CCNL in vigore
COMUNICAZIONE - PICCOLA INDUSTRIA
Testo Consolidato del CCNL 09/07/2018*
per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell'informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa
* Siglato il 22/10/2018
Decorrenza: 01/07/2015
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 09/07/2018 come modificato da:
- Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
- Accordo 10/07/2019
- Comunicato 02/12/2019
- Accordo 28/09/2020
- Ipotesi di accordo 09/03/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Milano, 22 ottobre 2018
Tra
UNIGEC CONFAPI
UNIMATICA CONFAPI
e
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM - UIL
si è convenuto il seguente accordo.
Le Parti procedono alla sottoscrizione della stesura del testo del CCNL, valido ai fini della stampa, in numero due copie originali di cui una sarà deposita presso la sede di Confapi e l'altra presso l'organizzazione sindacale SLC-CGIL.
Le Parti depositarie si impegnano, in caso di richiesta da parte delle altre organizzazioni firmatarie, a mettere a disposizione il testo originale.
UNIGEC-CONFAPI
UNIMATICA-CONFAPI
SLC-CGIL
FISTEL-CISL
UILCOM-UIL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 9 LUGLIO 2018
per i dipendenti della piccola e media impresa della Comunicazione, dell'Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa
(Codici Contratto 029 - 091)
1 luglio 2015 - 31 dicembre 2019
Il giorno 9 luglio 2018 in Roma
tra
- l'UNIGEC-CONFAPI
- l'UNIMATICA-CONFAPI
con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata,
e
- la SLC-CGIL, Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione
- la FISTEL-CISL, Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazione
- la UILCOM-UIL, Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell'Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa.
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 25 ottobre 2018
- Per CONFAPI
UNIONCHIMICA/CONFAPI :
UNIONTESSILE/CONFAPI;
UNIGEC/CONFAPI
UNIMATICA/CONFAPI.
UNIONALIMENTARI / CONFAPI
- Per CGIL/CISL/UIL
FEMCA/CISL - FILCTEM/CGIL - UILTEC/UIL
SLC/CGIL - FISTEL/CISL - UILCOM/UIL
FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL
Verbale di stipula
Roma, 10 luglio 2019
Tra
UNIGEC/UNIMATICA CONFAPI
e
- FISTEL/CISL
- SLC/CGIL
- UILCOM/UIL
Si è convenuto il seguente accordo interpretativo relativo all'istituto della malattia di cui all'art.63, Parte seconda, Norme Operai.
Verbale di stipula
Roma 2 dicembre 2019
SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTel - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
Spett.le UNIGEC
c.a dott Marco Tenaglia - presidente
unigec @confapi.org
Spett.le UNIMATICA
c.a. dott. Paolo Landolfo - presidente
unimatica @confapi.org
a/m e -mail
Oggetto : Scadenza Contratto Collettivo. Disdetta
Considerato che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende PMI aderenti a Unigec e Unimatica di Confapi, con la presente Vi inviamo la formale disdetta secondo quanto previsto dal contratto in oggetto.
Quanto prima vi invieremo la nostra piattaforma per l'avvio del negoziato.
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL
FISTeL -CISL
UILCOM-UIL
Addì Roma 28 settembre 2020
Tra
- UNIGEC
- UNIMATICA CONFAPI
E
- FISTEL/CISL
- SLC/CGIL
- UILCOM/UIL
Ipotesi di accordo 09/03/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
Roma, 9 marzo 2021
Tra
UNIGEC - CONFAPI
UNIMATICA - CONFAPI
E
FISTEL - CISL
SLC- CGIL
UILCOM- UIL
Si è convenuta, in via telematica, la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 9 luglio 2018.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività di seguito specificate.
Settore grafico ed affine e settore editoriale:
- la progettazione grafica;
- l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- l'allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l'editoria di libri;
- l'editoria di periodici;
- l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l'editoria elettronica e multimediale;
- gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
- la stampa digitale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
- i progettisti e documentaristi;
- estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Settore cartario-cartotecnico:
- le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, etc);
- le attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci; scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, etc;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati;
Settore informatico e dei servizi innovativi
- i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
- la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
- l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all'erogazione di servizi informatici;
- i servizi innovativi rientranti nell'ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. Per l'applicazione del presente contratto a tali attività, nell'ambito del settore servizi innovativi, si farà riferimento alla relativa classificazione ISTAT che si riporta in Allegato 15;
- le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
- i servizi tecnologici e di assistenza, di consulenza e gestionali.
Settore fotolaboratori per conto terzi
A tale contratto aderisce anche l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIMATICA-CONFAPI E SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Le Parti, al fine di consentire l'estensione del presente CCNL al settore informatico e dei servizi innovativi hanno definito un accordo-quadro, in materia per l'armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall'applicazione di diversi CCNL di provenienza (vedasi Allegato 16).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione, derivante dall'accordo-quadro, previsto al 1º comma del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.
In relazione all'estensione del presente CCNL all'area dei servizi innovativi, le Parti convengono che il presente CCNL potrà essere applicato ai rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti delle organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, nonché ai lavoratori dipendenti delle organizzazioni Confederali datoriali a cui aderiscono UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI ai vari livelli, provinciale, regionale e nazionale nonché ai dipendenti degli enti strumentali, indipendentemente dalla loro forma costitutiva, delle rispettive associazioni e confederazioni datoriali ai vari livelli. Tale norma decorre a far data dal 08/04/2011.
Le modalità attuative dell'operazione di armonizzazione derivante dall'applicazione del presente CCNL saranno quelle richiamate nell'Allegato 16 del presente CCNL.
Resta confermato che l'operazione di armonizzazione, secondo la procedura prevista e riportata nell'Allegato 16, non dovrà comportare reciprocamente oneri aggiuntivi alla disciplina in essere.
Protocollo di intesa aggiuntivo al Campo di applicazione del presente CCNL
In relazione all'estensione del presente CCNL all'area della microimpresa, la Raccomandazione 2003/361/CE definisce e qualifica come PMI un'impresa che soddisfa tre criteri: finanziario, numero dei dipendenti, autonomia.
Secondo tale raccomandazione si considerano Microimprese le aziende con le seguenti caratteristiche: meno di 10 persone occupate, un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro ed un bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.
Le Parti convengono che il presente CCNL potrà quindi essere applicato su richiesta delle imprese anche ai dipendenti delle Microimprese, come sopra definite, non rientranti nel campo di applicazione dei CCNL del sistema CONFAPI.
Le parti si impegnano a definire entro la vigenza del presente contratto nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'Art. 3 del presente CCNL l'applicazione della parte economica specifica nonché la parte relativa alla classificazione professionale dei dipendenti.
Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL
Il CCNL ha durata quadriennale tanto per la parte economica che normativa, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 01-07-2012 e scadrà alla data del 31-12-2019.
Riguardo la parte economica, il rinnovo viene effettuato sulla base delle regole previste dall'A.I. del 26 luglio 2016 tra Confapi / CGIL,CISL,UIL riportato nell'allegato
La disdetta del contratto e la richiesta per il rinnovo saranno presentate dalle OO.SS. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
La parte imprenditoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro venti giorni del ricevimento delle proposte di modifica.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo di sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Verbale di stipula
Roma 2 dicembre 2019
SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTel - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
Spett.le UNIGEC
c.a dott Marco Tenaglia - presidente
unigec @confapi.org
Spett.le UNIMATICA
c.a. dott. Paolo Landolfo - presidente
unimatica @confapi.org
a/m e -mail
Oggetto : Scadenza Contratto Collettivo. Disdetta
Considerato che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il Contratto Collettivo per i dipendenti delle aziende PMI aderenti a Unigec e Unimatica di Confapi, con la presente Vi inviamo la formale disdetta secondo quanto previsto dal contratto in oggetto.
Quanto prima vi invieremo la nostra piattaforma per l'avvio del negoziato.
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL
FISTeL -CISL
UILCOM-UIL
Ipotesi di accordo 09/03/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL
Il presente CCNL ha durata quadriennale tanto per la parte economica che normativa e, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dal 01-01-2020 e scadrà alla data del 31-12-2023.
Art. 3 - Osservatorio di settore
Ferma restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali dei settori e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL confermano la validità dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 6 componenti designati dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI, e da 6 componenti designati da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le Parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle Leggi n. 125/91 e n. 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
- monitoraggio dei settori ai quali è possibile l'applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di Legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle Parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dall'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 per i rinnovi dei CCNL.
Altresì sarà ulteriore compito dell'Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le Parti componenti l'Osservatorio danno particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi Governativi e degli Enti Locali competenti.
Le Parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le Parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le Parti convengono di affrontare nell'ambito dell'Osservatorio l'analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio di vigenza del presente CCNL.
Le Parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all'inizio dei lavori necessari per l'opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data di vigenza del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI confermano l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI si riservano di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.
COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione Paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione Paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'Art. 11 -Controversie.
Ipotesi di accordo 09/03/2021 (Decorrenza 01/01/2020)
Art. 3 - Osservatorio di settore
Ferma restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali dei settori e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL confermano la validità dell'Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L'Osservatorio è costituito da 6 componenti designati da UNIGEC-CONFAPI e da UNIMATICA-CONFAPI, e da 6 componenti designati da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Le Parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- individuazione dei fabbisogni formativi;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- grado di applicazione delle Leggi n. 125/91 e n. 104/92;
- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. Monitoraggio e verifica della conformità delle prestazioni in smart working alle previsioni del TU sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08). In particolare le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
- monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie autorizzate;
- analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
- monitoraggio dei settori ai quali è possibile l'applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi.
- definizione di proposte per l'implementazione delle politiche della bilateralità, valutando positivamente il programma intrapreso da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL a livello interconfederale, per allargare gli ambiti operativi e per un rafforzamento delle misure di sostegno ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.
- Monitorare l'andamento della contrattazione di secondo livello al fine di costituire una banca dati per l'analisi degli accordi definiti;
- Promozione delle politiche di welfare contrattuale, definendo modelli applicativi di riferimento per favorirne la realizzazione attraverso specifici accordi.
- Le Parti convengono di sostenere tale programma e di recepirne i risultati positivi, incorporandoli nel presente CCNL.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di Legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle Parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dall'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 per i rinnovi dei CCNL.
Altresì sarà ulteriore compito dell'Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le Parti componenti l'Osservatorio danno particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi Governativi e degli Enti Locali competenti.
Le Parti affidano inoltre all'Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le Parti, sulla base delle proposte avanzate dall'Osservatorio, potranno procedere, nell'ambito del rinnovo della parte economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le Parti convengono di affrontare nell'ambito dell'Osservatorio l'analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel corso del quadriennio di vigenza del presente CCNL.
Le Parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all'inizio dei lavori necessari per l'opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data di vigenza del presente CCNL.
Dichiarazione a Verbale
UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI confermano l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA-CONFAPI si riservano di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.
COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione Paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione Paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'Art. 11 - Controversie.
Art. 4 - Relazioni industriali: Informazione - Consultazione - Contrattazione
1) Livello nazionale
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l'armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro l'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L'UNIGEC-CONFAPI e l'UNIMATICA-CONFAPI forniranno inoltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni concementi la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la legislazione nazionale e/o comunitaria vigente.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- editoria scolastica
- editoria libraria
- editoria periodica
- grafica commerciale
- paste per carta
- carta per giornali
- carta per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carta da lettera, quaderni, registri, etc.)
- carta per uso domestico e sanitario
- scatole e contenitori in genere
- sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).
Nel corso dell'incontro le Parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
2) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto precedente, globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le Parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall'Ente Stato all'Ente Regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le Aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie (individuate nella successiva nota interpretativa a verbale e precisamente con più di 50 dipendenti) - assistite dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI provinciale - forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali - assistite dalle SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL provinciali - informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 100 dipendenti - assistiti dall'UNIGEC-CONFAPI e dall'UNIMATICA-CONFAPI nazionale - forniranno alle Rappresentanze Sindacali del Gruppo - assistite dalle Organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori - informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto, anche riguardo all'applicazione della normativa in materia di pari opportunità , agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti), ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il Gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità, fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
A prescindere da quanto precedentemente espresso, le Parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo Art. 7.
In ogni caso a livello di Azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.
NOTA INTERPRETATIVA A VERBALE
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli indicati dal DM 18 aprile 2005 che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE.
Art. 5 - Commissione di studio per il settore informatico
Le Parti si impegnano a costituire una Commissione di studio che dovrà procedere all'analisi delle innovazioni tecnologiche che hanno ricadute sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e sull'occupazione del settore interessato, che dovrà concludere i propri lavori entro la data del 31-12-2018.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano, fino al rinnovo della successiva scadenza contrattuale, a non concludere né a sottoscrivere con altre parti datoriali contratti collettivi di lavoro aventi medesimo oggetto.
Art. 6 - Diritto alle prestazioni della Bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.
2. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti.
3. A far data dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo del CCNL 29 luglio 2013, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
4. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato.
5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL 29 luglio 2013, saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS
b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore
c) "Fondo Sostegno al reddito"
- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
6. A partire dalla data di sottoscrizione del CCNL 29 luglio 2013 le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 23-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli Enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Sanità integrativa
In relazione alle intese intercorse tra Confapi/Cgil-Cisl-Uil per l'avvio della sanità integrativa, facente parte del sistema della bilateralità sulla base di quanto previsto dall'A.I. 28-12-2012, le parti procederanno al recepimento delle modalità operative che saranno definite a livello Confederale nel rispetto dei termini e delle decorrenze previste.
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
[___]
Visto l'Accordo interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL 23 luglio 2012 che, tra l'altro, istituiva un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito Fondo);
Visti i CCNL stipulati tra le Organizzazioni di Categoria di CONFAPI e di CGIL-CISL-UIL che hanno recepito detto Accordo Interconfederale
Visto il Verbale di Incontro CONFAPI e CGIL CISL UIL del 5 giugno 2018 che definisce l'iter per la costituzione e messa in opera del Fondo
Visto l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 18 settembre 2018 che da pratica applicazione alle precedenti intese, istituendo ENFEA SALUTE, costituito formalmente in data 11 ottobre 2018
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:
"si conferma l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 e si recepiscono i Verbali ed Accordi Interconfederali del 5 Giugno 2018 e 18 settembre 2018, e del______ottobre 2018 in materia di Sanità integrativa, con l'istituzione di ENFEA SALUTE e con la quota di contribuzione a carico delle imprese pari a 10,00 (dieci/00) Euro mensili per 12 mensilità per tutti i lavoratori dipendenti, che ha decorrenza dal 1º gennaio 2019.
Si conferma inoltre che:
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.
1. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
2. A far data dal 1º gennaio 2019, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
3. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato."
Alle Federazioni Nazionali di Categoria A tutte le Strutture
Roma, 17 ottobre 2018
CGIL NAZIONALE
CISL NAZIONALE
UIL NAZIONALE
Oggetto: istituzione del Fondo Sanitario Integrativo ENFEA Salute
Giovedì 11 ottobre 2018, dando efficacia agli impegni assunti con la firma dell'Accordo interconfederale del 18 settembre u.s., Cgil Cisl Uil Nazionali e la Presidenza della Confapi Nazionale hanno istituito, con atto notarile, il Fondo Sanitario integrativo ENFEA Salute e nominato i primi Organi del Fondo.
Presidente del Fondo è stato nominato il notaio ___, espresso da Confapi; Vicepresidente ___, responsabile gestione e promozione della bilateralità della Cisl. Membri del Cda sono stati nominati: ___ (Confapi), ___ (Confapi), ___ (Cgil) e ___ (Uil).
Lo scopo istituzionale di ENFEA Salute è quello di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione; il fondo è finanziato con un contributo mensile di 10 € a totale carico del datore di lavoro la cui raccolta avrà inizio nel mese di gennaio 2019.
Il nuovo Fondo Sanitario, del quale alleghiamo lo Statuto, si rivolge alla platea dei lavoratori dipendenti da Aziende che applicano i contratti sottoscritti dalle Federazioni di categoria di CGIL CISL UIL con la Confapi e ci consente di estendere i benefici della assistenza sanitaria integrativa a settori e lavoratori che finora ne erano privi.
I settori immediatamente coinvolti sono quelli chimico, tessile, alimentare e grafico ma il Fondo potrà essere il riferimento anche di tutti gli altri contratti delle PMI Confapi; in tal senso occorrerà presidiare i prossimi rinnovi contrattuali affinché i benefici del Fondo vengano estesi a tutti i contratti Confapi.
Per quanto riguarda i contratti che già hanno previsto il Fondo sanitario si rende ora necessario un accordo di recepimento, del quale alleghiamo in bozza la copia, per attualizzare e ribadire gli impegni già presi dando certezze circa la decorrenza e la qualificazione degli stessi.
La firma di tale accordo da parte delle Segreterie Nazionali di FAI/FLAI/UILA, FEMCA/FILCEM/UILTEC, SLC/FISTEL/UILCOM e delle rispettive controparti datoriali è programmata per il 25 ottobre p.v. presso la Confapi Nazionale, in Via della Colonna Antonina 52 alle 9,30.
Il testo dell'accordo sarà disponibile presso la medesima sede fino alle 18 dello stesso giorno per chi avesse difficoltà ad essere presente alle 9,30 per la firma.
L'avvio del Fondo sanitario rappresenta una importante occasione per fare una massiccia campagna di informazione e promozione del fondo sanitario e degli altri istituti della bilateralità del sistema Cgil Cisl Uil- Confapi.
Verbale di accordo 18/09/2018
Addì 18 settembre 2018 in Roma, presso la sede di CONFAPI in Roma, via della Colonna Antonina n. 52,
TRA
CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA
E
C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
C.I.S.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI
U.I.L. - UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
A conclusione dei lavori di stesura del gruppo di lavoro congiunto, le Parti procedono all'approvazione e alla sottoscrizione dell'allegato Statuto di ENFEA Salute.
STATUTO ENFEA SALUTE
ART. 1 - COSTITUZIONE
Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi in sigla ENFEA SALUTE, di seguito nominato "FONDO", è un'associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. del codice civile, costituita a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL (d'ora in poi "le Parti") e successivi accordi integrativi che opera - esclusivamente ai fini assistenziali- in base al presente Statuto e al Regolamento, nell'ambito di un sistema di mutualità.
Il Fondo ha durata illimitata fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.
ART. 2 - SEDE
Il FONDO ha sede legale in Roma presso Confapi in via della Colonna Antonina, 52.
ART. 3 - SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori del FONDO la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi - e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL e -attraverso le Confederazioni di appartenenza - le Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL che, in quanto espressioni delle Parti costitutive del FONDO, siano firmatarie dei CCNL dei diversi settori produttivi che prevedano l'adesione ad Enfea.
ART. 4 - SCOPI
Lo scopo del FONDO è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs. del 20 dicembre 1992, n. 502 e succesive modifiche e integrazioni.
ART. 5 - ISCRITTI E DESTINATARI
Al FONDO aderiscono le imprese iscrivendo i lavoratori in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme collettive per i lavoratori di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, e gli altri soggetti indicati dal presente Statuto.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO:
• i lavoratori in servizio presso le Confederazioni che sono soci fondatori del FONDO o presso enti e società dalle suddette costituite, controllate e/o partecipate.
• previo accordo tra le Parti, i nuclei familiari dei lavoratori nonché i titolari e amministratori delle imprese compresi i rispettivi familiari nel rispetto delle normative e dei provvedimenti applicabili.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO tutti gli ulteriori soggetti che saranno specificamente individuati e indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 8. Discrizione al FONDO si realizza mediante le modalità stabilite nel Regolamento. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
• per risoluzione, cessazione o venir meno degli effetti, per qualunque causa, comprese le dimissioni o la scadenza del termine, del rapporto di lavoro;
• morte dell'iscritto;
• recesso dal FONDO;
• esclusione dell'iscritto.
La cessazione della qualità di iscritto determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti secondo quanto definito dal Regolamento.
ART. 6 - GESTIONE
La gestione economica del FONDO, nonché quelle relative alle eventuali Gestioni separate, definite in base al Regolamento, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
ART. 7 - RISORSE
Il FONDO provvede al perseguimento ed attuazione dell proprie finalità con:
- i contributi previsti a carico delle aziende e degli altri soggetti iscritti, previo accordo fra le Parti;
- gli interessi di mora, legali e convenzionali, così come stabiliti dal Regolamento;
- gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate dal FONDO;
- ogni altro provento che spetti od affluisca al FONDO a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale ed al fine esclusivamente assistenziale, socio sanitario e di prevenzione, in conformità alle norme vigenti.
Le Gestioni Separate provvedono ai rispettivi scopi, sempre esclusivamente assistenziali, socio sanitari e di prevenzione, con i contributi dei propri aderenti o degli iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo, in conformità alle norme vigenti.
ART. 8 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI
Il FONDO si dota di un Regolamento in cui sono contenute le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che potranno iscriversi al FONDO e beneficiare delle prestazioni.
Si dota, altresì, di un Nomenclatore delle prestazioni in cui sono previste le tipologie di prestazioni erogate e le modalità di erogazione delle prestazioni medesime.
Il FONDO si impegna ad erogare agli iscritti, agli aventi diritto e, in generale, ai soggetti individuati nel citato Regolamento le prestazioni indicate nel Nomenclatore, le quali potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalle Legge, potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.
ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno; viene sottoposto alla valutazione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la redazione della relazione tecnica all'Assemblea secondo le previsioni del successivo art. 11.
Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo.
I termini di cui ai precedenti commi per la redazione dei rendiconti sono da intendersi quali ordinatori.
Ferma la finalità esclusivamente assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO, è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale del FONDO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o provvedimento dell'Autorità.
ART. 10 - ORGANI
Sono organi necessari del FONDO:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO;
d) il Collegio Sindacale.
ART. 11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da 24 (ventiquattro) componenti di cui 12 (dodici) nominati da Confapi e 12 (dodici) nominati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti così nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, restando in carica i nuovi componenti per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni dei soggetti sostituiti. Anche in questo caso i nuovi componenti possono essere riconfermati.
Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione.
Ciascun componente può essere portatore massimo di 2 (due) deleghe.
Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'Assemblea e sono conservate agli atti.
È consentita la presenza dei componenti in video e/o audio conferenza, previa verifica e accertamento dell'Identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente dell'Assemblea.
Nell'Ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio.
L'Assemblea ha i seguenti poteri:
1. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il
Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sulla base delle designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;
2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale designati secondo le previsioni del successivo art. 14;
3. approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette
all'attuazione degli scopi sociali;
4. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
5. approva le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione;
6. approva il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
7. delibera in ordine all'effettuazione delle eventuali operazioni immobiliari per l'attività del FONDO;
8. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, che sono presentati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione;
9. delibera sugli eventuali compensi e/o altri emolumenti, degli organi di cui al precedente art. 10;
10. delibera, in caso di scioglimento del FONDO, le modalità di liquidazione e di devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle normative vigenti.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante invito, trasmesso a ciascun componente con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente del FONDO, o il Vicepresidente in caso di suo impedimento, convoca l'Assemblea con l'inserimento nell'ordine del giorno anche dei punti da loro proposti, con le stesse modalità di cui sopra.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente. Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto per l'occasione a maggioranza dai presenti.
Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati tranne per i punti 4, 5, 6, 7, 10 in cui delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, dei quali 3 (tre) designati da Confapi e 3 (tre) designati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario consuntivo del triennio di competenza.
Il consigliere entrato in carica in corso di mandato rimane in carica per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni del consigliere sostituito.
Nel caso di mancato rinnovo, restano in carica in regime di
Il Consiglio di Amministrazione:
a. delibera e compie gli atti amministrativi nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea, come pure dell'esclusiva finalità assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO;
b. coordina la gestione del FONDO assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna e alla relativa pianta organica per il raggiungimento degli scopi associativi;
c. sottopone tutte le proposte strategiche all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo;
d. redige il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni del FONDO ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea;
e. predispone il progetto di rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f. propone all'Assemblea le eventuali modifiche del presente Statuto;
g. delibera il piano triennale di attività;
h. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del FONDO;
i. decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese;
j. presenta le proposte di modifica e/o integrazione delle prestazioni sanitarie previste nel Nomenclatore delle prestazioni;
k. provvede all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore del FONDO, determinandone le funzioni e le competenze;
l. nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 16 e ne determina i compensi;
m. delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi, ferme le competenze dell'Assemblea;
n. svolge tutte le analisi, valutazioni e attività espressamente ad esso demandate dall'Assemblea in forma diretta e/o indiretta anche attraverso la nomina di apposite Commissioni su specifiche materie.
Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente del FONDO, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
In caso di impedimento o di impossibilità a convocare il Consiglio da parte del Presidente o del Vicepresidente del FONDO, su richiesta delle Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria il consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, il consigliere più anziano di età.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, per conoscenza alle Parti istitutive, con mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È consentita l'abbreviazione dei termini, da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, nei casi d'urgenza.
È consentita la presenza dei consiglieri in video e/o audio conferenza previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente del FONDO e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART.13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sono nominati dall'Assemblea nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è nominato nella persona designata alternativamente ogni triennio da Confapi e, congiuntamente, da CGIL, CISL, UIL e il Vicepresidente è nominato nella persona designata dalla Parte istitutiva che non esprime nel triennio la nomina del Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche processuale, del FONDO verso terzi, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali. Attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente.
n
In particolare, il Presidente:
- convoca le riunioni dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;
- sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
- esegue gli atti di amministrazione straordinaria deliberati dall'Assemblea; amministra il patrimonio di ENFEA Salute su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.
In caso di comprovata urgenza, può esercitare, congiuntamente al Vicepresidente, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione da effettuarsi nella prima seduta utile.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età. Nell'ipotesi di assenza, di impedimento permanente e nell'ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo sia del Presidente che del Vicepresidente, le Parti istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.
I soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.
ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, uno designato da Confapi e due designati congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.
Il Presidente del Collegio Sindacale è indicato dalla Parte che nel triennio non esprime il Presidente del FONDO.
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente del Collegio Sindacale entrato in carica in corso di mandato resta in carica per la durata residua rispetto a quella originaria del Sindaco sostituito.
È compito del Collegio Sindacale vigilare e controllare la gestione amministrativa del FONDO e redigere la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute degli organi collegiali del FONDO.
ART. 15 - DIRETTORE
Il Direttore del FONDO, ove nominato ai sensi dell'art. 12 lett. k) del presente Statuto, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione del Fondo.
ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico propone al Consiglio d'Amministrazione le procedure da seguire per l'affidamento ad operatori economici qualificati delle prestazioni sanitarie necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale ed individua i criteri premiali ai quali uniformare le attività di selezione. Coadiuva gli organi sociali ogni qualvolta si tratti di esaminare questioni di carattere tecnico - giuridico e tecnico - sanitario e presta il proprio supporto agli organi amministrativi anche al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni ai lavoratori.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO
La decisione circa lo scioglimento del FONDO compete all'Assemblea che provvede a deliberare le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto positivo di ENFEA Salute in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge o da provvedimenti dell'Autorità.
ART. 18-CONTROVERSIE
Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione ed ad eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, il Regolamento e comunque i rapporti sociali, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, delle delibere consiliari e delle determinazioni presidenziali, promosse da o contro la presidenza e vice-presidenza, da o contro i soci, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, saranno decise da un arbitro unico secondo la procedura prevista dal Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.
ART. 19 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia previsti dalla Legge, dal Codice Civile e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili.
NORMA TRANSITORIA
Per il primo triennio il Presidente sarà nominato nella persona designata da Confapi e il Vicepresidente nella persona designata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL fra i propri rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Le Direzioni Aziendali e le R.S.U. assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di Legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione Aziendale e la R.S.U. finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
Art. 8 - Sistema di contrattazione
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL
1) CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Le Parti convengono sui seguenti principi che recepiscono quanto previsto in materia dall'Accordo interconfederale del 26 luglio 2016 sottoscritto da Confapi e Cgil-Cisl-Uil.
A) LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
Il sistema contrattuale è articolato su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello esercitabile nelle diverse articolazioni- tra di esse alternative - aziendali, di gruppo, di sito, territoriali, di filiera e di distretto industriale, di rete.
B) CADENZE DEI LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Al fine di poter svolgere i cicli negoziali, primo e secondo livello, evitando forme di sovrapposizione e, al contempo, per favorirne lo sviluppo, alla luce di una verifica sull'esperienza degli ultimi anni, potrà essere riconsiderato il periodo della vigenza contrattuale, anche nella direzione di una durata quadriennale.
La contrattazione di secondo livello si collocherà, di norma, a metà del periodo di vigenza dei contratti nazionali.
C) IL CONTRATTO NAZIONALE
Il contratto nazionale è la fonte primaria di regolazione del rapporto di lavoro ed, in particolare, dei minimi salariali, dell'orario normale di lavoro, dei livelli di inquadramento su cui si articolano i minimi contrattuali, dei sistemi di tutela dei lavoratori, dei diritti sindacali. Il contratto nazionale regola il sistema di relazioni a livello settoriale e stabilisce le materie di competenza del secondo livello di contrattazione in una logica di non sovrapposizione di titolarità contrattuale.
Il contratto nazionale, in quanto strumento di regolazione del sistema contrattuale, assume il compito di favorire una tutela ed una crescita complessiva dei salari in relazione all'esigenza di rilancio dei consumi come fattore di rilancio dell'economia e di miglioramento delle condizioni sociali del Paese.
A tal fine, il salario regolato dal contratto nazionale, sarà determinato sulla base di opportuni criteri guida ed indicatori, che tengano conto:
1) delle dinamiche macroeconomiche, non solo riferite all'inflazione, in particolare per quanto riguarda il valore reale dei minimi salariali valevoli per tutti i dipendenti;
2) degli indicatori di crescita economica e degli andamenti settoriali, anche attraverso misure variabili, le cui modalità di erogazione e di consolidamento nell'ambito della vigenza contrattuale saranno definiti dalle parti firmatarie del presente CCNL, anche in relazione allo sviluppo del secondo livello di contrattazione.
- Nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le Parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi condivisi.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
b) salario, secondo i contenuti di cui all'Art. 9 - Premio di risultato.
Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato Art. 9;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della Legge n. 125/91 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
I contratti collettivi aziendali possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
I contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda d'intesa con le relative organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Le intese modificative così definite esplicano efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori.
Norma rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'A.I. del 26 luglio 2016 in materia di modello contrattuale.
Le Parti concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente CCNL.
La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. il delegato di impresa, e le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle API territorialmente competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è esclusivamente l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'impresa.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le Parti dovranno altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia della normativa vigente.
Le Parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di qualità, di redditività e di andamento economico dell'impresa.
Indicatori esemplificativi:
- Rapporto ore lavorate/ore lavorabili individuali
- Rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive
- Volume prodotto
- Volume spedito
- Fatturato caratteristico
- Fatturato caratteristico prò capite
- Fatturato caratteristico per ora lavorata
- Margine di contribuzione industriale
- Margine di contribuzione industriale prò capite
- Margine di contribuzione industriale per ora lavorata
- Valore aggiunto
- Valore aggiunto prò capite
- Valore aggiunto per ora lavorata
- Margine operativo lordo
- Quantità ore lavorate
- Riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione
- Reclami clienti, resi clienti
- Prodotto conforme su fatturato
- Utilizzo degli impianti
- Rapporto tempi realizzati e tempi previsti
- Consumi energetici
- Rapporto manodopera diretta/indiretta
Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le Parti dovranno definire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le Parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di tre, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
Le Parti, al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obbiettivi individuati e il grado di reale miglioramento dello stato dell'impresa, auspicano che le Parti Aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.
In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità.
Nell'Accordo aziendale che definisce il Premio di Risultato dovranno essere concordati forme ed altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati, e per il riesame degli obbiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Nell'Accordo del premio di risultato le Parti valuteranno le modalità e le condizioni attraverso le quali poter riconoscere il premio ai lavoratori interinali.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo e/o fiscale previsto dalla normativa di Legge.
L'Accordo del premio avrà durata triennale; la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo e nel rispetto del principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali.
La richiesta di rinnovo dell'Accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale, verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le parti all'atto della istituzione del premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2º livello potrà essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Le Parti stipulanti il presente CCNL, valutando la comune volontà di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni e lasciando alla volontà delle Parti Aziendali la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività, concordano che l'accordo aziendale per la definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli occupazionali aziendali anziché alla distribuzione di benefici economici.
Nell'Allegato 2 viene riportata una nota illustrativa sul Premio di Risultato redatta congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti.
Indennità sostitutiva del premio di risultato Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2018.
Nelle aziende che non hanno in atto la contrattazione aziendale per l'istituzione di un premio di risultato secondo quanto previsto dai precedenti commi, al fine di consentire l'erogazione di un importo a tale titolo, collegato all'efficienza organizzativa e produttiva dell'azienda, anche alla luce della vigente legislazione previdenziale e fiscale in materia, si conviene di istituire un'indennità sostitutiva del premio di risultato, a contenuto variabile.
L'importo massimo dell'indennità sostitutiva del premio di risultato viene fissato in Euro 250,00, su base annua.
Le modalità di maturazione della suddetta indennità ed i criteri legati alla variabilità della stessa sono riportate nell'Allegato________del presente CCNL.
Art. 10 - Elemento di garanzia retributiva
La normativa di cui al presente articolo sarà in vigore fino alla data del 31 dicembre 2018.
Nelle aziende che non abbiano in atto la contrattazione aziendale per la definizione di un premio di risultato e non siano in atto accordi collettivi aventi contenuto economico, fatta eccezione per la corresponsione dell'indennità sostituiva del premio di risultato, a decorrere dal 01/01/2011 ai lavoratori attempo indeterminato, in forza alla data del 1º gennaio di ogni anno, privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione, siano essi a titolo collettivo o individuale, verrà corrisposto un elemento di garanzia secondo la seguente disciplina.
L'importo dell'elemento di garanzia viene fissato in Euro 150,00 su base annua, ovvero in una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di un trattamento economico aggiuntivo a quello stabilito dal CCNL.
Il suddetto elemento retributivo è stato definito in senso omnicomprensivo, tenendo conto al momento della quantificazione di ogni incidenza e pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e/o di Legge, diretti o indiretti, di alcun genere. Tale elemento è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione verranno erogati tanti dodicesimi dell'importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.
La corresponsione del suddetto elemento retributivo avverrà con la retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza.
NORMA TRANSITORIA
Con l'erogazione di quanto corrisposto con la retribuzione di febbraio 2018 vengono a cessare gli effetti della presente normativa.
A decorrere dal 1º gennaio 2019 l'indennità sostitutiva del premio di risultato di cui all'art.9 e l'Elemento di garanzia retributiva (art. 10) vengono sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell'anno stesso. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1º gennaio/ 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo dal 1º gennaio / 31 dicembre.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di dicembre 2019 le parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.
Le parti al fine di facilitare l'applicazione della normativa in oggetto hanno riportato nell'allegato ______ un elenco di strumenti di welfare utilizzabili sulla base della normativa vigente.
NOTA A VERBALE
Le Parti precisano che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
[___]
Si è convenuto il seguente accordo relativo all'applicazione per l'anno 2020 dell'istituto del flex benefits di cui all'Art. 10 bis, Parte Prima - Norma Generali, del CCNL contratto collettivo nazionale di lavoro 9 luglio 2018.
Premesso che le Parti, nelle more del rinnovo del CCNL 9 luglio 2018, scaduto alla data del 31 dicembre 2019 e per il quale non hanno potuto procedere alle attività di rinnovo causa la situazione di emergenza sanitaria nazionale, ritengono necessario dare uniformità all'applicazione dell'istituto del flex benefits, limitatamente all'anno 2020, su tutto il territorio nazionale
Convengono, pertanto, che, qualora per tale istituto non sia stata data applicazione nei tempi previsti dal richiamato art. 10 bis, lo stesso potrà essere messo a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di ottobre 2020 con utilizzo entro il 31 dicembre dell'anno stesso.
Le controversie individuali, anche se plurime, afferenti gli istituti contrattuali del rapporto di lavoro che sorgessero circa l'applicazione del presente CCNL, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'Azienda tramite le OO.SS.LL. o le R.S.U., verranno sottoposte all'esame delle competenti API territoriali e delle OO.SS dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente CCNL saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui ai precedenti commi dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'UNIGEC-CONFAPI e dell'UNIMATICA-CONFAPI.
I termini di cui al precedente comma rimangono sospesi dal 1º al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale. La decisione assunta costituirà interpretazione congiunta delle parti. Nessuna delle due Parti potrà dar corso alle procedure di Legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle Parti in sede giudiziaria.
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di Legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 3 della Legge n. 142/2001.
Le lavorazioni appagabili previste dal presente CCNL potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle R.S.U., e ove non presenti alle OO.SS. territoriali, i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.
Art. 13 - Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfetariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell'ambito delle otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente CCNL per i lavoratori interni della stessa categoria.
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente CCNL o commessi ai sensi dell'art. 2230 C.C.
Art. 14 - Trasferimenti di azienda
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.
Art. 15 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 dalla Legge n. 300/1970, le Direzioni Aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione Aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'Azienda.
Le Assemblee di cui alla Legge n. 300/1970, potranno anche essere indette dalle Organizzazioni Sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all'azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione Aziendale per il tramite delle API e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 17 - Rappresentanza sindacale unitaria - R.S.U.
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26-7-2016.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati allo stesso modo dei lavoratori full-time, mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.c.n.I. applicato nell'unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, dell'Accordo Interconfederale del 26-7-2016 a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto del suddetto Accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. ove validamente esistente.
2. Composizione
Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragitT7-^ universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 ce, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la r.s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3º della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei confronti delle associazioni sindacali dai C.c.n.I. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il C.c.n.I. applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, o secondo le modalità previste dal CCNL app icato nell'unità produttiva, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per le 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24,L. n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
5. Clausola di armonizzazione
Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
II cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Per "cambio di appartenenza sindacale" deve intendersi qualsiasi modifica allo status sindacale del lavoratore regolarmente candidato nelle liste elettorali di CGIL, CISL, UIL e delle altre Organizzazioni sindacali aderenti all'Accordo Interconfederale del 26-7-2016.
In particolare, il lavoratore decade dalla carica di Rsu se:
- si iscrive a un sindacato diverso da quello della lista nella quale è stato eletto;
- viene espulso per violazione delle norme statutarie dall'organizzazione nella cui lista è stato eletto.
Si fa salva l'ipotesi del lavoratore che non iscritto a nessun sindacato, decide di candidarsi nella lista di una organizzazione e poi aderisce formalmente alla stessa.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza dell'Accordo Interconfederale del 26-7-2016.
Le R.S.U. costituite nelle unità produttive di i