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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Commercio (Confsal - Conflavoro)

Commercio (Confsal - Conflavoro)

CODICE CNEL: H02H

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 19/05/2026

COMMERCIO (Confsal / Conflavoro)

 

Testo consolidato del CCNL 19/05/2026

per i dipendenti delle Aziende operanti nel settore del Commercio e dei Servizi 

Decorrenza: 01/06/2026

Scadenza: 31/05/2029

CCNL 19/05/2026 come modificato da:
- Accordo assistenza integrativa 28/05/2026 (01/06/2026)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2026 il giorno 19 del mese di maggio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via del Consolato n. 6,

tra

CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese

CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

CONFSAL FEDERLAVORATORI

e

FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato

si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi scaduto in data 31 gennaio 2026

 

 

RINNOVI

Accordo assistenza integrativa 28/05/2026 (Decorrenza 01/06/2026)

Verbale di stipula

 

Roma, 28/05/2026,

tra

- CONFLAVORO PMI;

- CONFSAL;

- FESICA.

 

PREMESSO CHE

- Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelli assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale;

- Sono tenute ad aderire al Fondo le imprese e i lavoratori che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti da CONFLAVORO PMI, CONFSAL e FESICA;

- Il presente Accordo Integrativo costituisce accordo di rimodulazione degli articoli dei CCNL CONFLAVORO aventi ad oggetto la disciplina dell'Assistenza Sanitaria Integrativa tramite il Fondo FONDOSANI, con particolare riferimento a: finalità del Fondo, obbligo di iscrizione dei lavoratori, misura della contribuzione, ripartizione tra azienda e lavoratore, modalità di versamento, adesione a piani sanitari superiori, quota di iscrizione annuale e sanzioni sostitutive in caso di mancato versamento;

- Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le Parti sindacali in epigrafe con il presente Accordo, modificano gli articoli dei CCNL sottoscritti dalle medesime (sia vigenti, sia scaduti ed in fase di rinnovo).

In particolare, le Parti sindacali suindicate, con il presente accordo, modificano, integrano e sostituiscono, per quanto di competenza e nei limiti dei contenuti di seguito indicati, le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:

CCNL Acconciatura ed Estetica: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Alimentari Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Animatori Turistici: Art. 84; CCNL Call Center: Art. 137; CCNL Commercio Terziario: Artt. 122 e 129; CCNL Gomma e Plastica - Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Grafica e Editoria Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Igiene ambientale - Aziende Private e Municipalizzate: Artt. 122 e 129; CCNL Impianti Sportivi e Attività Sportive: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Industria: Artt. 122 e 129; CCNL Installatori e Manutentori Piscine: Artt. 122 e 129; CCNL Lavanderie e Tintorie: Artt. 122 e 129; CCNL Letturisti Acqua, Gas, Luce: Art. 137; CCNL Metalmeccanico Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Artigianato: Artt. 122 e 129; CCNL Moda Industria: Art. 122; CCNL Multiservizi: Art. 137; CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: Artt. 122 e 129; CCNL Pesca e Imprenditoria Ittica: Art. 93; CCNL Metalmeccanico PMI: Artt. 122 e 129; CCNL Pulizie e Servizi: Artt. 122 e 129; CCNL Radio e TV: Art. 97; CCNL Progettazione e Restauro: Artt. 122 e 129; CCNL Trasporti: Art. 137; CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi: Artt. 121 e 128; CCNL Studi Professionali: Artt. 122 e 129.

 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

 

Premessa

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nei settori rientranti nel campo di applicazione e il relativo personale dipendente.

Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione di qualità, ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.

Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.

Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori, ispirandosi ai valori eurounitari e a quelli costituzionali, nonché ai principi di buona fede e correttezza.

Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.

Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l'assistenza integrativa sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL

Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

 

 

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

 

Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a tre anni, decorrente dal 1 Giugno 2026 al 31 Maggio 2029 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori operanti nel settore commercio, terziario, distribuzione e servizi.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo assistenza integrativa 28/05/2026 (Decorrenza 01/06/2026)

Articolo Unico - Assistenza Sanitaria Integrativa FONDOSANI

[___] 

Il presente accordo avrà validità a decorrere dal 1º giugno 2026.

 

 

INSCINDIBILITÀ

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam".

 

 

PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE

 

Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

 

L'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente e, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile.

Il presente CCNL si applica alle aziende rientranti nei settori sotto specificati:

Alimentazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all'ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all'ingrosso di acqua minerali e di prodotti oleari, supermercati, supermercati integrati, ipermercati, discount, dark store, importatori e torrefattori di caffè;

Piante, fiori e simili

A titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto e all'ingrosso di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione, esportazione, rivendita nonché attività di rappresentanti e grossisti di piante medicinali e aromatiche.

Generi vari

A titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d'arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; commercio di prodotti di parafarmacia nell'ambito della distribuzione organizzata.

Ausiliari del commercio

A titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, fornitori di enti pubblici e privati, imprese portuali di controllo, import-export.

Servizi

A titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e relativa gestione e amministrazione, centri di assistenza fiscale, servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici, nonché noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi; consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione. Servizi di design, grafica e progettazione. Autorimesse e autoriparatori non artigianali. Società di carte di credito, uffici cambi extra-bancari.

Aziende operanti nel settore dell'intelligenza artificiale.

 

 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1 - Assunzione - requisiti per l'accesso

 

1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.

2. Essa dovrà risultare da atto scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente:

a. la data di assunzione;

b. la tipologia e durata del rapporto;

c. l'orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;

d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;

e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

f. il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro specifica che il lavoratore può essere occupato in luoghi diversi);

g. la durata del periodo di prova e la descrizione delle mansioni oggetto della prova;

h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti e la modalità di fruizione degli stessi;

i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;

j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici e del codice alfanumerico univoco;

k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co-datori se presenti;

l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione lavoro;

m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);

n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;

o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati;

p. consegna dell'eventuale Regolamento interno e/o codice etico e di qualunque altra norma regolamentare applicata in azienda;

q. i moduli per l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, i moduli riguardanti l'iscrizione a fondi pensionistici e sanitari e ogni altra modulistica stabilita dalla Legge.

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto ovvero degli accordi territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti dell'azienda (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:

a. Certificato di residenza;

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;

g. Curriculum Vitae.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'esistenza del periodo di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall'art.1 lettera g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

a. 6 mesi di calendario per Quadro e 1º livello;

b. 60 giorni di effettivo lavoro per i livelli 2, 3, 4, 5 e Operatori di vendita;

c. 45 giorni di effettivo lavoro per i livelli 6 e 7.

3. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita per i lavoratori non in prova per il medesimo livello d'inquadramento.

4. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

5. In caso di assunzione a tempo parziale, la durata del periodo di prova è la medesima di quella prevista per il personale a tempo pieno. Nel part-time verticale la durata del periodo di prova si calcola tenendo conto soltanto dei periodi di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettivamente resa.

6. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.

Nell'ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale dovranno pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del patto di prova.

7. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

8. In caso di sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza, qualora il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

 

 

Art. 2 bis - Patto di stabilità

 

Il datore di lavoro e il prestatore di lavoro possono concordare un periodo minimo di durata della prova durante il quale non è possibile, ad entrambe le parti, il recesso dal contratto, se non per giustificato motivo o giusta causa.

 

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica nell'ambito della sorveglianza sanitaria.

5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

6. Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo tre mesi continuativi.

8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 2º al 6º potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.

 

B - Mutamento di mansioni

Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.

 

C - Passaggi di livello

1. Il datore di lavoro promuove la professionalizzazione e il miglioramento del ruolo svolto dal dipendente riconoscendogli, progressivamente, un maggior grado di responsabilità e di autonomia e, conseguentemente, favorendo una progressione della carriera lavorativa con l'inquadramento ad un livello superiore.

2. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.

3. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all'aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.

4. Non sono assorbibili eventuali scatti di competenza o di merito.

5. Qualora l'assegnazione alle mansioni superiori non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e si prolunghi per oltre 3 mesi consecutivi o non continuativi nei dodici mesi precedenti, la stessa assegnazione diviene, salva diversa volontà del lavoratore, definitiva e il lavoratore viene inquadrato al livello superiore.

 

D - Principio di qualificazione

1. Nella comune consapevolezza che a un maggior grado d'istruzione è correlata una maggiore qualità della prestazione del lavoratore, con ovvi riflessi sulla qualità dei processi produttivi e sulla competitività dell'impresa, si conviene di promuovere la qualificazione dei dipendenti anche in termini di istruzione formale, incentivando il conseguimento di titoli di studio collegati alle mansioni svolte.

2. In coerenza al principio di qualificazione, al lavoratore che sia in possesso o che consegua un titolo di studio pertinente alla mansione svolta, di grado superiore a quello eventualmente corrispondente al livello di inquadramento, viene corrisposta mensilmente un'indennità, denominata "indennità di qualificazione" che, salvo diverso accordo tra le parti, sarà di norma pari al 10% della differenza retributiva tra il livello di inquadramento e il livello corrispondente al titolo di studio superiore. In caso di titolo di studio non pertinente alle mansioni svolte, l'importo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro.

 

 

Art. 4 - Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell'ambiente

 

1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della formazione e del rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo, promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l'opportunità di operare, ciascuna in relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale in materia.

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.

3. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 9 della Legge n. 300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

 

 

Art. 5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08

 

Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs. n. 81/2008 siano intese, con la debita collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le unità produttive, anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all'azienda.

 

 

Art. 5 bis - Adozione di MOG(S) e SGSL

 

1. Le Parti si danno atto che tutte le ricerche ed analisi riguardanti il campo della sicurezza sul lavoro attestano la correlazione tra l'implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) ex art. 30 D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e la riduzione della gravità e del numero degli infortuni.

2. In considerazione di ciò le Parti concordano di promuovere presso tutte le aziende che aderiscono al sistema datoriale o che, comunque, applicano il presente CCNL, l'adozione di Modelli di organizzazione e gestione che se efficacemente adottati, in linea con le esigenze gestionali ed organizzative dell'impresa e nel rispetto degli standard tecnico strutturali, migliorano la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in azienda, favorendo un ambiente di lavoro sicuro e riducendo al minimo le condizioni di rischio oltre che la probabilità di incorrere in sanzioni o sospensioni dell'attività imprenditoriale a seguito di violazioni della norma. Tutto ciò non soltanto per l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex D.lgs n. 231/2001, quanto per contribuire alla maggiore sicurezza sul lavoro, riduzione dei tassi di incidentalità e il positivo sviluppo virtuoso della prevenzione partecipata.

3. Il Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D.Lgs. n. 231/2001, potrà essere adottato ed efficacemente attuato dalle aziende secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.L.gs 81/08.

4. Le piccole e medie imprese possono avvalersi delle indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, contenute nel documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013 e recepite nel DM 13/2/2014 (MOGS). Inoltre può essere applicata la prassi di riferimento UNI/PdR 83:2020, dal titolo "Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese" (in vigore dall'8 maggio 2020), che fornisce gli indirizzi organizzativi ed operativi utili ai fini dell'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (MOGS) da parte delle micro e piccole imprese che operano nei diversi settori produttivi.

5. Ai fini dell'elaborazione, redazione ed implementazione dei MOG(S) le aziende potranno avvalersi del supporto dell'Organismo Paritetico di riferimento delle Parti sociali che provvederà, attraverso specifiche procedure, alla prevista asseverazione del modello adottato.

 

 

Art. 5 ter - Preposti

 

Il preposto, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro (obbligo di individuazione del preposto sancito dall'articolo 18, comma 1 lettera b-bis), sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, dal datore di lavoro e dal dirigente, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, anche interrompendo l'attività dei lavoratori se necessario.

In considerazione dei compiti e responsabilità posti in capo al preposto si conviene che le aziende che applicano il presente CCNL siano tenute a garantire ai propri preposti:

a. l'emolumento di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2008, commisurato al grado di rischio del settore produttivo il cui importo è stabilito in una quota pari al 5% della retribuzione di cui all'art. 25, innalzato al 10% per i settori a rischio alto;

b. una copertura assicurativa per la tutela legale e per la responsabilità civile, per lo svolgimento dei compiti e dell'adempimento degli obblighi di cui al citato art. 19.

In virtù di quanto stabilito nella lettera di individuazione secondo l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 1 lettera b-bis) si determina il compenso per il preposto e la copertura assicurativa.

La formazione base del preposto deve comprendere quella base prevista per i lavoratori ed integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 2025, la durata minima della formazione particolare aggiuntiva per il preposto è di 12 ore, ed è basata sui seguenti contenuti minimi riguardanti:

- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

- definizione e individuazione dei fattori di rischio;

- incidenti e infortuni mancati;

- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

- valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

- modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di Legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale o in ragione dell'evoluzione dei rischi o dell'insorgenza di nuovi rischi, anche secondo le indicazioni riportate nella L. 215/2021 e quelle contenute nell'Accordo Stato-Regioni.

 

 

Art. 6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST

 

RLS

1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/2008.

2. La formazione per l'RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in azienda. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore.

3. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato e determinato e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.

4. L'elezione dell'RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.

5. L'RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.

 

RLST

6. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.

7. L'RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente

d) è consultato dall'O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;

e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;

j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

k) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.

8. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.

9. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:

a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all'O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;

b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;

c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;

d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge gli attribuisce in materia di sicurezza;

e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato all'azienda nonché all'O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;

f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie;

g) L'impresa, nel rispetto delle modalità di cui alla lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

10. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e sottoposta all'O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.

11. L'azienda che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all'organismo paritetico OPNASP e si impegna a versare un contributo annuale parametrato all'organico aziendale come da tabella a seguire:

 

 

Dimensione aziendale

Contributo annuale

Fino a 5 lavoratori

€ 125,00

Da 6 a 10 lavoratori

€ 150,00

Oltre 10 lavoratori

€ 200,00

 

 

12. L'RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione. L'aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore.

13. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P sia per la formazione iniziale che per i suoi aggiornamenti, come previsto dall'A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.

 

 

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 7 - Articolazione dell'orario di lavoro

 

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali suddivise di norma in cinque giornate per la generalità dei lavoratori, 39 ore settimanali con assorbimento di 36 Rol, 38 per i dipendenti da aziende che si occupano di vendita al pubblico nei magazzini a prezzo unico con assorbimento di 72 ore di permessi, ipermercati, grandi magazzini, supermercati alimentari e cash and carry e 45 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburanti. Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

2. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

3. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.

4. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.

5. Il tempo passato a disposizione dell'impresa in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro ad un altro, nell'ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo, così come le attività prodromiche e accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni.

6. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non lavorate.

7. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell'attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l'adozione di una articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale, con un limite massimo di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane e comunque nell'arco di 12 mesi da quando ha avuto inizio la flessibilità. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell'orario contrattuale. A livello aziendale, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le modalità applicative dell'articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i lavoratori interessati.

8. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.

9. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all'art.12.

10. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi propedeutici all'attività lavorativa volte a garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario.

11. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.

12. Ai fini di una migliore funzionalità del servizio e di una maggiore efficienza della prestazione lavorativa, nonché di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, tutti i lavoratori o gruppi di lavoratori possono concordare col datore di lavoro un'elasticità di orario in entrata rispetto all'inizio dell'orario di lavoro fissato e della pausa pranzo fino a 30 minuti con correlato recupero da parte dell'interessato alla fine della stessa giornata lavorativa.

13. La durata massima dell'orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente e in particolare la durata massima della prestazione lavorativa, comprensiva delle ore di lavoro straordinario, non può in ogni caso eccedere i seguenti limiti: nel corso della settimana, il limite di 50 ore in caso di distribuzione su 5 giorni e di 54 ore in caso di distribuzione su 6 giorni.

Nell'arco temporale di 4 mesi, escludendo dal computo i periodi di ferie e quelli di assenza per malattia, non può s