CCNL in vigore del 01/07/2013
COLF E BADANTI (Ugl / Confimea)
Testo consolidato del CCNL 01/07/2013
per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti)
Decorrenza: 01/07/2013
Scadenza: 30/06/2015
Il giorno 01 luglio 2013 presso la sede della UGL Terziario sita in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2
tra
CONFIMEA;
FEDERTERZIARIO
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione Federterziario CONFIMEA- Rete d'Impresa;
e
UGL Terziario Federazione Nazionale
si è proceduto alla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari "Colf e Badanti".
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentati di tutte le Organizzazioni stipulanti.
TITOLO I - GENERALITÀ E RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti all'assistenza familiare.
Èprevisto un secondo livello di contrattazione a livello decentrato.
Art. 2 – Commissione Paritetica Nazionale
Le parti sociali si obbligano a costituire una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
Essa dovrà inoltre:
- verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro
- fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello
- fornire interpretazioni delle norme contrattuali
- fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
La commissione ha funzione di surroga nei confronti delle commissioni territoriali di conciliazione ove inadempienti o inesistenti in relazione a qualsiasi problematica dovesse insorgere fra le parti e le loro istituzioni territoriali.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - MANSIONI
Art. 4 - Categorie dei lavoratori
I lavoratori si articolano sulla base di 4 categorie
1) prima categoria
Vengono inquadrati in tale categoria i lavoratori in possesso di attestati professionali rilasciati da Enti di formazione previsti dalle leggi o dalla contrattazione collettiva o diplomi specifici riconosciuti e che abbiano autonomia decisionale nell'adempimento delle loro funzioni
2) seconda categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che , senza avere titolo specifico di cui alla categoria 1), in piena autonomia presiedono all'andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all'infanzia).
3) terza categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti l'andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente all'infanzia o baby-sitter, assistente agli anziani, assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.
4) quarta categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori generici (addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).
N.B.:La conoscenza della lingua italiana in forma scritta ed orale costituisce capacità tecnica acquisita.
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 5 - Costituzione del rapporto di lavoro
L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- qualifica del lavoratore ;
- retribuzione;
- orario di lavoro;
- l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- l'eventuale convivenza, totale o parziale;
- la durata dell'orario di lavoro ;
- l'eventuale tenuta di lavoro, posta comunque a carico del datore di lavoro,ove il lavoratore sia tenuto ad una divisa..
Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1º , i 30 per la 2º, i 15 per la 3º e gli 8 per la 4º.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.
Per le categorie 1º e 2º il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.
Va comunicato da parte del datore di lavoro il superamento della prova in tempo utile.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) eventuale attestazione di servizio;
b) la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di Legge (ove la qualifica lo richieda);
c) un documento di riconoscimento non scaduto;
d) eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
e) codice fiscale;
f) per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla Legge.
In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.
Art. 8 - Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368; l'eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2º livello.
)
Art. 9 - Tutela dei lavoratori adolescenti
Nei servizi familiari è ammessa l'assunzione di minori con più di 16 anni. La materia è regolamentata ai sensi della Legge 17/10/1967 n. 977 e seguenti.
La retribuzione non può essere inferiore all'80% di quella percepita da un lavoratore ordinario di pari livello.
Art. 10 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista per il lavoro notturno allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente