S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 10.11.2020 si rinvia al CCNL "Materiali da costruzione " - Settore " Edilizia e Legno".
Testo Consolidato CCNL del 14/03/2008
CEMENTO, CALCE, GESSO P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 14/03/2008
Dipendenti dalle piccole e medie aziende esercenti la produzione del cemento, del fibro-cemento, della calce e del gesso
Decorrenza: 01/03/2008
Scadenza: 31/12/2018
CCNL 14/03/2008 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
- Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 24/01/2017)
- Accordo di confluenza 10/11/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 14 marzo 2008
tra:
- l'ANIEM - Associazione nazionale Imprese Edili, rappresentata dal Presidente assistito dal Direttore Generale;
e
- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, dai componenti la Direzione Nazionale e dai componenti la delegazione trattante;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti l'Esecutivo Nazionale;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale e dalla Delegazione trattante;
è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle Piccole e Medie Industrie di Cemento, Calce, Gesso.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Verbale di stipula
Roma, 5 novembre 2010
Tra
L'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili manifatturiere
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 marzo 2008 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma, 14 luglio 2014
tra
CONFAPI ANIEM
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L
F.i.l.c.a.-C.I.S.L
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
è s:ato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 Novembre 2010 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
La scadenza del CCNL 5 novembre 2010 ha coinciso con la fase forse più acuta del processo recessivo, iniziato con la fine del 2008. Anche il 2012 e il 2013 si sono chiusi con risultati fortemente negativi per le aziende del settore cemento e sono state attivate numerose procedure di riduzione e flessibilizzazione della forza lavoro, che interessano gli addetti delle aziende associate alle Associazioni Nazionali.
Le prospettive per il 2014 a livello nazionale sono state di un'ulteriore e pesante diminuzione dell'attività produttiva.
Il presente accordo di rinnovo costituisce pertanto la sintesi degli sforzi che le parti, consapevoli della gravità della situazione, hanno posto in essere al fine di raggiungere l'intesa, nonostante le difficoltà attuali e le criticità del futuro.
Per questi motivi il presente accordo di rinnovo è concentrato sui pochi punti agibili, al fine di poter dare una risposta alle esigenze di tutela delle retribuzioni dei lavoratori e ampliare, ove possibile, gli strumenti per contrastare la congiuntura negativa, senza influire, se non in parte limitata, sulla struttura dei costi per le aziende.
A tal proposito per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase dì stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso. A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma, 24 gennaio 2017
tra
CONFAPI ANIEM
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L
F.i.l.c.a.-C.I.S.L
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 14 luglio 2014 per i dipendenti delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Premessa all'Accordo di rinnovo del CCNL
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle Imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI, le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale o territoriale.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UiL vengono interamente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso.
A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".
Accordo di confluenza 10/11/2020
Verbale di stipula
Tra
CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER E
FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL
Premesso che
- La procedura di liquidazione di ANIEM è stata completata, come da verbale di Assemblea del 30-11-2020;
- ANIER ha aderito a CONFAPI a seguito della delibera del suo Consiglio Generale in data 1 febbraio 2019 e successivamente provveduto a concludere l'Iter della sua piena adesione al sistema di rappresentanza CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta delibera assembleare;
- All'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di CONFAPI/CONFAPI ANIEM e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nei CCNL
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 303 cod CNEL F027
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod INPS 302 cod CNEL F04A
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 304 cod CNEL F037
- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito e di quanto previsto nel presente accordo, i CCNL Confapi Aniem
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 098 cod CNEL F028
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod Inps 096 cod CNEL F048
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 189 cod CNEL F038
risultano essere gli unici CCNL della piccola e media industria per tali settori poiché rivestono i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015;
- ANIER riconosce i CCNL CONFAPI ANIEM elencati nel comma precedente come gli unici contratti per la piccola e media industria dei settori suddetti, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;
- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza dei CCNL ANIEM-ANIER (cod. INPS 303, 304, 302) nella contrattazione collettiva del sistema Confapi/Confapi Aniem e degli accordi collettivi e bilaterali sottoscritti in materia da Aniem - Anier
Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti, si conviene quanto segue:
1) le parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i CCNL Aniem Anier (cod INPS 302, 303, 304) cessano di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione degli stessi per mutuo consenso;
2) CONFAPI ANIEM e FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'INPS e al CNEL l'avvenuta confluenza di tali CCNL nei CCNL CONFAPI ANIEM e la conseguente cessazione dei relativi CCNL Aniem-Anier e dei corrispondenti codici Inps 303, 302,304 per gli atti di propria competenza.
Letto confermato e sottoscritto
DISPOSIZIONI GENERALI E SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti assumono nel regolare i propri comportamenti lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e realizzano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.
A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata r.r.
La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione di periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale - in applicazione del punto 3 del capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese - riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U., e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U. e, dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'Organizzazione imprenditoriale nazionale.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'Associazione imprenditoriale è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Le parti
assumono, nel regolare i propri comportamenti, lo spirito, le finalità e gli indirizzi di cui al Protocollo 22 luglio erealizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale ed aziendale.A) Contratto collettivo nazionale di lavoro
In applicazione di quanto previsto ai punti 2 e 4 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento,Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durataquadriennaletriennale tanto per la parte economica che per quella normativa.per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza diLa disdetta del CCNL - da darsi con lettera raccomandataR/Rcon avviso di ricevimento -La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modificae le richieste per il rinnovo, saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattativetresei mesi prima della scadenza del contratto.La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i
tresei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto, e comunque per un periodo complessivamente pari aquattrosette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale per la determinazione della quale si fa rinvio a quanto stabilito in materia dal citato Protocollo.Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorrenti tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
B) Contrattazione aziendale
La contrattazione a livello aziendale
- in applicazione del punto 3 del Capitolo assetti contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993, al quale si fa integrale riferimento, anche con particolare riguardo a quanto previsto per le piccole imprese- riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 51 (premio di risultato) del presente CCNL
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione aziendale.
Titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le R.S.U. e i Sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle
Associazioni imprenditoriali territorialmente competentiOrganizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM nazionale. Per i gruppi la titolarità e la competenza appartengono, da una parte, alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e alle R.S.U., dall'altra, alle Direzioni aziendali assistite dall'dalla Organizzazione imprenditoriale nazionaleANIEM nazionale.Fermo restando quanto sopra, le richieste di rinnovo degli accordi aziendali dovranno essere sottoscritte congiuntamente dai soggetti individuati nel comma precedente e presentate all'azienda - per i gruppi contestualmente all'ANIEM nazionale - in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
C) Impegni delle parti
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il presente contratto e le norme applicative aziendali da esso previste. A tale fine l'ANIEM è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono cemento, calce e suoi derivati (es.: premiscelati), gesso e relativi manufatti, malte e materiali di base per le costruzioni nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte.
Nota a verbale
Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale è strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo integrativo aziendale o/e territoriale
e/o di altra natura.La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo premio di risultato del presente CCNL.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente. Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Le Parti firmatarie precisano che nelle zone dove si dovessero creare le condizioni per la contrattazione territoriale, la stessa sarà adottata con specifica regolamentazione disciplinata da CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL nazionali.
Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM, dall'altra.
Nota a verbale
Le Parti nel considerare la contrattazione collettiva, esercitata nel rispetto delle regole sopracitate e condivise, un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, concordano di istituire, entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di sottoporre alla valutazione delle stesse una disciplina compiuta sulla individuazione delle materie di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, quelle della sola contrattazione aziendale, e le materie su cui si esercita una competenza concorrente.
Chiarimenti nota verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono sull'opportunità di favorire l'adozione a livello aziendale di Intese finalizzate alla crescita della produttività nelle diverse peculiarità individuabili nella filiera. Conseguentemente le parti - in considerazione delle possibili evoluzioni normative anche di carattere fiscale e previdenziale volte a incentivare la contrattazione di secondo livello - qualora durante la vigenza del presente CCNL intervengano modifiche normative o interconfederali, si impegnano ad incontrarsi per valutare gli impatti e le eventuali opportunità che potrebbero essere generati da misure incentivanti la produttività e la competitività.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 1 - Sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso io sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da CONFAPI ANIEM sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli. A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 e con quelli successivi dei 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tali Accordi Interconfederali si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti. Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
OMISSIS
Parte I
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti istituiscono il Comitato paritetico nazionale (CPN) permanente con propria autonomia funzionale ed operativa.
Il CPN è composto da 6 rappresentanti le Organizzazioni sindacali e da 6 rappresentanti dell'ANIEM.
Le nomine di parte sindacale saranno effettuate dalle Organizzazioni interessate unitariamente.
Il CPN si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno - una nel mese di aprile e una nel mese di ottobre di ciascun anno - in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Il CPN si considera regolarmente costituito se sono presenti almeno 2 rappresentanti per ciascuna componente. Il coordinamento logistico e le attività di segreteria, ivi compresi i verbali delle riunioni del CPN, nonché eventuali ulteriori aspetti organizzativi, saranno definite dal CPN con apposito regolamento.
Oggetto del programma dei lavori del Comitato saranno, in particolare, i seguenti temi:
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 3;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive dell'Unione europea in materia. Per tali materie vedasi inoltre quanto previsto all'art. 6 (Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori);
- la verifica dell'applicazione, per le aziende del settore cemento, dell'accordo europeo multisettoriale, sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo le parti recepiscono nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- il monitoraggio degli andamenti occupazionali e delle tipologie contrattuali presenti nelle aziende.
Con l'accordo di entrambe le componenti, il CPN può intervenire su materie di interesse dei settori, non espressamente affidategli.
Qualora insorgessero problemi per la costituzione o il funzionamento del CPN, le parti stipulanti potranno intervenire per le relative soluzioni.
Le parti potranno inoltre esprimere autonome valutazioni sulle iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro.
Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
A) Settore cemento
1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di Legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale;
- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, Cassa integrazione guadagni e altre causali.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti, in tali occasioni, potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1º comma del presente punto 2, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società gli incontri di cui sopra saranno assorbiti da quelli previsti ai successivi punti 3 e 4.
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, i gruppi industriali - intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero aziende che detengano la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto - forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa:
- i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti;
- eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro;
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione e per sesso;
- l'andamento complessivo del lavoro straordinario e dei turni di lavoro;
- le assenze dal lavoro;
- l'andamento della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione d'orario ed ex festività;
- l'eventuale ricorso alla C.i.g. ordinaria e straordinaria;
- le attività conferite in appalto.
I gruppi industriali dei settori rappresentati forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva, su iniziative formative, nonché sulle linee generali di sicurezza e di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla Legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra saranno fornite, su richiesta, alle singole R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3, daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro, della C.i.g. ordinaria e straordinaria, della fruizione delle ferie e dei permessi per riduzione di orario ed ex festività.
Le Direzioni delle aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla L. n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Settori calce, gesso e malte
1. I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- la realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati;
- significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
- le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere, avvalendosi del Comitato paritetico nazionale in sede istruttoria, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1, le Direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 50 lavoratori dipendenti - daranno, ove richieste, alla R.S.U. nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni concernenti:
- l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività aziendale, nonché la sua situazione economica;
- gli investimenti realizzati nel biennio precedente e quelli in programma per il biennio successivo - ripartiti per ampliamenti, nuovi impianti e a fini ambientali;
- la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- le decisioni che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro in essere.
Parte II - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle imprese dei settori, assicurando lo sviluppo delle capacità produttive, la tutela dell'occupazione unitamente alla costruzione di una adeguata e coerente strategia ambientale;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- protezione ambientale e gestione C02;
- utilizzo prodotti e combustibili tradizionali e alternativi;
- salute e sicurezza del personale;
- monitoraggio e reporting delle emissioni;
- impatto sulle comunità locali.
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, il (CPN) Comitato paritetico nazionale, predisponga un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato paritetico nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
Parte I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E COMITATO PARITETICO NAZIONALE (CPN)
(Omissis)
Dichiarazione comune
Le parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "gruppo di lavoro" entro il 31 marzo 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un Organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento.
Tale gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:
- i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale Organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale Organismo bilaterale;
- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il "welfare" integrativo e la responsabilità sociale d'impresa;
- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dall'art. 2 del vigente CCNL al Comitato paritetico nazionale;
- le misure e le modalità di finanziamento, fermo restando che tutte le cariche dell'eventuale Organismo bilaterale in quanto non diversamente previsto dalla Legge non potranno che essere a titolo gratuito.
Nota a verbale
Attivazione di un "gruppo di studio paritetico" in materia
di mercato del lavoro e partecipazione dei lavoratori
Le parti concordano di istituire entro il primo anno di vigenza del presente CCNL, un "gruppo di studio paritetico", formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti l'ANIEM, con il compito di monitorare e studiare l'evoluzione legislativa, nazionale ed in ambito UE, riguardante il rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi del mercato del lavoro e delle tipologie contrattuali, del sistema degli ammortizzatori sociali nonché della partecipazione dei lavoratori anche al fine di determinare possibili soluzioni condivise da sottoporre alle parti stipulanti.
Parte II - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
(Omissis)
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali. Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'impresa
Omissis
Dichiarazione Comune
Le Parti nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano - di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 dicembre 2014, quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un organismo bilaterale nel settore dell'industria del cemento. Tale "Gruppo di lavoro" sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti di CONFAPI ANIEM. Pertanto, nella condivisione del valore della crescita della produttività di sistema e della redditività, della diffusione dell'innovazione, della strategicità della ricerca e degli aspetti sociali e ambientali, il progetto elaborato congiuntamente dal citato "Gruppo di lavoro" paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:
- i presupposti giuridici e adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale organismo bilaterale;
- i compiti e individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il welfare integrativo e la responsabilità sociale d'impresa.
Dichiarazione a verbale
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti concordano di affidare al "Gruppo di lavoro" richiamato nella precedente dichiarazione comune il compito di approfondire entro il 31 dicembre 2014, la strumentazione prevista dalla Legge 28 giugno 2012 n.92 (Riforma del Mercato del Lavoro).
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali il "Gruppo di lavoro" di cui sopra dovrà sviluppare uno specifico approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo in particolare del settore dell'industria del cemento alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto, anche allo scopo di esprimere sulla materia una posizione comune con un "Avviso" da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni interessate, in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 2 - Sistema di relazioni industriali e Comitato Paritetico Nazionale - Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale di impresa
A) Settore cemento
3. OMISSIS - nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
OMISSIS
4. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti - che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni previsionaii circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
B) Settori calce, gesso, malte
OMISSIS
3. Di norma annualmente, tenuti presenti i risultati e le valutazioni svolte tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1), le direzioni delle aziende significative - intendendosi per tali quelle che occupino almeno 30 lavoratori dipendenti, daranno, ove richieste, alla RSU nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive associazioni sindacali, informazioni concernenti:
OMISSIS
- la distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai), per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso
Dichiarazione congiunta
Attivazione di un "Gruppo di lavoro" in materia di mobbing e/o molestie sessuali
Le parti concordano sulla necessità che le aziende dei settori rappresentati siano dotate di un codice di condotta per la prevenzione di mobbing e/o molestie sessuali.
A tal fine, viene istituito un "Gruppo di lavoro", formato da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e da tre rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali, che dovrà presentare entro il 1º Giugno 2017 alle parti stipulanti il presente CCNL, una proposta di codice di condotta in materia di mobbing e/o molestie sessuali.
Art. 3 - Formazione professionale - FAPI
Le parti riconoscono concordemente l'importanza della formazione professionale, strumento essenziale per la crescita delle risorse umane nell'attività lavorativa, e di conseguenza, a livello personale.
Le parti individuano, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, le seguenti finalità prioritarie da perseguirsi attraverso iniziative di formazione professionale:
- consentire a tutti i lavoratori l'acquisizione di conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche, organizzative, legislative;
- incentivare i lavoratori ad ampliare e ad accrescere le loro competenze professionali, non solo tecniche, ma anche relazionali, al fine di renderli idonei a cogliere opportunità di sviluppi di carriera all'interno delle aziende;
- rispondere a necessità di aggiornamento ed eventuale riqualificazione dei lavoratori, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Le parti, riferendosi alle previsioni delle leggi e degli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, intendono concordemente delineare le modalità di rapporto con FAPI - Fondo interprofessionale per la formazione continua.
Le aziende concorderanno in tempi utili con le R.S.U. i piani di formazione, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da sottoporre all'approvazione di FAPI, secondo le modalità previste dalla Legge nazionale e dalle norme regionali.
Questi piani di formazione, oltre ai percorsi formativi ed alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, prevederanno le modalità di svolgimento delle iniziative di formazione, nonché quelle di partecipazione delle figure individuate interessate.
Il Comitato paritetico nazionale di cui all'art. 2 del presente contratto ha il compito di costituire il "Dossier sulla formazione nei settori rappresentati", raccogliendo dalle aziende copia dei piani di formazione concordati, anche al fine di proporre alle realtà di impresa meno strutturate, le esperienze acquisite, se del caso rimodulate alle specifiche esigenze formative.
Il dossier sulla formazione sarà realizzato nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di tutela della "privacy", e non potrà essere oggetto di diffusione, nemmeno parziale, al di fuori dei settori a cui si applica il presente contratto.
È altresì affidato al Comitato il compito di monitorare l'evoluzione della normativa in materia di formazione professionale, a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di tenere aggiornate le parti sulle opportunità di finanziamento, e l'eventuale introduzione e sviluppo di nuovi strumenti di formazione.
Acquisita la normale operatività, il Comitato paritetico nazionale potrà essere investito dalle parti di ulteriori compiti in materia di formazione professionale, quali ad esempio lo studio di linee-guida per un piano di formazione di base destinato agli addetti dei settori a cui si applica il presente contratto.
Per la gestione delle suddette attività in materia di formazione professionale, all'interno del Comitato paritetico nazionale potrà essere incaricato un gruppo paritetico ristretto, che provvederà a relazionare, con la periodicità che verrà concordemente stabilita, il Comitato nella sua interezza.
Art. 4 - Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diversificate e specifiche esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle aziende, le parti stipulanti convengono sulla opportunità che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori sociali siano utilizzati in modo da contenere il ricorso alle misure previste per le eccedenze occupazionali.
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di Legge.
In particolare le aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, la R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della R.S.U. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le aziende informeranno la R.S.U. sulle date di scadenza dei contratti di appalto.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 34 - Appalti
OMISSIS
In queste situazioni, la direzione aziendale e la RSU si incontreranno per approfondire i casi specifici e valutare eventuali soluzioni alternative.
Le aziende informeranno trimestralmente, per iscritto, la RSU sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatici e relativi CCNL applicati sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta della RSU sarà effettuato un incontro per l'esame della materia. Le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
OMISSIS
Accordo 10/11/2020(Decorrenza 01/07/2019)
[___]
Sicurezza nelle manutenzioni e negli appalti
Parte comune
Le parti concordano che il tema della sicurezza, anche per le attività appaltate, rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Pertanto, nell'ambito delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali previste dalle vigenti norme di Legge, l'azienda si impegna a realizzare un corretto sistema di gestione integrato salute - sicurezza - ambiente che riguardi tutte le attività svolte nel sito.
[___]
Art. 6 - Ambiente di lavoro e tutela salute dei lavoratori
A)
1. Le parti concordano di istituire, a far data dal 1º aprile 2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e ambiente (R.L.S.S.A.) che subentra al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) nella titolarità dei diritti del ruolo e delle attribuzioni previste dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i. e dalla precedente regolamentazione di cui al CCNL 5 maggio 2004.
I lavoratori in tutte le unità produttive all'atto delle elezioni delle R.S.U. eleggono, tra i componenti le R.S.U., il R.L.S.S.A. nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
Nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, le cui cave si trovano ubicate ad una distanza superiore a 20 km dallo stabilimento, è eletto nell'ambito delle R.S.U. apposito R.L.S.S.A. tra i lavoratori della cava, in aggiunta e con proprie specifiche competenze e funzioni rispetto al R.L.S.S.A. come sopra stabilito.
Il R.L.S.S.A. rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza e salute secondo la disciplina del presente articolo ed è interlocutore della Direzione aziendale nell'esercizio delle proprie competenze, all'interno dello stabilimento e delle relative pertinenze.
Nella comunicazione scritta alla Direzione aziendale, di cui all'art. 15, comma 5 del presente contratto, verrà data indicazione espressa dei nominativi dei componenti delle R.S.U. eletti R.L.S.S.A.
2. Fermo restando che al R.L.S.S.A. sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare dall'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i. le parti riconoscono che l'attività del R.L.S.S.A. in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine l'azienda assicurerà la necessaria informazione/formazione del R.L.S.S.A., in particolare:
- sui temi della tutela dell'ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il R.L.S.S.A., oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma potrà utilizzare 16 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare, inizialmente, alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 8 ore annue.
3. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994 nonché per la partecipazione ad iniziative formative concernenti la materia dell'igiene e sicurezza del lavoro, le aziende metteranno a disposizione dei R.L.S.S.A. un monte ore di permessi retribuiti pari a:
- 48 ore annue nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 88 ore annue nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti;
- 128 ore annue nelle unità produttive che occupano oltre 201 dipendenti.
I permessi debbono essere richiesti dai R.L.S.S.A. di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore indicando, in caso di più rappresentanti, il/i nominativo/i. Il godimento dei permessi non deve pregiudicare l'andamento dell'attività produttiva.
Per l'espletamento dei compiti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, i R.L.S.S.A. potranno disporre del tempo strettamente necessario senza pregiudizio né della retribuzione né dei permessi retribuiti come sopra definiti e loro spettanti.
Detti permessi assorbono, fino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo. Oltre ai permessi retribuiti di cui sopra i R.L.S.S.A. potranno avvalersi, per l'espletamento dei compiti loro affidati, anche dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U. In tal caso la richiesta per la fruizione dei relativi permessi sarà effettuata dalla R.S.U. secondo le modalità fissate per i permessi spettanti alla R.S.U. e di cui all'art. 15 del presente contratto indicando il/i nominativo/i del/i beneficiario/i.
4. La Direzione aziendale, il R.L.S.S.A. e la R.S.U. si incontreranno annualmente, un mese prima della riunione periodica prevista dalla norma di Legge, al fine di verificare congiuntamente eventuali temi di comune interesse che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché sull'ambiente, da sviluppare nella predetta riunione periodica.
Il R.L.S.S.A. ha le competenze e svolge i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e in particolare:
a) presenzia alle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché alla trascrizione dei risultati nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al 2º comma, dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i.;
b) è consultato sulle iniziative aziendali di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c) è consultato sulle innovazioni tecnologiche che abbiano riflesso sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro e riceve informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi;
d) riceve informazioni sulle procedure di prevenzione in caso di utilizzo nel ciclo produttivo dei residui classificati come tossici e nocivi ai sensi della specifica normativa in materia;
e) riceve informazioni sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. n. 915/1982;
f) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
g) è consultato per la realizzazione di programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'azienda.
Nella riunione periodica, oltre ai temi stabiliti dall'art. 11, D.Lgs. n. 626/1994, l'azienda fornirà informazioni riguardo ad aspetti ambientali significativi.
Per le visite ai luoghi di lavoro il R.L.S.S.A., contestualmente alla richiesta delle ore di permesso necessarie, preavverte la Direzione aziendale per la loro effettuazione unitamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero ad addetto da questi incaricato, presente nell'unità produttiva. In presenza di situazioni di oggettiva gravità ed emergenza, fermo restando l'obbligo del preavviso alla Direzione aziendale, il R.L.S.S.A., in caso di dichiarato impedimento della stessa Direzione aziendale, potrà effettuare da solo la visita al luogo di lavoro interessato dall'emergenza. Le visite avranno luogo compatibilmente con le esigenze produttive e nel rispetto delle limitazioni previste dalla Legge (es. art. 339, D.P.R. n. 547/1955).
B)
1. Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica fanno riferimento ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in assenza di dette norme, dalle tabelle dell'American Conference of Government Industrial Hygienists nella traduzione del testo in lingua inglese a cura dell'Associazione italiana degli igienisti industriali.
2. Potrà essere affidata ai Servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 14, Legge n. 833/1978, o ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. (Rappresentante dei lavoratori della sicurezza, salute ed ambiente) le rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. sono a carico dell'azienda.
Il personale di detti istituti o enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni delle precedenti o in occasione di modifiche del processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e comunque in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati degli infortuni, su richiesta del R.L.S.S.A. o delle R.S.U., formerà oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
3. I risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 cod. civ. - saranno inseriti nel documento sulla valutazione dei rischi di cui al 2º comma, dell'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i., conservato in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e fornito in copia su richiesta del R.L.S.S.A.
4. Le aziende raccoglieranno le statistiche afferenti le assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale, insieme al registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403, D.P.R. n. 547/1955, saranno conservati in stabilimento a cura della Direzione per consultazione e forniti in copia su richiesta del R.L.S.S.A.
5. I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio. Dei risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati sarà data notizia al R.L.S.S.A. in forma anonima collettiva e per suo tramite alle R.S.U. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad istituti o enti qualificati di diritto pubblico e/o ad istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e R.L.S.S.A. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
6. Viene istituita la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, custodita dall'azienda presso l'unità produttiva che ne consegna copia al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o quando lo stesso ne fa richiesta, sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati di:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di Legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2º comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico a norma del 3º comma dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- assenze per malattia ed infortunio.
7. Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che disciplinano tale materia, in particolare per quanto riguarda la fornitura dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, l'approvvigionamento dell'acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni, docce e spogliatoi.
8. Le aziende provvedono e assicurano nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione e informazione non inferiore a quella prevista dagli artt. 21 e 22, D.Lgs. n. 626/1994 s.m. e i. con l'ausilio, se del caso, di appositi supporti a stampa:
- sui rischi specifici cui possono essere esposti, sulle norme di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza;
- sui dispositivi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
* * *
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai R.L.S.S.A. dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della Legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art._- Tutela salute dei lavoratori e tutela ambiente - Prevenzione e sicurezza sul lavoro
A)
OMISSIS
2) Fermo restando che al RLSSA sono attribuite le prerogative previste dalle vigenti dalle vigenti disposizioni di Legge ed in particolare dell'art. 50 D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, le parti riconoscono che l'attività del RLSSA in materia di sicurezza, salute e ambiente deve rispondere a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e collaborazione per il loro raggiungimento. A tal fine, l'azienda assicurerà la necessaria informazione/formazione dei RLSSA, in particolare:
- sui temi della tutela dell'ambiente;
- sui programmi di miglioramento delle prestazioni ambientali;
- sullo sviluppo di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale.
Il RLSSA, oltre ai permessi retribuiti di cui al successivo comma, potrà utilizzare 24 ore annue retribuite aggiuntive, per le cementerie a ciclo completo, da dedicare inizialmente alla formazione; per tutte le altre unità produttive del cemento, nonché per i settori calce, gesso e malte, tali ore aggiuntive, da dedicare inizialmente alla formazione, sono pari a 16 ore annue.
OMISSIS
Art. 7 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda
Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento, e in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, al trattamento di fine rapporto e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 8 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti, preso atto delle iniziative legislative volte al conseguimento delle pari opportunità per le lavoratrici, realizzeranno, in vigenza del contratto nazionale di lavoro, apposito incontro per esaminare le azioni positive che possono derivare dall'applicazione della normativa nazionale.
Art. 9 - Tutele alle categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di Legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione e aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che saranno introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Art. 10 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confapi con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.
Art. 11 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute "ad personam".
Art. 12 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, dovessero con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso Organizzazioni aderenti all'ANIEM-Confapi.
Art. 13 - Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale
A) Qualora uno dei soggetti destinatari del presente contratto intende proporre in giudizio una domanda relativa al rapporto disciplinato dal contratto nazionale, si avvarrà della procedura di conciliazione appresso prevista in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Chi intende agire giudizialmente promuove la procedura di conciliazione tramite l'Associazione cui aderisce o conferisce mandato con richiesta scritta, che l'Associazione farà pervenire alla controparte tramite l'Organizzazione che la rappresenta con lettera raccomandata r/r.
La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
L'Organizzazione che rappresenta la parte attrice, contestualmente all'invio alla controparte della lettera del proprio rappresentato di cui al punto A), chiederà la costituzione della Commissione sindacale di conciliazione che è composta da un rappresentante della Organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione delle piccole e medie imprese cui l'impresa aderisce o conferisce mandato speciale, designato previa intesa con l'Associazione stessa stipulante il presente CCNL Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte presso l'anzidetta Associazione.
I rappresentanti designati dalle parti si riuniscono entro 20 giorni dalla comunicazione della richiesta di procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche in più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di cui al punto 3.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, 3º comma, cod. proc. civ. e il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura della segreteria. La sottoscrizione del verbale rende inoppugnabile la conciliazione la quale acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ.
Se la conciliazione non riesce si redige processo verbale che contiene le posizioni delle parti e le ragioni del mancato accordo. Di tali ragioni il giudice terrà conto ai fini della determinazione delle spese del successivo giudizio.
Nel verbale di mancata conciliazione le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito non controverso del lavoratore. In questo ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 cod. proc. civ.
Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti contestualmente alla sottoscrizione.
Eventuali questioni interpretative e/o applicative della presente procedura sono demandate all'esame e alla decisione delle parti stipulanti il contratto nazionale di lavoro.
B) Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine per l'espletamento della procedura conciliativa, le parti possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del Collegio arbitrale istituito a cura delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.
Il Collegio, che resterà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile. Esso è composto da 3 membri di cui due designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e dalla Associazione imprenditoriale stipulante ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle predette parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di essa, sarà designato, su richiesta di una delle parti stipulanti, dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri adottati per la scelta di quest'ultimo.
Il Collegio ha sede presso gli uffici della Associazione imprenditoriale che provvederà a svolgere anche le funzioni di segreteria del Collegio, ma potrà riunirsi anche altrove previo accordo tra le Organizzazioni stipulanti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti alla partecipazione alle riunioni del Presidente, saranno ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute per gli altri componenti il Collegio restano a carico delle rispettive parti in causa.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale deve contenere l'indicazione della parte istante, l'elezione di domicilio presso la segreteria del Collegio e l'esposizione dei fatti.
Tale richiesta sarà inviata dall'interessato, a mezzo raccomandata a/r, alla segreteria del Collegio, tramite l'Organizzazione sindacale di appartenenza, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di esito negativo dell'obbligatorio tentativo di conciliazione o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
Copia della richiesta dovrà altresì essere contemporaneamente trasmessa, a mezzo raccomandata a/r, alla controparte datoriale, la quale potrà a sua volta aderire alla richiesta medesima con comunicazione alla segreteria del Collegio, entro 30 giorni.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta degli interessati di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante, come pure il conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
L'eventuale istruttoria della controversia si svolgerà in forma prevalentemente orale, secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio nella prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti potranno essere assistite da Organizzazioni sindacali e/o da legali di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti potranno depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
Il Collegio dovrà emettere il lodo entro sessanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione riguardante l'adesione alla richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal 2º comma dell'art. 412-quater cod. proc. civ.
Per quanto riguarda l'impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale si rinvia alle norme di Legge.
Dichiarazione a verbale
Nel caso di sopravvenienza di un accordo interconfederale sulla materia di cui al presente articolo, le parti si incontreranno per esaminare l'opportunità di armonizzare le due discipline.
Art. 14 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di Legge, nonché l'informazione di cui alla 1ª parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 15 - Rappresentanza sindacale unitaria
In ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL assumono l'iniziativa per la costituzione della R.S.U.
La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Organizzazioni sindacali sopra richiamate, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Organizzazioni firmatarie del presente CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità produttive da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità produttive da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unità produttive da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unità produttive da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità produttive oltre 600 dipendenti.
I nominativi dei componenti la R.S.U., eletti e/o designati, saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la R.S.U., per il tramite dell'Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la R.S.U. subentrano alla R.S.A. e ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e di contratto.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori sono titolari della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il monte anno di permessi di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1º gennaio di ciascun anno, già previsto dall'art. 31 del CCNL 31 gennaio 1991, viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà dei permessi retribuiti di cui all'art. 23 della Legge n. 300/1970; la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U., e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze dell'attività produttiva. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo e il calendario della votazione.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, qualora in forza all'unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, Legge n. 300/1970.
La Direzione aziendale fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto indicando l'incidenza delle varie categorie.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall'accordo interconfederale; in presenza di atto di revoca posto in essere attraverso la raccolta di firme certificate tra i lavoratori in numero superiore al 50% degli aventi diritto al voto.
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, firmatarie del vigente CCNL che partecipano alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.A.S. ai sensi della norma sopra richiamata e cessa l'attività del Consiglio di fabbrica ove esistente.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione (ex premio di produzione compreso), durante l'orario di lavoro.
Le assemblee - che potranno riguardare le generalità dei lavoratori o gruppi di essi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 48 ore.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.
Art. 17 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali o provinciali aderenti potranno essere concessi brevi permessi retribuiti cumulabili nell'arco di ciascun trimestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli industriali e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni territoriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di due rappresentanti volta per volta, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 16 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascuno stabilimento o sede centrale.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra e per quelle inerenti a funzioni pubbliche elettive potrà essere concessa una aspettativa a norma, rispettivamente, dell'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e della Legge 3 agosto 1999, n. 265 alla quale si fa rinvio anche per il regime dei permessi a favore di lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive.
L'aspettativa per cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta delle Organizzazioni sindacali interessate.
È fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro 7 giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considererà risolto per dimissioni del lavoratore.
Chiarimento a verbale da valere per le industrie della calce, del gesso e delle malte
Per l'applicazione del presente articolo ai dipendenti delle aziende esercenti la produzione della calce, del gesso e delle malte, il terzo comma è sostituito dal seguente: "I suddetti permessi, che potranno essere richiesti per non più di un rappresentante, promiscuamente per gli operai, gli intermedi e gli impiegati, non potranno eccedere il limite di 8 ore mensili per ciascuna Organizzazione sindacale e per ciascun stabilimento".
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.
Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale.
Art. 19 - Versamento dei contributi sindacali
Le aziende opereranno le trattenute per contributi sindacali previo rilascio di deleghe individuali firmate dagli interessati che ne facciano richiesta e consegnate o fatte pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
La delega avrà validità fino a revoca scritta da parte del lavoratore interessato. L'eventuale revoca avrà efficacia a partire dal mese successivo a quello di comunicazione.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di matricola o di cartellino, l'indicazione della Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che, salva diversa comunicazione da parte delle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto da rendere alle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno, è commisurata all'1% di paga base e contingenza in vigore al 1º gennaio di ciascun anno.
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le trattenute operate dall'azienda verranno versate su conti correnti bancari indicati da ciascun sindacato. I versamenti delle somme, come sopra trattenute, dovranno essere eseguiti entro la fine del mese successivo.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che per i lavoratori da esse rappresentati la trasformazione da misura percentuale sui minimi tabellari in cifra differenziata per gruppi di classificazione nonché ogni modifica della cifra stessa e delle modalità di iscrizione e versamento, sempre salvo il diritto individuale di revoca, non dà luogo a rinnovo delle deleghe già rilasciate.
Le Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti prendono prende atto della dichiarazione suddetta.
Art. 20 - Istituti di Patronato
Le parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di Patronato ai sensi dell'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'azienda, convengono quanto segue:
1) I Patronati, INAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, svolgeranno i compiti previsti dal D.L.Cps. 29 luglio 1947, n. 804, nei confronti dei singoli lavoratori interessati mediante propri rappresentanti, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica rilasciato dalle rispettive Direzioni provinciali dei Patronati stessi i quali dovranno segnalare le eventuali variazioni.
2) I predetti rappresentanti dei Patronati svolgeranno le proprie funzioni nel locale che verrà messo a disposizione durante l'esercizio della loro attività.
3) Per lo svolgimento delle stesse verranno concordati con le Direzioni aziendali i giorni e gli orari atti a consentire i contatti con i lavoratori fuori dell'orario di lavoro. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato di cui al punto 1 dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino esigenze di carattere tecnico ed organizzativo.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio.
Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 21 - Periodo di prova
A partire dal 1º ottobre 2006, data di entrata in vigore della nuova classificazione, i periodi di prova sono pari a:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
- 3 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;
- 2 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
A partire dal 1º dicembre 2014 i periodi di prova sono i seguenti:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all'area direttiva;
-
34 mesi per quelli appartenenti all'area concettuale;-
23 mesi per quelli appartenenti all'area specialistica;- 1 mese per quelli appartenenti all'area qualificata ed esecutiva.
Saranno esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo tabellare più l'indennità di contingenza previsti per il gruppo per il quale il lavoratore è assunto in prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro, senza l'obbligo di preavviso.
In caso di licenziamento o dimissioni durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione indicata nella lettera di assunzione afferente il periodo per il quale è stato mantenuto in servizio. Il lavoratore che, superato il periodo di prova, venga confermato, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.
Art. 22 - Assunzione - Documenti
L'assunzione avverrà a norma delle disposizioni di Legge e degli eventuali accordi interconfederali.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
- data di assunzione;
- categoria e inquadramento assegnato ai sensi dell'art. 29 (classificazione del personale) e mansioni cui normalmente deve attendere;
- trattamento economico iniziale;
- durata dell'eventuale periodo di prova;
- località di svolgimento del lavoro;
- tipologia del rapporto di lavoro se a tempo indeterminato o determinato;
- tutti gli altri eventuali dati previsti da norme di Legge.
Le informazioni circa la durata delle ferie, l'orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso possono essere effettuate mediante rinvio alle norme del CCNL applicato al lavoratore.
L'azienda è tenuta inoltre a consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola nonché le comunicazioni di cui sopra.
All'atto dell'assunzione sarà fornita al lavoratore la modulistica riguardante l'iscrizione a Concreto (scheda informativa e modulo di adesione).
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
- carta d'identità o documento equivalente;
- libretto di lavoro;
- la documentazione relativa alle assicurazioni sociali obbligatorie se ne è in possesso;
- lo stato di famiglia per i lavoratori agli effetti degli assegni per il nucleo familiare;
- il certificato degli studi compiuti;
- eventuali ulteriori documenti che l'azienda ritenga utili in relazione alle mansioni a cui il lavoratore è assegnato.
È in facoltà dell'azienda di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Il lavoratore dovrà dichiarare alla Direzione aziendale la sua residenza e comunicare tempestivamente gli eventuali cambiamenti.
Art. 23 - Assunzione delle donne e dei fanciulli
Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
È in facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla Legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata, 2º livello, dell'area specialistica, 1º, 2º e 3º livello, dell'area concettuale, 1º, 2º e 3º livello e dell'area direttiva, 1º e 2º livello.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livelli | Durata complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
Area qualificata 2º livello e specialistica 1º livello | 24 | 12 | 12 | - |
Area specialistica 2º e 3º livello | 36 | 12 | 12 | 12 |
Area concettuale 1º livello | 42 | 14 | 16 | 12 |
Area concettuale 2º e 3º livello | 48 | 16 | 18 | 14 |
Area direttiva 1º e 2º livello | 54 | 18 | 18 | 18 |
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) del livello iniziale di inquadramento;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) prevista per tale livello;
- nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 cod. civ. l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge.
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100 % della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50 % della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie di cui all'art. 46 matureranno "pro-quota" con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo determinato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che: si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel piano formativo individuale.
Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, "on the job", in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.
La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Profili formativi
I profili formativi individuano le relative conoscenze e competenze necessarie alle figure professionali di seguito indicate:
- Addetto all'amministrazione;
- Responsabile amministrativo di stabilimento;
- Addetto commerciale;
- Responsabile qualità/laboratorio;
- Assistente/capoturno;
- Capo servizi meccanici;
- Manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico;
- Manutentore generico polivalente;
- Manutentore meccanico;
- Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata;
- Operatore polifunzionale di cava;
- Analista di laboratorio.
Le parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, possono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conseguenti avanzamenti di inquadramento - verificabili a livello aziendale tra Direzione ed R.S.U.
Addetto all'amministrazione: impiegato AC1
Declaratoria AC
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali (o di sede).
Aree di attività
- Attuazione operativa connessa alla tenuta dei libri contabili a partita doppia e alla registrazione delle scritture secondo il piano dei conti.
- Controllo della fatturazione acquisti e clienti e registrazione delle stesse su schede meccanografiche e libri IVA.
- Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto.
- Tenuta di documentazione di carattere amministrativo e archiviazione.
- Tenuta ed aggiornamento libro magazzino, libro inventario.
Conoscenze e competenze professionali
- Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche per l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l'archiviazione delle informazioni.
- Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne la potenzialità nelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell'impresa.
- Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
- Saper utilizzare i principali programmi applicativi.
- Acquisizione di elementi per la registrazione delle scritture secondo il piano dei conti predisposto da superiori professionalità.
- Capacità di controllo della fatturazione acquisti e clienti, nonché di registrazione e libri IVA.
- Redazione dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali in movimento all'interno dell'azienda o prevenienti dall'esterno.
- Capacità di tenuta ed aggiornamento del libro magazzino.
- Capacità di stesura del libro inventario.
- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni assegnate e capacità di archiviazione, secondo le disposizioni impartite da superiori professionalità.
- Graduale acquisizione di capacità di suddividere e destinare ai singoli reparti la documentazione in arrivo.
- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell'azienda.
- Controllo e verifica della fatturazione.
Responsabile amministrativo di stabilimento: impiegato AD1
Declaratoria AD
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento: addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
Aree di attività
- Supervisione dei servizi amministrativi di stabilimento con capacità di indirizzo e controllo (magazzino, amministrazione del personale, spedizioni, imprese appaltatrici).
- Tenuta dei registri scarico e carico rifiuti e scadenziario autorizzazioni varie.
- Assistenza per tutte le pratiche amministrative, rapporti con il personale e rapporti con il territorio, alla Direzione di stabilimento.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere l'impresa nei suoi aspetti organizzativi gestionali e il contesto in cui opera. Potenziare le capacità di relazionarsi in ambito organizzativo.
- Utilizzare un programma di videoscrittura. Collegarsi a reti telematiche per l'informazione tecnica e normativa. Conoscere i principi per l'archiviazione delle informazioni.
- Utilizzare un programma di foglio elettronico e applicarne le potenzialità nelle più comuni situazioni di gestione nell'ambito dell'impresa.
- Conoscere l'aspetto contabile, le varie forme societarie, le fasi della contabilità e gestione degli uffici. Conoscere la normativa e la gestione dei rifiuti.
- Conoscere il rapporto tra magazzino e funzione amministrativa nei suoi aspetti di: registrazione, inventario, giacenza e operatività informatica.
- Conoscere il quadro di riferimento della normativa legata alla certificazione di qualità ISO 9000; implementare un sistema organizzativo; procedere all'adeguamento di alcune fasi operative, sulla base di un manuale delle procedure predisposto.
- Conoscere i sistemi di tenuta dei libri paga e matricola e gli adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali.
- Capacità di lettura, interpretazione e formazione delle bolle di accompagnamento dei materiali in movimento all'interno dell'azienda o provenienti dall'esterno.
- Capacità di verifica sul libro magazzino.
- Capacità di stesura del libro inventario.
- Acquisizione graduale di capacità professionali per verificare le quantità di materiali in movimento da e per la sede centrale.
- Capacità di effettuare controlli parziali e finali dei carichi.
- Tenuta di documentazione amministrativa correlata alle operazioni assegnate.
- Capacità di ripartizione della corrispondenza tra le diverse aree funzionali dell'azienda.
- Supervisione delle scorte al magazzino, in relazione alle fasi di lavorazione ed alla programmazione delle stesse.
- Rispettare ed applicare le procedure relative alla qualità.
Addetto commerciale: impiegato AC2
Declaratoria AC
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Aree di attività
- Sulla base delle conoscenze tecniche e specialistiche in possesso e delle capacità richieste per una corretta copertura del suo ruolo, gestisce le attività tecnico/professionali della funzione commerciale, cura la relazione con il mercato e la clientela per l'analisi delle esigenze e dei bisogni, promuove l'offerta aziendale e predispone soluzioni tecniche e proposte economiche autorizzate.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche dei prodotti del settore di appartenenza, dei loro impieghi e degli elementi più importanti dei cicli di produzione.
- Acquisire la capacità di conoscere il mercato di competenza e di individuare i canali di utilizzo dei prodotti, in particolare acquisire gli strumenti che consentano la conoscenza delle iniziative di sviluppo nel settore delle costruzioni, dei clienti, anche potenziali, presenti nella zona che gli sarà affidata e dei progetti edilizi, gli appalti e le opere in programma.
- Valutare l'affidabilità dei clienti con la collaborazione delle altre funzioni aziendali.
- Conoscere la struttura ed i processi generali dell'attività aziendale e le fasi operative tipiche del ruolo quali:
- la struttura dell'attività commerciale e le responsabilità ad essa affidate;
- le tecniche di pianificazione commerciale utilizzate;
- gli elementi basilari della contrattualistica, con particolare riferimento ai contratti di compravendita, somministrazione, trasporto, assicurazione.
- Acquisire tecniche e capacità professionali e personali al fine di conseguire gli obiettivi tipici della funzione commerciale quali:
- interpretare le logiche di mercato;
- saper rappresentare l'offerta di servizi e prodotti dell'azienda anche dal punto di vista tecnico;
- essere in grado di individuare le soluzioni tecniche ed economiche più adatte al cliente e di risolvere i problemi in modo efficace e coerente.
- Conoscere i principi delle relazioni interpersonali e comunicazione efficace.
- Gestire i rapporti post-vendita ed essere in grado di affrontare eventuali criticità subentrate in fase di consegna o applicazione dei prodotti venduti.
- Curare la regolarità dei pagamenti da parte dei clienti.
- Essere in grado di raggiungere gli obiettivi individuali assegnati e di contribuire al raggiungimento di quelli di gruppo.
- Saper lavorare in un team di lavoro.
Responsabile qualità - Responsabile laboratorio: impiegato AD1
Declaratoria AD
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento: tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Aree di attività
- Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del sistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta, dell'aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e consumo di tutti gli impianti produttivi.
- Risponde della raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti:
- è responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove fisico-meccaniche.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i costituenti ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione dei leganti idraulici.
- Conoscere le logiche del sistema qualità nelle sue componenti normative e nelle sue finalità.
- Mettere in atto quanto previsto dal sistema qualità e verificarne la corretta attuazione.
- Diffondere il sistema qualità nelle sue componenti: manuale qualità, procedure, istruzioni, specifiche, ecc.
- Verificare che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di lavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di qualità.
- Predisporre il piano annuale delle verifiche ispettive.
- Predisporre la documentazione necessaria per effettuare il riesame del Sistema qualità e le riunioni periodiche.
- Curare la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
- Curare la stesura, l'emissione e la gestione dei documenti del Sistema qualità secondo quanto previsto nel manuale qualità.
- Verificare l'effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive/preventive e redigere il rapporto sull'efficacia degli interventi attuati.
- Conoscere tutte le procedure, metodologie e standard di riferimento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo produttivo del cemento, acque e combustibili.
- Promuovere ed assicurare la formazione del personale di stabilimento coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
- Eseguire tutte le analisi ed i controlli previsti nel normale piano dei controlli ed eventuali controlli straordinari del ciclo di produzione.
- Assicurare la registrazione e l'elaborazione di tutti i dati relativi al sistema di controllo della qualità.
- Assicurare la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo.
- Intrattenere i rapporti con l'"ITC" e gli altri enti di certificazione.
- Controllare sistematicamente il pieno rispetto di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale del laboratorio chimico:
- attuare le misure preventive e protettive dai rischi accertati conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività del laboratorio chimico, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione;
- curare che il personale del laboratorio chimico osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute richiesta dalla natura del proprio lavoro ed usi i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.
Assistente/capo turno: intermedio AC1
Declaratoria AC
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Aree di attività
Coordinatore operativo di lavoratori addetti ai reparti di produzione operanti su più turni avvicendati:
- mediante il coordinamento degli interventi sugli impianti effettuati dalla squadra di personale a turno, garantisce che le caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti finiti siano rispondenti alle specifiche di qualità;
- in base all'esperienza acquisita provvede sia all'individuazione di guasti e/o anomalie funzionali con riferimento alla gravità ed ai tempi di intervento, per poi coordinarsi con le aree di manutenzione per la programmazione della fermata di macchinari e/o impianti allo scopo di ripristinarne la funzionalità, sia ad informare i servizi competenti su problematiche che, se non rilevate, potrebbero procurare gravi danni agli impianti di produzione o determinare un livello qualitativo dei prodotti inferiore agli standard aziendali;
- redige una breve relazione sulle operazioni più salienti avvenute nel corso del turno, documento che resta a disposizione dei responsabili della produzione e delle manutenzioni per le valutazioni relative;
- suggerisce tutte le possibili migliorie per il buon funzionamento degli impianti o di singole macchine;
- controlla sistematicamente, per quanto di competenza, il pieno rispetto da parte del personale di tutte le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute;
- partecipa alle riunioni indette per effettuare la programmazione dei lavori e degli interventi.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.
- Conoscere gli impianti e i macchinari, la loro funzionalità e le anomalie di funzionamento.
- Conoscere tutte le innovazioni apportate nel processo.
- Conoscere le normative di certificazione della qualità.
- Conoscere le normative tutte in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Conoscere le misure tutte, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività degli addetti alla produzione.
- Conoscere tutte le operazioni riguardanti il controllo della qualità dei prodotti e dei semilavorati.
- Conoscere le principali norme legali e contrattuali in tema di gestione del rapporto di lavoro.
Capo servizi meccanici: impiegato AD2
Figura professionale: capo servizi meccanici - responsabile manutenzione meccanica.
Declaratoria AD
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
Profilo di riferimento: addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale.
Aree di attività
- Ha la responsabilità della manutenzione meccanica del macchinario fisso e mobile dell'intero ciclo produttivo e dei mezzi mobili di stabilimento.
- Organizza e sovrintende, tramite preposti, all'attività dell'officina meccanica.
- Sovrintende ai lavori di manutenzione meccanica e di nuovo impianto affidati in appalto o con contratto d'opera e con la relativa contabilità.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche strutturali, funzionali, sistemiche ed operative di impianti, macchine, apparecchiature e mezzi vari, relativi all'intero ciclo produttivo:
- rilevare ed analizzare ogni situazione anomala;
- effettuare la manutenzione preventiva (ispezioni, piano di lubrificazione, ecc.);
- programmare ed eseguire gli interventi manutentivi, coordinandoli, se necessario, con gli interventi degli altri servizi della cementeria;
- individua i materiali necessari, controlla le giacenze e compila le richieste di acquisto;
- assicurare la tempestiva disponibilità dei materiali nel rispetto delle disposizioni aziendali;
- raccogliere ed aggiornare tutta la documentazione relativa alla gestione meccanica della cementeria secondo i criteri e le procedure informatiche vigenti;
- gestire, organizzare e formare il personale dei servizi di manutenzione meccanica.
- Programmare i lavori meccanici affidati ad imprese appaltatrici, compresi i lavori di nuovi impianti, curare i rapporti con le imprese appaltatrici per assicurare la corretta ed economica esecuzione degli interventi; predisporre tutta la documentazione richiesta per la definizione dei budget e per il rispetto delle procedure d'appalto dei lavori affidati alle imprese appaltatrici; provvedere al controllo della contabilità; collaborare, per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di budget.
- Conoscere le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica:
- attuare le misure preventive e protettive dei rischi accertati conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in coerenza con il processo di valutazione dei rischi;
- attuare le procedure di lavoro sicuro per le varie attività dell'officina meccanica, controllandone nel tempo la loro corretta applicazione;
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti;
- curare che il personale dell'officina meccanica osservi tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute ed usi dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
- compilare e registrare le cause che hanno determinato l'infortunio degli addetti all'officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive;
- informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e definire le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione;
- contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi.
Manutentore elettrico - elettromeccanico - elettronico: operaio AC1
Declaratoria AC
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
Profilo di riferimento: specialista provetto di manutenzione meccanica (elettrica, elettronica, elettromeccanica e tecnico hardware) in possesso di prolungata e comprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Area di attività
- Sulla base di disegni tecnici, interviene nel montaggio, ripristino, o riparazione di impianti elettrici di alta e bassa tensione, impianti elettronici e informatici e delle relative parti, di computers e di impianti di ricezione nonché di reti telefoniche e telematiche utilizzando anche strumentazione informatica, con controllo e messa a punto o in servizio con le opportune verifiche.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza (manutenzione impianti, potenza, automazione) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
- Conoscere il ruolo della propria sezione di lavoro all'interno del processo produttivo ed il ciclo produttivo di riferimento, le procedure interne previste dai sistemi di certificazione in atto.
- Leggere e interpretare: schemi anche con componentistica elettronica.
- Conoscere gli elementi di base dell'elettrotecnica e dell'elettronica.
- In riferimento allo schema dato saper scegliere i materiali ed i componenti necessari e realizzare in autonomia impianti di illuminazione e distribuzione elettrica.
- Collaborare alla messa a punto di impianti, sistemi e macchine elettriche ed elettroniche e partecipare al loro collaudo.
- In riferimento allo schema dato individuare i componenti anche elettronici di quadri di comando controllo e regolazione di macchine ed impianti, operare il cablaggio delle apparecchiature e la installazione del quadro a bordo macchina.
- Conoscere e saper gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici ed oleodinamici.
- Saper installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN ed intervenire su reti a banda larga.
- Saper eseguire le lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la realizzazione degli impianti (alloggiamento apparecchiature ___).
- Conoscere e identificare i problemi elettrici in fase di manutenzione degli impianti elettrici industriali e, all'occorrenza, anche civili.
- Conoscere i metodi da applicare ed essere in grado di effettuare una ricerca guasti.
- Registrare sulla documentazione tecnica le fasi del lavoro ed i risultati.
- Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro.
- Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.
- Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.
- Compilare e registrare le cause che hanno determinato l'infortunio degli addetti all'officina meccanica, al fine di individuare le necessarie misure preventive e/o protettive.
- Informare i responsabili delle imprese appaltatrici sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e definire le modalità di cooperazione e coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione.
Contribuire all'esame delle situazioni critiche, con studi e proposte di interventi migliorativi.
Manutentore generico polivalente: operaio AS2
Declaratoria AS
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche (edili ed idraulici civili) o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti.
Aree di attività
- Sulla base di istruzioni operative, disegni tecnici non complessi e programmi di manutenzione preventiva, esegue lavori di manutenzione ordinaria prevalentemente di natura edile, ma anche su impianti elettrici ed idraulici civili.
- all'occorrenza, collabora con i manutentori specializzati nell'esecuzione di interventi su attrezzature o impianti industriali.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche generali dell'attività di produzione e del ciclo tecnologico.
- Conoscere in modo approfondito la struttura edile ed impiantistica dell'unità produttiva in cui sono svolte le mansioni lavorative.
- Conoscere le finalità della propria mansione all'interno dell'attività dell'unità produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
- Conoscere in modo approfondito gli utensili e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed interpretare la documentazione tecnica di corredo.
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della manutenzione edile, idraulica, dell'impiantistica elettrica ed elettromeccanica civile.
- Conoscere le caratteristiche tecniche e gli impieghi dei diversi materiali utilizzati nello svolgimento delle mansioni.
- Conoscere in modo approfondito tutte le normative di sicurezza relative all'utilizzo di utensili, attrezzature e materiali propri delle attività di competenza.
- Conoscere in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le modalità per un loro corretto utilizzo.
- Saper registrare i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti.
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di collaborare con gli specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione degli impianti industriali.
- Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Manutentore meccanico: operaio AS2
Declaratoria AS
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione avvalendosi anche di altri collaboratori.
Aree di attività
- Sulla base di istruzioni operative, programmi di manutenzione preventiva, disegni tecnici e schemi di impianto, esegue lavori di precisione, per la costruzione, modifica, riparazione, manutenzione delle parti meccaniche di macchine e impianti.
- Esegue il controllo e la messa a punto degli stessi.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche generali dell'attività di produzione e del ciclo tecnologico, con particolare riferimento alle macchine ed agli impianti di stabilimento.
- Possedere una visione "sistemica" che permetta di individuare i collegamenti tra le varie fasi in cui si articola il processo di produzione (estrazione e frantumazione delle materie prime, macinazione materie prime, cottura, macinazione, distribuzione prodotto sfuso, insacco).
- Conoscere il ruolo della propria specializzazione all'interno del processo produttivo, oltre alle procedure previste dal sistema sicurezza.
- Leggere ed interpretare la documentazione tecnica di pertinenza: disegno di insieme e dei particolari, distinta base tecnica, ciclo di montaggio, scheda controllo qualità, piani di manutenzione preventiva.
- Conoscere ed applicare gli elementi di base della meccanica, compresi elementi di elettromeccanica.
- Conoscere le caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei materiali impiegati nella costruzione dei macchinari ed impianti di produzione.
- Conoscere il processo di montaggio di gruppi o sottogruppi meccanici e sapere intervenire con lavorazioni su banco, anche tramite la saldatura, e con le macchine utensili, per adattamenti eventualmente richiesti.
- Saper eseguire la messa a punto delle macchine attrezzate e la regolazione degli impianti e modificare i complessi attrezzati esistenti in modo da variare le prestazioni finali.
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria ed essere in grado di operare con colleghi in manutenzione preventiva e straordinaria degli impianti.
- Conoscere gli strumenti e le tecniche di misura e di controllo per effettuare quanto richiesto dalla scheda controllo qualità ricevuta.
- Conoscere gli strumenti ed i macchinari di lavoro, compresi quelli per l'attrezzaggio.
- Conoscere le caratteristiche della componentistica meccanica ed elettromeccanica.
- Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.
- Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Operatore esterno di ciclo tecnologico con sala centralizzata: operaio AS1
Declaratoria AS
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
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Aree di attività
- Lavoratore turnista che assicura la normale efficienza di tutti gli impianti attraverso ispezioni ed intervento a reparto, e quindi:
- controlla il corretto funzionamento delle macchine, segnalando eventuali anomalie;
- durante la marcia degli impianti effettua più volte i controlli di processo ed i prelievi dei campioni previsti;
- laddove necessario, controlla e/o garantisce il regolare rifornimento delle materie prime;
- mantiene pulito il reparto e garantisce la lubrificazione di tutte le macchine;
- concorre all'effettuazione di manutenzioni ed interventi di natura meccanica e/o elettrica necessari per il riavviamento degli impianti.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere il ciclo produttivo e l'organizzazione del lavoro.
- Conoscere gli impianti e i macchinari, le loro caratteristiche funzionali, le anomalie di funzionamento.
- Conoscere le normative di certificazione della qualità.
- Conoscere le misure, preventive e protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Operatore polifunzionale di cava: operaio AS3
Declaratoria AS
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances.
Area di attività
- Conduzione di più macchine operatrici (pale gommate, dumper rigidi ed articolati, escavatori idraulici, autocisterne ed autocarri).
- Svolgimento di attività di manutenzione ordinaria giornaliera (quali lubrificazione del mezzo, verifica e ripristino del livello dei fluidi necessari al funzionamento del mezzo).
- Mantenimento in efficienza del mezzo affidato, con raccordo con altri servizi aziendali (es. manutenzione) per eventuale ripristino dello stesso in caso di inconvenienti non risolvibili direttamente.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere le caratteristiche generali dell'attività di produzione e del ciclo tecnologico.
- Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche dell'attività di produzione svolte in cava.
- Conoscere la finalità della propria mansione all'interno dell'attività produttiva, oltre alle procedure previste dal sistema di sicurezza.
- Possedere la patente di guida di categoria C (requisito minimo).
- Conoscere in maniera approfondita le caratteristiche, le modalità di funzionamento e di manutenzione dei mezzi su cui opera.
- Conoscere in maniera approfondita le modalità di conduzione del proprio mezzo e le procedure previste per lo svolgimento del lavoro assegnato, anche in relazione alla distribuzione del programma di lavoro tra altre macchine operatrici.
- Conoscere in modo approfondito i dispositivi di protezione individuale e le modalità di un loro corretto utilizzo.
- Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria giornaliera ed essere in grado di collaborare con tecnici specialisti, in caso di necessità, per interventi di manutenzione straordinaria sulle macchine operatrici.
- Conoscere ed applicare le normative di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro riferibili alla mansione.
Analista di laboratorio: operaio AS3
Declaratoria AS
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
Profilo di riferimento: analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.
Aree di attività
- Nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile di laboratorio, coerentemente con le normative di riferimento, esegue i controlli ed analisi chimiche e/o chimico/fisiche su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti.
Conoscenze e competenze professionali
- Conoscere approfonditamente il ciclo produttivo.
- Conoscere gli impianti del ciclo produttivo a cui ha accesso.
- Conoscere le caratteristiche dei materiali utilizzati (materie prime, prodotti semilavorati, prodotti finiti, ecc.) per la produzione di leganti idraulici.
- Conoscere il sistema di qualità, i mezzi per la sua attuazione, le sue registrazioni e i suoi obiettivi.
- Conoscere il manuale qualità, le procedure ed istruzioni specifiche.
- Conoscere le norme tecniche per il controllo di prodotto.
- Conoscere la pratica dell'uso corretto delle apparecchiature di laboratorio (bilance, termometri, stufe e muffole, ecc.).
- Conoscere la teoria dei principi di funzionamento di strumenti analitici e il loro utilizzo pratico.
- Conoscere le procedure tecniche di prova e di controllo, con pratica di laboratorio.
-- Conoscere le modalità di campionamento.
- Usare i pacchetti applicativi tipo Office (compilazione di un fogli o di calcolo predisposto).
- Essere capace di elaborare i risultati delle analisi, esaminarli criticamente (ad esempio conoscere l'ordine di grandezza delle misure) e di registrarli.
- Conoscere ed applicare le norme di sicurezza sul lavoro, ambientali e di igiene del lavoro, relativamente al proprio ambiente di lavoro.
In allegato al presente contratto (Allegato 5) sono riportate le linee-guida relative al piano formativo individuale, alla capacità formativa dell'impresa e all'attestazione della attività formativa svolta.
Il Comitato paritetico nazionale, di cui all'art. 2 Disposizioni generali e sistema di relazioni industriali, svolgerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti compiti:
- aggiungere nuovi schemi di profili formativi;
- monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso C.P.N., le aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
- divulgare nelle aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Alla luce della imminente riforma dell'istituto contrattuale dell'apprendistato le parti si impegnano ad aggiornare all'esito dell'attuazione della riforma la disciplina presente nel seguente articolato. Le parti riconoscono comunque che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che/applicano il presente CCNL.
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione
all'apprendistato professionalizzonte di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003. e trova fondamento in quanto definita nell'apprendistato professionalizzante dal "Testo unico dell'apprendistato" di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante - che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs 167/2011, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, - si fa richiamo alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto nei commi seguenti. In attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs
276/2011, 167/2011, come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni,salvo le deroghe consentite dalla Legge,ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e imsiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata 2º livello, dell'area specialistica 1º), 2º e 3º livello, dell'area concettuale 1º, 2º e 3º livello e dell'area direttiva 1º e 2º livello.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livelli
Durata complessiva mesi
Primo periodo mesi
Secondo periodo mesi
Terzo periodo mesi
Area qualificata 2º livello
Area specialistica 1º livello
24
12
12
-
Area specialistica 2º e 3º livello
363012
12
126Area concettuale 1º livello
4236
1412
161212
Area concettuale 2º e 3º livello
4836
1612
1812
1412Area direttiva 1º e 2º livello
5436
1812
1812
1812L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;
- nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dallo stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato
con contrattoa tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge.In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie di cui all'art. 46 matureranno prò quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal secondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa (allegato n.5).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei
dodiciventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di presente lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria di cui all'art. 61 del presente CCNL.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a
6040 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) ptranno essere definite a livello azendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere finalizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà azendale/professionale mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda, sempre facendo ricorso anche a modalità e-learning, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna.
La formazione esterna dovrà essere affidata a soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'lstituto formativo e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Profili formativi
(omissis)
Art. 25 bis - Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Le parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale uno strumento utile per inserire nel mondo del lavoro i giovani e per combattere la dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei soggetti poi identificati in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che portano all'acquisizione di una qualifica. Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere tre apprendisti.
Destinatari
Ai sensi del D.Lgs. 167 del 14 settembre 2011 Testo Unico sull'apprendistato, possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni. Qualora l'apprendista, dopo il raggiungimento della qualifica professionale proseguisse l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo, è facoltà dell'azienda recidere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Alternanza scuola lavoro
I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
Assunzione
Per instaurare un contratto di apprendistato, è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l'abilitazione che l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga o erogherà la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal CCNL per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.
Inquadramento e retribuzione
Per quanto riguarda l'inquadramento e la retribuzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 25 -Apprendistato professionalizzante del presente CCNL.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato, sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli parte operai e parte impiegati del presente CCNL. Nel caso in cui l'apprendista prosegua l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno e percepirà un trattamento economico pari a quello della categoria di uscita.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Le parti pertanto si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori e a regolamentarne il percorso.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al "Testo unico dell'apprendistato" di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n.167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 52 - Apprendistato professionalizzante
Le parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di Legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti al fine di rendere operativo un contratto di lavoro formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento.
Fermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 21 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori operai, intermedi e impiegati destinati a svolgere le mansioni proprie dell'area qualificata 2º livello, dell'area specialistica 1º, 2º e 3º livello, dell'area concettuale 1º, 2º e 3º livello e dell'area direttiva 1º e 2º livello. La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
- nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) del livello iniziale di inquadramento;
- nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello;
- nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua, fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, 1e parti del contratto individuale potranno recedere dallo stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge. In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie di cui all'art. 46 matureranno prò quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato di cui all'art. 51 verrà corrisposto a partire dal scondo anno di apprendistato nella misura dell'80%.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato sulla base degli esiti della formazione, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa (allegato n.5).
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le unità produttive (per il settore del cemento) ovvero le imprese (per i settori della calce e del gesso) devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi; quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa; i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di presente lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria di cui all'art. 46 del presente CCNL.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato, nel triennio, un monte ore di 120 ore annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 40 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
OMISSIS
Art. 26 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore alla realtà lavorativa nella quale dovrà operare, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi. Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa a 36 mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui all'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il contratto individuale di inserimento/reinserimento dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la durata, da determinarsi, nell'ambito dei periodi minimi e massimi sopra indicati, in relazione al tipo di professionalità posseduta dal lavoratore rispetto al nuovo contesto lavorativo;
b) il periodo di prova per l'inquadramento attribuito, sulla base delle disposizioni del vigente CCNL;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno ovvero a tempo parziale;
d) l'inquadramento del lavoratore che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quello attribuito alla categoria cui il progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore;
e) l'indicazione della sede di lavoro, del trattamento economico e normativo;
f) il progetto individuale di inserimento o reinserimento definito con il consenso del lavoratore. Tale progetto deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto nonché la durata e le modalità della formazione. La formazione teorica sarà non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto. Le competenze acquisite dal lavoratore a seguito della formazione teorica e delle fasi di addestramento specifico erogate saranno registrate dal datore di lavoro.
In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore con contratto di inserimento/reinserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo dei seguenti giorni di calendario, raggiungibili anche con più periodi di assenza: 70 giorni per contratti fino a 12 mesi; 75 giorni per contratti fino a 15 mesi; 90 giorni per contratti fino a 18 mesi. Nell'ambito di tali periodi l'azienda applicherà, per il trattamento economico, quanto previsto dal presente CCNL Qualora l'assenza dal lavoro perduri oltre i periodi sopra indicati l'azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di durata del contratto verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal contratto, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge.
Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7, Parte prima del D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi:
1) per l'esecuzione di un'opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;
3) per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere modificate con accordo sindacale (tra azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente contratto e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I periodi di prova di cui all'art. 20, CCNL 27 ottobre 1999, sono confermati per i rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 27 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Alla luce della imminente riforma dell'istituto contrattuale del contratto a tempo determinato le parti si impegnano ad aggiornare all'esito dell'attuazione della riforma la disciplina presente nel seguente articolato.L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
Al contratto di lavoro, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.
Il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il imite del 20% del personale assunto a tempo indeterminato.
Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001.
Le proroghe del contratto a termine sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 7, Parte prima del D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi:
1) per l'esecuzione di un'opera e/o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di più intensa attività dovute a particolari richieste di mercato, anche stagionali, o per particolari commesse;
3) per fasi di avvio di nuove attività, intendendo per tali anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee/sistemi di produzione definite e predeterminate nel tempo, per un periodo comunque non superiore a 24 mesi.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per le ipotesi sopraindicate è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva.
Nelle singole unità produttive è consentita in ogni caso l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per le ipotesi sopra indicate, di almeno 6 lavoratori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la percentuale di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché le ipotesi che consentono le sopraddette assunzioni possono essere modificate con accordo sindacale (tra azienda e R.S.U., entrambe assistite dalle Organizzazioni territoriali competenti), in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a tempo determinato per una o più delle ipotesi sopra indicate, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa comunicazione alla R.S.U., relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente CCNL e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi. L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
I periodi di prova di fiui all'art. 21 sono confermati per i rapporti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettere g) e h) della Legge 28 giugno 2012 n. 92, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a dieci o venti giorni - a seconda della durata pari o superiore a sei mesi del contratto in scadenza - nelle seguenti ipotesi:
- lancio di un prodotto innovativo;
- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente CCNL che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
Clausola di salvaguardia
Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo contrattuale, procederanno ad una armonizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina legale.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le parti si richiamano alle disposizioni di Legge vigenti in materia, nelle quali si prevede che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori.
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
Al contratto di lavoro, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. Ai sensi della normativa vigente, l'ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere durata massima di 12 mesi e deve essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato, nell'anno solare.
Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art, art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001.
Qualora l'applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e in somministrazione, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche ai fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente CCNL e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni alla RSU sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva dì appartenenza.
I periodi di prova di cui all'art. 51 sono confermati per i rapporti con contratto a termine di durata pari o superiore a 6 mesi. Per contratti di durata inferiore i periodi ivi previsti sono ridotti del 50% con una durata, in ogni caso, non inferiore ad un mese. Decorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, il lavoratore avrà diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo previsto dal contratto a meno che non intervenga una giusta causa di recesso.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che, nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato, passano a contratto a tempo indeterminato.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente CCNL che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che i rapporti di lavoro a tempo parziale, disciplinati dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L. n. 247/2007, dovranno corrispondere ed essere funzionali ad esigenze di flessibilità della forza lavoro, essere compatibili con l'organizzazione del processo produttivo e diretti, nel contempo, a cogliere esigenze individuali dei lavoratori. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dall'art. 33 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
1) gli elementi previsti dall'art. 22 (Assunzione - Documenti) del presente contratto;
2) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) ovvero con una combinazione di tali modalità attuative (part-time misto), nonché attraverso le cosiddette clausole elastiche e flessibili che potranno essere attuate a livello aziendale, previo accordo tra Direzione aziendale ed R.S.U. assistite dalle rispettive Associazioni di categoria a livello territoriale.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
c) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
Le parti esprimono l'intendimento di valorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il part-time reversibile potrà essere concesso:
- alla lavoratrice madre, fino ai tre anni del bambino;
- per entrambi i genitori, per un massimo di due anni, nei casi di cura di cui al 1º comma dell'art. 2, D.M. n. 278/2000.
Con riferimento alle norme di Legge in materia di tempo parziale, le parti riconoscono che, a fronte di specifiche esigenze organizzative e/o produttive e nei casi e nei limiti delle disposizioni, di cui all'art. 33 - orario di lavoro - lett. A) del presente contratto, previste per i lavoratori a tempo pieno, l'azienda potrà richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato, sempreché dette prestazioni abbiano carattere eccezionale e trovino giustificazione in ragioni obiettive e non permanenti.
Il datore di lavoro informerà le R.S.U. sulle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
Art. 29 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria articolata su 5 aree professionali nell'ambito di ciascuna delle quali sono previsti uno o più livelli professionali distribuiti complessivamente su 12 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole aree professionali e, in quest'ambito, nei diversi livelli per ciascuna area previsti, è effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili, come sotto indicato.
La declaratoria determina, per ciascuna area, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento della mansione nell'area stessa.
I profili, distribuiti nell'ambito dei livelli, rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa categoria - sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
Resta fermo che nessun lavoratore, svolgente mansioni rappresentate dal profilo, potrà essere inquadrato in un livello inferiore a quello a cui il profilo si riferisce.
La nuova classificazione può determinare dei passaggi di area o di livello; le variazioni retributive conseguenti possono essere realizzate utilizzando superminimi riconosciuti al dipendente dalle aziende per motivi strettamente connessi alla professionalità.
Il presente sistema di classificazione del personale, unitamente alla scala parametrale di cui al presente articolo, individua lo strumento idoneo a cogliere il valore professionale del lavoro svolto e, nell'attuare la corrispondenza tra il livello retributivo e tale valore, coglie l'evoluzione verificatasi nelle posizioni di lavoro presenti nelle aziende, consente un ampliamento delle ipotesi di mobilità, accorpamento e arricchimento delle mansioni e realizza la certezza dell'inquadramento per le figure professionali, sia presenti che nuove.
La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che continuano ad essere previsti differenziati per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle disposizioni di Legge, di accordo interconfederale, di contratto collettivo e di accordo aziendale che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
In relazione a quanto previsto dal comma precedente resta confermato che per il collegamento tra classificazione e le diverse categorie si rinvia alle declaratorie delle aree professionali e, in questo ambito, ai livelli previsti per area nonché, per i quadri, al successivo punto B).
Eventuali contestazioni riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate, in sede aziendale, tra la Direzione e la R.S.U.
Commissione nazionale tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale tecnica paritetica che ha formulato la proposta di riforma della classificazione del personale l'esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi e/o di inserimento nell'inquadramento di nuove posizioni professionali che venissero a configurarsi nei settori cui si applica il presente contratto. Resta fermo che dall'applicazione della nuova classificazione non potranno derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione di cui al CCNL 27 ottobre 1999.
A) Declaratorie aree professionali e livelli per area
Area direttiva
Declaratoria
Appartengono all'area direttiva i lavoratori impiegati con funzioni direttive che occupano posizioni di lavoro di particolare rilevanza con autonomia organizzativa e decisionale al fine del conseguimento degli obiettivi aziendali; sono in possesso di approfondita e qualificata preparazione teorica accompagnata da elevata esperienza professionale e svolgono funzioni di rilevante responsabilità economica/gestionale o di elevata professionalità nell'ambito delle direttive generali aziendali con eventuale coordinamento direttivo di uffici o servizi.
3º livello - Profili
Impiegati
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive o che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata preparazione teorica, che sono preposti alla attività di coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.
2º livello - Profili
Impiegati
Addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore efficacia tecnico-gestionale.
Specialisti di processo e/o di servizio con comprovate conoscenze teorico-pratiche con competenza per la soluzione dei problemi sia nell'area produttiva che in quella tecnologica o amministrativa.
1º livello - Profili
Impiegati
Tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di coordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi in stabilimenti di particolare complessità per l'ottimizzazione dell'efficienza e dei risultati di esercizio.
Addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del mercato che offrano un contributo significativo alla migliore gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela.
Addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di macinazione.
Tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi.
Programmatore che, nelle specifiche aree di intervento assegnate, sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i documenti di input e output, flussi e che sia in possesso di specifica preparazione scolastica e professionale e di comprovata e prolungata esperienza.
Addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza specifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale.
Area concettuale
Declaratoria
Appartengono all'area concettuale i lavoratori impiegati, intermedi ed operai che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono elevata e qualificata autonomia organizzativa e riferimento al superiore per le problematiche più complesse ed eventuale coordinamento di lavoratori di aree/livelli inferiori; il tutto nell'ambito delle direttive ed obiettivi specifici definiti dall'azienda per il settore/funzione di appartenenza. Sono in possesso di adeguata preparazione teorica/professionale e/o di esperienza specialistica consolidata.
3º livello - Profili
Impiegati
Addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi impianti.
Intermedi
Preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione operativa degli interventi di manutenzione meccanica o elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e macchine che dei nuovi impianti; provvedono ai collaudi dei lavori affidati a terzi.
2º livello - Profili
Impiegati
Disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima con eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM.
Addetti a mansioni amministrative con specifica competenza nelle varie branchie della contabilità o di processi di trattamento dati del ciclo attivo e passivo.
Acquisitore di ordini con adeguata esperienza.
Intermedi
Preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in cicli tecnologici di elevata complessità.
Preposti alla conduzione dell'intero ciclo tecnologico di cementeria a ciclo completo tradizionale di elevata complessità.
Preposti alla conduzione ed al controllo dell'intero ciclo tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria a medio-bassa potenzialità.
Operai
Specialisti che, interpretando schemi e disegni montano e riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando le modalità più efficaci di intervento provvedendo direttamente o con l'ausilio di altri lavoratori alle operazioni necessarie per il ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi.
1º livello - Profili
Impiegati
Addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o PC.
Addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità commerciali.
Intermedi
Preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produzione in unità produttive a ciclo completo tradizionale.
Preposti alle attività di cava o miniera con compiti di sorveglianza ai fini della Legge su miniere e cave.
Capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, elettrici, elettronici, ecc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo produttivo completo.
Assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza, operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità.
Operai
Conduttori dell'intero ciclo tecnologico di cementeria con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
Specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di prolungata e comprovata esperienza che, utilizzando anche apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le rilevazioni necessarie per la programmazione della manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Specialisti di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche acquisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed impianti di elevata complessità secondo procedure predeterminate al fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la prevenzione di guasti, provvedono alle verifiche tecniche di lavori di manutenzione e montaggi affidati a terzi partecipando ai relativi collaudi.
Area specialistica
Declaratoria
Appartengono all'area specialistica i lavoratori impiegati, intermedi e operai che svolgono mansioni che richiedono approfondite conoscenze professionali specifiche perfezionate con processi formativi o con consolidata esperienza pratica nella posizione, autonomia organizzativa della fase operativa nonché eventuale supervisione di personale appartenente ad aree/livelli inferiori, in attuazione di disposizioni impartite dai responsabili di funzione/settore di competenza.
3º livello - Profili
Impiegati
Disegnatori d'ordine.
Addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza nella area di competenza.
Segretarie con adeguata esperienza.
Intermedi
Preposti ai reparti dei centri di macinazione.
Capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo completo.
Operai
Lavoratori inseriti strutturalmente con continuità nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali.
Lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi reparti del ciclo produttivo completo che conducono più macchine principali.
Conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione conservativa delle migliori performances.
Conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di impianto/i macinazione - essiccazione carbone, di cui curano pure il funzionamento.
Conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico e fisico intervenendo per le correzioni.
Conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, unitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del cemento ed all'umidità residua dei semiprodotti essiccati intervenendo per le dovute correzioni.
Conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine chimico-fisico intervenendo per le dovute correzioni.
Specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano preordinato inteso ad accertarne lo stato di efficienza.
Specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, apparecchiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino dell'efficienza e provvedendo direttamente, o con l'ausilio di altri lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e delicatezza.
Addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di patente di 1º grado per conduttori di generatori a vapore che provvedono anche alla manutenzione ordinaria.
Analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisi chimiche o chimico-fisiche correnti nell'industria del cemento, su materie prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l'uso di apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni.
Addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso l'utilizzo di mezzi di trasporto e macchine operatrici con compiti di sorveglianza ai fini della Legge su miniere e cave.
Addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali sulle varie posizioni di lavoro in grado di assicurare la sostituzione del team-leader (gesso).
Conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri di controllo di più impianti e ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a reparto (calce e gesso).
2º livello - Profili
Impiegati
Addetti videoterminali o PC su cui operano in base a programmi riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo (videoscrittura, posta elettronica, ecc.).
Operai
Specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione, avvalendosi anche di altri collaboratori.
Specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità autonoma di operare su schizzi e con correzione/adattamento pezzi.
Specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti.
Minatori - fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola d'arte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la relativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla Legge.
Analisti che, applicando formule predefinite, effettuano determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, che abbiano influenza sulla produzione.
Addetto alla sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggiornata conoscenza di tutti i materiali movimentati.
Coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e consegna prodotti.
Conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli chimico-fisici per la qualità dei prodotti.
Addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte).
Addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre (gesso).
1º livello - Profili
Impiegati
Addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure prestabilite.
Operai
Specialisti di macchine utensili e specialisti di mestiere che effettuano operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio meccanico di attrezzature, macchine ed impianti, sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti.
Conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in possesso di patente, ove richiesta dalla Legge, che ne curano la manutenzione conservativa.
Conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione conservativa.
Sondatori che curino la manutenzione conservativa.
Portieri pesatori.
Conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che operano sia in sala quadri che a reparto.
Conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e separatori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che operano sia in sala quadri che a reparto (calce e gesso).
Addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamento, carico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la manutenzione conservativa.
Operatori reparto consegna prodotti finiti che svolgono tutte le operazioni richieste per il più efficace servizio alla clientela.
Addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni, con utilizzo di pompe o attrezzature ad alta pressione.
Addetti ricevimento e macinazione materiali (calce, gesso e malte).
Addetti lavorazioni malte (malte).
Analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative registrazioni e calcimetristi (settore cemento).
Operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli impianti, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni ed interventi a reparto.
Area qualificata
Declaratoria
Appartengono all'area qualificata i lavoratori impiegati e operai che svolgono mansioni richiedenti conoscenze professionali specifiche, adeguata esperienza nonché limitata autonomia esecutiva nell'ambito delle indicazioni fornite dal diretto superiore.
2º livello - Profili
Impiegati
Addetti a semplici mansioni di segreteria.
Archivisti con utilizzo di strumenti complessi.
Operai
Addetti linee carico silos e estrazione cemento.
Addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della tipologia richiesta.
Addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi.
Addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni non configurabili come analisi complete.
Addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi o addetti alla preparazione dei campioni nel settore calce.
Conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la manutenzione ordinaria conservativa.
Conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di omogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, infilasacchi, insaccatrici, frantoi, teleferiche, ecc.) che assicurano su istruzioni operative il loro regolare funzionamento.
Addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzioni esecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di macchine, attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti.
Addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi.
Distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di pezzi e materiali.
1º livello - Profili
Impiegati
Centralinisti telefonici.
Archivisti con sistemi tradizionali.
Operai
Addetti infilasacchi o insaccatori.
Addetti stivaggio sacchi.
Addetti alle operazioni di carico dello sfuso.
Aiutanti sistemazione materiali a magazzino.
Aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.
Area esecutiva
Declaratoria
Appartengono all'area esecutiva i lavoratori operai che svolgono mansioni per le quali sono richieste generiche capacità operative comunque acquisite nonché i lavoratori non qualificati avviati a processi formativi teorico-pratici.
Profili - Operai
Lavoratori che svolgono attività semplici o di pura manualità.
Addetti a lavori manuali o, con l'uso di attrezzi semplici, di movimentazione e di carico e scarico prodotti e materiali.
Lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia.
Lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi teorico-pratici.
B) Quadri
Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 maggio 1985, n. 190 e della Legge 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri viene effettuata dalle parti stipulanti con il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1987;
2) appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori del 3º livello dell'area direttiva della nuova classificazione, che, di norma alle dirette dipendenze di dirigenti, con carattere di continuità e con un grado elevato di capacità organizzativa e professionale, in posizioni di rilevante importanza e responsabilità, con ampia discrezione di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali svolgono funzioni direttive di guida, coordinamento e controllo di servizi e uffici o enti produttivi essenziali della azienda o di gestione di programmi/progetti anche di ricerca di importanza fondamentale;
3) in fase di prima applicazione, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata dall'azienda con decorrenza 1º settembre 1987;
4) ai quadri si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati con funzioni direttive con eccezione di quanto indicato nei successivi punti 5, 6 e 7;
5) le aziende assicureranno i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;
6) l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata quando le mansioni proprie di tale qualifica siano state svolte per un periodo continuativo di sei mesi, sempre che non in sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto;
7) a decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati, in aggiunta al trattamento economico previsto per il gruppo A Super, viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di cui al successivo art. 44. Tale indennità è utile ai fini del computo degli istituti determinati sulla base della retribuzione di fatto.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190 per quanto riguarda i quadri.
Tabella scala parametrale in vigore dal 1º ottobre 2006
Area professionale | Livelli | Parametri |
Area direttiva | 3º | 210 |
| 2º | 188 |
| 1º | 172 |
Area concettuale | 3º | 163 |
| 2º | 157 |
| 1º | 149 |
Area specialistica | 3º | 140 |
| 2º | 134 |
| 1º | 129 |
Area qualificata | 2º | 121 |
| 1º | 116 |
Area esecutiva | 1º | 100 |
Chiarimento a verbale
Premi aziendali mensili e/o annui congelati: la nuova classificazione non influenza dette voci retributive che continueranno ad essere erogate nelle misure aziendalmente in atto.
Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico in caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.
Art. 30 - Passaggi di categoria
Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia o dei quadri ovvero dalla categoria intermedia o quella impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella categoria di provenienza è utile agli effetti dei sottoelencati istituti e secondo le norme di seguito indicate:
A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso, dimissioni
Ai soli effetti della commisurazione degli istituti contrattuali riguardanti: ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso di licenziamento e di dimissioni, agli appartenenti alla categoria intermedia o impiegatizia o dei quadri, provenienti dalla categoria operaia ovvero intermedia, sarà considerata come anzianità utile quella conseguita nella qualifica di provenienza presso la stessa azienda.
B) Aumenti periodici di anzianità
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di categoria avvenuti dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo (dopo il 1º ottobre 2006: livello) di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo (dopo il 1º ottobre 2006: livello) di appartenenza indicato al 2º comma dell'art. 48 (aumenti periodici di anzianità).
La eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per il caso di passaggio di categoria che comporti contemporaneo passaggio di gruppo (dopo il 1º ottobre 2006: livello) si fa riferimento ai comma 4 e successivi dell'art. 48 (aumenti periodici di anzianità).
Per i passaggi dalla categoria intermedia a quella impiegatizia o dei quadri avvenuti anteriormente al 21 luglio 1979 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 15, punto 2, lett. B), del CCNL 30 settembre 1994 il cui testo è riportato in allegato al n. 1.
Art. 31 - Mutamento di mansioni
Nell'ambito dell'area di appartenenza il lavoratore può, in relazione ad esigenze organizzative, tecniche e produttive, essere adibito anche a mansioni relative ad altri livelli della stessa area senza alcun peggioramento economico in caso di mansioni proprie di un livello inferiore ovvero percependo la differenza retributiva in caso di mansioni di un livello superiore.
Trascorso un periodo di 2 mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni superiori avverrà a tutti gli effetti il passaggio al livello superiore sempreché non si tratti di sostituzione di lavoratore assente, con diritto alla conservazione del posto (malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta), che non dà diritto a passaggio di livello per tutta la durata dell'assenza. Il passaggio avverrà qualora il lavoratore sostituito non sia rientrato in servizio entro il termine dovuto.
Ogni passaggio di livello sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi, le aziende procureranno di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ne siano idonei per qualità, capacità, anzianità e che abbiano precedentemente sostituito il titolare del posto che si è reso vacante.
Chiarimento a verbale
Fermo restando che le indennità di cui agli artt. 73 e 79 (lavori pesanti e disagiati) competono soltanto in quanto si svolgano le mansioni e si verifichino le condizioni di lavoro per le quali sono state istituite, si chiarisce che nei casi in cui esista la consuetudine di mantenere temporaneamente le indennità in questione, quando siano effettuati passaggi non definitivi a mansioni che non le comportino, tale trattamento di miglior favore sarà conservato in conformità a quanto previsto dall'art. 11 (inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 53 - Passaggio di mansioni
OMISSIS
In caso di mutamento di mansioni a un livello inferiore, si dovrà svolgere tra direzione aziendale e RSU un incontro in via preventiva a livello aziendale o/e di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni anche in relazione alla eventuale attività di formazione professionale legata alio svolgimento delle nuove mansioni richieste.
Trascorso un periodo di cinque mesi consecutivi nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, al nuovo gruppo della propria qualifica salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto (malattia o infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio, permesso o trasferta), nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di gruppo nella propria qualifica.
Il lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diversi livelli, sarà classificato nel gruppo-livello superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni inerenti al livello superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività svolta dal lavoratore.
1) Orario di lavoro settimanale - Flessibilità
A) La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del decreto legislativo citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di quattro mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U. potranno elevare tale periodo.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra lå Direzione e la R.S.U.
Entro i limiti consentiti dalla Legge e dalle norme di cui sopra, il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro straordinario, festivo e notturno, eseguito senza la preventiva disposizione dell'azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno i minori.
L'azienda fornirà mensilmente alla R.S.U. il numero globale delle ore straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
L'inizio e la fine del lavoro sono regolate dalle disposizioni aziendali. La tolleranza sull'entrata sarà di 5 minuti con un massimo di 15 minuti settimanali.
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati l'orario di lavoro con l'indicazione dell'inizio e del termine di esso, nonché dell'orario e della durata degli eventuali intervalli di riposo.
Chiarimenti a verbale
1) Ai soli effetti della corresponsione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario -, e quelle non lavorate per ferie e permessi retribuiti saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che la previsione di cui al 4º comma del presente punto 1, non comporta variazione alcuna né del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
3) Le parti si danno altresì atto che eventuali prestazioni straordinarie, o per i discontinui eccedenti le 48 ore settimanali, potranno essere soddisfatte, con il consenso del lavoratore, mediante l'attribuzione di correlati riposi compensativi da godere nell'anno di riferimento ovvero da accantonare nella banca ore individuale ferma restando la corresponsione della maggiorazione.
4) Le parti, con le norme di cui sopra, non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Dichiarazione a verbale
Ferme restando le disposizioni di Legge e di contratto in materia di orario di lavoro con riferimento agli accordi in essere sulle strutture di orario di lavoro presenti in azienda per i lavoratori a turno, le parti convengono, ai sensi dell'art. 17, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003, che la gestione della compatibilità delle esigenze tecnico-produttive e dei lavoratori interessati, e quanto disposto dagli artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, potrà avvenire con accordi conclusi al secondo livello di contrattazione tra Direzione aziendale, R.S.U. congiuntamente alle OO.SS. territoriali, ai sensi dell'art. 1, comma b) vigente CCNL, da depositarsi presso il C.P.N.
Resta comunque inteso che le casistiche eventualmente individuate non potranno essere utilizzate per sopperire a carenze di organico e/o organizzative.
* * *
B) Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di Legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con l'osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alla necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con la R.S.U.
Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'azienda di superare l'orario contrattuale settimanale, nel rispetto delle norme di Legge. Per tali lavori l'azienda farà periodiche comunicazioni alla R.S.U.
In presenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che richiedono, per l'intera azienda o per parti di essa, articolazioni dell'orario di lavoro settimanale diverse da quella contrattuale, le relative modalità attuative saranno concordate con la R.S.U. La procedura dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione del nuovo regime di orario, anche con l'eventuale intervento delle strutture sindacali territoriali. L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Resta convenuto che le prestazioni attuate oltre l'orario normale settimanale non costituiscono prestazioni straordinarie. Esse sono soddisfatte con compensazioni nell'ambito del programma di lavoro definito e con la corresponsione della maggiorazione del 10%.
2) Riduzione dell'orario di lavoro
Nel confermare la normativa di cui al precedente punto 1 del presente articolo, l'orario di lavoro è ridotto, a decorrere dal 1º luglio 1983, di 40 ore in ragione d'anno cui si aggiungono ulteriori riduzioni, sempre in ragione d'anno, secondo le seguenti decorrenze e misure:
a) dal 1º gennaio 1989: 8 ore per tutti i lavoratori;
b) dal 1º gennaio 1990: 8 ore per tutti i lavoratori;
c) dal 1º giugno 1992: 4 ore per i lavoratori giornalieri e su due turni; 8 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;
d) dal 1º giugno 1993: 4 ore per tutti i lavoratori;
e) dal 1º gennaio 2001: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;
f) dal 1º gennaio 2002: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati;
g) dal 1º luglio 2003: 4 ore per i lavoratori turnisti su tre turni avvicendati.
Le sopraddette riduzioni saranno fruite, di norma, attraverso il godimento di permessi individuali retribuiti a gruppi di 8 ore.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche esigenze produttive e per la salvaguardia dell'efficienza aziendale, nonché alle fluttuazioni di mercato, alla stagionalità della domanda e/o in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente punto 2 per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Chiarimenti a verbale
1) Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, eventuali riduzioni definite da accordi aziendali nonché eventuali trattamenti extracontrattuali in materia di permessi e ferie, salvo quelli concessi a titolo di nocività del lavoro.
2) Le riduzioni di orario di lavoro sopra previste saranno assorbite fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
3) Trattamento festività soppresse
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive integrazioni e modificazioni, verranno concessi, a tutti i lavoratori, quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia con orario settimanale superiore a 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattuale ad essi assegnato.
I permessi dovranno essere goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1º comma del presente punto per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Per quanto riguarda la festività la cui celebrazione ha luogo nella prima domenica del mese di novembre (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
4) Banca ore
È istituita una banca ore individuale operante dal 1º gennaio 2000 in cui confluiscono, al 1º gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3 del presente articolo;
- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;
- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al Chiarimento a verbale del presente articolo.
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione e, per i cottimisti, la percentuale minima di cottimo). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro i 6 mesi dell'anno successivo.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 33 - Orario di lavoro
(Omissis)
4. Banca ore
È istituita una banca ore individuale operante dal 1º gennaio 2000 in cui confluiscono, al 1º gennaio di ogni anno, i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ore a fronte delle ex festività di cui al punto 3 del presente articolo;
- le riduzioni dell'orario di lavoro previste;
- eventuali ore di prestazioni straordinarie di cui al chiarimento a verbale n. 3 del punto 1, lett. A) del presente articolo.
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 2 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, E.d.r., eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione). Su richiesta del singolo lavoratore e compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative le predette ore potranno essere fruite entro i
612 mesi dell'anno successivo.L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 33 - Orario di lavoro
1. Orario di lavoro settimanale - Flessibilità
A) La durata dell'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far usufruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con la R.S.U.
Per i lavoratori turnisti su tre turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 8 settimane.
Fermo restando quanto previsto dall'Tenuto conto delle esigenze organizzative delle aziende dei settori a cui si applica il presente CCNL caratterizzate da variazioni di intensità dell'attività lavorativa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del D.Lgs citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo diquattrosei mesi. In caso di particolari esigenze organizzative, la Direzione aziendale e la R.S.U. potranno elevare tale periodo.
(omissis)
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di Legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dagli artt. 71, 77 e 86 (Lavoro straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35 % (*) per le ore lavorate di notte;
- 5 % per le ore lavorate di giorno (s1a nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 35 % (*) per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
Le maggiorazioni di cui al 3º comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, della malattia ed infortunio non sul lavoro e dell'infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 33 (Orario di lavoro).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, ai lavoratori addetti a turni di lavoro di 8 ore consecutive è concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, di 10 minuti con decorrenza della normale retribuzione, fermi restando l'assetto organizzativo e la continuità della normale attività produttiva. La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
La prestazione di lavoro a turno notturno coincidente con l'applicazione dell'ora legale (sia l'entrata in vigore che la cessazione) sarà compensata per le ore di attività effettivamente prestate.
I lavoratori turnisti, addetti a lavori di ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto di lavoro se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio, fermo restando l'impegno dell'azienda a reperire il sostituto nel più breve tempo possibile. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno fermo restando per gli impiegati quanto previsto al 9º comma, lett. a), del presente articolo.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto:
a) in caso di assegnazione a lavori compresi in normali turni avvicendati:
- retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo calcolata come indicato negli artt. 71, 77 e 86 (Lavoro straordinario, festivo e notturno) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite per il lavoro a turni, fatta eccezione per i lavoratori di categoria impiegatizia per i quali sono confermate le disposizioni di cui all'art. 103, CCNL 30 settembre 1994 secondo le quali le percentuali di lavoro straordinario, festivo e notturno non sono cumulabili con le percentuali di lavoro a turni e la maggiore assorbe la minore;
b) in caso di assegnazione a lavori non compresi in normali turni avvicendati:
- retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro straordinario festivo, calcolata come indicato agli artt. 71, 77 e 86 (Lavoro straordinario, festivo e notturno).
In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatoli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Nel caso di sostituzioni ricorrenti e continuative di lavoratori a turno con altri lavoratori, ai lavoratori interessati sarà riconosciuta la maggiorazione di turno del 5% anche per i periodi lavorativi prestati con orario a giornata, non cumulabile con quanto eventualmente esistente a livello aziendale allo stesso titolo. L'individuazione dei destinatari della presente disposizione sarà effettuata preventivamente a livello di unità produttiva tra Direzione aziendale ed R.S.U.
(*) N.d.r. La percentuale del 35%, frutto di un errore materiale della stesura del CCNL, è da intendersi del 40%.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 61 - Lavoro a turno
OMISSIS
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 39% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1 gennaio 2017
- 42% per le ore lavorate di notte a decorrere dal 1 gennaio 2018
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni)
- 37% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1 gennaio 2017
- 40% per le ore lavorate di giorno nella domenica a decorrere dal 1 luglio 2018
OMISSIS
Art. 35 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi richiamati dall'art. 16, lett. d) del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua dei lavoratori addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro di carattere della discontinuità.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
Pertanto per il lavoro effettuato entro i limiti di cui sopra non si farà luogo all'applicazione delle norme previste ai commi 3 e 4 degli artt. 71, 77 e 86 (Lavoro straordinario, festivo e notturno) riguardanti la regolamentazione degli operai, intermedi ed impiegati.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario di 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica.
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, con orario settimanale superiore a 40 ore, la retribuzione mensile sarà pari a quella sopra indicata, aumentata di tante quote orarie - ottenute dividendo per 175 la retribuzione mensile di cui sopra - quante sono le ore retribuibili oltre le 40, per ogni settimana, secondo l'orario settimanale assegnato.
Il trattamento dei suddetti lavoratori è regolato come segue:
Orario contrattuale settimanale e giornaliero | Retribuzione | Lavoro supplementare | Lavoro straordinario |
40 ore settimanali | Mensile pari al lavoratore continuo | Dopo le 40 ore settimanali | Dopo le 48 ore settimanali |
45 ore settimanali | Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 45 settimanali | Dopo le 45 ore settimanali | Dopo le 54 ore settimanali |
50 ore settimanali | Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 50 settimanali | Dopo le 50 ore settimanali | Dopo le 60 ore settimanali |
60 ore settimanali | Mensile pari al lavoratore continuo più 1/175 per le ore da 41 a 60 settimanali | Dopo le 60 ore settimanali | Dopo le 72 ore settimanali |
Per la determinazione del trattamento economico concernente le ferie e le festività si fa riferimento all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.
Per quanto riguarda la determinazione della gratifica natalizia o 13ª mensilità e dei trentesimi relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto, si fa riferimento ad una media retributiva mensile pari a 22 giornate calcolate in base all'orario giornaliero contrattuale singolarmente assegnato.
Chiarimento a verbale
1) Ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, per i lavoratori con orario di 60 ore settimanali, l'orario giornaliero sarà ragguagliato a 12 ore anche nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni.
2) La indicazione della durata della prestazione giornaliera è stata concordata, ai soli fini contrattuali, per la corresponsione, oltre le ore giornaliere assegnate, delle relative maggiorazioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento all'orario di lavoro dei lavoratori discontinui, convengono che, in presenza di norme applicative che dovessero essere emanate sulla materia, si incontreranno per le necessarie armonizzazioni.
Art. 36 - Interruzioni di lavoro e recuperi
In caso di interruzioni di breve durata dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
Il lavoratore che si presenti al posto di lavoro e che per cause indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro o comunque, dopo averlo iniziato, dovesse interromperlo per un periodo superiore ai 60 minuti o definitivamente, avrà diritto, nel ciclo di ciascuna settimana, alla corresponsione della retribuzione per le ore di lavoro perdute fino alla concorrenza di un quarto dell'orario settimanale predisposto nello stabilimento o cava.
Qualora invece il lavoratore venga trattenuto a disposizione dell'azienda avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza, anche se sia restato inoperoso.
È ammesso il recupero a regime normale dei periodi di interruzione del lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste, nel limite massimo di un'ora al giorno, sempre che si effettui entro il termine di 30 giorni immediatamente successivi all'avvenuta interruzione.
In caso di esigenze tecniche o produttive che comportino riduzione di lavoro, la Direzione, prima di effettuare diminuzione del personale, procederà alla riduzione dell'orario di lavoro e, compatibilmente con le possibilità tecniche, alla formazione di turni di lavoro.
In caso di sospensione totale del lavoro la cui durata superi i 15 giorni, è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere, alla scadenza del quindicesimo giorno, la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non siano intervenuti accordi tra le Organizzazioni sindacali locali che prevedano l'esercizio di tale facoltà dopo un maggior periodo di tempo.
Al lavoratore che, ai sensi del comma precedente, richieda la risoluzione del rapporto di lavoro, compete l'intero trattamento, compreso quello relativo al preavviso, come nel caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
Nei casi di cui sopra e ove ricorrano le condizioni previste dalle leggi vigenti, le aziende sono tenute ad inoltrare domanda all'INPS per l'intervento della Cassa integrazione guadagni.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi di comunicazione alle aziende delle decisioni di autorizzazione alla erogazione delle integrazioni salariali prese dalle competenti Commissioni.
Inoltre le parti concordano che, salvo giustificati motivi di impedimento, le aziende presenteranno le domande di intervento della Cassa integrazione guadagni nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario.
A decorrere dal 1º gennaio 1984, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario per le quali le aziende richiedano l'intervento della Cassa integrazione guadagni, le aziende stesse erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo lavoratore - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo mensile complessivo superiore a 120 ore per il settore del cemento e a 100 ore per i settori della calce, del gesso e delle malte, non già autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS, l'azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto su trattamenti retributivi dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
L'assenza deve essere comunicata all'azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verifica, e comunque - in caso di giustificato motivo - entro il giorno successivo.
La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all'inizio dell'assenza salvo comprovati motivi di impedimento.
Salvo quanto disposto dagli artt. 17 (permessi per cariche sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e 15 (R.S.U.), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il permesso superi i 60 minuti.
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1º comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
Il diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno di cui al comma 1, è riconosciuto anche al lavoratore che si assenti per assistere familiari in dialisi o sottoposti a gravi interventi chirurgici e/o alle eventuali terapie ad essi connesse.
Al lavoratore in occasione della nascita del figlio sarà riconosciuto un giorno di permesso retribuito.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2º comma, della Legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di Legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico-organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1% del totale della forza occupata. I valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all'unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Dichiarazione comune
1) Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lett. A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
2) Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell'1% ivi definita per la contemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere la detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarne l'adeguatezza in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presente contratto.
Salvo quanto previsto dall'art. 17 (permessi per cariche sindacali - aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali), al lavoratore che abbia superato il periodo di prova potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di 12 mesi per gravi motivi familiari che dovranno essere comprovati e giustificati.
Tale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale.
Qualora dovessero venir meno i motivi per i quali è stata concessa l'aspettativa, il lavoratore ha l'obbligo di riprendere servizio entro 15 giorni dalla data in cui i motivi stessi sono venuti a cessare.
Il lavoratore che non si presenti in servizio entro il suddetto termine o entro 15 giorni dalla scadenza dell'aspettativa, sarà considerato dimissionario, salvo che non gli sia stata concessa dall'azienda, per documentati motivi, una breve proroga comunque non superiore a giorni 15.
Ai lavoratori che dovessero eventualmente essere assunti in sostituzione, verrà comunicato per iscritto che essi sono assunti a termine in provvisoria sostituzione di quelli in aspettativa. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende che hanno meno di 10 dipendenti.
Art. 41 - Interruzioni di anzianità
Le interruzioni e sospensioni di lavoro, i brevi permessi, le assenze per chiamata e richiamo alle armi, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto - nonché le assenze giustificate, non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
Art. 42 - Determinazione quote orarie
Il calcolo per stabilire la retribuzione oraria si farà dividendo la retribuzione mensile del lavoratore continuo (ivi compresa l'ex indennità di contingenza) per 175.
Art. 43 - Corresponsione delle competenze
La contabilizzazione delle competenze sarà effettuata mensilmente, con stampati individuali su cui saranno specificati i singoli elementi che le compongono e le eventuali ritenute che le gravano, secondo quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1953, n. 4.
Su richiesta dei singoli lavoratori dovranno essere corrisposti acconti secondo le consuetudini aziendali, di norma corrispondenti a circa il 90% della retribuzione spettante per il periodo trascorso dopo la liquidazione delle competenze relative al mese precedente.
Per i cottimisti l'acconto sarà calcolato anche sul presunto utile di cottimo.
Le competenze saranno corrisposte secondo le prassi aziendali in atto.
Le competenze dovranno essere corrisposte ai singoli lavoratori al più presto e comunque non oltre 15 giorni di calendario dalla fine del mese di competenza.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 15 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposta la retribuzione; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni dovrà essere ripartita in un numero di rate che non comporti una ritenuta mensile superiore al 10% della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di contestazione sulle competenze e sui relativi elementi costitutivi, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte non contestata; qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, dovrà essere fatta entro 10 giorni dal pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 10 giorni da quello della liquidazione affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze nel mese successivo.
Art. 44 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
I minimi tabellari contrattuali in vigore al 30 settembre 2007 sono incrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:
Area professionale | Livelli | Dall'1-3-08 | Dall'1-1-09 | Dall'1-9-09 | Parametri |
Area direttiva | 3º | 75,00 | 52,50 | 33,00 | 210 |
| 2º | 67,14 | 47,00 | 29,54 | 188 |
| 1º | 61,43 | 43,00 | 27,03 | 172 |
Area concettuale | 3º | 58,21 | 40,75 | 25,61 | 163 |
| 2º | 56,07 | 39,25 | 24,67 | 157 |
| 1º | 53,21 | 37,25 | 23,41 | 149 |
Area specialistica | 3º | 50,00 | 35,00 | 22,00 | 140 |
| 2º | 47,86 | 33,50 | 21,06 | 134 |
| 1º | 46,07 | 32,25 | 20,27 | 129 |
Area qualificata | 2º | 43,21 | 30,25 | 19,01 | 121 |
| 1º | 41,43 | 29,00 | 18,23 | 116 |
Area esecutiva | 1º | 35,71 | 25,00 | 15,71 | 100 |
Pertanto, i minimi tabellari mensili relativi a ciascuna area professionale e, nell'ambito, a ciascun livello, e valevoli per tutti i settori alle date sopra indicate, sono quelli di cui alla seguente tabella.
Tabelle dei minimi mensili contrattuali
dal 1º marzo 2008 al 31 dicembre 2009
Area professionale | Livelli | Dall'1-3-08 | Dall'1-1-09 | Dall'1-9-09 | Parametri |
Area direttiva | 3º | 1.355,73 | 1.408,23 | 1.441,23 | 210 |
| 2º | 1.213,70 | 1.260,70 | 1.290,24 | 188 |
| 1º | 1.110,41 | 1.153,41 | 1.180,44 | 172 |
Area concettuale | 3º | 1.052,30 | 1.093,05 | 1.118,66 | 163 |
| 2º | 1.013,57 | 1.052,82 | 1.077,49 | 157 |
| 1º | 961,92 | 999,17 | 1.022,58 | 149 |
Area specialistica | 3º | 903,82 | 938,82 | 960,82 | 140 |
| 2º | 865,09 | 898,59 | 919,65 | 134 |
| 1º | 832,80 | 865,05 | 885,32 | 129 |
Area qualificata | 2º | 781,15 | 811,40 | 830,41 | 121 |
| 1º | 748,88 | 777,88 | 796,11 | 116 |
Area esecutiva | 1º | 647,13 | 672,13 | 687,84 | 100 |
Per gli appartenenti alla categoria dei quadri, in aggiunta al trattamento economico previsto per il 3º livello dell'area direttiva, è stabilita la corresponsione di una indennità di funzione il cui importo è pari a euro 41,32 lordi mensili.
Agli appartenenti all'area esecutiva viene confermato l'importo, istituito con il CCNL 21 luglio 1979, di euro 7,75 lordi mensili, corrisposto quale "superminimo collettivo di gruppo" da valere agli effetti di tutti gli istituti contrattuali come paga base.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 44 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
I minimi tabellari contrattuali in vigore sono incrementati, a partire dalle date sottoindicate, dei seguenti importi lordi mensili:
Area professionale
Livelli
Parametri
1-10-2010
(€/mese)1-03-2011
(€/mese)1-01-2012
(€/mese)Totale euro
Area direttiva
3º
210
90,00
60,00
48,00
198,00
2º
188
80,57
53,71
42,97
177,25
1º
172
73,71
49,14
39,31
162,16
Area concettuale
3º
163
69,86
46,57
37,26
153,69
2º
157
67,29
44,86
35,89
148,04
1º
149
63,86
42,57
34,06
140,49
Area specialistica
3º
140
60,00
40,00
32,00
132,00
2º
134
57,43
38,29
30,63
126,35
1º
129
55,29
36,86
29,49
121,64
Area esecutiva
2º
121
51,86
34,57
27,66
114,09
1º
116
49,71
33,14
26,51
109,36
Area qualificata
1º
100
42,86
28,57
22,86
94,29
Tabelle dei minimi mensili contrattuali dal 1º ottobre 2010 al 1º gennaio 2012
Area professionale
Livelli
Dall'1-10-2010
(€/mese)Dall'1-03-2011
(€/mese)Dall'1-01-2012
(€/mese)Parametri
Area direttiva
3º
1.531,23
1.591.23
1.639,23
210
2º
1.370,81
1.424,52
1.467,49
188
1º
1.254,15
1.303,29
1.342,60
172
Area concettuale
3º
1.188,52
1.235,09
1.272,35
163
2º
1.144,78
1.189,64
1.225,53
157
1º
1.086,44
1.129,01
1.163,07
149
Area specialistica
3º
1.020,82
1.060,82
1.092,82
140
2º
977,08
1.015,37
1.046,00
134
1º
940,61
977,47
1.006,96
129
Area qualificata
2º
882,27
916,84
944,50
121
1º
845,82
878,96
905,47
116
Area esecutiva
1º
730,70
759,27
782,13
100
Salvo errori e/o omissioni
Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo pregresso.
Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'Organismo competente nel mese di maggio, le parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 44 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:
Area Professionale
Livelli
Parametri
Dal 01/07/2014
(euro/mese)Dal 01/09/2014
(euro/mese)Dal 01/02/2015
(euro/mese)Totale euro
Area direttiva 3
210
45
51
84
180
2
188
40
46
75
161
1
172
37
42
69
147
Area concettuale 3
163
35
40
65
140
2
157
34
38
63
135
1
149
32
36
60
128
Area specialistica 3
140
30
34
56
120
2
134
29
33
54
115
1
129
28
31
52
111
Area qualificata 2
121
26
29
48
104
1
116
25
28
46
99
Area esecutiva 1
100
21
24
40
86
Salvo errori/omissioni
Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero del differenziale inflattivo pregresso.
Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.
Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da gennaio 2013/giugno 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- con la retribuzione di luglio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2013;
- con le retribuzioni di ottobre 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2013;
- con le retribuzioni di gennaio 2015 gli aumenti previsti per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima;
Ai lavoratori in forza al 30-06-2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 30-04-2015 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo gennaio 2013/giugno 2014 (arretrati).
Area Professionale
Livelli
Parametri
Dal 01/01/2013 al 30/06/2014
(euro/mese)Area direttiva 3
210
45
2
188
40
1
172
37
Area concettuale 3
163
35
2
157
34
1
149
32
Area specialistica 3
140
30
2
134
29
1
129
28
Area qualificata 2
121
26
1
116
25
Area esecutiva 1
100
21
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 12 - Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:
160;
Area Professionale
Livelli
Parametri
Dal 01-1-2017 (euro/mese)
Dal 01-12-2017 (euro/mese)
Dal 01-10-2018 (euro/mese)
Totale euro
Area direttiva
3
210
60,00
45,00
30,00
135,00
2
188
53,71
40,29
26,86
120,86
1
172
49,14
36,86
24,57
110,57
Area concettuale
3
163
46,57
34,93
23,29
104,79
2
157
44,86
33,64
22,43
100,93
1
149
42,57
31,93
21,29
95,79
Area specialistica
3
140
40,00
30,00
20,00
90,00
2
134
38,29
28,71
19,14
86,14
1
129
36,86
27,64
18,43
82,93
Area
qualificata
2
121
34,57
25,93
17,29
77,79
1
116
33,14
24,86
16,57
74,57
Area esecutiva
1
100
28,57
21,43
14,29
64,29
Salvo errori/omissioni
L'aumento contrattuale di € 40,00 dovuto al 1 dicembre 2016 sarà versato in due tranches di € 20,00 cadauna da corrispondersi con le buste paga relative ai mesi di marzo 2017 e giugno 2017. Ai lavoratori in forza al 1-12-2016, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 30-06-2017, verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo dal 1-12-2016 al 30-06-2017.
Gli incrementi dei minimi riportati in tabella sono comprensivi del recupero dello scostamento tra inflazione prevista e quella consuntivata relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, senza ulteriori verifiche e conguagli.
Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare l'eventuale ricaduta in termini di variazione dei minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.
Accordo 10/11/2020 (Decorrenza 01/07/2019)
[___]
AUMENTI RETRIBUTIVI
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze
Con la retribuzione del mese di novembre 2020 dovranno essere corrisposti gli arretrati retributivi, senza alcun ricalcolo sugli istituti contrattuali e/o di Legge già liquidati.
Par. Medio
Lapidei
94,50
Cemento
88,90
Laterizi
72,50
Decorrenze e ratei
LAPIDEI
liv.
par.
01/09/2020
01/02/2021
01/01/2022
Totale
Euro
1
210
43,24
30,88
71,80
145,92
2
189
38,91
27,79
64,62
131,33
3
154
31,71
22,65
52,65
107,01
4
146
30,06
21,47
49,92
101,45
5
136
28,00
20,00
46,50
94,50
6
128
26,35
18,82
43,76
88,94
7
118
24,29
17,35
40,35
81,99
8
100
20,59
14,71
34,19
69,49
Salvo errori o omissioni.
LATERIZI
liv.
par.
01/09/2020
01/02/2021
01/01/2022
Totale
Euro
1
220
32,35
40,44
44,49
117,28
2
185
27,21
34,01
37,41
98,62
3
151
22,21
27,76
30,53
80,50
4
143
21,03
26,29
28,92
76,23
5
136
20,00
25,00
27,50
72,50
6
126
18,53
23,16
25,48
67,17
7
117
17,21
21,51
23,66
62,37
8
100
14,71
18,38
20,22
53,31
Salvo errori o omissioni.
CEMENTO
Area profes.
Livelli
Parametri
01/09/2020
01/02/2021
01/01/2022
Totale
euro
Area
direttiva
3
210
45,00
30,00
58,35
133,35
2
188
40,29
26,86
52,24
119,38
1
172
36,86
24,57
47,79
109,22
Area
concettuale
3
163
34,93
23,29
45,29
103,51
2
157
33,64
22,43
43,62
99,70
1
149
31,93
21,29
41,40
94,62
Area
specialistica
3
140
30,00
20,00
38,90
88,90
2
134
28,71
19,14
37,23
85,09
1
129
27,64
18,43
35,84
81,92
Area
qualificata
2
121
25,93
17,29
33,62
76,84
1
116
24,86
16,57
32,23
73,66
Area
esecutiva
1
100
21,43
14,29
27,79
63,50
Salvo errori o omissioni.
Art. 45 - Indennità di contingenza - E.d.r.
A seguito dei Protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità di contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991 e di seguito indicati:
Area professionale | Livelli | Contingenza |
Area direttiva | 3º | 533,43 |
| 2º | 530,24 |
| 1º | 523,11 |
Area concettuale | 3º | 523,11 |
| 2º | 523,11 |
| 1º | 519,55 |
Area specialistica | 3º | 519,46 |
| 2º | 517,65 |
| 1º | 517,65 |
Area qualificata | 2º | 515,49 |
| 1º | 515,49 |
Area esecutiva | 1º | 513,24 |
Per gli appartenenti all'area esecutiva il calcolo dell'indennità di contingenza è stato effettuato tenendo conto dei 7,75 euro mensili corrisposti come superminimo collettivo di gruppo, secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente CCNL
A decorrere dal 1º gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento distinto dalla retribuzione di euro 10,33 mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei Protocolli sopra richiamati si fa riferimento alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme dei cc.cc.nn.l. 21 luglio 1979 e 6 luglio 1983.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:
- per anzianità fino a 15 anni: 4 settimane;
- per anzianità oltre i 15 anni: 4 settimane e 2 giorni
In relazione alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, in caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi, fruiti come ferie, equivalgono ad una settimana.
I giorni festivi di cui all'art. 47 (giorni festivi) non sono computabili come giornate di ferie.
In caso di inizio del rapporto di lavoro nell'anno immediatamente precedente al godimento delle ferie, e sempreché sia stato superato il periodo di prova, al lavoratore spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Comunque l'azienda - nel fissare annualmente l'epoca delle ferie - terrà conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri del lavoratore anche per un eventuale frazionamento delle ferie stesse a cominciare dal 1º gennaio di ogni anno.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento delle ferie.
Se il lavoratore, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell'anno feriale a cui esse si riferiscono, avrà diritto di usufruirne nell'anno successivo.
L'anzianità agli effetti delle ferie decorre dalla data di assunzione.
Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non verrà computato come ferie.
Nel caso in cui per esigenze di servizio le ferie non potessero essere godute nel periodo di tempo precedentemente stabilito dall'azienda, il lavoratore ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per prefissato alloggio in altra località, previa documentazione del pagamento.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. L'assenza dal servizio per aspettativa non è utile ai fini del computo del periodo feriale, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 (aspettativa) e dall'art. 17 (permessi per cariche sindacali-aspettativa per cariche pubbliche elettive).
Norme transitorie
1. Per i lavoratori appartenenti alla categoria operaia, la maturazione eccedente le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione come segue:
- dal 1º gennaio 2009: 1 giorno;
- dal 1º gennaio 2011: 1 giorno.
2. Per i lavoratori appartenenti alla categoria intermedia - fermo restando che per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (Passaggi di categoria) - la maturazione eccedente le 4 settimane in base alla normativa di cui sopra, troverà applicazione come segue:
- dal 1º gennaio 2009: 1 giorno.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti per il riposo compensativo settimanale per i lavoratori per i quali è previsto tale riposo;
b) le festività nazionali del:
1) 25 aprile;
2) 1º maggio;
3) 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) lunedì successivo alla Pasqua;
4) Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
5) Ognissanti (1º novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) S. Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
d) il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede il luogo di lavoro.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con altra festività, esclusa la domenica, sarà concordato, tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, un giorno sostitutivo.
Qualora non vi sia prestazione di lavoro nelle festività sopra elencate non si farà luogo ad alcuna variazione del normale trattamento del lavoratore, intendendosi tale trattamento comprensivo anche delle festività stesse.
Nel caso di prestazione di lavoro, in una delle suddette festività, spetterà al lavoratore il pagamento della retribuzione oraria globale di fatto per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo, calcolata quest'ultima sui seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo.
In caso di coincidenza di una di dette festività con il sabato - o con la equivalente giornata di riposo - il relativo trattamento economico si intende compreso nella retribuzione globale di fatto mensile.
Per il lavoratore a turno prefissato, per il quale è ammesso a norma di Legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere stabilito in un altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre il giorno stabilito per il riposo compensativo viene considerato giorno festivo.
Nel caso che una delle festività di cui ai punti b), c) e d) coincida con la domenica - oppure con il giorno di riposo compensativo per i lavoratori che, per i casi previsti dalla Legge e dal contratto, prestino la loro opera di domenica - verrà corrisposto 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per le festività cadenti in periodo di sospensione del lavoro, si fa riferimento alle norme di Legge in materia.
Ai lavoratori di categoria impiegatizia saranno lasciate libere, nelle vigilie delle festività di Capodanno e di Natale, le ore pomeridiane.
Art. 48 - Aumenti periodici di anzianità
Le parti convenendo sulla opportunità di pervenire ad una razionalizzazione della retribuzione con la deindicizzazione di taluni elementi retributivi, concordano di modificare come segue, a far data dal 1º gennaio 1980, la disciplina relativa agli aumenti periodici di anzianità prevista dal CCNL 30 aprile 1976.
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda - salvo quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 59 (trasferimenti) - ha diritto, indipendentemente da ogni aumento di merito, alla maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo mensile pari ai valori sottoindicati:
Area professionale | Livelli | Aumenti periodici di anzianità |
Area direttiva | 3º | 14,80 |
| 2º | 13,00 |
| 1º | 11,50 |
Area concettuale | 3º | 11,00 |
| 2º | 10,70 |
| 1º | 9,80 |
Area specialistica | 3º | 9,30 |
| 2º | 9,10 |
| 1º | 8,90 |
Area qualificata | 2º | 8,50 |
| 1º | 8,30 |
Area esecutiva | 1º | 7,70 |
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici, nella misura fissata per il nuovo gruppo di appartenenza, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il nuovo gruppo di appartenenza ivi compreso l'importo maturato nel gruppo di provenienza.
L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza.
La differenza che viene a determinarsi - a seguito del passaggio di gruppo - tra il valore massimo maturabile previsto per il gruppo di acquisizione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, e quanto già maturato allo stesso titolo al momento della maturazione del 5º aumento periodico sarà corrisposta in concomitanza con l'erogazione di detto 5º aumento periodico.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né questi possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Nota a verbale
Per il passaggio dalla precedente normativa contrattuale a quella di cui al presente articolo si rinvia alle norme applicative di cui all'art. 12, disposizioni transitorie del CCNL 21 luglio 1979, riguardanti:
a) gli operai già in forza al 21 luglio 1979 o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979;
b) gli impiegati e gli intermedi in forza alla data del 21 luglio 1979;
il cui testo è riportato in allegato al n. 2.
Art. 49 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
L'azienda, normalmente 5 giorni prima di Natale, corrisponderà a tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, entro i limiti contrattuali della conservazione del posto, non si detrarranno dal computo della gratifica natalizia.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Agli effetti di cui sopra la frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata, mentre va considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Con riferimento al disposto di cui al 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma dell'art. 2120 cod. civ. - a partire dal 1º luglio 1983 - è quella composta esclusivamente dalle somme corrisposte a specifico titolo di:
- minimo tabellare contrattuale;
- indennità di contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982);
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo tabellare contrattuale;
- ex premio di produzione;
- maggiorazione per turni avvicendati;
- maggiorazione per lavoro notturno a carattere continuativo;
- 13ª mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennità di cassa;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di funzione.
Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3º comma dell'art. 2120 cod. civ.
La quota annua sarà ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell'anno al lavoratore.
Per le quote annue maturate fino al 31 dicembre 1986 - per il settore cemento e lavorazioni promiscue - e fino al 31 dicembre 1987 - per il settore calce, gesso e malte - si fa riferimento alle tabelle di cui all'art. 19 del CCNL 30 settembre 1994, riportate in allegato al n. 3.
Chiarimenti a verbale
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di anzianità, maturata al 31 maggio 1982 dai lavoratori in forza a tale data, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 66, 91 e 116 del CCNL 21 luglio 1979 i cui testi sono riportati in allegato al n. 4.
Per i lavoratori che erano in forza il 21 luglio 1979 il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di loro competenza, in applicazione delle norme del presente articolo e dalla somma già percepita al netto di ogni ritenuta nella misura prevista dalla norma transitoria di cui ai succitati artt. 66, 91 e 116 del CCNL 21 luglio 1979.
Secondo quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti ripresi nell'art. 1, Sistema contrattuale, del presente contratto si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopraccitato articolo sotto il titolo "Contrattazione aziendale" - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.
L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di Legge. Gli accordi aziendali o di gruppo avranno durata quadriennale. Le parti (azienda, R.S.U. e O.S.L.), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.
Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1º comma del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro.
La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.
Dal 1º settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del CCNL 31 gennaio 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto dell'istituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio annuale di risultato.
Nota a verbale
Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo e di cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di Legge presenti e future attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 51 - Premio di risultato
Secondo quanto stabilito
dal Protocollo 23 luglio 1993, i cui contenuti, ripresidall'art. 1, sistema contrattuale del presente contratto, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi - tra le parti espressamente indicate nel sopracitato articolo sotto il titolo contrattazione aziendale - ai fini della determinazione di un premio annuale di risultato che sarà collegato a parametri e obiettivi di produttività, redditività e/o altri indicatori ravvisati rilevanti agli effetti del miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, concernenti l'azienda nel suo complesso, concordati tra le parti.L'erogazione del premio di risultato, essendo di natura variabile, deriverà dal conseguimento degli obiettivi concordati.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di Legge.
di cui al Protocollo 23 luglio 1993, ove necessario, attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di Legge.Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata
quadriennaletriennale.Le parti (azienda, R.S.U. e O.S.L.), agli effetti della contrattazione aziendale e dei suoi obiettivi, valuteranno, in apposito incontro preventivo che costituirà momento di ulteriore articolazione del sistema di relazioni industriali, la situazione dell'azienda, la redditività, la competitività e le sue prospettive di sviluppo.
Le predette valutazioni, in sede aziendale o di gruppo, dovranno essere svolte con riferimento al quadro delle compatibilità e delle specificazioni, confacenti per le aziende dei settori disciplinati dal presente contratto, dei parametri di produttività e di redditività di cui al 1º comma del presente articolo, che saranno esaminati dalle parti stipulanti in apposito incontro da tenere nel semestre successivo alla stipula del contratto nazionale di lavoro.
La contrattazione aziendale si svolgerà senza iniziative unilaterali delle parti durante i due mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza degli accordi aziendali da rinnovare e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste. L'azienda che riceve la proposta di rinnovo darà riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta stessa.Dal 1º settembre 1994 non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 15 del CCNL 31 gennaio 1991. Gli importi in misura fissa aziendalmente corrisposti rimangono consolidati e congelati nelle cifre in essere alla stessa data e non saranno più oggetto di successiva contrattazione.
Eventuali premi variabili ovvero parti variabili dei premi stessi in atto alla data di cui sopra manterranno invece le loro caratteristiche di variabilità fino all'atto della istituzione del premio annuale di risultato. Le parti ne potranno concordare forme e modi diversi di corresponsione senza oneri per le aziende e senza svantaggi per i lavoratori in occasione del negoziato sul premio annuale di risultato.
Nota a verbale
Per la realizzazione degli impegni concordati tra le parti sociali e Governo,
e di cui al Protocollo 23 luglio 1993, gli accordi aziendali prevederanno clausole di adeguamento alle norme di Legge, presenti e future, attuative dei suddetti impegni nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi e dei benefici.
Art. 51 bis - Elemento di garanzia retributiva
(nuovo articolo)
A decorrere dal 2012, ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente CCNL, sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 120 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL
A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l'elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto "pro-quota" con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.
Dall'adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.
L'elemento di garanzia, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 51 bis - Elemento di garanzia retributiva
OMISSIS
A decorrere dal 01-01-2017, l'importo dell'elemento di garanzia retributiva sarà di 150 euro lordi annui.
Fatte salve le situazioni in atto e considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa sarà affrontata onde pervenire ad idonee soluzioni aziendali o locali.
Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 100 dipendenti, le Direzioni e le R.S.U. si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e lavoratori che utilizzino il servizio, ecc.
Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle aziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%.
In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio o da accertati motivi di salute verrà corrisposta una indennità sostitutiva nella misura di € 0,06 per ogni giorno di presenza.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo.
Agli addetti del settore cemento, appartenenti ad unità con meno di 100 dipendenti, sarà riconosciuta una indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'indennità aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti ad unità produttive con più di 100 addetti.
Nota a verbale
La presente normativa non modifica le situazioni in atto derivanti dall'applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori di ambo i sessi che abbiano superato il periodo di prova verrà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario, con decorrenza del trattamento economico che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale.
Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio e dovrà essere documentata.
Il congedo matrimoniale è dovuto anche in caso di dimissioni per contrarre matrimonio.
Per quanto non previsto nel presente articolo, per gli intermedi e per gli operai, si fa richiamo al contratto collettivo di lavoro interconfederale 31 maggio 1941.
Il trattamento, come sopra corrisposto dall'azienda, assorbe, fino a concorrenza dello stesso, quello previsto dalle vigenti norme generali in materia e quello riservato agli intermedi e agli operai dal contratto collettivo di lavoro interconfederale sopra richiamato.
Il trattamento economico spetta ai lavoratori occupati quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando la esistenza del rapporto di lavoro, si trovi per giustificato motivo sospeso o assente.
Qualora intervenissero in avvenire norme di carattere generale per la disciplina della stessa materia, il trattamento stabilito dal presente articolo sarà assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento che sarà disposto con dette norme.
Il matrimonio dovrà essere documentato con la presentazione del relativo certificato entro 30 giorni dalla sua celebrazione.
Art. 54 - Indennità di testimonianza
È mantenuto integro il trattamento economico del lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali, in dipendenza del servizio. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dal posto di lavoro o località di lavoro, ha diritto, sempreché ne ricorrano i presupposti, al trattamento previsto dagli artt. 75, 81 e 89 (trasferte), dedotto quanto già percepito dall'autorità giudiziaria per trasferta e spese di trasporto.
Art. 55 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, il guadagno medio di cottimo), aumentata dell'ex premio di produzione nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 6 mesi;
- 50 % per ulteriori 6 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 8 mesi;
- 50 % per ulteriori 4 mesi.
Ai fini del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopraddetto trattamento economico, l'azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi.
Per il lavoratore cui si applica la Parte I e II del presente contratto il trattamento economico corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso.
Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte al lavoratore stesso fermo restando che l'azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o 13ª mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o 13ª mensilità relativi ai periodi di assenza di cui trattasi.
L'azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia "ex novo": in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30º giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i sei mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).
Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'azienda per detti trattamenti.
Le assenze per malattia od infortunio non sul lavoro, da comunicarsi all'azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non oltre il giorno successivo, dovranno essere documentate, salvo casi di forza maggiore, mediante certificazione redatta dal medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio della malattia. In caso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata dall'INPS.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopraindicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alle R.S.A., e mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66.
Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di Legge o da regolamenti.
È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa. La violazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti del detto importo.
Chiarimenti a verbale
1) Per i lavoratori cui si applica la Parte I e II del presente contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all'art. 49 (tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro.
2) Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il giorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 55 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di interruzione del servizio, dovuta a causa di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Scaduti i termini della conservazione del posto senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'Azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'Azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell'Azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell'ex premio di risultato e (vedi nota art. 51 Premio di risultato), nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
a) Per anzianità fino a 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 6 mesi;
- 50 % per ulteriori 6 mesi.
b) Per anzianità dì servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100 % per i primi 8 mesi;
- 50 % per ulteriori 4 mesi;
Al fine del computo dei diversi scaglioni temporali a cui è commisurato il sopradetto trattamento economico, l'Azienda cumulerà le assenze dovute a più eventi morbosi.
Per il lavoratore cui si applica la parte prima (disciplina speciale - operai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto il trattamento economico è corrisposto dall'Azienda con deduzione di tutte le somme cui il lavoratore ha diritto da parte dell'Istituto assicuratore ed è subordinato al riconoscimento delle malattie da parte dell'Istituto stesso. Resta inteso che per eventuali periodi di assenza, compresi nei limiti della conservazione del posto ma eccedenti i periodi cui è commisurato il trattamento economico contrattuale e per i quali il lavoratore dovesse aver diritto alle prestazioni economiche dell'INPS, le dette prestazioni verranno corrisposte ai lavoratore stesso fermo restando che l'Azienda, in occasione dell'erogazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità, dedurrà i ratei di gratifica natalizia o tredicesima mensilità relativi ai periodi di assenza di cui trattasi.
L'Azienda recupererà nei confronti dei predetti lavoratori quanto corrisposto loro nel caso in cui l'erogazione dell'indennità di malattia da parte dell'Istituto assicuratore non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Fermi restando i succitati limiti per la conservazione del posto, il trattamento economico di cui sopra ricomincia ex novo: in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per malattia, dal 30º giorno di ricovero ospedaliero e per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Nei predetti casi resta comunque stabilito che il trattamento economico al 100% non potrà eccedere i 6 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione a) e gli 8 mesi nell'anno di calendario per gli appartenenti allo scaglione b).
Il trattamento economico previsto dal presente articolo non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali, provinciali, regionali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, e assorbe fino a concorrenza le erogazioni eventualmente corrisposte dall'Azienda per detti trattamenti. Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire - se preventivamente richiesto in forma scritta - dell'aspettativa per malattia, per un periodo prolungabile fino ad un massimo di dodici mesi. Tale periodo non sarà retribuito né computato agli effetti dell'anzianità di servizio, né di alcun istituto contrattuale.
Le assenze per malattia od infortunio non sul lavoro, devono essere comunicate all'azienda
da comunicarsiall'Azienda all'inizio del normale orario di lavoro della stessa giornata in cui si verificano e comunque - in caso di giustificato motivo - non oltre il giorno successivo.Il lavoratore deve comunicare all'Azienda, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza, o dal proseguimento della stessa, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia inviato dal medico in via telematica. Tale comunicazione va effettuata dal lavoratore secondo le prassi in atto a livello aziendale. In ogni caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi motivo, il lavoratore, previo avviso al datore di lavoro, è tenuto, entro i suddetti termini, a consegnare o far pervenire all'azienda il certificato cartaceo, in conformità a quanto previsto dagli Accordi Interconfederali in materia.
dovranno essere documentate, salvo casi di forza maggiore, mediante certificazione prodotta dal medico della competente struttura sanitaria su apposito modulo da inoltrare all'Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il terzo giorno dall'inizio della malattia.In caso di Tbc la certificazione concernente l'assenza verrà rilasciata dall'INPS.L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'Azienda di norma entro la scadenza dell'iniziale periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro. Detta prosecuzione deve essere attestata da successivi certificati medici
che il lavoratorecon le medesime modalità previste dal comma precedente devoconsegnare o far pervenire all'Aziondo entro il secondo giorno dalla scadenza del poriodo di assenza por malattia e infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore, l'assenza si considera ingiustificata.
L'Azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. A tal fine ogni mutamento del luogo di residenza durante il periodo di malattia o di infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutto il periodo della malattia, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'Azienda darà comunicazione alla R.S.U., mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cu il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie come sopra definite, non sia reperito al domicilio noto al datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nonché per comprovate cause di forza maggiore, decade dal diritto al trattamento economico contrattuale nelle misure del 100% per i primi 10 giorni e del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, ed il fatto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art.66 (Provvedimenti disciplinari).
Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di Legge o da regolamenti.
È fatto divieto al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro di svolgere alcuna attività lavorativa comunque remunerativa. La violazione di tale divieto costituisce inadempimento grave degli obblighi contrattuali sanzionabile ai sensi dell'art. 66 (Provvedimenti disciplinari).
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'aziende di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione dei limiti del detto importo.
Chiarimenti a verbale
1. Per i lavoratori cui si applica la parte prima (disciplina speciale - operai) e seconda (disciplina speciale - intermedi) del presente contratto i ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all'art. 49 (Tredicesima mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia od infortunio non sul lavoro.
2. Al fine di consentire una più puntuale organizzazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'impresa e dei singoli lavoratori, il lavoratore turnista assente per malattia avvertirà la Direzione del rientro in servizio o dell'eventuale prosecuzione dello stato di malattia, entro il giorno precedente il termine di rientro previsto nella certificazione medica.
Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche Leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori dallo stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
Nel caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali contratte in servizio e debitamente accertate dall'istituto assicuratore, si farà luogo alla conservazione del posto come segue:
- in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
- in caso di infortunio sul lavoro, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
Ai lavoratori assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sarà corrisposta da parte dell'azienda, per un periodo massimo di 18 mesi, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce dall'istituto assicuratore in forza di disposizioni di Legge e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100 % della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, guadagno medio di cottimo) aumentata dell'ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa.
Per il giorno nel quale si verifica l'infortunio, l'azienda, ai sensi dell'art. 73 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, corrisponderà la retribuzione come sopra indicata per le ore non lavorate a causa dell'infortunio medesimo. Per i primi 3 giorni successivi di carenza assicurativa l'azienda corrisponderà il 100 % della suddetta retribuzione.
Il trattamento economico di cui al presente articolo sarà corrisposto al lavoratore sempreché l'infortunio o malattia professionale siano riconosciuti dall'istituto.
Nel caso in cui il lavoratore infortunato, superati i periodi di conservazione del posto sopra previsti, non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
Nel caso in cui ciò non sia possibile è lasciata facoltà al lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non superiore a 1 anno.
Superato il suddetto periodo massimo di tempo, è in facoltà di ambo le parti di risolvere il rapporto di lavoro.
Ove la risoluzione del rapporto di lavoro dovesse verificarsi per licenziamento da parte dell'azienda al lavoratore sarà corrisposto il normale trattamento di anzianità di cui all'art. 49 (trattamento di fine rapporto), integrato dalla indennità sostitutiva del preavviso. Ove invece la risoluzione del rapporto dovesse avvenire per dimissioni del lavoratore, allo stesso verrà corrisposto il solo trattamento previsto dall'art. 50 (trattamento di fine rapporto).
Qualora l'azienda abbia provveduto ad un trattamento assicurativo volontario per il caso di infortuni sul lavoro o di malattie professionali dei propri dipendenti, si applicherà al lavoratore il trattamento più favorevole derivante, nel suo complesso, o dalla applicazione delle norme del presente articolo o dall'attuazione delle provvidenze assicurative aziendali.
I ratei della gratifica natalizia corrisposti dall'istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente di cui all'articolo. Pertanto dalla gratifica natalizia di cui all'art. 49 (13ª mensilità o gratifica natalizia) non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per quanto riguarda la comunicazione dell'assenza e la facoltà di controllo dell'azienda, valgono le disposizioni di cui all'art. 55 (malattia e infortunio non sul lavoro).
Nell'ambito della conservazione del posto, per il periodo eccedente quello relativo al trattamento economico previsto dal presente articolo, il rapporto di lavoro rimarrà sospeso salva la computabilità del trattamento di fine rapporto ai sensi del 3º comma dell'art. 2120 cod. civ.
Art. 57 - Chiamata e richiamo alle armi
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, nonché per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché a quanto contenuto nella Legge 28 agosto 1991, n. 288 sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per ferma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza diritto al riconoscimento dell'anzianità relativa al periodo di tempo trascorso sotto le armi.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 23 - Chiamata e richiamo alle armi
In caso di richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni vigenti al momento del richiamo, nonché a quanto contenuto nella Legge 28 agosto 1991, n. 288 e successive modifiche e integrazioni sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 58 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
A far data dal 1º febbraio 2008 la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di Legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza obbligatoria di cui all'art. 22, 1º comma del decreto di cui sopra.
Accordo di rinnovo 10/11//2020(Decorrenza 01/07/2019)
[___]
UNIFICATO -Tutela della maternità e paternità
Parte comune
Per quanto attiene alla tutela della maternità e della paternità si fa riferimento alle norme di Legge in materia.
Alla lavoratrice assente in congedo obbligatorio di maternità, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, o, in caso di diversa opzione, per il mese precedente il parto e per i quattro mesi successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di Legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla Legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.
La fruizione del congedo parentale facoltativo può essere frazionata anche in unità orarie, rispettando le necessità organizzative aziendali, programmandone preferibilmente l'utilizzo a inizio o fine turno o pausa pranzo.
Nel caso in cui nel corso del periodo d'interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga malattia, si applicano le disposizioni di cui alla relativa regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempre ché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice. L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, festività, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto).
[___]
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.
I trasferimenti saranno regolamentati come segue.
Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un mese di preavviso e con la relativa motivazione.
Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che con lui si trasferiscono.
Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini aziendali.
Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d'affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro alla comunicazione del trasferimento.
L'azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione degli effetti familiari o a quanto altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco.
Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a mezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità ed eventuale minimo di cottimo) che andrà a percepire nella nuova sede di lavoro salvo che il trasferimento avvenga in località dove egli ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà aumentata ad una mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito è capo famiglia.
L'indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a mezza mensilità rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora l'azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione ed il lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.
Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composto da più di tre persone oltre il lavoratore stesso, verrà corrisposta dall'azienda una indennità supplementare pari all'importo di tre giornate di retribuzione, composta dagli elementi sopra indicati, per ogni componente il nucleo familiare, oltre il terzo, a carico del lavoratore e che con lui si trasferisca.
Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute nei limiti più sopra richiamati e delle spese per il trasporto degli effetti familiari.
Il lavoratore trasferito conserva "ad personam", se più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.
Al lavoratore che venga trasferito per esigenze dell'azienda e il cui rapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in una delle località in cui risiedeva prima dell'ultimo trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo ed i 50 anni se donna.
Qualora ostino al trasferimento comprovati e riconosciuti obiettivi motivi del lavoratore o dei suoi familiari, l'azienda non procederà al suo licenziamento.
In caso di trasferimento del lavoratore, nell'ambito di aziende dello stesso gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conservati al lavoratore stesso l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza e il trattamento in quest'ultima goduto.
Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai commi 1 e 15), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e all'indennità di preavviso.
Nota a verbale
I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 59 - Trasferimenti
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, situata in diverso comune, dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e tenere conto delle esigenze del lavoratore e della sua famiglia.
I trasferimenti saranno regolamentati come segue.
Il trasferimento sarà comunicato al lavoratore per iscritto con almeno un mese di preavviso e con la relativa motivazione.
Se il trasferimento comporta come conseguenza il cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, sarà corrisposto al lavoratore l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.), nonché delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio in corso di trasferimento per sé e per i familiari conviventi (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che con lui si trasferiscono.
Il rimborso delle spese di viaggio avverrà secondo le consuetudini aziendali.
Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di contratto d'affitto regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro alla comunicazione del trasferimento.
L'Azienda concederà al lavoratore, di cui sia disposto il trasferimento, i permessi necessari di assentarsi dal servizio per le occorrenze relative alla spedizione degli effetti familiari o a quant'altro strettamente indispensabile per le operazioni di trasloco.
Al lavoratore trasferito sarà comunque corrisposta una indennità pari a mezza mensilità di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) che andrà a percepire nella nuova sede di lavoro, salvo che il trasferimento avvenga in località dove egli ha residenza, domicilio o stabile dimora. Tale indennità sarà aumentata ad una mensilità ed un terzo se il lavoratore trasferito è capo famiglia.
L'indennità in parola sarà invece ridotta ad un quarto di mensilità e a mezza mensilità, rispettivamente per il lavoratore non capo famiglia e lavoratore capo famiglia, qualora l'Azienda abbia provveduto a procurare al trasferito la disponibilità dell'alloggio nel luogo di destinazione ed il lavoratore usufruisca di fatto di detto alloggio.
Se il nucleo convivente a carico del lavoratore è composta da più di tre persone oltre il lavoratore stesso, verrà corrisposta dall'Azienda una indennità supplementare pari all'importo di tre giornate di retribuzione, composta dagli elementi sopra indicati, per ogni componente il nucleo familiare, oltre il terzo, a carico del lavoratore che con lui si trasferisca.
Al lavoratore trasferito a sua espressa domanda, compete solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nei limiti più sopra richiamati e delle spese per il trasporto degli effetti familiari. Il lavoratore trasferito conserva ad personam, se più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, ma non quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni nella sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori od inerenti alle specifiche prestazioni.
Al lavoratore che venga trasferito per esigenze dell'Azienda e il cui rapporto di lavoro venga risolto entro i 10 anni successivi per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località di origine o in una delle località in cui risiedeva prima dell'ultimo trasferimento, saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro, con gli stessi criteri fissati più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro. La concessione di cui sopra avrà luogo anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga oltre il termine di 10 anni dalla data del trasferimento, qualora il lavoratore abbia superato, alla data del licenziamento stesso, i 55 anni di età se uomo ed i 50 se donna.
Qualora ostino al trasferimento comprovati o riconosciuti obiettivi motivi del lavoratore o dei suoi familiari, l'Azienda non procederà al suo lcenziamento.Ove a fronte del trasferimento disposto dall'azienda, insorgessero difficoltà, le parti si impegnano a favorire le soluzioni più idonee. In questo caso il lavoratore interessato sarà assistito dalla R.S.U. e/o dal sindacato a livello territoriale.
In caso di trasferimento del lavoratore, nell'ambito di Aziende delle stesso gruppo cui si applica il presente contratto, verranno conservati al lavoratore stesso l'anzianità maturata nell'Azienda di provenienza e il trattamento in quest'ultima goduto.
Il lavoratore di cui al comma precedente che non dovesse accettare il trasferimento, avrà diritto (fatte salve le condizioni previste ai commi 1º e 15º), anche se dimissionario, al trattamento di fine rapporto e all'indennità di preavviso.
Nota a verbale
I trasferimenti adottati dalla Direzione aziendale saranno tempestivamente comunicati alla R.S.U.
Art. 60 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
1) Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Saranno altresì esonerati dal prestare lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
Ai lavoratori studenti universitari sarà concesso, a richiesta, un giorno di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a tre.
Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali saranno concessi, a richiesta, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Fermi restando, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i congedi per la formazione di cui all'art. 39 (congedi), ai lavoratori di cui al 3º e 4º comma del presente articolo, con meno di 5 anni di anzianità di servizio, che nel corso dell'anno debbono sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi, a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni.
Ad altri lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore interessato dovrà produrre all'azienda le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente punto.
2) Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di formazione professionale correlati alle mansioni svolte saranno concessi permessi retribuiti commisurati ad un numero di ore pari alla metà delle ore di durata del corso e, in ogni caso, non superiori a 80 ore complessive. Tali permessi, usufruibili anche in un solo anno, saranno concessi per non più di una volta al singolo lavoratore.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3 % dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Tale ultimo limite tiene conto del fatto che la produzione dei settori si svolge prevalentemente su tre turni.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 38 - Diritto allo studio
OMISSIS
2) Diritto alio studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché, ferma restando la previsione di cui al terzo comma del precedente punto 1), corsi di studio universitari la cui finalità sia quella del raggiungimento del titolo di studio di primo grado (laurea breve), di secondo grado (laurea magistrale) o corsi di laurea unici (5/6 anni), impartiti esclusivamente presso Università pubbliche o private parificate italiane.
OMISSIS
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore per la durata normale del corso di studio, usufruibili anche in un solo anno.
OMISSIS
Art. 61 - Previdenza complementare
La contribuzione a FONDAPI è così ripartita a partire dal 1º marzo 2008:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento t.f.r. annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dalla stessa data del 1º marzo 2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a FONDAPI, è posta a carico dell'azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A. di FONDAPI, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'assemblea di FONDAPI le aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2ª classe in treno. Per i componenti dell'assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONDAPI.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 61 - Previdenza complementare
La contribuzione a Fondapi è così ripartita a partire dal
1º marzo 20081º luglio 2011:- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate nell'
1,20%1,30% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.;- 100% dell'accantonamento t.f.r. annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento t.f.r. annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dal 1º luglio 2012 le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
A partire
dalla stessa data deldal 1º marzo 2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono a Fondapi, è posta a carico dell'azienda di riferimento.Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, E.d.r. e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A. di Fondapi, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Le modifiche delle misure della contribuzione minima obbligatoria sono stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al fine di favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'assemblea di Fondapi le aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in 2ª classe in treno. Per i componenti dell'assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in 2ª classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di Fondapi.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti a Fondapi.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 61 - Previdenza Complementare
La contribuzione al FONDAPI è così ripartita:
A partire dal 1º marzo 2008:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.;
- 100% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- 40% dell'accantonamento TFR annualmente maturato nell'anno per gli altri lavoratori.
A partire dal 1" luglio 2011, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,30% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1º luglio 2012, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'Azienda e del lavoratore sono fissate in ragione dell'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1º luglio 2014, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,50 % della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1º dicembre 2015, l'aliquota contributiva a carico dell'Azienda è fissata in ragione dell'1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore, rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1º marzo 2008, la quota di iscrizione, pari a euro 12,91 e dovuta "una tantum" dai lavoratori che si iscrivono al Fondo è posta a carico dell'Azienda di riferimento.
Le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore, fermo restando che la materia, di competenza del C.d.A del Fondo, sarà portata all'esame del predetto Consiglio.
Al fine di favorire la partecipazione del rappresentante dei lavoratori, ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo, le Aziende assicureranno un permesso retribuito individuale di 8 ore per la partecipazione all'Assemblea stessa nonché, a titolo di rimborso spese, il corrispettivo del biglietto di viaggio andata e ritorno in seconda classe in treno. Per i componenti dell'Assemblea provenienti dalle isole sarà riconosciuta la combinazione nave/treno in seconda classe. L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.
Le parti confermano che l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente a favore del lavoratori iscritti al Fondo.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui dovesse realizzarsi il progetto di previdenza integrativa del settore delle costruzioni o di filiera le parti si incontreranno per valutare le opportunità offerte da una eventuale armonizzazione degli strumenti previdenziali.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 46 - Previdenza complementare
OMISSIS
A partire dal 1-1-2017, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata in ragione dell'1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
A partire dal 1-07-2017, l'aliquota contributiva a carico dell'azienda è fissata in ragione dell'1,90% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Resta inteso che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane fissata all'1,40% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Le Parti, nel confermare che il Fondo Fondapi costituisce uno dei punti qualificanti del contratto collettivo nazionale di lavoro piccola industria del cemento, calce, gesso e malte, convengono di costituire entro il 1 febbraio 2017 una "commissione tecnica" composta da sei componenti - tre per la parte datoriale e tre per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
Tale organismo, acquisita una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo in tema di sostenibilità economica e finanziaria dei fondi di previdenza complementare, avrà il compito di verificare la fattibilità della creazione di un unico fondo previdenziale che possa includere tutti i settori dei materiali da costruzione, così da ottenere un miglioramento del livello di efficienza gestionale, fermo restando l'invariabilità della qualità delle prestazioni attualmente erogate dal Fondapi. Entro il 30 settembre 2017, la Commissione tecnica presenterà alle Parti una proposta anche alla luce di quanto emergerà nel tavolo di consultazione tra la Commissione vigilanza dei fondi pensione - COVIP, gli esperti di settore e i rappresentanti delle Parti sociali di cui al Disegno di Legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, approvato il 7 ottobre 2010 dalla Camera dei Deputati.
Art. 62 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN.
L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi.
La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31 dicembre 2009 per la successiva applicazione che dovrà avvenire entro il prossimo rinnovo contrattuale.
Le parti definiscono fin d'ora che il contributo a carico delle aziende sarà pari ad € 5,00 (cinque/00) mensili per ogni lavoratore dipendente che fornirà al predetto Fondo i propri dati anagrafici.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 62 - Assistenza sanitaria integrativa
ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, in qualità di parti stipulanti, si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio sanitario nazionale definita dal CCNL costituisce uno dei punti qualificanti del presente rinnovo.
Le parti convengono di istituire, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del CCNL stesso, una "Commissione operativa"
tecnica pariteticacomposta da 6 componenti, 3 per la parte datoriale e 3 per le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL che - ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN - formuli alle parti, entro il 30 giugno 2011, una proposta per l'avvio, a partire dal 1º gennaio 2012, di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa ad adesione volontaria da valere per tutti i lavoratori delle aziende cui si applica il presente CCNLAnche in considerazione della complessità della materia, la citata "Commissione operativa" dovrà acquisire una idonea conoscenza del quadro di riferimento normativo con particolare riguardo alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi sanitari integrativi (art. 1, commi 197-199, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; decreto del Ministero della salute 31 marzo 2008, già noto come "decreto Turco" e successive modificazioni).
L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi.
La Commissione consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31 dicembre 2009.Le parti convengono fin d'ora che i riflessi economici che deriveranno dalla istituzione del Fondo di assistenza integrativa avranno effetto a partire dal
prossimo CCNL1º gennaio 2012.Le parti definiscono fin d'ora che il contributo a carico delle aziende sarà pari ad
€ 5,00 (cinque/00)euro 8,00 mensili per ogni lavoratore dipendente chefornirà al predetto Fondo i propri dati anagraficiaderirà al predetto Fondo. Il contributo del lavoratore sarà pari ad euro 2,00. A partire dal 1º gennaio 2013 i predetti contributi saranno pari ad euro 10,00 a carico dell'azienda ed euro 3,00 a carico del lavoratore.Ove un lavoratore iscritto al Fondo manifesti la volontà di non rinnovare o rescindere la sua partecipazione al Fondo decadrà automaticamente anche la contribuzione da parte della azienda.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 62 - Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti individuano quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa "ALTEA", Fondo intersettoriale costituito tra Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil.
La contribuzione al Fondo ALTEA sarà di 13,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico dell'azienda, per ciascun lavoratore iscritto.
La contribuzione decorrerà dal 1º settembre 2014.
Tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL hanno diritto alle erogazioni delle prestazioni sanitarie definite dallo statuto e dal regolamento del fondo Altea, in dipendenza del rapporto di lavoro. Le Parti si danno reciprocamente atto che si incontreranno qualora venga reso operativo il fondo SANAPI ovvero intervengano nuovi accordi interconfederali in materia di sanità integrativa.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art._- Assistenza sanitaria integrativa
OMISSIS
Le Parti individuano quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa ALTEA, Fondo intersettoriale costituito da Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil allo scopo di erogare prestazioni sanitarie, integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.
I dipendenti ai quali si applica il presente CCNL, al superamento del periodo di prova, vengono iscritti obbligatoriamente al Fondo di assistenza sanitaria integrativa ALTEA. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
La contribuzione al Fondo ALTEA sarà di 13,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico dell'azienda, per ciascun lavoratore aderente al fondo.
La contribuzione decorrerà dal 1 settembre 2014.
Tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL hanno diritto alle erogazioni delle prestazioni sanitarie definite dalla statuto e dal regolamento del fondo ALTEA; in dipendenza di rapporto di lavoro. Ove un lavoratore iscritto al Fondo cessi la sua partecipazione al Fondo, decadrà automaticamente la contribuzione da parte dell'azienda.
Le parti si danno reciprocamente atto che si incontreranno qualora venga reso operativo il fondo SANAPI ovvero intervengano nuovi accordi interconfederali in materia di sanità integrativa.
Art. 63 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 47 - Tutela tossicodipendenza e disturbi comportamentali patologici
OMISSIS
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali patologici, quali alcolismo, anoressia, bulimia e ludopatia, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
OMISSIS
I lavoratori familiari - intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i figli o il convivente more uxorio - di una persona tossicodipendente o affetta da un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nei secondo comma del presente articolo possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto per concorrere al programma teraupetico e socio-riabilitativo della persona, correlato al disturbo comportamentale patologico certificato dai servizi sanitari delle Unità sanitarie locali qualora gli stessi servizi ne accertino la necessità.
OMISSIS
Art. 64 - Conservazione utensili e visite d'inventario e di controllo
Il lavoratore deve conservare in buono stato tutto quanto viene messo a sua disposizione per lo svolgimento delle sue mansioni.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve consegnare al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Il lavoratore risponderà - e l'azienda potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché il lavoratore sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che, per ordine dell'azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita personale di controllo solo nei casi e nei modi previsti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 65 - Norme comportamentali
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo di presenza;
2) non abbandonare il posto di lavoro o sospendere il lavoro senza giustificato motivo;
3) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli secondo le istruzioni impartite dai superiori;
4) avere cura e non danneggiare il materiale di lavorazione, locali, mobili, macchinari, attrezzature, strumenti;
5) non presentarsi o trovarsi al lavoro in condizioni che possono risultare di pregiudizio per sé e/o per gli altri;
6) non danneggiare colposamente o mettere fuori opera dispositivi antinfortunistici;
7) conservare assoluta segretezza sui processi di produzione dell'azienda e non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, né svolgere attività contraria all'azienda medesima;
8) astenersi dallo svolgere durante il servizio atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente dedicata all'azienda;
9) attenersi alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni e non recare pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro.
Salvo autorizzazione dell'azienda gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori del servizio, della propria condizione per svolgere a fine di lucro sotto qualsiasi forma attività che siano in relazione con gli interessi dell'azienda.
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari applicabili ai lavoratori sono i seguenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino al massimo di tre ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità);
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento ai sensi dell'art. 67 (licenziamento per mancanze).
Per l'applicazione dei provvedimenti di cui sopra si fa riferimento all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
In ogni caso il datore di lavoro non può adottare i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale senza aver contestato per iscritto, preventivamente al lavoratore l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della contestazione.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante delle Associazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato oppure dalla R.S.U.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale si è iscritto o a cui conferisce mandato, la procedura di cui all'art. 13 (Reclami e controversie - Procedura di conciliazione e di arbitrato irrituale).
I proventi delle multe saranno versati all'INPS o a istituzioni aziendali di carattere assistenziale per i lavoratori.
Art. 67 - Licenziamento per mancanze
L'azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità sostitutiva nei seguenti casi:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa all'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
6) trafugamento di schizzi, di utensili, di altri oggetti, nonché di prodotti o di materiali di proprietà dell'azienda;
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento, senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
9) assenza ingiustificata per quattro giorni di seguito o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno;
10) mancanze relative a doveri non specificatamente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Indipendentemente dai provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari o per colpa grave e di furto, il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 68 - Certificato di lavoro
Fermi restando gli obblighi di Legge sull'aggiornamento e sulla consegna del libretto di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda rilascerà al lavoratore, all'atto della cessazione del servizio, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nell'azienda, delle mansioni disimpegnate e del gruppo professionale al quale è appartenuto.
Art. 69 - Caso di morte del lavoratore
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le disposizioni testamentarie o, in mancanza di testamento, secondo le norme della successione legittima.
A puro titolo di liberalità, agli eredi sarà concesso, quale concorso alle spese funerarie, un contributo la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio dell'azienda.
In caso di morte del lavoratore che si trova in trasferta, l'azienda assumerà a suo carico le spese di trasporto della salma nel comune di residenza.
In caso di morte del lavoratore, trasferito per esigenze dell'azienda nell'ultimo decennio, si farà luogo al rimborso, ai familiari che ne facciano richiesta e che con lui si erano trasferiti, delle spese di trasloco sostenute per il rientro nella località di origine o in cui risiedevano prima del trasferimento. Il rientro di cui sopra dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di decesso.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1º marzo 2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata r.r.
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Art. 70 - Decorrenza e durata
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto -
decorre dal 1º marzo 2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011che ha valenza per il triennio 2010, 2011 e 2012 - decorre dalla data di stipula e scadeper la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009,il 31 dicembre 2012.
Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata R/R.Il contratto s'intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 70 - Decorrenza e durata
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente CCNL - che ha valenza per il triennio
2010, 2011 e 20122013, 2014 e 2015 - decorre dal 1º gennaio 2013 e scade il 31 dicembre 2015.Il CCNL s'intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente CCNL, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 50/66 - Decorrenza e durata
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente CCNL, che ha valenza per il triennio 2016, 2017 e 2018, decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2018.
OMISSIS
Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli operai.
Art. 71 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (orario di lavoro) e all'art. 35 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):
- è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (giorni festivi);
- è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione:
- del 23 % se diurno;
- del 40 % se notturno;
- del 50 % se festivo o festivo notturno.
Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35 verrà compensato con la maggiorazione del 18% se diurno, del 35% se notturno, del 45% se festivo o festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al 2º comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:
- lavoro straordinario diurno: 23 %;
- lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: 30 %;
- lavoro notturno a carattere continuativo (guardiania, custodia, pulizia locali) non compreso in turni avvicendati: 25 %;
- lavoro straordinario notturno: 40 %;
- lavoro ordinario in giorni festivi: 40 %;
- lavoro straordinario festivo: 50 %;
- lavoro straordinario festivo notturno: 50 %;
- lavoro festivo ordinario notturno: 40 %.
Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni domenicali previste dalla Legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolato come sopra indicato sempreché l'azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione, dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
Al lavoratore che venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata nelle ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
La suddetta indennità sarà corrisposta nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
Dichiarazione a verbale
1) Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.
2) Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.
Art. 72 - Modalità per la mensilizzazione
La mensilizzazione, attuata per i seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- ex indennità di contingenza;
- superminimi;
- ex premio di produzione;
compensa tutte le ore lavorative e retribuibili comprese nell'ambito dell'orario contrattuale di ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di tali ore cadenti nel mese stesso.
Pertanto, vengono dedotte le ore non lavorate e vengono corrisposte le ore eventualmente prestate oltre l'orario normale.
Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, valgono le seguenti norme:
a) Ai lavoratori che, nel corso del mese, hanno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si sono assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale, per permessi retribuiti o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, viene liquidato l'intero importo come sopra mensilizzato. In tal modo si intendono compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti, le altre assenze che comportano il diritto alla retribuzione e le festività di cui all'art. 47 (giorni festivi), escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che, nei casi previsti dalla Legge, prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa.
b) Ai lavoratori, invece, che nel corso del mese hanno prestato la loro opera per un periodo inferiore all'orario contrattuale per assenze non retribuibili, viene detratta una quota oraria degli elementi mensilizzati di cui sopra per ogni ora non lavorata.
Per la determinazione di detta quota si moltiplica 1/175 degli elementi come sopra mensilizzati per il coefficiente risultante dal seguente rapporto:
174 / (ore contrattuali del mese)
Per ore contrattuali del mese si intendono quelle lavorative e quelle retribuibili secondo l'intero orario contrattuale. Per i lavoratori discontinui si considerano, a questi fini, le stesse "ore contrattuali del mese" del lavoratore continuo.
Art. 73 - Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di Legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce, gesso e malte):
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 9,60%;
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 17,85%;
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura): 6,90%;
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 15,10%;
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio: 5,50%;
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.: 4,15%;
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento: 5,50%;
8) operazione manuale di infilasacchi: 5,50%;
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili: 3,40%;
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina: 3,40%;
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 5,50%;
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi: 4,15%;
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame: 4,15%;
14) interventi in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,85%;
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla Legge misure di correzione: 5,50%;
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente: 5,50%;
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali: 4,15%;
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina: 4,60%;
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni: 3,40%;
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche: 5,50%.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
B) Calce, gesso e malte:
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni: 8,15%;
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge: 12,85%;
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura: 4,75%;
d) operazione manuale di infilasacchi: 4,75%;
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio: 4,05%;
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava: 6,75%;
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi: 3,40%;
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione dell'8,15%;
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo dell'8,15%;
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici: 3,40%.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Ai lavoratori appartenenti alla categoria di operaio che abbiano maturato complessivamente, anche in livelli e aree professionali diverse, presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 59 (Trasferimenti) - i quindici anni di anzianità di servizio è riconosciuto un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto il mese successivo al compimento del 15º anno di anzianità e sarà pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza ed eventuali scatti periodici di anzianità). A scelta del lavoratore, da rendere nota all'azienda entro il mese di compimento della maturazione del diritto, potrà essere versato al Fondo pensione FONDAPI.
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Dichiarazione comune
Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni di cui sopra non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, eventuali condizioni di miglior favore.
Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera nel limite massimo di un percorso di km 7 su strada ordinaria, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso (retribuzione composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, ex premio di produzione (1), la percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, la percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnatogli).
Qualora la detta distanza superi i km 7, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento delle ore impiegate per il percorso fino ad un massimo di 8 ore giornaliere nei termini sopra indicati, si corrisponderà a "piè di lista" il rimborso delle eventuali spese di vitto e alloggio nei limiti normali, nonché una indennità di euro 0,52 in caso di pernottamento e di euro 0,155 in caso contrario.
È in facoltà dell'azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Al lavoratore inviato in trasferta l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla distanza e alla prevedibile durata della trasferta stessa.
Il lavoratore in trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
Nel caso di sospensione dal lavoro che si verifichi nello stabilimento ove il lavoratore è in trasferta, l'azienda gli corrisponderà la differenza tra il trattamento di integrazione a carico della Cassa integrazione guadagni e la retribuzione come sopra indicata.
La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Art. 76 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 67 (licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
- 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10;
- 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15;
- 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 15 anni.
L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a:
- 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
- 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni;
- 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni;
- 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'azienda oltre i 15 anni.
La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessaria per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano gli intermedi.
Art. 77 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (orario di lavoro) e all'art. 35 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):
- è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (giorni festivi) al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
- è lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 % se diurno, del 60 % se notturno o festivo e del 70 % se festivo o festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 35 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 % se diurno, del 55 % se notturno o festivo, del 65 % se festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al 2º comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175 e, per i cottimisti, anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo:
- lavoro straordinario feriale diurno: 30%;
- lavoro ordinario festivo: 50%;
- lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 50%;
- lavoro ordinario festivo notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo: 60%;
- lavoro straordinario notturno: 60%;
- lavoro straordinario festivo notturno: 70%.
Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per le prestazioni domenicali previste dalla Legge con spostamento ad altro giorno del riposo settimanale, si corrisponderà, per il lavoro prestato di domenica, la retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolato come sopra indicato sempreché l'azienda abbia comunicato, prima dell'inizio del lavoro, il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione della domenica. Il giorno di riposo compensativo, assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Le eventuali prestazioni, effettuate anche nel giorno del riposo assegnato in sostituzione della domenica, daranno luogo alla corresponsione della retribuzione globale di fatto con la maggiorazione di straordinario festivo calcolata come sopra indicato.
Al lavoratore che, per la sua specializzazione, venga occasionalmente ed improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento avendo ultimato il suo orario normale, sarà corrisposto, oltre la retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6 alle 22), e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6).
Le suddette indennità saranno corrisposte nella misura indicata, tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.
Art. 78 - Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- euro 0,98 per gli appartenenti all'area concettuale;
- euro 0,77 per gli appartenenti all'area specialistica.
Art. 79 - Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di Legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera: 7,50%;
b) riparazioni all'interno dei forni: 4,80%;
c) sorveglianza all'insaccamento: 4,15%;
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc.: 3,45%;
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne Innocenti e simili: 2,70%;
f) riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio: 4,15%;
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazione per le quali siano prescritte dalla Legge misure di correzione: 4,80%.
Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in livelli e categorie diversi, presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 59 (trasferimenti) - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del 15º anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del 23º anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.
Il suddetto premio assorbe fino a concorrenza ogni altra provvidenza similare compreso il premio "fedeli alla miniera".
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione al diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla Parte I, abbia già percepito il premio di anzianità, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Al lavoratore in servizio, comandato a lavorare fuori dal luogo ove normalmente svolge la sua opera, spetta il rimborso delle spese di trasporto per portarsi sul luogo di lavoro, anche nel caso che usi mezzi propri, oltre la corresponsione della retribuzione anche per le ore impiegate nel percorso fino ad un massimo di otto ore. La retribuzione si intende composta da: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti di anzianità, aumentata dell'ex premio di produzione della percentuale minima contrattuale di cottimo per i cottimisti e, per i turnisti, della percentuale che sarebbe spettata per il turno assegnato.
Fermo restando quanto sopra, sarà corrisposto al lavoratore il rimborso, a piè di lista, di eventuali spese di vitto nei limiti normali qualora lo spostamento del lavoratore stesso non sia stato predisposto in modo da consentirgli di consumare il pasto nel luogo di residenza. Saranno altresì rimborsate, a piè di lista, al lavoratore le spese di alloggio nei limiti normali qualora lo spostamento predisposto dall'azienda comporti la necessità di pernottamento fuori residenza. Sarà inoltre corrisposta una indennità di euro 0,62 per gli appartenenti all'area concettuale e di euro 0,52 per gli appartenenti all'area specialistica, qualora la trasferta comporti pernottamento, e di euro 0,155 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale e specialistica, in caso contrario.
È in facoltà dell'azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Il lavoratore ha l'obbligo di trovarsi sul posto di trasferta all'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
Al lavoratore inviato in trasferta, l'azienda corrisponderà un anticipo adeguato alla prevedibile durata della trasferta stessa. Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà della azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore.
Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore.
La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad altra sede.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 63 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del rapporto.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 83 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda della anzianità e dei gradi di appartenenza nella qualifica:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova abbiano raggiunto una anzianità di servizio fino a 5 anni:
1) mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) 1/2 mese per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;
b) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni:
1) mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 1 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;
c) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio da oltre 10 fino a 15 anni:
1) mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 1 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area specialistica;
d) per i lavoratori che abbiano raggiunto una anzianità di servizio oltre i 15 anni:
1) mesi 2 e mezzo per gli intermedi appartenenti all'area concettuale;
2) mesi 2 per gli intermedi appartenenti all'area specialistica.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di notifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (passaggi di categoria).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
La presente parte si applica ai lavoratori la cui categoria è identificata nell'ambito delle aree professionali, dai livelli i cui profili riguardano i quadri e gli impiegati.
Art. 84 - Lavoratori laureati e diplomati
Dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati all'area concettuale di 2º livello.
I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati all'area specialistica di 3º livello e, nel caso di attribuzione a questo livello, sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15% del minimo tabellare per tale livello previsto. I lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati, dopo il compimento del periodo di prova, e intervenuta la conferma in servizio, all'area specialistica di 3º livello senza corresponsione di alcuna indennità.
Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.
Art. 85 - Lavoratori con funzioni direttive
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive, per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale, concordata con l'azienda, in caso di procedimenti civili o penali, per cause non dipendenti da colpa o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Nei confronti dei predetti lavoratori le aziende riconoscono l'opportunità di favorire interventi formativi e di aggiornamento professionale finalizzati al perfezionamento dei livelli di preparazione ed esperienza professionali in connessione con le esigenze aziendali.
Art. 86 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui all'art. 33 (orario di lavoro) nonché all'art. 35 (addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia):
- è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali;
- è lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 47 (giorni festivi) al quale si fa riferimento anche per l'applicazione delle maggiorazioni festive di cui appresso;
- è lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21.00 alle ore 6.00 per gli impiegati amministrativi e dalle ore 22.00 alle ore 6.00 per gli impiegati e tecnici di stabilimento.
Ai soli effetti contrattuali il lavoro effettuato oltre le 8 ore giornaliere verrà compensato con la maggiorazione: del 30 % se diurno, del 75 % se notturno o festivo, del 100 % se festivo notturno. Per i lavoratori discontinui, il lavoro effettuato oltre l'orario giornaliero assegnato nonché il lavoro supplementare di cui alla tabella dell'art. 34 verrà compensato con la maggiorazione: del 25 % se diurno, del 70 % se notturno o festivo, del 95 % se festivo notturno.
Le sottoindicate percentuali di maggiorazione, nonché quelle relative al lavoro di cui al 2º comma del presente articolo, saranno applicate sulla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile del lavoratore (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) per il numero fisso 175:
- lavoro straordinario feriale e diurno: 30%;
- lavoro ordinario festivo: 55%;
- lavoro ordinario notturno non compreso in turni avvicendati: 55%;
- lavoro straordinario festivo: 75%;
- lavoro straordinario notturno: 75%;
- lavoro ordinario notturno in giorni festivi: 75%;
- lavoro straordinario notturno in giorni festivi: 100%.
Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori appartenenti all'area direttiva 2º e 1º livello, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art. 47 (giorni festivi) sarà compensato con il pagamento delle ore effettivamente prestate maggiorate delle percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno, calcolate queste ultime come sopra indicato.
Al lavoratore di qualunque gruppo che venga occasionalmente e improvvisamente richiesto di una prestazione straordinaria dopo che egli abbia abbandonato lo stabilimento o l'ufficio avendo ultimato il suo orario giornaliero, sarà corrisposto, oltre alla retribuzione per la durata della prestazione stessa con la relativa maggiorazione prevista dal presente articolo, l'importo di due ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità), se la prestazione viene effettuata in ore diurne (dalle 6.00 alle 22.00 se tecnico, dalle 6.00 alle 21.00 se amministrativo) e di quattro ore, se la prestazione viene effettuata nelle ore notturne (dalle 22.00 alle 6.00 se tecnico, dalle 21.00 alle 6.00 se amministrativo).
Le indennità suddette saranno corrisposte nella misura indicata tenendo come punto di riferimento l'ora in cui è richiesto l'inizio della prestazione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, per lavoro notturno si intende quello effettuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Ai fini legali si considera lavoro notturno, di cui al D.Lgs. n. 66/2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato provvedimento.
Indennità di cassa
Al lavoratore che ha mansioni di cassa che comportino normalmente materiale maneggio di denaro con le responsabilità inerenti, intese come reintegrazione in proprio delle somme mancanti o di denaro non buono, verrà corrisposta una indennità pari al 3,45% del minimo tabellare del livello al quale è assegnato.
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- euro 1,19 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva 2º e 1º livello;
- euro 0,98 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
- euro 0,77 per gli impiegati appartenenti all'area specialistica.
Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente, anche in aree, livelli e categorie diversi, presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 59 (trasferimenti) - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda - salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 59 (trasferimenti) - prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore a un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Chiarimento a verbale
Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica di cui alla Parte I ovvero II, abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni relative a dette categorie, avrà diritto a usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora il lavoratore abbia già percepito ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
Al lavoratore, occasionalmente e temporaneamente comandato in servizio fuori della propria sede, saranno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso avrà incontrato per vitto e alloggio.
Le spese di trasporto saranno rimborsate a parte, al loro costo effettivo.
Per l'uso dei mezzi di trasporto valgono le norme dell'art. 59 (trasferimenti).
Inoltre al lavoratore, per ogni giorno di permanenza fuori sede, verrà corrisposta una indennità in ragione del 22 % della retribuzione giornaliera (8/175 dei seguenti elementi: minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità, nonché l'ex premio di produzione (1) qualora la trasferta richieda il pernottamento, e del 10 % se la trasferta, pur non comportando pernottamento, richieda una permanenza fuori sede per una durata superiore all'orario normale di lavoro.
È in facoltà dell'azienda di prefissare forfettariamente in forma di diaria, comprensiva dell'indennità di cui sopra, il rimborso delle spese di vitto e alloggio in misura adeguata al costo della vita nella località di trasferta.
Nel caso in cui la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, è in facoltà delle parti di concordare, in sostituzione del trattamento di cui sopra, un trattamento forfettario per tutto il periodo di trasferta.
Il trattamento di trasferta compete anche nei giorni festivi cadenti nel periodo di permanenza fuori sede.
La comunicazione dell'invio in trasferta sarà fatta al lavoratore con un preavviso di 48 ore, salvo casi eccezionali e con esclusione delle trasferte che consentano il rientro in sede nella stessa giornata.
Accertati motivi di salute che impediscano al lavoratore di recarsi in trasferta non possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà della azienda di trattenere sul trattamento economico del lavoratore.
Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto.
La concessione dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che all'uopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art. 67 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del rapporto.
Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 3 km, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 91 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue, a seconda della anzianità e dei gruppi di appartenenza:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 1 e mezzo per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 1 per gli impiegati appartenenti ad altre aree;
b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non superato i 10:
1) mesi 3 per impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 2 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 1 e mezzo per gli impiegati appartenenti ad altre aree;
c) per i lavoratori che hanno superato i 10 anni di servizio e non i 14:
1) mesi 4 per gli impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 3 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 2 per gli impiegati appartenenti ad altre aree;
d) per i lavoratori che hanno superato i 14 anni di servizio:
1) mesi 5 per impiegati appartenenti all'area direttiva;
2) mesi 4 per gli impiegati appartenenti all'area concettuale;
3) mesi 3 per gli appartenenti ad altre aree.
In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra, un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto, che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto.
A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 30 (passaggi di categoria).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della Legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
ALLEGATI AL CCNL 14 MARZO 2008
Allegato 1 - Art. 15 (Passaggi di qualifica), punto 2, lett. B) del CCNL 30 settembre 1994
(Omissis)
2) Nel caso di passaggio dalla qualifica intermedia a quella impiegatizia o dei quadri, l'anzianità di servizio prestato nella qualifica intermedia è utile agli effetti dei sotto elencati istituti e con le norme di seguito indicate:
(Omissis)
B) Aumenti periodici di anzianità
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, per i passaggi di qualifica che interverranno successivamente al 21 luglio 1979, si stabilisce quanto segue:
- appartenenza alla qualifica intermedia anteriormente al 21 luglio 1979
In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri verrà riportato in cifra l'importo maturato a titolo di aumenti periodici di anzianità nella qualifica intermedia ed il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi previsti all'art. 14, punto 2, 1º comma, fino al raggiungimento di un numero massimo complessivo di 14 aumenti periodici, ivi compresi quelli maturati nella qualifica di provenienza e riportati in cifra.
L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla qualifica impiegatizia verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico;
- acquisizione della qualifica intermedia posteriormente al 21 luglio 1979
In caso di passaggio alla qualifica impiegatizia o dei quadri, al lavoratore verranno applicate le norme stabilite, agli effetti degli aumenti periodici, per il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o impiegatizia di cui al punto 1, capoverso B), del presente articolo, che qui si intendono integralmente richiamate.
(Si riporta di seguito il punto 1, capoverso B) sopra citato: "Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri, che avverranno dal 21 luglio 1979 in poi, gli aumenti periodici di anzianità maturati nella qualifica operaia saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per il gruppo di acquisizione fino al raggiungimento di un importo massimo maturabile (ivi compreso il riporto in cifra), a titolo di aumenti periodici di anzianità, pari a 5 volte l'importo unitario previsto per il gruppo di appartenenza indicato al 2º comma dell'art. 14 (aumenti periodici di anzianità).
L'eventuale frazione di biennio in corso di maturazione all'atto del passaggio alla qualifica intermedia o impiegatizia o dei quadri verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per il caso di passaggio di qualifica che comporti contemporaneamente passaggio di gruppo si fa riferimento ai commi 4 e successivi dell'art. 14 (aumenti periodici di anzianità)").
(Omissis)
Disposizioni transitorie
I) In relazione alla modifica apportata agli artt. 54, 80 e 107 del CCNL 30 aprile 1976 (compimento del 20º anno di età) concernente il diritto alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità, le parti convengono che per il personale già in forza al 21 luglio 1979 e che alla stessa data risulta di età pari o inferiore agli anni 20, ai fini della maturazione del primo aumento periodico, si terrà conto dell'anzianità conseguita a partire dal 1º gennaio 1979.
II) Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova normativa:
1) Operai
La nuova normativa sarà attuata a partire dal 1º gennaio 1980 per i lavoratori assunti dalla stessa data, mentre per gli operai già in forza al 21 luglio 1979, o assunti successivamente a tale data nel corso dell'anno 1979, la nuova normativa troverà applicazione a seconda delle anzianità dei lavoratori al 31 dicembre 1979.
Gli aumenti periodici che matureranno fino alla data di applicazione della nuova normativa - le cui date sono indicate, a seconda dell'anzianità dei lavoratori al 31 dicembre 1979, ai successivi punti a), b) e c) - saranno calcolati secondo le norme previste dal precedente regime contrattuale (nel numero e nella misura percentuale) facendo riferimento ai minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 1978.
a) Operai che al 31 dicembre 1979 abbiano maturato tutti e 5 gli aumenti periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale
A partire dal 1º gennaio 1980 (per i lavoratori che al 31 dicembre 1978 hanno già maturato tutti e 5 gli aumenti periodici previsti dalla precedente normativa o ad un anno data dalla maturazione del 5º aumento periodico di cui alla precedente normativa, qualora lo stesso maturi nel corso del 1979) al lavoratore verrà riconosciuto il 1º aumento periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2º comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30 aprile 1976. L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla normativa di cui al 2º comma e successivi del presente articolo, decorrerà dal 1º gennaio 1980, o dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione del 1º aumento periodico, per coloro che hanno maturato, nel corso del 1979, il 5º aumento periodico secondo la precedente normativa.
b) Operai che al 31 dicembre 1979 abbiano maturato da 1 a 4 aumenti periodici di anzianità secondo quanto previsto dal precedente regime contrattuale
A partire dal 1º gennaio 1981 al lavoratore verrà riconosciuto il 1º aumento periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2º comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30 aprile 1976.
L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla normativa di cui al 2º comma e successivi del presente articolo, decorrerà dal 1º gennaio 1981.
c) Operai che al 31 dicembre 1979 non abbiano ancora maturato alcun aumento periodico biennale
A partire dal 1º gennaio 1982 al lavoratore verrà riconosciuto il 1º aumento periodico, nel valore unitario previsto per il gruppo di appartenenza di cui al 2º comma del presente articolo, con l'assorbimento di quanto già percepito a titolo di aumenti periodici di anzianità secondo il regime contrattuale 30 aprile 1976.
L'anzianità utile per la maturazione dei successivi aumenti periodici biennali, previsti dalla normativa di cui al 2º comma e successivi del presente articolo, decorrerà dal 1º gennaio 1982.
Norma comune ai precedenti punti a), b), c)
In caso di passaggio di gruppo, effettuato prima dell'applicazione della nuova normativa degli aumenti periodici di anzianità, verranno seguite le norme previste dal precedente regime contrattuale con riferimento ai minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 1978. I passaggi di gruppo, che interverranno successivamente all'applicazione della nuova normativa, sono regolati dal 4º comma e successivi del presente articolo.
2) Impiegati ed intermedi
Gli impiegati e gli intermedi in forza al 21 luglio 1979, manterranno in cifra gli importi degli aumenti periodici già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori aumenti periodici biennali, secondo gli importi mensili seguenti, nei limiti di un numero complessivo di aumenti periodici pari a 14, ivi compresi quelli relativi all'importo congelato in cifra al 21 luglio 1979:
Gruppi | Valori unitari scatti euro/mese |
A e A Super | 17,15 |
B | 14,93 |
C e C super | 123,38 |
D | 13,23 |
E | 12,68 |
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per la determinazione del numero degli aumenti periodici di anzianità utili a ricavare, per differenza, il numero degli eventuali ulteriori aumenti periodici che il lavoratore ha diritto a maturare per raggiungere il numero complessivo di 14 aumenti periodici biennali previsti, si procede come segue:
- il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati nel gruppo di appartenenza al 21 luglio 1979 resta inalterato;
- il solo importo congelato, relativo agli aumenti periodici eventualmente maturati in gruppi diversi da quello di appartenenza al 21 luglio 1979, compresi gli aumenti periodici congelati in virtù degli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954, sarà tradotto in un numero di aumenti periodici da aggiungere al numero di quelli di cui al precedente comma, dividendo l'importo medesimo per il valore unitario dell'aumento periodico in vigore al 1º gennaio 1979 per il gruppo di appartenenza. L'eventuale frazione risultante dalla succitata operazione verrà arrotondata all'unità per difetto qualora risulti inferiore o pari allo 0,50 o per eccesso qualora risulti superiore allo 0,50.
Ferme restando le situazioni già regolate in base alle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi di gruppo che avverranno dal 1º agosto 1979 in poi e relativi ad impiegati ed intermedi in forza al 21 luglio 1979, gli eventuali aumenti periodici già maturati saranno riportati in cifra. Il lavoratore avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici biennali, nella misura fissata per il gruppo di acquisizione, e indicata al 1º comma del presente punto 2, fino al raggiungimento di 14 aumenti periodici biennali, ivi compreso il numero degli aumenti periodici riportato in cifra.
Norma transitoria
Per gli impiegati e gli intermedi assunti nel periodo dal 22 luglio 1979 al 31 dicembre 1979 troverà applicazione, con decorrenza dalla data di assunzione, la normativa generale di cui al presente articolo, che prevede la maturazione di 5 aumenti periodici biennali complessivi di importo pari ai valori indicati al 2º comma del presente art. 13.
Allegato 3 - Art. 19 (Trattamento di fine rapporto), tabelle, del CCNL 30 settembre 1994
(Omissis)
Settore cemento e lavorazioni promiscue
| Fino al 31-12-1984 | Dall'1-1-1985 | Dall'1-1-1986 |
1) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte I | 22/30 | 24/30 | 27/30 |
2) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte II | 25/30 | 27/30 | 30/30 |
3) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte III | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
A decorrere dal 1º gennaio 1987 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.
Settori fibro-cemento, calce, gesso e malte
| Fino al 31-12-1985 | Dall'1-1-1986 | Dall'1-1-1987 |
1) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte I | 22/30 | 24/30 | 27/30 |
2) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte II | 25/30 | 27/30 | 30/30 |
3) Lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte III | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
A decorrere dal 1º gennaio 1988 la quota annua sarà pari a 30/30esimi per tutti i lavoratori.
Allegato 4 - Artt. 66, 91 e 116 (Indennità di anzianità) del CCNL 21 luglio 1979
Art. 66 - Indennità di anzianità
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà un'indennità da calcolarsi in base alle seguenti norme:
A) Cemento, amianto-cemento e lavorazioni promiscue
(cemento, calce e gesso)
Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 1962:
- 9/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;
- 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 4º al 10º anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11º al 15º anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15º anno.
Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal 1º gennaio 1963 al 31 dicembre 1979:
- 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;
- 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4º al 10º anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11º al 15º anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15º anno.
Per le anzianità di servizio che matureranno dal 1º gennaio 1980:
- 22/30 di retribuzione per ogni anno.
B) Calce e gesso
Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori fino al 31 dicembre 1963:
- 9/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;
- 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 6º al 10º anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11º al 15º anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15º anno.
Per le anzianità di servizio maturate dai lavoratori dal 1º gennaio 1964 al 31 marzo 1973:
- 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 5 anni;
- 13/30 di retribuzione per ogni anno dal 6º al 10º anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11º al 15º anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15º anno.
Per le anzianità di servizio maturate dal 1º aprile 1973 al 31 dicembre 1979:
- 10/30 di retribuzione per ogni anno per i primi 3 anni;
- 14/30 di retribuzione per ogni anno dal 4º al 10º anno incluso;
- 18/30 di retribuzione per ogni anno dall'11º al 15º anno incluso;
- 22/30 di retribuzione per ogni anno oltre il 15º anno.
Per le anzianità di servizio che matureranno dal 1º gennaio 1980:
- 22/30 di retribuzione per ogni anno.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Nel computo della retribuzione agli effetti dell'indennità di anzianità, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31 marzo 1977, n. 91, si terrà conto della gratifica natalizia, del premio di produzione e dell'eventuale indennità sostitutiva della mensa di cui agli artt. 16 (tredicesima mensilità o gratifica natalizia), 14 (premio di produzione) e 15 (mensa).
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo per i cottimisti e turnisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio di cottimo o l'indennità di turno realizzati negli ultimi due mesi prestati cottimista o turnista, sempreché questi, negli ultimi cinque anni, abbia lavorato a cottimo od a turno per almeno 3 anni, anche non consecutivi.
In difetto di tale condizione, per i cottimisti, la liquidazione sarà effettuata computando nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 52 (cottimi).
Norma transitoria
Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.
Art. 91 - Indennità di anzianità
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete per ogni anno di anzianità maturata nella qualifica intermedia una indennità pari a 25/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificata.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31 marzo 1977, n. 91.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verranno conteggiate come mese intero.
L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavoratore è appartenuto alla Parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione della Parte I vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come appartenente alla Parte II.
Norma transitoria
Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.
Chiarimento a verbale
Agli appartenenti alla qualifica intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi alle dipendenza della azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il nord e 23 maggio 1946 per il centro-sud, già svolgevano mansioni proprie della qualifica di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica intermedia, non fu risolto il rapporto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente prestato nelle stesse mansioni è riconosciuta agli effetti del presente articolo fino a risalire come massimo al 1º gennaio 1945, e l'indennità di cui al 5º comma sarà integrata, limitatamente al periodo in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure:
- per anzianità maturata dal 1º al 4º anno incluso: tre giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;
- per ogni anno di anzianità successivo al 4º e fino al 15º incluso: quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio;
- per ogni anno di anzianità successivo al 15º: cinque giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio.
L'importo di ciascuna giornata aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli appartenenti alla qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione dell'anzianità come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano ferme, agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell'accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia.
Art. 116 - Indennità di anzianità
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità di importo pari a tante mensilità di retribuzione, come in appresso specificata, per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese di almeno 15 giorni verranno considerate come mese intero.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto secondo quanto sopra previsto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31 marzo 1977, n. 91.
Qualora il lavoratore si trovi in aspettativa non retribuita e la risoluzione del rapporto avvenga in tale periodo, la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base dell'ultima retribuzione globale mensile dallo stesso percepita presso l'azienda, secondo le norme del presente articolo.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se definiti dall'azienda successivamente alla detta risoluzione del rapporto.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata, e la partecipazione agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Qualora espressamente convenuto l'azienda dedurrà dalla indennità di anzianità, fino a concorrenza, quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda stessa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, e dalle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di Legge.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro come lavoratore cui si applica la presente Parte III, l'indennità di anzianità relativa al periodo trascorso nella qualifica di cui alla Parte I o nella qualifica di cui alla Parte II, sarà liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalle rispettive regolamentazioni vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione mensile come sopra indicato percepita dal lavoratore appartenente alla presente Parte III.
Nel caso di passaggio alla Parte III di un appartenente alla Parte II proveniente dalla Parte I, dovrà essere applicata la regolamentazione in vigore per gli appartenenti alla Parte I per gli anni trascorsi nella qualifica di detta Parte I e, così pure, per il periodo di servizio trascorso nella qualifica di detta Parte II, la regolamentazione in vigore per quest'ultima Parte II.
Norma transitoria
Per i lavoratori in forza al 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo e dalla somma di lire 140.000 (o ratei della stessa) - già corrisposta in virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di anticipazione su detta indennità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria.
Appendice - Legge 20 maggio 1970, n. 30
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
(Omissis)
Accordo di rinnovo 05/11/2010 (Decorrenza 05/11/2010)
Allegato 1 - Quota contribuzione "una tantum" a favore delle Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1º al 31 dicembre 2010, comunicheranno che in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL chiedono ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota associativa straordinaria di 30,00 (trenta/00) euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di marzo 2011.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di dicembre 2010, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del Sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 31 gennaio 2011.
Entro il 31 marzo 2011, l'ANIEM provvederà a comunicare alle Segreterie nazionali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL il numero complessivo delle trattenute effettuate dalle aziende associate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul conto corrente bancario n. _____ _____ _____ _____ intestato a _____ _____ _____ _____ _____ _____ presso _____ _____ _____ _____ _____ che sarà successivamente indicato dalle stesse Organizzazioni sindacali.
Accordo di rinnovo 14/07/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1 Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale essendo retribuzione differita di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2 i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti a tale sistema dovranno corrispondere a ciascun lavoratore dipendente, compresi gli apprendisti in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, per ciascuna mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario dì lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e del presente CCNL i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) ''Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS
b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore
c) "Fondo Sostegno al reddito"
- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
6. Le parti stabiliscono che l'avvio dei previsti costi di cui ai punti 3. e 5. del presente articolo si attiverà nel momento in cui le rispettive Confederazioni, titolari dell'Accordo interconfederale del 23-07-2012, definiranno la piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali. Le parti stabiliscono altresì di incontrarsi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della suddetta operatività per definire eventuali problematiche attuative relative alla contribuzione del sistema della bilateralità interconfederale.
Accordo di rinnovo 24/01/2017 (Decorrenza 01/01/2013)
NUOVO ARTICOLO - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITÀ'
OMISSIS
1. a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo interconfederale del 26-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso e successive integrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Allegato 1
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi dal 01-02-2017 al 28-02-2017, comunicheranno che, in occasione del rinnovo del CCNL, le organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di € 30,00 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2017.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga corrisposte nel mese di marzo 2017, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30-04-2017.
Entro il 31-05-2017, le Direzioni aziendali, per il tramite delle Associazioni Datoriali territoriaii aderenti a Confapi, comunicheranno alle R.S.U. o, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza. Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul conto corrente bancario n. IT83F0569603200000012811X17 intestato a FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO Filiale 54 - ROMA - AGENZIA tf.fà. ESQUILINO Via Carlo Alberto 6/A -00185 Roma (RM).