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Testo Consolidato CCNL del 03/07/2008
CISL - LAVORATORI DIPENDENTI
Testo consolidato del Regolamento 03/07/2008
per i trattamenti economici e normativi per gli Operatori della CISL, degli Enti, dei Servizi e delle Associazioni promosse
Decorrenza: 01/04/2008
Scadenza: 31/03/2012
Il presente regolamento per gli Operatori della Cisl, degli Enti, dei Servizi e delle Associazioni promosse a tutti i livelli della Organizzazione, ha funzione di raccomandazione e di indirizzo per le strutture e non può essere automaticamente assunto né da queste né dai singoli operatori.
L'assunzione automatica del Regolamento di Indirizzo non avrà pertanto alcun valore o effetto.
I trattamenti economici di cui al presente Regolamento, rappresentano i riferimenti massimi lordi delle retribuzioni e delle indennità. Come tali pertanto non possono essere superati.
I Comitati Esecutivi delle USR e delle Federazioni Nazionali di Categoria nonché gli Organismi competenti degli Enti e delle Associazioni promosse dalla Cisl, a fronte delle proprie specificità organizzative, dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento per i Dirigenti e gli Operatori, che avranno funzione di riferimento massimo per tutte le strutture regionali e territoriali orizzontali e verticali.
Nel caso una Federazione Nazionale di Categoria approvasse un regolamento a valere solo per la struttura nazionale, il regolamento di riferimento per il livello regionale sarà la USR e per quello territoriale la UST.
Le Federazioni regionali e territoriali di categoria dovranno in ogni caso sottoporre alla approvazione dei propri organismi il Regolamento assunto.
Tutti i regolamenti, per la parte economica, sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, sicché le Segreterie delle singole strutture, ai vari livelli, dovranno impegnarsi per definire, nel rispetto di criteri di omogeneità, le proprie tabelle retributive proporzionalmente a "quelle previste come tetti massimi dal regolamento di riferimento.
Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura, approvato dal Comitato Esecutivo (o Direttivo).
Stessa responsabilità compete alle Presidenze degli Enti e delle Associazioni nonché ai CdA delle Società dei Servizi.
Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti ai TFR e alla previdenza complementare, comunque conseguenti ai trattamenti come sopra determinati, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati Esecutivi (o Direttivi o Organismi competenti), su quello patrimoniale.
È fatto obbligo a ciascuna USR e Federazione Nazionale di Categoria trasmettere alla Confederazione (Segreteria Amministrativa), entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del Regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo. In modo analogo tutte le UST, nonché le strutture regionali e territoriali di categoria sono tenute a trasmettere copia del proprio regolamento alle strutture di riferimento.
Art. 1 - Assunzione degli operatori
Le assunzioni sono di competenza delle Segreterie delle strutture CISL, delle Presidenze degli Enti della Cisl e dei Consigli di Amministrazione delle altre strutture.
Gli operatori saranno prioritariamente prescelti fra i militanti dell'Organizzazione.
All'atto della assunzione:
- il lavoratore è tenuto a consegnare la documentazione necessaria a regolarizzare l'assunzione
- la Struttura consegnerà copia del proprio regolamento in vigore.
Art. 2 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Ai sensi del decreto legislativo n. 368/2001 potranno essere effettuate assunzioni con contratti di lavoro a termine nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, ecc., ___ )
- intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale
- contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai cinquantacinque anni.
Il contratto va stipulato in forma scritta ed in esso vanno specificate le ragioni di cui sopra. Copia del contratto va consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni.