CCNL in vigore
CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO - PICCOLA INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 25/07/2013
per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 25/07/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo 29/11/2017
- Accordo 06/09/2018
- Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
- Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addi 25 luglio 2013, in Roma tra
l'UNIONE NAZIONALE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CHIMICA, CONCIARIA, MATERIE PLASTICHE, GOMMA, VETRO, CERAMICA E PRODOTTI AFFINI (UNIONCHIMICA)
e
- la FILCTEM-CGIL;
- la FEMCA-CISL;
- la UILTEC-UIL;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unificato a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nei seguenti settori
- Chimica - Concia, lavorazione in conto terzi e settori accorpati;
- Plastica - Gomma e settori accorpati;
- Abrasivi
- Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
- Vetro e settori accorpati.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
In data 26 luglio 2016 è stata raggiunta fa seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25-07-2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UILAddì, 29 novembre 2017
Tra,
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL
Verbale di stipula
Roma, li 6 settembre 2018
tra
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 25 ottobre 2018
- Per CONFAPI
UNIONCHIMICA/CONFAPI :
UNIONTESSILE/CONFAPI;
UNIGEC/CONFAPI
UNIMATICA/CONFAPI.
UNIONALIMENTARI / CONFAPI
- Per CGIL/CISL/UIL
FEMCA/CISL - FILCTEM/CGIL - UILTEC/UIL
SLC/CGIL - FISTEL/CISL - UILCOM/UIL
FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
In data 8 marzo 2019 è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26-07-2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori:
- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres;
- vetro a macchina, a mano, a soffio; decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi; lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri; produzione di apparecchi per uso scientifico e sanitario; produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere;
- lavorazioni conto terzi del conciario
DICHIARAZIONE COMUNE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente CCNL devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore.
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
(NORMATIVA COMUNE A TUTTI I SETTORI)
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all'Accordo Interconfederale SANAPI, le parti prendono atto che l'accordo interconfederale del 31-01-2013 in materia non ha trovato ancora una sostanziale applicazione a livello interconfederale e pertanto si impegnano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio. L'eventuale intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale, sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, gli accodi definiti.
Le parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all'interno del CCNL attraverso lo studio di una apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
> Ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
> Migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
> Sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
> Incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienze, efficacia, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
(NORMATIVA COMUNE A TUTTI I SETTORI)
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le Parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le Parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all'Accordo Interconfodoralo SANAPI, lo Parti prendono atto che l'accordo interconfederalo del 31-01-2013 in materia non ha trovato ancora una sostanzialo applicazione a livello interconfederalo o pertanto si impegnano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fino di valutare lo proposte di intervento per offrirò ai lavoratori o allo impreso, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L'eventuale intesa applicativa a livello intorconfoderale cho dovesse intervenire tra lo rispettivo Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattualo, sarà oggetto di esamo tra lo Parti, al fino di armonizzare, senza oneri no vantaggi rispettivi, gli accodi definiti.
Soi mesi prima della scadenza del presente CCNL lo Parti avvieranno un esamo congiunto al fino di definirò le condizioni di recepimonto e la data di decorrenza dolio contribuzione.Le Parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all'interno del CCNL attraverso lo studio di una apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le Parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
- Ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
- Migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
- Sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
Incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienze, efficacia, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria Italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
A questo scopo verrà stabilito anche l'opportuno collegamento con l'Osservatorio permanente del settore Chimico istituito con Decreto del Ministero dell'Industria, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 OSSERVATORIO NAZIONALE PLURISETTORIALE
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva Italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi; Vetro
L'Osservatorio nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n°68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato. Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente. Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.
A - Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento dei CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lettera B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
B - Controversie
È impegno delle Parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22-01-1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie su interpretazioni contrattuali, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione Aziendale e R.S.U., assistiti dalle rispettive organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due Parti.
Le Parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con Raccomandata A.R. Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 60 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita.
Tali termini rimangono sospesi dal 1º al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
Nessuna delle due Parti potrà dar corso alle procedure di Legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle Parti alle procedure di Legge.
Dal campo di applicazione del presente punto sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie relative a:
a) i licenziamenti individuali e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
b) l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
1. LIVELLO NAZIONALE
UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 OSSERVATORIO NAZIONALE PLURISETTORIALE
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L'Osservatorio Nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato,
contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- l'esame dell'invecchiamento attivo, e dell'integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza, della formazione
- le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali; andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi dì lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. COMMISSIONE PARITETICA
omissis
2. LIVELLO REGIONALE/TERRITORIALE
A livello regionale una volta l'anno, di norma entro il 1º quadrimestre, l'UNIONCHIMICA territoriale porterà a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla CE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione delle varie tipologie contrattuali (quali ad es: apprendistato, contratto di inserimento, somministrazione, a tempo determinato ed a tempo parziale ecc.);
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le predette informazioni saranno suddivise nei settori rappresentati.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le Parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l'UNIONCHIMICA specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito del sistema di inquadramento.
A tal fine UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le Parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le Parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli Enti competenti.
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 50 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTECedella R.S.U.:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato, inserimento, ecc.;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della R.S.U. le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazione fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'UNIONCHIMICA si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
[___]
3. LIVELLO AZIENDALE
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC e della R.S.U.
[___]
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
3. LIVELLO AZIENDALE
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC e della R.S.U.:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato,
inserimento, ecc.;- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della R.S.U. le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazioni fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'UNIONCHIMICA si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
Omissis
4. APPALTI, TERZIARIZZAZIONE, DECENTRAMENTO PRODUTTIVO E LAVORO A DOMICILIO
Le parti considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con la R.S.U. le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, la R.S.U. sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza.
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 s successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende informeranno preventivamente la R.S.U. su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di Legge in materia (Legge 29-12-1990, n. 428, art. 47, così come modificata dal Decreto Legislativo 18/2001).
4.2. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla R.S.U. circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 12 della Legge 20-05-1970, n. 300. L'invio del lavoratore all'estero non comporta, di per se stesso, la sospensione dei contributi sindacali.
4.3. Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della Legge 18-12-1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno di norma entro il 1º quadrimestre di ogni anno alla R.S.U. e per conoscenza alla FILCTEM-FEMCA-UILTEC territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e la R.S.U. in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche,
- distribuzione degli orari,
- organici,
- riflessi sull'ambiente di lavoro,
- riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda;
ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale e la R.S.U., a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U., preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarie informazioni, nella doverosa tutela del segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'UNIONCHIMICA negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nei settori rappresentati, che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nei singoli comparti tecnici, tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
7. AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture.
L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda. Pertanto le Parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 196/97 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le Parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla Legge.
In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'Accordo Interconfederale 30 gennaio 2013 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale ai fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI di cui al D.M. 21-01-2003. Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
8. FORMAZIONE CONTINUA
L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda.
Le Parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla Legge.
In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché nell'Ente Bilaterale Nazionale costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 28/12/2012 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
Nelle aziende con almeno 100 dipendenti e nelle quali la Rsu è composta da almeno tre delegati, la Rsu individua nel proprio ambito il delegato alla formazione, in possesso di adeguate competenze, per la condivisione dei piani formativi aziendali.
Omissis
Le Aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l'ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle R.S.U.
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della L. 11-08-1991, n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
11. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti procederanno allo studio di fattibilità di un fondo sanitario integrativo, destinato ai lavoratori dei settori a cui si applica il presente CCNL.
11. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ
La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità.
Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singoio lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui ai punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;
b) "Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
c) 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 o"Fondo Sostegno al Reddito"
• 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriale e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazioni nazionale;
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente intesa le aziende che applicano i CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 23-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e afl'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
[___]
Visto l'Accordo interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL 23 luglio 2012 che, tra l'altro, istituiva un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito Fondo);
Visti i CCNL stipulati tra le Organizzazioni di Categoria di CONFAPI e di CGIL-CISL-UIL che hanno recepito detto Accordo Interconfederale
Visto il Verbale di Incontro CONFAPI e CGIL CISL UIL del 5 giugno 2018 che definisce l'iter per la costituzione e messa in opera del Fondo
Visto l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 18 settembre 2018 che da pratica applicazione alle precedenti intese, istituendo ENFEA SALUTE, costituito formalmente in data 11 ottobre 2018
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:
"si conferma l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 e si recepiscono i Verbali ed Accordi Interconfederali del 5 Giugno 2018 e 18 settembre 2018, e del______ottobre 2018 in materia di Sanità integrativa, con l'istituzione di ENFEA SALUTE e con la quota di contribuzione a carico delle imprese pari a 10,00 (dieci/00) Euro mensili per 12 mensilità per tutti i lavoratori dipendenti, che ha decorrenza dal 1º gennaio 2019.
Si conferma inoltre che:
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.
1. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
2. A far data dal 1º gennaio 2019, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
3. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato."
Alle Federazioni Nazionali di Categoria A tutte le Strutture
Roma, 17 ottobre 2018
CGIL NAZIONALE
CISL NAZIONALE
UIL NAZIONALE
Oggetto: istituzione del Fondo Sanitario Integrativo ENFEA Salute
Giovedì 11 ottobre 2018, dando efficacia agli impegni assunti con la firma dell'Accordo interconfederale del 18 settembre u.s., Cgil Cisl Uil Nazionali e la Presidenza della Confapi Nazionale hanno istituito, con atto notarile, il Fondo Sanitario integrativo ENFEA Salute e nominato i primi Organi del Fondo.
Presidente del Fondo è stato nominato il notaio ___, espresso da Confapi; Vicepresidente ___, responsabile gestione e promozione della bilateralità della Cisl. Membri del Cda sono stati nominati: ___ (Confapi), ___ (Confapi), ___ (Cgil) e ___ (Uil).
Lo scopo istituzionale di ENFEA Salute è quello di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione; il fondo è finanziato con un contributo mensile di 10 € a totale carico del datore di lavoro la cui raccolta avrà inizio nel mese di gennaio 2019.
Il nuovo Fondo Sanitario, del quale alleghiamo lo Statuto, si rivolge alla platea dei lavoratori dipendenti da Aziende che applicano i contratti sottoscritti dalle Federazioni di categoria di CGIL CISL UIL con la Confapi e ci consente di estendere i benefici della assistenza sanitaria integrativa a settori e lavoratori che finora ne erano privi.
I settori immediatamente coinvolti sono quelli chimico, tessile, alimentare e grafico ma il Fondo potrà essere il riferimento anche di tutti gli altri contratti delle PMI Confapi; in tal senso occorrerà presidiare i prossimi rinnovi contrattuali affinché i benefici del Fondo vengano estesi a tutti i contratti Confapi.
Per quanto riguarda i contratti che già hanno previsto il Fondo sanitario si rende ora necessario un accordo di recepimento, del quale alleghiamo in bozza la copia, per attualizzare e ribadire gli impegni già presi dando certezze circa la decorrenza e la qualificazione degli stessi.
La firma di tale accordo da parte delle Segreterie Nazionali di FAI/FLAI/UILA, FEMCA/FILCEM/UILTEC, SLC/FISTEL/UILCOM e delle rispettive controparti datoriali è programmata per il 25 ottobre p.v. presso la Confapi Nazionale, in Via della Colonna Antonina 52 alle 9,30.
Il testo dell'accordo sarà disponibile presso la medesima sede fino alle 18 dello stesso giorno per chi avesse difficoltà ad essere presente alle 9,30 per la firma.
L'avvio del Fondo sanitario rappresenta una importante occasione per fare una massiccia campagna di informazione e promozione del fondo sanitario e degli altri istituti della bilateralità del sistema Cgil Cisl Uil- Confapi.
Verbale di accordo 18/09/2018
Addì 18 settembre 2018 in Roma, presso la sede di CONFAPI in Roma, via della Colonna Antonina n. 52,
TRA
CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA
E
C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
C.I.S.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI
U.I.L. - UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
A conclusione dei lavori di stesura del gruppo di lavoro congiunto, le Parti procedono all'approvazione e alla sottoscrizione dell'allegato Statuto di ENFEA Salute.
STATUTO ENFEA SALUTE
ART. 1 - COSTITUZIONE
Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi in sigla ENFEA SALUTE, di seguito nominato "FONDO", è un'associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. del codice civile, costituita a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL (d'ora in poi "le Parti") e successivi accordi integrativi che opera - esclusivamente ai fini assistenziali- in base al presente Statuto e al Regolamento, nell'ambito di un sistema di mutualità.
Il Fondo ha durata illimitata fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.
ART. 2 - SEDE
Il FONDO ha sede legale in Roma presso Confapi in via della Colonna Antonina, 52.
ART. 3 - SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori del FONDO la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi - e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL e -attraverso le Confederazioni di appartenenza - le Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL che, in quanto espressioni delle Parti costitutive del FONDO, siano firmatarie dei CCNL dei diversi settori produttivi che prevedano l'adesione ad Enfea.
ART. 4 - SCOPI
Lo scopo del FONDO è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs. del 20 dicembre 1992, n. 502 e succesive modifiche e integrazioni.
ART. 5 - ISCRITTI E DESTINATARI
Al FONDO aderiscono le imprese iscrivendo i lavoratori in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme collettive per i lavoratori di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, e gli altri soggetti indicati dal presente Statuto.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO:
• i lavoratori in servizio presso le Confederazioni che sono soci fondatori del FONDO o presso enti e società dalle suddette costituite, controllate e/o partecipate.
• previo accordo tra le Parti, i nuclei familiari dei lavoratori nonché i titolari e amministratori delle imprese compresi i rispettivi familiari nel rispetto delle normative e dei provvedimenti applicabili.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO tutti gli ulteriori soggetti che saranno specificamente individuati e indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 8. Discrizione al FONDO si realizza mediante le modalità stabilite nel Regolamento. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
• per risoluzione, cessazione o venir meno degli effetti, per qualunque causa, comprese le dimissioni o la scadenza del termine, del rapporto di lavoro;
• morte dell'iscritto;
• recesso dal FONDO;
• esclusione dell'iscritto.
La cessazione della qualità di iscritto determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti secondo quanto definito dal Regolamento.
ART. 6 - GESTIONE
La gestione economica del FONDO, nonché quelle relative alle eventuali Gestioni separate, definite in base al Regolamento, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
ART. 7 - RISORSE
Il FONDO provvede al perseguimento ed attuazione dell proprie finalità con:
- i contributi previsti a carico delle aziende e degli altri soggetti iscritti, previo accordo fra le Parti;
- gli interessi di mora, legali e convenzionali, così come stabiliti dal Regolamento;
- gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate dal FONDO;
- ogni altro provento che spetti od affluisca al FONDO a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale ed al fine esclusivamente assistenziale, socio sanitario e di prevenzione, in conformità alle norme vigenti.
Le Gestioni Separate provvedono ai rispettivi scopi, sempre esclusivamente assistenziali, socio sanitari e di prevenzione, con i contributi dei propri aderenti o degli iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo, in conformità alle norme vigenti.
ART. 8 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI
Il FONDO si dota di un Regolamento in cui sono contenute le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che potranno iscriversi al FONDO e beneficiare delle prestazioni.
Si dota, altresì, di un Nomenclatore delle prestazioni in cui sono previste le tipologie di prestazioni erogate e le modalità di erogazione delle prestazioni medesime.
Il FONDO si impegna ad erogare agli iscritti, agli aventi diritto e, in generale, ai soggetti individuati nel citato Regolamento le prestazioni indicate nel Nomenclatore, le quali potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalle Legge, potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.
ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno; viene sottoposto alla valutazione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la redazione della relazione tecnica all'Assemblea secondo le previsioni del successivo art. 11.
Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo.
I termini di cui ai precedenti commi per la redazione dei rendiconti sono da intendersi quali ordinatori.
Ferma la finalità esclusivamente assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO, è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale del FONDO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o provvedimento dell'Autorità.
ART. 10 - ORGANI
Sono organi necessari del FONDO:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO;
d) il Collegio Sindacale.
ART. 11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da 24 (ventiquattro) componenti di cui 12 (dodici) nominati da Confapi e 12 (dodici) nominati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti così nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, restando in carica i nuovi componenti per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni dei soggetti sostituiti. Anche in questo caso i nuovi componenti possono essere riconfermati.
Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione.
Ciascun componente può essere portatore massimo di 2 (due) deleghe.
Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'Assemblea e sono conservate agli atti.
È consentita la presenza dei componenti in video e/o audio conferenza, previa verifica e accertamento dell'Identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente dell'Assemblea.
Nell'Ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio.
L'Assemblea ha i seguenti poteri:
1. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il
Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sulla base delle designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;
2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale designati secondo le previsioni del successivo art. 14;
3. approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette
all'attuazione degli scopi sociali;
4. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
5. approva le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione;
6. approva il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
7. delibera in ordine all'effettuazione delle eventuali operazioni immobiliari per l'attività del FONDO;
8. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, che sono presentati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione;
9. delibera sugli eventuali compensi e/o altri emolumenti, degli organi di cui al precedente art. 10;
10. delibera, in caso di scioglimento del FONDO, le modalità di liquidazione e di devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle normative vigenti.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante invito, trasmesso a ciascun componente con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente del FONDO, o il Vicepresidente in caso di suo impedimento, convoca l'Assemblea con l'inserimento nell'ordine del giorno anche dei punti da loro proposti, con le stesse modalità di cui sopra.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente. Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto per l'occasione a maggioranza dai presenti.
Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati tranne per i punti 4, 5, 6, 7, 10 in cui delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, dei quali 3 (tre) designati da Confapi e 3 (tre) designati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario consuntivo del triennio di competenza.
Il consigliere entrato in carica in corso di mandato rimane in carica per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni del consigliere sostituito.
Nel caso di mancato rinnovo, restano in carica in regime di
Il Consiglio di Amministrazione:
a. delibera e compie gli atti amministrativi nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea, come pure dell'esclusiva finalità assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO;
b. coordina la gestione del FONDO assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna e alla relativa pianta organica per il raggiungimento degli scopi associativi;
c. sottopone tutte le proposte strategiche all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo;
d. redige il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni del FONDO ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea;
e. predispone il progetto di rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f. propone all'Assemblea le eventuali modifiche del presente Statuto;
g. delibera il piano triennale di attività;
h. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del FONDO;
i. decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese;
j. presenta le proposte di modifica e/o integrazione delle prestazioni sanitarie previste nel Nomenclatore delle prestazioni;
k. provvede all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore del FONDO, determinandone le funzioni e le competenze;
l. nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 16 e ne determina i compensi;
m. delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi, ferme le competenze dell'Assemblea;
n. svolge tutte le analisi, valutazioni e attività espressamente ad esso demandate dall'Assemblea in forma diretta e/o indiretta anche attraverso la nomina di apposite Commissioni su specifiche materie.
Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente del FONDO, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
In caso di impedimento o di impossibilità a convocare il Consiglio da parte del Presidente o del Vicepresidente del FONDO, su richiesta delle Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria il consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, il consigliere più anziano di età.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, per conoscenza alle Parti istitutive, con mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È consentita l'abbreviazione dei termini, da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, nei casi d'urgenza.
È consentita la presenza dei consiglieri in video e/o audio conferenza previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente del FONDO e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART.13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sono nominati dall'Assemblea nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è nominato nella persona designata alternativamente ogni triennio da Confapi e, congiuntamente, da CGIL, CISL, UIL e il Vicepresidente è nominato nella persona designata dalla Parte istitutiva che non esprime nel triennio la nomina del Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche processuale, del FONDO verso terzi, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali. Attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente.
n
In particolare, il Presidente:
- convoca le riunioni dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;
- sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
- esegue gli atti di amministrazione straordinaria deliberati dall'Assemblea; amministra il patrimonio di ENFEA Salute su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.
In caso di comprovata urgenza, può esercitare, congiuntamente al Vicepresidente, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione da effettuarsi nella prima seduta utile.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età. Nell'ipotesi di assenza, di impedimento permanente e nell'ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo sia del Presidente che del Vicepresidente, le Parti istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.
I soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.
ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, uno designato da Confapi e due designati congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.
Il Presidente del Collegio Sindacale è indicato dalla Parte che nel triennio non esprime il Presidente del FONDO.
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente del Collegio Sindacale entrato in carica in corso di mandato resta in carica per la durata residua rispetto a quella originaria del Sindaco sostituito.
È compito del Collegio Sindacale vigilare e controllare la gestione amministrativa del FONDO e redigere la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute degli organi collegiali del FONDO.
ART. 15 - DIRETTORE
Il Direttore del FONDO, ove nominato ai sensi dell'art. 12 lett. k) del presente Statuto, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione del Fondo.
ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico propone al Consiglio d'Amministrazione le procedure da seguire per l'affidamento ad operatori economici qualificati delle prestazioni sanitarie necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale ed individua i criteri premiali ai quali uniformare le attività di selezione. Coadiuva gli organi sociali ogni qualvolta si tratti di esaminare questioni di carattere tecnico - giuridico e tecnico - sanitario e presta il proprio supporto agli organi amministrativi anche al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni ai lavoratori.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO
La decisione circa lo scioglimento del FONDO compete all'Assemblea che provvede a deliberare le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto positivo di ENFEA Salute in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge o da provvedimenti dell'Autorità.
ART. 18-CONTROVERSIE
Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione ed ad eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, il Regolamento e comunque i rapporti sociali, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, delle delibere consiliari e delle determinazioni presidenziali, promosse da o contro la presidenza e vice-presidenza, da o contro i soci, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, saranno decise da un arbitro unico secondo la procedura prevista dal Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.
ART. 19 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia previsti dalla Legge, dal Codice Civile e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili.
NORMA TRANSITORIA
Per il primo triennio il Presidente sarà nominato nella persona designata da Confapi e il Vicepresidente nella persona designata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL fra i propri rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
11. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ' (ENFEA/ENFEA SALUTE)
La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità.
Tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA/ENFEASALUTE).
Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato;5.
a decorrere dalla data di sottoscrizione del presento accordo di rinnovo saranno conscguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità,Sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovatied in corso di rinnovoicuicontributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;
b) "Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI"
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
c) 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore "Fondo Sostegno al Reddito"
• 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriale e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazioni nazionale;
6.
a partire dalla data di sottoscrizione della presente intesaLe aziende che applicano il presente CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 23-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC, all'ENFEA e all'ENFEA Salute (di cui al successivo alinea) tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
- SANITÀ' INTEGRATIVA (ENFEA SALUTE)
A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di recepimento della sanità integrativa secondo le modalità e le condizioni previste.
In particolare il suddetto accordo del 25 ottobre 2018 prevede quanto segue:
1. La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell'azienda.
2. Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1 gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti - superato il periodo di prova - rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
• contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part - time o a domicilio;
• contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
• apprendistato.
La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.
12. SOSTEGNO AL REDDITO/WELFARE INTEGRATIVO
Le Parti, in relazione all'articolo "Diritto alle prestazioni della bilateralità" si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per Legge, previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012, gestito all'interno di ENFEA attraverso l'apposita gestione separata.
A tal fine le parti si incontreranno entro il 31-12-2013 per definire modalità di intervento e tipologie di intervento inerenti il sostegno al reddito e il welfare integrativo da indicare al relativo Fondo operane presso ENFEA.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
12. SOSTEGNO AL REDDITO/WELFARE INTEGRATIVO
Le Parti, in relaziono all'articolo "Diritto allo prestazioni della bilateralità" si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività dol Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti provisti per logge, provisto dall'accordo interconfodorale del 23 luglio 2012 o dalla relativa intesa applicativa dol 28 dicembre 2012, gestito all'interno di ENFEA attraverso l'apposita gestione separata.omissis
13. SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di secondo livello le Parti convengono sull'opportunità di programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse stanziate nell'ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla contrattazione di secondo livello.
A tal proposito le Parti costituiranno presso l'Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore, promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.
Le Parti convengono infine di adottare linee guida per agevolare la sottoscrizione di accordi di secondo livello.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
Omissis
Al 7º comma, dopo le parole "accordi definiti " aggiungere "Sei mesi prima della scadenza del presente CCNL le Parti avvieranno un esame congiunto al fine di definire le condizioni di recepimento e la data di decorrenza della contribuzione".
Omissis
[___]
Omissis
Revisione del testo contrattuale.
Le Parti convengono di procedere nella fase di stesura ad una revisione dell'attuale testo per i necessari aggiornamenti normativi e per una migliore gestione dei compiti previsti nei vari livelli di informazione.
CAPITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al T.U. sull'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) e alla Legge 92/2012 e successive modificaazioni e all'Accordo Interconfederale in materia del 20-04-2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato "Diritto alla prestazione della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
Per gli apprendisti assunti fino al 31-12-2009, il rapporto è regolamentato dalle relative normative di cui ai CCNL per i settori a cui si applica il presente CCNL unificato.
APPRENDISTATO A VALERE PER TUTTI I SETTORI (ai sensi del D. Lgs. N. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni), in vigore dal 1-1-2010.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di Legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
1) Apprendistato - Per il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48 D.Lgs. n. 276/03)
In attesa della riforma del sistema di istruzione e formazione, per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 16 e i 18 anni rimane in vigore la parte economica e normativa, anche con riguardo ai contenuti formativi, di cui ai rispettivi articoli dei CCNL indicati in premessa . Prima dell'entrata in vigore di tale riforma le parti si incontreranno per definire la parte economica e normativa ed i relativi contenuti formativi.
2) Apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. n. 276/03)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali;
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'articolo 10 (periodo di prova), del presente CCNL.
DURATA
La durata dell'apprendistato professionalizzante è riportata nelle tabelle seguenti:
1. Plastica - Gomma
Qualificazioni da conseguire | Durata massima |
Qualificazione corrispondente a mansioni livello Q, VIII e VII | 3 anni di |
Qualificazione corrispondente a mansioni pari od inferiori a livello VI | 4 anni di |
* Fino ad un massimo di 5 anni di prestazione effettiva, per qualificazione corrispondente a mansioni di livello IV e V, in assenza di titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
2. Chimica - Concia e Settori Accorpati
Qualificazioni da conseguire | Durata massima |
Qualificazione corrispondente a mansioni di V area, parametri H, G, F | 3 anni di |
Qualificazione corrispondente a mansioni di IV area al parametro E, III area, parametro D, II area, parametro C. | 4 anni di |
** Fino ad un massimo di 5 anni di prestazione effettiva, per qualificazione corrispondente a mansioni di III area, parametro D e II area, parametro C, in assenza di titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
3. Abrasivi
Titolo di studio | Durata |
Soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire | 2 anni |
Soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 3 anni |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 3 anni |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore (quinquennale) non coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 4 anni |
4. Ceramica
Tipo di qualificazione da conseguire | Durata |
Figure professionali inquadrate in categoria E | 24 mesi |
Figure professionali inquadrate in categoria C e D | 36 mesi |
Figure professionali inquadrate in categoria A e B | 48 mesi |
Non potrà essere costituito il rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.
La durata del rapporto nei "settori ceramica" è la seguente:
- 2 anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 4 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale) non coerente con la professionalità da conseguire.
I profili formativi e le qualifiche professionali, suddivisi per aree di attività, con le relative "competenze" e "conoscenze" per i quali sarà possibile istituire rapporti di apprendistato in mancanza di specifica disciplina regionale sono riportati nel Capitolo IV, Art. 11, riguardante sia il settore della ceramica che quello degli abrasivi.
5. Vetro
Titolo di studio | Durata |
Soggetti in possesso di laurea coerente con le finalità da conseguire | 24 mesi |
Soggetti in possesso di laurea non coerente con le finalità da conseguire | 36 mesi |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore coerente con la professionalità da conseguire | 40 mesi |
Altri casi | 48 mesi |
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.
Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività, in caso di assunzione con contratto a tempo parziale e/o in caso di trasformazione de contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 4 anni.
Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
NOTA A VERBALE PER I SETTORI PLAST1CA-GOMMA E CHIMICA-CONCIA
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché debitamente certificati prima dell'assunzione.
INQUADRAMENTO
1. Plastica - Gomma
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al temine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio del CCNL 17-06-04.
Comunque i lavoratori che, in base alla qualifica da conseguire al termine del rapporto di apprendistato, saranno inquadrati nei livelli II e III passeranno al livello II dopo 18 mesi di permanenza nel livello I.
2. Chimica - Concia e Settori accorpati
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due parametri a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al temine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i parametri previsti dal sistema classificatorio del CCNL 05-10-2006. Per i lavoratori, che al termine del rapporto di apprendistato acquisiranno la qualifica di 111 area parametro D o II area parametro C, è previsto il seguente passaggio intermedio:
Parametro | Parametro intermedio | Parametro |
C | B | A |
D | C | B |
3. Abrasivi
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
4. Ceramica
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
5. Vetro
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorso il 50% del periodo riferibile al contatto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di due posizioni organizzative/livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
RETRIBUZIONE
1. Plastica - Gomma
La retribuzione dell'apprendista è composta dal minimo contrattuale e dall'indennità di contingenza, dall'EDR e dagli altri elementi retributivi contrattuali, del livello in cui l'apprendista è stato inquadrato.
2. Chimica - Concia e settori accorpati
La retribuzione dell'apprendista è composta dal minimo contrattuale e dagli altri elementi retributivi contrattuali, del parametro in cui l'apprendista è stato inquadrato.
3. Abrasivi
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
4. Ceramica
Il trattamento retributivo dell'apprendista, per tutta la durata del contratto formativo di qualificazione, viene fissato nella misura del 95% del livello salariale (minimo di categoria più indennità di posizione organizzativa) in relazione al profilo professionale che fidista conseguirà al termine del contratto.
5. Vetro
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorso il 50% del periodo riferibile al contatto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di due posizioni organizzative / livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
FERIE (normativa comune a tutti i settori)
La durata delle ferie è di 4 settimane.
PREMIO PER OBIETTIVI (normativa comune a tutti i settori)
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO (normativa comune a tutti i settori)
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
PREAVVISO (normativa comune a tutti i settori)
In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al presente CCNL, ivi compreso il preavviso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.
MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (normativa comune a tutti i settori)
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 45 del presente CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ai lavoratori non apprendisti di pari qualifica ed alle stesse condizioni.
MALATTIA PROFESSIONALE O INFORTUNIO SUL LAVORO (normativa comune a tutti i settori)
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore non apprendista di pari qualifica, in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
FACOLTÀ' DI RECESSO (normativa comune a tutti i settori)
Qualora, al termine dei periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
INFORMAZIONE ALLE R.S.U. (normativa comune a tutti i settori)
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 276/03 (normativa comune a tutti i settori)
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni dall'ISFOL e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali, e tra quelli definiti nello Schema 1.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a ) Tematiche tipiche della formazione interna (normativa comune a tutti i settori)
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro -Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b)Tematiche demandabili alla formazione esterna (normativa comune a tutti i settori)
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3).
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno
3) al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti dagli enti preposti, in attuazione al D.Lgs 276/03.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla Legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni legislative in materia di apprendistato, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti convengono che l'espressione "effettiva prestazione" di cui al IV comma del presente articolo "periodo di prova", si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
SCHEMA 1
AREE AZIENDALI | FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE | ||||
Conoscere i prodotti e servizi del settore merceologico di appartenenza e del contesto aziendale | Conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità | Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro | Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) le innovazioni di processo e del contesto produttivo | Conoscere ed utilizzare misure di sicurezze individuale e tutela ambientale | |
Amministrazione e Gestione aziendale | Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore | - Contabilità generale - Lingue | - Tecniche di: - gestione aziendale - archiviazione. .-amministrazione del personale, sviluppo organizzativo e formazione -Rapporti con Enti ed Istituti -Orientamento alla soddisfazione del cliente | - Competenze informatiche - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Ricerca e Sviluppo del prodotto/ processo | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti o dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Analisi di laboratorio -Orientamento alla soddisfazione del cliente | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Produzione | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Orientamento alla qualità | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro- Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Logistica | Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | Normative sull'igiene e la conservazione dei prodotti durante il trasporto | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Tecniche di magazzino e stoccaggio - Orientamento alla qualità | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Sistemi informativi | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Informatica generale | - Tecniche e Metodi di lavoro - Orientamento alla qualità | - Informatica e telematica applicate - Strumenti di lavoro | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Commerciale e Comunicazione | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Struttura della rete distributiva - Lingue | - Tecniche di comunicazione - Tecniche Ricerca di mercato - Tecniche di vendita - Tecniche di marketing - Servizio clienti - Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore | - Informatica e telematica applicate - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Manutenzione - Impiantistica | Conoscenza dei prodotti, dell'impiantistica di produzione e servizi di settore | Materiali di lavoro, componentistica impianti | Tecniche di manutenzione (Tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica e/o elettronica e/o elettrotecnica e/o pneumatica, ecc.) | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Informazione medico scientifica | Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore - conoscenza della organizzazione | - conoscenza dell'anatomia e fisiologia del corpo umano. | - Acquisire capacità tecniche di comunicazione e di linguaggio | - Acquisire competenze informatiche - strumenti di lavoro - SSN e Organizzazione - Innovazioni | - informazione sul corretto impiego del farmaco - ecologia e tutela ambientale |
Servizi vari | - Conoscenza dei servizi aziendali | - tecniche di base delle proprie attività | -Tematiche e metodi di lavoro e di programmazione | - Strumenti di lavoro - conoscenze informatiche di base - Innovazioni | -sicurezza emisure di protezione e prevenzione individuale |
PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO
Amministrazione e Gestione aziendale
- Tecnici ed operatori di amministrazione/finanza/controllo di gestione
- Operatori di contabilità
- Tecnici ed operatori di gestione personale
- Operatori di segreteria
Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di acquisti
- Tecnici ricerca e sviluppo
- Disegnatori/progettisti cad/cam
- Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di sistemi qualità (processi e prodotti)
- Tecnici ed operatori di laboratorio
- Tecnici di ambiente/sicurezza
Produzione
- Tecnici programmazione della produzione
- Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
- Conduttori di processi e sistemi automatizzati
- Operatori di produzione e servizi
Logistica
- Tecnici programmazione della logistica
- Tecnici ed operatori di approvvigionamenti
- Magazzinieri
- Operatori alla movimentazione e stoccaggio
Sistemi informativi
- Tecnici ed operatori del sistema informativo aziendale
- Tecnici ed operatori di informatica industriale
Commerciale e Comunicazione
- Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
- Operatori- servizi commerciali
- Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
- Tecnici ed operatori di comunicazione e immagine
Manutenzione - Impiantistica
- Tecnici ed operatori della programmazione della manutenzione
- Manutentori
- Progettisti di implementazione/adeguamento impianti
Servizi vari
-Autisti,
-Operatori di infermeria,
-Centralinisti,
-Portinai,
- Altri addetti a mansioni discontinue, o a mansioni di semplice attesa o custodia
SCHEMA 3
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
(Da allegare alla lettera di assunzione)
A - Dati relativi al datore di lavoro
Impresa: _________________________________________.(ragione sociale ed indirizzo)
Codice fiscale/Partita IVA__________ CCNL applicato: Unionchimica-PMI Plastica Gomma
Telefono:__________ Fax: __________ e-mail: __________
Legale rappresentante: (Nome e Cognome) _______________________________________
Attività dell'impresa: _______________________________________
Indirizzo della sede legale: _______________________________________
Sede di lavoro dell'apprendista: _______________________________________
B - Dati relativi all'apprendista
Sig./Sig.ra ____________________ (Nome e cognome), nato/a a ______________________
il ____________ (1) residente a ____________________ via _______________________
Telefono: ____________Fax: ____________ e-mail: ______________________
Cod. fisc. _____________________ Cittadinanza _________________________
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di extracomunitari): ________________
C - Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
- Titolo/i di studio posseduto/i:
a) ___________________________________________
b) ___________________________________________
- Percorsi di istruzione non conclusi: __________________________________________________
- Formazione extra scolastica, compresa quella svolta in apprendistato:
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
- Possesso di qualifica professionale: (indicare quale/i) _________________________
- Precedente/i esperienza/e lavorativa/e e/o stage:
- Impresa: ________________________________________ dal __________al ___________
- con mansioni di ___________________________________________________
- Impresa: __________________________________________ dal _________al _________
- con mansioni di .___________________________________________________
- Precedente/i periodo/i di apprendistato:
- impresa: ________________________dal ___________________________ al _________________
- con mansioni di __________________________________________________
D - Aspetti normativi
- Data di assunzione: ________________________
- Area aziendale: __________________________________________________
- Qualifica professionale da conseguire: __________________________________________________
- Livello iniziale: ___________ (2) - Livello finale: ______________ (indicare i livelli come da CCNL)
- Durata del contratto: mesi ___________(3)
- Orario di lavoro: [ ] tempo pieno [ ] tempo parziale: ore n: ________ (medie settimanali su base annua)
E - Contenuti formativi
Il monte ore della formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite, di cui, nel corso dell'intero contratto di apprendistato professionalizzante:
- Formazione trasversale (4), per complessive n. ______ ore, riguardanti:
a) Competenze relazionali:
- valutare le competenze e le risorse personali, anche in relazione al ruolo professionale;
- saper comunicare con efficacia sia all'interno che all'esterno;
- saper analizzare e risolvere i problemi;
- definire la propria posizione nell'organizzazione aziendale.
b) Organizzazione aziendale, ciclo produttivo ed economia:
- conoscere l'organizzazione del lavoro dell'impresa;
- conoscere gli elementi economici e commerciali dell'impresa, quali: le condizioni ed i fattori di redditività (es. produttività, qualità, efficacia, efficienza, soddisfazione del cliente, ecc.); il contesto di riferimento (es. forniture, reti, mercato, ecc.).
c) Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere gli aspetti principali della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
d) Igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (misure collettive):
- conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
- Formazione professionalizzante (5), per complessive n. _____ ore, riguardante il profilo professionale specifico:
- Aree tematiche: (riportare i contenuti formativi inerenti alla qualifica professionale da conseguire, di cui allo Schema 1, eventualmente integrandoli con quelli riferiti alle specifiche esigenze tecniche-organizzative-produttive aziendali)
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) ___________________________________________________________
6) ___________________________________________________________
7) ___________________________________________________________
8) ___________________________________________________________
F - Modalità di erogazione della formazione
a) L'impresa effettuerà presso la propria Sede:
[ ] la formazione trasversale;
[ ] la formazione professionalizzante.
b) Per la realizzazione del percorso formativo:
[ ] non è previsto l'utilizzo di strutture/soggetti esterni;
[ ] è previsto l'utilizzo di soggetti esterni;
[ ] è previsto l'utilizzo di strutture esterne: (da indicare) ______________________________
c) La formazione verrà svolta (è possibile barrare più opzioni):
[ ] Con FAD (Formazione a distanza)
[ ] E-learning
[ ] In aula
[ ] Seminari
[ ] On the job
[ ] Visite aziendali
[ ] In affiancamento
[ ] Esercitazioni
[ ] altro : (da indicare) __________________________________________
G - Tutor
Il tutor, con formazione e competenze adeguate (6), è:
il/la Sig./Sig.ra __________________________________codice fiscale: ____________________
[ ] Lavoratore qualificato (7):
- livello di inquadramento: ________________
- anni di esperienza: ________________
[ ] Titolare dell'impresa (8) [ ] Socio (8) [ ] Familiare coadiuvante (8)
L'impresa
____________________
L'apprendista
____________________
NOTE APPLICATIVE
(1) Il giovane da assumere deve avere un'età compresa tra 18 anni compiuti (ovvero 17 anni compiuti qualora in possesso di una qualifica professionale) e 30 anni non compiuti.
(2) Il livello iniziale non può essere inferiore, per più di due livelli, rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinata l'assunzione.
(3) Ai fini del computo della durata massima, i periodi di apprendistato effettuati presso più datori di lavoro, si cumulano, se documentati dall'apprendista all'atto dell'assunzione, purché:
- non separati da interruzioni superiori ad un anno;
- si riferiscano alle stesse attività e mansioni;
- abbiano avuto una durata non inferiore a tre mesi consecutivi per ogni datore di lavoro.
(4) La formazione trasversale deve essere realizzata prevalentemente nel corso della prima parte del contratto di apprendistato.
(5) La formazione professionalizzante è riportata nello Schema 1.
(6) La formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D. FvTT28 febbraio 2000.
(7) Il tutor deve:
- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
(8) Ipotesi previste solo per le imprese con meno di 15 dipendenti.
SCHEMA 4
ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI APPRENDISTATO
Aree tematiche e contenuti | Periodo e durata | Modalità adottate | Sottoscrizione tutor e apprendista |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ |
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato.
Le Parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di Legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto disposto dal D. Igs 81/2015 al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato "Diritto alla prestazione della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti convengono che, in assenza di Accordi Interconfederali in materia entro la data del 31-12-2016, procederanno a definire le necessarie regolamentazioni per gli istituti richiamati.
Apprendistato professionalizzante
il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico -professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:
— risolti per recesso durante il periodo di prova;
— cessati per licenziamento per giusta causa;
— risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.
Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 non trovano applicazione i limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. Per tali aziende è ammesso comunque il ricorso alle assunzioni in contratto di apprendistato purché in misura non superiore al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all'inizio del mese precedente l'assunzione dell'apprendista, con arrotondamento all'unità superiore. E comunque consentita l'assunzione di un numero minimo pari a 3 apprendisti.
Periodo di prova
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'articolo 10 (periodo di prova), del presente CCNL.
Durata
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché debitamente certificati prima dell'assunzione
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo. Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dafl'utiiizzo delle ferie, ROL ed ex festività.
Inquadramento
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorsi i primi dieci mesi, sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/Parametro/livelio immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
Al termine del periodo, riferibile alla durata residua del contratto di apprendistato, sarà riconosciuto l'inquadramento finale previsto.
Retribuzione
Fino al compimento dei primi dieci mesi del periodo di apprendistato verrà riconosciuta ai lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento iniziale.
Decorsi i primi dieci mesi verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento immediatamente successivo a quello iniziale.
Al termine del periodo di apprendistato verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare prevista per il livello di inquadramento finale.
Ferie
La durata delle ferie è di 4 settimane.
Premio per obiettivi
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
Anzianità di servizio
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
Preavviso
In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al presente CCNL, ivi compreso il preavviso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.
Malattia o infortunio non sul lavoro
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 45 del presente CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ai lavoratori non apprendisti di pari qualifica ed alle stesse condizioni.
Malattia professionale o infortunio sul lavoro
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore non apprendista di pari qualifica, in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
Facoltà di recesso
Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Informazione alle R.S.U.
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le 00.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni, dall'lsfol e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali, e tra quelli definiti nello Schema 1.
Ai fini del conseguimento della quaiificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna. In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a) Tematiche tipiche della formazione interna (normativa comune a tutti i settori)
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi -Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica a) mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna (normativa comune a tutti I settori)
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3).
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno
3) al raggiungimento dei primi 18 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti dagli enti preposti, in attuazione al D.Lgs 81/2015.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla Legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti convengono che l'espressione "effettiva prestazione" di cui al IV comma del presente articolo "periodo di prova", si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Omissis
Art. 2 - Contratto di inserimento (normativa comune a tutti i settori)
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'Accordo interconfederale 11-02-2004.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto vanno indicati:
- la durata, comunque non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore nel contratto di inserimento;
- l'orario di lavoro in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni per il conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio;
- l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 11-02-2004 la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi da addestramento specifico impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto al seguente trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro:
1. Per i contratti di inserimento di 18 mesi:
a. Trattamento economico: è previsto un periodo di 90 giorni, nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia.
b. Conservazione del posto: il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell'arco dei 18 mesi di contratto.
2. Per i contratti, di inserimento di durata inferiore a 18 mesi:
a. Trattamento economico: il trattamento di cui ai precedente punto 1 viene proporzionato alla durata del contratto stesso (calcolato in diciottesimi).
b. Conservazione del posto: i suddetti periodi complessivi di conservazione del posto saranno proporzionati alla durata del contratto stesso (calcolato in diciottesimi) e comunque in misura non inferiore a 70.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal presente CCNL, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.
NOTA A VERBALE PER IL SETTORE ABRASIVI
Inquadramento e trattamento retributivo
I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento all'atto dell'assunzione sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e, limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa.
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro (normativa comune a tutti i settori)
In applicazione del D.Lgs. n. 368/01, alla Legge 92/2012, nonché del D.Lgs. n. 276/03, così come modificati dalla Legge 247/2007 (c.d. protocollo sul Welfare), e successive modificazioni ed integrazioni, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, e la possibilità di stipulare contratti di somministrazione del lavoro a tempo determinato, è ammissibile sulla base dell'esistenza di ragioni tecniche, organizzative produttive e sostitutive.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 15%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione del 15% dia un risultato inferiore a 3, le aziende potranno utilizzare un massimo di 3 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di somministrazione a termine, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di un mese, precedente e successivo all'assenza, anche per consentire il cosiddetto passaggio di consegne.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con l'RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione. Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 3 - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di Legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 %, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della Legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dai numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi. In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata dei rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata dei contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto. L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione. Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
A far data dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la medesima azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento ai rapporti di somministrazioni intercorsi con il medesimo livello/parametro contrattuale.Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di Legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate, un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
Un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della Legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione delle percentuali concordate dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto.
Annualmente RSU e azienda si incontreranno per verificare l'andamento produttivo e degli organici al fine di stabilizzare rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato che ricoprono posizioni strutturali.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
A far data dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la medesima azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento ai rapporti di somministrazioni intercorsi con il medesimo livello/parametro contrattuale.
Durata massima - Deroghe
Le Parti convengono di applicare a tutti i contratti a termine, intervalli temporali di 5 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi.
Inoltre, le Parti convengono l'assenza di intervalli temporali nei casi di contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.).
Art. 4 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lett. c), d) e d) bis del D. Lgs. n 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni.
I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche/ ed integrazioni ed in particolare dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b).
È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le R.S.U..
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di Legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
CHIARIMENTO A VERBALE
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 4 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale che viene quindi regolato come segue a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 25 del presente CCNL;
2) le mansioni;
3) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
4) Eventuali clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alle variazioni di orario aggiuntivo.
II trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo dì licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziate, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. La variazione in aumento della durata della prestazione, è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con fa maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 5 giorni lavorativi.
Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione dì cui all'art. 25 del presente CCNL,comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro straordinario così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuaie vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi dì infungibilità della mansione. I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, c. 3, c. 4, D.lgs.81/2015 hanno diritto, su (oro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le R.S.U.
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di Legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
CHIARIMENTO A VERBALE
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.
Art. 5 - Telelavoro (normativa comune a tutti i settori)
Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Esso è da prendere in considerazione quale modalità innovativa della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative della impresa, unitamente alle esigenze dei dipendenti.
Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente i'impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente sarà tenuto al rientro presso l'impresa stessa, per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell'azienda del sistema.
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate.
Fermo restando la durata della prestazione prevista dall'art. 12 comma 1) del presente CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente.
Ai dipendenti telelavoristi si applicano lènorme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla Legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
L'impresa, in collaborazione con il dipendente, verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto dei diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
L'attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall'azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi.
Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell'art. 4, Legge n. 300/70, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, anche attraverso apposita connessione informatica.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l'eventuale rientro del lavoratore nella sede aziendale.
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell'esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, dell'esigenza di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nei caso di disposizioni di Legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi e il presente accordo.
CAPITOLO II - DISCIPLINA UNIFICATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Assunzione (normativa comune a tutti i settori)
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) l'esplicito riferimento all'applicazione dei presente CCNL;
7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a termine, devono altresì essere comunicati al lavoratore per iscritto il termine e la motivazione dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a tempo parziale, le parti concorderanno per iscritto il regime dell'orario di lavoro e la sua distribuzione.
Con la comunicazione di quanto sopra le parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/97.
L'azienda provvederà a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la modulistica necessaria per l'iscrizione al fondo di previdenza complementare FONDAPI.
Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) il libretto di lavoro o documentazione equipollente ai sensi della normativa vigente, qualora in suo possesso;
2) lo stato di famiglia;
3) la carta d'identità o documento equipollente;
4) il codice fiscale;
5) permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.
Al lavoratore potrà essere richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
1) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi, solo nel caso di assegnazione di mansioni di fiducia o per le quali sono previste indennità di rischio, indennità di cassa, ecc.;
2) i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre. L'azienda, fatti salvi gli obblighi di Legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come previsto dall'art. 44 del presente CCNL.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 7 - Cumulo di mansioni (normativa comune a tutti i settori)
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima sia svolta con prevalenza.
Art. 8 - Passaggio di mansioni (normativa comune a tutti i settori)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
In caso di modifiche organizzative attuate al fine di limitare/evitare riduzioni di personale come in caso di comando/distacco presso altre aziende, le parti nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, potranno esaminare anche passaggi a livelli inferiori con eventuale riadeguamento della retribuzione.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a livello superiore.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 2103 del Codice Civile, la esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, maternità, aspettativa, o comunque per altri motivi che danno diritto alla conservazione del posto, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello/parametro -sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente - passa definitivamente nel livello/parametro superiore:
- dopo 45 giorni di effettivo servizio se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui all'art. 11 (operai e intermedi);
- dopo 3 mesi di effettivo servizio se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui all'art. 11 (impiegati e quadri)
Agli effetti del passaggio di livello/parametro previsto dal presente articolo per i lavoratori di cui all'art. 11 (impiegati e quadri), il disimpegno delle mansioni di livello/parametro superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di:
SETTORE | MESI | PASSAGGIO | MESI | PASSAGGIO |
Plastica e Gomma | 12 | livello VII e VIII | 8 | agli altri livelli |
Chimica, concia e settori accorpati | 12 | parametro F e G | 8 | agli altri parametri |
Ceramica ed abrasivi | 12 | livello A | 8 | agli altri livelli |
Vetro | 12 | livello A |
| agli altri livelli |
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti convengono che l'espressione "effettivo servizio" prevista nel presente articolo, si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Art. 9 - Passaggi di qualifica (normativa comune a tutti i settori)
A. Il passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica non costituisce motivo per la risoluzione dei rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie, e per il 100% del trattamento di malattia ed infortunio e del preavviso.
Agli effetti degli scatti di anzianità è considerata utile l'intera anzianità di servizio prestata nella qualifica operaia.
B. Nel caso di passaggio alla qualifica di quadro il lavoratore manterrà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata alla data del passaggio.
CAPITOLO III - PERIODO DI PROVA
Chimica - Concia e settori accorpati
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo che il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio; in tal caso il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo secondo i seguenti criteri:
- malattia: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni;
- infortunio su lavoro: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 40 giorni.
Tali periodi di sospensione per le cause di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo rispettivamente di 15 e 40 giorni.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro le parti possono concordare la riduzione del periodo di prova da 130 giorni a 90 giorni e da 90 giorni a 45 giorni per i seguenti lavoratori inquadrati nella V area, parametro G, V area parametro F, IV area parametro E e III area parametro D ex impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Ai lavoratori il cui periodo di prova dovesse essere interrotto o non seguito da conferma l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato.
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Giorni | Aree e parametri |
130 | V, par. H; V, par. G; V, par. |
90 | IV, par. E; III, par. D |
60 | II, par. C |
30 | I, par. B; I, par. A |
In caso di part-time i periodi di cui sopra si intendono proporzionalmente prolungati, fino ad un massimo di 130 giornate di effettivo servizio.
Plastica e Gomma
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente articolo 6 e non è ammessa né la protrazione, fatti salvi i casi di legittimo impedimento sotto specificati, né la rinnovazione dello stesso.
Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente disposto. La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma la retribuzione sarà comunque corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione. La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Giorni | Livelli |
130 | Quadri, VIII, VII |
80 | VI |
65 | V |
55 | IV, III |
35 | II |
25 | I |
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Tale periodo di sospensione per le cause di cui sopra è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni di calendario.
Il periodo di prova è ridotto di un terzo nel caso di svolgimento di identiche mansioni, per almeno un biennio, nell'azienda di immediata provenienza, purché opportunamente documentate preventivamente alla stipula del contratto di lavoro.
CHIARIMENTO A VERBALE N. 1
Per i lavoratori aventi orari di lavoro articolati su sei giornate settimanali, il numero di giorni del periodo di prova dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 1,2.
CHIARIMENTO A VERBALE N. 2
Le parti convengono che le espressioni "effettiva prestazione" o "effettivo servizio", previste nel presente articolo, si riferiscono alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Abrasivi
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. Per i rapporti di lavoro instaurati dal 1 giugno 2002 il periodo di prova è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l'applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell'assunzione, informare l'impresa e presentare la idonea documentazione.
Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2), e 3), dell'art. n. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. n. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. n. 4.
In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Mesi | Categorie |
6 | A-B |
3 | C-D |
2 | E |
1 | F |
Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Ceramica
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione, né il rinnovo. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti senza preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio prestato, è regolata come segue:
Categoria | mesi |
A | 6 |
B | 6 |
C | 3 |
D | 2,5 |
E | 2 |
F | 1 |
Il periodo di prova è ridotto alla metà nei seguenti casi:
(a) per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
(b) per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;
(c) per gli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;
(d) per gli operai e gli intermedi che nel triennio precedente alla assunzione abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno 1 anno presso altre aziende che esercitino la stessa attività.
Inoltre i lavoratori, cui si applica la normativa operai e intermedi, saranno esenti da tale periodo di prova qualora lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Vetro
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.
Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non procederà alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.
La durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Settori meccanizzati
DURATA | CATEGORIA/P.O. |
Sei mesi | A e B |
Cinque mesi | C2 |
Quattro mesi | C1 - D2 (gr. 1 e 2) |
35 gg di effettiva prestazione | D1 e D2 (gr. 3) - D3 |
25 gg di effettiva prestazione | E2 - E3 |
20 gg di effettiva prestazione | F1 - E1 |
Settori della trasformazione
DURATA | ||
Sei mesi | 8 - 7 | |
Cinque mesi | 6 | |
Quattro mesi | 5 - 6 | Gruppi 1 e 2 |
35 gg di effettiva prestazione | 5 - 5º | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 4 | |
25 gg di effettiva prestazione | 3 | |
20 gg di effettiva prestazione | 1 -2 |
Settori a soffio, a mano e con macchine semiautom.
DURATA | ||
Sei mesi | 9 - 8 | Gruppo 1 |
Quattro mesi | 6 | Gruppo 1 |
45 gg di effettiva prestazione | 8º | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 7 e 6 | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 5 | Gruppo 1 |
25 gg di effettiva prestazione | 4 - 5 | |
20 gg di effettiva prestazione | 1 - 2 - 3 |
Per i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo di prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni effettuate nella stessa azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche come lavoratori interinali) nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di prova minimo di una settimana dal momento dell'assunzione.
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo da 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):
a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende;
b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1) assunti nel terzo livello dei settori meccanizzati e della trasformazione o nel quarto livello dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, è ammessa la proroga consensuale, risultante per iscritto, del periodo di prova rispettivamente di ulteriori 20 giorni di effettiva prestazione.
Per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1) non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di cui ai livelli sesto, settimo, ottavo e nono del gruppo 1) e durante i primi dieci giorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1), la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui al gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. I lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del periodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al pagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.
Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo di prova, verranno concessi i ratei della 13ª mensilità con le disposizioni di cui al successivo articolo 33 del presente CCNL.
CAPITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 - Classificazione del Personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente intesa e nell'ambito di un comitato paritetico da costituirsi entro il 31-12-2013, le parti si impegnano a rivedere entro i termini di vigenza del contratto i profili attualmente presenti, eliminando quelli non più attuali e inserendone di nuovi.
Chimica - Concia e settori accorpati (*)
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta di 5 aree ed 8 parametri retributivi. L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli parametri viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun parametro, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel parametro stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento viene effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in parametro inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
(*) per i settori concia, coibenti e settori accorpati (oli e margarina, detergenza, cosmetica) si.rinvia all'allegato 3, 4, 5, 6 e 7 di cui al CCNL 5 ottobre 2006
DECLARATORIE E PROFILI
I AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori che compiono mansioni di fatica e collegamento o altre attività semplici e comunque non partecipanti direttamente al ciclo produttivo (parametro A);
- lavoratori svolgenti mansioni di cui al parametro B) limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva prestazione lavorativa (parametro A).
- i lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica di ufficio (parametro B);
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite (parametro B);
Profili parametro A
- addetti ai lavori di trasporto, di carico, di scarico a mano ed analoghi lavori di fatica;
- addetti alla pulizia;
- fattorini per collegamenti;
- portaordini;
- addetti alla manovalanza comune;
- addetti al lavaggio manuale dei recipienti, flaconerie e pulizia vetrerie;
- addetti al semplice recupero di prodotti di scarico e resi;
- addetti alla pulizia e alimentazione nelle stalle e/o bestiari.
Profili parametro B
a) -stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche e/o archivi magnetici;
- addetti al controllo fatture e/o documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetti a lavori di dattilografia;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti a semplici mansioni di archivio;
- addetti a mansioni di semplici registrazioni statistiche;
b) - personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso non è affidata la conduzione;
- personale operaio che su macchinari e apparecchiature facenti parti di impianti dotati di dispositivi di comando centralizzati (sala quadri) esegue operazioni complementari alla conduzione dell'impianto, oppure che, in assenza di sala quadri, svolge mansioni analoghe;
- personale operaio che esegue in base a metodi di lavoro prestabiliti, determinazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche con attrezzature di semplice uso;
- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di paste fosforiche, di terreni per fermentazione di miscele, soluzioni di facile e normale esecuzione;
- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente e, in officina, a lavori di equivalente impegno, nonché, nei servizi, alla conduzione di mezzi speciali;
- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito;
- conduttore di impianti comuni, o addetti a cicli di lavorazione costituenti parti di un grande impianto con responsabilità del ciclo;
- coadiutore di conduttori di parametro Cb) con l'incarico di singole operazioni afferenti gli impianti;
- addetto alla conduzione o addetto ad apparecchi o macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, scissione, deodorazione, decolorazione, idrogenazione, demargarinazione, frazionamento, celle elettrolitiche e presse continue o automatiche, ecc., quando gli sia affidato l'andamento degli apparecchi e delle relazioni che vi si svolgono;
- conduttore di impianti di dislocazione di salse vergini di oliva;
- addetto alla distribuzione e ricevimento materiali con conoscenza dei materiali in dotazione ed incaricato delle relative semplici annotazioni;
- addetto alla mescolazione delle polveri, alla preparazione pressate, alla rettifica lastre;
- conduttore di macchina per la carbonatura di carta monocarbone e simili che provvede a tutte le operazioni di messa a punto della macchina assicurandone il regolare ciclo operativo;
- addetto alle macchine per la bobinatura tela e tagliatura tela;
- addetti alle macchine per la fabbricazione di candele di qualsiasi tipo;
- addetti alla fabbricazione di candele lumini con macchine automatiche a pressione;
- addetto di laboratorio, cui si possono affidare montaggi di semplici apparecchiature;
- addetto a semplici controlli di lavorazione nei reparti, quali, ad esempio, rapide titolazioni;
- personale operaio che, su apparecchiature o macchinari compie operazioni e manovre, secondo procedure semplici e definite, le quali non implicano quindi la vera e propria conduzione, anche se tenuti ad elementari e semplici annotazioni;
- personale operaio addetto a compiti di alimentazione, di controllo - con semplici interventi - della regolarità del flusso di lavoro delle macchine, che compiono operazioni di riempimento e confezionamento in genere, con interventi di manutenzione ordinaria e pulizia sulle macchine;
- addetti a compiti di alimentazione, di controllo, con semplici interventi su: macchine inflaconatrici, saldatrici e per il riempimento di vasetti e tubetti; apparecchi per la sterilizzazione;
- personale operaio addetto ad operazioni di pesatura, di verifica o di controllo visivo o al tatto, o con altre modalità semplici, o con strumenti di semplice uso; addetti ad operazioni di semplice sperlatura di fiale e flaconi, che implichino cioè la individuazione di eventuali anomalie comunemente rilevabili attraverso l'osservazione visiva;
- aiutanti generici di operai di parametri superiori nelle lavorazioni, nelle officine o nei servizi;
- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti;
- addetti in modo permanente ad una singola operazione di confezionamento su nastro o catena di prodotti medicinali;
- addetti ad operazioni manuali di semplice abbinamento di diversi prodotti per offerte speciali, con esclusione di prodotti di pregio;
- addetti a semplici operazioni di assemblaggio e chiusura caricatori e rulletti di prodotti fotosensibili;
- addetti alle macchine per inchiostrazione;
- addetti alla distribuzione di terreni colturali;
- addetti a facili operazioni quali: acidificazione; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazione; soluzioni; macinazioni; ossidazioni; carico e scarico di filtri; forni, calderista; ecc. anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni;
- conduttore di automezzi.
II AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni d'ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro (parametro C);
- i lavoratori che coordinano semplicemente squadre di lavoratori sottoposti (parametro C);
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicati o complessi, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche (parametro C);
Profili parametro C:
a) - addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazione ed elaborazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi;
- addetto ad uffici vendite con compiti di corrispondenza di routine, compilazione ordini e/o copie commissioni, tenuta delle schede commerciali della clientela;
- disegnatore non esclusivamente lucidista;
- operatore su elaboratore elettronico con conoscenza dell'organizzazione delle procedure;
- programmatore di elaboratore elettronico con capacità di formulazione di programmi semplici;
- segretaria steno-dattilografa con conoscenza ed utilizzo di lingue estere che redige corrispondenza semplice, organizza e gestisce archivi e schedari, provvede al reperimento ed elaborazione di dati per l'aggiornamento di evidenze o per la stesura di prospetti, provvede - in collegamento con gli enti preposti - all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi ecc.;
b) - conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista): interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione: trasmette le notizie e i dati relativi, comunicando a chi di regola le eventuali irregolarità nel funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità;
- personale operaio che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegua analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;
- specialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di eseguire lavori specializzati;
- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di pillole, confetti non oltre il secondo strato, microidi e discoidi, nonché di soluzioni per uso iniettabile, che provvede, nelle sue varie fasi, alla conduzione dell'intero ciclo operativo e relative verifiche e, quando necessario, alla sterilizzazione delle apparecchiature;
- fuochista specializzato;
- conduttore di macchina per la carbonatura di carte pregiate che provvede a tutte le operazioni di messa a punto della macchina assicurandone il regolare ciclo operativo;
- operaio addetto alla regolazione delle macchine per inchiostrazione;
- conduttore di macchine automatiche confezionatrici di qualsiasi tipo che effettua la regolazione, il cambio dei formati, l'attrezzatura e la sostituzione dei pezzi nonché un accurata manutenzione ordinaria, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche;
- conduttore di grandi impianti, e cioè ad esempio: impianti di raffinazione, estrazione con solventi, saponificazione e liquidazione continua, scissione di oli e grassi nonché distillazione continua di acidi grassi, impianti continui di distillazione glicerina, saponiere di saponeria in caldaia con condotta autonoma e completa dell'intero ciclo produttivo;
- conduttore del ciclo completo di solforazione e neutralizzazione su qualsiasi base (alcoli, alchilati, toluolo, oleine, ecc.) con agente solforante gassoso;
- addetto alla preparazione, con dirette responsabilità, delle composizioni profumate per saponi e per prodotti della detergenza;
- conduttori di impianti, quali ad esempio: produzione di oli tecnici speciali tipo bissoli, standoli, polimerizzati, ecc.; di spremitura di semi oleosi quando il numero delle presse sia di almeno 3; di super presse; di recupero del catalizzatore; per la preparazione della margarina;
- personale operaio addetto a lavorazioni resine e bachelite;
personale operaio addetto alla cottura di vernici di complessa esecuzione, nonché addetti alla conduzione di autoclavi e di caldaie;
personale operaio addetto alla preparazione ed alla pesatura di materie prime e materiali specifici per la produzione di vernici e resine secondo formulazioni complesse e non ricorrenti con riproporzionamento dei dosaggi e nelle quali si sviluppino reazioni chimiche vere e proprie, con esclusione quindi delle semplici miscelazioni;
-conduttore di magazzino con responsabilità dell'approntamento degli ordini e loro spedizione, del ricevimento e controllo delle merci in entrata, dello smistamento ed il controllo delle merci ai reparti di produzione, dell'organizzazione logistica degli spazi di magazzino, della rotazione delle merci e delle scorte su indicazioni del suo diretto superiore;
- conduttore di automezzi che sia in grado di effettuare interventi di registrazione di manutenzione ordinaria, e, in casi di guasti, gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentita dai mezzi disponibili a bordo.
III AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa, nonché adeguata pratica, comunque acquisite (parametro D);
i lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai che svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richiesti prevalentemente requisiti di capacità e conoscenze tecniche superiori a quelli previsti per le squadre guidate da lavoratori appartenenti al parametro C) (parametro D);
- i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti, od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienze di lavoro (parametro D);
Profili parametro D:
a) - impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell'ambito dei servizi o, nei settori di produzione, dell'andamento della lavorazione;
- tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi metodi per caratterizzazione analitica;
- impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e/o industriale e/o nell'amministrazione del personale;
- impiegato addetto ai rapporti con i clienti e con i fornitori;
- impiegato disegnatore progettista;
- ispettore alle vendite;
- programmatori di elaboratore elettronico con conoscenza delle problematiche inerenti l'oggetto della programmazione;
- operatori esperti su elaboratore elettronico, con conoscenza della organizzazione delle procedure e delle problematiche relative e con supervisione del complesso delle procedure utilizzate;
- segretaria steno-dattilografa con conoscenza ed utilizzo di lingue estere - utilizzate con normale continuità nelle pratiche d'ufficio e per fornire esaurienti risposte telefoniche - che redige autonomamente corrispondenza semplice, organizza e gestisce archivi e schedari, appronta prospetti su indicazioni di massima reperendo ed elaborando opportunamente i dati, tiene aggiornata l'agenda degli impegni, provvede - in collegamento con gli enti preposti - all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc..
b) tassativamente indicati:
- strumentista o strumentista elettronico che opera sull'intera gamma delle apparecchiature complesse per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto, compresa la revisione e taratura dei singoli componenti, effettuando interventi che risultano risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche, su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative;
- operatore che, con ampia autonomia ed avvalendosi, se necessario, di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori, partecipando alla definizione o suggerendo le soluzioni più razionali ed efficaci, in relazione ai problemi e alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti.
IV AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa (parametro E).
Profili parametro E
- impiegato tecnico di produzione direttamente responsabile della conduzione di un reparto di primaria importanza e rilevante complessità;
- impiegato amministrativo che collabora direttamente con il suo superiore nella applicazione di nuove norme e disposizioni e nell'organizzazione e coordinamento del lavoro di ufficio;
- ispettore generale alle vendite;
- responsabile dell'ufficio acquisti;
- addetti alla informazione medico-scientifica che operino con rapporto di lavoro subordinato senza coordinamento di area commerciale;
- analisti in grado di organizzare autonomamente il flusso delle procedure ad uso del programmatore, senza funzioni di coordinamento del lavoro degli addetti al CED;
- sistemisti in grado di sviluppare software di base, con conoscenza approfondita del sistema operativo dell'elaboratore, senza funzioni di coordinamento del lavoro degli addetti al CED.
V AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza (parametro F) (1).
- i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al parametro F (parametro G) (2);
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale e potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali, partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di piena autonomia ed a cui sia affidata una delle seguenti funzioni (parametro H + indennità di funzione):
- controllo e coordinamento di unità organizzative di primaria e fondamentale importanza;
- attività di ricerca rilevante ai fini dello sviluppo degli obiettivi essenziali dell'azienda.
1)
Per il settore oli e margarina vedi allegato n. 3 CCNL 5 ottobre 2006
Per il settore detergerla vedi allegato n. 4 CCNL 5 ottobre 2006
2)
Per il settore oli e margarina vedi allegato n. 3 CCNL 5 ottobre 2006
Per il settore cosmetico vedi allegato n. 5 CCNL 5 ottobre 2006
NOTA A VERBALE
Con la definizione del terzo alinea le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma della L. n. 190/1985.
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
Gruppo 1 - Quadri
V area, par. H
Gruppo 2 - Qualifica impiegatizia
V area, par. G; V area, par. F; IV area, par. E; III area, par. D; II area, par. C; I area, par. B.
Gruppo 3 - Qualifica speciale
III area, par. D; II area, par. C
Gruppo 4 - Qualifica operaia
III area, par. D; II area, par. C; I area, par. B; I area, par. A.
Tra gli inquadramenti attuati a norma dell'art. 5 del CCNL 07-04-1983 e quelli della nuova scala classificatoria unica vi è la seguente automatica corrispondenza:
Classificazione CCNL 07-04-1983 | Nuova classificazione |
LIV. I | I area, parametro A |
LIV. II | I area, parametro B |
LIV. III | II area, parametro C |
LIV. IV | III area, parametro D |
LIV. V | IV area, parametro E |
LIV. VI | V area, parametro F |
LIV. VII | V area, parametro G |
V area, parametro H (quadri) |
Classificazione del Personale
I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria di 5 aree e 9 livelli retributivi.
L'inquadramento delle mansioni nei singoli livelli verrà effettuato in base alle relative dec