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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Commercio, Servizi, Trasporti (Fiadel - Aicast)

Commercio, Servizi, Trasporti - fino a 15 dip. (Fiadel - Aicast)

Sezione:

In vigore

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CCNL

Testo Consolidato CCNL del 11/10/2016

COMMERCIO, SERVIZI, TRASPORTI (Fiadel / Aicast)

 

Testo consolidato del CCNL 11/10/2016

per i dipendenti delle imprese commerciali, dei servizi e dei trasporti

Decorrenza: 01/10/2016

Scadenza economica: 30/09/2018

Scadenza normativa: 30/09/2020

 

Verbale di stipula

 

L'anno duemilasedici il giorno 11 del mese di Ottobre in Napoli

tra

- l' Aicast

l'Assimpreseitalia

e

La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato)

si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro.

 

Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

 

 

Premessa

 

Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.

Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.

Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.

I Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.

Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.

Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.

Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell'intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all'Ente Bilaterale pariteticamente costituito l'esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente CCNL di mettere le aziende del settore del commercio e dei servizi delle società cooperative e loro consorzi, nelle condizioni di poter sostenere l'occupazione e lo sviluppo sia sotto il profdo economico produttivo, sia sotto l'aspetto puramente sociale.

Si è ritenuto opportuno sottoporre alla stessa disciplina contrattuale tutte le categorie della piccola e media impresa (PMI) del commercio e assimilabili sotto l'aspetto normativo generale, sia per quanto attiene agli obblighi nei confronti della burocrazia e degli enti competenti di cui anche quelli previdenziali ed assistenziali per quanto attiene al rapporto con il personale dipendente.

Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.

 

 

PARTE GENERALE

 

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto

 

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese commerciali e dei servizi e, dalle società cooperative e loro consorzi, associate alle organizzazioni stipulanti, direttamente o indirettamente tramite associazioni territoriali aderenti, operanti nei settori medesimi., di cui all'Allegato "A" - elenco secondo i codici Istat Ateco 2002 - Inoltre, ricadono nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività assimilabili a quelle di cui all'allegato "A".

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.

 

 

TITOLO II - Classificazione del personale

 

Art. 2 - Livelli

 

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli alle quali corrispondono 7 (sette) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

I valori minimi mensili sono quelli risultanti dalla tabella di cui all'allegato "B".

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Leparti demandano al l'Ente Bilaterale il compito di approfondire i termini connessi alla classificazione del personale.

I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL per le relative applicazioni.

In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, e rimandando per ulteriori esemplificazioni al successivo art. 4. si riportano le seguenti declaratorie:

 

QUADRO

Appartengono ai quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinalo che, all'interno delle direttive generali imposledall'imprenditoreedai dirigenti dell'azienda :

a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, di responsabilità ed elevata professionalità, alla ricerca e definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione che in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo di determinali risultati.

 

PRIMO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzali da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidati, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funizioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.

 

SECONDO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

 

TERZO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.

 

QUARTO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche.

 

QUINTO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.

 

SESTO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.

 

SETTIMO LIVELLO

Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo la dizione "lavoratore e/o dipendente" si intende indicativa della categoria, quadri, impiegati ed operai.

 

 

Art. 3 - Inquadramento unico

 

In relazione a quanto previsto dall'articolo precedente resta confermato che per il collegamento tra le declaratorie con i relativi profili esemplificativi e le diverse qualifiche vale quanto segue:

 

 

Livello

Impiegati

Operai

Q

Quadro

I

Impiegati prima categoria 

II 

Impiegati seconda categoria

III

Impiegati terza categoria Operaio specializzato provetto

IV

Impiegati quarta categoria  Operaio specializzato

V

Impiegati quinta categoria Operaio qualificato

VI

Primo impiegoOperaio comune

VII

Operaio addetto alla pulizia 
Operaio

Da 3 a 5

Apprendisti - Livello di inquadramento

 

 

Art. 4 - Esemplificazione delle qualifiche

 

Esemplificazione delle qualifiche dei dipendenti valide per tutte le imprese rientranti nel presente accordo.

 

Dichiarazione a verbale:

La contrattazione nazionale non può indicare in maniera completa tutte le possibili figure professionali presenti nelle imprese interessate al presente contratto del variegato e dinamico mondo del terziario, sempre in evoluzione, dove nascono ogni giorno figure aziendali innovative. Le parti concordano che la oggettiva difficoltà di elencare tutte le possibili mansioni rientranti nei diversi livelli di inquadramento, nonché le figure professionali oggi non ancora esistenti (si pensi che qualche anno fa non esistevano professioni quali il RESPONSABILE DELL'AGGIORNAMENTO del Sito Web, o webmaster) potrà essere superata nelle aziende con più di 15 dipendenti attraverso la costruzione di una tabella di inquadramento che tenga conto dell'effettività delle mansioni svolte dalle varie figure in concreto.

L'esemplificazione che segue è pertanto indicativa, in particolare se la tabella di collegamento tra i livelli e le effettive figure professionali dell'organigramma presenti in concreto in azienda viene concordata in sede di contrattazione aziendale con l'RSA. Tale procedura si potrà adottare anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti di concerto con la commissione di conciliazione provinciale.

 

LIVELLO - QUADRO

ESEMPLIFICAZIONE

1) Responsabile di servizio amministrativo;

2) Responsabile di servizio commerciale;

3) Responsabile di servizio di produzione;

4) Responsabile di servizio EDP;

5) Progettista di complessi ed opere;

6) Ricercatore;

7) Altrequalifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

LIVELLO I

ESEMPLIFICAZIONE

1) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro sindacale e legale;

2) Capo EDP, analista sistemista;

3) Capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti;

4) Capo e/o esperto di sviluppo organizzativo;

5) Capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, di uffici studi;

6) Tecnico programmatore di macchine elettroniche complesse;

7) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

LIVELLO II

ESEMPLIFICAZIONE

1) Vice capoufficio;

2) Capo settore;

3) Impiegato con laurea o titolo equipollente;

4) Chimico di laboratorio;

5) Specialista di controllo di qualità;

6) Revisore contabile;

7) Analista di procedure organizzate;

8) Tecnico programmatore di macchine elettroniche;

9) Viaggiatore o piazzista di prima categoria, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico;

10) Altre qualifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

LIVELLO III

ESEMPLIFICAZIONE

1) Contabile amministrativo incaricato a svolgere congiuntamente i seguenti compiti; rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni  anche funzionali a bilanci consuntivi e preventivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;

2) Operai specializzati provetti, caporeparto;

3) Altrequalifiche di valore equipollenti non espressamente comprese nella predetta elencazione.

 

LIVELLO IV

ESEMPLIFICAZIONE

1) Impiegatodi concetto;

2) Analista programmatore C.E.D. - Corrispondente con Mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici;

3) Viaggiatore o piazzista, assunto stabilmente dall'azienda con incarichi di collocare gli articoli trattati dalla medesima;

4) Operai specializzati, caporeparto, capo squadra;

5) Altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

 

LIVELLO V

ESEMPLIFICAZIONE

1) Impiegato d'ordine;

2) Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevata capacità; Addetto al centralino telefonico;

3) Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà;

4) Conduttore di carrelli elevatori; Addetto alla manovra dei vagoni, Manovratore di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento; Trasporto carico scarico di materiali;

5) Manutentore meccanico od elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e riparazioni di guasti;

6) Conducente di automezzi fino a 35 q. li;

7) Altrequalifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

8) Caposquadra.

 

LIVELLO VI

ESEMPLIFICAZIONE

1) Operaio comune;

2) Fattorino; Guardiano diurno e/o notturno; Custode; Usciere; Imballatore; Portapacchi ;

3) Conducente di motofurgone e motobarche;

4) Personale di fatica e/o pulizia;

5) Altrequalifiche divalore equipollente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

 

LIVELLO VII

ESEMPLIFICAZIONE

Operaio che svolge mansioni di pulizia o equivalenti.

 

 

TITOLO III - Mansioni promiscue - Mutamenti di mansioni - Jolly

 

Art. 5 - Mansioni promiscue

 

Il dipendente che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà adibito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbia rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.

 

 

Art. 6 - Mutamento di mansione

 

Al dipendente che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della nuova mansione.

Qualora l'esercizio di mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore e si concluda entro un tempo determinato.

 

 

Art. 7 - Jolly

 

Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'impresa non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'impresa.

L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatame