CCNL in vigore del 04/03/2014
COMMERCIO - AZIENDE MINORI (Cisal / Cnai Ucict)
Testo consolidato del CCNL 04/03/2014
per i Lavoratori dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi con un numero di dipendenti fino a 14
Decorrenza: 01/03/2014
Scadenza: 28/02/2017
Il 4 marzo in Chieti, 2014
tra:
- CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori rappresentata dal Presidente Nazionale;
- UCICT - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata dal Presidente Nazionale;
e
- FISMIC - Confsal * rappresentata dal Segretario Generale;
- FILCOM - Fismic Federazione Italiana Lavoratori del Commercio rappresentata dal Segretario Generale della FISMIC*;
si è rinnovato il CCNL, scaduto il 31 agosto 2012, delle aziende esercenti attività nel settore "Commercio fino a 14 Dipendenti" con validità 1º marzo 2014 - 28 febbraio 2017.
* N.d.R.: Con Protocollo d'intesa tra CNAI e FISMIC del 18 maggio 2011, la FISMIC (aderente a CONFSAL) subentra alla CISAL nelle relazioni sindacali con il CNAI, in tutta la contrattazione collettiva, in tutti i relativi accordi interconfederali e negli Enti Bilaterali sia nazionali che regionali. Tale comunicazione è stata inviata con nota CNAI (Prot. n. 332/2011) a Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL, INPS.
Le Parti rilevano che, le Aziende Commerciali aventi alle proprie dipendenze un massimo di 14 dipendenti rappresentano una diffusa presenza di attività di piccola dimensione. Nel nostro Paese, le piccole aziende commerciali costituiscono una realtà numerica significativa, anche in termini di occupazione; tuttavia, la profonda crisi che il sistema socio-economico sta vivendo e le inadeguate azioni politiche, non consentono lo sviluppo di questa categoria di aziende.
Eppure siamo in presenza di potenziali fonti di ricchezza, sia sotto il profilo qualitativo del lavoro che quello quantitativo, ma per poter parlare di sviluppo quantitativo bisogna necessariamente mirare ai processi che consentono l'incremento di investimenti, produttività e occupazione, ma il periodo di regressione che il settore del commercio sta affrontando e la mancanza di interventi opportuni, porta invece alla chiusura di tante attività e alla perdita di posti di lavoro.
Consapevoli dei punti di debolezza delle imprese e degli addetti del settore commercio, le organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori intendono intervenire attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale a regolare in via principale le dinamiche del lavoro.
Le Parti, ricalcando i principi del CNAI, la cui innovazione fin dal 1991 è stata espressione anche di un sistema contrattuale sempre attuale e attento ai mutamenti del mercato del lavoro, intendono perseguire condizioni di competitività per le aziende commerciali in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori anche grazie alla flessibilità, alla defiscalizzazione ed alla promozione di servizi.
Le aziende del settore commercio associate al Gruppo Organizzativo CNAI, partecipando alla negoziazione e alla formazione della disciplina contrattuale collettiva hanno valorizzato direttamente la loro azione sindacale e dato risalto al ruolo del CNAI in qualità di portatore di interessi dei propri associati.
Le Parti, nel confermare la validità e l'efficacia del precedente modello di assetti contrattuali su due livelli adottato, avendo a riferimento l'esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise sia in grado di determinare un circolo virtuoso utile per lo sviluppo del paese.
Il contratto collettivo nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale, capace di fornire alle Parti Sociali il complesso di norme e di regole necessarie. Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che siano ispirate ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo e della solidarietà.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, rappresenta un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle Aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità ed in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale ed ai principi di solidarietà.
Le Parti, hanno inteso con questo contratto, dare importanti segnali della loro volontà per dare spazio effettivo a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più agile e rispondente ai reali bisogni del comparto produttivo.
Le Parti ribadiscono l'importanza, soprattutto in tali momenti, delle misure di welfare e di supporto alle imprese e ai lavoratori e di conseguenza sottolineano il ruolo cardine affidato dalla contrattazione agli enti bilaterali. Gli enti "ENMOA - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome", "FONASI- Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa", "ENBOA Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", e "ERBOA - Enti Regionali delle Organizzazioni Autonome" costituiscono i fulcri regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.
Con la presente "Premessa" le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le Organizzazioni stipulanti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.
Infine, l'impegno delle Parti stipulanti nei confronti del Governo è rivolto ad un nuovo assetto di regole sul rapporto di lavoro, più moderno e meno influenzato dalla mano del legislatore, con maggiore autonomia e responsabilità alle parti sociali anche sulla base del mutato contesto delle relazioni sindacali. Considerato il cambiamento dello scenario sindacale e del lavoro, le Parti intendono rafforzare le azioni per attivare nuovi sistemi contrattuali e meccanismi procedurali al fine di favorire l'occupazione, la competitività e lo sviluppo.
Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 1 - Validità e Sfera di Applicazione del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalle norme di leggi vigenti, posti in essere in tutte le Aziende nel settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze fino 14 (quattordici) dipendenti, nonché tutte quelle attività similari che possono essere annoverate nel settore ed al relativo personale dipendente.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, salvo per le eventuali deroghe attuate dalla contrattazione di secondo livello, esclusivamente nei casi consentiti.
Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL scaduto il 31 agosto 2012 e successive modifiche.
Per effetto della inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali ed i relativi Enti Bilaterali, quali: gli Enti Bilaterale Nazionali e Regionali "ENBOA ed ERBOA", l'Ente Formazione Interprofessionale "FORMOA", l'Assistenza Sanitaria Integrativa "FONASI" e la Previdenza Complementare, in particolare l'Ente Bilaterale "ENMOA" (Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 187, 188 e 189 del presente CCNL.
Le quote ed i contributi versati all'ENMOA sono, pertanto, obbligatori per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.
Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate ad una delle Organizzazioni Datoriali stipulanti.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Le Parti convengono che l'applicazione integrale del presente CCNL, degli accordi interconfederali nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello rientri tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali.
È consentito alle aziende superare il limite di 14 (quattordici) lavoratori subordinati per un periodo non superiore a 10 (dieci) mesi.
I dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, con contratto d'apprendistato, con contratto a distanza (telelavoro) e con contratti di somministrazione non vengono mai computati nel limite numerico delle 14 (quattordici) unità.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato e allo statuto dei lavoratori, successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo indicativo le Aziende a cui si applica il presente CCNL sono:
a) Alimentazione
1. commercio all'ingrosso ed al minuto (alimentari misti) di generi alimentari;
2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;
3. commercio all'ingrosso ed al minuto di: salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;
4. importatori e torrefattori di caffè;
5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;
6. commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti della pesca;
7. commercio al minuto all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
8. aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;
9. aziende che esercitano il commercio di vini, ivi comprese le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.
b) fiori, piante ed affini
1. commercio all'ingrosso al minuto di piante; di fiori; di piante e fiori ornamentali; di piante aromatiche ed officinali; di prodotti erboristici in genere ed affini; di prodotti ed articoli da giardinaggio.
c) Merci d'uso e prodotti industriali
1. Grandi magazzini; magazzini a prezzo unico;
2. Tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;
3. Confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;
4. Lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
5. Pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
6. Articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
7. Lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
8. Articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
9. Giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti ed oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;
10. Oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
11. Librai (comprese le librerie delle case editrice ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
12. Francobolli per collezione;
13. Mobili , mobili e macchine per ufficio;
14. Macchine per cucire;
15. Ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
16. Autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
17. Gestori di impianti di distribuzione di carburante;
18. Aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
19. Carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
20. Imprese di riscaldamento;
21. Laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;
22. Tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;
23. Prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
24. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
25. Legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, etc;
26. Rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
27. Prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);
28. Commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C.
d) Ausiliari del commercio con l'estero
1. Agenti e rappresentanti di commercio;
2. Mediatori pubblici e privati;
3. Commissionari;
4. Stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);
5. Fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);
6. Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
7. Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;
8. Imprese portuali di controllo.
9. Tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del commercio.
Dichiarazione Congiunta
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.
Titolo II - Assunzione - Documentazione - Visita Medica
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
data di assunzione e luogo dove il lavoratore è destinato a svolgere la prestazione;
1. la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
2. la durata del periodo di prova;
3. la qualifica ed il livello d'inquadramento;
4. il trattamento economico iniziale;
5. il CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale/P.IVA, la posizione INPS del datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'Azienda deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. carta d'identità od altro documento equipollente;
2. attestazione di formazione nel settore alimentare (ex libretto sanitario);
3. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende;
8. certificati, diplomi degli studi compiuti o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati, in particolare dei corsi professionali sulla salute e sicurezza sul lavoro;
9. altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze.
È ammessa l'autocertificazione per i documenti ove previsto dalle norme di Legge.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo dì studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'azienda deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
ll lavoratore può essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Art. 5 - Determinazione delle quote di riserva
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991 , non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
1. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli primo e secondo;
2. le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nel livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziende del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di azienda od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
Art. 6 - Durata del periodo di prova
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
1º livello | 60 giorni di effettiva prestazione |
2º e 3º livello | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
4º livello | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
5º livello | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le Parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall'articolo 10 della Legge n. 604 del 15-7-1996.
Titolo IV - Durata e Decorrenza del Contratto
Il presente CCNL decorre dal 1º marzo 2014 e scadrà il 28 febbraio 2017 e resta valido per tutta la durata della vigenza tanto per la parte economica che per la normativa.
Il CCNL si intenderà rinnovato di pari durata, di anni 3 (tre), se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (PEC).
In caso di disdetta il presente CCNL avrà efficacia fino alla sua sostituzione.
Titolo V - Esclusività di Stampa - Distribuzione Contratti
Art. 8 - Esclusività di Stampa
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale, direttamente ed indirettamente, per qualsiasi finalità e in particolar modo se a scopo di lucro, senza preventiva autorizzazione di ambedue le Parti stipulanti.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati
Le Aziende sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL.
Titolo VI - Efficacia del Contratto
Art. 11 - Efficacia del Contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro associati, dei lavoratori dipendenti e sono impegnative per le Parti stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con le altre Parti, diverse da quelle stipulanti, può avvenire solo con il preventivo consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti.
Titolo VII - Diritto di Informazione e Consultazione
Annualmente, di norma entro il primo semestre, il CNAI - UCICT e la FISMIC-Confsal - FILCOM-Fismic, nazionali, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalle dinamiche di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;
2. i processi educativi - formativi derivanti dalle politiche per l'istruzione, con particolare riferimento ai nuovi percorsi universitari;
3. le conseguenze dei processi di cui al punto precedente sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4. lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "stages"/tirocini formativi e all'andamento dell'occupazione femminile.
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle Parti stipulanti il presente CCNL, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative:
5. agli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;
6. allo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e alla assistenza sanitaria integrativa;
7. alla costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
8. all'esame e all'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (molestie sessuali, mobbing);
9. alla costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto;
10. alla nomina dei membri/arbitri dei collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL.
Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive Parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"area commerciale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente art. 12.
Nel corso dell'incontro, potranno altresì essere affrontati e definiti i seguenti punti:
1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al titolo "Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso CCNL;
2. esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondo FORMOA;
3. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
5. esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;
6. esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni e/o integrazioni;
7. esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di "area", per la partecipazione e/o per la confluenza, nell'Ente bilaterale nazionale ENBOA;
8. la definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "sicurezza sul lavoro";
9. la definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali" così come demandato dal presente CCNL;
10. la definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente CCNL.
Art. 14 - Livello Territoriale
Annualmente, a livello regionale e provinciale, considerato la ridotta dimensione operativa delle aziende rientrate nella presente contrattazione, di norma entro il primo semestre o, su richiesta di una delle Parti, in un periodo diverso, le associazioni datoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto articolato inteso al raggiungimento, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Titolo VIII - Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 15 - Diritti Sindacali e di Associazione
Le Parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni, in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 12 (dodici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalla Organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando quanto sopra stabilito, le Parti concordano che per 8 (otto) ore le modalità di utilizzo saranno definite nel II° livello di contrattazione, le rimanenti 4 (quattro) ore saranno utilizzate per consentire la connessione con siti delle Parti Sociali, contraenti il presente CCNL e/o con i siti delle strutture degli Enti paritetici bilaterali e/o per la consultazione del CCNL, con eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali o per incombenze e /o chiarimenti presso le strutture sindacali o degli enti bilaterali.
I monte ore dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potranno essere sostituiti da indennità.
Inoltre, i Sindacati territoriali di categorie aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL potranno far affiggere, in apposito spazio o divulgare via intranet, se questa modalità è consentita dal datore di lavoro, comunicazioni a firma dei segretari responsabili delle Organizzazioni firmatarie presente CCNL.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare solo materie di interesse del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate al datore di lavoro per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale ha il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 16 - Delegato Sindacale Aziendale "DSA"
Nelle Aziende che occupano da 11 sino a 14 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un Delegato Sindacale Aziendale "DSA", su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
Tale rappresentanza sindacale avrà una durata in carica massima di ventiquattro mesi.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di Legge.
I lavoratori hanno il diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti delle 8 (otto) ore annue di cui al precedente art. 15.
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla FISMIC Confsal e FILCOM-Fismic tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970, n. 300 .
Art. 19 - Attività del delegato sindacale
FISMIC-Confsal e FILCOM-Fismic esercitano il loro potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.
Il Delegato Sindacale Aziendale rappresenta i lavoratori, in quanto legittimato dal loro voto e, in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei sindacati FISMIC-Confsal e FILCOM-Fismic, svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.
Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata al delegato sindacale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della Organizzazione sindacale.
Art. 20 - Trattenuta Sindacale
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore OO.SS. firmatarie del presente CCNL a cui aderiscono.
L'importo delle deleghe sarà pari all'1% della paga di fatto, per dodici mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L'assenza di tale liberatoria solleva il datore di lavoro dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia qualsiasi altra elaborazione statistica od organizzativa.
Le deleghe sindacali si intendono rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'esenzione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.
Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione all'Organizzazione Sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.
Resta stabilito che il datore di lavoro non si assume e non può assumersi responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico del lavoratore e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21 - Obbligo al contributo per assistenza contrattuale
Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordando, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie e ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.
Per qualsiasi utilizzo avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.
In materia di diritti sindacali e di associazionismo, al fine di garantire la tutela della piccola e media impresa e quella dei lavoratori addetti, si conferma l'obbligo per le aziende aderenti e che applicano il presente CCNL al versamento di un contributo per assistenza contrattuale pari al 2,0%, da calcolarsi per tredici mensilità sulla paga base, di cui 1% a carico delle aziende ed il restante 1% a carico dei lavoratori dipendenti, da versarsi mensilmente all'ENMOA.
Inoltre le aziende verseranno all'ENMOA un contributo annuale nazionale per il CNAI di Euro 80,00 (ottanta/00), entro il mese di gennaio di ogni anno, ovvero in un periodo successivo corrispondente al primo versamento dei contributi ENMOA.
Art. 22 - Diritto di Associazione e Rappresentanza
Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tenere in particolare considerazione:
1. il contenuto delle convenzioni n.° 87 e 98 dell'O.I.L., riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti;
2. le garanzie costituzionali:
a. l'articolo 18, recita "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione";
b. l'articolo 39 al c. 1, recita "l'organizzazione sindacale è libera", e al c. 4, "I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".
Titolo IX - Commissione Nazionale di Garanzia
Art. 23 - Commissione Nazionale di Garanzia
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da sei membri di cui tre nominati dalle Organizzazioni Datoriali e tre nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed all'applicazione nell'azienda il presente CCNL e la contrattazione integrativa di 2º livello;
2. intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "Premio Variabile o Premio di Produzione e/o Presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2º livello;
3. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva. Il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dall'azienda; quest'ultimo è tenuto a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
4. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
5. esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
6. definire la classificazione del personale;
7. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa inerenti l'interpretazione delle clausole contrattuali.
Art. 24 - Controversie tra l'Azienda ed il lavoratore
In caso di controversie tra l'Azienda ed il lavoratore dipendente sui contenuti o sull'applicazione delle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo, le Parti sottoscrittrici, fermo restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano nei modi conformi allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
1. per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente Bilaterale Nazionale "ENBOA" o all'Ente Bilaterale Regionale "ERBOA" e successiva attivazione della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
2. per controversie sull'applicazione dei contratti individuali stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente Bilaterale Nazionale e/o all'Ente Bilaterale Regionale, ai fini di consentire la raccolta statistica delle difficoltà, darne interpretazione bilaterale, anche alla luce dell'eventuale giurisprudenza di merito, e predisporre bozze per un o più chiaro ed univoco testo contrattuale.
La Commissione ricevuta la richiesta di una delle materie previste nel articolo precedente, è tenuta a comunicare i risultati raggiunti con le relative motivazioni, alla parte richiedente, ciò deve avvenire non oltre 15 (quindici) giorni.
Nota a Verbale
Le fattispecie del presente Titolo sono demandate all'Ente Bilaterale Nazionale per un più attento esame, fino al raggiungimento di soluzioni pratiche ed applicative.
Titolo X - Livelli di Contrattazione: Nazionale - Territoriale - Aziendale
Art. 25 - Livelli di Contrattazione Nazionale - Territoriale - Aziendale
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro con l'obbiettivo della crescita fondata sull'aumento della produttività aziendale e l'incremento delle retribuzioni e di nuove occupazioni.
La contrattazione si svolge su due livelli:
1. primo livello- Contratto Nazionale di settore;
2. secondo livello- Contratto Integrativo Territoriale o aziendale o di settore.
Art. 26 - La Contrattazione Collettiva Nazionale
Vuole riconoscere al datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Tale diritto si basa su elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, inoltre il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale.
Il CCNL può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, su basi di accordi tra le Parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali per l'incentivazione del funzionamento dei servizi di previdenza ed assistenza.
Le Parti convengono di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello rilevando la necessità di promuovere azioni volte a garantire maggiore certezza nelle scelte operate d'intesa fra le aziende e le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Il presente CCNL avrà durata triennale sia per la parte economica sia normativa.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario presentare la piattaforma in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza.
Durante i 6 (sei) mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 (sette) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
Dal terzo mese successivo della scadenza del contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "Indennità di Vacanza Contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 50% del nuovo indice previsto dall'accordo quadro del 22-01-2009 e recepito dagli accordi interconfederale del 20 marzo 2009 e del 23 maggio 2011 CNAI e FISMIC-Confsal, applicato alla Paga Base Nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.
In sede di rinnovo del CCNL sarà definita l'eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Art. 28 - La Contrattazione Collettiva di Secondo Livello
Sarà svolta in sede territoriale o aziendale.
Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.
Il contratto di secondo livello ha una durata massima di tre anni.
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem.
Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria abbia caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge; detta parte economica accessoria deve essere finalizzata alla incentivazione della "qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa", tenendo conto anche dell'andamento economico.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
Le Parti concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile o Premio Produzione e/o Presenza" per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle aziende.
Il Premio Variabile o di Produzione e/o di Presenza deve tener conto:
1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;
2. delle eventuali retribuzioni previste nella contrattazione territoriale od aziendale di secondo livello;
3. dei significativi miglioramenti dei conti dell'azienda.
Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
4. definizione degli eventuali elementi retributivi regionali od aziendali specifici;
5. articolazione diversificata dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
6. determinazione dell'elemento economico "Premio Variabile o Premio di Produzione e/o di Presenza". Detto elemento sarà concordato, in sede aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell'azienda tramite le risultanze di indicatori nazionali, regionali, provinciali o aziendali ed avrà durata triennale;
I contratti collettivi aziendali stipulati con le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazione di crisi (procedure di mobilità o riduzione del personale) o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'azienda, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal presente CCNL relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro (c.d. contratto di lavoro difensivo);
I contratti collettivi aziendali, stipulati con le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL possono definire, un accordo che preveda, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e contestuale l'assunzione di nuovo personale (c.d. contratto di lavoro espansivo).
I contenuti economici collettivi, conseguenti alle trattative di secondo livello, non potranno eccedere, nel loro valore medio mensile, il 25% della Paga Base Nazionale del presente CCNL.
Tali importi saranno integralmente assorbibili, fino a concorrenza, all'atto del rinnovo del presente CCNL. Qualora la contrattazione di secondo livello preveda importi superiori, la parte che eccede il predetto 25% sarà acquisita dal lavoratore quale "trattamento plurimo ad personam".
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, a livello territoriale, potrà svolgersi una sola fase negoziale per la medesima azienda.
A livello territoriale la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello in sede di prima applicazione deve essere presentata dopo almeno tre mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette per la stipula di contratti di secondo livello.
Nota a Verbale
Le Parti ai fini della contrattazione di secondo livello, intervengono attraverso l'ente bilaterale nazionale ENBOA e gli enti bilaterali regionali ERBOA, mediante apposite commissioni, per affiancare le aziende associate nella ricerca di soluzioni maggiormente confacenti le loro specifiche realtà.
Titolo XI - Strumenti Bilaterali Paritetici
Art. 29 - Strumenti Bilaterali Paritetici Nazionali
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa hanno concordato l'istituzione:
1. dell'Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro;
2. della Commissione per le Pari Opportunità;
3. della Commissione per i Lavoratori Stranieri.
4. dell'Organismo Paritetico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Gli Istituti contrattuali sopra menzionati sono domiciliati presso l'"ENBOA - Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome".
L'ENBOA ha funzioni di programmazione e coordinamento delle attività degli "ERBOA - Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome".
Art. 30 - Strumenti Bilaterali Paritetici Regionali
Le Parti, a completamento della realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa hanno concordato l'istituzione:
1. dell'Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro;
2. della Commissione per l'apprendistato;
3. della Commissione per le Pari Opportunità;
4. della Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro;
5. della Commissione per le conciliazioni e le controversie di lavoro;
6. della Commissione per i Contratti di agenzie e di rappresentanza commerciale;
7. della Commissione per i contratti di II livello;
8. dell'Organismo Paritetico per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Gli Istituti contrattuali sopra menzionati saranno domiciliati presso gli "ERBOA Regionali - Ente Regionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome" ai quali viene demandato di provvedere al loro funzionamento.
Titolo XII - Formazione Professionale
Art. 31 - Formazione Professionale
Con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono l'importanza ed il ruolo strategico che la formazione riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni sindacali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli accordi interconfederali e dal presente CCNL, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti dagli orientamenti dei consumi ed organizzative;
2. cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
3. rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
4. facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In sede di contrattazione di II livello sarà valutata, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti il coinvolgimento degli ERBOA regionali e l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari.
Titolo XIII - Lavoratori Studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendono frequentare corsi di studi diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, in scuole d'istruzione dell'obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:
1. un orario di lavoro, concordato compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi per la preparazione agli esami;
2. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
3. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di 1 (uno).
Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di una volta nello stesso anno accademico.
I lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso datore, potranno richiedere un congedo non retribuito, sempre compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, al fine di:
4. completare la scuola dell'obbligo;
5. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
6. partecipare ad attività formative diverse.
Il congedo non potrà eccedere gli 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, non è cumulabile con le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua durata, con il limite di mesi tre.
Il datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze del lavoro.
Titolo XIV - Mobilità e Mercato del Lavoro
Art. 33 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle aziende, gli strumenti di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7 1991, n. 223 e Legge 19-7-1993, n. 238 e successivi interventi e modificazioni), in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, di concordare di volta in volta i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
1. definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore;
4. promuovere iniziative formative atte al raggiungimento all'occupazione dei lavoratori.
Titolo XV - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Art. 34 - Gli Istituti del Nuovo Mercato del Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente CCNL, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine, le Parti confermano la validità degli istituti dei contratti sotto riportati, apportando agli stessi modifiche e arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Inoltre, le Parti, convengono sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Gli istituti contrattuale di cui al presente Titolo si riassumono in:
1. Apprendistato;
2. Contratto a Tempo determinato;
3. Contratto di Somministrazione (ex lavoro interinale);
4. Contratto lavoro Parziale o Part-Time;
5. Contratto lavoro Intermittente;
6. Contratto lavoro Ripartito (Job Sharing);
7. Contratto Telelavoro;
8. Contratto a Progetto;
9. Partita IVA.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista; l'apprendista svolge la prestazione lavorativa e in cambio il datore di lavoro ha l'obbligo di retribuirlo e di fornirgli l'addestramento professionale specifico. È disciplinato dal D.Lgs. 167/11 e dalla normativa contenuta nel presente CCNL.
Le Parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista; l'apprendista svolge la prestazione lavorativa e in cambio il datore di lavoro ha l'obbligo di retribuirlo e di fornirgli l'addestramento professionale specifico.
Condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, le Parti concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
L'assunzione dell'apprendista deve avvenire mediante forma scritta; anche per il patto di prova e per il relativo piano formativo è richiesta la forma scritta.
La durata massima del periodo di prova, per tutte le tipologie di apprendistato, è pari a 40 (quaranta) giorni lavorativi. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso e di una specifica motivazione.
La malattia dell'apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 30 giorni.
La sospensione proroga in ugual modo la durata del patto di prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate da una comunicazione scritta che il datore invierà all'apprendista prima del compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 38 - Piano Formativo Individuale
Il piano formativo può essere definito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di assunzione. A tal fine può essere utilizzato il fac-simile di piano formativo individuale allegato al presente CCNL. Può essere predisposto anche sulla base di progetti standard, e inviato alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale Regionale "ERBOA" competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale "ENBOA".
La Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
Chiarimento a verbale
La commissione nazionale e le Commissioni territoriali si dovranno riunire ed esprimere i pareri di conformità entro i termini sopra definiti.
Ferma restando la normativa di Legge regionale esistente, gli Enti bilaterali territoriali "ERBOA Regionali" sono comunque tenuti ad uniformarsi a quanto definito nel regolamento della Commissione nazionale per l'apprendistato in seno all'Ente bilaterale nazionale "ENBOA".
Art. 39 - Riconoscimento Precedenti Periodi di Apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Art. 40 - Recesso dal Contratto
Nel contratto di apprendistato è stabilito il divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.
È fatto divieto di retribuire a cottimo l'apprendista.
L'apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, al trattamento economico dei lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all'orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione oraria di lavoro ordinario dell'apprendista.
Art. 42 - Inquadramento e Trattamento Economico
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così fissati:
Inquadramento e trattamento economico | |||
Inquadramento Finale al termine del periodo d'apprendistato | Periodi d'Apprendistato | ||
Primo Periodo | Secondo Periodo | Terzo Periodo | |
Assunzione su Paga Base Nazionale* | Livello su Paga Base Nazionale* | Livello su Paga Base Nazionale* | |
1º Livello | 3º Livello | 3º Livello | 2º Livello |
2º Livello | 4º Livello | 3º Livello | 2º Livello |
3º Livello | 5º Livello | 4º Livello | 4º Livello |
4º Livello | 5º Livello | 5º Livello | 4º Livello |
(*) La paga base nazionale è prevista dall'art. 159 del presente CCNL.
Art. 43 - Coperture Assicurative
Per tutti i contratti d'apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955 e dalla L. 196/97, successive modificazioni ed integrazioni.
Inoltre, gli apprendisti beneficiano delle prestazioni previste dal Regolamento "ENMOA".
Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità.
Le Parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge n. 196/1997 e dell'art. 4, D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di "Tutor", comprendendo nelle aziende con meno di 15 dipendenti, fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori.
Art. 45 - La Formazione del Tutore
L'apprendista durante il suo percorso di apprendistato deve essere seguito da un Tutore aziendale il cui nominativo, indicato nel PFI, è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.M. n.22 del 28 febbraio 2000.
Nelle imprese con meno di quindici dipendenti il Tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 ciascun Tutore può affiancare non più di cinque apprendisti.
Il Tutore Aziendale esercita le proprie funzioni nell'ambito delle seguenti macro aree di intervento:
1. co-progettazione del percorso di apprendimento;
2. facilitazione e supporto all'apprendimento;
3. coordinamento;
4. valutazione degli apprendimenti.
A conclusione del percorso di formazione, al Tutore aziendale verrà rilasciata, previo superamento della prova finale, una attestazione delle competenze acquisite.
Art. 46 - Prolungamento del Contratto
Il periodo di apprendistato viene prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni.
I periodi d'astensione obbligatoria: congedo di maternità e congedo parentale dal lavoro non si computano ai fini della