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TUTTI I CCNL

SETTORE: Credito ed Assicurazioni

CCNL: Concessionari riscossione tributi

Concessionari Riscossione Tributi

CODICE CNEL: J351

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 28/03/2018

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

 

Testo consolidato del CCNL 28/03/2018

per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA

Decorrenza: 01/01/2016

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 28/03/2018 come modificato da:

- CCL Aziendale 28/03/2018

- CCL Aziendale (testo coordinato) 05/09/2018

- Accordo previdenza integrativa 09/10/2018

- Accordo premio 12/12/2018

- Accordo 10/01/2019

- Accordo di adesione 08/02/2019

- Accordo 21/02/2019

- Accordo 07/03/2019

- Accordo 04/04/2019 (Decorrenza 01/06/2019)

- Accordo 15/05/2019

- Accordo 22/07/2019

- Accordo 24/09/2019

- Accordo 13/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo 09/09/2020 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo 28/10/2020 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo 12/01/2021 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo 16/09/2021

- Accordo 03//02/2022

- Accordo 09/03/2022

- Accordo 29/03/2022 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo 21/06/2022 (gestione emergenza COVID 19)

- Ipotesi di accordo 15/07/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

- Accordo 28/07/2022

- Accordo 30/09/2022

- Verbale di ratifica 18/11/2022

- Accordo 24/01/2023 (gestione emergenza COVID 19)

- Accordo assistenza integrativa 08/03/2023

- Accordo 28/03/2023 (gestione emergenza COVID 19)

- Verbale di accordo 09/06/2023

- Accordo 09/06/2023

- Accordo 27/09/2023

- Accordo 25/10/2023 (Decorrenza 01/01/2024)

- Accordo 12/12/2023

- Accordo assistenza integrativa 17/01/2024

- Accordo 22/05/2024 (Decorrenza 01/07/2024)

- Accordo 22/05/2024

- Accordo 04/06/2024

- Accordo 02/10/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 28 marzo 2018 in Roma

tra

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;

EQUITALIA GIUSTIZIA SpA;

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.*;

e

la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.);

la FEDERAZIONE ITALIANA RETI E SERVIZI DEL TERZIARIO (F.I.R.S.T. - C.I.S.L.);

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO (FISAC CGIL);

la UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI (UILCA);

 

si è convenuto

di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia.

La redazione del testo coordinato del contratto è stata completata l'8 febbraio 2019.

_______________________

* Riscossione Sicilia ha sottoscritto il CCNL in data 6 dicembre 2018.

 

 

RINNOVI

CCL Aziendale 28/03/2018

Verbale di stipula

del giorno 28 marzo 2018, in Roma

tra:

Agenzia delle Entrate - Riscossione;

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA., Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali;

premesso che

- con la stipula dei Verbali di Ipotesi di Accordo del 24-1-2014, 6-2-2014 e successive intese, l'allora esistente Gruppo Equitalia e le OO.SS. erano pervenuti a soluzioni condivise che, nei limiti imposti dalla razionalizzazione e il contenimento del fattore lavoro anche derivanti dalle misure straordinarie di riduzione della spesa pubblica (Legge n. 122/2010 e s.m.i.), rispondessero altresì all'esigenza fondamentale di disciplinare in modo omogeneo i trattamenti di secondo livello fino ad allora applicati nelle Società facenti parte del suddetto Gruppo, superando in tal modo le criticità derivanti da una forte situazione di frammentazione contrattuale e di notevole disallineamento dei trattamenti normativi ed economici che il precedente assetto presentava;

- la Legge n. 225/2016 (conversione del c.d. "Decreto fiscale n. 193/2016") di riforma della Riscossione ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dall'1-7-2017, di un Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;

considerato inoltre che

- le Parti, come sopra costituite, nel riconoscere l'importanza e la salvaguardia del duplice livello di contrattazione, intendono perseguire l'obiettivo di una maggiore aderenza dell'impianto normativo ed economico alle mutate esigenze dell'organizzazione aziendale, a partire dai servizi erogati ai contribuenti, nel comune intento di creare valore per la collettività, sviluppando nel contempo le professionalità esistenti e le condizioni di maggior benessere della quotidianità lavorativa del personale;

- le Parti ribadiscono che le presenti intese rappresentano Tunica, complessiva ed inscindibile contrattazione di secondo livello da applicarsi a tutti i dipendenti con qualifica di Quadro Direttivo e di Area Professionale dell'Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le Parti convengono di incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del presente Verbale di Accordo per la stesura del testo Coordinato.

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono di rinnovare alle seguenti condizioni le Ipotesi di Accordo del 24-1-2014 e 6-2-2014.

 

Decorrenza e scadenza

 

Il nuovo Contratto integrativo decorre dalle date indicate nelle singole norme e scadrà in data 31-12-2020. Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di disdettare integralmente la presente pattuizione con preavviso di 6 mesi dalla scadenza da effettuarsi con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

 

[___]

 

Impegno delle parti

 

Le Parti si impegnano a predisporre, entro 60 giorni dalla stipula del presente Verbale di Accordo, il testo coordinato dei Contratti Integrativi Aziendali del 24-1-2014, del 6-2-2014 e delle successive intese ad essi riferibili (Verbali di Riunione 12-3-2014; 28-11-2014, 23-3-2015 e 4-11-2015).

Le Parti si danno atto inoltre che per quanto non modificato nel presente accordo di rinnovo, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Cia 24-1-2014 e 6-2-2014.

CCL Aziendale 05/09/2018 (testo coordinato)

Verbale di accordo

 

del giorno 28 marzo 2018, in Roma

tra:

Agenzia delle Entrate - Riscossione;

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA., Fabl First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali;

premesso che

- con la stipula dei Verbali di Ipotesi di Accordo del 24-1-2014, 6-2-2014 e successive intese, l'allora esistente Gruppo Equitalia e le OO.SS. erano pervenuti a soluzioni condivise che, nei limiti imposti dalla razionalizzazione e il contenimento del fattore lavoro anche derivanti dalle misure straordinarie di riduzione della spesa pubblica (Legge n. 122/2010 e s.m.i.), rispondessero altresì all'esigenza fondamentale di disciplinare in modo omogeneo i trattamenti di secondo livello fino ad allora applicati nelle Società facenti parte del suddetto Gruppo, superando in tal modo le criticità derivanti da una forte situazione di frammentazione contrattuale e di notevole disallineamento dei trattamenti normativi ed economici che il precedente assetto presentava;

- la Legge n. 225/2016 (conversione del c.d. "Decreto fiscale n. 193/2016") di riforma della Riscossione ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dall'1-7-2017, di un Ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;

considerato inoltre che

- le Parti, come sopra costituite, nel riconoscere l'importanza e la salvaguardia del duplice livello di contrattazione, intendono perseguire l'obiettivo di una maggiore aderenza dell'impianto normativo ed economico alle mutate esigenze dell'organizzazione aziendale, a partire dai servizi erogati ai contribuenti, nel comune intento di creare valore per la collettività, sviluppando nel contempo le professionalità esistenti e le condizioni di maggior benessere della quotidianità lavorativa del personale;

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono di rinnovare alle seguenti condizioni le Ipotesi di Accordo del 24 gennaio e 6 febbraio 2014. 

 

Art. 1 - Decorrenza e scadenza

 

Il nuovo contratto integrativo decorre dalle date indicate nelle singole norme e scadrà in data 31 dicembre 2020. Ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di disdettare integralmente la presente pattuizione con preavviso di 6 mesi dalla scadenza da effettuarsi con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

 

[___]

 

Norma finale

 

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente Testo sono state coordinate le Norme previste dai precedenti CIA 24 gennaio e 6 febbraio 2014 nonché dalle successive intese ad essi riferibili: Verbali di riunione del 12 marzo 2014; del 28 novembre 2014; del 23 marzo 2015 e del 4 novembre 2015.

Le parti si danno inoltre atto che nel presente Testo coordinato sono stati inseriti:

- All.1): tabella esemplificativa orario lavoro e apertura al pubblico sportelli alta affluenza con 16 postazioni (art.3);

- All.2): Verbale di riunione del 04/07/2018 in materia di inquadramenti degli /n operatori di front-office (art.4);

- All.3): Verbale di Accordo del 21/6/2018 in materia di part-time e Verbale riunione 28/11/2014 (art.10);

- All.4): Verbale di Accordo 04/11/2014 in materia di congedi parentali (art.12);

- All.5): protocollo telelavoro già allegato al CIA 24/01/2014 (art.25);

- All.6): elenco istituti ex CIA da consolidare in "ERA" ex art.27 ed elenco istituti CIA a maturazione progressiva ex art.27 bis già allegati al CIA 24/01/2014 e successiva integrazione allegata al verbale di riunione del 12/03/2014 (artt.27, 27 bis);

-All.7): Verbale di Accordo 22/12/2014 in materia di previdenza complementare integrativa (art.31);

-All.8): Verbale di Accordo del 12/07/2017 in materia di RLS e verbale di riunione del 28/07/2018 quale relativo regolamento elettorale (art.34);

-All.9): Verbale di Accordo del 15/7/2014 in materia di Welfare Aziendale, seguito dal verbale di riunione dell'08/07/2015 e verbale di accordo 02/10/2017 (art.35).

La redazione dei testo coordinato del Contratto Integrativo Aziendale 28 marzo 2018 è stata completata il 5 settembre 2018.

Accordo previdenza integrativa 09/10/2018

Verbale di stipula

 

Il giorno 9 ottobre 2018

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione e

gli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.

FABI,

FIRST/CISL.

FISAC/CGIL

e UILCA

assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Accordo 12/12/2018

Verbale di accordo

 

del giorno 12 dicembre 2018

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione 

e
le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Accordo 10/01/2019

Verbale di Accordo Quadro in materia di "smart working"

del giorno 10 gennaio 2019

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia SpA

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA

Accordo di adesione 08/02/2019

Verbale di stipula

 

Il giorno 8 febbraio 2019 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

Riscossione Sicilia SpA

Equitalia Giustizia SpA

e

la Segreteria Nazionale UNISIN

 

premesso che

- In data 28 marzo 2018, ad esito di un articolato e complesso iter Negoziale, l'Ente Pubblico Economico Agenzia delie Entrate - Riscossione, la Società Equitalia Giustizia SpA e le delegazioni sindacali delle OO.SS. FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA hanno stipulato l'Accordo di rinnovo del CCNL 9 aprile 2008 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Equitalia SpA, Riscossione Sicilia SpA e società partecipate;

- La Società Riscossione Sicilia SpA, ad esito delle trattative cui ha partecipato in tutte le sue fasi, ha sottoscritto l'Accordo di rinnovo del medesimo CCNL in data 6 dicembre 2018.

 

Premesso inoltre che

- Le Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie del predetto accordo di rinnovo del CCNL ai sensi del Protocollo sulle Agibilità Sindacali 11/2/2016, presentavano, singolarmente, una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, verificata alla data del 31 maggio 2016, in base alla clausola in calce al citato Protocollo;

- tale condizione di rappresentatività, a tutti i conseguenti effetti, non risultava assolta dalla O.S. UNISIN alla data indicata dalla citata intesa;

 

considerato infine che

- La O.S. UNISIN ha sottoscritto per adesione con Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 26 aprite 2018 e in data 23 gennaio 2019 con Riscossione Sicilia SpA l'Accordo di rinnovo del CCNL 9 aprile 2008, stipulato, come citato in premessa, in data 28 marzo 2018

 

Tanto sopra premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale le Parti, come sopra costituite

 

convengono di dare luogo alla sottoscrizione, per adesione, da parte della Organizzazione Sindacale dei Lavoratori UNISIN del Testo Coordinato del CCNL 28 marzo 2018.

Accordo 21/02/2019

Verbale di stipula

 

Il  giorno 21  febbraio 2019 in Roma

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

 

Premesso che:

- con i Verbali di Accordo del 24 gennaio e 6 febbraio 2014 le allora esistenti Società del Gruppo Equitalia e le OO.SS., nell'istituire una nuova ed unica contrattazione integrativa per tutti i dipendenti, avevano stabilito che, in materia di reperibilità e turni, le regolamentazioni operative allora esistenti avrebbero continuato "in via eccezionale" ad essere applicate fino a "nuova regolamentazione aziendale ovvero nuove intese che dovessero intervenire tra le Parti";

- con il Verbale di Rinnovo del CIA del 28/3/2018, all'art. 2, Agenzia delle entrate-Riscossione e le OO.SS. in epigrafe avevano convenuto di continuare a mantenere le suddette regolamentazioni "fino a nuova definizione";

- le suddette intese, relativamente ai lavoratori impiegati a turni avvicendati ed allocati sul territorio nazionale all'interno dell'Area Innovazione e Servizi operativi, presentano tuttora, con specifico riferimento alle articolazioni orarie, disomogeneità non più compatibili con gli attuali assetti organizzativi conseguenti alla cessazione del Gruppo Equitalia e alla costituzione dell'Ente Agenzia delle entrate - Riscossione;

 

Considerato inoltre che

- l'Ente, valutando necessario e non più differibile omogeneizzare le diverse articolazioni orarie ha comunicato alle OO.SS. l'intendimento di introdurre nuovi regimi orari da applicarsi ai lavoratori/lavoratrici interessati, a decorrere dal 1º marzo 2019;

 

considerato infine che

le OO.SS. hanno richiesto all'Ente di valutare congiuntamente le motivazioni tecnico operative alla base della suddetta rivisitazione dei regimi orari nonché le ricadute dell'applicazione della medesima sui lavoratori interessati.

Ciò premesso e considerato, e premesse e considerata devono ritenersi parte integrante del suddetto Verbale, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, hanno convenuto quanto segue

 

Accordo 04/04/2019

Il giorno 4 aprile 2019

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione,

e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL FISAC/CGIL e UILCA

 

Premesso che

- in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il CCNL per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali dipendenti da Agenzia delle entrate -Riscossione, Riscossione Sicilia ed Equitalia Giustizia SpA;

- allo scopo di fornire ai lavoratori/lavoratrici strumenti di flessibilità al fine di poter assistere i figli minori che necessitino di cure costanti, le Parti hanno convenuto di introdurre nel CCNL l'istituto della "cessione delle ferie solidali";

- le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro 90 giorni dalla stipula del suddetto, per definirne i criteri e le modalità di applicazione;

 

Premesso inoltre che

- Con riferimento al D.Lgs 151/2015, art. 24 (omissis) "i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le loro particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro":

 

ciò Premesso 

Accordo 22/07/2019

Verbale di stipula

Addì, 22 luglio 2019

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.:

FABI,

FIRST/CISL,

FISAC/CGIL

UILCA,

assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Accordo 13/05/2020

Verbale di stipula

 

Addì, 13 maggio in Roma,

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS.

FABI,

FIRST/CISL,

FISAC/CGIL

e UILCA

assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

[___]

Accordo 09/09/2020 (gestione emergenza COVID 19)

Verbale di Riunione del giorno 9 settembre 2020 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

[___]

Accordo 28/10/2020 (gestione emergenza COVID 19)

Verbale di stipula

 

Il giorno 28 ottobre 2020 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

[___]

Accordo 12/01/2021 (gestione emergenza COVID 19)

Verbale di stipula

 

Addì 12 gennaio 2021 in Roma

tra

- Agenzia delle Entrate - Riscossione e

- gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

[___]

Accordo 16/09/2021

Verbale di stipula

 

Addì 16 settembre 2021 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA. di Riscossione Sicilia S.p.A. e di Agenzia delle entrate Riscossione, FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL , UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali premesso che

[___]

Accordo 03/02/2022

Verbale di stipula

 

Il giorno 3 febbraio 2022

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

le Segreterie Nazionali FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL UILCA e UNISIN

Accordo 09/03/2022

Verbale di stipula

 

Addì, 9 marzo 2022

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS.

FABI,

FIRST/CISL,

FISAC/CGIL,

UILCA

e UNISIN

assistite dalle rispettive Segreterie nazionali.

[___]

Accordo 29/03/2022

Il giorno 29 marzo 2022 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Accordo 21/06/2022

Verbale di stipula

 

Il giorno 21 giugno 2022 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Ipotesi di accordo 15/07/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

 

Il giorno 15 luglio 2022 in Roma

tra

- Agenzia delle Entrate-Riscossione

- Equitalia Giustizia SpA

e

Le OO.SS. :

- FABI

- FIRST-CISL

- FISAC-CGIL

- UILCA

- UNISIN

 

si è convenuto di stipulare la presente Ipotesi di Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1º alla 3º) dipendenti da Agenzia delle entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA.

Accordo 28/07/2022

Il giorno luglio 2022

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Accordo 30/09/2022

Il giorno 30 settembre 2022

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

gli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Verbale di ratifica 18/11/2022

APPROVATE LE IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE E DEL CIA DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Verbale di stipula

 

Addì 18 novembre 2022

- Agenzia delle Entrate-Riscossione

e

- FABI

- FIRST-CISL

- FISAC-CGIL

- UILCA

- UNISIN

 

Oggi si è conclusa la tornata delle assemblee unitarie tenutesi in tutto il territorio nazionale per la presentazione degli accordi di rinnovo del CCNL del settore della Riscossione e del CIA di Agenzia delle entrate - Riscossione sottoscritti il 15 luglio u.s.

Alle assemblee hanno partecipato diverse migliaia di colleghi che hanno animato un confronto ampio e costruttivo sui risultati ottenuti, evidenziando, da una parte i punti di forza degli accordi, dall'altra gli obiettivi che il Sindacato dovrà continuare a perseguire e realizzare nei prossimi anni. Sono stati inoltre affrontati molti aspetti e criticità della quotidianità lavorativa, tra cui la nuova modalità di rendere la prestazione con lo Smart working ed è inoltre emersa la preoccupazione per le ricadute sui lavoratori di eventuali riforme che modifichino gli assetti organizzativi del Sistema della riscossione.

L'esito del voto è stato significativamente favorevole: il 91,4% delle colleghe e dei colleghi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno valutato positivi entrambi gli accordi; il 4,6% ha votato no; il 4% si è astenuto.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno quindi ampiamente approvato le due intese apprezzando il valore dei miglioramenti introdotti, ma anche e soprattutto il valore di un Contratto collettivo nazionale che continua ad identificare la Categoria dei lavoratori della riscossione con tutte le sue specificità e ne riafferma l'esistenza e l'autonomia.

È stata al contempo sollecitata una maggiore attenzione alla valorizzazione del personale negoziando oggettive condizioni di progressione di carriera ed è emersa la cronica e diffusa carenza di organici che investe ormai tutte le strutture dell'Ente, ma in maniera particolare, come da tempo denunciato da queste Organizzazioni sindacali, gli sportelli.

In materia di Smart working le colleghe ed i colleghi hanno auspicato il miglioramento dell'accordo sottoscritto a marzo 2022 in termini di incremento del numero delle giornate in cui poter utilizzare questa modalità e di una maggiore omogeneità della sua applicazione sul territorio nazionale.

Infine, in tutte le assemblee è stato richiesto a queste Organizzazioni sindacali di trovare soluzioni idonee per poter mantenere la flessibilità in ingresso a partire dalle ore 7.30, soluzione che rende più agevole il tragitto casa/lavoro, consentendo di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il risultato favorevole della consultazione ha consentito di sciogliere la riserva rispetto alle ipotesi sottoscritte e di percepire gli incrementi contrattuali, nonché gli arretrati per il periodo gennaio-ottobre 2022, con la retribuzione di novembre.

In un periodo particolarmente difficile per la congiuntura economica che interessa il nostro Paese, e per l'incertezza del futuro del nostro settore, esprimiamo la nostra soddisfazione per i risultati ottenuti e, sostenuti dalle lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente, affronteremo le prossime iniziative, sia contrattuali sia nei confronti del Governo, con lo stesso impegno e la stessa determinazione.

Roma, 18 novembre 2022

Le Segreterie nazionali

Accordo 24/01/2023

Il giorno 24 gennaio 2023 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Accordo assistenza integrativa 08/03/2023

Verbale di stipula

 

Il giorno 8/03/2023 in Roma

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

gli Organi di Coordinamento delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

 

Premesse che

- Con il Verbale di Accordo del 4 aprile 2007, in via transitoria e del tutto straordinaria, l'allora Equitalia SpA aveva provveduto a definire una polizza assicurativa sanitaria in favore del personate non assistito da garanzia assicurativa, in attesa di poter definire una polizza unica per tutti i dipendenti del Gruppo;

- in data 30 luglio 2008 era stato stipulato un Accordo sindacate mediante il quale l'allora Gruppo Equitalia, con sottoscrizione di apposita polizza assicurativa da realizzarsi attraverso procedura concorrenziale pubblica, ai sensi della normativa vigente, si impegnava a garantire, per un triennio, le prestazioni di copertura sanitaria integrative identica per tutti i lavoratori del medesimo Gruppo;

- a fronte di tate accordo, e della procedura di gara regolarmente espletata, tale polizze sanitaria è stata aggiudicata per il triennio 2009-2011 e successivi rinnovi fino alla data del 31 gennaio 2024, data di scadenze dell'attuale contratto, che ha registrato l'esercizio della facoltà di opzione di un ulteriore anno di durata prevista in sede di aggiudicazione;

- le Parti intendono individuare modifiche all'attuale impianto delle condizioni di copertura, finalizzate ad una maggiore sostenibilità del rapporto tecnico tra premi versati e sinistri complessivamente rimborsati, nelle more dei successivi percorsi autorizzativi propedeutici alla deliberazione delle procedure acquisitive.

 

Ciò premesso le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

[___]

Accordo 28/03/2023

Verbale di stipula

 

Il del giorno 28 marzo 2023 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Verbale di accordo 09/06/2023

Il giorno  9 giugno 2023 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Accordo 09/06/2023

Il giorno 9 giugno 2023

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS,: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

Accordo 27/09/2023

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 settembre 2023

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

gli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS. Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca e Unisin assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

Accordo 25/10/2023 (Decorrenza 01/01/2024)

Verbale di stipula

 

Il giorno 25 ottobre 2023 in Roma tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalie rispettive Segreterie Nazionali 

Accordo 12/12/2023

Verbale di stipula

 

Verbale di riunione sportello online del giorno 12 dicembre 2023 in Roma

tra

Agenzia delle Entrale - Riscossione e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

 

Premesso che

- a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, l'Ente si è trovato nella necessità di intervenire sull'operatività delle strutture di rete per sopperire alla temporanea chiusura delle stesse, procedendo all'attivazione di ulteriori canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici;

- le misure imposte dall'emergenza pandemica hanno altresì accelerato il processo di digitalizzazione e "remotizzazione" delle attività lavorative, rendendo sempre più disponibili per il pubblico canali alternativi di erogazione dei servizi in aggiunta a quelli già presenti presso le reti fisiche di uffici e sportelli aperti al pubblico;

- Agenzia delle entrale - Riscossione, in tale contesto e a queste scopo, ha avviato un progetto per la realizzazione di uno "sportello on line" che, attraverso un canale telematico, consenta di svolgere, da remoto, le medesime attività di front office erogate presso gli sportelli fisici.

- Il progetto di sperimentazione, avviato a luglio 2022 e progressivamente esteso a tutte le Direzioni Regionali, ha avuto compimento lo scorso mese di novembre con l'applicazione del nuovo modello di servizio anche alle Direzioni Regionali della Campania e della Sicilia.

 

Ciò premesso e considerato si conviene quanto segue

[___]

Accordo assistenza integrativa 17/01/2024

Verbale di stipula

 

Addì 17/01/2024, in Roma

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e

gli Organi di Coordinamento delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

[___]

Accordo 22/05/2024 (Decorrenza 01/07/2024)

Verbale di stipula

 

Addì 22 maggio 2024 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

 

Premesso che

- a seguito del diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico, l'Ente, nell'ambito delle attività predisposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ha proceduto all'attivazione di ulteriori canali telematici alternativi adibiti alle informazioni e ai pagamenti automatici;

- le misure imposte dall'emergenza pandemica hanno altresì accelerato il processo di digitalizzazione e "remotizzazione" delle attività lavorative, rendendo sempre più disponibili per il pubblico canali alternativi di erogazione dei servizi in aggiunta a quelli già presenti presso le reti fisiche di uffici e sportelli aperti al pubblico;

- Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato un progetto per la realizzazione di uno "sportello on line" che consente di svolgere telematicamente le medesime attività di front office erogate presso gli sportelli fisici. Tale progetto, esteso progressivamente a tutte le Direzioni Regionali si è concluso con successo nel mese di novembre 2023;

- con la stipula del Verbale di Riunione del 12 dicembre 2023, le Parti avevano concordato di incontrarsi nel corso dei primi mesi del 2024 per valutare congiuntamente gli esiti della sperimentazione nonché per individuare soluzioni condivise riguardo la nuova regolamentazione dell'adibizione allo svolgimento dell'attività di sportello on-line.

 

Tutto ciò premesso e considerato

[___]

Accordo 22/05/2024

Verbale di stipula

 

Addì 22 maggio 2024 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

 

Premesso che

-  al termine del periodo di emergenza pandemica, con il Protocollo del 21 giugno 2022, le Parti avevano stabilito, in via transitoria, di definire nuove previsioni in tema di orario di lavoro, di sportello e di flessibilità del personale di Agenzia delle Entrate - Riscossione rispetto a quanto previsto dal Cia del 28 marzo 2018 rinnovato il 15 luglio 2022;

-  con i successivi Accordi del 28 marzo 2023 e del 9 giugno 2023, tali previsioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2023;

-  le Parti, in attesa di avviare un confronto organico per l'individuazione di soluzioni condivise in merito alla definizione degli istituti in argomento, si sono incontrate in data 12 dicembre 2023 ed hanno sottoscritto un Verbale di Riunione con il quale hanno concordato di differire ulteriormente - sino al 31 maggio 2024 - i sopracitati regimi orari.

Ciò premesso e considerato, e le premesse e i considerato costituiscono parte integrante del suddetto accordo, le Parti, in attesa di una nuova regolamentazione in materia di orario di lavoro, di sportello e di flessibilità da definirsi nell'ambito delle trattative connesse al rinnovo del vigente Cia, convengono quanto segue:

Verbale di stipula

 

Addì 22 maggio 2024 in Roma

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

le Segreterie degli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali aziendali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

 

Premesso che

-  al termine del periodo di emergenza pandemica, con il Protocollo del 21 giugno 2022, le Parti avevano stabilito, in via transitoria, di definire nuove previsioni in tema di orario di lavoro, di sportello e di flessibilità del personale di Agenzia delle Entrate - Riscossione rispetto a quanto previsto dal Cia del 28 marzo 2018 rinnovato il 15 luglio 2022;

-  con i successivi Accordi del 28 marzo 2023 e del 9 giugno 2023, tali previsioni sono state prorogate sino al 31 dicembre 2023;

-  le Parti, in attesa di avviare un confronto organico per l'individuazione di soluzioni condivise in merito alla definizione degli istituti in argomento, si sono incontrate in data 12 dicembre 2023 ed hanno sottoscritto un Verbale di Riunione con il quale hanno concordato di differire ulteriormente - sino al 31 maggio 2024 - i sopracitati regimi orari.

Ciò premesso e considerato, e le premesse e i considerato costituiscono parte integrante del suddetto accordo, le Parti, in attesa di una nuova regolamentazione in materia di orario di lavoro, di sportello e di flessibilità da definirsi nell'ambito delle trattative connesse al rinnovo del vigente Cia, convengono quanto segue:

Accordo 04/06/2024

Addì 4 giugno 2024,

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

 

Premesso che:

a) l'art. 43 del CCNL 28/3/2018 rinnovato in data 15 luglio 2022 prevede l'attribuzione di un Premio Aziendale (VAP) in correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo, tra gli altri, incrementi di produttività del lavoro, della qualità e di altri elementi di efficienza;

b) in data 28 luglio 2022 è stato sottoscritto, anche in coerenza con quanto previsto specificatamente dall'art. 36 del CIA 28 marzo 2018, rinnovato il 15 luglio 2022, l'Accordo relativo al Premio Aziendale per il triennio di competenza 2022-2024, i cui valori sono stati riportati nella Tabella 1 allegata al citato Accordo;

c) le Parti si danno inoltre reciprocamente atto e confermano di avere già individuato gli indici incrementali di efficienza e produttività del fattore lavoro, quale parametro di riferimento per calcolare e corrispondere le erogazioni già stabilite nel citato Accordo di rinnovo del CIA 15/07/2022.

Ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

[___]

Accordo 02/10/2024

Addì 2 ottobre 2024,

tra

Agenzia delle Entrate - Riscossione

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle OO.SS.: FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN, assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali.

 

 

 

Premessa

 

Il percorso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, in tutte le sue fasi, si è svolto in un contesto economico caratterizzato da un lungo periodo di recessione e di deflazione che solo negli ultimi mesi ha lasciato spazio a prospettive più ottimistiche, legate ad una visione di maggiore solidità degli indicatori macroeconomici fondamentali.

Tale difficile quadro non ha mancato di caratterizzare, marcatamente, l'intero settore della riscossione che, oltre alla perdurante fase di incertezza dei suddetti indici economici, ha dovuto fronteggiare le forti criticità generate dalle norme che, modificando il sistema remunerativo dell'aggio e depotenziando l'incisività delle misure per il recupero dei crediti da riscossione, hanno consistentemente ridotto nel tempo i margini di remunerazione aziendale.

In aggiunta a quanto sopra, lo scenario, già sufficientemente critico, è stato ulteriormente complicato dall'emanazione dei noti provvedimenti di Legge di contenimento della spesa pubblica - rinnovati nel corso degli anni - che, includendo l'allora esistente Gruppo Equitalia nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno comportato un generale "blocco" delle dinamiche retributive in coincidenza con la scadenza contrattuale del CCNL determinando, oltre l'impossibilità di procedere al rinnovo della parte economica del medesimo, significative limitazioni su tutti gli aspetti della gestione dei rapporti di lavoro che potessero comportare incrementi di fatto della retribuzione individuale.

In tale prospettiva, l'articolato e complesso percorso di rinnovo ha dovuto tenere conto e rendere pienamente compatibili i livelli di incremento complessivo degli oneri derivanti dal mutamento delle condizioni economiche e normative del CCNL anche mediante un riequilibrio complessivo delle voci di spesa, non solo del fattore lavoro, perseguendo costantemente l'obiettivo di migliorare il rapporto con i contribuenti, investendo con la massima efficacia le risorse disponibili in prodotti/servizi a questi offerti caratterizzati da maggiore innovatività, con l'ulteriore scopo di valorizzare la professionalità delle risorse umane.

Altro elemento, infine, che ha caratterizzato il percorso di rinnovo del CCNL, sotto il profilo del riassetto organizzativo del sistema della riscossione in Italia è l'entrata in vigore, a far data dal 1º luglio 2017, della Legge n. 225/2016 di riforma del Settore della Riscossione che, attraverso il superamento del precedente Gruppo Equitalia e la creazione dell'Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione e anche grazie allo sviluppo di forti sinergie con l'Agenzia delle Entrate, ha impresso una forte accelerazione alla definitiva unificazione del governo dei processi organizzativi e produttivi e l'integrazione delle politiche delle risorse umane e materiali allocate sul territorio Nazionale.

È nata pertanto da tali premesse l'esigenza di improntare e modellare l'intero negoziato e l'impalcatura contrattuale ad una maggiore aderenza alle mutate esigenze dell'organizzazione aziendale; vale la pena a tal fine riconoscere l'impegno degli attori sociali che hanno contribuito, nel rispetto dei ruoli e con professionalità, a consolidare il contenuto valoriale della missione dell'Ente, impegnandosi reciprocamente ad incrementare quotidianamente l'efficacia e la qualità dei servizi ai cittadini ed ai contribuenti.

In tale ottica devono intendersi gli sforzi comuni profusi nella valorizzazione delle misure che non solo tutelano sia le retribuzioni che gli aspetti normativi, ma incentivano altresì la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché l'accesso al lavoro delle generazioni più giovani.

Le Parti intendono confermare la centralità del Contratto Nazionale e salvaguardare i principi della contrattazione di secondo livello, nell'ambito dei demandi della contrattazione di primo livello. Il sistema delle relazioni industriali dovrà rispondere ancora più efficacemente all'esigenza di divenire spazio per consultazione ed approfondimento delle scelte delle politiche aziendali, stanza di compensazione per la prevenzione dei conflitti nonché strumento di coinvolgimento delle risorse sui mezzi da adottare nel servizio ai cittadini.

Le Parti al fine di regolare l'assetto della contrattazione collettiva, assumono come proprio lo spirito dell'Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo Interconfederale del 9 marzo 2018.

* * *

Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1a alla 3a) - che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile - è strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità.

* * *

Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così come integrate e modificate dall'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che attribuisce la titolarità della riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, le cui funzioni sono svolte, a far data dal 1º luglio 2017 dall'Ente pubblico economico strumentale, denominato "Agenzia delle entrate - Riscossione" (AdeR), istituito ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1º dicembre 2016 n. 225, Ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL ammesse alla contrattazione, accogliendo lo spirito dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e ai sensi del successivo Protocollo nazionale di Settore sulle agibilità sindacali dell'11 febbraio 2016, presentano singolarmente una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti, verificata alla data del 31 maggio 2016, in base alla clausola in calce al citato Protocollo.

* * *

 

Dichiarazione delle Parti

Gli aumenti economici previsti dal presente CCNL sono comprensivi degli adeguamenti inflattivi per gli anni 2016-2017-2018.

 

Dichiarazione delle OO.SS.

Le Organizzazioni Sindacali stipulanti dichiarano che, completato l'iter di stesura dell'articolato contrattuale, avvieranno a breve i lavori propedeutici al rinnovo del CCNL.

 

 

PARTE GENERALE

CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE

Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto

 

1 . Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione, di Equitalia Giustizia S.p.A. e di Riscossione Sicilia S.p.A.

2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire, con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono).

3. Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione, per le attività di cui all'articolo 3 che segue, è garantita l'applicazione del presente contratto con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per l'espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette società.

4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II, art. 16, che dovrà comunque coinvolgere sia l'azienda acquirente che alienante, e dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti economici e normativi.

5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia l'applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle Parti nazionali, che l'appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.

* * *

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

a) coloro che, per determinazione della azienda, appartengono alla categoria dei dirigenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato con separato contratto collettivo;

b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione.

 

Nota a verbale

Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo, devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc..

 

 

Art. 2 - Attività istituzionali

 

1. Le principali attività istituzionali sono costituite da:

a) riscossione delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti spontanei;

b) fiscalità locale;

c) recupero crediti;

d) eventuali ulteriori attività attribuite all'Ente/Aziende tramite provvedimenti legislativi.

2. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, norme volte a definire per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c):

- orario di lavoro;

- inquadramento nella 2a area professionale, 3º livello retributivo del personale stabilmente incaricato dall'Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale;

- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.

3. Le previsioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale addetto alle attività svolte tramite call-center.

4. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea del secondo comma si applica al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.

 

 

Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

 

1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di cui ai comma che seguono:

A) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.

B) Servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività:

- nell'area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti automatizzati o prenotati e l'uso di mezzi diversi dal contante;

- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;

C) Gestione amministrativa degli immobili d'uso;

D) Attività di notifica.

2. Orario di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orario di lavoro per le attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Capitolo XIII del presente contratto.

3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 12 dicembre 2001 si applica la seguente declaratoria di inquadramento:

- le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati dall'Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2a area professionale, 3º livello retributivo.

4. Per i servizi di elaborazione dati:

- le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del settore della riscossione dei tributi, ma adeguandoli alle necessità di contenuti professionali tipici;

- in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.

 

 

Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili

 

1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate, indicativamente, come segue:

a. lavorazioni di data entry, (relative alle attività di back-office, compresa la lettura ottica);

b. trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, ecc.); trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori;

c. attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di pagamento automatizzato, comprese le attività esclusivamente di supporto tecnico funzionale dei pagamenti a mezzo call - center;

d. gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d'uso), servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza;

e. attività di supporto tecnico-funzionale concernenti la fiscalità ed altre entrate locali.

2. Eventuali future nuove attività, complementari e/o accessorie appaltabili, diverse da quelle suindicate, potranno venire individuate, mediante confronto a livello nazionale, su istanza di ciascuna delle parti.

3. I contratti di appalto che siano aziendalmente in essere alla data di stipulazione del presente contratto mantengono la loro validità ed efficacia e le relative attività possono continuare ad essere affidate in appalto.

 

Chiarimento a verbale

Per "lavorazioni di data entry", relative ad attività di back-office, si intendono quelle concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quale, ad esempio, l'inserimento dati negli archivi informatici.

 

Norma transitoria

Quanto previsto nell'art. 148 del CCNL 12 luglio 1995 continua a trovare applicazione per i servizi di elaborazione dati.

 

Nota a verbale

L'Ente/Aziende si adopereranno affinché l'affidamento all'esterno successivo alla data di stipula del presente contratto di attività già svolte da personale dipendente non comporti ricadute sui livelli occupazionali dei relativi addetti.

CONTRATTI COMPLEMENTARI

4. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo sui temi che seguono, con l'obiettivo di convergere verso costi competitivi con il mercato di riferimento:

- orario di lavoro;

- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui all'art. 3 che precede (specifiche regolamentazioni);

- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.

5. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto successivamente alla data del 12 dicembre 2001.

 

 

Art. 5 - Nozione di controllo

 

1. Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.

2. Sono altresì da riconoscere come controllate:

- la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con l'Azienda svolga per essa attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica,

nonché

- la società partecipata, che svolga attività di riscossione come previsto dalla Legge n. 248 del 2005 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19.

 

 

CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Premessa

 

Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore della riscossione si caratterizzano per una dimensione nazionale di categoria e una aziendale.

Concordemente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Protocollo 23 luglio 2007, dall'Accordo Quadro 22 gennaio 2009, dal Protocollo 28 giugno 2011 e dal Protocollo 9 marzo 2018 nonché dall'art. 6 del presente contratto, i livelli di contrattazione sono due, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione delle materie trattate ai diversi livelli.

In considerazione inoltre dei cambiamenti apportati dalla riforma ai sensi dalla Legge n. 225 del 1º dicembre 2016 e della nuova struttura organizzativa rispondente agli indirizzi nazionali e comunitari volti ad assicurare l'efficacia del sistema tributario, il modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.

 

 

Art. 6 - Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze

 

1. In relazione a quanto indicato nella Premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa ed economica;

- un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dalla Legge e/o dal contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - e materie del secondo livello.

2. Le parti datoriali applicano il proprio Contratto Integrativo Aziendale a tutto il personale gestito dalle medesime.

3. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2016, salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2018.

4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 15/07/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Art. 1

 

L'art. 6 - (Assetti contrattuali - Decorrenze e scadenze) del CCNL 28 marzo 2018 viene così modificato

 

1. In relazione a quanto indicato nella Premessa, le Parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte normativa ed economica;

- un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dalla Legge e/o dal contratto che stabilisce anche tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali

- e materie del secondo livello.

2. L'Ente/Azienda applicano il proprio Contratto Integrativo Aziendale a tutto il personale gestito dalle medesime.

3. Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2022 salvo quanto previsto in singole norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre 2024.

4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

 

Art. 7 - Procedura di rinnovo

 

1. Le Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.

2. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza del contratto e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'apposito elemento della retribuzione di cui all'art. 8.

 

 

Art. 8 - Apposito elemento della retribuzione

 

1. In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto alle lavoratrici/lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "apposito elemento della retribuzione.

2. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% dell'indice dei prezzi al consumo programmato (IPCA), applicato come segue:

- per le aree professionali: 88% della voce stipendio;

- per il 1º e 2º livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;

- per il 3º livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10º comma, del contratto collettivo nazionale 12 dicembre 2001;

- per il 4º livello dei quadri direttivi:

a) 79% della voce stipendio;

b) 87% dell'eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10º comma del CCNL 12 dicembre 2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.

3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'indice dei prezzi al consumo programmato (IPCA).

4. L'apposito elemento della retribuzione non sarà più erogato dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.

 

 

Art. 9 - Osservatorio nazionale

 

1. All'Osservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di entrambe le Parti nel numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle lavoratrici/lavoratori stipulante e nello stesso numero massimo per Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro;

b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;

c) evoluzione della ristrutturazione del settore della riscossione dei tributi, in relazione alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali;

d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;

e) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;

f) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;

g) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

h) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;

i) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

j) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dall'Ente/Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);

k) assetto previdenziale del settore;

l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di Legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;

m) trattamento dei dati personali "sensibili" ai fini della corretta applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e delle disposizioni dell'Autorità garante.

n) elementi conoscitivi rivenienti dall'informativa di cui all'art. 11, comma 1, lett. c).

2. L'Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso Agenzia delle Entrate - Riscossione.

3. I componenti dell'Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre organizzazioni stipulanti.

4. Nell'ambito dei membri dell'Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono svolte, con cadenza annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come Presidente un esponente delle Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori, il Vice Presidente viene eletto da Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. e viceversa.

5. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Osservatorio nazionale costituiscono l'ufficio di presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente contratto, svolge opera di coordinamento dell'attività dell'Osservatorio anche nei rapporti con gli esperti.

6. Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una "banca dati" gestita operativamente da Agenzia delle Entrate - Riscossione con accesso da parte di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.

7. Attraverso la "banca dati" si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da utilizzare per l'esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell'Osservatorio e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.

8. L'Osservatorio sottopone, di volta in volta, all'approvazione delle Parti stipulanti eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.

9. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due volte l'anno.

10. Nell'ambito dell'Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura amministrativa e organizzativa.

 

 

Art. 10 - Arbitrato

 

1. Ai sensi dell'art. 412 ter e quater c.p.c., è istituito a cura delle Parti stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio ha sede in Roma.

a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente da Agenzia delle Entrate - Riscossione, da Riscossione Sicilia S.p.A. o da Equitalia Giustizia SpA e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dalla lavoratrice/lavoratore ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e da Agenzia delle Entrate - Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o Equitalia Giustizia SpA.

b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su richiesta di Agenzia delle Entrate - Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o Equitalia Giustizia SpA o dell'Organizzazione sindacale adita dalla lavoratrice/lavoratore, dal Presidente del Tribunale competente per territorio (Roma o Palermo).

c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rinnovabile.

e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall'art. 51 c.p.c..

g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura di Agenzia delle Entrate -Riscossione o Equitalia Giustizia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A..

h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale, dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.

i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell'eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla intervenuta costituzione del nuovo Collegio.

l) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

m) Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.

n) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l'eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le Parti possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa le Parti e sospende il procedimento: ove le Parti non dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c..

p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.

q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente, salvo diverse determinazioni del Collegio.

 

Nota a verbale

Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi dei lodi arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale sede e si riservano di adeguare la disciplina dell'arbitrato alla luce delle possibili modifiche legislative.

 

Chiarimento a verbale

Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nell'esperimento delle procedure di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione dei collegi arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.

 

 

Art. 11 - Incontro annuale

 

1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l'Ente/Aziende forniscono unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra le Parti:

 

A) PROSPETTIVE STRATEGICHE

1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all'anno successivo;

2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);

3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell'ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.

4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli Accordi aziendali ex artt. 16 e 19.

 

B) PROFILO STRUTTURALE

1. numero delle lavoratrici/lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive;

2. andamento dell'occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva;

3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dall'Ente/Aziende da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive; rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 99;

4. andamento qualitativo e quantitativo dell'utilizzo delle diverse tipologie di contratto di lavoro disciplinate dal presente contratto, distinte per singole unità produttive, ivi compresi gli stage;

5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale;

6. previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;

7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna, ivi inclusi i cosiddetti punti di consulenza e similari.

 

C) QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE

1. modalità applicative di quanto realizzato nell'ambito di talune materie già oggetto di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 20), formazione del personale (art.72), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 76), sistema incentivante (art. 52);

2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del personale e telelavoro.

La valutazione delle Parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:

- livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;

- totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale/totale domande accolte;

- dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;

- distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero dei ricorsi accolti.

Le risultanze dell'informativa di cui al 1º comma della presente lett. C) potranno fornire utili elementi conoscitivi anche per l'attività dell'Osservatorio nazionale paritetico di cui all'art. 9 del presente contratto.

 

D) INTERVENTI SPECIFICI

1. interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività di riscossione dei tributi, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;

2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore delle lavoratrici/lavoratori colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata per singola provincia;

3. misure tecniche o organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla Legge in materia di antiriciclaggio;

4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni dell'Ente/Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di Legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;

6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.

All'incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui l'Ente/Aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Con cadenza semestrale le Parti effettuano - su richiesta degli organismi sindacali aziendali - un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale.

 

Nota a verbale

1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all'anno di calendario precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l'Ente/Aziende suddividono le informazioni - che saranno fornite, anche in formato elettronico - per categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.

2. In considerazione di quanto previsto all'art. 89, comma 3, nel corso dell'incontro annuale l'Ente/Aziende forniscono una informativa, di complesso e a consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all'apposita erogazione ai quadri direttivi.

 

 

Art. 12 - Incontri semestrali

 

1 . Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica delle lavoratrici/lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.

2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.

3. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.

4. Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori che intendano partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'Ente/Aziende i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni organizzazione, a seconda che le lavoratrici/lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.

5. A detti dirigenti l'Ente/Aziende accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

6. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, verrà fornita una informativa in merito agli eventi criminosi e potrà essere effettuata una verifica applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.

 

Dichiarazione dell'Ente/Aziende

L'Ente/Aziende confermano il proprio intendimento di convocare in caso di richieste di incontro semestrale, ai sensi del comma 4, tutte le OO.SS. presenti nell'ambito territoriale interessato dell'Ente/Aziende; qualora la rappresentatività sindacale fosse distribuita in maniera disgiunta, l'Ente/Aziende si riservano comunque il diritto di convocare nella riunione suddetta le OO.SS. in maniera tale da garantire il rispetto del criterio di rappresentatività.

 

 

Art. 13 - Commissione nazionale sulle pari opportunità

 

1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla legislazione in materia, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A., Equitalia Giustizia SpA e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono la Commissione nazionale mista pari opportunità.

2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:

- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più significative esperienze maturate aziendalmente;

- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e, laddove richiesta, eventuale consulenza;

- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati raccolti a livello aziendale.

 

RINNOVI

Accordo 07/03/2019

[___]

Le Parti nazionali si impegnano a porre particolare e viva attenzione al tema delle violenze e delle molestie legate al genere e a favorire lo sviluppo di una cultura, anche organizzativa, idonea a tutelare e preservare la dignità delle lavoratrici e lavoratori, nonché a prevenire e contrastare ogni comportamento contrario a quanto qui condiviso.

Alla luce di quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, D.Lgs. 11 aprile 2016, n.198, è contrario a quanto qui condiviso, il ricorso strumentale ad accuse di molestia o violenza di genere consapevolmente infondate.

Il predetto impegno delle Parti potrà essere realizzato anche attraverso gli opportuni approfondimenti e le attività di monitoraggio demandate alla Commissione nazionale sulle pari opportunità dall'art. 13 del CCNL del 28 marzo 2018.

[___]

 

 

Art. 14 - Pari opportunità

 

1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse femminili.

2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti.

3. L'informativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che precede.

5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare:

- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;

- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti previsti dalla Legge;

- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.

 

 

Art. 15 - Organismo paritetico sulla formazione

 

1. Le Parti possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con l'organismo di cui all'art. 72 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

2. In particolare per quanto attiene l'accesso ai finanziamenti del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua di riferimento, le Parti condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità.

 

 

Art. 16 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda

 

1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.

2. L'informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le lavoratrici/lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'Ente/Aziende e gli organismi sindacali.

4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.

5. Qualora in questa fase non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'Ente/Aziende possono attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.

Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un esponente della struttura nazionale o territoriale competente.

6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di Legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.

7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente e quella cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al 1º comma del presente articolo.

8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.

 

 

Art. 17 - Distacco del personale

 

1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, l'Ente/Aziende possono disporre, dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'azienda distaccante.

2. Alla lavoratrice/lavoratore distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per tempo erogato dall'azienda distaccante e l'eventuale premio incentivante dell'Ente/Aziende distaccatarie che ne comunicheranno criteri e modalità. Al lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo professionale.

Nell'ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato a livello di Ente/Aziende le Parti stabiliranno se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni, dal distaccante o dal distaccatario.

3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l'Ente/Aziende forniscono preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli artt. 16 e 19 una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal ricevimento dell'informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni dalla predetta informativa.

4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al primo comma, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della complessiva continuità dello sviluppo professionale del lavoratore.

5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine, l'Ente/Aziende rendono operativi i propri provvedimenti.

 

 

Art. 18 - Appalti

 

1. All'atto della stipulazione di un contratto di appalto, di opere e servizi, l'Ente/Aziende committenti deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.

2. L'Ente/Aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunicano agli organi di coordinamento e/o alle rappresentanze sindacali nazionali per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.

3. L'Ente/Aziende committenti si impegnano a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

4. L'Ente/Aziende che decidono un appalto che riguarda attività complementari e/o accessorie ad imprese od enti esterni all'area contrattuale, così come indicato all'art. 4, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).

5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali possono chiedere ad Agenzia delle Entrate - Riscossione o ad Equitalia Giustizia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A. di esaminare la questione in sede nazionale.

Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di 10 giorni, al termine dei quali l'Ente/Aziende possono rendere operativa la decisione.

 

Norma transitoria

In considerazione del rinnovo del presente CCNL con riferimento al comma 2, per l'anno 2018 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti in essere alla data di stipula del presente Contratto.

 

 

Art. 19 - Occupazione

 

1. Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, l'Ente/Aziende, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.

2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'Ente/Azienda. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi erariali ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e del DM n. 95439 del 18 aprile 2016», l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di cui all'art. 17, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per le lavoratrici/lavoratori interessati.

3. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50 giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.

 

 

Art. 20 - Procedura in tema di orari di lavoro

 

1. L'Ente/Aziende, nel corso di un apposito incontro, comunicano preventivamente agli organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si collochi all'interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche, organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.

2. L'Ente/Aziende - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro tre giorni dal ricevimento dell'informativa avviano una procedura di confronto - finalizzata a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa, per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.

3. Al termine della procedura l'Ente/Aziende possono comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici/lavoratori.

4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della banca delle ore.

 

 

Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete

 

1. In sede nazionale potranno venir proposte da parte dell'Ente/Aziende interessati intese:

a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);

b) per la rimozione di normative obsolete.

2. L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.

3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l'Ente/Aziende e gli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'Ente/Aziende provvederanno ad informare le Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto.

5. Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.

6. Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori di cui al 4º comma. Ove le predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale tra le Parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e di Agenzia delle Entrate - Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A., o Equitalia Giustizia SpA per una preliminare valutazione dell'argomento.

 

 

Art. 22 - Controlli a distanza

 

1. Le Parti stipulanti attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati personali emanati tempo per tempo.

2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall'avvio degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.

 

 

Art. 23 - Dichiarazione delle Parti

 

1. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, un'apposita commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale l'articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.

2. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1 che precede, si danno atto che le procedure di informazione e consultazione a livello aziendale previste dal presente contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, presentazioni di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano ai conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 1.

 

 

CAPITOLO III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Art. 24 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate

 

1. I contratti integrativi aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi.

3. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

4. I contratti integrativi intervengono tra l'Ente/Aziende e apposite delegazioni sindacali costituite - per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell'organizzazione stessa, in numero non superiore a due.

5. Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando iscritti nell'Ente/Aziende, non abbia proprie rappresentanze sindacali nell'Ente/Aziende stesse, la delegazione di cui al comma precedente è costituita da dirigenti dell'organizzazione medesima in numero non superiore a tre con la partecipazione, in numero non superiore a due, delle lavoratrici/lavoratori dall'Ente/Aziende iscritti all'organizzazione interessata.

6. I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla Direzione dell'Ente/Aziende ad opera delle organizzazioni stesse.

7. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali - dovessero emergere difficoltà temporali nel fornire all'Ente/Aziende e/o alle delegazioni sindacali aziendali l'assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per consentire ad Agenzia delle Entrate - Riscossione e/o a Riscossione Sicilia S.p.A. e/o Equitalia Giustizia SpA e/o alle Segreterie Nazionali delle organizzazioni firmatarie interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.

8. La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi a detti demandi.

9. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:

a) premio aziendale;

b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;

c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;

d) assistenza sanitaria;

e) previdenza complementare;

f) compensi di cui agli artt. 46 e 47.

10. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

 

Dichiarazione delle Parti:

1 . Le Parti confermano il proprio forte impegno affinché il premio aziendale abbia le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione con i risultati conseguiti in sede aziendale ai sensi dell'art. 43 e ribadiscono la necessità di un fermo richiamo a tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole ed in particolare dei demandi alla contrattazione integrativa aziendale previsti dal presente contratto nazionale.

2. Le Parti si danno atto che è stato raggiunto in data 30 luglio 2008 l'Accordo relativo alla Polizza Sanitaria di tutto il Gruppo Equitalia S.p.A., la cui copertura è stata negli anni rinnovata fino a coprire le annualità 2018-2019 per il personale di Agenzia delle entrate - Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA.; non trova conseguentemente applicazione la lettera d) del comma 9 relativa al demando alla contrattazione integrativa aziendale.

Peraltro la lettera d) del comma 9 riprenderà efficacia ove le Parti non abbiano provveduto, per il periodo successivo, a definire una copertura assicurativa al personale, ovvero nei casi di mancata copertura assicurativa.

 

Raccomandazione

Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali delle lavoratrici/lavoratori, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) le lavoratrici/lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'Ente/Aziende datrici di lavoro.

 

 

RINNOVI

Accordo previdenza integrativa 09/10/2018

premesso che
- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del cessato Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto - in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendalè'- di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era inoltre condiviso, all'art 27, di individuare - in attuazione del medesimo art. 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;

- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;

- le Parti avevano inoltre stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA;

- la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dal 1º luglio 2017, di un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione con il conseguente passaggio, di Equitalia Giustizia sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dalla medesima data:

- il neo costituito Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione e le OO.SS.  in data 28 marzo 2018. hanno rinnovato il contratto integrativo dell'Ente confermando, in piena continuità con le precedenti intese, le previsioni in materia di "welfare aziendale" già stipulate nei citati citati accordi collettivi.

Premesso inoltre che

- i lavoratori/lavoratrici interessati hanno regolarmente presentato le istanze relative al corrente anno 2018 secondo le modalità originariamente concordate, i cui dati di sintesi sono stati rappresentati alle OO.SS.;
- è stata reciprocamente riconosciuta l'esigenza di quantificare e collegare i montanti di erogazione a titolo di Welfare in maniera congrua e rispondente alla mutata organizzazione dell'Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate -Riscossione, come nel seguito meglio specificato.

- In data 3 ottobre u.s. la "Commissione tecnica paritetica welfare" Ente/OO.SS. si è regolarmente riunita al fine di esaminare nel dettaglio la corretta applicazione dei suddetti modalità e criteri di applicazione dei citati accordi, in relazione alla ripartizione delle somme in allegato.

Tanto premesso le Parti, si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue:

 

1. Erogazione delle somme (anno 2018)