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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Commercio - Aziende minori (Cisal - Cnai Ucict)

Commercio - fino a 14 dip. (Cisal - Cnai Ucict)

CODICE CNEL: H019

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 21/12/2024

COMMERCIO - AZIENDE MINORI (Cisal / Cnai Ucict)

 

Testo consolidato del CCNL 21/12/2024

per i Lavoratori dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi con un numero di dipendenti fino a 14

Decorrenza: 01/01/2025

Scadenza: 31/12/2028

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di dicembre in Roma

Tra

1. CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori rappresentato dal Presidente Nazionale;

2. UCICT - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata dal Presidente Nazionale;

E

3. FISMIC - Confsal rappresentata dal Segretario Generale;

4. FILCOM-Fismic Federazione Italiana Lavoratori del Commercio rappresentata dal Segretario Generale;

 

SI È RINNOVATO

 

il CCNL scaduto il 28 febbraio 2017 delle aziende esercenti attività nel settore "COMMERCIO Fino a 14 Dipendenti" con validità 1º gennaio 2025 - 31 dicembre 2028.

 

Esso si compone di:

- Indice

- Introduzione

- Articoli n. 179

- Allegati n. 3

 

C.N.A.I

U.C.I.C.T

FISMIC-Confsal

FILCOM-Fismic

 

 

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Introduzione

 

Con la presente "Introduzione" le Parti intendono da un lato rappresentare una continuità con la contrattazione collettiva ormai ultratrentennale che ha sempre visto le Organizzazioni stipulanti in prima linea per favorire lo sviluppo delle PMI con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali e dall'altro fornire strumenti innovativi per rendere la contrattazione collettiva sempre più al passo con i tempi moderni.

Per questi motivi con il presente rinnovo contrattuale con il quale è stata estesa la vigenza del contratto a quattro anni, le Parti hanno adottato nella forma una struttura più snella e di agevole consultazione e hanno evidenziato nella parte normativa ed economica il "valore del lavoro" che non può mai essere limitato al solo parametro dell'ora-lavoro ma deve essere in grado di misurare il valore economico dello scambio del lavoro.

Il presente contratto, dunque, ha la finalità di introdurre norme ed istituti volti ad individuare strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro coinvolgendo le Parti sociali proprio nella definizione di tale valore evitando, il più possibile, incertezze interpretative e applicative.

L'associazione U.C.I.C.T. e poi il gruppo CNAI in oltre trent'anni di contrattazione collettiva, hanno sempre lavorato per trovare le soluzioni maggiormente adatte alle aziende del settore del commercio, del turismo e del terziario.

Il primo CCNL sottoscritto dalla U.C.I.C.T era rivolto alle micro imprese del commercio che non superavano i cinque lavoratori, prevedendo una disciplina più consona ad una tale dimensione e regole di salvaguardia per la dirompente invasione della grande distribuzione, a causa della quale negli anni abbiamo assistito a stravolgimenti sociali e territoriali, specialmente nelle piccole comunità.

Le stesse Parti, prime nell'inserire nella contrattazione collettiva di lavoro del commercio e terziario gli Enti Bilaterali di Mutualità, sin da subito hanno colto l'importanza di assicurare altre forme di tutele e prestazioni per i lavoratori di aziende altrimenti escluse a causa delle loro caratteristiche, seppure fortemente radicate sul territorio; la scelta di accentrare il welfare bilaterale nella contrattazione nazionale si è rivelata strategica, nessun luogo è rimasto scoperto e di conseguenza tutti i lavoratori coinvolti ne hanno beneficiato.

Siamo in presenza di potenziali fonti di ricchezza, sia sotto il profilo qualitativo del lavoro, che quantitativo considerando la numerosità delle piccolissime aziende, ma per poter parlare di competitività bisogna necessariamente mirare ai processi di investimento, occupazione e formazione; le Aziende Commerciali aventi alle proprie dipendenze un massimo di 14 dipendenti rappresentano una realtà numerica significativa, anche in termini di occupazione, molto diffusa nel nostro Paese.

Tuttavia le piccole dimensioni e l'organizzazione del lavoro di tali aziende non consente loro di competere con la grande distribuzione e la globalizzazione del mercato e per questi motivi il CNAI è stato da sempre attento alle esigenze specifiche delle PMI che le inadeguate azioni politiche spesso non hanno consentito lo sviluppo di questa categoria di aziende.

Per questi motivi le organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori intendono intervenire attraverso lo strumento del contratto collettivo nazionale a regolare in via principale le dinamiche del lavoro proprio di tali piccole e medie imprese che hanno alle loro dipendenze fino a 14 dipendenti perimetrando a tale settore la disciplina contrattuale.

Così facendo le Parti con il presente contratto intendono perseguire condizioni di competitività in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione, della formazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale quadro ribadiscono l'importanza, soprattutto in tali momenti, delle misure di welfare e di supporto alle imprese e ai lavoratori e di conseguenza sottolineano il ruolo cardine affidato dalla contrattazione agli enti bilaterali. Gli enti "ENMOA - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome", "FONASI- Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa", "ENBOA Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", e "ERBOA - Enti Regionali delle Organizzazioni Autonome" costituiscono i fulcri regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.

Infine un plauso a tutte le aziende del settore commercio fino a 14 dipendenti associate al Gruppo Organizzativo CNAI, che hanno partecipato attivamente alla negoziazione e alla formazione della disciplina contrattuale collettiva dando risalto al ruolo del CNAI in qualità di portatore di interessi dei propri associati e alle organizzazioni sindacali intervenute nelle dinamica contrattuale perché la contrattazione si fa con le aziende e con i lavoratori e soprattutto per le aziende e per i lavoratori.

 

 

Titolo II - Validità, applicazione, durata

Art. 1 - Validità ed efficacia

 

Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio nazionale in maniera unitaria.

Le disposizioni contrattuali sono strettamente correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa la loro parziale applicazione, fermo restando eventuali deroghe, ove consentite, da parte della contrattazione di secondo livello.

Inoltre il presente Contratto, per espresso accordo tra le Parti, può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti e, pertanto, l'applicazione anche implicita di disposizioni del presente Contratto comporta l'iscrizione alla Organizzazione stipulante con tutto quanto ne consegue in termini di oneri associativi e contributivi.

Pertanto, le norme contrattuali sono operanti e spiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro associati e dei lavoratori dipendenti.

Infatti, l'applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo a carico dell'Azienda associata di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali ed ai relativi Enti bilaterali menzionati, in particolare l'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "ENMOA" e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa "FONASI" di cui ai Titoli VII e VIII della Parte Terza (Disposizioni normative - economiche).

Ne consegue che le quote ed i contributi previsti nei predetti Titoli in favore dell'ENMOA e del FONASI sono obbligatori per le Aziende che applicano, anche senza formale comunicazione all'Organizzazione stipulante o all'Ente bilaterale, il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto ai dipendenti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti, anche per mera adesione, dovrà avvenire solo con il preventivo consenso scritto espresso congiuntamente dalle parti stipulanti medesime.

 

 

Art. 2 - Perimetro di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalle vigenti norme di Legge, rapporto posto in essere in tutte le aziende del settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze fino a 14 (quattordici) dipendenti nonché in tutte quelle attività similari che possono essere comunque annoverate nel predetto settore.

Il limite di 14 (quattordici) dipendenti può essere temporaneamente superato per esigenze Aziendali ma comunque per un periodo non superiore a 10 mesi.

Nel computo del limite dei 14 (quattordici) dipendenti non vengono mai conteggiati i lavoratori assunti con le tipologie flessibili di rapporto di cui al Titolo III della Parte Terza.

Le Parti convengono che l'applicazione integrale del presente CCNL, degli accordi interconfederali nonché dei Contratti integrativi di secondo livello consente all'Azienda di poter accedere, ove in possesso dei requisiti, ad eventuali benefici previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie quali ad esempio: finanziamenti, agevolazioni fiscali e contributive, accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai Fondi interprofessionali.

 

Nota a verbale

Le Parti si danno atto che il superamento del limite dei 14 dipendenti non esonera dal rispetto degli obblighi previsti dalle norme di Legge (ad es. assunzione disabili, ecc.).

 

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le Aziende a cui si applica il presente CCNL sono:

a) Alimentazione - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. generi alimentari;

2. supermercati, soft e hard discount;

3. salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;

4. importatori e torrefattori di caffè;

5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;

6. prodotti della pesca;

7. prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati (anche in commissione);

8. stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;

9. commercio di vini, ivi comprese le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.

b) fiori, piante ed affini - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. piante e di fiori; fiori ornamentali; piante aromatiche ed officinali; prodotti erboristici in genere ed affini; prodotti ed articoli da giardinaggio.

c) Merci d'uso e prodotti industriali - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;

2. confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

3. apparecchiature e prodotti per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;

4. lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;

5. pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

6. piccoli animali domestici e animali vivi;

7. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

8. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

9. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;

10. giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;

11. arredi sacri, articoli religiosi ed oggetti di culto;

12. articoli funerari e cimiteriali;

13. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

14. librai (comprese le librerie delle case editrice ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;

15. francobolli per collezione; numismatico e articoli da collezionismo;

16. mobili e macchine per ufficio;

17. macchine per cucire e maglieria per uso domestico e non;

18. ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);

19. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli, motocicli e ciclomotori (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); natanti ed aeromobili; parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

20. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

21. aziende distributrici di carburante gas e metano compresso per autotrazione;

22. gestori di impianti per la ricarica di veicoli elettrici ed altri mezzi;

23. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

24. imprese di riscaldamento;

25. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

26. tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;

27. prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

28. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;

29. legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, etc;

30. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

31. prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

32. giochi ed attrezzature per luna park e videogiochi per pubblici esercizi;

33. articoli antincendio e antinfortunistici e sistemi di sicurezza/videosorveglianza.

d) Ausiliari del commercio con l'estero - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. agenti e rappresentanti di commercio;

2. mediatori pubblici e privati;

3. commissionari;

4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);

5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);

6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

8. imprese portuali di controllo.

Le sopra indicate attività del commercio comprendono anche quelle esercitate al di fuori del negozio, in banchi o mercati, in modalità ambulante, on-line, per corrispondenza, per televisione o radio, mediante distributori automatici.

 

 

Art. 3 - Durata

 

Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL scaduto il 28-02-2017 ed ha decorrenza dal 1-01-2025 al 31-12-2028 (quadriennio 2025-2028) restando valido per tutta la durata della vigenza sia per la parte normativa e sia per la parte economica/contributiva.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario presentare la piattaforma in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Dal terzo mese successivo della scadenza del contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale", il cui importo sarà pari al 50% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, ferma restando la correlazione ed inscindibilità delle clausole contrattuali, con la stipula del presente CCNL non intendono sostituire le eventuali condizioni di miglior favore praticate al lavoratore prima della sottoscrizione del Contratto che restano a beneficio del lavoratore "ad personam".

 

 

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI OBBIGATORIE

Titolo I - Relazioni e diritti sindacali

Capo I - Stampa, autenticità, distribuzione, consultazione.

Art. 4 - Stampa

 

Il presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro in forma conforme all'originale è stato edito dalle Parti stipulanti le quali sono le uniche ed esclusive detentrici di tutti i diritti riservati.

È fatto divieto a chiunque, direttamente o indirettamente, la riproduzione totale o parziale a qualsiasi scopo del presente CCNL senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le parti stipulanti.

 

 

Art. 5 - Autenticità

 

Il testo originale che fa fede per qualsiasi controversia dovesse insorgere è solo e soltanto quello in possesso delle Organizzazioni stipulanti.

Così l'interpretazione autentica delle norme contrattuali potrà essere effettuata, su richiesta motivata delle parti che hanno interesse, solo dalle Organizzazioni stipulanti.

 

 

Art. 6 - Distribuzione

 

Il presente CCNL sarà inviato dalle Parti stipulanti, ai sensi della normativa vigente, al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati e sarà pubblicato sul sito internet delle predette Organizzazioni.

Le aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti devono mettere a disposizione dei lavoratori che ne fanno richiesta una copia del presente CCNL ovvero devono indicare la fonte dove reperirne copia.

 

 

Art. 7 - Consultazione, livello nazionale

 

Le Parti stipulanti stabiliscono che annualmente, preferibilmente nel primo semestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore commercio, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo e dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica.

In tale esame saranno vagliati principalmente:

1. i processi di sviluppo e di organizzazione derivanti direttamente o indirettamente dalle dinamiche di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;

2. i processi educativi - formativi derivanti dalle politiche per l'istruzione, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed ai nuovi percorsi universitari ed in particolare le conseguenze delle predette politiche sull'organizzazione e sulla formazione degli addetti del settore commercio;

3. la situazione occupazionale in termini quantitativi e qualitativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile nonché con riferimento agli istituti concernenti rapporti di lavoro flessibili;

Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale saranno esaminate e definite in appositi incontri, a richiesta delle Parti stipulanti, le seguenti questioni:

4. gli indirizzi e obiettivi sui fabbisogni occupazionali, i livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi;

5. lo studio ed approfondimento delle problematiche connesse alla previdenza integrativa ed alla assistenza sanitaria integrativa;

6. la costituzione e il funzionamento a livello nazionale di adeguati strumenti bilaterali di settore;

7. l'aggiornamento e la revisione del codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing ecc.).

 

 

Art. 8 - Esame congiunto sul quadro socio economico e materie negoziali

 

Le Parti concordano nella necessità di un incontro, almeno con cadenza annuale, per avviare specifici approfondimenti e ricerche di possibili iniziative volte alla soluzione di eventuali problemi legati ai processi di riforma e di sviluppo del settore commercio così come richiamati nel precedente articolo.

In particolare, nel corso dell'incontro potranno essere affrontati i seguenti punti specifici:

1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego come previste nel Titolo III Parte Terza del presente CCNL;

2. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, stages e tirocini, volti ad accrescere (anche attraverso la fruizione di crediti formativi) il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo dei dipendenti con le diverse forme di impiego ed idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie sulla materia;

3. esame e definizione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;

4. esame periodico della classificazione del personale al fine di ricercare, tra le declaratorie definite nel presente CCNL e le realtà organizzative aziendali, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;

5. esame e definizione di quanto è delegato alle parti sociali dalla L. 8-03-2000 n. 53 e s.m.i. in materia di congedi per la formazione (modalità di fruizione del congedo, percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà, termini del preavviso, che comunque non possono essere inferiori a trenta giorni);

6. la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

7. la definizione e la realizzazione di specifici accordi per l'applicazione e la gestione pratica dei diritti sindacali così come demandato dal presente CCNL;

10 la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro così come disciplinati nel presente CCNL.

 

 

Art. 9 - Consultazione, livello territoriale

 

Le Organizzazioni stipulanti stabiliscono che annualmente ovvero a richiesta di una delle Parti - in considerazione della ridotta dimensione delle aziende associate - si incontreranno a livello territoriale al fine di procedere ad un esame congiunto volto al raggiungimento di intese sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di forme flessibili di lavoro, sull'innovazione tecnologica e digitale, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.

 

 

Capo II - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 10 - La libertà sindacale e il diritto di associazione

 

Le Organizzazioni stipulanti tengono ad evidenziare la portata delle norme Costituzionali a tutela delle libertà sindacale e del diritto alla libertà di associazione.

A tal fine ricordano i precetti dell'art. 39 Costituzione che così recita: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la