CCNL in vigore
CHIMICA E AFFINI - Piccola industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05-10-2006
Lavoratori della piccola e media industria chimica e settori accorpati
Decorrenza: 01-01-2006 - 31-12-2009 (parte normativa); 31-12-2007 (parte economica)
Addì 5 ottobre 2006, in Roma
tra
l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini - UNIONCHIMICA
con l'assistenza della Confederazione italiana della piccola e media industria - CONFAPI
e
la FILCEM-CGIL
la FEMCA-CISL
la UILCEM-UIL
alla presenza della delegazione trattante unitaria eletta in Roma;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende associate all'UNIONCHIMICA nei seguenti settori: chimica, farmaceutica, articoli dattilografici, materiali dielettrici ed isolanti, candele e lumini, oli e margarina, detergenza, coibenti, concia.
1. Relazioni industriali nazionali
1.1. Osservatorio nazionale di settore
UNIONCHIMICA e FILCEM, FEMCA, UILCEM, consapevoli dell'ampiezza delle problematiche che incidono sull'industria chimica italiana e del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia di un settore strategico per tutta l'industria e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le parti.
L'Osservatorio analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore chimico delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle parti stesse.
A tale scopo le parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio nazionale di settore.
Inoltre le parti concordano di rafforzare al massimo livello tutte le opportunità di intervento comune a favore del settore al fine di stimolare l'attenzione delle istituzioni nei confronti delle esigenze delle PMI chimiche rappresentato con proposte di interventi legislativi "ex novo" o di modifica dei provvedimenti già esistenti, sia a livello di Comunità europea che di Stato nazionale come di enti regionali in vista dell'assegnazione di più ampie attribuzioni in campo industriale a tali strutture del decentramento.
A questo scopo verrà stabilito anche l'opportuno collegamento con l'Osservatorio nazionale per il settore chimico istituito con decreto del Ministero dell'industria 12 novembre 1997, ai fini dell'assunzione di misure di politica industriale di interesse del settore, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie.
In considerazione del fatto che tale importantissimo compito può essere svolto esclusivamente a condizione che le parti possano in via sistematica avere occasioni di scambi informativi, di consultazioni e confronti sulle tematiche di centrale interesse convengono di ampliare in questo senso il ruolo dell'Osservatorio nazionale di settore, che pertanto avrà lo specifico compito, sulla base delle analisi e degli studi compiuti sui dati informativi in suo possesso, di proporre alle parti documenti anche atti alla predisposizione di proposte di intervento congiunto a tutti i livelli legislativi ed esecutivi.
Inoltre sarà compito dell'Osservatorio di procedere all'analisi di tutti i provvedimenti legislativi che prevedano rinvii alla contrattazione collettiva nazionale e di settore evidenziando alle parti abilitate alla stipula contrattuale tutti gli spazi e le opportunità offerte affinché procedano, nella loro autonomia, alle necessarie integrazioni contrattuali, anche al di là delle cadenze contrattuali previste dal Protocollo del 23 luglio 1993. Le parti si danno reciprocamente atto che quanto precedentemente definito, lungi dal porsi in contrasto con il Protocollo del 23 luglio 1993, dà concreta realizzazione al concetto di concertazione e rivaluta, vivificandolo, il ruolo del CCNL come elemento centrale dei rapporti tra le parti.
Pertanto viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria chimica, costituito tra l'UNIONCHIMICA e la FILCEM, FEMCA, UILCEM, che potrà essere integrato da rappresentanti delle rispettive strutture regionali per tematiche di specifico interesse delle regioni rappresentate.
L'Osservatorio inoltre potrà valutare l'opportunità di articolarsi in Sezioni regionali o interregionali anche permanenti a cui potranno essere di volta in volta delegati compiti o funzioni specifici, quali la formazione professionale e la formazione continua. Qualora tali Sezioni verifichino la necessità di interventi congiunti porteranno a conoscenza delle parti stipulanti, tramite l'Osservatorio nazionale, tale loro necessità.
L'Osservatorio nazionale potrà essere articolato per settori concordemente individuati tra le parti costituenti l'Osservatorio stesso. In tale caso i dati sotto elencati verranno forniti per gli specifici settori.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- rispondere all'esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi di interesse delle PMI chimiche, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento con le università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori anche interni all'azienda, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione di processo e di prodotto;
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle parti stipulanti;
- intervenire a tutti i livelli per favorire la nascita e lo sviluppo di centri di ricerca e di analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione. Inoltre per approfondire le modalità applicative del nuovo regolamento sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilitare le imprese nella gestione dell'impatto che l'applicazione di tale normativa ha sulla loro competitività;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle varie tipologie contrattuali che rendono flessibile il rapporto di lavoro (quali ad esempio apprendistato, C.f.l., rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, lavoro interinale e altre forme di lavoro anche non subordinato);
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e parametri di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- valutare l'andamento degli orari di lavoro all'interno delle aziende, gli strumenti di gestione degli orari di lavoro contrattuale, la costituzione delle procedure necessarie all'istituzione dell'istituto della banca ore/conto ore;
- le azioni positive:
- realizzando le disposizioni legislative;
- promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego;
- promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale dell'industria chimica nonché i riflessi ecologici dell'insediamento industriale chimico, anche alla luce della nuova normativa del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice ambientale) per lo sviluppo sostenibile del settore;
- l'elaborazione di linee-guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitorare il fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee-guida di comportamento per prevenire azioni di "mobbing" nei luoghi di lavoro.
Nell'Osservatorio confluiranno i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad UNIONCHIMICA e FILCEM, FEMCA, UILCEM, di procedere a verifiche, per i livelli nazionali, settoriali e territoriali concordati, relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale;
- previsioni degli investimenti in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore con particolare riferimento alle normative vigenti per il lavoro femminile e giovanile. Per il lavoro femminile in base a quanto previsto dalla Legge n. 903/1977 e dalla Legge n. 125/1991 e successive, e per il lavoro giovanile, in base a quanto previsto dalle normative vigenti, anche sulla base dei dati di settore forniti dall'Ente bilaterale nazionale nonché alla Legge n. 44/1986;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- individuazione di fabbisogni formativi del settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione, mirati anche al miglioramento dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sulla base dei dati acquisiti l'Osservatorio nazionale elaborerà proposte da sottoporre alle parti stipulanti per la definizione di interventi di formazione continua nelle imprese del settore che potranno essere realizzati dall'Ente bilaterale nazionale e dagli Enti bilaterali regionali ricercando in tal senso i possibili supporti finanziari previsti anche dalle leggi comunitarie, nazionali e territoriali;
- previsioni e informazione di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o Consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, ed utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione. Inoltre, al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente, nei dati informativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le parti nell'ambito di una specifica Commissione bilaterale avvieranno i lavori entro il 30 giugno 2007 per definire, entro il periodo di vigenza del CCNL, una proposta di revisione della struttura classificatoria alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute e alle problematiche di interconnessione tra aree professionali e parametri di inquadramento tipiche delle PMI.
1.2. Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.
A) Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B);
c) definire linee-guida utili a sostenere e/o migliorare la competitività dell'impresa e la sua occupazione in situazioni di congiuntura negativa, anche attraverso specifici accordi economici e normativi.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 componenti di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
B) Controversie
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione aziendale e R.S.U., assistiti dalle rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 30 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita per un massimo di ulteriori 60 giorni.
Vengono considerati neutri i periodi dal 1º al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
Nessuna delle due parti potrà adire l'Autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle parti in sede giudiziaria.
Dal campo di applicazione del presente punto sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie relative a:
a) i licenziamenti individuali e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
b) l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
2. Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale, almeno una volta l'anno, di norma entro il primo quadrimestre, le Organizzazioni territoriali della UNIONCHIMICA-CONFAPI, in appositi incontri con le FILCEM, FEMCA, UILCEM regionali, porteranno a conoscenza delle stesse le prospettive produttive della globalità delle aziende associate con particolare riferimento alle previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti.
La predetta informazione sarà suddivisa nei seguenti settori:
a) chimica primaria (di base e derivata);
b) chimica per l'industria e l'agricoltura;
c) chimica per il consumo non industriale;
d) chimica farmaceutica.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate cioè province e comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende associate; l'Organizzazione imprenditoriale territoriale specificherà le informazioni complessive di cui sopra relativamente a tali aree.
Inoltre, a fronte della identificazione di nuove professionalità emergenti o mutamenti di professionalità già esistenti o arricchimenti di profili professionali già esistenti derivanti da modifiche alla organizzazione del lavoro, le parti procederanno all'inserimento dei nuovi profili concordati nell'ambito delle aree professionali e dei relativi parametri d'inquadramento.
A tal fine UNIONCHIMICA e FILCEM, FEMCA, UILCEM nazionali, in occasione del successivo rinnovo contrattuale, provvederanno ad inserire tali nuovi profili, se ritenuti generalizzabili, negli elenchi della classificazione contrattuale, operando le relative correlazioni.
Nel corso dello stesso incontro tra le Organizzazioni territoriali della UNIONCHIMICA-CONFAPI e delle O.S.L. verranno inoltre fornite informazioni globali riferite alle aziende associate su:
a) percentuali di addetti suddivise per: sesso, con verifica dell'andamento dell'occupazione femminile; con particolare riguardo all'applicazione della Legge n. 903/1977 e della Legge n. 125/1991 e alle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito; classi di età;
b) previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge n. 223/1991;
c) dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili, nonché sull'andamento dell'occupazione giovanile;
d) previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
e) preventivamente, necessità e contenuti dei programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione;
f) natura delle attività produttive conferite a terzi e di quelle conferite in appalto;
g) elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e portatori di handicap;
h) elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Per una valutazione corretta da parte delle O.S.L. della interconnessione delle diverse produzioni nel territorio e delle relative compatibilità nel quadro della programmazione regionale e al fine di consentire una puntualizzazione di problemi comuni insorgenti su aree industriali integrate, intendendosi come tali aree interregionali con significativa concentrazione di aziende chimiche e da identificare a livello nazionale, l'UNIONCHIMICA si dichiara disponibile ad incontri, di norma annuali, anche unitamente ad altre realtà imprenditoriali, con le strutture sindacali dei lavoratori di pari livello.
Nel caso si ritenga opportuno l'intervento dell'Ente regione, per la realizzazione di una politica attiva della programmazione e per l'occupazione nel territorio, le parti svilupperanno, per quanto di propria competenza, autonomi contatti con le suddette autorità.
Per consentire alla FILCEM, FEMCA, UILCEM di seguire lo sviluppo delle attuazioni di cui al presente punto le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra indicati.
3. Relazioni a livello di gruppo
Per i gruppi industriali - intendendosi per un gruppo un complesso industriale avente più stabilimenti, facenti capo ad un unico centro decisionale ed avente complessivamente più di 140 dipendenti - le informazioni appresso specificate verranno date da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, in apposito incontro convocato dall'UNIONCHIMICA, porterà a conoscenza della FILCEM, FEMCA, UILCEM e delle R.S.U.:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramenti delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile, di cui alla Legge n. 903/1977 e alla Legge n. 125/1991; classi di età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specialità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge n. 223/1991;
- gli interventi formativi inerenti: l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, l'ambiente e la sicurezza, nonché la formazione continua;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali, a livello nazionale, per l'accertamento delle realizzazioni nel loro complesso. L'accertamento per le realtà territoriali e di fabbrica avverrà con la medesima procedura in appositi incontri tra le parti con l'intervento della Direzione aziendale e delle R.S.U.
4. Relazioni a livello aziendale
Gli stabilimenti associati con più di 80 dipendenti, annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCEM, FEMCA, UILCEM e delle R.S.U.:
- le prospettive produttive;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- percentuali di addetti suddivise per: sesso, con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile di cui alla Legge n. 903/1977 e alla Legge n. 125/1991; classi di età;
- l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, l'ambiente e la sicurezza, nonché la formazione continua;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale e dati sull'andamento occupazionale relativo ai lavoratori disabili;
- previsioni sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge n. 223/1991;
- informativa sul fenomeno dei congedi parentali.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi dei gruppi. Le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare province e comprensori che presentino significative concentrazioni di aziende associate; in tale caso l'UNIONCHIMICA specificherà i dati di cui al presente punto relativamente a tali aree.
Qualora imprese aderenti ad UNIONCHIMICA abbiano strutture produttive articolate in più Paesi della UE, UNIONCHIMICA e FILCEM, FEMCA, UILCEM definiranno modalità e tempi per dare attuazione nella singola realtà alle direttive comunitarie in termini di Comitati di impresa.
5. Appalti e decentramento produttivo
5.1. Appalti
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le R.S.U.:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della Legge 18 dicembre 1973, n. 877);
- su casi di scorporo.
L'informativa di cui sopra sarà anticipata, alla R.S.U., qualora si determinino riflessi occupazionali negativi nel suoi complesso.
5.2. Scorporo
Le aziende informeranno preventivamente le R.S.U. su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi negativi sull'occupazione complessiva, ciò per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio. In tal caso le aziende provvederanno ad identificare l'attività produttiva scorporata, nonché il numero dei propri lavoratori interessati ad essa addetti.
5.3. Manutenzione
Le aziende del settore daranno informazioni sulla programmazione della manutenzione degli impianti utilizzati alla produzione di sostanze che possano determinare rischi di inquinamento.
Per ogni singola attività manutentiva degli impianti di produzione, la quale presenti una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento nonché abbia continuità ed intervento ad orario pieno e costanza nel tempo, le aziende concorderanno con le R.S.U. le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente anche con l'impiego di personale dipendente dalle imprese stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
5.4. Lavoratori ditte appaltatrici
I gruppi e gli stabilimenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 forniranno annualmente a consuntivo il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
5.5. Sicurezza negli appalti
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento alla Legge n. 300/1970, alle norme assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro, nonché dai contratti di loro pertinenza. Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, le aziende appaltanti agevoleranno la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità;
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994;
- effettueranno un'attività di coordinamento promossa dall'impresa committente che veda coinvolti gli stessi R.L.S.;
- informeranno i propri R.L.S. sul programma dei lavori, sui contenuti del piano di sicurezza e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici. Tale piano sarà consegnato alle imprese appaltatrici ai fini della formazione e informazione dei propri R.L.S.
5.6. Sfera di applicazione
Le norme dal punto 5.1 al punto 5.4 del presente punto 5 non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 55 dipendenti.
6. Personale inviato a prestare lavoro all'estero
Nel caso dell'invio all'estero di dipendenti, gli stessi potranno farsi assistere dalla R.S.U. circa le circostanze in cui si svolgerà il lavoro.
Stessa assistenza potrà essere richiesta nel caso di rientro degli stessi dall'estero, circa il loro reinserimento nell'azienda con riferimento al livello professionale acquisito nell'attività svolta all'estero e nello spirito dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
L'invio del lavoratore all'estero non comporta, di per se stesso, la sospensione dei contributi sindacali.
Nel quadro di quanto previsto dal punto 2 del presente capitolo le parti esamineranno sulla base della documentazione fornita dagli Organi istituzionali, la quantità e la qualificazione scolastica degli inoccupati e la possibilità di assorbimento dei giovani nelle aziende attraverso il ricorso ai mezzi forniti dagli strumenti di Legge e contrattuali e mediante il collocamento ordinario.
Nel corso dello stesso incontro le Sezioni territoriali dell'UNIONCHIMICA forniranno le indicazioni delle necessità di specializzazione di mestiere delle aziende associate.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia, provvederanno a svolgere gli opportuni passi presso gli enti istituzionalmente competenti allo scopo di finalizzare eventuali corsi di formazione professionale alle necessità di cui sopra.
Le aziende considereranno con attenzione, nell'ambito delle possibilità tecnico/organizzative, il problema dell'inserimento dei lavoratori disabili, ai sensi della Legge n. 68/1999, in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando percorsi di inserimento mirato attraverso l'ausilio delle competenti strutture pubbliche e con il coinvolgimento delle R.S.U.
9. Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture associative. Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della L. 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
L'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCEM-FEMCA-UILCEM congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 196/1997 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo possano provocare obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le R.S.U. possono definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 48, lett. b).
In tale senso l'UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCEM-FEMCA-UILCEM, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente bilaterale nazionale sia negli Enti bilaterali regionali costituiti ai sensi dell'A.I. 13 maggio 1993 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto chimico, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo formazione PMI di cui al D.M. del 21 gennaio 2003.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia.
In materia di congedi parentali valgono le disposizioni di cui alla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successivo D.Lgs. n. 151/2001.
Nell'eventualità della predisposizione di disegni di Legge riguardanti l'unificazione della legislazione riferita agli operai ed agli impiegati, le parti si impegnano a fornire il proprio fattivo contributo alla costruzione, che tendenzialmente porti all'uniformità dei trattamenti.
Le parti convengono di costituire, nell'ambito di vigenza del presente CCNL, una specifica Commissione per lo studio di fattibilità di un Fondo sanitario integrativo nazionale basato sulla volontarietà e pariteticità della contribuzione.
Capitolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 7;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) il numero di iscrizione sul libro matricola;
7) l'esplicito riferimento all'applicazione del presente CCNL;
8) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a termine o a tempo parziale, deve altresì essere comunicato al lavoratore per iscritto rispettivamente il termine ed il regime dell'orario di lavoro.
Con la comunicazione di quanto sopra le parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/1997.
L'azienda provvederà a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la modulistica necessaria per l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare FONDAPI.
Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1) il libretto di lavoro o documentazione equipollente ai sensi della normativa vigente;
2) lo stato di famiglia;
3) la carta d'identità o documento equipollente;
4) il codice fiscale.
È facoltà dell'azienda il richiedere al lavoratore:
- la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, solo nel caso di assegnazione di mansioni di fiducia o per le quali sono previste indennità di rischio, indennità di cassa, ecc.;
- l'effettuazione di una visita medica preventiva, come prevista dall'art. 45, punto 1, lett. a).
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.
Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo che il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio; in tal caso il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo secondo i seguenti criteri:
- malattia: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni;
- infortunio sul lavoro: qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 40 giorni.
Tali periodi di sospensione per le cause di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo rispettivamente di 15 e 40 giorni.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
All'atto della costituzione del rapporto di lavoro le parti possono concordare la riduzione del periodo di prova da 130 giorni a 90 giorni e da 90 giorni a 45 giorni per i seguenti lavoratori inquadrati nella V area, parametro G, V area, parametro F, IV area, parametro E e III area parametro D ex impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio negli ultimi tre anni presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Ai lavoratori il cui periodo di prova dovesse essere interrotto o non seguito da conferma l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato.
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalla seguente tabella:
Giorni | Aree e parametri |
130 | V, par. H; V, par. G; V, par. F |
90 | IV, par. E; III, par. D |
60 | II, par. C |
30 | I, par. B; I, par. A |
In caso di part-time i periodi di cui sopra si intendono proporzionalmente prolungati, fino ad un massimo di 130 giornate di effettivo servizio.
Art. 3 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.
La presente disciplina è in applicazione anche della Legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005, art. 13, comma 13-bis e del D.Lgs. n. 276/2003.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di Legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del parametro cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'art. 2, del presente CCNL
3.1. Apprendistato - Per il diritto/dovere di istruzione e formazione - (Art. 48, D.Lgs. n. 276/2003).
In attesa della riforma del sistema di istruzione e formazione, per l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i 15 e i 18 anni rimane in vigore la parte economica e normativa, anche con riguardo ai contenuti formativi, di cui all'art. 3 del CCNL 2 marzo 2004. Prima dell'entrata in vigore di tale riforma le parti si incontreranno per definire la parte economica e normativa ed i relativi contenuti formativi.
3.2. Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato:
- con i giovani di età compresa tra i diciotto (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- per qualificazioni finali superiori alla I area, parametri A e B.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualifica ed il relativo parametro da acquisire al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
La durata dell'apprendistato professionalizzante è riportata nella tabella seguente:
Qualificazioni da conseguire | Durata massima |
Qualificazione corrispondente a mansioni di V area, parametri H, G, F | 3 anni di prestazione effettiva |
Qualificazione corrispondente a mansioni di IV area, parametro D, II area, parametro C | 4 anni di prestazione effettiva (*) |
(*) Fino ad un massimo di 5 anni di prestazione effettiva, per qualificazione corrispondente a mansioni di III area, parametro D e II area, parametro C, in assenza di titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica idonei rispetto al profilo professionale da conseguire.
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.
Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL.
In caso di assunzione con contratto a tempo parziale e/o in caso di trasformazione del contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 4 anni (*).
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dei settori a cui si applica il presente CCNL, svolgenti mansioni analoghe, e, per i lavoratori direttamente allegati al ciclo produttivo, svolgenti attività nello stesso genere di produzione, purché debitamente certificati all'atto dell'assunzione.
I periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di cui al precedente punto 3.1, potranno essere computati ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo.
L'inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due parametri a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire al termine del rapporto. A questo fine potranno essere utilizzati tutti i parametri previsti dal sistema classificatorio, del presente CCNL 2 marzo 2004. Per i lavoratori, che al termine del rapporto di apprendistato acquisiranno la qualifica di III area, parametro D o II area, parametro C, è previsto il seguente passaggio intermedio.
Parametro finale | Parametro intermedio | Parametro iniziale |
C | B | A |
D | C | B |
La retribuzione dell'apprendista è composta dal minimo contrattuale e dagli altri elementi retributivi contrattuali, del parametro in cui l'apprendista è stato inquadrato.
La durata delle ferie è di 4 settimane.
È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi per obiettivi e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al Capitolo XI, ivi compreso il preavviso di un mese, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, (nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 41), lo stesso trattamento economico a proprio carico previsto dall'art. 41.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto di cui all'art. 40, in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel parametro corrispondente al progetto di apprendistato.
La Direzione aziendale informerà la R.S.U. e/o le OO.SS., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull'andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
* * *
Formazione professionalizzante
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, sono quelli definiti nello Schema 1 e dalle declaratorie del vigente CCNL in materia di inquadramento, dalle regioni e dagli altri enti competenti, ivi compresi gli Enti bilaterali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna mentre le altre, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
In via esemplificativa le parti individuano la seguente suddivisione di tematiche:
a) Tematiche tipiche della formazione interna
Norme e organizzazione generale rispetto alla sicurezza sul posto di lavoro - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale - Fattori di rischio - Strumenti e metodi per l'individuazione e la prevenzione dei rischi - Valori-limite di soglia per l'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici - Contratto collettivo nazionale ed accordi integrativi aziendali - Previdenza obbligatoria, previdenza ed assistenza complementare - Formazione in affiancamento e formazione tecnica al mestiere - Organizzazione del lavoro nell'impresa - Natura/Scopi dell'impresa (mission), fattori di redditività, costi, contesto di riferimento - Conoscenza dei prodotti, dei cicli produttivi e dei servizi aziendali - Certificazioni in azienda e con l'esterno dell'azienda - Innovazione tecnologica ed automazione - Fondamentali processi aziendali - Processi di gestione delle risorse umane - Lavoro di gruppo in relazione alla tipologia di organizzazione adottata.
b) Tematiche demandabili alla formazione esterna
Norme in materia di ambiente e sicurezza - Problematiche economiche settoriali, caratteristiche dei mercati e cultura d'impresa - Nozioni di diritto del lavoro e aspetti della contrattazione nazionale - Comunicazione e lavoro di gruppo - Nozioni ed applicazioni informatiche - Lingue straniere.
Laddove l'impresa disponga di una adeguata capacità formativa, tali tematiche potranno essere affrontate all'interno delle imprese.
In relazione alla modalità della erogazione ed alla articolazione della formazione, le parti condividono l'opportunità di valorizzare e diffondere la formazione interna all'impresa e in particolare convengono quanto segue:
1) per formazione formale deve intendersi la formazione - anche "on the job" e in affiancamento - prevista da un programma preventivamente definito (Schema 2) e accompagnata da una registrazione/documentazione di quanto effettuato a cura del tutor e sottoscritta dal lavoratore (Schema 3);
2) le imprese con capacità formativa adeguata o nelle quali sono presenti tutor formati possono erogare la formazione interamente al loro interno;
3) al raggiungimento dei primi 24 mesi di durata dell'apprendistato, su richiesta del lavoratore, il tutor effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
Anche in caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutor svolge le funzioni e riceve la formazione prevista dalla Legge. La funzione di tutor può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti e comunque non superiore a 5 (art. 2, comma 4, D.M. n. 22 del 28 febbraio 2000). Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni legislative in materia di apprendistato, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Schema 1
Aree aziendali | Formazione professionalizzante | ||
| Conoscere i prodotti e | Conoscere le basi | Conoscere e saper |
Amministrazione | - Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Contabilità generale | Tecniche di: |
Ricerca e | - Conoscenza delle | - Disegno tecnico | - Tecniche, metodi di |
Produzione | - Conoscenza delle | - Disegno tecnico | - Tecniche, metodi di |
Logistica | - Conoscenza delle | Normative sull'igiene e la conservazione dei | - Tecniche, metodi di |
Sistemi | - Conoscenza dei | - Informatica generale | - Tecniche e metodi di |
Commerciale e | - Conoscenza dei | - Struttura della rete | - Tecn. di comunicazione |
Manutenzione - | - Conoscenza dei | - Materiali di lavoro, | - Tecn. di manutenzione |
Informazione medico-scientifica | - Conoscenza dei prodotti e servizi di settore | - Conoscenza dell'anatomia e fisiologia del corpo umano | - Acquisire capacità tecniche di comunicazione e di linguaggio |
Servizi vari | - Conoscenza dei servizi aziendali | - Tecniche di base delle proprie attività | - Tematiche e metodi di lavoro e di programmazione |
Aree aziendali | Formazione professionalizzante | |
| Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro | Conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale |
Amministrazione | - Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Ricerca e | - Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Produzione | - Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Logistica | - Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Sistemi | - Informatica e telematica applicate | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Commerciale e | - Informatica e telematica applicate | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Manutenzione - | - Competenze informatiche | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Informazione medico-scientifica | - Acquisire competenze informatiche | - Informazione sul corretto impiego del farmaco |
Servizi vari | - Strumenti di lavoro | - Sicurezza e misure di protezione e prevenzione individuale |
Segue Schema 1
Profili formativi apprendistato
Amministrazione e gestione aziendale
- Tecnici ed operatori di amministrazione/finanza/controllo di gestione
- Operatori di contabilità
- Tecnici ed operatori di gestione personale
- Operatori di segreteria
Ricerca e sviluppo del prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di acquisti
- Tecnici ricerca e sviluppo
- Disegnatori/progettisti cad/cam
- Tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
- Tecnici ed operatori di sistemi qualità (processi e prodotti)
- Tecnici ed operatori di laboratorio
- Tecnici di ambiente/sicurezza
Produzione
- Tecnici programmazione della produzione
- Tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
- Conduttori di processi e sistemi automatizzati
- Operatori di produzione e servizi
Logistica
- Tecnici programmazione della logistica
- Tecnici ed operatori di approvvigionamenti
- Magazzinieri
- Operatori alla movimentazione e stoccaggio
Sistemi informativi
- Tecnici ed operatori del sistema informativo aziendale
- Tecnici ed operatori di informatica industriale
Commerciale e comunicazione
- Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
- Operatori - servizi commerciali
- Venditori (distribuzione/assistenza clienti)
- Tecnici ed operatori di comunicazione e immagine
Manutenzione - Impiantistica
- Tecnici ed operatori della programmazione della manutenzione
- Manutentori
- Progettisti di implementazione/adeguamento impianti
Informazione medico-scientifica
- Addetto all'informazione medico-scientifica
Servizi vari
- Autisti
- Operatori di infermeria
- Centralinisti
- Portinai
- Altri addetti a mansioni discontinue, o a mansioni di semplice attesa o custodia
Schema 2
Apprendistato professionalizzante: Piano formativo individuale
(Da allegare alla lettera di assunzione)
A - Dati relativi al datore di lavoro
Impresa: _____ _____ _____ (ragione sociale ed indirizzo)
Codice fiscale/Partita IVA _____ _____ _____ CCNL applicato: UNIONCHIMICA-CONFAPI
Telefono: _____ _____ _____ Fax: _____ _____ _____ e-mail: _____ _____ _____
Legale rappresentante: (nome e cognome) _____ _____ _____
Attività dell'impresa: _____ _____ _____
Indirizzo della sede legale: _____ _____ _____
Sede di lavoro dell'apprendista: _____ _____ _____
B - Dati relativi all'apprendista
Sig./Sig.ra _____ _____ _____ (Nome e cognome), nato/a a _____ _____ _____
il __________ (1) residente a _____ _____ _____ via _____ _____ _____
Telefono: _____ _____ _____ Fax: _____ _____ _____ e-mail: _____ _____ _____
Cod. fisc. _____ _____ _____ Cittadinanza _____ _____ _____
Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di extracomunitari): ____
C - Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro
Titolo/i di studio posseduto/i:
a) _____ _____ _____
b) _____ _____ _____
Percorsi di istruzione non conclusi: _____ _____ _____
Formazione extra scolastica, compresa quella svolta in apprendistato:
a) _____ _____ _____
b) _____ _____ _____
c) _____ _____ _____
Possesso di qualifica professionale: (indicare quale/i): _____ _____ _____
Precedente/i esperienza/e lavorativa/e e/o stage:
- Impresa: _____ _____ _____ dal _____ _____ _____ al _____ _____ _____
- con mansioni di _____ _____ _____
- Impresa: _____ _____ _____ dal _____ _____ _____ al _____ _____ _____
- con mansioni di _____ _____ _____
Precedente/i periodo/i di apprendistato:
- Impresa: _____ _____ _____ dal _____ _____ _____ al _____ _____ _____
- con mansioni di _____ _____ _____
D - Aspetti normativi
Data di assunzione: _____ _____ _____
Area aziendale: _____ _____ _____
Qualifica professionale da conseguire: _____ _____ _____
Parametro iniziale: _____ _____ _____ (2) - Parametro finale: _____ _____ _____ (indicare i parametri come da CCNL)
Durata del contratto: mesi _____ _____ _____ (3)
Orario di lavoro: ( ) tempo pieno ( ) tempo parziale: ore: ______ (medie settimanali su base annua)
E - Contenuti formativi
Il monte ore della formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite, di cui, nel corso dell'intero contratto di apprendistato professionalizzante:
1. Formazione trasversale (4), per complessive n. ________ ore, riguardanti:
a) Competenze relazionali:
- valutare le competenze e le risorse personali, anche in relazione al ruolo professionale;
- saper comunicare con efficacia sia all'interno che all'esterno;
- saper analizzare e risolvere i problemi;
- definire la propria posizione nell'organizzazione aziendale.
b) Organizzazione aziendale, ciclo produttivo ed economia:
- conoscere l'organizzazione del lavoro dell'impresa;
- conoscere gli elementi economici e commerciali dell'impresa, quali: le condizioni ed i fattori di redditività (es. produttività, qualità, efficacia, efficienza, soddisfazione del cliente, ecc.); il contesto di riferimento (es. forniture, reti, mercato, ecc.).
c) Disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere gli aspetti principali della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro.
d) Igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (misure collettive):
- conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Formazione professionalizzante (5), per complessive n. _______ ore, riguardante il profilo professionale specifico:
- Aree tematiche: (riportare i contenuti formativi inerenti alla qualifica professionale da conseguire, di cui allo Schema 1, eventualmente integrandoli con quelli riferiti alle specifiche esigenze tecniche-organizzative-produttive aziendali)
1) _____ _____ _____
2) _____ _____ _____
3) _____ _____ _____
4) _____ _____ _____
5) _____ _____ _____
6) _____ _____ _____
7) _____ _____ _____
8) _____ _____ _____
F - Modalità di erogazione della formazione
a) L'impresa effettuerà presso la propria sede:
( ) la formazione trasversale;
( ) la formazione professionalizzante.
b) Per la realizzazione del percorso formativo:
( ) non è previsto l'utilizzo di strutture/soggetti esterni;
( ) è previsto l'utilizzo di soggetti esterni;
( ) è previsto l'utilizzo di strutture esterne: (da indicare) _____ _____ _____
c) La formazione verrà svolta (è possibile barrare più opzioni):
( ) Con FAD (Formazione a distanza)
( ) E-learning
( ) In aula
( ) Seminari
( ) On the job
( ) Visite aziendali
( ) In affiancamento
( ) Esercitazioni
( ) altro: (da indicare) _____ _____ _____
G - Tutor
Il tutor, con formazione e competenze adeguate (6), è:
il/la sig./sig.ra _____ _____ _____ codice fiscale: _____ _____ _____
- Lavoratore qualificato (7):
- livello di inquadramento: _____ _____ _____
- anni di esperienza: _____ _____ _____
- Titolare dell'impresa (8)
- Socio (8)
- Familiare coadiuvante (8)
L'impresa
___________________
L'apprendista
___________________
----------
Note applicative
(1) Il giovane da assumere deve avere un'età compresa tra 18 anni compiuti (ovvero 17 anni compiuti qualora in possesso di una qualifica professionale) e 30 anni non compiuti.
(2) Il parametro iniziale non può essere inferiore, per più di due parametri, rispetto alla categoria che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinata l'assunzione.
(3) Ai fini del computo della durata massima, i periodi di apprendistato effettuati presso più datori di lavoro si cumulano, se documentati dall'apprendista all'atto dell'assunzione, purché:
- non separati da interruzioni superiori ad un anno;
- si riferiscano alle stesse attività e mansioni;
- abbiano avuto una durata non inferiore a tre mesi consecutivi per ogni datore di lavoro.
(4) La formazione trasversale deve essere realizzata prevalentemente nel corso della prima parte del contratto di apprendistato.
(5) La formazione professionalizzante è riportata nello Schema 1.
(6) La formazione, le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000.
(7) Il tutor deve:
- possedere un parametro di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
(8) Ipotesi previste solo per le imprese con meno di 15 dipendenti.
Allegato 3
Attività formativa svolta durante il periodo di apprendistato
Aree tematiche e contenuti | Periodo e | Modalità adottate | Sottoscrizione tutor |
| Dal _________________ | ( ) FAD (Formazione a distanza) |
|
| Dal _________________ | ( ) FAD (Formazione a distanza) |
|
| Dal _________________ | ( ) FAD (Formazione a distanza) |
|
| Indice analitico |