CCNL in vigore
CINEMATOGRAFI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15/06/2016*
per il rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici
* Stesura definitiva 15/11/2017
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 15/06/2016 come modificato da:
- Accordo 27/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 10/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo quadro 04/01/2021 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 11/08/2021 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 27/12/2021
- Accordo 01/02/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2016 il giorno 15 del mese di giugno in Roma
TRA
l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC),
l'Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (ANEM
con la partecipazione dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS),
E
il SLC-CGIL,
la FISTel-CISL.
La UILCOM- UIL
PREMESSO
- che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
- che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;
- che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale c di secondo livello;
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.
Il giorno 27 Febbraio 2020, presso la sede Nazionale ANEC Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in Roma Via di Villa Patrizi, dietro convocazione urgente di data 26/02/2020 da parte dell'ANEC - Associazione Nazionale Esercenti Cinema si sono riuniti:
- Il Presidente ANEC;
- Il Direttore Generale ANEC;
- Il Consulente del Lavoro .
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL;
- La FISTel-CISL;
- La UILCOM-UIL.
Il giorno 10 Marzo 2020, presso la sede Nazionale A.N.E.C. Associazione Nazionale Esercenti Cinema, in Roma Via di Villa Patrizi, dietro convocazione urgente di data 26/02/2020 da parte dell'A.N.E.C. si sono riuniti:
- Il presidente A.N.E.C.;
- Il Direttore Generale A.N.E.C.;
- Il Consulente del Lavoro.
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL rappresentata dal Coordinatore Nazionale;
- La FISTel-CISL rappresentata dal delegato Nazionale;
- La UILCOM-UIL rappresentata dal delegato Nazionale.
Roma, 04/01/2021
A.N.E.C,
SLC-CGIL,
FISTel-CISL
UILCOM -UIL
Il giorno 27 Dicembre 2021, alle ore 10,30, tramite piattaforma "Zoom" nel rispetto di tutte condizioni di massima sicurezza per la diffusione della pandemia da Covid-19, facendo seguito alla urgente convocazione da parte di A.N.E.C. in conseguenza dell'emanazione del decreto Legge relativo al divieto di vendita di articoli da ristoro presso le sale cinematografiche si sono riuniti:
- Il Presidente A.N.E.C.;
- Il Direttore Generale A.N.E.C.;
Per le OO.SS.
- La SLC-CGIL;
- La FISTel-CISL;
- La UILCOM-UIL.
Visto l'art. 7 del decreto-Legge 27 Gennaio 2022
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene sottoscritto il seguente accordo tra l'A.N.E.C. Associazione Nazionale Esercenti Cinema con le Parti Sociali del Settore dell'Esercizio Cinematografico SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM -UIL in merito all'utilizzo del F.I.S. di cui ai sopra richiamati testi di Legge.
Su proposta delle parti si procede alla definizione di criteri ed elementi essenziali circa l'utilizzo del F.I.S. previste dall'art. 7 del decreto-Legge 27 Gennaio 2022 c.d. "Decreto Ristori 3";
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
[___]
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
- monosale cinematografiche
- multisale cinematografiche
- multiplex
- megaplex
Premessa
Le Parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2017 -2019 nel quadro degli obiettivi da perseguire per introdurre modelli di lavoro coerenti con i cambiamenti intervenuti ed in corso nel settore dell'esercizio cinematografico e di innovazione tecnologica anche di prospettiva, e con l'intento di adeguare le professionalità - hanno definito un nuovo sistema della classificazione del personale articolato in tre Aree Funzionali avendo individuato all'interno di ogni singola area i profili professionali riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale.
Il nuovo modello di classificazione, così come definito, rappresenta infatti sia il necessario presupposto di fondamentale rilevanza strategica per le esigenze funzionali ed organizzative del settore nel rispetto delle specifiche professionalità del personale dipendente, sia il necessario presupposto per un adeguamento delle professionalità alla fungibilità del personale rispetto ad attività di contenuto omogeneo per continuare ad accompagnare i processi di riorganizzazione in corso.
I. Personale addetto alle monosale e multisale
Tale sistema è articolato in 7 livelli professionali/parametrali
Il 1º Livello è esterno alle aree Operative
Area 1) Area Operativa Polifunzionale:
livello:
2 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
3 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Area 2) Area Operativa Tecnica/ Amministrativa/Concetto:
livello:
4 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Area 3) Area Operativa Direttiva:
livello:
5 Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
5 super Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
Q Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.2
II. Classificazione del personale dipendente dai multiplex
Tale sistema è articolato in 3 Aree Funzionali ed in 8 livelli professionali/parametrali
Il Livello A è esterno alle aree Operative
Area 1)
livello:
B Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
C Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
D Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Area 2)
livello:
E Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
F Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Area 3)
livello:
QB Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
QA Vedi i contenuti della declaratoria dei profili professionali art.3
Con il dichiarato obiettivo di contribuire con la definizione di un assetto organizzativo della struttura Cinema meglio adeguato alle mutate ed innovative condizioni sia tecnologiche che operative intervenute, di rispondere sempre meglio alle esigenze di efficienza di presidio gestionale a favore della clientela e volendo altresì riconfermare il comune obiettivo di individuare ogni migliore soluzione volta a salvaguardare e garantire al massimo livello possibile i livelli occupazionali - in contesti economici che, con costante ripetitività mettono a repentaglio la presenza delle Aziende e di conseguenza lo stesso dato occupazionale del settore - le Parti concordano che, fermo restando il livello di competenza professionale come disciplinato dal presente contratto nazionale di lavoro, i lavoratori - indipendentemente dal proprio livello contrattuale di appartenenza - nell'arco del turno giornaliero di lavoro potranno essere impiegati anche per l'esecuzione di mansioni relative ad altre Aree operative omogenee - funzionali.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazioni organizzative si verrà oggettivamente a realizzare nel periodo di vigenza del presente CCNL una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, le RSU/ RSA, di concerto con le strutture territorialmente competenti, procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, i cui esiti saranno sottoposti alle Parti stipulanti nazionali per la definizione del conseguente inquadramento, nel rispetto dell'equilibrio del sistema di classificazione unica del personale dell'esercizio cinematografico come di seguito identificato.
Art. 2 - Classificazione del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche
Livello 1
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.
Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici
Livello 2
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) addetti polifunzionali con funzioni di: cassa, relazione e informazione al pubblico; controllo ingressi e uscite; accompagnamento, e sorveglianza del pubblico; assistenza alle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio e allestimento di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; segnalazione delle emergenze; controllo delle playlist e delle proiezioni in sala e da remoto; riavvio server e computer di proiezione; ricevimento e movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento); stampa distinte d'incasso, compilazione corrispettivi e approvvigionamento biglietterie; etc.
b) centralinisti e addetti di segreteria
Livello 3 (3 Super)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 2, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica e amministrativa, per le quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo c non limitativo:
- Addetto polifunzionale con funzioni di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni.
- Addetto polifunzionale con rapporti con il pubblico per problemi specifici;
- Addetto alla gestione della promozione della programmazione;
Livello 4 (4 super)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 3, svolgono compiti di natura tecnica e amministrativa per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, in condizioni di autonomia operativa.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto;
b) addetti polifunzionali con mansioni di manutenzione periodica sugli impianti di proiezione digitale e meccanici e di gestione del relativo magazzino ricambi, con riporto verso la direzione della loro piena e costante efficienza;
c) addetti polifunzionali con mansioni impiegatizie: contabilità generale; risorse umane; marketing; programmazione; sistemi informativi; etc.
d) vicedirettore di multisala fino a 3 schermi
Livello 5
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 4, svolgono compiti di natura direttiva, caratterizzata da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di direzione relativamente alla gestione, organizzazione e controllo di un settore organizzativo, anche tecnico, dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
a) direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi
b) vicedirettore multisala con più di 3 schermi
Livello 5 super
Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre ai compiti di cui al livello 5, svolgono compiti di natura direttiva, con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.
A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, la gestione, il coordinamento ed il controllo di un'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- direttore di monosala e multisala fino a 3 schermi
- Vicedirettore di multisala con più di 3 schermi
Quadro
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.
A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento ed il controllo di diverse unità aziendali.
A titolo esemplificativo e non limitativo:
- direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali programmista, direttore tecnico di circuito
Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello 1, è attribuita la qualifica impiegatizia.
Le parti si danno atto che, la classificazione esposta all'art.2, vuole essere un forte segnale di avvicinamento sulla strada della classificazione unica e della completa fusione con la classificazione relativa ai multiplex e megaplex espressa all'art.3.
NOTA TRANSITORIA
I lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verranno inquadrati nei livelli come di seguito specificati:
Livello 1 | Livello 1 |
Livello 2 | Livello 2 |
Livello 3 | Livello 3 |
Livello 3 super | Livello 3 |
Livello 4 | Livello 4 |
Livello 4 super | Livello 4 |
Livello 5 | Livello 5 |
Livello 5 super | Livello 5 super |
Quadro | Quadro |
L'eventuale differenza di retribuzione (3 super - 4 super) come da scala parametrale in vigore, verrà corrisposta a titolo di superminimo non assorbibile, fino ad un eventuale passaggio ad un livello superiore.
(esempio: 3º super passa a 3º più superminimo differenza paga. In seguito promosso 4º livello perde superminimo differenza paga)
Art. 3 - Classificazione del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex
Livello A
Appartengono a questo livello i lavoratori non qualificati che svolgono attività semplici che non comportano specifiche conoscenze o pratica di lavoro.
Es.: fattorino, addetti di pulizia ivi compresi i servizi igienici
Livello B
Appartengono a questo livello gli impiegati esecutivi che eseguono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento dei quali sono necessarie generiche conoscenze e capacità pratiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- addetti polifunzionali con mansioni di: controllo ingressi e uscite; accompagnamento, informazione e sorveglianza del pubblico; accompagnamento in sala delle persone diversamente abili, controllo sale, foyer, corridoi e bagni; riordino delle sale, corridoi e atri negli intervalli; pulizia dei macchinari; montaggio, allestimento, distribuzione e divulgazione di materiale pubblicitario e promozionale; preparazione e vendita di alimenti e bevande con semilavorazione, anche in sala; prenotazione e vendita di titoli d'ingresso; riscontro e segnalazione di eventuali anomalie nelle proiezioni in sala e segnalazione delle stesse rilevate anche tramite monitor all'interno della struttura; segnalazione delle emergenze; movimentazione merce; manutenzione elementare (sostituzione lampade di illuminazione, sistemazione poltrone, sistemazione segnagradini, sistemazione degli arredi mobili, pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento non di centrale o U.T.A.);
- centralinisti e addetti di segreteria.
Livello C
Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine che, oltre ai compiti di cui al livello B, svolgono compiti di natura operativa, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e attività semplici di natura tecnica e amministrativa, per lo svolgimento delle quali sono necessarie conoscenze specialistiche, adeguata ed elevata esperienza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Addetto polifunzionale che, con responsabilità comportante un rilevante grado di esperienza professionale, svolge nelle imprese non appartenenti ai gruppi industriali di cui al successivo livello D, compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, gestione di problematiche complesse e delle emergenze con la clientela; riavvio server e computers; inserimento della programmazione e dell'assortimento negli applicativi di vendita;
b) Addetto Polifunzionale con compiti anche di ricevimento merce;
c) Compilazione dei registri HACCP, secondo la normativa vigente.
a. Addetto polifunzionale alla prenotazione e vendita di titoli di ingresso anche con compiti di affiancamento formativo del personale inquadrato al livello B e di attività promozionale dell'offerta e dei servizi al cliente.
Livello D
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che, oltre ai compiti del livello C, eseguono compiti di natura tecnica e amministrativa per lo svolgimento dei quali sono necessarie conoscenze e competenze specialistiche qualificate, cui possono essere affidati compiti di supervisione di singole attività, eventualmente in condizioni di autonomia operativa oltre che di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Addetti polifunzionali con mansioni di coordinatore di reparto in possesso del livello esperienza e professionalità acquisite.
- Addetti alla manutenzione periodica degli impianti di proiezione digitale o degli impianti complessi ed alla gestione del relativo magazzino ricambi, ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.
- impiegati amministrativi con mansioni di contabilità, risorse umane, marketing, programmazione, sistemi informativi
- Segretaria amministrativa di multiplex: addetta con compiti gestionali complessi di natura amministrativa; ruolo di norma escluso dalla turnazione in sala.
- Addetti Polifunzionali con compiti di preparazione e gestione delle playlist, gestione delle chiavi di sblocco dei film e predisposizione e controllo di tutte le operazioni necessarie alle proiezioni, nei gruppi industriali di rilevanza nazionale le cui unità produttive sono ubicate in un numero di regioni tale da coprire ampia parte del territorio nazionale.
Area Professionale Omogenea 1
All'interno dell'"Area Professionale Omogena 1" è confermata la mobilità e l'intercambiabilità del personale inquadrato ai livelli B, C e D nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati nel presente schema di classificazione unica nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 13 Legge 300/1970.
All'interno dell'"Area Professionale Omogenea 1" l'adibizione saltuaria e occasionale al complesso di mansioni proprie di figure professionali inquadrate a livello superiore non comporta il riconoscimento del livello superiore. Per i periodi di assegnazione alle mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente. Laddove tale adibizione assuma invece carattere di prevalenza, il lavoratore ha diritto al riconoscimento del livello superiore e del trattamento economico corrispondente sempreché la somma dei singoli periodi di assegnazione a mansioni superiori raggiunga i sei mesi da calcolarsi in un arco di tempo di dodici mesi.
Livello E
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore rilevanza rispetto a quelli del livello F, e che collaborano con il vicedirettore di multiplex per la gestione, l'organizzazione, il controllo ed il buon andamento di un settore organizzativo o tecnico dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- assistente al vicedirettore di multiplex;
- assistente al direttore di dipartimento.
Livello F
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive caratterizzate da iniziativa ed autonomia operativa, cui sono affidate funzioni di vicedirezione relativamente alla gestione, organizzazione, controllo e buon andamento di un settore organizzativo, anche tecnico, dell'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- vicedirettore di multiplex;
Quadro B
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive di minore responsabilità rispetto al livello quadro A e che forniscono un importante contributo per l'attuazione degli obiettivi aziendali.
A tali lavoratori sono affidati, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, la gestione, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di un'unità aziendale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direttore di multiplex, direttore tecnico di circuito, responsabile di funzione centrale.
Quadro A
Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgono un ruolo di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi stessi.
A tali lavoratori sono inoltre affidati, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, il coordinamento, il controllo ed il buon andamento di diverse unità aziendali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direttore di area, coordinatore di due o più strutture centrali
Al personale inquadrato nei livelli della presente scala, con esclusione del livello A, è attribuita la qualifica impiegatizia
Clausole di salvaguardia
Quanto stabilito dagli accordi conclusi a livello aziendale in materia di classificazione del personale, continua a trovare applicazione anche se difforme dalla presente disciplina e, di conseguenza, sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali in essere alla data di stipulazione del presente contratto.
La suesposta disciplina in materia di classificazione non comporta di per sé modifiche peggiorative dell'inquadramento del personale attualmente in forza nelle aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale.
L'assunzione dei lavoratori sarà effettuata nel rispetto delle norme di Legge in materia.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:
1 ) la data di assunzione;
2) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova.
5) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro.
6) la tipologia del contratto di assunzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti;
1) carta di identità o documento equipollente in corso di validità;
2) permesso di soggiorno, per il personale extracomunitario;
3) codice fiscale;
4) ogni altro documento necessario al fine del perfezionamento dell'assunzione.
Al di fuori dei casi in cui la Legge prescrive l'obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del lavoratore (art. 2, d.lgs. n. 39/2014) è in facoltà dell'azienda richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore dovrà notificare il suo domicilio e comunicare tempestivamente gli eventuali successivi mutamenti dello stesso.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 6 mesi per i lavoratori di livello Q della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello QA, QB, F ed E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 5ºS e 5º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello D e C della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 4º e 3º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale;
- non superiore a 45 giorni per i lavoratori di livello B della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex;
- non superiore ad 1 mese per i lavoratori di livello 2º e 1º della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale nonché per i lavoratori di livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
Nei contratti a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere i 15 giorni per i contratti di durata fino a due mesi ed i 30 giorni per i contratti di durata superiore.
Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione corrispondente al livello di appartenenza.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e l'assunzione diverrà definitiva. In tal caso il periodo di prova sarà considerato utile a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Fatto salvo quanto previsto nel nuovo modello di classificazione, Ipotesi di Area Professionale Omogenea I, il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello, anche inferiori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 81/2015.
Al lavoratore destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima del livello superiore.
Trascorso il periodo massimo previsto dalla Legge vigente nello svolgimento delle mansioni superiori avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tal caso, pur rimanendo fermo il diritto al compenso di cui al comma precedente per tutta la durata della sostituzione, non si avrà diritto al passaggio di livello.
La norma di cui al 3º comma troverà applicazione anche nel caso in cui l'esplicazione di mansioni di livello superiore non sia avvenuta con continuità ma abbia raggiunto, in un arco di tempo di dodici mesi, la durata complessiva del periodo massimo previsto dalla Legge di cui allo stesso precedente 3º comma.
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di Legge in vigore.
Art. 9 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Nel duplice intento di valorizzare le professionalità dei lavoratori e di governare i processi di innovazione tecnologica è consentita nell'ambito di servizi o di aree omogenee (tecniche/amministrative) la mobilità e l'interscambiabilità del personale nel rispetto dei valori professionali individuali prefigurati dallo schema di classificazione unica.
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, di introduzione di nuovi sistemi produttivi, oppure di significative modifiche all'organizzazione del lavoro, o di estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, allo scopo di far fronte a nuove esigenze organizzative non altrimenti risolvibili e con particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali, le Direzioni aziendali informeranno preventivamente, per il tramite dell'Organizzazione datoriale competente, le Segreterie Nazionali o Territoriali delle Associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contrattoe la RSU/RSA ove esistente.
A tale comunicazione seguirà entro 10 giorni una riunione per l'esame della situazione cui, per i gruppi parteciperanno le Associazioni nazionali datoriali e l'Esecutivo nazionale espressione delle RSU/RSA delle Organizzazioni firmatarie il CCNL unitamente alle Segreterie nazionali dei sindacati dei lavoratori e ad una delegazione territoriale dei sindacati firmatari il CCNL.
Per le altre Aziende parteciperanno le Associazioni territoriali datoriali e le RSU/RSA delle OO.SS. firmatarie del CCNL unitamente alle Segreterie territoriali.
Trascorsi 30 giorni dall'invio dell'informativa, in assenza di accordo, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
Art. 10 - Organizzazione del lavoro
- Flessibilità degli orari di lavoro
Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di Legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 8-4-2003 n. 66 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori all'anno, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra le direzioni aziendali e le r.s.u. ovvero gli organismi rappresentativi aziendali costituiti nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, le direzioni aziendali ed i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del 1º comma del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.
- Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra previsto, le Parti convengono di rinviare la specifica materia alla contrattazione aziendale.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le diverse materie. Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.
- Situazioni di grave crisi
In presenza di particolari condizioni di crisi economico-commerciale dell'azienda che rendessero necessario ridurre l'attività della sala cinematografica e conseguentemente contrarre l'orario di lavoro settimanale al di sotto dei limiti previsti dal presente contratto, le aziende informeranno preventivamente, per il tramite delle competenti organizzazioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
A tale comunicazione seguirà entro 7 giorni una riunione per l'esame della situazione e per esperire ogni tentativo teso al mantenimento dei livelli di attività e quindi dei salari contrattuali, esaminando la possibilità di ricorso concordato ad altri istituti contrattuali.
Qualora la situazione risulti tale da non consentire il raggiungimento del predetto obiettivo, le parti, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, potranno esaminare la possibilità dell'adozione del lavoro a tempo parziale o di altri strumenti previsti dalla Legge o dal contratto.
Fatto salvo quanto disposto al comma successivo, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.
Il limite dei trentasei mesi può essere superato nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- ulteriori casi individuati al livello della contrattazione collettiva aziendale.
In ogni singolo cinema e relative sedi amministrative è consentita l'assunzione di un numero complessivo di lavoratori a tempo determinato fino ad un massimo del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.
Percentuali superiori, sempre riferite a singolo cinema e relative sedi amministrative, comunque entro la percentuale massima del 50%, saranno accordate dal tavolo tecnico paritetico dietro motivata richiesta.
È consentita senza limitazioni, e non concorre ai fini delle percentuali di cui ai commi precedenti, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. a), d. lgs. 15 luglio 2015, n. 81, sono esenti da limitazioni quantitative, e non concorrono ai fini delle percentuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (apertura di nuovi cinema e/o sedi amministrative) per un periodo di tredici mesi continuativi a decorrere dalla data di apertura al pubblico.
Per tutti gli altri aspetti della disciplina del contratto a termine non regolati dal presente articolo, si fa rinvio a quanto disposto dalla I. 15 luglio 2015, n. 81. Il tema delle deroghe agli intervalli tra successivi contratti a termine sarà oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del tavolo tecnico paritetico.
Art. 12 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Possono essere utilizzati lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite delle competenti Sezioni territoriali dell'ANEC e dell'ANEM, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Per tutto quanto non regolato dal presente articolo si applicano gli artt. 30-40 del d.lgs. n. 81/2015.
Art. 13 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione del d.lgs. n. 81/2015, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a) orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
b) verticale, quando la prestazione si svolge a tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del mese o delfanno;
c) misto, quando la prestazione si svolge secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 2 giorni e comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.
Il ricorso alle variazioni della collocazione temporale della prestazione ed alle variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentito in caso di cambio di programmazione, per la sostituzione di lavoratori assenti nonché per esigenze aziendali urgenti e rilevanti.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.
Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Quanto alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
In occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 20%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tale limite e comunque nei limiti dell'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno la percentuale di maggiorazione sarà del 24%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti l'orario normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.
Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.