CCNL in vigore
CHIMICA A PARTECIPAZIONE STATALE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/07/1990
Lavoratori addetti alle industrie del settore chimico, petrolchimico e delle fibre chimiche
Decorrenza: 01/07/1990
Scadenza: 30/11/1993
Il 20 luglio1990, in Roma,
tra
- l'associazione sindacale per le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP,
e
- la FILCEA-CGIL;
- la FLERICA-CISL,
- la UILCID-UIL con la partecipazione di una delegazione composta dalle Strutture regionali, provinciali e territoriali dei suddetti sindacati di categoria e dai Consigli di Fabbrica dei settori interessati;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale a valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle Aziende a partecipazione statale del settore Chimico rappresentate dall'ASAP.
Le parti si danno reciprocamente atto che la distinzione tra operai e impiegati, superata in tutti gli aspetti che ricadono nell'ambito dell'autonomia sindacale, verrà mantenuta a titolo individuale ai soli fini previdenziali.
Dichiarazione delle parti contraenti
I miglioramenti scaglionati nell'arco della vigenza del contratto di cui agli artt. 33, 37 e 41 trovano spazi di contrattazione nel quadro dello scambio complessivo e continuativo che le parti si sono impegnate a realizzare e sono quindi ad esso correlati.
Art. 1 - Campo di applicazione contrattuale
Il presente contratto collettivo si applica ai lavoratori delle aziende associate all'Asap che operano nel campo della Chimica e più specificamente nei settori chimico, fibre, ricerca, coke.
Le modalità ed i tempi di applicazione per i lavoratori di aziende acquisite saranno definiti fra le parti.
Art. 2 - Relazioni industriali
1. Le parti concordano che l'attuale processo evolutivo delle aziende del comparto chimico a partecipazione statale debba tendere ad una crescente e competitiva internazionalizzazione delle sue attività.
Parallelamente, dovranno essere poste in atto azioni di sviluppo, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali che, tenendo conto delle attuali criticità sociali, privilegino il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione reale, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani e alle peculiari condizioni del Mezzogiorno.
2. Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il più alto grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare i reciproci rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le aziende riconoscono l'opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi dell'efficienza e redditività dell'impresa.
3. Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema che prevede fasi di consultazione e valutazione congiunta, fasi informative e procedure di conciliazione.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.
Consultazione e valutazione congiunta; informazione
4. L'Asap, le aziende capo-settore e le Osl istituiscono Comitati intersindacali ai seguenti livelli:
- nazionale;
- regionale e/o comprensoriale (per quelle aree per le quali le parti lo ritengano opportuno in relazione alla presenza in loco di Aziende diverse con problemi strategici interconnessi);
- di grande insediamento.
5. La composizione di tali Comitati sarà la seguente:
- Comitato nazionale: una delegazione composta dalle segreterie nazionali di ciascuna Organizzazione di categoria, e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle aziende e dell'Asap;
- Comitato regionale e/o comprensoriale: una delegazione, fino ad un massimo di tre membri per Organizzazione, composta da segretari di categoria e, se ritenuto opportuno, confederali ed una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell'Asap;
- Comitato di grande insediamento: una delegazione composta da un massimo di 9 membri comprensiva di rappresentanti della struttura sindacale e del Consiglio di Fabbrica, e una delegazione composta da un equivalente numero di rappresentanti delle aziende e dell'Asap.
6. Compiti e funzioni dei Comitati saranno i seguenti:
- Comitato nazionale:
* acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale delle aziende, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse;
* confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla ODL;
* confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali con particolare riferimento al Mezzogiorno nell'intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi;
* esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall'azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all'occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno;
* affrontare i temi dell'ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni;
* attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi, modalità e livelli;
* attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti.
- Inoltre il comitato nazionale potrà acquisire elementi conoscitivi in ordine:
* all'entità dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
* al grado di utilizzazione dei contratti di formazione part-time e a termine;
* alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
* all'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai vari istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo tra le parti, del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, nonché le problematiche poste alla legislazione sociale, anche al fine di una valutazione della compatibilità internazionale;
* all'entità dei lavoratori con contratto estero, i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce dei lavoratori.
- Comitato regionale comprensoriale o di grande insediamento:
* confrontarsi sulle ricadute nel territorio delle strategie esaminate dal Comitato nazionale, sulle possibili attività di reindustrializzazione nei punti di maggior crisi e sull'impatto ecologico-ambientale delle singole realtà produttive;
* attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati, la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro, laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone contenuti, tempi e modalità;
* confrontarsi sui programmi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica valutandone anche le conseguenze sull'Odl e sulla professionalità;
* esaminare e discutere le specifiche esigenze di formazione professionale ed i relativi progetti e programmi;
* attivare, quando ritenuto necessario, sedi, soggetti e strumenti di intervento esterni all'ambito di diretta disponibilità delle parti;
* acquisire elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
* acquisire elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione part-time e a termine;
* acquisire elementi conoscitivi sull'andamento della occupazione femminile in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle raccomandazioni CEE 1984 e dalla Legge 10-4-1991, n. 125;
* acquisire elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti;
* acquisire elementi conoscitivi in ordine alle eventuali problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps.
7. A livello di Segreterie regionali o comprensoriali di categoria, qualora non sia costituito il Comitato regionale o comprensoriale, nonché a livello di rappresentanze sindacali aziendali per ogni Direzione o Stabilimento, le aziende forniranno annualmente informazioni relative a:
* programmi e realizzazioni degli investimenti;
* programmi e realizzazioni delle ristrutturazioni;
* programmi produttivi e di vendita e loro aggiornamenti anche ai fini della determinazione dei calendari lavorativi annuali;
* struttura quantitativa e qualitativa della forza-lavoro;
* modifiche significative dell'Odl e/o delle tecnologie e loro conseguenze sull'occupazione;
* caratteristiche e volume delle eventuali attività conferite a terzi;
* programmi applicativi di Ricerca e Sviluppo;
* programmi di formazione professionale e di formazione-lavoro.
* iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento delle lavoratrici, dopo l'aspettativa per maternità;
* l'andamento dell'occupazione femminile. Per tale tema vi sarà la partecipazione e l'apporto delle lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia, al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
Le predette informazioni saranno corredate dai necessari dati quantitativi.
8. Nelle unità produttive che realizzano presenze plurisocietarie, eventuali problemi di interesse generale derivanti dalla oggettiva situazione di compresenza relativamente all'utilizzazione dei servizi logistici e/o infrastrutturali saranno oggetto di esame congiunto fra le Società capo-settore ed i Cdf interessati, eventualmente assistiti dalle strutture territoriali.
Analoga disponibilità viene assicurata, per quanto di competenza, riguardo ad insediamenti industriali nei quali esista la compresenza di Società esterne al polo chimico pubblico.
9. Per quanto concerne Eniricerche - tenuto conto delle sue specificità, del ruolo intersettoriale ad essa assegnato per la ricerca scientifica e lo sviluppo della ricerca nell'ambito del Gruppo Eni, nonché del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca stessa per le applicazioni e lo sviluppo industriale - le informative ed i confronti sulla programmazione delle attività di Ricerca e Sviluppo svolte da questo organismo saranno gestiti a livello di uno specifico Comitato nazionale di categoria e confederale, di norma convocato annualmente.
Con riferimento a tali incontri l'azienda fornirà i necessari dati informativi, fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza.
A livello di ciascuna delle sue sedi operative, inoltre, Eniricerche fornirà annualmente alle Rappresentanze sindacali aziendali opportune informazioni sullo stato dei programmi di Ricerca e Sviluppo affidati, per la realizzazione, alle strutture organizzative di tali sedi.
10. Nel caso in cui vengano presi in esame iniziative e progetti coperti da riservatezza, le parti restano impegnate a comportamenti improntati a buona fede e correttezza.
Procedure di conciliazione
11. Nell'ambito dell'attività di valutazione e consultazione congiunta ai vari livelli, le parti sugli specifici temi si asterranno dal prendere iniziative unilaterali per il periodo di tempo ritenuto necessario per realizzare lo specifico confronto.
12. Premesso che le parti privilegeranno il confronto preventivo e la ricerca di soluzioni negoziali per la composizione delle controversie, e che per quelle eventualmente non risolte in sede locale, su richiesta comune, si farà ricorso ad istanze successive, resta inteso che, nelle fasi di contrattazione successive alla fase di valutazione e consultazione congiunta e per le materie che costituiscono oggetto della stessa e di cui al punto 6, esse convengono quanto segue:
* le Osl, finché non siano da considerare concluse le predette fasi di contrattazione, eviteranno il ricorso ad azioni conflittuali;
* correlativamente, le aziende si asterranno per lo stesso periodo da azioni unilaterali relativamente alla materia controversa.
13. Le parti concordano sulla opportunità che in sede locale vengano realizzati accordi, da assoggettare a verifiche periodiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive, della sicurezza dei lavoratori e la protezione dell'ambiente interno ed esterno.
Dichiarazione a verbale - Le imprese sollevano l'esigenza che vengano prese in considerazione le conseguenze delle azioni sindacali rispetto all'efficienza globale dell'azienda con particolare riferimento alla produzione ed al mercato.
Le Osl confermano il loro orientamento a gestire le eventuali forme di lotta in modo tale da garantire un rapporto equilibrato tra modalità ed effetti dell'iniziativa e gli obiettivi perseguiti.
Art. 3 - Organizzazione del lavoro - Gruppi funzionali integrati - Formazione professionale
Organizzazione del lavoro
1. Nella esigenza di promuovere mutamenti organizzativi connessi con l'evoluzione tecnologica e nella consapevolezza che il cambiamento nella organizzazione del lavoro rappresenta nella realtà industriale del settore un fattore evolutivo che oggi può contribuire al miglioramento della produttività e conseguentemente al superamento della crisi in atto, l'Asap e le aziende assicurano che soluzioni di cambiamento organizzativo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi di produttività ed efficienza ed alla contemporanea valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori sia individuali che collettive, verranno ricercate ed attuate attraverso il confronto con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori.
2. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso soluzioni necessariamente graduali e articolate, tenendo conto della oggettiva diversità (dal punto di vista tecnico, impiantistico, produttivo-organizzativo, nonché da quello dei contesti ambientali e sociali dati) delle situazioni esistenti nelle varie unità.
3. L'Asap e le aziende riconfermano, in materia di organizzazione del lavoro, che faranno sostanzialmente riferimento ai seguenti principi:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole alla globalità del processo produttivo.
4. Verranno attuati, anche mediante adeguate sperimentazioni, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento di produttività ed efficienza verificato attraverso parametri concreti e misurabili;
- siano volti in generale alla ricerca di una migliore "qualità del lavoro":
* offrendo ai lavoratori le maggiori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla in senso collettivo;
* consentendo una maggiore partecipazione al controllo del ciclo di attività di competenza;
* favorendo le esperienze di lavoro di gruppo;
* evitando o riducendo la presenza nelle strutture di livelli prevalentemente gerarchici;
* eliminando divisioni e parcellizzazioni del lavoro;
* consentendo alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità anche nell'ambito di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
5. Le aziende agiranno pertanto nelle seguenti direzioni:
a) realizzazione di cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate nel punto precedente, anche ricorrendo a metodologie e modelli partecipativi avanzati tali da incidere sia sulle strutture che sui comportamenti;
b) attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzati e con le nuove forme di professionalità da raggiungere.
Per l'attuazione dei cambiamenti e dei programmi suddetti risultano presupposti necessari la volontà, la disponibilità e l'impegno dei lavoratori.
6. Sulla base di queste premesse e in relazione alla eliminazione degli indicati condizionamenti oggettivi, le aziende opereranno in modo da determinare l'evoluzione effettiva dell'organizzazione del lavoro, la modificazione sostanziale del rapporto tra i lavoratori e il ciclo produttivo, l'effettivo innalzamento qualitativo dei livelli professionali, il graduale movimento verso forme di professionalità di gruppo e collettive omogenee, pervenendo per questa via al superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operativo ed attività di tipo impiegatizio.
7. L'Asap e le aziende dichiarano inoltre la loro disponibilità a ricercare, laddove lo sviluppo del processo di cambiamento organizzativo lo renda possibile, la strumentazione di elementi retributivi complementari volti a riconoscere i maggiori apporti verificati e verificabili in quelle aree o nuclei di attività in cui le situazioni oggettive consentano l'individuazione e la definizione, attraverso la contrattazione con le Rappresentanze sindacali dei lavoratori, del rapporto tra prestazione collettiva o di squadra e risultato produttivo, misurato mediante parametri verificabili quali, ad esempio, qualità e quantità della produzione, rese, consumi, ecc.
8. In ciascuna sede di lavoro, ai fini dell'attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità ed i tempi delle sperimentazioni, riconoscendo peraltro la necessità di definire la distinzione tra il momento dell'attuazione del cambiamento organizzativo e il momento del riconoscimento formale di eventuali nuovi contenuti professionali.
9. L'Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc la situazione determinatasi nelle varie unità a seguito dell'applicazione dei criteri suddetti, nonché lo stato dei programmi di cambiamento organizzativo, di formazione e di sviluppo della professionalità, anche nei loro riflessi sugli inquadramenti del personale.
Gruppi funzionali integrati
A livello aziendale, tra la Direzione ed il Cdf, potranno essere sperimentalmente costituiti Gruppi funzionali integrati, composti dai lavoratori appartenenti ad aree omogenee di produzione e/o di servizi, nell'intento di favorire un approccio multidisciplinare ai problemi operativi col fine di operare, nell'attuale contesto tecnico-organizzativo, per il miglioramento della produttività, dell'efficienza, della qualità dei prodotti e del lavoro, della sicurezza, dell'igiene del lavoro, dell'affidabilità degli impianti, anche attraverso l'interrelazione verticale- orizzontale delle conoscenze e delle esperienze professionali.
Le parti si danno atto che i Gruppi sono impegnati in attività propositive di ordine tecnico- operativo e che eventuali problematiche di natura sindacale saranno di competenza del Cdf.
L'attività dei Gruppi funzionali integrati si realizzerà secondo metodologie di lavoro predefinite e tali da favorire la partecipazione ai Gruppi.
L'azienda garantirà ai Gruppi le informazioni necessarie allo svolgimento dei lavori, restando impegnati i partecipanti all'obbligo della riservatezza.
La partecipazione ai Gruppi è volontaria e comporta la disponibilità a socializzare conoscenze ed esperienze di lavoro per risolvere i problemi di interesse dei partecipanti, indipendentemente dalle mansioni svolte e dal livello e qualifica.
L'Asap e le aziende verificheranno periodicamente con la Fulc, a livello nazionale, i risultati ottenuti nelle sperimentazioni attuate.
Formazione professionale
10. Al fine di favorire l'aggiornamento e la riqualificazione professionale richiesti dalle esigenze di supportare la mobilità anche interfunzionale e consentire il necessario adeguamento a fronte dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa in corso e/o programmati, le parti - anche con riferimento ai processi di razionalizzazioni produttive, secondo le modalità convenute tra di esse nell'Accordo integrativo di cui all'Allegato 1 del presente contratto - convengono sull'attuale rilevanza della formazione professionale dei lavoratori.
11. Pertanto le aziende organizzeranno, in funzione delle esigenze di cui sopra, corsi di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento su materie di specifico interesse le cui caratteristiche fondamentali dovranno essere:
- l'assoluta aderenza alla realtà e alle singole esigenze;
- l'adozione di forme e modi adeguati ("formazione su misura" che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotta supporti e metodologie didattiche "attive");
- l'interessamento contemporaneo del maggior numero possibile di lavoratori compatibilmente con le esigenze operative e nei tempi obiettivamente necessari;
- l'assenza in tale tipo di formazione di ogni intento aprioristicamente selettivo.
- facilitare il reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Le aziende forniranno informazioni, ai vari livelli, agli organismi sindacali, in merito al numero dei lavoratori interessati ed ai criteri di selezione, alla durata, alla sede, alle caratteristiche e alle finalità tecnico-professionali dei corsi.
Le aziende terranno altresì conto di eventuali suggerimenti o proposte che venissero formulati dalle Osl.
Art. 4 - Comitato congiunto sulla previdenza integrativa
Le parti, tenuto conto dei rispettivi interessi relativamente alle prospettive di andamento della previdenza obbligatoria, concordano la costituzione di un Gruppo misto di lavoro che, in tempi ravvicinati, esamini le prospettive di realizzazione di sistemi di previdenza integrativa, nonché i relativi costi, anche alla luce della riforma del sistema pensionistico in corso.
1. Le parti convengono di definire, nella logica del Fondo nazionale proposto dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil, la partecipazione dei lavoratori chimici pubblici, alla costituzione di detto Fondo, alimentandolo con una quota di miglioramenti retributivi, pari allo 0,50% della retribuzione (paga base e contingenza).
2. Tale contributo sarà prelevato direttamente dalle aziende nella misura appunto dello 0,50% dei minimi tabellari e della contingenza.
3. Le parti, confermando la volontarietà della partecipazione al Fondo, si incontreranno successivamente alla sigla dell'accordo per definirne le modalità applicative.
4. Le parti concordano di segnalare che, stanti le particolari condizioni di difficoltà di assetto produttivo del settore chimico pubblico con conseguenti problemi di assetti occupazionali, il Fondo nazionale dovrà privilegiare l'utilizzo dei fondi per affrontare questi problemi soprattutto nelle aree meridionali chimiche, come d'altronde previsto dalla Federazione Cgil-Cisl-Uil che individua appunto la situazione della chimica fra le priorità d'intervento.
5. Le aziende precisano la propria disponibilità a versare nel Fondo, per l'utilizzo sopra richiamato, proprie erogazioni che andranno precisate in occasione della stipulazione di accordi collegati anche alla realizzazione di recuperi gestionali.
6. Le parti precisano il proprio impegno a favorire l'utilizzo del Fondo soprattutto verso iniziative autogestite e le diverse forme di cooperazione.
1. Le parti concordano sull'opportunità di una consultazione congiunta semestrale, a livello nazionale e territoriale con le Osl, sulle problematiche del mercato del lavoro, con specifico riferimento alle aziende del settore, anche al fine di fornire al Comitato nazionale di cui alla prima parte del contratto elementi e dati utili ad una corretta valutazione degli andamenti delle specifiche situazioni occupazionali.
2. Nell'ambito di tale valutazione, verranno esaminate situazioni riferite a:
- turnover, entrata e uscita del personale;
- occupazione giovanile e utilizzazione di contratti di formazione-lavoro sulla base di specifici accordi;
- situazione occupazionale e relative tendenze con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;
- iniziative specifiche o partecipazione ad iniziative di terzi da parte delle aziende per la realizzazione di una politica attiva nei processi di mobilità (riconversione professionale, job creation, ecc.) attraverso l'utilizzazione delle specifiche strutture di gruppo e/o di strutture territoriali realizzate a livello istituzionale.
3. In tale ambito potranno essere esaminate e discusse ipotesi di collegamento scuola-lavoro, al fine di un miglior orientamento professionale degli studenti nella fase finale dei corsi di studio.
Art. 7 - Pari opportunità femminili
1. Le parti riconoscono l'opportunità di un approfondito confronto sulla materia dell'occupazione femminile del settore, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli oggettivi e soggettivi che non consentono alle donne una effettiva parità di opportunità, nonché di attuare le azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984 o le disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
2. Le parti concordano di incontrarsi a scadenza semestrale in una composizione in cui sia adeguatamente rappresentata la componente femminile, per esaminare le informazioni aziendali, concordare linee di azione e specifiche sperimentazioni da realizzare attraverso progetti ad hoc (inserimento di donne in ambiti aziendali operativi - produzione e manutenzione - interventi formativi su personale femminile in Cigs per consentire una riconversione che lo renda idoneo al reinserimento a più alto livello professionale, ecc.).
3. Le parti daranno vita ad una Commissione mista, a livello nazionale, che, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favorisca la migliore utilizzazione delle pari opportunità individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo fra le parti confederali sulla materia.
Art. 8 - Intesa su Appalti - Indotto - Decentramento - Lavoro a domicilio
1. Ai fini di un'efficace disciplina degli appalti, nel quadro di una regolamentazione puntuale del mercato del lavoro, le aziende in occasione degli incontri per gli investimenti produttivi forniranno alle rappresentanze dei lavoratori tutte le indicazioni necessarie per individuare tutti i fenomeni correlati ai processi di investimento, con particolare riferimento ai problemi della occupazione: politica dell'indotto, sua articolazione per tipologia di prodotto; ipotesi di scorporo di attività proprie del ciclo produttivo o comunque fatti di decentramento produttivo come tali; eventuale lavoro a domicilio per il quale si riconferma, ovviamente, il leale ossequio a quanto disposto dalla Legge 18-12-1973, n. 877. Ciò al fine di permettere un approfondito esame dei problemi relativi.
A tale proposito, le aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati.
2. Le aziende si impegnano a portare periodicamente a conoscenza delle rappresentanze sindacali degli stabilimenti, delle sedi e dei laboratori con riferimento ai processi di investimento, le situazioni relative al ricorso alla attività delle imprese esterne, necessitato dalla esigenza di modifica e miglioramento degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
3. Relativamente alle attività di migliorie e modifiche, verranno in particolare esaminate, nei vari stabilimenti, le singole realtà esistenti allo scopo di pervenire ad una costante e coerente individuazione delle situazioni specifiche con l'obiettivo di definire concreti progetti di graduali e realistiche soluzioni al fenomeno dell'appalto stesso.
4. Per quanto riguarda più specificatamente le attività di tipo manutentivo, finalizzate cioè al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica e al risanamento degli stessi, le aziende contratteranno con i Cdf il loro svolgimento con personale aziendale.
5. Le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, di una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impegnare la forza-lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati, secondo specifici accordi.
6. Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese, con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori interessati, saranno oggetto di confronto a livello sindacale.
7. Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti dalla Legge in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto e in quelli di fornitura ad esecuzione continuativa, che verranno stipulati con le imprese rientranti nell'ambito delle attività indotte e operanti nel territorio nazionale, una clausola che preveda l'osservanza, da parte di tali imprese, delle norme di Legge (assicurative, previdenziali e antinfortunistiche) e dei rispettivi contratti di lavoro, nonché le modalità di controllo da parte delle aziende appaltanti, del rispetto delle suddette norme.
8. Le aziende sono disposte altresì a collaborare attivamente con enti pubblici e con iniziative private volte a predisporre soluzioni consortili per la realizzazione di servizi sociali e di mensa nell'ambito del territorio in cui l'azienda opera. A livello locale saranno esaminati i problemi aventi carattere di immediatezza nella prospettiva delle ricercate soluzioni consortili.
9. Le aziende si impegnano a facilitare nei modi più opportuni il funzionamento al suo interno delle Rappresentanze sindacali dei lavoratori delle imprese appaltatrici, con particolare riferimento ai problemi comuni a tutti i lavoratori concernenti l'igiene, l'ambiente e la sicurezza del lavoro.
Dichiarazione dell'azienda sugli handicappati
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della Legge n. 482/68, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Art. 9 - Strutture sindacali di fabbrica
1. L'Asap e le aziende da essa rappresentate, al fine di una migliore strumentazione del sistema di relazioni industriali, nel pieno rispetto del principio dell'autonomia sindacale in tutta la sua portata operativa, prendono atto della volontà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di affidare la rappresentanza sindacale a livello di stabilimento ai Consigli di fabbrica e si impegnano a facilitare ad essi l'assolvimento degli specifici compiti operativi.
2. Nell'ambito del Consiglio di fabbrica è costituito un Comitato esecutivo. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di fabbrica verrà stabilito per ogni Stabilimento funzionalmente alla struttura organizzativa dello stabilimento stesso, in occasione dell'accordo applicativo a livello locale.
3. Il Consiglio di fabbrica, oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale del 18-4-1966, è l'organo sindacale di rappresentanza unitaria a livello di unità produttiva e assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori in fabbrica. Più in particolare i singoli delegati assistiti dal Comitato esecutivo, possono intervenire in prima istanza nei confronti dei rappresentanti della Direzione aziendale per specifici problemi del reparto; è invece compito del Consiglio di fabbrica, eventualmente assistito dai sindacati provinciali, affrontare le vertenze in seconda istanza o quelle che si riferiscono ai problemi generali dello Stabilimento.
4. I delegati potranno svolgere la propria attività durante l'orario di lavoro nei limiti necessari allo svolgimento della attività stessa, e tenendo conto del buon andamento dell'attività produttiva.
5. Le riunioni del Consiglio avverranno normalmente fuori dall'orario di lavoro; nel caso in cui si svolgano durante l'orario di lavoro avverranno previo preavviso e compatibilmente con le esigenze produttive dell'azienda.
6. I Sindacati riconoscono la funzione unitaria del nuovo organismo, mentre le aziende si impegnano a non porre in essere atti o comportamenti volti a ferire il principio della rappresentanza unitaria di Stabilimento e, quindi, a non riconoscere organismi di rappresentanza di Stabilimento diversi dal Consiglio di fabbrica sunnominato.
7. Le parti convengono che condizione essenziale per il riconoscimento del Consiglio di fabbrica è la sua rappresentanza unitaria di tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
8. Conseguentemente, in caso di recesso formalmente comunicato all'azienda da parte di una struttura territoriale sindacale dalla partecipazione al Cdf, l'azienda tramite l'Asap, investirà della questione le Osl stipulanti, le quali restano impegnate sul piano della loro autonomia a realizzare entro 30 giorni una soluzione che eviti la duplicazione di rappresentanze.
Norma transitoria
Nel caso di presenze plurisocietarie all'interno dello stesso Stabilimento, i Consigli di fabbrica che verranno costituiti presso ciascuna Società risponderanno a criteri di proporzionalità, entro i limiti complessivi unitari precedentemente in atto.
Art. 10 - Istituti di Patronato
1. In applicazione dell'art. 12 della Legge 20-5-1970, n. 300 e per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 1 del DLCPS 29-7-1947, n. 804, le aziende metteranno a disposizione degli Istituti di Patronato dei sindacati firmatari del presente contratto un locale, all'uopo adibito, per consentire lo svolgimento dei compiti di cui sopra.
2. I lavoratori potranno conferire con gli incaricati dei suddetti Patronati fuori dell'orario di lavoro. Qualora i Patronati ravvisassero la necessità di conferire urgentemente con un lavoratore, potranno richiedere che lo stesso si possa allontanare dal proprio posto di lavoro per il tempo necessario e compatibilmente con le esigenze dell'attività produttiva dell'azienda.
3. Ai rappresentanti dei Patronati, muniti di delega individuale del lavoratore interessato, saranno fornite tutte le informazioni inerenti la pratica cui si riferisce la delega.
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
1. Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi dei Sindacati nazionali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, dei Sindacati locali di categoria o degli organi direttivi nazionali o provinciali delle Confederazioni cui essi aderiscono, sono concessi brevi permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono concessi per un numero limitato e ragionevole di lavoratori, in relazione anche all'importanza e alle caratteristiche dell'organo direttivo sindacale di cui sono membri, sempreché non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale e comunque nei seguenti limiti annuali:
Novara | 12 giorni per ciascuna O.S |
Torino | 5 giorni per ciascuna O.S.; |
Bergamo | 18 giorni per ciascuna O.S.; |
Milano | 98 giorni per ciascuna O.S.; |
Trento | 5 giorni per ciascuna O.S.; |
Venezia | 38 giorni per ciascuna O.S.; |
Savona | 14 giorni per ciascuna O.S.; |
Bologna | 15 giorni per ciascuna O.S.; |
Ravenna | 91 giorni per ciascuna O.S.; |
Ferrara | 10 giorni per ciascuna O.S.; |
Grosseto | 12 giorni per ciascuna O.S.; |
Pisa | 26 giorni per ciascuna O.S.; |
Terni | 45 giorni per ciascuna O.S.; |
Roma | 9 giorni per ciascuna O.S.; |
Caserta | 2 giorni per ciascuna O.S.; |
Foggia | 37 giorni per ciascuna O.S.; |
Brindisi | 50 giorni per ciascuna O.S.; |
Matera | 35 giorni per ciascuna O.S.; |
Caltanisetta | 89 giorni per ciascuna O.S.; |
Ragusa | 15 giorni per ciascuna O.S.; |
Siracusa | 40 giorni per ciascuna O.S.; |
Cagliari | 45 giorni per ciascuna O.S.; |
Nuoro | 50 giorni per ciascuna O.S.; |
Sassari | 80 giorni per ciascuna O.S. |
2. Inoltre, per consentire il coordinamento a livello nazionale dell'attività sindacale, sono concessi permessi fino ad un massimo di 470 giorni per ciascuna Organizzazione nazionale di categoria stipulante il presente contratto.
3. I permessi di cui ai precedenti commi debbono essere richiesti per iscritto con congruo preavviso alle aziende da parte rispettivamente delle Organizzazioni territoriali e nazionali di categoria, tramite l'Asap.
4. Ciascuno dei Sindacati nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto può designare quattro lavoratori dipendenti dalle aziende del settore da distaccare, per tutto il periodo di validità del presente CCNL, presso l'Organizzazione sindacale cui appartengono. L'attività dei lavoratori designati è incompatibile con quella dei membri delle strutture sindacali aziendali e dovrà svolgersi all'esterno dell'azienda.
Nota a verbale
Per quanto riguarda i permessi di cui al comma 1, fermo restando il monte- permessi regionale, una eventuale diversa distribuzione rispetto alle Province potrà essere richiesta all'Asap dalla Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto per la parte dei permessi di propria competenza.
Art. 12 - Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
1. Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche nonché cariche sindacali provinciali o nazionali, ove la funzione lo richieda, è concessa una aspettativa per la durata della carica.
2. Salve restando le disposizioni di cui all'art. 2, Legge 27-12-1985, n. 816, durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione, mentre continua a decorrere l'anzianità.
3. Il periodo di aspettativa va pertanto considerato utile ai fini del preavviso e del trattamento di fine rapporto, nonché ai fini della determinazione degli aumenti periodici di anzianità e del trattamento dovuto, in rapporto all'anzianità, per ferie, malattia o infortunio.
Art. 13 - Contributi sindacali
1. L'azienda provvede al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori intendono volontariamente versare ai rispettivi Sindacati nazionali di categoria che hanno stipulato il presente contratto.
2. Il contributo è fissato nella misura dell'1% su minimo, aumento retributivo complessivo (Arc) e contingenza in vigore al 31 dicembre di ciascun anno, per 14 mensilità.
3. Le Osl nazionali faranno pervenire ogni anno, per iscritto, all'azienda:
- l'adeguamento dei contributi per la loro omogeneizzazione secondo la misura di cui al comma 2;
- una comunicazione dalla quale risulti che il lavoratore ha conferito la delega per riscuotere i contributi sindacali; l'ammontare del contributo sindacale oggetto della delega deve intendersi come unitario per ogni Sindacato, dovendosi considerare la sua frazionabilità in quattordicesimi una pura formalità di esazione;
- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega. Alla fine di ogni anno, si farà luogo ad una verifica congiunta fra aziende e Sindacati degli elenchi dei lavoratori che hanno conferito la delega onde tener conto delle eventuali variazioni comunicate dalle aziende (lavoratori trasferiti ad altre aziende o il cui rapporto di lavoro risulti risolto, ecc.). Gli elenchi così variati non sono modificabili nel corso dell'anno successivo e pertanto, per tutti i casi di risoluzione, sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro (ivi compresi i casi di trasferimento da un'azienda all'altra) sopravvenuti nel corso dell'anno, le aziende opereranno, al verificarsi dell'evento, la trattenuta in unica soluzione del contributo sindacale fino a tutto il 31 dicembre dell'anno in corso, rimettendone il relativo ammontare al Sindacato titolare del credito. La esazione dei contributi sindacali, per i quali un lavoratore nel corso dell'anno abbia revocato la delega, sarà sospesa a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo;
- l'importo complessivo annuo dei contributi da riscuotere;
- l'indicazione del luogo dove sono depositate le deleghe, che devono essere tenute sempre a disposizione dell'azienda;
- l'indicazione dell'ente o altro soggetto che è incaricato di riscuotere la somma complessiva dei contributi. A richiesta dei Sindacati di categoria dei lavoratori, tutti i versamenti aziendali sono accentrati presso un solo ente o altro soggetto a livello nazionale incaricato della riscossione.
4. I Sindacati potranno presentare a periodi trimestrali le nuove deleghe conferite loro dai lavoratori; le aziende dedurranno i contributi sindacali ai sottoscrittori delle nuove deleghe con decorrenza dal trimestre successivo.
5. I Sindacati nazionali dei lavoratori possono congiuntamente richiedere alle aziende, tramite l'Asap, la variazione della misura dei contributi sindacali di cui al comma 2 e delle modalità di esazione.
6. L'azienda si impegna a garantire la riscossione dei contributi sindacali per i lavoratori che operano all'estero, secondo quanto previsto al comma 2, sulla base della retribuzione che detti lavoratori avrebbero percepito ove avessero continuato a prestare attività lavorativa in Italia.
Art. 14 - Comunicazioni sindacali
1. I comunicati dei rappresentanti delle strutture sindacali di fabbrica nonché dei Sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende, previa comunicazione alle aziende stesse.
2. Tali comunicati debbono riguardare la convocazione di riunioni sindacali e argomenti direttamente attinenti alla materia contrattuale.
Art. 15 - Diritto d'assemblea e locali
In conformità alla Legge 20-5-1970 n. 300, è concesso, a richiesta dei Sindacati, previo idoneo preavviso, il diritto di riunirsi in ambienti diversi da quelli di lavoro (mensa e simili) fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; è altresì concesso alle strutture sindacali di fabbrica di usufruire di appositi locali nell'ambito dell'azienda.
I - Inserimento del lavoratore nell'azienda
1. Per l'assunzione, da effettuarsi a norma di Legge, il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) libretto di lavoro;
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) certificato di nascita;
d) stato di famiglia.
2. L'azienda può inoltre richiedere:
a) il certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
b) il certificato di lavoro relativo alle occupazioni precedenti, ove il lavoratore ne sia in possesso;
c) ogni altro documento che ritenga opportuno, in relazione alle prestazioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
3. L'azienda rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, l'azienda restituisce al lavoratore, se quest'ultimo li richiede, i documenti previsti dalla Legge.
4. All'atto dell'assunzione, l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, il livello di assegnazione e il relativo trattamento economico; la data di presentazione in servizio; la località cui il lavoratore è destinato.
5. Il lavoratore è tenuto a comunicare all'azienda l'indirizzo della propria abitazione e, tempestivamente, gli eventuali mutamenti di esso.
1. L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto.
La durata del periodo di prova non può superare:
- 2 mesi per i livelli dell'area 1;
- 3 mesi per i livelli delle aree 2-3-4;
- 6 mesi per i livelli dell'area 5.
2. Nel corso del periodo di prova, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
3. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non receda dal contratto, il lavoratore si intende confermato in servizio e la sua anzianità decorre dalla data di assunzione in prova.
4. In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto si considera sospeso e le parti possono esercitare la facoltà di recesso. Tuttavia, in caso di assenza per infortunio sul lavoro, oppure in caso di assenza per malattia o infortunio non professionali nella seconda metà del periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento contrattuale espressamente previsto sotto il titolo specifico. In ogni caso, il periodo di prova sarà prolungato per una durata pari a quella dell'assenza per malattia o infortunio.
Art. 18 - Durata del rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato.
2. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, si applicano le norme previste nel presente contratto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso ed al trattamento di fine rapporto. Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto a tempo determinato e calcolato come per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 61.
3. Ove la prestazione di lavoro continui dopo la scadenza del termine inizialmente stabilito o di quello successivamente prorogato e non risulti una contraria volontà delle parti, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Art. 19 - Cessione, trasformazione e trasferimento dell'azienda
La cessione, la trasformazione e il trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda non risolvono automaticamente il contratto di lavoro. I lavoratori conservano i loro diritti verso il nuovo titolare dell'azienda, salve restando le facoltà concesse alle parti dall'art. 2112 c.c e dall'art. 1, DL 30-3-1978 n. 80, convertito in Legge 26-5-1978 n. 215.
Art. 20 - Consegna e conservazione utensili e materiali
1. Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. Ogni volta che gli venga richiesto, o in caso di licenziamento o di dimissioni, è tenuto a restituirli. Qualora non vi provveda, può essergli addebitato l'importo relativo alle cose non riconsegnate.
2. È preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato tutto quanto gli viene affidato.
3. Il lavoratore non può rifiutare il controllo di inventario che, per disposizioni dell'azienda, venga fatto, durante l'orario di lavoro o al termine di esso, a verifica dell'uso del materiale, degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli per l'esecuzione della sua attività lavorativa.
4. Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. Il relativo valore commerciale va trattenuto sulla retribuzione in misura rateizzata non superiore al 10% della stessa. In caso di lic