifatturiero, rappresentata dal Segretario Generale, assistito dal Responsabile dell'Istituto Studi sul Lavoro e dal Responsabile Provinciale Veneto, nonché da una delegazione.
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati "Parti")
per discutere e sottoscrivere il CCNL "Concia, Pelli e Cuoio".
Nel seguito, per brevità, il presente CCNL potrà essere individuato anche solo come "CCNL".
Accordo di adesione 06/12/2022
Verbale di stipula
Addì 6, del mese di dicembre, dell'anno 2021
Tra
La Federconcia Italia,
e
La CONF.I.A.L. - Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori; Confial - Federazione Settore Manifatturiero.
Premesso che
i soggetti della rappresentanza collettiva in epigrafe hanno stipulato il 31 agosto 2021 un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore "Pelli, Concia e Cuoio".
Considerato che
i soggetti del superiore CCNL hanno affermato in premessa di volere "favorire l'adesione di altre parti datoriali e sindacali, con parità di diritti e di doveri rispetto ai primi sottoscrittori (___) con l'obiettivo di estendere al massimo le articolazioni di rappresentanza contrattuale".
Ritenuto che
È stata formalizzata la volontà di sottoscrivere il CCNL per il settore "Pelli, Concia e Cuoio" da parte delle associazioni datoriali Unsic e Federdat e dei sindacati dei lavoratori Fismic-Confsal e Flaits, Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi
Federconcia e Confial
approvano con il presente verbale la sottoscrizione diretta del richiamato CCNL, da parte delle prefate associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.
Il presente verbale vale quale ratifica della sottoscrizione diretta e paritaria del CCNL per il settore "Pelli, Concia e Cuoio" da parte di Unsic e Federdat per la parte datoriale e da parte di Fismic-Confsal e Flaits per parte sindacale dei lavoratori, i cui rappresentanti legali sottoscrivono in calce.
Il CCNL per il settore "Pelli, Concia e Cuoio" pertanto, verrà integrato in epigrafe con i nuovi sottoscrittori e depositato, in sostituzione di quello precedente, al CNEL e trasmesso al Ministero del Lavoro.
La concia della pelle è sicuramente una delle più antiche attività dell'uomo.
Fin dalle origini, l'uomo ha capito che la pelle degli animali che cacciava non doveva essere scartata, ma lavorandola poteva essere usata. Naturalmente il processo conciario ha poi subito molti cambiamenti, soprattutto dal Novecento, secolo in cui l'industrializzazione ed i nuovi macchinari hanno permesso uno sviluppo nella ricerca di prodotti specifici e nelle macchine utili alla concia ed alla rifinizione.
La pelle, scarto dell'industria alimentare, viene così "riciclata" dalle concerie e lavorata in modo tale da renderla materiale "nobile" e alla moda.
Questo processo, oltre all'abilità degli addetti, richiede anche macchinari sempre più all'avanguardia ed una ricerca continua.
Lavorazioni delle pelli tra tradizione, sostenibilità e innovazione
Le tecniche di concia "storiche" erano molto inquinanti ma ora, grazie allo sviluppo della tecnologia e dell'innovazione, conciare le pelli è diventata un'attività rispettosa ed attenta all'ambiente.
In tutte le fasi del ciclo produttivo sono stati introdotti sistemi per l'utilizzo intelligente delle risorse naturali e dei rifiuti prodotti, sempre con riguardo all'ambiente di lavoro e alla salute dei dipendenti.
La Sostenibilità deve essere anche la continua ricerca di soluzioni innovative a favore dell'ambiente, delle persone che vi lavorano e, quindi, delle generazioni future.
Il processo produttivo conciario può essere sostanzialmente diviso in diverse fasi:
1. Riviera
Si effettuano tutti i trattamenti che preparano la pelle a ricevere le sostanze concianti
2. Concia e riconcia
Trattamento con gli agenti concianti effettuato in bottale, seguito dalle operazioni di pressatura, spaccatura e rasatura: la pelle conciata prende il nome di "wet blue".
3. Riconcia
Lavorazioni di riconcia, tintura e ingrasso, che rendono le pelli vivide, consistenti e morbide.
4. Asciugatura
Durante la fase dell'asciugaggio, avviene l'eliminazione dell'acqua in eccesso, a questo punto le pelli vengono chiamate "pelli in crust".
5. Rifinizione
Con essa si alternano operazioni di spruzzatura di pigmenti e altri prodotti necessari a rendere le pelli morbide e lucenti.
6. Selezione
Le pelli finite sono selezionate singolarmente, a cura di operatori specializzati, misurate e infine destinate ai diversi mercati, dall'arredamento alla calzatura, dall'abbigliamento alla pelletteria.
7. Controllo finale qualità
Prima di inviare le pelli al cliente, queste vengono sottoposte ad un controllo finale delle qualità ed a dei test di laboratorio.
Le lavorazioni della pelle e del cuoio hanno ancora oggi una componente artigianale nelle quali l'abilità e la manualità degli operatori sono ciò che rende la pelle ed il cuoio materiali unici e pregiati dagli usi più disparati.
Un'alternativa di sistema
L'attuale sistema sindacale prevalente, dopo aver sempre respinto le regolamentazioni ex art. 39 della Costituzione, oggi invoca norme legali sostanzialmente a garanzia dello status quo, ed in tal senso sono abbastanza allineate le proposte delle stesse interpretazioni giurisprudenziali fino ad oggi formulate.
La "Rappresentanza" privilegiava solo un generico numero degli iscritti al Sindacato o all'Associazione Datoriale. Ora, si invoca la loro verifica tramite i codici INPS che, in realtà, rilevano solo se stessi, mancando un rapporto necessario tra codice e CCNL effettivamente applicato.
Gli altri cosiddetti "parametri esterni", quali il numero delle vertenze, delle assistenze, la quantità degli scioperi proclamati ed altri simili, sono funzionali a determinare l'indice di litigiosità, non certo quello di rappresentanza.
Il nostro CCNL si pone, quanto al metodo, in una prospettiva assolutamente nuova, giuste tutte le forme tradizionali di iscrizione delle Parti alle rispettive Associazioni Datoriali e Sindacali e di tutela dei reciproci interessi.
Infatti, in modo assolutamente sostanziale, il CCNL pone al primo piano la Contrattazione Aziendale, cosiddetta di Secondo Livello, che vede attori l'Azienda ed i propri Lavoratori, quali unici soggetti con l'effettiva conoscenza dei problemi presenti e delle possibilità esistenti, perciò in grado di trovare le migliori condizioni nella situazione concreta in cui si trovino ad operare.
In questo Contratto, si perde così la dimensione ideologica, a favore di quella sindacale in senso stretto; la dimensione verticistica a favore di quella di base; la presunzione di interessi e convenienze astratte, a favore della concreta verifica degli uni e delle altre.
Tale "rivoluzione", oggi è possibile per due ragioni: la prima, è l'avvenuta caduta delle ideologie politiche e sindacali di riferimento; la seconda, è l'avvenuto esteso passaggio di competenze apicali dai Datori di lavoro agli stessi Lavoratori e, quindi, la possibilità di concreta realizzazione di principi di corresponsabilità.
Pertanto, con realismo, questo CCNL applica principi nuovi che si concretano in un'estesa corresponsabilità, anche gestionale tra Azienda e Lavoratori, nella previsione di partecipazione agli utili aziendali da parte dei Lavoratori, nella diffusione di Accordi aziendali di secondo livello e, conseguentemente, di quote retributive condizionate e variabili; nella previsione che il CCNL sia "cedevole" rispetto agli Accordi di secondo livello, applicando così il principio di sussidiarietà; nell'estensione del Welfare, sia contrattuale che aziendale; nell'ordinaria verifica degli Accordi aziendali mediante Referendum.
Ovviamente, questa "alternativa di sistema", quanto a realizzazione, è in itinere, ma le Parti sottoscrittrici il CCNL intendono fare ogni sforzo per la sua estesa e concreta applicazione.
Con tali premesse, si manifesta così l'assurdità di applicare criteri di rappresentanza esterni e totalmente estranei al sistema da noi scelto, essendo essi applicabili solo in un contesto ideale ed operativo che ci è estraneo.
1) RETRIBUZIONI
Le Parti, ritenendo che le forme di partecipazione dei Lavoratori e di responsabile cogestione nell'Impresa siano fondamentali per il successo delle Imprese e del Lavoro, hanno previsto salari tabellari che rendano possibili nuove e più responsabili forme retributive, quali:
- il sistema premiale aziendale per obiettivi;
- lo sviluppo del Welfare;
- l'ampliamento delle indennità aventi lo scopo di retribuire particolari onerosità del lavoro;
- adeguate maggiorazioni per lavoro straordinario;
- lo sviluppo delle forme di partecipazione dei Lavoratori agli utili aziendali.
Quanto precede si somma alle previste "Indennità Mensile di Mancata Contrattazione" (obbligatoriamente dovuta quando non vi sia una previsione collettiva di sistema premiale aziendale) ed agli "Elementi Perequativi Regionali", che hanno lo scopo di avvicinare tra loro i poteri di acquisto regionali delle retribuzioni, in modo che i Lavoratori siano tendenzialmente in grado di accedere, a parità di livello contrattuale, ai medesimi beni e servizi in tutte le Regioni.
Pertanto, con questo CCNL, si è dato corpo al nostro dichiarato obiettivo di contenere i minimi delle retribuzioni contrattuali al solo fine di sviluppare strumenti innovativi atti a garantire, aziendalmente e nel tempo, retribuzioni equivalenti o più interessanti degli stessi sistemi concorrenti, con piena soddisfazione di entrambe le Parti Aziendali.
2) CCNL EUROPEO
L'Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche ("E.Q.F."), ha fatto una proposta coerente con i principi che informano l'Unione, e le Parti sottoscrittrici di questo CCNL hanno sviluppato i contenuti professionali e i parametri retributivi in modo conforme, nella forma e nella sostanza, all'ultima versione del sistema E.Q.F..
Per quanto precede, le Parti consigliano di verificare l'inquadramento del Personale in modo che il livello e la retribuzione siano effettivamente quelli contrattualmente previsti per le mansioni svolte.
3) COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE DELL'IMPRESA
Il prorompente sviluppo tecnologico, la crescente complessità del quadro normativo, la dilatazione planetaria dei mercati e della concorrenza, impongono, per lo sviluppo delle attività, nuove e concrete forme di collaborazione e responsabilità tra l'Impresa ed i propri Dipendenti.
Oggi le funzioni specialistiche aziendali, così rilevanti ai fini del successo dell'attività, sono prevalentemente patrimonio dei dipendenti che, per questo, di fatto già concorrono in modo decisivo alla definizione delle scelte strategiche aziendali.
Inoltre, l'elevato patrimonio tecnologico, oggi necessariamente residente nelle aziende e la sua veloce obsolescenza, determinano un continuo e crescente fabbisogno di nuove competenze che ha rimodulato i rapporti gestionali all'interno delle aziende, attenuando l'originaria esclusiva predominanza del potere gestionale dell'Imprenditore.
Pertanto, la riduzione delle "distanze gestionali", anche tenendo conto delle perduranti differenti responsabilità dell'Imprenditore rispetto al Lavoratore subordinato, porta come naturale conseguenza ad una maggiore condivisione dei processi, delle scelte, delle responsabilità e dei risultati tra l'Imprenditore ed i suoi Collaboratori.
Quanto precede, anche tenendo conto dell'art. 46 della Costituzione (___ la Repubblica riconosce il diritto dei Lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle Leggi, alla gestione delle aziende ___) e la Direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Unione Europea e che stabilisce norme minime procedurali sulla tutela del diritto dei lavoratori a essere informati e consultati sulla situazione economica e occupazionale che interessa il loro posto di lavoro. Per la disciplina di dettaglio, si rinvia all'art. 293.
4) SUSSIDIARIETÀ
Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Pertanto, la scelta di questo CCNL è:
a) prevedere solo le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e Lavoratore e le forme di partecipazione agli utili d'impresa, che si affianchino ai sistemi incentivanti della produttività del lavoratore o d'area, come individuati dalla Contrattazione di Secondo livello, anche con sviluppo del Welfare aziendale. Quanto precede, affinché il Datore e i Lavoratori ricerchino in azienda le soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro, con la specificità del mercato di settore, conciliate con la salvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici Regionali del costo della vita, per ridurre le differenze sui poteri d'acquisto, a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun senso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in capo alle singole Aziende, attraverso le prestazioni dell'Ente Bilaterale di riferimento, che comprendono anche le assicurazioni sull'invalidità e sulla vita, la mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ed i Fondi Interprofessionali, di Solidarietà e di Previdenza Complementare.
5) SCELTE RETRIBUTIVE E NORMATIVE
Le Parti sono coscienti di vivere in un sistema normativo rigido che attraverso gli affermati principi d'inderogabilità, tende a sclerotizzare l'azione delle Parti Sociali stesse e carica sul Lavoro oneri previdenziali molto gravosi, pari cioè a circa il 40% della retribuzione lorda del Lavoratore, senza proporzionata e reale contropartita, assumendo, quindi, una componente di odiosa parafiscalità posta a carico dei soli Lavoratori dipendenti.
Così, mentre cresce a dismisura la platea di quanti non contribuiscono al bene comune, ma sono destinatari di numerosi e gratuiti benefici, il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell'Iva, delle accise, dei corrispettivi dovuti a Comuni e Regioni e dei prezzi amministrati, può acquisire nettamente meno beni e servizi dei nostri vicini competitori.
Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessivamente dovute al Lavoratore debbano essere salvaguardate anche nel loro sviluppo, ma hanno anche concordato sull'opportunità di contenere gli istituti di nicchia, riguardanti cioè pochi Lavoratori, che sono "disturbanti" nell'organizzazione del lavoro e che più facilmente potrebbero prestarsi ad abusi, già monetizzandoli mensilmente, nei loro valori medi, quali componenti della retribuzione contrattualmente dovuta.
Tale scelta tiene anche conto del fatto che, nei Contratti Collettivi di Lavoro "storici", i miglioramenti normativi hanno avuto origine e giustificazione in un periodo di sviluppo variabile ma sempre positivo. mentre l'attuale situazione è, ormai, di consolidata recessione.
6) PREMI DI RISULTATO
Il Titolo LVI del presente CCNL prevede la regolamentazione contrattuale sui Premi di Risultato. Essi sono distinti dalla partecipazione agli utili, che sono un beneficio correlato ai risultati di esercizio, con portata applicativa pluriennale.
Il Premio di Risultato ha, invece, lo scopo di stimolare il superamento di criticità aziendali (c.d. "colli di bottiglia"); di orientare l'impegno dei Lavoratori verso obiettivi particolari e contingenti; di favorire le operazioni di riorganizzazione dell'attività in particolari settori o periodi; di premiare l'efficienza in aree aziendalmente critiche.
7) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D'IMPRESA
Incoraggiate dalle previsioni legali sull'argomento (Art. 46 Cost., terzo c. art. 2099 c.c. e art. 2102 ex.), le Parti hanno individuato nella partecipazione agli utili d'impresa, un potente sistema formativo dei Lavoratori e dei Datori di lavoro, sulle reali dinamiche aziendali, sui positivi effetti della reciproca collaborazione e sui benefici che quest'ultima determina anche sui risultati economici.
La relativa disciplina è così regolamentata al Titolo LVII del CCNL.
8) WELFARE CONTRATTUALE E AZIENDALE
Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale, estensione dell'obbligatorio Welfare Contrattuale, quale elemento di fidelizzazione del Lavoratore all'Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici a parità di costo aziendale.
9) PROGRESSIVITÀ
Per la novità dell'impostazione data, vi sarà progressività ed articolazione nel decollo complessivo dei benefici derivanti dal CCNL, dalle Contrattazione di Secondo livello ed Individuale. Alcuni di essi saranno correlati alla misura dei risultati economici ottenuti nell'esercizio dalla singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella constatazione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti concordano d'incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente qui previsti, rispetto all'evoluzione che vi sarà dell'Indice IPCA del costo della vita.
10) ESEMPLIFICAZIONI E INTERPRETAZIONI: EFFICACIA
Le Parti riconoscono la difficoltà di rendere sempre univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.
Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l'Organismo Bilaterale, le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di Software paghe ecc.), predisponendo sollecitamente le Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell'articolato, le Parti concordano d'inserire nel Testo contrattuale in caratteri corsivi alcune premesse particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative ed applicative.
Nel caso si rilevasse una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il tramite dell'apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d'interpretazione Autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite in corsivo nel Testo contrattuale successivamente editato nel sito dell'Ente Bilaterale e/o delle Parti, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono.
Solo con la pubblicazione dell'Interpretazione, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nel sito dell'Ente Bilaterale di riferimento.
11) DINAMICITÀ, PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEL CCNL
I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Certificazione.
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previste al punto che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive RSA/RST, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale diretta.
12) DEROGABILITÀ
Le Parti confermano che, in determinate situazioni di crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, si potrà derogare anche in peius rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali. Nel caso eccezionale di deroghe in peius, gli obiettivi e i sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, essere concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza le salvaguardie che li giustificano, tutto ciò nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Poiché la responsabilità del lavoro è comune e comprende sia il Datore che i Lavoratori nel loro complesso, gli eventuali Accordi in peius, per essere pienamente efficaci, dovranno essere confermati da apposito Referendum.
13) REFERENDUM AZIENDALE
Il Referendum Aziendale, assicura la verifica degli Accordi di Secondo Livello discussi e sottoscritti dalla RSA/RST e dal Datore, con esercizio di responsabile democrazia sindacale diretta. Anche in attuazione dell'art. 21 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), il Referendum è dettagliatamente regolato dal Titolo LIV del presente CCNL.
14) PARITÀ DI GENERE
Le Parti riconoscono l'importanza che nelle Aziende si realizzino le condizioni atte ad assicurare l'assenza di pregiudizi di genere ed a garantire le concrete possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle carriere, ogniqualvolta vi sia parità nella quantità e qualità del lavoro prestato.
15) ENTE BILATERALE - CERTIFICAZIONI
Le Parti, nel Titolo LXII definiscono le competenze dell'Ente Bilaterale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo essi parte integrante delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore. Inoltre, l'Ente Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi Tecnici, a domanda, certifica i Contratti di Secondo livello, i Contratti d'appalto, gli Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
16) ERMENEUTICA CONTRATTUALE
Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL, non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione e secondo le intenzioni espresse nella presente Premessa e nelle Premesse dei vari Titoli.
I casi dubbi, a domanda di una Parte interessata, saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Certificazione, mediante remissione di Parere.
17) CONCLUSIONI
II presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che, anche grazie ai recuperi di efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, l'attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare aziendale.
Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di "Indennità Mensile di Mancata Contrattazione", che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo livello.
Resta però inteso che, qualora il costo dei benefici di Secondo livello fosse inferiore al costo dell'Indennità sostitutiva, l'Accordo, per essere applicabile, dovrà essere sottoposto a Referendum ed approvato almeno dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori che hanno partecipato al Referendum stesso.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende del Settore Concia, Pelli e Cuoio che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL. A titolo esemplificativo, il presente CCNL si applica ai dipendenti di:
1) Aziende Conciarie;
2) Aziende che effettuano la lavorazione delle pelli, delle pellicce, del cuoio e la lavorazione/produzione di accessori e componenti per manufatti (calzature, borse, articoli di pellicceria, sellerie ecc.);
3) Aziende che producono prodotti e/o macchinari inerenti tutte le lavorazioni delle pelli.
Norma applicativa del CCNL comune a tutti gli ambiti contrattuali
A norma dell'art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è "unica", l'inquadramento contrattuale sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate per i seguenti ambiti.
In caso di attività plurime, l'individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella prevalentemente esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui nella medesima Azienda vi fossero significative attività autonome, distinte, e non accessorie all'attività prevalente, il Datore di lavoro potrà anche applicare CCNL diversi, corrispondenti alle specifiche distinte attività.
Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra, resta inteso che:
1) per "attività" s'intende quella principalmente svolta in un'unità aziendale autonoma (tecnica, produttiva, commerciale ecc.);
2) nell'ambito aziendale, si considera "autonoma" un'attività che non è destinata a concorrere al prevalente ciclo produttivo di beni o servizi dell'azienda o vi concorra in modo trascurabile o quale fornitore "esterno";
3) si considera "prevalente" rispetto a ciascuna attività autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti, in concorso al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno normalmente applicate le norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per un'eventuale attività autonoma (vedasi precedente punto 2).
In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni sul CCNL applicabile, le Parti interessate potranno attivare il servizio d'interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che emetterà parere vincolante, secondo le previsioni del sistema contrattuale.
Qualora nell'ambito di un'unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali s'incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l'applicazione del CCNL "prevalente".
TITOLO II - IL CCNL "CONCIA, PELLI E CUOIO"
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime (derogabili a miglior favore per i Lavoratori o in peius solo con Accordi di Secondo livello approvati mediante Referendum), che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l'Apprendistato; quelli atipici degli Addetti occupati con le diverse forme d'impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli formativi e propedeutici all'assunzione, quali lo Stage o Tirocinio e il Contratto di Stabilizzazione.
L'applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed eccezionali deroghe in peius, entro i termini di decadenza, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici e diritti contrattualmente
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, salvo che a favore del Dipendente, non se ne ammette applicazione parziale, tranne che eccezionalmente per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello, come previsto al punto 12) (Derogabilità) della Premessa Contrattuale o al punto 14) dell'art. 275 del presente CCNL.
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di corresponsione del Welfare Contrattuale (Titolo XLVIII) e di adesione all'Ente Bilaterale di riferimento al fine di garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale, anche attraverso convenzioni, che comprendono l'Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, il sostegno economico in caso di decesso a qualsiasi causa dovuta o d'invalidità permanente per infortunio professionale o extraprofessionale del Lavoratore, i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti, l'accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e alla Previdenza Integrativa, l'accesso alle prestazioni dell'Organismo Paritetico Nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I contributi dovuti all'Ente Bilaterale comprendono anche il ristoro dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi ai Lavoratori, che fanno parte del trattamento economico complessivo contrattualmente dovuto. In caso d'omissione dei versamenti previsti, il Datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere al Lavoratore le prestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., di sostegno, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto dell'Ente Bilaterale di richiedere il versamento delle quote non ancora versate.
L'applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l'iscrizione dell'Azienda a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici (Federconcia Italia) o successivamente aderenti, con i versamenti delle previste quote Co.As.Co. e il regolare versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di riferimento.
L'applicazione del presente CCNL è inibita alle Aziende che non rispettano tutte le condizioni previste nel presente Titolo.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che, con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali di compensazione monetaria (cfr. art. 349) assorbibili o con voci risarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi individuali assistiti (punto f, lettera C., art. 10).
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali, nonché l'accesso ai Fondi per la formazione continua erogati dai Fondi Interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l'eventuale Contratto Integrativo di Secondo livello o di erogare la relativa Indennità sostitutiva (I.M.M.C.), fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza del lavoro.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o Territoriali (RST), si farà riferimento al relativo Accordo Interfederale.
TITOLO III - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 3 - CCNL: Decorrenza e Durata
Il presente Contratto ha validità dal 1º Settembre 2021 e scadrà il 31 Agosto 2024, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato d'anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovranno pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 4 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Art. 5 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un'indennità retributiva provvisoria denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale" calcolata nel seguente modo.
Criteri di calcolo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale: fatto uguale a 100 l'indice nazionale IPCA, al netto degli energetici importati, al primo giorno del mese successivo alla decorrenza del CCNL da rinnovare (Indice 1), rilevato lo stesso Indice alla fine del mese della data di sua scadenza (Indice 2), l'Indennità di Vacanza Contrattuale sarà pari al prodotto della P.B.N.C.M. moltiplicata per il 70% (settanta %) della differenza, tra l'indice 1 e l'indice 2.
Dall'importo risultante, saranno dedotti gli importi eventualmente già riconosciuti nel corso di vigenza del CCNL a titolo di "Adeguamento IPCA " così come previsto dal citato Accordo Quadro.
L'Osservatorio Nazionale costituito presso l'Ente Bilaterale contrattuale determinerà, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per ciascun livello d'inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, in attuazione dell'Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione Collettiva, prima di ciascun rinnovo, le Parti valuteranno l'entità del recupero degli scostamenti dell'Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni.
TITOLO IV - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo intervenute. Inoltre, nel sito dell'Ente Bilaterale di riferimento sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Interpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi, nonché ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente iscritte all'Ente Bilaterale di riferimento aziendale, potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 7 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team System, CentroPaghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
Art. 8 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
L'Azienda è tenuta a fornire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna.
Inoltre l'Azienda, in attuazione del 1º comma dell'art. 7, L. 300/1970, dovrà esporre, in luogo accessibile ai Lavoratori, almeno l'estratto della parte disciplinare del presente CCNL, integrata con le altre eventuali specifiche norme aziendali. Fermo restando quanto precede, in ottica di semplificazione ed informatizzazione delle informazioni, tale distribuzione potrà avvenire anche per via telematica o su supporto informatico.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all'Ente Bilaterale di riferimento, versando le quote previste per ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente significato:
A) Sulla Retribuzione
a. "Trattamento complessivo":
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre le prestazioni Sanitarie Integrative e Assicurative e di Welfare Contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la P.B.N.C.M., l'Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di anzianità, l'Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o gli eventuali benefici della Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal Contratto Individuale quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (per lavoro notturno, festivo, ecc.) le Indennità correlate alla mansione (es. mansioni gravose, Indennità Autista/Corriere), gli eventuali buoni pasto, indennità o servizi di mensa e/o di trasporto, le prestazioni dovute per il Welfare Contrattuale, così come per l'Assistenza Sanitaria Integrativa e per le garanzie Assicurative Vita.
b. "Paga Base Nazionale Conglobata Mensile" o "PBNCM"
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente definita per la generalità dei Lavoratori nell'apposita Disciplina Speciale del presente CCNL, commisurata alla Categoria e al livello d'inquadramento professionale (art. 180). Essa è già comprensiva anche dell'ex indennità di contingenza e dell'E.D.R. In caso di Tempo Parziale, essa dovrà essere rapportata all'Indice di Prestazione.
c. "Elemento Perequativo Mensile Regionale
È un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. (art. 226), introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione della Categoria e del livello professionale d'inquadramento, della Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere rapportato all'Indice di Prestazione.
d. "Retribuzione Mensile Normale" o "RMN"
S'intende la retribuzione "fissa" mensile lorda, parametrata all'Indice di Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
- Elemento Perequativo Mensile Regionale;
- Aumenti periodici d'anzianità (c.d. scatti);
- Superminimi "ad personam";
- tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, comunque denominati, che siano mensilmente corrisposti con carattere continuativo e che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
e. "Retribuzione Oraria Normale" o "RON":
Si ottiene dividendo la "Retribuzione Mensile Normale" per il Divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173 (centosettantatré).
f. "Retribuzione Giornaliera Normale" o "RGN":
Si ottiene dividendo la "Retribuzione Mensile Normale" per il Divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g. "Retribuzione Media Globale Giornaliera" o "RMGG":
E la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall'INPS, normalmente pari a 1/26º (per gli Impiegati) o 1/30º (per gli Operai) dell'Imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
h. "Indennità di sostituzione"
Essa deve essere riconosciuta quando il Lavoratore svolga con continuità, ma senza il criterio di prevalenza, mansioni di qualifica superiore, richieste da esigenze sostitutive (copertura del servizio in pausa pranzo ecc.). In tal caso, il Lavoratore manterrà il proprio livello di inquadramento, ma avrà diritto all'Indennità di sostituzione, commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
i. "Retribuzione Mensile di Fatto" o "RMF":
S'intende l'importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali e individuali pattuite. E, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, stabili, periodiche, condizionate e variabili del periodo considerato, quali, ad esempio, oltre alla R.M.N., le seguenti:
- Indennità di Vacanza Contrattuale;
- Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli eventuali importi previsti dalla Contrattazione di Secondo livello;
- Indennità correlate alla mansione (ad esempio: Indennità Autista/Corriere; Indennità di Cassa; Indennità di trasferta, Indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, ecc.);
- Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
- Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
- Integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al Lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
- Premi (ad esempio: Premio presenza, di Produttività, di Risultato, Partecipazione agli utili ecc.);
- Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
j. "Integrazione Mensile Variabile
Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una retribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore di poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prevedere la voce di "Integrazione Mensile Variabile" quale complemento tra la R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e l'importo mensilmente pattuito. Nel caso di minori retribuzioni contrattualmente dovute (per trattenute per danni, per sciopero, per multa, sospensione disciplinare, assenze per malattia, mese parzialmente lavorato ecc.), tali differenze NON saranno compensate dall'Integrazione Mensile Variabile.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un'Integrazione Mensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione fissa mensile pattuita, aumentata delle "retribuzioni extraorarie con maggiorazioni", eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati annuali. Salvo che non sia diversamente precisato nella Lettera di concessione o assunzione, nel mese di liquidazione della Tredicesima Mensilità saranno riconosciute due retribuzioni fisse mensili.
k. "Divisore Convenzionale" o "DC":
Orario: 173, ad esclusione dei Lavoratori discontinui, per i quali il Divisore sarà dato dall'orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all'unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5,l'arrotondamento sarà all'unità inferiore.
Giornaliero: 26.
l. "Rimborso spese":
S'intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell'Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori del Comune della sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall'Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte della R.M.F.. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione mensile dovuta, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. "Anno Solare":
Arco temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
b. "Anno di Calendario":
Arco temporale dal 1º gennaio al 31 dicembre.
c. "Giorni di Calendario":
Giorni compresi nell'anno di calendario.
d. "Giorni:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo i criteri dell'art. 2963 c.c.:
"I termini [___] si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine [___e il termine] si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo"
e. " Giorni lavorabili e " Giorni lavorativi:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni dell'anno di calendario i giorni festivi, di riposo, di ferie contrattualmente previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell'anno. Negli altri profili d'orario, dai giorni dell'anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano previste come godute.
f. " Giorni lavorati:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l'effettiva prestazione ordinaria lavorativa. Nell'orario settimanale "5+2", al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per Vindice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o superiore alla metà dell'orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo d'orario "6+1" e "6+1+ 1", i giorni lavorati corrispondono ai giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. "Fine Settimana":
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
h. "Periodo Feriale Estivo":
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
i. "Periodo Feriale Natalizio":
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6 gennaio.
j. "Periodo Feriale Pasquale":
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. "Azienda", "Società", "Impresa", "Datore di lavoro" e "Datore":
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
b. "Lavoratore" e "Dipendente":
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente CCNL, con la dizione "Lavoratore" e/o "Dipendente", s'intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati e gli Operai. In caso di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di "Dirigente", "Quadro", "Impiegato" o di " Operaio/Operatore".
c. "Parti aziendali:
S'intendono i Rappresentanti dell'Ente e dei Lavoratori. Normalmente, tale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati alla sottoscrizione degli Accordi aziendali di Secondo livello.
d. "Generalità dei lavoratori
S'intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata Categoria (Dirigenti, Quadri, Operai o Impiegati) o Reparto (servizio, settore aziendale ecc.) o mansioni (amministrativi, tecnici, commerciali ecc.) o dell'intera Impresa.
e. "Lavoratore Assistito
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l'assistenza presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione facoltativa presso la DTL ai sensi dell'art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" ai sensi dell'art. 7 della L. 604/1966. L'assistenza individuale è libera, mentre l'Assistenza e Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL o gli Accordi aziendali di Secondo livello.
f. "Accordo Assistito":
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex artt. 410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell'Assistente Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori. In assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/411 c.p.c., s'intende "assistito" l'Accordo tra Impresa e Lavoratore/ori alla presenza e con la sottoscrizione della RSA/RST.
D) Sul Contratto di lavoro
a. "Contratto Collettivo di Lavoro":
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per una determinata categoria di essi.
Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all'intero territorio nazionale, si definirà "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro" (come il presente CCNL). I Contratti Collettivi, oltre che Nazionali, possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni particolari non comprese nel CCNL.
I Contratti Collettivi "particolari", quando rispettano le condizioni inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva (art. 258) o di Referendum Aziendale, essendo "disciplina speciale", avranno prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. "Contratto Individuale di Lavoro" o "Contratto Individuale" o "Lettera o Contratto di assunzione":
E il contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra Lavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d'assunzione devono essere contenute tutte le informazioni previste dall'art. 137, oltre ogni altra previsione rientrante nell'autonomia privata negoziale concordata tra le Parti, sia di natura normativa che economica, purché essa non contraddica condizioni inderogabili legali, non sia complessivamente peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL o di altri Contratti Collettivi applicabili in Azienda e sia determinata o determinabile.
In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale (per esempio in presenza del Patto di Prova); in altri, la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova.
Nella Lettera d'assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regolerà il rapporto in questione per tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti, o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. "Impegno" o "Impegnativa d'assunzione
Prima dell'assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le Parti (Datore di lavoro e Lavoratore) potranno sottoscrivere un reciproco impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni che seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate. Per essere vincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto dalle Parti interessate (c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
- identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
- data prevista di assunzione (a tempo o a condizione) e tipologia contrattuale;
- mansione, livello d'inquadramento e retribuzione concordati;
- orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
- CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
- termine di decadenza dell'Impegno d'assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all'Impegno, determinerà alla Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico "Ad Substantiam" o "Essenziale":
Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale e la cui assenza determina nullità delle condizioni derogatorie di altre legali e/o contrattuali.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico "Ad Probationem" o "ai fini della prova":
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di prova, testimoniali o documentali.
E) Sulla Classificazione del Personale
a. "Responsabile":
Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli sono proprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti Responsabili e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Responsabile di Direzione, Capo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra. Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado d'autonomia e responsabilità dipende dal livello professionale acquisito.
b. "Settore/Servizio/Area":
Struttura amministrativa, commerciale, tecnica, informatica o produttiva, complessa e omogenea, anche composta da più uffici/reparti.
c. "Ufficio":
Struttura amministrativa semplice a contenuto professionale d'area coerente.
d. "Reparto":
Struttura operativa complessa, composta da più Operatori specialistici con unico coordinamento.
e. "Capo Ufficio/Reparto":
Quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con responsabilità della loro formazione, organizzazione e lavoro.
f. "Gruppo":
Insieme di lavoratori aventi competenze omogenee ma professionalità eterogenee, normalmente distribuite su più livelli (ad esempio, gruppo manutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati elettricisti).
g. "Squadra":
Un gruppo di competenze eterogenee ma di professionalità omogenee, comprendente fino a 5 (cinque) lavoratori (esempio: 1 Lavoratore Qualificato Montatore, 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1 Lavoratore Qualificato Collaudatore).
h. "Capo Squadra":
Quando il Responsabile, per le proprie autonomie e competenze, coordina un Gruppo o una Squadra di lavoratori, che concorrono all'esecuzione di un determinato lavoro (Manutenzioni ecc.).
i. "Professionalità Omogenee":
S'intendono Profili e/o Esemplificazioni della medesima Declaratoria (Livello), ma con mansioni diverse tra loro integrabili e/o fungibili.
j. "Lavoratore d'Ordine od Esecutivo ":
È il Lavoratore addetto alle mansioni previste ai Livelli E e D.
k. "Lavoratore Qualificato":
È il Lavoratore addetto alle mansioni previste al Livello C2.
l. "Lavoratore Specializzato o di Concetto":
È il Lavoratore addetto alle mansioni previste al Livello C1.
F) Sull'Orario di lavoro
a. " Tempo Pieno":
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali. Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche "6+1+1", il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 ore settimanali potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell'orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. " Tempo Parziale":
È l'orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L'articolazione del Tempo Parziale potrà essere: "orizzontale", "verticale" o "mista", come previsto dall'art. 14 del presente CCNL.
c. "Indice di Prestazione" o "IP":
Nell'orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra l'orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l'indice sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione),
d. "Orario di lavoro":
È il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l'esecuzione dell'opera richiesta secondo le sue direttive, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell'arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a "tempo pieno" o a "tempo parziale". Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. "Orario di lavoro settimanale":
Nel Tempo pieno, è di 40 (quaranta) ore ordinarie normalmente distribuite su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni alla settimana (art. 189). Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura "H24", al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l'orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo "plurisettimanale" su cicli di 8 (otto) giorni. Nel tempo parziale orizzontale, l'orario di lavoro settimanale è dato dal prodotto tra Vindice di Prestazione e l'orario settimanale pieno (40). Per i lavoratori discontinui, l'orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 40 e 45 ore.
f. "Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale":
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell'orario/i di lavoro (giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
g. "Lavoro ordinario spezzato":
È la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due Parti giornaliere, con un intervallo* intermedio superiore a 1,5 ore. (*intervallo definibile con Accordo di Secondo livello, ex art. 204).
h. "Lavoro Supplementare"
Nel contratto a Tempo Parziale, è il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto), entro i limiti previsti all'art. 17 e l'orario contrattuale previsto per il tempo pieno, superati i quali assume la qualifica di "lavoro straordinario". Nel Tempo Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero di ritardi, fermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l'orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall'orario contrattuale.
i. "Consolidamento dell'orario di lavoro"
Ogni qualvolta nel Tempo Parziale il ricorso alle Clausole Flessibili o al Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 (sei) mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per iscritto un diverso termine certo, a tempo o a condizione, per il ritorno all'Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell'orario di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l'Indice di Prestazione del Lavoratore acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro (da Clausole Flessibili o Lavoro Supplementare) consolidato. In caso di consolidamento (positivo o negativo), le competenze differite del Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di prestazione. Il consolidamento opera fino a concorrenza dell'Indice di Prestazione uguale a 1 (uno). Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito, e diverse condizioni, se più favorevoli al Lavoratore.
j. "Lavoro Straordinario":
È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell'Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo Pieno.
k. "Straordinario con riposo compensativo"
Configura una composizione plurisettimanale (o plurimensile) dell'orario ordinario di lavoro.
Il riposo compensativo, dovrà essere goduto dall'art 206.
l. "Lavoro prolungato"
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore) richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
m. "Lavoro extra ordinario spezzato":
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d'intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta per un tempo superiore a 30 (trenta) minuti in modo non adiacente al normale orario ordinario di lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporta il rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al lavoro e all'abitazione e deve avere una durata di almeno un'ora. Comunque, in ogni caso, la retribuzione minima del lavoro extra ordinario spezzato deve essere di un'ora, con le relative maggiorazioni, oltre il rimborso delle spese.
m. "Lavoro notturno
È il lavoro prestato nell'arco temporale dalle ore 22:00 alle ore 6:00, mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore.
n. " Turni Avvicendati:
È il sistema di distribuzione dell'orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. Essi potranno essere così distribuiti:
- su "semi-turni", nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio, alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo di orario;
- su tre turni con "turno continuo giornaliero" nelle 24 ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato;
- su turni "H24", i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all'interno dell'intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d'orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni legali.
G) Sulla Malattia e Infortunio
a. "Periodo di Carenza":
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti al giorno dell'infortunio professionale, nei quali l'INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le Indennità riconosciute dall'INPS o dall'INAIL decorrono solo dal 4º (quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest'ultimo caso, sempre con esclusione dal computo del giorno dell'infortunio.
b. "Periodo di Comporto":
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del Lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere "secco", quando considera un solo evento morboso, oppure "frazionato" o "per sommatoria", quando considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 215 e 216, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo complessivo, l'Impresa non potrà licenziare il Lavoratore, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).
c. "Anzianità applicativa contrattuale":
Coincide con il periodo decorrente dall'assunzione del Lavoratore, se in costanza di applicazione del presente CCNL (o del CCNL da esso rinnovato) o si determina dalla prima decorrenza di applicazione del presente CCNL (o del CCNL da esso rinnovato), fino al termine finale di calcolo, depurato dai tempi di aspettativa (retribuita o non retribuita), ivi compresi i tempi di aspettativa e/o di congedo di maternità/paternità/parentale, puerperio e adozione.
d. "Infortunio in Itinere":
E quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale (art. 12, D.Lgs. 38/2000).
H) Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell'Orario di lavoro:
a. "Intensificazioni":
Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di flessibilità. L'intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e condizioni contrattuali, è obbligatoria e l'eventuale impossibilità va documentata come per il lavoro ordinario rientrante nel normale orario di lavoro. Le ore di Intensificazione effettivamente lavorate daranno diritto alla liquidazione, con la retribuzione mensile corrente, delle maggiorazioni previste al punto B. dell'art. 209 e (le ore lavorate in intensificazione) saranno poste a credito del Lavoratore nella "Banca delle Ore".
b. "Rarefazioni"
Sono parte dell'Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato, previsto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo d'intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le ore di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate) saranno computate a debito del Lavoratore nella "Banca delle Ore".
TITOLO VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 11 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità ivi previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, che comportino esuberi occupazionali, nella Contrattazione di Secondo livello si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d'impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà, facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali alternativi o integrativi a quelli di Legge.
TITOLO VIII - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 12 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato.
Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l'Impresa usufruirà degli sgravi contributivi previsti anche, a titolo di esempio, per il Contratto di rioccupazione.
Art. 13 - Sintesi degli Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali, successivamente disciplinate in dettaglio.
A) LAVORI C.D. "TIPICI"
1) Tempo Parziale
2) Tempo Determinato
3) Contratto di Stabilizzazione
4) Contratti di Solidarietà espansiva
5) Contratti di Solidarietà interna o difensiva
6) Telelavoro o "Lavoro a distanza"
7) Lavoro Agile o "in sede fluida"
8) Lavoro Intermittente
9) Somministrazione di lavoro
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
10) Apprendistato
11) Tirocinio e Alternanza scuola/lavoro
12) Mobilità Verticale
13) Condizioni d'ingresso
C) LAVORI C.D. "ATIPICI"
14) Contratto di Collaborazione
TITOLO IX - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Nell'ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
- se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad esempio, le "aperture al pubblico" e simili. Inoltre, può permettere al Lavoratore la conciliazione di determinate particolari incombenze familiari o sociali;
- se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi feriali e per le intensificazioni annuali di lavoro e/o per permettere al Lavoratore di educare/assistere i figli o congiunti in determinati periodi dell'anno (chiusure scolastiche e simili).
Le Parti, mentre riconoscono l'importanza dello "ius variandi" al fine di permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità dell'impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale è spesso richiesto dal Lavoratore per esigenze personali o familiari, che dovranno essere, nei limiti del possibile, rispettate.
Da quanto precede, per il lavoro supplementare, le Parti hanno concordato la disciplina dell'art. 17, che prevede maggiorazioni crescenti in funzione della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua collocazione rispetto all'orario ordinariamente praticato dal Lavoratore.
Art. 14 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a Tempo Parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare rincontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (particolarmente adatto per i periodi di intensificazione e/o rarefazioni;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi "orizzontale" e "verticale" sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati (riposi sostitutivi);
d) per gli "over 63": quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 15 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L'instaurazione del rapporto di lavoro a Tempo Parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto dall'art. 137, i seguenti elementi:
1) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando è previsto il lavoro a turni, l'indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati, precisando i criteri di riduzione o le particolari condizioni pattuite;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese (con applicazione dell'Indice di Prestazione) e/o, nel Tempo Parziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell'anno);
3) l'accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all'art. 19 comprendenti l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell'orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Altri diversi modi relativi alla collocazione temporale dell'orario di lavoro potranno essere definiti con Accordo Aziendale di Secondo Livello.
Art. 16 - Tempo Parziale; trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere proporzionati all'orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel periodo e agli eventuali diversi Indici di Prestazione occorsi nell'anno, ad eccezione dei contributi destinati all'Ente Bilaterale e per il Welfare Contrattuale, che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto agli artt. 235 e 236.
Art. 17 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l'orario parziale pattuito con il Lavoratore e l'orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal presente CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l'esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d'intensificazione, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare nei limiti massimi di seguito precisati e con le maggiorazioni della R.O.N. ivi previste.
Tali maggiorazioni, che tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni differite e del T.F.R., sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario prestato nel tempo pieno che, invece, ha già visto effettuare i relativi accantonamenti per le citate retribuzioni e per il T.F.R..
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
- motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive;
- richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale (che prevede una prestazione inferiore per l'eventuale assistenza familiare o per il completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale), il lavoro supplementare non sarà mai obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del Lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che nei casi di impedimento per forza maggiore.
Limiti diversi da quelli contrattuali potranno essere concordati all'atto dell'assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo Individuale assistito o Contrattazione aziendale di Secondo livello.
In caso di lavoro supplementare sistematico e continuativo per un periodo superiore a 6 (sei) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso, così come previsto al punto i, lettera F) dell'art. 10 del presente CCNL.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare*
a) Descrizione del Lavoro Supplementare | b) Maggiorazione oraria | ||
Se "in prolungato"* | Se "in spezzato" * | ||
A | Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 27% | 30% |
B | Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale | 30% | 33% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 36% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 42% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 36% | 39% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | 42% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 48% |
_______________
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all'art 10.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il lavoro supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei permessi, delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R..
Art. 18 - Tempo Parziale; lavoro straordinario
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere eccezionalmente richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che, in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare di cui alla Tabella 1) dell'art. 205 che precede, ma con l'incremento di 6 (sei) punti percentuali della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare richiesto nelle medesime condizioni.
Art. 19 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra Clausole Elastiche e Clausole Flessibili
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s'intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole Flessibili quelle che permettono di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario.
Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale dell'orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci %) del normale orario di lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 (due) mesi solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque %), a titolo di risarcimento dell'iniziale disagio causato dalla variazione stessa, maggiorazione già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell'orario di lavoro potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata l'accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% (cinque %), a titolo di risarcimento dell'iniziale disagio, per le ore variate nei primi 4 (quattro) mesi solari di variazione. In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione temporale fino al limite del 25% (venticinque %) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10% (dieci %) del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R. Superati 6 (sei) mesi, in costanza di variazione dell'orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto i, lettera F) dell'art. 10 del presente CCNL. In caso di diminuzione dell'orario, le Parti concorderanno l'iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione (permesso non retribuito).
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il limite del 25% (venticinque %) del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa Variazione Indice di Prestazione - Consolidamento dell'orario). Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica permanente dell'orario di lavoro settimanale non comporterà riconoscimento di maggiorazioni.
Il consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai Lavoratori, potrà essere da essi revocato nei seguenti casi:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza;
- presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente di età inferiore a 13 (tredici) anni o portatore di handicap;
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi, comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 20 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs. 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all'Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia raccordo o l'approvazione aziendale, il Datore ed il Lavoratore, dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 21 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all'art. 278 del presente CCNL.
Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione, nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Art. 22 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori a Tempo Parziale dovranno essere computati in proporzione all'orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO X - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 23 - Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati al presente Titolo, l'apposizione di un termine.
L'assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzioni una copia del quale, sottoscritta dall'Azienda, dovrà essere consegnata al Lavoratore normalmente prima o, al massimo, contestualmente all'inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova nelle durate ex art. 140, che avrà forma scritta "ad substantiam" e dovrà avere i contenuti richiesti dall'art. 137 "Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro", integrati dalle seguenti indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, "a tempo" o "a condizione", nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l'espressa indicazione che, alle condizioni del punto 3) dell'art. 25, il Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero effettuate dall'Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l'eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità, che sarà erogata a dicembre, o l'erogazione mensile del rateo di tredicesima maturato (art. 25);
4) in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all'art. 1, D.L. 87/2018, convertito dalla Legge 96/2018 e s.m.i., in base alle quali il contratto è rinnovato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i termini legali (attualmente, 12 mesi).
La Lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXIV del CCNL. Il Lavoratore sottoscriverà la Lettera di assunzione "per accordo e integrale accettazione", apponendovi la data.
Al Lavoratore, unitamente alla Lettera di assunzione, dovrà essere consegnata, gratuitamente, anche copia del presente CCNL (disponibile a stampa presso le Sedi delle Parti sottoscrittrici o ad esse richiedibile o scaricabile dai siti dell'Associazione Datoriale di riferimento dell'Azienda).
Per l'assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati all'art. 138 del CCNL.
Il Lavoratore dipendente dovrà dichiarare all'Azienda la sua residenza e/o dimora abituale e notificare tempestivamente, cioè entro 24 (ventiquattro) ore, le successive variazioni, salvo comprovate cause di forza maggiore.
Art. 24 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che per la sicurezza degli impianti, dell'esercizio e/o delle persone;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (ora, artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a tempo determinato da stipulare;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto, sin dal suo inizio, si trasforma a tempo indeterminato.
Art. 25 - Tempo Determinato: disciplina generale
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge (ora L. 96/2018), ad esclusione delle attività stagionali previste al successivo punto 8), è ammessa l'apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi al Contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. "acausale") e per lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
- esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee all'ordinaria attività
- esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo di affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell'inizio della sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un corretto passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo 4) del punto A. della Tabella 1) dell'art. 26;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch'esse essere provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più estensiva, e cioè più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il favore contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione normativa, la predetta disciplina legale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga.
In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi, indipendentemente dai periodi d'interruzione intercorsi, sia superato per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero delle proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per i Dirigenti
Per i Dirigenti la durata massima di una successione di Contratti a Tempo Determinato potrà essere complessivamente pari a 5 anni, con possibilità di proroghe intervenute entro il compiersi del medesimo periodo, secondo le previsioni legali vigenti.
In caso di previsione unica quinquennale, è data facoltà al Dirigente di recedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, con il solo onere di prestare il preavviso contrattualmente dovuto (art. 348).
3) Diritto di precedenza
Il Lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine, senza sanzioni disciplinari eccedenti il richiamo scritto, abbia prestato negli ultimi 24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda per un periodo complessivamente superiore a 12 (dodici) mesi, potrà manifestare volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione.
Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore abbia manifestato per iscritto all'Azienda la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto a termine.
Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'Azienda, nel Contratto o Lettera d'Assunzione, inserirà l'espressa indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto 6), avrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.
4) Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti.
Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio.
Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale (comune volontà delle Parti), per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Solo se la cessazione avvenisse in data diversa da quella fissata nell'atto di assunzione, la stessa dovrà essere comunicata agli Enti Competenti.
In caso di recesso unilaterale non sorretto da giusta causa o giustificato motivo ed in assenza di reciproco consenso, la Parte che recede anticipatamente dovrà riconoscere all'altra un risarcimento calcolato secondo la seguente Tabella.
___ Segue tabella ___
Tab. 1) Risarcimento in caso di recesso anticipato nel Contratto a Termine
Giorni di lavoro a tempo determinato contrattualmente previsti | ||||||||||
360 | 330 | 300 | 270 | 240 | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 | |
GG lavorati | Risarcimento dovuto dalla parte che recede prima del termine, espresso in giorni di retribuzione diretta differita che sarebbe stata dovuta in caso di lavoro. | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 34 | 30 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 47 | 44 | 38 | 30 |
60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 54 | 53 | 48 | 40 | 27 |
70 | 70 | 70 | 69 | 67 | 64 | 60 | 57 | 50 | 38 | 20 |
80 | 80 | 79 | 77 | 74 | 70 | 65 | 59 | 50 | 34 | 10 |
90 | 89 | 87 | 84 | 80 | 75 | 69 | 60 | 48 | 28 | 0 |
100 | 97 | 94 | 90 | 85 | 79 | 71 | 59 |