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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Cinematografia - Tecnici e Maestranze

Addetti alle Troupes – Cortometraggi

CODICE CNEL: G121

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 07/12/1999

CINEMATOGRAFIA - TECNICI E MAESTRANZE

 

Testo consolidato del CCNL 07/12/1999

per gli addetti alle troupes dipendenti da case di produzione cinematografica

Decorrenza: 01/04/2000 

Scadenza: 31/03/2004

CCNL 07/12/1999 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 27/01/2003 (Decorrenza 31/03/2002)

- Accordo integrativo 26/03/2009

- Accordo 18/07/2012

- Accordo 31/07/2018

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì 7 dicembre 1999, in Roma,

tra

- Unione Nazionale Produttori Film di ANICA in persona del suo Presidente;

- Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate di ANICA, in persona del suo Presidente;

- Associazione Produttori Televisivi (APT), in persona del suo Presidente;

- Associazione Produttori Cinematografici (APC), in persona del suo Presidente;

- Autori e Produttori Indipendenti (API) in persona del suo Presidente;con la partecipazione di una delegazione con l'assistenza del Direttore di ANICA

da un lato e

- Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL) rappresentata dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale dai Segretari Nazionali, nonché dal Coordinatore nazionale e dal Coordinatore dell'Area Romana, e una rappresentanza dei lavoratori delle Provincie di Roma, Bologna, Torino, Milano, Napoli;

- Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTel-CISL), rappresentata dal Segretario generale nazionale, dal Segretario nazionale;

- Unione Italiana Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (UILSIC-UIL) rappresentata dal Segretario generale, dai Segretari nazionali, dalla Coordinatrice nazionale e da una delegazione,

 

PREMESSO

- che le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposti in sede di trattative, concordano sulla inderogabile esigenza delle Aziende di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto;

- che il presente CCNL, nel cui ambito i lavoratori comunitari sono assimilati a tutti gli effetti a quelli italiani, ha valenza nel territorio nazionale e quindi per quanto riguarda i filmati realizzati all'estero prevarrà il principio della territorialità con il rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei contratti e accordi collettivi vigenti nelle località dove avverranno le riprese, fatto salvo per i lavoratori italiani l'assoluto rispetto di tutte le norme previste dal presente CCNL per quel che attiene alle retribuzioni e alla copertura assicurativa. Per la previdenza varrà quanto stabilito dalle leggi italiane vigenti;

- che in relazione a ciò le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di Azienda, il presente contratto per il periodo di relativa validità;

 

nel quadro di quanto sopra convenuto è stato raggiunto il seguente Accordo per la stipulazione di un CCNL che rinnova il CCNL 31-3-87 da valere:

- la parte specifica "A", per gli addetti alle troupes a tempo determinato dipendenti da case di produzione cinematografica per la produzione di film a lungometraggio destinati alla proiezione nelle sale cinematografiche e per la produzione di fiction televisiva;

- e la parte specifica "B", per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati per le troupes per tutti i tipi di produzione esclusi quelli per tutte le altre tipologie di produzione cineaudiovisiva regolamentate dalla Parte Specifica "A".

Le Parti prendono formale impegno ad incontrarsi per l'apertura di un tavolo di trattativa per il rinnovo di questa Parte del CCNL in un prossimo futuro.

 

Il presente contratto si articola in:

- parte comune;

- parte specifica "A", la quale si suddivide nelle seguenti tipologie produttive:

- I) film a prioritaria destinazione sala e fiction (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) fino ad una durata di 300 minuti;

- II) fiction TV (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.) 4-8 puntate per 100 minuti ciascuna;

- III) fiction TV "seriale": (supporto: pellicola, elettronico, digitale, ecc.): oltre 8 puntate da 100 minuti; 13 puntate e multipli da 50 minuti.

Varrà sostanzialmente la regola applicata al cinema con un assestamento, in base alle esigenze delle produzioni, del personale di troupe da spostare in favore di un reparto anziché di un altro o eventualmente si potrà prevedere la mobilità di alcune figure professionali a seconda del prodotto che si vorrà realizzare, da concordare con le OO.SS.LL., nel rispetto del cosiddetto minimo di troupe raccomandato allegato al presente contratto.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 27/01/2003 (Decorrenza 31/03/2002)

Verbale di stipula

 

Addì, 27 gennaio 2003

in Roma,

presso la sede dell'ANICA di viale Regina Margherita 286

tra

- ANICA in persona del suo Presidente;

- Unione Nazionale Produttori Film dell'ANICA in persona del suo Presidente;

- l'Unione Nazionale Industrie Cinetelevisive Specializzate dell'ANICA in persona del suo Presidente;

- l'Associazione Produttori Televisivi (APT) in persona del suo Presidente

da un lato

e

- Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC-CGIL) rappresentata dal Segretario nazionale, nonché dall'Ufficio sindacale troupes

- Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni (FISTEL-CISL) rappresentata dal Segretario nazionale, nonché dall'Ufficio sindacale troupes;

- Unione Lavoratori Spettacolo Informazione Cultura (UILCOM-UIL) rappresentata dal Segretario nazionale

dall'altro.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, CCNL 7-12-99 per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di film dipendenti da case di produzione cinematografica e in applicazione dei principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nell'Accordo interconfederale 23-7-93, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il biennio 31-3-02-31-3-04 della parte economica, CCNL 7-12-99, che le parti si riservano di sottoporre all'approvazione delle rispettive assemblee e Organi direttivi.

Accordo 31/07/2018

Verbale di stipula

 

Il giorno 31 luglio 2018 presso ANICA, in Roma viale regina Margherita 286, sono presenti:

per ANICA: il Presidenteed il delegato alle Relazioni Sindacali, con una delegazione, con l'assistenza del responsabile relazioni sindacali

per APT: il responsabile relazioni sindacali,

per Slc-Cgil:

per Fistel-Cisl:

per Uil Com-Uil:

 

Premesso che:

- Le parti nell'interesse primario dei lavoratori e della produttività, e secondo lo spirito dei precedenti accordi, hanno deciso di incontrarsi per aggiornare la disciplina lavorativa del settore cinematografico e audiovisivo;

- In tal sede è stato reciprocamente rilevato che il mondo del lavoro nel settore del cinema e dell'audiovisivo sta avendo una particolare evoluzione sia tecnologica che organizzativa;

- È stato, inoltre, preso atto che nel settore cinematografico e dell'audiovisivo sono intervenute importanti novità legislative, tra cui il D.Lgs n.81 del 2017 ed il D.Lgs n.202 del 2017;

- Le parti, inoltre, si danno atto della necessità di intercettare le nuove attività emergenti, fonte di enormi potenzialità occupazionali e al fine di favorire le migliori condizioni di competitività per gli operatori di settore nonché al fine di garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro.

- In virtù delle suindicate novità e delle nuove esigenze produttive ed occupazionali è, quindi, emersa la necessità di provvedere ad una revisione dei precedenti accordi ed introdurre alcuni elementi che rendano meglio definite le norme contrattuali, anche al fine di evitare fenomeni di dumping sociale;

- A tal fine le parti hanno deciso di pervenire ad una regolamentazione di settore che disciplini gli aspetti relativi all'utilizzo di lavoratori autonomi e/o di lavoratori subordinati a tempo determinato;

- Una parte dei segmenti produttivi il settore cinematografico e audiovisivo, infatti, è storicamente caratterizzata da differenti periodicità lavorative, variabili in relazione a ciascuna produzione;

- In virtù di tali differenze organizzative, le parti convengono che i contratti a tempo determinato rispondono, in specifiche circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori;

Le parti concordano, altresì, che il ricorso a tale forma di contratto di lavoro debba essere subordinato a ragioni obbiettive di carattere produttivo e purché ricorrano i requisiti della temporaneità e della specificità della singola occasione lavorativa;

- Le parti riconoscono, inoltre, la necessità di provvedere a stabilire i parametri utili a differenziare l'attività subordinata rispetto a quella del lavoratore autonomo al fine di meglio gestire le attività che potrebbero prestarsi ad anomalie ad es. in termini di concorrenza sleale;

- Il presente accordo, quindi, stabilisce i principi generali ed i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato ed ai liberi professionisti tra gli operatori del settore cinematografico e dell'audiovisivo, tenendo conto delle specifiche esigenze legate alle singole produzione e agli interessi dei lavoratori, nonché della disciplina nazionale e comunitaria.

 

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

 

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

 

 

Parte COMUNE

Art. 1 - Assunzione

 

I lavoratori, ivi compresi quelli comunitari, dovranno essere regolarmente assunti tramite l'Ufficio di Collocamento, secondo le norme di Legge in vigore.

All'atto dell'assunzione verrà consegnato al lavoratore un contratto individuale, in duplice copia, secondo il modulo di contratto-tipo allegato al presente contratto, che dovrà essere firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore e da cui dovranno risultare:

a) data di assunzione e durata dell'eventuale periodo di prova (art. 8);

b) qualifica attribuita al lavoratore;

c) durata del rapporto per i rapporti a termine o a film o a "puntate";

d) retribuzione stabilita per il lavoratore;

e) eventuali altre pattuizioni che non potranno peraltro derogare da quanto previsto dal presente CCNL.

Per l'assunzione di tutto il personale si provvederà, in relazione all'alta specializzazione ed alla peculiarità delle mansioni esercitate, mediante comunicazione nominativa all'Ufficio collocamento.

Per quanto attiene la materia del collocamento, UNPF, APT, APC, API e le OO.SS. dei lavoratori si richiamano alle intese tra loro convenute il 3-12-72.

 

 

Art. 2 - Documenti

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:

1) attestato d'iscrizione all'Ufficio di collocamento;

2) la carta d'identità o altro documento equivalente;

3) il libretto di lavoro;

4) i documenti assistenziali e previdenziali obbligatori per Legge (libretto personale ENPALS, ecc.) (esclusi i lavoratori di 1ª assunzione nel settore dello spettacolo);

5) lo stato di famiglia per i lavoratori capo famiglia agli effetti degli assegni familiari;

6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di Legge;

7) il lavoratore dovrà inoltre dichiarare alla Direzione della Produzione la sua residenza e gli eventuali cambiamenti, e, ai fini IRPEF, i precedenti rapporti di lavoro e le detrazioni effettuategli.

È in facoltà dell'Impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.

L'Impresa dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Per i documenti per i quali la Legge o il contratto prevedono determinati adempimenti da parte del datore di lavoro, questi provvederà agli adempimenti stessi.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'Impresa dovrà restituire al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza e, particolarmente, il libretto ENPALS, debitamente regolarizzato per quanto attiene agli adempimenti di competenza dell'impresa.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge 10-1-35 n. 112.

 

 

Art. 3 - Visita medica

 

Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa nel rispetto della Legge n. 675/96.

Per i mutilati e invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di Legge in vigore.

 

 

Art. 4 - Natura dei contratti individuali

 

I rapporti individuali di lavoro disciplinati dal presente CCNL sono quelli a termine instaurati per le riprese dei films e delle produzioni televisive.

Essi si distinguono in:

a) contratti a fine film;

b) contratti a termine fisso;

c) contratti a puntate.

Si intendono per contratti "a fine film" quelli stipulati per tutta la durata del film.

Si considerano date d'inizio e di fine film quelle dell'inizio e del termine delle riprese fotografiche relative alla prima unità per tutti i lavoratori della troupe, fatta eccezione per tutte le figure professionali che hanno necessità di fare sopralluoghi o che prestano la loro opera prima e dopo le riprese.

Per tali figure professionali nei contratti individuali dovrà essere prevista una retribuzione separata per tali periodi, anche forfettaria.

Si intendono per contratti "a termine fisso" quelli nei quali è stabilita una data prefissata per il termine della prestazione di opera.

Si intendono per contratti "a puntata" quelli identificati nella sede di confronto preventivo di cui al sistema informativo nel caso in cui la produzione televisiva venga realizzata da più Registi, concordando la possibilità di avvicendare alcuni lavoratori con altri di identica professionalità nel rispetto del cosiddetto minimo di troupe raccomandato allegato al presente contratto.

La natura del contratto dovrà risultare da atto scritto (contratto tipo individuale di cui all'art. 1).

Per quanto attiene ai contratti a fine film, nell'ipotesi di sospensione della lavorazione, fatte salve le cause di forza maggiore, sarà considerata come presumibile data terminale del film lungometraggio destinato alle sale cinematografiche agli effetti del presente articolo quella risultante dalla denuncia inizio lavorazione presentata al Dipartimento dello Spettacolo.

Per quanto attiene a tutti altri tipi di lavorazione, la data di inizio sarà determinata dalla documentazione inviata dalle imprese alle OO.SS.LL. come previsto dal presente CCNL.

 

 

Art. 5 - Proroga contratti a termine fisso

 

Nei contratti a termine fisso, esclusi quindi i contratti a fine riprese, ove per necessità di lavorazione si renda necessaria la continuazione del rapporto di lavoro, i singoli contratti individuali potranno essere rinnovati con apposizione di termine fisso per al massimo una volta.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato si applicherà la disciplina legale di cui all'art.12, Legge 24-6-97 n. 196.

In tutti i casi in cui sia necessaria una proroga del termine fisso il lavoratore dovrà essere avvertito dall'impresa almeno 10 giorni prima per tutte le assunzioni di durata di 4 settimane o superiori e almeno 5 giorni prima per le assunzioni effettuate per durate inferiori.

Nel caso di proroga del contratto a termine le condizioni normative e retributive rimangono invariate.

Per le assunzioni di lavoratori per la realizzazione delle produzioni televisive potranno essere stipulati contratti individuali che prevedano l'assunzione e il compenso per singola puntata.

 

 

Art. 6 - Contratti individuali

 

Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle condizioni del presente contratto.

Resta inteso che nelle lavorazioni regolamentate nel presente contratto prodotte direttamente dalle società di produzione o da queste realizzate in appalto o in regime di compartecipazione con le emittenti televisive, sono vietati compensi forfettari (salvo quanto disposto dall'art. 4) che modifichino in senso sfavorevole al lavoratore il trattamento economico e normativo previsto dal contratto, il lavoro a cottimo o quello rapportato al minutaggio nell'attività di montaggio.

Resta inteso che in caso di sospensione della lavorazione, per decisione della Produzione, in coincidenza con le festività di Pasqua, Ferragosto e Natale, le festività stesse cadenti nel periodo di sospensione saranno retribuite. Nel caso che la sospensione non sia prevista dal contratto individuale, al lavoratore sarà pagato interamente il periodo di sospensione.

 

 

Art. 7 - Classificazione

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto il personale verrà inquadrato in una classificazione unica articolata su 7 livelli di cui il 6º suddiviso su due parametri retributivi, 6ºA e 6ºB, in base alle relative declaratorie ed esemplificazioni fermo restando che la distinzione fra operai, intermedi e impiegati viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, ecc.) che fanno riferimento a tali qualifiche.

 

DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI

 

1º livello

 

Appartengono a questo livello:

- (ex operai 4ª cat.) coloro che compiono lavori che richiedono per la non complessità e Leggerezza e per le operazioni da svolgere normali attitudini e capacità tecnico-pratiche;

- (ex operai 5ª cat.) coloro che compiono, anche in reparti di produzione, lavori di manovalanza generica (carico, scarico, pulizia, ecc.) come ad esempio: manovali, addetti a lavori di pulizia, trasporto, carico, ecc.

 

2º livello

 

Appartengono a questo livello:

- (ex operai 3ª cat.) coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacità ma solo attitudini e conoscenze conseguibili con adeguato tirocinio e, in genere, coadiuvano operai delle categorie superiori, come ad esempio: aiuto tappezzieri, aiuto magazzinieri, aiuto attrezzisti, aiuto di sartoria, guardiani, custodi;

- (ex tecnici gruppo D) coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: aiuto operatori, aiuto trucco, aiuto parrucchieri, aiuto reparto fonici, aiuto reparto montaggio, aiuto segretario di produzione, aiuto costumista, aiuto arredatore, aiuto scenografo, ass. regia, aiuto amministratore-cassiere.

 

3º livello

 

Appartengono a questo livello:

- (ex operai 2ª cat.) coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato, tirocinio, come ad esempio: autisti di camion e autovetture di produzione, pompieri, ass. montaggio di 2ª.

 

4º livello

 

Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuiti le qualifiche e le mansioni seguenti: truccatori, parrucchieri, segretari di produzione, aiuto cassieri, addetti al playback; elettricisti, macchinisti, gruppisti, pittori, stuccatori, attrezzisti, sarte, tappezzieri, autisti cameracar, autisti mezzi speciali (autoarticolati, bisarche, pullmans, carri attrezzi, ecc.; roulottisti; autisti-meccanici, meccanici.

 

5º livello

 

Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: assistenti operatori, assistenti scenografi, assistenti costumisti, assistenti montaggio di 1ª, fotografi di scena, microfonisti, assistenti arredatori, amministratori assunti con contratto a termine o a film con responsabilità della amministrazione della troupe.

Capisquadra elettricisti e macchinisti, decoratori, scenotecnici.

 

6º livello B

 

Appartengono a questi livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: segretari di edizione, ispettori di produzione, capi parrucchieri, capi tr