CCNL in vigore del 30/10/2009
COMMERCIO - Cooperative minori (Cisal / Cnai)
Testo consolidato del CCNL 30/10/2009
Lavoratori dipendenti fino a 14 e/o per i soci lavoratori delle Società Cooperative aventi massimo 35 soci esercenti attività nel settore commercio
Decorrenza: 01/11/2009
Scadenza: 31/10/2012
L'anno 2009 il giorno 30 del mese di ottobre in Roma.
Tra
1. CNAI – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, assistito
M.C.M. CNAI – Movimento Cooperative e Mutue CNAI
E
1. C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
2. FE.NA.S.A.L.C. – Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Commercio
RILEVATA
La volontà delle Parti di rinnovare il CCNL per le Società Cooperative separatamente dalle altre tipologie e settori produttivi.
SI STIPULA
Il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti fino a 14 e/o per i soci lavoratori delle Società Cooperative aventi massimo 35 soci esercenti attività nel settore "commercio", con validità 01 novembre 2009 – 31 ottobre 2012, esso di compone:
a. Indice
b. Premessa
c. Titoli LXXV
d. Articoli 199
Le parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività in un'ottica di mercato sociale del lavoro che vedrà un ruolo centrale dell'affiancamento all'azienda del tipo tradizionale della società cooperativa caratterizzata dalla figura del socio co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di sé stesso, in attuazione dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, nonché del successivo accordo interconfederale CNAI-CISAL del 20 aprile 2009 che lo recepisce ed attua con riferimento alle attività commerciali.
Le parti, sulla falsariga dei principi innovativi che fin dal 1992 hanno caratterizzato i contratti CISAL-CNAI intendono perseguire condizioni di competitività per le società cooperative in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie alla flessibilità, alla defiscalizzazione ed alla promozione di servizi.
Le parti, nel confermare per il mondo cooperativo la validità e l'efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli adottato avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori Paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali attraverso regole certe e condivise sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del Paese.
Questo sistema, pacificamente attuato tra CNAI e CISAL già nelle precedenti contrattazioni, oggi trova finalmente spazio e valenza nel nuovo modello contrattuale accettato dalle quasi totalità delle parti sociali.
Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Le parti rilevano che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, rappresenta infatti un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle società cooperative, con l'innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà di dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo.
Le parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore, tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati.
Le parti confermano l'importanza ed il ruolo degli Enti "ENMOA, Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome" ed "ENBOA Ente nazionale bilaterale delle Organizzazioni autonome", degli "ERBOA, Enti bilaterali delle Organizzazioni autonome operanti in ambito regionale" e del "FORMOA, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazioni autonome", come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL
Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Le parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle parti sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali al fine di favorire la competitività e lo sviluppo e auspicano che il trattamento normativo tra il comparto privato e pubblico venga uniformato.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, posti in essere tra tutte le società cooperative di non più di 35 soci che esercitino attività nel settore commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico ed il loro personale dipendente e/o soci lavoratori fino a 14 lavoratori, con estensione a tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore.
Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, i rapporti di formazione e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione.
Le parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL del 25 giugno 2001 e successive modifiche.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della cooperativa di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, come: gli Enti bilaterale nazionali o regionali, la formazione continua, l'assistenza sanitaria e la previdenza complementare, in particolare l'Ente bilaterale "ENMOA" (Ente nazionale di mutualità delle Organizzazioni autonome) di cui agli artt. 181, 182 e 183 del presente CCNL
Le quote ed i contributi versati all'ENMOA sono, pertanto, parte integrante del trattamento economico contrattuale.
Per espresso accordo tra le parti il presente CCNL può essere applicato di diritto solo ed esclusivamente dalle cooperative associate al movimento cooperative e mutue - M.C.M. CNAI.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate come trattamento riassorbibile "ad personam".
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle cooperative all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei contratti integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalla Legge vigente.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
A titolo indicativo le attività delle società cooperative del commercio a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Alimentazione:
1) commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
2) supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
3) commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellata, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;
4) importatori e torrefattori di caffè;
5) macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
6) commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
7) commercio al minuto, all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
8) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri-caseari;
9) aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese: le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
b) Fiori, piante ed affini:
1) commercio all'ingrosso e al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
c) Merci d'uso e prodotti industriali:
1) grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2) tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;
3) confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti, sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4) lane sucide e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5) pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6) articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
7) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9) giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10) oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11) librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12) francobolli per collezione;
13) mobili, mobili e macchine per ufficio;
14) macchine per cucire;
15) ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);
16) autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto moto cicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
17) gestori di impianti di distribuzione di carburante;
18) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
19) carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
20) imprese di riscaldamento;
21) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
22) tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
23) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
24) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
25) legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.;
26) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
27) prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
28) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto c).
d) Ausiliari del commercio con l'estero:
1) agenti e rappresentanti di commercio;
2) mediatori pubblici e privati;
3) commissionari;
4) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
5) fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
6) compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7) agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8) imprese portuali di controllo;
9) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.
Nota a verbale
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
Titolo II - LAVORATORE CO-IMPRENDITORE E/O SOCIO LAVORATORE - REGOLAMENTO INTERNO
Art. 2 - Lavoratore co-imprenditore e/o socio lavoratore
Le cooperative hanno per scopo statutario l'occupazione dei propri soci, di conseguenza, nasce la figura del lavoratore co-imprenditore, cioè lavoratore imprenditore di se stesso (c.d. socio lavoratore).
La prestazione svolta dal socio lavoratore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto di scambio negoziale.
Il trattamento economico del socio lavoratore è costituito dalla rendita d'impresa.
Considerare i soci lavoratori solo lavoratori dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima, perché essi concorrono:
- alla gestione della cooperativa;
- alla elaborazione di programmi di sviluppo;
- alle decisioni concernenti scelte strategiche;
- alla realizzazione dei processi produttivi;
- alla contribuzione della formazione del capitale sociale;
- alla partecipazione del rischio d'impresa;
- alla partecipazione dei risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- alla messa a disposizione delle proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Nel rinnovare il presente CCNL si ribadisce l'opportunità di tener presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare dell'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore.
L'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, prevede che la società cooperativa provveda alla definizione di un regolamento interno in cui siano richiamati i contenuti del CCNL applicato, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori ed i dettati della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004.
In detto regolamento dovrà essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, L. n. 142/2001 e art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (paga base nazionale) previsto dal presente CCNL
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno il quale diventa così un elemento importante di organizzazione del lavoro.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento.
La certificazione del regolamento deve essere espletata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro del 21 luglio 2004.
La stesura del regolamento effettuata ai sensi della L. n. 142/2001, deve tener conto anche di quanto previsto dal comma 4, art. 7, L. n. 31/2008.
Titolo III - DIRITTI D'INFORMAZIONE
Annualmente, di norma entro il primo semestre, il CNAI, il M.C.M.-CNAI e la CISAL-FENASALC si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato e dei contratti d'inserimento, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE n. 635/1984 e con la Legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei suddetti processi di sviluppo e riorganizzazione sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commercio sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo semestre o su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le cooperative di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti i rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo delle cooperative.
Nell'occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, le cooperative forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale della cooperativa, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tali incontri le cooperative esamineranno con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le cooperative forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le parti riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività della cooperativa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni della cooperativa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo IV- DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE - DELEGATO AZIENDALE - QUOTE SINDACALI
Le parti riconoscendo l'impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ed intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni di Legge in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite all'anno a ciascun lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL
Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno, previa informazione al datore di lavoro, utilizzate per consentire la connessione con siti delle parti sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.
Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo decadenza. Non potrà essere sostituito da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati sottoscrittori del presente CCNL
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nelle cooperative che occupano da 11 sino a 14 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
Nelle cooperative possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni sindacali che siano firmatarie del presente CCNL applicato in cooperativa, le "Rappresentanze sindacali aziendali - R.S.A.".
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, durante o fuori dell'orario di lavoro, nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 7.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
CISAL e FENASALC esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
La R.S.A. rappresentativa dei lavoratori, in quanto legittimate dal loro voto ed in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati CISAL e FENASALC svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla Rappresentanza aziendale presuppone il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 13 - Trattenuta sindacale
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore OO.SS. firmatarie del presente CCNL a cui aderiscono.
L'importo delle deleghe sarà pari all'1,0% della paga di fatto, per dodici mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L'assenza di tale liberatoria libera la cooperativa dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.
Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa dalla fine del mese di arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nota a verbale M.C.M. CNAI
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dalla Legge n. 300/1970, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo "status" di socio lavoratore, così come previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Le parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordando, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese, lo sviluppo dell'associazionismo in genere.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL
In particolare si conferma l'obbligo per le cooperative aderenti e che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per assistenza contrattuale pari al 2,0%, da calcolarsi per tredici mensilità sulla paga base, di cui 1,0% a carico delle cooperative ed il restante 1,0% a carico dei lavoratori dipendenti, da versarsi mensilmente all'ENMOA.
Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione:
a) il contenuto delle Convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere Associazioni sindacali e datoriali ed aderirvi senza impedimenti;
b) il contenuto dell'art. 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi e dell'art. 39 che riconosce alle Associazioni il diritto di rappresentare i propri iscritti.
Nota a verbale
Le parti s'impegnano a stipulare un nuovo accordo interconfederale per la "Disciplina delle attività sindacali" e di una "Nuova struttura contrattuale" qualora dovessero verificarsi aggiornamenti e integrazioni rispetto all'accordo quadro - Riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 tra Governo e parti sociali già recepito in questo CCNL
Titolo V - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONALE - TERRITORIALE - AZIENDALE
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l'obiettivo della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza nel lavoro e l'incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.
La contrattazione si svolge su due livelli:
1) 1º livello: contratto nazionale di settore;
2) 2º livello: contratto integrativo territoriale od aziendale di settore.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle cooperative il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro ed ai collaboratori i doveri e diritti conseguenti.
Esso definisce elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL
Le parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di "welfare", su basi di accordi tra le parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali ad incentivazioni del funzionamento di servizi di previdenza ed assistenza.
Il presente CCNL avrà durata triennale tanto per parte economica che normativa.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti dia, almeno 3 (tre) mesi prima della relativa scadenza, la disdetta, presentando le proposte di modifica per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Dal mese successivo della scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "Indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) del nuovo indice previsto dall'accordo quadro del 22 gennaio 2009 applicato al minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL verranno contrattate le modalità per l'eventuale compensazione delle differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
c) costituzione, regolamentazione e funzionamento degli Enti bilaterali regionali e provinciali;
d) eventuali elementi retributivi regionali o locali specifici.
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale od aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria abbia caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge; detta parte economica accessoria deve essere finalizzata alla incentivazione della "qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa", tenendo conto anche dell'andamento economico.
Le parti concorderanno linee-guida utili a definire modelli di "premio variabile o premio produzione presenza" per favorire la contrattazione di secondo livello nelle cooperative.
Il premio variabile dovrà tener conto:
1) degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
2) dell'aumento delle retribuzioni previsto nella contrattazione di secondo livello.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "premio variabile o premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nella cooperativa tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali ed avrà durata triennale;
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione dei contratti d'inserimento, secondo la disciplina nazionale e le leggi vigenti;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, potrà aversi una sola fase negoziale a livello territoriale.
A livello territoriale la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito del CCNL presso gli uffici preposti.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo VI - DECORRENZA - DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º novembre 2009 e scadrà il 31 ottobre 2012 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.
Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 3 (tre), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R.
In caso di disdetta il presente CCNL resterà in vigore fino a che non sia sostituito.
Titolo VII - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo-assunto copia del presente CCNL
Titolo VIII - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.
La presente contrattazione collettiva può essere adottata per il proprio personale dipendente solo ed esclusivamente dalle cooperative associate ad una delle Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con le altre parti, diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle parti stipulanti.
Titolo IX - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle cooperative, gli strumenti di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23 luglio 1991, n. 223 e Legge 19 luglio 1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le parti, s'impegnano altresì a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Negli articoli seguenti trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (della cd. Legge Biagi).
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa negli articoli del richiamato D.Lgs.; in particolare:
1) per la somministrazione di lavoro: artt. 55, 56, 57 e 58;
2) per il lavoro intermittente: artt. 59 e 60;
3) per il lavoro ripartito: art. 61.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato serve a soddisfare le esigenze momentanee della cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle cooperative per il lavoro autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale informatico delle aziende per il lavoro.
Il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato ogni qualvolta l'impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
Il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
a) punte di intensa attività alle quali non si può far fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
b) per esigenze dettate dal mercato che non possono essere soddisfatte con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali.
La cooperativa utilizzatrice comunica alla R.S.A. ed in mancanza alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero dei lavoratori in forza ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 25 e 26 del presente CCNL Se ricorrono motivate ragioni d'urgenza e necessità di stipulare il contratto, la cooperativa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite delle Organizzazioni dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo di ogni anno all'Ente regionale bilaterale delle Organizzazioni autonome "ERBOA".
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente art. 25 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori occupati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di Legge o del presente CCNL
I lavoratori dipendenti delle cooperative di somministrazione, che vengono somministrati presso una cooperativa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 25 e 26, non possono superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti | Scaglioni | ||
Da 0 a 5 | Da 6 a 10 | Da 11 a 14 | |
C.c. flessibili | 1 | 2 | 4 |
La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 28 - Il lavoro intermittente
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il lavoratore si pone a disposizione di una cooperativa che può utilizzare la prestazione nei casi individuati dall'art 34 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di svolgimento del lavoro straordinario, come:
1. custodi, guardiani portinai, personale di sorveglianza;
2. addetti a centralini telefonici privati;
b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero, da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento;
c) per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lett. c) del presente articolo, s'intende:
a) per "fine settimana" il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00 del lunedì mattina;
b) per "ferie estive" il periodo che va dal 1º giugno al 30 settembre;
c) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente al 1º dicembre al sabato seguente il 10 gennaio;
d) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza annuale le OO.SS. firmatarie del presente CCNL a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo di ogni anno all'Ente regionale bilaterale della regione di competenza ed in sua mancanza all'ENBOA.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
Il lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico della cooperativa, ai fini dell'applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Ai lavoratori assunti con il contratto intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, attribuiti ai colleghi di pari livello, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Il trattamento deve ovviamente essere ridotto in proporzione al minore impiego del lavoratore, specie con riferimento alla retribuzione.
Sono proporzionatamente ridotti anche i trattamenti per: indennità di malattia, infortunio, indennità di maternità e congedi parentali.
Spettano invece per intero al lavoratore intermittente sia l'assegno al nucleo familiare che il trattamento di disoccupazione per i periodi non lavorati.
Art. 30 - L'indennità di disponibilità
Qualora il lavoratore s'impegni a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità, il datore è tenuto a corrispondergli mensilmente un'"indennità di disponibilità" che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile.
II preavviso per la chiamata non deve essere inferiore a 12 (dodici) ore prima dell'inizio dell'attività lavorativa salvo casi di provata necessità.
Con il contratto individuale, in forma scritta, viene stabilito l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità.
Il lavoratore che, per malattia od altra causa, si trovi nell'impossibilità di rispondere alla chiamata, deve informare tempestivamente, non oltre 24 (ventiquattro) ore, il datore di lavoro.
Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto all'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto all'indennità di disponibilità.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell'assenza ingiustificata.
Se è stata assicurata la disponibilità alla chiamata, il lavoratore non può, rifiutare di fornire la prestazione senza fondato motivo, pena la perdita dell'indennità e il risarcimento del danno eventualmente arrecato al datore di lavoro. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
Nota a verbale
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale.
Non si può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1) qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi;
2) al fine di sostituire lavoratori in sciopero;
3) nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamento collettivo, nei 3 (tre) mesi precedenti l'assunzione.
Quando sia in corso una sospensione del rapporto o una riduzione dell'orario di lavoro, la cooperativa deve prima ricercare tra questi dipendenti chi di loro esprima l'intenzione di accettare questa forma di contrattazione.
In analogia a quanto già previsto dai cc.cc.nn.l. precedentemente stipulati tra le parti, la contrattazione aziendale può disciplinare la possibilità della condivisione tra due lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario, lasciando loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro, fermo restando che i due lavoratori dipendenti assumono in solido l'adempimento di una unica ed identica obbligazione lavorativa.
Pertanto ogni lavoratore dipendente resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posto in capo all'altro obbligato.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori coobbligati sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendenti coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile per adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito, non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL
In caso di licenziamento, per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati, il lavoratore superstite potrà, entro 7 (sette) giorni dall'evento, proporre, al datore di lavoro, un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato.
In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto, l'accordo stipulato si estingue.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo, a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata, entro il 1º marzo d'ogni anno, all'Ente bilaterale nazionale.
Titolo XI - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 5 (cinque) livelli, alla quale corrispondono i livelli retributivi.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
1º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Esemplificazioni
1. Dipendenti che svolgono mansioni direttive: Direttore o gerente;
2. Responsabile pubbliche relazioni, di marketing, ricerca di mercato, uffici studi, esperto di sviluppo organizzativo, ecc.;
3. Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
Esemplificazioni
1. Revisore contabile;
2. Estimatore nelle aziende di arte ed antichità;
3. Spedizioniere patentato;
4. Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
5. Chimico di laboratorio;
6. Interprete o traduttore simultaneo;
7. Specialista di controllo di qualità;
8. Analista di procedure organizzative;
9. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.
Esemplificazioni
1. Impiegato amministrativo di concetto;
2. Analista programmatore CED;
3. Corrispondente con mansioni di concetto;
4. Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici;
5. Economo con responsabilità degli acquisti;
6. Traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
7. Addetto alla promozione ed al marketing;
8. Stenodattilografo in lingue estere;
9. Figurinista;
10. Vetrinista;
11. Ottico diplomato da scuola riconosciuta;
12. Operaio specializzato provetto;
13. Commesso stimatore di gioielleria;
14. Commesso di libreria che abbia responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda e sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso;
15. Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
16. Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di Legge;
17. Commesso specializzato nel settore alimentare di comprovata professionalità derivante da esperienze acquisite in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa;
18. Conducente di autotreni e di autoarticolati;
19. Macellaio specializzato provetto;
20. Pompista capo piazzale;
21. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Esemplificazioni
1. Impiegato d'ordine;
2. Fatturista;
3. Preparatore di commissione;
4. Dattilografo;
5. Schedarista;
6. Operatore su macchine contabili non richiedenti elevate capacità;
7. Addetto al controllo delle vendite;
8. Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
9. Addetto alle operazioni ausiliari alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio;
10. Addetto all'insieme delle operazioni ausiliari alla vendita intendendosi per tale esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto nei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
11. Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà;
12. Aiuto commesso;
13. Aiuto banconiere di spacci e carni;
14. Aiuto commesso nella vendita di prodotti alimentari - salumeria - pizzicheria - alimentari misti - negozi rivendita ortaggi e frutta - negozi e spacci di prodotti della pesca - esercizi al dettaglio di latte e derivati, ecc.;
15. Conducente di automezzi Leggeri (fino a 35 q);
16. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche.
Esemplificazioni
1. Fattorino;
2. Guardiano diurno e/o notturno;
3. Custode;
4. Usciere;
5. Imballatore;
6. Portapacchi con o senza facoltà di esanzione;
7. Avvolgitore;
8. Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
9. Ascensorista;
10. Pompista comune;
11. Lavatore;
12. Asciugatore;
13. Imbragatore e legatore;
14. Conducente di motofurgone, di motobarca;
15. Addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1, comma 4 della L. 9 dicembre 1977, n. 903;
16. Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
Classificazione | Qualifiche | |
Livello 1º | Impiegato con funzioni direttive | |
Livello 2º | Impiegato di concetto S | |
Livello 3º | Impiegato di concetto | Operaio specializzato |
Livello 4º | Impiegato d'ordine | Operaio qualificato |
Livello 5º | Impiegato esecutivo | Operaio comune |
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" s'intende indicativa delle categorie, impiegati ed operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, di impiegati od operai.
Dichiarazione congiunta
La globalizzazione dell'economia porta una continua evoluzione ed espansione di nuove attività nel settore commercio ed una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente individuazione di nuove figure professionali non sempre riconducibili alla tradizionale classificazione del personale già compresi nel presente CCNL Nasce, così, la necessità di procedere ad un approfondimento finalizzato all'integrazione della sfera di applicazione del presente CCNL e della classificazione generale del personale, tenendo una particolare considerazione per le figure emergenti del settore.
Le parti convengono di affidare l'attuazione di quanto sopra, ad una apposita Commissione.
Titolo XII - LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE
Al fine di favorire la mobilità verticale, le parti hanno concordato quanto segue:
A) I lavoratori neo-assunti a tempo indeterminato, con più di ventinove anni di età e destinati ai livelli 4º e 3º, per acquisire le necessarie competenze professionali e conoscenze specifiche sulle procedure operative eseguite nella cooperativa, potranno essere inizialmente inquadrati, per i periodi massimi di effettivo lavoro indicati nella seguente tabella, nel livello, o nei livelli, immediatamente inferiore/i rispetto a quelli riferibili alle mansioni di destinazione, con il relativo livello d'approdo, pur coincidenti con quelle svolte nella fase d'apprendimento.
Livello di inquadramento | Livello di approdo | Periodo massimo |
5º | 4º | 18 mesi oltre il periodo di prova |
4º | 3º | 28 mesi oltre il periodo di prova |
Le qualificazioni potranno essere consecutive e cumulative nel senso che un lavoratore assunto al 5º livello, con profilo professionale di 4º livello, acquisirà entro 18 mesi, il 4º livello ed entro i successivi 28 mesi il 3º.
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello d'inquadramento.
Superato il periodo di prova ed i termini massimi che precedono, la progressione di carriera spettante per le mansioni effettivamente svolte non potrà essere posticipata per altre cause o ragioni.