CCNL in vigore
COMMERCIO, SERVIZI, TRASPORTI (Fiadel / Aicast)
Testo consolidato del CCNL 11/10/2016
per i dipendenti delle imprese commerciali, dei servizi e dei trasporti
Decorrenza: 01/10/2016
Scadenza economica: 30/09/2018
Scadenza normativa: 30/09/2020
L'anno duemilasedici il giorno 11 del mese di Ottobre in Napoli
tra
- l' Aicast
l'Assimpreseitalia
e
La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato)
si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente CCNL di mettere le aziende del settore del commercio e dei servizi delle società cooperative e loro consorzi, nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profdo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.
Si è ritenuto opportuno sottoporre alla stessa disciplina contrattuale tutte le categorie della piccola e media impresa (PMI) del commercio e assimilabili sotto l'aspetto normativo generale, sia per quanto attiene agli obblighi nei confronti della burocrazia e degli enti competenti di cui anche quelli previdenziali ed assistenziali per quanto attiene al rapporto con il personale dipendente.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti, direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi., di cui all'Allegato "A" - elenco secondo i codici Istat Ateco 2002 - Inoltre, ricadono nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività assimilabili a quelle di cui all'allegato "A".
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
TITOLO II - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli alle quali corrispondono 7 (sette) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalla tabella di cui all'allegato "B".
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Leparti demandano al l'Ente Bilaterale il compito di approfondire i termini connessi alla classificazione del personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL per le relative applicazioni.
In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, e rimandando per ulteriori esemplificazioni al successivo art. 4. si riportano le seguenti declaratorie:
QUADRO
Appartengono ai quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinalo che, all'interno delle direttive generali imposledall'imprenditoreedai dirigenti dell'azienda :
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, di responsabilità ed elevata professionalità, alla ricerca e definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo di determinali risultati.
PRIMO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzali da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidati, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funizioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche.
QUINTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
SESTO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
SETTIMO LIVELLO
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai.
In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue:
Livello | Impiegati | Operai |
Q | Quadro | |
I | Impiegati prima categoria | |
II | Impiegati seconda categoria | |
III | Impiegati terza categoria | Operaio specializzato provetto |
IV | Impiegati quarta categoria | Operaio specializzato |
V | Impiegati quinta categoria | Operaio qualificato |
VI | Primo impiego | Operaio comune |
VII | Operaio addetto alla pulizia | |
Da 3 a 5 | Apprendisti - Livello di inquadramento |
Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche
Esemplificazione delle qualifiche dei dipendenti valide per tutte le imprese rientranti nel presente accordo.
Dichiarazione a verbale:
La contrattazione nazionale non può indicare in maniera completa tutte le possibili figure professionali presenti nelle imprese interessate al presente contratto del variegato e dinamico mondo del terziario, sempre in evoluzione, dove nascono ogni giorno figure aziendali innovative. Le parti concordano che la oggettiva difficoltà di elencare tutte le possibili mansioni rientranti nei diversi livelli di inquadramento, nonché le figure professionali oggi non ancora esistenti (si pensi che qualche anno fa non esistevano professioni quali il RESPONSABILE DELL'AGGIORNAMENTO del Sito Web, o webmaster) potrà essere superata nelle aziende con più di 15 dipendenti attraverso la costruzione di una tabella di inquadramento che tenga conto dell'effettività delle mansioni svolte dalle varie figure in concreto.
L'esemplificazione che segue è pertanto indicativa, in particolare se la tabella di collegamento tra i livelli e le effettive figure professionali dell'organigramma presenti in concreto in azienda viene concordata in sede di contrattazione aziendale con l'RSA. Tale procedura si potrà adottare anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti di concerto con la commissione di conciliazione provinciale.
LIVELLO - QUADRO
ESEMPLIFICAZIONE
1) Responsabile di servizio amministrativo;
2) Responsabile di servizio commerciale;
3) Responsabile di servizio di produzione;
4) Responsabile di servizio EDP;
5) Progettista di complessi ed opere;
6) Ricercatore;
7) Altrequalifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO I
ESEMPLIFICAZIONE
1) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro sindacale e legale;
2) Capo EDP, analista sistemista;
3) Capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti;
4) Capo e/o esperto di sviluppo organizzativo;
5) Capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi;
6) Tecnico programmatore di macchine elettroniche complesse;
7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO II
ESEMPLIFICAZIONE
1) Vice capoufficio;
2) Capo settore;
3) Impiegato con laurea o titolo equipollente;
4) Chimico di laboratorio;
5) Specialista di controllo di qualità;
6) Revisore contabile;
7) Analista di procedure organizzate;
8) Tecnico programmatore di macchine elettroniche;
9) Viaggiatore o piazzista di prima categoria, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico;
10) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO III
ESEMPLIFICAZIONE
1) Contabile amministrativo incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti; rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci consuntivi e preventivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
2) Operai specializzati provetti, caporeparto;
3) Altrequalifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.
LIVELLO IV
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegatodi concetto;
2) Analista programmatore C.E.D. - Corrispondente con Mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici;
3) Viaggiatore o piazzista, assunto stabilmente dall'azienda con incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima;
4) Operai specializzati, caporeparto, capo squadra;
5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO V
ESEMPLIFICAZIONE
1) Impiegato d'ordine;
2) Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevata capacità; Addetto al centralino telefonico;
3) Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà;
4) Conduttore di carrelli elevatori; Addetto alla manovra dei vagoni, Manovratore di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento; Trasporto carico scarico di materiali;
5) Manutentore meccanico od elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e riparazioni di guasti;
6) Conducente di automezzi fino a 35 q. li;
7) Altrequalifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
8) Caposquadra.
LIVELLO VI
ESEMPLIFICAZIONE
1) Operaio comune;
2) Fattorino; Guardiano diurno e/o notturno; Custode; Usciere; Imballatore; Portapacchi ;
3) Conducente di motofurgone e motobarche;
4) Personale di fatica e/o pulizia;
5) Altrequalifiche divalore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO VII
ESEMPLIFICAZIONE
Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.
TITOLO III - Mansioni promiscue - Mutamenti di mansioni - Jolly
Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà adibito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 6 - Mutamento di mansione
Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione.
Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore e si concluda entro un tempo determinato.
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.
TITOLO IV - Assunzione - Documentazione - Visita medica
L'assunzione del personale sarà effettuato secondo le norme di Legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova, se è diverso da quello previsto dal presente contratto;
4) la qualifica e il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o la ragione sociale, l'indirizzo, codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro o società.
L'Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente contratto.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) dichiarazione nei modi previsti dalla Legge relativa allo stato occupazionale (decreto legislativo 297 del 19/12/2002 art. 3 e D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 46);
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3) libretto di "idoneità sanitaria" peri il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto per Legge;
4) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) altri documenti e certificati che l'Azienda richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale di data non superiore a tre mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'Azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 10 - Visita pre - assunzione
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore, nei modi previsti dalla Legge.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare:
Livello | Prova |
Quadro | 120 giorni |
I | 100 giorni |
II | 80 giorni |
III | 60 giorni |
IV | 60 giorni |
V | 45 giorni |
VI | 30 giorni |
VII | 30 giorni |
Apprendisti | 60 giorni |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia o infortunio, di esperire la prova per il tempo minimo necessario, non considerandosi i giorni di assenza per malattia o infortunio, ma ricominciando a conteggiare i giorni della prova dal primo giorno in cui il lavoratore riprende a lavorare. Il lavoratore in prova non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia o infortunio alcuna integrazione da parte del datore di lavoro rispetto a quanto corrisposto dagli enti assicurativi e previdenziali (inail-inps).
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio,
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro.
La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi.
Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l'eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro.
L'orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi.
La durata massima dell'orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla Legge agli uffici competenti.
Il computo della media della durata dell'orario settimanale di lavoro è individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a seguito di interruzione imprevista dell'attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l'azienda innanzi all'esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali dell'attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell'arco dell'anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore, quale, ad esempio, il settore alimentare del fresco altamente deperibile.
Resta comunque inteso che l'attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori.
L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuibili, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri (tempi, modi, pause) della prestazione stessa. La stessa possibilità, di contrattazione aziendale o individuale, in ordine alla determinazione dell'orario effettivo di lavoro e retribuibile vale per il personale direttivo e/o assimilabile le cui attività si svolgono in piena autonomia con libertà di determinare tempi, modi e pause, anche se svolte all'interno della sede normale di lavoro. Si rimanda, in particolare all'art.34.
La distribuzione dell'orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di evitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per imprevedibili e giustificate esigenze tecnico produttive, previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. Eventuali altre clausole di elasticità e flessibilità possono essere previste dal la contrattazione aziendale.
La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per i quali, in mancanza, per l'attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previstesi richiamano le rispettive norme di Legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme di Legge, in particolare per i minorenni e altre categorie o situazioni particolari.
TITOLO VII - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo -Supplementare
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e supplementare
Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
È facoltà del datore di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto.
Si intendono per ore straordinarie, quelle eccedenti l'orario normale di lavoro, effettivamente svolto, previsto dal presente contratto. Non si calcolano dunque ai fini dello straordinario le ore non lavorate per qualsiasi ragione. Le ore lavorate nella settimana, saranno remunerate ordinariamente fino alla 40esima ora di effettiva prestazione e le successive con le previste maggiorazioni (Es: il lavoratore da Lunedì a Venerdì lavora effettivamente 32 ore perché Mercoledì ha preso un giorno di ferie. Se sabato lavora altre 8 ore, queste dovranno essere retribuite in aggiunta ma senza le maggiorazioni. Se invece sabato lavorasse 10 ore: 8 ore si dovrebbero retribuire senza maggiorazione mentre 2 ore con le previste maggiorazioni del caso).
Il lavoro straordinario o supplementare, notturno e festivo viene retribuito con le seguenti percentuali di maggiorazioni:
1) lavoro straordinario __________________________________________________________________________________________________15%
2) lavoro festivo____________________________________________________________________________________________________________30%
3) lavoro festivo straordinario________________________________________________________________________________________45%
4) lavoro notturno _________________________________ _______________________________________________________________________20%
5) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati_________________________________________________25%
6) lavoro eccedente l'orario normale multi periodale _________________________________________________________5%
7) lavoro notturno a carattere continuativo che può eseguirsi esclusivamente di notte_________15%
8) lavoro notturno straordinario________________________________________________________________________________________30%
9) lavoro festivo notturno_________________________________________________________________________________________________45%
10) lavoro festivo notturno straordinario ___________________________________________________________________________55%
11) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti________________________________________5%
12) lavoro supplementare per i lavoratori pari time fino a 40 ore settimanali_________________________15%
Il periodo notturno è compreso tra le ore 23 e le ore 6 del mattino.
Per lavoratore notturno si intende chi svolge almeno tre ore di lavoro durante il periodo notturno.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni di cui all'art. 20.
Il lavoro straordinario o supplementare potrà essere, in alternativa alla retribuzione maggiorata, ricompensato con riposi compensativi (banca ore) nei limiti e nei modi previsti dalla contrattazione aziendale o dalla Legge.
TITOLO VIII - Lavori disagiati
Per quanto concerne particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambito di lavoro le parti, ferme restando la disposizioni di Legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generali ambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi che potranno essere necessari. Inoltre, la contrattazione aziendale potrà prevedere delle maggiorazioni retributive per i lavoratori che operano in tali condizioni di disagio.
È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, ove possibile o previsto per Legge.
Le tariffe di cottimo devono garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore del 5% (cinque %) del minimo di paga base nazionale.
La suddetta condizione si presume realizzata quando gli operai a cottimo nel medesimo grappo abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore als uddetto 5%( cinque %).
Nel caso in cui un operaio, a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del minimo.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 (ventiquattro) ore, anche se a turni non di uguale durata.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora. Durante l'intervallo può allontanarsi dal posto di lavoro, ed anche uscire fuori dall'impresa.
TITOLO XI - Soste - Sospensione e riduzione d'orario - Recuperi
Per soste di breve durata, quando nel loro complesso non superano i 30 minuti, dovute a causa di forza maggiore non si tiene conto delle soste stesse nel conteggio della retribuzione; qualora tale sosta dovesse perdurare e l'Azienda trattiene il dipendente, allo stesso è dovuta la corresponsione di tutte le ore di presenza.
Art. 18 - Sospensione del lavoro
In caso di sospensione del lavoro, o riduzione delle ore settimanali di lavoro previste dal contratto, per decisione della direzione aziendale, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione/riduzione, salva la facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore non lavorate ma retribuite.
Ove non ricorrano gli estremi per richiedere l'attivazione degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può accorciarsi con i lavoratori, con l'intervento delle Rsa o Rsu, se presenti, per stabilire una sospensione anche rotazione per periodi di una settimana per ciascun lavoratore coinvolto. Potranno altresì essere stipulati contratti di solidarietà difensivi.
In tal periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non matura alcuna mensilità aggiuntiva.
TITOLO XII - Riposo settimanale - Festività - Ferie - Permessi
Il dipendente ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla Legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si rinvia in particolare alle norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle Aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale. Si dovrà tenere conto anche delle particolari esigenze delle imprese alimentari che trattano prodotti freschi altamente deperibili e tutte le attività interessate a fenomeni di concentrazione della domanda in particolari momenti dell'anno.
Il riposo settimanale coincide di norma con la Domenica, ma per le particolari attività e situazioni su richiamate ed in ogni caso per giustificabili esigenze può essere individuato in un giorno diverso dalla Domenica. Oppure, occasionalmente, può essere spostato concedendo un giorno di riposo compensativo e corrispondendo la maggiorazione come previsto. Per tenere conto delle esigenze legate al culto di particolari religioni, su richiesta del lavoratore, compatibilmente con le esigenze e le possibilità aziendali, il datore di lavoro potrà concedere allo stesso lavoratore richiedente, o più lavoratori in gruppo, il riposo settimanale in un giorno diverso dagli altri lavoratori.