S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 17.12.2009 si rinvia ai seguenti CCNL:
- Chimica e Affini - Piccola Industria" - Settore "Chimica".
- Gomma e Plastica - Piccola Industria" - Settore "Chimica".
Testo Consolidato CCNL del 25/07/2013
CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO - PICCOLA INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 25/07/2013
per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 25/07/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
- Accordo 29/11/2017
- Accordo 06/09/2018
- Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
- Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
- Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addi 25 luglio 2013, in Roma tra
l'UNIONE NAZIONALE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA CHIMICA, CONCIARIA, MATERIE PLASTICHE, GOMMA, VETRO, CERAMICA E PRODOTTI AFFINI (UNIONCHIMICA)
e
- la FILCTEM-CGIL;
- la FEMCA-CISL;
- la UILTEC-UIL;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unificato a valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie operanti nei seguenti settori
- Chimica - Concia, lavorazione in conto terzi e settori accorpati;
- Plastica - Gomma e settori accorpati;
- Abrasivi
- Ceramica (escluso il settore delle piastrelle);
- Vetro e settori accorpati.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
In data 26 luglio 2016 è stata raggiunta fa seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25-07-2013 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UILAddì, 29 novembre 2017
Tra,
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL FEMCA CISL UILTEC UIL
Verbale di stipula
Roma, li 6 settembre 2018
tra
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
Addì, 25 ottobre 2018
- Per CONFAPI
UNIONCHIMICA/CONFAPI :
UNIONTESSILE/CONFAPI;
UNIGEC/CONFAPI
UNIMATICA/CONFAPI.
UNIONALIMENTARI / CONFAPI
- Per CGIL/CISL/UIL
FEMCA/CISL - FILCTEM/CGIL - UILTEC/UIL
SLC/CGIL - FISTEL/CISL - UILCOM/UIL
FAI/CISL - FLAI/CGIL - UILA/UIL
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
In data 8 marzo 2019 è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 26-07-2016 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
UNIONCHIMICA CONFAPI
e
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
In data 5 dicembre 2023 è stata raggiunta la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL datato 8 marzo 2019 per i lavoratori della piccola e media industria dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
La già menzionata Ipotesi di Accordo verrà sottoposta dalle OO.SS. firmatarie alle assemblee dei lavoratori e lavoratrici entro la data 31 gennaio 2024. Per quanto riguarda la parte economica relativa all'anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie.
UNIONCHIMICA CONFAPI
FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende operanti nei sotto elencati settori:
- chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali elettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia;
- materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina;
- abrasivi;
- ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in gres;
- vetro a macchina, a mano, a soffio; decorazione, lavorazione e posa in opera di vetri, cristalli e specchi; lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri; produzione di apparecchi per uso scientifico e sanitario; produzione di articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformazione di lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere;
- lavorazioni conto terzi del conciario
DICHIARAZIONE COMUNE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le norme riportate nel presente CCNL devono intendersi quale normativa comune per tutti i settori salvo che le norme stesse non riportino per i vari istituti contrattuali la specifica normativa di settore.
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
(NORMATIVA COMUNE A TUTTI I SETTORI)
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all'Accordo Interconfederale SANAPI, le parti prendono atto che l'accordo interconfederale del 31-01-2013 in materia non ha trovato ancora una sostanziale applicazione a livello interconfederale e pertanto si impegnano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fine di valutare le proposte di intervento per offrire ai lavoratori e alle imprese, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio. L'eventuale intesa applicativa a livello interconfederale che dovesse intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale, sarà oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, gli accordi definiti.
Le parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all'interno del CCNL attraverso lo studio di una apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
> Ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
> Migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
> Sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
> Incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienze, efficacia, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
Omissis
Al 7º comma, dopo le parole "accordi definiti " aggiungere "Sei mesi prima della scadenza del presente CCNL le Parti avvieranno un esame congiunto al fine di definire le condizioni di recepimento e la data di decorrenza della contribuzione".
Omissis
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
(NORMATIVA COMUNE A TUTTI I SETTORI)
Il comparto della piccola e media industria chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro in relazione alle sfide dettate dai cambiamenti in corso e all'esigenza di una crescente competitività, gioca un ruolo di primaria importanza per tutto il paese sia in termini occupazionali che in termini di capacità produttiva.
Le Parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI dei settori rappresentati. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore operano eliminando i vincoli ingiustificati e riducendo i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le Parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Le parti inoltre intendono sostenere, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, sviluppare le aree a forte vocazione industriale, sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti, per meglio rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, ritengono la contrattazione collettiva lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil, Cisl e Uil vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Relativamente all'Accordo Interconfodoralo SANAPI, lo Parti prendono atto che l'accordo interconfederalo del 31-01-2013 in materia non ha trovato ancora una sostanzialo applicazione a livello interconfederalo o pertanto si impegnano di fare una valutazione nell'ambito della durata del vigente contratto al fino di valutare lo proposte di intervento per offrirò ai lavoratori o allo impreso, con il meccanismo di compartecipazione, tale servizio.
L'eventuale intesa applicativa a livello intorconfoderale cho dovesse intervenire tra lo rispettivo Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattualo, sarà oggetto di esamo tra lo Parti, al fino di armonizzare, senza oneri no vantaggi rispettivi, gli accodi definiti.
Soi mesi prima della scadenza del presente CCNL lo Parti avvieranno un esamo congiunto al fino di definirò le condizioni di recepimonto e la data di decorrenza dolio contribuzione.Le Parti, nell'ambito delle politiche tese alla semplificazione contrattuale, intendono promuovere l'armonizzazione sia della parte economica che della parte relativa al sistema di inquadramento per tutti i settori all'interno del CCNL attraverso lo studio di una apposita commissione paritetica da costituirsi.
Le Parti condividendo la preoccupazione sulla grave crisi finanziaria economica e sociale che ha investito il nostro paese intendono promuovere ogni utile iniziativa finalizzata a:
- Ridurre il cuneo fiscale che grava sul costo del lavoro;
- Migliorare le condizioni infrastrutturali per favorire la competitività delle imprese del settore;
- Sostenere politiche di sviluppo dell'occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile;
Incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione tasse e contributi, la contrattazione di II livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienze, efficacia, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti nelle sedi previste dal II livello di contrattazione.
UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria Italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
A questo scopo verrà stabilito anche l'opportuno collegamento con l'Osservatorio permanente del settore Chimico istituito con Decreto del Ministero dell'Industria, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 OSSERVATORIO NAZIONALE PLURISETTORIALE
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva Italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi; Vetro
L'Osservatorio nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n°68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato. Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente. Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.
A - Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento dei CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lettera B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
B - Controversie
È impegno delle Parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22-01-1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie su interpretazioni contrattuali, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione Aziendale e R.S.U., assistiti dalle rispettive organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due Parti.
Le Parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con Raccomandata A.R. Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 60 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita.
Tali termini rimangono sospesi dal 1º al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
Nessuna delle due Parti potrà dar corso alle procedure di Legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle Parti alle procedure di Legge.
Dal campo di applicazione del presente punto sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie relative a:
a) i licenziamenti individuali e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
b) l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
1. LIVELLO NAZIONALE
UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori rappresentati, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di Relazioni Industriali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
Le Parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio Nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le Parti.
1.1 OSSERVATORIO NAZIONALE PLURISETTORIALE
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle Parti stesse.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L'Osservatorio Nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato,
contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- l'esame dell'invecchiamento attivo, e dell'integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza, della formazione
- le azioni positive:
• realizzando le disposizioni legislative;
• promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
• promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali; andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi dì lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
Le Parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio Nazionale e per i Comitati Nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le Parti allo stesso livello.
1.2. COMMISSIONE PARITETICA
omissis
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
1.1 Osservatorio Nazionale Plurisettoriale
L'Osservatorio Nazionale e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale di Settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le Parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le Parti si danno atto che quanto nella presente Parte Prima concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le Parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le Parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che in quanto tali garantiscono le possibilità di sviluppo dei settori rappresentati.
L'apporto così fornito da Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le Parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
L'Osservatorio Nazionale Plurisettoriale è suddiviso nelle seguenti macroaree:
Chimico - Farmaceutico;
Plastica - Gomma;
Concia;
Ceramica - Abrasivi;
Vetro
L'Osservatorio Nazionale sarà altresì articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle Parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato,
contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- verificare l'opportunità dell'armonizzazione di alcuni istituti contrattuali;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti alla sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- l'esame dell'invecchianiento attivo, e dell'integrazione lavorativa tra generazioni e le conseguenti ricadute sugli aspetti organizzativi della prestazione lavorativa, degli orari di lavoro, della salute e sicurezza, della formazione;
- le azioni positive:
> realizzando le disposizioni legislative;
> promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
> promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- individuazione di eventuali distretti produttivi;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.L.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla Unione Europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio del fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee guida di comportamento per prevenire azioni di mobbing nei luoghi di lavoro e stalking;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Monitoraggio sul numero e sulle tipologie degli infortuni sul lavoro.
Inoltre, al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge 46/82, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientìfica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le Parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio Nazionale e territoriale plurisettoriale quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione Paritetica di cui al successivo punto 1.2), convengono di procedre ad una cadenza programmata di incontri, da tenersi di norma semestralmente.
2. LIVELLO REGIONALE/TERRITORIALE
A livello regionale una volta l'anno, di norma entro il 1º quadrimestre, l'UNIONCHIMICA territoriale porterà a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalla CE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con Enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione delle varie tipologie contrattuali (quali ad es: apprendistato, contratto di inserimento, somministrazione, a tempo determinato ed a tempo parziale ecc.);
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
Le predette informazioni saranno suddivise nei settori rappresentati.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le Parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tal caso l'UNIONCHIMICA specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito del sistema di inquadramento.
A tal fine UNIONCHIMICA e FILCTEM-FEMCA-UILTEC nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le Parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le Parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli Enti competenti.
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 50 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTECedella R.S.U.:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile; delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato, inserimento, ecc.;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della R.S.U. le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazione fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'UNIONCHIMICA si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
PARTE PRIMA - RELAZIONI INDUSTRIALI
[___]
3. LIVELLO AZIENDALE
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC e della R.S.U.
[___]
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
3. LIVELLO AZIENDALE
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 35 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCTEM-FEMCA-UILTEC e della R.S.U.:
- prospettive produttive;
- previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato,
inserimento, ecc.;- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge 223/91;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 e del D.Lgs. n. 151/2001, in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate su più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della R.S.U. le Parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazioni fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
DICHIARAZIONE DELL'UNIONCHIMICA
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'UNIONCHIMICA si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
Omissis
4. APPALTI, TERZIARIZZAZIONE, DECENTRAMENTO PRODUTTIVO E LAVORO A DOMICILIO
Le parti considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con la R.S.U. le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, la R.S.U. sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza.
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 s successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende informeranno preventivamente la R.S.U. su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di Legge in materia (Legge 29-12-1990, n. 428, art. 47, così come modificata dal Decreto Legislativo 18/2001).
4.2. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla R.S.U. circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 12 della Legge 20-05-1970, n. 300. L'invio del lavoratore all'estero non comporta, di per se stesso, la sospensione dei contributi sindacali.
4.3. Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della Legge 18-12-1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno di norma entro il 1º quadrimestre di ogni anno alla R.S.U. e per conoscenza alla FILCTEM-FEMCA-UILTEC territoriale il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti, i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con la R.S.U. le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, la R.S.U. sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende.
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti collettivi di loro pertinenza sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Pertanto, la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l'applicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del settore al quale la società appaltatrice appartiene.
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 s successive modificazioni ed integrazioni.
Le aziende informeranno preventivamente la R.S.U. su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno procedure previste dalle disposizioni di Legge in materia.
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo Sociale Europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la direzione aziendale e la R.S.U. in merito a:
- aree di sperimentazione, durata e verifiche,
- distribuzione degli orari,
- organici,
- riflessi sull'ambiente di lavoro,
- riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda;
ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale e la R.S.U., a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U., preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarie informazioni, nella doverosa tutela del segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'UNIONCHIMICA negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nei settori rappresentati, che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nei singoli comparti tecnici, tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
6. Innovazione tecnologica e organizzativa.
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate o di nuovi piani industriali o gestionali particolarmente significativi e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U., preventivamente
rispetto all'installazione degli impianti in Azienda, sommarieinformazioni, nella doverosa tutela del segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovativecontenuteriferite aglinegliimpianti, in oggetto, ai nuovi piani industriali e alle innovazioni organizzative gestionali.L'UNIONCHIMICA negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nei settori rappresentati, che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nei singoli comparti tecnici, tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
7. AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ'
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative attualmente in vigore in tema di
parità uomo donnapari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive, a favore del personale femminile.Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture.
(Nuovo) - 7.Bis Misure per le donne vittime di violenza di genere
Le Parti - anche alla luce dell'Intesa sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 20-12-2018 sottoscritta tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil - si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona.
La finalità delle presenti Linee guida è di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e gestire i problemi da esse derivanti. Per molestia e violenza nei luoghi di lavoro si intende ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ripreso dall'allegato (_________) dell'Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.
Rimandando integralmente alla normativa vigente e alla Intesa tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil, al verificarsi delle condizioni disciplinate dall'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015 le lavoratrici interessate hanno diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito della durata massima di 5 mesi fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA. Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
Le lavoratrici qualora vi siano in presenza di più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo, è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Sempre al fine di contribuire al miglioramento della condizione di vita, alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e saranno agevolate nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda. Pertanto le Parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 196/97 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le Parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla Legge.
In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente Bilaterale Nazionale sia negli Enti Bilaterali Regionali costituiti ai sensi dell'Accordo Interconfederale 30 gennaio 2013 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale ai fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI di cui al D.M. 21-01-2003. Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
8. FORMAZIONE CONTINUA
L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le Parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda.
Le Parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le RSU potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 51 (Diritto allo studio e facilitazioni particolari per i lavoratori studenti) del presente CCNL. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla Legge.
In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché nell'Ente Bilaterale Nazionale costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 28/12/2012 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI dei settori rappresentati, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le Parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Formazione PMI.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
Nelle aziende con almeno 100 dipendenti e nelle quali la Rsu è composta da almeno tre delegati, la Rsu individua nel proprio ambito il delegato alla formazione, in possesso di adeguate competenze, per la condivisione dei piani formativi aziendali.
Omissis
Le Aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l'ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle R.S.U.
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della L. 11-08-1991, n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
11. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti procederanno allo studio di fattibilità di un fondo sanitario integrativo, destinato ai lavoratori dei settori a cui si applica il presente CCNL.
11. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ
La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità.
Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singoio lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui ai punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovati ed in corso di rinnovo i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;
b) "Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
c) 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 o"Fondo Sostegno al Reddito"
• 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriale e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazioni nazionale;
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente intesa le aziende che applicano i CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 23-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e afl'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Accordo Assistenza integrativa 25/10/2018
Verbale di stipula
[___]
Visto l'Accordo interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL 23 luglio 2012 che, tra l'altro, istituiva un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito Fondo);
Visti i CCNL stipulati tra le Organizzazioni di Categoria di CONFAPI e di CGIL-CISL-UIL che hanno recepito detto Accordo Interconfederale
Visto il Verbale di Incontro CONFAPI e CGIL CISL UIL del 5 giugno 2018 che definisce l'iter per la costituzione e messa in opera del Fondo
Visto l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 18 settembre 2018 che da pratica applicazione alle precedenti intese, istituendo ENFEA SALUTE, costituito formalmente in data 11 ottobre 2018
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo si conviene quanto segue:
"si conferma l'Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL CISL UIL del 28 dicembre 2012 e si recepiscono i Verbali ed Accordi Interconfederali del 5 Giugno 2018 e 18 settembre 2018, e del______ottobre 2018 in materia di Sanità integrativa, con l'istituzione di ENFEA SALUTE e con la quota di contribuzione a carico delle imprese pari a 10,00 (dieci/00) Euro mensili per 12 mensilità per tutti i lavoratori dipendenti, che ha decorrenza dal 1º gennaio 2019.
Si conferma inoltre che:
Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro.
1. I trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti.
2. A far data dal 1º gennaio 2019, le imprese dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo nella misura stabilita di 25,00 (venticinque/00) Euro mensili per 13 mensilità.
3. Per le imprese aderenti al sistema della bilateralità (Enfea ed Enfea Salute) ed in regola con i versamenti tale aumento è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato."
Alle Federazioni Nazionali di Categoria A tutte le Strutture
Roma, 17 ottobre 2018
CGIL NAZIONALE
CISL NAZIONALE
UIL NAZIONALE
Oggetto: istituzione del Fondo Sanitario Integrativo ENFEA Salute
Giovedì 11 ottobre 2018, dando efficacia agli impegni assunti con la firma dell'Accordo interconfederale del 18 settembre u.s., Cgil Cisl Uil Nazionali e la Presidenza della Confapi Nazionale hanno istituito, con atto notarile, il Fondo Sanitario integrativo ENFEA Salute e nominato i primi Organi del Fondo.
Presidente del Fondo è stato nominato il notaio ___, espresso da Confapi; Vicepresidente ___, responsabile gestione e promozione della bilateralità della Cisl. Membri del Cda sono stati nominati: ___ (Confapi), ___ (Confapi), ___ (Cgil) e ___ (Uil).
Lo scopo istituzionale di ENFEA Salute è quello di erogare prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e di prevenzione; il fondo è finanziato con un contributo mensile di 10 € a totale carico del datore di lavoro la cui raccolta avrà inizio nel mese di gennaio 2019.
Il nuovo Fondo Sanitario, del quale alleghiamo lo Statuto, si rivolge alla platea dei lavoratori dipendenti da Aziende che applicano i contratti sottoscritti dalle Federazioni di categoria di CGIL CISL UIL con la Confapi e ci consente di estendere i benefici della assistenza sanitaria integrativa a settori e lavoratori che finora ne erano privi.
I settori immediatamente coinvolti sono quelli chimico, tessile, alimentare e grafico ma il Fondo potrà essere il riferimento anche di tutti gli altri contratti delle PMI Confapi; in tal senso occorrerà presidiare i prossimi rinnovi contrattuali affinché i benefici del Fondo vengano estesi a tutti i contratti Confapi.
Per quanto riguarda i contratti che già hanno previsto il Fondo sanitario si rende ora necessario un accordo di recepimento, del quale alleghiamo in bozza la copia, per attualizzare e ribadire gli impegni già presi dando certezze circa la decorrenza e la qualificazione degli stessi.
La firma di tale accordo da parte delle Segreterie Nazionali di FAI/FLAI/UILA, FEMCA/FILCEM/UILTEC, SLC/FISTEL/UILCOM e delle rispettive controparti datoriali è programmata per il 25 ottobre p.v. presso la Confapi Nazionale, in Via della Colonna Antonina 52 alle 9,30.
Il testo dell'accordo sarà disponibile presso la medesima sede fino alle 18 dello stesso giorno per chi avesse difficoltà ad essere presente alle 9,30 per la firma.
L'avvio del Fondo sanitario rappresenta una importante occasione per fare una massiccia campagna di informazione e promozione del fondo sanitario e degli altri istituti della bilateralità del sistema Cgil Cisl Uil- Confapi.
Verbale di accordo 18/09/2018
Addì 18 settembre 2018 in Roma, presso la sede di CONFAPI in Roma, via della Colonna Antonina n. 52,
TRA
CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA
E
C.G.I.L. - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
C.I.S.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI
U.I.L. - UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
A conclusione dei lavori di stesura del gruppo di lavoro congiunto, le Parti procedono all'approvazione e alla sottoscrizione dell'allegato Statuto di ENFEA Salute.
STATUTO ENFEA SALUTE
ART. 1 - COSTITUZIONE
Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa Confapi in sigla ENFEA SALUTE, di seguito nominato "FONDO", è un'associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss. del codice civile, costituita a seguito dell'accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 sottoscritto tra Confapi e CGIL, CISL, UIL (d'ora in poi "le Parti") e successivi accordi integrativi che opera - esclusivamente ai fini assistenziali- in base al presente Statuto e al Regolamento, nell'ambito di un sistema di mutualità.
Il Fondo ha durata illimitata fatta salva l'ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 17 del presente Statuto.
ART. 2 - SEDE
Il FONDO ha sede legale in Roma presso Confapi in via della Colonna Antonina, 52.
ART. 3 - SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori del FONDO la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata - Confapi - e le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL e -attraverso le Confederazioni di appartenenza - le Unioni di categoria datoriali del Sistema Confapi e le federazioni di categoria sindacale CGIL, CISL, UIL che, in quanto espressioni delle Parti costitutive del FONDO, siano firmatarie dei CCNL dei diversi settori produttivi che prevedano l'adesione ad Enfea.
ART. 4 - SCOPI
Lo scopo del FONDO è quello di erogare esclusivamente prestazioni integrative di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), del D.M. del 27 ottobre 2009 e del D.lgs. del 20 dicembre 1992, n. 502 e succesive modifiche e integrazioni.
ART. 5 - ISCRITTI E DESTINATARI
Al FONDO aderiscono le imprese iscrivendo i lavoratori in servizio il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalle norme collettive per i lavoratori di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, e gli altri soggetti indicati dal presente Statuto.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO:
• i lavoratori in servizio presso le Confederazioni che sono soci fondatori del FONDO o presso enti e società dalle suddette costituite, controllate e/o partecipate.
• previo accordo tra le Parti, i nuclei familiari dei lavoratori nonché i titolari e amministratori delle imprese compresi i rispettivi familiari nel rispetto delle normative e dei provvedimenti applicabili.
Possono, altresì, iscriversi al FONDO tutti gli ulteriori soggetti che saranno specificamente individuati e indicati nel Regolamento di cui al successivo art. 8. Discrizione al FONDO si realizza mediante le modalità stabilite nel Regolamento. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
• per risoluzione, cessazione o venir meno degli effetti, per qualunque causa, comprese le dimissioni o la scadenza del termine, del rapporto di lavoro;
• morte dell'iscritto;
• recesso dal FONDO;
• esclusione dell'iscritto.
La cessazione della qualità di iscritto determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti secondo quanto definito dal Regolamento.
ART. 6 - GESTIONE
La gestione economica del FONDO, nonché quelle relative alle eventuali Gestioni separate, definite in base al Regolamento, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
ART. 7 - RISORSE
Il FONDO provvede al perseguimento ed attuazione dell proprie finalità con:
- i contributi previsti a carico delle aziende e degli altri soggetti iscritti, previo accordo fra le Parti;
- gli interessi di mora, legali e convenzionali, così come stabiliti dal Regolamento;
- gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate dal FONDO;
- ogni altro provento che spetti od affluisca al FONDO a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale ed al fine esclusivamente assistenziale, socio sanitario e di prevenzione, in conformità alle norme vigenti.
Le Gestioni Separate provvedono ai rispettivi scopi, sempre esclusivamente assistenziali, socio sanitari e di prevenzione, con i contributi dei propri aderenti o degli iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo, in conformità alle norme vigenti.
ART. 8 - REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI
Il FONDO si dota di un Regolamento in cui sono contenute le norme di funzionamento e le condizioni specifiche dei soggetti che potranno iscriversi al FONDO e beneficiare delle prestazioni.
Si dota, altresì, di un Nomenclatore delle prestazioni in cui sono previste le tipologie di prestazioni erogate e le modalità di erogazione delle prestazioni medesime.
Il FONDO si impegna ad erogare agli iscritti, agli aventi diritto e, in generale, ai soggetti individuati nel citato Regolamento le prestazioni indicate nel Nomenclatore, le quali potranno essere corrisposte anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e altre entità abilitate dalle Legge, potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo e le finalità esclusive del FONDO.
ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario consuntivo è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno; viene sottoposto alla valutazione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea per la redazione della relazione tecnica all'Assemblea secondo le previsioni del successivo art. 11.
Entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario preventivo.
I termini di cui ai precedenti commi per la redazione dei rendiconti sono da intendersi quali ordinatori.
Ferma la finalità esclusivamente assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO, è comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale del FONDO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o provvedimento dell'Autorità.
ART. 10 - ORGANI
Sono organi necessari del FONDO:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO;
d) il Collegio Sindacale.
ART. 11 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta da 24 (ventiquattro) componenti di cui 12 (dodici) nominati da Confapi e 12 (dodici) nominati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti così nominati durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, restando in carica i nuovi componenti per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni dei soggetti sostituiti. Anche in questo caso i nuovi componenti possono essere riconfermati.
Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione.
Ciascun componente può essere portatore massimo di 2 (due) deleghe.
Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'Assemblea e sono conservate agli atti.
È consentita la presenza dei componenti in video e/o audio conferenza, previa verifica e accertamento dell'Identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente dell'Assemblea.
Nell'Ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio.
L'Assemblea ha i seguenti poteri:
1. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il
Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sulla base delle designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 13;
2. nomina e revoca il Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale designati secondo le previsioni del successivo art. 14;
3. approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette
all'attuazione degli scopi sociali;
4. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
5. approva le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione;
6. approva il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
7. delibera in ordine all'effettuazione delle eventuali operazioni immobiliari per l'attività del FONDO;
8. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, che sono presentati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione;
9. delibera sugli eventuali compensi e/o altri emolumenti, degli organi di cui al precedente art. 10;
10. delibera, in caso di scioglimento del FONDO, le modalità di liquidazione e di devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto ed in conformità alle normative vigenti.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, mediante invito, trasmesso a ciascun componente con mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti, il Presidente del FONDO, o il Vicepresidente in caso di suo impedimento, convoca l'Assemblea con l'inserimento nell'ordine del giorno anche dei punti da loro proposti, con le stesse modalità di cui sopra.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente. Nell'ipotesi di assenza sia del Presidente sia del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un componente della stessa eletto per l'occasione a maggioranza dai presenti.
Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti presenti o rappresentati.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati tranne per i punti 4, 5, 6, 7, 10 in cui delibera con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 componenti, dei quali 3 (tre) designati da Confapi e 3 (tre) designati da CGIL, CISL, UIL.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario consuntivo del triennio di competenza.
Il consigliere entrato in carica in corso di mandato rimane in carica per la durata residua rispetto a quella originaria di tre anni del consigliere sostituito.
Nel caso di mancato rinnovo, restano in carica in regime di
Il Consiglio di Amministrazione:
a. delibera e compie gli atti amministrativi nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea, come pure dell'esclusiva finalità assistenziale, socio sanitaria e di prevenzione del FONDO;
b. coordina la gestione del FONDO assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna e alla relativa pianta organica per il raggiungimento degli scopi associativi;
c. sottopone tutte le proposte strategiche all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo;
d. redige il Regolamento e il Nomenclatore delle prestazioni del FONDO ai fini dell'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea;
e. predispone il progetto di rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
f. propone all'Assemblea le eventuali modifiche del presente Statuto;
g. delibera il piano triennale di attività;
h. svolge attività di monitoraggio sull'andamento del FONDO;
i. decide sugli eventuali ricorsi degli iscritti e/o delle imprese;
j. presenta le proposte di modifica e/o integrazione delle prestazioni sanitarie previste nel Nomenclatore delle prestazioni;
k. provvede all'eventuale nomina e alla revoca del Direttore del FONDO, determinandone le funzioni e le competenze;
l. nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 16 e ne determina i compensi;
m. delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi, ferme le competenze dell'Assemblea;
n. svolge tutte le analisi, valutazioni e attività espressamente ad esso demandate dall'Assemblea in forma diretta e/o indiretta anche attraverso la nomina di apposite Commissioni su specifiche materie.
Il Consiglio si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno su convocazione del Presidente del FONDO, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
In caso di impedimento o di impossibilità a convocare il Consiglio da parte del Presidente o del Vicepresidente del FONDO, su richiesta delle Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria il consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, il consigliere più anziano di età.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e, per conoscenza alle Parti istitutive, con mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. È consentita l'abbreviazione dei termini, da parte del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente, nei casi d'urgenza.
È consentita la presenza dei consiglieri in video e/o audio conferenza previa verifica e accertamento dell'identità del componente in collegamento audio e/o video da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente del FONDO e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più 1 (uno) dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ART.13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente ed il Vicepresidente del FONDO sono nominati dall'Assemblea nell'ambito dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è nominato nella persona designata alternativamente ogni triennio da Confapi e, congiuntamente, da CGIL, CISL, UIL e il Vicepresidente è nominato nella persona designata dalla Parte istitutiva che non esprime nel triennio la nomina del Presidente.
Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche processuale, del FONDO verso terzi, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli organi collegiali. Attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente.
n
In particolare, il Presidente:
- convoca le riunioni dell'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne presiede i lavori;
- sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
- esegue gli atti di amministrazione straordinaria deliberati dall'Assemblea; amministra il patrimonio di ENFEA Salute su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.
In caso di comprovata urgenza, può esercitare, congiuntamente al Vicepresidente, i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione da effettuarsi nella prima seduta utile.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, questi è sostituito dal consigliere di amministrazione più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età. Nell'ipotesi di assenza, di impedimento permanente e nell'ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo sia del Presidente che del Vicepresidente, le Parti istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.
I soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.
ART. 14 - COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, uno designato da Confapi e due designati congiuntamente da CGIL, CISL, UIL.
Il Presidente del Collegio Sindacale è indicato dalla Parte che nel triennio non esprime il Presidente del FONDO.
I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il componente del Collegio Sindacale entrato in carica in corso di mandato resta in carica per la durata residua rispetto a quella originaria del Sindaco sostituito.
È compito del Collegio Sindacale vigilare e controllare la gestione amministrativa del FONDO e redigere la relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute degli organi collegiali del FONDO.
ART. 15 - DIRETTORE
Il Direttore del FONDO, ove nominato ai sensi dell'art. 12 lett. k) del presente Statuto, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e si occupa delle questioni inerenti la normale gestione del Fondo.
ART. 16 - COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico propone al Consiglio d'Amministrazione le procedure da seguire per l'affidamento ad operatori economici qualificati delle prestazioni sanitarie necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale ed individua i criteri premiali ai quali uniformare le attività di selezione. Coadiuva gli organi sociali ogni qualvolta si tratti di esaminare questioni di carattere tecnico - giuridico e tecnico - sanitario e presta il proprio supporto agli organi amministrativi anche al fine di verificare la corretta erogazione delle prestazioni ai lavoratori.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO
La decisione circa lo scioglimento del FONDO compete all'Assemblea che provvede a deliberare le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto positivo di ENFEA Salute in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe di assistenza sanitaria, socio sanitaria e di prevenzione, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge o da provvedimenti dell'Autorità.
ART. 18-CONTROVERSIE
Tutte le controversie aventi ad oggetto il presente Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione ed ad eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, il Regolamento e comunque i rapporti sociali, comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, delle delibere consiliari e delle determinazioni presidenziali, promosse da o contro la presidenza e vice-presidenza, da o contro i soci, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, saranno decise da un arbitro unico secondo la procedura prevista dal Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto.
ART. 19 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia previsti dalla Legge, dal Codice Civile e dalle altre norme nazionali e comunitarie applicabili.
NORMA TRANSITORIA
Per il primo triennio il Presidente sarà nominato nella persona designata da Confapi e il Vicepresidente nella persona designata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL fra i propri rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
11. DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ' (ENFEA/ENFEA SALUTE)
La bilateralità prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità.
Tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA/ENFEASALUTE).
Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.
In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato;5.
a decorrere dalla data di sottoscrizione del presento accordo di rinnovo saranno conscguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità,Sulla base degli accordi e dei CCNL rinnovatied in corso di rinnovoicuicontributi dovuti ad ENFEA e OPNC rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
• 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;
b) "Fondo Sviluppo Bilateralità PMI CONFAPI"
• 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
c) 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore "Fondo Sostegno al Reddito"
• 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
• 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriale e territoriali, l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello;
• 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazioni nazionale;
6.
a partire dalla data di sottoscrizione della presente intesaLe aziende che applicano il presente CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 23-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC, all'ENFEA e all'ENFEA Salute (di cui al successivo alinea) tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
- SANITÀ' INTEGRATIVA (ENFEA SALUTE)
A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di recepimento della sanità integrativa secondo le modalità e le condizioni previste.
In particolare il suddetto accordo del 25 ottobre 2018 prevede quanto segue:
1. La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell'azienda.
2. Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1 gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
3. Sono iscritti ad Enfea i lavoratori dipendenti - superato il periodo di prova - rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
• contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part - time o a domicilio;
• contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
• apprendistato.
La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
PARTE SECONDA - BILATERALITÀ, SANITÀ INTEGRATIVA, PREVIDENZA INTEGRATIVA
(Nuovo) - Art. A-5 - Informazione e Formazione Bilateralità.
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all'art. 67 un'ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare "informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale".
12. SOSTEGNO AL REDDITO/WELFARE INTEGRATIVO
Le Parti, in relazione all'articolo "Diritto alle prestazioni della bilateralità" si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività del Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per Legge, previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012, gestito all'interno di ENFEA attraverso l'apposita gestione separata.
A tal fine le parti si incontreranno entro il 31-12-2013 per definire modalità di intervento e tipologie di intervento inerenti il sostegno al reddito e il welfare integrativo da indicare al relativo Fondo operane presso ENFEA.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
12. SOSTEGNO AL REDDITO/WELFARE INTEGRATIVO
Le Parti, in relaziono all'articolo "Diritto allo prestazioni della bilateralità" si impegnano a individuare tutti i possibili interventi condivisi in materia per garantire la piena operatività dol Fondo Sostegno al Reddito, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti provisti per logge, provisto dall'accordo interconfodorale del 23 luglio 2012 o dalla relativa intesa applicativa dol 28 dicembre 2012, gestito all'interno di ENFEA attraverso l'apposita gestione separata.omissis
13. SOSTEGNO ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Per sostenere e valorizzare la contrattazione di secondo livello le Parti convengono sull'opportunità di programmare adeguati livelli di formazione degli operatori di sistema attingendo alle apposite risorse stanziate nell'ambito del Fondo Bilateralità alla voce Osservatorio contrattuale e sostegno alla contrattazione di secondo livello.
A tal proposito le Parti costituiranno presso l'Osservatorio medesimo un apposito comitato paritetico con compiti di analisi delle problematiche del settore, monitoraggio della contrattazione di settore, promozione della formazione degli operatori di sistema, affiancamento alle strutture territoriali di settore per la definizione di accordi e intese di secondo livello.
Le Parti convengono infine di adottare linee guida per agevolare la sottoscrizione di accordi di secondo livello.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Omissis
Revisione del testo contrattuale.
Le Parti convengono di procedere nella fase di stesura ad una revisione dell'attuale testo per i necessari aggiornamenti normativi e per una migliore gestione dei compiti previsti nei vari livelli di informazione.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
(Nuovo) - Art. 12 - Rappresentanza
In attuazione all'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall'accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritti da Confapi / CGIL- CISL, UIL sono state definite le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
In base, pertanto, alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia, UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC richiamano i contenuti delle convenzioni sottoscritte con Inps per l'esposizione da parte delle aziende dei dati utili da riportare sulla dichiarazione Uniemens per la certificazione della rappresentanza secondo le regole previste dagli accordi in materia. Le aziende pertanto procederanno alla certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell'UNIEMENS.
CAPITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato
Ferme restando le attuali disposizioni contrattuali si rimanda al T.U. sull'apprendistato (D.Lgs. 167/2011) e alla Legge 92/2012 e successive modificaazioni e all'Accordo Interconfederale in materia del 20-04-2012.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato "Diritto alla prestazione della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
Per gli apprendisti assunti fino al 31-12-2009, il rapporto è regolamentato dalle relative normative di cui ai CCNL per i settori a cui si applica il presente CCNL unificato.
APPRENDISTATO A VALERE PER TUTTI I SETTORI (ai sensi del D. Lgs. N. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni), in vigore dal 1-1-2010.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di Legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
1) Apprendistato - Per il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48 D.Lgs. n. 276/03)
In attesa della riforma del sistema di istruzione e formazione, per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 16 e i 18 anni rimane in vigore la parte economica e normativa, anche con riguardo ai contenuti formativi, di cui ai rispettivi articoli dei CCNL indicati in premessa . Prima dell'entrata in vigore di tale riforma le parti si incontreranno per definire la parte economica e normativa ed i relativi contenuti formativi.
2) Apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. n. 276/03)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali;
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'articolo 10 (periodo di prova), del presente CCNL.
DURATA
La durata dell'apprendistato professionalizzante è riportata nelle tabelle seguenti:
1. Plastica - Gomma
Qualificazioni da conseguire | Durata massima |
Qualificazione corrispondente a mansioni livello Q, VIII e VII | 3 anni di |
Qualificazione corrispondente a mansioni pari od inferiori a livello VI | 4 anni di |
* Fino ad un massimo di 5 anni di prestazione effettiva, per qualificazione corrispondente a mansioni di livello IV e V, in assenza di titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
2. Chimica - Concia e Settori Accorpati
Qualificazioni da conseguire | Durata massima |
Qualificazione corrispondente a mansioni di V area, parametri H, G, F | 3 anni di |
Qualificazione corrispondente a mansioni di IV area al parametro E, III area, parametro D, II area, parametro C. | 4 anni di |
** Fino ad un massimo di 5 anni di prestazione effettiva, per qualificazione corrispondente a mansioni di III area, parametro D e II area, parametro C, in assenza di titolo di istruzione post obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
3. Abrasivi
Titolo di studio | Durata |
Soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire | 2 anni |
Soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 3 anni |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 3 anni |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore o superiore (quinquennale) non coerente con la professionalità da conseguire | Fino a 4 anni |
4. Ceramica
Tipo di qualificazione da conseguire | Durata |
Figure professionali inquadrate in categoria E | 24 mesi |
Figure professionali inquadrate in categoria C e D | 36 mesi |
Figure professionali inquadrate in categoria A e B | 48 mesi |
Non potrà essere costituito il rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.
La durata del rapporto nei "settori ceramica" è la seguente:
- 2 anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità da conseguire;
- fino a 4 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore quinquennale) non coerente con la professionalità da conseguire.
I profili formativi e le qualifiche professionali, suddivisi per aree di attività, con le relative "competenze" e "conoscenze" per i quali sarà possibile istituire rapporti di apprendistato in mancanza di specifica disciplina regionale sono riportati nel Capitolo IV, Art. 11, riguardante sia il settore della ceramica che quello degli abrasivi.
5. Vetro
Titolo di studio | Durata |
Soggetti in possesso di laurea coerente con le finalità da conseguire | 24 mesi |
Soggetti in possesso di laurea non coerente con le finalità da conseguire | 36 mesi |
Soggetti in possesso di diploma di scuola media superiore coerente con la professionalità da conseguire | 40 mesi |
Altri casi | 48 mesi |
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.
Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività, in caso di assunzione con contratto a tempo parziale e/o in caso di trasformazione de contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 4 anni.
Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione.
NOTA A VERBALE PER I SETTORI PLAST1CA-GOMMA E CHIMICA-CONCIA
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché debitamente certificati prima dell'assunzione.
INQUADRAMENTO
1. Plastica - Gomma
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al temine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio del CCNL 17-06-04.
Comunque i lavoratori che, in base alla qualifica da conseguire al termine del rapporto di apprendistato, saranno inquadrati nei livelli II e III passeranno al livello II dopo 18 mesi di permanenza nel livello I.
2. Chimica - Concia e Settori accorpati
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due parametri a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al temine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i parametri previsti dal sistema classificatorio del CCNL 05-10-2006. Per i lavoratori, che al termine del rapporto di apprendistato acquisiranno la qualifica di 111 area parametro D o II area parametro C, è previsto il seguente passaggio intermedio:
Parametro | Parametro intermedio | Parametro |
C | B | A |
D | C | B |
3. Abrasivi
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
4. Ceramica
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
5. Vetro
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorso il 50% del periodo riferibile al contatto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di due posizioni organizzative/livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
RETRIBUZIONE
1. Plastica - Gomma
La retribuzione dell'apprendista è composta dal minimo contrattuale e dall'indennità di contingenza, dall'EDR e dagli altri elementi retributivi contrattuali, del livello in cui l'apprendista è stato inquadrato.
2. Chimica - Concia e settori accorpati
La retribuzione dell'apprendista è composta dal minimo contrattuale e dagli altri elementi retributivi contrattuali, del parametro in cui l'apprendista è stato inquadrato.
3. Abrasivi
Con riferimento al trattamento economico e all'inquadramento dell'apprendista il contratto è suddiviso in due periodi di uguale durata per i quali si applicherà quanto segue:
Periodo | Inquadramento | Retribuzione |
Primo periodo | Una categoria inferiore a quella di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
Secondo periodo | Categoria di destinazione | Minimo contrattuale senza IPO |
4. Ceramica
Il trattamento retributivo dell'apprendista, per tutta la durata del contratto formativo di qualificazione, viene fissato nella misura del 95% del livello salariale (minimo di categoria più indennità di posizione organizzativa) in relazione al profilo professionale che fidista conseguirà al termine del contratto.
5. Vetro
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli (per le aziende delle seconde lavorazioni e per quelle del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche) riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorso il 50% del periodo riferibile al contatto formativo professionalizzante, al lavoratore al quale sia stato assegnato, ai sensi del comma precedente, un inquadramento inferiore di due posizioni organizzative / livelli rispetto a quello della professionalità da acquisire sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/livello immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
FERIE (normativa comune a tutti i settori)
La durata delle ferie è di 4 settimane.
PREMIO PER OBIETTIVI (normativa comune a tutti i settori)
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO (normativa comune a tutti i settori)
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
PREAVVISO (normativa comune a tutti i settori)
In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al presente CCNL, ivi compreso il preavviso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.
MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO (normativa comune a tutti i settori)
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 45 del presente CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ai lavoratori non apprendisti di pari qualifica ed alle stesse condizioni.
MALATTIA PROFESSIONALE O INFORTUNIO SUL LAVORO (normativa comune a tutti i settori)
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore non apprendista di pari qualifica, in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
FACOLTÀ' DI RECESSO (normativa comune a tutti i settori)
Qualora, al termine dei periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
INFORMAZIONE ALLE R.S.U. (normativa comune a tutti i settori)
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS 276/03 (normativa comune a tutti i settori)
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni dall'ISFOL e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali, e tra quelli definiti nello Schema 1.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a ) Tematiche tipiche della formazione interna (normativa comune a tutti i settori)
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro -Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b)Tematiche demandabili alla formazione esterna (normativa comune a tutti i settori)
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3).
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno
3) al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti dagli enti preposti, in attuazione al D.Lgs 276/03.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla Legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni legislative in materia di apprendistato, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti convengono che l'espressione "effettiva prestazione" di cui al IV comma del presente articolo "periodo di prova", si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
SCHEMA 1
AREE AZIENDALI | FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE | ||||
Conoscere i prodotti e servizi del settore merceologico di appartenenza e del contesto aziendale | Conoscere le basi tecniche e scientifiche della professionalità | Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro | Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro) le innovazioni di processo e del contesto produttivo | Conoscere ed utilizzare misure di sicurezze individuale e tutela ambientale | |
Amministrazione e Gestione aziendale | Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore | - Contabilità generale - Lingue | - Tecniche di: - gestione aziendale - archiviazione. .-amministrazione del personale, sviluppo organizzativo e formazione -Rapporti con Enti ed Istituti -Orientamento alla soddisfazione del cliente | - Competenze informatiche - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Ricerca e Sviluppo del prodotto/ processo | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti o dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Analisi di laboratorio -Orientamento alla soddisfazione del cliente | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Produzione | Conoscenza delle materie prime, dei prodotti, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | - Disegno tecnico - Lingue | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Orientamento alla qualità | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro- Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Logistica | Conoscenza delle materie prime, dei semilavorati, dei materiali di imballaggio e dei servizi di settore | Normative sull'igiene e la conservazione dei prodotti durante il trasporto | - Tecniche, Metodi di lavoro e Sistema REACH - Tecniche di magazzino e stoccaggio - Orientamento alla qualità | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Sistemi informativi | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Informatica generale | - Tecniche e Metodi di lavoro - Orientamento alla qualità | - Informatica e telematica applicate - Strumenti di lavoro | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Commerciale e Comunicazione | Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Struttura della rete distributiva - Lingue | - Tecniche di comunicazione - Tecniche Ricerca di mercato - Tecniche di vendita - Tecniche di marketing - Servizio clienti - Orientamento alla qualità e/o alla soddisfazione del cliente e del consumatore | - Informatica e telematica applicate - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Manutenzione - Impiantistica | Conoscenza dei prodotti, dell'impiantistica di produzione e servizi di settore | Materiali di lavoro, componentistica impianti | Tecniche di manutenzione (Tecniche e nozioni di oleodinamica e/o meccanica e/o elettronica e/o elettrotecnica e/o pneumatica, ecc.) | - Competenze informatiche - Strumenti di lavoro - Innovazioni | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Ecologia e tutela ambientale |
Informazione medico scientifica | Conoscenza dei prodotti e servizi di Settore - conoscenza della organizzazione | - conoscenza dell'anatomia e fisiologia del corpo umano. | - Acquisire capacità tecniche di comunicazione e di linguaggio | - Acquisire competenze informatiche - strumenti di lavoro - SSN e Organizzazione - Innovazioni | - informazione sul corretto impiego del farmaco - ecologia e tutela ambientale |
Servizi vari | - Conoscenza dei servizi aziendali | - tecniche di base delle proprie attività | -Tematiche e metodi di lavoro e di programmazione | - Strumenti di lavoro - conoscenze informatiche di base - Innovazioni | -sicurezza emisure di protezione e prevenzione individuale |
PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO
Amministrazione e Gestione aziendale
- Tecnici ed operatori di amministrazione/finanza/controllo di gestione
- Operatori di contabilità
- Tecnici ed operatori di gestione personale
- Operatori di segreteria
Ricerca e Sviluppo del prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di acquisti
- Tecnici ricerca e sviluppo
- Disegnatori/progettisti cad/cam
- Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di sistemi qualità (processi e prodotti)
- Tecnici ed operatori di laboratorio
- Tecnici di ambiente/sicurezza
Produzione
- Tecnici programmazione della produzione
- Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
- Conduttori di processi e sistemi automatizzati
- Operatori di produzione e servizi
Logistica
- Tecnici programmazione della logistica
- Tecnici ed operatori di approvvigionamenti
- Magazzinieri
- Operatori alla movimentazione e stoccaggio
Sistemi informativi
- Tecnici ed operatori del sistema informativo aziendale
- Tecnici ed operatori di informatica industriale
Commerciale e Comunicazione
- Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
- Operatori- servizi commerciali
- Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
- Tecnici ed operatori di comunicazione e immagine
Manutenzione - Impiantistica
- Tecnici ed operatori della programmazione della manutenzione
- Manutentori
- Progettisti di implementazione/adeguamento impianti
Servizi vari
-Autisti,
-Operatori di infermeria,
-Centralinisti,
-Portinai,
- Altri addetti a mansioni discontinue, o a mansioni di semplice attesa o custodia
SCHEMA 3
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
(Da allegare alla lettera di assunzione)
A - Dati relativi al datore di lavoro
Impresa: _________________________________________.(ragione sociale ed indirizzo)
Codice fiscale/Partita IVA__________ CCNL applicato: Unionchimica-PMI Plastica Gomma
Telefono:__________ Fax: __________ e-mail: __________
Legale rappresentante: (Nome e Cognome) _______________________________________
Attività dell'impresa: _______________________________________
Indirizzo della sede legale: _______________________________________
Sede di lavoro dell'apprendista: _______________________________________
B - Dati relativi all'apprendista
Sig./Sig.ra ____________________ (Nome e cognome), nato/a a ______________________
il ____________ (1) residente a ____________________ via _______________________
Telefono: ____________Fax: ____________ e-mail: ______________________
Cod. fisc. _____________________ Cittadinanza _________________________
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di extracomunitari): ________________
C - Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
- Titolo/i di studio posseduto/i:
a) ___________________________________________
b) ___________________________________________
- Percorsi di istruzione non conclusi: __________________________________________________
- Formazione extra scolastica, compresa quella svolta in apprendistato:
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
- Possesso di qualifica professionale: (indicare quale/i) _________________________
- Precedente/i esperienza/e lavorativa/e e/o stage:
- Impresa: ________________________________________ dal __________al ___________
- con mansioni di ___________________________________________________
- Impresa: __________________________________________ dal _________al _________
- con mansioni di .___________________________________________________
- Precedente/i periodo/i di apprendistato:
- impresa: ________________________dal ___________________________ al _________________
- con mansioni di __________________________________________________
D - Aspetti normativi
- Data di assunzione: ________________________
- Area aziendale: __________________________________________________
- Qualifica professionale da conseguire: __________________________________________________
- Livello iniziale: ___________ (2) - Livello finale: ______________ (indicare i livelli come da CCNL)
- Durata del contratto: mesi ___________(3)
- Orario di lavoro: [ ] tempo pieno [ ] tempo parziale: ore n: ________ (medie settimanali su base annua)
E - Contenuti formativi
Il monte ore della formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite, di cui, nel corso dell'intero contratto di apprendistato professionalizzante:
- Formazione trasversale (4), per complessive n. ______ ore, riguardanti:
a) Competenze relazionali:
- valutare le competenze e le risorse personali, anche in relazione al ruolo professionale;
- saper comunicare con efficacia sia all'interno che all'esterno;
- saper analizzare e risolvere i problemi;
- definire la propria posizione nell'organizzazione aziendale.
b) Organizzazione aziendale, ciclo produttivo ed economia:
- conoscere l'organizzazione del lavoro dell'impresa;
- conoscere gli elementi economici e commerciali dell'impresa, quali: le condizioni ed i fattori di redditività (es. produttività, qualità, efficacia, efficienza, soddisfazione del cliente, ecc.); il contesto di riferimento (es. forniture, reti, mercato, ecc.).
c) Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere gli aspetti principali della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
d) Igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (misure collettive):
- conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
- Formazione professionalizzante (5), per complessive n. _____ ore, riguardante il profilo professionale specifico:
- Aree tematiche: (riportare i contenuti formativi inerenti alla qualifica professionale da conseguire, di cui allo Schema 1, eventualmente integrandoli con quelli riferiti alle specifiche esigenze tecniche-organizzative-produttive aziendali)
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
4) ___________________________________________________________
5) ___________________________________________________________
6) ___________________________________________________________
7) ___________________________________________________________
8) ___________________________________________________________
F - Modalità di erogazione della formazione
a) L'impresa effettuerà presso la propria Sede:
[ ] la formazione trasversale;
[ ] la formazione professionalizzante.
b) Per la realizzazione del percorso formativo:
[ ] non è previsto l'utilizzo di strutture/soggetti esterni;
[ ] è previsto l'utilizzo di soggetti esterni;
[ ] è previsto l'utilizzo di strutture esterne: (da indicare) ______________________________
c) La formazione verrà svolta (è possibile barrare più opzioni):
[ ] Con FAD (Formazione a distanza)
[ ] E-learning
[ ] In aula
[ ] Seminari
[ ] On the job
[ ] Visite aziendali
[ ] In affiancamento
[ ] Esercitazioni
[ ] altro : (da indicare) __________________________________________
G - Tutor
Il tutor, con formazione e competenze adeguate (6), è:
il/la Sig./Sig.ra __________________________________codice fiscale: ____________________
[ ] Lavoratore qualificato (7):
- livello di inquadramento: ________________
- anni di esperienza: ________________
[ ] Titolare dell'impresa (8) [ ] Socio (8) [ ] Familiare coadiuvante (8)
L'impresa
____________________
L'apprendista
____________________
NOTE APPLICATIVE
(1) Il giovane da assumere deve avere un'età compresa tra 18 anni compiuti (ovvero 17 anni compiuti qualora in possesso di una qualifica professionale) e 30 anni non compiuti.
(2) Il livello iniziale non può essere inferiore, per più di due livelli, rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinata l'assunzione.
(3) Ai fini del computo della durata massima, i periodi di apprendistato effettuati presso più datori di lavoro, si cumulano, se documentati dall'apprendista all'atto dell'assunzione, purché:
- non separati da interruzioni superiori ad un anno;
- si riferiscano alle stesse attività e mansioni;
- abbiano avuto una durata non inferiore a tre mesi consecutivi per ogni datore di lavoro.
(4) La formazione trasversale deve essere realizzata prevalentemente nel corso della prima parte del contratto di apprendistato.
(5) La formazione professionalizzante è riportata nello Schema 1.
(6) La formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D. FvTT28 febbraio 2000.
(7) Il tutor deve:
- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
(8) Ipotesi previste solo per le imprese con meno di 15 dipendenti.
SCHEMA 4
ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA DURANTE IL PERIODO DI APPRENDISTATO
Aree tematiche e contenuti | Periodo e durata | Modalità adottate | Sottoscrizione tutor e apprendista |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ | |
Dal ______________ Al ______________ Totale ore: ______________ | [ ] FAD (Formazione a distanza) [ ] In aula [ ] On the job [ ] In affiancamento [ ] E-learning [ ] Esterna [ ] Altro ____________________ | Tutor ______________ Apprendista ______________ |
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 1 - Disciplina dell'apprendistato.
Le Parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di Legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto disposto dal D. Igs 81/2015 al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento.
Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato "Diritto alla prestazione della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti convengono che, in assenza di Accordi Interconfederali in materia entro la data del 31-12-2016, procederanno a definire le necessarie regolamentazioni per gli istituti richiamati.
Apprendistato professionalizzante
il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico -professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Le Parti convengono che, nelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l'impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% dei contratti di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti:
— risolti per recesso durante il periodo di prova;
— cessati per licenziamento per giusta causa;
— risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.
È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.
Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 non trovano applicazione i limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. Per tali aziende è ammesso comunque il ricorso alle assunzioni in contratto di apprendistato purché in misura non superiore al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all'inizio del mese precedente l'assunzione dell'apprendista, con arrotondamento all'unità superiore. E comunque consentita l'assunzione di un numero minimo pari a 3 apprendisti.
Periodo di prova
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'articolo 10 (periodo di prova), del presente CCNL.
Durata
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi. Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione e purché debitamente certificati prima dell'assunzione
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo. Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dafl'utiiizzo delle ferie, ROL ed ex festività.
Inquadramento
Per i lavoratori assunti con contratto formativo professionalizzante all'atto dell'assunzione l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore di più di due posizioni organizzative/livelli riferiti alla medesima qualifica professionale rispetto a quelle/i della professionalità da acquisire.
Decorsi i primi dieci mesi, sarà riconosciuto l'inquadramento alla posizione organizzativa/Parametro/livelio immediatamente superiore a quella/o di inquadramento iniziale.
Al termine del periodo, riferibile alla durata residua del contratto di apprendistato, sarà riconosciuto l'inquadramento finale previsto.
Retribuzione
Fino al compimento dei primi dieci mesi del periodo di apprendistato verrà riconosciuta ai lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento iniziale.
Decorsi i primi dieci mesi verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare del livello di inquadramento immediatamente successivo a quello iniziale.
Al termine del periodo di apprendistato verrà riconosciuta al lavoratore la retribuzione pari al minimo tabellare prevista per il livello di inquadramento finale.
Ferie
La durata delle ferie è di 4 settimane.
Premio per obiettivi
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
Anzianità di servizio
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
Preavviso
In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al presente CCNL, ivi compreso il preavviso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.
Malattia o infortunio non sul lavoro
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 45 del presente CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ai lavoratori non apprendisti di pari qualifica ed alle stesse condizioni.
Malattia professionale o infortunio sul lavoro
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore non apprendista di pari qualifica, in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
Facoltà di recesso
Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Informazione alle R.S.U.
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le 00.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, potranno essere quelli previsti dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle Regioni, dall'lsfol e dagli altri Enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali, e tra quelli definiti nello Schema 1.
Ai fini del conseguimento della quaiificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna. In via esemplificativa le Parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a) Tematiche tipiche della formazione interna (normativa comune a tutti i settori)
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio. Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi -Valori limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica a) mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna (normativa comune a tutti I settori)
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e Lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le Parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche on the job e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3).
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno
3) al raggiungimento dei primi 18 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda secondo i contenuti e le modalità che saranno definiti dagli enti preposti, in attuazione al D.Lgs 81/2015.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. Il tutor della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla Legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti convengono che l'espressione "effettiva prestazione" di cui al IV comma del presente articolo "periodo di prova", si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Omissis
Art. 2 - Contratto di inserimento (normativa comune a tutti i settori)
Per la disciplina del contratto di inserimento si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'Accordo interconfederale 11-02-2004.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto vanno indicati:
- la durata, comunque non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto dal presente CCNL per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore nel contratto di inserimento;
- l'orario di lavoro in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello spettante in relazione alle mansioni per il conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i livelli previsti dal sistema classificatorio;
- l'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di un livello qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto;
- la durata e le modalità della formazione.
In attuazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 11-02-2004 la durata sarà pari a 12 mesi qualora il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto di inserimento presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso comparto produttivo.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi da addestramento specifico impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento ha diritto al seguente trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro:
1. Per i contratti di inserimento di 18 mesi:
a. Trattamento economico: è previsto un periodo di 90 giorni, nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia.
b. Conservazione del posto: il periodo complessivo di conservazione del posto è di 135 giorni di calendario nell'arco dei 18 mesi di contratto.
2. Per i contratti, di inserimento di durata inferiore a 18 mesi:
a. Trattamento economico: il trattamento di cui ai precedente punto 1 viene proporzionato alla durata del contratto stesso (calcolato in diciottesimi).
b. Conservazione del posto: i suddetti periodi complessivi di conservazione del posto saranno proporzionati alla durata del contratto stesso (calcolato in diciottesimi) e comunque in misura non inferiore a 70.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente CCNL (lavoro a turni, notturno, festivo, ecc.).
Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal presente CCNL, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di inserimento e la relativa tipologia.
NOTA A VERBALE PER IL SETTORE ABRASIVI
Inquadramento e trattamento retributivo
I lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento all'atto dell'assunzione sono inquadrati nella categoria relativa alla professionalità da acquisire e, limitatamente alla durata del contratto, non sarà loro corrisposta alcuna indennità di posizione organizzativa.
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro (normativa comune a tutti i settori)
In applicazione del D.Lgs. n. 368/01, alla Legge 92/2012, nonché del D.Lgs. n. 276/03, così come modificati dalla Legge 247/2007 (c.d. protocollo sul Welfare), e successive modificazioni ed integrazioni, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, e la possibilità di stipulare contratti di somministrazione del lavoro a tempo determinato, è ammissibile sulla base dell'esistenza di ragioni tecniche, organizzative produttive e sostitutive.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 15%, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione del 15% dia un risultato inferiore a 3, le aziende potranno utilizzare un massimo di 3 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di somministrazione a termine, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di un mese, precedente e successivo all'assenza, anche per consentire il cosiddetto passaggio di consegne.
L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con l'RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione. Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 3 - Contratto a termine - Somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di Legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 %, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della Legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dai numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi. In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata dei rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata dei contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto. L'andamento delle assunzioni sulla base della normativa sopra concordata sarà oggetto di verifica con le RSU, anche in relazione alle sue ricadute sull'occupazione. Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
A far data dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la medesima azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento ai rapporti di somministrazioni intercorsi con il medesimo livello/parametro contrattuale.Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 3 - Contratto a termine - somministrazione di lavoro a tempo determinato (normativa comune a tutti i settori)
Ai fini dell'attuazione delle previsioni di Legge le Parti completano ed integrano gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.
L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25% rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate, un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
Un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.
I lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione, con effetto sostitutivo, o assunti ai sensi della Legge 68/99, sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni previsto dal presente articolo.
I lavoratori a tempo parziale verranno computati secondo le norme di Legge.
Qualora l'applicazione delle percentuali concordate dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.
Ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comporto.
Annualmente RSU e azienda si incontreranno per verificare l'andamento produttivo e degli organici al fine di stabilizzare rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato che ricoprono posizioni strutturali.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
A far data dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con la medesima azienda e per il medesimo livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di trentasei mesi nell'arco dei 5 anni precedenti, spetta il diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento ai rapporti di somministrazioni intercorsi con il medesimo livello/parametro contrattuale.
Durata massima - Deroghe
Le Parti convengono di applicare a tutti i contratti a termine, intervalli temporali di 5 giorni per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi.
Inoltre, le Parti convengono l'assenza di intervalli temporali nei casi di contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.).
Art. 4 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale. Esso può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale e di tipo misto secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2, lett. c), d) e d) bis del D. Lgs. n 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere previste clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) e/o, nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche (relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole flessibili e/o elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale (clausola flessibile), il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni.
I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche/ ed integrazioni ed in particolare dall'art. 4, comma 2, lett. a) e b).
È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è possibile la prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le R.S.U..
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di Legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
CHIARIMENTO A VERBALE
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 4 - Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale che viene quindi regolato come segue a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 25 del presente CCNL;
2) le mansioni;
3) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
4) Eventuali clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alle variazioni di orario aggiuntivo.
II trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo dì licenziamento. Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziate, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. La variazione in aumento della durata della prestazione, è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con fa maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 5 giorni lavorativi.
Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione dì cui all'art. 25 del presente CCNL,comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro straordinario così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuaie vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi dì infungibilità della mansione. I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, c. 3, c. 4, D.lgs.81/2015 hanno diritto, su (oro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le R.S.U.
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di Legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
CHIARIMENTO A VERBALE
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
PARTE TERZA
CAPITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
Art. 3 - Contratto a tempo parziale
(normativa comune a tutti i settori)
Normativa a decorrere dal 01/10/2016
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 81/2015, per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale che viene quindi regolato come segue a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 25 del presente CCNL;
2) le mansioni;
3) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
4) Eventuali clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione e alle variazioni di orario aggiuntivo.
Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente/srospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge. La variazione in aumento della durata della prestazione, è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge.
La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma precedente da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 5 giorni lavorativi.
Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.
È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 25 del presente CCNL,comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e di Legge.
Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro straordinario così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 66 del 2003. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS. territoriali, annualmente o a richiesta trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, le aziende riconosceranno le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% fino a 50 dipendenti, 5% da 51 a 100 dipendenti, 6% oltre 100 dipendenti dei lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, c. 3, c. 4, D.lgs. 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
Le posizioni tecniche e organizzative relative alla infungibilità che possono ostacolare la concessione del part time saranno oggetto di confronto con le R.S.U.
Nell'ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di Legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
CHIARIMENTO A VERBALE
La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato per sua necessità.
Art. 5 - Telelavoro (normativa comune a tutti i settori)
Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici.
Esso è da prendere in considerazione quale modalità innovativa della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative della impresa, unitamente alle esigenze dei dipendenti.
Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto instaurato. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti.
Le postazioni di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa. In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente i'impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto.
Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente sarà tenuto al rientro presso l'impresa stessa, per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell'azienda del sistema.
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; limitatamente alle disposizioni contemplate nel presente articolo le normative generali del CCNL saranno sostituite da quelle speciali in questo articolo riportate.
Fermo restando la durata della prestazione prevista dall'art. 12 comma 1) del presente CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno predefinite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente.
Ai dipendenti telelavoristi si applicano lènorme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla Legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
L'impresa, in collaborazione con il dipendente, verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto dei diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
L'attività di telelavoro potrà prevedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall'azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi.
Le Parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell'art. 4, Legge n. 300/70, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, anche attraverso apposita connessione informatica.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente; dovrà ugualmente essere oggetto di accordo l'eventuale rientro del lavoratore nella sede aziendale.
Le Parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell'esigenza di valutare il reale impatto nelle imprese, dell'esigenza di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro. Nei caso di disposizioni di Legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le Parti si incontreranno per concordare eventuali necessarie armonizzazioni tra tali testi e il presente accordo.
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
PARTE TERZA
CAPITOLO I - MERCATO DEL LAVORO
Art. 5 - Lavoro Agile - Smart Working
(normativa comune a tutti i settori)
In riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 81/2017 e dal le parti condividono l'obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e di favorire adeguate risposte alle esigenze aziendali, sociali e personali dei lavoratori, tra cui quelle di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sperimentare processi organizzativi più rispondenti e moderni, sviluppare l'utilizzo delle tecnologie informatiche, ridurre il pendolarismo, rispettare l'ambiente.
A tal fine considerano "il lavoro agile" una modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
"Il lavoro agile o smart working" consiste in una prestazione di lavoro subordinato, con modalità non continuativa, che si svolge in parte al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti rela tivi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati.
Il dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali e aziendali), ed alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l'assoluta segretezza riservatezza delle informazioni aziendali.
Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali specifiche regolamentazioni previo accordo sindacale nonché i criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile.
La valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoro agile può essere concesso anche a tempo determinato e/o parziale con modalità definite tenendo in considerazione i dovuti parametri di efficienza.
L'esecuzione dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali avrà una durata stabilita tra le parti. L'azienda è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di "lavoro agile" se non diversamente pattuito nell'apposito accordo attuativo.
La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro ai fini legali né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale, ai sensi del presente CCNL.
Il dipendente in regime di "lavoro agile" conserva integralmente i diritti sindacali esistenti e potrà partecipare all'attività sindacale che si svolge nell'impresa.
Nel caso di disposizioni di Legge o di accordi interconfcderali, inerenti il "lavoro agile", le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse e eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni.Per tutto quanto non previsto dalla norma di Legge e dalla disciplina contrattuale, si rinvia al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali in vigore e riportato in allegato (all___)
Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo.
Le parti a livello aziendale tramite appositi accordi potranno effettuare interventi congiunti per contribuire all'implementazione delle normative afferenti la materia in questione.
CAPITOLO II - DISCIPLINA UNIFICATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Assunzione (normativa comune a tutti i settori)
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) l'esplicito riferimento all'applicazione dei presente CCNL;
7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a termine, devono altresì essere comunicati al lavoratore per iscritto il termine e la motivazione dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a tempo parziale, le parti concorderanno per iscritto il regime dell'orario di lavoro e la sua distribuzione.
Con la comunicazione di quanto sopra le parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 152/97.
L'azienda provvederà a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la modulistica necessaria per l'iscrizione al fondo di previdenza complementare FONDAPI.
Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) il libretto di lavoro o documentazione equipollente ai sensi della normativa vigente, qualora in suo possesso;
2) lo stato di famiglia;
3) la carta d'identità o documento equipollente;
4) il codice fiscale;
5) permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.
Al lavoratore potrà essere richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
1) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi, solo nel caso di assegnazione di mansioni di fiducia o per le quali sono previste indennità di rischio, indennità di cassa, ecc.;
2) i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre. L'azienda, fatti salvi gli obblighi di Legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come previsto dall'art. 44 del presente CCNL.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 7 - Cumulo di mansioni (normativa comune a tutti i settori)
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima sia svolta con prevalenza.
Art. 8 - Passaggio di mansioni (normativa comune a tutti i settori)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione. In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
In caso di modifiche organizzative attuate al fine di limitare/evitare riduzioni di personale come in caso di comando/distacco presso altre aziende, le parti nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, potranno esaminare anche passaggi a livelli inferiori con eventuale riadeguamento della retribuzione.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a livello superiore.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 2103 del Codice Civile, la esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, maternità, aspettativa, o comunque per altri motivi che danno diritto alla conservazione del posto, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello/parametro -sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente - passa definitivamente nel livello/parametro superiore:
- dopo 45 giorni di effettivo servizio se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui all'art. 11 (operai e intermedi);
- dopo 3 mesi di effettivo servizio se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui all'art. 11 (impiegati e quadri)
Agli effetti del passaggio di livello/parametro previsto dal presente articolo per i lavoratori di cui all'art. 11 (impiegati e quadri), il disimpegno delle mansioni di livello/parametro superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di:
SETTORE | MESI | PASSAGGIO | MESI | PASSAGGIO |
Plastica e Gomma | 12 | livello VII e VIII | 8 | agli altri livelli |
Chimica, concia e settori accorpati | 12 | parametro F e G | 8 | agli altri parametri |
Ceramica ed abrasivi | 12 | livello A | 8 | agli altri livelli |
Vetro | 12 | livello A |
| agli altri livelli |
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti convengono che l'espressione "effettivo servizio" prevista nel presente articolo, si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Art. 9 - Passaggi di qualifica (normativa comune a tutti i settori)
A. Il passaggio dalla qualifica operaia ad altra qualifica non costituisce motivo per la risoluzione dei rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie, e per il 100% del trattamento di malattia ed infortunio e del preavviso.
Agli effetti degli scatti di anzianità è considerata utile l'intera anzianità di servizio prestata nella qualifica operaia.
B. Nel caso di passaggio alla qualifica di quadro il lavoratore manterrà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata alla data del passaggio.
CAPITOLO III - PERIODO DI PROVA
Chimica - Concia e settori accorpati
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo che il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio; in tal caso il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo secondo i seguenti criteri:
- malattia: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni;
- infortunio su lavoro: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 40 giorni.
Tali periodi di sospensione per le cause di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo rispettivamente di 15 e 40 giorni.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro le parti possono concordare la riduzione del periodo di prova da 130 giorni a 90 giorni e da 90 giorni a 45 giorni per i seguenti lavoratori inquadrati nella V area, parametro G, V area parametro F, IV area parametro E e III area parametro D ex impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Ai lavoratori il cui periodo di prova dovesse essere interrotto o non seguito da conferma l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato.
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Giorni | Aree e parametri |
130 | V, par. H; V, par. G; V, par. |
90 | IV, par. E; III, par. D |
60 | II, par. C |
30 | I, par. B; I, par. A |
In caso di part-time i periodi di cui sopra si intendono proporzionalmente prolungati, fino ad un massimo di 130 giornate di effettivo servizio.
Plastica e Gomma
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente articolo 6 e non è ammessa né la protrazione, fatti salvi i casi di legittimo impedimento sotto specificati, né la rinnovazione dello stesso.
Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente disposto. La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma la retribuzione sarà comunque corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione. La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Giorni | Livelli |
130 | Quadri, VIII, VII |
80 | VI |
65 | V |
55 | IV, III |
35 | II |
25 | I |
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Tale periodo di sospensione per le cause di cui sopra è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni di calendario.
Il periodo di prova è ridotto di un terzo nel caso di svolgimento di identiche mansioni, per almeno un biennio, nell'azienda di immediata provenienza, purché opportunamente documentate preventivamente alla stipula del contratto di lavoro.
CHIARIMENTO A VERBALE N. 1
Per i lavoratori aventi orari di lavoro articolati su sei giornate settimanali, il numero di giorni del periodo di prova dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 1,2.
CHIARIMENTO A VERBALE N. 2
Le parti convengono che le espressioni "effettiva prestazione" o "effettivo servizio", previste nel presente articolo, si riferiscono alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Abrasivi
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna della due Parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa. Per i rapporti di lavoro instaurati dal 1 giugno 2002 il periodo di prova è ridotto da sei a tre mesi o da tre a due mesi per i lavoratori con qualifica di quadro e di impiegato che per almeno un biennio, nei tre anni precedenti, abbiano prestato servizio con analoghe mansioni presso altre imprese che esercitano la stessa attività. Per l'applicazione di tale riduzione, su richiesta aziendale il lavoratore dovrà, ai fini dell'assunzione, informare l'impresa e presentare la idonea documentazione.
Ai lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2), e 3), dell'art. n. 4 per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'impresa è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dei lavoratori di categoria A e B o durante il primo mese nel caso dei lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. n. 4 appartenenti ad altre categorie e dei lavoratori di cui al Gruppo 3) dell'art. n. 4.
In tutti gli altri casi di licenziamento l'impresa è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Mesi | Categorie |
6 | A-B |
3 | C-D |
2 | E |
1 | F |
Fermi restando i periodi di prova sopra indicati, il periodo di prova, riferito all'effettivo servizio, nelle tipologie di contratto di lavoro non a tempo indeterminato, non può in ogni caso superare il 40% della durata prevista dal contratto di lavoro individuale.
Ceramica
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione, né il rinnovo. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due Parti senza preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio prestato, è regolata come segue:
Categoria | mesi |
A | 6 |
B | 6 |
C | 3 |
D | 2,5 |
E | 2 |
F | 1 |
Il periodo di prova è ridotto alla metà nei seguenti casi:
(a) per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
(b) per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;
(c) per gli impiegati commerciali che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio presso altre aziende che esercitino la stessa attività;
(d) per gli operai e gli intermedi che nel triennio precedente alla assunzione abbiano prestato servizio con le medesime mansioni per almeno 1 anno presso altre aziende che esercitino la stessa attività.
Inoltre i lavoratori, cui si applica la normativa operai e intermedi, saranno esenti da tale periodo di prova qualora lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Vetro
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; la retribuzione non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni il lavoratore è stato assegnato.
Durante il suddetto periodo la risoluzione del rapporto potrà aver luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Azienda non procederà alla disdetta del rapporto il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.
La durata del periodo di prova è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Settori meccanizzati
DURATA | CATEGORIA/P.O. |
Sei mesi | A e B |
Cinque mesi | C2 |
Quattro mesi | C1 - D2 (gr. 1 e 2) |
35 gg di effettiva prestazione | D1 e D2 (gr. 3) - D3 |
25 gg di effettiva prestazione | E2 - E3 |
20 gg di effettiva prestazione | F1 - E1 |
Settori della trasformazione
DURATA | ||
Sei mesi | 8 - 7 | |
Cinque mesi | 6 | |
Quattro mesi | 5 - 6 | Gruppi 1 e 2 |
35 gg di effettiva prestazione | 5 - 5º | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 4 | |
25 gg di effettiva prestazione | 3 | |
20 gg di effettiva prestazione | 1 -2 |
Settori a soffio, a mano e con macchine semiautom.
DURATA | ||
Sei mesi | 9 - 8 | Gruppo 1 |
Quattro mesi | 6 | Gruppo 1 |
45 gg di effettiva prestazione | 8º | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 7 e 6 | Gruppo 3 |
35 gg di effettiva prestazione | 5 | Gruppo 1 |
25 gg di effettiva prestazione | 4 - 5 | |
20 gg di effettiva prestazione | 1 - 2 - 3 |
Per i lavoratori di cui al gruppo 3), ai fini del raggiungimento del periodo di prova di cui alle precedenti tabelle, sono considerate le prestazioni effettuate nella stessa azienda e medesima mansione per altri rapporti (anche come lavoratori interinali) nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Nei casi di cui al comma precedente viene comunque fissato un periodo di prova minimo di una settimana dal momento dell'assunzione.
Il periodo di prova è ridotto da 6 a 4 mesi e mezzo, da 5 a 3 mesi e mezzo da 4 a 3 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1):
a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende;
b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un biennio, presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per i lavoratori di cui al gruppo 1) assunti nel terzo livello dei settori meccanizzati e della trasformazione o nel quarto livello dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche, è ammessa la proroga consensuale, risultante per iscritto, del periodo di prova rispettivamente di ulteriori 20 giorni di effettiva prestazione.
Per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1) non è ammessa la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo e per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i lavoratori di cui ai livelli sesto, settimo, ottavo e nono del gruppo 1) e durante i primi dieci giorni di effettiva prestazione per gli altri lavoratori di cui al gruppo 1), la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti, al lavoratore di cui al gruppo 1) verrà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. I lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3), che nel corso o al termine del periodo di prova non vengano trattenuti o si dimettano, hanno diritto al pagamento della retribuzione per il solo periodo di servizio prestato.
Ai lavoratori di cui al gruppo 1) che vengano licenziati durante il periodo di prova, verranno concessi i ratei della 13ª mensilità con le disposizioni di cui al successivo articolo 33 del presente CCNL.
CAPITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 - Classificazione del Personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente intesa e nell'ambito di un comitato paritetico da costituirsi entro il 31-12-2013, le parti si impegnano a rivedere entro i termini di vigenza del contratto i profili attualmente presenti, eliminando quelli non più attuali e inserendone di nuovi.
Chimica - Concia e settori accorpati (*)
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta di 5 aree ed 8 parametri retributivi. L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli parametri viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun parametro, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel parametro stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento viene effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in parametro inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
(*) per i settori concia, coibenti e settori accorpati (oli e margarina, detergenza, cosmetica) si.rinvia all'allegato 3, 4, 5, 6 e 7 di cui al CCNL 5 ottobre 2006
DECLARATORIE E PROFILI
I AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori che compiono mansioni di fatica e collegamento o altre attività semplici e comunque non partecipanti direttamente al ciclo produttivo (parametro A);
- lavoratori svolgenti mansioni di cui al parametro B) limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva prestazione lavorativa (parametro A).
- i lavoratori con mansioni amministrative d'ordine che richiedono generiche conoscenze professionali o specifica pratica di ufficio (parametro B);
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità pratiche e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite (parametro B);
Profili parametro A
- addetti ai lavori di trasporto, di carico, di scarico a mano ed analoghi lavori di fatica;
- addetti alla pulizia;
- fattorini per collegamenti;
- portaordini;
- addetti alla manovalanza comune;
- addetti al lavaggio manuale dei recipienti, flaconerie e pulizia vetrerie;
- addetti al semplice recupero di prodotti di scarico e resi;
- addetti alla pulizia e alimentazione nelle stalle e/o bestiari.
Profili parametro B
a) -stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche e/o archivi magnetici;
- addetti al controllo fatture e/o documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetti a lavori di dattilografia;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti a semplici mansioni di archivio;
- addetti a mansioni di semplici registrazioni statistiche;
b) - personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari, per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso non è affidata la conduzione;
- personale operaio che su macchinari e apparecchiature facenti parti di impianti dotati di dispositivi di comando centralizzati (sala quadri) esegue operazioni complementari alla conduzione dell'impianto, oppure che, in assenza di sala quadri, svolge mansioni analoghe;
- personale operaio che esegue in base a metodi di lavoro prestabiliti, determinazioni correnti, non configurabili come vere e proprie analisi, anche con attrezzature di semplice uso;
- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di paste fosforiche, di terreni per fermentazione di miscele, soluzioni di facile e normale esecuzione;
- personale operaio che, rispondendo alle caratteristiche indicate nella declaratoria, è addetto, nei reparti, alla manutenzione corrente e, in officina, a lavori di equivalente impegno, nonché, nei servizi, alla conduzione di mezzi speciali;
- personale operaio che conduce e controlla macchinari di semplice miscelazione di più sostanze tra loro, anche muniti di sistema di pesatura e confezionamento automatici del prodotto finito;
- conduttore di impianti comuni, o addetti a cicli di lavorazione costituenti parti di un grande impianto con responsabilità del ciclo;
- coadiutore di conduttori di parametro Cb) con l'incarico di singole operazioni afferenti gli impianti;
- addetto alla conduzione o addetto ad apparecchi o macchinari comuni di distillazione, neutralizzazione, scissione, deodorazione, decolorazione, idrogenazione, demargarinazione, frazionamento, celle elettrolitiche e presse continue o automatiche, ecc., quando gli sia affidato l'andamento degli apparecchi e delle relazioni che vi si svolgono;
- conduttore di impianti di dislocazione di salse vergini di oliva;
- addetto alla distribuzione e ricevimento materiali con conoscenza dei materiali in dotazione ed incaricato delle relative semplici annotazioni;
- addetto alla mescolazione delle polveri, alla preparazione pressate, alla rettifica lastre;
- conduttore di macchina per la carbonatura di carta monocarbone e simili che provvede a tutte le operazioni di messa a punto della macchina assicurandone il regolare ciclo operativo;
- addetto alle macchine per la bobinatura tela e tagliatura tela;
- addetti alle macchine per la fabbricazione di candele di qualsiasi tipo;
- addetti alla fabbricazione di candele lumini con macchine automatiche a pressione;
- addetto di laboratorio, cui si possono affidare montaggi di semplici apparecchiature;
- addetto a semplici controlli di lavorazione nei reparti, quali, ad esempio, rapide titolazioni;
- personale operaio che, su apparecchiature o macchinari compie operazioni e manovre, secondo procedure semplici e definite, le quali non implicano quindi la vera e propria conduzione, anche se tenuti ad elementari e semplici annotazioni;
- personale operaio addetto a compiti di alimentazione, di controllo - con semplici interventi - della regolarità del flusso di lavoro delle macchine, che compiono operazioni di riempimento e confezionamento in genere, con interventi di manutenzione ordinaria e pulizia sulle macchine;
- addetti a compiti di alimentazione, di controllo, con semplici interventi su: macchine inflaconatrici, saldatrici e per il riempimento di vasetti e tubetti; apparecchi per la sterilizzazione;
- personale operaio addetto ad operazioni di pesatura, di verifica o di controllo visivo o al tatto, o con altre modalità semplici, o con strumenti di semplice uso; addetti ad operazioni di semplice sperlatura di fiale e flaconi, che implichino cioè la individuazione di eventuali anomalie comunemente rilevabili attraverso l'osservazione visiva;
- aiutanti generici di operai di parametri superiori nelle lavorazioni, nelle officine o nei servizi;
- addetto a semplici operazioni manuali di confezionamento, imbustamento, inscatolamento, applicazione di etichette già predisposte, imballo dei prodotti;
- addetti in modo permanente ad una singola operazione di confezionamento su nastro o catena di prodotti medicinali;
- addetti ad operazioni manuali di semplice abbinamento di diversi prodotti per offerte speciali, con esclusione di prodotti di pregio;
- addetti a semplici operazioni di assemblaggio e chiusura caricatori e rulletti di prodotti fotosensibili;
- addetti alle macchine per inchiostrazione;
- addetti alla distribuzione di terreni colturali;
- addetti a facili operazioni quali: acidificazione; precipitazioni per salatura; lavaggi; decantazione; soluzioni; macinazioni; ossidazioni; carico e scarico di filtri; forni, calderista; ecc. anche se tenuti ad elementari e semplicissime annotazioni;
- conduttore di automezzi.
II AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni d'ordine sia tecniche che amministrative che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro (parametro C);
- i lavoratori che coordinano semplicemente squadre di lavoratori sottoposti (parametro C);
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni delicati o complessi, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche (parametro C);
Profili parametro C:
a) - addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazione ed elaborazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi;
- addetto ad uffici vendite con compiti di corrispondenza di routine, compilazione ordini e/o copie commissioni, tenuta delle schede commerciali della clientela;
- disegnatore non esclusivamente lucidista;
- operatore su elaboratore elettronico con conoscenza dell'organizzazione delle procedure;
- programmatore di elaboratore elettronico con capacità di formulazione di programmi semplici;
- segretaria steno-dattilografa con conoscenza ed utilizzo di lingue estere che redige corrispondenza semplice, organizza e gestisce archivi e schedari, provvede al reperimento ed elaborazione di dati per l'aggiornamento di evidenze o per la stesura di prospetti, provvede - in collegamento con gli enti preposti - all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi ecc.;
b) - conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista): interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione: trasmette le notizie e i dati relativi, comunicando a chi di regola le eventuali irregolarità nel funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità;
- personale operaio che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegua analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni;
- specialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di eseguire lavori specializzati;
- personale operaio addetto, in base a metodi di lavoro prestabiliti, alla preparazione di pillole, confetti non oltre il secondo strato, microidi e discoidi, nonché di soluzioni per uso iniettabile, che provvede, nelle sue varie fasi, alla conduzione dell'intero ciclo operativo e relative verifiche e, quando necessario, alla sterilizzazione delle apparecchiature;
- fuochista specializzato;
- conduttore di macchina per la carbonatura di carte pregiate che provvede a tutte le operazioni di messa a punto della macchina assicurandone il regolare ciclo operativo;
- operaio addetto alla regolazione delle macchine per inchiostrazione;
- conduttore di macchine automatiche confezionatrici di qualsiasi tipo che effettua la regolazione, il cambio dei formati, l'attrezzatura e la sostituzione dei pezzi nonché un accurata manutenzione ordinaria, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche;
- conduttore di grandi impianti, e cioè ad esempio: impianti di raffinazione, estrazione con solventi, saponificazione e liquidazione continua, scissione di oli e grassi nonché distillazione continua di acidi grassi, impianti continui di distillazione glicerina, saponiere di saponeria in caldaia con condotta autonoma e completa dell'intero ciclo produttivo;
- conduttore del ciclo completo di solforazione e neutralizzazione su qualsiasi base (alcoli, alchilati, toluolo, oleine, ecc.) con agente solforante gassoso;
- addetto alla preparazione, con dirette responsabilità, delle composizioni profumate per saponi e per prodotti della detergenza;
- conduttori di impianti, quali ad esempio: produzione di oli tecnici speciali tipo bissoli, standoli, polimerizzati, ecc.; di spremitura di semi oleosi quando il numero delle presse sia di almeno 3; di super presse; di recupero del catalizzatore; per la preparazione della margarina;
- personale operaio addetto a lavorazioni resine e bachelite;
personale operaio addetto alla cottura di vernici di complessa esecuzione, nonché addetti alla conduzione di autoclavi e di caldaie;
personale operaio addetto alla preparazione ed alla pesatura di materie prime e materiali specifici per la produzione di vernici e resine secondo formulazioni complesse e non ricorrenti con riproporzionamento dei dosaggi e nelle quali si sviluppino reazioni chimiche vere e proprie, con esclusione quindi delle semplici miscelazioni;
-conduttore di magazzino con responsabilità dell'approntamento degli ordini e loro spedizione, del ricevimento e controllo delle merci in entrata, dello smistamento ed il controllo delle merci ai reparti di produzione, dell'organizzazione logistica degli spazi di magazzino, della rotazione delle merci e delle scorte su indicazioni del suo diretto superiore;
- conduttore di automezzi che sia in grado di effettuare interventi di registrazione di manutenzione ordinaria, e, in casi di guasti, gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentita dai mezzi disponibili a bordo.
III AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa, nonché adeguata pratica, comunque acquisite (parametro D);
i lavoratori i cui compiti consistono nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione, di squadre di operai che svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richiesti prevalentemente requisiti di capacità e conoscenze tecniche superiori a quelli previsti per le squadre guidate da lavoratori appartenenti al parametro C) (parametro D);
- i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti, od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienze di lavoro (parametro D);
Profili parametro D:
a) - impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell'ambito dei servizi o, nei settori di produzione, dell'andamento della lavorazione;
- tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi metodi per caratterizzazione analitica;
- impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e/o industriale e/o nell'amministrazione del personale;
- impiegato addetto ai rapporti con i clienti e con i fornitori;
- impiegato disegnatore progettista;
- ispettore alle vendite;
- programmatori di elaboratore elettronico con conoscenza delle problematiche inerenti l'oggetto della programmazione;
- operatori esperti su elaboratore elettronico, con conoscenza della organizzazione delle procedure e delle problematiche relative e con supervisione del complesso delle procedure utilizzate;
- segretaria steno-dattilografa con conoscenza ed utilizzo di lingue estere - utilizzate con normale continuità nelle pratiche d'ufficio e per fornire esaurienti risposte telefoniche - che redige autonomamente corrispondenza semplice, organizza e gestisce archivi e schedari, appronta prospetti su indicazioni di massima reperendo ed elaborando opportunamente i dati, tiene aggiornata l'agenda degli impegni, provvede - in collegamento con gli enti preposti - all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc..
b) tassativamente indicati:
- strumentista o strumentista elettronico che opera sull'intera gamma delle apparecchiature complesse per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto, compresa la revisione e taratura dei singoli componenti, effettuando interventi che risultano risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche, su indirizzi di massima, partecipando alla formulazione di proposte migliorative;
- operatore che, con ampia autonomia ed avvalendosi, se necessario, di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori, partecipando alla definizione o suggerendo le soluzioni più razionali ed efficaci, in relazione ai problemi e alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti.
IV AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa (parametro E).
Profili parametro E
- impiegato tecnico di produzione direttamente responsabile della conduzione di un reparto di primaria importanza e rilevante complessità;
- impiegato amministrativo che collabora direttamente con il suo superiore nella applicazione di nuove norme e disposizioni e nell'organizzazione e coordinamento del lavoro di ufficio;
- ispettore generale alle vendite;
- responsabile dell'ufficio acquisti;
- addetti alla informazione medico-scientifica che operino con rapporto di lavoro subordinato senza coordinamento di area commerciale;
- analisti in grado di organizzare autonomamente il flusso delle procedure ad uso del programmatore, senza funzioni di coordinamento del lavoro degli addetti al CED;
- sistemisti in grado di sviluppare software di base, con conoscenza approfondita del sistema operativo dell'elaboratore, senza funzioni di coordinamento del lavoro degli addetti al CED.
V AREA
Appartengono a questa area:
- i lavoratori con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza (parametro F) (1).
- i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al parametro F (parametro G) (2);
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale e potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali, partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di piena autonomia ed a cui sia affidata una delle seguenti funzioni (parametro H + indennità di funzione):
- controllo e coordinamento di unità organizzative di primaria e fondamentale importanza;
- attività di ricerca rilevante ai fini dello sviluppo degli obiettivi essenziali dell'azienda.
1)
Per il settore oli e margarina vedi allegato n. 3 CCNL 5 ottobre 2006
Per il settore detergerla vedi allegato n. 4 CCNL 5 ottobre 2006
2)
Per il settore oli e margarina vedi allegato n. 3 CCNL 5 ottobre 2006
Per il settore cosmetico vedi allegato n. 5 CCNL 5 ottobre 2006
NOTA A VERBALE
Con la definizione del terzo alinea le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma della L. n. 190/1985.
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
Gruppo 1 - Quadri
V area, par. H
Gruppo 2 - Qualifica impiegatizia
V area, par. G; V area, par. F; IV area, par. E; III area, par. D; II area, par. C; I area, par. B.
Gruppo 3 - Qualifica speciale
III area, par. D; II area, par. C
Gruppo 4 - Qualifica operaia
III area, par. D; II area, par. C; I area, par. B; I area, par. A.
Tra gli inquadramenti attuati a norma dell'art. 5 del CCNL 07-04-1983 e quelli della nuova scala classificatoria unica vi è la seguente automatica corrispondenza:
Classificazione CCNL 07-04-1983 | Nuova classificazione |
LIV. I | I area, parametro A |
LIV. II | I area, parametro B |
LIV. III | II area, parametro C |
LIV. IV | III area, parametro D |
LIV. V | IV area, parametro E |
LIV. VI | V area, parametro F |
LIV. VII | V area, parametro G |
V area, parametro H (quadri) |
Classificazione del Personale
I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria di 5 aree e 9 livelli retributivi.
L'inquadramento delle mansioni nei singoli livelli verrà effettuato in base alle relative declaratorie e profili minimi.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
Le mansioni, il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi, verranno inquadrate sulla base della declaratoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico ai profili esistenti.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
I AREA
I LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo.
Inoltre appartengono a questo livello, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni (dopo i quali passeranno al II livello secondo alinea) i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte dei ciclo produttivo.
II LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio, non prevalentemente manuali, per le quali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla durata di 24 mesi di effettivo svolgimento di tali mansioni, dopo i quali gli interessati passeranno al IV livello;
- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di. normali ma specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, anche se sono di aiuto a lavoratori di categoria superiore nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo, dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello.
Profili (primo alinea della declaratoria):
- addetti alla rilevazione e copiatura di schede, documenti semplici o disegni definiti in ogni particolare, inserimento dati.
Profili (secondo alinea della declaratoria):
- personale che esegue operazioni manuali di una certa precisione sul prodotto secondo metodi prestabiliti con l'impiego di attrezzature e/o strumenti.
- Personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo, che esegue operazioni sul prodotto in lavorazione, secondo metodi prestabiiiti, intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di regolazione e controllo.
- Personale addetto alla manutenzione corrente o ripetitiva o a lavori di impegno equivalente.
- Personale che esegue normali operazioni di avviamento, regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il mantenimento dello "standard" di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio quando ad esso ne é affidata la conduzione.
- Personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di trasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo, deposito, impilamento in zone e posti prestabiliti,
- Personale che, in base a norme prestabilite, esegue verifiche, controlli e/o prove su semilavorati o prodotti finiti anche con l'impiego di strumenti di misura di semplice uso.
- Conduttore di mezzo di trasporto.
- Personale che esegue operazioni manuali su semilavorati o prodotti finiti con l'impiego di attrezzi vari.
- Addetti a macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto.
- Addetti ad operazioni di controllo con modalità o con strumenti di facile uso.
- Personale addetto ad operazioni di semplice montaggio con adattamento, eseguito a mano o mediante attrezzature meccanizzate.
II AREA
III LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono operazioni e lavorazioni, che richiedono il possesso di capacità superiori a quelle previste dal 11 livello, acquisite anche attraverso precedenti specifiche esperienze professionali, garantendo il mantenimento dei normali standard di produzione.
Profili elencati:
- personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo per lavorazioni di serie che, eseguendo le normali operazioni di avviamento, proceda, nel corso della lavorazione, a tutte le operazioni di regolazione e controllo e che sia messo dall'azienda in condizione di effettuare il controllo della corrispondenza qualitativa della produzione.
- Personale coadiutore nella conduzione di impianti con più fasi di lavorazione dotati di sistemi di avviamento, alimentazione, regolazione e controllo elettronici che procedano alle operazioni atte a consentire il regolare funzionamento, in termini qualitativi e quantitativi, in possesso di specifico addestramento professionale.
IV LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine che richiedano una specifica conoscenza professionale;
- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedano il possesso di particolari capacità pratiche e specifiche conoscenze tecniche, acquisite con adeguata precedente esperienza di lavoro.
Profili (primo alinea della declaratoria):
- addetto a semplici lavori di corrispondenza e segreteria.
- Addetto a lavori amministrativi che, nel rispetto delle procedure stabilite, compie operazioni ricorrenti.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili (secondo alinea della declaratoria):
- personale che esegue, anche su diversi prodotti, operazioni manuali di precisione rispettando tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con l'impiego di strumenti e di attrezzature complesse anche per ottenere il parziale o totale assemblaggio di semilavorati od il prodotto finito.
- Personale addetto alfa conduzione di una o più macchine dello stesso tipo per lavorazioni di serie, o ad operazioni manuali sul prodotto in lavorazione, che richiedono una attenta sorveglianza e varie e complesse regolazioni, unitamente al controllo delle apparecchiature per assicurare il regolare funzionamento e garantire ai prodotti in trasformazione la qualità richiesta.
- Personale che esegue con macchine utensili, o manualmente, operazioni e lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina o strumenti di misura, operando su disegni o schemi predeterminati.
- Operaio di mestiere che, sugli impianti o nelle officine, è in grado di eseguire lavori specializzati.
- Conduttore di automezzi che sia in grado di effettuare interventi di registrazione di manutenzione ordinaria e, in casi di guasti, gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentita dai mezzi disponibili a bordo.
III AREA
V LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- I lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia nell'ambito della propria mansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono richieste normali capacità e conoscenze pratiche;
- i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, nell'ambito della propria mansione, conducono impianti complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite con adeguata precedente esperienza di lavoro.
Profili (secondo alinea della declaratoria):
- lavoratori che, senza schemi predeterminati, avviano e controllano, nella loro funzionalità, compiessi impianti di produzione, anche avvalendosi del lavoro di altri lavoratori.
- Collaudatore di particolari complessi per i quali sono richiesti piazzamenti complicati, per la determinazione delle quote necessarie al collaudo mediante l'applicazione dei calcoli di officina.
- Addetti alla costruzione o montaggio o riparazione o messa a punto di gruppi o impianti meccanici o elettrici o idraulici o pneumatici, che interpretano schemi costruttivi di particolare complessità e i relativi schemi funzionali.
Inoltre vengono inserite in questo livello le mansioni qui di seguito tassativamente elencate:
- addetti allo svolgimento di pratiche di segreteria di direzione o di servizi equivalenti, che, con l'impiego della stenodattilografia, provvedono su indicazioni di massima alla redazione di corrispondenza, prospetti, statistiche e note che richiedono anche una conoscenza elementare di lingue estere.
- Disegnatori di singoli particolari di macchina desunti da elementi completi in ogni dettaglio fornitigli dal progettista.
- Addetti ad incassi e pagamenti, effettuati in base a procedure e documenti prestabiliti, che provvedono con responsabilità diretta, alla registrazione giornaliera di tutte le operazioni di cassa.
- Addetti, in base a procedure stabilite su indicazioni di massima, al calcolo di paghe, stipendi, contributi e imposte, ed allo svolgimento delle normali pratiche connessevi.
- Addetti, nell'ambito di un centro di registrazione dati, al coordinamento dell'afflusso dei dati da elaborare nei termini previsti per ciascuna procedura, al contatto con gli utenti per ovviare ad eventuali ritardi od anomalie riscontrati nelle immissioni ed ai controllo ed invio agli utenti degli elaboratori finali.
- Addetti a terminali e/o consolle che, utilizzando programmi già predisposti, nell'elaborazione di operazioni remote a blocchi, operano sul calcolatore elettronico, preparando e verificando nell'andamento i dati in entrata per il regolare funzionamento dell'operazione, senza modificare i programmi.
- Addetti all'elaborazione di dati per contabilità generale e industriale e/o per studi amministrativi, che operano in base a procedure stabilite su indicazioni di massima.
IV AREA
IV LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, con mansioni di concetto, hanno iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali è richiesta una specifica preparazione tecnica od amministrativa comunque acquisita;
- i lavoratori il cui compito consiste: nell'utilizzazione dei macchinario, nella cura del prodotto, nella guida, coordinamento e controlio, in condizioni di relativa autonomia, di una normale squadra di operai che prevalentemente svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richieste specifiche capacità e conoscenze tecniche.
Profili (primo alinea della declaratoria):
- addetti ad analisi, elaborazioni e ricerche di carattere tecnico o amministrativo.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali con corrispondenza in lingua estera.
- Addetti a lavori amministrativi con specifica competenza nella contabilità generale industriale.
Profili (secondo alinea della declaratoria):
1) giuntisti montatori provetti, addetti alla posa cavi con autonoma delibera funzionale.
2) Aggiustatori-montatori che, fuori sede, in condizioni di specifica autonomia, eseguono il montaggio e la messa a punto di macchinario o impianti complessi, nonché di elevato grado di precisione, con possibilità di autonoma decisione nell'ambito della esecuzione dei lavori affidati e delibera funzionale degli stessi.
3) Manutentori o attrezzisti con piena responsabilità e autonomia decisionale ed operativa nell'espletamento di tutte le attività con elevato grado di difficoltà e precisione, proprie della manutenzione o dell'attrezzeria.
4) Lavoratori che in condizioni di autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi o di analoghi organi di attrezzaggio di particolare complessità in relazione alle ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei profili di realizzazione o alla presenza di parti in movimento.
5) Conduttore di calandra che esegue interventi di avviamento, messa a punto e regolazioni di particolare delicatezza e complessità al fine del mantenimento del ciclo entro standards qualitativi predeterminati, al quale è affidata la guida degli altri lavoratori addetti all'impianto.
V AREA
VII LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione di direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.
Profili:
- addetti alla conduzione di unità organizzativa tecnica ed amministrativa con la responsabilità dell'andamento funzionale della stessa.
- Disegnatori progettisti di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, suila base di direttive di massima, coordinano la progettazione di dettaglio e/o ne seguono la costruzione e l'avviamento.
- Addetto alla promozione e vendita che, in base a conoscenze tecniche specializzate acquisite mediante apposite azioni formative, presta consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
VIII LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che comportano il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, per la attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni specialistiche di equivalente importanza e responsabilità.
Profili:
- capo o responsabile di importante ufficio amministrativo e/o commerciale, con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo nell'attuazione di direttive generali.
- capo o responsabile di importante reparto o centro di produzione o di servizi generali e di manutenzione, con responsabilità sull'andamento tecnico e funzionale del reparto o dei servizi.
- Responsabile della progettazione di impianti e macchinari complessi.
)
QUADRI
Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dipendendo unicamente dalla direzione aziendale e potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali, partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di piena autonomia, ed a cui sia affidata una delle seguenti funzioni:
- controllo e coordinamento di unità organizzative di primaria e fondamentale importanza;
- attività di ricerca e progettazione rilevante ai fini dello sviluppo degli obiettivi essenziali dell'azienda.
NOTA A VERBALE
Con tale definizione le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma della Legge 190/1985.
La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti delle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura:
Gruppo A) Quadri
Gruppo B) Qualifica impiegatizia Livelli VIII, VII, VI, V, IV, II
Gruppo C) Qualifica Operaia Livelli VI, V, IV, III, II, I
NOTA A VERBALE
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica per la revisione delle figure professionali, in relazione alle evoluzione tecnologia dei comparti merceologici, a cui si applica il presente contratto, al fine di adeguare, ove necessario, le relative declaratorie e/o i profili professionali, con particolare riferimento alle attività che richiedono una polifunzionalità nell'espletamento delle mansioni. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro la scadenza del presente CCNL.
Premessa
Le Parti:
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle Parti nell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, del sistema classificatone e delle mansioni;
- verificato che l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro caratterizzata dalla flessibilità e dalla mobilità ha dato luogo a figure professionali nuove che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività complessiva delle imprese;
hanno realizzato una riforma del sistema classificatorio mirata a rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro. Il nuovo sistema classificatorio coglie l'evoluzione realizzata e rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo un ampliamento delle ipotesi di mobilità (verticale e orizzontale), flessibilità, accorpamento e arricchimento delle mansioni, realizzando nello stesso tempo la certezza dell'inquadramento per le nuove figure professionali. Le imprese condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle vigenti leggi in materia di parità, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sottoriportato:
CATEGORIE | POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
A | 1 |
B | 1-2 |
C | 1-2-3 |
D | 1-2-3 |
E | 1-2-3 |
F | - |
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nella attività contrattuale della RSU la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE ABRASIVI
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca. Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1
Profili Impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
Posizione organizzativa B2
Profili Impiegati
- Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti.
- Tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti.
- Amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica.
- Preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa.
- Addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
Posizione organizzativa C1
Profili impiegati
- Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori di produzione e non.
- Tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti.
- Addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali
- Incaricato che, con competenza di tutte le operazioni di collaudo e delle principali lavorazioni di un settore, segue la messa a punto di nuovi processi o prodotti abrasivi effettuando tutti i controlli e le prove necessarie con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa dei dati e relativa interpretazione dei risultati.
- Capo squadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.
Profili Operai
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
Posizione organizzativa C2
Profili Impiegati
- Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.
- Addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale.
- Corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali
- Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni.
- Strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili Operai
- Meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove.
- Montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi.
- Lavoratore con responsabilità di controllo tecnico produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione.
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controlio tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
Posizione organizzativa C3
Profili Impiegati
- Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell'operatività di un gruppo di lavoratori.
- Addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali
- Capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai
- Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi.
- Preposto a prove di laboratorio chimico con elaborazione autonoma qualitativa e quantitativa.
- Manutentore elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi.
- Manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d'ordine sta tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari n mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza.
Appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzativa D1
Profili Impiegati
- Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche.
- Disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo di supporto meccanografico (CAD).
- Impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso.
- Addetti all'ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe.
- Addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell'ambito delle istruzioni ricevute.
- Impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni.
- Impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali
- Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai
- Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo.
- Addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione di stampi mediante l'uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica.
- Preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee.
- Addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sui funzionamento dell'impianto in forma autonoma.
- Preposto alla programmazione, conduzione e controllo di macchine a controllo numerica.
- Addetti alla pressatura di mole con spessore inferiore a 15 mm. o con diametro superiore a 800 mm.
Posizione organizzativa D2
Profili Operai
- Lavoratore che in autonomia verifica, tramite documenti di spedizione, la corrispondenza tra il materiale da spedire e la giusta destinazione con compiti di controllo qualitativo e quantitativo dei prodotti.
- Addetti alla programmazione e conduzione con macchine di sinterizzazione per dischi diamantati con responsabilità sui parametri di qualità eseguendo normali lavori di messa a punto.
Posizione organizzativa D3
Profili Impiegati
- Addetti ad uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.
- Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP.
- Addetto alla digitazione su video terminale.
- Impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture.
- Tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari.
- Dattilografi.
- Addetti alle scritturazioni manuali e copie.
- Centralinisti telefonici generici.
I lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (normativa impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data di assunzione.
Profili Operai
- Addetti a prove di laboratorio che in base a metodi predeterminati eseguono prove chimico-fisiche con capacità di analisi.
- Addetti alla conduzione del ciclo produttivo per la preparazione degli impasti con controllo e conduzione degli impianti e responsabilità dei risultati qualitativi del prodotto.
- Addetti al collaudo qualità complessivo in autonomia e con elaborazione e responsabilità dei dati finali.
- Conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell'impianto.
- Preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale.
- Attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi.
- Elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici.
- Autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio.
- Infermiere diplomato.
- Addetto allestimento ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizzando carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzativa E1
Profili Operai
- Addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati del prodotto finito.
- Addetti alla preparazione di impasti abrasivi con responsabilità della composizione e della pesatura.
- Addetti alla conduzione di macchine di spalmatura e/o flessibilizzazione di impianti continui con responsabilità della regolazione.
- Addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati.
- Addetti alle macchine di formatura mole abrasive con utilizzo di manipolatori automatici e con regolazione e controllo dei dispositivi tecnici al fine di conseguire i parametri qualitativi previsti.
Posizione organizzativa E2
Profili Operai
- Addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
- Addetti al taglio e allestimento o confezione di nastri larghi (superiore a 350 mm) con responsabilità della giunzione.
- Addetti alla finitura e alla ravvivatura periferica di mole abrasive a centro depresso e troncatrici.
- Addetti alla fustellatura con scelta e cambio stampi.
- Addetti alla preparazione di impasti abrasivi senza responsabilità della composizione e della pesatura.
- Addetti all'allestimento o confezione di nastri abrasivi di larghezza superiore a 350 mm.
- Tornitori e rettificatori di mole sagomate a tazza e a bisello.
- Addetti alla spianatura di tutti i tipi di mole abrasive.
- Addetti alla pressatura di tutti i tipi di mole e segmenti abrasivi con il compito di cambio stampi.
- Addetti alla tornitura di sgrossatura o rettifica di tutte le mole abrasive o alla ravvivatura periferica di mole abrasive troncatrici e a centro depresso.
- Addetti al taglio di prima fase di rotoli e nastri di larghezza superiore a 350 mm.
- Addetti alle macchine di formatura di mole abrasive con utilizzo di manipolatori automatici.
- Operatori su macchine utensili di officina non complesse.
- Conduttori di carrelli sollevatori semoventi.
- Addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti.
- Autisti.
- Addetti a mansioni di semplice attesa e custodia.
- Meccanici o elettricisti generici addetti alle manutenzioni e alle riparazioni.
- Muratori.
- Addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati.
- Addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
Posizione organizzativa E3
Profili operai
- Addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti.
- Addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione.
- Addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo.
- Addetti a prove semplici di routine.
- Addetti all'inscatolamento e imballaggio.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili Operai
- Lavoratori in addestramento per categorie superiori.
- Addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette.
- Addetti alle pulizie.
- Addetti a manovalanza generica.
Premessa
Le Parti
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle Parti nella evoluzione della organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni verificatasi nell'ultimo decennio;
- verificato che l'evoluzione della organizzazione del lavoro caratterizzata dalla flessibilità e dalla mobilità ha dato luogo a figure professionali nuove che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della produttività complessiva delle imprese hanno realizzato una riforma del sistema classificatorio mirata a rafforzare il rapporto tra professionalità, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l'evoluzione realizzata e rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo un ampliamento delle ipotesi di mobilità (verticale e orizzontale), flessibilità, accorpamento e arricchimento delle mansioni, realizzando nello stesso tempo la certezza dell'inquadramento per le nuove figure professionali. Le aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle leggi di parità nn. 903/77 e 125/91, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Sistema classificatorio
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative come da prospetto sotto riportato:
CATEGORIA | POSIZIONI ORGANIZZATIVE |
A | 1 |
B | 1-2 |
C | 1-2-3 |
D | 1-2-3 |
E | 1-2 |
F | 1-2-3 |
L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in essi individuate.
Nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in una categoria inferiore a quella cui il profilo si riferisce.
Per i profili non individuati o aventi contenuto professionale diverso rispetto a quelli rappresentati nel presente articolo, l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti. Rientra nella attività contrattuale delle R.S.U. la verifica degli inquadramenti adottati a fronte di tali fattispecie.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORI PORCELLANA E CERAMICA PER USO DOMESTICO E ORNAMENTALE
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unita organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1
Profili Impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
Posizione organizzativa B2
Profili Impiegati
- Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti.
- Tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti.
- Amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica.
- Preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa.
- Addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
Posizione organizzativa C1
Profili Impiegati
- Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori di produzione e non.
- Tecnico che svolge ricerche sulla qualità e io sviluppo di nuovi prodotti.
- Addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali
- Maestro d'arte.
- Modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti.
- Capo squadra con apporto di competenza tecnico pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S..
- Pittore ideatore di disegni per le ceramiche d'arte.
- Pittore miniatore di fiori, figure e paesaggi per la cui esecuzione si richiedano attitudini e abilità tecniche particolari.
Profili Operai
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
Posizione organizzativa C2
Profili Impiegati
- Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.
- Addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale.
- Corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali
- Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati ai fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni.
- Strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili Operai
- Meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove.
- Montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi.
- Lavoratore con responsabilità di controllo tecnico produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione.
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Filettatore e guarnitore con carattere di originalità di pezzi artistici complessi.
Posizione organizzativa C3
Profili Impiegati
- Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell'operatività di un gruppo di lavoratori.
- Addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali
- Capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai
- Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi.
- Addetti a controlli di laboratorio e prove tecnologiche su materie prime, impasti e vernici.
- Manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
- Decoratore con pennello e/o aerografo di disegni artistici (maestro di decorazione).
- Torniante e/o calcatore che con procedimento esclusivamente manuale e con l'ausilio del tornio o di forma in gesso realizza, a partire dalla materia prima, pezzi diversi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza.
Appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzative D1
Profili Impiegati
- Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche.
- Disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo di supporto meccanografico (CAD).
- Impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso.
- Addetti all'ufficio amministrativo dei personale con gestione movimenti e paghe.
- Addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell'ambito delle istruzioni ricevute.
- Impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni.
- Impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali
- Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai
- Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo.
- Addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione mediante l'uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica.
- Preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee.
- Addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell'impianto in forma autonoma.
- Addetti alla realizzazione di modelli originali in gesso con interpretazione del disegno per il colaggio su impianti tradizionali semimeccanizzati e meccanizzati.
Posizione organizzativa D2
Profili Operai
- Conduttore di forni continui e/o intermittenti con compiti di carico e scarico, regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentano interventi in forma autonoma sul funzionamento dell'impianto e con responsabilità di controllo sulla rilevazione dati.
- Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso "complessi" (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
Posizione organizzativa D3
Profili impiegati
- Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.
- Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP.
- Addetti alla digitazione su videoterminale.
- Impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture.
- Tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari.
- Dattilografi.
- Addetti alle scritturazioni manuali e copie.
- Centralinisti telefonici generici.
1 lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data di assunzione
Profili Operai
- Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso non complessi (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
- Addetto a prove e analisi di laboratorio.
- Addetto alla colatura, sformatura e finitura di pezzi artistici particolarmente complessi.
- Filettatore e/o decoratore a mano su pezzi di particolare complessità.
- Conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell'impianto.
- Preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale.
- Attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi.
- Elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici.
- Autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio.
- Infermiere diplomato.
- Operatore di linee automatiche di calamaio zuppiere con sformatura manuale e assistenza linea.
- Addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzative E1
Profili Operai
- Addetti all'applicazione di decalcomanie complesse (bordature complete) esclusivamente su pezzi complessi di oggettistica.
- Addetto a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati.
-Addetti alle prove semplici di routine di laboratorio.
- Addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo.
- Addetto al tunnel di termoretrazione pallet con compiti di controllo forno di termoretrazione e registrazione versamenti a magazzino.
- Decoratore a mano.
- Filettatore a mano.
- Fascettatore a mano su pezzeria.
- Meccanico o elettricista.
- Muratori e/o fornellisti.
- Addetti alla filettatura a macchina con compiti di messa a punto e regolazione della macchina.
- Addetti alla scelta e preparazione campioni.
- Addetti al taglio e preparazione carte cromo secondo ordini e commissioni indicate.
- Addetti alla verniciatura per immersione di caffetteria e/o pezzeria colorata.
- Addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
Posizione organizzative E2
Profili Operai
- Addetti alla scelta, incartamento e imballo.
- Operatori su macchine utensili di officina non complesse.
- Addetti ai carrelli sollevatori semoventi.
- Addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti.
- Addetti al confezionamento di ordini di spedizione in base a metodi prestabiliti.
- Autisti.
- Addetti a mansioni di semplice attesa e custodia.
- Meccanico o elettricista non finito.
- Muratore e/o fornellista non finito.
- Addetti alla verniciatura tazze in monocoltura.
- Addetti alla rifinitura manuale pirofile ovali e simili.
- Addetti alla finitura a mano di pezzi cavi e pezzeria.
- Addetti alla pressatura o formatura.
- Addetti alla foggiatura con macchina semiautomatica e automatica di tondini, tazze, boli e piattini.
- Addetti alla preparazione e applicazione di decalcomanie a mano e/o macchina.
- Addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione dati.
- Addetti impianto produzione atomizzato.
- Aerografista comune.
- Addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell'umidità del materiale.
- Colaggio, sformatura, finitura di caffetteria e oggettistica varia colata.
- Colatura e finitura di forme in gesso non complesse.
- Addetti al carico carri forno che richiedono un corretto posizionamento dei pezzi in funzione delle diverse tipologie e/o della particolarità del pezzo.
- Addetti alla sorveglianza di macchine automatiche per applicazione con schermo-seta.
- Incasellatrice a mano di piatti o/o pezzeria.
- Addetti alle macchine filettatrici.
- Addetti alle macchine di termoretrazione.
- Addetti all'applicazione a mano di decalcomanie e bordure piene.
- Verniciatore a mano a immersione di pezzeria e caffetteria.
- Addetti alla pressatura stelloni.
- Addetti all'alimentazione delle macchine di verniciatura con compiti di controllo densità.
- Addetti al colaggio, sformatura e applicazione manici.
- Addetti alla scelta pezzeria e caffetteria prodotto decorato.
- Addetti alla scelta e controllo prodotto finito bianco.
- Addetti ai controlli, selezioni e scelte non complesse di prodotti semilavorati con controllo funzionamento macchina.
- Addetti alle manutenzioni e alle riparazioni.
- Addetti al carico e scarico essiccatoi e forni.
- Addetti alla classificazione e immagazzinamento imballi.
- Addetti al carico e scarico carrelli biscotto e vernice con scelta del biscotto.
Posiziona organizzativa E3
Profili Operai
- Addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
- Addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti.
- Addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione.
- Addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo.
- Addetti all'applicazione manici.
- Addetti alla raccolta e impilaggio piatti.
- Addetti alla pulizia piedino e centraggio tazze.
- Addetti all'alimentazione rotofinish.
- Addetti ai carico e scarico carrelli biscotto e/o vernice,
- Addetti alla movimentazione di impasti, sbozzati, semilavorati.
- Addetti alla movimentazione manuale di carrelli.
- Addetti all'incartamento e imballaggio.
- Addetti all'applicazione semplice di decalcomanie.
- Addetti rifinitura stelloni.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili Operai
- Lavoratori in addestramento per categorie superiori.
- Addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette.
- Addetti alle pulizie.
- Addetti a manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE CERAMICA SANITARIA
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico-professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1
Profili Impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
Posizione organizzativa B2
Profili impiegati
- Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo di nuovi prodotti.
- Tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti.
- Amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione dei budget con competenza specialistica.
- Preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa.
- Addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per le corretta scelta e utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
Posizione organizzativa C1
Profili Impiegati
- Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori di produzione e non.
- Tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti.
- Addetto a uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali
- Modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti.
- Capo squadra con apporto di competenza tecnico pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S.
Profili Operai
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
Posizione organizzativa C2
Profili Impiegati
- Amministrativo con particolare e autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.
- Addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale.
- Corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali
- Preposto alfe prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni.
- Strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili Operai
- Meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Preposto alle prove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove.
- Montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie a un corretto esercizio degli stessi.
- Lavoratore con responsabilità di controllo tecnico produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione.
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
Posizione organizzativa C3
Profili Impiegati
- Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell'operatività di un gruppo di lavoratori.
- Addetti agli unici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali
- Capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai
- Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi.
- Addetti ai controlli di laboratorio e prove tecnologiche su materie prime, impasti e vernici.
- Manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione conducono impianti c/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza.
Appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzativa D1
Profili Impiegati
- Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche.
- Disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo di supporto meccanografico (CAD).
- Impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso.
- Addetti all'ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe.
- Addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell'ambito delle istruzioni ricevute.
- Impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni.
- Impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali
- Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai
- Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo.
- Addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione mediante l'uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o pneumatici operanti in completa autonomia tecnica.
- Preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee.
- Addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell'impianto in forma autonoma.
- Addetti alla realizzazione di modelli originali in gesso con interpretazione del disegno per il colaggio su impianti tradizionali semimeccanizzati e meccanizzati.
- Colatore e rifinitore in grado di eseguire l'intera gamma della produzione corrente e non corrente su impianti automatizzati, non automatizzati e tradizionali sia per vetro-china sia fire-clay.
- Addetto alla conduzione impianti di colaggio con conoscenza del ciclo produttivo dell'impianto che in condizioni di autonomia operativa conducono impianti complessi ed eseguono sui medesimi interventi di regolazione e supervisione.
Posizione organizzativa D2
Profili Operai
- Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso "complessi" (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
- Addetto alla conduzione di impianti di produzione (colaggio e/o smaltatura) con compiti di controllo sulla qualità e risultati della produzione.
Posizione organizzativa D3
Profili Impiegati
- Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.
- Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP.
- Addetti alla digitazione su videoterminale.
- Impiegati d'ordine, stenodattiiografi che operano su personal computer e videoscritture.
- Tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari.
- Dattilografi.
- Addetti alle scritturazioni manuali e copie.
- Centralinisti telefonici generici.
1 lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data di assunzione.
Profili Operai
- Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso non complessi (primo stampo) e matrici in resina con interpretazioni del disegno.
- Addetto a prove e analisi di laboratorio.
- Conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell'impianto.
- Preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale.
- Attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi.
- Elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici.
- Autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio.
- Infermiere diplomato.
- Addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
- Colatore e rifinitore in grado di eseguire l'intera gamma della produzione corrente e non corrente su impianti automatizzati, non automatizzati e tradizionali.
- Verniciatore in grado di eseguire i'intera gamma della produzione nei colori particolari per cui necessita di approfondita capacità tecnica della lavorazione e di qualificata esperienza.
- Addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati di ricottura e levigatura dell'intera gamma della produzione.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzativa E1
Profili Operai
- Addetti alla scelta, controllo, incartamento, imballaggio e registrazione dati del prodotto finito.
- Addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati. .
- Addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo.
- Addetti al tunnel di termoretrazione pallet con compiti di controllo forno di termoretrazione e registrazione versamenti a magazzino.
- Meccanico o elettricista.
- Muratori e/o fornellisti.
- Colatori e finitori in grado di eseguire l'intera gamma della produzione corrente.
- Verniciatori in grado di eseguire l'intera gamma della produzione corrente.
- Addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
Posizione organizzativa E2
Profili Operai
- Operatori su macchine utensili di officina non complesse.
- Addetti a carrelli sollevatori semoventi.
- Addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti
- Autisti.
- Addetti a mansioni di semplice attesa e custodia.
- Meccanico o elettricista non finito.
- Murature e/o fornellista non finito.
- Addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o atomizzatori e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizion dati.
- Aerografista comune.
- Addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell'umidità del materiale.
- Addetti al carico carri forno che richiedono un corretto posizionamento dei pezzi in funzione delle diverse tipologie.
- Addetti ai controlli, selezioni e scelte di prodotti semilavorati.
- Addetti alle manutenzioni e alle riparazioni.
- Addetti alla colatura e finitura di pezzi semplici.
- Addetti alla verniciatura di accessori.
- Colatori e finitori provetti di pezzi semplici.
- Verniciatori e smaltatori provetti di pezzi semplici.
- Colatori di forme in gesso.
- Addetti al controllo e ripassatura su crudo con petrolio.
- Addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
Posizione organizzativa E3
Profili Operai
- Addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti.
- Addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione.
- Addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo.
- Addetti a prove semplici di routine.
- Addetti all'inscatolamento e imballaggio.
- Addetti alla movimentazione manuale di carrelli.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili Operai
- Lavoratori in addestramento per categorie superiori.
- Addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette.
- Addetti alle pulizie.
- Addetti e manovalanza generica.
SISTEMA CLASSIFICATORIO SETTORE CERAMICHE PER USO TECNICO (ISOLATORI, CERAMICHE AVANZATE, TUBI PER FOGNATURE)
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, con carattere continuativo e con l'apporto della propria elevata conoscenza tecnico professionale e capacità organizzativa, contribuiscono alla definizione degli obiettivi e alla gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di ampia autonomia decisionale e discrezionalità, le linee fondamentali dell'impresa nonché, con funzioni equivalenti di rilevante importanza, responsabilità, rappresentatività e altissima specializzazione anche nella ricerca.
Ai suddetti lavoratori, ai sensi della Legge 13/5/1985, n. 190, è attribuita la qualifica di quadro.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.
Posizione organizzativa B1
Profilo impiegati
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e/o reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla categoria B P.O. 2.
Posizione organizzativa B2
Profili Impiegati
- Tecnici con autonome funzioni di ricerche tecnologiche e di sviluppo nuovi prodotti.
- Tecnici progettisti per lo studio e la realizzazione di impianti.
- Amministrativi con responsabilità delle operazioni di impostazione tecnica ed elaborazione del budget con competenza specialistica.
- Preposto alla direzione di settore o ufficio con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa.
- Addetto alla promozione e vendita che in base a conoscenze tecniche specialistiche acquisite mediante apposite azioni formative ed esperienze diversificate presta all'occorrenza consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
CATEGORIA C
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa e autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.
Posizione organizzativa C1
Profili Impiegati
- Tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito dei settori di produzione e non.
- Tecnico che svolge ricerche sulla qualità e lo sviluppo di nuovi prodotti.
- Addetto ad uffici amministrativi, commerciali, tecnici con competenza specialistica nella gestione e nel coordinamento dell'ufficio.
Profili Qualifiche Speciali
- Modellista che realizza con particolare competenza tecnico-pratica senza ausilio o controllo tecnico diretto modelli diversi in grado di coordinare anche altri modellisti.
- Capo squadra con apporto di competenza tecnico pratica con iniziativa e responsabilità per la condotta e i risultati della lavorazione che coordina un gruppo di lavoratori con alte professionalità e/o Q.S..
Profili Operai
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo o tecnologico su impianti automatici complessi di produzione o su attrezzature specifiche per ricerca e sviluppo con compiti di coordinamento funzionale degli addetti in grado di intervenire in modo autonomo sia meccanicamente che elettronicamente o tecnologicamente sugli impianti o sulle attrezzature di competenza.
Posizione organizzativa C2
Profili Impiegati
- Amministrativo con particolare ed autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.
- Addetto alla vendita con compiti di assistenza tecnico-commerciale.
- Corrispondenti in più di una lingua straniera.
Profili Qualifiche Speciali
- Preposto alle prove tecnologiche complesse con interpretazione dei risultati al fine della messa a punto e sviluppo di nuove produzioni.
- Strumentista elettronico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di particolare e personale competenza professionale, la complessa installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettronici complessi e ne cura le modifiche essenziali con elaborazione autonoma di schemi, per l'adattamento alle condizioni di esercizio.
Profili Operai
- Meccanico che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Elettricista che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia e con la responsabilità della messa a punto e delle riparazioni necessarie al buon funzionamento di tutti gli impianti elettrici ed elettronici, anche complessi, nonché con poteri di iniziativa.
- Preposto alle piove tecnologiche complesse e di laboratorio chimico con elaborazione autonoma quantitativa e qualitativa e/o alla preparazione, su schemi preordinati, delle materie con responsabilità dei relativi controlli quantitativi e qualitativi mediante le opportune prove.
- Montatore di materiali refrattari e relative attrezzature su impianti utilizzatori che, guidando all'occorrenza altri lavoratori, partecipando anche al lavoro di squadra, svolge le proprie mansioni in assoluta autonomia con poteri di iniziativa e con la responsabilità della messa a punto e delle manutenzioni necessarie ad un corretto esercizio degli stessi.
- Lavoratore con responsabilità di controllo tecnico produttivo sugli impianti di cottura rapida, con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire sia meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Preposto a prove di collaudo di tutto il processo produttivo (tecnico o tecnologico) con responsabilità di decisione.
- Lavoratore con responsabilità autonoma di controllo tecnico-produttivo sugli impianti automatici complessi di produzione con compiti di coordinamento funzionale degli addetti agli impianti medesimi e in grado inoltre di intervenire in modo autonomo ala meccanicamente che elettronicamente sugli impianti affidati.
- Addetti alla sala prove alta tensione con autonomia della gestione delle prove e di elaborazione e interpretazione del risultati.
Posizione organizzative C3
Profili Impiegati
- Le stesse mansioni previste alla categoria D P.O. 1 con in più il coordinamento dell'operatività di un gruppo di lavoratori.
- Addetti agli uffici commerciali con gestione per aree linguistiche o raggruppamenti di aree nazionali.
Profili Qualifiche Speciali
- Capo usciere, capo fattorino.
Profili Operai
- Lavoratore plurifunzionale in grado di operare con autonomia e garanzia dei risultati su più impianti complessi.
- Preposto a prove di laboratorio chimico con elaborazione autonoma qualitativa e quantitativa.
- Manutentore elettronico, meccanico, oleodinamico che compie, in condizioni di autonomia esecutiva, operazioni di controllo, collaudo e messa a punto di impianti complessi.
CATEGORIA D
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, con mansioni riconosciute d'ordine sia tecniche sia amministrative, siano in grado di programmare e gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità; ovvero i lavoratori con qualifica speciale che con apporto di competenza tecnico-pratica guidano, controllano e coordinano un gruppo di lavoratori inquadrati nelle categorie inferiori o che svolgono particolari mansioni di fiducia o responsabilità; ovvero i lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, eventualmente con compiti di coordinamento di persone, nell'ambito della propria mansione conducono impianti e/o macchinari particolarmente complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e approfondita conoscenza tecnico-pratica acquisita con adeguata esperienza.
Appartengono inoltre a questa categoria i lavoratori che in posizione di autonomia esecutiva compiono operazioni complesse la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica e adeguate conoscenze, nonché esperienze di lavoro.
Posizione organizzativa D1
Profili Impiegati
- Addetti agli uffici commerciali anche con conoscenze linguistiche.
- Disegnatore/progettista di stampi, attrezzature/impianti anche con l'utilizzo di supporto meccanografico (GAD).
- Impiegati tecnici e amministrativi che, dotati di adeguate conoscenze tecniche e col supporto di una pluriennale esperienza, siano capaci di svolgere il proprio lavoro anche senza l'ausilio di schemi rigidamente preordinati e/o di istruzioni specifiche impartite nel continuo dai superiori con la cognizione e la conoscenza delle finalità tecnico-organizzative del lavoro stesso.
- Addetti all'ufficio amministrativo del personale con gestione movimenti e paghe.
- Addetti ai servizi contabili, amministrativi e di reparto con autonomia esecutiva nell'ambito delle istruzioni ricevute.
- Impiegati di magazzino in grado di gestire il flusso delle richieste di materiale e dei documenti di spedizione intrattenendo rapporti funzionali con altri enti aziendali o con enti esterni.
- Impiegati di filiale di vendita.
Profili Qualifiche Speciali
- Capisquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
Profili Operai
- Addetti alla programmazione e conduzione di impianti complessi di produzione con responsabilità sui parametri complessivi della qualità del prodotto eseguendo normali lavori di messa a punto di carattere correttivo.
- Addetti manutenzione elettrica e/o elettronica con completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione mediante l'uso di macchine utensili operanti in completa autonomia tecnica.
- Addetti alla manutenzione di impianti complessi oleodinamici e/o - pneumatici operanti in completa autonomia tecnica.
- Preposto alla conduzione di linee di produzione con responsabilità sulla qualità della produzione, eventualmente con compiti di coordinamento del personale, e interventi di manutenzione e messa a punto delle linee.
- Addetti alla conduzione dei forni di cottura a ciclo continuo con responsabilità sulla produzione, sulla qualità e sul funzionamento dell'impianto in forma autonoma.
Posizione organizzativa D2
Profili Operai
- Madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso "complessi" (primo stampo) e matrici in resina con interpretazione del disegno.
- Addetto alla conduzione di impianti di produzione con compiti di controllo sulla qualità e risultati della produzione.
- Attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base di schemi o di disegni costruttivi, in grado di operare avviamenti e attrezzaggi in produzione.
Posizione organizzativa D3
Profili Impiegati
- Addetti a uffici amministrativi e commerciali che compiono operazioni ricorrenti quali registrazioni contabili, emissioni di note di accredito e addebito, compilazione di fatture anche con ausilio EDP, ecc.
- Addetti alla contabilità di reparto o alla raccolta e registrazione e semplice elaborazione di dati statistici anche con ausilio EDP.
- Addetto alla digitazione su videoterminale.
- Impiegati d'ordine, stenodattilografi che operano su personal computer e videoscritture.
- Tenuta, sistemazione e/o smistamento di pratiche e/o materiali di archivio e/o schedari.
- Dattilografi.
- Addetti alle scritturazioni manuali e copie.
- Centralinisti telefonici generici.
1 lavoratori indicati nell'elencazione tassativa di cui sopra (profili impiegati) passeranno alla P.O. 2 (profili impiegati) dopo 12 mesi di permanenza nella P.O. 3 a far tempo dalla data di assunzione.
Profili Operai
- Addetti a prove di laboratorio che in base a metodi predeterminati eseguono prove chimico-fisiche con capacità di analisi.
- Conduttore di forni continui o intermittenti con compiti di regolazione e con cognizioni tecniche specifiche che consentono interventi in forma autonoma sul funzionamento dell'impianto.
- Preposto alla sorveglianza di linee di produzione senza responsabilità del personale.
- Attrezzista, aggiustatore e/o costruttore che, in condizioni di autonomia esecutiva, costruisce, assembla, mette a punto o ripara stampi complessi e/o macchinari o impianti anche sulla base, di schemi o di disegni costruitivi.
- Elettricista, montatore che compie in condizioni di autonomia esecutiva, con l'applicazione di personale competenza professionale, l'installazione, collaudo e messa a punto di impianti elettrici e/o elettronici.
- Autista meccanico di autotreni con o senza rimorchio.
- infermiere diplomato.
- Addetto alla portineria con compiti di controllo entrata e uscita personale e merci.
- Addetto allestimento ordini di spedizione che in base a metodi di lavoro prestabiliti utilizza carrelli trilaterali ad alta elevazione dotati di mezzi informatici.
- Addetti alla trafilatura a mano di isolatori alta tensione (sup. 50 kv) con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi con responsabilità dell'attrezzaggio della macchina ed effettuando il controllo sui pezzi prodotti.
CATEGORIA E
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedano conoscenze specifiche che si possono apprendere anche attraverso il necessario tirocinio, nonché in possesso di capacità tecnico-pratiche per compiere correttamente i lavori e le operazioni affidate, in base a metodi e procedure predeterminate.
Posizione organizzativa E1
Profili Operai
- Addetti a carrelli transelevatori semoventi con conduttore a bordo che compiono operazioni di stivaggio e operazioni di carico e scarico con ottimizzazione dei risultati.
- Meccanico o elettricista.
- Muratori e/o fornellisti.
- Addetti alla trafilatura a mano con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi di isolatori ad alta tensione (tensione di esercizio superiore a 50 kv).
- Addetti al controllo qualitativo totale dei prodotti finiti con l'utilizzo di strumenti di misura complessi e di aita precisione.
- Addetti alle pale o scavatori meccanici con conduttore a bordo.
- Rettificatore di isolatori e/o ceramiche tecniche cotte con responsabilità di verifiche dimensionali, utilizzando diversi strumenti di misura, con conoscenza del disegno.
- Addetti alla invetratura/smaltatura a spruzzo su postazioni robotizzate o automatizzate con responsabilità della messa a punto della macchina e della programmazione.
- Addetti alla rettifica e/o lappatura di precisione con responsabilità di controllo dei pezzi per mezzo di strumenti di precisione e di controllo.
- Addetti alla pressatura a stampi con macchina automatica o manuale e/o sbavatura con responsabilità di controllo dei pezzi per mezzo di strumenti di precisione e di controllo.
- Addetti ai forni continui o intermittenti con compiti di carico e scarico e con piccoli interventi di regolazione.
Posizione organizzativa E2
Profili Operai
- Addetti a prove di laboratorio.
- Addetti alla scelta, incartamento, inscatolamento, imballaggio, smistamento prodotti.
- Operatori su macchine utensili di officina non complesse.
- Addetti ai carrelli sollevatori semoventi.
- Addetti all'allestimento di ordini di spedizione in base a metodi di lavoro prestabiliti.
-Autisti.
- Addetti a mansioni di semplice attesa e custodia.
- Meccanico o elettricista non finito.
- Muratore e/o fornellista non finito.
- Addetti ai mulini a umido e/o scioglitoi e/o mulini a secco e/o impianti automatici di dosaggio e simili con il compito della macinazione e della lettura e trascrizione dati.
- Aerografista comune.
- Addetti agli essiccatoi con compiti di regolazione e di controllo dell'umidità del materiale.
- Addetti ai controlli, seiezioni e scelte di prodotti semilavorati.
- Addetti alle manutenzioni e alle riparazioni.
- Montatori di isolatori di dimensioni notevoli e medie oppure di isolatori in genere di precisione.
-- Addetti alla trafilatura e/o tornitura di isolatori a bassa e media tensione a mano con sagoma o su macchina automatica con utensili sagomati e/o progressivi (tensione di esercizio inf. a 50 kv).
- Addetti alla smaltatura di isolatori e/o ceramiche tecniche.
-Addetti alla verifica di parti metalliche con collaudo meccanico e dimensionale.
- Sceglitore di tuberia.
- Giuntista.
- Addetti alla rettifica e/o tappatura di precisione.
- Addetti alla pressatura a stampi con macchina automatica o manuale e/o sbavatura.
- Addetti alla rilevazione di temperature, umidità, pressioni.
Posizione organizzativa E3
Profili Operai
- Addetti all'alimentazione e assistenza di macchine e impianti.
- Addetti al carico o scarico di macchine o di linee di lavorazione.
- Addetti a operazioni elementari nell'ambito del ciclo produttivo.
- Addetti a prove semplici di routine.
- Addetti all'inscatolamento e imballaggio.
- Addetti alla movimentazione manuale di carrelli.
- Addetti alla movimentazione di impasti, sbozzati, semilavorati.
- Addetti al carico e scarico essiccatoi e forni.
CATEGORIA F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normale capacità pratica e normali cognizioni tecniche.
Profili Operai
- Lavoratori in addestramento per categorie superiori.
- Addetti a compiti elementari nell'ambito di operazioni accessorie indirette.
- Addetti alle pulizie.
- Addetti a manovalanza generica.
Classificazione del personale delle aziende delle prime lavorazioni del vetro (Settori meccanizzati)
I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria composta delle seguenti 6 categorie nell'ambito delle quali sono previste figure professionali con mansioni contrattualmente considerate equivalenti, distribuite su diverse posizioni organizzative:
Categorie | Posizioni Organizzative | Qualifica | Param. |
A | 2 | Q | 207 |
1 | Q | 201 | |
B | 2 | I | 184 |
1 Copyright S.I.A. s.r.l. | I | 179 | |
C | 2 | I | 161 |
1 | QS | 157 | |
D | 3 | O | 152 |
2 | I-QS-O | 147 | |
1 | I-QS-O | 134 | |
E | 3 | O | 128 |
2 | I-QS-O | 125 | |
1 | I-O | 112 | |
F | 1 | O | 100 |
- L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie viene effettuato sulla base delle declaratorie e dei profili come indicato nelle successive tabelle.
- La declaratoria determina per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nella categoria stessa.
- I profili distribuiti nell'ambito delle diverse posizioni organizzative, descrivono il contenuto professionale delle mansioni in esso individuate.
- Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili, verranno inquadrate nell'ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria della categoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico ai profili delle posizioni organizzative.
La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è indicato nella tabella precedente (gruppo 1: quadro e qualifica impiegatizia; gruppo 2: qualifica speciale; gruppo 3:qualifica operaia)
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che in relazione a quanto previsto al paragrafo 1 dell'accordo 29 maggio 2001, con il quale è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione per le aziende delle prime lavorazioni del vetro, è stata data attuazione alla verifica nei tempi stabiliti. Le parti confermano che al fine di delimitare al massimo la conflittualità saranno realizzate le successive necessarie verifiche sul sistema di inquadramento.
Profili quadri (gruppo 1)
- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero il lavoratore con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
A | A1 | I |
Profili quadri (gruppo 1)
- Lavoratore al quale sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole
importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché il lavoratore al quale sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
CATEGORIA B
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
B | B1 | I |
B2 | I |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che in possesso di notevoli conoscenze tecniche o amministrative o commerciali e con notevole esperienza svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché lavoratori con funzioni specialistiche di livello equivalente.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
B | B1 | I |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Lavoratore che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolge con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché il lavoratore con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
B | B2 | I |
- Lavoratore che in possesso di competenze professionali elevate ed adeguata Specializzazione, svolge con discrezionalità di poteri, autonomia e facoltà di iniziativa funzioni direttive che possono prevedere la gestione sia di unità organizzative che di gruppi di lavoro oppure di pluralità di discipline in ambiti organizzativi complessi.
CATEGORIA C
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
C | C1 | QS |
C2 | I |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati e con qualifica speciale che in possesso di adeguate conoscenze tecniche o amministrative e con rilevante specifica esperienza, in condizioni di autonomia operativa, svolgono compiti di guida e coordinamento nonché i lavoratori con funzioni equivalenti per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
C | C1 | QS |
Profili qualifica speciale (gruppo 2)
- Lavoratore che, in possesso di capacità tecniche particolarmente elevate nel settore della manutenzione, esercita, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti e con ampio potere di iniziativa, la guida, il controllo ed il coordinamento di squadre di lavoratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
C | C2 | I |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Lavoratore che, in possesso di particolari ed approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante specifica esperienza, svolge con ampia autonomia operativa nell'ambito dei propri compiti, importanti mansioni di concetto che possono anche implicare la conduzione ed il coordinamento di unità organizzate.
CATEGORIA D
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
D | D1 | I QS O |
D2 | I QS O | |
D3 | O |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica nonché i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale il cui compito consiste nella guida, coordinamento controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico pratica nonché i lavoratori che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficoltosi od eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale nonché i lavoratori con approfondita preparazione ed elevata competenza professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all'occorrenza altri lavoratori.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
D | D1 | I QS O |
- Operatore esperto di centro elettronico.
- Disegnatore che provvede autonomamente allo sviluppo grafico di particolari costruttivi, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche.
- Segretaria stenodattilografa che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche e con conoscenza di lingue estere redige corrispondenza semplice, esegue lavori di archivio e provvede al reperimento di dati.
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Vetro piano"
- Operatore sala comandi float (spout bagno).
- Primo operatore linea float.
- Operatore bagno, capace di sostituire completamente l'operatore sala comandi float.
- Operatore linea taglio computerizzato che in condizione di autonomia operativa imposta il programma di taglio sul computer di prò cesso, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito d i schemi produttivi prefissati, tra mettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'unità centrale.
- Stimatore di processo della qualità che, dopo adeguato addestramento tecnico specifico, teorico e pratico e con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, in base a standards produttivi prestabiliti, oltre ad eseguire i controlli e le rilevazioni statistiche delle proprietà visive, chimico fisiche e dimensionali del prodotto con l'ausilio di apposita strumentazione, autonomamente determina gli standards qualitativi ed effettua proiezioni sulla base dei controlli eseguiti, consentendo così alla produzione di intervenire tempestivamente sul processo per il mantenimento di condizioni ottimali di qualità.
- Lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa, esegue sulla base di metodologie standardizzate ed avvalendosi della strumentazione di laboratorio, analisi chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti ausiliari. Riporta i risultati su appositi moduli o, all'occorrenza, su carte diagrammate fornendo in tempo reale alla produzione i risultati ed i parametri indispensabili per il controllo del processo vetrario, con particolare riferimento al vetro colorato. Provvede, altresì, alla taratura delle apparecchiature di laboratorio, quali spettrofotometri, spettrometri a raggi X ecc. con l'ausilio di standards.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato"
- Lavoratore che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata conduce, in condizioni di autonomia operativa, linee a più presse automatiche per costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, impostando i programmi di pressatura su computer e gestendo l'ispezione finale per l'ottimizzazione della resa del prodotto; esegue interventi correttivi di regolazione e manutenzione che assicurino la continuità produttiva e la qualità del prodotto, con compiti di coordinamento meramente operativo; trasmette a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore.
- Conduttore linea a freddo computerizzata per vetri temperati o accoppiati che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di taglio del vetro sul computer, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, nell'ambito di schemi produttivi prefissati, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando direttamente e da solo la qualità del prodotto con la relativa ispezione.
- Conduttore linea di assemblaggio e ispezione finale automatizzata per vetri accoppiati auto che, in condizione di autonomia operativa, imposta il programma di pressatura su computer e segue il programma della linea di ispezione finale, ottimizzando la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità del vetro in uscita, anche per l'autoclave, trasmettendo a mezzo terminale i dati di produzione all'elaboratore e assicurando la qualità del prodotto.
- Conduttore di linee autoclave automatizzate che, in condizioni di autonomia operativa, imposta cicli di produzione per vari tipi di prodotto, attraverso interventi adattivi rispetto all'andamento della qualità, trasmettendo i dati produzione all'elaboratore.
- Conduttore di linee completamente robotizzate di controllo e saldatura ed imballo del vetro temperato e accoppiato che, tramite elaboratore, compila schede ed istogrammi per il controllo del processo produttivo trasmettendo i dati dal terminale all'elaboratore.
- Conduttore impianto tempera.
- Conduttore forni di curvatura dei vetri accoppiati.
- Tagliatore e molatore a mano per prototipi auto fuoriserie (mansione prevalente).
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore, in possesso di notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità nella mansione, preposto alla conduzione di macchine formatrici con responsabilità della produzione delle medesime, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo alle relative registrazioni, anche a mezzo videoterminale.
- Lavoratore, in possesso di particolare e approfondita conoscenza tecnico operativa specifica derivante anche da notevole esperienza, che esegue con autonomia operativa ed eventualmente in base a disegno, qualsiasi lavoro di costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ogni tipo di impianto elettrico, elettronico e strumentale, effettuandone la messa a punto e regolazione secondo gli standards di funzionamento e che in grado di individuare qualsiasi guasto effettua interventi che risultino risolutivi, con eventuali compiti di coordinamento operativo.
- Lavoratore che, in possesso di approfondita conoscenza teorico pratica derivante da addestramento specifico e pluriennale esperienza nella mansione, esegue, in unità organizzative complesse, su tutte le linee di produzione in modo autonomo il controllo delle caratteristiche di qualità del prodotto (funzionali, dimensionali, estetiche), definite nelle relative schede tecniche, mediante l'utilizzo di apparecchiature anche elettroniche, coordinando i flussi informativi e l'operatività che ne consegue consentendo alla produzione - anche attraverso tempestive segnalazioni - il raggiungimento ed il mantenimento dei livelli qualitativi espressi nei capitolati tecnici; che valuta altresì la conformità del prodotto anche con riferimento alle normative di certificazione; che compila l'apposita modulistica anche tramite video terminale, ivi comprese le schede di conformità.
Settore "Tubo di vetro"
- Fonditore
Settore "Fibre isolanti"
- Fibratore.
- Lavoratore di produzione che, in possesso di notevole esperienza e preparazione, con autonomia operativa provvede alla regolazione e al controllo di più macchine di produzione secondo le prescrizioni di esercizio, assicurandone il regolare funzionamento, con eventuali compiti di coordinamento e provvedendo alle relative registrazioni anche a mezzo video terminale.
Settore "Fibre tessili"
- Regolatore filiere.
- Regolatore appretti con compiti di controllo della preparazione appretti, effettuando anche analisi di laboratorio e coordinamento del personale addetto alla preparazione appretti.
- Lavoratore che, in condizione di autonomia operativa, assicura, oltre alle normali operazioni di fine linea unifilo, l'eventuale avviamento in manuale dell'impianto, la regolazione della linea e la esecuzione completa di cambi di programma nel quadro di un sistema integrato della gestione della produzione.
Settore "Fibre ottiche"
- Lavoratore che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, ha maturato una considerevole esperienza nella conduzione degli impianti di fabbricazione della fibra ottica su più fasi di lavorazione (deposizione e compattamento filatura e stretching: deposizione e compattamento caratterizzazione prodotto; filatura e stretching caratterizzazione prodotto), e che, nel quadro di specifici piani di addestramento definiti, dopo avere ricevuto adeguata qualificazione da parte degli istruttori, provvede, su indicazione di questi ultimi, all'addestramento tecnico ed operativo di altri lavoratori per metterli in condizione di assicurare il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle specifiche di produzione, di qualità e del ciclo di lavoro, suggerendo gli eventuali correttivi.
Profili comuni a tutti i settori (gruppo 3)
- Lavoratore che, in possesso di adeguata esperienza, conduce congiuntamente forni fusori e impianti di composizione centralizzati effettuando le opportune manovre di regolazione e di controllo, eseguendo i necessari interventi in caso di guasti e provvedendo altresì alle annotazioni prescritte.
- Lavoratore di manutenzione che, in possesso di adeguate conoscenze tecniche e capacità pratiche con poliprofessionalità nei rami meccanico elettrico elettronico - con una alta specializzazione in almeno uno dei tre rami suindicati - effettua interventi che assicurano l'efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con eventuali compiti di coordinamento meramente operativo.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
D | D2 | I QS O |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi.
- Impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni.
- Dlmpiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito commerciale.
- Programmatore di centro elettronico che, sulla base d'istruzione e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie.
- Segretaria stenodattilografa con ottima conoscenza di lingue estere che, servendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza, gestisce gli archivi, appronta prospetti e statistiche, tiene aggiornata l'agenda degli impegni e provvede all'organizzazione logistica di riunioni e viaggi.
Profili operai (gruppo 3)
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente, con notevole esperienza derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formazione del vetro cavo responsabile di più macchine e/o linee formatrici, individua i difetti le cause dei guasti ed opera difficoltosi interventi che risultino risolutivi ai fini del regolare andamento della lavorazione, effettua l'avvio e la regolazione delle macchine formatrici in condizioni di autonomia operativa, difficoltosi interventi per la sostituzione di parti delle macchine nonché interventi meccanici per il buon funzionamento delle stesse.
- Strumentista manutentore che, in possesso di adeguata competenza tecnica applicata a più rami di specializzazione (meccanica, elettrica, idraulica) opera sulla pluralità degli impianti e/o apparecchiature esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per caratteristiche, al fine di individuare ed eliminare qualsiasi guasto. Provvede alla revisione ed alla messa a punto dei singoli componenti con interventi che risultino risolutivi.
- Strumentista elettronico che, sull'intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda, purché siano tra loro differenti per caratteristiche, opera per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione sia all'atto dell'installazione), effettuando interventi che risultino risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative.
- Lavoratore che, in condizioni di autonomia operativa esegue varie analisi di laboratorio chimico fisiche di prodotti, materie prime ed altri componenti chimici di lavorazione, effettua vari tipi di analisi mediante l'uso di tutte le strumentazioni esistenti in azienda e ne sintetizza i risultati con apposite annotazioni coordinando all'occorrenza altri analisti di laboratorio.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
D | D3 | O |
Profili tassativi operai
- Strumentista manutentore, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente e con notevole esperienza, che, operando sull'intera gamma degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche di tecnologia particolarmente complessa effettua interventi risolutivi per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi guasto;
provvede alla revisione e alla messa a punto dei singoli componenti nonché alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima, contribuendo alla formulazione di proposte migliorative.
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dei processi di formatura vetro/cavo, opera in unità organizzative complesse in condizione di autonomia operativa e potere di iniziativa, intervenendo sulla conduzione dei canali e sul coordinamento dei cambi di lavorazione: imposta ed assicura, mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, la corretta regolazione delle macchine al fine di conseguire l'ottimizzazione del processo produttivo sia in termini qualitativi che quantitativi, curando anche la registrazione, l'aggiornamento e l'archivio delle schede di temporizzazione delle macchine stesse per ogni singolo articolo.
- Lavoratore che, in possesso di diploma tecnico professionale o di preparazione equivalente derivante da pluriennale anzianità specifica nella mansione, con profonda conoscenza dell'area produttiva di appartenenza e dei processi produttivi connessi, all'interno della produzione float ovvero della lavorazione per il vetro auto, esercita, in condizioni di autonomia operativa, compiti di supporto e coordinamento di una squadra di lavoratori verificando la rispondenza della produzione in termini qualitativi e quantitativi mantenendo l'attività di conduzione di una parte/macchina del processo produttivo.
CATEGORIA E
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
E | E1 | I O |
E2 | I QS O | |
E3 | O |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale nonché i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
Appartengono a questa categoria i lavoratori con qualifica speciale che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti della qualifica operai.
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche nonché i lavoratori che, nel rispetto degìi standards fissati, compiono lavori od operazioni le cui compiessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche nonché i lavoratori che in possesso di approfondita conoscenza eseguono sulle linee di produzione controiii qualitativi con riferimento alle normative sulla certificazione.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
E | E1 | I O |
Profili impiegati (gruppo 1)
- Addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché dattilografi addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Produzione lastre"
- Lavoratore che esegue operazioni secondo procedure definite che richiedono l'impiego di macchine o attrezzature di normali difficoltà o che esegue lavori manuali di equivalente impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato"
- Lavoratore che, su macchine e con l'ausilio di attrezzature, esegue operazioni di normale difficoltà secondo procedure definite o che effettua operazioni manuali di equivalente impegno.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
- Lavoratore che esegue il controllo di qualità visivo e dimensionale secondo le specifiche previste.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili.
- Lavoratore che esegue l'imballo ed il confezionamento del prodotto finito, secondo le specifiche previste.
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore che, addetto al funzionamento di macchine, esegue operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche, ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili.
- Lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.
- Lavoratore che, in possesso di esperienza derivante da anzianità nello svolgimento della medesima mansione, effettua, secondo procedure definite, la determinazione di qualità di prodotti e materiali che richiedono selezioni particolarmente accurate.
- Lavoratore di officina e di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore "Tubo di vetro"
- Lavoratore che, predispone ed esegue normali e semplici regolazioni di macchine, anche con l'ausilio di tabelle e indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore che esegue il controllo di qualità visiva e dimensionale con l'ausilio di semplici strumenti di misura provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili.
- Aiutanti di lavoratori del livello superiore.
Settore "Fibre"
- Lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue misure chimico-fisiche correnti su un solo prodotto o materia prima anche con l'aiuto di strumenti, provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore che predispone, secondo le consegne ricevute, le normali e semplici regolazioni di macchine, previste su opportune scaie o indici di riferimento, al fine di assicurarne il regolare funzionamento o esegue altri lavori di equivalente impegno.
- Lavoratore incaricato del controllo visivo ed eventuale scarto dei prodotti prima dell'imballo.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica dei carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari o per il traino di attrezzature mobili.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore "Fibre ottiche"
- Lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, coadiuva il conduttore degli impianti di filatura eseguendo semplici interventi in fase di avviamento e a ciclo, curando l'evacuazione del ridotto, effettuando misure geometriche sul rivestimento sulla base di scale opportune e indici di riferimento e controllando visivamente la conformità del prodotto stesso.
- Lavoratore che, sulla base di specifiche e metodi di lavoro prefissati, cura la bobinatura su bobine di misura, la ribobinatura su bobine di spedizione e il controllo finale della fibra eseguendo semplici operazioni manuali e normali regolazioni/controlli di processo, effettuando le relative registrazioni.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
E | E2 | I QS O |
Profili impiegati (gruppo 1 )
- Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Produzione lastre"
- Lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine di produzione, che esegue operazioni difficoltose che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare funzionamento o che effettui altri lavori, anche manuali, di equivalente impegno.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc. "
- Lavoratore addetto alle fasi di lavorazione manuale difficoltosa su lastre in relazione alla loro dimensione o forma o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà o incaricato della conduzione di impianti di tempera o simili (*), che esegue operazioni che comportano anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurarne il regolare ciclo di funzionamento.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
- Lavoratore addetto al taglio semi-automatizzato del vetro su linee collegate a forni di tempera (vetro temperato) e piegatura (vetro accoppiato) che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto.
- Lavoratore addetto alla saldatura di terminali su lunotti termici (vetro temperato), che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto.
- Lavoratore addetto al costampaggio di guarnizioni su vetri temperati, che esegue in autonomia operazioni comportanti anche interventi correttivi e controlli di apparecchiature per assicurare il regolare ciclo di funzionamento e la qualità del prodotto.
(*)Per simili si intendono anche le macchine che richiedono operazioni la cui difficoltà è equivalente a quella dell'impianto di tempera.
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni.
- Lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari e provvede alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettrotecnici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
- Lavoratore che, in possesso di particolare ed elevata capacità - derivante anche da notevole esperienza specifica acquisita nello svolgimento della medesima mansione - effettua con perizia e carattere di continuità, in modo autonomo, nel rispetto delle procedure e degli standards definiti, la determinazione di qualità di prodotti per la profumeria, aventi caratteristiche estetico qualitative accentuate, richiedenti selezioni particolarmente complesse ed accurate.
- Lavoratore addetto in modo continuativo al controllo di qualità che, in possesso di particolare ed elevata capacità derivante anche da notevole esperienza, esegua in modo autonomo nel rispetto delle prescrizioni di esercizio la determinazione del livello qualitativo della produzione mediante il controllo statistico delle sue caratteristiche morfologiche/dimensionali avvalendosi di adeguata strumentazione, effettuando le relative registrazioni su appositi moduli e dando tempestiva segnalazione di eventuali anomalie, in modo da assicurare risultati aderenti agli standards fissati.
Settore "Tubo di vetro"
- Lavoratore che esegue difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche e richiedono interventi correttivi e controlli per la conduzione di uno o più apparecchiature o forni fusori per vetro, al fine di assicurarne il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di più macchine tiratrici, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il regolare funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio e provvedendo ad eventuali relative registrazioni.
- Lavoratore che, in base a metodi di lavoro prestabiliti esegue controlli e rilievi statistici delle proprietà dimensionali, visive e chimico fisiche del prodotto, con l'ausilio di apposita strumentazione, provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura e di carpenteria su apparecchiature, macchinari ed impianti, ovvero che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Fibre"
- Lavoratore incaricato della conduzione di una o più macchine o di forni produttivi per vetro, le cui operazioni, che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, richiedono interventi correttivi o controlli di apparecchiature con le eventuali relative annotazioni.
- Lavoratore che, in base a metodi di lavoro prefissati, esegue varie analisi e rilievi chimici o fisici di una certa difficoltà provvedendo alle relative annotazioni.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, di muratura, di falegnameria, su apparecchiature, macchinari ed impianti o che svolge i lavori di equivalente natura inerenti alla propria mansione.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Fibre ottiche"
- Lavoratore addetto alla conduzione di torni di deposizione e fornaci di compattamento e ad operazioni ausiliarie sulle preforme che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare e con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto di standards prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo delle macchine con le relative registrazioni.
- Lavoratore addetto alla conduzione complessiva di impianti di filatura e stretching e, in possesso di specifiche conoscenze tecniche e sulla base di procedure operative implicanti supervisione ricevuta sul modo di operare, esegue, nel rispetto di standards prefissati, le operazioni di preparazione, conduzione e controllo degli impianti in ciascuna posizione lavorativa prevista con le relative registrazioni.
- Lavoratore che, in base a procedure operative implicanti supervisione ricevuta sui modo di lavorare con specifiche conoscenze tecniche, esegue, nel rispetto degli standards prefissati, la bobinatura e ribobinatura ed il controlio finale del prodotto, i controlli dimensionali e fisico/ottici della fibra per determinare la caratterizzazione completa del prodotto avvalendosi delle strumentazioni di misura a lettura diretta ed effettuando le relative registrazioni.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
E | E3 | O |
Profili operai (gruppo 3)
Settore "Produzione lastre"
- Operatore di linea di taglio su ciclo continuo che determina la resa del prodotto attraverso interventi adattativi rispetto all'andamento della qualità dei vetro in uscita, trasmettendo i dati di produzione alla fabbricazione.
Settore "Vetro temperato e accoppiato, edilizia ed auto, argentato ecc. "
- Operatore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata esegue le operazioni di stampa serigrafica provvedendo alla preparazione delle paste, ai settaggio delle macchine e garantendo la qualità del prodotto.
- Lavoratore che in possesso di adeguate conoscenze tecniche ed esperienza appropriata è in grado di sostituire i titolari su più posizioni organizzative 2 della categoria E garantendo comunque la qualità del prodotto in autocontrollo e svolgendo manutenzioni di primo livello sugli impianti.
- Lavoratore con compiti di coordinamento nella fase di collaudo finale qualitativo e dimensionale di volumi con relative annotazioni o segnalazioni.
Settore "Vetro cavo"
- Lavoratore che in possesso di approfondita conoscenza tecnico-pratica derivante da addestramento specifico e/o pluriennale esperienza nella mansione, esegue su tutte le linee di produzione in modo autonomo la determinazione dei livelli qualitativi della produzione mediante il controllo delle caratteristiche tecniche del prodotto, definite nei capitolati e/o nelle schede tecniche utilizzando apparecchiature e strumentazioni (di cui cura il funzionamento ed il ripristino) curando il flusso delle informazioni alla produzione per la gestione ed il miglioramento dei processi, facendo riferimento nell'operatività alle eventuali normative di certificazione.
Settore "Fibre tessili"
- Lavoratore addetto appretti con compiti di preparazione e verifica delle specifiche di fabbricazione e di controllo ed interventi sugli impianti; effettua anche analisi, utilizzando strumenti di laboratorio ed apparecchiature informatiche con compiti di registrazione sull'andamento dell'attività.
- Lavoratore, capo macchina velo, che assicura la corretta conduzione dell'impianto, compresa la fase di avviamento e quella di fermata, con compiti di controllo e regolazione, secondo i parametri ed i processi di qualità indicati dai reparto. Il controllo e la regolazione comprendono l'impianto automatico della preparazione legante, il processo completo di formazione e impregnazione compresi i fili di rinforzo, l'impianto di caricamento automatico della fibra e l'impianto di abbattimento fumi.
- Lavoratore, operatore fine linea velo, che, oltre alle normali operazioni proprie della mansione (inserimento tubotti in macchina, controllo e ripristino di dispositivi di regolazione e di sicurezza, impianto automatico di imballo dei rotoli, impianto evacuazione degli sfridi) assicura in collegamento con il capo macchina, gli interventi necessari per permettere una corretta fabbricazione del prodotto nel rispetto dei parametri di processo e di qualità indicati dal reparto.
CATEGORIA F
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
F | F1 | O |
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori operai che svolgono mansioni, lavori ed operazioni che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità pratiche.
PROFILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
Categoria | Pos. Org. | Qualifiche |
F | F1 | O |
Profili Operai (gruppo 3)
Addetti a lavori di carico e scarico a mano, generici di pulizia, lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica e aiutanti di operai a livello superiore.
Classificazione del personale delle seconde lavorazioni del vetro e Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli nei settori delle seconde lavorazioni del vetro e da 9 livelli nei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.
L'inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come più sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno inquadrate, nell'ambito della medesima qualifica, sulla base della declaratoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo minimo ed a quelli contigui. La distinzione tra i quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti, il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente: Gruppo 1) - Quadro e qual. impiegatizia: 9º livello, 8º livello, 7º livello, 6º livello, 5º livello, 4º livello, 3º livello, 2º livello;
Gruppo 2) - Qual. Speciale: 6º livello, 5º livello, 4º livello, 3º livello;
Gruppo 3) - Qual. operaia: 8º livello, 7º livello, 6º livello, 5º livello, 4º livello, 3º livello, 2º livello, 1º livello.
NOTE A VERBALE
1) I livelli di inquadramento definiti nel presente contratto sono raggruppati nelle seguenti aree:
I e II LAVORAZIONI | TRADIZIONALE | ||
Livelli | Aree | Livelli | Aree |
8º | 1 | 9º | 1 |
7º | 2 | 8º | 2 |
6º | 3 | 7º | 3 |
5º |
| 6º |
|
4º |
| 5º | 4 |
3º | 4 | 4º |
|
2º |
| 3º | 5 |
1º | 5 | 2º |
|
|
| 1º |
2) Secondo quanto stabilito all'art. 11, paragrafo "Commissione paritetica sulla classificazione", comma 11 del CCNL 23 aprile 1999, le Parti ribadiscono che per il settore del vetro a soffio a mano e con macchine semiautomatiche e per quello delle seconde lavorazioni del vetro, eventuali verifiche, circa la classificazione, saranno affidate alla Commissione Paritetica di cui al punto 1.2. della PARTE PRIMA del presente CCNL.
DECLARATORIE E PROFILI
Settore seconde lavorazioni del vetro
8º LIVELLO A
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità , autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
8º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità , autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
7º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà d'iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
6º LIVELLO A
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che, in possesso di particolari e approfondite conoscenze in campo tecnico, amministrativo o commerciale accompagnate da rilevante e specifica esperienza, svolgono con ampia autonomia operativa nell'ambito dei compiti loro attribuiti, importanti mansioni di concetto che possono implicare anche la conduzione ed il coordinamento di unità organizzate.
5º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1)
- Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi.
- Impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni.
- Impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale, o nell'ambito commerciale.
- Programmatore di centro elettronico che, sulla base d'istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati e apportandovi variazioni e migliorie.
I lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo coordinamento di un gruppo di lavoratori.
I lavoratori (gruppo 3) con approfondita preparazione ed elevate competenze professionali accompagnate da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della mansione ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale che svolgono in condizioni di autonomia operativa operazioni di rilevante delicatezza e complessità ed effettuano interventi che risultino risolutivi per l'ottimale funzionamento degli impianti e/o apparecchiature, coordinando all'occorrenza altri lavoratori.
4º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.
Profili minimi (gruppo 1)
- Segretaria stenodattilografa con perfetta conoscenza di almeno una lingua estera che, avvalendosi anche di apparecchiature elettroniche, redige corrispondenza e gestisce gli archivi.
I lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di lavoratori con apporto di competenza tecnico pratica.
I lavoratori (gruppo 3) che, in autonomia operativa, compiono a regola d'arte lavori particolarmente difficoltosi ed eseguono operazioni particolarmente complesse, richiedenti notevoli conoscenze tecniche acquisite con specifica preparazione professionale.
Profilo comune a tutti i settori (gruppo 3)
- Lavoratore responsabile della manutenzione che, in possesso di particolari conoscenze teorico pratiche, ed eventualmente in possesso di diploma tecnico professionale, effettua in condizioni di autonomia operativa interventi risolutivi che assicurano l'efficienza e il regolare funzionamento degli impianti e delle macchine, con compiti di coordinamento meramente operativo.
3º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
I lavoratori (gruppo 2) che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli altri addetti.
I lavoratori (gruppo 3) che, nel rispetto degli standards fissati, compiano lavori od operazioni le cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili minimi (gruppo 1)
- Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili minimi (gruppo 3)
Settore "Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti ai perimetro e accoppiati":
- Lavoratore addetto alla lavorazione manuale o con macchinari anche di parti accessorie di metallo o simili, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà.
- Lavoratore addetto alla posa in opera di qualunque volume piano e curvato su qualsiasi tipo di serramento o con parti metalliche accessorie su qualsiasi vano, che comporti difficoltosi interventi, specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche o che effettui altri lavori di equivalente impegno e difficoltà .
- Lavoratore addetto ad impianti di argentatura, molatura, tempera o simili il quale esegua operazioni che comportano interventi correttivi e controllo di apparecchiature e preparati per assicurarne il regolare completo ciclo di funzionamento.
- Lavoratore che, addetto alla conduzione di autocarri con mansioni di meccanico, esegue operazioni di carico e scarico anche con mezzi di sollevamento.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Fiale Siringhe":
- Lavoratore incaricato della conduzione, regolazione e controllo di uno o più impianti, apparecchiature o macchinari, che esegue difficoltose operazioni al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione, secondo le prescrizioni di esercizio, provvedendo al cambio lavoro e relative registrazioni.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi meccanici, elettrici o elettronici, idraulici, su apparecchiature macchinari ed impianti o che svolge, i lavori inerenti al proprio mestiere.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e smili" .
- Lavoratore che esegue a mano o a macchina difficoltose operazioni che comportano conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche per il controllo di qualità ed il funzionamento di qualsiasi tipo di strumento finito a perfetta regola d'arte.
- Lavoratore che esegue difficoltosi interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti apparecchiature o macchinari e provveda alla successiva messa a punto e regolazione degli stessi o che svolge i lavori inerenti ai proprio mestiere.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
Settore "Decorazione":
- Lavoratore incaricato della regolazione, messa a punto e controllo di apparecchiature, impianti o macchine, che esegue difficoltosi interventi al fine di assicurarne il perfetto funzionamento per la migliore produzione secondo le prescrizioni di esercizio.
- Lavoratore di servizi ausiliari che, in possesso di specifiche conoscenze tecniche, svolge tutti i lavori inerenti al proprio mestiere.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue difficoltosi interventi elettrici, elettronici, idraulici, meccanici, di montaggi, revisione, cambio macchine o che svolge i lavori inerenti al proprio mestiere.
- Lavoratore che, stabilmente addetto alla manovra e conduzione di mezzi speciali di trasporto e sollevamento di qualsiasi tipo e portata, sia responsabile dell'allestimento degli ordini su specifica distinta di carico, nonché provveda allo stivaggio a magazzino del prodotto finito, in conformità di criteri di organizzazione del posizionamento del prodotto stesso.
2º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni d'ufficio che richiedono una generica preparazione professionale.
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.
Profili minimi (gruppo 1)
- Addetti a mansioni semplici di ufficio o di scritturazione e copia, nonché dattilografi, addetti alle macchine fatturatrici e contabili, addetti a centralini telefonici di normale difficoltà.
Profili minimi (gruppo 3)
Settore "Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti al perimetro e accoppiati":
- Lavoratore che su impianti di argentatura, molatura, tempera o simili o con l'ausilio di attrezzature, esegua operazioni di normale difficoltà , secondo procedure ben definite o che effettui altri lavori manuali di equivalente impegno e difficoltà anche di parti accessorie di metallo o simili.
- Lavoratore addetto alla posa in opera di prodotti vetrari su qualsiasi tipo di serramento con mastici e regoli fermavetro che richiedono operazioni di normale impegno.
- Lavoratore di officina, di falegnameria o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
Settore "Fiale - Siringhe":
- Lavoratore che, addetto al funzionamento e conduzione di una o più macchine, esegue secondo procedure definite, impegnative operazioni richiedenti il possesso di capacità pratiche e normali conoscenze tecniche che consentano di garantire il livello qualitativo del prodotto - dimensioni e serigrafia - provvedendo ad eventuali registrazioni ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari.
- Lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.
Settore "Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili":
- Lavoratore che esegue, secondo procedure definite, adeguate lavorazioni a mano o a macchina, richiedenti buone capacità pratiche e normali conoscenze tecniche e capacità pratiche per il controllo di qualità ed il funzionamento di un solo tipo di strumento.
- Lavoratore che esegue normali interventi di manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, apparecchiature o macchinari.
Settore "Decorazione ":
- Lavoratore che, addetto alla conduzione di macchine esegue, secondo procedure definite, operazioni richiedenti il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche ovvero esegue altri lavori di equivalente impegno.
- Lavoratore addetto alla manovra e conduzione meccanica di carrelli elevatori per il trasporto e sollevamento di materiali vari.
- Lavoratore che esegue normali interventi di regolazione, manutenzione e/o sostituzione di parti di impianti, attrezzature o macchine.
- Lavoratore di officina o di manutenzione che esegue interventi o lavori di normale impegno.
1º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.
Profili minimi (gruppo 3)
Settori "Trasformazione e posa in opera vetri - cristalli piani - vetri uniti al perimetro ed accoppiati":
- Lavoratore che esegue operazioni, secondo procedure definite, che richiedono l'impiego di attrezzature di semplice uso o che esegue semplici lavori manuali anche su linee produttive.
- Aiutanti di lavoratori di livelli superiori.
Settore "Fiale - Siringhe":
- Lavoratore addetto all'assistenza di macchine che secondo procedure definite, esegue sulle stesse operazioni semplici o complementari che richiedono il possesso di capacità pratiche.
- Lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta e di confezionamento del prodotto finito anche con l'impiego di attrezzature di semplice uso.
- Aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
Settore "Termometri, densimetri e apparecchi scientifici e simili":
- Lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto all'assistenza di macchine ed attrezzature per l'esecuzione di operazioni limitate o complementari che richiedono il possesso di capacità pratiche.
- Lavoratore che effettua, secondo procedure definite, operazioni di scelta del prodotto anche con l'impiego di attrezzature o macchinari di facile uso.
- Aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
Settore "Decorazione":
- Lavoratore che, secondo procedure definite, è addetto all'assistenza di macchine o attrezzature per l'esecuzione di operazioni semplici che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.
- Lavoratore che effettua, secondo procedure definite, la cernita e il confezionamento del prodotto anche con l'uso di attrezzature.
- Aiutanti di lavoratori di livelli superiori nei servizi ausiliari.
DECLARATORIE E PROFILI
9º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità, autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità , il coordinamento ed il controllo di più unità organizzative di notevole importanza e complessità con elevata discrezionalità di poteri al fine dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalenti in termini di ampiezza, natura e autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
9º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1, quadri) ai quali sono attribuite, con carattere di continuità , autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità , il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali ovvero i lavoratori con funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
8º LIVELLO A
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di elevata capacità professionale, con spiccate doti creative e sensibilità artistica, realizzano articoli di particolare pregio e singolare maestria, guidando, controllando e coordinando un gruppo di operai (piazza).
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio a pressa e con macchine semiautomatiche
- Primo Maestro soffiatore e apritore assortimento oltre Ø 50 .
Vetro artistico
- Primo Maestro.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche, Bulbi per lampade elettriche, ecc. Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Maestro soffiatore prima piazza.
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che nell'ambito amministrativo, tecnico e commerciale svolgono con discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali nonché i lavoratori con funzioni di livello equivalente per ampiezza e natura per le quali è richiesta particolare competenza professionale.
7º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 3) che in possesso di notevole capacità tecnica e professionale, derivata da comprovata esperienza acquisita nell'intera gamma delle lavorazioni, coordinando, guidando e controllando un gruppo di lavoratori (piazza) realizza articoli di difficile fattura aperti a mano, soffiati o modellati a caldo con il particolare sistema di lavorazione definito a "mano volante".
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Apritore e soffiatore piazza assortimento e contenitori.
- Soffiatore globi oltre Ø 40 di grande difficoltà.
Vetro artistico
- Maestro attacca gambi.
- Secondo maestro.
- Maestro molatore e/o incisore in grado di ricavare sculture, figure e oggetti di alto valore, attraverso modifiche sostanziali di manufatti grezzi.
Fiaschi, damigiane cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche Bulbi per lampade elettriche ecc., Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Apritore.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Maestro soffiatore seconda piazza.
6º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziativa e autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza tecnica od amministrativa comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1)
- Impiegato tecnico con compito di coordinamento e controllo nell'ambito dei settori di produzione e dei servizi.
- Impiegato tecnico che, sulla base di schemi di massima, studia e realizza disegni costruttivi di congegni.
- Impiegato amministrativo con particolare competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito commerciale.
- Impiegato amministrativo con compiti di controllo e particolare competenza nel settore magazzino.
- Programmatore di centro elettronico che, sulla base di istruzioni e metodologie esistenti, realizza i programmi controllandone i risultati ed effettuando interventi risolutivi nell'ambito dei compiti assegnatigli.
I lavoratori (gruppo 2) che, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di operai. I lavoratori (gruppo 3) che, in possesso di approfondite conoscenze tecniche e di affinate capacità pratiche, svolgono responsabilmente e a regola d'arte, nelle fasi finali delle lavorazioni, interventi su prodotti di notevoli dimensioni e/o di difficoltosa realizzazione.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Levatore pressa grande fantasia.
- Levavetro piazza assortimento.
- Scannellatore rifinito.
- Levaparaison oltre Ø 40.
- Levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison).
- Levatore a centrifuga oltre i 6 kg. di vetro.
- Soffiatore globi da Ø 30 a Ø 40.
- Maestro molatore.
- Apritore piazza bastarda.
Vetro artistico
- Primo forcellante.
- Servente.
- Levaparaison oltre Ø 40.
- Levatore ultima coperta piazza soffiato (levaparaison).
- Soffiatore globi da Ø 30 a Ø 40.
- Maestro molatore.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche Bulbi per lampade elettriche, ecc.
- Soffiatore bulbi per valvole speciali.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Maestro cannettista.
- Maestro soffiatore prima piazza.
5º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico amministrative o commerciali di contenuto complesso, che richiedono un'approfondita preparazione professionale e una considerevole esperienza di lavoro specifica.
Profili minimi (gruppo 1 )
- Operatore esperto di centro elettronico.
- Impiegato con ottima conoscenza di almeno una lingua estera che svolge, in condizioni di autonomia operativa complesse funzioni amministrative o commerciali.
- Lavoratore, che in condizioni di autonomia operativa e con responsabilità in ordine ai risultati e adempimenti, attende alle movimentazioni di magazzino e sovraintende alle spedizioni, con l'ausilio del centro elettronico.
I lavoratori (gruppo 3) che in possesso di particolari conoscenze tecniche e con notevole capacità pratica compiono, a regola d'arte, lavori od operazioni complessi, e difficoltosi, coordinando gruppi di lavoratori di grado inferiore.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette).
- Coupaggista senza piede e articoli speciali.
- Responsabile piazza piastra.
- Primo composizioniere.
- Levavetro alla centrifuga oltre 2 Kg.
- Giantilé calici a gambo tirato.
- Responsabile magazzino.
- Soffiatore globi fino a Ø 30.
- Attacca piedi calici.
- Soffiatore calici.
- Operatore pressa grande fantasia.
- Apritore piazza riflettori.
- Levaparaison da Ø 30 a Ø 40.
- Levatore pressa piccola fantasia oltre Ø 30 o criteri equivalenti.
- Levevetro piazza bastarda.
- Macchinista e levavetro macchine semi automatiche oltre Ø 30 o criteri equivalenti.
Vetro artistico
- Levaparaison da Ø 30 a Ø 40.
- Incisore a mola.
- Fonditore a padelle o a bacino giornaliero (vaschette).
- Primo molatore.
- Primo montatore.
- Primo imballatore.
- Primo composizioniere.
- Responsabile del magazzino.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
- Maestro fiascaio lavori speciali.
- Tagliatore e levavetro macchine semiautomatiche a cammelloni.
- Tagliatore, levavetro e soffiatore macchine semiautomatiche a damigiane oltre 5 litri, lavori speciali e cammelli.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
- Primo fonditore a padelle.
- Soffiatore bulbi, palloncini e thermos.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Maestro soffiatore seconda piazza.
- Primo composizioniere.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex Ottica e semiottica
- Soffiatore globi e cilindri.
4º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che, svolgono mansioni esecutive che richiedono un'adeguata preparazione professionale comunque acquisita.
Profili minimi (gruppo 1 I)
-Addetti agli uffici amministrativi che compiono operazioni ricorrenti.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali semplici.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
I lavoratori (gruppo 2) il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico pratica o che svolgono mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai.
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni la cui complessità o difficoltà richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche, coordinando, all'occorrenza, altri lavoratori di grado inferiore.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio a pressa o con macchine semiautomatiche
- Levatore alla piastra.
- Tagliatore e levatore a pressina.
- Addetto preparazione e montaggio stampi in metallo.
- Primo sottofonditore a padelle.
- Macchinista e levavetro alla centrifuga.
- Pallinaio oltre Ø 25.
- Fonditore a bacino (ciclo continuo).
- Smerigliatore a lucido.
- Scalottatore e ribruciatore a caldo.
- Operatore pressa piccola fantasia (fino a Ø 35 ) o criteri equivalenti.
- Pressatore prismi e pendagli.
- Scannellature.
- Macchinista e levavetro macchine semiautomatiche fino a Ø 30 o criteri equivalenti.
- Levaparaison.
- Incamiciatore e levavetro fino a Ø 35.
- Personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).
Vetro artistico
- Velatore.
- Molatore.
- Serpentino.
- Primo sottofonditore a padelle.
- Personale di manutenzione (attrezzista, meccanico, tornitore, stampista, elettricista, elettromeccanico).
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
- Tagliatore e levavetro macchine automatiche.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
- Fonditore a padelle o a bacino giornaliero.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Soffiatore fialone e biberons.
- Fonditore a padelle o a bacino giornaliero.
- Levaparaison piazza assortimento.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Stampatore serigrafico.
- Primo molatore.
- Levavetro e pressatore.
- Primo rettificatore.
- Primo apritore.
- Maestro soffiatore terza piazza.
Ottica e semiottica
- Sbacchettatore.
3º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 1) che svolgono semplici mansioni di ufficio che richiedono una generica preparazione professionale.
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di adeguate capacità pratiche e normali conoscenze tecniche.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Secondo sottofonditore a padelle.
- Sabbiatore.
- Foratore ai trapano.
- Sceglitore.
- Spianatore.
- Leva piedi, leva gambi, leva cordoni.
- Montatori articoli da illuminazione.
- Appuntellatore.
- Acidatore.
- Molatore.
- Tagliatore dischi diamantati.
- Soffiatore semiautomatiche.
- Lucidatore a nastro, a sughero e ad acido.
- Autista e carteliista.
- Temperista/sceglitore.
- Pallinaio fino a Ø 25.
- Scalottatore e ribruciatore a freddo.
- Aiuto stenditore/sagomatore alla piastra.
Vetro artistico
- Secondo sottofonditore a padelle.
- Sabbiatore.
- Acidatore.
- Foratore al trapano.
- Spianatore.
- Leva piedi, leva gambi, leva cordoni.
- Montatore articoli da illuminazione.
- Imballatore.
- Tagliatore a sega circolare.
- Lucidatore a nastro e a sughero.
- Autista/cartellista.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
- Temperista con responsabilità conduzione tempera e scelta
- Autista e carrellista meccanici.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
- Primo composizioniere
- Macchinista responsabile macchine automatiche.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Levaparaison.
- Fonditore a bacino.
-Temperista.
- Personale di officina.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Primo ribruciatore.
- Tiracanne.
- Secondo apritore.
Ottica e semiottica
- Pressatore.
- Padellista.
- Fonditore.
2º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che eseguono interventi manuali specifici.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Smerigliatore a lucido prismi e pendagli con macchine semiautomatiche.
- Incannatore.
- Serraforme.
- Tranciatore.
- Staccatore.
- Tiragambi.
- Scaricatore alle tempere.
- Portiere con centralino.
- Addetto a manutenzioni semplici.
- Decoratore artistico a pennello.
Vetro artistico
- Impaccatore,
- Incartatore.
- Scaricatore alle tempere.
- Portiere con centralino.
- Addetto a manutenzioni semplici.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
- Sorvegliante carico e scarico.
- Cartellista.
- Serraforme.
- Fonditore a bacino.
- Scaricatore alle tempere.
- Arrangiatore a damigiane.
- Staccatore.
- Composizioniere.
- Addetti a manutenzioni varie (falegname, muratore, ecc.).
- Aiutante maestro lavori speciali.
- Portiere con centralino.
Bulbi per lampade elettriche
- Conduttore macchine automatiche palloncini e tubo.
- Staccatore.
- Levavetro bulbi, palloncini e thermos.
- Primo gassometraio.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Sottofonditore a padelle.
- Portiere con centralino.
- Addetto al controllo ribruciatura e calibratura.
- Tiracanna e tagliacanna.
- Serraforme.
Flamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Molatore.
- Addetto al montaggio e al tiro isolatori.
- Conduttore macchine per verniciatura moulage.
Ottica e semiottica
- Sottofonditore.
- Composizioniere.
- Levaposte.
- Addetti a mansioni varie (falegname, muratore, ecc.).
- Copritore.
1º LIVELLO
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
I lavoratori (gruppo 3) che compiono lavori ed operazioni che richiedono normali conoscenze pratiche e che compiono lavori manuali semplici.
Profili minimi (gruppo 3)
Vetro bianco, a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
- Lavatore.
- Portantino.
- Macinatore.
- Aiuto composizioniere.
- Manovale generico.
Vetro artistico
- Lavatore.
- Portantino.
- Manovale generico.
Fiaschi, damigiane, cammelli e lavori speciali a soffio e con macchine semiautomatiche
- Rivestitore/ice damigiane.
- Impaccatore.
- Portantino.
- Tranciatore.
- Terrazziere.
- Macinatore.
- Addetto al magazzino materiali e merci varie.
- Manovale generico.
Bulbi per lampade elettriche, ecc.
- Ballatore.
- Impastatare.
- Macinatore.
- Aiuto composizioniere.
- Manovale generico.
Vetro neutro soffiato, canna massiccia, ecc.
- Portantino.
- Sceglitore/ice.
- Aiuto bruciatore.
- Manovale generico.
Fiamrex a soffio, a pressa ed hardex
- Portantino.
- Calibratore.
- Tagliatubo.
- Vuotamescolo.
- Chiudistampo.
-Addetti alla capsulazione, laccatura, paraffinatura.
- Manovale generico.
Ottica e semiottica
- Pallonaio.
- Manovale generico.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le Parti - rilevate e considerate favorevolmente, specie per il settore del vetro tradizionale a mano, anche le opportunità di cui alla Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni (leggi n. 407/90 e n. 169/91), relativamente ai contratti di formazione e lavoro così come regolati dagli accordi interconfederali 8 maggio 1986 e 18 dicembre 1988 e seguenti - prospettano la possibilità di utilizzare lavoratori - in particolare "primi maestri" - quiescenti per limiti d'età e in possesso di attestato di ex maestro vetraio, per finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione e promuovere, attraverso lo stimolo e il confronto, lo sviluppo della creatività della sensibilità artistica.
- Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Ai quadri e ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta.
Quanto sopra verrà riconosciuto in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Ai quadri si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'Azienda, un trattamento - aggiuntivo al T.F.R. - pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Nel caso di assegnazione provvisoria a mansioni corrispondenti al livello di quadro che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 5 mesi. Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su lavori compiuti dallo stesso con riguardo alle specifiche attività svolte.
Ai lavoratori suindicati si conviene di riconoscere interventi formativi e di aggiornamento professionale per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionale, quale supporto delle responsabilità loro affidate.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti nel convenire che con la regolamentazione di cui agli artt. 11 e 12 si è data attuazione al disposto della Legge 190/1985, si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere di continuità di autonome funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative importanti e complesse con discrezionalità di poteri per l'attuazione degli obiettivi aziendali nonché dall'attribuzione di funzioni specialistiche di elevato livello equivalente per ampiezza, natura ed autonomia ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 11 - CAPITOLO IV - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Omissis
Le parti convengono di procedere alla costituzione di una Commissione per la revisione e l'unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali che dovrà terminare i propri i lavori entro la scadenza del CCNL. I lavori della Commissione avranno inizio entro la data del 31 marzo 2017 e la sua composizione verrà definita entro tale data.Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 11 - Classificazione del Personale
Con effetto dalla data di sottoscrizione della presente intesa le Parti convengono di
procederedare avvio alla costituzione di una Commissione per la revisione e l'unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali che dovrà terminare i propri i lavori entro la scadenza del presente CCNL. I lavori della Commissione avranno inizio entro la datadel 31 marzo 201730/06/2019 e dovranno concludersi entro la data del 30/06/2021. La suddetta Commissione sarà composta, in via paritetica, da tre componenti nominati da Unionchimica-Confapi e tre componenti nominati da FILCTEM-FEMCA-UILTEC.
omissis
PLASTICA E GOMMA
Classificazione del Personale
omissis
I AREA
I Livello
Declaratoria:
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico o scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche so compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo.
Inoltro appartengono a questo livello, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento dello loro mansioni (dopo i quali passeranno al II livello secondo alinea) i lavoratori che compiono lavori od operazioni cho richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo.Appartengono a questo livello
a) I lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo.
b) I lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo.
Tali lavoratori, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni, passeranno al II livello secondo alinea
II Livello
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio, non prevalentemente manuali, per le quali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla durata di 24 mesi di effettivo svolgimento di tali mansioni, dopo i quali gli interessati passeranno al IV livello;
- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali ma specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, anche se sono di aiuto a lavoratori di categoria superiore nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità
e fanno parte del ciclo produttivodopo 18 mesi di inquadramento nel II livello.
Omissis
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 11 - Classificazione del Personale
Commissione paritetica per l'unificazione, semplificazione e aggiornamento del sistema di Inquadramento professionale.
Le Parti convengono che l'attuale sistema di inquadramento professionale, debba essere rivisto, tenuto conto dei profondi cambiamenti dei fattori e dei modelli di organizzazione del lavoro intervenuti in questi anni, con particolare riferimento alla evoluzione dei mercati e delle imprese, alla crescente digitalizzazione ed alle ulteriori evoluzioni connesse a Industria 4.0, comportanti una trasformazione della prestazione lavorativa e delle professionalità ad essa connesse
In relazione a quanto sopra, concordano che, a partire dal mese di aprile 2024 avranno inizio i lavori della Commissione paritetica al fine di completare l'approfondimento finalizzato alla definizione di una proposta da sottoporre alla decisione finale delle Parti stipulanti.
In particolare, la Commissione paritetica procederà alla verifica delle attuali declaratorie aggiornando e semplificando i profili professionali e le relative figure, laddove necessario, anche in considerazione dì specifiche caratteristiche dei diversi settori.
Nell'ottica di una armonizzazione, la stessa commissione farà un'analisi anche rispetto alcuni istituti contrattuali.
Tale fase di completamento dei lavori dovrà concludersi entro aprile 2025 al fine di sottoporre alle Parti stipulanti i relativi risultati.
La Commissione paritetica verrà nominata entro febbraio 2024 e sarà composta da 6 componenti in rappresentanza di Filctem - Femca - Uiltec e da 6 componenti in rappresentanza di Unionchimica Confapi
All'atto di insediamento la Commissione procederà all'approvazione di un regolamento per il funzionamento della propria attività.
Le parti si danno atto che l'introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
Plastica e Gomma
Classificazione del Personale
I AREA - II Livello
Declaratoria
Nota seconda alinea: sostituire "dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello" con "dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello".
CAPITOLO V - ORARIO LAVORO, RIPOSI, FESTIVITÀ
Chimica - Concia e Settori accorpati
A1) Lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di Legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 37 ore e 30 minuti, con assorbimento totale della riduzione di orario prevista dai precedenti CCNL, della ex festività civile (4 novembre ex Legge 54/1977) e, fino a concorrenza, i 4 riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalle Legge 54/77 e successive modificazioni.
L'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti settimanali potrà essere raggiunto come media su cicli plurisettimanali.
Per le settimane che prevedano prestazioni lavorative superiori a 40 ore resta fermo quanto previsto alla successiva lettera B).
Per l'applicazione dell'orario di lavoro settimanale e per una reciproca valutazione delle rispettive necessità e/o esigenze, in relazione alla collocazione e utilizzo collettivo di riposi compensativi, nonché la scelta dell'epoca delle ferie, anche in funzione della salvaguardia delle esigenze aziendali, direzione aziendale e R.S.U./OO.SS. procederanno ad apposito incontro da tenersi di norma entro il primo trimestre di ogni anno.
Eventuali variazioni al programma saranno oggetto di incontro tra le parti di cui sopra.
Anche nei periodi in cui operano orari di lavoro diversi dalle 37 ore e 30 minuti settimanali, i lavoratori verranno retribuiti secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione; gli eventuali conguagli in più o in meno, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore, saranno effettuati alla fine del periodo in cui si realizza l'orario medio di 37 ore e 30 minuti e comunque a fine anno od alla precedente data di risoluzione del rapporto di lavoro.
A2) Lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di Legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali per il ricorso alla flessibilità, è fissata in 37 ore e 30 minuti.
Per la definizione di tale orario vengono assorbiti fino a concorrenza le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai precedenti CCNL e i riposi retribuiti concessi dai precedenti CCNL a fronte delle festività abolite dalla Legge 54/77 e successive modificazioni.
Tali lavoratori matureranno numero sedici ore di ulteriore riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
NOTA A VERBALE
Sono considerati lavoratori addetti ai turni 3x5 e 3x6 coloro che si avvicendano al lavoro secondo lo schema costante e periodico mattina, pomeriggio e notte.
A3) Lavoratori addetti ai turni 3x7 e 2x7
L'orario normale dei lavoratori turnisti, al lordo delle riduzioni sotto concordate, è di 40 ore settimanali, raggiungibili anche come media sui cicli plurisettimanali.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali, sarà pari a 231,5 giornate lavorative annue dal 1-1-2001.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alla lavorazione a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) sarà pari a 231 giornate lavorative annue dal 1-7-2005.
La riduzione di 4 ore come sopra definita non è assorbibile a livello aziendale da ulteriori riduzioni di orario già in atto, se non espressamente previsto.
La collocazione dei 30 giorni (in vigore dal 1-7-2005 per i lavoratori turnisti a ciclo continuo 3x7) che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 17 nonché quelli di cui alla lettera A2) del presente articolo sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende, sarà concordata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
A4) Norma comune
Tutte le riduzioni dell'orario di lavoro, settimanale e annuo, previste dal presente articolo, assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
B) Flessibilità
Al fine di rendere concreto l'adeguamento delle capacità aziendali alle esigenze dell'andamento produttivo ed, altresì, all'andamento del mercato sulla scorta delle previsioni di vendita, l'azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, alla flessibilità settimanale dell'orario normale di lavoro adottando orari fino a 48 ore settimanali e provvedendo a correlativi periodi di minor prestazione, con verifica trimestrale, stabilendone periodi e quantità.
Fermo restando che nel periodo in cui opera la flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri previsti per la normale mensilizzazione, con la prima retribuzione utile al termine dello stesso periodo, verranno operati gli eventuali conguagli in più e/o in meno a regime normale in relazione alla prestazione effettivamente resa dal singolo lavoratore.
La modalità di distribuzione settimanale della flessibilità per il periodo considerato nelle singole giornate e/o al sabato, formerà oggetto di preventiva contrattazione tra Direzione e R.S.U.; tuttavia, fino a 32 ore annue pro-capite, tali modalità verranno definite dalla Direzione e comunicate alle maestranze, con carattere vincolante, contestualmente alla indicazione del periodo presumibile entro il quale l'Azienda ritiene di poter programmare il recupero della flessibilità. Solo per tali 32 ore verrà corrisposta la maggiorazione del 10% secondo i criteri dell'art. 17 del presente contratto.
C) Organici
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
D) Lavoro eccedente e straordinario
D1) È considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale medio e l'orario di Legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale di fatto aziendale come conseguenza dell'utilizzo della flessibilità. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di Legge.
D2) L'azienda potrà ricorrere al lavoro eccedente per esigenze non considerate nelle caratteristiche di cui al punto D3) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea, o determinate da esigenze occasionali di mercato interno od estero; eccezionalmente potrà ricorrere anche allo straordinario qualora, considerata la temporaneità delle cause sopra indicate, la stessa non consenta correlativi dimensionamenti di organico.
D3) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro eccedente e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattuale stabilite per lavoro eccedente e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Qualora il ricorso all'orario eccedente e straordinario identificasse una utilizzazione strutturale di orari superiori a quanto sopra previsto, le parti verificheranno, ogni dodici mesi, l'ammontare di quanto utilizzato per ciascuna singola attività. Nel caso che tale ammontare risultasse, per ciascuna singola attività di consistenza tale da poter essere trasformato in organico, le parti si incontreranno per esaminare eventuali adeguamenti compatibilmente con le offerte del mercato di lavoro.
Le parti si incontreranno a livello territoriale, di norma semestralmente, per verificare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario nei singoli comparti.
Qualora tale ricorso risultasse non fisiologico e strutturale, le parti esamineranno i motivi che non hanno consentito un adeguamento degli organici e valuteranno le azioni conseguenti. Tali dati e le relative valutazioni verranno trasmessi all'Osservatorio nazionale di settore, al fine di attuare quanto previsto nel capitolo I, punto 1.1, dodicesimo comma, ottavo alinea del presente CCNL.
D4) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto.
E) Orario giornaliero
L'orario giornaliero di lavoro, fissato in azienda, sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di Legge.
Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro eccedente o straordinario.
F) Lavoro festivo
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 19 del presente CCNL.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della Legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del terzo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo.
G) Obblighi
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dal presente contratto, il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro eccedente e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto D, lettera c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
H) Orari 6x6
Le aziende che utilizzino gli impianti in via continuativa e strutturale su sei giorni settimanali daranno luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso in modo strutturale a schemi di turno 6x6 o analogamente distribuiti, l'orario settimanale sarà comunque non inferiore a 36 ore settimanali con assorbimento, fino a concorrenza, delle riduzioni dell'orario di lavoro precedentemente spettanti e dei riposi retribuiti concessi a fronte delle festività abolite dalla L. 54/77.
I) Deroghe per aree di crisi
Le parti hanno espresso il comune interesse a favorire ogni possibilità di sviluppo occupazionale nelle aree di crisi intendendosi per tali le aree del Mezzogiorno e quelle cosi definite dalle normative di Legge italiane e comunitarie. A tal fine convengono sulla possibilità che in tali aree possono essere definiti accordi tra le parti che consentono la stipula di contratti di lavoro aggiuntivi ai preesistenti con la previsione di minore orario di lavoro (indicativamente 24 o 32 ore settimanali) con riproporzionamento di ogni istituto retributivo e normativo.
Le parti stipulanti il presente CCNL valuteranno le esperienze che verranno effettuate in proposito.
NOTA A VERBALE N. 1
Le parti con l'accordo del 27-03-2001 hanno complessivamente valutato la normativa relativa alla reintroduzione della festa della Repubblica ritenendo che le soluzioni concordate mantengono inalterato il regime dell'orario di lavoro di cui al presente articolo e gli assorbimenti previsti.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti ritengono che le ricadute occupazionali delle ristrutturazioni o delle riorganizzazioni aziendali debbano essere gestite, tenendo conto delle esigenze delle imprese, riducendo l'impatto sociale degli esuberi soprattutto per quei lavoratori che non siano nelle condizioni di ricevere dai trattamenti di Legge una risposta risolutiva.
La scelta avverrà tra tutti gli strumenti contrattuali (part-time orizzontale/verticale, ex festività, ferie, e regimi di orario diversi) e legislativi (contratti di solidarietà, CIG, CIGS, comando o distacco, età), di cui emergano le compatibilità e che comunque non diano luogo a perdite di efficienza e di competitività dell'impresa.
In tal senso una pronta risposta alla crisi richiede che gli accordi per l'utilizzo di tali strumenti si realizzino anche riducendo i tempi previsti dalle procedure di Legge.
Le Parti concordano che interventi preventivi, quali la riqualificazione dei lavoratori addetti a mansioni divenute obsolete e la formazione continua, possano creare le condizioni per limitare il rischio di espulsione dal ciclo produttivo degli stessi e che tale riqualificazione possa essere attuata attraverso la riduzione temporanea e non retribuita dell'orario di lavoro, tenendo conto delle compatibilità organizzative, produttive ed economiche dell'impresa, anche utilizzando gli eventuali finanziamenti pubblici a tal fine destinati.
Le Parti si impegnano ad esaminare le esperienze realizzate sul territorio nazionale coerenti con la presente dichiarazione in sede di Commissione paritetica, diffondendone la conoscenza a livello territoriale.
Le Parti ritengono inoltre che gli strumenti contrattualmente definiti quali: la flessibilità dell'orario di lavoro, i contratti a termine, i contratti a tempo parziale orizzontali e verticali, i contratti di inserimento, ecc., possano risultare utili anche a limitare la necessità del ricorso ad ore di lavoro straordinario.
Plastica e Gomma
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di Legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata media settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore, realizzabile anche con criteri plurisettimanali anche attraverso il ricorso alla flessibilità, è fissata in 39 ore.
Qualora l'orario di 39 ore settimanali venga raggiunto con criteri plurisettimanali, nella data concordata aziendalmente, le parti verificheranno la permanenza delle condizioni che hanno portato alla definizione dello schema di orario su cicli plurisettimanali.
A) Organici
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortunio e altre assenze retribuite.
B) Lavoro eccedente e straordinario
a) Il ricorso al lavoro eccedente e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità non considerate dalle caratteristiche di cui alla precedente lettera A) e che siano: non programmabili, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
b) La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti e straordinarie per servizio o reparto e dal 01-01-2003 l'utilizzo dei recuperi derivanti dal conto ore.
C) Distribuzione dell'orario
La distribuzione dell'orario di lavoro deve essere contrattata a livello aziendale.
L'orario settimanale di lavoro sarà normalmente concentrato in 5 giorni (dal lunedi al venerdi); eventuali eccezioni dovranno essere concordate con la R.S.U.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera B) del presente articolo, in quelle aziende che, per esigenze produttive, ricorrano all'utilizzo degli impianti in via continuativa su sei giorni settimanali, si darà luogo ad una riduzione dell'orario di lavoro anche mediante cicli plurisettimanali per il personale interessato, la cui entità sarà concordata a livello aziendale. Per le lavorazioni a ciclo continuo e semicontinuo, l'orario di 39 Ore settimanali verrà, di norma, realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di Legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati e presteranno la loro opera nel turno per essi stabilito.
Il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando il diritto alle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
Da) Lavoro eccedente
È considerato lavoro eccedente quello compreso tra l'orario settimanale aziendale (eventualmente distribuito con criteri plurisettimanali a norma del 1º comma del presente articolo) e l'orario di Legge, ad eccezione del superamento dell'orario normale aziendale effettuato con conseguenza dell'utilizzo della flessibilità di cui al successivo art. 15 del presente CCNL.
Db) Lavoro straordinario
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata dell'orario di lavoro stabilita dalle norme di Legge.
De) Lavoro festivo
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui alla lettera b) del successivo art. 19 del presente CCNL. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della Legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; in caso contrario, il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
E) Esenzione ed autorizzazione
Fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera Bb), il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro eccedente, straordinario, notturno e festivo, soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro eccedente e straordinario, nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
F) Flessibilità orario di lavoro
FILCTEM-FEMCA-UILTEC ed UNIONCHIMICA riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore merceologico rappresentato, alle specificità del comparto delle PMI, e alle sempre maggiori necessità di costante rispetto delle richieste del mercato può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione nei singoli periodi dell'anno.
Al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità aziendali, con un miglior utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato (e sulla scorta delle previsioni di vendita), l'azienda potrà ricorrere - anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori - alla flessibilità dell'orario normale di lavoro attraverso cicli plurisettimanali, ferme restando le attuali condizioni di durata dello stesso.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione.
Quando l'azienda ravvisi l'opportunità di ricorrere alla flessibilità, si darà luogo ad un preventivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni e sui periodi di utilizzo programmati, saranno comunicate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile al fine di conseguire gli obiettivi individuati. Entro i 30 giorni successivi all'avvio della flessibilità in apposito incontro le parti definiranno i programmi e i periodi durante i quali si procederà alle compensazioni orarie necessarie al riequilibrio della media annua dell'orario di lavoro.
In tal caso la distribuzione dell'orario flessibile diventa orario normale e come tale dovrà essere considerato a tutti gli effetti compresi quelli retributivi.
In tale contesto la distribuzione della prestazione ordinaria e di flessibilità potrà essere articolata anche in giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività, entro un limite massimo di 48 ore settimanali.
Il recupero della flessibilità programmata, non effettuabile per esigenze produttive, sarà oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e R.S.U. per definire soluzioni adeguate in altro periodo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano che in presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dall'applicazione di quanto previsto nella lettera Bb) del presente articolo ed in ragione dell'esistenza di strozzature tecniche, di manutenzione e di occupazione, potranno essere convenute tra le parti stesse delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento di tali esigenze.
Le parti si impegnano, inoltre, ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la piena osservanza delle norme di Legge e contrattuali che regolano il lavoro eccedente e straordinario.
NOTA A VERBALE
1) Con i termini «non programmabili, imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea» le parti hanno inteso richiamarsi alle specificità proprie delle piccole e medie aziende in relazione ad esigenze di mercato anche stagionali.
2) Restano salve le condizioni di maggior favore aziendalmente in atto, ivi comprese quelle per i lavoratori addetti a turni avvicendati.
Abrasivi
PREMESSA
- La durata normale dell'orario è disciplinata dalle norme di Legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
- Le esigenze di produttività e di competitività delle imprese richiedono anche un continuo ricorso a prestazioni lavorative legate a regimi di orario che realizzino il pieno utilizzo degli impianti e rispondano alle reali variabilità dei mercati cogliendone tutte le opportunità.
- I regimi di orario devono essere coerenti con le esigenze delle imprese in termini tecnico-organizzativi.
- In relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che la durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.
- i diversi strumenti contrattualmente definiti vanno utilizzati coerentemente con le loro specifiche finalità.
A) Gli organici devono essere dimensionati alle effettive esigenze di produzione, delle sedi lavorative e di sicurezza degli impianti in modo da realizzare la rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, consentendo il godimento delle ferie, delle festività, dei riposi spettanti, tenendo altresì conto dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze.
B) Orari annui di lavoro
1 ) Orario annuo di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti 2x5 e 2x6,
L'orario di lavoro dei lavoratori giornalieri e dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su due turni per 5 o 6 giorni settimanali è di 249 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio settimanale e di 38 ore.
2) Orario annuo di lavoro dei lavoratori tornisti 3x5 e 3x6.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 13, è di 249 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo dello festività e delle ferie.
L'orario di lavoro medio di riferimento è di 38 ore.
3) Orario annuo di lavoro dei lavoratori turnisti 3x7 e 2x7.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue assunte pari a otto ore giornaliere.
La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'Accordo interconfederale 22/1/1983 sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese - sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate, previo confronto sindacale, schematizzazioni tali che nel corso dell'anno consentano sia godimento di tre settimane pro-capite di ferie in un periodo di quattro mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l'effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell'anno.
L'utilizzazione delle giornate di prestazione dovute annualmente dal lavoratore turnista, eventualmente non ricomprese nello schema di turno adottato nell'impresa, sarà contrattata a livello aziendale e dovrà essere funzionale alle esigenze tecniche, produttive e organizzative dell'impresa.
Per i lavoratori a ciclo continuo, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera L) e dai trattamenti aziendali in atto, si considera prestazione straordinaria quella aggiuntiva alla prestazione effettuata sulla base del programma che consente il rispetto del limite annuo di 232,5 giornate lavorative.
Fermo restando quanto previsto alla lettera A) del presente articolo 8, fatte salve situazioni non prevedibili, la sostituzione di lavoratori turnisti a ciclo continuo dovrà prevedere un periodo di affiancamento tra lavoratore in uscita e lavoratore in entrata adeguato a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e qualità della prestazione.
A livello aziendale sarà effettuata una verifica con cadenza semestrale su quanto sopra.
C) Regimi di orario per i lavoratori giornalieri e per i lavoratori turnisti 2x5, 2x6, 3x5, 3x6
Le modalità attuative dell'orario di lavoro annuo potranno comportare quanto segue.
1) Orari settimanali realizzati su un arco di norma di cinque giorni, oppure di quattro o sei giorni, di durata compresa tra 37 h e 45 m e 40 h medie settimanali.
2) Orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di dodici.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
In relazione a esigenze organizzative non prevedibili i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati, fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.
Nell'ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le PMI, il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti.
D) L'orario di lavoro programmato, giornaliero, settimanale e pluriperiodale, sarà esposto in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di Legge.
E) Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro settimanale medio e prestazioni straordinarie
In applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 è convenuto quanto segue:
1) Ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali è considerata eccedente la prestazione fornita oltre l'orario di lavoro settimanale medio di cui alla lettera B) punto 1).
2) Nelle ipotesi di orari pluriperiodali di cui alla lettera C), punto 2), non costituisce prestazione eccedente o straordinaria quella calendarizzata attuata oltre l'orario medio settimanale che realizzi corrispondenti compensazioni nell'ambito del calendario di lavoro definito.
3) Il ricorso a prestazioni eccedenti o straordinarie deve avere carattere eccezionale. Esso, al di là dei casi in cui le relative esigenze trovino specifiche risposte nell'ambito dei regimi di orario previsti, deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di Legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
4) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di prestazioni eccedenti o straordinarie saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
5) Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente Contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Le prestazioni eccedenti o straordinarie - fermo restando quanto previsto al precedente punto 6) - nonché il lavoro festivo, dovranno essere disposti ed autorizzati dalla Direzione aziendale.
6) Nel caso di regimi di orario su base settimanale le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni eccedenti o straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto 5).
Nel caso di orari pluriperiodali le informazioni di cui sopra saranno fornite, con cadenza quadrimestrale.
Le Direzioni aziendali entro il mese di novembre forniranno alla RSU in modo complessivo le informazioni di cui ai commi precedenti.
F) Premio presenza
A decorrere dal 1/4/1983, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 16). Ai finì di tale computo dovranno essere considerate le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell'orario annuo di cui all'art. 13, per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell'anno di effettuazione non hanno inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore, per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla Legge, per donazioni di midollo osseo nei limiti previsti dal presente Contratto, nonché per i permessi giornalieri per allattamento concessi alle lavoratrici e ai lavoratori.
In caso di Cassa Integrazione Guadagni con sospensione a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui di cui all'articolo 16) e le 120 ore indicate ai comma precedente si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
G) Lavoro notturno
1) Per i lavoratori non turnisti è considerato lavoro notturno quello effettuato nel periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e ore 8 antimeridiane. Per tale prestazione viene riconosciuta la maggiorazione del 50% di cui la punto 4 dell'articolo 17 del CCNL.
2) In caso di introduzione del lavoro notturno, secondo quanto previsto all'articolo 12 del D.Lgs. n. 66/2003, l'impresa informerà preventivamente, anche nell'ambito di appositi incontri, la RSU costituita nell'unità produttiva sulle ragioni tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro dell'adozione del nuovo orario di lavoro e l'impatto sui lavoratori.
La fase di confronto va conclusa entro 15 giorni di tempo dall'informativa e per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di mancanza di RSU l'informativa deve essere inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL per il tramite della locale Associazione territoriale e il relativo confronto dovrà esaurirsi entro 10 giorni dall'informativa. Per tale periodo le decisioni aziendali sono sospese.
Nel caso di rispetto della suindicata procedura l'informativa annuale periodica alla Direzione Provinciale del Lavoro competente non dovrà essere inviata.
3) In relazione all'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 in caso di inidoneità al lavoro in orario notturno si richiama quanto previsto all'articolo 7 del presente Contratto.
H) Lavoro festivo
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 19 del presente CCNL.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della Legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del 4º giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso: nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
I) Lavoro a turni
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite peri il lavoro eccedente o straordinario.
Nel caso di cui sopra e qualora situazioni eccezionali lo richiedessero ove il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire interamente del periodo di riposo giornaliero è possibile derogare alle previsioni dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2003 relativo al periodo minimo di 11 ore di riposo.
Tale deroga è inoltre consentita alle condizioni di Legge in termini di riposi compensativi, in caso di prestazioni lavorative effettuate in regime di reperibilità, come definita a livello aziendale, per emergenze.
Quanto sopra non intende modificare prassi aziendali in atto.
L) Pause retribuite per i turnisti
Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai torni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e I.P.O. quando venga aggiunta a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti. Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo contrattuale e quando vengano aggiunti a orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività, in aggiunta all'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50% di cui all'art. 17 del presente Contratto.
2) Gli orari settimanali previsti al presente articolo sono realizzati attraverso la distribuzione su 48 settimane dei riposi aggiuntivi e delle riduzioni di orario di cui all'articolo 13. La eventuale quota residua sarà goduta attraverso corrispondenti riposi. Le rimanenti 4 settimane si intendono coincidenti con il periodo feriale minimo previsto all'articolo 21 del presente CCNL.
3) L'assenza in giornata per la quale, nell'ambito del regime di orario adottato nell'impresa, è prevista una prestazione lavorativa inferiore o superiore a otto ore, sarà considerata pari ad otto ore in caso di ferie e in tutti i casi in cui la relativa causale preveda il diritto ad una giornata di retribuzione. Sarà pari alle ore di prestazione prevista, secondo il regime di orario adottato, in tutti gli altri casi di assenza retribuita o non retribuita.
4) La prestazione lavorativa dell'operatore di vendita, già denominato viaggiatore o piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La collocazione nella settimana delle due mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5) Nel caso di orari pluriperiodali di cui alla lettera C), punto 2), le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro medio settimanale di cui alla lettera B), punto 1) non danno luogo a corrispondenti riposi compensativi nell'ambito del rispetto dei limiti di prestazione annua previsti.
6) La normativa sul conto ore di cui alla lettera F) del presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro a termine di durata fino a 12 mesi.
7) In relazione a quanto previsto all'articolo 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 66/2003 si conviene che i lavoratori estemi, in quanto assimilabili ai commessi viaggiatori o piazzisti, sono ricompresi nel trattamento di deroga alla disciplina della durata settimanale dell'orario.
Si conviene inoltre di assimilare questi lavoratori al personale di cui al comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs, n. 66/2003 per quanto riguarda la non applicazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (relative, tra l'altro, a orario di lavoro, lavoro straordinario, riposo giornaliero, pause).
Quanto sopra non modifica gli accordi aziendali in atto.
Ceramica
Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di Legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 14 del presente CCNL. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e R.S.U..
La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 8) e 9) del presente articolo, e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
Qualora il calendario di lavoro, tendenzialmente annuo, definito dall'impresa comportasse una distribuzione dell'orario settimanale diversa da quella in atto, le relative modalità attuative saranno oggetto di contrattazione con la RSU.
La contrattazione dovrà esaurirsi entro venti giorni dalla comunicazione del calendario di avvio o, nel caso di modifiche nel corso della sua realizzazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del nuovo programma.
L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
In relazione esigenze organizzative non prevedibili, i sopra indicati tempi dedicati alla contrattazione saranno dimezzati, fermo restando che saranno ricercate le modalità necessarie a realizzare un completo e corretto confronto.
Nell'ambito di quanto sopra previsto, per quanto concerne le pmi il confronto, tenuto conto delle loro caratteristiche, dovrà essere realizzato in tempi ulteriormente ridotti. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti; gli adempimenti amministrativi o di Legge concentrati e in particolari momenti dell'anno; le punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla R.S.U. tempestivamente.
Con cadenza semestrale le Direzioni aziendali e le R.S.U. esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario.
Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 19) e 20), l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato. L'orario normale di lavoro di cui al comma 1) del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della R.S.U.. Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative sarà concessa mezzora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo e I.P.O. quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7 e 30 minuti.
Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo e I.P.O. quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero. L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue.
La collocazione dei 27,5 giorni conseguenti, che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui al successivo art. 13, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui all'Accordo interconfederale 22-1-83, sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle aziende, sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione e il numero delle festività lavorate.
Le riduzioni dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
Nel caso di passaggio da uno a più turni giornalieri l'orario di lavoro dei lavoratori interessati sarà ricavabile previo esame delle Parti, ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (4 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
L'attuazione dei regimi di orario di cui al comma precedente è finalizzata a realizzare una più elevata utilizzazione degli impianti tenendo conto dei problemi occupazionali e territoriali nelle aree del Nord e a favorire lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno.
Tale normativa non si applica qualora i regimi di turnazione di cui sopra siano parzialmente vigenti nell'ambito dell'azienda.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda. Nei turni regolari periodici, laddove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa della azienda per la ricerca del sostituto, e nell'osservanza degli obblighi di Legge.
Nei casi di distribuzione dell'orario normale su un arco di più settimane di cui al precedente comma 16) non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Comunque, in tali circostanze, le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10%.
Alla fine di ciascun anno solare, o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all'art. 16) comprendenti le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, per assemblee retribuite, permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti di 1º grado, riposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo di cui all'art. 14, per la donazione di sangue e di midollo osseo nei limiti previsti dalla Legge, permessi per la nascita del figlio di cui all'art. 46, per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell'anno di effettuazione non abbiano inciso sulla determinazione del premio in quanto eccedenti rispetto al limite di 120 ore.
Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo, verranno considerate come lavorate anche le giornate di cui al comma 20) del presente articolo.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta nella retribuzione di gennaio e calcolata sulla retribuzione di fatto del mese di dicembre precedente.
In caso di CIG con sospensione a zero ore, di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le 2.024 ore (o le 2.530) e le 120 ore di cui al comma 29) del presente articolo si intendono adeguatamente riproporzionate.
NOTA A VERBALE
1) Per i lavoratori che prestano l'orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all'orario di lavoro previsto.
2) i regimi di orario in atto alla data di entrata in vigore del presente accordo, realizzati anche in attuazione di precedenti normative contrattuali, non subiranno modifiche o variazioni a seguito dell'unificazione. I regimi di orario di cui al precedente comma assorbono fino a concorrenza i riposi aggiuntivi e le riduzioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 14 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Conformemente al disposto dell'art. 20, Legge 17-10-67 n. 977 sulla tutela del lavoro dei minori, come modificato dal D.lgs. 4-8-99 n. 345, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezzora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere. Con riferimento alla Legge 22-2-34 n. 370, le Parti stipulanti si danno atto che, a fronte di significative innovazioni tecnologiche, le lavorazioni a ciclo continuo comprendono la macinazione, la pressatura, la smaltatura e la scelta nel settore ceramico ferma restando la contrattazione delle modalità attuative a livello aziendale.
Le significative innovazioni tecnologiche di cui sopra e il loro impatto sulla struttura produttiva e sul prodotto saranno verificate in tempo utile a livello aziendale.
Le Parti si danno atto dell'esigenza che la distribuzione dell'orario normale di lavoro faccia salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti, finalizzate alla più proficua utilizzazione degli stessi. .
DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DELLE PARTI STIPULANTI
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività, delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita della occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti,, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
Vetro
Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla Legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo. In attuazione di quanto previsto all'art. 4, D.Lgs. n. 66/03, si conviene che il periodo di riferimento per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro, fatti salvi i limiti di cui all'art. 4, comma 4), D.Lgs. n. 66/03, considerate le esigenze tecnico-organizzative settoriali, sarà quello di cui al primo comma del successivo art. 13.
Per i maestri fiaccai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5/7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza, semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5/7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni. Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al secondo comma, saranno attuate qualora le esigenze tecnico produttive, organizzative e logistiche, da confrontare con la R.S.U., lo richiedessero.
Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 1 del CCNL 9-12-2010.
In relazione alle esigenze tecnico produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e R.S.U..
Ferma restando la durata settimanale dell'orario contrattuale in 40 ore, le quote orarie di riduzione dell'orario di lavoro sono state pari a 40, in ragione d'anno, sino al 31 dicembre 1987, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983.
Ulteriori 16 ore di riduzione dell'orario di lavoro sono state riconosciute, in ragione d'anno, con decorrenza 1º gennaio 1988.
Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 1994, l'orario di lavoro è stato ridotto di ulteriori 8 ore sempre in ragione d'anno; per il settore della trasformazione (cosiddette seconde lavorazioni del vetro) questa riduzione è entrata invece in vigore dal 1º gennaio 1995.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2, della Legge 26 aprile1934 n. 635, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.
NOTA A VERBALE
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa 22/01/83, al punto 11.
Art. 13 - Deroghe alla normativa legale dell'orario di lavoro, dei riposi e del lavoro notturno
NORMATIVA COMUNE A TUTTI I SETTORI
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs n. 66/2003, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. La disposizione di cui sopra non modifica l'attuale disciplina contrattuale in materia di effettuazione dello straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni. In applicazione di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs n. 66/2003, si conviene che il riposo giornaliero può essere inferiore alle 11 ore in caso di anticipo di turno motivato dalla necessità di far fronte a situazione di emergenza, di garantire l'incolumità delle persone, di mettere in sicurezza gli impianti, di assicurare la loro manutenzione e di evitare comunque il rischio di danni economici rilevanti quali ad esempio quelli che possono derivare dal mancato flusso energetico, dal mancato o irregolare approvvigionamento dei reparti di produzione o da interruzioni di lavorazioni in corso. Ulteriori specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali e sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente contratto. Considerata l'eccezionalità che deve caratterizzare la fattispecie disciplinata dal presente comma, l'azienda informerà tempestivamente la R.S.U. sui casi di anticipo di turno avvenuti e sulle relative motivazioni. In caso di assenza della R.S.U., l'azienda farà pervenire le informazioni alle Organizzazioni sindacali provinciali, competenti per territorio, per il tramite della locale Associazione territoriale dei datori di lavoro.
Lavoro notturno
Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs 8-4-2003 n. 66, l'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente contratto, si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Ai fini legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che:
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno tre ore al giorno del suo tempo di lavoro giornaliero;
- svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente CCNL, per almeno 69 giorni all'anno (1º gennaio - 31 dicembre), proporzionalmente ridotti in caso di part-time verticale.
Ai sensi dell'art. 2, primo e secondo comma del Decreto Legislativo 26-11-1999, n. 532, i casi di eccezionalità sono individuati in quelli in cui al lavoratore non sono richieste prestazioni notturne continuative, ricorrenti o comunque strutturali, quali:
- il lavoro prestato per sostituzione di lavoratori per mancato cambio turno;
- il lavoro prestato per la manutenzione, ripristino o sicurezza degli impianti;
- il lavoro effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o dal turno diurno al notturno;
- il lavoro prestato in regime di flessibilità dell'orario di lavoro;
- il lavoro effettuato per le causali di ricorso al lavoro eccedente e straordinario, di cui all'art. 17,.
Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 26-11-1999, n. 532, al lavoro notturno possono essere adibiti, con priorità assoluta, i lavoratori che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora l'avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 12 mesi erogando, all'atto dell'effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, anche in altre mansioni o altri ruoli equivalenti, se esistenti e disponibili.
In applicazione dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro notturno per le donne è vietato dalle 24.00 alle 6.00 dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente il padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10, D. Lgs. 4-8-1999, n. 345 che ha modificato l'art. 15 della Legge n. 977 del 17-10-1967).
Gli adolescenti (art. 11, D. Lgs. 4-8-1999, n. 345 che ha modificato l'art. 17 della Legge n. 977 del 17-10-1967), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Art. 14 - Riposi aggiuntivi e riduzione orario di lavoro
Chimica - Concia e Settori accorpati
Tutte le riduzioni dell'orario di lavoro, settimanale e annuo, previste dal presente articolo, assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
Plastica e Gomma
Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario, i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni dell'orario di lavoro annuo:
- lavoratori che prestano attività cosiddetta giornaliera ovvero a 2 turni avvicendati su impianti impegnati su 5 o 6 giorni settimanali:
8 ore su base annua;
- lavoratori che prestano attività sul 3º turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 5 giorni settimanali:
22 ore su base annua;
- lavoratori che prestano attività su 2 turni per 7 giorni settimanali:
30 ore su base annua fino al 31-12-2001; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2002 ed ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2003;
- lavoratori che prestano attività su 17 turni settimanali:
22 ore su base annua a decorrere dall'01-01-2001; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2002 ed ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dai 01-01-2003;
- lavoratori che prestano attività sul 3º turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 6 giorni settimanali:
30 ore su base annua fino al 31-12-2000; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2001; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2002 ed ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2003;
- lavoratori che prestano attività sul 3º turno notturno anche nei 3 turni avvicendati su impianti impegnati 7 giorni settimanali:
30 ore su base annua fino al 31-12-2000; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2001; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2002 ed ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2003; ulteriori 4 ore su base annua a decorrere dal 01-01-2005.
A decorrere dal 01-01-1990 per i lavoratori che prestino attività su 6 giorni settimanali in aziende che, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 17-07-1980, hanno provveduto all'utilizzo degli impianti nello stesso arco di tempo settimanale, la riduzione di orario aziendalmente concordata viene elevata fino ad un massimo complessivo di 62 ore su base annua.
Tale riduzione verrà usufruita, nel corso dell'anno di maturazione, con modalità che saranno definite tra le parti, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda e, conseguentemente, gli eventuali conguagli verranno effettuati, secondo le esigenze dell'azienda, con prestazioni lavorative a regime normale e/o con restituzione, a fine di ciascun anno, di quote retributive per le ore di riduzione d'orario godute e non maturate.
Tutte le riduzioni di orario di lavoro annuo di cui al presente articolo assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni già concesse a livello aziendale, ad eccezione di quelle specificamente concesse per nocività del lavoro.
Tutte le riduzioni di orario di lavoro annuo previste nel presente articolo, ad eccezioni di quelle decorrenti a partire dal 01-01-2001, maturano per i singoli lavoratori, in proporzione alle ore di presenza in fabbrica con effettiva prestazione lavorativa; a tal fine verrà effettuata per ogni anno la somma dei periodi in cui non vi sia stata tale presenza con effettiva prestazione lavorativa, per qualunque causa dovuta, anche se giustificata e/o retribuita in tutto o in parte, detraendo dalla riduzione dell'orario di lavoro annua un 1/46º per ogni modulo di 39 ore di tali mancate presenze.
Per i lavoratori assunti o dimessi nel corso dell'anno, la riduzione annua ed il relativo coefficiente di maturazione verranno opportunamente proporzionati a dodicesimi. Non concorrono alle cause di mancata prestazione lavorativa unicamente le ferie, le ex festività, le festività infrasettimanali e le riduzioni di orario di lavoro effettivamente godute.
NORMA TRANSITORIA
Ai lavoratori di aziende che utilizzano gli impianti nell'arco dell'intera settimana, ai sensi dell'art. 9 CCNL 17-07-1980, di cui al 4º alinea e che siano in forza al 23-06-1988, verrà mantenuta «ad personam» l'eventuale eccedenza rispetto al massimo di 62 ore della riduzione annua aziendalmente convenuta. L'azienda potrà compensare tale eccedenza con pari quote orarie di retribuzione.
Abrasivi
I lavoratori cui non si applichino il comma 3 e i commi 13, 14, 15 e 16 dell'art. 21 CCNL 12/10/1994 hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 26/1/1977 per le 4 ex festività religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato Accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto.
Quanto sopra compete in ragione annua.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (tre turni per cinque o sei giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente, e comunque due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti a lavorazioni 2x5 e 2x6 ovvero a lavorazioni 3x5 e 3x6, sono riconosciute le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d'anno alle diverse scadenze:
40 ore ex Accordo interconfederale 22/1/1983;
24 ore ex CCNL 5/3/1987 e CCNL 31/10/1990.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo valgono le norme di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'art. 21 CCNL 12/10/1994.
I riposi e la riduzione dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle imprese.
A decorrere dall'1/1/1999, i riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma e il trattamento previsto a fronte della ex festività del 4 novembre (8/173 della retribuzione mensile di fatto), sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all'articolo 8.
NOTA A VERBALE
Eventuali mutamenti della legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno il riproporzionamento del trattamento aggiuntivo.
Ceramica
I lavoratori cui non si applichino il comma seguente e i commi 19), 20) e 21), art. 12 (Orario di lavoro) hanno diritto di godere annualmente di 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 26-1-77 per le 4 ex festività religiose. Inoltre, a partire dal 2003, in occasione del pagamento della retribuzione di agosto a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale verrà erogato un trattamento aggiuntivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto. Quanto sopra compete in ragione annua.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere in aggiunta a 4 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e ai turnisti non a ciclo continuo, siano essi addetti alle lavorazioni 2x5 e 2 x 6 ovvero a lavorazioni 3 x 5 e 3 x 6, sono riconosciute le seguenti riduzioni di orario in ragione d'anno:
- 64 ore complessive (di cui 40 ore ex Accordo interconfederale 22 gennaio 1983; 24 ore ex CCNL 5 marzo 1987 e 31 ottobre 1990).
I riposi e la riduzione dell'orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono fino a concorrenza quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
NOTA A VERBALE
Eventuali mutamenti della legislazione nazionale per quanto riguarda il 4 novembre comporteranno l'assorbimento del trattamento aggiuntivo (8/173).
Per i lavoratori del Comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS.. Pietro e Paolo), le giornate di riposo a fronte delle ex festività sono 3.
Vetro
I lavoratori non in turni avvicendati nel ciclo continuo hanno diritto di godere annualmente, sotto forma di permessi individuali, di 4 giorni di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 26/01/77 per le ex festività religiose nonché dalla Legge n. 54 del 05/03/77 e successivo DPR 28/12/85, n. 792.
Inoltre a fronte della ex festività nazionale del 4 novembre sarà corrisposto, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, un trattamento economico complessivo pari a 4/175 della retribuzione mensile. Sempre in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, ulteriori 4/175 verranno riconosciuti a partire dall'anno 2004.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue", (3 turni per 5 giorni o 3 turni per 6 giorni) che prestino la loro attività nel turno notturno, hanno diritto di godere, in aggiunta ai 4 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività religiose, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
I riposi di cui ai punti precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in azienda.
In materia di riduzione dell'orario di lavoro si richiama quanto stabilito per il medesimo settore agli ultimi 2 comma del precedente articolo 12.
NOTE A VERBALE
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa del 22/01/83, al punto 11.
Per i lavoratori del comune di Roma, tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), i giorni di riposo a fronte delle festività religiose soppresse sono tre.
Il pagamento degli ulteriori 4/175 della retribuzione mensile previsto a partire dall'anno 2004 deve ritenersi assorbile in caso di riduzioni di orario eventualmente definite da provvedimenti di Legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. ___ - Regolamentazione dell'Istituto della cessione ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015.
Al fine di dare regolamentazione alla cessione a titolo gratuito dei riposi e delle ferie maturati ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015, le parti procederanno a definirne le condizioni e le modalità di utilizzo nella fase di stesura del CCNL.
Art. 15 - Flessibilità orario di lavoro - settore plastica e gomma
In merito alla flessibilità dell'orario di lavoro, relativamente al settore plastica e gomma, si rinvia a quanto previsto all'art. 12 lettera F).
Chimica - Concia e Settori accorpati 1
1 Per il settore concia vedi allegato n°10 del CCNL/5 ottobre 2010
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell'art. 11 sono inquadrati nelle sotto elencate aree:
- 2º AREA - Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
- 1º AREA, PARAMETRO B - Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
- 1º AREA, PARAMETRO A - Vi appartengono: portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 8-4-2003 n.66 la durata media dell'orario di lavoro degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 non può superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte detto orario settimanale potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 12 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
Per i suddetti lavoratori, le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario settimanale di 48 ore, e con quote orarie maggiorate del 10% se comprese fra questo limite e le 60 ore settimanali.
Le ore prestate oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali, sono considerate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate delle percentuali per lavoro straordinario di cui all'art. 17.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 17, lett. D2) e D3) per il lavoro eccedente e straordinario.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13ª mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto.
Gli addetti a mansioni discontinue di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Plastica e Gomma
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali previste dai vigenti accordi interconfederali in materia, salvo le eccezioni di cui agli accordi medesimi. La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in: 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore; 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori - saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono gli orari settimanali di cui al secondo comma (45 e 48).
Le ulteriori ore di prestazioni saranno compensate con quote orarie di retribuzione maggiorate in conformità del successivo art. 17 per lavoro eccedente (fino a 60 ore settimanali) e per lavoro straordinario (oltre le 60 ore settimanali).
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13ª mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Ai guardiani che prestano servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconosciuta una maggiore paga di 6 centesimi di euro giornalieri per i vari orari (8, 9, 10 ore).
Restano ferme le migiori condizioni anche aziendali in atto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Abrasivi
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente Contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente articolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di Legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
Per i suddetti lavoratori le ore prestate fino alle 48 saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale, oltre le 48 ore e fino alle 60 con quote orarie maggiorate del 10%. Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali saranno compensate con quote orarie maggiorate del 35%.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13ª mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Ceramica
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-23 n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di Legge.
Nel rispetto delle norme di Legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
Per i lavoratori di cui al presente articolo le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione di fatto se non eccedono l'orario settimanale di 48 ore e con quote orarie maggiorate della percentuale contrattualmente prevista per il lavoro supplementare di cui all'art. 17, se comprese tra questo limite e le 60 ore settimanali.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi espletato tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
Non si applicano ai lavoratori discontinui le norme dei commi 5), 6), 7) e 13) art. 12 (Orario di lavoro).
Vetro
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore. Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita ai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali: ore 48;
- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali: ore 43;
- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali: ore 40.
Per le ore di lavoro prestate secondo i rispettivi orari contrattuali di cui ai precedente comma, ai suddetti lavoratori verrà corrisposta la retribuzione determinata in base ai criteri di cui alle "Clausole Generali", che precedono le tabelle retributive allegate al presente contratto, fatto salvo quanto indicato nella Nota a verbale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 12 fermo restando che i criteri applicativi relativi alla riduzione dell'orario di lavoro dovranno risultare compatibili con la particolare natura delle mansioni svolte dai lavoratori discontinui, di semplice attesa o custodia.
Agli effetti delle modalità di corresponsione della retribuzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 26, il coefficiente di cui al punto b) di detto articolo risulterà dal seguente rapporto:
-175/175 per i discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali;
-186/175 per i discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali;
-208/175 per i discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali.
Agli effetti della determinazione della retribuzione oraria, i divisori di cui all'articolo 24, saranno rispettivamente pari a 175,186, 208.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli addetti å mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
NOTA A VERBALE
La retribuzione afferente all'ultima ora dell'orario settimanale pari a 48 e 43 h è maggiorata con la percentuale del 18 per cento.
Norma comune a tutti i settori. Banca ore
Le parti riconoscono l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizioni di utilizzare in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento convengono di istituire il CONTO ORE INDIVIDUALE.
Nei conto ore individuale confluiranno le prestazioni eccedenti e/o straordinarie sulla base di quanto stabilito dal CCNL di riferimento con le seguenti opzioni:
- 50% di quote orarie retribuite 50% di riposi compensativi
- 100% di riposi compensativi
- 100% di quote orarie retribuite
Per quanto riguarda le prestazioni eccedenti e/o straordinarie nel mese di competenza verranno corrisposte le relative maggiorazioni previste dal presente CCNL.
Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà alle opzioni indicate precedentemente.
I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore individuale. La corresponsione delle quote orarie retribuite saranno corrisposte nei mese di competenza.
Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l'anno successivo; nel caso ciò non avvenga si intenderà confermata l'opzione in essere.
Qualora la fruizione dei riposi non fosse realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione è legittimo considerare utile per la fruizione un ulteriore anno. L'utilizzazione delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecnico, organizzative e produttive.
Chimica - Concia e Settori accorpati
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
- da oltre l'orario medio settimanale a 38,5 ore settimanali: nessuna maggiorazione
1) da oltre 38,5 a 48 settimanali 10%
2) oltre 48 ore settimanali 30%
3) Lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
4) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%
5) Lavoro effettuato in turni avvicendati:
a) turni diurni 4%
b) turno notturno 34%
c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo, intendendosi come tali quelle che si svolgono su tre turni avvicendati nell'intero arco settimanale di 7 giorni 50%
6) Lavoro domenicale con riposo compensativo 30%
7) Lavoro festivo oltre la 48ª ora 70%
8) Lavoro notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati):
oltre la 48ª ora:
- prima ora 60%
- ore successive 75%
9) Lavoratori turnisti - Indennità in cifra per le prestazioni effettuate in turno notturno.
Per il lavoro effettuato in turno notturno (normalmente 22.00 - 6.00) in aggiunta alle maggiorazioni previste al punto 5) di cui sopra, con decorrenza 1-4-2004, per ogni notte effettivamente lavorata, sarà corrisposto un importo in cifra pari a euro 3, elevato a euro 5 con decorrenza dal 1-1-2005. Le parti si danno atto che hanno inteso definire tale importo in cifra fissa in senso omnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza .
Il suddetto importo, non ha riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di Legge, diretti e/o indiretti, ivi compreso ai sensi del 2º comma dell'art 2120 cc. la sua esclusione dal trattamento di fine rapporto. L'indennità di cui sopra non è assorbibile da erogazioni allo stesso titolo concordate a livello aziendale se non espressamente previsto.
Tutte le percentuali di cui sopra comprendono l'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34.
Eccettuati i casi di recupero di godimento dei riposi compensativi previsti dall'art. 12 lettera D3), per il lavoro eccedente, straordinario e festivo competono, per le ore di lavoro prestate e in aggiunta alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote della retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Tali percentuali vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera A) dell'art. 25 calcolate secondo i criteri previsti dall'art. 24.
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di Legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 5) del presente articolo.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, dalla data del presente contratto, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della Legge n. 903/1977, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 5) del presente articolo o viceversa.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto 3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
CHIARIMENTI A VERBALE
Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendano nei due soli turni diurni.
Plastica e Gomma
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) da oltre la 39º ora media settimanale fino alla 48º ora settimanale______18%
2) oltre la 48º ora settimanale:
- per la 1º ora______25%
- per le ore successive______35%
3) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi______50%
4) lavoro festivo oltre la 48º ora settimanale______70%
5) lavoro domenicale con riposo compensativo______30%
6) avoro notturno non compreso in turni avvicendati:
- lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. _____30%
- lavoratori di cui ai gruppi A) e B) dell'art. ______50%
7) lavoro notturno oltre la 48º ora settimanale (compreso e non compreso in turni avvicendati):
- per la 1ª ora______60%
- per le ore successive______75%
8) lavoro effettuato in turni avvicendati:
- turni diurni ______4%
- turni diurni effettuati di domenica con riposo compensativo______34%
- turni diurni effettuati di domenica o in giorno festivo senza riposo compensativo______54%
- turni diurni effettuati in giorno festivo da lavoratori turnisti addetti a cicli continui______54%
- turni notturni______28%
- turni notturni effettuati di domenica con riposo compensativo______58%
- turni notturni effettuati di domenica o in giorno festivo senza riposo compensativo______78%
- turni notturni effettuati da lavoratori turnisti addetti a cicli continui______40%
- turni notturni effettuati in giorno festivo da lavoratori turnisti addetti a cicli continui______90%
Per i lavoratori effettuanti turni notturni avvicendati le maggiorazioni del 28%, del 40%, del 90% di cui al punto 8 del presente articolo, vengono incrementate per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) dei seguenti importi, espressi in euro:
Livelli | Importi dal 1-1-2006 |
I | 8,32 |
II | 8,73 |
III | 8,95 |
IV | 9,33 |
V | 9,77 |
VI | 10,49 |
VII | 11,84 |
VIII | 12,76 |
Le somme sopra indicate assorbono sino a concorrenza quanto in azienda già corrisposto allo stesso titolo.
Le percentuali suddette vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti 1) e 2) del successivo articolo 25, calcolate secondo i criteri previsti dall'articolo 24 del presente CCNL.
Tali percentuali non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Ai minori che lavorano in squadre avvicendate, la mezz'ora di riposo prevista dalle vigenti disposizioni di Legge dovrà essere retribuita, ma in tal caso le maggiorazioni previste per i turni diurni dal punto 8) del presente articolo sono ridotte di 4 punti.
Ferme restando le condizioni in atto aziendalmente, qualora, aziende organizzate su orario giornaliero ricorressero a turni avvicendati interessanti personale femminile, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 della Legge 903/1977, alle lavoratrici interessate verrà corrisposta la mezz'ora di riposo in luogo della maggiorazione di cui al punto 8) del presente articolo o viceversa.
CHIARIMENTI A VERBALE
1) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo, si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
2) La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei due soli turni diurni.
3) Per tutto quanto previsto dai punti 1) e 5) del primo comma del presente articolo restano salve le condizioni aziendali di miglior favore che continueranno ad essere applicate.
Abrasivi
Maggiorazioni.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
A Lavoratori ai quali si applica la normativa operai
1 lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali______5%
2 lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali______26%
2bis lavoro straordinario oltre le 48 ore settimanali______30%
3 lavoro straordinario notturno______55%
3bis lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali______70%
4 lavoro festivo______50%
5 lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)______55%
6 lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo______12%
7 lavoro notturno non compreso in turni______45%
8 lavoro notturno compreso in due turni avvicendati______20%
9 lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati______35%
10 lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo______45%
11 lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei due turni diurni______20%
12 lavoro su due turni giornalieri avvicendati______1,5%
13 lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di cui alla lettera C), punto 2), dell'articolo 8
a) oltre l'ottava ora giornaliera______10%
b) nella giornata di sabato______10%
13bis lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1), dell'articolo 8______10%
14 lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il lImite annuo di 2024 ore (2429 ore per i lavoratori discontinui)______30%
B Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati e qualifiche speciali
1 lavoro eccedente da 38 ore a 40 ore settimanali______5%
2 lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali______26%
3 lavoro straordinario ore successive______30%
4 lavoro straordinario notturno______70%
5 lavoro festivo______50%
6 lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)______70%
7 lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo (solo per le qualifiche speciali)______12%
8 lavoro notturno non compreso in turni______45%
9 lavoro notturno compreso in due turni avvicendati______20%
10 lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati______35%
11 lavoro notturno feriale e domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo______45%
12 lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei due turni diurni______20%
13 lavoro su due turni giornalieri avvicendati______1,5%
14 lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su un arco pluriperiodale di cui alla lettera C), punto 2), dell'articolo 8
a) oltre l'ottava ora giornaliera______10%
b) nella giornata di sabato______10%
14bis lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1), dell'articolo 8______10%
15 lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestato oltre il lImite annuo di 2024 ore (2429 ore per i lavoratori discontinui)______30%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono da computarsi sulla retribuzione di fatto, ad eccezione della maggiorazione dell'1,5% per le ore di lavoro effettivamente lavorate, in caso di lavoro su due turni giornalieri avvicendati (punto 12 lettera A e punto 13 lettera B), che è da computarsi sul totale di minimo contrattuale e I.P.O. Tale maggiorazione assorbe, fino a concorrenza, quanto a qualsiasi titolo già concordato o erogato in impresa in relazione al suddetto regime di orario.
Tutte le percentuali di maggiorazione sopra dette, fatta eccezione del 30% di cui al punto 14 lettera A e punto 15 lettera B, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CHIARIMENTO A VERBALE
Nella fattispecie prevista dall'articolo 12, lettera C), punto 2) per determinare le maggiorazioni spettanti nel caso di prestazioni, a carattere non collettivo, aggiuntive rispetto all'orario di lavoro programmato, dovrà farsi riferimento all'orario medio settimanale di 38 ore che il programma realizza come media su un arco pluriperiodale.
Nella fattispecie sopra indicata, tenuto conto del trattamento previsto dall'articolo 12 , lettera E), punto 4) la maggiorazione spettante per la prestazione eccedente compresa tra 38 h e 40 h sarà pari al 10%.
Ceramica
A) Per i lavoratori cui si applica la normativa operai:
Tipologia prestazione | Maggiorazione |
(1) lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali | 5% |
(2) lavoro straordinario oltre 40 ore settimanali | 26% |
(3) lavoro straordinario oltre 48 ore settimanali | 30% |
(4) lavoro straordinario notturno | 55% |
(5) lavoro straordinario notturno oltre le 48 ore settimanali | 70% |
(6) lavoro festivo | 50% |
(7) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 55% |
(8) lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo | 12% |
(9) lavoro notturno non compreso in turni | 45% |
(10) lavoro notturno compreso in due turni avvicendati | 20% |
(11) lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati | 35% |
(12) lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo | 45% |
(13) lavoro domenicale a turni (turni diurni) | 20% |
(14) lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo + ipo) | 1,5% |
(15) lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su di un arco pluriperiodale di cui alla lettera C), punto 2), dell'art. 8 oltre l'ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato | 10% |
(16) lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1 dell'art. 8 | 10% |
(17) lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) | 30% |
B) Per i lavoratori cui si applica la normativa impiegati:
Tipologia prestazione | Maggiorazione |
(1) lavoro eccedente da 38 a 40 ore settimanali | 5% |
(2) lavoro straordinario da 41 a 44 ore settimanali | 26% |
(3) lavoro straordinario ore successive | 30% |
(4) lavoro straordinario notturno | 70% |
(5) lavoro festivo | 50% |
(6) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 70% |
(7) lavoro domenicale, non in turni, con riposo compensativo (solo per le qualifiche speciali) | 12% |
(8) lavoro notturno non compreso in turni | 45% |
(9) lavoro notturno compreso in due turni avvicendati | 20% |
(10) lavoro notturno compreso in tre turni avvicendati | 35% |
(11) lavoro notturno feriale domenicale compreso in turni avvicendati a ciclo continuo | 45% |
(12) lavoro nei giorni domenicali a turni avvicendati nei due turni diurni | 20% |
(13) lavoro su due turni giornalieri avvicendati (su minimo + ipo) | 1,5% |
(14) lavoro prestato in caso di orari settimanali realizzati come media su di un arco pluriperiodale di cui alla lettera C), punto 2), dell'art. 8 oltre l'ottava ora giornaliera e nella giornata di sabato | 10% |
(15) lavoro prestato nella giornata di sabato nel caso di orari settimanali realizzati su un arco di 4 o 6 giorni di cui alla lettera C), punto 1 dell'art. 8 | 10% |
(16) lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.429 per i lavoratori discontinui) | 30% |
Tutte le maggiorazioni di cui ai precedenti punti A) e B) sono da computarsi sulla retribuzione di fatto.
C) In caso di lavoro su 2 turni giornalieri avvicendati, al lavoratore per le ore di lavoro effettivamente lavorate verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,5% del totale di minimo e indennità di posizione organizzativa (IPO): tale maggiorazione assorbe, fino a concorrenza, quanto a quals1asi titolo già concordato o erogato in azienda in relazione al suddetto regime di orario.
Tutte le percentuali di maggiorazione sopraddette, fatta eccezione del 30% di cui al punto 13), lett. A) e al punto 14), lett. B), non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
I trattamenti di cui alla lett. A), punti 8), 9) e 10), alla lett. B), punti 9), 10) e 11) e alla lett. C) assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato in sede aziendale in relazione agli stessi regimi di orario.
Vetro
Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario (oltre l'orario di Legge di 40 ore settimanali di cui al comma 1 art.13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196) deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi l'esigenza di soddisfare l'andamento del mercato in relazione a stagionalità , a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l'assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di Legge in particolari periodi dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla R.S.U..
Al di là dei casi previsti dal comma secondo, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U..
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al secondo comma.
Salvo il caso di urgenza per il lavoro straordinario, la prestazione di lavoro oltre l'orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore. Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l'organico, nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, terzo comma, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l'iniziativa dell'Azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.
Le ore di prestazione relative alla protrazione del turno saranno compensate con le percentuali di maggiorazione sottoindicate.
È lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
È lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle ricorrenze festive di cui all'art. 23. Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
- lavoro straordinario (dalla 41ª alla 48ª): 18%;
- lavoro straordinario diurno feriale (49ª ora): 22%
- lavoro straordinario diurno feriale (ore successive): 30%;
- lavoro straordinario notturno: 50%;
- lavoro in giorni festivi: 55%;
- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 32%;
- lavoro straordinario festivo: 65%;
- lavoro domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati: 10%.
Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette verranno calcolate, per i lavoratori di cui al gruppo 3), sulla quota oraria degli elementi della retribuzione mensile, indicati nell'art. 24, ottenuta secondo i criteri contemplati nello stesso articolo.
Ai fini di cui sopra, la quota oraria per i cottimisti va maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Per i lavoratori di cui al gruppo 2) la quota oraria, agli effetti di cui sopra, si ottiene dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui all'art. 24.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
In applicazione di quanto stabilito dall'art.17, D.lgs. n. 66/03, potranno essere concordate deroghe alla durata minima del riposo giornaliero, previsto all'art. 7 del citato Decreto n. 66/03, mediante accordi collettivi conclusi a livello aziendale tra la R.S.U., le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti e l'azienda ovvero a livello di distretto industriale. Sono comunque fatte salve le intese in materia già sottoscritte alla data di entrata in vigore dal presente contratto.
NOTE A VERBALE
- Per la categoria dei lavoratori di cui al gruppo 1) la retribuzione oraria, ai soli effetti del calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 17, viene ottenuta dividendo per 165 la retribuzione mensile composta dagli elementi di cui all'art. 24.
- Per i lavoratori di cui al gruppo 2), agli effetti di quanto previsto al comma 15 del presente articolo, sono fatte salve le situazioni individuali in atto al 1 maggio 1983.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 17 - Lavoro eccedente, straordinario, banca ore, lavoro notturno e festivo ed a turni: Maggiorazioni
Omissis
Chimica - Concia e Settori accorpati
Omissis
9) Lavoratori turnisti - Indennità in cifra per le prestazioni effettuate in turno notturno.
Per il lavoro effettuato in turno notturno (normalmente 22:00 - 06:00) in aggiunta alle maggiorazioni previste al punto 5) di cui sopra, con decorrenza 1-4-2004, per ogni notte effettivamente lavorata, sarà corrisposto un importo in cifra pari a euro 3, elevato a euro 5 con decorrenza dal 1-1-2005. Dal 1 gennaio 2017, tale importo è elevato a 6 euro.
Plastica e Gomma
Omissis
Per i lavoratori effettuanti turni notturni avvicendati le maggiorazioni del 28%, del 40%, del 90% di cui al punto 8 del presente articolo, vengono incrementate per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00) dei seguenti importi, espressi in euro:
Livelli
Importi dal 1-1-2006
dal 1 gennaio 2017
I
8,32
9,32
II
8,73
9,73
III
8,95
9,95
IV
9,33
10,33
V
9,77
10,77
VI
10,49
11,49
VII
11,84
12,84
VIII
12,76
13,76
Art. 18 - Turnisti a ciclo continuo Chimica - Concia e Settori accorpati
Chimica - Concia e Settori accorpati
Si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 lettera A3).
Plastica e Gomma
Il lavoratore turnista addetto ai cicli continui, intesi come tali quelli che si svolgono su tre turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni, ha diritto di godere, nel corso dell'anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quanto sono state le festività lavorate, secondo modalità da concordare in sede aziendale.
Vetro
Ferma restando la durata dell'orario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 12, l'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo - intese come tali quelle che si svolgono su turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni nonché quelle dei lavoratori addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni - è stato pari a 236,5 giornate lavorative annue sino al 31/12/91, a 236 giornate lavorative sino al 31/12/93 a 235 giornate lavorative annue sino al 30/06/00, a 234,5 giornate lavorative annue sino al 30/06/01, pari a 234 giornate lavorative sino al 30/06/02, è pari a 233,5 giornate lavorative annue sino al 30/06/06; a decorrere dal 01/07/06 è pari a 232,5 giornate lavorative annue.
Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 del CCNL 7/03/87, la collocazione in ragione d'anno delle 7,5, delle 8, delle 9, delle 9,5, delle 10, delle 10,5 e delle 11,5 giornate di riposo che comprendono le 40 ore di riduzione d'orario di cui al Protocollo d'intesa 22/01/83 e le ulteriori 6,5 giornate, sarà definita con la R.S.U., tenendo conto delle flessibilità connesse alle esigenze tecnico produttive delle aziende e senza operare conguagli individuali tra i riposi in questione ed il numero delle festività lavorate.
Le giornate di riposo di cui al comma precedente assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la R.S.U. potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restando i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la R.S.U. e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI TURNISTI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI A CICLO CONTINUO
Per le festività lavorate il relativo trattamento retributivo sarà costituito dalla normale retribuzione mensilizzata di cui all'art. 26 con l'aggiunta del compenso per le ore effettivamente prestate nelle festività stesse maggiorate della percentuale per lavoro in giorni festivi.
NOTE A VERBALE
Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili, fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario eventualmente definite da provvedimenti di Legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse o provvedimenti di istituzione di nuove festività.
Le Parti confermano le riduzioni di orario di lavoro concordate a partire dal 1º luglio 2006 sono da applicarsi su base annua.
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal protocollo d'Intesa 22-1-1983, al punto 11.
Art. 19 - Riposo settimanale - giorni festivi (normativa comune a tutti i settori)
In applicazione dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dalla Legge n. 133/2008, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica; tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche e i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui al comma precedente;
b) le seguenti festività:
1) capodanno;
2) 6 gennaio - Epifania;
3) lunedì di Pasqua - giorno dell'Angelo;
4) 25 aprile - anniversario della Liberazione;
5) 1º maggio - festa del lavoro;
6) 2 giugno - festa della Repubblica
7) 15 agosto - Assunzione;
8) 1º novembre - Ognissanti;
9) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
10) 25 dicembre - S. Natale;
11 ) 26 dicembre - S. Stefano;
12) giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento e le altre che, eventualmente in sostituzione o in aggiunta, venissero stabilite.
c) il giorno di Pasqua (solo per il settore Plastica e Gomma).
In caso di coincidenza di una o più festività di cui alla lettera b) del presente articolo:
- tra di loro;
- con la domenica (escluso il settore Chimico);
- con il giorno destinato al riposo compensativo:
qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo dell'intera retribuzione giornaliera, calcolata con i criteri di cui all'art. 25.
Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, corrisposto per periodi non superiori al mese, comprenderà 1/25 dell'importo di tali voci retributive corrisposto nell'ultimo periodo di paga mensile.
Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, il trattamento di cui sopra verrà aumentato dell'aliquota media di maggiorazione risultante nel ciclo completo dei turni effettuati, limitatamente agli emolumenti che costituiscono le base di calcolo della medesima maggiorazione.
Il lavoro nelle festività sopraindicate è consentito sotto osservanza delle norme di Legge e del presente contratto; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 17 del presente CCNL.
NOTA A VERBALE PER IL SETTORE PLASTICA E GOMMA
In sede aziendale potrà essere concordato, anche secondo le modalità in atto laddove esistenti, di sostituire il trattamento economico per il giorno di Pasqua con il godimento di una giornata di riposo.
NOTA A VERBALE PER SETTORE CHIMICA-CONCIA E SETTORI ACCORPATI
Il trattamento economico delle festività cadenti di domenica e della Pasqua, dal 1-5-1994, è ricompreso nei minimi tabellari.
Chimica - Concia e Settori accorpati
Dal 1-1-1999 le 4 ex festività religiose concorrono al raggiungimento degli orari di lavoro di cui al precedente art. 12.
La ex-festività del 4 novembre ed il relativo trattamento economico è stato assorbito nella riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 14.
In tal modo per la festività qui considerata decade ogni caratteristica festiva e ai sensi delle normative contrattuali e di Legge.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nel caso che una o più delle ex festività del presente articolo dovessero essere ripristinate, le parti si incontreranno per definire gli opportuni provvedimenti.
Plastica e Gomma
Le festività considerate dalla Legge 54/1977, così come modificata dal D.P.R. 28-12-1985, n. 792, saranno utilizzate con i seguenti criteri:
4 ex festività religiose:
a) su iniziativa delle parti aziendali potranno essere concordati utilizzi collettivi di tutte o parte delle stesse;
b) quali riposi compensativi da parte dei singoli lavoratori e, nel caso, per gruppi di 4 o 8 ore indivisibili fra di loro e normalmente non consecutivi, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi e con la salvaguardia delle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
La maturazione del diritto è collegata ai criteri dell'istituto delle ferie.
L'eventuale utilizzo collettivo delle ex festività nonché la scelta dell'epoca delle ferie formeranno oggetto di esame tra la direzione e la R.S.U. al fine di definire, con salvaguardia delle esigenze aziendali, un calendario annuo di massima, rivedibile in caso di variazione delle esigenze produttive previste.
Una ex festività civile:
il relativo trattamento economico viene erogato in ragione di 1/25 nel periodo di paga di novembre di ciascun anno.
In tal modo per 1e festività qui considerate decade ogni caratteristica festiva ai sensi delle normative contrattuali e di Legge.
Ceramica
Si rinvia a quanto previsto all'art. 14 - Riduzione orario di lavoro
Abrasivi
Si rinvia a quanto previsto all'art. 14 - Riduzione orario di lavoro
Vetro
Si rinvia a quanto previsto all'art. 14 - Riduzione orario di lavoro
Chimica - Concia e Settori accorpati (1)
(1) Per il settore concia vedi allegato n. 10 del CCNL 5 ottobre 2006
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
lavoratori con anzianità di servizio:
A. fino a 10 anni: 4 settimane.
B. da oltre 10 a 18 anni:
- lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 11: 4 settimane + 3 giorni dal 1-1-1997.
- lavoratori di cui gruppi 1 ), 2) e 3) dell'art. 11: 5 settimane;
C. oltre i 18 anni:
- lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 11: 5 settimane dal 1-1-1996.
- lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell'art. 11 assunti fino al 31-7-1990: 5 settimane + 2 giorni.
- lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell'art. 11 assunti dal 01-8-1990: 5 settimane.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell'orario settimanale in cinque giorni.
Tra la Direzione e la R.S.U. formerà oggetto di esame preventivo un calendario annuo circa la scelta dell'epoca delle ferie, della riduzione dell'orario annuo di cui al precedente art. 14, con salvaguardia delle esigenze aziendali e modificabile in caso di variazione delle esigenze produttive previste.
Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lettere b) e c) dell'art. 19 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; il pagamento della relativa indennità sostitutiva potrà avvenire solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro: il periodo di ferie non può coincidere, salvo diverso accordo tra le parti, con la decorrenza del periodo previsto di preavviso.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 37.
CHIARIMENTO A VERBALE
I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni. Pertanto per tali festività non si farà luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico.
NOTA A VERBALE
La settimana è pari all'orario medio settimanale.
La giornata è pari ad un quinto dell'orario medio settimanale.
Le giornate di ferie godute dai lavoratori, vengono detratte dal monte-ore ferie complessivamente spettante, in relazione al numero di ore che si sarebbero dovute prestare in tali giornate.
Plastica e Gomma
Nei corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
A) per i lavoratori di cui ai gruppi A) e B) dell'art. 11, assunti precedentemente al 04-04-1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni e fino a 18 anni;
- 5 settimane e 2,5 giorni (pari a 27,5 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni;
B) per i lavoratori di cui ai gruppi A) e B) dell'art. 11, assunti a decorrere dal 04-04-1996:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 10 anni.
C) per i lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. 11___:
- 4 settimane (pari a 20 giorni lavorativi) per anzianità fino a 18 anni;
- 5 settimane (pari a 25 giorni lavorativi) per anzianità oltre 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festività previste dalla lettera b) del precedente art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili, agli effetti delle ferie, e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse, ovvero, d'accordo con la R.S.U., al pagamento per le giornate di ferie non godute.
In caso di non godimento nell'arco dell'anno di maturazione, di un periodo non inferiore a quattro settimane, il periodo residuo di ferie dovrà essere goduto nei 18 mesi successivi ai termine dell'anno di maturazione stesso.
Qualora durante il periodo feriale sopravvenga una malattia che comporti il ricovero ospedaliero, regolarmente documentato, le ferie si considerano interrotte per la durata del ricovero medesimo.
Per coloro che lavorano normalmente a cottimo la retribuzione si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
Per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati la relativa maggiorazione verrà conteggiata nelle retribuzioni sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Per gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni, il periodo di cui al primo comma è stabilito in 30 giorni di calendario.
La scelta dell'epoca sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione. Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, salvo se espressamente concordato. Il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreché non abbia già usufruito dell'intero periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno in ogni caso computate come mesi interi.
Qualora il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 37 del presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
I periodi contrattuali di ferie espressi in settimane e giorni debbono intendersi tramutati in ore lavorative con le seguenti modalità:
- la settimana è pari a 39 ore;
- la giornata è pari a 7 ore e 48 minuti.
Dal monte ore individuale vengono detratte tante ore quante quelle che sarebbero state prestate secondo il regime di orario ordinario in atto.
Abrasivi
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, a un periodo di ferie retribuito con retribuzione di fatto.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall'art. 34 CCNL 12/10/1994 ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dalla lettera C), punto 2), dell'articolo 8, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze dei servizio.
Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere spetteranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Per i minori si fa riferimento alle norme di Legge.
All'inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione.
I periodi di ferie saranno i seguenti;
Lavoratori cui al applica la normativa operai
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 15 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 15 e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre 18 anni compiuti.
Lavoratori cui si applica la normativa qualifiche speciali e impiegati
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 2 giorni di calendario per anzianità oltre 8 e fino a 18 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore a 18 anni.
La malattia insorta in periodo di ferie, qualora sia di natura tale da comportare il ricovero ospedaliero, interrompe le ferie per tutta la durata del ricovero stesso.
NOTA A VERBALE
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e I.P.O.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1º luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'impresa tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'impresa.
NOTE A VERBALE
1) Per gli addetti al settore degli Abrasivi, la gratifica feriale verrà corrisposta nella misura del 22% del totale di minimo ed I.P.O.
2) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto per i lavoratori dei settore Abrasivi ai quali si applica la normativa impiegati ed eventuali altre aziendali.
Ceramica
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio, a un periodo di ferie retribuito con retribuzione di fatto.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno a 1 settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento previsto dall'art. 19 (Festività) ovvero, in alternativa, al prolungamento delle ferie stesse.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16), art. 12 (Orario di lavoro) le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo delle ferie avrà normalmente carattere continuativo e sarà scelto di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio. Al fine di promuovere un effettivo godimento delle ferie residue dei lavoratori, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro 6 mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione.
Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, lasciando inoltre alle Parti di concordare il compenso per il tempo impiegato dal dipendente per gli spostamenti suddetti. A tale effetto il lavoratore è tenuto a comprovare di essersi effettivamente recato nella località dichiarata.
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione di fatto e per i giorni di ferie non goduti.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti 12simi dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento delle ferie per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.
Nei casi di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti 12simi delle ferie stesse quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Per i minori si fa riferimento alle norme di Legge.
All'inizio del godimento delle ferie dovrà essere effettuato, a chi ne farà richiesta, il pagamento della relativa retribuzione.
I periodi di ferie saranno i seguenti:
(1) lavoratori ai quali si applica la normativa OPERAI:
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 10 anni compiuti
- 5 settimane di calendario per anzianità oltre i 10 anni compiuti
(2) lavoratori ai quali si applica la normativa QUALIFICHE SPECIALI e IMPIEGATI
- 4 settimane di calendario per anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno di calendario per anzianità di oltre 8 e fino a 15 anni compiuti;
- 5 settimane di calendario per anzianità superiore ai 15 anni.
La malattia insorta in periodo di ferie interrompe le stesse per tutta la sua durata.
Per i lavoratori turnisti a ciclo continuo, l'inizio del periodo feriale non potrà coincidere con un giorno di riposo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere un godimento il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella nazione d'origine.
Gratifica feriale
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura del 12% del totale di minimo contrattuale e IPO.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (dal 1º luglio al 30 giugno), al lavoratore saranno concessi tanti 12simi della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente previsto a carico dell'azienda.
Vetro
Il lavoratore, a decorrere dal 1º gennaio 1991, ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite, nei termini sotto indicati:
Lavoratori di cui ai Gruppi 1), 2) e 3):
- 20 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 4 anni compiuti;
- 21 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 4 anni e fino a 9 anni compiuti;
- 22 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 9 anni e fino a 14 anni compiuti;
- 24 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 14 anni e fino a 19 anni compiuti;
- 25 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre 19 anni compiuti.
I lavoratori di cui ai Gruppi 1) e 2), in forza al 21 novembre 1990, conserveranno ad personam, quale condizione di miglior favore, la misura di ferie già maturate ai sensi della precedente normativa.
Gli stessi lavoratori continueranno altresì a maturare le maggiori misure di ferie secondo la precedente normativa fino al 31 dicembre 1998.
Successivamente a tale data, per tutti i lavoratori varranno esclusivamente le nuove misure di ferie così come definite nel presente articolo, ferme comunque restando le misure di ferie singolarmente già maturate fino alla predetta data del 31 dicembre 1998.
I lavoratori turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al 21 novembre 1990, conserveranno il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie annuali fino al limite massimo di 28 giorni lavorativi. Per i predetti lavoratori, assunti successivamente alla data del 21 novembre 1990, vengono mantenuti i 3 giorni aggiuntivi di cui alla precedente normativa, entro il limite massimo di 25 giorni complessivi.
Ai soli effetti del presente articolo, per giorni lavorativi si intendono quelli di effettiva prestazione, salvo quanto previsto dall'Allegato 1 del CCNL 9-12-2010 per i settori del vetro bianco e colorato, a soffio, ecc.
La scelta dell'epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'Azienda terrà conto degli eventuali desideri del lavoratore.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve esser compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.
Al fine di un effettivo godimento delle ferie, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse, entro 30 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La programmazione relativa a tali periodi sarà realizzata a livello aziendale entro il primo semestre di ogni anno nel rispetto delle prassi aziendali in atto o in occasione dell'apposita riunione per la definizione dei calendari annui.
Il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, spetterà al lavoratore il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Nel caso di ferie collettive, al lavoratore di cui al gruppo 3) che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle stesse per quanti sono i mesi di anzianità.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'Azienda è tenuta a corrispondergli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 37 del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Situazioni particolari determinate da accordi in sede locale in materia di ferie saranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni competenti, al fine di un loro allineamento con i criteri determinati al riguardo nel presente articolo.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 21 - Ferie
Ferme restando le ferie aggiuntive maturate al 31/12/2016 in relazione all'anzianità di servizio, a far data dal 01/01/2017 ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene incrementata di mesi 12.
Art. 22 - Trattamento economico
Chimica - Concia e Settori accorpati
Minimi contrattuali
I minimi contrattuali mensili, espressi in euro, vengono incrementati come segue e conseguentemente alle date sotto indicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi contrattuali mensili, espressi in euro e comprensivi di tutti gli arrotondamenti:
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Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
A | 1.307,93 | 22,76 | 1.330,69 | 22,07 | 1.352,76 | 20,00 | 1.372,76 | 18,62 | 1.391,38 | 83,45 |
B | 1.407,63 | 25,03 | 1.432,66 | 24,28 | 1.456,94 | 22,00 | 1.478,94 | 20,48 | 1.499,43 | 91,79 |
C | 1.548,73 | 28,45 | 1.577,18 | 27,59 | 1.604,77 | 25,00 | 1.629,77 | 23,28 | 1.653,05 | 104,32 |
D | 1.712,00 | 33,00 | 1.745,00 | 32,00 | 1.777,00 | 29,00 | 1.806,00 | 27,00 | 1.833,00 | 121,00 |
E | 1.827,85 | 36,87 | 1.864,72 | 35,75 | 1.900,47 | 32,40 | 1.932,87 | 30,17 | 1.963,04 | 135,19 |
F | 2.032,86 | 40,28 | 2.073,14 | 39,06 | 2.112,20 | 35,40 | 2.147,60 | 32,96 | 2.180,56 | 147,70 |
G | 2.230,22 | 44,83 | 2.275,05 | 43,48 | 2.318,53 | 39,40 | 2.357,93 | 36,68 | 2.394,61 | 164,39 |
H | 2.350,51 | 49,61 | 2.400,12 | 48,11 | 2.448,23 | 43,60 | 2.491,83 | 40,59 | 2.532,42 | 181,91 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza ed E.d.r. e festività cadenti di domenica e la festività della Pasqua.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.410,00 1493,45 al livello A.
Con decorrenza 01-05-1994 le festività cadenti di domenica ed il trattamento della Pasqua di cui all'art. 26 del CCNL 27-07-1990 sono stati definitivamente conglobati nei minimi contrattuali.
Per i lavoratori inquadrati nei parametri E, F, e G "l'elemento aggiuntivo della retribuzione" di cui all'art. 17 del CCNL 07-04-1983 viene trasformato, con decorrenza dal 06-02-1987, in "elemento aggiuntivo ad personam".
Ai lavoratori di cui al Gruppo 1) dell'art. 11 è riconosciuta una "indennità di funzione" di € 114,00.
Con decorrenza dal 01-01-2007, ai lavoratori di cui al Gruppo 1 dell'art. 11 l'indennità di funzione è elevata ad € 160,00.
L'incremento dell'indennità di funzione, pari ad € 15,00, potrà essere assorbita fino a concorrenza da importi erogati allo stesso titolo e/o da eventuali superminimi individuali.
Pertanto, a regime, la retribuzione di riferimento, per il biennio 2010-2011, sarà pari a € 1.330,00 al parametro A.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che nella definizione degli aumenti retributivi di cui all'accordo del 16 gennaio 2002 si è tenuto conto della reintroduzione della festa della Repubblica.
Plastica e Gomma
I minimi contrattuali vengono aumentati come segue:
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
I | 1.289,45 | 24,09 | 1.313,54 | 23,36 | 1.336,90 | 21,17 | 1.358,07 | 19,71 | 1.377,78 | 88,33 |
II | 1.405,35 | 27,22 | 1.432,57 | 26,39 | 1.458,96 | 23,92 | 1.482,88 | 22,27 | 1.505,15 | 99,80 |
III | 1.448,30 | 28,18 | 1.476,48 | 27,33 | 1.503,81 | 24,77 | 1.528,58 | 23,06 | 1.551,64 | 103,34 |
IV | 1.501,27 | 30,35 | 1.531,62 | 29,43 | 1.561,05 | 26,67 | 1.587,72 | 24,83 | 1.612,55 | 111,28 |
V | 1.580,64 | 33,00 | 1.613,64 | 32,00 | 1.645,64 | 29,00 | 1.674,64 | 27,00 | 1.701,64 | 121,00 |
VI | 1.690,96 | 36,36 | 1.727,32 | 35,26 | 1.762,58 | 31,95 | 1.794,53 | 29,75 | 1.824,28 | 133,32 |
VII | 1.872,45 | 41,96 | 1.914,41 | 40,69 | 1.955,10 | 36,87 | 1.991,97 | 34,33 | 2.026,30 | 153,85 |
VIII | 2.032,42 | 48,05 | 2.080,47 | 46,60 | 2.127,07 | 42,23 | 2.169,30 | 39,32 | 2.208,62 | 176,20 |
VIII | 2.106,02 | 49,10 | 2.155,12 | 47,61 | 2.202,73 | 43,15 | 2.245,88 | 40,17 | 2.286,05 | 180,03 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza ed E.d.r.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.774,00 1895,00 al livello V.
NOTA A VERBALE
Con la retribuzione di competenza del mese di giugno 2006, a tutti i lavoratori in forza alla data dell'11 maggio 2006, sarà erogata la somma di € 140,00 uguale per tutti. L'importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti di Legge e di contratto, ivi compreso il TFR.
Tale importo, inoltre, copre tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS), fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuiti, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico.
Abrasivi
Minimi contrattuali.
Trattamento contrattuale mensile (minimi contrattuali, indennità di contingenza, E.d.r. ed indennità di posizione organizzativa) in vigore da dicembre 2009:
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
A1 | 2.162,15 | 50,15 | 2.212,30 | 46,91 | 2.259,21 | 45,29 | 2.304,50 | 43,68 | 2.348,18 | 186,03 |
B1 | 1.998,54 | 39,89 | 2.038,43 | 37,32 | 2.075,75 | 36,03 | 2.111,78 | 34,74 | 2.146,52 | 147,98 |
B2 | 1.881,19 | 36,47 | 1.917,66 | 34,12 | 1.951,78 | 32,94 | 1.984,72 | 31,76 | 2.016,48 | 135,29 |
C1 | 1.735,08 | 34,19 | 1.769,27 | 31,99 | 1.801,26 | 30,88 | 1.832,14 | 29,78 | 1.861,92 | 126,84 |
C2 | 1.698,92 | 33,05 | 1.731,97 | 30,92 | 1.762,89 | 29,85 | 1.792,74 | 28,79 | 1.821,53 | 122,61 |
C3 | 1.654,26 | 31,91 | 1.686,17 | 29,85 | 1.716,02 | 28,82 | 1.744,84 | 27,79 | 1.772,63 | 118,37 |
D1 | 1.615,50 | 31,00 | 1.646,50 | 29,00 | 1.675,50 | 28,00 | 1.703,50 | 27,00 | 1.730,50 | 115,00 |
D2 | 1.519,76 | 28,04 | 1.547,80 | 26,23 | 1.574,02 | 25,32 | 1.599,35 | 24,42 | 1.623,77 | 104,01 |
D3 | 1.487,76 | 26,90 | 1.514,66 | 25,16 | 1.539,82 | 24,29 | 1.564,11 | 23,43 | 1.587,54 | 99,78 |
E1 | 1.438,56 | 26,67 | 1.465,23 | 24,95 | 1.490,18 | 24,09 | 1.514,27 | 23,23 | 1.537,50 | 98,94 |
E2 | 1.380,91 | 23,71 | 1.404,62 | 22,18 | 1.426,80 | 21,41 | 1.448,21 | 20,65 | 1.468,86 | 87,95 |
E3 | 1.332,96 | 23,02 | 1.355,98 | 21,54 | 1.377,52 | 20,79 | 1.398,31 | 20,05 | 1.418,36 | 85,40 |
F | 1.310,13 | 22,79 | 1.332,92 | 21,32 | 1.354,24 | 20,59 | 1.374,83 | 19,85 | 1.394,68 | 84,55 |
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.619,19 1734,19 al livello D1.
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione
A decorrere dal 1º gennaio 2007 l'Elemento Aggiuntivo della retribuzione dei lavoratori con qualifica di quadro, inquadrati ai sensi dell'art. 4 nella categoria A, è pari a 172,00 euro.
NORMA TRANSITORIA
L'incremento dell'Elemento aggiuntivo della retribuzione determinato con il rinnovo contrattuale del 10 maggio 2006, pari a 22 Euro, è assorbibile dal superminimo individuale.
NOTE A VERBALE
1) Nel caso di passaggio di categoria la differenza esistente tra minimo tabellare della categoria di provenienza e minimo tabellare della categoria acquisita nonché quella relativa alla indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
2) Nel caso di passaggio ad una posizione organizzativa superiore nell'ambito della categoria di appartenenza, la differenza esistente tra le indennità di posizione organizzativa sarà assorbita dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
Ceramica
I minimi contrattuali mensili in vigore sono quelli risultanti dalle seguenti tabelle:
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
A1 | 2.122,04 | 47,36 | 2.169,40 | 44,31 | 2.213,71 | 42,78 | 2.256,49 | 41,25 | 2.297,74 | 175,70 |
B1 | 1.977,97 | 37,67 | 2.015,64 | 35,24 | 2.050,88 | 34,03 | 2.084,91 | 32,81 | 2.117,72 | 139,75 |
B2 | 1.865,24 | 35,31 | 1.900,55 | 33,03 | 1.933,58 | 31,89 | 1.965,47 | 30,75 | 1.996,22 | 130,98 |
C1 | 1.721,97 | 33,80 | 1.755,77 | 31,62 | 1.787,39 | 30,53 | 1.817,92 | 29,44 | 1.847,36 | 125,39 |
C2 | 1.687,24 | 32,72 | 1.719,96 | 30,61 | 1.750,57 | 29,56 | 1.780,13 | 28,50 | 1.808,63 | 121,39 |
C3 | 1.643,33 | 31,86 | 1.675,19 | 29,81 | 1.705,00 | 28,78 | 1.733,78 | 27,75 | 1.761,53 | 118,20 |
D1 | 1.603,50 | 31,00 | 1.634,50 | 29,00 | 1.663,50 | 28,00 | 1.691,50 | 27,00 | 1.718,50 | 115,00 |
D2 | 1.509,70 | 27,99 | 1.537,69 | 26,18 | 1.563,87 | 25,28 | 1.589,15 | 24,38 | 1.613,53 | 103,83 |
D3 | 1.477,78 | 26,69 | 1.504,47 | 24,97 | 1.529,44 | 24,11 | 1.553,55 | 23,25 | 1.576,80 | 99,02 |
E1 | 1.426,38 | 26,05 | 1.452,43 | 24,37 | 1.476,80 | 23,53 | 1.500,33 | 22,69 | 1.523,02 | 96,64 |
E2 | 1.371,01 | 23,25 | 1.394,26 | 21,75 | 1.416,01 | 21,00 | 1.437,01 | 20,25 | 1.457,26 | 86,25 |
E3 | 1.336,17 | 22,17 | 1.358,34 | 20,74 | 1.379,08 | 20,03 | 1.399,11 | 19,31 | 1.418,42 | 82,25 |
F | 1.297,81 | 21,53 | 1.319,34 | 20,14 | 1.339,48 | 19,44 | 1.358,92 | 18,75 | 1.377,67 | 79,86 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza ed E.d.r.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 4.607,50 1722,50 al livello D1.
Ai lavoratori con la qualifica di Quadro sarà corrisposto sotto la voce "Elemento Aggiuntivo della Retribuzione" un importo mensile pari ad € 77,47.
NOTA A VERBALE
Nel caso di passaggio di categoria, la differenza esistente tra minimo tabellare della categoria di provenienza e minimo tabellare della categoria acquisita, nonché quella relativa alla indennità di posizione organizzativa, sarà assorbita fino a concorrenza dai superminimi collettivi contrattati per i quali sia stata prevista la possibilità di assorbimento, nonché dai superminimi individuali.
Vetro
VETRO Settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
F | 1.341,91 | 23,13 | 1.365,04 | 21,64 | 1.386,68 | 20,90 | 1.407,58 | 20,15 | 1.427,73 | 85,82 |
E1 | 1.437,85 | 25,91 | 1.463,76 | 24,24 | 1.488,00 | 23,40 | 1.511,40 | 22,57 | 1.533,97 | 96,12 |
E2 | 1.544,48 | 28,92 | 1.573,40 | 27,05 | 1.600,45 | 26,12 | 1.626,57 | 25,19 | 1.651,76 | 107,28 |
E3 | 1.575,70 | 29,61 | 1.605,31 | 27,70 | 1.633,01 | 26,75 | 1.659,76 | 25,79 | 1.685,55 | 109,85 |
D1 | 1.619,15 | 31,00 | 1.650,15 | 29,00 | 1.679,15 | 28,00 | 1.707,15 | 27,00 | 1.734,15 | 115,00 |
D2 | 1.727,55 | 34,01 | 1.761,56 | 31,81 | 1.793,37 | 30,72 | 1.824,09 | 29,62 | 1.853,71 | 126,16 |
D3 | 1.769,11 | 35,16 | 1.804,27 | 32,90 | 1.837,17 | 31,76 | 1.868,93 | 30,63 | 1.899,56 | 130,45 |
C1 | 1.811,28 | 36,32 | 1.847,60 | 33,98 | 1.881,58 | 32,81 | 1.914,39 | 31,63 | 1.946,02 | 134,74 |
C2 | 1.843,86 | 37,25 | 1.881,11 | 34,84 | 1.915,95 | 33,64 | 1.949,59 | 32,44 | 1.982,03 | 138,17 |
B1 | 1.996,53 | 41,41 | 2.037,94 | 38,74 | 2.076,68 | 37,40 | 2.114,08 | 36,07 | 2.150,15 | 153,62 |
B2 | 2.045,36 | 42,57 | 2.087,93 | 39,82 | 2.127,75 | 38,45 | 2.166,20 | 37,07 | 2.203,27 | 157,91 |
A1 | 2.216,87 | 46,50 | 2.263,37 | 43,50 | 2.306,87 | 42,00 | 2.348,87 | 40,50 | 2.389,37 | 172,50 |
A2 | 2.265,70 | 47,89 | 2.313,59 | 44,80 | 2.358,39 | 43,25 | 2.401,64 | 41,71 | 2.443,35 | 177,65 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza e E.d.r. oltre IPO (per i livelli interessati), l'indennità di funzione per il livello A2 A1.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.623,15 1738,15 al livello D1.
VETRO Settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
1 | 1.341,91 | 23,13 | 1.365,04 | 21,64 | 1.386,68 | 20,90 | 1.407,58 | 20,15 | 1.427,73 | 85,82 |
2 | 1.437,85 | 25,91 | 1.463,76 | 24,24 | 1.488,00 | 23,40 | 1.511,40 | 22,57 | 1.533,97 | 96,12 |
3 | 1.544,50 | 28,92 | 1.573,42 | 27,05 | 1.600,47 | 26,12 | 1.626,59 | 25,19 | 1.651,78 | 107,28 |
4 | 1.619,15 | 31,00 | 1.650,15 | 29,00 | 1.679,15 | 28,00 | 1.707,15 | 27,00 | 1.734,15 | 115,00 |
5 | 1.727,55 | 34,01 | 1.761,56 | 31,81 | 1.793,37 | 30,72 | 1.824,09 | 29,62 | 1.853,71 | 126,16 |
5ª | 1.769,12 | 35,16 | 1.804,28 | 32,90 | 1.837,18 | 31,76 | 1.868,94 | 30,63 | 1.899,57 | 130,45 |
6 | 1.811,28 | 36,32 | 1.847,60 | 33,98 | 1.881,58 | 32,81 | 1.914,39 | 31,63 | 1.946,02 | 134,74 |
6ª | 1.843,85 | 37,25 | 1.881,10 | 34,84 | 1.915,94 | 33,64 | 1.949,58 | 32,44 | 1.982,02 | 138,17 |
7 | 1.996,54 | 41,41 | 2.037,95 | 38,74 | 2.076,69 | 37,40 | 2.114,09 | 36,07 | 2.150,16 | 153,62 |
8 | 2.176,87 | 46,50 | 2.223,37 | 43,50 | 2.266,87 | 42,00 | 2.308,87 | 40,50 | 2.349,37 | 172,50 |
8ª | 2.225,70 | 47,89 | 2.273,59 | 44,80 | 2.318,39 | 43,25 | 2.361,64 | 41,71 | 2.403,35 | 177,65 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza, E.d.r. e per il solo livello 1 del superminimo collettivo pari a 5,16.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.623,15 1738,15 al livello 4.
VETRO Settore soffio a mano e semiautomatiche
Livelli | Minimi al 31/12/2012 | Minimi dal 01/01/2013 | Minimi dal 01/01/2014 | Minimi dal 01/01/2015 | Minimi dal 01/06/2015 | Aumenti | ||||
Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | Incrementi | Minimi | |||
1 | 1.341,42 | 22,96 | 1.364,38 | 21,48 | 1.385,86 | 20,74 | 1.406,60 | 20,00 | 1.426,60 | 85,18 |
2 | 1.402,66 | 24,80 | 1.427,46 | 23,20 | 1.450,66 | 22,40 | 1.473,06 | 21,60 | 1.494,66 | 92,00 |
3 | 1.468,24 | 26,64 | 1.494,88 | 24,92 | 1.519,80 | 24,06 | 1.543,86 | 23,20 | 1.567,06 | 98,82 |
4 | 1.537,66 | 28,47 | 1.566,13 | 26,64 | 1.592,77 | 25,72 | 1.618,49 | 24,80 | 1.643,29 | 105,63 |
5 | 1.626,95 | 31,00 | 1.657,95 | 29,00 | 1.686,95 | 28,00 | 1.714,95 | 27,00 | 1.741,95 | 115,00 |
6 | 1.736,45 | 33,99 | 1.770,44 | 31,79 | 1.802,23 | 30,70 | 1.832,92 | 29,60 | 1.862,52 | 126,08 |
7 | 1.811,16 | 36,05 | 1.847,21 | 33,73 | 1.880,94 | 32,56 | 1.913,50 | 31,40 | 1.944,90 | 133,74 |
8 | 1.995,46 | 41,10 | 2.036,56 | 38,45 | 2.075,01 | 37,13 | 2.112,14 | 35,80 | 2.147,94 | 152,48 |
8ª | 2.009,95 | 41,56 | 2.051,51 | 38,88 | 2.090,39 | 37,54 | 2.127,94 | 36,20 | 2.164,14 | 154,19 |
9 | 2.175,63 | 46,16 | 2.221,79 | 43,18 | 2.264,97 | 41,69 | 2.306,66 | 40,20 | 2.346,86 | 171,23 |
9ª | 2.224,42 | 47,53 | 2.271,95 | 44,47 | 2.316,42 | 42,93 | 2.359,35 | 41,40 | 2.400,75 | 176,33 |
I valori di cui sopra sono comprensivi di minimo, indennità di contingenza, E.d.r e per il solo livello 1 del super minimo collettivo pari a 5,28.
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2013-2015 la retribuzione di riferimento sarà pari a Euro 1.630,95 1745,95 al livello 5.
IMPORTO FORFETARIO (normativa comune a tutti i settori)
L'erogazione del primo aumento dei minimi contrattuali avverrà con le retribuzioni di competenza del mese di settembre 2013.
Per il periodo gennaio-agosto 2013 verrà riconosciuto un importo complessivo a titolo di arretrati retributivi corrisposto in tre tranche unitamente alle competenze dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2013 secondo quanto indicato di seguito:
"Chimica concia e settori accorpati" e "Plastica gomma" € 264,00 così ripartiti:
- Competenze mese di settembre 2013 € 88,00
- Competenze mese di ottobre 2013 € 88,00
- Competenze mese di novembre 2013 € 88,00
"Abrasivi", "Ceramica", "Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)", "Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni)", e "Vetro settore soffio a mano e semiautomatiche" € 248,00 così ripartiti:
- Competenze mese di settembre 2013 € 83,00
- Competenze mese di ottobre 2013 € 83,00
- Competenze mese di novembre 2013 € 82,00
Gli importi di cui sopra sono omnicomprensivi di ogni incidenza su tutti gli istituti di Legge e di contratto, ivi compreso il TFR.
Tali importi, inoltre, coprono tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS), fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuiti, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico.
Ipotesi di accordo 26/07/2016 (Decorrenza 01/01/2016)
Art. 22 - Trattamento economico
I minimi contrattuali mensili, espressi in euro, vengono incrementati come segue e conseguentemente alle date sotto indicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi contrattuali mensili, espressi in euro e comprensivi di tutti gli arrotondamenti
Chimica - Concia e Settori accorpati
Minimi contrattuali
Livelli
Minimi al 01/06/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi diti 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi a regime
Minimi a regime
Aumenti
Quadri
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
A
1,391,38
24,00
1.415,38
24,00
1.439,38
12,00
1.451,38
60,00
1.451,38 60,00
100,00
B
1.499,43
26,36
1.525,79
26,36
1.552,15
13,18
1.565,33
65,90
1.565,33 65,90
109,84
C
1.653,05
30,30
1.683,35
30,30
1.713,64
15,15
1.728,79
75,74
1.728,79 75,74
126,23
D
1.833,00
34,80
1.867,80
34,80
1.902,60
17,40
1.920,00
87,00
1.920,00 87,00
145,00
34,80
34,80
17,40
87,00
87,00
145,00
E
1.963,04
38,95
2.001,99
38,95
2.040,94
19,48
2.060,42
97,38
2.060,42 97,38
162,30
F
2.180,56
42,49
2.223,05
42,49
2.265,54
21.25
2.286,79
106,23
2.286,79 106,23
177,05
G
2.394,61
47,21
2.441,82
47,21
2.489,04
23,61
2.512,64
118,03
2.512,64 118,03
196,72
H
2.532,42
52,33
2.584,75
52,33
2.637,07
26,16
2.66324
130,82
2.663,24 130,82
218,03
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1553,45 al LIVELLO A.
Plastica e Gomma
Livelli
Minimi al 01/06/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi a regime
Minimi a regime
Aumenti
I
1.377,78
21,90
1.399,68
21,90
1.421,58
10,95
1.432,52
54,74
1,432,52
54,74
100,00
II
1.505,15
24,74
1.529,89
24,74
1.554,64
12,37
1.567,01
61,86
1,567,01
61,86
113,00
III
1.551,64
25,62
1.577,26
25,62
1.602,88
12,81
1.615,69
64,05
1.615,69
64,05
117,00
IV
1.612,55
27,59
1.640,14
27,59
1.667,73
13,80
1.681,53
68,98
1,681,53
68,98
126,00
V
1.701,64
30,00
1.731,64
30,00
1.761,64
15,00
1.776,64
75,00
1,776,64
75,00
137,00
30,00
30,00
15,00
75,00
75,00
137,00
VI
1.824,28
33,05
1.857,33
33,05
1.890,39
16,53
1.906,92
82,64
1.906,92
82,64
150,95
VII
2.026,34
38,14
2.064,48
38,14
2.102,63
19,07
2.121,70
95,36
2.121,70
9536
174,19
VIII
2.208,62
42,59
2.251,21
42,59
2.293,80
2129
2.315,09
106,47
2.315,09
106,47
194,49
Q
2.286,05
44,64
2.330,69
44,64
2.375,33
22,32
2,397,65
111,60
2.397,65
111,60
203,85
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1970,00 al LIVELLO V.
Abrasivi
Livelli
Minimi al 01/06/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
A1
2.348,18
44,65
2.392,83
44,65
2.437,47
22,32
2.459,80
111,62
2.459,80
220,00
B1
2.146,52
35,51
2.182,
03
40,38
2.222,41
20,19
2.242,60
96,08
2.242,60
175,00
B2
2.016,48
32,47
2.048,95
36,52
2.085,47
18,26
2.103,73
87,25
2.103,73
160,00
C1
1.861,92
30,44
1.892,36
33,03
1.925,39
16,51
1.941.90
79,98
1.941.90
150,00
C2
1.821,53
29,43
1.850,96
29,87
1.880,83
14,94
1.895.76
74,23
1.895,76
145,00
C3
1.772,63
28,41
1.801,04
27,02
1.828,06
13,51
1.841,57
68,94
1.841,57
140,00
D1
1.730,50
27,60
1.758,10
27,60
1.785,70
13,80
1.799,50
69,00
1.799,50
136,00
D2
1.623,77
24,96
1.648,73
24,96
1.673,69
12,48
1.686,17
62,40
1.686,17
123,00
D3
1.587,54
22,58
1.610,12
22,58
1.632,69
11.29
1.643,98
56,44
1.643,98
118,00
E1
1.537,50
20,42
1.557,92
20,42
1.578,34
10.21
1.588,54
51,04
1.588.54
117,00
E2
1.468,86
18,47
1.487,33
18,47
1.505,79
9,23
1.515,03
46,17
1.515,03
104,00
E3
1.418,36
16,70
1.435,06
16,70
1.451,76
8,35
1.460,11
41,75
1.460,11
101,00
F
1.394,68
15,10
1.409,78
15,10
1.424,89
7,55
1.432,44
37,76
1.432,44
100,00
Le parti concordano che ai fini dei rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 riferimento sarà pari a euro 1803,19 al LIVELLO D1.
Ceramica
Livelli
Minimi al 01/06/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
A1
2.297,74
38,89
2.336,63
38,89
2.375,52
19,44
2.394,96
97,22
2.394,96
200,00
B1
2.117,72
34,03
2.151,75
34,03
2.185,78
17,01
2.202,79
85,07
2.202,79
175,00
B2
1.996,22
31,89
2.028,11
31,89
2.060,00
15,94
2.075,94
79,72
2.075,94
164,00
C1
1.847,36
30,53
1.877,89
30,53
1.908,42
15,26
1.923,68
76,32
1.923,68
157,00
C2
1.808,63
29,56
1.838,19
29,56
1.867,74
14,78
1.882,52
73,89
1.882,52
152,00
C3
1.761,53
28,78
1.790,31
28,78
1.819,09
14,39
1.833,47
71,94
1.833,47
148,00
D1
1.718,50
28,00
1.746,50
28,00
1.774,50
14,00
1.788,50
70,00
1.788,50
144,00
D2
1.613,53
25,28
1.638,83
25,28
1.664,09
12,64
1.676,72
63,19
1.676,72
130,00
D3
1.576,80
24,11
1.600,91
24,11
1.625,02
12,06
1.637,08
60,28
1.637,08
124,00
E1
1.523,02
23,53
1.546,55
23,53
1.570,08
11,76
1.581,84
58,82
1.581,84
121,00
E2
1.457,26
21,00
1.478,26
21,00
1.499,26
10,50
1.509,76
52,50
1.509,76
108,00
E3
1.418,42
20,03
1.438,45
20,03
1.458,48
30,03
1.468,49
50,07
1.468,49
103,00
F
1.377,67
19,44
1.397,11
19,44
1.416,56
9,72
1.426,28
48,61
1.426,28
100,00
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali dei triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1792,5 al LIVELLO D1.
Vetro
VETRO Settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livelli
Minimi al 01/06/201 5
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Aumenti
F1
1.427,73
20,90
1.448,63
20,90
1.469,52
10,45
1.479,97
52,24
1.479.97
52,24
100,00
E1
1.533,97
23,40
1.557,37
23,40
1.580,78
11.70
1.592,48
58,51
1.592.48
58,51
112,00
E2
1.651.76
26,12
1.677,88
26.12
1.704,00
13,06
1.717.06
65,30
1.717.06
65.30
125,00
E3
1.685,55
26.75
1.712,30
26.75
1.739,04
13,37
1.752,42
66,87
1.752,42
66,87
128,00
D1
1.734,15
28,00
1.762,15
28,00
1.790,15
14,00
1.804,15
70,00
1.804,15
70,00
134,00
D2
1.853,71
30,72
1.884,43
30,72
1.915,14
15,36
1.930,50
76,79
1.930,50
76,79
147,00
D3
1.899,56
31,76
1.931,32
31,76
1.963,08
15,88
1.978,96
79,40
1.978,96
79.40
152,00
C1
1.946,02
32,81
1.978,83
32,81
2.011,63
16,40
2.028,03
82,01
2.028,03
82,01
157,00
C2
1.982,03
33,64
2.015,67
33,64
2.049,31
16,82
2.066,13
84,10
2.066,13
84.10
161,00
B1
2.150,15
37,40
2.187,55
37,40
2.224,96
18.70
2.243,66
93,51
2.243.66
93,51
179,00
B2
2.203,27
38,45
2.241,72
38,45
2.280,17
19,22
2.299,39
96,12
2.299.39
96,12
184,00
A1
2.389,37
42,00
2.431,37
42,00
2.473,37
21,00
2.494,37
105,00
2.494.37
105,00
201,00
A2
2.443,35
43,25
2.486,60
43,25
2.529,86
21.63
2.551.48
108,13
2.551,48
108,13
207,00
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1808,15 al LIVELLO D1.
VETRO Settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livelli
Minimi al 01/01/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Aumenti
1
1.427,73
20,90
1.448,63
20,90
1.469,52
10,45
1.479,97
52,24
1.479,97
52,24
100,00
2
1.533,97
23,40
1.557,37
23,40
1,580,78
11.70
1.592,48
58,51
1.592,48
58,51
112,00
3
1.651,78
26,12
1.677,90
26,12
1.704,02
13,06
1.717,08
65,30
1.717,08
65,30
125,00
4
1.734,15
28,00
1.762,15
28,00
1.790,15
14,00
1.804,15
70,00
1.804,15
70,00
134,00
5
1.853,71
30,72
1.884,43
30,72
1.915,14
15,36
1.930,50
76,79
1.930,50
76,79
147,00
5ª
1.899,57
31,76
1.931,33
31,76
1.963,09
15,88
1.978,97
79,40
1.978,97
79,40
152,00
6
1.946,02
32,81
1.978,83
32,81
2.011,63
16,40
2.028,03
82,01
2.028,03
82,01
157,00
6ª
1.982,02
33,64
2.015,66
33,64
2.049,30
16,82
2.066,12
84,10
2.066,12
84,10
161,00
7
2.150,16
37,40
2.187,56
37,40
2.224,97
18,70
2.243,67
93,51
2.243,67
93,51
179,00
8
2.349,37
42,00
2.391,37
42,00
2.433,37
21,00
2.454,37
105,00
2.454,37
105,00
201,00
8ª
2.403,35
43,25
2.446,60
43,25
2.489,86
21,63
2.511,48
108,13
2.511,48
108,13
207,00
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1808,15 al LIVELLO 4.
VETRO Settore soffio a mano e semiautomatiche
Livelli
Minimi al 01/06/2015
Minimi dal 01/01/2017
Minimi dal 01/01/2018
Minimi dal 01/10/2018
Minimi dal 01/10/2018
Parametri
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Increme nti
Minimi
Aumenti
1
1.426,60
20,74
1.447,34
20,74
1.468,08
10,37
1.478,45
53,85
1.478,45
51,85
100,00
2
1.494,66
22,40
1.517,06
22,40
1.539,46
11,20
1.550,66
56,00
1.550,66
56,00
108,00
3
1.567,06
24,06
1.591,12
24,06
1.615,18
12,03
1.627,21
60,35
1.62721
60,35
116,00
4
1.643,29
25,72
1.669,01
25,72
1.694,73
12,86
1.707,59
64,30
1.707,59
64,30
124,00
5
1.741,95
28,00
1.769,95
28,00
1.797,95
14,00
1.811,95
70,00
1.811,95
70,00
135,00
6
1.862,52
30,70
1.893,22
30,70
1.923,91
15,35
1.939,26
76,74
1.939,26
76,74
148,00
7
1.944,90
32,56
1.977,46
32,56
2.010,03
16,28
2.026,31
81,41
2.026,31
81,41
157,00
8
2.147,94
37,13
2.185,07
37,13
2.222,19
18,56
2.240,75
92,81
2.240,75
92,81
179,00
8ª
2.164,14
37,54
2.201,68
37,54
2.239,22
18,77
2.257,99
93,85
2.257,99
93.85
181,00
9
2.346,86
41,69
2.388,55
41,69
2.430,24
20,84
2.451,08
104,22
2.451,08
104.22
201,00
9ª
2.400,75
42,93
2.443,68
42,93
2.486,62
21,47
2.508,08
107,33
2.508,08
307,33
207,00
Le parti concordano che ai fini del rinnovo dei minimi contrattuali del triennio 2019-2021 la retribuzione di riferimento sarà pari a euro 1815,95 al LIVELLO 5.
Ipotesi di accordo 08/03/2019 (Decorrenza 01/01/2019)
ALLEGATI MINIMI CONTRATTUALI
Alle decorrenze riportate nell'allegata tabelle, i minimi contrattuali saranno incrementati degli importi previsti.
Plastica Gomma
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
dal 01/05/2019
dal 01/05/2020
dal 01/09/2021
dal 01/10/2022
I
100,00
1.432,52
18,25
14,60
10,95
16,79
60,58
II
113,00
1.567,01
20,62
16,50
12,37
18,97
68,46
III
117,00
1.615,69
21,35
17,08
12,81
19,64
70,88
IV
126,00
1.681,53
22,99
18,39
13,80
21,15
76,34
V
137,00
1.776,64
25,00
20,00
15,00
23,00
83,00
137,00
25,00
20,00
15,00
23,00
83,00
VI
150,95
1.906,92
27,55
22,04
16,53
25,34
91,45
VII
174,19
2.121,66
31,79
25,43
19,07
29,24
105,53
VIII
194,49
2.315,09
35,49
28,39
21,29
32,65
117,83
Q
203,85
2.397,65
37,20
29,76
22,32
34,22
123,50
Chimica
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
A
100,00
1.451,38
17,24
13,79
13,79
20,69
65,52
B
109,84
1.565,33
18,94
15,15
15,15
22,73
71,96
C
126,23
1.728,79
21,76
17,41
17,41
26,12
82,70
D
145,00
1.920,00
25,00
20,00
20,00
30,00
95,00
145,00
25,00
20,00
20,00
30,00
95,00
E
162,30
2.060,42
27,98
22,39
22,39
33,58
106,33
F
177,05
2.286,79
30,53
24,42
24,42
36,63
116,00
G
196,72
2.512,64
33,92
27,13
27,13
40,70
128,89
H
218,03
2.663,24
37,59
30,07
30,07
45,11
142,85
Abrasivi
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
A1
220,00
2.459,80
40,44
32,35
24,26
32,35
129,41
B1
175,00
2.235,31
32,17
25,74
19,30
25,74
102,94
B2
160,00
2.097,66
29,41
23,53
17,65
23,53
94,12
C1
150,00
1.938,02
27,57
22,06
16,54
22,06
88,24
C2
145,00
1.895,10
26,65
21,32
15,99
21,32
85,29
C3
140,00
1.843,66
25,74
20,59
15,44
20,59
82,35
D1
136,00
1.799,50
25,00
20,00
15,00
20,00
80,00
D2
123,00
1.647,41
22,61
18,09
13,57
18,09
72,35
D3
118,00
1.643,98
21,69
17,35
13,01
17,35
69,41
E1
117,00
1.596,86
21,51
17,21
12,90
17,21
68,82
E2
104,00
1.521,62
19,12
15,29
11,47
15,29
61,18
E3
101,00
1.469,60
18,57
14,85
11,14
14,85
59,41
F
100,00
1.445,42
18,38
14,71
11,03
14,71
58,82
Ceramica
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
A1
200,00
2.394,96
34,72
27,78
20,83
27,78
111,11
B1
175,00
2.202,79
30,38
24,31
18,23
24,31
97,22
B2
164,00
2.075,94
28,47
22,78
17,08
22,78
91,11
C1
157,00
1.923,68
27,26
21,81
16,35
21,81
87,22
C2
152,00
1.882,52
26,39
21,11
15,83
21,11
84,44
C3
148,00
1.833,47
25,69
20,56
15,42
20,56
82,22
D1
144,00
1.788,50
25,00
20,00
15,00
20,00
80,00
D2
130,00
1.676,72
22,57
18,06
13,54
18,06
72,22
D3
124,00
1.637,08
21,53
17,22
12,92
17,22
68,89
E1
121,00
1.581,84
21,01
16,81
12,60
16,81
67,22
E2
108,00
1.509,76
18,75
15,00
11,25
15,00
60,00
E3
103,00
1.468,49
17,88
14,31
10,73
14,31
57,22
F
100,00
1.426,28
17,36
13,89
10,42
13,89
55,56
Vetro - prime lavorazioni
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
F1
100,00
1.479,97
18,66
14,93
11,19
14,93
59,70
E1
112,00
1.592,48
20,90
16,72
12,54
16,72
66,87
E2
125,00
1.717,06
23,32
18,66
13,99
18,66
74,63
E3
128,00
1.752,42
23,88
19,10
14,33
19,10
76,42
D1
134,00
1.804,15
25,00
20,00
15,00
20,00
80,00
D2
147,00
1.930,50
27,43
21,94
16,46
21,94
87,76
D3
152,00
1.978,96
28,36
22,69
17,01
22,69
90,75
C1
157,00
2.028,03
29,29
23,43
17,57
23,43
93,73
C2
161,00
2.066,13
30,04
24,03
18,02
24,03
96,12
B1
179,00
2.243,66
33,40
26,72
20,04
26,72
106,87
B2
184,00
2.299,39
34,33
27,46
20,60
27,46
109,85
A1
201,00
2.494,37
37,50
30,00
22,50
30,00
120,00
A2
207,00
2.551,48
38,62
30,90
23,17
30,90
123,58
Vetro - seconde lavorazioni
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
1
100,00
1.479,97
18,66
14,93
11,19
14,93
59,70
2
112,00
1.592,48
20,90
16,72
12,54
16,72
66,87
3
125,00
1.717,08
23,32
18,66
13,99
18,66
74,63
4
134,00
1.804,15
25,00
20,00
15,00
20,00
80,00
5
147,00
1.930,50
27,43
21,94
16,46
21,94
87,76
5ª
152,00
1.978,97
28,36
22,69
17,01
22,69
90,75
6
157,00
2.028,03
29,29
23,43
17,57
23,43
93,73
6ª
161,00
2.066,12
30,04
24,03
18,02
24,03
96,12
7
179,00
2.243,67
33,40
26,72
20,04
26,72
106,87
8
201,00
2.454,37
37,50
30,00
22,50
30,00
120,00
8ª
207,00
2.551,48
38,62
30,90
23,17
30,90
123,58
Vetro - soffio e semiautomatiche
Livelli
Parametri
minimi al 01/10/2018
Aumenti
Aumento a regime
1
100,00
1.478,45
18,52
14,81
11,11
14,81
59,26
2
108,00
1.550,66
20,00
16,00
12,00
16,00
64,00
3
116,00
1.627,21
21,48
17,19
12,89
17,19
68,74
4
124,00
1.707,59
22,96
18,37
13,78
18,37
73,48
5
135,00
1.811,95
25,00
20,00
15,00
20,00
80,00
6
148,00
1.939,26
27,41
21,93
16,44
21,93
87,70
7
157,00
2.026,31
29,07
23,26
17,44
23,26
93,04
8
179,00
2.240,75
33,15
26,52
19,89
26,52
106,07
8ª
181,00
2.257,99
33,52
26,81
20,11
26,81
107,26
9
201,00
2.451,08
37,22
29,78
22,33
29,78
119,11
9ª
207,00
2.508,08
38,33
30,67
23,00
30,67
122,67
Ipotesi di accordo 05/12/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
UNA TANTUM
Con la retribuzione afferente al mese di novembre 2023, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1º novembre 2023, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 101,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L'importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l'importo una tantum verrà riproporzionato in base all'orario di lavoro concordato.
DECORRENZA AUMENTI RETRIBUTIVI E UNA TANTUM
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi del mese di novembre 2023, il riconoscimento dell'importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1º novembre 2023 potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di dicembre 2023.
Tabelle retributive CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: Chimica, Concia e Settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro.
Chimica
livelli
parametri
minimi al
01/01/2023
nov-23
gen-24
apr-25
dic-25
aumento a regime
A
100,00
1.516,90 €
68,97 €
24,14 €
31,38 €
7,24 €
131,72 €
B
109,84
1.637,30 €
75,75 €
26,51 €
34,47 €
7,95 €
144,69 €
C
126,23
1.811,49 €
87,06 €
30,47 €
39,61 €
9,14 €
166,28 €
D
145,00
2.015,00 €
100,00 €
35,00 €
45,50 €
10,50 €
191,00 €
E
162,30
2.166,75 €
111,93 €
39,18 €
50,93 €
11,75 €
213,79 €
F
177,05
2.402,79 €
122,10 €
42,74 €
55,56 €
12,82 €
233,22 €
G
196,72
2.641,53 €
135,67 €
47,48 €
61,73 €
14,25 €
259,13 €
H
218,03
2.806,09 €
150,37 €
52,63 €
68,42 €
15,79 €
287,20 €
Plastica e Gomma
Livelli
parametro
minimi al 1 gennaio 2023
nov. 23
gen. 24
apr. 25
dic. 25
aumenti a regime
Q
203,85
2.521,15
148,80 €
40,92 €
41,66 €
17,11 €
248,49 €
8
194,49
2.432,91
141,96 €
39,04 €
39,75 €
16,33 €
237,08 €
7
174,19
2.227,19
127,15 €
34,97 €
35,60 €
14,62 €
212,33 €
6
150,95
1.998,38
110,18 €
30,30 €
30,85 €
12,67 €
184,00 €
5
137,00
1.859,64
100,00 €
27,50 €
28,00 €
11,50 €
167,00 €
4
126,00
1.757,86
91,97 €
25,29 €
25,75 €
10,58 €
153,59 €
3
117,00
1.686,57
85,40 €
23,49 €
23,91 €
9,82 €
142,62 €
2
113,00
1.635,47
82,48 €
22,68 €
23,09 €
9,49 €
137,74 €
1
100,00
1.493,11
72,99 €
20,07 €
20,44 €
8,39 €
121,90 €
Abrasivi
livelli
parametri
minimi al 01/01/2023
nov. 2023
gennaio 2024
aprile 2025
dicembre 2025
aumento a regime
A1
220,00
2.589,21
161,76 €
45,29 €
37,21 €
16,18 €
260,44
B1
175,00
2.338,25
128,68 €
36,03 €
29,60 €
12,87 €
207,17
B2
160,00
2.191,78
117,65 €
32,94 €
27,06 €
11,76 €
189,41
C1
150,00
2.026,26
110,29 €
30,88 €
25,37 €
11,03 €
177,57
C2
145,00
1.980,39
106,62 €
29,85 €
24,52 €
10,66 €
171,65
C3
140,00
1.926,01
102,94 €
28,82 €
23,68 €
10,29 €
165,74
D1
136,00
1.879,50
100,00 €
28,00 €
23,00 €
10,00 €
161,00
D2
123,00
1.758,52
90,44 €
25,32 €
20,80 €
9,04 €
145,61
D3
118,00
1.716,82
86,76 €
24,29 €
19,96 €
8,68 €
139,69
E1
117,00
1.665,68
86,03 €
24,09 €
19,79 €
8,60 €
138,51
E2
104,00
1.582,80
76,47 €
21,41 €
17,59 €
7,65 €
123,12
E3
101,00
1.529,01
74,26 €
20,79 €
17,08 €
7,43 €
119,57
F
100,00
1.504,24
73,53 €
20,59 €
16,91 €
7,35 €
118,38
Ceramica
livelli
parametri
minimi al 01/01/2023
nov. 2023
gen. 2024
apr. 2025
dic. 2025
aumento a regime
A1
200,00
2.506,07
138,89 €
38,89 €
31,94 €
13,89 €
223,61 €
B1
175,00
2.300,01
121,53 €
34,03 €
27,95 €
12,15 €
195,66 €
B2
164,00
2.167,05
113,89 €
31,89 €
26,19 €
11,39 €
183,36 €
C1
157,00
2.010,90
109,03 €
30,53 €
25,08 €
10,90 €
175,53 €
C2
152,00
1.966,96
105,56 €
29,56 €
24,28 €
10,56 €
169,94 €
C3
148,00
1.915,70
102,78 €
28,78 €
23,64 €
10,28 €
165,47 €
D1
144,00
1.868,50
100,00 €
28,00 €
23,00 €
10,00 €
161,00 €
D2
130,00
1.748,95
90,28 €
25,28 €
20,76 €
9,03 €
145,35 €
D3
124,00
1.705,97
86,11 €
24,11 €
19,81 €
8,61 €
138,64 €
E1
121,00
1.649,06
84,03 €
23,53 €
19,33 €
8,40 €
135,28 €
E2
108,00
1.569,76
75,00 €
21,00 €
17,25 €
7,50 €
120,75 €
E3
103,00
1.525,71
71,53 €
20,03 €
16,45 €
7,15 €
115,16 €
F
100,00
1.481,84
69,44 €
19,44 €
15,97 €
6,94 €
111,81 €
Vetro - prime lavorazioni
livelli
parametri
mimmi al 01/01/2023
nov. 23
gen. 2024
apr. 2025
dic. 25
aumento a regime
F1
100,00
1.539,67 €
74,63 €
20,90 €
17,16 €
7,46 €
120,15
E1
112,00
1.659,34 €
83,58 €
23,40 €
19,22 €
8,36 €
134,57
E2
125,00
1.791,69 €
93,28 €
26,12 €
21,46 €
9,33 €
150,19
E3
128,00
1.828,83 €
95,52 €
26,75 €
21,97 €
9,55 €
153,79
D1
134,00
1.884,15 €
100,00 €
28,00 €
23,00 €
10,00 €
161,00
D2
147,00
2.018,26 €
109,70 €
30,72 €
25,23 €
10,97 €
176,62
D3
152,00
2.069,71 €
113,43 €
31,76 €
26,09 €
11,34 €
182,63
C1
157,00
2.121,77 €
117,16 €
32,81 €
26,95 €
11,72 €
188,63
C2
161,00
2.162,25 €
120,15 €
33,64 €
27,63 €
12,01 €
193,44
B1
179,00
2.350,52 €
133,58 €
37,40 €
30,72 €
13,36 €
215,07
B2
184,00
2.409,24 €
137,31 €
38,45 €
31,58 €
13,73 €
221,07
A1
201,00
2.614,37 €
150,00 €
42,00 €
34,50 €
15,00 €
241,50
A2
207,00
2.675,07 €
154,48 €
43,25 €
35,53 €
15,45 €
248,71
Vetro - seconde lavorazioni
livelli
parametri
minimi al 01/01/2023
nov. 23
gen. 24
apr. 25
dic. 25
aumento a regime
1
100,00
1.539,67 €
74,63 €
20,90 €
17,16 €
7,46 €
120,15
2
112,00
1.659,34 €
83,58 €
23,40 €
19,22 €
8,36 €
134,57
3
125,00
1.791,71 €
93,28 €
26,12 €
21,46 €
9,33 €
150,19
4
134,00
1.884,15 €
100,00 €
28,00 €
23,00 €
10,00 €
161,00
5
147,00
2.018,26 €
109,70 €
30,72 €
25,23 €
10,97 €
176,62
5ª
152,00
2.069,72 €
113,43 €
31,76 €
26,09 €
11,34 €
182,63
6
157,00
2.121,77 €
117,16 €
32,81 €
26,95 €
11,72 €
188,63
6ª
161,00
2.162,24 €
120,15 €
33,64 €
27,63 €
12,01 €
193,44
7
179,00
2.350,54 €
133,58 €
37,40 €
30,72 €
13,36 €
215,07
8
201,00
2.574,37 €
150,00 €
42,00 €
34,50 €
15,00 €
241,50
8ª
207,00
2.675,07 €
154,48 €
43,25 €
35,53 €
15,45 €
248,71
Vetro - soffio e semiautomatiche
livelli
parametri
minimi al 01/01/2023
nov. 23
gen. 24
apr. 25
dic. 25
aumento a regime
1
100,00
1.537,71 €
74,07 €
20,74 €
17,04 €
7,41 €
119,26
2
108,00
1.614,66 €
80,00 €
22,40 €
18,40 €
8,00 €
128,80
3
116,00
1.695,95 €
85,93 €
24,06 €
19,76 €
8,59 €
138,34
4
124,00
1.781,07 €
91,85 €
25,72 €
21,13 €
9,19 €
147,88
5
135,00
1.891,95 €
100,00 €
28,00 €
23,00 €
10,00 €
161,00
6
148,00
2.026,96 €
109,63 €
30,70 €
25,21 €
10,96 €
176,50
7
157,00
2.119,35 €
116,30 €
32,56 €
26,75 €
11,63 €
187,24
8
179,00
2.346,82 €
132,59 €
37,13 €
30,50 €
13,26 €
213,47
8ª
181,00
2.365,25 €
134,07 €
37,54 €
30,84 €
13,41 €
215,86
9
201,00
2.570,19 €
148,89 €
41,69 €
34,24 €
14,89 €
239,71
9ª
207,00
2.630,75 €
153,33 €
42,93 €
35,27 €
15,33 €
246,87
Art. 23 - Indennità di contingenza
l valori di indennità di contingenza sono stati conglobati all'interno dei minimi tabellari di cui al precedente art. 22.
Chimica - Concia e Settori accorpati
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai punti 1), 2) e 3) della lettera A dell'art. 25.
Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale saranno così calcolate:
retribuzione mensile / ore lavorative del mese
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale aziendale come se non vi fossero state assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Plastica e Gomma
Per tutti i lavoratori la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 169.
Abrasivi
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione di fatto per 173.
Ceramica
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione.mensile di fatto per 173.
Vetro
A partire dal 1º gennaio 2001 la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella composta dai seguenti elementi: retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all'art. 29, eventuali superminimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche).
CHIARIMENTI A VERBALE
In relazione all'adozione dei divisore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i trattamenti aziendali ragguagliati ad ora dovranno essere riproporzionati così da evitare oneri e vantaggi per le parti.
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Chimica - Concia e Settori accorpati:
A) Sono elementi retributivi i seguenti:
1) nuovo minimo tabellare (comprensivo di: ex minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR, festività cadenti di domenica e Pasqua);
2) scatti di anzianità.
3) eventuali aumenti di merito.
B) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo e a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) elemento aggiuntivo "ad personam" per i lavoratori di cui all'articolo 22;
d) premio di produzione o indennità sostitutive, nonché gli importi di cui all'art. 32;
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13 mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
CHIARIMENTO A VERBALE PER IL SETTORE COIBENTAZIONE
Il premio speciale è stato abolito, a livello aziendale, con l'erogazione di una quattordicesima mensilità da liquidarsi secondo i criteri della tredicesima.
Plastica e Gomma
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianità congelati -scatti di anzianità - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) indennità di contingenza.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite a specifiche circostanze (alloggio, indennità per lavorazioni nocive, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) 13ª mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo;
e) premio per obiettivi e il premio di cui all'art. 31 del CCNL 19-02-1992, qualora non assorbito dal premio per obiettivi, di cui all'art. 32 del presente CCNL;
f) compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopraindicati trovano regolamentazione nei relativi articoli contenuti nel presente contratto.
Abrasivi
1) Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio i seguenti:
a) minimo contrattuale;
b) indennità di posizione organizzativa (IPO);
c) scatti di anzianità;
d) eventuale Elemento Retributivo Individuale;
e) eventuali aumenti di merito;
f) altre eccedenze sul minimo contrattuale.
2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento Aggiuntivo della Retribuzione;
d) Premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento Retributivo Scorporato per gli Operatori di Vendita già Viaggiatori o Piazzisti);
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13ª mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi a carattere continuativo.
Ceramica
Definizione delle voci retributive.
Ad esclusivo fine di un corretto calcolo degli istituti retributivi previsti dal presente contratto le parti stipulanti convengono:
a) per retribuzione di fatto si intende quella scaturente dal computo dei seguenti elementi retributivi:
(1) minimo;
(2) indennità di posizione organizzativa (IPO);
(3) eventuali superminimi individuali e/o collettivi;
(4) aumenti periodici di anzianità;
(5) eventuale premio di produzione o indennità sostitutive similari erogate con cadenza mensile;
(6) eventuale incentivo di cottimo o eventuale indennità sostitutiva di mancato cottimo;
b) per gli istituti di cui agli artt. 20, 21 e 33 (Festività, Ferie, Tredicesima) la retribuzione di fatto di cui al punto a) si calcola aggiungendo l'indennità di mensa come da Accordo interconfederale 20-4-56.
Vetro
RETRIBUZIONE ORARIA
A partire dal 1º gennaio 2001 la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella composta dai seguenti elementi: retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale elemento retributivo individuale di cui all'art. 29, eventuali superminimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche).
CHIARIMENTI A VERBALE
In relazione all'adozione del divisore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i trattamenti aziendali ragguagliati ad ora dovranno essere riproporzionati così da evitare oneri e vantaggi per le parti.
Art. 26 - Corresponsione retribuzione
Chimica - Concia e Settori accorpati
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorreranno gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del T.F.R. e dell'indennità di mancato preavviso.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome, e