CCNL in vigore
COLF - PERSONALE DOMESTICO
Testo consolidato del CCNL 08/09/2020
Prestatori di lavoro domestico
Decorrenza: 01/10/2020
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 08/09/2020 come modificato da:
- Accordo integrativo 28/09/2020
- Accordo di rinnovo 12/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo di rinnovo 02/02/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
- Accordo di rinnovo 16/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 8 settembre 2020, presso la Sala Risorgimento dell'Hotel Massimo d'Azeglio, in Roma Via Cavour 18,
tra
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente, dal Segretario Nazionale.
costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Presidente;
ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Vice Presidente;
ADLD, qui rappresentata dal Presidente;
ADLC, qui rappresentata dal Presidente;
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, rappresentata dal Segretario Generale;
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale Responsabile;
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria Generale;
VISTI
Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 1º luglio 2013, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo
SI È STIPULATO
l'allegato CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto da:
a) cinquantaquattro articoli;
b) chiarimenti a verbale;
c) tabelle dei minimi retributivi (tabelle A/L).
letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Roma, 8 settembre 2020
PARTI STIPULANTI
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, aderente a Confedilizia, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario nazionale;
costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, rappresentata dal Presidente;
ASSINDATCOLF, rappresentata dal Vice Presidente;
ADLD, rappresentata dal Presidente;
ADLC, rappresentata dal Presidente;
e
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO rappresentata dal Segretario Generale.
da una parte,
e
FILCAMS-CGIL - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI, rappresentata dalla Segretaria Generale, dal Responsabile del settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del CD e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale,
e
FISASCAT-CISL - La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali e dal coordinamento femminile, dell'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta; della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl.
UILTuCS - UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Dipartimento Sindacale, dai componenti del Consiglio Nazionale; con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale,
FEDERCOLF - FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale; dalle Segretarie Nazionali; dai membri del Consiglio Direttivo. Con l'assistenza della delegazione sindacale composta dai consiglieri nazionali Api-Colf. Con la partecipazione dei seguenti rappresentanti della Federcolf. Con l'assistenza dei rappresentati esteri: (Guatemala), (Rep. Dominicana), (El Salvador), (Ucraina), (Romania), (Filippine), (Bulgaria), (Perù).
dall'altra parte
Accordo integrativo 28/09/2020
Verbale di stipula
Il giorno 28 settembre 2020, si sono riuniti in videoconferenza le parti stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavora domestico
da una parte:
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLB e ADLC;
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO,
e da altra;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dalla Segretaria Generale e dalla Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale e dalla Segretaria Nazionale Responsabile del settore;
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria Generale.
Le Parti come sopra costituite, hanno rilevato l'opportunità di meglio chiarire, sotto il profilo letterale e nella detenninazione delle tabelle retributive, la volontà già espressa 1'8 settembre 2020 con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine concordano le seguenti variazioni al testo contrattuale e allo schema tabellare.
Accordo di rinnovo 12/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
In data 12 febbraio 2021, in call conference con la Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, formalmente convocata, la Commissione Nazionale prevista dall'art. 45 del CCNL "Lavoro Domestico" per la determinazione dei minimi retributivi lavoro domestico a far data dal 01/01/2021 a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 29/01/2021 successivamente integrata dalla comunicazione del 04/02/2021.
Sono presenti:
FIDALDO;
DOMINA;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS;
FEDERCOLF;
Accordo di rinnovo 02/02/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
In data 2 febbraio 2022, in videoconferenza con la Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, formalmente convocata a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 18/01/2022, la Commissione Nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico", per la determinazione dei minimi retributivi lavoro domestico, a far data dal 01/01/2022.
Sono presenti:
FIDALDO;
DOMINA;
FEDERCOLF;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS.
Accordo di rinnovo 16/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
In data 16 gennaio 2023, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico" (stipulato in data 8-9-2020) a seguito di formale richiesta pervenuta a questo Ufficio in data 2 dicembre 2022, per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1º gennaio 2023.
Sono presenti:
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, affiancato dai funzionari della medesima Direzione Generale;
- FIDALDO;
- DOMINA;
- FEDERCOLF;
- FILCAMS CGIL;
- FISASCAT CISL;
- UILTUCS.
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte,
e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
2. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la Legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti sotto forma di 'ad personam'.
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di Legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di Legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, mansione;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'erario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 13, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
j) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
k) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
l) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
m) obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all'art. 53;
n) eventuale presenza di impianti audiovisivi all'interno dell'abitazione;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere concordate.
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l'inserimento della causale.
4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di Legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
1. È consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.
Art. 9 - Inquadramento del lavoratori
1. Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito "super":
Livello A
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:
a) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
b) Addetto alla lavanderia. Svolge esclusivamente mansioni relative alla lavanderia;
c) Aiuto di cucina. Svolge esclusivamente mansioni di supporto al cuoco;
d) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
e) Assistente ad animali domestici. Svolge esclusivamente mansioni di assistenza ad animali domestici;
f) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
g) Operaio comune. Svolge esclusivamente mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti, senza effettuare alcuna altra prestazione di lavoro;
Livello B
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore familiare generico polifunzionale. Svolge le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;)
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
a) Assistente familiare che assiste persone autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Assistente familiare che assiste bambini (baby sitter), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (non formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello gli assistenti familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi e, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.
Livello D super
Profili:
a) Assistente familiare che assiste persone non autosufficienti (formato), ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa;
c) Assistente familiare educatore formato. Lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti individuati dal datore di lavoro, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Note a verbale:
1. Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni promiscue ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2. Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3. La formazione del personale per l'assistenza a persona non autosufficiente, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.
4. Ai fini del diritto all'inquadramento nel livello D Super, è onere del lavoratore comunicare per iscritto al datore di lavoro il conseguimento, anche in corso di rapporto di lavoro, di detto diploma e consegnarne copia.
Accordo integrativo 28/09/2020
Art. 9 - Inquadramento dei lavoratori
Livello A)
Dopo le parole «Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone» vanno soppresse le parole «sprovvisti di esperienza professionale, nonché gli assistenti familiari».
Testo risultante: Appartengono a questo livello gli assistenti familiari, non addetti all'assistenza di persone che svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Art. 9 - Inquadramento dei lavoratori - Note a verbale
Dopo il comma 4 va aggiunto il seguente comma:
5. Le parti firmatarie, in merito al profilo c) «Assistente familiare educatore formato» inquadrato nel livello D Super, precisano che per il profilo indicato non si intende la figura professionale dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. «Legge Iori» (art. 1, commi 594 e seguenti, L.n. 205 del 2017).
Art. 10 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14. Per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art.53, l'orario convenzionale di lavoro è pari a otto ore giornaliere.
4. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 11 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. Fatta salva la fascia oraria indicata al comma 1, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo di cui all'art. 53, l'orario convenzionale di lavoro è pari a cinque ore giornaliere, oltre alle prestazioni eventualmente retribuite ai sensi del comma 2.
4. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
1. I lavoratori inquadrati nei livelli D) e D super) ed i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo. Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto comunicazione di recesso s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza aver trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.
5. L'apposizione del periodo di prova deve risultare da atto scritto.
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
a) 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
b) 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.