S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/09/2020
COLF - PERSONALE DOMESTICO
Testo consolidato del CCNL 08/09/2020
Prestatori di lavoro domestico
Decorrenza: 01/10/2020
CCNL 08/09/2020 come modificato da:
- Accordo integrativo 28/09/2020
- Accordo di rinnovo 12/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo di rinnovo 02/02/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
- Accordo di rinnovo 16/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo di rinnovo 08/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)
- Accordo di rinnovo 29/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 8 settembre 2020, presso la Sala Risorgimento dell'Hotel Massimo d'Azeglio, in Roma Via Cavour 18,
tra
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente, dal Segretario Nazionale.
costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, qui rappresentata dal Presidente;
ASSINDATCOLF, qui rappresentata dal Vice Presidente;
ADLD, qui rappresentata dal Presidente;
ADLC, qui rappresentata dal Presidente;
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO, rappresentata dal Segretario Generale;
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale Responsabile;
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria Generale;
VISTI
Il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, stipulato in data 1º luglio 2013, e l'esito delle trattative per il relativo rinnovo
SI È STIPULATO
l'allegato CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, composto da:
a) cinquantaquattro articoli;
b) chiarimenti a verbale;
c) tabelle dei minimi retributivi (tabelle A/L).
letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Roma, 8 settembre 2020
PARTI STIPULANTI
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, aderente a Confedilizia, rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario nazionale;
costituita da:
NUOVA COLLABORAZIONE, rappresentata dal Presidente;
ASSINDATCOLF, rappresentata dal Vice Presidente;
ADLD, rappresentata dal Presidente;
ADLC, rappresentata dal Presidente;
e
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO rappresentata dal Segretario Generale.
da una parte,
e
FILCAMS-CGIL - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI, rappresentata dalla Segretaria Generale, dal Responsabile del settore, dai Segretari Nazionali, dal Presidente del CD e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale,
e
FISASCAT-CISL - La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari nazionali e dal coordinamento femminile, dell'Ufficio Sindacale, dal Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta; della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl.
UILTuCS - UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal Dipartimento Sindacale, dai componenti del Consiglio Nazionale; con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale,
FEDERCOLF - FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale; dalle Segretarie Nazionali; dai membri del Consiglio Direttivo. Con l'assistenza della delegazione sindacale composta dai consiglieri nazionali Api-Colf. Con la partecipazione dei seguenti rappresentanti della Federcolf. Con l'assistenza dei rappresentati esteri: (Guatemala), (Rep. Dominicana), (El Salvador), (Ucraina), (Romania), (Filippine), (Bulgaria), (Perù).
dall'altra parte
Accordo integrativo 28/09/2020
Verbale di stipula
Il giorno 28 settembre 2020, si sono riuniti in videoconferenza le parti stipulanti il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavora domestico
da una parte:
FIDALDO - FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLB e ADLC;
DOMINA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO,
e da altra;
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dalla Segretaria Generale e dalla Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale e dalla Segretaria Nazionale Responsabile del settore;
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale e dal Responsabile Nazionale del settore;
FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO (FEDERCOLF), rappresentata dalla Segretaria Generale.
Le Parti come sopra costituite, hanno rilevato l'opportunità di meglio chiarire, sotto il profilo letterale e nella detenninazione delle tabelle retributive, la volontà già espressa 1'8 settembre 2020 con la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine concordano le seguenti variazioni al testo contrattuale e allo schema tabellare.
Accordo di rinnovo 12/02/2021 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
In data 12 febbraio 2021, in call conference con la Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, formalmente convocata, la Commissione Nazionale prevista dall'art. 45 del CCNL "Lavoro Domestico" per la determinazione dei minimi retributivi lavoro domestico a far data dal 01/01/2021 a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 29/01/2021 successivamente integrata dalla comunicazione del 04/02/2021.
Sono presenti:
FIDALDO;
DOMINA;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS;
FEDERCOLF;
Accordo di rinnovo 02/02/2022 (Decorrenza 01/01/2022)
Verbale di stipula
In data 2 febbraio 2022, in videoconferenza con la Divisione VI della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, formalmente convocata a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 18/01/2022, la Commissione Nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico", per la determinazione dei minimi retributivi lavoro domestico, a far data dal 01/01/2022.
Sono presenti:
FIDALDO;
DOMINA;
FEDERCOLF;
FILCAMS CGIL;
FISASCAT CISL;
UILTUCS.
Accordo di rinnovo 16/01/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
In data 16 gennaio 2023, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è riunita, in videoconferenza, la Commissione nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico" (stipulato in data 8-9-2020) a seguito di formale richiesta pervenuta a questo Ufficio in data 2 dicembre 2022, per procedere alla determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1º gennaio 2023.
Sono presenti:
- per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, affiancato dai funzionari della medesima Direzione Generale;
- FIDALDO;
- DOMINA;
- FEDERCOLF;
- FILCAMS CGIL;
- FISASCAT CISL;
- UILTUCS.
Accordo di rinnovo 08/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)
Verbale di stipula
In data 8 gennaio 2024, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in videoconferenza con [___], funzionaria della Divisione IV della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 11 dicembre 2023 (prot. 13590), si è riunita, in seconda convocazione, la Commissione Nazionale prevista dal C.CN.L "Lavoro Domestico" (stipulato in data 8-9-2020), per la determinazione del minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1 gennaio 2024.
Hanno partecipato:
- Per FIDALDO: il Presidente Fidaldo e di Nuova collaborazione e il vicepresidente Fidaldo e Presidente di Assindatcolf;
- Per DOMINA: il segretario generale;
- Per FILCAMS CGIL: [___];
- Per FISASCAT CISL: [___];
- Per UILTUCS: [___];
- Per FEDERCOLF: [___].
Accordo di rinnovo 29/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
In data 29 gennaio 2025, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in videoconferenza con il funzionario della Divisione IV della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, a seguito di formale richiesta pervenuta a questo ufficio in data 3 dicembre 2024 (prot. 14787), si è riunita, in terza convocazione, la Commissione Nazionale prevista dal CCNL "Lavoro Domestico" (stipulato in data 8-9-2020), per la determinazione dei minimi retributivi del lavoro domestico a far data dal 1º gennaio 2025.
Hanno partecipato:
- Per FIDALDO: Presidente Fidaldo e Vicepresidente Fidaldo;
- Per DOMINA: Segretario Generale;
- Per FILCAMS CGIL:
- Per FISASCAT CISL:
- Per UILTUCS:
- Per FEDERCOLF:
[___]
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte,
e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
2. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la Legge 18 maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti sotto forma di 'ad personam'.
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di Legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di Legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, mansione;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro. Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'erario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla giornata di riposo settimanale spettante alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 13, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
j) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
k) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
l) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
m) obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale, come indicato all'art. 53;
n) eventuale presenza di impianti audiovisivi all'interno dell'abitazione;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Le variazioni delle condizioni contrattuali, non meramente occasionali, dovranno essere concordate.
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi. In questi casi si possono effettuare fino a quattro proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi è necessario l'inserimento della causale.
4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di Legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
1. È consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i la