S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 27/01/2011 si rinvia al CCNL "Chimici e Ceramiche - Artigianato" - Settore "Chimica".
CCNL del 30/03/1993
CERAMICA - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 30-03-1993
Lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della ceramica, terracotte e gres
Decorrenza: 01-10-1992 - 30-09-1996
Il 30-3-1993 in Roma
tra l'Associazione Nazionale Ceramica (Confartigianato), la Fnaat (Cna), la Casa, la Claai
e la Flerica-Cisl, la Filcea-Ggil, la Uilcid-Uil
è stato stipulato il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane della ceramica, porcellana, terracotta, gres, decorazione di piastrelle.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese iscritte all'albo artigiano ai sensi della Legge 8-8-1985 n. 443 e successive modificazioni, delle attività ceramica, porcellane, gres e decorazioni di piastrelle.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Ferma restando tale inscindibilità le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente Contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza dalla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del Codice Civile.
Le parti stipulanti concordemente riconoscono e dichiarano che il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro riveste carattere di unica espressione contrattuale della realtà del settore delle imprese artigiane della ceramica, in quanto sottoscritto da tutte le Organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, e che pertanto ad ogni fine ed effetto di Legge riferito alla contrattazione collettiva nazionale, si dovrà fare riferimento ad esso in diretta successione di quello del 18-3-1977 e di quello del 23-7-1988.
Art. 3 - Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni sindacali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse (come ad esempio Fondo di previdenza complementare) e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
A tal fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL viene costituita una Commissione Paritetica con il compito di:
- emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, predisponendo altresì, le opportune eventuali "errata corrige";
- seguire l'evoluzione delle professionalità impiegate nel settore, al fine di trarne indicazioni utili per l'aggiornamento dell'inquadramento professionale da effettuarsi, eventualmente, in occasione del rinnovo del presente CCNL
Il presente Contratto decorrerà dal 1-10-1992 e scadrà il 30-9-1996. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno in mancanza di formale disdetta sei mesi prima della sua scadenza con lettera AR.
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale del 21-12-1983 e degli Accordi Interconfederali del 27-1-1987, 21-7-1988 e 3-8-1992, nel confermare e sottolineare il comune interesse per le costituzioni ed il più ampio sviluppo degli enti bilaterali, si impegnano ad incontrarsi a livello regionale, sia per esaminare e risolvere i problemi inerenti alla costituzione degli enti stessi, possibilmente a livello intercategoriale, sia per verificare l'andamento di quelli già costituiti ed avviati.
CAPITOLO II - Relazioni sindacali
Le parti, nel riaffermare il ruolo fondamentale e l'importanza dell'imprenditoria artigiana nel contesto economico sociale del paese, sia per il valore aggiunto del prodotto che per la quantità e la qualità dell'occupazione assicurata, convengono, anche alla luce di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 3-8-1992 e del 3-12-1992, sulla necessità di sviluppare, anche nel settore della ceramica, un sistema di qualificate relazioni sindacali. Tale sistema deve consentire tramite esami congiunti una più approfondita conoscenza delle problematiche del settore, al fine di individuare scelte atte a contribuire alla tutela e allo sviluppo delle imprese e dell'occupazione, favorendo una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e attraverso una piena valorizzazione delle risorse umane.
Le Associazioni Artigiane e la FULC concordano, pertanto, fermo restando le sedi e i ruoli propri della contrattazione e le rispettive distinte responsabilità di scelte e di decisioni delle organizzazioni degli imprenditori e del sindacato dei lavoratori, su di un sistema organico di relazioni sindacali che articolandosi sui vari livelli persegua l'obbiettivo di analizzare e valutare congiuntamente in modo sistematico, le questioni suscettibili di vere incidenze sulla situazione del settore. Ciò al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo, di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento tenendo conto dei problemi di carattere sociale e della condizione dei lavoratori.
Le parti individuano nella costituzione di "osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive del settore nelle sue specificità produttive, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni, alle imprese artigiane del settore;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti Pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc., e per coordinarne l'elaborazione ai diversi livelli del sistema;
- migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
La periodicità dell'esame delle tematiche sopraelencate avrà di norma cadenza annuale.
Art. 7 - Confronti ed iniziative congiunte
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello nazionale e regionale (ovvero territoriale laddove le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza), momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte verso la pubblica amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- costituzione di Centri regionali di progettazione tecnologica e produttiva e di servizi finalizzati al miglioramento della qualità delle ceramiche avvalendosi di apporti altamente qualificati quali Università e Istituti d'Arte;
- istituzione e valorizzazione di marchi per rilanciare sul mercato la ceramica artistica tradizionale e ceramica italiana di qualità in ciò perseguendo l'effettiva applicazione della Legge 188/90;
- iniziative finalizzate all'analisi e al sostegno di forme consortili;
- progetti di studio da concordare con centri di ricerca specializzati, per cogliere opportunità nuove di mercato e rilanciare la qualità del prodotto;
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei confronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
- il possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi produttive;
- formazione professionale.
La periodicità del confronto sulle questioni in oggetto di norma avrà cadenza annuale.
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL
Art. 9 - Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favore, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuali si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria
- Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione del Ministro del lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad accezione delle indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo), nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria
La decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro della richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
In base all'Accordo Interconfederale 3 agosto- 3-12-1992, al fine di verificare "l'andamento del settore della ceramica nella regione" agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in sede regionale avranno a riferimento i seguenti indicatori con le rispettive fonti:
- PIL regionale di settore (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
- Valore aggiunto per addetto (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
- Andamento occupazionale ed evoluzione del processo tecnologico nel settore (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
- Andamento del settore della ceramica anche in relazione alla sua concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIIAA).
Le parti valuteranno, inoltre, l'andamento del settore nella regione, anche alla luce degli effetti, anche prevedibili, di interventi e di progetti specifici per l'artigianato ceramico, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza del sistema delle imprese e della qualità del prodotto.
Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL - Gli effetti di costo relativi agli aventuali incrementi retributivi regionali non possono avere decorrenza precedente all'1-1-1995.
Le piattaforme relative al livello regionale di contrattazione possono essere presentate fino al 31-5-1994.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31-12-1994 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
Nota a verbale - Le imprese del settore attività artistica di decorazione di piastrelle in "terzo fuoco", che per effetto di accordi regionali esistenti corrispondono condizioni di miglior favore economiche e normative risultanti dall'applicazione del presente contratto, manterranno inalterate dette condizioni migliorative.
Art. 10 - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del presente CCNL
Art. 11 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla impostazione e gestione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
Le Organizzazioni artigiane si impegnano ad indicare le imprese disponibili a mettere a disposizione i propri locali e le attrezzature per la suddetta formazione pratica.
Al termine del corso le parti si incontreranno per valutare le possibilità occupazionali di quei giovani che non fossero stati assunti dalle imprese presso le quali hanno effettuato formazione pratica. L'attestato di qualifica conseguito al termine del corso è valido dopo un periodo di occupazione di 6 (sei) mesi nei quali il giovane è considerato tirocinante ai sensi della Legge 14-11-1967 n. 1146.
Laddove, a livello regionale, sia stata data attuazione a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 2-2-1993 in materia di formazione professionale, la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo dovrà essere opportunamente armonizzata.
Art. 12 - Accordo Interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27-2-1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27-2-1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27-2-1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21-12-1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani, che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2º dello stesso punto, delle qualità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma, punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2º comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previsti da CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo, analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL
CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL
La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di Legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1) 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1º del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale - CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20-5-1970, n. 300.
Norma transitoria - In relazione al punto 7 dell'accordo interconfederale 21-7-1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21-7-1988, sino alla armonizzazione prevista nell'indicato punto 7) varrà la seguente normativa.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide la utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro ovvero l'utilizzazione a fini mutualistici attraverso gli enti bilaterali.
In attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato, l'accantonamento di cui al 3º comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti (opzione Confartigianato);
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni (opzione CNA, CASA e CLAAI).
Le OO.SS.LL. convengono sulle opzioni sopra indicate.
Nota a verbale - La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
Il versamento per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumulerà con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del Regolamento del Fondo).
Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazione confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2) Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro il 30-10-1989, in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e gli organi di gestione del fondo medesimo.
3) Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16), comma 2º.
5) Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esigenza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani stipulati, ai sensi dell'accordo interconfederale del 21-12-1983, dalle Organizzazioni firmatarie il presente accordo, ad esclusione dell'edilizia, dell'autotrasporto e della pianificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causati da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione omogenee ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con le disponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del fondo sarà limitata.
Tale durata, nonché l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30-9-1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che entro il 15-11-1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale commissione sarà inoltre investita dai compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza) per dipendente di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella prevista dal CCNL di appartenenza per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14.
20) A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14.
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione, al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui il fondo è costituito fermo restando quanto previsto in termini di gestione al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15 avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15 ultimo comma.
Il primo di tali versamenti che si riferirà) al 1989, sarà effettuato entro il 31-12-1989 e sarà riferito, con i criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30-10-1989.
I versamenti di cui al presente punto, andranno effettuati sui conti correnti riportati, per Regioni di appartenenza, qui di seguito:
Elenco dei numeri di C/C attribuiti a ciascun Fondo
Dipendenze Banca Nazionale del Lavoro | Numeri di C/C | Codice sportello |
Trento | 15604 | 7100 |
Bolzano | 24660 | 1200 |
Aosta | 567 | 7055 |
Torino | 31382 | 7000 |
Milano centro | 140084 | 4300 |
Venezia | 17355 | 7800 |
Trieste | 17043 | 7300 |
Genova | 23900 | 3300 |
Bologna | 40045 | 0900 |
Firenze | 32495 | 2800 |
Ancona | 15561 | 0100 |
Perugia | 3002 | 5101 |
Roma Bissolati (Fondo regionale) | 65657 | 6300 |
L'Aquila | 13578 | 3600 |
Campobasso | 3530 | 2943 |
Napoli | 30652 | 4500 |
Bari | 28313 | 0500 |
Potenza | 2878 | 6543 |
Catanzaro | 71037 | 2300 |
Palermo | 28758 | 4700 |
Cagliari | 100903 | 1600 |
Roma Bissolati (Fondo nazionale) | 65658 | 6300 |
24) Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per aree territoriali.
25) Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvidenze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo fondo ad intervenire per i casi indicati, e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente accordo, le normative contrattuali e di Legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso a servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1. Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2. Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1. qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1. che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3) Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1., per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4) I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5) Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 L. 56/87.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i casi in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi, le OO.AA. e le OO.SS., esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane, e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento a pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27-2-1987, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla Legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo all'apprendistato, e alla L. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consentono la ricerca di percorsi sperimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza.
L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21-7-1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4-5-1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21-7-1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha gà dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21-7-1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente Accordo.
Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando 1e norme pattizie sottoscritte.
Modifiche all'Accordo Interconfederale 21-7-1988 nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Roma, 22-6-1993
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a Verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso - Le Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1) - Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3) - Il fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12.
Punto 7) - Il fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8) - Da cassare.
Punto 9) - Per tutti gli eventi considerati, la durata nonché l'entità degli interventi del fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) - Cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dall'1-1-1993 fino al 31-12-1994 è fissata in lire 80.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dall'1-1-1995 e fino al 31-12-1996 tale importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16) - Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17) - Il fondo sarà collocato all'interno dell'Ente Bilaterale regionale.
Punto 19) - Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato all'interno dell'ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) - Cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la successiva parola "eventuali".
Contratti di solidarietà (L. 19-7-1993, n. 236) - Le parti individuano nei contratti di solidarietà, stipulati ai sensi della L. 236/93 e secondo le procedure definite a livello interconfederale, uno strumento valido anche al fine di evitare riduzioni del personale nei casi di crisi congiunturali.
Art. 13 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previ accordi tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata dai lavoratori al datore di lavoro con preavviso di 48 ore anche riducibili a 24 ore in caso di urgenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 14 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
È costituito, per dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali delle Associazioni sindacali stipulanti, un monte ore complessivo per azienda, di permessi retribuiti che permetta ai suddetti il disimpegno delle loro funzioni.
Tale monte sarà di:
- 5 ore mensili, cumulabili nel trimestre, nella misura massima di 8 ore nello stesso mese, nelle aziende con più di 8 dipendenti;
- 4 ore annue per ciascun dipendente, con un minimo garantito di 16 ore, nelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti.
Tali permessi verranno utilizzati da un solo dipendente della stessa impresa nella stessa giornata.
I permessi verranno concessi quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto, di norma con due giorni di anticipo, dalle Organizzazioni predette e ove non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'atto della nomina od elezione, dalle Organizzazioni provinciali o comprensoriali, regionali e nazionali dei lavoratori alle corrispettive Associazioni imprenditoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda in cui il lavoratore è in organico.
Art. 15 - Contributi sindacali
L'impresa provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne faranno richiesta mediante delega scritta.
Le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Delega Fac-Simile
Spett.le Direzione
il sottoscritto (cognome, nome e numero di matricola e qualifica) con la presente lettera autorizza codesta impresa a norma dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Artigiani della Ceramica, ad effettuare sulla retribuzione, la trattenuta mensile in ragione di _______ Tale trattenuta da versarsi al Sindacato ___________ sul c/c n. ________ intestato al Sindacato quale proprio contributo associativo sindacale.
Data _____________
Firma __________
Art. 16 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali dei lavoratori oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive si fa riferimento all'art. 31 della Legge n. 300 del 20-5-1970.
L'impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell'impresa.
L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di Legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
- località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova.
Chiarimento a verbale - Le parti concordano che non intendono mutare l'attuale stato di fatto nel senso che un lavoratore con una data qualifica può, per necessità di lavoro, essere adibito ad altre mansioni nella stessa categoria.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) mod. 01/M
4) stato di famiglia per il capofamiglia;
5) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
6) numero di codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale in data non anteriore ai tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di Legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza preavviso né indennità.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è regolata come segue:
Livello | Ab | mesi 6 |
Livello | C | mesi 4 |
Livello | DE | mesi 2 |
Livello | F | mesi 1 1/2 |
Livello | G | mesi 1 |
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 44 al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
L'integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore con scadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile, secondo le consuetudini dell'impresa.
All'atto del pagamento della retribuzione al lavoratore deve essere consegnato un prospetto che può essere riprodotto sulla medesima busta paga, contenente le seguenti indicazioni:
1) estremi della categoria del lavoratore;
2) elementi costitutivi della retribuzione;
3) elementi costitutivi delle trattenute;
4) estremi del periodo di paga relativo.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo sia avanzato all'atto del pagamento.
Il reclamo per gli errori contabili non è necessario sia esercitato all'atto della riscossione della retribuzione purché venga inoltrato entro l'anno.
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di Legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui all'art. 23.
Al fine di consentire di far fronte ad esigenze produttive che prevedano picchi e flessi, a livello regionale potrà essere oggetto di negoziato la gestione dei regimi annui di orario contrattuale di cui al presente articolo, ferma restando la quantità di orario prevista dal presente Contratto.
Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Fermo restando quanto sopra ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10 % da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore non potrà comunque eccedere il tetto delle 280 ore annue.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori, ove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai lavoratori.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario.
Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turni, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utili di cottimo per i cottimisti, sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia:
1) lavoro straordinario diurno | 24% |
2) lavoro straordinario notturno dalle ore 22 alle 6 | 45% |
3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) | 45% |
4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati | 30% |
5) lavoro notturno compreso in turni avvicendati | 10% |
6) lavoro festivo | 35% |
7) lavoro nei giorni domenicali per gli addetti a turni avvicendati nei turni diurni | 10% |
8) lavoro nei giorni domenicali per gli addetti a turni avvicendati nei turni notturni | 20% |
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendesi che la maggiore assorbe la minore.
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro prestato con un orario giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 21 del presente Contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto sottoscritto, sul quale s1a indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente Contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte e da svolgere, ferma restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) nelle aziende artigiane vi possono essere lavoratori a tempo parziale nella misura di 1/3 dei dipendenti con arrotondamento all'unità superiore; nel caso di imprese senza dipendenti può essere assunto un lavoratore a tempo parziale;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente Contratto, per quanto compatibile con rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità economica alla misura della prestazione lavorativa; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitåmente previsti nel Contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) date le particolari caratteristiche di andamento produttivo nel settore della ceramica, le parti concordano la possibilità per i lavoratori occupati a tempo parziale di prestazioni di orario supplementare nei periodi di maggiore richiesta produttiva. Tali ore supplementari, se effettuate all'interno dell'orario contrattuale diurno non festivo, non daranno luogo a maggiorazioni e comunque non potranno superare con riferimento alla settimana il 15% dell'orario concordato a tempo parziale. Il ricorso ad orario supplementare potrà avvenire su richiesta dell'azienda previa disponibilità del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 23 1º comma della L. 56/87, ferme restando le ipotesi individuate dalla L. 230/1962 e successive modificazioni, nonché dall'art. 8 bis della L. 79/1983, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
- casi di aspettativa previsti dal 2º comma dell'art. 44 bis del presente contratto, nonché dall'art. 2 del capitolo "Tutela dei tossicodipendenti" dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988 ai sensi dell'art. 5 del medesimo Accordo;
- punte di più intensa attività connesse a richieste di mercato indifferibili, che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo.
Il numero massimo dei rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del comma precedente non può superare il 10% dei dipendenti della impresa, compresi gli apprendisti, garantendo comunque la possibilità di una assunzione.
La durata massima dei contratti a termine stipulati ai sensi del presente articolo non potrà superare i sei mesi non rinnovabili.
Nota a verbale - I contratti a termine stipulati per i casi individuati dalle leggi richiamate in premessa e al punto relativo all'aspettiva non modificano la composizione dell'organico da valersi ai fini dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. 443/1985.
Art. 26 - Turnisti a ciclo continuo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 23.
Art. 27 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD del 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di Legge.
L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
L'orario di lavoro normale eccedente le 8 ore giornaliere sarà retribuito con la paga oraria ridotta al 65 %.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
In mancanza di preavviso nel termine di almeno 24 ore il lavoratore che presterà la sua opera nella giornata di riposo compensativo, avrà diritto ad una maggiorazione pari a quella per il lavoro festivo.
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Art. 29 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Per tutti gli istituti contrattuali che maturano in ragione d'anno, nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi dei predetti istituti per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa. A tal fine le frazioni di mese superiori ai 15 gg., daranno luogo alla maturazione di 1/12.
Sono considerate festività:
A) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
B) l'anniversario della liberazione (25 aprile);
C) il 1º maggio;
D) capodanno (1º gennaio);
E) Epifania;
- lunedì di Pasqua (mobile);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre);
F) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e d) si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del Santo Patrono di cui al punto f).
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono venisse a cadere in giornate di festività nazionale o infrasettimanale, la sostituzione sarà concordata nell'ambito delle imprese.
Festività soppresse - In relazione alle quattro festività religiose soppresse dalla Legge n. 54 del 1977 e successive modificazioni (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) si conviene che i lavoratori fruiranno di altrettanti permessi giornalieri retribuiti.
Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno), i lavoratori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Le modalità di godimento dei permessi giornalieri di cui sopra, da usufruire individualmente o collettivamente, saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori tenendo presente le particolari esigenze dell'azienda.
Detti permessi non potranno essere usufruiti in periodi immediatamente precedenti o successivi ai periodi feriali.
Il godimento dei permessi di cui sopra deve realizzarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e non è cumulabile di anno in anno.
Per quanto riguarda le 2 festività civili (2 giugno e 4 novembre) le medesime verranno retribuite come festività coincidenti con la domenica.
Le parti convengono che, a partire dall'1-1-1993, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti, pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, singolarmente o collettivamente, sulla base di intese da convenire con l'imprenditore compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.
I permessi matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell'anno.
In caso di non utilizzo, saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Il lavoratore che abbia un'anzianità di dodici mesi consecutivi presso la stessa impresa ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione di fatto nella misura di 4 settimane pari a 160 ore lavorative.
Per i lavoratori con anzianità superiore a 12 anni, viene riconosciuto, a decorrere dall'1-7-1996, un ulteriore giorno di ferie, pari a 8 ore.
Art. 33 - Sospensione ed interruzione del lavoro
In caso di sospensione dal lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.
In caso di interruzione del lavoro di breve durata, dovuto a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga il lavoratore nel laboratorio, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 47 riguardante i provvedimenti disciplinari.
Le giustificazioni devono essere presentate nel giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti, a livello nazionale:
- seguiranno l'evoluzione della legislazione italiana e comunitaria in materia di pari opportunità;
- esamineranno l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi disponibili anche in sede di Osservatorio Nazionale;
- individueranno azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Nel caso di matrimonio compete al lavoratore un periodo di congedo di sedici giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. Il trattamento di cui sopra è corrisposto dall'impresa con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS.
La richiesta del congedo deve essere avanzata - salvo casi eccezionali - dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i trenta giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.
Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di Legge o da Accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di Legge.
Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di Legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta di fatto, per i primi 5 mesi di assenza, sempre che l'assenza complessiva per maternità successiva alla data del parto non superi i 7 mesi.
In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove d'esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale dei lavoratori del settore della Ceramica artistica, le imprese concederanno nei casi ed alle condizioni di cui ai commi successivi permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
A tale scopo ogni lavoratore avente diritto può usufruire di un massimo di 150 ore retribuite ogni tre anni, godibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito.
Possono godere di questo diritto, nel triennio, nelle misure sotto indicate:
a) 1 lavoratore nelle imprese che occupano da 8 a 35 dipendenti aventi diritto;
b) 2 lavoratori nelle imprese che occupano da 36 a 70 dipendenti aventi diritto.
Hanno diritto a frequentare corsi con permessi retribuiti per la frequenza ai corsi scolastici enunciati tutti i lavoratori dipendenti. Resta inteso che gli apprendisti soggetti ad obbligo di frequenza dei corsi professionali previsti dalla Legge del 19-1-1955 e dalla eventuale legislazione regionale non godranno del diritto di cui al presente articolo contemporaneamente con la frequenza ai corsi suddetti nell'arco dello stesso anno scolastico.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Chiarimento a verbale -- Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. È conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti del monte ore previsto.
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti disposizioni di Legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'impresa. Per il computo del TFR detto periodo sarà utile ai fini della sola rivalutazione dello stesso.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo preavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi all'impresa entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiamo non superiore a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.
A) Lavoratori ai quali si applica la normativa operai
Al lavoratore, comandato in servizio fuori dall'impresa compete il rimborso delle spese sostenute e normalmente autorizzate.
a) Spese di viaggio. Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute con i normali mezzi di trasporto;
b) ore di viaggio. Le ore di viaggio, durante l'orario di lavoro saranno retribuite come quelle normalmente lavorative. Le ore di viaggio fuori dell'orario normale di lavoro saranno compensate con una percentuale di retribuzione normale da convenirsi tra le parti;
c) vitto e alloggio. Le spese di vitto e di alloggio, sostenute durante la missione di trasferta, saranno rimborsate dall'impresa in base alle spese vive accertate o secondo accordi particolari;
d) mezzi di trasporto propri. Nel caso che il lavoratore, autorizzato dall'impresa, si avvalga di un proprio mezzo di trasporto, verrà effettuato il rimborso delle spese relative mediante un'indennità chilometrica da convenirsi tra l'impresa e l'interessato.
Le imprese che hanno in permanenza il personale in attività fuori sede, potranno convenire con gli interessati, anziché dei rimborsi spese, particolari indennità giornaliere di trasferta anche mediante la determinazione di percentuali da applicarsi sulle paghe tabellari.
B) Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati
Al lavoratore inviato in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondente ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso, a piè di lista, delle spese di vitto ed alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dall'azienda.
La FULC e le Associazioni Artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente CCNL Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di Legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio ecc.).
A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.
Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazioni delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.
È facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante.
È altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività.
Gli Osservatori predisporranno anche attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero necessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo.
In tale ambito gli osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare profili di rischio per le singole lavorazioni.
Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro.
Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, USL e centri di servizio).
Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Govenmental Industrial Hygienists (TL V) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti i dati chimico fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli osservatori.
5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere annotati risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
7) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali in materia, o su esplicita richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto, o su richiesta di una delle parti.
Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di Legge che disciplinano la materia.
Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta azione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare congiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e periodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle norme vigenti.
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della Legge n. 300.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre durante l'interruzione di servizio per le cause in questione ad integrazione a quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 7 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% nel periodo compreso tra il 4º e il 150º giorno.
In tal caso, viene assicurata al lavoratore un'indennità a carico dell'azienda pari al 50% della retribuzione per i primi tre giorni.
In caso di malattia di durata da un minimo di 4 ad un massimo di 7 giorni, viene riconosciuta al lavoratore una integrazione salariale a carico dell'azienda fino al raggiuntimento del 100% della retribuzione dal 4º al 7º giorno.
Per gli impiegati restano ferme le norme per la conservazione del posto e relativamente al trattamento economico si applicano le disposizioni di Legge in vigore.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di Legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di Legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL, e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
In presenza di specifica richiesta da parte del lavoratore, per ragioni di malattia verrà riconosciuto un periodo massimo di aspettativa pari a sei mesi.
In presenza di richiesta motivata (non per malattia) da parte del lavoratore, l'azienda ha facoltà di concedere un periodo massimo di 6 mesi di aspettativa.
In entrambi i casi sopra indicati il periodo di aspettativa non comporterà alcun onere per l'azienda, e pertanto le relative operazioni sono a costo zero.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, non abusare in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto di lavoro delle notizie attinte durante il servizio. L'azienda peraltro non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui sopra e comunque previsti dall'art. 2125 del Codice civile;
4) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Art. 48 - Licenziamento senza preavviso
l licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di Legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 43 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti ed opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda;
l) insubordinazione verso i superiori;
m) rissa nell'interno dell'azienda.
Art. 49 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
A) Lavoratori ai quali si applica la normativa operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova attuato non ai sensi dell'art. 39 o le sue dimissioni, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti (pari a 48 ore);
- 8 giorni per anzianità di servizio oltre il 5º fino al 10º anno compiuto (pari a 64 ore);
- 12 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni (pari a 96 ore).
La parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L'impresa può esonerare il lavoratore dalla prestazione di lavoro, corrispondendogli la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
Anni di servizio | Mesi di preavviso | ||
| Cat. GFE | Cat. D | Cat. CBA |
Fino a 5 anni non compiuti | 1 | 1,5 | 3 |
Da 5 a 10 anni non compiuti | 1,5 | 2,5 | 4 |
Oltre 10 anni | 2 | 3 | 5 |
B) Lavoratori ai quali si applica la normativa impiegati
Anche a questi lavoratori sarà corrisposto il preavviso in caso del superamento del periodo di conservazione del posto dopo malattia o infortunio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per il raggiungimento di limiti di età, il preavviso sarà corrisposto ai lavoratori che abbiano superato i 20 anni di anziantà.
La liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata come segue:
a) se il lavoratore lavora ad economia, sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita;
b) se il lavoratore lavora a cottimo o con altre forme di incentivo, sulla media della retribuzione globale afferente gli ultimi tre mesi di prestazione d'opera.
Per i lavoratori che abbiano prestato continuamente la loro opera in turni a ciclo continuo nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio compiuto, la percentuale di maggiorazione di cui al n. 7 dell'art. 22 della Parte comune (lavoro in turni) sarà aggiunta alla retribuzione da porsi a base del calcolo nella misura di un terzo del suo ammontare. Ove soltanto parte dell'anzidetto periodo sia stata continuativamente prestata in turni a ciclo continuo, detta percentuale verrà proporzionalmente ridotta.
Art. 50 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della L. 108 dell'11-5-1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'Accordo interconfederale - intercategoriale del 21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti firmatarie si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di Legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione dell'80 %.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
Art. 52 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.
Art. 53 - Cessione, trasformazione e trapasso d'impresa
Il trasporto, la cessione e la trasformazione in qualsiasi momento dell'impresa non risolvono di per sé il contratto di lavoro e il lavoratore ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo che il cedente non provveda alla liquidazione di quanto spettante al lavoratore stesso.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore od in caso di cessazione dell'impresa, il lavoratore stesso avrà diritto oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto o al suo Contratto individuale.
Art. 54 - Indennità in caso di morte
Per l'indennità in caso di morte si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2122 del Codice civile.
Art. 55 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 livelli professionali ai quali corrispondono i valori minimi tabellari mensili indicati dalle tabelle allegate (vedi art. 58).
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le seguenti declatorie generali e profili professionali.
Declaratorie e livelli
LIVELLO A
Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi con funzioni direttive che abbiano responsabilità diretta e facoltà di iniziativa per l'attuazione ed il buon andamento dell'attività, nei limiti delle sole direttive generali del titolare d'impresa.
LIVELLO B
Vi appartengono i lavoratori sia tecnici che amministrativi che, con mansioni di autonomia operativa e decisionale, sono preposti alla conduzione, guida, controllo e coordinamento dei settori specifici.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che, oltre ad avere la professionalità del livello C, hanno, con continuità, mansioni di ideazione e creazione di effettivo beneficio aziendale.
Profili:
- Lavoratore amministrativo con autonoma competenza nella contabilità generale o industriale o nell'ambito tecnico-commerciale.
- Ideatore e creatore di modelli realizzati anche con l'ausilio di macchinari.
- Ideatore e creatore di disegni e/o decori.
- Responsabile del settore ricerca grafica e di laboratorio.
- Ricercatore grafico e di laboratorio con elevata competenza professionale e capacità creativa.
- Grafici con competenza di fotomeccanica con esperienza precedentemente acquisita.
- Responsabile della manutenzione su impianti complessi.
- Lavoratore tecnico con compiti di coordinamento e di controllo nell'ambito della produzione.
LIVELLO C
Vi appartengono i lavoratori amministrativi che sono in grado di gestire il proprio lavoro nell'espletamento di compiti di particolare fiducia e responsabilità, tenendo conto delle qualità e complessità del lavoro.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che in completa autonomia compiono, con ottima quantità e qualità di prodotto, lavori che per il loro elevato grado di difficoltà, complessità e delicatezza, richiedono approfondite conoscenze ed esperienze tecniche, e capacità di coordinamento di altri lavoratori qualificati e notevoli capacità ed abilità pratiche.
Profili:
- Lavoratori amministrativi che esplicano in modo continuativo le mansioni della presente declaratoria.
- Modellista che realizza in autonomia modelli di particolare complessità.
- Torniante che realizza in autonomia modelli di particolare complessità.
- Montatori rifinitori che realizzano montaggi e rifiniture di oggetti di difficile esecuzione, oltre ad altre complesse lavorazioni.
- Pittori e/o decoratori che eseguono pitture e decori di difficile e particolare esecuzione su proposta di designer o propria creazione.
- Calcatore con procedimento manuale che, con l'ausilio di forme in gesso, realizza, a partire dalla materia prima, pezzi complessi.
- Responsabile di magazzino con totale autonomia.
- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare difficoltà.
- Addetto al laboratorio e/o ricerca con responsabilità della messa in produzione.
- Ricercatori cromatici con adeguata competenza professionale.
LIVELLO D
Vi appartengono i lavoratori amministrativi che compiono mansioni che richiedono adeguata preparazione ed esperienza professionale.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che in posizione di autonomia compiono, anche con l'eventuale concorso di altri lavoratori, lavori di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevante capacità tecnico-pratica che presuppone la conoscenza delle tecniche del lavoro e comporta una adeguata conoscenza ed esperienza del lavoro stesso.
Profili:
- Addetto agli uffici che compie operazioni contabili e amministrative.
- Ricercatore grafico e di laboratorio con esperienza precedentemente acquisita con titolo di studio attinente.
- Responsabile di magazzino che contabilizza, su appositi registri contabili o in CED, il carico e scarico del magazzino.
- Torniante provetto.
- Pittori e/o decoratori di figure di particolare e completa difficoltà.
- Modellista che costruisce, con particolare competenza tecnico-pratica e senza ausilio tecnico, modelli diversi.
- Madrista addetto alla costruzione di modelli o forme originali in gesso o resina.
- Calcatore, montatore, rifinitore che realizza con particolare competenza tecnico-pratica, montaggio e rifiniture di oggetti di difficile e particolare esecuzione, senza ausilio tecnico.
- Graffiatore su smalto di oggetti di difficile esecuzione.
- Scalfitore su crudo di oggetti di difficile esecuzione.
- Fornaciaio responsabile, conduttore di forni ed incastellatore con compiti di regolazione, controllo e ripristino di tutte le funzioni degli impianti.
- Responsabile alla manutenzione e/o responsabile degli impianti di depurazione.
- Fioraio che realizza composizioni artistiche di particolare difficoltà e delicatezza.
- Decoratore che esegue con particolare competenza tecnico-pratica, senza ausilio e controllo diretto, pitture e decori di difficile e particolare esecuzione su proposta di designer o propria creazione (esecuzione di campionatura).
- Responsabile alle linee di produzione.
LIVELLO E
Vi appartengono i lavoratori che compiono mansioni amministrative che richiedono normali capacità.
Vi appartengono inoltre i lavoratori che compiono correttamente quei lavori ed operazioni che per il loro grado di difficoltà e complessità richiedono specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite attraverso il necessario tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica e pratica (apprendistato).
Profili:
- Addetto agli uffici che compie operazioni ricorrenti.
- Modinatore e calcatore di oggetti complessi.
- Restauratore.
- Modellista di composizioni artistiche di fiori.
- Colatore di forme e tasselli in gesso.
- Fornaciaio.
- Pittore e/o decoratore.
- Graffiatore su smalto.
- Scalfitore su crudo.
- Aerografista provetto sotto e sopra smalto.
- Smaltatore e invetratore a spruzzo o immersione con vernici o smalti particolari.
- Pressatore con messa a punto degli stampi.
- Modellatore su crudo.
- Madrista.
- Autista addetto alle consegne.
- Commesso addetto alla vendita alla cura dei campionari con mansioni di ordinamento dei locali di custodia o di vendita.
- Magazziniere con compiti di registrazione delle partite in entrata ed in uscita e di imballaggio.
- Rifinitore, applicatore e spugnatore in crudo di oggetti complessi.
- Torniante.
- Applicatore a mano di decalcomanie di complessa esecuzione.
- Addetto alla manutenzione di macchina sia automatica che semiautomatica ed addetto agli impianti di depurazione.
- Conduttore di forni.
- Decoratore serigrafico.
- Disegnatore e riproduttore di disegni su pellicola.
- Esecutore ed incisore di schermi serigrafici.
- Esecutori di campioni da progetto o disegno.
- Ricercatore cromatico.
- Ricercatore grafico di laboratorio, grafico di competenza di fotomeccanica, ideatore e creatore di modelli, ideatore e creatore di disegni e decori di prima assunzione e senza titolo di studio attinente.
- Addetti a macchine semoventi e carrelli.
LIVELLO F
Vi appartengono i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che per le loro esecuzioni richiedono comuni capacità pratiche e normali cognizioni tecniche.
Profili:
- Smaltatore di oggetti comuni.
- Pittore e/o decoratore di oggetti semplici.
- Rifinitore e spugnatore di oggetti in crudo o smaltati, di facile esecuzione.
- Colatore di stampi in gesso su madriforme.
- Applicatore di decalcomanie, a mano o a macchina, di facile esecuzione.
- Preparatore e rifinitore di biscotto.
- Modinatore e calcatore di oggetti semplici.
- Pressatore.
- Colatore in forme di gesso semplice.
- Applicatore di manici a mano.
- Addetto a macchine semiautomatiche.
- Imballatore.
- Incastellatore.
- Torniante di oggetti di facile esecuzione.
- Dattilografo e centralinista.
- Addetti a macchine serigrafiche.
- Aiuto conduttori forni addetti al carico e scarico.
N.B. - Appartengono a questo livello i lavoratori di prima assunzione, con mansioni d'ordine, addetti agli uffici amministrativi, i quali dopo 6 mesi di permanenza saranno inquadrati al livello previsto per le mansioni svolte.
LIVELLO G
Questo livello sarà considerato di parcheggio per gli operai di prima assunzione ed avrà la durata di 6 mesi; dopo tale periodo saranno inquadrati al livello F.
Le parti si danno atto che a livello regionale potranno venir definiti, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, profili specifici da inquadrarsi nella scala classificatoria di cui al presente articolo, in presenza di figure professionali non previste dallo stesso.
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22 L. 56/87 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il lavoratore inquadrato nel livello E.
Art. 57 - Definizione ed elementi della retribuzione
1) Minimo contrattuale di paga o stipendio: le parti hanno inteso indicare i minimi contrattuali riportati nelle tabelle allegate o regolati dalle norme relative.
2) Retribuzione di fatto: le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
- nuovo minimo contrattuale;
- ex indennità di contingenza (L. 38/86);
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- incentivo (cottimo);
- aumenti periodici di anzianità;
- percentuale di maggiorazione per lavoro a squadre;
- percentuale di maggiorazione per lavoro notturno;
- premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile);
- tutti gli elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi.
3) Retribuzione globale di fatto: le parti hanno inteso indicare oltre ai compensi di cui al punto 2) quelli attinenti ad elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenze superiori al mese (gratifica natalizia ecc.).
Art. 58 - Incrementi retributivi
Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3-12-1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata:
1993-1994: 7%
1995: 2%
1996 (nove mesi): 1,5%
Per il 1992, le parti assumono, quale dato di riferimento, il tasso ufficiale di inflazione reale registrata, pari al 5,4%.
Pertanto, a partire dall'1-4-1993, verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi, corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i rispettivi periodi:
Tabella A
Cat. | 1-4-1993 | 1-3-1994 | 1-4-1995 | 1-4-1996 | Tot. a regime |
A | 85.000 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 320.000 |
B | 75.000 | 75.000 | 65.000 | 65.000 | 280.000 |
C | 65.000 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 240.000 |
D | 60.000 | 55.000 | 45.000 | 50.000 | 210.000 |
E | 55.000 | 55.000 | 40.000 | 45.000 | 195.000 |
F | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 180.000 |
G | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 160.000 |
La somma forfettaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR, è compresa negli importi previsti a decorrere dall'1-4-1993. Tale somma sarà, in ogni caso, mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce EDR, pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. 38/86.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Tabella B
Nuovi minimi contrattuali
[importi complessivi derivanti dalla somma della paga base all'1-7-1990 (ovvero della paga base all'1-7-1992) e degli incrementi retributivi di cui alla Tab. A].
Categoria | 1-4-1993 | 1-3-1994 | 1-4-1995 | 1-4-1996 |
A | 780.000 | 865.000 | 940.000 | 1.015.000 |
B | 655.000 | 730.000 | 795.000 | 860.000 |
C | 599.000 | 664.000 | 719.000 | 774.000 |
D | 560.000 | 615.000 | 660.000 | 710.000 |
E | 516.000 | 571.000 | 611.000 | 656.000 |
F | 480.000 | 530.000 | 570.000 | 610.000 |
G | 411.000 | 456.000 | 491.000 | 526.000 |
Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3-8-1992 e 3-12-1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui alla Tab. B, anche all'esigenza di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di Legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno (1995-1996) allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A partire dal mese di gennaio 1995 si darà luogo al riallineamento relativo al biennio 1993-1994.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata. Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1%, le parti si incontreranno entro dicembre 1994.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Una tantum
A titolo di "una tantum" verranno corrisposte al personale in forza alla data di stipula del CCNL, quale soluzione economica transattiva al periodo di carenza contrattuale, i seguenti importi:
- L. 100.000 con la retribuzione del mese di maggio 1993;
- L. 100.000 con la retribuzione del mese di aprile 1994;
- L. 50.000 con la retribuzione del mese di gennaio 1995.
Agli apprendisti in forza alla data di stipula del presente CCNL i suddetti importi saranno così commisurati:
- L. 70.000 con la retribuzione del mese di maggio 1993;
- L. 70.000 con la retribuzione del mese di aprile 1994;
- L. 40.000 con la retribuzione del mese di gennaio 1995.
Detti importi sono commisurati all'anzianità di servizio maturata a partire dall'1-1-1992 al 31-3-1993, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- assenza facoltativa post-partum.
Gli importi predetti non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e nella determinazione del TFR.
Art. 59 - Aumenti periodici di anzianità
A partire dal 1-9-1980 vengono istituiti n. 5 aumenti periodici biennali di anzianità in cifra fissa per ciascun livello secondo gli importi qui di seguito riportati:
Livello A ___________________________________________________ L. 22.000
Livello B ___________________________________________________ L. 18.000
Livello C ___________________________________________________ L. 17.000
Livello D ___________________________________________________ L. 15.500
Livello E ___________________________________________________ L. 15.000
Livello F ___________________________________________________ L. 14.000
Livello G ___________________________________________________ L. 13.500
Tutti i lavoratori compiuto il 20º anno di età, compresi quelli attualmente in forza ed esclusi gli apprendisti, hanno diritto a maturare 5 aumenti periodici di anzianità in base al nuovo regime.
Gli impiegati in forza al 31-8-1980 non potranno comunque superare il tetto di 14 aumenti periodici biennali di anzianità da calcolarsi sommando gli scatti precedentemente maturati a quelli da maturarsi secondo il nuovo regime.
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1º mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore, il valore degli scatti maturati dal 1-9-1980 sarà rivalutato secondo la cifra indicata in tabella e corrispondente al nuovo livello.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile secondo la normativa.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli scatti di anzianità maturati o da maturare.
Norma transitoria Al 31-8-1980 è stato corrisposto ai lavoratori un importo calcolato in tanti ventiquattresimi di aumento periodico di anzianità per quanti sono i mesi intercorrenti dalla maturazione dell'ultimo aumento periodico o dalla data di assunzione fino a tale data.
Tale importo è stato calcolato secondo il vecchio regime, ed in particolare:
- per gli operai, in base al minimo tabellare al 1-2-1980;
- per gli impiegati, in base al minimo tabellare contingenza al 1-2-1980.
Al momento della corresponsione del primo aumento periodico biennale di anzianità, secondo il nuovo regime, è stato assorbito agli operai un importo pari al valore di un aumento periodico secondo il vecchio regime o dei ventiquattresimi congelati al 31-8-1980.
Art. 60 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Il lavoratore in relazione alle esigenze impreviste dell'impresa, può essere assegnato saltuariamente a mansioni diverse da quelli inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.
Quando è destinato a compiere mansioni rientranti in categoria superiore a quella di appartenenza, al lavoratore dovrà essere corrisposto un compenso di importo, non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima contrattuale della predetta categoria superiore.
Decorsi tre mesi consecutivi nello svolgimento di mansioni inerenti alla categoria superiore, il lavoratore avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria superiore ed alla relativa retribuzione contrattuale salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, gravidanza e chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore ai 7 mesi, nel qual caso il compenso di cui al comma precedente spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore sempreché quest'ultima abbia almeno carattere di equivalenza di tempo.
Nel corso del mese di luglio sarà corrisposta ai lavoratori una gratifica feriale nella misura di 50 ore da calcolarsi sui minimi tabellari secondo le modalità di cui all'art. 29. Ai fini del computo dei ratei di gratifica feriale afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia ed infortunio, entro i limiti della conservazione del posto varranno le modalità ed i criteri di erogazione previsti al successivo art. 60, 3º comma.
In occasione della ricorrenza del S. Natale, l'azienda corrisponderà ai lavoratori non in prova una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio degli ultimi tre mesi.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo della tredicesima.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche.
Le tariffe di cottimo, devono essere fissate dalla impresa in modo da garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 7 % del minimo paga tabellare.
Tale condizione si presume adempiuta quando i lavoratori lavoranti a cottimo nel medesimo gruppo, abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 7 %.
Nel caso in cui un lavoratore lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Art. 64 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Il lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 % del minimo di categoria e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore stesso.
Art. 65 - Indennità di trasporto
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esista possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'impresa che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Operai
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta al lavoratore una indennità di anzianità da calcolarsi secondo quanto disposto dalle vigenti norme nelle seguenti misure:
1) per anzianità di servizio maturata fino al 31-12-1960: 3 giorni (24 ore) per ogni anno compiuto;
2) per anzianità di servizio dal 1-1-1961 al 30-6-1969, quattro giorni (32 ore) per ogni anno compiuto;
3) per anzianità di servizio maturata dal 1-7-1969:
a) giorni 6 (48 ore) dal 1º anno al 6º compiuto;
b) giorni 9 (72 ore) dal 7º al 10º anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11º anno fino al 15º;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 15º.
Per il riconoscimento delle misure di cui al punto 3) si terrà conto anche dell'anzianità di servizio in precedenza maturata.
Le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
La gratifica natalizia ai fini dell'indennità di cui sopra viene determinata nella misura dell'8 % sulla retribuzione.
Impiegati
In caso di licenziamento o dimissioni verrà liquidata al lavoratore per l'intera anzianità di servizio maturata, una indennità nella misura di 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.
Il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia verrà liquidato secondo scaglioni di anzianità nella misura seguente:
a) per un numero di anni corrispondenti a quelli trascorsi nella qualifica operaia:
- 8/30 della retribuzione mensile per i primi 3 anni;
- 16/30 della retribuzione mensile per gli anni dal 4º al 9º;
- 21/30 della retribuzione mensile per gli anni dal 10º al 18º;
- 25/30 della retribuzione mensile per gli anni successivi al 18º;
b) per il residuo di durata del rapporto:
- 30/30 della retribuzione mensile per ogni successivo anno di anzianità maturata.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, gli eventuali premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, la 13ª mensilità, la gratifica feriale e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione obbligatoria aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni rese uguali al mese intero.
Per tutti i lavoratori a partire dal 1-6-1982 si applica la Legge n. 297 per l'indennità di fine rapporto.
A partire dal 1-1-1990 il TFR verrà calcolato nella misura di 30/30.
CAPITOLO V - Regolamentazione dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato della ceramica è regolata dalle norme di Legge, dal relativo regolamento dalle disposizioni del presente Accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
Il periodo di prova avrà la durata di un mese, durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso di indennità con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti del periodo dell'apprendistato, sia dell'anzianità presso l'impresa.
Art. 69 - Tirocinio presso diverse imprese
I periodi di tirocinio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestato presso altre imprese, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementari che sono obbligatori per Legge.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto dell'apprendista sarà rilasciato dall'impresa in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
Art. 70 - Minimi tabellari apprendisti
I minimi tabellari sono fissati mediante l'applicazione delle percentuali di cui alle tabelle di seguito riportate, sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore livello E al lordo delle ritenute previdenziali.
A norma dell'art. 14 della Legge 19-1-1955, n. 251, agli apprendisti di età non superiore ai 16 anni verrà concesso per ogni anno di servizio un periodo feriale retribuito di 30 giorni di calendario mentre per gli apprendisti che hanno superato i 16 anni valgono le norme previste per gli operai.
All'apprendista - non in prova - che all'epoca delle ferie non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie, per non avere ancora una anzianità di servizio di almeno 12 mesi consecutivi presso l'impresa, di norma spetteranno tanti dodicesimi dei periodi suddetti per quanti sono i mesi di servizio prestato.
In caso di licenziamento o di dimissioni, all'apprendista spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati.
Per gli apprendisti il trattamento di malattia è pari a quello previsto per gli operai, con esclusione delle quote a carico dell'Istituto assicuratore, e precisamente solo le quote previste per gli operai a carico dell'impresa.
Art. 73 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30-12-1956, n. 1668 dei corsi di istruzione complementare, verranno concesse 3 ore settimanali per tutta la durata dei corsi stessi.
Art. 74 - Attribuzione della qualifica
Per tutto il periodo di tirocinio di cui all'art. 74 della presente regolamentazione, l'apprendista avrà come livello di riferimento la qualifica del lavoratore del livello E.
L'apprendista, superato il 18º anno di età e la metà del periodo di tirocinio, ha facoltà di chiedere all'impresa la prova di idoneità alla qualifica.
Detta prova, in quanto abbia esito positivo, comporterà il passaggio alla qualifica entro un periodo massimo di 90 giorni, considerando tale periodo utile al perfezionamento della qualifica stessa.
Art. 75 - Durata apprendistato
I Gruppo - (Lavorazioni ad alto contenuto professionale e mestieri artistici) - DURATA: 4 anni e 6 mesi.
Appartengono al I gruppo esclusivamente i seguenti mestieri:
- ideatore e creatore di modelli, disegni, decori;
- torniante;
- fornista e/o madrista addetto alla costruzione di modelli in gesso o resina;
- montatore e rifinitore di forme o oggetti di non facile esecuzione;
- fiorai che producono composizioni di non facile esecuzione;
- pittori e/o decoratori che eseguono oggetti di non facile esecuzione;
- modinatore;
- graffiatore su smalto e/o scalfitore su crudo di oggetti di non facile esecuzione;
- calcatore a mano di oggetti di non facile esecuzione;
- modellista;
- decoratore a mano;
- decoratore con aerografo;
- ricercatore grafico e di laboratorio;
- grafico con competenza di fotomeccanica;
- esecutore di campioni di progetto;
- ricercatore cromatico;
- addetto agli uffici che compie operazioni contabili e amministrative.
II Gruppo - (Lavorazioni a medio contenuto professionale) - DURATA: 3 anni.
Tutte le altre lavorazioni qualificate ed anche impiegatizie non espressamente comprese nel I o III gruppo.
III Gruppo - (Lavorazioni a basso contenuto professionale) - DURATA: 18 mesi.
Appartengono al III gruppo esclusivamente i seguenti mestieri:
- applicatore;
- smaltatore;
- preparatore e smaltatore di biscotto;
- addetto ai lavori semplici di tipo esecutivo anche con ausilio di macchine;
- operatori contabili addetti alla fatturazione e/o pratiche amministrative di semplice esecuzione;
- verniciatore e smaltatore ad immersione;
- imballatore;
- rifinitore e/o spugnatore di oggetti in crudo di facile esecuzione;
- applicatore e/o assemblatore di parti secondarie di facile esecuzione;
- colatore in forme di gesso semplici;
- esecutore ed incisore di schermi serigrafici;
- conduttore di forni.
Art. 76 - Retribuzione apprendisti
La retribuzione degli apprendisti è determinata sulla base delle seguenti percentuali calcolate sulla retribuzione globale di fatto del lavoratore del livello E.
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. | sem. |
1º Gruppo | 54 | 58 | 65 | 68 | 70 | 75 | 79 | 83 | 85 | - |
2º Gruppo | 54 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | - | - | - | - |
3º Gruppo | 55 | 80 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
La presente normativa si applica agli apprendisti assunti a partire dalla stipula del presente Contratto.
Gli apprendisti assunti anteriormente a tale data manterranno i trattamenti in atto.
Le parti si danno atto di aver dato corretta applicazione all'Accordo interconfederale del 21-12-1983, sul trattamento economico degli apprendisti, fissando per il periodo iniziale valori che, se pure scaglionati, sono nella media ponderale comprensivi delle percentuali previste dall'Accordo stesso.
Si dà inoltre atto che la definizione di tale normativa resta di esclusiva competenza delle Organizzazioni stipulanti ed ha validità per tutto il territorio nazionale.
Art. 77 - Apprendistato ultraventenni
Le parti, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti attraverso i quali realizzare una attenta e coerente gestione del mercato del lavoro, con particolare riferimento alla formazione professionale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, ulteriormente confermata dall'art. 21, quinto comma della Legge n. 56/1987, ed ai sensi dell'Accordo interconfederale del 21-7-1988, concordano di sperimentare l'attuazione del disposto sopra richiamato, convenendo in proposito sui seguenti criteri applicativi:
a) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 23 anni;
b) individuazione delle seguenti tassative figure professionali: torniante provetto,
pittore e/o decoratore di decori di non facile esecuzione,
madrista e modellista di oggetti di non facile esecuzione,
decoratore a mano,
decoratore con aerografo,
addetto agli uffici che compie operazioni contabili e amministrative,
alle quali applicare l'elevazione dell'età di assunzione di cui al precedente punto a);
c) ferma restando la durata del periodo di apprendistato individuata per il gruppo, la retribuzione andrà calcolata, secondo le seguenti progressioni percentuali, sulla retribuzione globale del lavoratore inquadrato al livello D:
1º semestre _______________________________________________________ 75%
2º semestre _______________________________________________________ 80%
3º semestre _______________________________________________________ 88%
4º semestre e segg. __________________________________________ 90%
Alla luce delle considerazioni svolte in premessa, le parti concordano di assumere lavoratori per le figure professionali sopra individuate facendo ricorso prioritariamente all'apprendistato rispetto al CFL.
Per gli stessi profili professionali di cui al presente articolo, punto b), nei casi di lavoratori inabili e tossicodipendenti, l'età per l'assunzione viene elevata fino ai limiti consentiti dal quinto comma, art. 21 della Legge n. 56/1987.
Le parti si incontreranno sei mesi prima della scadenza del presente Contratto al fine di esaminare l'esperienza attuativa di quanto fin qui concordato e decidere di conseguenza, avvalendosi degli apporti conoscitivi degli osservatori e del sistema di rapporti sul territorio.
La normativa di cui al presente articolo decorre dal 22-7-1988.
Allegato - Dichiarazione congiunta
Procedure per l'accesso alla disoccupazione ordinaria
1) Comunicazione al lavoratore della sospensione.
2) Comunicazione alla Sezione Circoscrizionale dell'Impiego e, contestualmente, alle OO.AA. firmatarie il CCNL per l'avvio della pratica entro il periodo di carenza stabilito dalla Legge.
3) A fronte della domanda di accesso alla D.O., presentata dai lavoratori presso la competente Sezione Circoscrizionale dell'Impiego, le imprese provvederanno a fornire ai lavoratori i dati necessari per la compilazione dei moduli per l'istruzione e la definizione delle pratiche presso la Sede INPS di competenza.