S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 15/06/2016
CINEMATOGRAFI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15/06/2016*
per il rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici
* Stesura definitiva 15/11/2017
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 15/06/2016 come modificato da:
- Accordo 27/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 10/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo quadro 04/01/2021 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 11/08/2021 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 27/12/2021
- Accordo 01/02/2022
- Accordo 31/05/2023
- Comunicato 26/07/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2016 il giorno 15 del mese di giugno in Roma
TRA
l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC),
l'Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (ANEM
con la partecipazione dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS),
E
il SLC-CGIL,
la FISTel-CISL.
La UILCOM- UIL
PREMESSO
- che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
- che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;
- che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale c di secondo livello;
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Il giorno 27 Febbraio 2020, presso la sede Nazionale ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in Roma Via di Villa Patrizi, dietro convocazione urgente di data 26/02/2020 da parte dell'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema si sono riuniti:
- Il Presidente ANEC;
- Il Direttore Generale ANEC;
- Il Consulente del Lavoro .
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL;
- La FISTel-CISL;
- La UILCOM-UIL.
Il giorno 10 Marzo 2020, presso la sede Nazionale A.N.E.C. Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in Roma Via di Villa Patrizi, dietro convocazione urgente di data 26/02/2020 da parte dell'A.N.E.C. si sono riuniti:
- Il presidente A.N.E.C.;
- Il Direttore Generale A.N.E.C.;
- Il Consulente del Lavoro.
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL rappresentata dal Coordinatore Nazionale;
- La FISTel-CISL rappresentata dal delegato Nazionale;
- La UILCOM-UIL rappresentata dal delegato Nazionale.
Roma, 04/01/2021
A.N.E.C,
SLC-CGIL,
FISTel-CISL
UILCOM -UIL
Il giorno 27 Dicembre 2021, alle ore 10,30, tramite piattaforma "Zoom" nel rispetto di tutte condizioni di massima sicurezza per la diffusione della pandemia da Covid-19, facendo seguito alla urgente convocazione da parte di A.N.E.C. in conseguenza dell'emanazione del decreto Legge relativo al divieto di vendita di articoli da ristoro presso le sale cinematografiche si sono riuniti:
- Il Presidente A.N.E.C.;
- Il Direttore Generale A.N.E.C.;
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL;
- La FISTel-CISL;
- La UILCOM-UIL.
Visto l'art. 7 del decreto-Legge 27 Gennaio 2022
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'A.N.E.C. Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati testi di Legge.
Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. previste dall'art. 7 del decreto-Legge 27 Gennaio 2022 c.d. "Decreto Ristori 3";
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
[___]
Verbale di stipula
In data 31 Maggio 2023, alle ore 10,30, si sono incontrate, presso la sede A.N.E.C. in Roma Via di Villa Patrizi:
L'A.N.E.C. (Associazione Nazionale Esercenti Cinema);
le Organizzazioni Sindacali
- SLC CGIL;
- Fistel Cisl;
- Uilcom UIL.
Premesso che le Parti
Hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a Carico del settore dell'Esercizio Cinematografico apertasi ai primi del 2020 ed ancora non conclusa - caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall'emergenza energia e dal ritorno della inflazione, dalle sfide della transizione digitale e della transizione ambientale;
hanno, altresì convenuto sul contributo reso alla coesione sociale e dalla competitività del mercato, nel contesto della fase sopra richiamata, dagli istituti del CCNL "Esercizio Cinematografico e Cinema Teatrale" (di seguito, CCNL) da esse sottoscritto e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all'esperienza degli ammortizzatori sociali "emergenziali" ;
hanno, ancora, convenuto - sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate - sulla utilità di un comune programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del settore spettacolo alla sua innovazione ed agli incrementi di produttività complessiva del sistema Paese, con particolare riferimento al "cantiere" delle riforme e degli investimenti previsti nell'ambito PNRR;
hanno, infine, convenuto sulla necessità di costruire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d'acquisto non legato a nessuna tabella di svalutazione che incida sul prosieguo della trattativa.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1. Le trattative per il rinnovo del CCNL proseguiranno senza alcuna soluzione di continuità, con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco dei prossimi confronti, secondo il calendario degli incontri già concordato tra le parti, volti a giungere alla sottoscrizione finale del CCNL.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
- monosale cinematografiche
- multisale cinematografiche
- multiplex
- megaplex
Premessa
Le Parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2017 -2019 nel quadro degli obiettivi da perseguire per introdurre modelli di lavoro coerenti con i cambiamenti intervenuti ed in corso nel settore dell'esercizio cinematografico e di innovazione tecnologica anche di prospettiva, e con l'intento di adeguare le professionalità - hanno definito un nuovo sistema della classificazione del personale articolato in tre Aree Funzionali avendo individuato all'interno di ogni singola area i profili professionali riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale.
Il nuovo modello di classificazione, così come definito, rappresenta infatti sia il necessario presupposto di fondamentale rilevanza strategica per le esigenze funzionali ed organizzative del settore nel rispetto delle specifiche professionalità del personale dipendente, sia il necessario presupposto per un adeguamento delle professionalità alla fungibilità del personale rispetto ad attività di contenuto omogeneo per continuare ad accompagnare i processi di riorganizzazione in corso.
I. Personale addetto alle monosale e multisale
Tale sistema è articolato in 7 livelli professionali/parametrali
Il 1º Livello è esterno alle aree Operative
Area 1) Area Operativa Polifunzionale:
livello:
2 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
3 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Area 2) Area Operativa Tecnica/ Amministrativa/Concetto:
livello:
4 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Area 3) Area Operativa Direttiva:
livello:
5 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
5 super Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Q Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
II. Classificazione del personale dipendente dai multiplex
Tale sistema è articolato in 3 Aree Funzionali ed in 8 livelli professionali/parametrali
Il Livello A è esterno alle aree Operative
Area 1)
livello:
B Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
C Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
D Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Area 2)
livello:
E Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
F Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Area 3)
livello:
QB Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
QA Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Con il dichiarato obiettivo di contribuire con la definizione di un assetto organizzativo della struttura Cinema meglio adeguato alle mutate ed innovative condizioni sia tecnologiche che operative intervenute, di rispondere sempre meglio alle esigenze di efficienza di presidio gestionale a favore della clientela e volendo altresì riconfermare il comune obiettivo di individuare ogni migliore soluzione volta a salvaguardare e garantire al massimo livello possibile i livelli occupazionali - in contesti economici che, con costante ripetitività mettono a repentaglio la presenza delle Aziende e di conseguenza lo stesso dato occupazionale del settore - le Parti concordano che, fermo restando il livello di competenza professionale come disciplinato dal presente contratto nazionale di lavoro, i lavoratori - indipendentemente dal proprio livello contrattuale di appartenenza - nell'arco del turno giornaliero di lavoro potranno essere impiegati anche per l'esecuzione di mansioni relative ad altre Aree operative omogenee - funzionali.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si verrà oggettivamente a realizzare nel periodo di vigenza del presente CCNL una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, le RSU/ RSA, di concerto con le strutture territorialmente competenti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle Parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale dell'esercizio cinematografico come di seguito identificato.
Art. 2 - Classificazione del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche
Livello 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.
Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici
Livello 2
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) addetti polifunzionali con funzioni di: cassa, relazione e informazione al pubblico; controllo ingressi e uscite; accompagnamento, e sorveglianza del pubblico; assistenza alle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio e allestimento di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; segnalazione delle emergenze; controllo delle playlist e delle proiezioni in sala e da remoto; riavvio server e computer di proiezione; ricevimento e movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento); stampa distinte d'incasso, compilazione corrispettivi e approvvigionamento biglietterie; etc.
b) centralinisti e addetti di segreteria
Livello 3 (3 Super)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 2, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo c non limitativo:
- Addetto polifunzionale con funzioni di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni.
- Addetto polifunzionale con rapporti con il pubblico per problemi specifici;
- Addetto alla gestione della promozione della programmazione;
Livello 4 (4 super)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 3, svolgono compiti di natura tecnica e amministrativa per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, in condizioni di autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto;
b) addetti polifunzionali con mansioni di manutenzione periodica sugli impianti di proiezione digitale e meccanici e di gestione del relativo magazzino ricambi, con riporto verso la direzione della loro piena e costante efficienza;
c) addetti polifunzionali con mansioni impiegatizie: contabilità generale; risorse umane; marketing; programmazione; sistemi informativi; etc.
d) vicedirettore di multisala fino a 3 schermi
Livello 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 4, svolgono compiti di natura direttiva, caratterizzata da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di direzione relativamente alla gestione, organizzazione e controllo di un settore organizzativo, anche tecnico, dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi
b) vicedirettore multisala con più di 3 schermi
Livello 5 super
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 5, svolgono compiti di natura direttiva, con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.
A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, la gestione, il coordinamento ed il controllo di un'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi
- Vicedirettore di multisala con più di 3 schermi
Quadro
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.
A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento ed il controllo di diverse unità aziendali.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali programmista, direttore tecnico di circuito
Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello 1, è attribuita la qualifica impiegatizia.
Le parti si danno atto che, la classificazione esposta all'art.2, vuole essere un forte segnale di avvicinamento sulla strada della classificazione unica e della completa fusione con la classificazione relativa ai multiplex e megaplex espressa all'art.3.
NOTA TRANSITORIA
I lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verranno inquadrati nei livelli come di seguito specificati:
Livello 1 | Livello 1 |
Livello 2 | Livello 2 |
Livello 3 | Livello 3 |
Livello 3 super | Livello 3 |
Livello 4 | Livello 4 |
Livello 4 super | Livello 4 |
Livello 5 | Livello 5 |
Livello 5 super | Livello 5 super |
Quadro | Quadro |
L'eventuale differenza di retribuzione (3 super - 4 super) come da scala parametrale in vigore, verrà corrisposta a titolo di superminimo non assorbibile, fino ad un eventuale passaggio ad un livello superiore.
(esempio: 3º super passa a 3º più superminimo differenza paga. In seguito promosso 4º livello perde superminimo differenza paga)
Art. 3 - Classificazione del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex
Livello A
Appartengono a questo livello i lavoratori non qualificati che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.
Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici
Livello B
Appartengono a questo livello gli impiegati esecutivi che eseguono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento dei quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- addetti polifunzionali con mansioni di: controllo ingressi e uscite; accompagnamento, informazione e sorveglianza del pubblico; accompagnamento in sala delle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio, allestimento, distribuzione e divulgazione di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione, anche in sala; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; riscontro e segnalazione di eventuali anomalie nelle proiezioni in sala e segnalazione delle stesse rilevate anche tramite monitor all'interno della struttura; segnalazione delle emergenze; movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento non di centrale o U.T.A.);
- centralinisti e addetti di segreteria.
Livello C
Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, oltre ai compiti di cui al livello B, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento delle quali sono necessarie conoscenze specialistiche, adeguata ed elevata esperienza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Addetto polifunzionale che, con responsabilità comportante un rilevante grado di esperienza professionale, svolge nelle imprese non appartenenti ai gruppi industriali di cui al successivo livello D, compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, gestione di problematiche complesse e delle emergenze con la clientela; riavvio server e computers; inserimento della programmazione e dell'assortimento negli applicativi di vendita;
b) Addetto Polifunzionale con compiti anche di ricevimento merce;
c) Compilazione dei registri HACCP, secondo la normativa vigente.
a. Addetto polifunzionale alla prenotazione e vendita di titoli di ingresso anche con compiti di affiancamento formativo del personale inquadrato al livello B e di attività promozionale dell'offerta e dei servizi al cliente.
Livello D
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, oltre ai compiti del livello C, eseguono compiti di natura tecnica e amministrativa per lo svolgimento dei quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, eventualmente in condizioni di autonomia operativa oltre che di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto in possesso del livello esperienza e professionalità acquisite.
- Addetti alla manutenzione periodica degli impianti di proiezione digitale o degli impianti complessi ed alla gestione del relativo magazzino ricambi, ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.
- impiegati amministrativi con mansioni di contabilità, risorse umane, marketing, programmazione, sistemi informativi
- Segretaria amministrativa di multiplex: addetta con compiti gestionali complessi di natura amministrativa; ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.
- Addetti Polifunzionali con compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, nei gruppi industriali di rilevanza nazionale le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tale da coprire ampia parte del territorio nazionale.
Area Professionale Omogenea 1
All'interno dell'"Area Professionale Omogena 1" è confermata la mobilità e l'intercambiabilità del personale inquadrato ai livelli B, C e D nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nel presente schema di classificazione unica nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 13 Legge 300/1970.
All'interno dell'"Area Professionale Omogenea 1" l'adibizione saltuaria e occasionale al complesso di mansioni proprie di figure professionali inquadrate a livello superiore non comporta il riconoscimento del livello superiore. Per i periodi di assegnazione alle mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente. Laddove tale adibizione assuma invece carattere di prevalenza, il lavoratore ha diritto al riconoscimento del livello superiore e del trattamento economico corrispondente sempreché la somma dei singoli periodi di assegnazione a mansioni superiori raggiunga i sei mesi da calcolarsi in un arco di tempo di dodici mesi.
Livello E
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore rilevanza rispetto a quelli del livello F, e che collaborano con il vicedirettore di multiplex per la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il buon andamento di un settore organizzativo o tecnico dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- assistente al vicedirettore di multiplex;
- assistente al direttore di dipartimento.
Livello F
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di vicedirezione relativamente alla gestione, organizzazione, controllo e buon andamento di un settore organizzativo, anche tecnico, dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- vicedirettore di multiplex;
Quadro B
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro A e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.
A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, la gestione, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di un'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direttore di multiplex, direttore tecnico di circuito, responsabile di funzione centrale.
Quadro A
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.
A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di diverse unità aziendali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali
Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello A, è attribuita la qualifica impiegatizia
Clausole di salvaguardia
Quanto stabilito dagli accordi conclusi a livello aziendale in materia di classificazione del personale, continua a trovare applicazione anche se difforme dalla presente disciplina e, di conseguenza, sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali in essere alla data di stipulazione del presente contratto.
La suesposta disciplina in materia di classificazione non comporta di per sé modifiche peggiorative dell'inquadramento del personale attualmente in forza nelle aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale.
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:
1 ) la data di assunzione;
2) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.
5) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro.
6) la tipologia del contratto di assunzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti;
1) carta di identità o documento equipollente in corso di validità;
2) permesso di soggiorno, per il personale extracomunitario;
3) codice fiscale;
4) ogni altro documento necessario al fine del perfezionamento dell'assunzione.
Al di fuori dei casi in cui la Legge prescrive l'obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del lavoratore (art. 2, d.lgs. n. 39/2014) è in facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare tempestivamente gli eventuali successivi mutamenti dello stesso.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 6 mesi per i lavoratori di livello Q della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello QA, QB, F ed E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 5ºS e 5º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello D e C della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 4º e 3º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale;
- non superiore a 45 giorni per i lavoratori di livello B della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore ad 1 mese per i lavoratori di livello 2º e 1º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
Nei contratti a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere i 15 giorni per i contratti di durata fino a due mesi ed i 30 giorni per i contratti di durata superiore.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Fatto salvo quanto previsto nel nuovo modello di classificazione, Ipotesi di Area Professionale Omogenea I, il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, anche inferiori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 81/2015.
Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.
Trascorso il periodo massimo previsto dalla Legge vigente nello svolgimento delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello.
La norma di cui al 3º comma troverà applicazione anche nel caso in cui l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta con continuità ma abbia raggiunto, in un arco di tempo di dodici mesi, la durata complessiva del periodo massimo previsto dalla Legge di cui allo stesso precedente 3º comma.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 9 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Nel duplice intento di valorizzare le professionalità dei lavoratori e di governare i processi di innovazione tecnologica è consentita nell'ambito di servizi o di aree omogenee (tecniche/amministrative) la mobilità e l'interscambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati dallo schema di classificazione unica.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, di introduzione di nuovi sistemi produttivi, oppure di significative modifiche all'organizzazione del lavoro, o di estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, allo scopo di far fronte a nuove esigenze organizzative non altrimenti risolvibili e con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, per il tramite dell'Organizzazione datoriale competente, le Segreterie Nazionali o Territoriali delle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contrattoe la RSU/RSA ove esistente.
A tale comunicazione seguirà entro 10 giorni una riunione per l'esame della situazione cui, per i gruppi parteciperanno le Associazioni nazionali datoriali e l'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA delle Organizzazioni firmatarie il CCNL unitamente alle Segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori e ad una delegazione territoriale dei sindacati firmatari il CCNL.
Per le altre Aziende parteciperanno le Associazioni territoriali datoriali e le RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie del CCNL unitamente alle Segreterie territoriali.
Trascorsi 30 giorni dall'invio dell'informativa, in assenza di accordo, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
Art. 10 - Organizzazione del lavoro
- Flessibilità degli orari di lavoro
Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di Legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 8-4-2003 n. 66 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori all'anno, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra le direzioni aziendali e le r.s.u. ovvero gli organismi rappresentativi aziendali costituiti nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, le direzioni aziendali ed i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del 1º comma del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.
- Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra previsto, le Parti convengono di rinviare la specifica materia alla contrattazione aziendale.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le diverse materie. Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.
- Situazioni di grave crisi
In presenza di particolari condizioni di crisi economico-commerciale dell'azienda che rendessero necessario ridurre l'attività della sala cinematografica e conseguentemente contrarre l'orario di lavoro settimanale al di sotto dei limiti previsti dal presente contratto, le aziende informeranno preventivamente, per il tramite delle competenti organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
A tale comunicazione seguirà entro 7 giorni una riunione per l'esame della situazione e per esperire ogni tentativo teso al mantenimento dei livelli di attività e quindi dei salari contrattuali, esaminando la possibilità di ricorso concordato ad altri istituti contrattuali.
Qualora la situazione risulti tale da non consentire il raggiungimento del predetto obiettivo, le parti, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, potranno esaminare la possibilità dell'adozione del lavoro a tempo parziale o di altri strumenti previsti dalla Legge o dal contratto.
Fatto salvo quanto disposto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.
Il limite dei trentasei mesi può essere superato nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- ulteriori casi individuati al livello della contrattazione collettiva aziendale.
In ogni singolo cinema e relative sedi amministrative è consentita l'assunzione di un numero complessivo di lavoratori a tempo determinato fino ad un massimo del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.
Percentuali superiori, sempre riferite a singolo cinema e relative sedi amministrative, comunque entro la percentuale massima del 50%, saranno accordate dal tavolo tecnico paritetico dietro motivata richiesta.
È consentita senza limitazioni, e non concorre ai fini delle percentuali di cui ai commi precedenti, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. a), d. lgs. 15 luglio 2015, n. 81, sono esenti da limitazioni quantitative, e non concorrono ai fini delle percentuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (apertura di nuovi cinema e/o sedi amministrative) per un periodo di tredici mesi continuativi a decorrere dalla data di apertura al pubblico.
Per tutti gli altri aspetti della disciplina del contratto a termine non regolati dal presente articolo, si fa rinvio a quanto disposto dalla I. 15 luglio 2015, n. 81. Il tema delle deroghe agli intervalli tra successivi contratti a termine sarà oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del tavolo tecnico paritetico.
Art. 12 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Possono essere utilizzati lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite delle competenti Sezioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Per tutto quanto non regolato dal presente articolo si applicano gli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015.
Art. 13 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del d.lgs. n. 81/2015, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o delfanno;
c) misto, quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.
Il ricorso alle variazioni della collocazione temporale della prestazione ed alle variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentito in caso di cambio di programmazione, per la sostituzione di lavoratori assenti nonché per esigenze aziendali urgenti e rilevanti.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.
Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tale limite e comunque nei limiti dell'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno la percentuale di maggiorazione sarà del 24%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.
Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato, ai sensi delle leggi vigenti in materia, con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni di età e siano in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.lgs n. 226/2005.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.lgs 15 giugno 2015 n. 81, non può essere superiore a 3 anni.
Ai lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante si applicano comunque le disposizioni contenute nel precedente punto "disciplina delle nuove assunzioni".
Per l'assunzione in prova e per le regolamentazioni del periodo di prova si applicano le norme contrattuali di cui all'art. 7 del presente contratto.
Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato è attribuito il livello/profilo professionale da conseguire. La retribuzione dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate calcolate sul minimo salariale del livello di inquadramento:
1º anno: 70%);
2º anno: 80%;
3º anno: 90%.
Al termine del periodo di apprendistato è possibile per le parti recedere dal contratto con un preavviso di 15 gg decorrente dal termine del contratto stesso. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi il trattamento economico e normativo del presente contratto.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di trasformazione del rapporto.
La presente disciplina dell'apprendistato entra in vigore a partire dal 1º gennaio 2018.
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile.
Nell'arco dell'anno civile il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro di fruire fino ad un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti con una delle festività indicate nell'art. 58. Se alla fine di ogni anno civile, causa esigenze di servizio, ciò non fosse possibile, al lavoratore spetterà, per i rimanenti riposi non goduti di domenica o festivi, fino al raggiungimento del massimo previsto di 5, la sola maggiorazione del 55% prevista dalla lett. g) dell'art. 57 per il lavoro festivo.
Il giorno di riposo settimanale sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 5 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370 circa la legittimità del godimento del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica nelle attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità, quali appunto quelle delle imprese di esercizio di sale cinematografiche, le parti confermano e ribadiscono che la specifica connotazione strutturale dell'attività svolta da tali imprese richiede necessariamente l'impiego di tutti i lavoratori in tutte le giornate di domenica.
Confermano pertanto che, in sede di definizione dei contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, lo svolgimento del lavoro domenicale nell'ambito degli esercizi cinematografici è stato sempre tenuto presente ed adeguatamente valutato, quale presupposto, nella regolamentazione contrattuale nei suoi aspetti economici e normativi.
Nel darsi atto di quanto sopra, le parti convengono, peraltro, di enucleare dal complesso dei trattamenti economici e normativi nel quale è stato finora conglobato quanto riferibile al lavoro domenicale, conferendo ad esso autonoma connotazione.
A tal fine resta stabilito che a decorrere dal 9 maggio 1990 per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica, salvo che la domenica coincida con una delle ricorrenze di cui al 2º ed al 9º comma dell'art. 58, verrà corrisposto al lavoratore un importo pari alla maggiorazione prevista dalla tabella A per ogni ora effettivamente prestata.
In relazione alla consensuale definizione di cui sopra la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL confermano che la materia relativa al lavoro domenicale non formerà oggetto di rivendicazione ad alcun livello.
A decorrere dall'anno 2012, il lavoratore ha diritto per ogni anno di anzianità di servizio presso l'azienda ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a 24 giorni lavorativi.
In riferimento all'art. 10, comma 1 del d.lgs. 66/2003 come modificato dal d. lgs 213/2004, le parti stipulanti il presente contratto convengono che il periodo feriale deve essere goduto per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, improrogabilmente nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
NORMA AGGIUNTIVA
Il numero dei giorni d ferie di cui sopra è fissato in 24 giorni escludendo le domeniche e non le festività infrasettimanali
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, sarà corrisposto il compenso delle ferie stesse. Qualora il diritto alle ferie intere non sia maturato saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non ha maturato il diritto alle ferie intere spetterà il godimento di tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi interi di anzianità maturata.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo tra le parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Il periodo feriale dovrà avere normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto il periodo di ferie sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.
Art. 18 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
In occasione delle feste di Natale sarà corrisposta ai lavoratori una mensilità di importo pari all'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda percepita.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tali effetti, come mese intero.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.
La corresponsione della 13A mensilità o gratifica natalizia avverrà normalmente entro il 20 dicembre di ogni anno.
Art. 19 - Quattordicesima o premio annuale
Alla data del 1º luglio di ciascun anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio annuale aggiuntivo della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia per un importo pari a quello previsto per la tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi del premio per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tali effetti, come mese intero.
Per i lavoratori che prestano servizio saltuario o ridotto l'ammontare del premio annuale sarà ridotto in proporzione al minor orario di servizio prestato.
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori assunti a partire dal 6 dicembre 1980 per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21º anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nel medesimo livello di appartenenza, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione biennale della retribuzione per 5 bienni nella misura fissa prevista dall'allegata Tabella B.
Le maggiorazioni biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Esse non potranno comunque essere assorbite da precedenti o successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dalle maggiorazioni biennali maturate o da maturare.
Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.
Nel caso di passaggio del dipendente a livello superiore, le maggiorazioni biennali già maturate saranno ricalcolate con gli importi previsti dalla tabella B per il nuovo livello. Fermo restando il numero massimo di n. 5 maggiorazioni biennali della retribuzione
Art. 21 - Congedo matrimoniale per unioni civili
Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio o dell'unione civile, un periodo di congedo di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione.
Tale trattamento è comprensivo, per gli aventi diritto, di quanto erogato allo stesso titolo dall'INPS, fermo restando il diritto dell'azienda di detrarre l'importo corrisposto dal predetto Istituto.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali.
La richiesta del congedo dovrà essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Art. 22 - Tutela della maternità e paternità - congedi parentali
Per la disciplina della materia le Parti fanno riferimento alle disposizioni di Legge vigenti.
L'azienda che ritenga di fare indossare al personale una divisa dovrà fornirla a sue spese.
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio, oltre alle spese di viaggio, sarà corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi d'accordo fra le parti.
Al lavoratore che ne faccia richiesta l'azienda può accordare brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi.
Su richiesta del lavoratore, potranno essere concessi permessi retribuiti da computare in conto dell'annuale periodo di ferie.
Al lavoratore saranno concessi tre giorni di permesso retribuito in caso di gravissimo lutto di famiglia.
Art. 26 - Servizio militare o servizio civile sostitutivo
Per il trattamento dei lavoratori durante il periodo di leva obbligatorio, ora sospeso per effetto della Legge n. 226/2004, di richiamo alle armi o di servizio civile sostitutivo si applicano le norme di Legge vigenti in materia.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 61 in tema di comunicazione della malattia, ogni altra assenza dovrà essere comunicata e giustificata con la massima sollecitudine e comunque, salvo il caso di impedimento giustificato, in tempo utile per consentire il regolare svolgimento delle programmazioni.
Art. 28 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda né svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda. Non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il rapporto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 29 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
Il provvedimento di cui al punto 3) sarà inflitto al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
Il provvedimento di cui al punto 4) sarà inflitto al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al 1º comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni così gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non viene comminato entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, il provvedimento disciplinare si considererà estinto con l'archiviazione.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 30 - Trasferimento di azienda
La cessione o trasformazione d'azienda non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.
Il cessionario è obbligato in solido con il cedente, nei termini di Legge, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della trasformazione in dipendenza del lavoro prestato.
Qualora il cessionario provveda ad assumere ex novo tutto o parte del personale già liquidato dal precedente gestore, dovrà essere riconosciuta al personale medesimo ai limitati effetti degli aumenti periodici di anzianità e delle ferie un'anzianità convenzionale pari a quella maturata nel corso del risolto rapporto di lavoro.
Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, nell'ipotesi di cessione di azienda il cessionario informerà preventivamente le organizzazioni di categoria dell'eventualità di non poter procedere alla riassunzione del personale.
A tale comunicazione potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto della situazione da parte delle organizzazioni territoriali competenti, alla presenza dell'impresa interessata, per esaminare la possibilità di salvaguardare i livelli di occupazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 31 - Rappresentanze sindacali
L'ANEC, l'ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL fanno propria e recepiscono nel contratto la regolamentazione delle rappresentanze sindacali sindacali prevista dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 e successive eventuali modifiche.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20/5/1970 n. 300, negli esercizi cinematografici che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda con la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
Nei gruppi industriali di rilevanza nazionale (multiplex e megaplex) le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tale da coprire ampia parte del territorio nazionale, è riconosciuta la costituzione di un Esecutivo paritetico nazionale espressione della RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie il CCNL composto da 9 membri cui, oltre ai compiti generali di coordinamento delle attività sindacali, compete la funzione di agente contrattuale per le materie indicate nel CCNL.
Alle OO.SS. firmatarie del CCNL spetta complessivamente, in riferimento all'Esecutivo nazionale, un monte ore annuo di 580 ore di permesso sindacale. Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo per le riunioni convocate dalla direzione aziendale.
Al fine di garantire le esigenze operative delle aziende, i delegati facenti parte dell'Esecutivo, informata la propria Organizzazione Sindacale, presenteranno la richiesta di permesso sindacale alla Direzione del personale del Gruppo, di norma, 48 ore prima della sua utilizzazione - salvo casi eccezionali in cui, comunque, il preavviso non sarà inferiore a 24 ore -, specificando nella richiesta la tipologia del permesso richiesto.
Le ore di permesso sindacale usufruite verranno riportate in busta paga distinguendole da quelle riconosciute ai membri delle RSA/RSU e di organismi direttivi, e comunicate trimestralmente con apposito tabulato alle OO.SS. nazionali.
Assemblea
In applicazione dell'art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.20 della Legge 20 maggio 1970 n.300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di provincia - e, per quanto riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in Comuni non capoluogo di provincia - sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.
Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
I lavoratori che rivestano cariche sindacali in seno alle organizzazioni firmatarie del presente contratto hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato in misura non superiore a 7 giorni all'anno. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui sopra deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola almeno 24 ore prima tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza.
Sempre in relazione alle esigenze del servizio, il datore di lavoro può peraltro esaminare la possibilità di concedere, in aggiunta, altri 3 giorni di permesso retribuito all'anno.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita e non comportante alcun effetto contrattuale, per la durata massima di 6 mesi. Le qualifiche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoatori alle Sezioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Contributi sindacali
Le aziende opereranno la trattenuta dei contributi sindacali nelle misure indicate nelle tabelle C allegate previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati e consegnate o fatte pervenire all'azienda. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore e, ove esista, il numero di cartellino nonché il sindacato o l'organismo da questo all'uopo indicato al quale deve essere devoluto il contributo, nonché l'importo del contributo.
Le trattenute saranno effettuate ogni mese sulle competenze del lavoratore.
Le quote trattenute dalle aziende saranno versate su conti correnti bancari indicati dai Sindacati interessati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'ANEC, l'ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL fanno propria e recepiscono integralmente nel contratto la disciplina delle relazioni sindacali prevista dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra Confindustria - Cgil, Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 e successive eventuali modifiche.
Le parti ribadiscono l'esigenza di consolidare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.
LIVELLO NAZIONALE
Le parti concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione generale del settore, del relativo andamento economico-produttivo e delle prevedibili implicazioni occupazionali per le diverse tipologie di esercizi (monosale, multisale, multiplex e megaplex) per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'ANEC, dell'ANEM e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
LIVELLO TERRITORIALE
I temi di cui sopra costituiranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL con riferimento al comprensorio di competenza, per tale intendendosi quello in cui le unità produttive sono ubicate in una o più province ovvero in una o più regioni.
Nel corso di appositi incontri, di norma annuali, e comunque a richiesta di una delle parti, le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate nella prospettiva di iniziative da parte delle Regioni e degli Enti locali a sostegno e rilancio del settore e dell'occupazione.
Nelle stesse sedi territoriali, fermi restando l'autonomo potere decisionale delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, potranno formare oggetto di informazione, consultazione e confronto:
1. lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro di cui all'art. 10;
2. le prospettive di nuovi insediamenti, della loro localizzazione e delle prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità e qualificazione professionale dei lavoratori;
3. gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo
4. le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione e aggiornamento professionali dei lavoratori.
LIVELLO DI GRUPPO
Nel corso di appositi incontri, di regola annuali, i Gruppi industriali di rilevanza nazionale le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tali da coprire ampia parte del territorio nazionale; assistiti dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, forniranno all'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA, assistite dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, informazioni relative allo stato della occupazione, agli orientamenti economici e produttivi, all'entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle forme occupazionali.
LIVELLO AZIENDALE
Al di fuori dei livelli di informazione di cui sopra, informazioni generali saranno fornite a livello aziendale dalle imprese che occupano più di 15 dipendenti nel corso di un apposito incontro annuale.
Copyright S.I.A. s.r.l.
Art. 34 - Osservatorio nazionale
Nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di Legge e contrattuali alle sue esigenze, è costituito un osservatorio nazionale paritetico composto dalle parti firmatarie il presente CCNL che fornirà il necessario supporto tecnico ed informativo (andamento del mercato cinematografico nazionale ed internazionale, possibili effetti derivanti l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico, sull'organizzazione del lavoro e le ricadute quali-quantitative sull'occupazione, temi concernenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro ecc.).
L'osservatorio nazionale paritetico, qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali figure professionali, procederà ad una preliminare verifica delle posizioni del lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle parti stipulanti il CCNL nazionale per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale dell'Esercizio Cinematografico. L'osservatorio nazionale paritetico su osservazione dei territori promuove iniziative con le autonomie locali tese al sostegno e al rilancio del settore e dell'occupazione.
In particolare concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali, per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria e opportuna l'iniziativa dcll'ANEC e dell'ANEM e delle Organizzazioni Sindacali.
Inoltre, nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare, con riferimento alla Legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro, accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture associative.
Stagione cinematografica
L'ANEC, I'ANEM e le Organizzazioni sindacali nazionali ribadiscono la loro attenzione ed il loro interesse per le problematiche connesse all'ampliamento dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
Nel valutare positivamente i risultati finora conseguiti per il prolungamento della stagione, dichiarano, pur nel doveroso rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, il comune impegno ad assumere ogni opportuna iniziativa volta alla promozione dell'offerta cinematografica, in generale, e nei mesi primaverili ed estivi, in particolare.
Obiettivo che le parti stimano di specifico rilievo nell'interesse del tessuto economico complessivo del settore - lavoratori, imprese di esercizio, di distribuzione e di produzione e per l'allineamento agli standard europei dell'offerta di cultura ed intrattenimento attraverso il cinema.
Art. 35 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Nel ribadire il comune intendimento di adottare tutte le misure utili per prevenire, esaminare e possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro che possono insorgere in sede aziendale o di gruppo nonché allo scopo di salvaguardare l'interesse dell'utenza, le parti concordano di sottoporre le controversie individuali e plurime al tentativo di composizione secondo le procedure che seguono, escludendosi, fino al completo esaurimento di esse, il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale ed all'Autorità giudiziaria.
Per le controversie aziendali attinenti l'applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Direzione aziendale e gli Organismi rappresentativi aziendali.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite dei predetti Organismi rappresentativi aziendali.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 3 giorni dalla presentazione.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e i predetti Organismi rappresentativi aziendali, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente all'azienda dovranno ricevere la richiesta entro 3 giorni dal mancato accordo in sede locale. L'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 3 giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo diverse intese tra le parti. . Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori interessati potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Art. 36 - Contrattazione di secondo livello
Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che la contrattazione collettiva di secondo livello può rappresentare un valore aggiunto nelle relazioni sindacali in quanto, nel rispetto delle peculiari caratteristiche dell'esercizio cinematografico e delle esigenze proprie delle imprese di minori dimensioni tenda a perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività e redditività aziendali e, correlativamente, il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, sono regolati dalle modalità previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra Confindustria - CGIL - CISL e UIL del 10 gennaio 2014.
Particolare attenzione viene rivolta al recepimento della Parte Terza: "Titolarità ed efficacia della contrattazione Nazionale di Categoria e Aziendale" così disciplinata:
La contrattazione collettiva Aziendale si esercita per le materie delegate con le modalità previste dal CCNL o dalla Legge.
I contratti collettivi Aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo lnterconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'Intesa del 37 maggio 2013 e del presente accordo del 10 gennaio 2014, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno dell'Azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle Rappresentanze Unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente accordo.
In caso di presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ex art. 79 della Legge n. 300/1970, i suddetti contratti collettivi Aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai Lavoratori dell'Azienda nell'anno precedente a quello in cui viene la stipulazione dell'intesa.
Sono titolari della contrattazione aziendale la RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL , ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente la RSU, le organizzazioni sindacali nazionali e le organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL. Le aziende possono essere assistite dalle associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Il negoziato di secondo livello si svolge a livello aziendale per:
Multiplex/Megaplcx
le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, che siano situati in un'unica regione e che non abbiano optato per la contrattazione a livello territoriale ove esigibile.
Sono soggetti di tale negoziato la direzione aziendale assistita dalle strutture dell'Associazione datoriale competente e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCN,L unitamente alle RSU/RSA. L'opzione tra livello di negoziato aziendale o territoriale può essere esercitata d'intesa tra la direzione aziendale e le RSU/RSA.
Il negoziato di secondo livello si svolge a livello territoriale per:
le monosale - multisale
le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo inferiore a 15 schermi.
Sono soggetti di tale negoziato le strutture territoriali dell'Associazione datoriale competente e le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL assistite da una delegazione di RSU/RSA composta da un numero di membri non superiore a 10.
Il negoziato di secondo livello si svolge a livello di gruppo per:
i multiplex ed i megaplex
le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, che siano situati in più regioni.
Sono soggetti del negoziato di secondo livello di gruppo la direzione aziendale assistita, ove richiesto, dalle strutture dell'associazione nazionale datoriale competente e l'Esecutivo nazionale espressione delle SU/RSA assistito dalle OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL e da una delegazione territoriale.
La contrattazione di secondo livello non può avere ad oggetto materie ed istituti già definiti a livello Nazionale e comunque, istituti di carattere normativo.
Può svolgersi sulla materia economica secondo le linee del premio di risultato. Le erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione di secondo livello saranno correlate ai risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti e sostanziatisi in incrementi di qualità, efficacia cd efficienza organizzativa e, in linea generale, in miglioramenti delLandamento economico e funzionale aziendale.
Premio di risultato
Il premio di risultato è correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi per obiettivo incrementi di produttività, competitività, qualità, redditività, nonché l'adozione di strumenti che, con l'apporto e la partecipazione dei lavoratori, risultino preordinati all'ampliamento, all'ulteriore qualificazione ed alla più estesa articolazione del ruolo e della funzione della sala.
Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali della redditività.
Gli obiettivi della contrattazione integrativa saranno riferiti alle prestazioni lavorative - qualità del lavoro gradimento del pubblico sui servizi offerti ecc. - e/o ad elementi produttivi ed economici aziendali incassi, presenze, abbonamenti, rapporti con le scuole, iniziative extra attività cinematografica (convegni, incontri, ecc.).
Una volta individuati gli obiettivi, verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo -- prevedendo per ciascun parametro preso in considerazione la percentuale di incidenza sul risultato finale e gli importi collegati del premio di risultato.
Nell'accordo che definisce il premio di risultato saranno individuate forme e clausole intese a consentire una adeguata informazione e verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
Il premio-di risultato sarà variabile e non predeterminabile e non sarà utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Dovrà altresì avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
Nel caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore.
Art. 37 - Formazione professionale
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala pubblica, anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell'Unione europea.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.
Le Direzioni aziendali informeranno una volta al all'anno nel mese di gennaio, le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL degli appalti di servizi all'interno delle aziende.
L'ANEC e l'ANEM e 1e Organizzazioni sindacali dei lavoratori: nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne delle aziende nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che le Direzioni aziendali inseriranno nei contratti di appalto un'apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico a cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Le Direzioni aziendali non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.
Art. 39 - Congedi per la formazione
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o periodi di aspettativa.
La domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.
Il lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza, con l'indicazione delle ore complessive, nonché l'eventuale certificato comprovante la partecipazione agli esami.
Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che occupino almeno 15 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative e/o produttive.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno assegnati, su loro richiesta e in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
åi lavoratori studenti, compresi quelli universitari, sono concessi, su richiesta, permessi retribuiti per i giorni di esame. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
Gli stessi lavoratori possono usufruire, su richiesta, di permessi non retribuiti per il giorno antecedente a quello in cui si svolge la prova di esame.
I lavoratori che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione in conformità alle disposizioni dell'art. 5,1. 8 marzo 2000, n. 53.
A richiesta del datore di lavoro, il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art. 41 - Previdenza complementare
Le parti individuano nel Fondo Byblos il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore.
È prevista una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.
L'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore dell'1% della retribuzione contrattuale
In caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28-4-1993 è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29-4-1993 è prevista la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
Roma, 26 Luglio 2023
Spett.le
Fondo Pensione Byblos
Via Aniene 14
00198 Roma
fondobyblos @pec.notificafacile.it
e p.c.
Spett.le S.L.C. CGIL
segreterianazionale @slccgil.telecompost.it
Spett.le FISTel CISL
fistel @pec.cisl.it
Spett.le UILCOM UIL
uilcomnazionale @legalmail.it
Oggetto: Esercizio Cinematografico - disdetta quota contrattuale
Con riferimento al CCNL relativo al settore dell'Esercizio Cinematografico e Cinema-Teatrale stipulato in Roma in data 15/06/2016, s1amo con la presente ad informarVi che la parte datoriale ha deciso, unilateralmente, di non rinnovare il secondo comma dell'articolo 41 relativo alla previdenza complementare che testualmente recita:
Art. 41 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti individuano nel Fondo Byblos il fondo di previdenza complementare per le aziende del settore.
2. È prevista una quota pro-capite di € 5,00 per dodici mensilità riparametrata per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente.
3. L'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore dell'1% della retribuzione contrattuale.
4. In caso di adesione volontaria al Fondo Byblos, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28-4-1993 è prevista l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno e per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29-4-1993 è prevista la destinazione del 27% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
Fermo tutto il resto.
In conseguenza a decorrere dal 01/01/2023, data di vigenza del nuovo CCNL, le nostre Aziende Associate non opereranno più nessun versamento a Vs. favore, relativo al richiamato secondo comma.
Tale decisione è scaturita dopo attenta ed approfondita riflessione, valutate le innumerevoli contestazioni pervenute da parte dei dipendenti ai quali, gli importi versati, non sono mai stati da Voi rimborsati a loro richiesta e soprattutto al termine della loro attività lavorativa presso attività di Esercizio Cinematografico.
Tale importo verrà contrattualmente mantenuto e dirottato verso assicurazioni sanitarie, che avranno un beneficio immediato sui lavoratori interessati.
Tanto Vi era dovuto per doverosa informativa.
Distinti saluti
ANEC - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI CINEMA
PRESIDENZA NAZIONALE
Art. 42 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Le parti individuano nel fondo Salute Sempre il fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende del settore.
Con decorrenza dal 1º gennaio 2017 saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori disciplinati dal vigente CCNL con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (della durata non inferiore a tre mesi continuativi, con decorrenza dell'iscrizione dal quarto mese), nonché i lavoratori part-time con orario non inferiore al 25% dell'orario full-time contrattuale, e il relativo contributo di 120 euro annui suddiviso su dodici mensilità sarà integralmente a carico dell'azienda.
Art. 43 - Organismo bilaterale
Le parti nel ribadire quanto già espresso nei precedenti rinnovi contrattuali circa il ruolo strategico che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori rivestono, da un lato, per la elevazione della competitività aziendale e degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala pubblica e, dall'altro, per la valorizzazione professionale delle risorse umane, convengono di perseguire i suddetti obiettivi confermando Asfor Cinema quale Organismo Bilaterale per la Formazione.
Le Parti concordano che, per il suo funzionamento, l'Organismo sarà finanziato dalle Aziende che applicano il presente CCNL, con un contributo per ciascun lavoratore dipendente come da tabella D.
Il contributo sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.
Art. 44 - Disciplina dei licenziamenti
In caso di licenziamento individuale, effettuato al di fuori delle ipotesi previste dall'art.31, in violazione dei diritti derivanti al lavoratore dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente contratto, il lavoratore medesimo può chiedere alla organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto o a cui conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo di conciliazione secondo le regole che seguono.
A) L'organizzazione sindacale dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui alla lettera precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione la corrispondente Sezione territoriale dell'ANEC e dell'ANEM. Questa deve, insieme all'organizzazione sindacale richiedente, interporre i suoi uffici per la conciliazione fra le parti.
B) Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini per la richiesta e per l'espletamento di esso, il lavoratore può richiedere l'intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato.
Tale richiesta, diretta all'azienda, verrà inoltrata dal lavoratore all'organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca speciale mandato; questa ultima la trasmetterà, mediante lettera raccomandata, alla Sezione territoriale dell'ANEC e dell'ANEM che ne curerà l'inoltro all'azienda.
C) La richiesta per l'intervento conciliativo delle organizzazioni deve essere avanzata entro 5 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i successivi 5 giorni. La richiesta di intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve essere avanzata, a pena di decadenza, nel termine di 20 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento.
D) Il Collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante del datore di lavoro, da un rappresentante del lavoratore e da un presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati dall'ANEC, dall'ANEM e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato, ove nominato consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i nominativi compresi in una lista di nomi non superiore a 6 formata di comune accordo tra le Organizzazioni sindacali territoriali interessate dei lavoratori e la Sezione ANEC o ANEM competente.
E) Il presidente, appena ricevuto l'incarico, provvede a fissare nel più breve termine possibile la data di convocazione del Collegio e delle parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.
Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare entro 10 giorni una seconda convocazione delle parti per il completamento o la rinnovazione del tentativo di conciliazione.
Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo e dalla firma di questo cominciano a decorrere i 10 giorni entro i quali il Collegio deve emettere la sua decisione.
Qualora debbano essere assunti mezzi di prova, il Collegio, con il provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta il termine per la decisione e per non più di 15 giorni.
F) Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali di sorta.
G) Il Collegio - qualora ritenga ingiustificato il licenziamento - emette la sua motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di lavoro.
Nel caso di decisione negativa dell'azienda circa il ripristino del rapporto, che deve essere comunicata entro il termine massimo di 3 giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o comunque non appena decorso l'anzidetto termine di 3 giorni senza che l'azienda abbia manifestato l'intendimento di ripristinare il rapporto, provvede alla determinazione della penale.
Il Collegio, giudicando secondo equità, stabilisce una penale a carico del datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle leggi e dai contratti.
L'importo di detta penale non può essere inferiore a 3 né superiore a 6 mensilità di retribuzione.
La misura della penale si intende ridotta ad una mensilità e mezza ed a 3 mensilità per i lavoratori che abbiano anzianità di servizio inferiore a 12 mesi.
H) La procedura prevista dal presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori che hanno superato l'età pensionabile e nei confronti delle aziende che occupano meno di 5 dipendenti o che non svolgono attività continuativa settimanale.
Tutte le clausole del presente CCNL non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell'Anec e dei Sindacati.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potrà essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Preavviso Impiegati
Anni di Servizio | Livello Q Mono multisala | Livello 5º e 5º S. Mono Multisala | Livello 4º, 3º e 2º Mono Multisala |
| Livello QA, QB, F, E Multiplex | Livello D e Livello C Multiplex | Livello B Multiplex |
Fino a 5 anni | 2 Mesi | 1 mese | 15 giorni calendario |
oltre 5 fino a 10 anni | 3 Mesi | 45 giorni calendario | 30 giorni calendario |
oltre 10 anni | 4 Mesi | 2 mesi | 45 giorni calendario |
B) Preavviso operai
Livello 1º Mono Multisala - Livello A multiplex = 15 giorni calendario
I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.
La comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui sopra deve corrispondere all'altra una indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti dei diversi istituti contrattuali. Non sarà considerato utile a questi fini ove sostituito dalla corrispondente indennità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma del presente articolo di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro sarà tenuto a concedere al lavoratore permessi per la ricerca di nuove occupazioni. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Art. 47 - Indennità di anzianità - trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si applicano le seguenti norme:
l) Fino al 31 maggio 1982 è dovuta al lavoratore un'indennità di anzianità pari a:
Impiegati
Tanti 30/30 della retribuzione mensile in godimento al 31 maggio 1982 per quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato a tale data.
A tali effetti sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del 31 maggio 1982 anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al 31 maggio 1982.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Per gli impiegati che prestano servizio saltuario o ridotto, la misura dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor orario di servizio prestato.
Operai
a) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1947 e sino a tutto il 31 gennaio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 9 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1º marzo 1947;
- 10 giorni per il 6º e 7º anno;
- 12 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7º e fino al 10º anno;
- 14 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º compiuto;
b) per l'anzianità maturata successivamente al 1º febbraio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1º febbraio 1970;
- 14 giorni per il 6º e 7º anno;
- 16 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7º e fino al 10º anno;
- 18 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 10º compiuto.
L'anzianità maturata dall'operaio successivamente al 1º marzo 1947 e sino al 31 gennaio 1970 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti dell'applicazione dei maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto c);
c) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1975 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;
d) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1976 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;
e) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1977 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.
Sono fatte salve le condizioni individuali di miglior favore eventualmente già acquisite dai singoli lavoratori.
Agli effetti della liquidazione della indennità di anzianità le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15giomi.
L'importo dell'indennità di anzianità dovrà essere maggiorato dell'incidenza della gratifica natalizia. Per il personale sospeso, il periodo di sosta stagionale estiva è considerato utile ai fini della decorrenza dell'anzianità.
Per gli operai che, eventualmente, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello previsto dal presente contratto percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a tale minor orario, la misura dell'indennità di anzianità sarà ridotta in proporzione.
Operatori
Fermo restando quanto sopra disposto per gli altri operai, per il 1º e 2º operatore la misura dell'indennità di anzianità resta fissata come segue:
a) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1947 e fino a tutto il 31 gennaio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo servizio prestato successivamente al 1º marzo 1947;
- 17 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7º e fino al 12ºanno;
- 20 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12ºcompiuto;
b) per l'anzianità maturata successivamente al 1º febbraio 1970 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 17 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni di effettivo servizio prestato
successivamente al 1º febbraio 1970;
- 21 giorni per ciascuno degli anni oltre il 7º e fino al 12ºanno;
- 24 giorni per ciascuno dei successivi anni oltre il 12º compiuto.
L'anzianità maturata dall'operatore successivamente al 1º marzo 1947 e sino al 31 gennaio 1970 verrà peraltro calcolata ai limitati effetti dell'applicazione dei maggiori scaglionamenti di anzianità di cui al punto c);
c) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1975 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 20 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;
d) per l'anzianità maturata successivamente al 1º marzo 1976 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 22 giorni di retribuzione per un anno intero di servizio prestato;
e) per l'anzianità maturata successivamente al l°marzo 1977 l'indennità di anzianità verrà liquidata nella misura di:
- 26 giorni di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato.
Per i dipendenti che prestano servizio saltuario o ridotto la misura dell'indennità di anzianità sarà diminuita in proporzione al minor servizio prestato.
Norma transitoria
Per i lavoratori in servizio alla data del 10 dicembre 1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dall'importo già eventualmente corrisposto in forza della lettera B) Parte economica dell'accordo nazionale 10 dicembre 1977 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.
Per i lavoratori in servizio alla data del 6 dicembre 1980 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste nel presente articolo e dall'importo - se dovuto - di cui al 1º comma della presente norma transitoria nonché dall'importo già eventualmente corrisposto in forza della lettera D) Parte economica dell'accordo nazionale 6 dicembre 1980 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità.
Con decorrenza dal 1º giugno 1982 trova applicazione la Legge 29 maggio 1982 n.297.
Art. 48 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore spetterà al coniuge o alla parte superstite dell'unione civile, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel 1º comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia provata mediante atto di notorietà a norma di Legge.
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun lavoratore.
Art. 50 - Condizioni di miglior favore
Le parti contraenti concordano che con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni previste dalla contrattazione di secondo livello (territoriale e/o aziendale).
Il presente contralto non esplica effetti nei confronti delle condizioni di miglior favore attribuite al singolo dipendente a livello aziendale.
Art. 51 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ciascun istituto sono correlate ed inscindibili fra loro.
Salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2017 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2019.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno 4 mesi prima della sua scadenza.
Le proposte di rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa almeno 3 mesi prima della scadenza del Contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e, comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art.5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all'attività lavorativa. La direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. Per tali lavoratori le ore di lavoro oltre le 40 ore settimanali e fino a 60 ore settimanali sono retribuite con la paga oraria ordinaria senza alcuna maggiorazione.
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto. Salvo diverse esigenze aziendali, l'orario lavorativo nel sabato del personale addetto alle sedi amministrative al di fuori del cinema terminerà di norma alle ore 13.
Le retribuzioni dei su indicati lavoratori sono fissate in relazione al suddetto orario normale di lavoro settimanale. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori.
Per quanto attiene alle pause, si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º gennaio 1988, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º gennaio 1989, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º giugno 1991, di ulteriori 8 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º giugno 1992, di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º gennaio 1995 e di ulteriori 6 ore in ragione d'anno a decorrere dal 1º luglio 1995. La riduzione di cui sopra sarà attuata secondo criteri da concordare in sede aziendale.
Art. 54 - Sospensione ed interruzione del lavoro
In caso di sospensione eccezionale dello spettacolo per ordine di autorità o per altre cause di forza maggiore, ai lavoratori che si trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta, sempreché lo spettacolo abbia avuto già inizio, la normale retribuzione per la prima giornata di sospensione.
Nel caso in cui lo spettacolo non abbia avuto ancora inizio, sempre limitatamente alla prima giornata di sospensione, ai lavoratori che si trovino sul posto di lavoro sarà corrisposta la metà della retribuzione giornaliera.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di tutte le indennità, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata dovute a cause di forza maggiore dal conteggio delle paghe non saranno detratte le interruzioni stesse, quando queste nel loro complesso non superino i 60 minuti nella giornata.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 54 è ammesso il recupero a regime nermale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di soste stagionali connesse all'effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale le aziende ad attività continuativa corrisponderanno al personale di sala, per un periodo massimo di 25 giorni, un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera da essi normalmente percepita prima dell'inizio della sosta.
Lo stesso trattamento compete in caso di soste stagionali diverse dai casi di effettuazione di lavori di restauro o ristrutturazione del locale. Tuttavia, in presenza di situazioni legate a fattori economici e commerciali di segno negativo che determinino la necessità di attuare soste stagionali nelle attività aziendali di durata superiore al periodo per il quale i lavoratori hanno diritto a percepire la normale retribuzione ed il trattamento indennitario, le aziende si incontreranno in tempo utile con gli organismi rappresentativi aziendali, o, in mancanza di questi, con le organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL allo scopo di esaminare le possibilità di procedere all'adozione di meccanismi di flessibilità degli orari di lavoro e di ricercare ogni eventuale soluzione alternativa alle soste stagionali anche attraverso diretti interventi degli enti locali. Nel corso dello stesso incontro le imprese che gestiscono locali facenti parte di una struttura qualificabile come circuito cinematografico esamineranno altresì le possibilità di utilizzazione del personale in altri locali del circuito medesimo.
Il periodo di sosta stagionale sarà computato agli effetti dei vari istituti contrattuali.
Art. 57 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo i casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Ferme restando le norme di cui all'art. 11 del presente contratto, si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre l'orario normale di lavoro mensile.
Si considera lavoro supplementare quello compiuto nelle ipotesi di cui all'art. 14.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino. Per il personale che lavora per lo spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 66 del 2003, si considera lavoro notturno quello effettuato dalla mezzanotte alle ore 7.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell'art. 58 e nel giorno del riposo settimanale.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è retribuito con le maggiorazioni appresso stabilite da applicarsi sulle retribuzioni orarie:
a) lavoro straordinario 30%
b) lavoro supplementare 20%-24%
c) lavoro notturno fino ad 8 ore giornaliere 20%
d) lavoro notturno oltre le 8 ore giornaliere 40%
e) lavoro festivo fino ad 8 ore giornaliere 80%
f) lavoro festivo oltre le 8 ore giornaliere 100%
g) lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art. 58 fino ad 8 ore giornaliere 55%
h) lavoro festivo compiuto nelle giornate di cui all'art. 58 oltre le 8 ore giornaliere 65%
Le maggiorazioni suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Sono giorni festivi:
il primo giorno dell'anno
il giorno dell'Epifania
il giorno di Pasqua
il giorno di lunedì dopo Pasqua
il giorno 25 aprile
il giorno 1º maggio
il giorno 2 giugno
il giorno 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma
il giorno dell'Assunzione
il giorno di Ognissanti
il giorno dell'Immacolata Concezione
il giorno di Natale
il giorno 26 dicembre
la ricorrenza del patrono locale
Qualora il lavoratore sia chiamato a prestare servizio in tali giorni, anche se coincidenti con il giorno di riposo settimanale, avrà diritto alla retribuzione per le ore di lavoro eseguite, calcolata con le modalità e le maggiorazioni previste dall'art. 57.
Nell'ipotesi che, per la coincidenza di una delle festività su elencate con la festa del patrono locale, il lavoratore perda il trattamento economico a questa relativo, il datore di lavoro, in sostituzione, prolungherà di un giorno il periodo di ferie spettantegli.
Il trattamento economico innanzi precisato sarà corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) ferie, permessi, periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo considerato tale dal contratto collettivo.
In caso di assenza dovuta a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei giorni festivi innanzi elencati l'azienda integrerà il trattamento economico corrisposto dagli istituti assistenziali ed assicurativi fino a raggiungere l'intera retribuzione giornaliera prevista dal 2º comma del presente articolo.
Rimane fermo quanto disposto dall'art.3 della Legge 31 marzo 1954 n.90 per le domeniche e per i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre 2 settimane.
Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa nella prima domenica di novembre, giorno di celebrazione della festa dell'Unità nazionale, spetterà, oltre alla normale retribuzione contrattuale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate senza la maggiorazione per il lavoro festivo.
Al lavoratore che sia stato assente in tale giornata per riposo settimanale sarà corrisposta la normale retribuzione giornaliera.
Il 4 novembre è da considerare normale giorno feriale a tutti gli effetti.
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale chiamato ad espletare mansioni di cassa con responsabilità diretta degli errori anche finanziari, per l'effettivo tempo impiegato in tale funzione, e con l'obbligo di risarcimento delle eventuali differenze, verrà riconosciuta una indennità come da tabella sotto riportata.
L'indennità non è dovuta in alcuna misura al dipendente, nel caso in cui sia l'Azienda ad assumersi interamente la responsabilità economica dell'errore.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio del lavoratore.
Calcolo Indennità di cassa
Livelli | Mono e multisala | Livelli | Multiplex | ||||||
| Sola P.B. | 11% | 11% | 11% |
| Sola P.B. | 11% | 11% | 11% |
|
| mese | giorno | ora |
|
| mese | giorno | ora |
1 | 0,00 | 0,00 |
|
| A | 0,00 | 0,00 |
|
|
2 | 215,07 | 23,66 | 0,91 | 0,14 | B | 235,12 | 25,86 | 0,99 | 0,15 |
3 | 252,74 | 27,80 | 1,07 | 0,16 | C | 269,81 | 29,68 | 1,14 | 0,17 |
4 | 306,77 | 33,74 | 1,30 | 0,20 | D | 289,09 | 31,80 | 1,22 | 0,18 |
5 | 340,03 | 37,40 | 1,44 | 0,22 | E | 317,99 | 34,98 | 1,35 | 0,20 |
5S | 356,54 | 39,22 | 1,51 | 0,23 | F | 356,54 | 39,22 | 1,51 | 0,23 |
Q | 423,99 | 46,64 | 1,79 | 0,27 | QB | 423,99 | 46,64 | 1,79 | 0,27 |
| QA | 462,54 | 50,88 | 1,96 | 0,29 |
Il calcolo dell'indennità di cassa si esegue applicando l'11% sulla sola Paga base al 31-12-2016.
Art. 60 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese.
Ai lavoratori potrà essere corrisposto, alla scadenza della prima quindicina, secondo le consuetudini aziendali, un acconto pari al 90% della retribuzione globale spettante per tale periodo.
In base alle vigenti disposizioni legislative, il pagamento della retribuzione verrà effettuato mediante buste paga o prospetti equivalenti in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome, cognome e la qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla quantità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione al lavoratore dovrà essere comunque corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualora l'azienda ritardi di oltre 10 giorni dalla data stabilita il pagamento delle competenze di cui sopra, decorreranno sulla somma di spettanza del lavoratore gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale. Inoltre il lavoratore avrà facoltà dei chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto all'indennità di mancato preavviso.
Ai fini del presente contratto per retribuzione si intende:
a) il minimo tabellare previsto per il livello cui il lavoratore è assegnato;
b) gli aumenti periodici di anzianità;
c) gli eventuali aumenti di merito e terzi elementi.
Dichiarazione a verbale
Per il personale - sia esso occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale corrispondente a quello normale e contrattuale, sia esso occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale - dipendente da aziende che effettuano attività di durata non inferiore al normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per il coefficiente 173.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26.
Per il personale occupato per un orario normale di lavoro giornaliero e settimanale inferiore a quello normale contrattuale presso aziende che effettuano attività di durata inferiore al normale orario di lavoro contrattuale la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 208. Ai fini del pagamento delle ore di lavoro straordinario dallo stesso eventualmente prestate in eccedenza all'orario normale contrattuale di cui all'art. 53 la retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173.
Art. 61 - Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dal lavoratore con la massima sollecitudine, telefonicamente o tramite e-mail, sms, fax, in tempo utile per consentire il normale svolgimento delle programmazioni. In mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
Il lavoratore dovrà comunicare all'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico telematicamente. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successive comunicazioni inerenti il proseguimento stesso che il lavoratore deve inoltrare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nella certificazione precedente.
L'azienda può effettuare il controllo delle assenze per infermità del dipendente nel rispetto dell'art.5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Il lavoratore assente per malattia od infortunio è tenuto, fin dal primo giorno e per l'intero periodo di assenza, a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, anche in giornata festiva o di riposo settimanale.
Il lavoratore che, salvo eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altre cause di forza maggiore, non sia reperito al domicilio durante le suddette fasce orarie o quelle diverse eventualmente stabilite da disposizioni amministrative, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ai sensi della Legge 11 novembre 1983 n.638. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, l'azienda conserverà il posto al lavoratore non in prova per 12 mesi. Durante l'interruzione del servizio, l'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta per la prima metà del periodo suindicato e il 50% per la seconda metà del periodo stesso.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini del suddetto periodo di conservazione del posto e del conseguente trattamento economico, si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei trentasei mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel computo del limite della conservazione del posto e del trattamento economico come sopra definiti non saranno conteggiate:
- le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital;
- le terapie salvavita;
- i periodi di assenza continuativa superiori ad un mese dovuti a gravi patologie, entro il limite complessivo di 90 giorni.
Le parti convengono di introdurre, per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo, la sperimentazione della disciplina di cui ai successivi tre commi riguardante il trattamento economico delle assenze per malattia. Tale sperimentazione prevede il trasferimento dei dati relativi all'incidenza del fenomeno alla parte sindacale all'avvio della sperimentazione e successivamente ogni sei mesi; ogni dodici mesi un confronto delle parti per il monitoraggio e gli approfondimenti necessari alla valutazione degli effetti della nuova disciplina e degli eventuali interventi correttivi. Nel caso di assenze che si verifichino, in un arco di tempo di sei mesi dall'ultimo evento, nelle giornate di sabato e/o domenica nonché nelle festività di cui all'art. 58, il trattamento economico viene corrisposto nella misura del 100% per i primi due eventi e, per il terzo evento, nella misura del 50% del trattamento previsto al comma 3 del presente articolo. Il trattamento stesso cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.
I periodi di assenze non superiori a due giorni cadenti nelle giornate di cui al precedente comma, dopo il terzo evento verranno computati in misura doppia sia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto che del conseguente trattamento economico.
Agli effetti di cui ai precedenti due commi, non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui al precedente 10º comma, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione e a gravi e documentate malattie certificate dagli enti ospedalieri.
Alla scadenza dei limiti di tempo di cui sopra, il lavoratore potrà richiedere un periodo di aspettativa per un massimo di 4 mesi, ovvero sei mesi per le fattispecie di cui al 10º comma rinnovabile per i casi individuati al precedente 10º comma, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità.
Decorsi i periodi di conservazione del posto come sopra definiti, oppure scaduto l'eventuale periodo di aspettativa, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Dichiarazione a verbale
Riguardo ai lavoratori per i quali sia dovuta la contribuzione Inps per la malattia, il trattamento economico a carico del datore di lavoro consisterà nell'integrazione di quanto corrisposto dall'Inps fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 62 - Trattamento per infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto è garantita fino alla guarigione clinica, ma non può comunque essere superiore a 18 mesi.
L'azienda corrisponderà al lavoratore una indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1º al 270º giorno.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri trattamenti aziendali o locali o comunque derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Il diritto a percepire il suddetto trattamento indennitario integrativo a carico dell'azienda è subordinato al riconoscimento della malattia da parte dell'Istituto assicuratore nonché alla presentazione dell'attestazione medica rilasciata al lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia.
È diritto dell'azienda rivalersi sulla retribuzione del lavoratore delle quote anticipate per conto dell'Istituto assicuratore, e correlativamente, per conto proprio, quando le quote stesse non siano, per qualsiasi causa, dovute dall'Istituto assicuratore medesimo.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni precedenti.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso. Qualora per i lavoratori di livello Q, 5º Super, 5º per il personale dipendente da monosale e multisale e di livello QA e QB per il personale dipendente da multiplex e megaplex, all'atto dell'assunzione, sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per il personale in servizio, in tal caso il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre al lavoratore la diaria per giorni 15 nonché una diaria supplementare di giorni 4 per ogni familiare (considerando tali quelli riconosciuti agli effetti degli assegni familiari) che lo segue nel trasferimento.
Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 3 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
In riferimento alla disciplina sui trasferimenti di cui al presente articolo, le parti convengono che i trasferimenti individuali potranno essere disposti per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e la comunicazione sarà preceduta da un preavviso non inferiore a 20 gg.
Dovranno tenersi in debito conto da parte aziendale le obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comune, fatte salve le regolamentazioni eventualmente concordate dalle parti a livello di singola impresa/gruppo.
Tabella A - Calcolo Maggiorazione Lavoro Domenicale
Monosale Multisale
Livelli | P.B. | Conting | Totale | 1 Ora | 10% Magg. Su 1 ora |
1 | 192,72 | 504,11 | 696,83 | 4,03 | 0,40 |
2 | 215,07 | 505,37 | 720,44 | 4,16 | 0,42 |
3 | 254,39 | 507,80 | 762,19 | 4,41 | 0,44 |
4 | 306,77 | 510,45 | 817,22 | 4,72 | 0,47 |
5 | 340,03 | 512,34 | 852,37 | 4,93 | 0,49 |
5S | 356,54 | 513,34 | 869,88 | 5,03 | 0,50 |
Q | 423,99 | 517,51 | 941,50 | 5,44 | 0,54 |
Multiplex
Livelli | P.B. | Conting | Totale | 1 Ora | 10% Magg. Su 1 ora |
A | 192,72 | 504,11 | 696,83 | 4,03 | 0,40 |
B | 235,12 | 506,49 | 741,61 | 4,29 | 0,43 |
C | 269,81 | 508,80 | 778,61 | 4,50 | 0,45 |
D | 289,09 | 509,92 | 799,01 | 4,62 | 0,46 |
E | 317,99 | 511,12 | 829,11 | 4,79 | 0,48 |
F | 356,54 | 513,34 | 869,88 | 5,03 | 0,50 |
QB | 423,99 | 517,51 | 941,50 | 5,44 | 0,54 |
QA | 462,54 | 519,74 | 982,28 | 5,68 | 0,57 |
Tabella B - Aumenti Periodici di anzianità
Livelli | Mono e multisala | ||
5% P.B. | Base Fissa | Importo 1 Scatto | |
1 | 9,64 | 3,62 | 13,26 |
2 | 10,75 | 3,62 | 14,37 |
3 | 12,64 | 3,62 | 16,26 |
4 | 15,34 | 3,62 | 18,96 |
5 | 17,00 | 3,62 | 20,62 |
5S | 17,83 | 3,62 | 21,45 |
Q | 21,20 | 3,62 | 24,82 |
Livelli | Multiplex | ||
5% P.B. | Base Fissa | Importo 1 Scatto | |
A | 9,64 | 3,62 | 13,26 |
B | 11,76 | 3,62 | 15,38 |
C | 13,49 | 3,62 | 17,11 |
D | 14,45 | 3,62 | 18,07 |
E | 15,90 | 3,62 | 19,52 |
F | 17,83 | 3,62 | 21,45 |
QB | 21,20 | 3,62 | 24,82 |
QA | 23,13 | 3,62 | 26,75 |
Tabella C1 - Tabella Trattenuta Sindacale dal 01/01/2017 al 31/12/2017
Livelli | Monosale Multisale | ||||
P.B. | Conting | 1º Aum. CCNL | Totale | 1% Sind | |
1 | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 715,70 | 7,16 |
2 | 215,07 | 505,37 | 21,13 | 741,57 | 7,42 |
3 | 254,39 | 507,80 | 24,91 | 787,10 | 7,87 |
4 | 306,77 | 510,45 | 30,00 | 847,22 | 8,47 |
5 | 340,03 | 512,34 | 33,21 | 885,58 | 8,86 |
5S | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 904,79 | 9,05 |
Q | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 983,01 | 9,83 |
Livelli | Multiplex | ||||
P.B. | Conting | Aumento CCNL | Totale | 1% Sind | |
A | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 715,70 | 7,16 |
B | 235,12 | 506,49 | 23,02 | 764,63 | 7,65 |
C | 269,81 | 508,80 | 26,42 | 805,03 | 8,05 |
D | 289,09 | 509,92 | 28,30 | 827,31 | 8,27 |
E | 317,99 | 511,12 | 31,13 | 860,24 | 8,60 |
F | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 904,79 | 9,05 |
QB | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 983,01 | 9,83 |
QA | 462,54 | 519,74 | 45,28 | 1.027,56 | 10,28 |
Tabella C2 - Tabella Trattenuta Sindacale dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Livelli | Monosale Multisale | |||||
P.B. | Conting | 1º Aum. CCNL | 2º Aum. CCNL | Totale | 1% Sind | |
1 | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 18,87 | 734,57 | 7,35 |
2 | 215,07 | 505,37 | 21,13 | 21,13 | 762,70 | 7,63 |
3 | 254,39 | 507,80 | 24,91 | 24,91 | 812,01 | 8,12 |
4 | 306,77 | 510,45 | 30,00 | 30,00 | 877,22 | 8,77 |
5 | 340,03 | 512,34 | 33,21 | 33,21 | 918,79 | 9,19 |
5S | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 34,91 | 939,70 | 9,40 |
Q | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 41,51 | 1.024,52 | 10,25 |
Livelli | Multiplex | |||||
P.B. | Conting | 1º Aum. CCNL | 2º Aum. CCNL | Totale | 1% Sind | |
A | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 18,87 | 734,57 | 7,35 |
B | 235,12 | 506,49 | 23,02 | 23,02 | 787,65 | 7,88 |
C | 269,81 | 508,80 | 26,42 | 26,42 | 831,45 | 8,31 |
D | 289,09 | 509,92 | 28,30 | 28,30 | 855,61 | 8,56 |
E | 317,99 | 511,12 | 31,13 | 31,13 | 891,37 | 8,91 |
F | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 34,91 | 939,70 | 9,40 |
QB | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 41,51 | 1.024,52 | 10,25 |
QA | 462,54 | 519,74 | 45,28 | 45,28 | 1.072,84 | 10,73 |
Tabella C3 - Tabella Trattenuta Sindacale dal 01/01/2019 al 31/12/2019
Livelli | Monosale Multisale | ||||||
P.B. | Conting. | 1º Aum. CCNL | 2º Aum. CCNL | 3º Aum. CCNL | Totale | 1% Sind | |
1 | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 18,87 | 15,72 | 750,29 | 7,50 |
2 | 215,07 | 505,37 | 21,13 | 21,13 | 17,61 | 780,31 | 7,80 |
3 | 254,39 | 507,80 | 24,91 | 24,91 | 20,75 | 832,76 | 8,33 |
4 | 306,77 | 510,45 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 902,22 | 9,02 |
5 | 340,03 | 512,34 | 33,21 | 33,21 | 27,67 | 946,46 | 9,46 |
5S | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 34,91 | 29,09 | 968,79 | 9,69 |
Q | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 41,51 | 34,59 | 1.059,11 | 10,59 |
Livelli | Multiplex | ||||||
P.B. | Conting | 1º Aum. CCNL | 2º Aum. CCNL | 3º Aum. CCNL | Totale | 1% Sind | |
A | 192,72 | 504,11 | 18,87 | 18,87 | 15,72 | 750,29 | 7,50 |
B | 235,12 | 506,49 | 23,02 | 23,02 | 19,18 | 806,83 | 8,07 |
C | 269,81 | 508,80 | 26,42 | 26,42 | 22,01 | 853,46 | 8,53 |
D | 289,09 | 509,92 | 28,30 | 28,30 | 23,58 | 879,19 | 8,79 |
E | 317,99 | 511,12 | 31,13 | 31,13 | 25,94 | 917,31 | 9,17 |
F | 356,54 | 513,34 | 34,91 | 34,91 | 29,09 | 968,79 | 9,69 |
QB | 423,99 | 517,51 | 41,51 | 41,51 | 34,59 | 1.059,11 | 10,59 |
QA | 462,54 | 519,74 | 45,28 | 45,28 | 37,74 | 1.110,58 | 11,11 |
Tabella D - Tabella Trattenute mensili ASFORCINEMA
Monosala/Multisala
Liv | P.B. | Conting | PB+Co | 0,20% |
1 | 192,72 | 504,11 | 696,83 | 1,39 |
2 | 215,07 | 505,37 | 720,44 | 1,44 |
3 | 254,39 | 507,80 | 762,19 | 1,52 |
4 | 306,77 | 510,45 | 817,22 | 1,63 |
5 | 340,03 | 512,34 | 852,37 | 1,70 |
5S | 356,54 | 513,34 | 869,88 | 1,74 |
Q | 423,99 | 517,51 | 941,50 | 1,88 |
Multiplex
Liv | P.B. | Conting | PB+Co | 0,20% |
A | 192,72 | 504,11 | 696,83 | 1,39 |
B | 235,12 | 506,49 | 741,61 | 1,48 |
C | 269,81 | 508,80 | 778,61 | 1,56 |
D | 289,09 | 509,92 | 799,01 | 1,60 |
E | 317,99 | 511,12 | 829,11 | 1,66 |
F | 356,54 | 513,34 | 869,88 | 1,74 |
QB | 423,99 | 517,51 | 941,50 | 1,88 |
QA | 462,54 | 519,74 | 982,28 | 1,96 |
Tabella E1 - TABELLE PAGA "Monosale e Multisale" DAL 01/01/2017
Livelli e Parametri | I° Liv. 100 | II° Liv. 112 | III° Liv. 132 | EX III° Super dal 01/04/14 | IV° Liv. 159 | EX IV° Super dal 01/04/14 | V° Liv. 176 | V° Liv. Sup. 185 | VI°Qua 220 |
Minimo Tabellare CCNL | 1.022,20 | 1.084,43 | 1.188,38 |
| 1.328,49 |
| 1.417,19 | 1.463,04 | 1.644,96 |
Minimo | 1.022,20 | 1.084,43 | 1.188,38 | - | 1.328,49 | - | 1.417,19 | 1.463,04 | 1.644,96 |
Superminimo non Riassorbibile ai soli dipend. in forza al 31/03/14 |
|
|
| 22,37 |
| 26,84 |
|
|
|
Aumenti Retributivi |
|
|
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|
|
|
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|
|
1 gennaio 2017 | |||||||||
Aumento minimo tabellare | 18,87 | 21,13 | 24,91 |
| 30,00 |
| 33,21 | 34,91 | 41,51 |
Lordo dal 01/01/2017 | 1.041,07 | 1.105,56 | 1.213,29 | - | 1.358,49 | - | 1.450,40 | 1.497,95 | 1.686,47 |
1 gennaio 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aumento minimo tabellare | 18,87 | 21,13 | 24,91 |
| 30,00 |
| 33,21 | 34,91 | 41,51 |
Lordo dal 01/01/2018 | 1.059,94 | 1.126,69 | 1.238,20 | - | 1.388,49 | - | 1.483,61 | 1.532,86 | 1.727,98 |
1 giugno 2019 |
|
|
|
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|
Aumento minimo tabellare | 15,72 | 17,61 | 20,75 |
| 25,00 |
| 27,67 | 29,09 | 34,59 |
Lordo dal 01/06/2019 | 1.075,66 | 1.144,30 | 1.258,95 | - | 1.413,49 | - | 1.511,28 | 1.561,95 | 1.762,57 |
Ai soli lavoratori in forza alla data del 01/06/2023, verrà corrisposto un importo lordo a titolo di "una tantum tombale" pari a 270,00 euro al IV° livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e derogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in unica soluzione, e corrisposto unitamente alle competenze di Giugno 2023.
Monosala / Multisala
Una Tantum 2020 2021 2022
Livello
Parametro
ContrattualeU.T.
1
100
169,81
2
112
190,19
3
132
224,15
4
159
270,00
5
176
298,87
5S
185
314,15
6 Quadro
220
373,58
Multiplex e Megaplex
[___]
3. Gli importi di cui sopra verranno erogati "pro quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di Legge, di contratto e ciclicità. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, la malattia, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
4. L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto e sarà trattato fiscalmente come arretrati anno precedente ed assoggettato quindi, a tassazione separata.
5. Le parti si danno atto, inoltre, che,a partire dal 01 Giugno 2023 a tutto il personale che risulterà in forza a tale data, verrà erogata una somma pari a 35,00 euro (euro trentacinque/00) lordi mensili al 4 livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali. Sempre per il solo personale in forza al 01/06/2023 il presente importo a valere dal 01/01/2023 produrrà degli arretrati per i soli mesi effettivamente lavorati dal 01/01/2023 al 31/05/2023, a tal fine sono computati la malattia, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di Lavoro, tale importo sarà corrisposto con le competenze di Ottobre 2023.
Monosala / Multisala
Conto Futuri aumenti mensili
Livello
Parametro
ContrattualeAumento
1
100
22,01
2
112
24,65
3
132
29,06
4
159
35,00
5
176
38,74
5S
185
40,72
6 Quadro
220
48,43
Multiplex e Megaplex
[___]
6. Per gli importi già corrisposti a livello aziendale a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nei vari accordi aziendali.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 5 avverrà con i criteri di proporzionalità
Tabella E2 - TABELLE PAGA "MULTIPLEX" DAL 01/01/2017
Livelli e Parametri | Liv. A 100 | Liv. B 122 | Liv. C 140 | Liv. D 150 | Liv. E 165 | Liv. F 185 | Quadro B 220 | Quadro A 240 |
Minimo CCNL | 1.022,20 | 1.136,30 | 1.230,02 | 1.281,92 | 1.359,31 | 1.463,04 | 1.644,96 | 1.748,73 |
Minimo | 1.022,20 | 1.136,30 | 1.230,02 | 1.281,92 | 1.359,31 | 1.463,04 | 1.644,96 | 1.748,73 |
Aumenti Retributivi |
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1 gennaio 2017 |
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Aumento minimo tabellare | 18,87 | 23,02 | 26,42 | 28,30 | 31,13 | 34,91 | 41,51 | 45,28 |
Lordo dal 01/01/2017 | 1.041,07 | 1.159,32 | 1.256,44 | 1.310,22 | 1.390,44 | 1.497,95 | 1.686,47 | 1.794,01 |
1 gennaio 2018 |
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Aumento minimo tabellare | 18,87 | 23,02 | 26,42 | 28,30 | 31,13 | 34,91 | 41,51 | 45,28 |
Lordo dal 01/01/2018 | 1.059,94 | 1.182,34 | 1.282,86 | 1.338,52 | 1.421,57 | 1.532,86 | 1.727,98 | 1.839,29 |
1 giugno 2019 |
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Aumento minimo tabellare | 15,72 | 19,18 | 22,01 | 23,58 | 25,94 | 29,09 | 34,59 | 37,74 |
Lordo dal 01/06/2019 | 1.075,66 | 1.201,52 | 1.304,87 | 1.362,10 | 1.447,51 | 1.561,95 | 1.762,57 | 1.877,03 |
Ai soli lavoratori in forza alla data del 01/06/2023, verrà corrisposto un importo lordo a titolo di "una tantum tombale" pari a 270,00 euro al IV° livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e derogato con le modalità di cui ai successivi punti 3 e 4.L'importo di cui al punto precedente verrà riconosciuto in unica soluzione, e corrisposto unitamente alle competenze di Giugno 2023.
Monosala / Multisala
[___]
Multiplex e Megaplex
Una Tantum 2020 2021 2022
Livello
Parametro
ContrattualeU.T.
A
100
169,81
B
122
207,17
C
140
237,74
D
150
254,72
E
165
280,19
F
185
314,15
Quadro B
220
373,58
Quadro A
240
407,55
3. Gli importi di cui sopra verranno erogati "pro quota" in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 - 2022. Non saranno conteggiati ai fini dell'anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di Legge, di contratto e ciclicità. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, la malattia, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
4. L'importo di cui sopra non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto e sarà trattato fiscalmente come arretrati anno precedente ed assoggettato quindi, a tassazione separata.
5. Le parti si danno atto, inoltre, che,a partire dal 01 Giugno 2023 a tutto il personale che risulterà in forza a tale data, verrà erogata una somma pari a 35,00 euro (euro trentacinque/00) lordi mensili al 4 livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali. Sempre per il solo personale in forza al 01/06/2023 il presente importo a valere dal 01/01/2023 produrrà degli arretrati per i soli mesi effettivamente lavorati dal 01/01/2023 al 31/05/2023, a tal fine sono computati la malattia, il congedo di maternità, i congedi parentali ed i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di Lavoro, tale importo sarà corrisposto con le competenze di Ottobre 2023.
Monosala / Multisala
[___]
Multiplex e Megaplex
Conto Futuri aumenti
Livello
Parametro
ContrattualeAumento
A
100
22,01
B
122
26,86
C
140
30,82
D
150
33,02
E
165
36,32
F
185
40,72
Quadro B
220
48,43
Quadro A
240
52,83
6. Per gli importi già corrisposti a livello aziendale a titolo di acconto su futuri aumenti contrattuali, si confermano le previsioni contenute nei vari accordi aziendali.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione degli importi di cui ai punti 2 e 5 avverrà con i criteri di proporzionalità
***
Accordo 27/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
[___]
Questo incontro è volto a definire un Accordo Quadro sull'emergenza Covid-19 “Coronavirus” al fine di determinare i provvedimenti necessari a tutela dell'occupazione, della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici ed anche riguardo alle coperture delle sospensioni dal lavoro, del settore dell'Esercizio Cinematografico.
Ciascuno deve dare il proprio contributo attivo in questo momento di emergenza del Paese per prevenire la diffusione del Coronavirus nelle aziende, nei servizi pubblici, nelle scuole, in tutti i luoghi di lavoro. Occorre un piano di informazione e di prevenzione sulla salute in tutti i luoghi di lavoro, anche per tranquillizzare tutti i lavoratori nonché gli imprenditori Italiani ed Esteri del settore. A tal fine servono soprattutto ammortizzatori sociali per sostenere le imprese di esercizio cinematografico italiane in evidente difficoltà, per contrastare gli effetti negativi che sta creando il Coronavirus sulle economie Aziendali a causa della chiusura forzata delle sale cinematografiche nelle regioni oggetto di apposita ordinanza e della mancata uscita dei film che grava pesantemente su quelle ancora aperte, con pesanti ricadute sull'occupazione.
Abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari, come cassa integrazione in deroga, poiché il nostro settore ne è attualmente sprovvisto, per dare certezza già da domani mattina ai lavoratori, in particolare delle zone rosse e gialle della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, delle Marche e di tutte le altre regioni e provincie interessate dai provvedimenti restrittivi, come è accaduto in occasione dei terremoti o per la caduta del ponte Morandi.
L'A.N.E.C. unitamente alle OO.SS. SLC-CgiI, FISTel-Cisl e UILCOM-Uil concordano di richiedere un incontro urgente al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini per affrontare una serie di tematiche legate agli ammortizzatori sociali, tra le quali le criticità emerse per alcune aziende dell'esercizio cinematografico, nel proseguire normalmente l'attività causa la difficoltà di approvvigionamento di prodotto legate alla mancata uscita dei Film con incassi in diminuzione di oltre il 70%. In seguito alle ordinanze che, a causa dei casi italiani di contagio, hanno sospeso le attività lavorative in alcune aree e non potendosi altresì escludere che il contagio si allarghi ad altre aree geografiche nei prossimi giorni e settimane, con conseguente ampliamento delle misure cautelative, si ritiene opportuno un tavolo interministeriale anche con i Ministri del lavoro, della salute, il Mise, l'Inps, per condividere soluzioni adeguate all'emergenza. Si tratta, in primo luogo, di salvaguardare il reddito dei lavoratori impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa nonché, ove possibile, evitare la sospensione delle attività. Occorrono facilitazioni amministrative alle aziende che dovessero richiedere la cassa integrazione in deroga o contratti di solidarietà a causa di sospensioni lavorative (ad esempio escludendo, tra i requisiti, quello di prevedere una data certa di ripresa dell'attività).
In subordine, bisogna sostenere le aziende che dovessero richiedere, ove non fosse concessa la CIG in deroga, le prestazioni del Fis (il Fondo presso l'Inps che concede prestazioni per sospensioni lavorative ai dipendenti di aziende escluse dalla cassa Integrazione e prive di fondo settoriale). Occorre una verifica della capienza dei fondi disponibili come F.I.S. e trovare una soluzione per il sostegno al reddito dei dipendenti delle aziende anche con meno di 5 addetti (oggi non rientranti in nessun ammortizzatore), dei lavoratori stagionali, dei lavoratori autonomi, attualmente esclusi dagli istituti. Da parte del Governo servono risorse finanziarie adeguate se dovessero verificarsi problemi di capienza delle gestioni degli istituti. Riteniamo che vadano sollecitate nelle aziende l'utilizzo di modalità organizzative flessibili che rendano possibile la continuazione delle attività lavorative senza compromettere la salute dei lavoratori e dei cittadini, ad esempio razionalizzando eventuali trasferte ed utilizzando lo smart working, anche se ancora non recepito dal vigente CCNL di categoria, laddove compatibile con Fattività svolta (es. figure impiegatizie), sulla base di accordi aziendali o territoriali. Per le sale rimaste aperte al fine di far fronte alla mancata uscita dei film e conseguente minore attività, l'utilizzo dell'assegno di solidarietà artt. 30 e 31 D.lgs. 148/2015. A sostegno di tali provvedimenti possono immaginarsi misure, quali il potenziamento della connettività di rete, incentivi ad incrementare i servizi di consegna a domicilio dei Film in uscita, ecc.., che potrebbero altresì avere un ruolo di rilievo nell'evitare un ulteriore calo dell'incasso al botteghino con una contrazione dei servizi resi nelle sale ancora aperte e non soggette a provvedimento di chiusura.
Dopo lunga ed approfondita discussione le parti concordano, per la sola durata dell'emergenza:
a) In attesa dell'accettazione, da parte del governo, prevista per i prossimi giorni, delle richieste unitarie di categoria qui espresse, si autorizzano le aziende, al solo fine di salvaguardare l'occupazione ed il salario dei dipendenti, di ricorrere agli istituti contrattuali delle Ferie, ROL ed ex Festività secondo le seguenti modalità:
- Personale con contratto a tempo indeterminato:
Utilizzo degli Istituti di cui al presente punto a), accantonati alla data del 31/12/2019;
- Personale con contratto a tempo determinato:
Utilizzo degli Istituti di cui al presente punto a), accantonati alla data del 31/12/2019 e di quelli maturati ed in maturazione alla data del 29/02/2020;
L'azienda e il lavoratore, in mancanza delle precedenti previsioni, concorderanno una flessibilità degli orari di lavoro con recupero dell'orario retribuito senza prestazione in un periodo successivo alla eventuale cassa integrazione o solidarietà, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Per i soli lavoratori a tempo determinato, in caso non sia possibile il recupero, le somme corrisposte verranno recuperate sulle competenze finali dovute.
Le modalità di recupero dell'orario retribuito senza prestazione, saranno concordate a livello aziendale, su richiesta del lavoratore assistito dalla RSU e/o rappresentanze territoriali.
b) Si autorizza l'utilizzo, per le sale aperte, al fine di far fronte al calo di attività dovuto alla mancata uscita dei film, una riduzione dell'orario di lavoro, coperto da quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.lgs. 148/2015, dall'assegno di solidarietà o dall'assegno ordinario esteso a tutte le aziende, anche con meno di 5 o 15 dipendenti.
c) Si autorizza, compatibilmente con l'attività esercitata, l'uso dello “smart working” per il momento disciplinato, in attesa di normativa contrattuale, come da Legge.
d) Ad oggi sono riscontrate quindi cinque possibilità di astensione dal lavoro che saranno così disciplinate:
1) A CASA PER L'ORDINANZA
Assenza a causa dell'ordine della pubblica autorità, che impedisce ai lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata (ferie, permessi). In questi casi è evidente che l'assenza del lavoratore non solo è indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal provvedimento d'ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi.
Un'alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il lavoro agile che, ai sensi della 1. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23 febbraio 2020 e successive integrazioni del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti.
2) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l'accesso in un determinato comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall'area indicata.
In questi casi è di tutta evidenza l'assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l'azienda stessa impedita dal provvedimento dell'autorità pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell'accesso a trattamenti di Cig o F.I.S. e nelle more dell'applicazione l'utilizzo di ferie accantonate al 31/12/2019 e permessi.
3) IN QUARANTENA OBBLIGATORIA
Assenza per quarantena stabilita dai presidi sanitari. Riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa ipotesi può comportare l'assenza da parte del lavoratore interessato. In tal caso le modalità di gestione dell'evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Non c'è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall'autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento lata sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di Legge e contrattuali, che riguardano l'assenza per malattia a carico INPS, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
4) IN QUARANTENA VOLONTARIA
Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di
isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall'Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione dell'autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell'attesa della decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell'autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo, tramite certificato medico.
5) ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l'assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione. Un'assenza determinata dal semplice “timore ” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso, in assenza di altro giustificativo, si realizza l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro che non può essere retribuita, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
Alla fine del periodo di emergenza, tutti i lavoratori sospesi dall'attività produttiva per i motivi vari, dovranno rendersi disponibili all'immediato rientro sul posto di lavoro, fatte salve le condizioni di impossibilità adeguatamente documentate.
Accordo 10/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
[___]
Con riferimento all'Accordo Quadro sull'emergenza “Covid-19 coronavirus”, siglato dalle parti in questa sede in data 27/02/2020, in seguito all'evolversi ed all'aggravamento della situazione generale, in seguito all'emanazione del DPCM del 02/03/2020 dove viene ulteriormente decretata la chiusura delle sale cinematografiche nelle sole zone previste delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle province di Savona e Pesaro/Urbino nonché dell'ordinanza della Regione Marche del 04/03/2020 che definiscono la chiusura di tutte le sale cinematografiche regionali e del seguente DPCM del 08/03/2020 dove veniva decretata la completa e totale chiusura di tutte le sale cinematografiche in tutto il territorio Nazionale, nonché l'ultimo DPCM di data odierna, le parti ritengono di dover integrare gli accordi precedentemente siglati.
Dopo aver presentato alle competenti autorità richieste di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, siamo in attesa di ricevere disposizioni governative al riguardo. Se dovesse essere accolta la nostra richiesta di CIGD, bisognerà approntare degli accordi specifici locali da allegare alle singole domande di CIGD, da inviare alla regione competente per residenza della sala. Nella malaugurata ipotesi che non venisse accettata la richiesta di CIGD, dovremmo dirottare le richieste sul F.I.S. approntando appositi accordi che faranno riferimento all'accordo quadro qui sottoscritto.Tali accordi saranno presentati congiuntamente dalle parti a livello territoriale.
Per il personale che comunque rimane operativo anche a sala chiusa, si dovrà optare per lo smartworking utilizzando le bozze di contratto predisposti ed autorizzati in questa sede.
A seguito della chiusura forzata delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo agli asili nido, alle scuole per l'infanzia (Asilo), scuola primaria (elementari) e secondarie di primo grado (medie), prevista fino al 03/04/2020, si dovranno agevolare le lavoratrici madri e/o lavoratori padri, in attesa di provvedimenti previsti a livello governativo (congedi parentali, ecc.) all'utilizzo degli istituti contrattuali delle ferie, ROL ed ex festività, la flessibilità degli orari di lavoro con recupero dell'orario retribuito senza prestazione in un periodo successivo, nei modi previsti dal ns. precedente accordo di data 27/02/2020.
Alla fine del periodo di emergenza, tutti i lavoratori sospesi dall'attività produttiva per i motivi vari, dovranno rendersi disponibili all'immediato rientro sul posto di lavoro, fatte salve le condizioni di impossibilità adeguatamente documentate.
Le parti concordano di incontrarsi di nuovo in caso di ulteriore proroga alle disposizioni contenute nei DPCM emanati ad oggi ovvero all'emanazione di nuove normative che introducano altre tipologie di ammortizzatori sociali, e comunque entro il 31/3/2020 per una verifica sull'attuazione del presente accordo al fine di valutarne l'implementazione, in modo particolare per i lavoratori intermittenti
VERBALE DI ACCORDO
per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)Azienda richiedente il trattamento di integrazione salariale in deroga per chiusura forzata dell'attività dpcm 08/03/2020
(nome azienda/impresa)
Il giorno______________________________del mese di____________________________dell'anno 2020 presso____________________________________si sono riuniti i signori:
- per l'azienda/impresa (dati azienda)
cognome nome del rappresentante
o dei rappresentanti dell'azienda
- per l'associazione datoriale (indicare eventuale riferimenti dell'associazione)
cognome nome rappresentante associazione datoriale
- per la R.S.U./R.S.A. (ove presenti)
cognome nome degli eventuali rappresentanti dei lavoratori o sindacali aziendali
- per le OO.SS. di categoria (indicare le sigle sindacali di categoria)
cognome nome dei rappresentanti sindacali di categoria
- per le OO.SS. Confederali (indicare le sigle sindacali confederali in alternativa a quelle di categoria
cognome nome dei rappresentanti sindacali confederali
Premesso
- Che con il provvedimento emesso con DPCM dell'08/03/2020 è stata ordinata la chiusura forzata dell'attività lavorativa Di Esercizio Cinematografico;
- che l'azienda/impresa________________con sede legale in________________________________________Via______________________ Codice fiscale/partita IVA ___________________________matricola INPS n_________________________ operante nel settore Esercizio Cinematografico prevista dal citato provvedimento DPCM 08/03/2020, con un organico complessivo di n_______unità lavorative relativamente alla sala cinematografica denominata_________________________alla quale applica il CCNL Esercizio Cinematografico, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'Accordo quadro sottoscritto tra la l'A.N.E.C. Associazione Nazionale Esecenti Cinema e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL in sede nazionale il 27/02/2020 per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2020, in favore di n_______________lavoratori dipendenti;
- che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa della chiusura totale dell'attività prevista dal richiamato DPCM fino alla data del_e comunque prorogabile;
- che l'azienda/impresa______________________ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto non coperta da nessun ammortizzatore sociale ed è consapevole che una dichiarazione mendace, al riguardo, potrebbe comportare la revoca del trattamento eventualmente autorizzato;
- che le Parti, pertanto, verificata ogni opportunità offerta dalla normativa vigente ritengono sussistere tutti i requisiti affinché l'azienda/impresa ______________________________ formuli istanza alla Regione _ per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;
- che le Parti considerano il ricorso alla CIGD quale strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto.
- che la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto e condividono espressamente che i chiarimenti ricevuti nel corso della presente procedura sono stati tali da fornire un'informazione corretta e completa di ogni spec ifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- che il Datore di lavoro e le Parti Sociali dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono stati sottoscritti, per lo stesso periodo per il quale è richiesta l'erogazione del trattamento di CIG in deroga, altri accordi con altre Regioni con i quali è richiesto il medesimo trattamento in quanto consapevole che la competenza altrimenti è in capo al Ministero del Lavoro;
le Parti presenti
premesso quanto sopra, si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga con i seguenti criteri:
(barrare la voce che interessa)
[] a rotazione
[] con riduzione oraria per massimo n._ore settimanali per ciascun lavoratore
[] a zero ore
dal_____________________________ 2020 al_____________________________ 2020 per n______lavoratori.
La causale per la quale si richiede il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga è la seguente:
^ chiusura forzata dell'attività decretata dal DPCM 08/03/2020
Il datore di lavoro dichiara che tutti i lavoratori coinvolti hanno un'anzianità lavorativa______________alla data della presentazione dell'istanza attraverso il sistema informatizzato (art. 8 D.L. 21 marzo del 1988, n. 86 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160).
L'erogazione dell'indennità di CIG in deroga ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del pagamento diretto da parte dell'INPS.
Il datore di lavoro si impegna:
a) ad informare il lavoratore sospeso in CIGD circa le opportunità e le modalità di accesso alle eventuali attività formative eventualmente proposte e concordate con il Centro per l'Impiego territorialmente competente sulla base dei fabbisogni formativi individuati;
b) a consentire al lavoratore sospeso in CIGD - tenendo conto prioritariamente delle necessità tecnico, organizzative, produttive, aziendali - la partecipazione alle suddette attività formative laddove individuate.
c) a trasmettere, tramite i sistemi informatici dell'Inps, entro il termine del ventesimo giorno del mese successivo le attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese, che costituisce una condizione per ottenere il pagamento del trattamento.
Il lavoratore collocato in CIGD si impegna a sottoscrivere l'"Informativa al lavoratore in Cassa Integrazione in Deroga" riguardante le opportunità, le modalità di accesso alle attività formative, la possibilità di non autorizzazione del trattamento da parte della Regione in mancanza dei requisiti richiesti e di non erogazione da parte dell'Inps in condizione di esaurimento delle risorse finanziarie, reperibile sul sito al percorso: "Scuola, formazione e lavoro">"Lavoro">"Ammortizzatori Sociali in Deroga ". Tale dichiarazione, in duplice originale, è sottoscritta e mantenuta una copia presso il lavoratore e una presso l'Azienda.
La domanda di CIG in deroga e la ricevuta della comunicazione on line contenente l'elenco nominativo dei lavoratori per i quali si richiede il trattamento di integrazione salariale in deroga, unitamente al presente accordo in originale
saranno inoltrate a cura del datore di lavoro alla Regione____________________________- Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni
- Unità Operativa "Politiche per le Imprese" che procederà, previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale a predisporre il relativo provvedimento di autorizzazione all'INPS territorialmente competente ad erogare il previsto trattamento.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l'azienda/impresa (indicare il nominativo)__________________________________
Per la R.S.U./R.S.A._______________________________
Per le OO.SS. (indicare le sigle sindacali)_____________________________
Verbale di stipula
[___]
- Visto il decreto-Legge 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- Visto il decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Visto il decreto-Legge 14 Agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 Ottobre 2020, n. 126;
- Visto il decreto-Legge 28 Ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 Dicembre 2020, n. 176;
- Vista la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 - Legge di Bilancio 2021.
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'A.N.E.C, Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati Decreti Legge, e Legge di bilancio 2021.
Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. ed alla sua proroga delle ulteriori 12 settimane previste dalla Legge 30/12/2020 n. 178 c.d. "Legge di Bilancio 2021";
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Ambito di applicazione
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza nell'ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i codici di autorizzazione I.N.P.S. 0J o 6G o 2C e che i dipendenti interessati siano in forza al datore di lavoro alla data del 31 Dicembre 2020.
Sono esclusi dall'applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell'ultimo semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall'ex art. 22 D.L.18/20 (CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 01 Gennaio 2021 fino al 30 Giugno 2021, per un ulteriore periodo non superiore a 12 settimane che potranno essere richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.
3. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di F.I.S ai sensi dell'art. 1 Comma 300 della Legge 30/ 12/2020 n. 178, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla data del 31/12/2020, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
4. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 12 settimane del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini previsti.
Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte delllNPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.
5. Monitoraggio
Le OO.SS e l'A.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.
6. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.
7. Dichiarazione finale
Le OO.SS e l'A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver correttamente esaurito, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto precedentemente al c. 2 dell'art. 19 D.L. 18 del 17/03/2020 ribadito dal D.L. 34 del 19/05/2020 non disdettato dal D.L. 28/10/2020 n.137 e neanche dalla Legge 30/12/2020 n. 178, a titolo di informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.
Accordo 11/08/2021
Verbale di stipula
[___]
Premesso
- Che in previsione delle riaperture sono state effettuate assunzioni di personale part-time da molti esercenti (sulle quali assunzioni ogni esercizio risponde per la coerenza con la normativa in materia di applicazione del FIS)
- Che l'attuale normativa in merito alla cassa integrazione "Covid-19", emanata dall'Ex D.L. 41 convertito in data 21 Maggio 2021 con la Legge 69 c.d. "Decreto Sostegni" consente un periodo di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga, pari a 28 settimane a decorrere dal 01 Aprile fino al 31 Dicembre 2021, per i soli lavoratori in forza alla data del 22/03/2021.
- Che in data 06/08/2021 è entrato in vigore il decreto sul "Green Pass", che tra l'altro, prevede l'obbligo del certificato verde per tutti gli utenti delle sale cinematografiche, comprese quelle all'aperto.
- Tale disposizione ha avuto un, almeno iniziale, effetto devastante sull'attività ed ha comportato un immediato calo degli ingressi e degli incassi, con un danno economico rilevante in questo momento di concreta ripartenza dopo un blocco consecutivo delle attività di circa 18 mesi.
- Mentre per il personale in forza al 22/03/2021, si ipotizza un proseguimento del F.I.S. ad ammortizzare le ore eccedenti, si rileva che il personale assunto dopo tale data, a tempo determinato e/o indeterminato, rimane scoperto da qualsiasi ammortizzatore.
Tutto ciò premesso le parti concordano
Al solo fine di far fronte a questa ennesima emergenza, per garantire i livelli occupazionali e/o provvedimenti di natura diversa:
1. Utilizzo del F.I.S. per il personale avente diritto fino all'esaurimento delle 28 settimane;
2. Per i lavoratori assunti dopo il 22/03/2021, ricorso ad azioni solidaristiche mediante la temporanea trasformazione dei rapporti di lavoro, in via sperimentale fino al 31/10/2021 prorogabile, da full-time a part-time o, se già part-time, ad una sua ulteriore riduzione oraria, in accordo con il lavoratore;
3. Utilizzo ferie residue, o maturande con il consenso del lavoratore;
4. Utilizzo R.O.L. residui, o maturandi con il consenso del lavoratore;
5. Utilizzo della flessibilità degli orari di lavoro e/o banca ore (con le modalità previste dal CCNL) che consenta il recupero delle ore anticipate al lavoratore, alla ripresa dell'attività lavorativa, concordandone le modalità comunque possibilmente entro l'anno.
Le parti concordano di incontrarsi ancora, entro il mese di settembre con data da stabilirsi, per verificare l'andamento della situazione e per valutarne l'impatto sull'attività economico/lavorativa.
Verbale di stipula
[___]
Prende la parola il presidente A.N.E.C. il quale illustra a tutti i collegati la problematica sorta a seguito del Decreto Legge emanato in merito al divieto di consumo di qualsiasi alimento o bevanda nelle sale cinematografiche. Il Presidente si sofferma sulle gravose perdite, a livello nazionale, di circa il 75% rispetto alle presenze 2019, in conseguenza anche delle ultime disposizioni governative che aggravano pertanto una situazione di difficoltà. Le stime dell'incidenza della vendita di alimenti nelle sale si aggirano intorno al 40-50% sul fatturato degli esercizi cinematografici e rappresentano comunque un'attrattiva aggiuntiva alla visione in sala del prodotto cinematografico.
Passa la parola, al Direttore Generale il quale espone e conferma i dati delle mancate presenze che, per l'esercizio, risultano essere molto dannosi.
Prendono la parola i rappresentanti Sindacali i quali, prevedendo una conseguente crisi occupazionale, chiedono di presentare una richiesta congiunta, presso le autorità governative, al fine di ottenere della Cassa Integrazione Covid, per poter sopperire alla minore attività lavorativa, scaturita con la chiusura dei punti ristoro ed il conseguente calo delle presenze.
Dopo lunga ed approfondita discussione, dove ognuno dei collegati prende la parola esprimendo il proprio punto di vista, si concorda quanto segue:
- verrà presentata una lettera di richiesta, a firma congiunta Datoriale e Sindacale, per l'ottenimento di Cassa Integrazione (FIS) Covid per il periodo dall'01/01/2022 al 31/03/2022 (durata del decreto) con possibilità di proroga qualora necessaria.
- Verrà presentata altresì richiesta per il mantenimento degli sgravi previdenziali a favore dell'Esercizio Cinematografico;
- Per i contratti a tempo determinato, stipulati dopo il 01/11/2021, sarà possibile la sospensione del rapporto di lavoro con un periodo di aspettativa non retribuita che mantenga in vita il rapporto di lavoro, fino alla concessione della CIG (FIS) per covid, o fino alla eventuale scadenza del rapporto stesso.
- Per i lavoratori che, non accettando la sospensione, vorranno recedere dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro provvederà tramite transazione, da redigere e firmare in sede protetta, a concedere un eventuale importo a transazione da concordare tra le parti.
- Potranno essere stipulati accordi Azienda-Dipendente con rivisitazione ed eventualmente modifica dell'orario per i rapporti Part-Time, finito il periodo di emergenza pandemica il contratto ritornerà come prima sottoscritto.
Alle ore 12,00 circa, avendo esaurito i punti in discussione, le parti si lasciano con l'impegno di rivedersi al più presto, sempre con l'intento di monitorare la situazione che è in continua evoluzione.
1. Ambito di applicazione
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in forza anche un solo dipendente (Legge 30/12/2021 n. 234) per i dipendenti interessati in forza al datore di lavoro.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
Il presente accordo annulla e sostituisce il precedente accordo sindacale del 27/12/2021.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 01 Gennaio 2022 per le aziende che nell'ultimo semestre hanno occupato in media 5 dipendenti, le stesse possono fruire un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, mentre i datori di lavoro che nell'ultimo semestre hanno occupato in media più di 5 dipendenti possono fruire un massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
3. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di F.I.S, può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
4. Benefìci di Legge
Il Decreto Legge 27/01/2022 n.4 concede alle aziende, l'esenzione del versamento del contributo aggiuntivo del 4% dal 01/01/2022 fino al 31/03/2022.
5. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione del F.I.S in via telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini previsti.
Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile, l'anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro, a tal fine le parti datoriali e sindacali, coscienti dello sforzo economico fin qui svolto dai Datori di Lavoro che hanno anticipato fino ad oggi le casse integrazioni, provvederanno ad inviare, al Ministero competente "MIC", una richiesta finalizzata ad ottenere un finanziamento agevolato senza oneri aggiuntivi per le Imprese, per quelle Aziende che intendano anticipare il F.I.S. ai propri dipendenti.
6. Informativa Sindacale e consultazione sindacale (art. 14 L.148/2015)
Con la firma del presente accordo, dove la parte datoriale propone come causale di richiesta F.I.S. "sostanziale riduzione delle presenze nelle sale cinematografiche a causa della pandemìa e della mancanza di prodotto cinematografico da proiettare" le parti ritengono quindi di aver assolto all'obbligo previsto dall'art. 14 della Legge 148/2015 relativo alla consultazione sindacale, rimane l'obbligo dell'Esercente - della sola informativa da esperire presso le RSA, RSU, rappresentanti sindacali ed organizzazioni territoriali delle SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL, alle quali va inviato obbligatoriamente un elenco esplicativo contenente i seguenti dati:
- Elenco dei lavoratori interessati al provvedimento ;
- Periodo previsto (inizio e fine) di utilizzo del provvedimento F.I.S.
La comunicazione dovrà poi essere allegata, unitamente al presente accordo quadro, alla domanda di F.I.S. da inoltrare all'I.N.P.S.
7. Monitoraggio
Le OO.SS e FA.N.E.C. si impegnano a monitorare l'andamento delle domande inviate da parte dei datori di lavoro e la loro corretta applicazione.
8. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di riferimento.