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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Commercio - Aziende intermedie (Cisal - Cnai Ucict)

Commercio - fino a 50 dip. (Cisal - Ucict)

CODICE CNEL: H029

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 21/12/2024

COMMERCIO - AZIENDE INTERMEDIE (Cisal / Cnai Ucict)

 

Testo consolidato del CCNL 21/12/2024

per i dipendenti delle aziende esercenti attività nel settore "commercio" aventi alle proprie dipendenze da 15 a 50 dipendenti

Decorrenza: 01/01/2025

Scadenza: 31/12/2028

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di dicembre in Roma

Tra

1. CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori rappresentato dal Presidente Nazionale;

2. UCICT - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata dal Presidente Nazionale;

E

3. FISMIC - Confsal rappresentata dal Segretario Generale;

4. FILCOM-Fismic Federazione Italiana Lavoratori del Commercio rappresentata dal Segretario Generale;

 

SI È RINNOVATO

il CCNL scaduto il 3 settembre 2012 delle aziende esercenti attività nel settore "COMMERCIO da 15 a 50 dipendenti" con validità 1º gennaio 2025 - 31 dicembre 2028.

Esso si compone di:

- Indice

- Introduzione

- Articoli n. 189

- Allegati n. 3

 

 

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Introduzione

 

Con la presente "Introduzione" le Parti intendono da un lato rappresentare una continuità con la contrattazione collettiva ormai ultratrentennale che ha sempre visto le Organizzazioni stipulanti in prima linea per favorire lo sviluppo delle PMI con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali e dall'altro fornire gli strumenti innovativi per rendere la contrattazione collettiva sempre più al passo con i tempi moderni.

Nel ribadire l'indispensabilità del confronto tra le Parti e le diverse forme di partecipazione sindacale, entrambe rientranti nella più ampia categoria delle relazioni sindacali, vengono sostituite integralmente le disposizioni contrattuali contenute nel CCNL precedente il quale si intende pertanto disapplicato.

Con il presente rinnovo contrattuale con il quale è stata estesa la vigenza del contratto a quattro anni, le Parti hanno adottato nella forma una struttura più snella e di agevole consultazione e hanno evidenziato nella parte normativa ed economica il "valore del lavoro" che non può mai essere limitato al solo parametro dell'ora-lavoro ma deve essere in grado di misurare il valore economico dello scambio del lavoro.

Il presente contratto ha la finalità di introdurre norme ed istituti volti ad individuare strumenti o metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro coinvolgendo le Organizzazioni proprio nella definizione di tale valore evitando, il più possibile, incertezze interpretative e applicative.

L'associazione U.C.I.C.T. e poi il gruppo CNAI in oltre trent'anni di contrattazione collettiva, hanno sempre lavorato per trovare le soluzioni maggiormente adatte alle aziende del settore del commercio, del turismo e del terziario.

Le PMI continuano a rivelarsi la colonna portante dell'economia italiana tant'è che negli ultimi periodi si è registrata una crescita esponenziale del settore commercio caratterizzata prevalentemente dalle esportazioni verso i Paesi dell'Unione Europea; le piccole medie imprese italiane hanno fatto registrare valori delle esportazioni quasi pari al doppio di quelli delle corrispondenti imprese estere, dimostrandosi una risorsa per il Pil nazionale.

Tuttavia permangono rilevanti le disparità territoriali in termini di fatturato e di occupazione con una profonda divaricazione tra le aziende del Nord Est e quelle ubicate nel Sud Italia, evidenziando la necessità di strumenti di supporto e di competitività quale il contratto collettivo del lavoro.

In tale contesto le Parti altresì ribadiscono l'importanza delle misure di welfare per i lavoratori e di conseguenza sottolineano il ruolo cardine affidato dalla contrattazione agli enti bilaterali. Gli enti "ENMOA - Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome", "FONASI-Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa", "ENBOA Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", e "ERBOA - Enti Regionali delle Organizzazioni Autonome" costituiscono i fulcri regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.

Infine un plauso a tutte le aziende del settore commercio da 15 a 50 dipendenti associate al Gruppo Organizzativo CNAI, che hanno partecipato attivamente alla negoziazione e alla formazione della disciplina contrattuale collettiva dando risalto al ruolo del CNAI in qualità di portatore di interessi dei propri associati e alle organizzazioni sindacali intervenute nelle dinamica contrattuale perché la contrattazione si fa con le aziende e con i lavoratori e soprattutto per le aziende e per i lavoratori.

 

 

TITOLO II - Validità, applicazione, durata

Art. 1 - Validità ed efficacia

 

Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro è valido per tutto il territorio nazionale in maniera unitaria.

Le disposizioni contrattuali sono strettamente correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa la loro parziale applicazione, fermo restando eventuali deroghe, ove consentite, da parte della contrattazione di secondo livello.

Inoltre, il presente Contratto, per espresso accordo tra le Parti, può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti e, pertanto, l'applicazione anche implicita di disposizioni del presente Contratto comporta l'iscrizione alla Organizzazione con tutto quanto ne consegue in termini di oneri associativi e contributivi.

Pertanto le norme contrattuali sono operanti e spiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro associati e dei lavoratori dipendenti.

Infatti, l'applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo a carico dell'Azienda associata di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali ed ai relativi Enti bilaterali menzionati in particolare l'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome "ENMOA" e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa "FONASI" di cui ai Titoli VII e VIII della Parte Terza (Disposizioni normative - economiche).

Ne consegue che le quote ed i contributi previsti nei predetti Titoli in favore dell'ENMOA e del FONASI sono obbligatori per le Aziende che applicano, anche senza formale comunicazione all'Organizzazione stipulante o all'Ente bilaterale, il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento economico contrattuale dovuto ai dipendenti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti, anche per mera adesione, dovrà avvenire solo con il preventivo consenso scritto espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti medesime.

 

 

Art. 2 - Perimetro di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato e di prestazione d'opera, nelle diverse tipologie previste dalle vigenti norme di Legge, rapporto posto in essere in tutte le aziende del settore del commercio, sotto qualsiasi forma e settore merceologico, che hanno alle proprie dipendenze da 15 (quindici) a 50 (cinquanta) dipendenti nonché in tutte quelle attività similari che possono essere comunque annoverate nel predetto settore.

Il limite di 50 (cinquanta) dipendenti può essere temporaneamente superato per esigenze aziendali ma comunque per un periodo non superiore a 10 mesi.

Nel computo del limite dei 50 (cinquanta) dipendenti non vengono mai conteggiati i lavoratori assunti con le tipologie flessibili di rapporto di cui al Titolo III della Parte Terza.

Le Parti convengono che l'applicazione integrale del presente CCNL, degli accordi interconfederali nonché dei Contratti integrativi di secondo livello consente all'Azienda di poter accedere, ove in possesso dei requisiti, ad eventuali benefici previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie quali ad esempio: finanziamenti, agevolazioni fiscali e contributive, accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai Fondi interprofessionali.

 

Nota a verbale

Le Parti si danno atto che il superamento del limite dei 50 dipendenti non esonera dal rispetto degli obblighi previsti dalle norme di Legge (ad es. assunzione dipendenti iscritti nelle categorie protette ecc.).

 

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo le Aziende a cui si applica il presente CCNL sono:

a) Alimentazione - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. generi alimentari;

2. supermercati, ipermercati, soft e hard discount;

3. salumerie, salsamenterie, pizzicherie, droghe e coloniali, droghe e torrefazioni, cereali, legumi, foraggi, bestiame, carne macellate, pollame, uova, selvaggina, formaggi, burro, latte, latticini, verdure, frutta, vini, mosti, liquori, spumanti, birra, aceto, acque gassate, acque minerali, bibite, oli, affini e derivati;

4. importatori e torrefattori di caffè;

5. macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca o congelata;

6. prodotti della pesca;

7. prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati (anche in commissione);

8. stagionatura e conservazione dei prodotti lattieri caseari;

9. commercio di vini, ivi comprese le aziende che acquistano uve e mosti per la produzione dei vini, acquisti di vini per imbottigliamento e infiascamento e la relativa vendita.

b) fiori, piante ed affini - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. piante e di fiori; fiori ornamentali; piante aromatiche ed officinali; prodotti erboristici in genere ed affini; prodotti ed articoli da giardinaggio.

c) Merci d'uso e prodotti industriali - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine;

2. confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie, cappellerie, modisterie; articoli sportivi; commercianti in lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie ed articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; profumerie, bigiotterie ed affini; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie ed affini;

3. apparecchiature e prodotti per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;

4. lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;

5. pelli crude e bovine nazionali; consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

6. piccoli animali domestici e animali vivi;

7. articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

8. lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

9. articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installataci di impianti;

10. giocattoli, negozi di arte antica e moderna, arredamenti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per regalo; articoli per fumatori;

11. arredi sacri, articoli religiosi ed oggetti di culto;

12. articoli funerari e cimiteriali;

13. oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

14. librai (comprese le librerie delle case editrice ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;

15. francobolli per collezione; numismatico e articoli da collezionismo;

16. mobili e macchine per ufficio;

17. macchine per cucire e maglieria per uso domestico e non;

18. ferro ed acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici; impianto di sicurezza; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);

19. autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli, motocicli e ciclomotori (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); natanti ed aeromobili; parti di ricambio ed accessori per auto motocicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);

20. gestori di impianti di distribuzione di carburante;

21. aziende distributrici di carburante gas e metano compresso per autotrazione;

22. gestori di impianti per la ricarica di veicoli elettrici ed altri mezzi;

23. carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;

24. imprese di riscaldamento;

25. laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres ed affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante ed impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

26. tappezzerie in stoffa ed in carta, stucchi;

27. prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

28. aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;

29. legnami ed affini, sughero, giunchi, saggine, etc;

30. rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;

31. prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine ed attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo);

32. giochi ed attrezzature per luna park e videogiochi per pubblici esercizi;

33. articoli antincendio e antinfortunistici e sistemi di sicurezza/videosorveglianza.

d) Ausiliari del commercio con l'estero - commercio all'ingrosso e al dettaglio

1. agenti e rappresentanti di commercio;

2. mediatori pubblici e privati;

3. commissionari;

4. stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno ed al servizio delle proprie aziende);

5. fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio fornitori carcerari, fornitori di bordo, etc.);

6. compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);

7. agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi ed accessori;

8. imprese portuali di controllo.

Le sopra indicate attività del commercio comprendono anche quelle esercitate al di fuori del negozio, in banchi o mercati, in modalità ambulante, on-line, per corrispondenza, per televisione o radio, mediante distributori automatici.

 

 

Art. 3 - Durata

 

Le Parti stabiliscono che il presente Contratto Collettivo di lavoro sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL scaduto il 3-09-2012 ed ha decorrenza dal 1-01-2025 al 31-12-2028 (quadriennio 2025-2028) restando valido per tutta la durata della vigenza sia per la parte normativa e sia per la parte economica/contributiva.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario presentare la piattaforma in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative almeno sei mesi prima della scadenza.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Dal terzo mese successivo della scadenza del contratto, sarà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata "Indennità di Vacanza Contrattuale", il cui importo sarà pari al 50% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cesserà di essere corrisposta.

Le Organizzazioni stipulanti dichiarano che, ferma restando la correlazione ed inscindibilità delle clausole contrattuali, con la stipula del presente CCNL non intendono sostituire le eventuali condizioni di miglior favore praticate al lavoratore prima della sottoscrizione del Contratto che restano a beneficio del lavoratore "ad personam".

 

 

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI OBBIGATORIE

Titolo I - Relazioni e diritti sindacali

Capo I - Stampa, autenticità, distribuzione

Art. 4 - Stampa

 

Il presente Contratto Collettivo nazionale di lavoro in forma conforme all'originale è stato edito dalle Parti stipulanti le quali sono le uniche ed esclusive detentrici di tutti i diritti riservati.

È fatto divieto a chiunque, direttamente o indirettamente, la riproduzione totale o parziale a qualsiasi scopo del presente CCNL senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le Parti stipulanti.

 

 

Art. 5 - Autenticità

 

Il testo originale che fa fede per qualsiasi controversia dovesse insorgere è solo e soltanto quello in possesso delle Organizzazioni stipulanti.

Così l'interpretazione autentica delle norme contrattuali potrà essere effettuata, su richiesta motivata delle parti che hanno interesse, solo dalle Organizzazioni stipulanti.

 

 

Art. 6 - Distribuzione

 

Il presente CCNL sarà inviato a cura delle Parti stipulanti, ai sensi della normativa vigente, al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del lavoro e agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati e sarà pubblicato sul sito internet delle predette Organizzazioni.

Le aziende associate ad una delle Organizzazioni datoriali stipulanti devono mettere a disposizione dei lavoratori che ne fanno richiesta una copia del presente CCNL ovvero devono indicare la fonte dove reperirne copia.

 

 

Capo II - Sistema delle relazioni sindacali

Art. 7 - Consultazione - livello nazionale

 

Le Parti stipulanti stabiliscono che annualmente, preferibilmente nel primo semestre, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore commercio, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo e dei più rilevanti processi di innovazione tecnologica.

In tale esame saranno vagliati principalmente:

1. i processi di sviluppo e di organizzazione derivanti direttamente o indirettamente dalle dinamiche di riforma del settore e che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività strutturalmente omogenee;

2. i processi educativi - formativi derivanti dalle politiche per l'istruzione, con particolare riferimento alle nuove tecnologie ed ai nuovi percorsi universitari ed in particolare le conseguenze delle predette politiche sull'organizzazione e sulla formazione degli addetti del settore commercio;

3. la situazione occupazionale in termini quantitativi e qualitativi con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile nonché con riferimento agli istituti concernenti rapporti di lavoro flessibili;

Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale saranno esaminate e definite in appositi incontri, a richiesta delle Parti stipulanti, le seguenti questioni:

4. gli indirizzi e obiettivi sui fabbisogni occupazionali, i livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi;

5. lo studio ed approfondimento delle problematiche connesse alla previdenza integrativa ed alla assistenza sanitaria integrativa;

6. la costituzione e il funzionamento a livello nazionale di adeguati strumenti bilaterali di settore;

7. l'aggiornamento e la revisione del codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing ecc.).

 

 

Art. 8 - Esame congiunto sul quadro socio economico e materie negoziali

 

Le Parti concordano nella necessità di un incontro, almeno con cadenza annuale, per avviare specifici approfondimenti e ricerche di possibili iniziative volte alla soluzione di eventuali problemi legati ai processi di riforma e di sviluppo del settore commercio così come richiamati nel precedente articolo.

In particolare, nel corso dell'incontro potranno essere affrontati i seguenti punti specifici:

1. individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego come previste nel Titolo III della Parte Terza del presente CCNL;

2. esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, stages e tirocini, volti ad accrescere (anche attraverso la fruizione di crediti formativi) il valore del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo dei dipendenti con le diverse forme di impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie sulla materia;

3. esame e definizione, entro sei mesi dalla sottoscrizione del CCNL, dei profili professionali da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;

4. esame periodico della classificazione del personale al fine di ricercare, tra le declaratorie definite nel presente CCNL e le realtà organizzative aziendali, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali;

5. esame e definizione di quanto è delegato alle parti sociali dalla L. 8-03-2000 n. 53 e s.m.i. in materia di congedi per la formazione (modalità di fruizione del congedo, percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà, termini del preavviso, che comunque non possono essere inferiori a trenta giorni);

6. la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

7. la definizione e la realizzazione di specifici accordi per l'applicazione e la gestione pratica dei diritti sindacali così come demandato dal presente CCNL;

10 la definizione e la realizzazione, ove non già in atto, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro così come disciplinati nel presente CCNL.

 

 

Art. 9 - Consultazione, livello territoriale

 

Le Organizzazioni stipulanti stabiliscono che annualmente ovvero a richiesta di una delle Parti - in considerazione della ridotta dimensione delle aziende associate - si incontreranno a livello territoriale al fine di procedere ad un esame congiunto volto al raggiungimento di intese sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, utilizzo di forme flessibili di lavoro, sull'innovazione tecnologica e digitale, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione con particolare riferimento a quella giovanile e femminile.

 

 

Art. 10 - La libertà sindacale e il diritto di associazione

 

Le Organizzazioni stipulanti tengono ad evidenziare la portata delle norme Costituzionali a tutela delle libertà sindacale e del diritto alla libertà di associazione.

A tal fine ricordano i precetti dell'art. 39 Costituzione che così recita: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di Legge. Ècondizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce" e dell'art. 18 ‘7 cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla Legge penale".

La libertà di organizzazione sindacale consiste innanzitutto nella possibilità di costituire liberamente, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori, associazioni o organismi finalizzati alla tutela e alla rappresentanza dei comuni interessi e valori.

 

 

Art. 11 - Il ruolo della contrattazione

 

Le Parti nel ribadire la volontà di dare seguito ad una contrattazione di qualità incentrata sui valori fondamentali della Carta costituzionale, intendono portare avanti un progetto contrattuale attento alle condizioni dei lavoratori, ad un trattamento equo, alla promozione della formazione in termini di miglioramento delle competenze professionali e trampolino per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Un appropriato sistema di relazioni sindacali non può prescindere dal ruolo che le imprese rivestono in un contesto economico in continuo e rapido cambiamento, le cui mutazioni sono la tipica espressione del carattere intrinseco delle stesse. Il passaggio dai luoghi di lavoro tradizionali ad ambienti sempre più digitali, coinvolge anche il sistema negoziale sindacale per garantire nuove esigenze e modelli di conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro.

In tale ottica le Parti stipulanti intendono rinnovare le proprie funzioni anche attraverso il contratto collettivo, non come solo strumento di individuazione retributiva, ma come un complesso apparato negoziale portatore di valori condivisi, di obiettivi, di strategie e rappresentanza degli interessi collettivi dei lavoratori e di riscoperta della persona in sintonia con la responsabilità sociale d'impresa.

 

 

Capo III - Livelli di contrattazione

Art. 12 - Contrattazione Nazionale

 

La contrattazione si svolge su due livelli: primo livello, contratto nazionale di settore; secondo livello, contratto integrativo territoriale o aziendale.

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere al datore di lavoro il diritto di programmare la propria attività produttiva da un lato nel rispetto della normativa e delle disposizioni concordate tra le Parti e dall'altro sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Tale diritto si fonda su elementi predeterminati e validi per tutto il territorio nazionale e per tutta la durata del presente CCNL il quale, dunque, ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema delle relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale ed aziendale favorendo, a tal fine, la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello.

Il presente Contratto collettivo nazionale, inoltre, può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare, sulla base di accordi tra le parti, in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefici fiscali per l'incentivazione del funzionamento dei servizi di previdenza ed assistenza.

 

 

Art. 13 - Contrattazione di secondo livello

 

La contrattazione di secondo livello sarà svolta a livello territoriale o aziendale in via alternativa e non sovrapponibile e riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL ma diversi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.

La contrattazione di secondo livello che può avere una durata massima di tre anni, si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare istituti che non sono già stati negoziati a livello nazionale.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano affinché la parte economica accessoria da un lato debba essere finalizzata alla incentivazione della qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa tenendo conto anche dell'andamento economico e dall'altro debba avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di Legge.

Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

Le Parti concorderanno linee guida utili a definire modelli di "premio variabile" o "premio produzione" e/o "premio presenza" per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle aziende.

In ogni caso i predetti "premi" devono tenere