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Testo Consolidato CCNL del 01/07/2013
COLF E BADANTI (Ugl / Confimea)
Testo consolidato del CCNL 01/07/2013
per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti)
Decorrenza: 01/07/2013
Scadenza: 30/06/2015
Il giorno 01 luglio 2013 presso la sede della UGL Terziario sita in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2
tra
CONFIMEA;
FEDERTERZIARIO
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione Federterziario CONFIMEA- Rete d'Impresa;
e
UGL Terziario Federazione Nazionale
si è proceduto alla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari "Colf e Badanti".
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentati di tutte le Organizzazioni stipulanti.
TITOLO I - GENERALITÀ E RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti all'assistenza familiare.
Èprevisto un secondo livello di contrattazione a livello decentrato.
Art. 2 – Commissione Paritetica Nazionale
Le parti sociali si obbligano a costituire una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
Essa dovrà inoltre:
- verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro
- fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello
- fornire interpretazioni delle norme contrattuali
- fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
La commissione ha funzione di surroga nei confronti delle commissioni territoriali di conciliazione ove inadempienti o inesistenti in relazione a qualsiasi problematica dovesse insorgere fra le parti e le loro istituzioni territoriali.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - MANSIONI
Art. 4 - Categorie dei lavoratori
I lavoratori si articolano sulla base di 4 categorie
1) prima categoria
Vengono inquadrati in tale categoria i lavoratori in possesso di attestati professionali rilasciati da Enti di formazione previsti dalle leggi o dalla contrattazione collettiva o diplomi specifici riconosciuti e che abbiano autonomia decisionale nell'adempimento delle loro funzioni
2) seconda categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che , senza avere titolo specifico di cui alla categoria 1), in piena autonomia presiedono all'andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all'infanzia).
3) terza categoria
appartengono a questa ca