CCNL in vigore del 09/07/2019
CINEMATOGRAFIA - PRODUZIONE
Testo consolidato del CCNL 09/07/2019
per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva
Decorrenza: 18/01/2018
CCNL 09/07/2019 come modificato da:
- Accordo 07/07/2020 (in materia di Covid-19)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Roma, 09-07-2019
tra
A.N.I.C.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI - in persona del suo Presidente; dei Presidenti di Sezione ANICA: Presidente Sezione Industrie Tecniche; Presidente della Sezione Produttori; Presidente della Sezione Distributori;
con la partecipazione di una delegazione con l'assistenza dell'Ufficio Relazioni Industriali dell'ANICA
e
SLC CGIL rappresentato dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali e dalla delegazione dei lavoratori
FISTEL-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Nazionale, dai Segretari Nazionali, con la partecipazione delle delegazioni territoriali
UILCOM-UIL, UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA COMUNICAZIONE, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali assistiti dalle delegazione territoriali.
Premesse
Il contratto collettivo per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di produzione cineaudiovisiva; per i dipendenti (operai e impiegati) da Case di distribuzione, importazione ed esportazione film; per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da Stabilimenti di doppiaggio film; per i dipendenti (operai e impiegati) da Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa di pellicole cinematografiche e per i dipendenti (operai, intermedi e impiegati) da Aziende che gestiscono teatri di posa è scaduto il 31 dicembre 2014 sia per la Parte Economica sia per la Parte Normativa.
Le parti, secondo le norme convenute nei precedenti contratti per la progressiva unificazione della parte normativa dei vari contratti in un unico testo contrattuale valevole per tutti i settori, continuando l'opera già iniziata con la stipulazione dei precedenti contratti, con il presente contratto hanno inteso portare avanti l'opera di unificazione contrattuale in tutti i casi in cui ciò fosse possibile ed opportuno.
Per quanto sia stato possibile unificare la maggioranza delle nonne contrattuali, è apparso necessario mantenere per i singoli settori la regolamentazione di alcuni istituti con norme diverse le une dalle altre.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende interessate di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto.
In relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il presente contratto per il periodo di relativa validità.
Nel quadro di quanto sopra convenuto è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti da aziende inquadrate nei settori sopra indicati.
Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene:
1) che il presente contratto è applicabile ai dipendenti, impiegati ed operai, della produzione cinematografica, televisiva e cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche); da Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm; da Stabilimenti di sviluppo e stampa; da Aziende che gestiscono teatri di posa; da Stabilimenti di doppiaggio, nonché ai lavoratori delle categorie speciali o intermedie dipendenti da Aziende che gestiscono teatri di posa e da Stabilimenti di doppiaggio;
2) che il presente contratto sarà costituito da una parte normativa generale già suddistinta nelle regolamentazioni per gli operai, per gli impiegati e nella parte comune, ora testo unificato e nei seguenti accordi particolari di settore con relative tabelle retributive:
- Aziende di distribuzione, importazione-esportazione film e telefilm;
- Stabilimenti di doppiaggio;
- Aziende di produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- Aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;
- Aziende che gestiscono teatri di posa.
Fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto della necessità di interventi nei confronti delle forze politiche e delle Autorità di Governo competenti, allo scopo di promuovere lo sviluppo ed un impulso innovativo a tutto il settore del cineaudiovisivo sia dal lato della produttività tecnico-economica delle imprese, sia da quello della tutela dell'occupazione.
Inoltre
Le parti stipulanti e titolari del CCNL, in coerenza con quanto previsto dalle norme relative agli assetti contrattuali, da ultimo l'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, condividono l'esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all'evoluzione del mercato e della tecnologia in relazione all'elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo nel qualificare i rapporti tra le parti - ai vari livelli - e nel valorizzare la risorsa lavoro, fermi restando i distinti ruoli e le rispettive responsabilità delle parti stesse. A tal fine individuano quali valori di riferimento per il presente contratto:
- la centralità dell'autonomia collettiva nella gestione delle problematiche e delle linee evolutive del rapporto di lavoro e la strategicità del sistema di relazioni industriali quale strumento di governo dei processi settoriali e aziendali, finalizzato alla creazione di un sistema di regole certe e condivise in grado di assicurare il perseguimento degli obiettivi di competitività delle imprese garantendo, al contempo, la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità ed il coinvolgimento delle risorse umane su obiettivi di qualità, con particolare riguardo alla soddisfazione del cliente;
- l'individuazione di un assetto relazionale che sia fattivamente orientato alla prevenzione ed al superamento dei motivi di conflitto;
- la funzionalità dell'assetto contrattuale ad una dinamica delle relazioni di lavoro che sia improntata al rilancio della crescita economica e all'aumento della produttività e al perseguimento di una gestione controllata, corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di modelli e strumenti di flessibilità adeguati alle esigenze presenti e future del settore.
Relazioni Industriali - Osservatorio
Le parti con il presente accordo convengono di promuovere un modello avanzato di relazioni industriali ispirato al metodo partecipativo fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli, sul rispetto delle distinte prerogative e sulla sistematicità di rapporti, contribuendo alla costruzione di una cultura industriale per affrontare le sfide di un mercato ampio, in continua evoluzione ed elevata competitività.
Verbale di stipula
Roma, 7 luglio 2020
Firmatari
Aderenti
ANICA
Delegazione Troupes Commissione Sicurezza SLCCGIL
APA
Delegazione Attrici e Attori SAI-SLC-CGIL
APE
Gruppo Nazionale Sicurezza-ALS Associazione Nazionale Lavoratori Spettacolo - Comitato Nazionale Lavoro Art 1- FISTELCISL
CNA Cinema e Audiovisivo -
100ªutori
Confartigianato Cineaudiovisivo -
AGI Spettacolo
SLC-CGIL
LARA
FISTEL-CISL
Doc/it
UILCOM-UIL
ANAC
AGICI
Italian Film Commissions
Art. 1 - Natura dei contratti individuali
I contratti individuali di lavoro possono essere, nei limiti consentiti dalla Legge:
a) a tempo indeterminato;
b) a tempo determinato.
Nel contratto a tempo determinato la previsione del termine dovrà risultare da atto scritto.
I lavoratori dovranno essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro rilascerà una lettera di assunzione, copia della quale dovrà essere contro firmata dal lavoratore, dalla quale risulteranno:
a) la data di assunzione e la durata dell'eventuale periodo di prova;
b) la categoria e la qualifica (operaio, impiegato, quadro) cui viene assegnato ai sensi dell'art. 10 "Classificazione del personale" della presente Parte Comune;
c) la natura (a termine o a tempo indeterminato) del rapporto;
d) il trattamento economico iniziale;
e) il luogo di lavoro;
f) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta di identità o altri documenti equivalenti;
2) comunicazione unica;
3) documenti richiesti dalle disposizioni contrattuali e di Legge.
È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti che il lavoratore sia in grado di produrre.
L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio e a notificare i successivi mutamenti con la massima tempestività.
Per i documenti per i quali la Legge od il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.
L'assunzione in servizio dei lavoratori avviene con un periodo di prova di lavoro effettivamente prestato, non superiore a: 5 mesi per i lavoratori di 7º super, 7º e 6º livello; 3 mesi per i lavoratori di 5º super e 5º livello; 2 mesi per i lavoratori di 4º super, 4º, 3º e 2º livello; 1 mese per i lavoratori di 1º livello.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle parti senza obbligo di preavviso, ma con diritto al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie, dei ratei di 13a e 14a mensilità e dei ratei del trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello cui è stato assunto.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diverrà definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal primo giorno dell'assunzione.
La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la proroga né la rinnovazione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro cinque giorni lavorativi. Durante il periodo di interruzione del periodo di prova per malattia non decorrerà né il trattamento economico, né l'anzianità di servizio.
Il lavoratore all'atto dell'assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente.
Art. 6 - Certificati di lavoro - Restituzione documenti di lavoro
L'azienda rilascerà la documentazione che potrà essere necessaria al lavoratore e inerente il proprio rapporto di lavoro e che non risulti da comunicazioni on line gravanti sul datore medesimo.
Come previsto dalla Legge, ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l'azienda può richiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva.
Il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo la disposizione dell'art. 14 del Testo Unificato e degli articoli sulle percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo di cui ai singoli accordi particolari di settore.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, debbono essere forniti dalle aziende, gratuitamente, in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Art. 9 - Congedo per matrimonio o per unione civile
Al lavoratore, che versi in queste ipotesi, sarà concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi, con decorrenza della retribuzione.
Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto, di quanto erogato allo stesso titolo dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, fermo restando il diritto dell'azienda di detrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.
Il permesso di cui al primo comma del presente articolo non è computato nel periodo delle ferie annuali. Le norme di cui sopra sono da considerarsi integrate e sostituite da quelle a carattere generale dettate da norme legislative o accordi interconfederali in materia.
Art. 10 - Classificazione del personale
Il personale è inquadrato in una classificazione unica articolata sui seguenti 10 livelli in base alle relative declaratorie ed esemplificazioni, fermo restando che la distinzione tra operai e impiegati quindi viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, ecc.) che fanno riferimento a tali qualifiche.
1º Livello
Declaratoria
Appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono compiti manuali semplici e ripetitivi, richiedenti la conoscenza dell'uso dei relativi attrezzi e conoscenze professionali di tipo elementare.
Vi rientrano a titolo esemplificativo i lavori di manovalanza, facchinaggio, trasporto e pulizia, uscieri e fattorini, guardiani diurni e notturni, custodi, portieri.
2º Livello
Declaratoria
Fanno parte di questo livello i lavoratori che svolgono compiti amministrativi o tecnico-manuali variabili entro limiti definiti da norme, prassi e procedure e per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, conseguite mediante corsi professionali o con adeguato tirocinio.
Esemplificazioni
Centralinisti telefonici, addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti alla macchina sviluppatrice, addetti al controllo sensitometrico, addetti alle macchine stampatrice e sviluppatrici.
Aiuti tecnici, autisti, addetti al laboratorio chimico e bagni, addetti al reparto truke, addetti alla pulizia negativo scene e colonna per stampa, elettricisti, pittori, falegnami, fabbri, idraulici, pontaroli, muratori. Addetti alla produzione film di animazione: aiuto coloritura, delineo a macchina; tecnico multimediale.
3º Livello
Declaratoria
A questo livello appartengono i lavoratori che con autonomia svolgono compiti richiedenti specifiche conoscenze tecnico-pratiche specializzate o che svolgono compiti amministrativi nella applicazione di norme, prassi e procedure a situazioni anche variabili, richiedenti appropriate conoscenze teoriche, con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici e avanzati.
Esemplificazioni
Impiegati d'ordine (stenodattilografi, addetti attività amministrative, commerciali, tecniche, aiuto contabili ecc.); autisti meccanici, operatori di cabina, addetti alla truke, addetti al controllo negativi; addetti preparazione originali; passafilm, operaio specializzato nel processo produttivo di sviluppo e stampa, operaio specializzato in manutenzione e impiantistica elettrica-elettronica, operaio specializzato in meccanica, operaio specializzato in termoidraulica, operaio addetto al controllo dei parametri standard chimi-fisici di processo, addetti al ricondizionamento e restauro, addetti al reparto negativi, addetto ricezione e consegne, macchinisti di I, pittori di I, struccatori di I, muratori di I, pompieri di I, fabbri di I, idraulici di I, pontaroli di I, giardinieri di I, falegnami di I, condizionatoristi di I, centralinisti.
Addetti alla produzione film animazione: intercalatore, assistente montatore, coloritore, delineo a mano, assistente operatore.
Recordisti video di II (addetti alla duplicazione video di cassette, nastri, ecc.), addetto al restauro in digitale, addetto al montaggio in digitale, tecnico multimediale, operatore agli effetti digitali e di computer grafica; aiuto segretarie addette ai programmi.
4º Livello
Declaratoria
In questo livello rientrano quei lavoratori che, con autonomia ed iniziativa nell'ambito di norme, prassi e procedure svolgono compiti richiedenti conoscenze specialistiche implicanti la capacità di elaborare dati e di analizzare e risolvere problemi complessi coordinando, ove necessario, altri lavoratori con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.
Esemplificazioni
Operatore di cabina della distribuzione; segretaria addetta ai programmi, assistente al montaggio, addetto al montaggio in digitale, intagliatori, modellatori, decoratori, assistente tecnico di II, 1º operatore e 1º recordista, operaio specializzato in elettronica analogica e digitale, tecnico specializzato che opera e gestisce la manutenzione degli impianti capaci di operare su macchine utensili complessi, tecnico audio addetto all'ispezione e al controllo del prodotto finito, operatore di telecinema, addetto al customer-service, addetto armato alla vigilanza, tecnico luci, addetto alla preparazione giornaliera di prima copia, operaio specializzato nei vari processi di restauro di pellicole cinematografiche, sincronizzatore, operaio specializzato capace di gestire complessi processi produttivi di sviluppo e stampa, operaio specializzato capace di gestire i parametri chimico-fisici di processo, meccanico ottico, operatore video, elettricista impiantista, pittore in scena in grado di eseguire lavori di scenografia sulla base di bozzetti e/o disegni, falegnami che con autonomia operativa realizzano oggetti e/o mobili per la scena, stuccatori, addetti taglio negativo scena e colonna anche con utilizzo di sistemi informatici ed elettronici, recordisti video di I (addetti alla duplicazione video di cassette, nastri, ecc.), costruttore di scena di I.
L'assistente al montaggio è colui che, nell'ambito delle decisioni e delle scelte di chi realizza il montaggio del programma, opera per il funzionamento della moviola, la catalogazione, messa in ordine e l'accoppiamento del materiale.
Addetti alla produzione film animazione: assistente animatore, assistente scenografo, coloritore provetto, assistente layout, operatori agli effetti digitali e di computer grafica.
Digital Cleaner: colui che provvede al lavaggio della pellicola tramite lavatrice ad ultrasuoni ed è addetto alla pulizia digitale con apparati hardware in tempo reale.
Lab Technician (Tecnico di laboratorio).
Audio Restoration Artist: addetto al restauro audio che autonomamente e con esperienza e conoscenza usa creativamente tecnologie e software per il restauro.
Recorder Operator: si occupa della trascrizione delle colonne audio, della duplicazione dei supporti audio, della digitalizzazione dei supporti video.
Scanner Operator: operatore allo scanner.
Ingest Operator: addetto alla ricezione e la gestione di tutti i contenuti ricevuti da fonti interne ed esterne per la gestione di più formati digitali. Si occupa, altresì, dell'ingest di contenuti video e audio originali, utilizzando una varietà di software e strumenti.
DCP Packaging Operator: è il lavoratore addetto alla produzione su supporto di archivio di DCP con l'utilizzo di software e strumenti ed è addetto ai cloni DCP.
Per le Aziende che attuano sistemi organizzativi predeterminati basati sulla mobilità professionale e sulla ricomposizione e l'arricchimento dei contenuti professionali appartengono a questo livello lavoratori che realizzano la mobilità su più posizioni di lavoro distinte, comunque comprese nel terzo o quarto livello che non è possibile unificare in relazione alla loro ubicazione. Il lavoratore dopo l'acquisizione del livello, sarà tenuto a svolgere i compiti del livello diverso da cui proviene.
4º Livello Super
Appartengono a questo livello retributivo i lavoratori che oltre a svolgere le attività del 4º livello:
a) effettuano con carattere di continuità da almeno un anno attività di tutoraggio formativo per apprendisti, aggiornamento o addestramento per i nuovi assunti;
b) operano polifunzionalmente con carattere di continuità nell'ambito delle attività previste al 4º livello anche per effetto di innovazioni tecnologiche;
5º Livello
Declaratoria
Lavoratori che, con discrezionalità ed iniziativa, pur entro norme e direttive, svolgono compiti variabili e di rilievo, eventualmente implicanti la programmazione del lavoro proprio e/o altrui o richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche nonché notevole capacità professionale con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.
Esemplificazioni
Intagliatori, modellatori, costruttori, tutti che abbiano maturato particolare competenza e siano provetti di scena; fonico di doppiaggio (tecnico del suono), assistente tecnico di I, datore luci, impiegati con mansioni di concetto, capisquadra (operaio).
Addetti alla produzione film animazione: montatore di disegni animati, capo reparto lucidatura, operatore effetti speciali, capo reparto intercalazione, operatore, animatore, direttore delineo e coloritura, rumorista (effetti sonori), operatore.
Tecnici video addetti al telecinema, datori di luci e operatori di video-analizer; operatori agli effetti digitali e di computer grafica; addetto al restauro digitale, addetto al montaggio digitale; pittore/decoratore capace di disegnare immagini artistiche complesse, documentalista audiovisivo (ordinamento, catalogazione e descrizione di documenti audiovisivi con conoscenze di informatica), recordista che ha la capacità di operare su macchine digitali conoscendone tutte le possibili applicazioni, impiegato all'ufficio stampa, tecnici specializzati addetti al telecinema con funzione di colorista, tecnici specializzati esperti in sistemi analogici e digitali per montaggio elettronico ed effetti speciali, tecnici specializzati nel lighting responsabili nell'approntamento della prima copia.
Digital Artist: è il lavoratore che con l'utilizzo di software di grafica vettoriale, provvede alla manipolazione delle immagini, animando e dando vita a progetti come: sigle televisive, titolazioni cinematografiche, infografiche animate, intro video per siti internet o videogame, presentazioni, spot, logo animation.
Modeler: è un lavoratore specializzato in Compositing 3d con piena conoscenza di software come: Cinema 4D, MODO, 3D Studio, Maya, Blender.
Animator: un artista che con l'utilizzo di software dedicati, crea più immagini e le movimenta. La specializzazione è in vari campi, tra cui film, televisione e videogiochi, cartoni animati.
Matchmover: colui che conosce ed utilizza software di manipolazione 3d (Matchmover di autodesk) con cui gestisce i dati e la messa a punto delle telecamere 3d.
Digital Restoration Artist Junior: addetto al restauro digitale che con limitato grado di autonomia o su interventi di ridotta complessità utilizza software per il restauro.
Colorist Junior: colui che, su guida del direttore della fotografia, con limitato grado di autonomia, si occupa di color correction, che include bilanciamento dei colori, contrasto, saturazione e temperatura.
On line editor (anche conformer): addetto al conforming in alta risoluzione di programmi televisivi e film già montati in bassa risoluzione con l'utilizzo di software.
Digital Master Operator.
DCI (digital cinema initiatives): mastering che racchiude la creazione del master DCP.
Operatore DAW: addetto, tramite una digital audio workstation (DAW) per la registrazione, l'editing e la riproduzione dell'audio digitale con la capacità di manipolare liberamente i suoni, a stesso modo di un word processor che modifica le parole.
Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello inferiore ma con esperienza acquisita.
Chiarimento a verbale
La collocazione dei "costruttori provetti di scena" al 5º livello, sarà effettuata, oltre che in base a quanto previsto dalla declaratoria, tenendo conto della complessità della struttura tecnica, produttiva e organizzativa dell'azienda.
5º Livello Super
Appartengono a questo livello retributivo i lavorati che oltre a possedere le caratteristiche indicate pe il 5º livello operino con alta specializzazione tecnica e/o amministrativa e con approfondite conoscenze delle diverse fasi del processo produttivo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: Fonico di doppiaggio di I (tecnico del suono), Sincronizzatore di I, Assistente tecnico di I, Datore luci di I; Tecnico con alta specializzazione e approfondite conoscenze delle diverse fasi del processo produttivo; Coordinatore dell'area di produzione, Responsabile della programmazione produttiva, Capi squadra.
Digital Restoration Artist: addetto al restauro digitale che in maniera autonoma decide e utilizza software per il restauro e oltre al lavoro di digital cleaning esegue operazioni di rimozione manuale ed automatica di righe, rotture, mancanze di fotogrammi e flickering ed è in grado di gestire in autonomia il lavoro ad esso affidato.
6º Livello
Declaratoria
Lavoratori che, con notevole discrezionalità ed iniziativa entro programmi e direttive di massima, svolgono con funzioni direttive compiti complessi e variabili, implicanti la programmazione ed il coordinamento del lavoro proprio e/o altrui e richiedenti la conoscenza completa di tecniche specialistiche complesse nonché notevole esperienza, con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati.
Esemplificazioni
Responsabile di paghe, stipendi e contributi; responsabile amministrativo con specifiche conoscenze di contabilità e controllo di gestione; montatore; fonico di I, con conoscenza delle tecniche del missaggio e con compiti di assistenza al fonico extra (fonico di missaggio) e/o con utilizzo di macchina computerizzata in digitale; fonico di doppiaggio, con notevole capacità artistiche che opera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di suggerire valide soluzioni tecniche; responsabile centro EDP; ricercatore documentalista audiovisivo capace di elaborare script e storyboard ed in grado di coordinare gruppi di lavori di catalogazione; assistente Ufficio stampa; responsabile acquisti magazzino e servizi generali.
Capi reparto, tecnico addetto alla macchina videocassette (datore luci da negativo a nastro), tecnico addetto alla registrazione del doppiaggio e missaggio elettronico, montatore RVM.
Addetti alla produzione film animazione: story board artist, animatore provetto, artista scenografo, supervisore riprese, artista layout.
Tecnici video addetti al telecinema con notevoli capacità artistiche che opera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di suggerire valide soluzioni tecniche.
Colorist: colui che, su guida del direttore della fotografia, ma anche in maniera autonoma, opera artisticamente alla fotografia del film con il DOP e a volte anche con il regista in sala, si occupa inoltre di color grading, che consiste nella modifica di toni e contrasti, e di color correction, che include bilanciamento dei colori, contrasto, saturazione, temperatura e tramite maschere e chiavi colori permettono la modifica di una porzione dell'immagine (sia a livello colometrico che di densità) e per ciascuna immagine se ne possono fare infinite.
Addetti al montaggio ed effetti speciali RVM: il montatore è colui che operando autonomamente e con facoltà di scelta del materiale effettua il montaggio delle scene e delle colonne del filmato.
VFX Supervisor: colui che gestisce un progetto VFX (effetti digitali) dall'ideazione fino al completamento.
Gestire e dirigere il personale tecnico, artistico e produttivo. Possiede una conoscenza di tecniche di effetti visivi con particolare attenzione alle impostazioni della telecamera e alla conoscenza del film con un occhio per la composizione e la fotocamera. Precisamente prevede i tempi ed i costi associati del progetto. Collabora nei processi di offerta e di negoziazione.
VFX Producer: colui che d'accordo con il produttore stanzia la somma e controlla le spese per il progetto.
System Administrator: è un tecnico specializzato che si occupa dell'installazione, configurazione, gestione/manutenzione, aggiornamento e monitoraggio di un sistema operativo e più in generale di uno o più sottosistemi di un sistema informatico. Il ruolo del sistemista è quello di gestire, a livello infrastrutturale, il buon governo dell'hardware e del software del sistema affinché essi funzionino in modo corretto, ovvero, affinché l'insieme dei servizi offerti dal sistema informativo possa essere erogato nella maniera più efficiente possibile agli utenti, divenendone dunque responsabile. Assieme allo sviluppo (programmazione) costituisce il filone produttivo di business nell'ambito dell'informatica aziendale.
Planning Coordinator: addetto alla programmazione e alla gestione delle attività di produzione e post produzione. Conoscenza di tutte le fasi operative per la produzione e post produzione cinematografica e televisiva. Gestione del personale a lui assegnata per il coordinamento delle lavorazioni.
Fonico Mix: colui che conosce le tecniche di missaggio ed assiste il Fonico Extra.
Technical Director: è il responsabile di tutta l'area tecnica a lui assegnata. Ha piena conoscenza degli impianti audio e video e delle apparecchiature installate, effettua un primo intervento tecnico in casi di guasti e gestisce la manutenzione di tutte le apparecchiature.
Sound editor.
Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello inferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per i Supervisor.
7º Livello - Quadri
Declaratoria
Lavoratori che con funzioni autonome, oltre a possedere le caratteristiche indicate per il 6º livello, coordinano e controllano un settore organizzativo o produttivo, anche di notevole entità e importanza svolgendo i relativi compiti ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici.
Esemplificazioni
Responsabile dell'area amministrativa che oltre ad avere le caratteristiche e le capacità indicate per il 6º livello, coordina l'attività dell'area di competenza ed elabora, in piena autonomia, il bilancio aziendale.
Responsabile di paghe stipendi e contributi e dei trattamenti per le prestazioni lavorative (lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, dirigenti), nonché le attribuzioni relative al costo del personale.
Capo ufficio stampa (addetto stampa).
Responsabile di tutti i sistemi informatici.
Addetti alla produzione film animazione: regista, sceneggiatore, soggettista, direttore artistico, supervisore dell'animazione, supervisore layout, direttore di produzione.
La declaratoria di cui al 7º livello della classificazione del personale identifica la qualifica di quadro, prevista dalla Legge n. 190/1985 che si colloca in posizione intermedia tra la categoria dei dirigenti ed il restante personale dell'azienda.
Resta convenuto che alla qualifica di quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati, secondo quanto disposto dalla citata Legge n. 190/1985.
Fonico Extra: ha una visione d'insieme del film, progetto, ecc. lavora a stretto contatto col regista e firma il film.
Digital Restoration Manager: responsabile restauro digitale. Si preoccupa della ricerca dei materiali originali per procedere al restauro. Garantisce l'integrazione del prodotto restaurato. Coordina i restauratori, conosce e sa valutare i software più adatti al singolo restauro.
Digital Intermediate Manager: è responsabile del processo di creazione di un contenuto multimediale, primariamente cinematografico o di alta serialità, coordina le attività della post produzione, dalla gestione dei giornalieri al conformino, color correction, finalizzazione e titoli, decide i workflow più idonei al processo produttivo, anche interfacciandosi con la produzione, e coordina le attività delle singole fasi di lavorazione.
Audio Department Manager: come il Digital Intermediate Manager solo che coordina il settore audio, compreso il doppiaggio.
Tutti i profili in cui leggi senior hanno la stessa declaratoria del livello inferiore ma con esperienza acquisita e di coordinamento. Stessa cosa vale per i Supervisor.
Livello 7º Super
Lavoratori che con funzioni di ampio margine e autonomia e capacità decisionale e con responsabilità tecnico e operativa mediante coordinamento di risorse appartenente al 7º Livello, oltre a possedere le caratteristiche indicate al 7º Livello, coordinano e controllano più settori organizzativi o produttivi svolgendo compiti principalmente destinati allo sviluppo dell'attuazione degli obbiettivi dell'impresa con la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici anche complessi.
Art. 11 - Esclusione dall'obbligo di riserva
In attuazione di quanto previsto dal 2º comma, art. 25, L. 23/7/1991 n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo, non si tiene conto delle assunzioni di personale inquadrato nei seguenti livelli della scala classificatoria:
7º livello super - Quadri
7º livello - Quadri
6º livello
5º livello super
- Capi - squadra dei teatri di posa
5º livello
- Assistente tecnico di I
- Tecnico-video addetto al telecinema
- Operatore di videoanalizer
4º livello super
4º livello
- Operatore elettronico
- Assistente animatore
3º livello
2º livello
1º livello
Chiarimento a verbale
Il penultimo e l'ultimo comma si interpretano nel senso che, per le aziende con sistemi organizzativi predeterminati basati sulla mobilità professionale e sulla ricomposizione ed arricchimento dei contenuti professionali, la realizzazione, da parte dei lavoratori, della mobilità su posizioni di lavoro distinte ricomprese nel terzo e quarto livello di difficile unificazione in uno specifico profilo comporta per gli stessi l'assegnazione al quarto livello e il mantenimento dei compiti già svolti ricompresi nel livello inferiore.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
Art. 12 - Mutamento di mansioni
Quando il lavoratore assegnato a mansioni superiori non sia destinato a sostituire altro lavoratore assente ed avente diritto alla conservazione del posto, esso acquisirà definitivamente il livello superiore dopo 90 giorni di prestazione superiore.
Art. 13 - Passaggio e cumulo di mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità all'esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza nel tempo.
Per il passaggio e cumulo di mansioni si richiamano le vigenti disposizioni di Legge (Legge 20 dicembre 1970, n. 300, art. 13).
Si conviene che l'orario di lavoro contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di Legge e dalle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma uniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o di singole unità produttive, previo incontro informativo con le rappresentanze sindacali. Restano salvaguardate le situazioni in atto.
È fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente.
Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorativa per effetto della ripartizione dell'orario su 5 giorni alla settimana, sarà considerata giornata lavorativa.
Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore e sarà collocata di massima, a metà dell'orario di lavoro giornaliero, cosicché le singole frazioni non siano superiori tendenzialmente al 50% di detto orario giornaliero. Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuato, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione per il sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, se non superiore alle 6 ore nel rispetto della L. 66/03.
Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a giornate di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale.
Fermo restando l'orario ordinario settimanale stabilito dal presente articolo, la media di 48 ore settimanali di cui all'articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2003 potrà essere realizzata in un arco temporale di 9 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie e fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore, per i quali la scadenza del contratto rappresenta il limite entro il quale rispettare tale media.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore.
Per i lavoratori discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro è di 48 ore settimanali. Ferma restando per detti lavoratori la retribuzione mensile fino a 40 ore settimanali prevista dal presente CCNL, le ore effettuate oltre le 40 e fino alle 48 verranno compensate con altrettante quote orarie determinate con i criteri di cui all'art. 24 del presente CCNL.
Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini.
Fermo restando l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, verrà effettuata su base annua, una riduzione di cinque gruppi di 8 ore ciascuna.
A predetto monte ore di riduzione contrattuale su base annua, sono state aggiunte a decorrere dal 1º gennaio 2002, ulteriori 10 ore di riduzione di orario, sempre su base annua.
Tale riduzione, al pari delle precedenti, non si applica, fino a concorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario a vario titolo già intervenute, comportanti regimi di orario più favorevoli per i lavoratori.
Restano confermati i criteri già previsti dalla normativa contrattuale relativamente ad attuazione e fruizione della riduzione di orario su base annua: nell'arco dell'anno solare e tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive.
Nota a verbale 1
Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario predeterminato.
Nota a verbale 2
In relazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 66/2003 relativamente ad aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro a salvaguardia, in particolare, della prestazione dei lavoratori, le parti si danno atto che l'applicazione della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro di cui al presente articolo debba risultare in tutto coerente con la predetta normativa di Legge.
Ciò anche al fine di assicurare che alla distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro nei diversi giorni della settimana non derivi pregiudizio all'esigenza, da parte dei lavoratori, di poter fruire del riposo giornaliero in termini congrui.
L'Osservatorio nazionale costituisce sede di monitoraggio dell'andamento applicativo della regolamentazione contrattuale in materia di orario di lavoro, sulla base degli elementi concernenti i regimi praticati nelle aziende.
I turni di lavoro devono essere organizzati in modi da garantire a ciascun lavoratore 11 ore tra la fine di un turno e l'inizio di quello successivo.
In presenza di straordinarie esigenze tecniche-organizzative e produttive relative alle attività dei teatri di posa e di post produzione, le parti convengono la deroga al suddetto limite di 11 ore assicurando comunque un riposo giornaliero continuativo non inferiore a 9 ore. Ai lavoratori interessati, per le due ore residue, saranno accordate equivalenti ore di riposo con modalità di godimento da definire a livello aziendale.
Art. 16 - Orario multiperiodale
Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato e le conseguenti variazioni di intensità dell'attività produttiva delle aziende, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13 della Legge n. 196/1997, viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi.
A tal fine sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a prestazioni inferiori all'orario contrattuale stesso.
In tali casi i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
I conseguenti assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa valutazione congiunta con la rappresentanza sindacale unitaria.
Semestralmente verranno forniti della direzione aziendale alla RSU dati relativi all'orario multiperiodale e al suo utilizzo.
Ferma restando la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni stesse, con il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La concessione dei riposi ed il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di maturazione o nel primo semestre dell'anno successivo. Trascorso tale periodo senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota ordinaria di retribuzione in atto.
L'istituto, che ha carattere sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.
Art. 18 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario contrattuale previsto dall'art. 14 del presente CCNL.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
Per lavoro notturno si intende il lavoro ordinario compiuto nelle ore notturne comprese nei limiti disposti dagli accordi particolari per ciascun settore.
Per lavoro festivo si considera quello compiuto la domenica e negli altri giorni festivi di cui all'art. 28.
Si intende per lavoro straordinario notturno quello compiuto di notte nelle ore oltre le 8 giornaliere.
Si intende per lavoro straordinario festivo quello compiuto di domenica o nelle altre giornate festive oltre le 8 ore giornaliere.
Le ore di lavoro previste dal presente articolo dovranno essere compensate, con l'esclusione dell'E.A.R., maggiorando la quota oraria della retribuzione globale di fatto di cui all'art. 24 delle percentuali per ciascun tipo di lavoro indicate nei singoli accordi particolari di settore.
Le percentuali di cui ai singoli accordi particolari di settore non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Il ricorso del lavoro straordinario sarà contenuto per ciascun lavoratore nei limiti di 200 ore annue. Previo confronto con le strutture sindacali aziendali o territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL, è altresì consentito il superamento del limite di cui sopra fino al limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 66/2003. Oltre tali termini, qualora si verifichino casi:
a) di eccezionali esigenze tecnico-produttive e nell'impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di lavoro sttaordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimenti di prototipi modelli o simili predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della Legge 24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali; è ammesso il ricorso al lavoro straordinario prevedendo che intese a livello aziendale provvedano a definire le modalità di compensazione, in alternativa alle maggiorazioni, attraverso riposi compensativi.
Le limitazioni sopra indicate non riguardano i lavoratori discontinui.
Sono altresì escluse dalle limitazioni di cui sopra le prestazioni giustificate da esigenze di riparazioni, manutenzioni, e lavaggi. Ferma rimanendo l'esigenza imprescindibile di effettuare le operazioni sopraindicate e la responsabilità tecnica dell'azienda in materia, la direzione aziendale d'intesa con le RSU in un apposito incontro stabilirà le modalità con le quali intende attuare dette prestazioni.
Nel caso di personale di produzione impiegato nelle operazioni di manutenzione e lavaggi degli impianti, l'azienda si avvarrà nella richiesta di prestazioni straordinarie del criterio della rotazione.
Sono anche esclusi dalle limitazioni delle prestazioni straordinarie i dipendenti del settore dei Teatri di Posa che esplicano la propria opera in stretta connessione con gli addetti alle troupes per la produzione di film. L'azienda sentite le RSU stabilirà l'elenco delle mansioni interessate a detta deroga.
Con la cadenza bimestrale e a scopo informativo la direzione aziendale darà comunicazione alle RSU delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Il lavoro notturno agli effetti delle maggiorazioni contrattuali decorre dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare nei limiti previsti dalla Legge il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere disposto e autorizzato dall'azienda.
Art. 19 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera di assunzione, ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
In questo ambito le aziende fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 61/2000, come modificato dalla L. n. 247/2007 (patologie oncologiche), tenderanno ad accogliere prioritariamente le domande di