ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Turismo

CCNL: Catene Alberghiere

Catene Alberghiere

CODICE CNEL: H05B

Il CCNL Catene Alberghiere è chiuso al 31/05/2007.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 10/09/2007, si rinvia al CCNL "Turismo - Confindustria - Settore "Turismo".

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 10/02/1999

CATENE ALBERGHIERE

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 10/02/1999

per i dipendenti dell'industria alberghiera

Decorrenza: 01/07/1998

Scadenza: 31/12/2001

  

Verbale di stipula

 

Addì, 10 febbraio 1999

tra

Associazione italiana catene alberghiere (AICA)

e

Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL),

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL),

Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)

 

 

Premessa al CCNL

 

Le parti assumono come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e si impegnano, in particolare, attraverso il contratto collettivo, a sviluppare il metodo partecipativo, ai diversi livelli e con strumenti appositi che costituiscono mezzo per la prevenzione del conflitto.

Al sistema contrattuale così come definito dal predetto protocollo corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale e quelli di secondo livello.

La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

A tale fine l'Associazione degli industriali è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle aziende associate all'AICA delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - e ad intervenire perché siano evitate - azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai due livelli.

Gli inadempimenti alle previsioni di cui alla presente premessa verranno segnalati dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti entro quindici giorni dal momento in cui sono stati rilevati. Seguirà entro i sette giorni lavorativi successivi un tentativo di conciliazione in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle istanze delle parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola azienda.

Qualora la controversia non abbia trovato soluzione in sede di conciliazione, le parti potranno decidere, di comune accordo, di adire ad un Collegio di conciliazione e di arbitrato. Il Collegio sarà formato da due componenti nominati da ciascuna delle parti e presieduto da un terzo nominato di comune accordo fra di loro il quale dovrà, entro un mese dall'insediamento, pronunciarsi sulla controversia.

Le parti hanno inoltre convenuto che:

- il settore turistico è contrassegnato da sempre maggiore mobilità professionale e territoriale degli addetti, caratterizzato dalla crescente necessità di specifici investimenti professionali connessi ad una crescente globalizzazione della clientela;

- la libera circolazione della manodopera, nell'ambito dei Paesi della UE e con i Paesi limitrofi, è sempre più un dato che caratterizza il panorama occupazionale del turismo;

- per la natura peculiare di molte delle attività turistiche, risulta plausibile prevedere un mercato del lavoro non più interamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato e tale da ipotizzare un sempre maggiore ricorso a diverse forme flessibili di impiego;

- le norme recenti prevedono l'attribuzione alle regioni dei poteri sull'organizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;

- sia di interesse comune addivenire a forme di monitoraggio congiunto del mercato del lavoro, nel rispetto delle norme di Legge, che valorizzano la permanenza nel settore delle professionalità acquisite ed in via di sviluppo.

Inoltre le parti:

- ravvisano le necessità di facilitare e promuovere l'incontro domanda e offerta di lavoro, collegata anche a sistemi condivisi di inserimento nel mercato del lavoro, di formazione e riqualificazione professionale, individuando nell'implementazione territoriale dell'anagrafe strumento operativo innovativo cui il sistema delle imprese, al pari dei singoli lavoratori e lavoratrici, potranno rivolgersi per individuare le opportunità professionali, promuovere le professionalità, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore;

- indicano nell'EBIT, collegato al più ampio sistema della bilateralità, la sede operati a dove collocare l'anagrafe dandosi pertanto comune impegno di attivarne prontamente il funzionamento a livello nazionale ed a livello territoriale ove possibile.

A tale proposito le parti si danno atto di monitorare l'intero mercato del lavoro del settore producendo tutte le informazioni necessarie riguardanti le diverse tipologie di strumenti previsti nel presente CCNL

A tal fine, a decorrere dal sesto mese successivo alla attivazione effettiva dell'EBIT, le imprese, così come i singoli lavoratori e lavoratrici, procederanno ad inviare all'anagrafe istituita presso l'EBIT, copia compilata della scheda informativa allegata al presente accordo, in cui si dovranno specificare, fatte salve le disposizioni della Legge n. 675/1997 sulla tutela della privacy, le informazioni relative ai nominativi del personale impiegato. Tali informazioni riguarderanno gli occupati a tempo determinato, in mobilità, a causa mista, stage, specificando il sesso, l'età, la qualifica professionale e le competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti/debiti formativi, addestramento e formazione conseguita).

Lo scopo della suddetta anagrafe è quello di agevolare e favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso la definizione di liste specializzate di settore suddivise per aree professionali e le opportunità di impiego sul territorio in base alle necessità delle aziende di settore, promuovendo, ai sensi delle norme vigenti e degli accordi contrattuali, la continuità stagionale.

Nella stessa sede, anche sulla base delle elaborazioni fornite dall'anagrafe, l'EBIT definirà le linee di sviluppo dei piani di formazione ed aggiornamento, da indirizzare separatamente a coloro che fossero rimasti esclusi dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro sul territorio, anche con riferimento alla realizzazione del diritto di precedenza; nonché a coloro che, pur essendo stati occupati, avessero esigenza di aggiornamento ovvero di valutazione delle competenze ai fini di una riqualificazione professionale.

Sulla base delle indicazioni fornite dalle aziende, sia a livello nazionale che territoriale, la pianificazione delle attività formative terrà conto delle esigenze stagionali e delle peculiarità che verranno definite dalle parti in sede EBIT.

A superamento dei limiti previsti dalla normativa del presente CCNL, sulle fattispecie dei contratti non a tempo indeterminato, si terrà conto delle indicazioni dell'anagrafe presso l'EBIT per promuovere tutte le opportunità di sviluppo dei livelli occupazionali, anche mediante sperimentazioni su nuovi profili, nell'ambito delle individuate aree professionali; a tal fine le parti ricercheranno ai diversi livelli appositi accordi.

Ad un anno dalla data di entrata in vigore dell'anagrafe succitata, le parti si incontreranno per una verifica congiunta sul funzionamento dello strumento e sulla identificazione di idonee misure volte a garantirne l'effettiva operatività ed il rispetto degli impegni sulle informazioni individuando le possibili aree di miglioramento.

 

 

Campo di applicazione

 

1) Il presente contratto di lavoro è stipulato sulla base della premessa, che ne costituisce parte integrante, e vale su tutto il territorio nazionale per le aziende alberghiere gestite da:

a) catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;

b) imprese straniere, o loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.

2) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, in quanto compatibili con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Esso deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo inderogabile per i lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al precedente punto 1 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 502 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia e gli accordi interconfederali.

Restano salve le condizioni di miglior favore.

Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.

In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.

Tale complesso normativo ed economico dovrà essere assunto come riferimento inderogabile ai fini della emanazione di un provvedimento legislativo che garantisca l'efficacia "erga omnes" del presente CCNL con esclusivo riferimento al suo campo di applicazione.

 

 

Titolo I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Art. 1 - Confronto istituzionale

 

Le parti convengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell'occupazione e per garantire il rispetto dell'autonomia e l'esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di competenza. In particolare, le parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di influenzare le condizioni di sviluppo del settore.

 

 

Art. 2 - Livello nazionale

 

Le parti, ferme restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - convengono sull'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

A tal fine le parti stipulanti daranno luogo ad apposito incontro, a cadenza annuale, generalmente da realizzarsi nel primo quadrimestre, nel corso del quale, da parte della delegazione AICA costituita dai rappresentanti di tutte le catene aderenti, saranno fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore riguardanti:

a) aspetti della congiuntura e dinamiche strutturali del settore;

b) prospettive di sviluppo della ricezione alberghiera, programmazione della politica turistica, stato ed evoluzione della legislazione di settore;

c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti alberghieri;

d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti;

e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d);

f) andamento dell'occupazione complessiva,

g) andamento delle condizioni di lavoro nel settore.

Con riferimento anche alle eventuali risultanze dei lavori dell'Osservatorio di cui al punto 4, potranno essere presentate agli organi pubblici competenti proposte di interesse del settore sulle quali vi sia consenso delle parti firmatarie del presente contratto.

Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione dell'incontro nazionale, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.

Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di alberghi, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale con l'eventuale partecipazione delle rispettive strutture territoriali interessate. L'esame riguarderà i prevedibili effetti che le prospettive turistiche, come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni sulla situazione ambientale e del territorio, potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Le parti si impegnano, infine, a promuovere, e realizzare una "Conferenza annuale sullo stato dell'industria ricettiva", per dare risalto alle peculiari problematiche del settore.

 

 

Art. 3 - Livello aziendale

 

Le Direzioni, assistite dalle Associazioni imprenditoriali, a richiesta forniranno, di norma annualmente in un apposito incontro, alle R.S.U., ai loro coordinamenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli, informazioni sulle prospettive aziendali, sull'andamento e le caratteristiche dell'occupazione, sui programmi formativi e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti e/o significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti.

Nel corso di tale incontro le rappresentanze sopra indicate verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.

Le stesse rappresentanze verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

 

 

Art. 4 - Osservatorio di settore

 

Le parti provvederanno a costituire un Osservatorio di settore composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza dell'Organizzazione imprenditoriale, che si riunirà di norma semestralmente, al fine di acquisire ed esaminare dati, ivi compresi quelli risultanti dalle fasi di informativa in sede nazionale e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di prevalente interesse.

In particolare, saranno oggetto di esame:

- gli indirizzi di politica turistico-alberghiera e l'andamento generale del mercato;

- le innovazioni e le modifiche tecniche organizzative;

- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore, anche con riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;

- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività turistico-alberghiera;

- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente;

- l'andamento del costo del lavoro;

- le ore di formazione professionale, disaggregate - in quanto possibile - per donne, uomini e livelli di inquadramento, mettendo in evidenza la quantità di ore di formazione impartita ai sensi del Protocollo d'intesa 20 gennaio 1993 e successive intese per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro.

Le valutazioni dell'Osservatorio sono formulate all'unanimità.

Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dai forniti dalle parti o provenienti da istituzioni o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire e con spese a carico del Centro servizi AICA.

I risultati dei lavori dell'Osservatorio potranno formare oggetto di esame delle parti anche in sede di informazione a livello nazionale.

 

 

Art. 5 - Pari opportunità

 

1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle raccomandazioni UE in materia e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

2) Entro il 1995 verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità, con il compito di:

a) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio di settore, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;

b) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale con le altre situazioni nei Paesi dell'Unione europea;

c) predisporre schemi di progetti di "Azioni positive".

3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.

4) Il gruppo di lavoro di cui al 2º comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.

 

 

Art. 6 - Enti bilaterali

 

Bilateralità

 

Le parti rilevano nel sistema della bilateralità uno strumento strategico che consente di affrontare tutte le tematiche in sede sia nazionale che territoriale, relative alle materie demandate agli scopi dell'EBIT, ferme restando le esperienze positive attualmente in essere a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità.

Fatti salvi diversi accordi territoriali preesistenti, entro il 31 marzo 1999 le parti si impegnano ad aderire al costituendo EBIT di Federturismo.

Le parti si impegnano a costituire una apposita Commissione incaricata di identificare le modalità atte ad ampliare gli scopi dell'EBIT, favorirne lo sviluppo sul territorio, definire le forme di finanziamento e contribuzione anche con riferimento alle modalità relative al sostegno del reddito.

 

 

Art. 7 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie

 

Le modalità attuative di quanto disposto al presente articolo, sono contenute nel regolamento sottoscritto il 31 maggio 2000 tra le parti stipulanti il presente contratto.

 

a) Commissione paritetica nazionale

Le parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle relazioni industriali concorra anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate ai seguenti commi.

Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.

La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti, di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, e si riunirà presso AICA.

La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede di AICA.

 

b) Controversie individuali e plurime

Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad una tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs 80/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura:

- viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da una rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante di AICA cui l'impresa conferisce mandato speciale.

La Commissione di conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l'EBIT territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territoriali dell'Ente bilaterale dell'industria turistica (EBIT) cui AICA e Federturismo aderiscono, i compiti di segreteria della Commissione di conciliazione saranno svolti presso la sede di AICA.

Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.

La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla Segreteria della Commissione di conciliazione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale. La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente, anche all'altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l'indicazione delle parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il nominativo del proprio procuratore speciale e l'elezione del domicilio presso la Segreteria della Commissione di conciliazione.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Segreteria della Commissione di conciliazione convoca le parti per procedere all'esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.

La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà indirizzare la propria richiesta alla Segreteria tecnica della Commissione paritetica nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo.

La Commissione di conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l'applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

Dell'esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:

- il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;

- la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli artt. 410 e segg. cod. proc. civ., come modificati dal D.Lgs. n. 80/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizione delle rispettive Organizzazioni sindacali.

In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà, alla parte interessata, la relativa attestazione.

Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell'art. 411, comma 3, cod. proc. civ.

La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all'art. 411 cod. proc. civ.

Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.

Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precis