CCNL in vigore
CEMENTO, CALCE, GESSO P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 14/03/2008
Dipendenti dalle piccole e medie aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso
Decorrenza: 01/03/2008
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 14/03/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
- Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 24/01/2017)
- Accordo di confluenza 10/11/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 14 marzo 2008
tra:
- l'ANIEM - Associazione nazionale Imprese Edili, rappresentata dal Presidente assistito dal Direttore Generale;
e
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, dai componenti la Direzione Nazionale e dai componenti la delegazione trattante;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti l'Esecutivo Nazionale;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale e dalla Delegazione trattante;
è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie di Cemento, Calce, Gesso.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Verbale di stipula
Roma, 5 novembre 2010
Tra
L'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili manifatturiere
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 marzo 2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma, 14 luglio 2014
tra
CONFAPI ANIEM
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L
F.i.l.c.a.-C.I.S.L
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
è s:ato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 Novembre 2010 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
La scadenza del CCNL 5 novembre 2010 ha coinciso con la fase forse più acuta del processo recessivo, iniziato con la fine del 2008. Anche il 2012 e il 2013 si sono chiusi con risultati fortemente negativi per le aziende del settore cemento e sono state attivate numerose procedure di riduzione e flessibilizzazione della forza lavoro, che interessano gli addetti delle aziende associate alle Associazioni Nazionali.
Le prospettive per il 2014 a livello nazionale sono state di un'ulteriore e pesante diminuzione dell'attività produttiva.
Il presente accordo di rinnovo costituisce pertanto la sintesi degli sforzi che le parti, consapevoli della gravità della situazione, hanno posto in essere al fine di raggiungere l'intesa, nonostante le difficoltà attuali e le criticità del futuro.
Per questi motivi il presente accordo di rinnovo è concentrato sui pochi punti agibili, al fine di poter dare una risposta alle esigenze di tutela delle retribuzioni dei lavoratori e ampliare, ove possibile, gli strumenti per contrastare la congiuntura negativa, senza influire, se non in parte limitata, sulla struttura dei costi per le aziende.
A tal proposito per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase dì stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso. A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma, 24 gennaio 2017
tra
CONFAPI ANIEM
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L
F.i.l.c.a.-C.I.S.L
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UiL vengono interamente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso.
A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".
Accordo di confluenza 10/11/2020
Verbale di stipula
Tra
CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER E
FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL
Premesso che
- La procedura di liquidazione di ANIEM è stata completata, come da verbale di Assemblea del 30-11-2020;
- ANIER ha aderito a CONFAPI a seguito della delibera del suo Consiglio Generale in data 1 febbraio 2019 e successivamente provveduto a concludere l'Iter della sua piena adesione al sistema di rappresentanza CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta delibera assembleare;
- All'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di CONFAPI/CONFAPI ANIEM e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nei CCNL
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 303 cod CNEL F027
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod INPS 302 cod CNEL F04A
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 304 cod CNEL F037
- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito e di quanto previsto nel presente accordo, i CCNL Confapi Aniem
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 098 cod CNEL F028
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod Inps 096 cod CNEL F048
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 189 cod CNEL F038
risultano essere gli unici CCNL della piccola e media industria per tali settori poiché rivestono i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015;
- ANIER riconosce i CCNL CONFAPI ANIEM elencati nel comma precedente come gli unici contratti per la piccola e media industria dei settori suddetti, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;
- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza dei CCNL ANIEM-ANIER (cod. INPS 303, 304, 302) nella contrattazione collettiva del sistema Confapi/Confapi Aniem e degli accordi collettivi e bilaterali sottoscritti in materia da Aniem - Anier
Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti, si conviene quanto segue:
1) le parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i CCNL Aniem Anier (cod INPS 302, 303, 304) cessano di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione degli stessi per mutuo consenso;
2) CONFAPI ANIEM e FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'INPS e al CNEL l'avvenuta confluenza di tali CCNL nei CCNL CONFAPI ANIEM e la conseguente cessazione dei relativi CCNL Aniem-Anier e dei corrispondenti codici Inps 303, 302,304 per gli atti di propria competenza.
Letto confermato e sottoscritto
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.
La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione di periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3 del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Le parti
assumono, nel regolare i propri comportamenti, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 22 luglio erealizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento,Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durataquadriennaletriennale tanto per la parte economica che per quella normativa.per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza diLa disdetta del CCNL - da darsi con lettera raccomandataR/Rcon avviso di ricevimento -La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modificae le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattativetresei mesi prima della scadenza del contratto.La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i
tresei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari aquattrosette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale
- in applicazione del punto 3 del Capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese- riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 51 (premio di risultato) del presente CCNL
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U. e i Sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle
Associazioni imprenditoriali territorialmente competentiOrganizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM nazionale. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U., dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'dalla Organizzazione imprenditoriale nazionaleANIEM nazionale.Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all'azienda - per i gruppi contestualmente all'ANIEM nazionale - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'ANIEM è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Nota a verbale
Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale è strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo integrativo aziendale o/e territoriale
e/o di altra natura.La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo premio di risultato del presente CCNL.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente. Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Le Parti firmatarie precisano che nelle zone dove si dovessero creare le condizioni per la contrattazione territoriale, la stessa sarà adottata con specifica regolamentazione disciplinata da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nazionali.
Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM, dall'altra.
Nota a verbale
Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise, un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Chiarimenti nota verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono sull'opportunità di favorire l'adozione a livello aziendale di Intese finalizzate alla crescita della produttività nelle diverse peculiarità individuabili nella filiera. Conseguentemente le parti - in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la contrattazione di secondo livello - qualora durante la vigenza del presente CCNL intervengano modifiche normative o interconfederali, si impegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la competitività.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso io sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 e con quelli successivi dei 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
OMISSIS
Parte I
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato paritetico nazionale (CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed operativa.
Il CPN è composto da 6 rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti dell'ANIEM.
Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni interessate unitariamente.
Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno - una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno - in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno 2 rappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logistico e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno definite dal CPN con apposito regolamento.
Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in particolare, i seguenti temi:
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 6 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori);
- la verifica dell'applicazione, per le aziende del settore cemento, dell'accordo europeo multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle aziende.
Con l'accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie di interesse dei settori, non espressamente affidategli.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
A) Settore cemento
1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di Legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, Cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1º comma del presente punto 2, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3 e 4.
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, i gruppi industriali - intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
- i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
- eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione e per sesso;
- l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
- le assenze dal lavoro;
- l'andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività;
- l'eventuale ricorso alla C.i.g. ordinaria e straordinaria;
- le attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla Legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3, daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della C.i.g. ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione di orario ed ex festività.
Le Direzioni delle aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla L. n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Settori calce, gesso e malte
1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- la realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
- significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
- le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
- gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
Parte II - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle imprese dei settori, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- protezione ambientale e gestione C02;
- utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;
- salute e sicurezza del personale;
- monitoraggio e reporting delle emissioni;
- impatto sulle comunità locali.
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, il (CPN) Comitato paritetico nazionale, predisponga un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato paritetico nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Parte I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E COMITATO PARITETICO NAZIONALE (CPN)
(Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "gruppo di lavoro" entro il 31 marzo 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.
Tale gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:
- i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale Organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale Organismo bilaterale;
- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il "welfare" integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente CCNL al Comitato paritetico nazionale;
- le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale Organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla Legge non potranno che essere a titolo gratuito.
Nota a verbale
Attivazione di un "gruppo di studio paritetico" in materia
di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, un "gruppo di studio paritetico", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili soluzioni condivise da sottoporre alle parti stipulanti.
Parte II - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
(Omissis)
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Omissis
Dichiarazione Comune
Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano - di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 dicembre 2014, quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento. Tale "Gruppo di lavoro" sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di CONFAPI ANIEM. Pertanto, nella condivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della redditività, della diffusione dell'innovazione, della strategicità della ricerca e degli aspetti sociali e ambientali, il progetto elaborato congiuntamente dal citato "Gruppo di lavoro" paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:
- i presupposti giuridici e adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;
- i compiti e individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa.
Dichiarazione a verbale
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti concordano di affidare al "Gruppo di lavoro" richiamato nella precedente dichiarazione comune il compito di approfondire entro il 31 dicembre 2014, la strumentazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n.92 (Riforma del Mercato del Lavoro).
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali il "Gruppo di lavoro" di cui sopra dovrà sviluppare uno specifico approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo in particolare del settore dell'industria del cemento alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto, anche allo scopo di esprimere sulla materia una posizione comune con un "Avviso" da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni interessate, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa
A) Settore cemento
3. OMISSIS - nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
OMISSIS
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni previsionaii circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
B) Settori calce, gesso, malte
OMISSIS
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti, daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni concernenti:
OMISSIS
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
Dichiarazione congiunta
Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali
Le parti concordano sulla necessità che le aziende dei settori rappresentati siano dotate di un codice di condotta per la prevenzione di mobbing e/o molestie sessuali.
A tal fine, viene istituito un "Gruppo di lavoro", formato da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da tre rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali, che dovrà presentare entro il 1º Giugno 2017 alle parti stipulanti il presente CCNL, una proposta di codice di condotta in materia di mobbing e/o molestie sessuali.
Art. 3 - Formazione professionale - FAPI
Le parti riconoscono concordemente l'importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell'attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:
- consentire a tutti i lavoratori l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche, organizzative, legislative;
- incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze professionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all'interno delle aziende;
- rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Le parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con FAPI - Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Le aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazione, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre all'approvazione di FAPI, secondo le modalità previste dalla Legge nazionale e dalle norme regionali.
Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi ed alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure individuate interessate.
Il Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 2 del presente contratto ha il compito di costituire il "Dossier sulla formazione nei settori rappresentati", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate, le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze formative.
Il dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della "privacy", e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui si applica il presente contratto.
È altresì affidato al Comitato il compito di monitorare l'evoluzione della normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le parti sulle opportunità di finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, il Comitato paritetico nazionale potrà essere investito dalle parti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee-guida per un piano di formazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.
Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione professionale, all'interno del Comitato paritetico nazionale potrà essere incaricato un gruppo paritetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
Art. 4 - Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di Legge.
In particolare le aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 34 - Appalti
OMISSIS
In queste situazioni, la direzione aziendale e la RSU si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le aziende informeranno trimestralmente, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatici e relativi CCNL applicati sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia. Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
OMISSIS
Accordo 10/11/2020(Decorrenza 01/07/2019)
[___]
Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Parte comune
Le parti concordano che il tema della sicurezza, anche per le attività appaltate, rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Pertanto, nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previste dalle vigenti norme di Legge, l'azienda si impegna a realizzare un corretto sistema di gestione integrato salute - sicurezza - ambiente che riguardi tutte le attività svolte nel sito.
[___]
Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
A)
1. Le parti concordano di istituire, a far data dal 1º aprile 2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (R.L.S.S.A.) che subentra al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nella titolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i. e dalla precedente regolamentazione di cui al CCNL 5 maggio 2004.
I lavoratori in tutte le unità produttive all'atto delle elezioni delle R.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km dallo stabilimento, è eletto nell'ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al R.L.S.S.A. come sopra stabilito.
Il R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della Direzione aziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 15, comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U. eletti R.L.S.S.A.
2. Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare dall'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i. le parti riconoscono che l'attività del R.L.S.S.A. in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l'azienda assicurerà la necessaria informazione/formazione del R.L.S.S.A., in particolare:
- sui temi della tutela dell'ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare 16 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 8 ore annue.
3. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro, le aziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 201 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento dell'attività produttiva.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, i R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo strettamente necessario senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i R.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all'art. 15 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
4. La Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno annualmente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di Legge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune interesse che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull'ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.
Il R.L.S.S.A. ha le competenze e svolge i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e in particolare:
a) presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al 2º comma, dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i.;
b) è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c) è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
d) riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa in materia;
e) riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. n. 915/1982;
f) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
g) è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'azienda.
Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall'art. 11, D.Lgs. n. 626/1994, l'azienda fornirà informazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.
Per le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il R.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall'emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla Legge (es. art. 339, D.P.R. n. 547/1955).
B)
1. Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of Government Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a cura dell'Associazione italiana degli igienisti industriali.
2. Potrà essere affidata ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 14, Legge n. 833/1978, o ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, salute ed ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. sono a carico dell'azienda.
Il personale di detti istituti o enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli infortuni, su richiesta del R.L.S.S.A. o delle R.S.U., formerà oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 cod. civ. - saranno inseriti nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al 2º comma, dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i., conservato in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A.
4. Le aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale, insieme al registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403, D.P.R. n. 547/1955, saranno conservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e forniti in copia su richiesta del R.L.S.S.A.
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per suo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico e/o ad istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita dall'azienda presso l'unità produttiva che ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati di:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di Legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2º comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico a norma del 3º comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- assenze per malattia ed infortunio.
7. Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni, docce e spogliatoi.
8. Le aziende provvedono e assicurano nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 21 e 22, D.Lgs. n. 626/1994 s.m. e i. con l'ausilio, se del caso, di appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
- sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
* * *
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della Legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art._- Tutela salute dei lavoratori e tutela ambiente - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A)
OMISSIS
2) Fermo restando che al RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti dalle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare dell'art. 50 D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le parti riconoscono che l'attività del RLSSA in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine, l'azienda assicurerà la necessaria informazione/formazione dei RLSSA, in particolare:
- sui temi della tutela dell'ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma, potrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare inizialmente alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore annue.
OMISSIS
Art. 7 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda
Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 8 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contratto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall'applicazione della normativa nazionale.
Art. 9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di Legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Art. 10 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confapi con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute "ad personam".
Art. 12 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti all'ANIEM-Confapi.
Art. 13 - Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della procedura di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura di conciliazione tramite l'Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta scritta, che l'Associazione farà pervenire alla controparte tramite l'Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata r/r.
La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
L'Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all'invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione delle piccole e medie imprese cui l'impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l'Associazione stessa stipulante il presente CCNL Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte presso l'anzidetta Associazione.
I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, 3º comma, cod. proc. civ. e il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura della segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la conciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ.
Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.
Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate all'esame e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro.
B) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per l'espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Associazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la scelta di quest'ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici della Associazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo raccomandata a/r, alla segreteria del Collegio, tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo dell'obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a mezzo raccomandata a/r, alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla segreteria del Collegio, entro 30 giorni.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli interessati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal 2º comma dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Per quanto riguarda l'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di Legge.
Dichiarazione a verbale
Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l'opportunità di armonizzare le due discipline.
Art. 14 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di Legge, nonché l'informazione di cui alla 1ª parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 15 - Rappresentanza sindacale unitaria
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL assumono l'iniziativa per la costituzione della R.S.U.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. e ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il monte anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1º gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del CCNL 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 della Legge n. 300/1970; la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, Legge n. 300/1970.
La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale; in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, firmatarie del vigente CCNL che partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.A.S. ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di fabbrica ove esistente.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso), durante l'orario di lavoro.
Le assemblee - che potranno riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma, rispettivamente, dell'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e della Legge 3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
Chiarimento a verbale da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte
Per l'applicazione del presente articolo ai dipendenti delle aziende esercenti la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente: "I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento".
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Art. 19 - Versamento dei contributi sindacali
Le aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore interessato. L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l'indicazione della Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata all'1% di paga base e contingenza in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le trattenute operate dall'azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono prende atto della dichiarazione suddetta.
Art. 20 - Istituti di Patronato
Le parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'azienda, convengono quanto segue:
1) I Patronati, INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, svolgeranno i compiti previsti dal D.L.Cps. 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
2) I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l'esercizio della loro attività.
3) Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell'orario di lavoro. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1 dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 21 - Periodo di prova
A partire dal 1º ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, i periodi di prova sono pari a:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
A partire dal 1º dicembre 2014 i periodi di prova sono i seguenti:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
-
34 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;-
23 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio. Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Art. 22 - Assunzione - Documenti
L'assunzione avverrà a norma delle disposizioni di Legge e degli eventuali accordi interconfederali.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
- data di assunzione;
- categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell'art. 29 (classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;
- trattamento economico iniziale;
- durata dell'eventuale periodo di prova;
- località di svolgimento del lavoro;
- tipologia del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato;
- tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di Legge.
Le informazioni circa la durata delle ferie, l'orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del CCNL applicato al lavoratore.
L'azienda è tenuta inoltre a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché le comunicazioni di cui sopra.
All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore la modulistica riguardante l'iscrizione a Concreto (scheda informativa e modulo di adesione).
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- carta d'identità o documento equivalente;
- libretto di lavoro;
- la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie se ne è in possesso;
- lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare;
- il certificato degli studi compiuti;
- eventuali ulteriori documenti che l'azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cui il lavoratore è assegnato.
È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.
Art. 23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
È in facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla Legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2º livello, dell'area specialistica, 1º, 2º e 3º livello, dell'area concettuale, 1º, 2º e 3º livello e dell'area direttiva, 1º e 2º livello.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livelli | Durata complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
Area qualificata 2º livello e specialistica 1º livello | 24 | 12 | 12 | - |
Area specialistica 2º e 3º livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area concettuale 1º livello | 42 | 14 | 16 | 12 |
Area concettuale 2º e 3º livello | 48 | 16 | 18 | 14 |
Area direttiva 1º e 2º livello | 54 | 18 | 18 | 18 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) del livello iniziale di inquadramento;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) prevista per tale livello;
- nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ. l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge.
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100 % della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 % della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie di cui all'art. 46 matureranno "pro-quota" con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo determinato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Formazione
La formazione si reali