S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 28/04/2025
COMMERCIO (Confsal / Confimpreseitalia)
Testo consolidato del CCNL 28/04/2025
per i dipendenti del Terziario, del Commercio e dei Servizi
Decorrenza: 01/05/2025
Scadenza: 30/04/2028
CCNL 28/04/2025 come modificato da:
- Accordo assistenza integrativa 16/07/2026 (Decorrenza 01/08/2026)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì Roma, 28/04/2025
RINNOVO
Tra
CONFIMPRESEITALIA Confederazione Sindacale Datoriale
VALITALIA PMI
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane
ITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie Imprese
FEDERAZIONE IMPRESE
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
AiFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
E
FESICA - Federazione Sindacati lndustria, Commercio e Artigianato
Accordo assistenza integrativa 16/07/2026 (Decorrenza 01/08/2026)
Verbale di stipula
Roma, 16/07/2026
Tra
AiFOS-Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
ASSOESERCENTI - Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
CONFIMPRESEITALIA - Confederazione Sindacale Datoriale
ITALPMI - Federazione delle Piccole e Medie Imprese
UCI - Unione Coltivatori Italiani
UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane
VALITALIA PMI
E
FESICA - Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato
PREMESSO CHE
- che è volontà delle Parti estendere ed uniformare i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa a tutti i lavoratori cui è applicata la Contrattazione Collettiva
- sono tenute ad aderire al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa le imprese e i lavoratori che applicano la Contrattazione Collettiva sottoscritta fra la Parti
- il presente Accordo Interconfederale intende sostituire l'assistenza sanitaria integrativa prevista nei CCNL vigenti, scaduti ed in fase di rinnovo con il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa OB ITALIA SALUTE
- al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa è necessario sostituire, per quanto di competenza e nei limiti dei contenuti di seguito indicati, le disposizioni dei CCNL sottoscritti, specificate nei seguenti articoli:
CCNL Terziario, Commercio e Servizi - Codice CNEL H01O - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Turismo e Pubblici Esercizi - Codice CNEL H04C - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Artistico, Informativo, Sport e Spettacolo - Codice CNEL G355 - Art. 106 Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Bellezza e Servizio alla Persona - Codice CNEL H534 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Privato Sanitario e Sociosanitario - Codice CNEL T040 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Comparto Metalmeccanico PMI - Codice CNEL C01F -Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari - Codice CNEL H346 -Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Strutture ed Enti di Formazione - Codice CNEL T27E - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Comparto Metalmeccanico Industria -Codice CNEL C05E - Art. 9. sezione Assistenza Sanitaria Integrativa: CCNL Multiservizi - Codice CNEL K578 - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Commercio e Somministrazione su Area Pubblica - Codice CNEL H16G - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa; CCNL Imprese Artigiane - Pulizia, Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione e Sanificazione - Codice CNEL K55C - Art. 9, sezione Assistenza Sanitaria Integrativa.
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo
Le Parti concordano di sostituire le sezioni menzionate in premessa e, ove richiamato, il testo completo dell'articolo con il seguente testo:
[___]
Al fine di valorizzare le caratteristiche proprie di ciascun settore di attività ed accrescere la riconoscibilità di aziende e lavoratori nell'ambito del presente CCNL, le parti individuano nella sfera di applicazione differenti macrosettori merceologici a titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, all'interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario, della distribuzione, dei servizi.
All'interno del settore "Commercio" vengono definite le seguenti aree di attività:
- Dettaglio/ingrosso tradizionale;
- Distribuzione moderna e organizzata;
- Importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
- Ausiliari del commercio e commercio con l'estero.
ATTIVITÀ DI VENDITA
- Commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all'aperto di generi alimentari e non alimentari;
- Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- Importatori e torrefattori di caffè;
- Commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, di pollame, uova, selvaggina e affini;
- Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- Commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di Licenza P.S.) e derivati all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero - caseari;
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli;
- Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino), di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- Commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olio di oliva e di semi);
- Commercio all'ingrosso e al minuto di fiori e piante ornamentali;
- Commercio di piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere;
- Produzione e commercio di piante medicinali e aromatiche;
- Commercio all'ingrosso ed al minuto di tessuti e pelli di ogni genere;
- Articoli casalinghi, specchi e cristalli, ceramiche e maioliche, prodotti in porcellana, vetro e cristallo; Giocattoli, articolali da regalo, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri ;
- Commercio di articoli di orologeria, oreficeria e gioielleria;
- Librai, cartolai, rivendit01i di edizioni musicali; grossisti di cartoleria e cancelleria; distributori di libri giornali e riviste;
- Apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
- Commissionari e concessionari di vendita di autoveicoli, cicli o motocicli; vendita di parli di ricambio e accessori per autoveicoli e motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere;
- Gestori di impianti di distribuzione di carburante;
- Imprese di riscaldamento;
- Commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per l'edilizia;
- Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici, prodotti di parafarmacia e loro commercio ove integrato nella distribuzione organizzata;
- Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- Prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).
All'interno del settore "Servizi" vengono definite le seguenti aree di attività:
- Servizi alle Imprese, alle organizzazioni, agli Enti;
- Servizi alle persone;
- Tecnologia dell'informazione e della comunicazione - TIC o in acronimo inglese ICT;
- Intelligenza Artificiale.
ATTIVITÀ DI SERVIZIO
- Mediatori pubblici e privati, commissionari, agenti e rappresentanti di commercio;
- Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc); Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- Imprese portuali di controllo;
- Imprese di leasing, recupero crediti, factoring;
- noleggio e vendita di dispositivi audio e video, software e hardware;
- Telemarketing, call center, televendite; allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- Agenzie pubblicitarie, concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione e vendite;
- Società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
- Gestione di parcheggi, autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- Servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi;
- Aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- Servizi di informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- Servizi di revisione contabile, auditing;
- Centri assistenza fiscale- CAF, centri assistenza agricola-CAA, centri assistenza tecnica - CAT;
- Servizi di gestione e amministrazione del personale e di ricerca, formazione e selezione del personale;
- Ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione, marketing;
- Consulenza di direzione e organizzazione aziendale, ivi compresa la progettazione e consulenza professionale e/o organizzativa;
- Agenzie di relazioni pubbliche;
- Agenzie di informazioni commerciali;
- Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato;
- Agenzie di intermediazione;
- Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- Controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- Manutenzione, recupero e risanamento ambiente;
- Altri servizi alle imprese e alle organizzazioni;
- Altri servizi alle persone.
Tenuto conto che il presente CCNL disciplina tutte le aree comprese nel settore dei servizi, ivi comprese le aree innovazione, consulenza, informatica, ogni eventuale situazione produttiva di innovazione generasse nuove attività e/o figure professionali verrà integrata mediante valutazione e codificazione in ambito ente bilaterale.
1) Il presente contratto collettivo ha decorrenza dal 01/05/2025 con scadenza al 30/04/2028 sia per la parte economica che normativa.
2) La disdetta potrà essere data dalle Parti contraenti, anche separatamente per la parte normativa e per quella economica, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
3) La procedura di rinnovo del contratto è avviata 3 mesi prima della scadenza. Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.
4) La base di calcolo per la rivalutazione delle retribuzioni alla scadenza del CCNL sarà la differenza fra la variazione media annuale (Gennaio/Dicembre) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) nel triennio di vigenza e quanto già corrisposto.
5) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente CCNL, ai lavoratori cui si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione.
6) Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Distribuzione, Efficacia ed Interpretazione del Contratto
1) Il presente CCNL è stato redatto dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione.
2) Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro che versano regolarmente il contributo all'Ente Bilaterale di cui al presente CCNL, nonché a tutti i rapporti di lavoro a cui viene applicato.
3) In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS, agli Enti previdenziali e assistenziali interessati.
4) Le Parti convengono che la Contrattazione Collettiva è un complesso apparato negoziale che comporta la condivisione di strategie ed obiettivi, non solo di natura retributiva; pertanto, le Parti affidano all'ente bilaterale l'interpretazione delle norme nel CCNL riportate.
5) I datori di lavoro sono tenuti a rendere consultabile gratuitamente ad ogni dipendente copia del presente CCNL, anche con modalità telematica e, comunque, ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - Livelli di contrattazione Nazionale e Aziendale
1) Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel modo seguente:
- Contrattazione di I Livello: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- Contrattazione di II Livello: contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione.
2) Concordano inoltre che i livelli di contrattazione, fatta salva quella individuale non possano essere superiori a due e che l'eventuale contrattazione integrativa può essere attuativa, integrativa e sostitutiva.
Art. 2 - Contrattazione di I Livello o Livello nazionale
1) La Contrattazione Collettiva di I Livello ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori di settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Costituiscono oggetto della stessa:
a) validità ed ambito di applicazione del contratto;
b) relazioni sindacali;
c) diritti sindacali;
d) attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
e) norme comportamentali e disciplinari;
f) classificazione del personale;
g) trattamento economico;
h) modalità e percentuali d'utilizzo delle forme flessibili di lavoro;
i) permessi, aspettative e congedi;
j) sicurezza sul lavoro;
k) formazione professionale;
l) definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di II Livello.
Art. 3 - Contrattazione di II Livello
1) Alla Contrattazione di II Livello in via esemplificativa e non esaustiva è demandato di provvedere alle materie sotto riportate con la finalità di introdurre impianti retributivi più avanzati e performanti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) eventuali premi di produzione per i lavoratori;
c) determinazione del contributo sindacale previsto per l'assistenza del rappresentante delle OO.SS. alla fase di contrattazione individuale; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
d) articolazione dell'orario normale di lavoro eventualmente modulato in modo differente nel corso dell'anno
e) turnazione dei lavoratori;
f) deroga tramite contrattazione individuale alla durata massima del periodo di apprendistato, ai sensi del presente Contratto;
g) assegnazione della Sede di Lavoro;
h) determinazione dell'erogazione a favore dei dipendenti di eventuali benefici economici e/o assistenziali (a titolo esemplificativa buoni pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
i) determinazione delle modalità e del trattamento economico per la trasferta di cui al presente contratto; tale importo potrà essere fissato solo a livello provinciale;
j) determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
k) determinazione dell'indennità di utilizzo di un mezzo di locomozione proprio ai fini di servizio;
l) determinazione della copertura assicurativa di rischi di particolare rilievo come quelli di carattere professionale, non previsti dal presente CCNL;
m) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
n) accesso alla formazione e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
o) tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
p) pari opportunità;
q) gestione della crisi, esubero del personale, ristrutturazioni, riorganizzazioni e trasformazioni aziendali anche a livello settoriale e territoriale;
r) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
s) regolamento per la concessione al personale di anticipazioni sul TFR;
t) Tirocini formativi e Stage formativi;
2) La contrattazione di II Livello, ha la durata del contratto nazionale e decade dalla data del suo rinnovo anche ai fini dell'adeguamento normativo rispetto al CCNL.
3) La contrattazione di II Livello è di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), ove presenti, costituite dalle Parti Firmatarie del presente CCNL, ed agiscono su delega delle Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST) o di quelle Nazionali.
4) Le Parti Nazionali firmatarie il CCNL hanno il diritto di accedere alla contrattazione sottoscritta dalle RSA/RST, anche attraverso l'Ente Bilaterale, nonché chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'accordo aziendale/territoriale con i criteri generali del CCNL.
5) Gli accordi di II Livello sottoscritti dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, ai fini della loro applicazione e decorrenza devono essere inviati all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ente e validati da apposita Commissione Bilaterale costituita in seno all'Ente Bilaterale; in assenza di risposta della competente Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla avvenuta comunicazione della RST gli accordi sono da considerarsi efficaci.
Art. 4 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
Le parti ritengono che l'informazione e la consultazione attraverso la condivisione/comunicazione delle informazioni abbia lo scopo di valorizzare le attività, migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Informazione Nazionale
2) Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro, costituita presso l'Ente Bilaterale, che definisce le priorità d'azione ed approva programmi di lavoro.
3) La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L'Osservatorio Nazionale, analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti. Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
4) La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
Informazione Territoriale/Aziendale
6) A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda e le informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c) le necessità formative;
d) l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
i) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
j) il superamento delle barriere architettoniche;
k) allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
l) all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo;
m) il piano per la formazione non obbligatoria per Legge, dell'impresa ;
n) progetti correlati all'introduzione, gestione e controllo dell'Intelligenza artificiale e dei meccanismi o programmi ad essa correlabili.
7) Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
8) Il datore di lavoro è tenuto ad esperire informativa alla RSA e, in mancanza, alle RST delle organizzazioni sindacali firmatarie il presente CCNL con cadenza annuale entro la fine del mese di luglio.
9) I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
10) Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
11) Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla Commissione di Garanzia e Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
12) La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art. 5 - Diritti e Prerogative Sindacali
Rappresentanze Sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
- di RSA costituite ai sensi dell'art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
- di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente CCNL.
2) L'Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all'impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l'elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso la individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnicoproduttive dell'azienda.
4) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non superiore a 32 ore mensili, fruibili sia su base giornaliera che oraria, ma in misura non inferiore a due ore. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
8) I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali-RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, nonché per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
9) Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo, 12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
10 ) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
11) Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
12) Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell'ambito di appositi spazi all'interno dell'unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l'istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il regolamento sull'utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
13) Le RSA, ai sensi dell'Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori dell'Impresa durante il loro orario di lavoro e al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
14) Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza.
15) Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo, quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc..
16) Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, i nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
17) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle OO.SS. stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
18) All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, possono essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
19) Le RSA, nello svolgimento delle funzioni a lui demandate, sono tenute ad informare l'RST nei casi di sottoscrizione di accordi aziendali e di e delle informative di cui negli articoli precedenti.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
20) Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST", nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
21) Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano compatibili con la funzione svolta ed hanno la titolarità della Contrattazione nelle Imprese prive di RSA.
22) Nelle imprese in cui sono presenti le RSA, tutti gli accordi aziendali, le informazioni e le informative ad esse pervenute, sono condivise con le RST.
23) L'applicazione e la decorrenza degli accordi di II Livello sottoscritti dalla RST restano sospese fino alla validazione da parte della Commissione Bilaterale di Mercato del Lavoro istituita presso l'Ente.
Assemblee
24) Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette