Testo Consolidato CCNL del 01/07/2013
COLF E BADANTI (Ugl / Confimea)
Testo consolidato del CCNL 01/07/2013
per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari (Colf e Badanti)
Decorrenza: 01/07/2013
Scadenza: 30/06/2015
Il giorno 01 luglio 2013 presso la sede della UGL Terziario sita in Roma, Piazza Benedetto Cairoli n. 2
tra
CONFIMEA;
FEDERTERZIARIO
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione Federterziario CONFIMEA- Rete d'Impresa;
e
UGL Terziario Federazione Nazionale
si è proceduto alla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti addetti ai servizi familiari "Colf e Badanti".
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentati di tutte le Organizzazioni stipulanti.
TITOLO I - GENERALITÀ E RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i lavoratori addetti all'assistenza familiare.
Èprevisto un secondo livello di contrattazione a livello decentrato.
Art. 2 – Commissione Paritetica Nazionale
Le parti sociali si obbligano a costituire una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di
lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organizzazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
Essa dovrà inoltre:
- verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro
- fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2º livello
- fornire interpretazioni delle norme contrattuali
- fornire pareri sull'applicazione del presente contratto.
La commissione ha funzione di surroga nei confronti delle commissioni territoriali di conciliazione ove inadempienti o inesistenti in relazione a qualsiasi problematica dovesse insorgere fra le parti e le loro istituzioni territoriali.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all'1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - MANSIONI
Art. 4 - Categorie dei lavoratori
I lavoratori si articolano sulla base di 4 categorie
1) prima categoria
Vengono inquadrati in tale categoria i lavoratori in possesso di attestati professionali rilasciati da Enti di formazione previsti dalle leggi o dalla contrattazione collettiva o diplomi specifici riconosciuti e che abbiano autonomia decisionale nell'adempimento delle loro funzioni
2) seconda categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che , senza avere titolo specifico di cui alla categoria 1), in piena autonomia presiedono all'andamento della casa o che svolgano mansioni qualificate con elevata competenza (governante, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani, assistente ai portatori di handicap e assistente all'infanzia).
3) terza categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti l'andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente all'infanzia o baby-sitter, assistente agli anziani, assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.
4) quarta categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori generici (addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).
N.B.:La conoscenza della lingua italiana in forma scritta ed orale costituisce capacità tecnica acquisita.
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 5 - Costituzione del rapporto di lavoro
L'assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- data di assunzione;
- durata del periodo di prova;
- qualifica del lavoratore ;
- retribuzione;
- orario di lavoro;
- l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- l'eventuale convivenza, totale o parziale;
- la durata dell'orario di lavoro ;
- l'eventuale tenuta di lavoro, posta comunque a carico del datore di lavoro,ove il lavoratore sia tenuto ad una divisa..
Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1º , i 30 per la 2º, i 15 per la 3º e gli 8 per la 4º.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.
Per le categorie 1º e 2º il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.
Va comunicato da parte del datore di lavoro il superamento della prova in tempo utile.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) eventuale attestazione di servizio;
b) la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di Legge (ove la qualifica lo richieda);
c) un documento di riconoscimento non scaduto;
d) eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
e) codice fiscale;
f) per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla Legge.
In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.
Art. 8 - Contratti a tempo determinato
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368; l'eventuale disciplina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2º livello.
)
Art. 9 - Tutela dei lavoratori adolescenti
Nei servizi familiari è ammessa l'assunzione di minori con più di 16 anni. La materia è regolamentata ai sensi della Legge 17/10/1967 n. 977 e seguenti.
La retribuzione non può essere inferiore all'80% di quella percepita da un lavoratore ordinario di pari livello.
Art. 10 - Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all'infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista per il lavoro notturno allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00, fermo restando l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
Nella lettera d'assunzione devono essere indicate l'ora di inizio e quella di cessazione dell'assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 11- Prestazioni esclusivamente d'attesa
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Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito secondo la maggiorazione prevista per il lavoro notturno, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Il riposo settimanale è di 36 ore (art. 2109 c.c.); deve essere goduto per 24 ore preferibilmente di domenica (i lavoratori di altra religione possono contrattare un diverso giorno di riposo.
In tal caso il lavoro svolto di domenica non dà diritto alla maggiorazione domenicale che verrà però corrisposta nel caso in cui dovesse lavorare nel giorno concordato di riposo) mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 20%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale o concordato in caso di lavoratori di altra religione è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per motivi occasionali ed inderogabili sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente successiva e le ore lavorate verranno retribuite con la maggiorazione del 40% della retribuzione globale di fatto.
TITOLO IV - ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ - FERIE - PERMESSI
Per i lavoratori conviventi la durata dell'orario di lavoro è di dieci ore giornaliere intervallate da un periodo di riposo non inferiore a due ore..
Per i lavoratori non conviventi l'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore a 2 ore.
È consentito il recupero, consensuale ed a regime normale, di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un'indennità pari al suo valore convenzionale.
Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
È considerato lavoro straordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.
Art. 14 - Lavoro straordinario - notturno
Il lavoratore chiamato a prestare servizio oltre l'orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate maggiorate come segue:
- del 10%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 20%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 40%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 15
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze.
Il lavoratore assunto per prestare servizio esclusivamente fra le ore 22 e le ore 6 verrà retribuito in via ordinaria con una maggiorazione del 30% della retribuzione globale di fatto spettante.
Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1º gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1º maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo.
Per i lavoratori stranieri o di altra religione possono essere concordati riposi festivi alternativi a quelli suindicati (es. Natale o Pasqua ortodossa invece che cattolica)
In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo è spostato ad altra data.
Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale.
In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta.
Ove sia richiesta la prestazione lavorativa durante le predette giornate è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 sono retribuite in base all'orario che il lavoratore avrebbe normalmente prestato in detta giornata.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
Tale periodo va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione ..
Le parti possono concordare godimento delle ferie anche cumulativamente per un periodo pluriennale ( specie per lavoratori stranieri che intendano rientrare al paese natio.).
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003; ML circ. n. 8/2005).
In base alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003 si possono, così distinguere tre periodi di ferie:
- un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione su richiesta del lavoratore,che dovrà essere formulata tempestivamente in modo che l'imprenditore possa operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell'impresa e gli interessi del prestatore di lavoro;
- un secondo periodo, di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Se la contrattazione stabilisca termini meno ampi per la fruizione di tale periodo il superamento di questi ultimi, quando s1a comunque rispettoso del termine dei 18 mesi determinerà una violazione esclusivamente contrattuale;
- un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dal decreto, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito dall'autonomia privata dal momento della maturazione. Questo ultimo periodo può essere monetizzato.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni. Le ferie non potranno essere divise in più di due periodi l'anno e comunque concordati tra le parti.
Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che avrebbe percepito se avesse prestato servizio. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a settembre.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso ne durante il periodo di malattia o di infortunio o maternità.
Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per il periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi.
Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro a causa dei propri impedimenti.
Le assenze per motivi di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicate al datore di lavoro e comunque non oltre le 24 ore dall'evento ostativo.
Le assenze per malattia o infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro due giorni dall'evento; all'uopo fa fede il timbro postale di partenza.
I lavoratori conviventi non sono tenuti all'invio della suddetta documentazione tranne il caso in cui la malattia sopravvenga durante 1e ferie o comunque al di fuori del posto di lavoro.
Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore.
I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue.
Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effettivamente prestate.
Il lavoratore, del quale sia morto un familiare convivente o un parente entro il secondo grado, ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi.
Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.
Al lavoratore che, superato il limite di cui al comma 1, ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutivi del vitto e dell'alloggio.
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici.
I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del presente contratto, secondo quanto attestato dall'associazione sindacale di appartenenza, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di sei giorni lavorativi nell'anno.
I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima della riunione, corredando la richiesta di permesso con la convocazione da parte delle organizzazioni predette.
Senza pregiudizio per la funzionalità delle attività familiari, il datore di lavoro favorisce la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
Non sono retribuite le ore di lavoro non prestate per tali motivi.
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
Durante detto periodo al lavoratore spetta la stessa retribuzione che avrebbe percepito in normale servizio.
La retribuzione è corrisposta a presentazione della documentazione comprovånte l'avvenuto matrimonio.
In sede di contrattazione di 2º livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore,nella quale far affluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l'orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall'inizio dell'accumulo delle ore; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate.
L'applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento della clausola Banca ore nei contratti individuali.
Art. 22 - Tutela delle lavoratrici madri
Si applicano le norme di Legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Dall'inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono ritenute valide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla D.P.L. territoriale
TITOLO V - TRATTAMENTO DI MALATTIA
160;
Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino a 45 giorno di calendario complessivi anche se divisi in più periodi, salva l'eventuale durata maggiore stabilita nel contratto individuale.
Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell'anno solare.
Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:
1) per le categorie Prima e Seconda: il 50% della retribuzione globale di fatto fino al 20º giorno ed il 45% dal 21º al 40º giorno;
2) per le categorie Terza e Quarta: il 45% della retribuzione globale di fatto fino al 40º giorno.
Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l'aggiunta della quota sostitutiva di vitto e alloggio nel caso in cui il lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
Per i primi quattro giorni di malattia l'indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo provvede l'Ente preposto per Legge sempre che siano trascorsi sei mesi dall'assunzione del lavoratore.
Le assenze per malattia debbono essere giustificate con certificazione medica.
La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza.
Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.
In caso di infortunio o più infortuni , al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario complessivi nel corso dell'anno solare
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le prestazioni di Legge erogate dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:
- entro le 24 ore, in caso di morte;
-- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni;
- entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.
La denuncia deve essere redatta sull'apposito modulo distribuito dall'INAIL e corredata dal certificato medico.
Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di pubblica sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi tre giorni (art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965).
La quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
L'infortunio in periodo di prova o di preavviso li sospende.
Art. 25 - Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
Per il trattamento d'assistenza in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per i portatori di handicap.
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 26 - Retribuzione e prospetto paga
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
c) eventuale superminimo.
d) qualsiasi altra indennità
Nel prospetto paga deve altresì risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lett. d) sia una condizione di miglior favore "ad personam" non riassorbibile; devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali.
I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C , D, E, F allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente. sulla base del tasso di inflazione programmata per Legge
L'ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all'integrità fisica e morale dello stesso. il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità.
Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella Tabella G allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente.
Art. 29 - Variazione dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati in misura al tasso di inflazione programmata dal governo..
Le variazioni determinate ai sensi del comma precedente, avranno in ogni caso decorrenza dal l° gennaio dell'anno successivo.
Art. 30 - Tredicesima mensilità
Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale da corrispondere in occasione del Natale.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 31 - Cessazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si estingue con la morte di uno dei contraenti.
Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro con l'osservanza del preavviso nei termini seguenti:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali, il preavviso è:
- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
Per i custodi di ville ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 60 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 90 giorni di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso, l'alloggio deve essere rilasciato libero da persone e da cose non appartenenti al datore di lavoro.
Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Possono dar luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento non libera il lavoratore da eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso.
In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
TITOLO VII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PREVIDENZA INTEGRATIVA
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di Legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5.
Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L'ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
A. Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l'anzianità maturata anteriormente il 1º maggio 1958: 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dopo il 1º maggio 1958: 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno di anzianità.
B. Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno di anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22-5-74 al 31-12-78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 31-1-78 al 31-12-79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 31-12-79 al 29-05-82: 20 giorni per ogni anno di anzianità.
Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.
Art. 33 - Morte del lavoratore - Corresponsione delle indennità
In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e t.f.r. sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
TITOLO VIII - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari sono punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:
- rimprovero verbale;
- censura scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3;
- licenziamento.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La censura può essere comminata in caso di recidiva di lievi mancanze.
La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno comportato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività familiari.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco in caso di mancanze gravi, compresa l'ubriachezza in servizio o la commissione di reati, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.
Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300/70.
Art. 35 - Ente Bilaterale e formazione
Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all'Ente Nazionale Bilaterale EBI.GEN. – Ente Bilaterale Generale.
Per assicurare l'operatività dell'Ente, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0,25% della paga contrattuale lorda di cui lo 0,15% a carico della parte datoriale e lo 0,10% a carico del dipendente.
L'Ente avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:
- la Formazione di tipo tradizionale autofinanziata o con contributi pubblici (FSE, EE.LL. ecc), ma anche formazione a distanza e continua.
In particolare, si prevede che venga fornita formazione avente ad oggetto:
- lingua italiana scritta e orale e linguaggio dei segni
- procedure di organizzazione di una residenza familiare
- rilascio di patente automobilistica
- culinaria e servizio a tavola
- galateo
- pronto soccorso
- uso di disinfettanti ed acidi
- giardinaggio e uso di utensili
- pc e programmi gestionali di base
- uso di apparecchiature elettroniche di pulizia
- gestione piscine
- assistenza animali domestici
- altre materie deliberate dalla commissione
- la stipula di convenzioni a favore delle iscritti.
- la stipula di convenzioni assicurative per la gestione ottimale del TFR (fondo aperto) nonché gestione di eventuale Indennità territoriale di settore.
Le parti convengono che la paga nazionale venga integrata da una indennità territoriale di settore che verrà articolata su base regionale o interregionale sulla base di deliberati della commissione nazionale e che comunque non potrà superare il tetto massimo del 30% della paga base nazionale.
La indennità territoriale di settore verrà gestita dall'Ente Bilaterale che fungerà anche da cassa di mutualità cui verranno devolute tutte le spettanze di lavoro diverse dalla paga base e del superminimo eventuale, compreso il TFR che verrà gestito a norma di Legge.
Le parti convengono di istituire una commissione di conciliazione delle vertenze di lavoro cui devolvere le controversie individuali di lavoro al fine di esperire il tentativo di conciliazione nonché eventualmente fallito il tentativo di conciliazione procedere ad arbitrato rituale della vertenza di lavoro secondo le norme del codice di procedura civile ..
La commissione viene istituita su base provinciale o regionale o interregionale su base paritaria dalle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori coinvolte , dalla commissione paritetica nazionale e di un presidente designato consensualmente fra le parti o in caso di disaccordo designato fra i funzionari dell'UPLMO dal rappresentante dell'Ufficio competente territorialmente o dal presidente del tribunale fra gli iscritti all'Ordine dei consulenti del lavoro o dei commercialisti o degli avvocati.
Le spese saranno a carico delle parti e seguiranno il principio della soccombenza.
Nell'ipotesi di mancanza della istituzione della commissione locale , la commissione nazionale avrà il ruolo di surroga di quella locale.
Tutti gli iscritti alle organizzazioni sono tenuti a devolvere le vertenze a tale commissione.
Il presente contratto decorre dal 10/10/2008 e scadrà il 10/10/2010.
Poiché tuttavia alcuni istituti rivestono carattere spiccatamente innovativo, la prima revisione potrà avvenire a richiesta di una delle parti in qualsiasi momento.
TABELLE RETRIBUTIVE CONTRATTO COLF
in fase di prima applicazione del presente contratto le indennità territoriali di settore vengono determinate a livello nazionale
(solo lavoratori in possesso di diplomi specifici)
Paga base € 1.000,00
Indennità territoriale di settore
ITALIA DEL NORD € 500,00
ITALIA CENTRALE € 300,00
ITALIA DEL SUD E ISOLE € 200,00
(solo lavoratori con piena autonomia decisionale)
Paga base € 800,00
Indennità territoriale di settore
ITALIA DEL NORD € 240,00
ITALIA CENTRALE € 160,00
ITALIA DEL SUD E ISOLE € 80,00
(lavoratori senza autonomia decisionale, senza diploma ma solo con esperienza lavorativa)
Paga base € 600,00
Indennità territoriale di settore
ITALIA DEL NORD € 180,00
ITALIA CENTRALE € 120,00
ITALIA DEL SUD E ISOLE € 60,00
(lavoratori senza esperienza lavorativa)
Paga base € 500,00
Indennità territoriale di settore
ITALIA DEL NORD € 150,00
ITALIA CENTRALE € 100,00
ITALIA DEL SUD E ISOLE € 50,00
Tabella E - PRESTAZIONI DISCONTINUE: Attesa notturna e notturno
È prevista la maggiorazione pari al 30% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento.
Tabella F - PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D'ATTESA
È prevista una categoria unica con la retribuzione di Euro 510,00.
Tabella G - Valori convenzionali giornalieri di vitto e alloggio
NORD
- Pranzo e/o colazione € 1,559 (uno virgola cinquecentocinquantanove)
- Cena € 1,559 (uno virgola cinquecentocinquantanove)
- Alloggio € 1,349 (uno virgola trecentoquarantanove)
CENTRO
- 80% di quella sopra indicata
SUD
- 70% di quella sopra indicata
Tabella H - Lavoratori conviventi
Per i lavoratori conviventi è prevista la maggiorazione del 10% della sola paga base