S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 20/07/1990 si rinvia al CCNL "Chimica e Affini" - Industria - Settore "Chimica"
CCNL del 20/07/1990
CHIMICA A PARTECIPAZIONE STATALE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/07/1990
Lavoratori addetti alle industrie del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche
Decorrenza: 01/07/1990
Scadenza: 30/11/1993
Il 20 luglio1990, in Roma,
tra
- l'associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP,
e
- la FILCEA-CGIL;
- la FLERICA-CISL,
- la UILCID-UIL con la partecipazione di una delegazione composta dalle Strutture regionali, provinciali e territoriali dei suddetti sindacati di categoria e dai Consigli di Fabbrica dei settori interessati;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle Aziende a partecipazione statale del settore Chimico rappresentate dall'ASAP.
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadono nell'ambito dell'autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.
Dichiarazione delle parti contraenti
I miglioramenti scaglionati nell'arco della vigenza del contratto di cui agli artt. 33, 37 e 41 trovano spazi di contrattazione nel quadro dello scambio complessivo e continuativo che le parti si sono impegnate a realizzare e sono quindi ad esso correlati.
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori delle aziende associate all'Asap che operano nel campo della Chimica e più specificamente nei settori chimico, fibre, ricerca, coke.
Le modalità ed i tempi di applicazione per i lavoratori di aziende acquisite saranno definiti fra le parti.
Art. 2 - Relazioni industriali
1. Le parti concordano che l'attuale processo evolutivo delle aziende del comparto chimico a partecipazione statale debba tendere ad una crescente e competitiva internazionalizzazione delle sue attività.
Parallelamente, dovranno essere poste in atto azioni di sviluppo, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali che, tenendo conto delle attuali criticità sociali, privilegino il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione reale, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani e alle peculiari condizioni del Mezzogiorno.
2. Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il più alto grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare i reciproci rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le aziende riconoscono l'opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi dell'efficienza e redditività dell'impresa.
3. Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema che prevede fasi di consultazione e valutazione congiunta, fasi informative e procedure di conciliazione.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.
Consultazione e valutazione congiunta; informazione
4. L'Asap, le aziende capo-settore e le Osl istituiscono Comitati intersindacali ai seguenti livelli:
- nazionale;
- regionale e/o comprensoriale (per quelle aree per le quali le parti lo ritengano opportuno in relazione alla presenza in loco di Aziende diverse con problemi strategici interconnessi);
- di grande insediamento.
5. La composizione di tali Comitati sarà la seguente:
- Comitato nazionale: una delegazione composta dalle segreterie nazionali di ciascuna Organizzazione di categoria, e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle aziende e dell'Asap;
- Comitato regionale e/o comprensoriale: una delegazione, fino ad un massimo di tre membri per Organizzazione, composta da segretari di categoria e, se ritenuto opportuno, confederali ed una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell'Asap;
- Comitato di grande insediamento: una delegazione composta da un massimo di 9 membri comprensiva di rappresentanti della struttura sindacale e del Consiglio di Fabbrica, e una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell'Asap.
6. Compiti e funzioni dei Comitati saranno i seguenti:
- Comitato nazionale:
* acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale delle aziende, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse;
* confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla ODL;
* confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali con particolare riferimento al Mezzogiorno nell'intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi;
* esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall'azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all'occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno;
* affrontare i temi dell'ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
* attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi, modalità e livelli;
* attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti.
- Inoltre il comitato nazionale potrà acquisire elementi conoscitivi in ordine:
* all'entità dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
* al grado di utilizzazione dei contratti di formazione part-time e a termine;
* alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
* all'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai vari istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo tra le parti, del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste alla legislazione sociale, anche al fine di una valutazione della compatibilità internazionale;
* all'entità dei lavoratori con contratto estero, i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce dei lavoratori.
- Comitato regionale comprensoriale o di grande insediamento:
* confrontarsi sulle ricadute nel territorio delle strategie esaminate dal Comitato nazionale, sulle possibili attività di reindustrializzazione nei punti di maggior crisi e sull'impatto ecologico-ambientale delle singole realtà produttive;
* attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro, laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi e modalità;
* confrontarsi sui programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica valutandone anche le conseguenze sull'Odl e sulla professionalità;
* esaminare e discutere le specifiche esigenze di formazione professionale ed i relativi progetti e programmi;
* attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti;
* acquisire elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
* acquisire elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione part-time e a termine;
* acquisire elementi conoscitivi sull'andamento della occupazione femminile in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle raccomandazioni CEE 1984 e dalla Legge 10-4-1991, n. 125;
* acquisire elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti;
* acquisire elementi conoscitivi in ordine alle eventuali problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
7. A livello di Segreterie regionali o comprensoriali di categoria, qualora non sia costituito il Comitato regionale o comprensoriale, nonché a livello di rappresentanze sindacali aziendali per ogni Direzione o Stabilimento, le aziende forniranno annualmente informazioni relative a:
* programmi e realizzazioni degli investimenti;
* programmi e realizzazioni delle ristrutturazioni;
* programmi produttivi e di vendita e loro aggiornamenti anche ai fini della determinazione dei calendari lavorativi annuali;
* struttura quantitativa e qualitativa della forza-lavoro;
* modifiche significative dell'Odl e/o delle tecnologie e loro conseguenze sull'occupazione;
* caratteristiche e volume delle eventuali attività conferite a terzi;
* programmi applicativi di Ricerca e Sviluppo;
* programmi di formazione professionale e di formazione-lavoro.
* iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento delle lavoratrici, dopo l'aspettativa per maternità;
* l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto delle lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia, al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
Le predette informazioni saranno corredate dai necessari dati quantitativi.
8. Nelle unità produttive che realizzano presenze plurisocietarie, eventuali problemi di interesse generale derivanti dalla oggettiva situazione di compresenza relativamente all'utilizzazione dei servizi logistici e/o infrastrutturali saranno oggetto di esame congiunto fra le Società capo-settore ed i Cdf interessati, eventualmente assistiti dalle strutture territoriali.
Analoga disponibilità viene assicurata, per quanto di competenza, riguardo ad insediamenti industriali nei quali esista la compresenza di Società esterne al polo chimico pubblico.
9. Per quanto concerne Eniricerche - tenuto conto delle sue specificità, del ruolo intersettoriale ad essa assegnato per la ricerca scientifica e lo sviluppo della ricerca nell'ambito del Gruppo Eni, nonché del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca stessa per le applicazioni e lo sviluppo industriale - le informative ed i confronti sulla programmazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte da questo organismo saranno gestiti a livello di uno specifico Comitato nazionale di categoria e confederale, di norma convocato annualmente.
Con riferimento a tali incontri l'azienda fornirà i necessari dati informativi, fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza.
A livello di ciascuna delle sue sedi operative, inoltre, Eniricerche fornirà annualmente alle Rappresentanze sindacali aziendali opportune informazioni sullo stato dei programmi di Ricerca e Sviluppo affidati, per la realizzazione, alle strutture organizzative di tali sedi.
10. Nel caso in cui vengano presi in esame iniziative e progetti coperti da riservatezza, le parti restano impegnate a comportamenti improntati a buona fede e correttezza.
Procedure di conciliazione
11. Nell'ambito dell'attività di valutazione e consultazione congiunta ai vari livelli, le parti sugli specifici temi si asterranno dal prendere iniziative unilaterali per il periodo di tempo ritenuto necessario per realizzare lo specifico confronto.
12. Premesso che le parti privilegeranno il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali per la composizione delle controversie, e che per quelle eventualmente non risolte in sede locale, su richiesta comune, si farà ricorso ad istanze successive, resta inteso che, nelle fasi di contrattazione successive alla fase di valutazione e consultazione congiunta e per le materie che costituiscono oggetto della stessa e di cui al punto 6, esse convengono quanto segue:
* le Osl, finché non siano da considerare concluse le predette fasi di contrattazione, eviteranno il ricorso ad azioni conflittuali;
* correlativamente, le aziende si asterranno per lo stesso periodo da azioni unilaterali relativamente alla materia controversa.
13. Le parti concordano sulla opportunità che in sede locale vengano realizzati accordi, da assoggettare a verifiche periodiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive, della sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente interno ed esterno.
Dichiarazione a verbale - Le imprese sollevano l'esigenza che vengano prese in considerazione le conseguenze delle azioni sindacali rispetto all'efficienza globale dell'azienda con particolare riferimento alla produzione ed al mercato.
Le Osl confermano il loro orientamento a gestire le eventuali forme di lotta in modo tale da garantire un rapporto equilibrato tra modalità ed effetti dell'iniziativa e gli obiettivi perseguiti.
Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
Organizzazione del lavoro
1. Nella esigenza di promuovere mutamenti organizzativi connessi con l'evoluzione tecnologica e nella consapevolezza che il cambiamento nella organizzazione del lavoro rappresenta nella realtà industriale del settore un fattore evolutivo che oggi può contribuire al miglioramento della produttività e conseguentemente al superamento della crisi in atto, l'Asap e le aziende assicurano che soluzioni di cambiamento organizzativo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di produttività ed efficienza ed alla contemporanea valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori sia individuali che collettive, verranno ricercate ed attuate attraverso il confronto con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso soluzioni necessariamente graduali e articolate, tenendo conto della oggettiva diversità (dal punto di vista tecnico, impiantistico, produttivo-organizzativo, nonché da quello dei contesti ambientali e sociali dati) delle situazioni esistenti nelle varie unità.
3. L'Asap e le aziende riconfermano, in materia di organizzazione del lavoro, che faranno sostanzialmente riferimento ai seguenti principi:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
4. Verranno attuati, anche mediante adeguate sperimentazioni, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento di produttività ed efficienza verificato attraverso parametri concreti e misurabili;
- siano volti in generale alla ricerca di una migliore "qualità del lavoro":
* offrendo ai lavoratori le maggiori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla in senso collettivo;
* consentendo una maggiore partecipazione al controllo del ciclo di attività di competenza;
* favorendo le esperienze di lavoro di gruppo;
* evitando o riducendo la presenza nelle strutture di livelli prevalentemente gerarchici;
* eliminando divisioni e parcellizzazioni del lavoro;
* consentendo alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
5. Le aziende agiranno pertanto nelle seguenti direzioni:
a) realizzazione di cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate nel punto precedente, anche ricorrendo a metodologie e modelli partecipativi avanzati tali da incidere sia sulle strutture che sui comportamenti;
b) attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzati e con le nuove forme di professionalità da raggiungere.
Per l'attuazione dei cambiamenti e dei programmi suddetti risultano presupposti necessari la volontà, la disponibilità e l'impegno dei lavoratori.
6. Sulla base di queste premesse e in relazione alla eliminazione degli indicati condizionamenti oggettivi, le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva dell'organizzazione del lavoro, la modificazione sostanziale del rapporto tra i lavoratori e il ciclo produttivo, l'effettivo innalzamento qualitativo dei livelli professionali, il graduale movimento verso forme di professionalità di gruppo e collettive omogenee, pervenendo per questa via al superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operativo ed attività di tipo impiegatizio.
7. L'Asap e le aziende dichiarano inoltre la loro disponibilità a ricercare, laddove lo sviluppo del processo di cambiamento organizzativo lo renda possibile, la strumentazione di elementi retributivi complementari volti a riconoscere i maggiori apporti verificati e verificabili in quelle aree o nuclei di attività in cui le situazioni oggettive consentano l'individuazione e la definizione, attraverso la contrattazione con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, del rapporto tra prestazione collettiva o di squadra e risultato produttivo, misurato mediante parametri verificabili quali, ad esempio, qualità e quantità della produzione, rese, consumi, ecc.
8. In ciascuna sede di lavoro, ai fini dell'attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità ed i tempi delle sperimentazioni, riconoscendo peraltro la necessità di definire la distinzione tra il momento dell'attuazione del cambiamento organizzativo e il momento del riconoscimento formale di eventuali nuovi contenuti professionali.
9. L'Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc la situazione determinatasi nelle varie unità a seguito dell'applicazione dei criteri suddetti, nonché lo stato dei programmi di cambiamento organizzativo, di formazione e di sviluppo della professionalità, anche nei loro riflessi sugli inquadramenti del personale.
Gruppi funzionali integrati
A livello aziendale, tra la Direzione ed il Cdf, potranno essere sperimentalmente costituiti Gruppi funzionali integrati, composti dai lavoratori appartenenti ad aree omogenee di produzione e/o di servizi, nell'intento di favorire un approccio multidisciplinare ai problemi operativi col fine di operare, nell'attuale contesto tecnico-organizzativo, per il miglioramento della produttività, dell'efficienza, della qualità dei prodotti e del lavoro, della sicurezza, dell'igiene del lavoro, dell'affidabilità degli impianti, anche attraverso l'interrelazione verticale- orizzontale delle conoscenze e delle esperienze professionali.
Le parti si danno atto che i Gruppi sono impegnati in attività propositive di ordine tecnico- operativo e che eventuali problematiche di natura sindacale saranno di competenza del Cdf.
L'attività dei Gruppi funzionali integrati si realizzerà secondo metodologie di lavoro predefinite e tali da favorire la partecipazione ai Gruppi.
L'azienda garantirà ai Gruppi le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, restando impegnati i partecipanti all'obbligo della riservatezza.
La partecipazione ai Gruppi è volontaria e comporta la disponibilità a socializzare conoscenze ed esperienze di lavoro per risolvere i problemi di interesse dei partecipanti, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello e qualifica.
L'Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc, a livello nazionale, i risultati ottenuti nelle sperimentazioni attuate.
Formazione professionale
10. Al fine di favorire l'aggiornamento e la riqualificazione professionale richiesti dalle esigenze di supportare la mobilità anche interfunzionale e consentire il necessario adeguamento a fronte dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa in corso e/o programmati, le parti - anche con riferimento ai processi di razionalizzazioni produttive, secondo le modalità convenute tra di esse nell'Accordo integrativo di cui all'Allegato 1 del presente contratto - convengono sull'attuale rilevanza della formazione professionale dei lavoratori.
11. Pertanto le aziende organizzeranno, in funzione delle esigenze di cui sopra, corsi di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento su materie di specifico interesse le cui caratteristiche fondamentali dovranno essere:
- l'assoluta aderenza alla realtà e alle singole esigenze;
- l'adozione di forme e modi adeguati ("formazione su misura" che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotta supporti e metodologie didattiche "attive");
- l'interessamento contemporaneo del maggior numero possibile di lavoratori compatibilmente con le esigenze operative e nei tempi obiettivamente necessari;
- l'assenza in tale tipo di formazione di ogni intento aprioristicamente selettivo.
- facilitare il reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Le aziende forniranno informazioni, ai vari livelli, agli organismi sindacali, in merito al numero dei lavoratori interessati ed ai criteri di selezione, alla durata, alla sede, alle caratteristiche e alle finalità tecnico-professionali dei corsi.
Le aziende terranno altresì conto di eventuali suggerimenti o proposte che venissero formulati dalle Osl.
Art. 4 - Comitato congiunto sulla previdenza integrativa
Le parti, tenuto conto dei rispettivi interessi relativamente alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria, concordano la costituzione di un Gruppo misto di lavoro che, in tempi ravvicinati, esamini le prospettive di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa, nonché i relativi costi, anche alla luce della riforma del sistema pensionistico in corso.
1. Le parti convengono di definire, nella logica del Fondo nazionale proposto dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil, la partecipazione dei lavoratori chimici pubblici, alla costituzione di detto Fondo, alimentandolo con una quota di miglioramenti retributivi, pari allo 0,50% della retribuzione (paga base e contingenza).
2. Tale contributo sarà prelevato direttamente dalle aziende nella misura appunto dello 0,50% dei minimi tabellari e della contingenza.
3. Le parti, confermando la volontarietà della partecipazione al Fondo, si incontreranno successivamente alla sigla dell'accordo per definirne le modalità applicative.
4. Le parti concordano di segnalare che, stanti le particolari condizioni di difficoltà di assetto produttivo del settore chimico pubblico con conseguenti problemi di assetti occupazionali, il Fondo nazionale dovrà privilegiare l'utilizzo dei fondi per affrontare questi problemi soprattutto nelle aree meridionali chimiche, come d'altronde previsto dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil che individua appunto la situazione della chimica fra le priorità d'intervento.
5. Le aziende precisano la propria disponibilità a versare nel Fondo, per l'utilizzo sopra richiamato, proprie erogazioni che andranno precisate in occasione della stipulazione di accordi collegati anche alla realizzazione di recuperi gestionali.
6. Le parti precisano il proprio impegno a favorire l'utilizzo del Fondo soprattutto verso iniziative autogestite e le diverse forme di cooperazione.
1. Le parti concordano sull'opportunità di una consultazione congiunta semestrale, a livello nazionale e territoriale con le Osl, sulle problematiche del mercato del lavoro, con specifico riferimento alle aziende del settore, anche al fine di fornire al Comitato nazionale di cui alla prima parte del contratto elementi e dati utili ad una corretta valutazione degli andamenti delle specifiche situazioni occupazionali.
2. Nell'ambito di tale valutazione, verranno esaminate situazioni riferite a:
- turnover, entrata e uscita del personale;
- occupazione giovanile e utilizzazione di contratti di formazione-lavoro sulla base di specifici accordi;
- situazione occupazionale e relative tendenze con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;
- iniziative specifiche o partecipazione ad iniziative di terzi da parte delle aziende per la realizzazione di una politica attiva nei processi di mobilità (riconversione professionale, job creation, ecc.) attraverso l'utilizzazione delle specifiche strutture di gruppo e/o di strutture territoriali realizzate a livello istituzionale.
3. In tale ambito potranno essere esaminate e discusse ipotesi di collegamento scuola-lavoro, al fine di un miglior orientamento professionale degli studenti nella fase finale dei corsi di studio.
Art. 7 - Pari opportunità femminili
1. Le parti riconoscono l'opportunità di un approfondito confronto sulla materia dell'occupazione femminile del settore, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli oggettivi e soggettivi che non consentono alle donne una effettiva parità di opportunità, nonché di attuare le azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 o le disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
2. Le parti concordano di incontrarsi a scadenza semestrale in una composizione in cui sia adeguatamente rappresentata la componente femminile, per esaminare le informazioni aziendali, concordare linee di azione e specifiche sperimentazioni da realizzare attraverso progetti ad hoc (inserimento di donne in ambiti aziendali operativi - produzione e manutenzione - interventi formativi su personale femminile in Cigs per consentire una riconversione che lo renda idoneo al reinserimento a più alto livello professionale, ecc.).
3. Le parti daranno vita ad una Commissione mista, a livello nazionale, che, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorisca la migliore utilizzazione delle pari opportunità individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo fra le parti confederali sulla materia.
Art. 8 - Intesa su Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
1. Ai fini di un'efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le aziende in occasione degli incontri per gli investimenti produttivi forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati ai processi di investimento, con particolare riferimento ai problemi della occupazione: politica dell'indotto, sua articolazione per tipologia di prodotto; ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo o comunque fatti di decentramento produttivo come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio a quanto disposto dalla Legge 18-12-1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
A tale proposito, le aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati.
2. Le aziende si impegnano a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali degli stabilimenti, delle sedi e dei laboratori con riferimento ai processi di investimento, le situazioni relative al ricorso alla attività delle imprese esterne, necessitato dalla esigenza di modifica e miglioramento degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
3. Relativamente alle attività di migliorie e modifiche, verranno in particolare esaminate, nei vari stabilimenti, le singole realtà esistenti allo scopo di pervenire ad una costante e coerente individuazione delle situazioni specifiche con l'obiettivo di definire concreti progetti di graduali e realistiche soluzioni al fenomeno dell'appalto stesso.
4. Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le aziende contratteranno con i Cdf il loro svolgimento con personale aziendale.
5. Le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, di una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati, secondo specifici accordi.
6. Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
7. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di Legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro, nonché le modalità di controllo da parte delle aziende appaltanti, del rispetto delle suddette norme.
8. Le aziende sono disposte altresì a collaborare attivamente con enti pubblici e con iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell'ambito del territorio in cui l'azienda opera. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
9. Le aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l'igiene, l'ambiente e la sicurezza del lavoro.
Dichiarazione dell'azienda sugli handicappati
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della Legge n. 482/68, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica
1. L'Asap e le aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell'autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai Consigli di fabbrica e si impegnano a facilitare ad essi l'assolvimento degli specifici compiti operativi.
2. Nell'ambito del Consiglio di fabbrica è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di fabbrica verrà stabilito per ogni Stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello stabilimento stesso, in occasione dell'accordo applicativo a livello locale.
3. Il Consiglio di fabbrica, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale del 18-4-1966, è l'organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo, possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello Stabilimento.
4. I delegati potranno svolgere la propria attività durante l'orario di lavoro nei limiti necessari allo svolgimento della attività stessa, e tenendo conto del buon andamento dell'attività produttiva.
5. Le riunioni del Consiglio avverranno normalmente fuori dall'orario di lavoro; nel caso in cui si svolgano durante l'orario di lavoro avverranno previo preavviso e compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.
6. I Sindacati riconoscono la funzione unitaria del nuovo organismo, mentre le aziende si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti volti a ferire il principio della rappresentanza unitaria di Stabilimento e, quindi, a non riconoscere organismi di rappresentanza di Stabilimento diversi dal Consiglio di fabbrica sunnominato.
7. Le parti convengono che condizione essenziale per il riconoscimento del Consiglio di fabbrica è la sua rappresentanza unitaria di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
8. Conseguentemente, in caso di recesso formalmente comunicato all'azienda da parte di una struttura territoriale sindacale dalla partecipazione al Cdf, l'azienda tramite l'Asap, investirà della questione le Osl stipulanti, le quali restano impegnate sul piano della loro autonomia a realizzare entro 30 giorni una soluzione che eviti la duplicazione di rappresentanze.
Norma transitoria
Nel caso di presenze plurisocietarie all'interno dello stesso Stabilimento, i Consigli di fabbrica che verranno costituiti presso ciascuna Società risponderanno a criteri di proporzionalità, entro i limiti complessivi unitari precedentemente in atto.
Art. 10 - Istituti di Patronato
1. In applicazione dell'art. 12 della Legge 20-5-1970, n. 300 e per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29-7-1947, n. 804, le aziende metteranno a disposizione degli Istituti di Patronato dei sindacati firmatari del presente contratto un locale, all'uopo adibito, per consentire lo svolgimento dei compiti di cui sopra.
2. I lavoratori potranno conferire con gli incaricati dei suddetti Patronati fuori dell'orario di lavoro. Qualora i Patronati ravvisassero la necessità di conferire urgentemente con un lavoratore, potranno richiedere che lo stesso si possa allontanare dal proprio posto di lavoro per il tempo necessario e compatibilmente con le esigenze dell'attività produttiva dell'azienda.
3. Ai rappresentanti dei Patronati, muniti di delega individuale del lavoratore interessato, saranno fornite tutte le informazioni inerenti la pratica cui si riferisce la delega.
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
1. Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi dei Sindacati nazionali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, dei Sindacati locali di categoria o degli organi direttivi nazionali o provinciali delle Confederazioni cui essi aderiscono, sono concessi brevi permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono concessi per un numero limitato e ragionevole di lavoratori, in relazione anche all'importanza e alle caratteristiche dell'organo direttivo sindacale di cui sono membri, sempreché non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale e comunque nei seguenti limiti annuali:
Novara | 12 giorni per ciascuna O.S |
Torino | 5 giorni per ciascuna O.S.; |
Bergamo | 18 giorni per ciascuna O.S.; |
Milano | 98 giorni per ciascuna O.S.; |
Trento | 5 giorni per ciascuna O.S.; |
Venezia | 38 giorni per ciascuna O.S.; |
Savona | 14 giorni per ciascuna O.S.; |
Bologna | 15 giorni per ciascuna O.S.; |
Ravenna | 91 giorni per ciascuna O.S.; |
Ferrara | 10 giorni per ciascuna O.S.; |
Grosseto | 12 giorni per ciascuna O.S.; |
Pisa | 26 giorni per ciascuna O.S.; |
Terni | 45 giorni per ciascuna O.S.; |
Roma | 9 giorni per ciascuna O.S.; |
Caserta | 2 giorni per ciascuna O.S.; |
Foggia | 37 giorni per ciascuna O.S.; |
Brindisi | 50 giorni per ciascuna O.S.; |
Matera | 35 giorni per ciascuna O.S.; |
Caltanisetta | 89 giorni per ciascuna O.S.; |
Ragusa | 15 giorni per ciascuna O.S.; |
Siracusa | 40 giorni per ciascuna O.S.; |
Cagliari | 45 giorni per ciascuna O.S.; |
Nuoro | 50 giorni per ciascuna O.S.; |
Sassari | 80 giorni per ciascuna O.S. |
2. Inoltre, per consentire il coordinamento a livello nazionale dell'attività sindacale, sono concessi permessi fino ad un massimo di 470 giorni per ciascuna Organizzazione nazionale di categoria stipulante il presente contratto.
3. I permessi di cui ai precedenti commi debbono essere richiesti per iscritto con congruo preavviso alle aziende da parte rispettivamente delle Organizzazioni territoriali e nazionali di categoria, tramite l'Asap.
4. Ciascuno dei Sindacati nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto può designare quattro lavoratori dipendenti dalle aziende del settore da distaccare, per tutto il periodo di validità del presente CCNL, presso l'Organizzazione sindacale cui appartengono. L'attività dei lavoratori designati è incompatibile con quella dei membri delle strutture sindacali aziendali e dovrà svolgersi all'esterno dell'azienda.
Nota a verbale
Per quanto riguarda i permessi di cui al comma 1, fermo restando il monte- permessi regionale, una eventuale diversa distribuzione rispetto alle Province potrà essere richiesta all'Asap dalla Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto per la parte dei permessi di propria competenza.
Art. 12 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
1. Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche nonché cariche sindacali provinciali o nazionali, ove la funzione lo richieda, è concessa una aspettativa per la durata della carica.
2. Salve restando le disposizioni di cui all'art. 2, Legge 27-12-1985, n. 816, durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione, mentre continua a decorrere l'anzianità.
3. Il periodo di aspettativa va pertanto considerato utile ai fini del preavviso e del trattamento di fine rapporto, nonché ai fini della determinazione degli aumenti periodici di anzianità e del trattamento dovuto, in rapporto all'anzianità, per ferie, malattia o infortunio.
Art. 13 - Contributi sindacali
1. L'azienda provvede al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono volontariamente versare ai rispettivi Sindacati nazionali di categoria che hanno stipulato il presente contratto.
2. Il contributo è fissato nella misura dell'1% su minimo, aumento retributivo complessivo (Arc) e contingenza in vigore al 31 dicembre di ciascun anno, per 14 mensilità.
3. Le Osl nazionali faranno pervenire ogni anno, per iscritto, all'azienda:
- l'adeguamento dei contributi per la loro omogeneizzazione secondo la misura di cui al comma 2;
- una comunicazione dalla quale risulti che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali; l'ammontare del contributo sindacale oggetto della delega deve intendersi come unitario per ogni Sindacato, dovendosi considerare la sua frazionabilità in quattordicesimi una pura formalità di esazione;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega. Alla fine di ogni anno, si farà luogo ad una verifica congiunta fra aziende e Sindacati degli elenchi dei lavoratori che hanno conferito la delega onde tener conto delle eventuali variazioni comunicate dalle aziende (lavoratori trasferiti ad altre aziende o il cui rapporto di lavoro risulti risolto, ecc.). Gli elenchi così variati non sono modificabili nel corso dell'anno successivo e pertanto, per tutti i casi di risoluzione, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro (ivi compresi i casi di trasferimento da un'azienda all'altra) sopravvenuti nel corso dell'anno, le aziende opereranno, al verificarsi dell'evento, la trattenuta in unica soluzione del contributo sindacale fino a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso, rimettendone il relativo ammontare al Sindacato titolare del credito. La esazione dei contributi sindacali, per i quali un lavoratore nel corso dell'anno abbia revocato la delega, sarà sospesa a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo;
- l'importo complessivo annuo dei contributi da riscuotere;
- l'indicazione del luogo dove sono depositate le deleghe, che devono essere tenute sempre a disposizione dell'azienda;
- l'indicazione dell'ente o altro soggetto che è incaricato di riscuotere la somma complessiva dei contributi. A richiesta dei Sindacati di categoria dei lavoratori, tutti i versamenti aziendali sono accentrati presso un solo ente o altro soggetto a livello nazionale incaricato della riscossione.
4. I Sindacati potranno presentare a periodi trimestrali le nuove deleghe conferite loro dai lavoratori; le aziende dedurranno i contributi sindacali ai sottoscrittori delle nuove deleghe con decorrenza dal trimestre successivo.
5. I Sindacati nazionali dei lavoratori possono congiuntamente richiedere alle aziende, tramite l'Asap, la variazione della misura dei contributi sindacali di cui al comma 2 e delle modalità di esazione.
6. L'azienda si impegna a garantire la riscossione dei contributi sindacali per i lavoratori che operano all'estero, secondo quanto previsto al comma 2, sulla base della retribuzione che detti lavoratori avrebbero percepito ove avessero continuato a prestare attività lavorativa in Italia.
Art. 14 - Comunicazioni sindacali
1. I comunicati dei rappresentanti delle strutture sindacali di fabbrica nonché dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende, previa comunicazione alle aziende stesse.
2. Tali comunicati debbono riguardare la convocazione di riunioni sindacali e argomenti direttamente attinenti alla materia contrattuale.
Art. 15 - Diritto d'assemblea e locali
In conformità alla Legge 20-5-1970 n. 300, è concesso, a richiesta dei Sindacati, previo idoneo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa e simili) fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle strutture sindacali di fabbrica di usufruire di appositi locali nell'ambito dell'azienda.
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda
1. Per l'assunzione, da effettuarsi a norma di Legge, il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) certificato di nascita;
d) stato di famiglia.
2. L'azienda può inoltre richiedere:
a) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
b) il certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti, ove il lavoratore ne sia in possesso;
c) ogni altro documento che ritenga opportuno, in relazione alle prestazioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
3. L'azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, l'azienda restituisce al lavoratore, se quest'ultimo li richiede, i documenti previsti dalla Legge.
4. All'atto dell'assunzione, l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, il livello di assegnazione e il relativo trattamento economico; la data di presentazione in servizio; la località cui il lavoratore è destinato.
5. Il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda l'indirizzo della propria abitazione e, tempestivamente, gli eventuali mutamenti di esso.
1. L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
La durata del periodo di prova non può superare:
- 2 mesi per i livelli dell'area 1;
- 3 mesi per i livelli delle aree 2-3-4;
- 6 mesi per i livelli dell'area 5.
2. Nel corso del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
3. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non receda dal contratto, il lavoratore si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre dalla data di assunzione in prova.
4. In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto si considera sospeso e le parti possono esercitare la facoltà di recesso. Tuttavia, in caso di assenza per infortunio sul lavoro, oppure in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali nella seconda metà del periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento contrattuale espressamente previsto sotto il titolo specifico. In ogni caso, il periodo di prova sarà prolungato per una durata pari a quella dell'assenza per malattia o infortunio.
Art. 18 - Durata del rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
2. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, si applicano le norme previste nel presente contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso ed al trattamento di fine rapporto. Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto a tempo determinato e calcolato come per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 61.
3. Ove la prestazione di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito o di quello successivamente prorogato e non risulti una contraria volontà delle parti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Art. 19 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell'azienda
La cessione, la trasformazione e il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda non risolvono automaticamente il contratto di lavoro. I lavoratori conservano i loro diritti verso il nuovo titolare dell'azienda, salve restando le facoltà concesse alle parti dall'art. 2112 c.c e dall'art. 1, DL 30-3-1978 n. 80, convertito in Legge 26-5-1978 n. 215.
Art. 20 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. Ogni volta che gli venga richiesto, o in caso di licenziamento o di dimissioni, è tenuto a restituirli. Qualora non vi provveda, può essergli addebitato l'importo relativo alle cose non riconsegnate.
2. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
3. Il lavoratore non può rifiutare il controllo di inventario che, per disposizioni dell'azienda, venga fatto, durante l'orario di lavoro o al termine di esso, a verifica dell'uso del materiale, degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli per l'esecuzione della sua attività lavorativa.
4. Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. Il relativo valore commerciale va trattenuto sulla retribuzione in misura rateizzata non superiore al 10% della stessa. In caso di licenziamento o di dimissioni, tale ammontare va trattenuto in un'unica soluzione.
5. Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli, senza l'autorizzazione dell'azienda. Qualunque modifica, da lui fatta arbitrariamente, dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
6. Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato; in caso contrario, ha diritto di declinare la propria responsabilità, informandone però tempestivamente l'azienda.
1. L'azienda fornisce in uso gratuito ogni anno un abito da lavoro (tuta, vestaglia, camice, ecc.) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e che pertanto gli stessi sono tenuti ad indossare.
2. Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) l'azienda è inoltre tenuta a fornire una tantum, all'atto dell'assunzione, una seconda tuta.
3. Ogni 12 mesi viene rinnovata una tuta da lavoro. Qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di tale termine per cause attribuibili al lavoratore, quest'ultimo è tenuto a risarcire l'azienda del relativo danno.
4. Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l'abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l'efficacia agli effetti della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
5. Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
6. Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
7. Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
8. Ove le esigenze lo impongano, l'azienda può esigere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, abiti di lavoro, divise o abiti speciali. In tal caso, l'azienda fornisce in uso gratuito gli indumenti richiesti.
9. L'azienda deve inoltre dotare i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle norme vigenti sull'igiene e la sicurezza del lavoro (3, All. 10). Il lavoratore è responsabile della buona conservazione di questi mezzi.
10. Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di accordo in sede aziendale.
Art. 22 - Visita personale di controllo
Il lavoratore può essere sottoposto a visita personale di controllo nei casi e nei modi previsti dalla Legge. Le relative modalità formeranno oggetto di accordo tra le parti.
Art. 23 - Igiene, Sicurezza e Ambiente
1. Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali gli agenti chimici e fisici superino i limiti convenuti e riportati nell'allegato 9 "Salute, Sicurezza ed Ambiente" che costituisce parte integrante del presente contratto.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali, essi verranno assunti contrattualmente.
In caso di emanazione di direttive comunitarie, le relative implicazioni in materia saranno oggetto di specifico confronto tra le parti.
2. Verranno effettuate sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro, volte a salvaguardare nel modo migliore la salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'allegato 9 "Salute, Sicurezza e Ambiente".
3. Il Cdf è competente, per parte dei lavoratori, a trattare i problemi dell'ambiente di lavoro a livello di fabbrica.
4. Il Consiglio di Fabbrica di ogni stabilimento potrà individuare tra i suoi membri gli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti
I nominativi di questi membri che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale.
Le aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee che perverranno dal livello nazionale.
Per tale formazione si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
5. Le aziende provvederanno, attraverso servizi di prevenzione, medicina, sicurezza ed ecologia, alla sorveglianza dei fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della Legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standards di servizio fissati dai piani sanitari regionali, nel rispetto delle competenze delle Usl.
6. Laddove, a seguito delle indagini ambientali effettuate, vengano individuate particolari situazioni di rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici mirati all'area di rischio individuata.
7. Le decisioni riguardanti le azioni per ricondurre le situazioni di rischio entro i limiti di soglia prestabiliti anche mediante provvedimenti di carattere personale, volti a ridurre l'esposizione a rischio ed i suoi eventuali riflessi, vengono prese dopo esame e discussione congiunta tra Direzione aziendale e Cdf.
8. In relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, con specifico riferimento alle questioni di carattere ecologico, le aziende si impegnano a fornire adeguata informativa al Cdf, secondo quanto previsto dall'allegato 9 "Salute, Sicurezza e Ambiente".
Qualora le competenti istituzioni, in aree o settori particolarmente critici, intendano promuovere progetti di indagine d'impatto ambientale ed eventuali successive iniziative di risanamento, le aziende e l'Asap verificheranno con le Osl agli opportuni livelli le modalità per una loro collaborazione nonché per rendere disponibili, su richiesta delle stesse istituzioni, supporti e contributi tramite proprie competenze tecniche specialistiche.
9. Ai fini di una efficace opera di prevenzione dei rischi di tutela della salute dei lavoratori, verranno utilizzati strumenti informativi relativi ai dati ambientali e biostatistici, al rischio lavorativo, alle sostanze chimiche utilizzate ed alla affidabilità degli impianti.
L'articolazione e le modalità di utilizzo di tali strumenti sono definiti nell'allegato 9 "Salute, Sicurezza e Ambiente".
10. L'azienda è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi necessari per la difesa dagli specifici agenti di rischio.
11. I lavoratori sono tenuti alla osservanza delle prescrizioni aziendali per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Durante il lavoro, essi debbono servirsi dei mezzi protettivi prescritti e curarne la buona conservazione.
12. I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e Cdf.
13. Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
14. Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle Autorità.
15. Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà) essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle Autorità competenti.
16. I Cdf sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
Art. 24 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di Legge.
Art. 25 - Contratti di formazione-lavoro
Per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro si rinvia alla vigente normativa e agli accordi sindacali che la integrano.
1. Ai lavoratori studenti iscritti ad università, scuole superiori e scuole professionali che, essendone sprovvisti, intendano conseguire il diploma o la laurea, sarà concesso di poter raggiungere in tempo la eventuale sede della scuola serale. In tal caso l'azienda metterà a disposizione un permesso retribuito nel limite massimo di mezz'ora per ogni giornata di lavoro che sia anche giornata scolastica.
2. Ai lavoratori studenti possono essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni nel corso dell'anno.
3. Nell'anno in cui il lavoratore sostiene l'esame di diploma o di laurea, l'azienda concederà 10 giorni di permesso retribuito.
4. In caso di esami universitari, l'azienda concederà inoltre un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per ciascun esame superato l'azienda considererà retribuiti due dei giorni di permesso eventualmente richiesti.
1. I lavoratori che non rientrando nelle ipotesi previste dal precedente art. 26 desiderino comunque migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività aziendale e intendano frequentare, presso istituti pubblici, parificati o riconosciuti, corsi istituiti in base a disposizioni di Legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali istituti, possono usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 200 ore pro-capite per un triennio, utilizzabile anche in un solo anno purché la durata del corso cui il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso; nel caso si tratti di corsi relativi alla scuola dell'obbligo, il rapporto tra ore retribuite e non, sarà di 2/3 e 1/3, fermo restando il limite di 200 ore retribuite.
2. I lavoratori interessati inoltreranno domanda alla Direzione nei termini e con le modalità che saranno concordati a livello aziendale. Tali termini di norma non saranno inferiori al semestre.
3. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte-ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 8 del presente articolo, la Direzione e il Consiglio di fabbrica stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al citato comma 8.
4. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e, purché ricorrano le condizioni oggettive indicate, l'interessato dovrà far pervenire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, certificati con l'indicazione delle ore di frequenza.
5. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e il Consiglio di fabbrica.
6. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso fruite, fermo rimanendo che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
7. Ai lavoratori che personalmente intendano partecipare a giornate di studio e convegni attinenti a problemi e materie di interesse aziendale saranno concessi, subordinatamente alle esigenze produttive e dietro preventiva richiesta, permessi non retribuiti.
8. Il monte-ore complessivo di permessi retribuiti di cui agli artt. 26 e 27 del presente CCNL sarà determinato moltiplicando 10h * 3 * il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda o unità produttiva.
9. Purché sia garantito in ogni reparto lo svolgimento regolare dell'attività produttiva, il numero dei lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dal lavoro per i casi di cui agli artt. 26 e 27 citati è fissato nel 3% del totale della forza occupata, con i seguenti minimi per le unità produttive con meno di 300 dipendenti:
- 2 fino a 50 dipendenti
- 3 fino a 100 dipendenti
- 6 fino a 200 dipendenti
- 8 fino a 300 dipendenti
Norma transitoria - Il monte-ore complessivo di permessi retribuiti di cui agli artt. 26 e 27 del presente CCNL fino alla scadenza dello stesso sarà determinato moltiplicando 10h * 3 * il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda o unità produttiva all'1-1-1987.
Art. 28 - Classificazione del personale
1. I lavoratori sono inquadrati secondo un'unica scala classificatoria composta da 5 aree professionali.
2. Le aree professionali sono articolate in livelli di inquadramento settoriali.
L'appartenenza dei lavoratori alle singole aree è così definita:
Area 1 - Liv. 1
Tale area è costituita da personale che svolge lavori qualificati e di semplice esecuzione.
Area 2 - Liv. 2, 2 super, 3, 3 super
Tale area è costituita da personale che svolge mansioni d'ordine, ovvero che compie lavori ed operazioni delicati e complessi, nonché da lavoratori specializzati che svolgono mansioni di significativa delicatezza e complessità.
Area 3 - Liv. 4, 5
Tale area è costituita da personale che svolge mansioni amministrative o tecniche con ampia autonomia operativa e in possesso di elevata specializzazione professionale.
Area 4 - Liv. 6
Tale area è costituita da personale che opera con notevole competenza e autonomia professionale nell'ambito delle proprie funzioni.
Area 5 - Liv. 7, 7 Quadri, 8 Quadri
Tale area è costituita da personale che svolge funzioni direttive e/o specialistiche di ampia responsabilità o rilevante importanza per l'impresa. Vi appartengono quadri e impiegati direttivi o assimilati.
3. L'inquadramento delle varie mansioni nei livelli viene effettuato sulla base di declaratorie e profili individuati per ciascun settore.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni considerate, ed hanno valore esemplificativo minimo.
4. Nessun lavoratore svolgente mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce, salvo il caso di lavoratori in formazione.
5. L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
6. Per le mansioni non rappresentate nei profili, ovvero nei casi in cui, nelle singole realtà produttive, dovessero verificarsi processi di cambiamento organizzativo, aventi effettiva incidenza sui livelli di professionalità e finalizzati a creare condizioni di maggiore efficienza e produttività, ovvero legati alla introduzione di innovazioni tecnologiche, a livello aziendale le parti identificheranno i nuovi profili professionali relativi e provvederanno a definire il loro inquadramento sulla base delle definizioni di area, delle declaratorie di livello, nonché per analogia coi profili esistenti ed utilizzabili.
7. Le declaratorie ed i profili di ogni livello per i seguenti settori regolati dal presente CCNL:
- Settore Chimico
- Settore Fibre
- Settore Ricerca
- Settore Coke
fanno parte integrante del presente contratto e sono riportati all'allegato 8.
Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Le Parti, nell'affermare che il sistema classificatorio previsto dal contratto collettivo deve risultare sempre adeguato alle esigenze inerenti l'inquadramento del personale, istituiscono una Commissione nazionale di studio al fine di:
- verificare, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali, le necessità di modifiche all'attuale struttura classificatoria;
- approfondire la problematica dell'interconnessione tra le aree professionali come descritte ed i livelli di inquadramento.
Nello svolgimento dei propri lavori, la Commissione, nell'individuare proposte relative all'inquadramento unico dei lavoratori, terrà presente l'obiettivo di cogliere la professionalità degli stessi, anche alla luce di esperienze verificatesi a livello aziendale compresa la problematica della valorizzazione della professionalità in termini di polivalenza professionale.
La Commissione dovrà essere rappresentativa delle specificità merceologiche e organizzative del settore.
I lavori della Commissione dovranno essere completati entro il giugno 1992.
Art. 29 - Normative particolari per i Quadri
1. Nei confronti di tutti i Quadri aziendali, oltre quanto riguarda l'attività di diretto interesse professionale, verranno realizzate specifiche iniziative informative sui programmi, sulle strategie e sui risultati aziendali, con modalità tali da favorire il massimo coinvolgimento.
2. L'azienda organizzerà la partecipazione dei Quadri a corsi di formazione professionale finalizzati al miglioramento delle capacità professionali e all'ampliamento delle conoscenze di interesse aziendale, sulla base di programmi periodici.
3. Ai Quadri è garantita la copertura delle spese e l'assistenza legale, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle mansioni svolte.
4. Fermi restando i diritti derivanti dalla vigente normativa in materia di brevetti e diritti di autore, ai Quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
L'utilizzazione di dati e informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa è condizionata al previo consenso aziendale, condizionato alla tutela della sfera di riservatezza imprenditoriale.
Ai Quadri è riconosciuta altresì la possibilità di ottenere dall'azienda l'attestazione nominativa di brevetti e/o pubblicazioni realizzati col loro contributo individuale o di gruppo.
5. Le aziende informeranno le strutture sindacali sui criteri e gli obiettivi secondo i quali sono impostate le politiche aziendali di incentivazione dei Quadri in relazione al loro apporto rispetto al conseguimento dei risultati aziendali.
6. A livello nazionale si darà luogo periodicamente a incontri tra le parti per l'informazione e la valutazione congiunta sulle politiche generali definite dalle aziende nei confronti dei Quadri.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
7. Fatta salva la titolarità negoziale del Cdf, le Parti si danno atto che Quadri dell'azienda, individuati dalla Fulc (Filcea-Flerica-Uilcid) affiancheranno di volta in volta il Cdf nella sua funzione negoziale relativa alle materie interessanti i Quadri.
8. Ai Quadri si applicheranno i commi 12 e 13 dell'art. 46 relativamente al lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nota a verbale n. 1
In considerazione della disciplina già prevista dal precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti - sul piano della loro autonomia contrattuale - concordano di applicare la normativa di cui al presente articolo anche al personale con funzioni direttive od assimilate appartenente alla 5ª area.
Dichiarazione congiunta
Tenuto conto dell'importanza del contributo che i Quadri per il loro ruolo possono offrire alle fasi di rapporto informativo e di confronto tra azienda e lavoratori, le Parti si danno atto dell'opportunità che, fermo restando quanto dichiarato dalle organizzazioni sindacali circa la unitarietà della rappresentanza dei lavoratori in capo al Cdf, Quadri dell'azienda, individuati dalla Fulc (Filcea-Flerica-Uilcid) parteciperanno direttamente alle fasi di rapporto di cui trattasi.
Art. 30 - Passaggio di mansioni
1. Al lavoratore che svolge mansioni inerenti al livello superiore al suo, deve essere corrisposto un compenso pari alla differenza tra i minimi e la contingenza dei due livelli diminuita dell'eventuale assegno ad personam.
2. Ove lo spostamento non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il lavoratore ha diritto al passaggio al livello superiore trascorso un periodo di 3 mesi nello svolgimento delle mansioni superiori.
3. Ove peraltro lo spostamento abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il lavoratore ha diritto al passaggio al livello superiore trascorso un periodo di:
- 6 mesi per i livelli 2º-2ºS-3º-3ºS-4º-5º-6º
- 9 mesi per il 7º livello.
4. In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore, l'attribuzione della qualifica di Quadro - come individuata nell'art. 28 -, quando le mansioni non siano state assegnate in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi. Ove peraltro l'assegnazione abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la qualifica deve essere attribuita trascorso un periodo di 9 mesi.
Art. 31 - Retribuzione e modalità della sua erogazione
1. La retribuzione annua viene erogata in 14 mensilità.
2. La retribuzione mensile è così costituita:
a) dalla retribuzione minima tabellare;
b) dall'aumento retributivo complessivo (Arc);
c) dall'indennità di contingenza;
d) dal premio di produzione;
e) dagli aumenti periodici di anzianità;
f) dagli eventuali aumenti non assorbibili di cui alle norme transitorie;
g) dagli eventuali assegni ad personam;
h) dall'elemento retributivo specifico o dalla indennità di funzione di cui all'art. 34.
3. L'importo della retribuzione annua si intende riferito all'anno solare. Ai fini di una opportuna semplificazione amministrativa, la 13ª mensilità viene riferita al periodo 1º luglio-31 dicembre; la 14ª mensilità al periodo 1º gennaio-30 giugno.
4. La 13ª mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre ed è ragguagliata alla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore al 31 dicembre.
5. La 14ª mensilità viene corrisposta nel mese di giugno, ed è ragguagliata alla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore al 30 giugno.
6. Pertanto, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del primo semestre, vanno corrisposti al lavoratore 2/12 di una mensilità per ogni mese intero di servizio prestato dal 1º gennaio al 30 giugno.
7. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del secondo semestre, vanno corrisposti al lavoratore 2/12 di una mensilità per ogni mese intero di servizio prestato dal 1º luglio al 31 dicembre.
8. Le frazioni pari o superiori a 1/2 mese sono considerate mesi interi; quelle inferiori vengono trascurate.
Art. 32 - Determinazione della quota oraria e giornaliera
1. La quota oraria viene determinata dividendo la retribuzione mensile per 175.
2. La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione mensile per 21.
3. Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazioni di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese e assenze non retribuite), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere corrispondenti alle presenze, quando queste non raggiungono metà mese. Si procede invece alla detrazione, dal totale della retribuzione mensile, delle quote giornaliere corrispondenti alle assenze, in tutti gli altri casi.
Per gli importi delle retribuzioni minime tabellari, si rinvia alla tabella allegata (All. 3ª) che è parte integrante del presente contratto.
2. Alle date indicate saranno corrisposti i seguenti aumenti retributivi complessivi da evidenziare nella busta paga con la voce Arc.
Tab. 1 - Aumenti retributivi complessivi
Liv. | Luglio 1990 | Marzo 1991 | Gennaio 1992 | Gennaio 1993 | TOTALE |
8ºQ | 170.000 | 151.000 | 136.000 | 96.000 | 553.000 |
7ºQ | 159.000 | 144.000 | 129.000 | 92.000 | 524.000 |
7º | 145.000 | 134.000 | 120.000 | 86.000 | 485.000 |
6º | 130.000 | 123.000 | 110.000 | 80.000 | 443.000 |
5º | 121.000 | 116.000 | 105.000 | 76.000 | 418.000 |
4º | 113.000 | 110.000 | 99.000 | 73.000 | 395.000 |
3ºS | 109.500 | 106.500 | 96.500 | 71.500 | 384.000 |
3º | 106.000 | 103.000 | 94.000 | 70.000 | 373.000 |
2ºS | 99.000 | 97.000 | 89.000 | 66.000 | 351.000 |
2º | 94.000 | 92.000 | 85.000 | 63.000 | 334.000 |
1º | 87.000 | 86.000 | 80.000 | 61.000 | 314.000 |
3. Gli aumenti retributivi complessivi sono comprensivi degli importi che nell'arco di vigenza del presente contratto dovranno essere erogati a titolo di indennità di contingenza o di altro eventuale diverso elemento retributivo sostitutivo della stessa.
4. Nei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno dall'aumento retributivo complessivo corrisposto saranno scorporati e inseriti in busta paga alla voce contingenza gli importi spettanti a tale titolo.
5. Gli importi dell'aumento retributivo complessivo, nella misura risultante dopo lo scorporo della contingenza, saranno inseriti in busta paga alla voce minimo contrattuale a partire rispettivamente dal gennaio 1991, gennaio 1992, gennaio 1993, novembre 1993.
6. I minimi contrattuali risulteranno dalla somma fra gli importi di cui al comma precedente e quelli di cui all'allegato 3 su tabella a).
7. Gli incrementi dei minimi contrattuali afferenti ciascun livello, ricavati secondo quanto disposto al precedente punto non dovranno, alle date indicate, essere inferiori o superiori agli importi minimi e massimi riportati nella seguente tabella.
Tab. 2 - Importo minimo e massimo degli incrementi dei minimi contrattuali
Tab.2ª
| Gennaio 1991 | |
| Importo minimo | Importo massimo |
8º Q | 136.000 | 146.000 |
7º Q | 126.000 | 136.000 |
7º | 112.000 | 122.000 |
6º | 99.000 | 108.000 |
5º | 90.000 | 99.000 |
4º | 82.000 | 91.000 |
3º S | 78.500 | 87.500 |
3º | 75.000 | 84.000 |
2ºS | 68.000 | 76.000 |
2º | 62.000 | 70.000 |
1º | 54.000 | 62.000 |
Tab. 2b
| Gennaio 1992 | |
| Importo minimo | Importo massimo |
8º Q | 90.000 | 110.000 |
7º Q | 83.000 | 103.000 |
7º | 74.000 | 94.000 |
6º | 65.000 | 84.000 |
5º | 59.000 | 78.000 |
4º | 54.000 | 72.000 |
3º S | 51.500 | 69.000 |
3º | 49.000 | 66.000 |
2ºS | 45.000 | 60.000 |
2º | 40.000 | 55.000 |
1º | 36.000 | 50.000 |
Tab. 2c
| Gennaio 1993 | |
| Importo minimo | Importo massimo |
8º Q | 79.000 | 97.000 |
7º Q | 73.000 | 91.000 |
7º | 65.000 | 83.000 |
6º | 57.000 | 74.000 |
5º | 52.000 | 68.000 |
4º | 48.000 | 64.000 |
3º S | 45.500 | 61.500 |
3º | 43.000 | 59.000 |
2ºS | 39.000 | 55.000 |
2º | 36.000 | 51.000 |
1º | 32.000 | 47.000 |
Tab. 2d
| Novembre 1993 | |
| Importo minimo | Importo massimo |
8º Q | 54.000 | 68.000 |
7º Q | 50.000 | 64.000 |
7º | 44.000 | 58.000 |
6º | 39.000 | 52.000 |
5º | 36.000 | 49.000 |
4º | 32.000 | 45.000 |
3º S | 31.000 | 43.500 |
3º | 30.000 | 42.000 |
2ºS | 27.000 | 39.000 |
2º | 24.000 | 35.000 |
1º | 21.000 | 32.000 |
8. Pertanto:
1) qualora alle date di cui alla tabella n. 2 gli incrementi dei minimi contrattuali calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 6 risultassero inferiori agli importi minimi indicati, la cifra risultante dalla relativa differenza sarà aggiunta in busta paga a partire dalla stessa data;
2) qualora alle date di cui alle tabelle 2ª, 2b, 2c gli incrementi dei minimi contrattuali risultassero superiori agli importi massimi indicati, la cifra eccedente tali importi sarà assorbita nel successivo aumento retributivo complessivo.
9. Qualora alla data di cui alla tabella 2d, gli incrementi minimi contrattuali risultassero superiori agli importi massimi indicati nella tabella stessa, la cifra eccedente tali importi verrà considerata un'anticipazione dei miglioramenti retributivi collettivi che matureranno successivamente e resterà assorbita negli stessi dal momento della loro erogazione.
Chiarimento a verbale
Con il richiamo nella presente normativa all'indennità di contingenza, le Parti hanno inteso riferirsi all'attuale meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni finché in vigore e all'eventuale diverso meccanismo sostitutivo dello stesso.
Nota a verbale
I minimi tabellari di cui alle tabelle allegate al presente CCNL sono comprensivi dell'indennità sostitutiva mensa, dell'indennità di contingenza maturata al 31-1-1977 e del superminimo collettivo previsto dal comma 2º dell'art. 28 del CCNL 1-1-1976 per le categorie 1ª e 1ªS.
Chiarimento a verbale
Ai lavoratori individuati all'allegato 8 nel profilo del livello 6º, di cui alla norma transitoria, ferma restando la normativa di cui al presente articolo, vengono riconosciuti gli aumenti retributivi complessivi e gli importi minimi e massimi degli incrementi dei minimi contrattuali riportati nella sottoindicata tabella:
Aumenti retributivi complessivi (Arc)
Luglio 1990 | Marzo 1991 | Gennaio 1992 | Gennaio 1993 | TOTALE |
L. 130.000 | L. 128.000 | L. 114.000 | L. 83.000 | L. 455.000 |
Importo minimo e massimo degli incrementi dei minimi contrattuali
Gennaio 1992 | Gennaio 1993 | Novembre 1993 160; | |
Minimo | L. 69.000 | L. 61.000 | L.41.000 |
Massimo | L. 88.000 | L.78.000 | L. 54.000 |
Per i suddetti lavoratori il minimo contrattuale dovuto a partire dall'1-1-1991, sarà pari a quello risultante per il livello di appartenenza (6º livello), incrementato di L. 7.000.
Art. 34 - Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell'area 5
Ai lavoratori inquadrati nel 7º livello, non aventi la qualifica di Quadro, compete un "elemento retributivo specifico" (ERS).
Gli importi mensili dell'ERS pagabili per 14 mensilità, sono contenuti nella tabella allegata (All. 4).
L'ERS fa parte integrante dei trattamenti economici di cui al comma 12 dell'art. 46.
Ai Quadri compete una "indennità di funzione", pagabile per 14 mensilità, gli importi della quale sono contenuti nella tabella allegata (All. 4), e assorbono l'Ers precedentemente goduto.
L'indennità di funzione fa parte integrante dei trattamenti economici di cui al comma 12 dell'art. 46.
Art. 35 - Indennità di contingenza
Per la disciplina dell'indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti, fatte salve le quote conglobate nei minimi tabellari, nonché la disciplina relativa all'Arc di cui all'art. 33.
Alla data di entrata in vigore del presente CCNL gli importi di contingenza per livello sono quelli specificati nell'All. 3b.
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
1. In relazione all'anzianità di effettivo servizio che verrà maturata presso l'azienda, i lavoratori hanno diritto a 5 scatti biennali in cifra fissa che per la vigenza del presente contratto sono di importo mensile pari a:
Livello | Importo |
1º | L. 26.800 |
2º | L. 28.400 |
2º Super | L. 28.400 (*) |
3º | L. 30.350 |
3º Super | L. 30.350 (*) |
4º | L. 31.950 |
5º | L. 33.500 |
8º | L. 36.950 |
7º | L. 43.250 |
7º Quadri | L. 43.250 |
8º Quadri | L. 52.450 |
(*) In vigore non prima dell' 1/7/1987.
2. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
3. In caso di passaggio al livello superiore, l'anzianità, ai fini della maturazione degli aumenti periodici residui, decorre ex novo dalla data di acquisizione del livello superiore; l'importo degli aumenti periodici maturati è conservato in cifra e ad esso viene aggiunta la frazione di aumento periodico in corso di maturazione. Dividendo la somma così ottenuta per l'importo di un aumento periodico relativo al nuovo livello, si determina il numero equivalente degli aumenti periodici già fruiti e quindi il numero degli aumenti periodici da maturare. Le eventuali frazioni di aumento periodico sono conguagliate con l'ultimo aumento periodico, il quale può quindi risultare di importo ridotto.
Art. 37 - Contrattazione salariale aziendale
Con riferimento all'andamento gestionale verrà contrattata una sola volta nel corso della vigenza contrattuale, e comunque non prima del 31-12-1991, a livello di unità produttiva o di settore, l'eventuale erogazione retributiva a riconoscimento degli apporti forniti rispetto agli incrementi di produttività effettivamente realizzati.
Art. 38 - Forme incentivanti di retribuzione
1. Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto che le soluzioni previste sotto i titoli II e III della seconda parte del presente contratto sono riferite all'attuale organizzazione del lavoro in economia nelle aziende.
2. Le parti riconoscono la possibilità di adottare altre forme particolari di retribuzione - anche diverse dai tradizionali mezzi di incentivazione come i cottimi, i premi di produzione, ecc. - quando esse vengano riconosciute utili per il miglioramento dei rendimenti e per l'incremento della produzione. Anche tali forme particolari di retribuzione potranno essere introdotte dopo preventive intese tra le parti.
3. Comunque, quando vengano introdotte forme di lavoro a cottimo, le relative tariffe saranno fissate in modo da consentire alla generalità dei lavoratori di normale capacità e operosità, lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, un guadagno che sia, nel mese, di almeno il 6,5% superiore alla retribuzione minima tabellare.
4. Qualora il lavoratore cottimista non riesca a conseguire tale guadagno minimo, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la sua retribuzione va integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
5. Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma 4 del presente articolo debbono essere esaminate localmente dalle parti.
6. Quando il lavoratore sia vincolato nel suo lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, deve essergli corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
7. Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, al lavoratore deve essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
8. Per i cottimi di lunga durata, il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato, e al lavoratore stesso devono essere concessi acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
Art. 39 - Indennità per disagiata sede
Qualora la località ove il lavoratore presta normalmente la sua opera disti almeno 5 km. dal perimetro del più vicino centro abitato e non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con il predetto centro e il lavoratore debba recarsi al luogo di lavoro con propri mezzi, i rappresentanti delle parti stipulanti il presente contratto esamineranno la situazione ai fini dell'eventuale determinazione di una particolare indennità.
Art. 40 - Contestazioni sulla retribuzione
Tanto in pendenza del rapporto quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, deve essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata.
1. Premesso che l'attenta gestione del tempo di lavoro costituisce un elemento importante del progetto complessivo di recupero - ai massimi livelli possibili - dell'investimento chimico, in un comparto caratterizzato dalla necessità di mantenere il costante raccordo con il mercato, realizzando indispensabili condizioni di competitività, le parti confermano l'impegno a migliorare il rapporto tra le prestazioni come contrattualmente dovute e quelle effettivamente conferite, identificando nuove articolazioni di orario e modalità di gestione flessibile degli orari e delle prestazioni (mobilità, turni, lavori preparatori-complementari e di emergenza, eventuali prestazioni straordinarie nell'ambito di quanto previsto dalle norme contrattuali).
2. In relazione alle esigenze connesse con il diritto dei lavoratori a godere delle ferie e dei riposi contrattuali, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento di tali diritti tenendo altresì conto dell'assenteismo secondo i parametri convenzionali concordati a livello nazionale (All. 2).
3. Al verificarsi di situazioni di crisi strutturali che determinano rilevanti conseguenze occupazionali, le Parti concordano sulla possibilità di realizzare riduzioni di orario i cui costi in linea di principio non dovranno ricadere sulle aziende.
4. In relazione a quanto sopra, gli orari di lavoro e le modalità di conferimento delle prestazioni vengono stabiliti come segue:
1) Lavoratori giornalieri non discontinui
5. I lavoratori giornalieri non discontinui forniranno normalmente le loro prestazioni secondo un orario settimanale di 39 ore distribuite dal lunedì al venerdì.
6. A livello aziendale potranno essere programmate - previ confronti sindacali - articolazioni collettive di orario anche a livello di singola unità organizzativa. Tali programmi potranno prevedere prestazioni fino a 48 ore settimanali su sei giorni a settimana con correlativi periodi a prestazione ridotta nel rispetto dell'orario contrattuale annuo, nonché una distribuzione su cinque giornate compreso anche il sabato per i lavoratori addetti a laboratori, manutenzioni, spedizioni ed attività assimilabili dal punto di vista operativo.
7. Su richiesta dell'azienda, in rapporto a specifiche esigenze non programmabili connesse con problemi di manutenzione degli impianti, di particolari opportunità di mercato nonché di adempimenti amministrativi, verranno prestate 32 ore annue pro capite, fuori dalla normale programmazione dell'orario.
Tali ore saranno comprese nel monte lavorativo annuo individuale, dando luogo al pagamento delle maggiorazioni di cui all'art. 46 comma 9 con fruizione di riposi compensativi.
8. I lavoratori giornalieri non discontinui fruiranno di 12 ore annue di riduzione dell'orario di lavoro.
9. In assenza di accordo sulla distribuzione dell'orario di lavoro o sul calendario annuo di cui al comma 6, le riduzioni di orario di lavoro contrattualmente convenute per i lavoratori giornalieri potranno essere distribuite esclusivamente su base giornaliera e/o settimanale.
10. Resta altresì convenuto che la durata dell'intervallo per il pranzo non potrà essere inferiore a 45 minuti.
2) Lavoratori turnisti
13. I lavoratori turnisti osserveranno un calendario lavorativo annuo così determinato:
11. - Turnisti tipo A (3 * 7) e C (2 * 7) - esclusi quelli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:
* 1876 ore annue (corrispondenti a 234,5 giornate di 8 ore) al lordo delle ferie ed al netto delle festività infrasettimanali.
* A decorrere dall'1-1-1992 il numero delle suddette giornate viene ridotto a 233,5.
12. - Turnisti di tipo B (3 * 5):
1960 ore annue (corrispondenti a 245 giornate di 8 ore), al lordo delle ferie e delle festività infrasettimanali coincidenti con le giornate lavorative.
A decorrere dall'1-1-1992 il numero delle suddette giornate viene ridotto a 244,5.
13. Restano così compensati tutti i riposi derivanti da norme di Legge o da precedenti accordi sindacali.
14. Per ogni ora effettivamente lavorata dai lavoratori addetti ai turni di tipo A e C nelle festività infrasettimanali, viene corrisposto il compenso previsto dall'art. 46 comma 14.
15. I lavoratori turnisti addetti ai turni di tipo B hanno diritto di godere, nel corso dell'anno solare, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate, con la corresponsione del compenso previsto dall'art. 46 comma 14.
16. A livello aziendale, nell'ottica di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere programmati, previo confronto sindacale, schemi di turno che consentiranno il godimento di 3 settimane pro capite di ferie in un periodo di 4 mesi normalmente da giugno a settembre. Conseguentemente, nella restante parte dell'anno, verranno attuate schematizzazioni che realizzino le prestazioni dovute.
3) Lavoratori discontinui
17. I lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia osserveranno il calendario lavorativo annuo dei giornalieri.
18. Le aziende potranno fissare l'orario normale di lavoro in misura compresa tra l'orario settimanale di lavoro dei giornalieri previsto alle varie date, di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, e le 48 ore settimanali, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario dei giornalieri e fino alle 48 ore settimanali, un compenso pari al 100% della quota oraria.
19. L'individuazione di figure di lavoratori discontinui e la fissazione degli orari settimanali, nell'ambito delle misure previste al precedente comma, saranno esaminate in sede aziendale.
20. L'orario di lavoro deve essere apposto in apposita tabella, da affiggere a norma di Legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento alle riduzioni di orario di lavoro definite nel presente contratto ed agli obiettivi di tutela dell'occupazione che le hanno ispirate, si danno reciproco affidamento sul fatto che - con particolare riferimento alla programmazione dell'orario di lavoro dei turnisti - orienteranno i loro rapporti all'obiettivo di favorire i necessari recuperi di efficienza ed evitare incrementi di costo ingiustificati rispetto al perseguimento dei rispettivi obiettivi.
Norma transitoria
Ai soli lavoratori giornalieri non discontinui, in forza al 1-1-1991, verranno riconosciute ulteriori 8 ore di riduzione di orario.
Art. 42 - Lavoro a tempo parziale
1. Potranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale a base giornaliera, settimanale, mensile o annua.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve indicare:
a) la durata del periodo a tempo parziale;
b) le mansioni alle quali verrà adibito il lavoratore;
c) la durata della prestazione lavorativa e le sue modalità di erogazione, fermo restando che la prestazione individuale giornaliera non dovrà avere una durata inferiore al 50% di quella prevista per il lavoro a tempo pieno;
d) il trattamento economico, secondo criteri di assoluta proporzionalità tra prestazione e trattamenti contrattuali;
e) il trattamento normativo.
3. Le aziende inoltre potranno procedere ad assunzioni a tempo parziale anche per posizioni di contenuto professionale specifico, nonché con riferimento alle problematiche dell'occupazione giovanile connesse con le individuali esigenze di studio e professionalizzazione.
4. In tale ultimo caso, le aziende si impegnano a dare precedenza alle assunzioni a tempo pieno di tali lavoratori, previa loro richiesta, quando sussistano esigenze organizzative e i necessari requisiti professionali.
5. Tali rapporti di lavoro dovranno corrispondere ed essere funzionali a esigenze di flessibilità della forza-lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori.
6. A livello aziendale, verranno individuati gli ambiti, le professionalità e il numero dei lavoratori che potranno accedere alla modificazione del rapporto, prevedendo altresì, per i lavoratori assunti originariamente a tempo pieno, modalità di entrata e di uscita dal tempo parziale in relazione alle esigenze aziendali organizzative e produttive.
7. La modificazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non dovrà, di per sé, comportare incrementi di personale.
Dichiarazione congiunta
In riferimento a quanto convenuto con l'"Accordo interconfederale sulla politiche attive del lavoro" sottoscritto da Asap e CGIL-CISL-UIL il 23-6-1989, le parti convengono di definire entro il 1991 una regolamentazione del contratto a tempo parziale.
Art. 43 - Interruzione del lavoro a causa di forza maggiore e riduzione dell'orario
In caso di interruzione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro dipendente da causa di forza maggiore e di durata superiore ad una giornata, l'azienda ed il Consiglio di fabbrica si riservano di incontrarsi per definire le soluzioni da adottare nei confronti dei lavoratori interessati, ivi compreso il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria.
Art. 44 - Chiamate fuori orario
1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa straordinaria richiesta al lavoratore nel rispetto della normativa di cui all'art. 46 in ore tali per cui non si abbia né una semplice protrazione, né una semplice anticipazione del normale orario di lavoro.
2. Al lavoratore al quale viene richiesta una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", vengono corrisposte le seguenti quote orarie della retribuzione, con i relativi compensi di cui all'art. 46:
- fino ad 1 ora di lavoro effettivo: 3 quote orarie;
- fino a 2 ore di lavoro effettivo: 3 e 1/2 quote orarie;
- fino a 3 ore di lavoro effettivo: 4 quote orarie;
- fino a 4 ore di lavoro effettivo: 4 e 1/2 quote orarie;
- fino a 5 ore di lavoro effettivo: 5 quote orarie.
3. Oltre le 5 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.
1. Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche o giorni destinati al riposo compensativo a norma di Legge;
b) le seguenti festività:
25 aprile - Anniversario della Liberazione;
1º maggio - Festa del lavoro;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1º gennaio - Capodanno;
6 gennaio - Epifania;
Lunedì dopo Pasqua;
15 agosto - Assunzione;
1º novembre - Ognissanti;
8 dicembre - Immacolata Concezione;
25 dicembre - Santo Natale;
26 dicembre - Santo Stefano;
d) il giorno del Santo Patrono del luogo in cui si trovano le sedi di lavoro presso le quali i lavoratori prestano la loro opera. Nel caso in cui il giorno del Santo Patrono coincida con una delle festività di cui alle lettere b) e c) è fissata, in sostituzione, la giornata del 16 agosto.
2. Le festività di cui alle lettere b) e c) sono integrate o sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma di Legge.
3. I lavoratori giornalieri potranno usufruire di 5 giorni (4 per il Comune di Roma) di riposo retribuito all'anno (Legge 5-3-1977, n. 54 e Dpr n. 792/1985).
4. A decorrere dal 1992 a tutti i lavoratori verrà corrisposta nella ricorrenza della Pasqua l'importo di una quota giornaliera pari a 1/25 della retribuzione mensile.
Norma transitoria
Per il 1990 e 1991, ai soli lavoratori giornalieri e discontinui, verrà corrisposta con le competenze del mese di novembre, una giornata pari a 1/25 della retribuzione mensile.
5. Quando, disposizioni di Legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso di domenica, ai lavoratori compete il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
6. Nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d), ai lavoratori che non prestino la loro opera, non spetta alcun particolare trattamento economico oltre alla loro normale retribuzione.
7. Tuttavia, qualora una festività di cui alle lettere b), c) e d) coincida con la domenica, ai lavoratori va corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo di 1/25 della retribuzione mensile.
8. Il trattamento di cui sopra viene corrisposto anche ai lavoratori turnisti, fermo restando che non è dovuto alcun compenso in caso di coincidenza di una delle festività di cui alle lettere b), c) e d) con il giorno di riposo compensativo.
9. Il lavoro prestato nei giorni festivi di cui alle lettere a), b), c) e d) va compensato, in aggiunta alla normale retribuzione, secondo le norme previste dall'art. 46.
10. Nelle giornate del 24 e 31 dicembre, l'orario di lavoro è limitato alle prime 4 ore dell'orario normale.
11. Per i lavoratori non turnisti le prestazioni eventualmente richieste dopo tale termine e fino al limite del normale orario giornaliero, vengono considerate come lavoro straordinario feriale, senza peraltro che si faccia luogo alla applicazione delle disposizioni dell'art. 44.
12. Per i lavoratori turnisti, quando vi sia prestazione per l'intera giornata del 24 o del 31 dicembre, 4 delle ore lavorative vengono convenzionalmente considerate come straordinarie diurne feriali, per ciascuno dei turni della giornata medesima.
13. Il lavoro prestato nella giornata di semi-festività, oltre il limite del normale orario giornaliero, viene retribuito secondo le norme dell'art. 46.
Art. 46 - Lavoro supplementare - straordinario - notturno - festivo
1. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale come definito dall'art. 41 e fino alle 48 ore settimanali.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre la 48ª ora settimanale.
2. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 7 antimeridiane.
3. È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nella domenica (o corrispondente giorno di riposo compensativo) e quello prestato nei giorni di festività di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 45.
4. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea connessa a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali, e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Resta stabilito che il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore montante per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
L'azienda comunque resta impegnata ad attivarsi per la ricerca, entro breve tempo, della relativa sostituzione, secondo modalità da definire a livello locale.
5. Al di là dei casi previsti al comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare o straordinario derivante da situazioni che non è possibile prevedere all'atto della predisposizione dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e Cdf. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle sole percentuali di maggiorazione previste al comma 9 del presente articolo - saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
6. Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente ai Cdf i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie, per servizio o reparto.
7. Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare il lavoro supplementare, straordinario, notturno o festivo, nei limiti previsti dal presente articolo, a meno che non sussistano valide e comprovabili ragioni individuali di impedimento.
8. Il lavoro supplementare, straordinario, quello festivo e quello notturno debbono essere espressamente disposti ed autorizzati.
9. Ciascuna ora di lavoro supplementare e straordinario prestata nei casi previsti al comma 4 del presente articolo viene compensata con una quota oraria della retribuzione, determinata come all'art. 32, maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro supplementare diurno feriale: 20%;
- lavoro supplementare notturno feriale: 65%;
- lavoro supplementare diurno festivo: 55%;
- lavoro supplementare notturno festivo: 75%;
- lavoro straordinario diurno feriale: 20%;
- lavoro straordinario notturno feriale: 65%;
- lavoro straordinario diurno festivo: 55%;
- lavoro straordinario notturno festivo: 75%.
10. Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata in ore notturne, ovvero nei giorni festivi nei casi in cui la Legge consente il riposo compensativo, viene corrisposta ai soli lavoratori non turnisti la seguente aliquota della quota oraria di retribuzione:
- lavoro notturno: 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte; 50% per tutti gli altri lavoratori;
- lavoro festivo: 50%.
11. Ai lavoratori turnisti di tipo A e B verrà corrisposta, in aggiunta all'indennità di turno, una ulteriore maggiorazione per ogni ora di lavoro ordinario notturno, intendendosi per tale quello prestato fra 1e ore 22 e le ore 6, del 4,05%, calcolata sulla stessa retribuzione utilizzata come base per il calcolo dell'indennità di turno.
A decorrere dall'1-7-1991 tale maggiorazione sarà elevata all'8,10%.
Detta maggiorazione è stata determinata con i criteri di cui al comma 5 dell'art. 47 e quindi tiene conto dei riflessi su tutti gli istituti di cui allo stesso comma.
12. Ai lavoratori turnisti di tipo A e C, a decorrere dall'1-7-1991, verrà corrisposta, in aggiunta all'indennità di turno, una ulteriore maggiorazione del 5%, per ogni ora ordinaria effettivamente lavorata di domenica, calcolata sulla stessa retribuzione utilizzata come base per il calcolo dell'indennità di turno.
A decorrere dall'1-1-1992 tale maggiorazione sarà elevata al 7%.
Detta maggiorazione è stata determinata con i criteri di cui al comma 5 dell'art. 47 e quindi tiene conto dei riflessi su tutti gli istituti di cui allo stesso comma.
13. Per i lavoratori inquadrati nella 5ª area, il trattamento per il lavoro supplementare e straordinario è assorbito dal trattamento economico globale annuo, quale risulta per i particolari criteri adottati nella determinazione dei trattamenti retributivi, anche con riferimento alle disposizioni di Legge sulla esclusione dalle limitazioni del normale orario di lavoro.
14. Tuttavia viene riconosciuto ai predetti lavoratori, nel caso di lavoro prestato in festività, in orario notturno oppure di sabato (o giornata corrispondente), al di fuori dei programmi di cui all'art. 41 e sempreché si tratti di prestazioni espressamente richieste ed autorizzate, il diritto al riposo compensativo ed all'eventuale maggiorazione di cui al comma 10 oppure al compenso di cui al comma 9.
15. Ai lavoratori addetti ai turni di tipo B, che lavorino nelle festività di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 45 spetta oltre al riposo compensativo, la maggiorazione del 50% prevista dal comma 10 del presente articolo; ai lavoratori addetti a turni di tipo A e C spetta soltanto la maggiorazione del 50%, in quanto dei riposi compensativi è stato già tenuto conto nella determinazione dell'orario di lavoro annuo.
Nota a verbale
Le aziende assicurano che nel richiedere il lavoro notturno, festivo o di sabato (o giornata corrispondente) ai lavoratori di cui al comma 12, si atterranno anche per essi allo spirito del comma 4.
Art. 47 - Maggiorazioni per lavoro in turno
1. I lavori in turni presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
A) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, e per tutti i giorni della settimana. Nel ciclo normale dei turni, il lavoratore effettua mediamente 1/3 delle proprie ore di lavoro nei turni notturni e 2/3 nei turni diurni; inoltre presta 1/7 delle proprie ore di lavoro in giornate domenicali;
B) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla fine di ogni settimana. Nel ciclo normale dei turni, il lavoratore presta mediamente 1/3 delle proprie ore lavorative nei turni notturni e 2/3 nei turni diurni;
C) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione però del turno notturno. Nel ciclo normale dei turni il lavoratore presta mediamente 1/7 delle proprie ore lavorative in giornate domenicali.
2. Ferma restando la possibilità per le parti di individuare e definire contrattualmente, in aggiunta ai tipi più sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina, altri tipi di organizzazione degli orari di lavoro danno diritto al trattamento di cui al comma 10 dell'art. 46.
3. Sulla retribuzione del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo A), B) e C), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- per i turni di tipo A): 16%
- per i turni di tipo B): 14%
- per i turni di tipo C): 10%
4. Tali maggiorazioni debbono essere considerate come una media che tiene conto:
- nel caso A) del lavoro notturno e di quello prestato di domenica;
- nel caso B) del lavoro notturno;
- nel caso C) del lavoro prestato di domenica, nonché di 1 ora giornaliera di lavoro notturno.
5. Soltanto ai fini di semplificazione amministrativa, sulle ore di effettivo lavoro ordinario sono applicate, in pratica, le seguenti maggiorazioni:
- per i turni di tipo A): 21,60% anziché 16%
- per i turni di tipo B): 18,90% anziché 14%
- per i turni di tipo C): 13,50% anziché 10%
intendendosi con ciò compensato il diritto del lavoratore a fruire delle maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo sulla 13ª e 14ª mensilità, sulle ferie, sulle festività infrasettimanali, sulle festività coincidenti con la domenica e sui riposi derivanti da norme di Legge.
6. Il lavoro prestato nelle festività di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 45 dà diritto al compenso per lavoro festivo di cui al comma 10 dell'art. 46.
7. Le maggiorazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono considerate utili ai fini della determinazione della quota oraria necessaria per il computo dei compensi dovuti al lavoratore addetto ai lavori in turno per prestazioni di lavoro straordinario dei diversi tipi.
8. Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei confronti del lavoratore che viene inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 3 giorni. In questo caso, al lavoratore sono dovute le normali maggiorazioni per le eventuali ore di lavoro notturno o festivo di volta in volta prestate.
9. Per i lavoratori addetti ai turni di tipo A) e C), gli schemi di turno indicheranno espressamente le giornate da considerare come sostitutive delle domeniche a tutti gli effetti. L'eventuale lavoro supplementare e straordinario prestato in tali giornate deve essere compensato, pertanto, con le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario festivo.
10. Le maggiorazioni di cui al comma 5 del presente articolo sono corrisposte anche ai turnisti addetti a lavori di vigilanza o custodia.
11. A decorrere dall'1-1-1980 il lavoratore che nei cinque anni precedenti il compimento dell'età pensionabile venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà in cifra fissa, quale assegno ad personam, tanti quindicesimi di indennità di turno (16%, 14%, 10%) ultimamente percepita per quanti sono gli anni interi prestati in turno nell'azienda negli ultimi quindici anni, anche risultanti dalla somma di più periodi arrotondati per eccesso (pari o superiori a sei mesi) o per difetto (inferiori a sei mesi). Analogamente, a decorrere dal 1-8-1990, si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28 anni di effettiva comprovata contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio, al quale però, la cifra ad personam come sopra calcolata sarà ridotta del 25%. In caso di nuova assegnazione a lavoro in turno, tale assegno ad personam sarà ovviamente sostituito fino a concorrenza dall'indennità di turno spettante.
1. I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come qui di seguito specificato:
* per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane
* per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane.
2. In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
3. I giorni festivi di cui all'art. 45 non sono computabili come giornate di ferie.
4. Ai lavoratori che non abbiano maturato il diritto alle intere ferie annuali compete il godimento delle ferie in proporzione ai dodicesimi corrispondenti ai mesi compiuti di servizio. Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a 1/2 mese vanno considerate come mese intero; quelle inferiori vanno trascurate.
5. Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.
6. La spettanza-ferie va normalmente goduta nell'arco dell'anno di maturazione (1 gennaio-31 dicembre).
In relazione al periodo di godimento delle ferie, resta convenuto che dovrà essere consentito a tutti i lavoratori il godimento di 3 settimane di ferie pro capite in un periodo di 4 mesi, normalmente da giugno a settembre, salvo i casi di ferie collettive.
Il restante periodo di ferie maturato da ciascun lavoratore dovrà essere goduto nei restanti mesi dell'anno.
Tali periodi saranno definiti in rapporto alle esigenze di servizio ed al gradimento individuale.
In caso di non-accordo, il periodo sarà comunque definito dall'azienda.
In caso di fermata totale o parziale dell'attività lavorativa, sarà verificata la possibilità di ricorso alle ferie collettive in alternativa e/o integrazione alla utilizzazione delle ordinarie provvidenze di Legge.
7. Il periodo di godimento delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel corso dello stesso sopraggiunga una malattia o un infortunio comportanti il ricovero ospedaliero, per il periodo del ricovero stesso.
8. Non è ammessa la rinuncia o la non-concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie va compensato con una indennità sostitutiva commisurata a tante quote orarie della retribuzione quante sono le ore di ferie non fruite.
9. Qualora i lavoratori vengano richiamati in servizio durante il periodo di ferie, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove stavano trascorrendo le ferie stesse, nonché all'indennità di trasferta per i giorni di viaggio.
10. In caso di licenziamento o di dimissioni, ai lavoratori spetta il pagamento delle ferie non fruite in proporzione ai dodicesimi maturati. Le frazioni di dodicesimo pari o superiori a 1/2 mese vanno considerate come mese intero; quelle inferiori vanno trascurate.
11. Il periodo delle ferie non può coincidere con quello del preavviso.
1. Le eventuali variazioni di sede di lavoro che comportano il trasferimento del lavoratore saranno sempre strettamente connesse con le esigenze oggettive dell'organizzazione della produzione.
2. L'azienda, nel quadro delle proprie esigenze tecnico-produttive, ricercherà soluzioni che salvaguardino comunque il principio di consensualità nei trasferimenti, anche mediante scelte opportunamente indirizzate che tengano conto, oltreché dei requisiti professionali, dell'eventuale interesse di taluni lavoratori al trasferimento, delle situazioni e circostanze particolari (anzianità di servizio, età, condizioni familiari e simili).
3. Quando l'azienda trasferisce il lavoratore da una sede di lavoro all'altra, deve darne comunicazione scritta con congruo preavviso.
4. Il lavoratore che ritenga di non poter accettare il trasferimento può chiedere all'azienda, entro 10 giorni dalla relativa comunicazione, che venga riesaminata la sua situazione. Il lavoratore può farsi assistere o rappresentare da uno dei sindacati firmatari del presente contratto.
5. L'azienda, qualora si presentino nuove occasioni di lavoro che consentano l'utilizzazione di un lavoratore trasferito avente i necessari requisiti professionali, in località allo stesso più gradita, darà alla sua eventuale richiesta titolo preferenziale per il trasferimento alla nuova sede.
6. La regolamentazione di cui ai commi precedenti non è applicabile nei confronti di quei lavoratori che usufruiscono di indennità che compensano la loro disponibilità al trasferimento.
7. Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza (anche non risultante agli effetti anagrafici), al lavoratore trasferito viene corrisposto, previo accordo con l'azienda, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia conviventi che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché delle spese per il trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.). Inoltre gli viene corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di trasferta di cui all'art. 50.
8. Il lavoratore, se non ha familiari con lui conviventi o questi ultimi non lo seguono, ha diritto ad un'indennità di trasferimento pari a 1/2 mensilità della retribuzione prevista per la nuova sede di lavoro; se i familiari con lui conviventi si trasferiscono con il lavoratore, l'indennità di trasferimento è pari a una mensilità di retribuzione.
9. Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute per anticipata risoluzione del contratto di locazione dell'abitazione riconsegnata a causa del trasferimento, a condizione che il contratto di locazione sia stato registrato ovvero depositato presso l'azienda.
10. Al lavoratore che viene trasferito su sua richiesta compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti familiari.
1. L'azienda può, per esigenze di servizio, inviare il lavoratore in trasferta fuori dell'abituale sede di lavoro.
2. Al lavoratore in trasferta l'azienda corrisponde:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute utilizzando i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della trasferta lo giustifichi;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive, necessarie per l'espletamento della missione.
3. Il lavoratore è tenuto ad esibire documentazione delle spese sostenute.
4. È in facoltà dell'azienda sostituire il rimborso delle spese di vitto e alloggio con la corresponsione di massimali giornalieri, da determinare d'accordo con i sindacati nazionali di categoria dei lavoratori, tenuto conto del livello di appartenenza, della durata della trasferta e della località in cui si svolge.
5. Per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, in aggiunta al suddetto trattamento, l'azienda corrisponde:
- una indennità pari al 30% della quota giornaliera della retribuzione mensile minima tabellare, dell'aumento retributivo complessivo (Arc) dell'indennità di contingenza, compreso eventuale Ers indennità di funzione, se il periodo di trasferta è compreso tra le ore 0 e le ore 24 dello stesso giorno;
- una indennità pari al 20% della quota giornaliera della retribuzione mensile minima tabellare, dell'aumento retributivo complessivo (Arc) dell'indennità di contingenza, compreso eventuale Ers e indennità di funzione, per ogni giorno di trasferta, compreso il primo, se la medesima interessa due o più giorni.
6. L'indennità di cui sopra compensa anche eventuali protrazioni dell'orario di lavoro derivanti dall'espletamento della missione.
7. Qualora l'azienda richieda esplicitamente al lavoratore prestazioni effettive oltre la durata del normale orario di lavoro giornaliero, tali prestazioni vanno considerate come lavoro supplementare o straordinario.
8. Per trasferte di particolare durata o natura, viene di volta in volta concordato il trattamento economico da applicare ai lavoratori.
9. L'indennità di trasferta non fa parte della retribuzione ad alcun effetto.
1. Per alcune società del settore, il ricorso al lavoro all'estero risulta connaturato con le specifiche attività svolte e con le esigenze di internazionalizzazione del Gruppo Eni che abbisogna di una flessibilità di impiego, a livello internazionale, delle proprie capacità tecniche e manageriali come strumento primario per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'impiego della capacità tecnico-operativa nei mercati internazionali impone a tali aziende di confrontarsi costantemente in un regime caratterizzato da alta concorrenzialità, ed in contesti legislativi diversi da quelli vigenti nel nostro Paese.
3. Le Osl concordano con quanto sopra detto e, in funzione della rilevante importanza che l'attività all'estero riveste per l'economia nazionale, dichiarano la loro piena disponibilità a sostenere iniziative aziendali volte a facilitare la mobilità dei lavoratori per l'esecuzione del lavoro all'estero.
4. Le aziende e le Osl concordano inoltre nel ritenere che l'attività all'estero è uno dei modi per mantenere i livelli occupazionali.
5. A tal fine l'Asap e le aziende dichiarano che per il personale in servizio in Italia temporaneamente comandato all'estero, tenuto conto delle specificità e pluralità delle situazioni che si possono riscontrare, sia a livello di area geografica che di contesti operativi, nell'intento di mantenere, il più possibile, il collegamento con la disciplina contrattuale del settore, nella stipulazione dei contratti individuali per l'estero garantiscono quanto segue:
1) Tutela sindacale
a) Il lavoratore prima di recarsi a prestare servizio con "contratto estero" presso società estera o una dipendenza all'estero della società usufruirà dell'assistenza della rappresentanza sindacale per la definizione del contratto individuale con particolare riferimento alla sua posizione professionale.
Analoga assistenza potrà essere fornita al rientro dall'estero per l'inserimento del lavoratore e la destinazione nelle unità produttive operanti in Italia.
L'invio di un lavoratore all'estero non comporta la sospensione del versamento dei contributi associativi e la correlativa assistenza sindacale.
b) L'esame, con rappresentanze di lavoratori italiani nelle unità aziendali locali all'estero, dei problemi emergenti in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro, logistica e distribuzione dell'orario di lavoro.
c) Il riconoscimento, al momento del rientro in Italia, del livello professionale acquisito nell'attivita all'estero.
2) Garanzie contrattuali
a) Orario di lavoro
Premesso che il regime dell'orario di lavoro da osservare all'estero non può non risentire della legislazione, oltre che degli usi e delle consuetudini locali, le aziende si impegnano a fissare i trattamenti economici di base sull'orario contrattuale del settore, riconoscendo ovviamente o compensi aggiuntivi o comunque trattamenti globali che tengano conto di ulteriori prestazioni.
b) Ferie
Le aziende riconoscono ai lavoratori impiegati all'estero un numero di giorni di ferie all'anno non inferiore a quello previsto dal CCNL per i lavoratori che operano in Italia.
Per i lavoratori che operano in zone geografiche particolarmente disagiate sotto il profilo climatico, le aziende riconoscono un numero aggiuntivo di giorni di ferie.
c) Festività
Saranno riconosciute le festività vigenti nella sede estera, in un numero comunque complessivamente non inferiore a quello vigente in Italia.
d) Trattamento di fine rapporto
Sarà riconosciuta l'anzianità maturata nel corso della durata del contratto per l'estero, senza altra condizione che il riversamento all'azienda della indennità equivalente eventualmente corrisposta all'estero in forza delle leggi, dei contratti individuali e/o dei contratti collettivi locali.
In coerenza con quanto precede, e così come consente la Legge, (29-5-1982, n. 297), il computo delle indennità deve avvenire sulla base del trattamento che al lavoratore sarebbe stato riconosciuto ove avesse prestato servizio in Italia; con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della predetta Legge.
3) Tutela previdenziale
Ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, il lavoratore operante all'estero fruirà sostanzialmente delle stesse garanzie secondo le normative legislative e contrattuali inerenti all'attività prestata in Italia.
4) Questioni inerenti all'insediamento
Il trasferimento nella sede estera, a spese della società, dei familiari a carico dei lavoratori avrà luogo in relazione alla durata del contratto e per le località che consentono adeguate possibilità di insediamento.
L'azienda, inoltre, in presenza di legislazione idonea a garantire la continuità di attività scolastica per i figli dei lavoratori all'estero, si farà carico di supportare strutture già esistenti, comunque formalizzate.
Le aziende e l'Asap si impegnano a comunicare preventivamente alle Osl nazionali gli schemi di contratto-tipo da depositare presso il ministero del Lavoro e Previdenza sociale e loro eventuali aggiornamenti, in cui sono riportate le condizioni di lavoro illustrate nel presente articolo.
VI - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 52 - Assenza per malattia o infortunio non professionali
1. La malattia o l'infortunio non professionali che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicati all'azienda all'inizio del normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, e comunque - in caso di giustificato motivo - non oltre il secondo giorno di assenza.
2. Il lavoratore deve inoltre far pervenire all'azienda, al più presto possibile e comunque non oltre il terzo giorno di assenza, un certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non professionali.
3. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda tempestivamente e comunque entro il primo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificåto medico precedente. Entro il secondo giorno da tale scadenza, il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all'azienda i successivi certificati medici attestanti la prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio.
4. In mancanza di tali comunicazioni, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
5. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non professionali deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni, l'azienda presume che il lavoratore dimori al suo indirizzo abituale presso il quale - o presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore - l'azienda stessa si riserva di far disporre gli accertamenti del caso.
6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, Legge 20-5-1970, n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia ed infortunio non professionali le parti concordano quanto segue:
a) il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, ovvero in quello da lui comunicato a norma del precedente comma 5, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, disponibile per le visite di controllo.
b) Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra.
c) Nel caso in cui, per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale, le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate.
d) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
e) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale - debitamente comunicata ai soli fini informativi - con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo domiciliare, e sino al termine della malattia.
7. Al termine del periodo di assenza per malattia o infortunio non professionali, il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Art. 53 - Denuncia di infortunio e malattia professionale
1. Per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso in caso di infortunio e malattia professionali, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di Legge.
2. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
3. Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi l'azienda per i provvedimenti del caso.
4. Nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore deve attenersi alle istruzioni previste dall'art. 52. Ad esso compete il trattamento previsto dall'art. 55. L'azienda ha facoltà di fare accertare a norma di Legge l'avvenuta guarigione.
5. Al termine del periodo dell'invalidità temporanea, come al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro il giorno successivo a quello del rilascio del certificato di guarigione - salvo giustificati motivi di impedimento - il lavoratore deve presentarsi all'azienda per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
6. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortuni di altri devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nella sede di lavoro.
Art. 54 - Conservazione del posto durante l'assenza per malattia o infortunio
1. In caso di assenza per malattia o infortunio, l'azienda garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto per:
a) mesi 7, se il lavoratore ha un'anzianità fino a 5 anni;
b) mesi 10, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni;
c) mesi 12, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 10 anni.
2. Non possono comunque essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi 9 in un periodo di 1 anno, se il lavoratore ha un'anzianità fino a 5 anni;
b) mesi 12 in un periodo di 18 mesi, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni;
c) mesi 16 in un periodo di 24 mesi, se il lavoratore ha un'anzianità di oltre 10 anni.
3. Al lavoratore in prova, in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali, sempre che sia stata superata la metà del periodo di prova, l'azienda garantisce la conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 30 giorni.
4. In caso di infortunio o malattia professionale, l'azienda garantisce la conservazione del posto fino alla guarigione clinica (comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore o dalla struttura sanitaria pubblica) ovvero fino alla dichiarazione di invalidità permanente totale.
5. In caso di malattia tubercolare, per la conservazione del posto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
6. Al lavoratore che si ammala o si infortuna dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, è solo dovuto il trattamento indicato nell'art. 55, fino alla scadenza del preavviso stesso.
7. Scaduto il periodo di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore non in prova il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
8. Se il perdurare della malattia oltre i termini indicati al comma 1 del presente articolo non consente al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il contratto di lavoro con diritto all'intero trattamento di fine rapporto, purché abbia superato il periodo di prova, senza preavviso.
9. Ove non si faccia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro, il rapporto stesso rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le Parti convengono che nel caso in cui le assenze per malattia o infortunio configurino casi che per la loro natura e gravità o per le condizioni del lavoratore comportino situazioni di particolare difficoltà, il Cdf e l'azienda potranno eccezionalmente concordare specifici periodi aggiuntivi di comporto.
Art. 55 - Trattamento economico durante l'assenza per malattia o infortunio
1. Durante i periodi di conservazione del posto di cui all'art. 54 viene assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattia o infortunio, un trattamento economico pari:
- all'intera retribuzione netta per i primi 4 mesi e alla metà di essa per i successivi 3, se ha un'anzianità fino a 5 anni;
- all'intera retribuzione netta per i primi 5 mesi e alla metà di essa per i successivi 5, se ha un'anzianità fino a 10 anni;
- all'intera retribuzione netta per i primi 8 mesi e alla metà di essa per i successivi 4, se ha un'anzianità di oltre 10 anni.
2. Il trattamento economico di cui sopra verrà calcolato considerando come unico anche più episodi di malattia che si verificassero nel periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 54 per i vari scaglioni di anzianità.
3. Il trattamento economico complessivamente assicurato al lavoratore non in prova non potrà quindi comunque essere superiore:
- a 5,5 mensilità di retribuzione netta per il caso previsto alla lettera a) comma 2, art. 54;
- a 7,5 mensilità di retribuzione netta per il caso previsto alla lettera b) comma 2, art. 54;
- a 10 mensilità di retribuzione netta per il caso previsto alla lettera c) comma 2, art. 54.
4. La retribuzione netta è comprensiva dell'indennità di turno di cui all'art. 47 se il lavoratore ne usufruisce al verificarsi dell'assenza per malattia o infortunio.
5. Al lavoratore in prova assente per malattia o infortunio, viene assicurata l'intera retribuzione netta per il periodo massimo di cui al comma 3 dell'art. 54.
6. Al lavoratore interessato, il trattamento economico di cui ai commi precedenti è assicurato mediante integrazione delle indennità previdenziali corrisposte dagli istituti assicuratori.
7. Nel caso di lavoratori aventi diritto alla prestazione economica di malattia a carico dell'Inps o all'indennità giornaliera per inabilità temporanea a carico dell'Inail, il diritto al trattamento economico di cui al presente articolo è subordinato al riconoscimento del diritto alla prestazione economica previdenziale da parte degli istituti assicuratori stessi.
8. Ai lavoratori di cui al comma precedente, l'azienda anticipa in caso di malattia non professionale o in caso di malattia o infortunio professionale, il trattamento economico previdenziale ai sensi della normativa vigente e assicura il trattamento economico di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo mediante integrazione di quanto spettante di diritto al lavoratore a titolo di prestazione economica previdenziale.
9. Gli importi delle indennità eventualmente liquidate dagli istituti assicuratori direttamente al lavoratore interessato devono essere versati all'azienda a cura del lavoratore stesso.
10. È facoltà dell'azienda rivalersi, nei confronti del lavoratore, delle quote anticipate per conto degli istituti assicuratori, quando le erogazioni da parte di tali istituti vengano a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
11. In ogni modo, per quanto concerne il trattamento economico in caso di assenza per infortunio o malattia professionali, al lavoratore viene riconosciuto il trattamento economico più favorevole tra quello erogato dall'ente previdenziale e quello sopra stabilito, per ciascuno dei rispettivi periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
12. Ove, in futuro, l'azienda dovesse introdurre una più ampia regolamentazione della materia, sotto forma di fondi di assistenza aziendale o altro, si disporrà il coordinamento tra questi ultimi ed il trattamento economico previsto nel presente articolo.
Nota a verbale
La corresponsione delle anticipazioni di cui al comma 8 è subordinata all'adempimento da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti sindacali delle modalità che risulteranno di volta in volta necessarie, in relazione ai diversi criteri amministrativi adottati dagli istituti previdenziali (quali rilascio deleghe o altro), per consentire all'azienda la riscossione delle indennità previdenziali.
Art. 56 - Congedo matrimoniale
Il lavoratore che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.
Art. 57 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Per il trattamento delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle disposizioni di Legge.
2. All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici addette a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni.
3. Se durante il periodo di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio interviene una malattia o un infortunio, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia o si verifica l'infortunio, spetta alla lavoratrice il trattamento previsto per questi casi, ove sia più favorevole.
4. La sospensione del rapporto di lavoro per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio, limitatamente al periodo di conservazione del posto.
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro, che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza. Il trattamento, per detti casi, è regolato dalle vigenti disposizioni di Legge.
2. Il periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai soli effetti degli aumenti periodici di anzianità, del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
3. Il periodo di richiamo alle armi è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
4. Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni. In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, è considerato dimissionario.
5. In analogia a quanto previsto dalla Legge, i lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di volontario in servizio civile e che beneficino del rinvio del servizio militare di leva, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio civile in Paesi in via di sviluppo.
6. Qualora il periodo di servizio civile dia luogo alla dispensa del servizio militare ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, i lavoratori di cui sopra avranno diritto al riconoscimento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, limitatamente tuttavia alla stessa durata del servizio di leva.
A) Permessi non retribuiti
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, l'azienda potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per le sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata dai lavoratori che abbiano a carico:
- familiari portatori di handicap
- figli di età inferiore ai sei anni.
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità, al superiore diretto con anticipo.
B) Permessi parzialmente retribuiti
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
- familiari a carico portatori di handicap
- familiari a carico di condizioni di tossicodipendenza
- necessità da parte del lavoratore proveniente da Paesi in via di sviluppo di raggiungere il luogo di origine per gravi motivi familiari
ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonché dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni di orario di cui all'art. 41 del presente CCNL, le aziende provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell'anno pari a 3 giorni di retribuzione. Tale trattamento non sarà cumulabile con quanto eventualmente già previsto in sede aziendale.
1. Il lavoratore può chiedere, per motivate necessità, e l'azienda ha facoltà di concederlo, un periodo di aspettativa senza retribuzione. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
2. I lavoratori in condizioni di tossicodipendenza che intendono seguire terapie di recupero presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni hanno diritto, oltre a quanto previsto dal CCNL in materia di malattia, alla conservazione del posto di lavoro fino al completamento delle terapie definite dalle strutture sopra indicate e di durata (comunicata all'azienda) non superiore a 18 mesi.
Si terrà inoltre conto delle indicazioni delle predette strutture per una eventuale e diversa collocazione del lavoratore nell'organizzazione del lavoro aziendale, al fine di facilitarne il reinserimento nell'attività produttiva.
3. Parimenti potrà essere concessa un'aspettativa, con il trattamento di cui al comma 1 e compatibilmente con le esigenze aziendali, ai lavoratori che prestino servizio in Paesi in via di sviluppo con la qualifica di esperti o di volontari nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo italiano o con la qualifica di esperti assunti dal ministero degli Affari Esteri per svolgere attività di cooperazione in tali Paesi secondo le disposizioni di Legge.
4. Per quanto attiene la necessità del lavoratore ad assistere i familiari di 1º grado, che risultino in comprovate condizioni di tossicodipendenza, l'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà al lavoratore che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita per concorrere al programma di recupero del familiare tossicodipendente, a condizione che quest'ultimo effettui trattamenti terapeutico-riabilitativi presso il Servizio sanitario nazionale, strutture specializzate riconosciute dalle competenti istituzioni o presso sedi o comunità terapeutiche secondo quanto previsto dalla Legge 26-6-1990, n. 162.
VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1. Nessuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso, salvi i casi previsti nell'art. 67.
2. I termini previsti per il caso di licenziamento, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:
Anzianità | livelli | livelli | livelli |
Fino al 5º anno | mesi 1 e mezzo | mesi 2 | mesi 3 |
Oltre il 5ºanno e fino al 10ºanno | mesi 2 | mesi 3 | mesi 4 |
Oltre il 10º anno | mesi 2 e mezzo | mesi 4 | mesi 5 |
3. In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.
4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
5. Se il lavoratore dimissionario non dà il preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere da quanto a lui è dovuto la somma corrispondente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
6. Il periodo di preavviso, prestato o sostituito dalla corrispondente indennità, deve essere computato nella anzianità agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.
7. Durante il periodo di preavviso, l'azienda è tenuta a concedere al lavoratore brevi permessi per cercarsi una nuova occupazione. La distribuzione e la durata di tali permessi sono stabiliti dall'azienda, in relazione alle sue esigenze tecnico-organizzative.
8. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
9. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Nota a verbale - Il periodo di preavviso può decorrere da qualsiasi giorno del mese essendo comprensivo di una maggiorazione convenuta, a tale scopo, dalle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 62 - Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29-5-1982, n. 297.
2. Ai lavoratori viene accantonato, alla fine di ogni anno, 1/13,5 di quanto percepito nell'anno.
3. La retribuzione annua da prendere in considerazione a tal fine è composta esclusivamente da:
- minimo;
- aumento retributivo complessivo (Arc);
- contingenza (secondo le modalità previste dalla citata Legge 297);
- scatti e aumenti non assorbibili;
- eventuali assegni ad personam e analoghi aumenti assorbibili;
- premio di produzione;
- elemento retributivo specifico o indennità di funzione (v. art. 34);
- indennità di turno;
- compensi per lavoro discontinuo;
- forme incentivanti di retribuzione corrisposte in via continuativa;
- altri elementi aziendali per i quali si è espressamente prevista la computabilità.
Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero, l'accantonamento verrà effettuato secondo le modalità di cui all'art. 51 comma 5 - punto 2-d).
4. Le procedure e le modalità applicative per le anticipazioni ai lavoratori di una quota non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato sono stabilite con apposito accordo tra le parti contraenti (All. 7).
5. Per quanto riguarda il trattamento in caso di morte, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di Legge.
Ia Norma transitoria - Per i lavoratori in forza alla data del 20-7-1979, il trattamento di fine rapporto sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dall'importo di L. 124.000 (non rivalutabili) - già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 20-7-1979 a titolo di acconto sull'indennità di anzianità - senza distinzione per categoria o anzianità. Per il settore fibre, l'importo di cui sopra sarà di L. 94.000 (non rivalutabili). Per i dipendenti provenienti dall'area privata, l'importo sarà invece di L. 85.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 23-7-1979.
IIa Norma transitoria
Per i lavoratori passati da operai o intermedi a impiegati nei confronti dei quali le aziende nel determinare il fondo di indennità di anzianità al 31-5-1982 abbiano fatto riferimento - in virtù delle precedenti norme contrattuali di cui all'art. 56 del CCNL Chimico Pubblico 1-7-1979 - all'intera anzianità di servizio, l'indennità di anzianità a suo tempo corrisposta, rivalutata mediante il calcolo degli interessi composti al tasso del 6%, sarà recuperata nel trattamento di fine rapporto al momento della cessazione.
Art. 63 - Certificato di lavoro
L'azienda, qualora non sia obbligatorio il libretto di lavoro, rilascia al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, un certificato con l'indicazione della durata del rapporto stesso e delle mansioni da lui svolte nell'azienda.
Art. 64 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività nell'azienda, e in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
d) non trarre profitto, con danno dell'azienda, da quanto forma oggetto di compiti inerenti alla posizione assegnatagli nell'azienda, né svolgere attività contraria agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
e) non abusare, risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio, in forma di concorrenza sleale.
Art. 65 - Disciplina aziendale
1. Il lavoratore - nelle manifestazioni del rapporto di lavoro - dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli è tenuto a trattare educatamente con i propri colleghi.
2. I superiori debbono improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di correttezza e di collaborazione.
3. L'azienda favorisce la conoscenza diretta, da parte del lavoratore, non solo dei superiori diretti, ma anche di quelli con i quali egli può avere rapporti nello svolgimento della sua attività.
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del presente contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) multe fino all'importo di 3 ore di retribuzione;
c) ammonizione scritta;
d) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni.
2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
4. Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo dell'infrazione sarà fatta per iscritto.
5. Il lavoratore potrà farsi assistere da componenti del Consiglio di fabbrica.
6. L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 5 giorni assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione, dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che s1a stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
Art. 67 - Multa, ammonizione scritta e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti della multa, dell'ammonizione scritta o della sospensione il lavoratore che:
a) senza giustificazione, non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto di lavoro;
b) ritarda non occasionalmente l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione, senza l'autorizzazione del superiore diretto o senza giusto motivo;
c) esegue con negligenza il lavoro affidatogli;
d) contravviene al divieto di fumare in aree pericolose, espressamente indicato con apposito cartello;
e) costruisce entro l'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno all'azienda stessa; per danno lieve si intende quello equivalente ad una quota giornaliera di retribuzione individuale;
f) per disattenzione, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'azienda;
g) non avverte subito i superiori diretti di eventuali anomalie che possano compromettere la produzione e/o gli impianti;
h) effettua operazioni irregolari od alterazioni dei sistemi aziendali di controllo delle presenze;
i) non osserva e non fa osservare scrupolosamente le norme e non applica le misure sulla sicurezza del lavoro;
l) in qualunque modo trasgredisce alle norme del presente contratto e del regolamento interno, o commette mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla correttezza del comportamento o all'igiene del lavoro.
2. La multa va applicata per le mancanze di minor rilievo (punti b-c-e-f); l'ammonizione scritta per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate con multa; la sospensione per i casi di maggior rilievo (punti a-d-g-h-i-l) e per i casi di recidiva delle infrazioni sanzionate da ammonizione scritta. L'importo delle multe è devoluto alle istituzioni assistenziali dei lavoratori esistenti nell'azienda.
Il lavoratore, ai sensi delle leggi 15-7-1966, n. 604 e 20-5-1970, n. 300, può essere licenziato per giustificato motivo o per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso.
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per giusta causa le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate, prolungate oltre 5 giorni consecutivi;
b) assenze ingiustificate ripetute per 5 volte in 1 anno nei giorni precedenti o seguenti i giorni di riposo settimanale, i giorni festivi o quelli seguenti le ferie;
c) recidiva nella mancanza di cui al punto d) dell'art. 66 (divieto di fumare);
d) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti, o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
g) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nell'azienda, e che rechi perturbamento all'attività della stessa;
h) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 66 (danni non gravi e sperpero non rilevante al materiale dell'azienda);
i) costruzione entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con danno dell'azienda stessa;
l) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 66;
m) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa, perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
n) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
o) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
p) insubordinazione verso i superiori accompagnata da atti delittuosi;
q) grave abuso delle norme relative al trattamento di malattia, di cui all'art. 52.
II - Procedure per controversie di lavoro
Art. 69 - Licenziamenti individuali e collettivi
1. Per i licenziamenti individuali e collettivi, valgono le norme di Legge e gli accordi interconfederali sottoscritti dall'Asap integrati dalle prassi in atto nelle sue specifiche aree contrattuali.
2. Laddove quelle norme fanno riferimento a "Confederazioni stipulanti dei datori di lavoro", o ad "Associazioni territoriali degli Industriali", si deve intendere l'Associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - Asap - con sede in Roma, Via Due Macelli, 66, alla quale pertanto vanno indirizzate le richieste scritte per l'espletamento delle procedure previste.
3. Lo svolgimento delle procedure avviene nel luogo ove ha sede l'unità aziendale interessata.
Art. 70 - Reclamo sull'applicazione delle norme del rapporto di lavoro
1. Salvo restando quanto previsto dalle procedure di cui all'art. 65, quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma del presente contratto, ivi compresa l'assegnazione della qualifica di Quadro, può proporre - tramite il Consiglio di fabbrica - la questione dinanzi alla Delegazione sindacale dell'azienda. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 30 giorni dalla presentazione.
2. La Delegazione sindacale dell'azienda ha sede presso il Servizio Relazioni col Personale o presso l'Unità periferica designata.
3. La regolamentazione procedurale delle fasi di cui ai commi precedenti è stabilita con appositi accordi.
4. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il Consiglio di fabbrica può ripresentare il reclamo all'Asap, tramite i sindacati provinciali o nazionali di categoria dei lavoratori.
Art. 71 -- Impegni derivanti dall'applicazione delle procedure
1. Le parti stipulanti il presente contratto si danno atto del comune intendimento di servirsi delle procedure di cui all'articolo precedente, al fine di assicurare al massimo la composizione pacifica delle controversie.
2. Le parti stipulanti il presente contratto si impegnano ad attuare le procedure di cui all'art. 69 prima di riprendere - relativamente all'oggetto della controversia - la propria libertà di azione.
Art. 72 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza all'1-1-1991 una copia del presente contratto di lavoro.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente contratto.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Art. 73 - Durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 1-7-1990 e scade il 30-11-1993 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 5 mesi prima della scadenza.
Allegato 1 - Accordo integrativo
Sulla base delle convergenti valutazioni in merito all'esigenza di realizzare il risanamento del Polo Chimico Pubblico, tenuto conto della necessità di una migliore fluidificazione dei rapporti per conseguire la tempestività decisionale ed operativa richiesta per realizzare il massimo recupero dell'investimento chimico ed il consolidamento dei posti di lavoro, constatata la oggettiva impossibilità per le aziende del Polo Chimico Pubblico e per il Gruppo Eni di darsi carico da soli delle conseguenze occupazionali derivanti da necessari processi di risanamento e ristrutturazione che investono primariamente altri soggetti pubblici e privati, le parti convengono di ispirare i loro rapporti, per quanto riguarda le eccedenze occupazionali, in particolare nelle aree di crisi e del Mezzogiorno, ad una prospettiva di tendenziale indifferenza tra la situazione dei lavoratori in esubero, posti conseguentemente in Cigs, e quella dei lavoratori che restano in servizio, secondo quanto specificato nel seguito:
- mantenimento della titolarità del rapporto di lavoro per il personale posto in Cigs: resta convenuto che la titolarità cesserà in caso di rifiuto del lavoratore di posti di lavoro in strutture produttive, all'interno o all'esterno del Gruppo Eni, in un ambito territoriale convenuto come congruo e di valore equivalente dal punto di vista professionale, anche alla luce delle normative in corso di emanazione;
- utilizzazione, ove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano, di sistemi di rotazione;
- utilizzazione dell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 41, anche con il ricorso a tutti gli strumenti legislativi e negoziali, nei casi in cui essa non comporti un peggioramento delle condizioni gestionali prioritariamente nella realtà del Sud che presentino i necessari presupposti;
- approfondimento, specie con riferimento ai lavoratori giornalieri ed agli impiegati, della possibilità di adottare su base volontaria sistemi di orario inferiore a quello contrattuale, modulati secondo l'intera gamma delle possibilità offerte dal part-time (giornaliero, settimanale, stagionale, annuale, ecc.) sulla base del principio della proporzionalità della retribuzione e della loro compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative e di economicità gestionale.
Ai fini della migliore utilizzazione delle soluzioni suddette, verrà inoltre promossa l'individuazione di soluzioni volte ad attenuare i problemi previdenziali posti dalla utilizzazione di forme di part-time da parte di lavoratori prossimi alla pensione;
- valorizzazione massima del periodo di Cigs mediante corsi di formazione da realizzare anche in collaborazione con le strutture territoriali competenti, ove risultassero funzionali alle esigenze delle suddette rotazioni, ovvero per facilitarne il reimpiego in occupazioni alternative;
- attivazione dei soggetti pubblici e privati specie a livello territoriale, finalizzata a favorire il reimpiego degli esuberi in Cigs in occupazioni alternative;
- collaborazione ad iniziative volte a razionalizzare il governo del mercato del lavoro ed alla creazione di nuovi posti, in ambiti territoriali caratterizzati da specifiche esigenze di riequilibrio occupazionale.
In considerazione della priorità strategica riconosciuta al risanamento del settore chimico e della particolare situazione di crisi occupazionale del settore stesso:
- le strutture del Gruppo Eni si attiveranno per favorire la ricollocazione di lavoratori in Cigs a fronte di occasioni di lavoro che si dovessero manifestare nelle società Eni;
- l'Eni resta impegnato alla realizzazione di circa 2.000 posti di lavoro nell'ambito del quinquennio 83-87. Tale impegno si realizzerà sia mediante l'erogazione all'Enichimica, da parte dell'Eni, dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione degli investimenti previsti, sia con l'attivazione di iniziative in settori anche diversi dalla chimica.
Allegato 2 - Accordo sulla determinazione degli organici
In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 41 (orario di lavoro) le parti convengono di utilizzare ai fini della determinazione degli organici e per tutto il territorio nazionale un tasso di assenteismo del 2,5% sulle posizioni non singole, avendo già dedotto l'assenteismo relativo al primo giorno di malattia in quanto non efficacemente fronteggiabile con correlativi dimensionamenti di organico.
A livello locale, gli organici saranno verificati in base ai criteri suddetti e con riferimento ai programmi di attività di ciascun impianto ed al numero delle posizioni non singole dell'intero stabilimento. Verrà altresì determinata l'assegnazione dei sostituti alle singole unità.
Per gli impianti il cui esercizio è sospeso durante l'anno, il dimensionamento degli organici terrà conto dei periodi di fermata durante i quali verrà fatto ricorso alle ferie collettive e/o, se necessario, alla Cig.
Allegato n. 3/a - Minimo mensile di stipendio in vigore dall'1-12-1988
Livelli | |
8º Quadri | L. 973.800 |
7º Quadri | L. 829.400 |
7º | L. 829.400 |
6º | L. 710.350 |
5º | L. 624.600 |
4º | L. 575.750 |
3º Super | L. 552.000 |
3º | L. 529.250 |
2º Super | L. 504.500 |
2º | L. 480.950 |
1º | L. 435.700 |
Allegato n. 3/b - Valori per livello della contingenza in vigore dall'1-5-1990
Livelli | |
8º Quadri | L. 923.810 |
7º Quadri | L. 914.636 |
7º | L. 914.636 |
6º | L. 906.959 |
5º | L. 901.376 |
4º | L. 898.354 |
3º Super | L. 896.585 |
3º | L. 895.429 |
2º Super | L. 893.598 |
2º | L. 892.428 |
1º | L. 889.560 |
Allegato 4 - Trattamenti economici specifici per i lavoratori dell'area 5
a) Elemento retributivo specifico per il 7º livello
L. 40.000 mensili lorde a decorrere dall'1-1-1987
b) Indennità di funzione Quadri
Livello 7º Q: L. 150.000 mensili lorde a decorrere dall'1-7-1990.
Livello 8º Q: L. 240.000 mensili lorde a decorrere dall'1-7-1990.
Allegato 5 - Accordo fondo prestiti case - Fida
a) Prestiti case
Il giorno 7-3-1980 in Roma tra l'Asap e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici (Fulc) è stato convenuto quanto segue:
- il fondo prestiti di cui all'accordo 31-7-1973 messo a disposizione del personale in servizio presso le aziende del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche dell'Eni per coprire le spese di anticipo per l'acquisto o ammodernamento o ampliamento di case di abitazione, viene elevato a L. 5.500 milioni.
I prestiti verranno erogati, sulla base della regolamentazione che verrà stabilita con i seguenti criteri di massima:
- durata di 3, 5, 10 anni;
- entità massima di L. 8.000.000 e comunque nell'ambito della garanzia dell'indennità di anzianità;
- la durata del prestito terrà conto della durata residua del rapporto di lavoro.
Sui prestiti stessi decorreranno interessi in misura compatibile con l'andamento dei tassi di interesse corrente.
Come per il passato, il tasso potrà anche variare durante la restituzione del prestito, in connessione, per esempio, con l'andamento del tasso di sconto nazionale e dei tassi interbancari.
Le variazioni dei tassi saranno comunicate dall'Asap alle parti sottoscrittrici del presente accordo.
B) Fida
1. Le parti concordano di realizzare a livello di Società o di singola unità produttiva un Fondo, con assorbimento di tutti gli organismi o istituti esistenti in forza del CCNL o di accordi collettivi (Fida, assegni mortis causa, assegni di studio ed istituti similari nelle aziende confluite).
2. A livello territoriale, potranno essere concordati accorpamenti intersocietari.
3. Il costituendo Fondo avrà natura mutualistica e di intervento sociale nei confronti dei dipendenti iscritti ed, eventualmente, dei loro familiari a carico, con esclusione di finalità previdenziali per le quali si fa riferimento all'art. 4 dell'accordo di rinnovo 6-12-1986.
4. Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei lavoratori e delle aziende. Per ciascun dipendente iscritto, le aziende erogheranno il contributo annuo di cui al punto 8, a fronte di un congruo contributo annuo dei lavoratori che sarà commisurato alle attività che saranno deliberate dagli organi del Fondo.
5. Negli organismi di amministrazione del Fondo sarà garantita la rappresentanza delle aziende, con una maggioranza dei membri di parte sindacale.
6. La trasformazione e l'adeguamento dei preesistenti organismi nonché la struttura per la realizzazione del nuovo Fondo saranno definiti mediante accordi che fisseranno i nuovi statuti.
7. L'operatività esecutiva del Fondo, sarà assicurata dalle aziende tramite proprie strutture amministrative.
8. Il contributo aziendale, da raggiungere nell'arco dell'attuale vigenza contrattuale mediante intese a livello nazionale, sarà di L. 50.000 annue per dipendente iscritto.
Allegato 6 - Dichiarazione congiunta sulle mense
Le parti hanno preso in esame la situazione concernente il servizio di mensa fornito ai lavoratori e l'esigenza prospettata dalle aziende di realizzare un adeguamento della partecipazione dei lavoratori al costo del servizio.
A tale proposito le parti concordano sull'esigenza che a livello aziendale vengano concordate le modalità e i termini per la realizzazione dell'adeguamento suddetto.
Allegato 7 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto
Determinazione del numero degli aventi titolo
Al 1º gennaio di ogni anno, con decorrenza 1-1-1984, le Società determineranno il numero degli aventi titolo all'anticipazione sulla base del personale a ruolo a tale data, applicando il limite del 10% al numero di lavoratori con più di otto anni di servizio che non potrà comunque risultare superiore al 4% del totale dei lavoratori a ruolo.
Dalla base di computo saranno esclusi i lavoratori in forza alle unità per le quali, alla data del 1º gennaio, sussista lo stato di crisi.
Qualora il plafond così determinato non venga completamente utilizzato entro l'anno, la quota residua non potrà essere cumulata con il plafond dell'anno successivo.
Modalità di erogazione
Le aziende comunicheranno al CdF il numero di anticipazioni erogabili nel corso dell'anno solare.
Le domande saranno soddisfatte sulla base dell'ordine cronologico di presentazione purchè corredate fin dall'inizio di tutta la documentazione come di seguito indicato, atta a dimostrare l'esistenza delle condizioni per esercitare il diritto e dovranno comunque essere riferite a malattie intervenute, rogiti effettuati, costruzioni ultimate nei 18 mesi precedenti e comunque dopo l'entrata in vigore della Legge 29-5-1982 n. 297.
A parità di data, sarà data precedenza nell'erogazione a richieste motivate da malattia, sfratti esecutivi o trasferimenti di personale.
Qualora la domanda non possa essere accettata per limiti di plafond, è lasciata la facoltà al lavoratore o di ritirarla o di confermarla espressamente. In tale ultimo caso, la domanda sarà considerata come presentata il 1º giorno dell'anno successivo.
L'erogazione
nel limite fissato dalla Legge - sarà commisurata comunque all'entità delle spese da sostenere.
Motivazioni della richiesta e documentazione necessaria
La richiesta dell'anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; deve cioè trattarsi di terapie ed interventi previsti dal Servizio sanitario nazionale (anche se comportanti un rimborso parziale) e comunque da esso certificati.
La richiesta dovrà essere corredata, oltre che dalla certificazione di cui sopra, anche da preventivi e/o consuntivi di spesa rilasciati da chi ha fornito la prestazione.
Terapie ed interventi possono riguardare anche componenti del nucleo familiare del lavoratore.
b) Acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile; l'anticipazione potrà essere erogata qualora il lavoratore ed i componenti del nucleo familiare (stato di famiglia) non siano proprietari di altra abitazione, salvo nei casi di trasferimento di sede di lavoro che comporti anche il cambiamento di residenza familiare. In questo caso, l'erogazione sarà subordinata alla condizione che la casa da acquistare sia situata nel raggio di una normale pendolarità rispetto alla nuova sede di lavoro.
In ogni caso, il lavoratore dovrà presentare dichiarazione che l'immobile costituisce casa di abitazione per sè o per i figli.
La documentazione da presentare è la seguente:
1) stato di famiglia;
2) dichiarazione giurata attestante la sussistenza o meno delle condizioni sopra indicate;
3) rogito notarile, oppure, in attesa del perfezionamento di tale atto: atto di acquisto soggetto alla condizione sospensiva dell'ottenimento della disponibilità dell'anticipazione, oppure preliminare di acquisto redatto per atto pubblico o per scrittura privata in cui venga espresso l'impegno delle parti di attuare la compravendita con le relative modalità e sia indicato un termine ultimo entro cui verrà stipulato l'atto notarile, oppure lettera autografa del notaio attestante l'impegno delle parti a stipulare la compravendita per cui ha già ricevuto espresso mandato, anche questa con menzione del termine ultimo entro cui verrà stipulato il rogito.
La presentazione della documentazione di cui al punto 3), fa nascere nel lavoratore l'aspettativa all'anticipazione e per l'azienda l'impegno alla messa a disposizione dell'importo, purchè rientri nel numero degli aventi titolo di cui al 1º paragrafo.
Saranno inoltre prese in considerazione le richieste relative ad acquisto di case di cooperativa a presentazione di idonea documentazione atta a suffragare la effettività dell'iniziativa (acquisto area, finanziamento agevolato, avanzamento lavori, ecc.); l'erogazione avverrà in funzione del piano dei versamenti.
Analogamente potranno essere accolte richieste per costruzioni in proprio sulla base di documentazione attestante l'eventuale acquisto del terreno, il rilascio della licenza edilizia e lo stato di avanzamento lavori.
In caso di calamità naturali potranno essere accolte domande di anticipazione, purchè idoneamente documentate, finalizzate alla ristrutturazione di case dove il dipendente con il suo nucleo familiare abbia la propria abitazione.
La non presentazione del rogito comporta la restituzione della somma eventualmente anticipata.
Concessione di una seconda anticipazione
Le Società potranno prendere in esame richieste di anticipazione, unicamente per motivi di salute e sempre nei limiti del 70% del trattamento maturato, avanzate una seconda volta dallo stesso dipendente.
Decorrenza
L'erogazione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto sarà unicamente relativa a richieste motivate da fatti insorti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 297.
Allegato 8 - Declaratorie e profili per settori
SETTORE CHIMICO
Area 1 - Personale esecutivo generico
1º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali o pratica di ufficio e quelli che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche conoscenze tecnico-pratiche e capacità comunque acquisite.
Profili:
- Addetti a mansioni semplici di ufficio.
- Addetti ai lavori di trasporto, di carico, di scarico a mano, di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti nei reparti di produzione e purché non partecipino direttamente alla lavorazione.
Area 2 - Personale esecutivo con specializzazione
2º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro; quelli il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di gruppi di lavoratori che svolgono lavori ed operazioni tecnico-manuali che richiedono il possesso di specifiche capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite; nonché i lavoratori che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili:
- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto di procedure prestabilite compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissioni di note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazioni ed elaborazioni di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi.
- Disegnatore lucidista.
- Conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista), interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le notizie e i dati relativi, comunicando a chi di regola le eventuali irregolarità del funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità.
- Personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni.
- Specialista di mestiere che negli impianti e nelle officine è in grado di eseguire lavori specializzati.
- Addetto a lavori di stenodattilografia.
- Autista autovettura addetto a commissioni esterne.
3º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche o amministrative ed esperienza di lavoro superiore a quella del 2º livello, e i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti ed attrezzature complesse operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- Personale di impianto chimico o di servizi in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro di un processo produttivo continuo caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e/o semiautomatica, che esegue i controlli, le operazioni e le attività ausiliarie necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati.
- Personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e le regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento; effettua, inoltre, analisi e diagnosi, fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
3º LIVELLO SUPER
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche che si estendono anche all'uso ed all'adattamento di sistemi tecnologicamente innovativi di controllo ed automazione, ed i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione compiono operazioni di elevata delicatezza e difficoltà su impianti ed attrezzature caratterizzati da complessa strumentazione e da elevata complessità di esercizio per tecnologia innovativa.
Profili:
- Quadrista di impianti chimici e di servizio - caratterizzati da complessa strumentazione nonché da notevole complessità di esercizio per tecnologia innovativa - che opera in sala quadri con autonomia decisionale controllando e coordinando le varie fasi dell'esercizio e svolgendo, all'occorrenza, attività integrative specialistiche e di servizio, nonché le operazioni in campo.
- Addetti a servizi amministrativi che utilizzano sistemi di automazione del lavoro di ufficio per i quali siano necessarie conoscenze dei software applicativi.
- Personale di manutenzione che interviene su gamma operativa analoga a quella prevista per il personale di 3º livello, con elevata abilità esecutiva, anche in rapporto alla maggiore esperienza professionale acquisita.
Area 3 - Personale ad elevata specializzazione tecnico-amministrativa con alta autonomia operativa
4º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che - anche nell'ambito di gruppi di lavoro che richiedono apporti professionali integrati - sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, svolgono mansioni sia di natura tecnica che amministrativa di particolare rilievo, variabilità e complessità, con notevole facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
- Addetto all'attività di conduzione di impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico e impiantistico, per cui è richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativa- esecutiva tra i lavoratori addetti (anche relativamente ad attività ausiliarie e di servizio) in particolare durante le fermate e nelle fasi di avviamento, emergenza, variazioni dell'assetto di marcia, anche quando l'attività comporta il coordinamento di altri lavoratori.
- Addetto in grado di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione nelle attività meccaniche, elettriche, strumentistiche a più alto contenuto specialistico, ovvero in specializzazioni plurime (ad es. elettromeccaniche, elettrostrumentistiche, ecc.) effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione; guidando all'occorrenza altri lavoratori ovvero partecipando al lavoro di squadra.
- Addetto che opera autonomamente, anche a fronte di casi atipici e complessi, su una gamma diversificata di attività amministrativo-contabili e/o di segreteria.
5º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche - compresa la conduzione anche operativa di impianti o lo svolgimento di attività anche esecutive di manutenzione - ovvero nell'ambito di funzioni amministrative, svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza professionale, nonché adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, anche quando le loro mansioni si esplicano nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori addetti a mansioni operative, che svolgono lavori ed operazioni per i quali sono richieste prevalentemente specifiche capacità o particolari conoscenze tecniche aggiornate anche in funzione delle esigenze derivanti dall'evoluzione delle tecnologie.
Profili:
- Tecnico con compiti di controllo e coordinamento, anche in turno, nell'ambito dei servizi o, nei settori di produzione, dell'andamento della lavorazione.
- Operatore d'impianto che, anche con autonomia decisionale relativamente ad aspetti di regola operativi (particolarmente in situazioni di varianza, necessità di effettuare scelte non codificate, collegamenti ed azioni coordinate con altre funzioni ed unità aziendali) conduce e controlla in sala quadri e in campo - svolgendo inoltre attività integrative specialistiche e di servizio - diversi processi produttivi in impianti altamente automatizzati e complessi, la cui conduzione efficiente, economica e sicura richiede il possesso di particolari conoscenze tecniche (in materia di trasformazioni chimiche e fisiche, impiantistica e macchine dell'industria chimica di base).
- Operatore di manutenzione che esegue, con ampia autonomia operativa e decisionale (relativamente, in particolare, a modalità di preparazione-esecuzione, a priorità di svolgimento, a necessità di operare in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali), anche in più specializzazioni manutentive fondamentali - avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti ed integrandosi con essi nelle diverse fasi dei lavori - ogni tipo di intervento (di ripristino, conservativo, migliorativo) su macchinario, apparecchiature e strumenti; in particolare quando l'intervento presenta elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica, elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi chimici ed inoltre quando sono necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità di risultato.
Operatore che, con ampia autonomia ed avvalendosi - se necessario - di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni ricevute. Partecipa alla definizione o suggerisce le soluzioni più razionali ed efficaci - in relazione ai problemi ed alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti - eseguendo tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc.). Partecipa alla scelta di materiali particolari e di tecnologie nonché all'esecuzione di prove di funzionalità e collaudi, collaborando con specialisti per le parti elettriche e strumentistiche.
- Operatore che, in laboratori di ricerca, svolge attività sperimentali, conducendo reazioni, effettuando preparazioni e determinazioni chimiche, fisiche o chimico-fisiche, ovvero interi cicli di prova (dalla scelta delle apparecchiature più adeguate alla elaborazione dei dati analitici e sperimentali) nell'ambito di programmi di ricerca anche di notevole ampiezza e rilevanza, operando autonomamente sulla base di metodologie di prova, di analisi e di elaborazione di dati definite nel caso di esperienze sistematiche, ovvero sulla base di disposizioni o di istruzioni anche di massima di volta in volta ricevute nel caso di esperienze esplorative o di prove per la messa a punto di nuove metodologie o per la modifica di quelle note, evidenziando le cause di andamenti irregolari delle esperienze condotte, garantendo la tempestività e l'affidabilità dei risultati di prova e/o di analisi, fornendo suggerimenti e supporti originali anche nei casi in cui sono richieste notevoli conoscenze teoriche e capacità pratiche.
- Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale od industriale.
- Operatore polivalente il cui profilo è già descritto nel 4º livello, in impianti di grande dimensione e tecnologia avanzata, con notevole complessità di processo e primario rilievo nell'interconnessione di cicli produttivi ed in assenza di livelli di coordinamento intermedio, al quale, per motivi di migliore funzionalità, siano assegnati in modo continuativo anche i seguenti compiti: preparazione lavori di manutenzione con relativa firma dei permessi di avvio ed accettazione lavori, coordinamento di altri operatori in particolari momenti di emergenza, raccolta di dati e predisposizione di prospetti e/o introduzione di dati inerenti la gestione dell'impianto in terminali di elaborati elettronici.
- Addetto, il cui profilo è già descritto nel 4º livello, che nell'ambito di attività amministrativo- contabili opera su sistemi avanzati di automazione del lavoro di ufficio.
Area 4 - Personale di concetto tecnico-amministrativo con responsabilità settoriali
6º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche o amministrative, svolgono in condizioni di autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili:
- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima complessità che opera con piena padronanza anche in occasioni di emergenza, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.
- Assistente tecnico di laboratorio che svolge in autonomia funzioni di coordinamento e di controllo nell'ambito dell'attività di laboratorio, sia chimico sia fisico o filoni di laboratorio con tecniche diversificate, in grado altresì di eseguire analisi e prove di laboratorio diversificate e complesse e di effettuare la messa a punto e la verifica di nuove metodologie regolando criticamente le operazioni del proprio lavoro sui dati sperimentali.
- Responsabile in turno con alta qualificazione tecnica, che opera in ampia autonomia decisionale ed operativa nella conduzione di un reparto di produzione tecnologicamente complesso (*).
Norma transitoria
(*) Ai lavoratori di cui al sopra citato profilo, ferme restando la valutazione e le risultanze cui dovesse pervenire la Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni anche con riferimento all'inquadramento di tali lavoratori, sarà riconosciuto un apposito minimo retributivo.
Area 5 - Personale con funzioni direttive od assimilate e Quadri
A) Personale con funzioni direttive od assimilate
7º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, coordinano e controllano, sulla base delle disposizioni aziendali, ambiti organizzativi e sistemi di importanti attività aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Esperto appalti lavori di costruzione, montaggio e manutenzione impianti in grado di operare su più specialità.
- Coordinatore di commessa per migliorie e modifiche impianti di media complessità tecnologica.
- Ricercatore ad elevata qualificazione teorico-pratica, che partecipa all'impostazione, programmazione e svolgimento di progetti specifici, interpretando e documentando i risultati ottenuti.
- Specialista di laboratorio di ricerca che apporta contributi metodologici ed analitici, interpretando e documentando i risultati ottenuti.
- Responsabile di reparto di manutenzione specialistica.
- Responsabile di una sezione di impianto produttivo di grande dimensione e tecnologia avanzata con notevole complessità di processo.
- Assistente di responsabile di impianto di produzione di primaria rilevanza tecnologica ed impiantistica.
- Assistente di responsabile di officina centrale di manutenzione di grande stabilimento.
- Responsabile di laboratorio che svolge con compiti di responsabilità il coordinamento e il controllo di un'unità organizzativa del laboratorio controllo, che cura la gestione e lo sviluppo delle risorse, programma l'attività del laboratorio, nel rispetto dei programmi, assicura la corretta applicazione delle metodologie e la valutazione qualitativa dei prodotti; cura altresì prove per la messa a punto di nuove metodologie e fornisce assistenza alle funzioni di ricerca e sviluppo.
B) Quadri
Le parti convengono di dare attuazione alla Legge 190/85, definendo Quadri - e stabilendone una specifica normativa contrattuale - i lavoratori ai quali l'azienda abbia assegnato mansioni che comportano:
- responsabilità di una o più unità organizzative di importanza strategica per l'attività aziendale con ampia autonomia organizzativa;
- oppure professionalità e competenze tecnico-specialistiche, il cui apporto sia determinante nel processo di formazione delle decisioni strategiche, gestionali, di sviluppo dell'azienda.
7º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive aventi la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Responsabile:
* di Ufficio "Contabilità generale" o "Contabilità industriale" avente rilevanza organizzativa,
* di impianto di produzione avente rilevanza nel ciclo produttivo,
* di manutenzione in insediamenti industriali di non rilevante dimensione,
che guida, coordina e controlla con piena autonomia, ottimizzandone la gestione in linea con gli obiettivi aziendali, garantendo le soluzioni gestionali ed organizzative più funzionali allo scopo.
- Coordinatore di commesse di investimento, di elevato rilievo economico ed organizzativo, per l'ampliamento e la realizzazione di impianti di elevata complessità tecnologica.
- Analista di sistemi informativi che sviluppa, con autonomia, complessi progetti di automazione di attività gestionali in campo tecnico, amministrativo e commerciale, garantendo le necessarie integrazioni nel disegno del sistema informativo aziendale.
- Tecnico processista con adeguata preparazione di base ed esperienza tecnico-operativa, che sviluppa lo studio e la definizione della progettazione di base di complesse modifiche e migliorie di processi di primaria importanza.
- Ricercatore che partecipa, fornendo contributi qualificati all'impostazione, programmazione e preventivazione di attività di studio e sperimentali costituenti parti importanti e specialistiche di argomenti di R. & S. multidisciplinari. Per gli obiettivi affidati imposta e conduce autonomamente, verificando le scelte critiche col superiore, studi e ricerche richiedenti buona qualificazione specialistica teorico-pratica, anche avvalendosi di altre posizioni temporaneamente assegnate.
Apporta le variazioni operative necessarie, provvede all'elaborazione dei risultati sperimentali e contribuisce alla interpretazione, valutazione e valorizzazione di quelli finali.
Provvede ad un efficace reporting e propone adeguate modifiche di programma e/o di obiettivi ed eventuali nuovi argomenti di ricerca.
8º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i Quadri con funzioni specialistiche di elevato livello per ampiezza o natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 7º livello Quadri.
SETTORE FIBRE
Area 1 - Personale esecutivo generico
1º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali o pratica di ufficio e quelli che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche conoscenze tecnico-pratiche e capacità comunque acquisite.
Profili:
- Addetti a mansioni semplici di ufficio.
- Addetti a lavori di trasporto, di carico, di scarico a mano, di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purché non partecipino direttamente alla lavorazione.
Area 2 - Personale esecutivo con specializzazione
2º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro; nonché i lavoratori che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili:
- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto di procedure prestabilite compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissioni di note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazioni ed elaborazioni di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi.
- Disegnatore lucidista.
- Conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista), interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le notizie e i dati relativi, comunicando a chi di regola le eventuali irregolarità del funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità.
- Personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni.
- Specialista di mestiere che negli impianti e nelle officine è in grado di eseguire lavori specializzati.
- Addetto a lavori di stenodattilografia.
- Autista autovettura addetto a commissioni esterne.
- Personale di impianti di produzione fibre chimiche che, operando su più fasi di lavorazione, effettua controlli e regolazioni del processo produttivo, svolge attività specialistica di servizio (interventi di manutenzione e determinazioni analitiche), assicura, anche mediante un'integrazione e cooperazione tra i lavoratori addetti, il raggiungimento degli obiettivi produttivi qualitativi-quantitativi definiti.
2º LIVELLO SUPER
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale acquisita mediante idonei piani di formazione, finalizzati a consentire un adeguato utilizzo della strumentazione informatica; nonché i lavoratori che nell'ambito della loro attività, in relazione all'adozione di nuovi modelli organizzativi e/o innovazioni tecnologiche e/o all'introduzione di nuovi strumenti informatici, hanno acquisito mediante specifici interventi formativi conoscenze teorico- pratiche ad elevato livello e capacità di guida, coordinamento e controllo dei lavoratori che compiono sul piano operativo lavori e operazioni delicati e complessi, la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili:
- Personale che nell'ambito di unità di servizi o uffici amministrativi (operatore Edp, operatore magazzino prodotti finiti e materie prime, addetti servizi) a seguito di specifici interventi formativi, opera in autonomia esecutiva anche coordinando altri lavoratori su una gamma diversificata di attività, procedure, macchine, ed associa alle attività proprie dei servizi la capacità di utilizzare nuovi strumenti informatici.
- Personale di impianto di produzione fibre chimiche che - ove sia superato attraverso specifici interventi formativi il tradizionale concetto di mansione - opera compiutamente sull'intero ciclo (filatura, finitura, trasformazione, confezionamento), associando alle specifiche attività di conduzione la capacità di servirsi della nuova strumentazione automatica e/o semiautomatica per il controllo e la regolazione del processo; interviene in autonomia, anche coordinando gruppi di lavoratori, sulle varianze impiantistiche; svolge attività analitiche interpretandone i risultati e proponendo le opportune correzioni; effettua gli interventi di manutenzione accidentali necessari alla continuità del processo.
3º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche o amministrative ed esperienza di lavoro superiore a quella del 2º livello, e i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti ed attrezzature complesse, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- Personale di impianto chimico o di servizi in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro di un processo produttivo continuo caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e/o semiautomatica, che esegue i controlli, le operazioni e le attività ausiliarie necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati.
- Personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento; effettua, inoltre, analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
- Personale che esegue, anche in turno, tutte le determinazioni di parametri fisici e le prove tecnologiche necessarie sulle fibre chimiche; predispone apparacchiature e macchinari e, in correlazione all'andamento del processo produttivo, elabora e valuta le metodologie impiegate e i risultati in collegamento, per questi ultimi, quando necessario, con le unità interessate.
Area 3 - Personale ad elevata specializzazione tecnico-amministrativa con alta autonomia operativa
4º LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che - anche nell'ambito di gruppi di lavoro che richiedono apporti professionali integrati - sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, svolgono mansioni sia di natura tecnica che amministrativa di particolare rilievo, variabilità e complessità, con notevole facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
- Addetto all'attività di conduzione di impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico e impiantistico, per cui è richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativa- esecutiva tra i lavoratori addetti (anche relativamente ad attività ausiliarie e di servizio) in particolare durante le fermate e nelle fasi di avviamento, emergenza, variazioni dell'assetto di marcia, anche quando l'attività comporta il coordinamento di altri lavoratori.
- Addetti in grado di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione nelle attività meccaniche, elettriche, strumentistiche a più alto contenuto specialistico, ovvero in specializzazioni plurime (ad es. elettromeccaniche, elettrostrumentistiche, ecc.) effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione; guidando all'occorrenza altri lavoratori ovvero partecipando al lavoro di squadra.
- Addetto che opera autonomamente, anche a fronte di casi atipici e complessi, su una gamma diversificata di attività amministrativo-contabili e/o di segreteria.
5º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche - compresa la conduzione anche operativa di impianti o lo svolgimento di attività anche esecutive di manutenzione - ovvero nell'ambito di funzioni amministrative, svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza professionale, nonché adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, anche quando le loro mansioni si esplicano nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori addetti a mansioni operative, che svolgono lavori ed operazioni per i quali sono richieste prevalentemente specifiche capacità o particolari conoscenze tecniche aggiornate anche in funzione delle esigenze derivanti dall'evoluzione delle tecnologie.
Profili:
- Tecnico con compiti di controllo e coordinamento, anche in turno, nell'ambito dei servizi o, nei settori di produzione, dell'andamento della lavorazione.
- Operatore di manutenzione che esegue, con ampia autonomia operativa e decisionale (relativamente, in particolare, a modalità di preparazione-esecuzione, a priorità di svolgimento, a necessità di operare in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali), anche in più specializzazioni manutentive fondamentali - avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti ed integrandosi con essi nelle diverse fasi dei lavori - ogni tipo di intervento (di ripristino, conservativo, migliorativo), su macchinario, apparecchiature e strumenti; in particolare quando l'intervento presenta elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica, elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi ed inoltre quando sono necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità di risultato.
Operatore che, con ampia autonomia ed avvalendosi - se necessario - di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni ricevute. Partecipa alla definizione o suggerisce le soluzioni più razionali ed efficaci - in relazione ai problemi ed alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti - eseguendo tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc.). Partecipa alla scelta di materiali particolari e di tecnologie nonché all'esecuzione di prove di funzionalità e collaudi, collaborando con specialisti per le parti elettriche e strumentistiche.
- Operatore che, in laboratori di ricerca, svolge attività sperimentali, conducendo reazioni, effettuando preparazioni e determinazioni chimiche, fisiche o chimico-fisiche, ovvero interi cicli di prova (dalla scelta delle apparecchiature più adeguate alla elaborazione dei dati analitici e sperimentali) nell'ambito di programmi di ricerca anche di notevole ampiezza e rilevanza, operando autonomamente sulla base di metodologie di prova, di analisi e di elaborazione di dati definite nel caso di esperienze sistematiche, ovvero sulla base di disposizioni o di istruzioni anche di massima di volta in volta ricevute nel caso di esperienze esplorative o di prove per la messa a punto di nuove metodologie o per la modifica di quelle note, evidenziando le cause di andamenti irregolari delle esperienze condotte, garantendo la tempestività e l'affidabilità dei risultati di prova e/o di analisi, fornendo suggerimenti e supporti originali anche nei casi in cui sono richieste notevoli conoscenze teoriche e capacità pratiche.
- Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale od industriale.
- Addetto, il cui profilo è già descritto nel 4º livello, che nell'ambito di attività amministrativo- contabili opera su sistemi avanzati di automazione del lavoro di ufficio.
- Operatore polivalente il cui profilo è già descritto nel 4º livello, in impianti di grande dimensione e tecnologia avanzata, con notevole complessità di processo e primario rilievo nell'interconnessione di cicli produttivi ed in assenza di livelli di coordinamento intermedio, al quale, per motivi di migliore funzionalità, siano assegnati in modo continuativo anche i seguenti compiti: preparazione lavori di manutenzione con relativa firma di permessi di avvio ed accettazione lavori, coordinamento di altri operatori in particolari momenti di emergenza, raccolta dati, e predisposizione di prospetti e/o introduzione di dati inerenti la gestione dell'impianto in terminali di elaboratori elettronici.
Area 4 - Personale di concetto tecnico-amministrativo con responsabilità settoriali
6º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche o amministrative, svolgono in condizioni di autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili:
- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima complessità che opera con piena padronanza anche in occasioni di emergenza, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.
Area 5 - Personale con funzioni direttive od assimilate e Quadri
A) Personale con funzioni direttive od assimilate
7º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, coordinano e controllano, sulla base delle disposizioni aziendali, ambiti organizzativi e sistemi di importanti attività aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Esperto appalti lavori di costruzione, montaggio e manutenzione impianti in grado di operare su più specialità.
- Coordinatore di commessa per migliorie e modifiche impianti di media complessità tecnologica.
- Ricercatore ad elevata qualificazione teorico-pratica, che partecipa all'impostazione, programmazione e svolgimento di progetti specifici, interpretando e documentando i risultati ottenuti.
- Specialista di laboratorio di ricerca che apporta contributi metodologici ed analitici, interpretando e documentando i risultati ottenuti.
- Responsabile di reparto di manutenzione specialistica.
- Responsabile di una sezione di impianto produttivo di grande dimensione e tecnologia avanzata con notevole complessità di processo.
- Assistente di responsabile di impianto di produzione di primaria rilevanza tecnologica ed impiantistica.
- Assistente di responsabile di officina centrale di manutenzione di grande stabilimento.
B) Quadri
Le parti convengono di dare attuazione alla Legge 190/85, definendo Quadri - e stabilendone una specifica normativa contrattuale - i lavoratori ai quali l'azienda abbia assegnato mansioni che comportano:
- responsabilità di una o più unità organizzative di importanza strategica per l'attività aziendale con ampia autonomia organizzativa;
- oppure professionalità e competenze tecnico-specialistiche, il cui apporto sia determinante nel processo di formazione delle decisioni strategiche, gestionali, di sviluppo dell'azienda.
7º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive aventi la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Responsabile:
* di Ufficio "Contabilità generale" o "Contabilità industriale" avente rilevanza organizzativa,
* di impianto di produzione avente rilevanza nel ciclo produttivo,
* di manutenzione di stabilimento di media dimensione,
che guida, coordina e controlla con piena autonomia, ottimizzandone la gestione in linea con gli obiettivi aziendali, garantendo le soluzioni gestionali ed organizzative più funzionali allo scopo.
- Coordinatore di commesse di investimento, di elevato rilievo economico ed organizzativo, per l'ampliamento e la realizzazione di impianti di elevata complessità tecnologica.
- Analista di sistemi informativi che sviluppa, con autonomia, complessi progetti di automazione di attività gestionali in campo tecnico, amministrativo e commerciale, garantendo le necessarie integrazioni nel disegno del sistema informativo aziendale.
- Tecnico processista con adeguata preparazione di base ed esperienza tecnico-operativa, che sviluppa lo studio e la definizione della progettazione di base di complesse modifiche e migliorie di processi di primaria importanza.
- Ricercatore che partecipa, fornendo contributi qualificati all'impostazione, programmazione e preventivazione di attività di studio e sperimentali costituenti parti importanti e specialistiche di argomenti di R. & S. multidisciplinari. Per gli obiettivi affidati imposta e conduce autonomamente, verificando le scelte critiche col superiore, studi e ricerche richiedenti buona qualificazione specialistica teorico-pratica, anche avvalendosi di altre posizioni temporaneamente assegnate. Apporta le variazioni operative necessarie; provvede alla elaborazione dei risultati sperimentali e contribuisce alla interpretazione, valutazione e valorizzazione di quelli finali. Provvede ad un efficace reporting e propone adeguate modifiche di programma e/o di obiettivi ed eventuali nuovi argomenti di ricerca.
8º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i Quadri con funzioni specialistiche di elevato livello per ampiezza o natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 7º livello Quadri.
SETTORE RICERCA
Area 1 - Personale esecutivo generico
1º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali o pratica di ufficio e quelli che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche conoscenze tecnico-pratiche e capacità comunque acquisite.
Profili:
- Addetti a mansioni semplici di ufficio o di reparto.
Area 2 - Personale esecutivo con specializzazione
2º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro; quelli il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di gruppi di lavoratori che svolgono lavori ed operazioni tecnico-manuali che richiedono il possesso di specifiche capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite; nonché i lavoratori che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili:
- Addetto ad uffici amministrativi che nel rispetto di procedure prestabilite compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissioni di note di credito e di addebito, compilazione fatture, rilevazioni ed elaborazione di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi.
- Disegnatore lucidista.
- Personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni.
- Specialista di mestiere che negli impianti e nelle officine è in grado di eseguire lavori specializzati.
- Addetto a lavori di stenodattilografia.
- Autista autovettura addetto a commissioni esterne.
3º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche o amministrative ed esperienza di lavoro superiore a quella del 2º livello, e i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti ed attrezzature complesse operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- Personale di impianto chimico o di servizi in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro di un processo produttivo continuo caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e/o semiautomatica, che esegue i controlli, le operazioni e le attività ausiliarie necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati.
- Personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e le regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento; effettua inoltre, analisi e diagnosi, fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
3º LIVELLO SUPER
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche che si estendono anche all'uso ed all'adattamento di sistemi tecnologicamente innovativi di controllo ed automazione, ed i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione compiono operazioni di elevata delicatezza e difficoltà su impianti ed attrezzature caratterizzati da complessa strumentazione e da elevata complessità di esercizio per tecnologia innovativa.
Profili:
- Addetti a servizi amministrativi, che utilizzano sistemi di automazione del lavoro di ufficio per i quali siano necessarie conoscenze dei software applicativi.
- Personale di manutenzione che interviene su gamma operativa analoga a quella prevista per il personale di 3º livello, con elevata abilità esecutiva, anche in rapporto alla maggiore esperienza professionale acquisita.
Area 3 - Personale ad elevata specializzazione tecnico-amministrativa con alta autonomia operativa
4º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che - anche nell'ambito di gruppi di lavoro che richiedono apporti professionali integrati - sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, svolgono mansioni sia di natura tecnica che amministrativa di particolare rilievo, variabilità e complessità, con notevole facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
- Addetto all'attività di conduzione di impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico e impiantistico, per cui è richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativa- esecutiva tra i lavoratori addetti (anche relativamente ad attività ausiliarie e di servizio) in particolare durante le fermate e nelle fasi di avviamento, emergenza, variazioni dell'assetto di marcia, anche quando l'attività comporta il coordinamento di altri lavoratori.
- Addetto in grado di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione nelle attività meccaniche, elettriche, strumentistiche a più alto contenuto specialistico, ovvero in specializzazioni plurime (ad es. elettromeccaniche, elettrostrumentistiche, ecc.) effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione; guidando all'occorrenza altri lavoratori ovvero partecipando al lavoro di squadra.
- Addetto che opera autonomamente, anche a fronte di casi atipici e complessi, su una gamma diversificata di attività amministrativo-contabili e/o di segreteria.
5º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che nell'ambito di funzioni tecniche - compresa la conduzione anche operativa di impianti o lo svolgimento di attività anche esecutive di manutenzione - ovvero nell'ambito di funzioni amministrative svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza professionale, nonché adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, anche quando le loro mansioni si esplicano nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori addetti a mansioni operative, che svolgono lavori ed operazioni per i quali sono richieste prevalentemente specifiche capacità o particolari conoscenze tecniche aggiornate anche in funzione delle esigenze derivanti dall'evoluzione delle tecnologie.
Profili:
- Tecnico con compiti di controllo e coordinamento, anche in turno, nell'ambito dei servizi o, nei settori di produzione, dell'andamento della lavorazione.
- Operatore d'impianto che, anche con autonomia decisionale relativamente ad aspetti di regola operativi (particolarmente in situazioni di varianza, necessità di effettuare scelte non codificate, collegamenti ed azioni coordinate con altre funzioni ed unità aziendali) conduce e controlla in sala quadri e in campo - svolgendo inoltre attività integrative specialistiche e di servizio - diversi processi produttivi in impianti altamente automatizzati e complessi, la cui conduzione efficiente, economica e sicura richiede il possesso di particolari conoscenze tecniche (in materia di trasformazioni chimiche e fisiche, impiantistica e macchine dell'industria chimica di base).
- Operatore di manutenzione che esegue, con ampia autonomia operativa e decisionale (relativamente, in particolare, a modalità di preparazione-esecuzione, a priorità di svolgimento, a necessità di operare in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali), anche in più specializzazioni manutentive fondamentali - avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti ed integrandosi con essi nelle diverse fasi dei lavori - ogni tipo di intervento (di ripristino, conservativo, migliorativo) su macchinario, apparecchiature e strumenti; in particolare quando l'intervento presenta elementi di difficoltà e complessità tali da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica, elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi chimici ed inoltre quando sono necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità di risultato.
- Operatore che, con ampia autonomia ed avvalendosi - se necessario - di altri lavoratori, esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni ricevute. Partecipa alla definizione o suggerisce le soluzioni più razionali ed efficaci - in relazione ai problemi ed alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti - eseguendo tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc.). Partecipa alla scelta di materiali particolari e di tecnologie nonché all'esecuzione di prove di funzionalità e collaudi, collaborando con specialisti per le parti elettriche e strumentistiche.
- Operatore che, in laboratori di ricerca, svolge attività sperimentali conducendo reazioni, effettuando preparazioni e determinazioni chimiche, fisiche o chimico-fisiche, ovvero interi cicli di prova (dalla scelta delle apparecchiature più adeguate alla elaborazione dei dati analitici e sperimentali) nell'ambito di programmi di ricerca anche di notevole ampiezza e rilevanza, operando autonomamente sulla base di metodologie di prova, di analisi e di elaborazione di dati definite nel caso di esperienze sistematiche, ovvero sulla base di disposizioni o di istruzioni anche di massima di volta in volta ricevute nel caso di esperienze esplorative o di prove per la messa a punto di nuove metodologie o per la modifica di quelle note, evidenziando le cause di andamenti irregolari delle esperienze condotte, garantendo la tempestività e l'affidabilità dei risultati di prova e/o di analisi, fornendo suggerimenti e supporti originali anche nei casi in cui sono richieste notevoli conoscenze teoriche e capacità pratiche.
- Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale od industriale.
- Tecnico di laboratorio che svolge in autonomia funzioni di coordinamento e di controllo nell'ambito dell'attività di laboratorio, sia chimico sia fisico o filoni di laboratorio con tecniche diversificate, in grado altresì di eseguire analisi e prove di laboratorio diversificate e complesse e di effettuare la messa a punto e la verifica di nuove metodologie regolando criticamente le operazioni del proprio lavoro sui dati sperimentali.
- Addetto, il cui profilo è già descritto nel 4º livello, che nell'ambito di attività amministrativo- contabili opera su sistemi avanzati di automazione del lavoro di ufficio.
Area 4 - Personale di concetto tecnico-amministrativo con responsabilità settoriali
6º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche o amministrative, svolgono in condizioni di autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa.
Profili:
- Tecnico responsabile in turno della conduzione di impianti della massima complessità che opera con piena padronanza anche in occasioni di emergenza, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.
Area 5 - Personale con funzioni direttive od assimilate e Quadri
A) Personale con funzioni direttive od assimilate
7º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, coordinano e controllano, sulla base delle disposizioni aziendali, ambiti organizzativi e sistemi di importanti attività aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Ricercatore che partecipa, fornendo contributi qualificati, all'impostazione, programmazione e svolgimento di studi e ricerche nel campo specialistico di competenza. Svolge, sulla base di criteri predefiniti, singole fasi di studio e prove sperimentali affidate, richiedenti consolidata qualificazione teorico-pratica e piena comprensione dei fenomeni in esame e della loro connessione agli obiettivi, anche avvalendosi di altre posizioni temporaneamente assegnate. Apporta le variazioni operative necessarie, effettua una prima interpretazione dei risultati, individuando fenomeni ed aspetti da sottoporre a supplementi di indagine. Partecipa all'analisi, valutazione e valorizzazione dei risultati finali.
B) Quadri
Le parti convengono di dare attuazione alla Legge 190/85, definendo Quadri - e stabilendone una specifica normativa contrattuale - i lavoratori ai quali l'azienda abbia assegnato mansioni che comportano:
- responsabilità di unità organizzative di importanza strategica per l'attività aziendale con ampia autonomia organizzativa;
- oppure professionalità e competenze tecnico-specialistiche, il cui apporto sia determinante nel processo di formazione delle decisioni strategiche, gestionali, di sviluppo dell'azienda.
7º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive aventi la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Ricercatore che partecipa, fornendo contributi qualificati, all'impostazione, programmazione e preventivazione di attività di studio e sperimentali, costituenti parti importanti e specialistiche di argomenti di R. & S. multidisciplinari. Per gli obiettivi affidati imposta e conduce autonomamente, verificando le scelte critiche col superiore, studi e ricerche richiedenti buona qualificazione specialistica teorico-pratica e sensibilità alle esigenze industriali, anche avvalendosi di altre posizioni temporaneamente assegnate. Apporta le variazioni operative necessarie; provvede all'elaborazione dei risultati sperimentali e contribuisce alla interpretazione, valutazione e valorizzazione di quelli finali. Provvede ad un efficace reporting e propone adeguate modifiche di programma e/o di obiettivi ed eventuali nuovi argomenti di ricerca.
8º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive che implichino la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i Quadri con funzioni specialistiche di elevato livello per ampiezza o natura, con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 7º livello Quadri.
Profili:
- Ricercatore che partecipa, proponendo obiettivi e criteri tecnico-scientifici, all'impostazione di argomenti di R. & S. pluridisciplinari e fornisce assistenza tecnica per l'offerta degli stessi. Per gli obiettivi affidati, imposta e conduce in base al programma e a criteri approvati, collegandosi e integrandosi con altre posizioni aziendali, studi e ricerche richiedenti notevole esperienza, qualificazione specialistica teorico-pratica e sensibilità alle esigenze della committenza e industriali, anche coordinando e controllando altre posizioni temporaneamente assegnate. Definisce il programma operativo, sceglie e/o adegua attrezzature, tecniche e metodologie. Elabora, interpreta e valuta i risultati ottenuti, promuove e contribuisce alla presentazione e valorizzazione degli stessi. Provvede ad un efficace reporting, propone eventuali variazioni di programma e/o di obiettivi e nuovi possibili argomenti di ricerca.
SETTORE COKE
Area 1 - Personale esecutivo generico
1º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali o pratica di ufficio e quelli che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni che richiedono il possesso di specifiche conoscenze tecnico-pratiche e capacità comunque acquisite.
Profili:
- Addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento dei materiali.
- Personale che, su apparecchiature e/o macchinari, compie operazioni e manovre secondo procedure semplici e definite, le quali non implicano quindi la vera e propria conduzione, anche se tenuto conto di elementari e semplici annotazioni, quali addetti ai coperchi, leva porte, addetti alle rampe, addetti ai bariletti, addetti ai mulini Silos, stivatori, addetti alle miscele, addetti alla solfatazione e addetti alla demineralizzazione.
- Addetti ai lavori di trasporto, di carico, di scarico a mano, di pulizia e analoghi lavori di fatica, anche se compiuti nei reparti di produzione e purché non partecipino direttamente alla lavorazione.
Area 2 - Personale esecutivo con specializzazione
2º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono una specifica preparazione professionale e particolare esperienza di lavoro; quelli il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo in condizioni di autonomia nell'ambito della loro funzione di gruppi di lavoratori che svolgono lavori ed operazioni tecnico-manuali che richiedono il possesso di specifiche capacità e generiche conoscenze tecniche comunque acquisite; nonché i lavoratori che compiono sul piano operativo lavori ed operazioni delicate e complesse la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità pratiche.
Profili:
- Addetto ad uffici amministrativi che, nel rispetto di procedure prestabilite, compie operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissioni di note di credito e di addebito, compilazioni fatture, rilevazioni ed elaborazioni di dati per la contabilizzazione di paghe, stipendi e contributi.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
- Operatore su calcolatori elettronici.
- Conduttore di impianto che, operando in sala quadri (quadrista): interpreta le diverse variabili indicate dagli strumenti; compie le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione; trasmette le notizie e i dati relativi, comunicando a chi di regola le eventuali irregolarità del funzionamento dell'impianto; ovvero che, in assenza di quadri di regolazione, svolga analoghe mansioni di equivalente delicatezza e complessità.
- Personale che, in base a metodi di lavoro prestabiliti, esegue analisi di routine, di natura complessa, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, provvedendo alle relative annotazioni.
- Specialisti di mestiere che negli impianti e nelle officine sono in grado di eseguire lavori specializzati.
- Personale che, sulla base di metodi di lavoro prestabiliti, conduce macchine e/o apparecchiature specifiche del processo produttivo, quali addetti infornatrice, addetti sfornatrice, addetti guida-coke, addetti carro-coke, addetti agli argani di inversione, addetti compressori, addetti controllo gas.
- Portieri pesatori.
- Riserva su più posizioni di 1º livello.
3º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di uffici amministrativi o tecnici, sono adibiti a mansioni esecutive che richiedono compiute conoscenze tecniche o amministrative ed esperienza di lavoro superiore a quella del 2º livello, e i lavoratori che, sul piano operativo, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono su impianti ed attrezzature complesse, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
Profili:
- Personale di impianto o di servizi in grado di operare su tutte le posizioni di lavoro del processo produttivo continuo caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e/o semiautomatica, che esegue i controlli, le operazioni e le attività ausiliarie necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati.
- Operatore (fornellista) che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con sostituzione di parti di impianti.
- Personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva e su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza degli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento; effettua inoltre analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire interventi di manutenzione.
- Operatore su impianti elettrici (quadrista) di media ed alta tensione con obbligo di fornire assistenza continua, anche di manutenzione, alle reti elettriche.
- Addetto alla conduzione di caldaie a vapore in grado di intervenire autonomamente per l'individuazione e la riparazione dei guasti.
- Addetto ai ponti scaricatori e caricatori.
- Addetto agli estrattori gas.
- Conduttore di impianto (quadrista) che, operando in condizioni di autonomia e su tutte le fasi di un processo nella sala quadri di un importante impianto di produzione caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e semiautomatica, esegue i controlli e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati.
- Elettricista che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate su tutti gli impianti e/o apparecchiature complesse, conoscendone il funzionamento ed interpretando, ove richiesto, schemi complessi e funzionali.
- Carropontisti.
Area 3 - Personale ad elevata specializzazione tecnico-amministrativa con alta autonomia operativa
4º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che - anche nell'ambito di gruppi di lavoro che richiedono apporti professionali integrati - sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche ed in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, svolgono mansioni sia di natura tecnica che amministrativa, di particolare rilievo, variabilità e complessità, con notevole facoltà di iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento ed all'organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
- Addetto in grado di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione nelle attività meccaniche, elettriche, strumentistiche a più alto contenuto specialistico, ovvero in specializzazioni plurime (ad es. elettromeccaniche, elettrostrumentistiche, ecc.) effettuando, in casi complessi, diagnosi, impostazione e preparazione; guidando all'occorrenza altri lavoratori ovvero partecipando al lavoro di squadra.
- Addetto che opera autonomamente, anche a fronte di casi atipici e complessi, su una gamma diversificata di attività amministrativo-contabili e/o di segreteria.
- Elettricista che opera, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, sull'intera gamma degli impianti complessi caratterizzati da condizioni particolarmente impegnative di funzionamento (circuiti che elaborano in forma complessa molte variabili), per la eliminazione di qualsiasi guasto, guidando, all'occorrenza, altri lavoratori. Provvede inoltre alla completa installazione, collaudo e messa a punto di impianti complessi, garantendone la funzionalità e realizzando inoltre eventuali modifiche e migliorie in base a sole indicazioni di massima.
5º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche - compresa la conduzione anche operativa di impianti o lo svolgimento di attività anche esecutive di manutenzione - ovvero nell'ambito di funzioni amministrative, svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza professionale, nonché adeguata pratica ed esperienza, comunque acquisite, anche quando le loro mansioni si esplicano nella guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori addetti a mansioni operative, che svolgono lavori ed operazioni per i quali sono richieste prevalentemente specifiche capacità o particolari conoscenze tecniche aggiornate anche in funzione delle esigenze derivanti dall'evoluzione delle tecnologie.
Profili:
- Capo squadra in turno responsabile della conduzione di impianti, che opera con piena padronanza anche in occasione di emergenza, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.
- Tecnico di manutenzione che esegue, con ampia autonomia operativa e decisionale (relativamente, in particolare, a modalità di preparazione-esecuzione, a priorità di svolgimento, a necessità di operare in coordinamento con altre funzioni e unità aziendali), anche in più specializzazioni manutentive fondamentali - avvalendosi all'occorrenza di altri operatori specialisti ed integrandosi con essi nelle diverse fasi dei lavori - ogni tipo di intervento (di ripristino, conservativo, migliorativo) su macchinario, apparecchiature e strumenti; in particolare quando l'intervento presenta elementi di difficoltà e complessità tale da richiedere elevate conoscenze nelle discipline tecniche di competenza (meccanica, elettrica, elettronica) e nella loro correlazione con gli impianti ed i processi ed inoltre quando sono necessarie la massima rapidità, affidabilità ed economicità di risultato.
Amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale.
Area 4 - Personale di concetto tecnico-amministrativo con responsabilità settoriali
6º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell'ambito di funzioni tecniche o amministrative, svolgono in condizioni di autonomia operativa e decisionale, mansioni per le quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Profili:
- Assistente di fabbrica che svolge compiti di controllo e coordinamento di impianti con caratteristiche tra loro diverse, operando in autonomia anche in occasione di emergenze, avviamenti, modifiche di marcia, ecc.
- Assistente di importante reparto di produzione.
Area 5 - Personale con funzioni direttive od assimilate e Quadri
A) Personale con funzioni direttive od assimilate
7º LIVELLO
Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, coordinano e controllano, sulla base delle disposizioni aziendali, ambiti organizzativi e sistemi di importanti attività aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Coordinatore di commesse di investimento di rilevante complessità tecnologica per la realizzazione o l'ampliamento di impianti.
- Analista di sistemi informativi che sviluppa con autonomia progetti di automazione di attività gestionali in campo tecnico, amministrativo e commerciale, garantendo le necessarie integrazioni nel disegno del sistema informativo aziendale.
- Assistente del responsabile delle manutenzioni di stabilimento.
B) Quadri
In attuazione della Legge 190/85 le parti convengono di definire Quadri i lavoratori ai quali l'azienda abbia assegnato mansioni che comportano:
- responsabilità di unità organizzative di importanza strategica per l'attività aziendale con ampia autonomia organizzativa;
- oppure professionalità e competenze tecnico-specialistiche, il cui apporto sia determinante nel processo di formazione delle decisioni strategiche, gestionali, di sviluppo dell'azienda.
7º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive aventi la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni generali aziendali, o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
- Tecnico processista con notevole preparazione di base ed esperienza tecnico-operativa, addetto allo studio ed alla definizione della progettazione di base di complesse modifiche e migliorie di processi di primaria importanza.
- Responsabile di reparto di produzione.
- Responsabile di manutenzione di stabilimento.
8º LIVELLO QUADRI
Declaratoria - Appartengono a questo livello i Quadri con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i Quadri con funzioni specialistiche di elevato livello per ampiezza o natura, con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 7º livello Quadri.
Allegato 9 - Salute, sicurezza e ambiente
(omissis)
Allegato 10 - Leggi e decreti richiamati nel presente contratto
(omissis)
Allegato 11 - Legge 20-5-1970, n. 300 Statuto dei diritti dei lavoratori
(omissis)
Allegato 12 - Verbale di accordo
Il giorno 28-5-1991
tra l'ASAP, in rappresentanza delle Aziende del Settore Chimico sue associate
e le Segreterie nazionali della FILCEA-CGIL, della FLERICA-CISL e della UILCID-UIL
Premesso che:
- in data 20-7-1990 l'ASAP ha sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Chimici;
- con lettera in pari data ha rappresentato alle Segreterie Nazionali FILCEA, FLERICA, UILCID la "necessità di definire le modalità di applicazione dell'accordo stesso" ai lavoratori dipendenti da Aziende sue associate "il cui rapporto di lavoro era precedentemente regolato dal CCNL per il Settore Chimico ENI";
- le diverse valutazioni tra ASAP e OSL, formalmente espresse in merito alle vicende di cui trattasi, non hanno finora consentito di definire consensualmente le modalità di applicazione dei contenuti dell'accordo di rinnovo del 20-7-1990 ai lavoratori inquadrati nel CCNL per il Settore Chimico ENI dipendenti dalle Aziende associate all'ASAP.
Tutto quanto sopra premesso, le parti hanno concordato:
1 - di reincontrarsi quanto prima al fine di ricercare le opportune intese per definire le modalità applicative al dettaglio dell'accordo di rinnovo del 20-7-1990 relativamente ai lavoratori dipendenti da Aziende Chimiche, associate all'ASAP, il cui rapporto di lavoro era regolato dal CCNL per il Settore Chimico ENI del 1-12-1986;
2 - alla futura e contestuale scadenza di entrambi i contratti collettivi per il Settore Chimico si procederà alla negoziazione di un unico accordo di rinnovo e alla realizzazione di una unica regolamentazione contrattuale nazionale a valere per tutti i lavoratori dipendenti da Aziende Chimiche, a prescindere dalla loro provenienza dal CCNL Chimici privati e dal CCNL Chimici ENI;
3 - di identificare anzitempo le problematiche tecniche conseguenti all'impegno di cui al punto 2 e definire le soluzioni da adottare che diventeranno operative prima di procedere all'applicazione di una unica regolamentazione contrattuale nazionale.
A tali fini, le parti avvieranno un confronto di merito, a partire dal mese di novembre 1991, che dovrà concludersi improrogabilmente entro il mese di gennaio 1992;
4 - a partire dal mese di novembre 1991, avranno anche inizio incontri di merito per definire le modalità di armonizzazione dei differenti trattamenti derivanti dalla contrattazione aziendale presso i diversi insediamenti produttivi di ENICHEM e contrallate; anche tali lavori si concluderanno entro il mese di gennaio 1992;
5 - le parti si danno atto della opportunità che le soluzioni che verranno identificate per i punti 1, 3 e 4 dovranno essere in armonia con le previsioni di cui al punto 2 e dovranno essere realizzate tendenzialmente senza ulteriori incrementi del costo del lavoro.
Dichiarazione a verbale dell'ASAP - La mancata realizzazione delle intese di cui al punto 3 non consentirà all'ASAP di iniziare, in rappresentanza delle sue associate, il rinnovo del CCNL Chimici che scadrà il 30-11-1993.