CCNL in vigore
CINEMATOGRAFIA - TECNICI E MAESTRANZE
Testo consolidato del CCNL 07/12/1999
per gli addetti alle troupes dipendenti da case di produzione cinematografica
Decorrenza: 01/04/2000
Scadenza: 31/03/2004
CCNL 07/12/1999 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 27/01/2003 (Decorrenza 31/03/2002)
- Accordo integrativo 26/03/2009
- Accordo 18/07/2012
- Accordo 31/07/2018
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 7 dicembre 1999, in Roma,
tra
- Unione Nazionale Produttori Film di ANICA in persona del suo Presidente;
- Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate di ANICA, in persona del suo Presidente;
- Associazione Produttori Televisivi (APT), in persona del suo Presidente;
- Associazione Produttori Cinematografici (APC), in persona del suo Presidente;
- Autori e Produttori Indipendenti (API) in persona del suo Presidente;con la partecipazione di una delegazione con l'assistenza del Direttore di ANICA
da un lato e
- Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL) rappresentata dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale dai Segretari Nazionali, nonché dal Coordinatore nazionale e dal Coordinatore dell'Area Romana, e una rappresentanza dei lavoratori delle Provincie di Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli;
- Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTel-CISL), rappresentata dal Segretario generale nazionale, dal Segretario nazionale;
- Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (UILSIC-UIL) rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali, dalla Coordinatrice nazionale e da una delegazione,
PREMESSO
- che le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;
- che il presente CCNL, nel cui ambito i lavoratori comunitari sono assimilati a tutti gli effetti a quelli italiani, ha valenza nel territorio nazionale e quindi per quanto riguarda i filmati realizzati all'estero prevarrà il principio della territorialità con il rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei contratti e accordi collettivi vigenti nelle località dove avverranno le riprese, fatto salvo per i lavoratori italiani l'assoluto rispetto di tutte le norme previste dal presente CCNL per quel che attiene alle retribuzioni e alla copertura assicurativa. Per la previdenza varrà quanto stabilito dalle leggi italiane vigenti;
- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di Azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;
nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente Accordo per la stipulazione di un CCNL che rinnova il CCNL 31-3-87 da valere:
- la parte specifica "A", per gli addetti alle troupes a tempo determinato dipendenti da case di produzione cinematografica per la produzione di film a lungometraggio destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e per la produzione di fiction televisiva;
- e la parte specifica "B", per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati per le troupes per tutti i tipi di produzione esclusi quelli per tutte le altre tipologie di produzione cineaudiovisiva regolamentate dalla Parte Specifica "A".
Le Parti prendono formale impegno ad incontrarsi per l'apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo di questa Parte del CCNL in un prossimo futuro.
Il presente contratto si articola in:
- parte comune;
- parte specifica "A", la quale si suddivide nelle seguenti tipologie produttive:
- I) film a prioritaria destinazione sala e fiction (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) fino ad una durata di 300 minuti;
- II) fiction TV (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) 4-8 puntate per 100 minuti ciascuna;
- III) fiction TV "seriale": (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.): oltre 8 puntate da 100 minuti; 13 puntate e multipli da 50 minuti.
Varrà sostanzialmente la regola applicata al cinema con un assestamento, in base alle esigenze delle produzioni, del personale di troupe da spostare in favore di un reparto anziché di un altro o eventualmente si potrà prevedere la mobilità di alcune figure professionali a seconda del prodotto che si vorrà realizzare, da concordare con le OO.SS.LL., nel rispetto del cosiddetto minimo di troupe raccomandato allegato al presente contratto.
Accordo di rinnovo 27/01/2003 (Decorrenza 31/03/2002)
Verbale di stipula
Addì, 27 gennaio 2003
in Roma,
presso la sede dell'ANICA di viale Regina Margherita 286
tra
- ANICA in persona del suo Presidente;
- Unione Nazionale Produttori Film dell'ANICA in persona del suo Presidente;
- l'Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate dell'ANICA in persona del suo Presidente;
- l'Associazione Produttori Televisivi (APT) in persona del suo Presidente
da un lato
e
- Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL) rappresentata dal Segretario nazionale, nonché dall'Ufficio sindacale troupes
- Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTEL-CISL) rappresentata dal Segretario nazionale, nonché dall'Ufficio sindacale troupes;
- Unione Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (UILCOM-UIL) rappresentata dal Segretario nazionale
dall'altro.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, CCNL 7-12-99 per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di film dipendenti da case di produzione cinematografica e in applicazione dei principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nell'Accordo interconfederale 23-7-93, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il biennio 31-3-02-31-3-04 della parte economica, CCNL 7-12-99, che le parti si riservano di sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee e Organi direttivi.
Verbale di stipula
Il giorno 31 luglio 2018 presso ANICA, in Roma viale regina Margherita 286, sono presenti:
per ANICA: il Presidenteed il delegato alle Relazioni Sindacali, con una delegazione, con l'assistenza del responsabile relazioni sindacali
per APT: il responsabile relazioni sindacali,
per Slc-Cgil:
per Fistel-Cisl:
per Uil Com-Uil:
Premesso che:
- Le parti nell'interesse primario dei lavoratori e della produttività, e secondo lo spirito dei precedenti accordi, hanno deciso di incontrarsi per aggiornare la disciplina lavorativa del settore cinematografico e audiovisivo;
- In tal sede è stato reciprocamente rilevato che il mondo del lavoro nel settore del cinema e dell'audiovisivo sta avendo una particolare evoluzione sia tecnologica che organizzativa;
- È stato, inoltre, preso atto che nel settore cinematografico e dell'audiovisivo sono intervenute importanti novità legislative, tra cui il D.Lgs n.81 del 2017 ed il D.Lgs n.202 del 2017;
- Le parti, inoltre, si danno atto della necessità di intercettare le nuove attività emergenti, fonte di enormi potenzialità occupazionali e al fine di favorire le migliori condizioni di competitività per gli operatori di settore nonché al fine di garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro.
- In virtù delle suindicate novità e delle nuove esigenze produttive ed occupazionali è, quindi, emersa la necessità di provvedere ad una revisione dei precedenti accordi ed introdurre alcuni elementi che rendano meglio definite le norme contrattuali, anche al fine di evitare fenomeni di dumping sociale;
- A tal fine le parti hanno deciso di pervenire ad una regolamentazione di settore che disciplini gli aspetti relativi all'utilizzo di lavoratori autonomi e/o di lavoratori subordinati a tempo determinato;
- Una parte dei segmenti produttivi il settore cinematografico e audiovisivo, infatti, è storicamente caratterizzata da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione;
- In virtù di tali differenze organizzative, le parti convengono che i contratti a tempo determinato rispondono, in specifiche circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori;
Le parti concordano, altresì, che il ricorso a tale forma di contratto di lavoro debba essere subordinato a ragioni obbiettive di carattere produttivo e purché ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità della singola occasione lavorativa;
- Le parti riconoscono, inoltre, la necessità di provvedere a stabilire i parametri utili a differenziare l'attività subordinata rispetto a quella del lavoratore autonomo al fine di meglio gestire le attività che potrebbero prestarsi ad anomalie ad es. in termini di concorrenza sleale;
- Il presente accordo, quindi, stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato ed ai liberi professionisti tra gli operatori del settore cinematografico e dell'audiovisivo, tenendo conto delle specifiche esigenze legate alle singole produzione e agli interessi dei lavoratori, nonché della disciplina nazionale e comunitaria.
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
I lavoratori, ivi compresi quelli comunitari, dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di Legge in vigore.
All'atto dell'assunzione verrà consegnato al lavoratore un contratto individuale, in duplice copia, secondo il modulo di contratto-tipo allegato al presente contratto, che dovrà essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e da cui dovranno risultare:
a) data di assunzione e durata dell'eventuale periodo di prova (art. 8);
b) qualifica attribuita al lavoratore;
c) durata del rapporto per i rapporti a termine o a film o a "puntate";
d) retribuzione stabilita per il lavoratore;
e) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente CCNL.
Per l'assunzione di tutto il personale si provvederà, in relazione all'alta specializzazione ed alla peculiarità delle mansioni esercitate, mediante comunicazione nominativa all'Ufficio collocamento.
Per quanto attiene la materia del collocamento, UNPF, APT, APC, API e le OO.SS. dei lavoratori si richiamano alle intese tra loro convenute il 3-12-72.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) attestato d'iscrizione all'Ufficio di collocamento;
2) la carta d'identità o altro documento equivalente;
3) il libretto di lavoro;
4) i documenti assistenziali e previdenziali obbligatori per Legge (libretto personale ENPALS, ecc.) (esclusi i lavoratori di 1ª assunzione nel settore dello spettacolo);
5) lo stato di famiglia per i lavoratori capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di Legge;
7) il lavoratore dovrà inoltre dichiarare alla Direzione della Produzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti, e, ai fini IRPEF, i precedenti rapporti di lavoro e le detrazioni effettuategli.
È in facoltà dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
L'Impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Per i documenti per i quali la Legge o il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'Impresa dovrà restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza e, particolarmente, il libretto ENPALS, debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza dell'impresa.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10-1-35 n. 112.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa nel rispetto della Legge n. 675/96.
Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 4 - Natura dei contratti individuali
I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente CCNL sono quelli a termine instaurati per le riprese dei films e delle produzioni televisive.
Essi si distinguono in:
a) contratti a fine film;
b) contratti a termine fisso;
c) contratti a puntate.
Si intendono per contratti "a fine film" quelli stipulati per tutta la durata del film.
Si considerano date d'inizio e di fine film quelle dell'inizio e del termine delle riprese fotografiche relative alla prima unità per tutti i lavoratori della troupe, fatta eccezione per tutte le figure professionali che hanno necessità di fare sopralluoghi o che prestano la loro opera prima e dopo le riprese.
Per tali figure professionali nei contratti individuali dovrà essere prevista una retribuzione separata per tali periodi, anche forfettaria.
Si intendono per contratti "a termine fisso" quelli nei quali è stabilita una data prefissata per il termine della prestazione di opera.
Si intendono per contratti "a puntata" quelli identificati nella sede di confronto preventivo di cui al sistema informativo nel caso in cui la produzione televisiva venga realizzata da più Registi, concordando la possibilità di avvicendare alcuni lavoratori con altri di identica professionalità nel rispetto del cosiddetto minimo di troupe raccomandato allegato al presente contratto.
La natura del contratto dovrà risultare da atto scritto (contratto tipo individuale di cui all'art. 1).
Per quanto attiene ai contratti a fine film, nell'ipotesi di sospensione della lavorazione, fatte salve le cause di forza maggiore, sarà considerata come presumibile data terminale del film lungometraggio destinato alle sale cinematografiche agli effetti del presente articolo quella risultante dalla denuncia inizio lavorazione presentata al Dipartimento dello Spettacolo.
Per quanto attiene a tutti altri tipi di lavorazione, la data di inizio sarà determinata dalla documentazione inviata dalle imprese alle OO.SS.LL. come previsto dal presente CCNL.
Art. 5 - Proroga contratti a termine fisso
Nei contratti a termine fisso, esclusi quindi i contratti a fine riprese, ove per necessità di lavorazione si renda necessaria la continuazione del rapporto di lavoro, i singoli contratti individuali potranno essere rinnovati con apposizione di termine fisso per al massimo una volta.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato si applicherà la disciplina legale di cui all'art.12, Legge 24-6-97 n. 196.
In tutti i casi in cui sia necessaria una proroga del termine fisso il lavoratore dovrà essere avvertito dall'impresa almeno 10 giorni prima per tutte le assunzioni di durata di 4 settimane o superiori e almeno 5 giorni prima per le assunzioni effettuate per durate inferiori.
Nel caso di proroga del contratto a termine le condizioni normative e retributive rimangono invariate.
Per le assunzioni di lavoratori per la realizzazione delle produzioni televisive potranno essere stipulati contratti individuali che prevedano l'assunzione e il compenso per singola puntata.
Art. 6 - Contratti individuali
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle condizioni del presente contratto.
Resta inteso che nelle lavorazioni regolamentate nel presente contratto prodotte direttamente dalle società di produzione o da queste realizzate in appalto o in regime di compartecipazione con le emittenti televisive, sono vietati compensi forfettari (salvo quanto disposto dall'art. 4) che modifichino in senso sfavorevole al lavoratore il trattamento economico e normativo previsto dal contratto, il lavoro a cottimo o quello rapportato al minutaggio nell'attività di montaggio.
Resta inteso che in caso di sospensione della lavorazione, per decisione della Produzione, in coincidenza con le festività di Pasqua, Ferragosto e Natale, le festività stesse cadenti nel periodo di sospensione saranno retribuite. Nel caso che la sospensione non sia prevista dal contratto individuale, al lavoratore sarà pagato interamente il periodo di sospensione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto il personale verrà inquadrato in una classificazione unica articolata su 7 livelli di cui il 6º suddiviso su due parametri retributivi, 6ºA e 6ºB, in base alle relative declaratorie ed esemplificazioni fermo restando che la distinzione fra operai, intermedi e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, ecc.) che fanno riferimento a tali qualifiche.
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
Appartengono a questo livello:
- (ex operai 4ª cat.) coloro che compiono lavori che richiedono per la non complessità e Leggerezza e per le operazioni da svolgere normali attitudini e capacità tecnico-pratiche;
- (ex operai 5ª cat.) coloro che compiono, anche in reparti di produzione, lavori di manovalanza generica (carico, scarico, pulizia, ecc.) come ad esempio: manovali, addetti a lavori di pulizia, trasporto, carico, ecc.
Appartengono a questo livello:
- (ex operai 3ª cat.) coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solo attitudini e conoscenze conseguibili con adeguato tirocinio e, in genere, coadiuvano operai delle categorie superiori, come ad esempio: aiuto tappezzieri, aiuto magazzinieri, aiuto attrezzisti, aiuto di sartoria, guardiani, custodi;
- (ex tecnici gruppo D) coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: aiuto operatori, aiuto trucco, aiuto parrucchieri, aiuto reparto fonici, aiuto reparto montaggio, aiuto segretario di produzione, aiuto costumista, aiuto arredatore, aiuto scenografo, ass. regia, aiuto amministratore-cassiere.
Appartengono a questo livello:
- (ex operai 2ª cat.) coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato, tirocinio, come ad esempio: autisti di camion e autovetture di produzione, pompieri, ass. montaggio di 2ª.
Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuiti le qualifiche e le mansioni seguenti: truccatori, parrucchieri, segretari di produzione, aiuto cassieri, addetti al playback; elettricisti, macchinisti, gruppisti, pittori, stuccatori, attrezzisti, sarte, tappezzieri, autisti cameracar, autisti mezzi speciali (autoarticolati, bisarche, pullmans, carri attrezzi, ecc.; roulottisti; autisti-meccanici, meccanici.
Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: assistenti operatori, assistenti scenografi, assistenti costumisti, assistenti montaggio di 1ª, fotografi di scena, microfonisti, assistenti arredatori, amministratori assunti con contratto a termine o a film con responsabilità della amministrazione della troupe.
Capisquadra elettricisti e macchinisti, decoratori, scenotecnici.
Appartengono a questi livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: segretari di edizione, ispettori di produzione, capi parrucchieri, capi truccatori, montatori del suono, montatori addetti alle produzioni di cui alla parte specifica "B" del presente contratto.
Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: operatori alla macchina, tecnici del suono (fonici), aiuto registi, arredatori.
Appartengono a questo livello: direttori di produzione; montatori in esclusiva, direttori della fotografia scenografi, costumisti.
Chiarimento a verbale n. 1
Resta stabilito che può accedere alla classificazione di assistente al montaggio di 2ª solo l'aiuto al montaggio che risulti iscritto al collocamento da almeno 4 anni.
L'assistente al montaggio di 2ª potrà accedere alla classificazione di assistente al montaggio di 1ª solo dopo altri 3 anni d'iscrizione al collocamento.
Chiarimento a verbale n. 2
Per aiuto-cassiere s'intende colui che, secondo le direttive del cassiere, effettua pagamenti di cui deve rendere conto al cassiere stesso.
Nota a verbale - inquadramento categoriale.
L'inquadramento categoriale dei lavoratori potrà essere riconsiderato nell'ambito del negoziato in merito al 2º biennio economico, purché non determini effetti automatici di trascinamento e contribuisca ad una più ampia definizione della scala parametrale.
Inoltre per rispondere alle esigenze formative e di accesso (o di percorsi professionali assimilabili all'apprendistato) le parti costituiranno, nei 3 mesi successivi alla firma del contratto, una Commissione di studio che anche con il concorso delle associazioni professionali e delle strutture preposte alla formazione avrà il compito di determinare modalità e tempi per la costruzione di una "carta d'identità professionale" per giovani che si avviano ai mestieri del cinema e dell'audiovisivo.
Durante il periodo di prova, non superiore a tre giorni di lavoro, è ammesso da ambo le parti il diritto di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.
In caso di conferma, al termine del periodo di prova, il rapporto di lavoro proseguirà per la durata del termine prefissato nel contratto di assunzione e il periodo di prova sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche o le giornate di riposo compensativo di cui all'art. 3, parte specifica "A" e "B";
b)
1) 1º gennaio - Circoncisione di Nostro Signore;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) 25 aprile - Liberazione;
4) 1º maggio - festa del Lavoro;
5) 15 agosto - Assunzione di Maria Vergine;
6) 1º novembre - Ognissanti;
7) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
8) 25 dicembre - Natività di Nostro Signore;
9) 26 dicembre - S. Stefano;
10) lunedì dopo Pasqua;
11) ricorrenza del S. Patrono del luogo;
12) 16 agosto - S. Rocco, Patrono del Cinema
Per il trattamento economico nelle predette festività si rinvia a quanto previsto nella parte specifica "A", art. 4 del presente contratto. Resta altresì confermato quanto previsto contenuto nel DPR 28-12-85 n. 792.
I lavoratori che abbiano maturato presso l'impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 18 giornate di ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, possibilmente di comune accordo.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro della troupe cineaudiovisiva il compenso per il periodo di ferie sarà corrisposto con la percentualizzazione di cui all'art. 5 della parte specifica "A" del presente contratto.
Ove, per qualsiasi motivo, il lavoratore effettivamente goda delle ferie, nel periodo lavorativo, non gli spetterà alcuna retribuzione, per averla egli già percepita in via percentuale.
A tutti i lavoratori sarà corrisposto ogni anno un premio annuo pari all'80% della retribuzione (paga base tabellare).
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti ai lavoratori tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come mese intero di lavoro compiuto.
Il premio annuo sarà corrisposto con la percentuale di cui all'art. 5 della parte specifica "A".
Chiarimento a verbale.
Ove per accordi interconfederali o per Legge venissero stabilite nuove gratifiche o quattordicesime mensilità di qualsiasi natura, esse assorbiranno fino a concorrenza il premio annuale di cui all'art. 11.
Art. 12 - Interruzione di lavoro
In caso di interruzioni di lavoro dovute a cause tecniche (come guasto all'apparecchiatura sonora e/o da ripresa, interruzione della erogazione dell'energia elettrica, ecc.) e in generale a cause di forza maggiore, non si terrà conto nel conteggio della paga delle interruzioni di durata fino a 2 ore.
Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche o a cause di forza maggiore potranno dal datore di lavoro essere recuperate nella stessa giornata, prolungando l'orario di lavoro al massimo di 1 ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei giorni seguenti e fino al totale recupero delle ore perdute (2 ore senza retribuzione).
La direzione dell'impresa potrà sottoporre i lavoratori, che non potranno rifiutarsi, a qualsiasi visita d'inventario in rapporto agli oggetti affidati e a visita personale anche all'uscita del loro luogo di lavoro nei modi previsti dall'art. 6, Legge 20-5-70 n. 300.
Art. 14 - Lavorazioni in esterno in sede e/o fuori stabilimento
Per le lavorazioni in esterni l'orario avrà inizio e termine al momento della partenza e, rispettivamente, del ritorno al centro di raccolta (o set) preventivamente fissato dall'impresa e da questa comunicato ai lavoratori.
I centri di raccolta saranno fissati in luoghi di facile accesso con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici urbani.(ad esempio, per Roma, vengono indicati, in via esemplificativa e non limitativa, Cinecittà, piazza S. Giovanni, Termini, p.le Flaminio, piazza Cavour, via Baldo degli Ubaldi, Lido di Ostia).
Ai lavoratori dovrà essere distribuito a cura della Produzione il pasto (cestino).
Nel caso di lavoro notturno dopo le 23,30 e fino alle 5 di mattina che si svolga presso gli stabilimenti o in località che si trovino alla estrema periferia della città e non serviti in quelle ore da regolari mezzi di trasporto urbani (non si considerano come tali gli autobus e i tram periferici), le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori un autobus, o in alternativa provvederanno ad organizzare il trasporto dei lavoratori, dietro richiesta della Produzione, con auto di proprietà degli stessi, e dagli stessi guidate, riconoscendo al lavoratore proprietario dell'automobile un rimborso spese.
Sia per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, sia in caso di assunzione fatta per altra località rispetto alla sede abituale di lavoro e durante il viaggio, il datore di lavoro attribuirà o il rimborso a piè di lista documentato (personale o cumulativo) per spese di vitto, alloggio, lavatura e stiratura), ovvero una indennità di trasferta che dovrà essere stabilita di comune accordo e che in linea di massima non potrà essere inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo per il pernottamento in camere singole in albergo di seconda categoria in Italia e nei seguenti Paesi: UE, USA, AUSTRALIA, GIAPPONE.
Potrà altresì essere convenuta una forma mista: parte sotto forma di spese sostenute dalla Produzione (vitto e/o alloggio) e parte sotto forma di indennità di trasferta.
Detto pernottamento sarà invece in alberghi di prima categoria nei Paesi cosiddetti disagiati (EST EUROPA, AFRICA, ex URSS, AMERICA LATINA, ecc.).
In entrambi i casi saranno riconosciuti due pasti completi giornalieri in ristoranti della stessa categoria, con la maggiorazione del 20%. Per tutte le giornate di lavorazione uno dei due pasti sarà assorbito dal cosiddetto "cestino" o dalla mensa allestita dalla produzione.
Gli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori sono quelli stabiliti dalle norme di Legge per il settore industria; essi non potranno in alcun modo essere compresi in altre voci di retribuzione.
Art. 17 - Modalità di pagamento
La paga verrà corrisposta settimanalmente e verrà corrisposta normalmente il venerdì, anche mediante bonifico bancario o assegno di c/c bancario.
Per le lunghe serialità le parti potranno concordare pagamenti plurisettimanali.
A norma della Legge 3-1-53 n. 4, al lavoratore dovrà essere rilasciato il prospetto di paga dal quale deve risultare il dettaglio delle proprie competenze e delle ritenute.
In caso di contestazione su uno degli elementi che costituiscono il salario, al lavoratore verrà corrisposta soltanto la parte della paga non contestata. Il lavoratore è tenuto a rilasciare la propria firma di ricevuta per quegli elementi della retribuzione nell'ammontare che in effetti ha percepito.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme ricevute con quella indicata sul prospetto di paga (o busta), dovrà essere fatto, a pena di decadenza, per iscritto all'atto della effettuazione del pagamento.
Potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Tutte le assenze dovranno essere giustificate entro il primo giorno successivo all'inizio dell'assenza, salvo giustificato motivo d'impedimento.
Art. 20 - Infortuni sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all'impresa.
Per le previdenze sociali valgono le norme di Legge e dei CCNL.
In caso di lavorazione in esterni in un luogo disagiato lontano dall'abitato, il datore di lavoro provvederà a porre a disposizione dei lavoratori un luogo (tende, camions o altro) ove i medesimi possano depositare i propri indumenti.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto a mantenere sul luogo di lavoro un contegno rispondente ai doveri inerenti alla mansione affidatagli.
La infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della qualità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni e alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata, debbono essere portate a conoscenza, a cura della Produzione, dei lavoratori.
Secondo le vigenti norme di Legge, non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare a carico del lavoratore senza avergli prima contestato per iscritto, a mezzo raccomandata, l'addebito (tranne che nel caso di rimprovero verbale) e senza averlo sentito a sua difesa, ove il lavoratore lo desideri, con l'assistenza del Sindacato cui aderisce o a cui conferisce mandato.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione scritta del fatto che vi ha dato causa.
Ferma restando la sua facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei venti giorni successivi alla contestazione dell'addebito, anche per mezzo del Sindacato cui aderisce o conferisce mandato, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro, la costituzione di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro.
In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del lodo da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui sopra, la sanzione disciplinare non potrà avere applicazione. Ove il datore di lavoro adisca l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
L'importo delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno verrà versato al Fondo assistenza lavoratori del cinema costituito presso ENPALS.
Per i rapporti a termine, ivi compresi quelli a film, il licenziamento per i motivi previsti dall'art. 25, fa perdere al lavoratore il diritto al compenso per il periodo residuo fino allo scadere del termine o al completamento della lavorazione del film.
L'impresa ha la facoltà di applicare le multe previste dall'art. 23 nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidività nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all'applicazione della sospensione.
Art. 25 - Licenziamento per mancanze
L'impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento, nei seguenti casi:
a) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) rissa sul luogo di lavoro e gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
f) fatti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l'incolumità del personale o del pubblico o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o al materiale;
g) trafugamento di schizzi, utensili o altri oggetti di proprietà del datore di lavoro;
h) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro;
i) riconosciuta violazione sul luogo di lavoro delle leggi sull'uso delle sostanze stupefacenti.
Indipendentemente dal licenziamento il lavoratore sarà tenuto al risarcimento di danni a norma di Legge.
In caso di dimissioni senza giustificato motivo il lavoratore potrà essere soggetto al risarcimento di danni a norma di Legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.
In via normale il preavviso di licenziamento verrà dato per iscritto al termine della penultima settimana di lavorazione.
Per quei lavoratori il cui rapporto è divenuto a tempo indeterminato per effetto del comma 2, art. 5 (Proroga contratti a termine) il licenziamento del lavoratore per mancanze, o le di lui dimissioni potranno aver luogo in qualsiasi momento con un preavviso che è stabilito nel termine di giornate 6 di lavoro, ovvero al termine della settimana precedente l'ultima, o alla cessazione del rapporto.
Ai sensi dell'art. 2118 C.C., in mancanza di preavviso il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
All'atto della risoluzione del rapporto competerà al lavoratore un TFR che in base alla Legge n. 297/82 sarà computato dividendo per 13,5 quanto percepito dal lavoratore stesso durante l'intero rapporto di lavoro calcolato esclusivamente su retribuzione tabellare, indennità di contingenza e sulla forfettizzazione degli istituti normativi di cui all'art. 5 della parte specifica "A".
Restano confermate le disposizioni di cui alla citata Legge n. 297/82 anche agli effetti della maturazione del diritto al TFR.
Nota a verbale per la parte specifica "A".
Le parti si danno atto che ai fini del TFR si terrà conto di regimi d'orario di 38, 45 e 49 ore (o 48 dall'1-4-02) di cui agli artt. 1 e 2 della detta parte specifica "A". Le parti si danno atto che il TFR sarà corrisposto in relazione alle singole giornate di effettiva prestazione.
A tutti i lavoratori sarà corrisposta la gratifica natalizia nella misura di 173 ore della retribuzione oraria.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.
Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come un mese intero di lavoro compiuto.
La gratifica natalizia sarà corrisposta con la percentuale di cui all'art. 5 della parte specifica "A".
Art. 29 - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessazione, il trapasso e la trasformazione della azienda in qualsiasi modo, non risolvono di per se il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In considerazione delle particolari caratteristiche della produzione cineaudiovisiva e della possibilità che al termine della lavorazione l'organizzazione dell'impresa produttrice venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sulla retribuzione diverso da quelli previsti dall'art. 17 e qualunque richiesta inerente