CCNL in vigore
CENTRI ELABORAZIONE DATI (Ugl / Assoced)
Testo consolidato del CCNL 13/12/2018
per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. - Codice Contrattuale H601
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 31/03/2025
CCNL 13/12/20108 come modificato da:
- Accordo quadro 04/04/2019
- Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 23 febbraio 2022, presso la sede di ASSOCED, sita in Roma, in via Goito n. 39, tra:
ASSOCED - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati
LAIT - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali,
con l'assistenza della
CONFTERZIARIO, Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
e
U.G.L. TERZIARIO FEDERAZIONE NAZIONALE - Unione Generale del Lavoro,
con l'assistenza della
U.G.L. - Unione Generale del Lavoro
visti
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011, Studi di professionisti non organizzati in Ordini e Collegi, Agenzie di servizi per il disbrigo di pratiche amministrative stipulato in data 9 luglio 2015
e
- il relativo Accordo Nazionale di rinnovo, siglato in data 13 dicembre 2018,
si è stipulata la presente "Stesura del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.", composto da:
- n. 36 titoli;
- n. 272 articoli;
- n. 9 allegati.
Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Verbale di stipula
Il giorno 04, del mese di aprile, dell'anno 2019, presso ASSOCED, in Viale dell'Industria, 66 - Padova, si sono riuniti:
ASSOCED,
LAIT
e
UGL Terziario
al fine di condividere un modello di accordo territoriale, da proporre alle proprie rappresentanze Regionali per l'applicazione al personale a cui è applicato il CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali, e S.T.P., sottoscritto da ASSOCED, LAIT e UGL Terziario, in data 13 dicembre 2018, della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in virtù di incrementi di produttività e ad innovazione ed efficienza organizzativa.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Verbale di stipula
L'Anno 2022, il giorno 9, del mese di marzo, presso la sede di ASSOCED, sita in Padova, in Viale dell'Industria 66, si sono incontrati:
ASSOCED - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati
LAIT - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali
Con l'assistenza della
CONFTERZIARIO, Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa
e
U.G.L. TERZIARIO FEDERAZIONE NAZIONALE - Unione Generale del Lavoro
Con l'assistenza della
U.G.L. - Unione Generale Del Lavoro
per sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 13 dicembre 2018 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. - Codice contrattuale H601
La volontà delle Parti di sviluppare un percorso normativo esteso al settore dell'lnformation and Communication Technology (ICT) e a quello delle Professioni Digitali, trova le sue ragioni nel cambiamento tecnologico all'origine dei nuovi processi produttivi e occupazionali. Le imprese sono ormai dotate della infrastruttura tecnologica abilitante che, nell'era dell'internet delle cose, incide sui fattori della produzione e sulle logiche della domanda rispetto ai vecchi processi, automatizzati o meno, di produzione industriale e di utilizzo di beni. Nuove professionalità e competenze caratterizzano la moderna geografia del lavoro, che si snoda attraverso contesti fluidi e che per questo sfugge sempre più a quelle nozioni contrattuali di lavoro e di professioni che oggi, nella realtà, sono qualcosa di molto differente rispetto alla regolazione normativa. Crescono, in virtù di cicli di vita dei prodotti più brevi e della spinta dell'innovazione, i processi di transizione tra diverse fasi della vita, lavoro, formazione, riqualificazione, rendendo insostenibili le tutele previste dagli attuali sistemi di welfare e da obsolete politiche del lavoro.
In questo scenario emerge con chiarezza l'intento delle Parti di rinnovare le dinamiche del lavoro all'interno del settore, per comprendere le trasformazioni tecnologiche alla base del sistema produttivo che risultano fondamentali per progettare economie reticolari e anche per garantire quei percorsi formativi e di apprendimento necessari per essere competitivi all'interno del mercato mutevole. La vera priorità è quella rafforzare il sistema di welfare e di relazioni industriali, perché la modernizzazione del mercato del lavoro, per essere efficiente e pienamente operativa, richiede la piena e convinta adozione di modelli di relazione tra impresa e lavoratori di tipo partecipativo e cooperativo.
Per questo ASSOCED e LAIT intendono attribuire una forte identità di settore ad un'area spesso anelante di un'identificazione propria e sempre più bisognosa di esprimere una reale rappresentanza di categoria, che può e deve trovare un principio basilare nella stipula di un corpo normativo in grado di conferire agli stakeholders concreti riferimenti normativi che facilitino il riconoscimento del proprio settore di appartenenza e diano strumenti di disciplina contrattuale coerenti per una crescita delle imprese e dei dipendenti, in una logica di stretta adesione alle istanze proprie del settore rappresentato.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P, persegue l'obiettivo di regolare l'assetto della contrattazione collettiva del Settore, in modo tale da meglio conciliare le nuove e particolari esigenze del settore nascente dalle mutate e mutevoli caratteristiche del mercato con quelle dei lavoratori.
Le Parti, inoltre, si impegnano ad intervenire perché, a tutti i livelli, le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., deve essere considerato un corpo normativo che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P, in tutte le sedi istituzionali competenti, anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti, nel rispetto delle reciproche prerogative ed ai fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, ritengono fondamentali:
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione, affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore, con azioni prioritarie rivolte alle politiche per l'occupazione, ad una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che nel settore, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, il Contratto Collettivo Nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta, pertanto, lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali indispensabili per l'evoluzione del settore rappresentato.
Le Parti si impegnano ad operare eventuali modifiche e integrazioni alle discipline contenute nel presente Contratto Collettivo Nazionale che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori interventi legislativi nell'arco di vigenza dello stesso.
Il testo contrattuale, in versione digitale, può essere scaricato dal portale www .CCNLced.it
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., persegue l'obiettivo di regolare l'assetto della contrattazione collettiva del settore in modo tale da meglio conciliare le nuove e particolari esigenze di lavoratori e aziende con quelle del mercato del lavoro, in un percorso non usuale di ripartenza.
Le Parti firmatarie, interpretando fino in fondo il proprio ruolo di rappresentanza, intendono mantenere responsabilmente un dialogo aperto, seppur nella consapevolezza che il percorso di ricostruzione, a seguito della crisi pandemica da Covid-19 e delle incerte evoluzioni degli scenari internazionali di conflitto, non sarà privo di ostacoli. Il Paese è interessato da una grave crisi economica ed i negoziati alla base delle trattative di rinnovo hanno tenuto conto del fatto che l'indice inflattivo non sembra, almeno nel breve periodo, poter essere facilmente governato: le attuali dinamiche sono quasi esclusivamente connesse all'innalzamento del costo delle materie prime, non solo quelle per uso energetico, sfuggendo di fatto alla possibilità di un controllo e sollecitando la necessità di adeguare i salari, oltre che di calmierare i prezzi dei beni di prima necessità. Le Parti hanno pertanto operato nella direzione di definire uno schema che individui le retribuzioni base del lavoro, senza minare un modello di relazioni collettive di lavoro che privilegi le aziende, i territori, i microsettori. Le Parti hanno, inoltre, lavorato nel senso della definizione di un sistema di relazioni di lavoro capace di dare certezze ai lavoratori e alle imprese del settore, orientato alla concertazione e alla partecipazione. L'obiettivo è quello di favorire l'occupazione, la competitività, la produttività e la valorizzazione delle risorse umane, spingendo verso il conseguimento di risultati di redditività, qualità ed efficienza, rafforzando il peso del contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale resta affidata la certezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori. Oltre a definire la giusta retribuzione per il tipo di lavoro svolto, per il profilo professionale e le competenze possedute, il presente contratto collettivo pone particolare attenzione ad aspetti normativi di assoluta importanza quali l'orario di lavoro, la sua organizzazione, l'eventuale sistema di welfare, la previdenza complementare, la progressione di carriera e gli aggiornamenti professionali.
Le Parti, al fine di mantenere alto il livello di competitività del settore, concordano di dare attuazione, attraverso il rinnovo contrattuale, alla possibilità, introdotta dal D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021), di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedenti i 24 mesi) collegate alla fase di ripresa dell'economia post Covid e/o agli interventi del PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza).
Attraverso l'elencazione di "specifiche esigenze" prevalentemente legate ai processi di digitalizzazione e innovazione, alla riduzione dell'impatto ambientale, alla valorizzazione del lavoro femminile, alla riduzione del gap di genere, alla formazione, alla riqualificazione e al reinserimento lavorativo, le Parti intendono dare una risposta immediata all'attuazione della norma, funzionale al compimento del PNRR ed in linea con l'esigenza di valorizzare l'accrescimento delle competenze attraverso percorsi formativi dedicati, favorendo la ripresa dell'occupazione nei tempi più rapidi possibili e mantenendo alto il livello di competitività del settore, pur preservando le esigenze di flessibilità richieste dal mercato.
All'interno di uno scenario, soggetto peraltro ai cambiamenti tecnologici all'origine dei nuovi processi produttivi e occupazionali, la volontà delle Parti è quella di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato, offrendo una mappatura dei profili professionali di settore con le loro specifiche competenze, in linea con gli standard europei. In questo senso le novità contrattuali seguono quelle introdotte già nell'ultimo rinnovo contrattuale (13 dicembre 2018) con l'ampliamento delle qualificazioni professionali al settore dell'ICT e Digitale.
Attraverso il presente accordo di rinnovo, l'obiettivo delle Parti è quello di offrire un sistema di riferimento di specifiche competenze richieste e praticate nel contesto lavorativo, elaborate seguendo il sistema e la nomenclatura dell'e- competence Framework, che fornisce un linguaggio condiviso per la descrizione delle competenze dei professionisti Ced, Ict e Digitali. Il corpo contrattuale è stato quindi dotato di una strumentazione idonea ed utile al corretto inquadramento professionale ed alla costruzione di piani formativi professionali all'interno dei contesti aziendali di riferimento: sono stati messi in relazione specifici skills e competenze professionali nella formulazione di tipologie di profili professionali che, benché legate a modelli esemplificativi, risultano di sostegno alla definizione di specifici piani formativi, in particolar modo dei percorsi formativi di apprendistato professionalizzante.
Attraverso il rinnovo contrattuale, le Parti si impegnano ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P., deve essere considerato un corpo normativo che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si impegnano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
Le Parti, nel rispetto delle reciproche prerogative ed al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, ritengono fondamentali:
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore, con azioni prioritarie rivolte alle politiche per l'occupazione, ad una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che nel settore, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di piccole e medie dimensioni, il Contratto Collettivo Nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta pertanto lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali indispensabili per l'evoluzione del settore rappresentato.
Il testo contrattuale, in versione informatica, può essere scaricato dal portale www .CCNLced.it
Nota metodologica di lettura
Le parti hanno concordato di riportare all'interno dell'accordo di rinnovo soltanto i Titoli interessati da modifiche, evidenziando in corsivo e grassetto le parti di testo nuove. Le sostituzioni sono inoltre segnalate evidenziando in corsivo e grassetto il testo nuovo ed eliminando il testo sostituito, ciò al fine di agevolare e rendere più immediata la comprensione del testo.
Validità e sfera di applicazione
DISCIPLINA CONTRATTUALE NAZIONALE
Aspetti Generali - Validità
Il presente CCNL, sottoscritto da ASSOCED, LAIT e UGL Terziario, regolamenta in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende dei Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni digitali e S.T.P. ed il relativo personale dipendente, disciplinando, altresì, tutte quelle attività rientranti nella sfera d'applicazione del Contratto, così come regolamentata nella specifica parte dal CCNL stesso.
Il presente corpo contrattuale disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente CCNL.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate ed inscindibili tra loro e, pertanto, non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione della disciplina contrattuale di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi quelli relativi agli Organismi bilaterali: l'Ente Bilaterale Nazionale EBCE, il Fondo Pensione aperto "Il Mio Domani", il Fondo per l'Assistenza Sanitaria EASI. In particolare, sono parte integrante del presente CCNL le prestazioni dell'Ente Bilaterale Nazionale EBCE e quelle relative al Fondo per l'Assistenza Sanitaria EASI.
Le quote ed i contributi versati all'Ente Bilaterale EBCE e al Fondo per l'Assistenza Sanitaria EASI sono, pertanto, obbligatorie per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al lavoratore, essendo comunque tenuto il datore di lavoro, in caso d'omissione dei contributi all'Ente Bilaterale e al Fondo di Assistenza Sanitaria, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere al lavoratore l'importo stabilito, così come precisato nell'apposito Titolo del presente CCN di Lavoro.
Il presente CCNL può essere applicata solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote di assistenza contrattuale e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dall'accordo stesso.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione riconosciute "ad personam".
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
Le parti si danno atto che il presente contratto - che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile - nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione integrativa di cui all'articolato del presente CCNL.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1- Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutti i Centri Elaborazione Dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
- Centri elaborazione dati contabili;
- Centri elaborazione cedolini paghe;
- Centri elaborazione data entry;
- Centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- Centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
- Centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing);
- Centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
- Centri Elaborazione Dati operanti come Internet Provider;
- Centri Elaborazione Dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità online (customer care);
- Centri Elaborazione Dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call - Center);
- altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie
A decorrere dal 1º aprile 2012, il CCNL si applica:
a) ai lavoratori dipendenti delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, L. n. 183/2011
b) agli studi di professionisti non organizzati in ordini e collegi
A decorrere dal 1º gennaio 2019, il CCNL si applica altresì ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel mercato delle:
- Tecnologie dell'informazione,
- Telecomunicazioni,
- Informatica,
- Internet,
- Sicurezza Elettronica,
- Imprese esercenti attività di produzione/importazione di prodotti hardware e software,
- Progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi,
- Consulenza e formazione;
- Domotica
- Automazione di edifici,
- Robotica,
- Intrattenimento audiovisivo multimediale
- Imprese esercenti attività di installazione e manutenzione di sistemi, apparati, componenti e accessori per le attività sopra elencate,
- Imprese di servizi agli utenti forniti per mezzo dei sistemi di comunicazione elettronica su qualsivoglia mezzo trasmissivo
Dichiarazione a verbale
Le Parti precisano che il contratto é applicabile a tutti i lavoratori subordinati e a tutti i collaboratori, con o senza partita IVA.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2 - Classificazione del personale
Il personale addetto ai CED ovvero delle Aziende rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto e quello dipendente delle società tra professionisti, come individuate dall'art. 10, L. n. 183/2011, che svolgono attività riconducibili a quelle specifiche dei CED, delle Imprese ICT e delle professioni digitali, è classificato per la categoria impiegatizia su sette livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore.
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività del CED, delle Imprese ICT, delle professioni digitali e delle S.T.P., ovvero del reparto aziendale o settore aziendale con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
In dettaglio:
- Capo di ufficio tecnico;
- Capocentro EDP;
- Analista sistemista Senior;
- Capo ufficio amministrativo;
- Responsabile commerciale;
- Responsabile public relations;
- Responsabile ricerche statistiche;
- Responsabile di logistica;
- System Manager;
- Lan Manager;
- Security Manager;
- Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
- Product manager;
- Esperto di sviluppo organizzativo;
- Call Center Manager,
- Chief Information Officer (CIO);
- Enterprise Architect;
- Digital Strategie Planner;
- Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (CISO): nei sistemi complessi aziendali può essere collocato in altra categoria contrattuale.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali impartite nonché con eventuali responsabilità di settori che implichino coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti.
In dettaglio:
- Programmatore analista;
- Contabile con responsabilità di controllo delle procedure amministrative;
- Addetto alla segreteria di direzione;
- Addetto specializzato di EDP;
- Capo Servizio qualità;
- Web Master;
- System Analyst Senior,
- Addetto al servizio Paghe con conoscenze generali e complessive tecnico-legali sul diritto del lavoro;
- Corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
- Addetto all'esecuzione di progetti o di parti di essi;
- Contabile con mansioni di concetto;
- Segretario di direzione con mansioni di concetto;
- Determinatore di costi;
- Assistente del product manager;
- EDP auditor;
- Specialista di controllo di qualità;
- Analista di procedure organizzative;
- Supervisor;
- Account Manager;
- Business Analyst (Analista di Business);
- Business Information Manager;
- ICT Consultanti
- Systems Architect (Architetto di Sistemi);
- Web Business Analyst
- Web Advertising Manager Senior;
- User Experience Designer;
- Web Account Manager;
- Knowledge Manager;
- Responsabile di sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni (se l'attività è estesa a tutta l'organizzazione può coincidere con il CISO);
- Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione digitale;
- Responsabile della continuità operativa (ICT).
A questo livello appartengono i lavoratori che alle competenze e professionalità di cui al livello terzo aggiungono una capacità di svolgimento autonomo delle proprie mansioni o di semplice coordinamento di gruppi elementari di lavoro.
In dettaglio:
- Programmatore Senior per applicativi SW;
- Contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario;
- Impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita, dell'intero processo lavorativo;
- Responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro;
- Steno-dattilografo in lingue estere;
- Operatore di elaboratore con controllo di flusso;
- Schedulatore flussista;
- Contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere a titolo di esemplificazione non esaustiva i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili;
- Programmatore minutatore di programmi;
- Team Leader;
- ICT Security Manager (Manager della Sicurezza ICT);
- Service Manager,
- Quality Assurance Manager (Manager dell'assicurazione Qualità);
- Web Project Manager;
- Web Content Specialist;
- Web Security Expert;
- Reputation Manager;
- E-Learning Specialist;
- Manager della sicurezza delle informazioni.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.
In dettaglio:
- Operatore/programmatore EDP;
- Impiegato amministrativo;
- Responsabile del servizio paghe;
- Cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
- Traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
- Controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
- Operatore meccanografico;
- Stenodattilografe;
- Addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
- Operatore Call Center senior;
- Database Administrator (Amministratore di Database);
- ICT Operations Manager (Manager Delle Operazioni ICT);
- ICT Security Specialist (Specialista della Sicurezza ICT);
- Project Manager (Capo Progetto)
- Systems Architect (Architetto di Sistemi)
- Technical Specialist
- Web Advertising Manager Junior;
- Web Community Manager;
- Web DB Adminstrator
- Frontend Web Developper;
- Information Architect;
- Mobile Application Developer;
- Web Augmented Reality Expert;
- Web Data Scientist;
- Wikipedian;
- Analista di processo per la sicurezza delle informazioni;
- Analista tecnico per la sicurezza delle informazioni;
- Analista forense per gli incidenti ICT;
- Specialista infrastrutturale della sicurezza delle informazioni;
- Specialista applicativo della sicurezza delle informazioni.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
- Contabile d'ordine;
- Digitatore EDP;
- Addetto al controllo macchine EDP;
- Addetto alle paghe;
- Online assistant (Help Desk);
- Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione;
- Operatore esperto di controllo per IP, con responsabilità sulla gestione del flusso dei dati;
- Fatturista;
- Protocollista;
- Operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
- Operatore Call Center,
- Developer (Sviluppatore);
- Digital Media Specialist (Specialista di Media Digitali);
- ICT Trainer (Docente ICT);
- Network Specialist (Specialista di Rete);
- Service Desk Agent (Operatore di Help Desk);
- Systems Administrator (Amministratore di Sistemi);
- Systems Analyst (Analista di Sistemi) Junior;
- Test Specialist (Specialista del Testing);
- Search Engine Expert;
- Server Side Web Developer;
- Web Server Administrator;
- Web Accessibility Expert;
- E-Commerce Specialist;
- Online Store Manager;
- Specialista di processo della sicurezza delle informazioni;
- Specialista nella risposta agli incidenti.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite.
- Addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
- Dattilografo;
- Schedarista;
- Archivista;
- Codificatore;
- Addetto di segreteria;
- Operatore di Call Center, in audio e/o video;
- Operatore di controllo per IP;
- Operatore Call Center junior.
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni ausiliarie con conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
A questo livello appartengono i lavori neoassunti con iter di carriera prefissati per i livelli Quarto e Quinto;
- Centralinista;
- Portiere;
- Custode;
- Fattorino;
- Addetto allo smistamento delle pratiche
- Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici
AREA Information and Communication Technology (ICT)
Le parti, ferma restando la regolamentazione della classificazione del personale così come delineata negli articoli precedenti, hanno inteso validare la descrizione dei profili professionali di seguito elencati con una sintesi operativa delle mansioni, al fine di dotare tutte le parti fruitrici del corpo contrattuale, di una strumentazione idonea ed utile finalizzata ad una corretta identificazione degli inquadramenti professionali all'interno delle strutture aziendali di riferimento.
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono attività esclusiva nell'ambito dell'lnformation and Communication Technology, settore caratterizzato dalla continua evoluzione delle tecnologie, dalla necessità di frequenti aggiornamenti di competenze e conoscenze e dalla conseguente esigenza di adeguamenti e rivisitazione degli organici.
Per la determinazione delle qualificazioni professionali dell'ITC è stato elaborato a livello europeo l'e-Competence Framework (c.d e-CF), che fornisce un sistema di riferimento di specifiche competenze richieste e praticate nel contesto lavorativo dell'ITC.
L'e-Competence Framework (c.d e-CF), fornisce un linguaggio condiviso per la descrizione delle competenze dei Professionisti ICT, delle professioni e delle organizzazioni ICT, ed è stato pensato per mettere in relazione specifici skills e modelli di profili professionali che provengono da differenti culture ed esperienze.
Il corretto inquadramento dei profili definiti con e-CF all'interno di un'impresa ICT può essere determinato attraverso la lettura della matrice relativa alla declaratoria prevista per ogni livello contrattuale.
Per la determinazione delle qualifiche è stata presa come riferimento la nomenclatura fornita dall'e-CF. In particolare il riferimento a termini tecnici quali "gestione", "manager" o "responsabile" non si riferisce necessariamente allo svolgimento da parte del lavoratore di attività che richiedono di ricoprire una "posizione apicale".
La presente disciplina trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle suddette aziende dell'ITC, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
I profili professionali ICT sono raggruppati in 3 gruppi:
1. profili professionali ICT di "seconda generazione" (Tab. 1);
2. profili relativi alle professionalità operanti nel Web (Tab. 2);
3. profili relativi alle professionalità operanti nell'ambito della sicurezza delle informazioni (Tab.3).
Tab. 1 Profili professionali ICT di "seconda generazione"
Profili professionali ICT di "seconda generazione" | ||
Qualifica | Mansioni | Livello |
Chief Information Officer (CIO) | Sviluppa e mantiene i Sistemi Informativi in conformità con il business e le esigenze dell'organizzazione. Definisce ed implementa la governance e la strategia ICT. Determina le risorse necessarie per l'implementazione della strategia ICT. Anticipa l'evoluzione del mercato ICT ed i bisogni di business dell'azienda. Contribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento. Nei sistemi complessi aziendali può essere collocato in altra categoria contrattuale. | 1 |
Enterprise Architect | Progetta e mantiene la "Architettura di Azienda" (Enterprise Architecture). Trova l'equilibrio tra le opportunità tecnologiche ed i requisiti dei processi di business. Mantiene una visione unitaria della strategia dell'organizzazione, dei processi, dell'informazione e del patrimonio ICT. Mette in relazione la missione di business, la strategia ed i processi con la strategia IT. | 1 |
Account Manager | Punto di riferimento Senior per le vendite e la soddisfazione del cliente. Costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità e gestisce l'acquisizione e la consegna dei prodotti agli utenti. Ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere i margini. | 2 |
Business Analyst (Analista di Business) | Analizza il Sistema Informativo per migliorare la performance del business. Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per supportare il business pian e ne controlla l'impatto in termini di gestione del cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionali generali dell'azienda per quanto riguarda l'area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in soluzioni ICT. | 2 |
Business Information Manager | Propone piani e gestisce l'evoluzione funzionale e tecnica del Sistema Informativo nel dominio del business principale. Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le attività di manutenzione sulla base dei bisogni, costi e piani concordati con gli utenti interni. Assicura la qualità di servizio e la soddisfazione del cliente interno. | 2 |
ICT Consultant | Favorisce la comprensione di come le nuove tecnologie ICT aggiungano valore al business. Garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante l'introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto. | 2 |
Systems Architect (Architetto di Sistemi) | Pianifica e garantisce l'implementazione e l'integrazione di software e/o di sistemi ICT. Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. È al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici. | 2 |
ICT Security Manager (Manager della Sicurezza ICT) | Gestisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la diffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l'esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni. | 3S |
Service Manager | Pianifica, implementa e gestisce la consegna della soluzione. Gestisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) ed i Key Performance Indicators (KPI). Negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitorizza, registra e soddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/fmanza. | 3S |
Quality Assurance Manager (Manager dell'assicurazione Qualità) | Assicura che i Sistemi Informativi siano prodotti secondo le politiche aziendali (qualità, rischi, SLA). Agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla cultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati per salvaguardare il patrimonio, l'integrità dei dati e l'operatività. È focalizzato ed impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità. | 3S |
Database Administrator (Amministratore di Database) | Progetta, realizza, o controlla e mantiene il database. Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer), o assicura la manutenzione e la riparazione del data base dell'azienda (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo ed il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e le performance del database e pianificando per bisogni di espansioni futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database. | 3 |
ICT Operations Manager (Manager Delle Operazioni ICT) | Gestisce attività, persone e risorse complessive per le operazioni ICT. Implementa e mantiene una parte dell'infrastruttura ICT. Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia ed il controllo dei costi dell'organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l'efficacia dell'ICT e la gestione dei rischi associati. | 3 |
ICT Security Specialist (Specialista della Sicurezza ICT) | Assicura l'implementazione della politica di sicurezza aziendale. Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È riconosciuto come l'esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. | 3 |
Project Manager (Capo Progetto) | Gestisce progetti per raggiungere la performance ottimale conforme alle specifiche originali. Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale. Responsabile dell'ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti. | 3 |
(Amministratore di Sistemi) | quotidianamente l'esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. | |
Systems Analyst (Analista di Sistemi) Junior | Analizza i requisiti e specifica software e sistemi. Assicura il disegno tecnico e contribuisce all'implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti. | 4 |
Test Specialist (Specialista del Testing) | Progetta e attua i piani di test. Contribuisce alla correttezza e alla completezza di un sistema garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell'utente. Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema, identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause. | 4 |
Tab. 2 Profili relativi alle professionalità operanti nel Web
Profili professionali operanti nel Web | ||
Qualifica | Mansioni . | Livello |
Digital Strategie Planner | Figura a supporto dello sviluppo dei servizi Web per garantire la conformità di quanto realizzato rispetto alle specifiche in materia di accessibilità del Web. Si occupa, nelle varie fasi di progetto, del supporto all'implementazione e verifica dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi basati su tecnologie Web, sulla base delle esigenze di tutti gli utenti. Il suo ruolo è legato alla tipologia di intervento svolta: può essere di supporto allo sviluppo di interfacce, di applicazioni o di contenuti per il Web. | 1 |
Web Advertising Manager Senior | Si occupa della pianificazione e del coordinamento dell'intero processo di promozione, dall'ideazione e predisposizione di campagne pubblicitarie nel Web, fino alla vendita dei prodotti e/o servizi connessi all'attività di advertising, valutando costi e benefici dell'azione promozionale. Il Web Advertising Manager stimola, utilizzando il Web, le vendite presso i clienti: ex clienti, clienti acquisiti o nuovi clienti. Definisce la natura delle campagne promozionali in relazione ai mezzi di comunicazione Web più adeguati, al fine di ottenere la più ampia propagazione delle informazioni oggetto della promozione. | 2 |
Web Business Analyst | con i risultati dell'analisi e ia raccolta dei requisiti. È esperto in materia/dominio in cui deve essere sviluppato il prodotto Web. Deve garantire l'integrità della soluzione e l'allineamento con le necessità di business, ovvero deve essere in grado di valutarne gli impatti economici ed organizzativi al fine di consentire al cliente di trarre le adeguate conclusioni in termini di sostenibilità della soluzione. | 2 |
User Experience Designer | Responsabile del design visuale e dell'interazione fra utente e sistema attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e raccolta di requisiti alla produzione dei documenti finali di design. Ha il compito di integrare i requisiti dell'utente, i requisiti dell'applicazione, i vincoli di accessibilità e di usabilità in una interfaccia visuale e in un modello di interazione il più possibile uniforme e integrato. Allo User Experience Designer compete lo sviluppo di uno "stile" visuale e interattivo che possa allo stesso tempo caratterizzare l'applicazione Web (dotandola di caratteri distintivi) e garantire il raggiungimento efficace (portarlo nel punto giusto) ed efficiente (fargli fare il giusto numero di click) degli obiettivi dell'utente. | 2 |
Web Account Manager | Responsabile della gestione dei clienti potenziali e/o fidelizzati di un'organizzazione Web-oriented, e ne cura la soddisfazione. Rientra nel settore Web Marketing & Accounting. Ha il delicato, nonché fondamentale compito di recepire i bisogni e le esigenze dei clienti - potenziali e/o esistenti, trasformandoli in obiettivi che l'organizzazione si pone. In particolare, gestisce le trattative e le relazioni di business per favorire la vendita di prodotti e/o servizi in Internet e ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere i margini. | 2 |
Knowledge Manager | Promuove le attività connesse alla gestione e comunicazione delle conoscenze aziendali, identificando modalità, strumenti, processi e prassi finalizzate a favorire lo sviluppo del capitale intellettuale attraverso la condivisione. Presidia le attività relative alla conoscenza (base dati, archivi storici, cataloghi dati) dell'azienda. Espone i processi di gestione ed emersione della conoscenza attraverso la condivisione interna ed esterna, per disseminarla su piattaforme partecipative, in particolare quelle residenti sul Web (es. wiki, datahub, social coding), preservando le specificità soggette a brevetti. | 2 |
Web Project Manager | Si occupa della gestione delle attività legate ad un progetto in ambito Web. È il capo progetto e deve garantire la realizzazione degli obiettivi di progetto massimizzando i risultati operativi, nel rispetto dei vincoli economici e per giungere alla soddisfazione del cliente. Il Web Project Manager è un Project Manager specializzato in ambito Web che gestisce il progetto in maniera efficace, con lo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto concordati con la committenza, nel rispetto di tempi e costi. Ha la responsabilità del progetto ed è lui che definisce, pianifica e coordina le attività. Monitora costantemente tempi, costi, qualità, ambito, rischi e il raggiungimento dei risultati attesi. In alcuni casi ricopre anche il ruolo di Team Manager del gruppo di progetto; in questo caso deve motivare il team, coordinandolo e delegando i vari compiti. | 3 S |
Web Content Specialist | Figura che si colloca tra il settore della Comunicazione digitale e il Marketing. Gestisce i contenuti di un sito Web. Si occupa di produrre contenuti, sia testuali che multimediali, dei quali è direttamente responsabile, che siano efficaci per una risorsa Web. Cura il contenuto anche in base della piattaforma che lo dovrà ospitare (sito Web, social network, blog, interfaccia) e del target (utenza). Monitora la fruibilità del sito valutando la soddisfazione del cliente. | 3 S |
Web Security Expert | Analizza il contesto IT di riferimento, valuta e propone l'opportuna politica di sicurezza in accordo con le policy aziendali e il contesto specifico. È responsabile della verifica periodica della sicurezza del sistema e dell'esecuzione degli opportuni test (es. Penetration Test). Cura, inoltre, gli aspetti di formazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza. Analizza il contesto di riferimento, valuta e propone l'adeguata politica di sicurezza da implementare in accordo con le policy aziendali per proteggere le applicazioni, i server Web, i dati e i processi correlati. Analizza gli scenari di possibili attacchi e definisce i requisiti tecnici di sicurezza. È responsabile delle verifiche di sicurezza durante le varie fasi di realizzazione di un progetto Web e/o delle verifiche periodiche dopo il rilascio. Può occuparsi personalmente di implementare le strategie di Security eseguendo azioni dirette sui vari oggetti che necessitano di protezione come architetture, reti, sistemi o applicazioni. | 3 S |
Reputation Manager | Si occupa di analizzare, gestire e influenzare la reputazione di chiunque (organizzazione o individuo) sia presente sulla Rete Internet e sul Web. Contribuisce a creare il contesto migliore per il conseguimento degli obiettivi aziendali o personali intervenendo in tutte le occasioni in cui conversazioni online possono risultare deleterie per l'immagine dell'azienda e dei suoi prodotti. Promuove e diffonde la notorietà del brand attraverso un'opportuna attività di PR digitali. | 3 S |
E-Learning Specialist | Figura esperta dei processi e delle metodologie didattiche in Rete. Coordina e sviluppa percorsi formativi in modalità distance, blended, rapid, mobile e ubiquitous learning. Ha il compito di progettare, gestire e monitorare percorsi e ambienti di apprendimento online, scegliendo e applicando tecnologie, approcci e strategie didattiche per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non formale, tenendo conto della rapida e continua evoluzione dei modelli di costruzione e diffusione della conoscenza e dell'apprendimento sul Web. | 3 S |
Web Advertising Manager Junior | Si occupa della pianificazione e del coordinamento dell'intero processo di promozione, dall'ideazione e predisposizione di campagne pubblicitarie nel Web, fino alla vendita dei prodotti e/o servizi connessi all'attività di advertising, valutando costi e benefici dell'azione promozionale. Stimola, utilizzando il Web, le vendite presso i clienti: ex clienti, clienti acquisiti o nuovi clienti. Definisce la natura delle campagne promozionali in relazione ai mezzi di comunicazione Web più adeguati, al fine di ottenere la più ampia propagazione delle informazioni oggetto della promozione | 3 |
Web Community Manager | Figura del settore Marketing & Comunicazione digitale che si occupa di gestire comunità virtuali presenti sul Web. Crea e contribuisce a potenziare le relazioni tra i membri di una comunità virtuale presenti sul Web e tra questa e l'organizzazione committente, con una comunicazione efficace all'Interno del gruppo; in particolare promuove, controlla, analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con gli stakeholder online. È conosciuto anche come Community Manager | 3 |
Web DB Administrator | Ha il compito di realizzare e mantenere in esercizio i database utilizzati o gestiti dall'organizzazione nel contesto delle attività legate al Web, gestendo i processi e documentando in modo preciso ed esauriente quanto nella sua area di competenza. Definisce, progetta e ottimizza la struttura delle banche dati. Garantisce la sicurezza del database curando l'implementazione di adeguate policy di backup e recovery di dati, assicura l'alta affidabilità delle banche dati ed implementa le strategie di monitoraggio; migliora le prestazioni delle banche dati utilizzando le tecniche di tuning. | 3 |
Frontend Web Developer | Realizza e/o codifica interfacce Web Based seguendo le specifiche del committente cliente e facendo riferimento al target di utenza. Contribuisce alla pianificazione ed alla definizione degli output generati lato server in collaborazione con il Server Side Web Developer e/o con il Web DB Administrator. Implementa la sicurezza delle interfacce in accordo con il Web Security Expert | 3 |
Information Architect | Si occupa principalmente di identificare e rappresentare la struttura degli elementi informativi e funzionali di un dominio, nelPambito di un progetto Web, al fine di favorirne la reperibilità, la funzionalità e l'usabilità, adottando un approccio di design centrato sull'utente ed applicando metodologie di codesign (coinvolgendo stakeholders ed esperti di dominio) e design partecipativo (coinvolgendo un campione di utenti finali). | 3 |
Mobile Application Developer | Realizza/codifica soluzioni applicative per periferiche mobile e scrive le specifiche di applicazioni per periferiche mobili, che possono anche interagire con la Rete Internet ed il Web, in conformità ai requisiti del cliente. Contribuisce alla pianificazione ed alla definizione dei dettagli applicativi. Realizza simulazioni di verifica del funzionamento dell'applicazione per assicurare il massimo della funzionalità e dell'efficienza. | 3 |
Web Augmented Reality Expert | Responsabile della progettazione e realizzazione di sistemi di realtà aumentata in particolare per ambienti internet e Web Based. Si occupa di progettare e realizzare esperienze di realtà aumentata per il Web a partire dal design visuale dell'Interfaccia fino ad arrivare all'interazione fra utente e sistema, attraverso tutto il ciclo di vita del sistema. Applica i principi di accessibilità e usabilità delle interfacce e crea modelli d'interazione positiva e coerente, in base all'analisi dell'utente e al tipo di esperienza che si vuole creare. | 3 |
Web Data Scientist | Figura a cui fanno capo le attività, in genere realizzate in ambienti internet e Web Based, di raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione, diffusione e visualizzazione dei dati quantitativi o quantificabili dell'organizzazione a fini analitici, predittivi o strategici. Grazie alla conoscenza approfondita del business e/o missione dell'organizzazione individua e accede alle fonti di dati in grado di sostenere e sviluppare un determinato processo aziendale; sceglie metodi e modelli più idonei ed efficaci per guidare le scelte strategiche aziendali, sviluppare linee di evoluzione e piani operativi; astrae le informazioni reperite e, tramite queste, genera indicazioni e programmi di sviluppo dell'azione. | 3 |
Online Store Manager | Responsabile del "conto economico del negozio online presente sul Web", dell'assortimento, delle attività di merchandising e delle promozioni in-store. Contribuisce a generare valore all'azienda affinché raggiunga i suoi obiettivi attraverso il commercio elettronico in linea con il posizionamento che questa ha deciso di darsi sotto il profilo del rapporto fra canale digitale e canale fisico. | 3 |
Wikipedian | Il Wikipedian collabora ai progetti Wikimedia (wikimedia.org) fra cui Wikipedia, anche creando e modificando voci e contenuti. Inquadrato all'interno di un'azienda, viene definito "Wikipediano in Residenza" e funge da collegamento tra la struttura "di residenza" e la comunità di Wikipedia (e/o degli altri progetti, come Wikimedia Commons, Wikisource o Wikidata), per promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. All'interno della struttura in cui opera individua e valorizza i dati e i materiali utili alla crescita della comunità wikimediana, mettendoli a disposizione, verificando il punto di vista neutrale, attraverso licenze aperte e incentivando il confronto tra le persone per il miglioramento dei contenuti al fine di aumentare la reputazione della struttura di residenza. | 3 |
Search Engine Expert | Figura che, gestendo e supportando lo sviluppo di servizi Web e di marketing digitale, si occupa del raggiungimento del miglior ritorno sull'investimento (ROI) dato dalla visibilità all'Interno di motori di ricerca e servizi a loro afferenti. Si occupa nelle varie fasi del progetto, del supporto e della verifica dei risultati inerenti il posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le regole di relativa ottimizzazione all'interno dello sviluppo dei servizi Web. | 4 |
Server Side Web Developer | Si occupa della creazione di applicazioni Web lato server, necessarie alla generazione dei contenuti per il Web ed alla gestione delle interazioni dell'utente (transazioni). Crea e/o contribuisce alla creazione di applicazioni Web utilizzando linguaggi di sviluppo per il Web; in particolare crea, ottimizza, verifica le funzionalità delle applicazioni nonché i contenuti Web generati dalle stesse, testando le interfacce pubbliche e riservate prodotte e/o integrate. Implementa la sicurezza in accordo con il Web Security Expert. | 4 |
Web Server Administrator | configura ed aggiorna sistemi ICT per garantire il funzionamento dei servizi Web. Amministra quotidianamente l'esercizio del sistema al fine di soddisfare la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. | 4 |
E-Commerce Specialist | Figura esperta degli standard, delle tecnologie e delle attività correlate al commercio elettronico. Si occupa di comprendere le necessità del cliente e di progettare l'implementazione di idonee soluzioni per il commercio elettronico relazionandosi con altri professionisti, Web e non, con gestori di sistemi di incasso, merchant, gateway di pagamento e terze parti. | 4 |
Web Accessibility Expert | Figura a supporto dello sviluppo dei servizi Web per garantire la conformità di quanto realizzato rispetto alle specifiche in materia di accessibilità del Web. Si occupa, nelle varie fasi di progetto, del supporto all'implementazione e verifica dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi basati su tecnologie Web, sulla base delle esigenze di tutti gli utenti. Il suo ruolo è legato alla tipologia di intervento svolta: può essere di supporto allo sviluppo di interfacce, di applicazioni o di contenuti per il Web. | 4 |
Tab. 3 Profili relativi alle professionalità operanti nell'ambito della sicurezza delle informazioni
Profili professionali operanti nell'ambito della Sicurezza delle informazioni | ||
Qualifica | Mansioni | Livello |
Responsabile della sicurezza delle informazioni (CISO) | Il CISO è, ove presente, il responsabile di massimo livello della sicurezza delle informazioni all'interno dell'organizzazione. Definisce la strategia per la gestione della sicurezza delle informazioni, coordinando i security manager, i fornitori o il personale specialistico per garantirne la continua e corretta attuazione nel tempo all'interno di un budget definito. A tal fine, vista la natura trasversale della sicurezza delle informazioni, si interfaccia anche con il top management dell'azienda e, secondo competenza, con tutte le figure di responsabilità aziendali. Nei sistemi complessi aziendali può essere collocato in altra categoria contrattuale. | 1 |
Responsabile di sistemi per la gestione della sicurezza delle informazioni | Responsabile di massimo livello nell'ambito del sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni esistente (se questo è esteso a tutta l'organizzazione può coincidere con il CISO) così come richiamato dalla UNI GEI ISO/IEC 27001:2014. È il soggetto delegato dalla direzione aziendale per il coordinamento della definizione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del SGSI, conformemente ai requisiti della politica aziendale per la sicurezza ed alle norme vigenti. | 2 |
Responsabile della sicurezza dei sistemi per la conservazione digitale | Figura di riferimento per la gestione della sicurezza dei sistemi per la conservazione sostitutiva della documentazione a norma di Legge così come richiamato dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004, dal D.M. 23-01-2004 e infine dal D.P.C.M. 03-12-2013. Il profilo è indicato esplicitamente nel documento di accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici. Definisce e attua le politiche per la sicurezza del sistema di conservazione digitale e ne governa la gestione, su mandato del Responsabile del servizio di conservazione, operando di concerto con il responsabile del trattamento di dati personali, con il responsabile della sicurezza delle informazioni. | 2 |
Responsabile della continuità operativa (ICT) | Responsabile di massimo livello per la gestione della continuità operativa ICT. Sovrintende alla predisposizione di tutte le misure necessarie per ridurre l'impatto di un'emergenza ICT e reagire prontamente e in maniera efficace in caso di una interruzione delle funzioni ICT, a supporto dei servizi erogati, dovuta a un disastro. Ha inoltre la responsabilità di sviluppare e mantenere aggiornato il piano di continuità operativa ICT e la documentazione ad esso connessa pianificando e coordinando l'esecuzione dei test di continuità operativa. | 2 |
Manager della sicurezza delle informazioni | Figura di riferimento per insiemi definiti di attività e progetti collegate alla gestione della sicurezza delle informazioni. Presidia l'attuazione della strategia definita dal CISO all'interno del suo ambito di responsabilità (sia questo un progetto o un processo), coordinando attivamente le eventuali figure operative a lui assegnate per tale scopo, rappresentando il naturale raccordo tra il CISO e il resto del personale con compiti assegnati relativamente alla sicurezza delle informazioni. | 3 S |
Analista di processo per la sicurezza delle informazioni | Figura dedicata al controllo del rispetto delle regole definite e del cogente in materia di sicurezza delle informazioni. È chiamato a gestire l'esame periodico dei processi relativi alla sicurezza delle informazioni, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati rispetto a regole interne, normative esterne e best practices internazionali in materia., secondo gli obiettivi fissati dalla direzione. Si interfaccia anche con gli specialisti per convalidare le azioni necessarie a rimediare agli eventuali scostamenti. | 3 |
Analista tecnico per la sicurezza delle informazioni | Figura operativa dedicata alla verifica tecnica della sicurezza delle informazioni dei sistemi, delle reti e delle applicazioni. È chiamato a gestire l'esame periodico della sicurezza di sistemi, reti e applicazioni, evidenziando le vulnerabilità tecniche nonché gli eventuali scostamenti rilevati rispetto a regole interne, normative esterne e best practices internazionali in materia, secondo gli obiettivi fissati dalla direzione. | 3 |
Analista forense per gli incidenti ICT | Figura operativa dedicata all'analisi tecnica della sicurezza delle informazioni dei sistemi, delle reti e delle applicazioni, al fine di ricostruirne l'utilizzo nel tempo. È chiamato a gestire la raccolta di evidenze e l'analisi delle stesse in concomitanza di un incidente relativo alla sicurezza delle informazioni, documentando il tutto in modo che sia correttamente presentabile in sede processuale. | 3 |
Specialista infrastrutturale della sicurezza delle informazioni | Figura operativa dedicata alla pianificazione e all'implementazione delle soluzioni per la sicurezza delle informazioni riguardanti sistemi e reti. Gestisce giorno per giorno la sicurezza di reti, sistemi e del software responsabile dei servizi di rete, implementando i controlli di sicurezza come definito dalle policy dell'organizzazione, le linee guida e gli standard. Si interfaccia costantemente con il personale addetto alla verifica o all'organizzazione delle infrastrutture per contribuire alla loro sicurezza. Si occupa inoltre della documentazione tecnica relativa alla sicurezza infrastrutturale. | 3 |
Specialista applicativo della sicurezza delle informazioni | Figura operativa dedicata alla pianificazione e all'implementazione delle soluzioni applicative per la sicurezza nonché agli aspetti di programmazione sicura. Gestisce giorno per giorno la sicurezza delle applicazioni implementando i controlli di sicurezza come definito dalle policy dell'organizzazione, le linee guida e gli standard. Si interfaccia costantemente con il personale addetto alla verifica o allo sviluppo delle applicazioni per contribuire alla loro sicurezza. Si occupa inoltre della documentazione tecnica relativa alla sicurezza applicativa. | 3 |
Specialista di processo della sicurezza delle informazioni | Figura operativa dedicata alla pianificazione e all'attuazione dei processi relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni. Si interfaccia costantemente con gli altri attori coinvolti nella verifica o nell'organizzazione dei processi e contribuisce alla loro documentazione. | 4 |
Specialista nella risposta agli incidenti | Figura operativa addetta alla gestione delie azioni di risposta agli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, membro di un CERT o CSIRT. Individua e relaziona su possibili incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni. Valuta inoltre gli eventi correlandoli con altri dati e propone suggerimenti all'Interno del processo di escalation e quindi attua la risposta definita, revisionando e migliorando il processo. | 4 |
Art. 3 - Deroghe alla classificazione - Lavoratori in servizio al 31-3-2005
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
- On line assistant (Help Desk)
- Operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione
manterranno il livello terzo indipendentemente dalla nuova classificazione.
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
- Dattilografo;
- Schedarista;
- Archivista;
- Codificatore;
- Addetto di segreteria.
manterranno il livello quarto indipendentemente dalla nuova classificazione.
Art. 4 - Automatismi di carriera
Al fine di garantire per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con modalità ordinaria, di acquisire le necessarie competenze professionali e le conoscenze specifiche sulle procedure operative seguite in azienda, è consentita per i neoassunti con più di trenta anni di età, la possibilità di inquadramento nel sesto livello, secondo la tabella temporale riportata nel comma successivo.
I lavoratori assunti al sesto livello con automatismo di carriera (iter) avranno la seguente progressione:
Livello d'approdo | 6º livello | 5º livello |
Quarto livello | 1-6 mesi | 7-18 mesi |
Quinto livello | 1-12 mesi | - |
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello di transito in cui saranno progressivamente inquadrati.
Nota a verbale
Superato il periodo di prova, le progressioni di carriera non saranno soggette ad alcuna valutazione e non potranno essere posticipate per nessuna causa.
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- Custode;
- Portiere;
- Centralinista;
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi del Centro Elaborazione Dati nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
La categoria Quadri è articolata in due livelli:
- Quadri di Direzione
- Quadri
Chiarimento a verbale
La corretta interpretazione dell'articolo 6 è la seguente:
1) sono considerati quadri i lavoratori in possesso di tutte le competenze tecnico-professionali in grado di gestire nel suo complesso l'attività del CED, con la sola esclusione della direzione strategico e/o industriale di competenza della proprietà e/o dei Dirigenti;
2) il raggiungimento delle capacità di cui al punto 1) richiede pertanto, oltre alla propria competenza professionale specifica, una generica conoscenza di tutte le aree produttivo/organizzative in cui si articola il CED, con la conseguente capacità di indirizzo e valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti e con la capacità, in sede straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza del personale di regola assegnato alle diverse mansioni produttivo/organizzative;
3) in aggiunta ai precedenti punti, il quadro impiegato presso CED con più sedi operative, deve, se specificatamente delegato e formato al compito, essere in grado di gestire la totalità delle operazioni connesse con la corretta gestione dell'unità produttiva a lui assegnata.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 6 - Declaratoria
Articolo Invariato
Art. 7 - Orario part- time speciale per Quadri
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part-Time con il limite minimo di 16 ore mensili.
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 7 - Orario part- time speciale per Quadri
Articolo Invariato
Art. 8 - Formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, i Centri Elaborazione Dati favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 8 - Formazione e aggiornamento
Articolo Invariato
Art. 9 - Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 9 - Assegnazione della qualifica
Articolo Invariato
Art. 10 - Polizza assicurativa
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 10 - Polizza assicurativa
Articolo Invariato
Art. 11 - Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a:
Dal 1º gennaio 2019:
- Quadri di Direzione Euro 252,00 (duecentocinquantadue/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 222,00 (duecentoventidue/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º gennaio 2020:
- Quadri di Direzione Euro 259,00 (duecentocinquantanove/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 226,00 (duecentoventisei/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º gennaio 2021:
- Quadri di Direzione Euro 265,00 (duecentosessantacinque/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 230,00 (duecentotrenta/00 euro) lorde per 14 mensilità.
NOTA
Fino al 30 giugno 2015:
Quadri di Direzione Euro 238,00 (duecentotrentaquattro/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 212,00 (duecentodieci/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º luglio 2016:
- Quadri di Direzione Euro 241,00 (duecentoquarantuno/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 214,00 (duecentoquattordici/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º luglio 2017:
- Quadri di Direzione Euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 219,00 (duecentodiciannove/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 11 - Indennità di funzione
Articolo Modificato
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a:
Dal 1º aprile 2022:
- Quadri di Direzione Euro 269,00 (duecentosessantanove/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 234,00 (duecentotrentaquattro/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º aprile 2023:
- Quadri di Direzione Euro 273,00 (duecentosettantatre/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 238,00 (duecentotrentotto/00 euro) lorde per 14 mensilità.
Dal 1º aprile 2024:
- Quadri di Direzione Euro 278,00 (duecentosettantotto/00 euro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri Euro 242,00 (duecentoquarantadue/00 euro) lorde per 14 mensilità.
TITOLO IV - ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
L'assunzione dei lavoratori deve essere effettuata secondo le norme di Legge in vigore e deve risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente CCNL, le seguenti indicazioni:
a) identità delle parti;
b) sede o domicilio del datore di lavoro;
c) luogo di lavoro o indicazione che il lavoro verrà svolto in luoghi diversi;
d) data di inizio del rapporto;
e) durata del rapporto con la precisazione se è a tempo determinato o indeterminato;
f) durata del periodo di prova;
g) inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore;
h) trattamento economico iniziale;
i) durata dell'orario di lavoro e delle ferie retribuite;
l) termini di preavviso in caso di recesso;
m) informativa per la bilateralità e l'assistenza sanitaria integrativa.
L'informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, all'orario di lavoro, alla durata delle ferie e al termine di preavviso può essere sostituita mediante il rinvio al presente CCNL.
Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda al successivo Titolo V del presente
CCNL
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita e stato di famiglia non anteriore a 3 mesi;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di formazione professionale o di addestramento frequentati; attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
c) fotocopia tesserino codice fiscale;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, L. 11 novembre 1983, n. 638;
j) liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri (tutti) e Primo Livello | 180 giorni |
Secondo e Terzo Livello Super | 60 giorni |
Terzo e Quarto Livello | 45 giorni |
Quinto e Sesto Livello | 30 giorni |
Il periodo di prova si computerà per i Quadri e Primo livello in giorni di calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.
TITOLO V - CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato, ai sensi del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è un contratto finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) Contratto di apprendistato professionalizzante;
c) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 15 - Definizione
Articolo Invariato
DISCIPLINA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 16 - Stipulazione del contratto
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta, con indicazione:
- della durata;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale, di quello intermedio e di quello finale;
- della qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni, anche frazionati, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Il recesso dal contratto durante il periodo di formazione è ammesso solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L'apprendista che, senza giusta causa o giustificato motivo interrompa il rapporto prima della scadenza del periodo di formazione è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso il risarcimento non potrà avere un valore superiore a due mensilità di retribuzione.
Al termine del periodo di formazione, ove nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. m), D. Lgs. n. 167/2011 (ora art. 42, c. 4, D. Lgs. n. 81/2015), il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed il periodo di apprendistato è computato nell'anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 16 - Stipulazione del contratto
Articolo Invariato
Art. 17 - Numero di apprendisti
Non potranno procedere a nuove assunzioni con contratto di apprendistato i datori di lavoro che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del rapporto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 17 - Numero di apprendisti
Articolo Invariato
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 18 - Limiti di età
Articolo Invariato
Art. 19 - Proporzione numerica
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, considerando nel computo anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è previsto ed i titolari, i soci, i familiari ex art. 230 del C.C. Tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Chiarimento a verbale
Ai sensi del presente articolo è pertanto possibile distinguere tre ipotesi:
- aziende con almeno 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e maestranze qualificate è di 3 a 2 (cioè 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati);
- aziende con meno di 10 dipendenti: il rapporto tra apprendisti e qualificati è 1 a 1 (cioè 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato);
- aziende con meno di 3 dipendenti qualificati (indipendentemente dal numero complessivo di dipendenti): possono essere assunti non più di 3 apprendisti.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 19 - Proporzione numerica
Articolo Invariato
Art. 20 - Parere di conformità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, all'apposita Commissione istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale EBCE.
La commissione paritetica istituita in seno all'Ente Bilaterale Nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
La richiesta si intenderà accolta qualora la commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto delle necessarie verifiche di regolare iscrizione e versamento dell'azienda aderente.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 20 - Parere di conformità
Articolo Invariato
Il periodo di prova è quello previsto dall'inquadramento professionale del livello di destinazione finale dell'apprendista e in ogni caso non può superare i due mesi in funzione delle qualifiche previste dall'art. 22.
Al termine del periodo stabilito ciascuna parte può recedere dal contratto; se il rapporto di lavoro continua, il periodo di prova è computato nell'anzianità di servizio.
Durante la prova l'apprendista ha diritto ai trattamenti di Legge e di contratto previsti per i dipendenti di uguale qualifica.
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso e di una specifica motivazione.
È facoltà dell'Impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel caso di malattia.
In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel limite massimo di 60 giorni.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 21 - Periodo di prova
Articolo Invariato
Art. 22 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
L'apprendistato professionalizzante è ammesso nell'ambito del presente CCNL per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli 2º, 3ºS, 3º, 4º e 5º della classificazione del personale.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 22 - Ammissibilità, qualifiche e mansioni
Articolo Invariato
Art. 23 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 5º livello, sono inquadrati nel 6º livello per tutta la durata dell'apprendistato.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 23 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Articolo Invariato
Art. 24 - Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livelli | Durata (mesi) |
2 | 36 |
3S | 36 |
3 | 36 |
4 | 36 |
5 | 24 |
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 24 - Durata dell'apprendistato
Articolo Invariato
Il percorso formativo si conclude al termine del periodo di apprendistato; le Parti del contratto individuale potranno recedere dal rapporto di apprendistato, dando un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 25 - Recesso
Articolo Invariato
Art. 26 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
a) impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
c) non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
d) consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all'interno dell'orario di lavoro;
e) accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 26 - Obblighi del datore di lavoro
Articolo Invariato
Art. 27 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal CCNL per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge. L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 27 - Doveri dell'apprendista
Articolo Invariato
Art. 28 - Referente per l'apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. d), D. Lgs. n. 167/2011 (ora art. 42, c. 5, lett. c), D. Lgs. n. 81/2015), l'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno all'azienda, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 28 - Referente per l'apprendistato
Articolo Invariato
Art. 29 - Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. che l'apprendista dovrà raggiungere, entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissato dall'art. 24.
In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nella Tabella del piano orario curricolare che costituisce parte integrante del presente accordo.
Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella Tabella del piano orario curricolare le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 29 - Attività formativa: durata e contenuti
Articolo Invariato
Art. 30 - Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on thè job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning; anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'Interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare la formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 30 - Modalità di erogazione delia formazione
Articolo Invariato
Art. 31 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'Ente Bilaterale EBCE i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 31 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Articolo Invariato
Art. 32 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 32 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Articolo Invariato
All'apprendista, in caso di malattia, senza ricovero ospedaliero, sarà riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione per un numero massimo di 12 giorni all'anno.
In caso di ricovero ospedaliero il trattamento economico per l'apprendista sarà equiparato a quello ordinario per i dipendenti del presente CCNL
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 33 - Malattia
Articolo Invariato
Art. 34 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale compie il tirocinio. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 24 ore settimanali.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 34 - Trattamento normativo
Articolo Invariato
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di categoria (EASI).
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 35 - EASI - EBCE
Articolo Invariato
Per quanto non disciplinato dal presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di Legge vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 36 - Rinvio alla Legge
Articolo Invariato
Art. 37 - Competenze dell'Ente Bilaterale Nazionale
Le Parti attribuiscono la responsabilità di monitorare, regolamentare, gestire ed assistere le aziende e gli apprendisti all'Ente Bilaterale nazionale EBCE
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 37 - Competenze dell'Ente Bilaterale Nazionale
Articolo Invariato
Le Parti riconoscono che l'apprendistato di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, definito apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile all'integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad incrementare l'occupabilità dei giovani favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro.
Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato finalizzato all'acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore dall'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015.
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del doppio "status" di studente e lavoratore dell'apprendista, la disciplina prevista nel presente CCNL, è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 38 - Norme generali
Articolo Invariato
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226/2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Art. 40 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all'art. 5 del decreto interministeriale citato.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 40 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
Articolo Invariato
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. La durata del periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 41 - Periodo di prova
Articolo Invariato
Art. 42 - Inquadramento e retribuzione
Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento, all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, sarà attribuita convenzionalmente il 5º livello del sistema di inquadramento del CCNL.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10 % del minimo tabellare di cui al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", sarà determinata dall'applicazione delle percentuali di seguito riportate sul minimo tabellare del 5º livello:
Apprendistato per il conseguimento di: | Anno scolastico | Retribuzione delle ore di lavoro in azienda |
Qualifica di istruzione e formazione professionale | Secondo anno | 55% |
Terzo anno | 60% | |
Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore | Secondo anno | 55% |
Terzo anno | 60% | |
Quarto anno | 65% | |
(Esclusivamente per i percorsi di istruzione statale quinquennale) | Quinto anno | 70% |
Diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di leFP nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente | Anno unico | 65% |
Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato | Primo anno | 65% |
Secondo anno | 70% | |
Certificato di specializzazione tecnica superiore | Anno unico | 70% |
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall'azienda.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 42 - Inquadramento e retribuzione
Articolo Invariato
All'apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti) e 40 ore a titolo di Permessi Retribuiti
La retribuzione dei giorni di ferie sarà determinata nella stessa misura della retribuzione delle ore di lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività scolastica secondo il calendario dell'istituto.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 43 - Ferie
Articolo Invariato
Il termine per l'esercizio del recesso sarà quello fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e relativamente alla notifica dell'esito dell'esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad un anno, secondo quanto previsto all'art. 2, le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Art. 44 - Recesso
Articolo Invariato
Art. 45 - Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova. Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste all'art. 24 del presente CCNL, saranno ridotte di 12 mesi.
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Art. 45 - Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Articolo Invariato
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Le Parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
In considerazione del doppio ‘‘status" di studente e lavoratore dell'apprendista, la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all'attività, compresa quella formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto compatibili.
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Art. 46 - Norme generali
Articolo Invariato
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. n. 81/2015.
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Art. 47 - Durata
Articolo Invariato
Art. 48 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall'Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal decreto interministeriale sugli standard formativi del 12 ottobre 2015 stabilisce il contenuto e la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell'impresa e delle competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa.
Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all'art. 5 del decreto interministeriale citato.
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Art. 48 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
Articolo Invariato
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. La durata del periodo di prova è pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale.
Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 49 - Periodo di prova
Articolo Invariato
Art. 50 - Inquadramento e retribuzione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
A) per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
B) per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti dall'azienda quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 50 - Inquadramento e retribuzione
Articolo Invariato
Art. 51 - Assistenza sanitaria- Previdenza complementare - Welfare
Ai lavoratori di cui al presente contratto si applica quanto previsto agli artt. 266 e seguenti del presente CCNL
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 51 - Assistenza sanitaria- Previdenza complementare - Welfare
Articolo Invariato
Il termine per l'esercizio del recesso sarà fissato nel contratto individuale, coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con l'istituzione formativa o ente di ricerca e relativamente alla notifica del conseguimento del titolo di studio.
Le Parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, il periodo di apprendistato verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti introdotti e disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità il periodo di apprendistato sarà computato nella misura del 65%.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 52 - Recesso
Articolo Invariato
TITOLO VI - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 53 - Lavoro a tempo determinato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018). Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D. Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Fermo quanto disposto al comma precedente, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi.
Ai sensi dell'art. 21, c. 2, D. Lgs. n. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 53 - Lavoro a tempo determinato
Articolo Modificato
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. n. 81/2015, come elencate al successivo art____ [Art___ Specifiche esigenze previste dal presente CCNL]
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (Legge n. 96/2018).
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, (___omissis)
Art. ___ - Specifiche esigenze previste dal presente CCNL
Articolo Nuovo
Ai contratti collettivi di cui all'art. 51, D. Lgs. 81/2015 è permesso di individuare nuove casistiche in presenza delle quali è possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi.
Il D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) ha introdotto con l'art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi deii'art. 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.
Con il comma 1 lett. a) dell'alt 41 bis è stata demandata alla contrattazione collettiva di cui all'alt. 51 del D. Lgs. 81/2015 la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (ma non eccedenti i 24 mesi). Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi della lettera b-bis) del comma 1, art 19 D. Lgs. n. 81/2015, fino al 30 settembre 2022.
Al fine di mantenere alto il livello di competitività del settore, le Parti concordano di dare attuazione, attraverso il presente CCNL, alla possibilità di individuare specifiche fattispecie/esigenze di cui al punto b) bis dell'alt. 19 comma 1 D. Lgs. n. 81/2015, che siano collegate alla fase di ripresa dell'economia post Covid e/o agli interventi del PNRR.
Nell'ambito della vigenza del presente CCNL ed in coerenza con i termini di Legge, le Parti ritengono che sia praticabile l'estensione a 24 mesi dei contratti a tempo determinato, qualora ricorra una delle ipotesi di seguito elencate:
- Attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
- Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza a sostegno del passaggio dalla ricerca all'Impresa (ad esempio mediante il passaggio al cloud e lo sviluppo di servizi perla connettività).
- Riconversione/innovazione dei processi produttivi con i'obbiettivo di ridurre l'impatto ambientale.
- Valorizzazione dei processi produttivi volti a sostenere il lavoro femminile, anche attraverso un sistema di misure che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere.
- Avvio di Start Up e PMI innovative volte a favorire l'imprenditoria femminile; sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a conduzione femminile o prevalentemente a conduzione femminile.
- Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione attraverso misure specifiche volte a favorire l'occupazione giovanile.
- Investimenti in percorsi di formazione e riqualificazione del personale, finalizzati all'avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
- Attivazione di processi di sviluppo correlati alla realizzazione di nuovi business, utilizzando sistemi di informazione digitali o in presenza (webinar, convegni).
Attraverso le fattispecie sopra elencate, le Parti tendono a dare una risposta immediata all'attuazione della norma, funzionale al compimento del PNRR, ed in linea con l'esigenza di valorizzare l'accrescimento delle competenze attraverso percorsi formativi dedicati, favorendo la ripresa dell'occupazione nei tempi più rapidi possibili e mantenendo alto il livello di competitività del settore, pur preservando le esigenze di flessibilità richieste dal mercato.
Effetti su proroghe e rinnovi
Il comma 1.1. dell'art. 19 D. Lgs. n. 81/2015, introduce una limitazione temporale (30 settembre 2022) al ricorso alla lettera b-bis) -specifiche esigenze - del comma 1 art 19 D. Lgs. n. 81/2015 in relazione al primo contratto a termine tra le parti ("il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1___"). Inoltre, il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 19.
Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell'alt. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente, e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.
Le aziende che intendano ricorrere a proroghe dei contratti a tempo determinato utilizzando le causali sopra enunciate, sono tenute ad inviare a fini informativi, una comunicazione alla Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL, contenente il numero dei lavoratori, la durata della proroga e la causale adottata. *
Nota a verbale.
Le Parti concordano che l'informativa destinata alla O.S. stipulante sia inoltrata al seguente indirizzo email: causaliTD.CCNLCED @uqlterziario.it
Le Parti si incontreranno a livello nazionale e aziendale per valutare l'impatto e le conseguenze delle misure adottate e rendere concreti gli elementi di cui ai precedenti commi.
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall'art. 23 D. Lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
BASE DI COMPUTO | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO |
0 - 4 | 3 |
5 - 9 | 4 |
10-20 | 5 |
Oltre 20 | 30% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le misure indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla Legge.
Accordo di rinnovo 09/03/2022 (Decorrenza 01/04/2022)
Art. 54 - Limiti quantitativi
Articolo invariato
Art. 55 - Ulteriori contratti a tempo determinato con causale
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che le aziende la cui base di computo sia superiore a 20 dipendenti, potranno assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche oltre il previsto limite massimo del 30% e fino alla misura del 50% sulla base delle condizioni che seg