ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Cemento, Calce, Gesso P.I. - Confapi

Cemento P.I. - Confapi

CODICE CNEL: F020

Il CCNL Cemento, Calce, Gesso P.I. - Confapi è chiuso al 10/11/2020.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 10.11.2020 si rinvia al CCNL "Materiali da costruzione " - Settore " Edilizia e Legno".

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/03/2008

CEMENTO, CALCE, GESSO P.I. - CONFAPI

 

Testo consolidato del CCNL 14/03/2008

Dipendenti dalle piccole e medie aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso

Decorrenza: 01/03/2008

Scadenza: 31/12/2018

CCNL 14/03/2008 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)

- Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)

- Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 24/01/2017)

- Accordo di confluenza 10/11/2020

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il 14 marzo 2008

tra:

- l'ANIEM - Associazione nazionale Imprese Edili, rappresentata dal Presidente assistito dal Direttore Generale;

e

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, dai componenti la Direzione Nazionale e dai componenti la delegazione trattante;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti l'Esecutivo Nazionale;

- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale e dalla Delegazione trattante;

è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie di Cemento, Calce, Gesso.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)

Verbale di stipula

 

Roma, 5 novembre 2010

Tra

L'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili manifatturiere

e

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 marzo 2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)

Verbale di stipula

 

Roma, 14 luglio 2014

tra

CONFAPI ANIEM

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L

F.i.l.c.a.-C.I.S.L

F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

è s:ato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 Novembre 2010 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL

 

Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.

Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.

La scadenza del CCNL 5 novembre 2010 ha coinciso con la fase forse più acuta del processo recessivo, iniziato con la fine del 2008. Anche il 2012 e il 2013 si sono chiusi con risultati fortemente negativi per le aziende del settore cemento e sono state attivate numerose procedure di riduzione e flessibilizzazione della forza lavoro, che interessano gli addetti delle aziende associate alle Associazioni Nazionali.

Le prospettive per il 2014 a livello nazionale sono state di un'ulteriore e pesante diminuzione dell'attività produttiva.

Il presente accordo di rinnovo costituisce pertanto la sintesi degli sforzi che le parti, consapevoli della gravità della situazione, hanno posto in essere al fine di raggiungere l'intesa, nonostante le difficoltà attuali e le criticità del futuro.

Per questi motivi il presente accordo di rinnovo è concentrato sui pochi punti agibili, al fine di poter dare una risposta alle esigenze di tutela delle retribuzioni dei lavoratori e ampliare, ove possibile, gli strumenti per contrastare la congiuntura negativa, senza influire, se non in parte limitata, sulla struttura dei costi per le aziende.

A tal proposito per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.

Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.

A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.

Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono recepiti nel presente CCNL.

Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase dì stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso. A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".

Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)

Verbale di stipula

 

Roma, 24 gennaio 2017

tra

CONFAPI ANIEM

e

Fe.n.e.a.l.-U.I.L

F.i.l.c.a.-C.I.S.L

F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L

è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL

 

Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.

Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.

Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.

Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.

A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.

Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UiL vengono interamente recepiti nel presente CCNL.

Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso.

A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".

Accordo di confluenza 10/11/2020

Verbale di stipula

 

Tra

CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER E

FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL

 

Premesso che

- La procedura di liquidazione di ANIEM è stata completata, come da verbale di Assemblea del 30-11-2020;

- ANIER ha aderito a CONFAPI a seguito della delibera del suo Consiglio Generale in data 1 febbraio 2019 e successivamente provveduto a concludere l'Iter della sua piena adesione al sistema di rappresentanza CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta delibera assembleare;

- All'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di CONFAPI/CONFAPI ANIEM e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nei CCNL

> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 303 cod CNEL F027

> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod INPS 302 cod CNEL F04A

> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 304 cod CNEL F037

- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito e di quanto previsto nel presente accordo, i CCNL Confapi Aniem

> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 098 cod CNEL F028

> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod Inps 096 cod CNEL F048

> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 189 cod CNEL F038

risultano essere gli unici CCNL della piccola e media industria per tali settori poiché rivestono i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015;

- ANIER riconosce i CCNL CONFAPI ANIEM elencati nel comma precedente come gli unici contratti per la piccola e media industria dei settori suddetti, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;

- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza dei CCNL ANIEM-ANIER (cod. INPS 303, 304, 302) nella contrattazione collettiva del sistema Confapi/Confapi Aniem e degli accordi collettivi e bilaterali sottoscritti in materia da Aniem - Anier

 

Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti, si conviene quanto segue:

 

1)    le parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i CCNL Aniem Anier (cod INPS 302, 303, 304) cessano di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione degli stessi per mutuo consenso;

2)    CONFAPI ANIEM e FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'INPS e al CNEL l'avvenuta confluenza di tali CCNL nei CCNL CONFAPI ANIEM e la conseguente cessazione dei relativi CCNL Aniem-Anier e dei corrispondenti codici Inps 303, 302,304 per gli atti di propria competenza.

Letto confermato e sottoscritto

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 - Sistema contrattuale

 

Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

 

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro

In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.

La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

La violazione di periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.

 

B) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3 del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.

 

C) Impegni delle parti

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)

Art. 1 - Sistema contrattuale

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.

Le parti assumono, nel regolare i propri comportamenti, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 22 luglio e realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro

In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale triennale tanto per la parte economica che per quella normativa. per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di La disdetta del CCNL - da darsi con lettera raccomandata R/R con avviso di ricevimento - La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica e le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre sei mesi prima della scadenza del contratto.

La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.

Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.

B) Contrattazione aziendale

La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3 del Capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 51 (premio di risultato) del presente CCNL

Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.

La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.

Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U. e i Sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti Organizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM nazionale. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U., dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'dalla Organizzazione imprenditoriale nazionale ANIEM nazionale.

Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all'azienda - per i gruppi contestualmente all'ANIEM nazionale - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.

La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

C) Impegni delle parti

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'ANIEM è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.

Nota a verbale

Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.

Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)

Art. 1 - Sistema contrattuale

 

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

Al sistema contrattuale così disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.

Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.

Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale è strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo integrativo aziendale o/e territoriale e/o di altra natura.

La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.

Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo premio di risultato del presente CCNL.

Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente. Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.

Le Parti firmatarie precisano che nelle zone dove si dovessero creare le condizioni per la contrattazione territoriale, la stessa sarà adottata con specifica regolamentazione disciplinata da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nazionali.

Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM, dall'altra.

Nota a verbale

Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise, un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.

Chiarimenti nota verbale

Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono sull'opportunità di favorire l'adozione a livello aziendale di Intese finalizzate alla crescita della produttività nelle diverse peculiarità individuabili nella filiera. Conseguentemente le parti - in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la contrattazione di secondo livello - qualora durante la vigenza del presente CCNL intervengano modifiche normative o interconfederali, si impegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la competitività.

Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)

Art. 1 - Sistema contrattuale

 

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso io sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

Al sistema contrattuale cosi disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 e con quelli successivi dei 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.

OMISSIS

 

 

 

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato paritetico nazionale sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa

 

Parte I

Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.

A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato paritetico nazionale (CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed operativa.

Il CPN è composto da 6 rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti dell'ANIEM.

Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni interessate unitariamente.

Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno - una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno - in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.

Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno 2 rappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logistico e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno definite dal CPN con apposito regolamento.

Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in particolare, i seguenti temi:

- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;

- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;

- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;

- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3;

- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 6 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori);

- la verifica dell'applicazione, per le aziende del settore cemento, dell'accordo europeo multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle aziende.

Con l'accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie di interesse dei settori, non espressamente affidategli.

Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.

Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.

Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.

Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.

 

A) Settore cemento

1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:

- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione;

- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;

- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di Legge che li riguardano;

- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;

- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;

- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;

- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, Cassa integrazione guadagni e altre causali.

A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.

Le parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.

In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.

Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1º comma del presente punto 2, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3 e 4.

3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, i gruppi industriali - intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:

- i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;

- eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;

- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione e per sesso;

- l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;

- le assenze dal lavoro;

- l'andamento  della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività;

- l'eventuale ricorso alla C.i.g. ordinaria e straordinaria;

- le attività conferite in appalto.

I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla Legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.

4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3, daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della C.i.g. ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione di orario ed ex festività.

Le Direzioni delle aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla L. n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.

 

B) Settori calce, gesso e malte

1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:

- la realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;

- significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;

- le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.

2. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:

- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, nonché la sua situazione economica;

- gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;

- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

- le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.

 

Parte II - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa

1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.

2) Le parti convengono, in particolare:

- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle imprese dei settori, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;

- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.

3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:

- protezione ambientale e gestione C02;

- utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;

- salute e sicurezza del personale;

- monitoraggio e reporting delle emissioni;

- impatto sulle comunità locali.

4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.

5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.

6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, il (CPN) Comitato paritetico nazionale, predisponga un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato paritetico nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa

 

Parte I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E COMITATO PARITETICO NAZIONALE (CPN)

(Omissis)

Dichiarazione comune

Le parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "gruppo di lavoro" entro il 31 marzo 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.

Tale gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:

- i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale Organismo bilaterale;

- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale Organismo bilaterale;

- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il "welfare" integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;

- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente CCNL al Comitato paritetico nazionale;

- le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale Organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla Legge non potranno che essere a titolo gratuito.

Nota a verbale

Attivazione di un "gruppo di studio paritetico" in materia

di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori

Le parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, un "gruppo di studio paritetico", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili soluzioni condivise da sottoporre alle parti stipulanti.

 

Parte II - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

(Omissis)

Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa

 

Omissis

Dichiarazione Comune

Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano - di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 dicembre 2014, quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento. Tale "Gruppo di lavoro" sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di CONFAPI ANIEM. Pertanto, nella condivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della redditività, della diffusione dell'innovazione, della strategicità della ricerca e degli aspetti sociali e ambientali, il progetto elaborato congiuntamente dal citato "Gruppo di lavoro" paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:

- i presupposti giuridici e adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;

- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;

- i compiti e individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa.

Dichiarazione a verbale

Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti concordano di affidare al "Gruppo di lavoro" richiamato nella precedente dichiarazione comune il compito di approfondire entro il 31 dicembre 2014, la strumentazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n.92 (Riforma del Mercato del Lavoro).

Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali il "Gruppo di lavoro" di cui sopra dovrà sviluppare uno specifico approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo in particolare del settore dell'industria del cemento alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto, anche allo scopo di esprimere sulla materia una posizione comune con un "Avviso" da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni interessate, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)

Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa

 

A) Settore cemento

3. OMISSIS - nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso

OMISSIS

4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni previsionaii circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.

 

B) Settori calce, gesso, malte

OMISSIS

3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti, daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni concernenti:

OMISSIS

- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso

Dichiarazione congiunta

Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali

Le parti concordano sulla necessità che le aziende dei settori rappresentati siano dotate di un codice di condotta per la prevenzione di mobbing e/o molestie sessuali.

A tal fine, viene istituito un "Gruppo di lavoro", formato da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da tre rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali, che dovrà presentare entro il 1º Giugno 2017 alle parti stipulanti il presente CCNL, una proposta di codice di condotta in materia di mobbing e/o molestie sessuali.

 

 

Art. 3 - Formazione professionale - FAPI

 

Le parti riconoscono concordemente l'importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell'attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.

Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:

- consentire a tutti i lavoratori l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche, organizzative, legislative;

- incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze professionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all'interno delle aziende;

- rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.

Le parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con FAPI - Fondo interprofessionale per la formazione continua.

Le aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazione, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre all'approvazione di FAPI, secondo le modalità previste dalla Legge nazionale e dalle norme regionali.

Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi ed alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure individuate interessate.

Il Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 2 del presente contratto ha il compito di costituire il "Dossier sulla formazione nei settori rappresentati", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate, le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze formative.

Il dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della "privacy", e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui si applica il presente contratto.

È altresì affidato al Comitato il compito di monitorare l'evoluzione della normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le parti sulle opportunità di finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.

Acquisita la normale operatività, il Comitato paritetico nazionale potrà essere investito dalle parti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee-guida per un piano di formazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.

Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione professionale, all'interno del Comitato paritetico nazionale potrà essere incaricato un gruppo paritetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.

 

 

Art. 4 - Gestione delle crisi occupazionali

 

Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.

 

 

Art. 5 - Appalti

 

Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di Legge.

In particolare le aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le atti