CCNL in vigore del 19/01/2005
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE MEDICO
Testo consolidato del CCNL 19/01/2005
Per i medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione
Decorrenza: 01/01/2002
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 19/01/2005 come modificato da:
- Accordo previdenza complementare 12/04/2007
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
- Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
- Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
- Accordo AIOP 13/05/2009
- Accordo 12/03/2012
- Accordo ARIS 30/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016)
- CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
- Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 Gennaio 2005,
tra Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), Associazione religiosa istituti socio-sanitari (ARIS), Fondazione Don Gnocchi e Confederazione italiana medici ospedalità privata (CIMOP) è stato stipulato il presente contratto nazionale per il personale medico delle strutture sanitarie aderenti all'AIOP, all'ARIS e alla FDG per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2005.
Accordo previdenza integrativa 12/04/2007
Verbale di stipula
Addì, 12 aprile 2007
tra
Le Associazioni:
AIOP (Associazione italiana ospedalità privata)
ARIS (Associazione religiosi istituti sanitari)
FDG (Fondazione Don Gnocchi)
CIMOP (Confederazione italiana medici ospedalità privata)
Firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 19 gennaio 2005 che disciplina i rapporti di lavoro del personale medico dipendente da case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e centri di riabilitazione, associate ad AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi.
Preso atto:
- delle sollecitazioni del Consiglio di amministrazione della CAIMOP di cui alle note Prot. 111 del 25 gennaio 2007 e Prot. 136 del 15 febbraio, inerenti le ricadute del D.Lgs. n. 252/2005 sulla parte del vigente CCNL riferita alla previdenza complementare;
Constatato:
- che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1º gennaio 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- che il citato D.Lgs. n. 252/2005 prevede la possibilità di destinare il proprio t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari, con modalità esplicite o tacite;
- che l'art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. n. 252/2005 ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- che gli artt. 54, 55 del Titolo XIII del richiamato CCNL, che regolamentano, per i dipendenti, le modalità di adesione e di contribuzione al Fondo pensione CAIMOP, per quanto sopra evidenziato necessitano dei relativi adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in materia di previdenza complementare;
Con la sottoscrizione della presente appendice al vigente CCNL del personale medico
Concordano:
che gli artt. 54 e 55 del richiamato Titolo XIII del vigente CCNL vengano modificati come sotto riportato:
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
Verbale di stipula
In data 10 gennaio 2008 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un anticipazione economica degli importi legati al rinnovo contrattuale 2006-2009, secondo quanto discusso nel precedente incontro del 29 novembre 2007.
La necessità di tale accordo è determinata da più motivazioni, quali la necessità di continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo delle attività; in particolare tale accordo si è reso necessario per l'impossibilità di ottenere l'avvio di una trattativa congiunta con ARIS e AIOP per la definizione del CCNL 2006-2009, a distanza di due anni dalla scadenza dello stesso, anche in considerazione delle dichiarazioni ultime di ARIS e AIOP di non volere giungere, nonostante le sollecitazioni giunte anche da parte sindacale e ministeriale, alla definizione di un tavolo comune per la sanità privata sia nell'area medica che non medica.
FDG e CIMOP intendono comunque proseguire le trattative in comune con ARIS e AIOP, per giungere alla definitiva risoluzione contrattuale. FDG ha ritenuto di aderire alla richiesta di CIMOP, concordando un primo momento di anticipazione economica in questa fase di vacanza contrattuale.
[___]
Le parti concordano inoltre di proseguire il confronto sugli arretrati relativi al biennio 2006-2007 e sulla modifica della parte normativa, in relazione ai significativi cambiamenti introdotti nello scenario della sanità accreditata, alle esigenze di innovazione e flessibilità degli enti gestori e alla necessità di valorizzare le professionalità mediche, all'interno di nuovi modelli organizzativi non esclusivamente orientati all'acuzie.
Le parti ribadiscono l'esigenza di una riunificazione del tavolo unitario contrattuale nazionale tra le rappresentanze datoriali e dei medici sul contratto nazionale, salvaguardando comunque le diverse realtà e indirizzi che compongono oggi la sanità privata accreditata, anche al fine di giungere in tempi brevi alla definizione del rinnovo contrattuale.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
Verbale di stipula
In data 6 febbraio 2009 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma
le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un accordo ponte economico relativo al periodo contrattuale 2006-2010, secondo quanto già ampiamente discusso nei precedenti incontri, fermo restando vigente la parte normativa dell'attuale CCNL fino al 31 dicembre 2010.
In particolare, avendo come riferimento l'accordo dell'8 gennaio 2008 di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali del quinquennio di riferimento (2006-2010), le parti si assumono l'impegno di avviare un processo di revisione dell'impianto normativo, ritenendo che sia necessario continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo e specializzazione delle attività. La scelta di portare a compimento un percorso di rinnovo contrattuale avviene in una fase di estrema precarietà che caratterizza il settore della sanità privata accreditata, a seguito delle continue incertezze in merito all'adeguamento tariffario, ai volumi di attività, alla liquidazione dei crediti maturati, che creano notevoli problematiche di sostenibilità economica agli enti gestori.
Tanto premesso
Le parti concordano di avviare da marzo 2009 un "Laboratorio permanente" per la definizione del contratto nazionale di riferimento per l'area riabilitativa, che individui a partire dalla specificità dei settori sanitario-riabilitativo, socio-sanitario e assistenziale e socio-educativo, attraverso:
- nuovi percorsi di sviluppo e valorizzazione delle competenze e delle responsabilità dei medici;
- percorsi di carriera e di crescita professionale in rapporto alle esigenze delle strutture e dei medici;
- individuazione di sistemi premianti individuali e di gruppo in relazione al raggiungimento di obiettivi preventivamente definiti e concordati;
- individuazione di elementi retributivi differenziati rispetto alle specificità dei singoli settori di attività.
Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
Verbale di stipula
Il giorno 7 aprile 2009, presso la sede nazionale ARIS, in Roma al largo della Sanità militare n. 60
Tra
ARIS
e
CIMOP
è stato raggiunto l'accordo di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio economico 2009-2010, decorrenti dal 1º gennaio 2009.
Detto accordo è condizionato alla ratifica da parte degli Organi deliberanti, entro e non oltre il 15 giugno 2009.
Premesso che:
- il CCNL del personale medico della sanità privata è scaduto sin dal 31 dicembre 2005;
- tra l'ARIS e la CIMOP è in corso da lungo tempo un confronto per verificare la possibilità di procedere al rinnovo;
- è intenzione delle parti definire i valori retributivi decorrenti dal 1º gennaio 2009, pur nella consapevolezza del particolare momento di crisi economica che sta attraversando il settore della sanità privata, oggetto di politiche sanitarie particolarmente penalizzanti;
- al fine di assicurare ai medici l'adeguamento dei valori tabellari, le parti concordano circa l'opportunità di rinviare il confronto sulle modifiche normative da apportare al CCNL, i cui istituti normativi restano pertanto confermati fino al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso:
- con il presente accordo le parti definiscono le nuove tabelle economiche, che sono riportate nell'Allegato sub 1, e devono intendersi riferite al biennio 2009/2010.
Dette tabelle hanno decorrenza dal 1º gennaio 2009 e saranno immediatamente applicate su tutto il territorio nazionale, salvo quanto precisato nel documento Allegato sub 3.
L'Allegato 2, invece, definisce l'"una tantum", che ha la finalità di risarcire i lavoratori per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo; detta "una tantum" dovrà essere corrisposta al personale in servizio alla data del 1º gennaio 2009, in proporzione al servizio prestato nel periodo di vacanza contrattuale (2006-2008), e salvo quanto precisato all'Allegato 3.
Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
Verbale di stipula
Riuniti in Roma nel giorno 11 febbraio 2009.
L'AIOP
e
la CIMOP
Premesso che:
a) il CCNL dei medici dipendenti dalle istituzioni sanitarie associate AIOP è scaduto il 31 dicembre 2005 sia per la parte normativa che per la parte economica;
b) il quadro di riferimento di crisi economica del Paese è ulteriormente aggravato nel settore sanitario privato, che presenta molte situazioni regionali in cui sono addirittura avviati piani di rientro della spesa con commissariamento governativo delle stesse regioni. Inoltre, altre regioni sono contraddistinte da politiche sanitarie di tagli di posti letto e del budget delle case di cura. Da ciò scaturisce l'impossibilità di proseguire nei percorsi adottati in passato;
c) è volontà delle parti dare supporto e certezze al personale medico dipendente, responsabile principale della qualità dell'assistenza ospedaliera, in modo da garantire dal 1º gennaio 2009 la rivalutazione economica del livello retributivo;
per le sue citate premesse, le parti convengono di pervenire ad un accordo-ponte economico per il biennio 2009-2010 e pertanto
Concordano:
1) per la parte normativa nulla viene innovato per il biennio 2009-2010 rispetto al CCNL 2002-2005 che resta per tanto immodificato fino al 31 dicembre 2010;
2) entro il 1º semestre 2010 le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per individuare parametri e modalità innovative che definiscano in maniera innovativa la parte normativa del nuovo CCNL per il quadriennio 2011-2014;
3) dal 1º gennaio 2009 sono in vigore le nuove tabelle economiche di cui alla Tabella 1, con i relativi incrementi riguardanti il biennio 2009-2010;
4) sulla base di quanto concordato in applicazione del principio di autonomia contrattuale e dispositiva delle parti, per quanto riguarda il pregresso, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, la Tabella 2 definisce l'"una tantum" omnicomprensiva che sarà corrisposta ai medici dipendenti in forza alla data della firma del presente accordo.
L'"una tantum" sarà corrisposta:
4ª) per intero, ai medici in servizio al 1º gennaio 2007;
4b) al personale assunto successivamente al 1º gennaio 2007, l'"una tantum" di cui sopra sarà determinata in proporzione al periodo di servizio prestato.
L'"una tantum" verrà corrisposta per il 50% entro il 30 giugno 2009 e il saldo entro il 30 novembre 2009.
Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio nazionale.
Roma, 13 maggio 2009
Alle Istituzioni sanitarie associate
Loro sedi
Oggetto: Accordo ponte per rinnovo CCNL personale medico dipendente
Lo scorso 11 febbraio, dopo una lunga trattativa, le delegazioni AIOP e CIMOP hanno raggiunto un accordo ponte a valenza economica per il biennio 2009-2010, riguardante il nuovo tabellare e gli arretrati "una tantum" (vd. accordo ponte allegato), sottoposto alla condizione della ratifica da parte del Consiglio nazionale.
In sede di ratifica, il 23 aprile scorso il Consiglio nazionale AIOP ha deliberato la sua approvazione a condizione che - fermo restando la corresponsione degli arretrati "una tantum" definiti - venga applicato, su base nazionale, solo il 50% dell'incremento economico previsto nella Tabella 1 allegata all'accordo ponte, rinviando l'applicazione del restante 50% alla trattativa nelle sedi regionali non interessate da difficoltà economico/finanziarie (vd. delibera del Consiglio nazionale allegata).
Poiché la segreteria nazionale CIMOP in data 9 maggio 2009 ci ha comunicato la sua presa d'atto, trasmettiamo la tabella degli aumenti effettivamente applicabili sul primo livello nazionale da parte di tutte le case di cura (per gli arretrati vale quella definita nell'accordo ponte). Nelle regioni non interessate a difficoltà economico/finanziarie (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise, Basilicata) tali incrementi - previo negoziato di secondo livello in sede regionale - potranno raggiungere un ulteriore aumento sino al valore massimo corrispondente al valore della Tabella 1 allegata all'accordo ponte.
Cordiali saluti.
Il Consiglio nazionale riunito in data 23 aprile 2009
Considerato
di non essere in grado di approvare l'accordo ponte per il rinnovo del CCNL per il personale medico sottoscritto con CIMOP l'11 febbraio 2009 dal momento che, come verificato, allo stato sussistono e permangono difficoltà economico/finanziarie nelle regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Delibera
all'unanimità di approvare l'accordo ponte su un primo livello nazionale limitatamente al 50% degli incrementi tabellari ivi previsti, delegando le altre sedi regionali - in una fase di intese di secondo livello - all'erogazione degli ulteriori incrementi sino al massimo del restante 50%.
Verbale di stipula
Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,
- ARIS,
- FP CGIL,
- CISL FP,
- UIL FPL,
- premesso
che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- dato atto
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;
- dato atto
che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione;
- considerata
l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;
- visto
l'art. 409, n. 3 c.p.c.;
- vista
il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della 1. 16 gennaio 2003, n. 3;
- considerata
l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;
- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;
hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Verbale di stipula
Il giorno 7 ottobre 2020, presso la sede nazionale Aris in Roma,
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sodo Sanitari), nelle persone del Presidente, del direttore generale, del capo delegazione dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale, del Presidente e dei componenti la delegazione;
hanno stipulato
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 1º luglio 2020 - 30 giugno 2023, che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 16 giugno 2020,
ARIS, in persona del Capo delegazione,
CIMOP in persona del Segretario Nazionale,
hanno raggiunto la totale intesa su ogni aspetto e quindi procedono con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che regolamenterà il rapporto di lavoro della dirigenza medica della sanità privata per il periodo dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Le parti - auspicando che l'ipotesi di accordo sia siglata in tempi rapidi anche da Aiop, che ha partecipato all'intera fase negoziale, fino alla definizione del testo finale - si danno atto:
1. del grande sforzo che ognuna di esse ha compiuto per giungere alla definizione di un contratto collettivo molto complesso, soprattutto per la situazione di forte disagio in cui versano le Istituzioni sanitarie di diritto privato, a causa delle difficoltà e degli ostacoli frapposti al sostanziale riconoscimento del ruolo essenziale che dette Istituzioni ricoprono nel servizio sanitario nazionale;
2. che la disciplina contenuta nel nuovo CCNL, introducendo la qualifica dirigenziale per i medici della sanità privata, rimuove un ulteriore ostacolo al comune obiettivo delle parti di assicurare anche ai medici della sanità privata l'equiparazione dei titoli e dei servizi;
3. che la disciplina normativa del rapporto di lavoro introdotta dal nuovo CCNL - realizzando una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza di area privata e della dirigenza del SSN - riconosce comunque il ruolo centrale che è affidato ai dirigenti medici per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle Istituzioni e di miglioramento dell'efficienza dei servizi, nell'interesse dei cittadini che tali servizi utilizzano;
4. che il presente CCNL - ferma restando la decorrenza dal 1º luglio 2020 - è comunque sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, che dovrà intervenire entro il prossimo mese di luglio 2020;
5. che, nelle more, le parti provvederanno alla correzione di eventuali errori materiali e refusi.
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
Verbale di stipula
Il giorno 12 novembre 2020, si sono incontrati:
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), nelle persone del direttore generale, del capo delegazione e dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale e dei componenti la delegazione.
Le parti, come sopra rappresentate
considerato che
- la figura del Responsabile Medico di RSA non è stata mai prevista nei precedenti CCNL;
- il CCNL che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti dalle strutture sanitarie, socio-sanitari e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020, estende il campo d'applicazione alle Residenze Sanitarie Assistenziali e quindi introduce per la prima volta la figura del Responsabile Medico di RSA;
- l'art. 2 del CCNL consente di riportare al tavolo negoziale (per l'interpretazione autentica della norma) eventuali difficoltà interpretative;
definiscono la seguente interpretazione autentica:
[___]
Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
Verbale di stipula
Il giorno 21 dicembre 2021, presso la sede nazionale dell'Aris in Roma, Largo della Sanità Militare n. 60, si sono incontrati:
ARIS;
FP CGIL;
UIL FPL.
FP CGIL e UIL FPL - presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti - richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L'ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al titolo III della 1. 300/1970.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2º comma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833ªssociate all'AIOP, all'ARIS, e alla FDG, e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma, di cui all'art. 59 del presente CCNL
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile. I medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari emanate dalle Istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nonché dall'art. 56 del presente contratto.
L'assunzione del medico, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del dirigente medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato, previo espresso consenso al trattamento dei dati personali a norma del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n° 2016/679.
Ai fini della salvaguardia dell'equiparazione dei titoli e dei servizi e del diritto alla mobilità, l'assunzione del personale con qualifica dirigenziale, negli Enti ed Ospedali di cui all'art. 4 commi 12 e 13 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., avviene nel rispetto delle leggi applicate, in materia, nel Servizio Sanitario Nazionale (così come recepite nei regolamenti organici) e di quanto previsto all'art. 15 undecies introdotto dal d.lgs 229/99. Per quanto attiene l'assunzione negli IRCCS di diritto privato, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 288/2003 s.m.i.
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici.
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale.
È facoltà della struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
La struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il medico è tenuto a dichiarare alla struttura sanitaria la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mutamenti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici;
f) eventuali altri documenti previsti dalle normative vigenti;
g) certificato storico di vaccinazione.
È facoltà dei datore di lavoro richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
Il dirigente medico è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente, in costanza di rapporto di lavoro, tutti gli eventuali successivi mutamenti.
Prima dell'assunzione in servizio del medico, la struttura sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 5 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio del dirigente medico, il datore di lavoro potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di Strutture pubbliche o private accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano:
- la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute;
- i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati;
- pro-quota, il trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interessato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni di effettivo servizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o infortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della struttura sanitaria.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 6 - Periodo di prova
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a sei mesi di calendario, durante i quali entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano altresì al dirigente medico la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, riprendere il servizio entro 180 giorni. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti economici e contrattuali dalla data di inizio dell'assenza.
Durante l'assenza per malattia e/o infortunio, non è dovuto alcun trattamento economico a carico del datore di lavoro.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa, al rientro in servizio, a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il dirigente medico si intenderà confermato in servizio.
Titolo III - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 7 - Qualifiche ed attribuzioni
Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore sanitario, responsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigente, aiuto, assistente.
Il personale medico che opera nelle strutture sanitarie private deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche.
Il Direttore sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Il responsabile ha il compito di vigilare sull'attività e sulla disciplina del personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione.
Il responsabile cura la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore sanitario nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio.
La qualifica di aiuto dirigente va riferita al medico che coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione e/o accreditamento o di Legge la figura del medico responsabile.
La qualifica di aiuto va riferita a chi collabora direttamente con il responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti. In particolare, l'aiuto ha la responsabilità dei degenti affidatigli, coordina l'attività degli assistenti e risponde del suo operato al responsabile, che può sostituire in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza.
La qualifica di assistente va riferita a chi collabora con il responsabile e con l'aiuto nello svolgimento dei loro compiti; l'assistente, in particolare, ha la responsabilità dei degenti affidatigli, risponde del suo operato all'aiuto e al responsabile, e provvede direttamente nei casi d'urgenza.
L'attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Qualora le emanande norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private dovessero prevedere un'articolazione dei profili professionali diversa da quella di cui al presente articolo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall'emanazione dei nuovi provvedimenti per adeguarsi alle nuove norme.
Per i centri di riabilitazione (ex art. 26, Legge n. 833/1978) si fa riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti, ove applicabili.
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Art. 7 - Qualifica dirigenziale
Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, il personale medico dipendente viene inquadrato come dirigente, secondo la tabella del successivo art. 11.
I dirigenti medici sono collocati in un unico livello, con affidamento di incarichi professionali in relazione alle diverse responsabilità.
Art. 8 - Tipologia degli incarichi
L'affidamento di un incarico costituisce espressione di sviluppo professionale cui deve conseguire una specifica valorizzazione economica, nel limite temporale della funzione assegnata; tuttavia, l'assegnazione di un differente incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, nell'ambito di un unico livello dirigenziale, non determina demansionamento né diritto al riconoscimento di qualifica superiore.
Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa; tra essi è ricompreso l'incarico di direttore sanitario e l'incarico di direttore di dipartimento;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione;
d) incarico di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio nella stessa Struttura.
Per strattura complessa si intende l'Unità Operativa, Servizio, Area o Divisione, individuata dal datore di lavoro, dotata di risorse professionali e tecniche finalizzate ad assolvere le funzioni operative attribuite.
Per struttura semplice si intende una struttura organizzativa o una articolazione funzionale, individuata dal datore di lavoro, interna alla struttura complessa, caratterizzata da autonomia funzionale o clinica; quando la struttura semplice afferisce direttamente al direttore del dipartimento e non è incardinata all'interno di una struttura complessa, si definisce "struttura semplice a valenza dipartimentale". Per incarico di alta specializzazione si intende il riconoscimento di alte competenze gestionali-organizzative o tecnico professionali, finalizzate alla cura di specifiche patologie e alla gestione di metodiche diagnostiche e terapeutiche, che richiedono una competenza specifico-funzionale nella disciplina di appartenenza.
Per incarico professionale si intende quello che ha rilevanza all'interno della Struttura e richiede una competenza funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Art. 9 - Affidamento degli incarichi dirigenziali
Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti dal datore di lavoro con atto scritto ad integrazione del contratto individuale.
Gli incarichi sono a termine ed hanno una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo.
L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età pensionabile; in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere formalmente definito con atto scritto individuale debitamente sottoscritto tra le parti in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e deve contenere i seguenti elementi:
- oggetto e tipologia dell'incarico,
- decorrenza e durata dell'incarico,
- obiettivi, metodi e tempi delle verifiche,
- trattamento economico.
Il dirigente è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi ed agli incarichi assegnati, dell'efficienza della gestione, mentre al datore di lavoro compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, compresa la verifica sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
In fase di prima applicazione, ai medici già inquadrati con qualifica di aiuto viene conferito un incarico di alta specializzazione.
Art. 10 - Rinnovo e revoca dell'incarico
Il rinnovo o meno dell'incarico è disposto dal datore di lavoro unilateralmente e discrezionalmente, a seguito di una valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi e programmi, nonché al livello di efficacia, efficienza ed economicità raggiunto.
In mancanza di diversa comunicazione l'incarico si intende tacitamente rinnovato per uguale durata.
Non sono sottoposti alla valutazione di cui ai precedenti commi i dirigenti medici ai quali siano conferiti gli incarichi professionali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8.
La revoca anticipata dell'incarico al responsabile di struttura avviene con atto scritto e motivato a seguito della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse affidate, previo contraddittorio con il dirigente interessato, anche con l'eventuale assistenza sindacale.
In caso di revoca o di mancata conferma dell'incarico, il trattamento economico verrà riparametrato al nuovo incarico.
Detta riparametrazione non sarà comunque applicata ai medici Responsabili in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 11 - Tabella di primo inquadramento
In fase di prima applicazione gli incarichi avranno durata di tre anni e l'inquadramento avverrà secondo i seguenti criteri:
Inquadramento
attuale
Qualifica
Incarico nuovo CCNL
Direttore Sanitario
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Responsabile di Raggruppamento e/o Servizio
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Aiuto Dirigente e Medico Resp. di RSA (con almeno 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Dirigente di struttura semplice
Aiuto, Assistente fascia B e Medico Resp. di RSA (con meno di 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Incarico professionale (anche di alta specializzazione)
Assistente fascia A
Dirigente
Incarico di natura professionale con meno di 5 anni di anzianità di servizio
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- la norma che prevede per il Responsabile Medico di RSA l'attribuzione dell'incarico di "dirigente di struttura semplice" (se con anzianità di servizio di almeno 8 anni) o di "dirigente con incarico professionale" (se con anzianità di servizio inferiore ad 8 anni) non è suscettibile di applicazione analogica e quindi deve essere riferita ai soli medici operanti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali;
Art. 8 - Mansioni e variazioni delle stesse
Il medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di assunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita o riconosciuta.
La struttura sanitaria, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione aziendale, sentiti il Direttore sanitario, il medico interessato e la RSM Cimop, potrà adibire il medico a mansione diversa, purché professionalmente equivalente, nonché ad altra area funzionale, fatte salve le eventuali specializzazioni di cui è in possesso ed esercitate all'interno della struttura sanitaria, sempre che ciò non comporti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica e professionale.
L'assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell'amministrazione e il medico, a decorrere dall'assegnazione, ha diritto ad una indennità mensile pari alla differenza risultante tra il trattamento economico complessivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per l'iniziale qualifica di appartenenza. Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordinata al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente.
L'assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assente con diritto di conservazione del posto, (malattia, infortunio, servizio militare, maternità, aspettativa obbligatoria o facoltativa, permessi per motivi di studio, nonché tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente).
Ove richiesto dalla normativa vigente, la struttura sanitaria deve provvedere entro 90 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l'inquadramento economico verrà effettuato in base all'art. 49 del presente contratto.
Titolo IV - DOVERI DEL PERSONALE MEDICO
Art. 9 - Comportamento in servizio
Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'amministrazione e dal Direttore sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo l'organizzazione interna della struttura sanitaria, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 12 - Comportamento in servizio
Il dirigente medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il dirigente medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dal datore di lavoro secondo il modello organizzativo adottato, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.
Il medico è tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro rilevato da sistemi obbiettivi di controllo stabiliti dall'amministrazione, unici ed uguali per tutti.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato ed occasionale sia eccezionale non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo il caso di legittimo e comprovato impedimento, in ogni caso comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima.
I provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione debbono essere adottati in conformità dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli Organi direttivi sanitari ed amministrativi degli Istituti di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non può essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine "ab initio" per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II) rilevanza degli obblighi violati;
III) responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
IV) grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla struttura sanitaria;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione o la fisionomia propria della struttura sanitaria e non attui metodologie sanitarie proposte dalle équipes direttive, modificando discrezionalmente la terapia prescritta dal responsabile del raggruppamento e/o dell'unità funzionale;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n. 300/1970;
j) ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all'art. 4 del presente contratto;
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo senza valida giustificazione;
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
D) assenze per simulazione accertata di malattia;
E) introduzione di persone estranee nella struttura, senza giustificata motivazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G) falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni irregolari su queste;
H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali, svolgendo attività professionale a favore di pazienti privati all'interno della struttura;
I) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'amministrazione o a terzi;
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
K) non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
L) indirizzi presso altra struttura e/o sanitari privati pazienti ricoverati nella struttura sanitaria o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della stessa struttura sanitaria;
M) compia volontariamente infrazioni alla Legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
N) compia, all'interno della struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
O) svolga attività concorrenziale in altra struttura;
P) per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio.
È in facoltà dell'amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 13 - Codice disciplinare
I provvedimenti disciplinari sono adottati in conformità all'art.7 della Legge 20 maggio 1970, n° 300 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodifìcabilità della contestazione disciplinare. La contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni lavorativi dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
II dirigente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione; il provvedimento disciplinare deve essere adottato dal datore di lavoro non oltre il termine di trenta giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del lavoratore ovvero dalla scadenza del termine per presentarle.
Il termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere "ab initio" per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari conservativi:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai secnienfi rritpri perorali-
I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II. rilevanza degli obblighi violati;
III. responsabilità connesse all'incarico assegnato;
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato alla struttura, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del dirigente medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il dirigente medico che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di dame motivata comunicazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa ovvero abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) sospenda l'attività lavorativa senza giustificato motivo;
c) commetta negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) ometta di registrare la presenza in servizio secondo i sistemi obiettivi di controllo stabiliti dal datore di lavoro;
e) svolga le funzioni a lui affidate con negligenza e/o senza attenersi alle linee-guida ed ai protocolli adottati dalla struttura e/o dall'unità/servizio di appartenenza;
f) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
g) violi il segreto professionale e di ufficio o non rispetti l'impostazione o la fisionomia propria della Struttura;
h) compia in genere atti che possono arrecare danno all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
i) ometta di comunicare alla struttura ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all'art. 4 del presente contratto;
j) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
k) violi il divieto di fumare entro il perimetro della Struttura, ove previsto;
l) risulti assente alla visita domiciliare di controllo o non si adoperi con la dovuta diligenza al fine di renderla possibile;
m) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
n) violi le regole adottate in merito all'utilizzo dei telefoni portatili;
o) ometta di acquisire i prescritti crediti ECM nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
p) accetti compensi o altre utilità correlati alla prestazione lavorativa;
q) ometta di comunicare al datore di lavoro la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio che possano arrecare pregiudizio all'attività o all'immagine della Struttura;
r) non rispetti, senza un giustificato motivo, la programmazione mensile relativa ai permessi ex art. L. 104/92 (di cui all'art.25 del presente CCNL), ove esistente, o ometta di comunicare e giustificare, nel rispetto del preavviso fissato dal datore di lavoro, eventuali richieste di modifica in caso di esigenze straordinarie ed eccezionali;
s) introduca persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione. Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento nelle seguenti ipotesi:
A. nei casi previsti dai punti a) ad s) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C. recidiva (anche generica) in qualunque mancanza, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare, ancorché impugnati, nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulazione accertata di malattia;
E. abbandono del posto di lavoro, ivi inclusa l'ingiustificata irreperibilità presso la Struttura;
F. il dirigente medico compia comportamenti che alterino la rilevazione della propria presenza in servizio;
G. per l'esercizio di attività professionale in favore dei pazienti privati all'interno della Struttura in modo non conforme alle procedure aziendali e/o alla normativa vigente;
H. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un paziente, a terzi o al datore di lavoro;
I. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
J. il dirigente medico non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
K. il dirigente medico indirizzi altrove pazienti ricoverati nella Struttura o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della stessa Struttura;
L. il dirigente medico compia volontariamente infrazioni alla Legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
M. il dirigente medico compia, all'interno della Struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
N. per violazione di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente CCNL;
O. per stato di ebbrezza durante il turno di servizio;
P. per aver posto in essere molestie, anche di carattere sessuale, lesive della persona;
Q. per aver provocato rissa o alterchi con vie di fatto o per aver reagito in maniera sproporzionata ad aggressioni di terzi;
R. per gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale della Struttura per quanto di riferimento alle normative in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (1. 8 giugno 2001 n. 231);
S. per aver chiesto, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
T. per aver posto in essere condotte costituenti reato commessi in servizio o che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura;
U. per aver utilizzato i permessi ex. Legge n. 104/92, il congedo straordinario per assistenza a familiari disabili, in modo difforme dalla Legge.
È in facoltà del datore di lavoro provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
Art. 12 - Licenziamenti individuali
Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi in vigore.
)
L'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell'art. 14 comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il medico ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, salve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia.
Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part-time (e viceversa) dell'orario di lavoro potranno essere effettuate dall'amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative della struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la RSM Cimop.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Qualora l'orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d'intesa con la RSM Cimop.
Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d'intesa con la RSM Cimop, anche nel corso dell'anno, con un preavviso di tre mesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'amministrazione della struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di stabilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all'interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 14 - Orario di lavoro
Il dirigente medico assicura la propria prestazione:
- a tempo pieno, per 38 ore settimanali;
- a tempo definito, fissato in 32 ore settimanali, con l'obiettivo di giungere alla soppressione in occasione dei prossimi rinnovi;
- a tempo parziale, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
I dirigenti medici assicurano l'orario di servizio disposto dal datore di lavoro; l'orario settimanale è articolato, per le varie strutture organizzative, nel numero di turni e con l'orario di massima richiesti dalla Struttura, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si uniformerà ai criteri generali stabiliti dalla Direzione d'intesa con la RSM.
Qualora la Struttura ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d'intesa con la RSM, anche nel corso dell'anno.
I diligenti medici con incarico di direzione di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, assicurando il completamento dell'orario di servizio e correlandolo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, e coordinano altresì la flessibilità oraria dei propri collaboratori d'intesa con i medesimi eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giornaliero.
Il dirigente medico è tenuto a rispettare il proprio orario di lavoro rilevato dai sistemi obiettivi di controllo attivi e, pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, eventuali ritardi ed assenze dovranno essere segnalati all'ufficio a ciò preposto, prima dell'inizio del turno in modo da consentire l'organizzazione delle dovute sostituzioni.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 38 ore per i medici a tempo definito.
Con riferimento all'ipotesi di cui al comma precedente, la durata media defl'orario non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario; tale media in ragione delle peculiari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria potrà essere riferita ad un periodo di dodici mesi.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle Strutture.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il dirigente ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Qualora l'orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico dirigente ha diritto a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d'intesa con la RSM.
Al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici ed il diritto al riposo, le parti stabiliscono di calcolare il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 come media in un arco temporale di sette giorni, non potendo però il singolo turno notturno superare le 12 ore oltre la pausa minima prevista dalla normativa vigente.
Art. 14 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:
a) obbligo di svolgere, nell'ambito del reparto e/o del servizio cui è adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della struttura sanitaria, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro l'orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. L'attività ambulatoriale sarà in ogni caso regolamentata in sede aziendale mediante accordo tra amministrazione e RSM Cimop, sentito il medico responsabile e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, previa analisi di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la struttura sanitaria sia per i medici che la svolgono. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno;
b) possibilità, ove la struttura e l'Organizzazione lo consentano, di svolgere attività in regime libero-professionale "intra moenia" al di fuori dell'orario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l'amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento interno. Al medico è comunque consentito di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione da parte della struttura, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tempo parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura medesima, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (38 ore settimanali) a tempo definito (32 ore settimanali) o a tempo parziale e comporta la disponibilità del dirigente allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
In particolare, l'attività ambulatoriale sarà regolamentata, entro il primo trimestre di ogni anno, mediante accordo tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale di cui all'art. 34 ultimo comma del presente CCNL; in caso di mancato accordo decorsi 30 giorni dall'avvio del confronto, il datore di lavoro procederà ad organizzare autonomamente l'attività, fermo restando il diritto della rappresentanza sindacale ad agire per la tutela dei dirigenti medici.
Il rapporto di lavoro del dirigente medico potrà essere esclusivo o non esclusivo, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
Circa la possibilità di instaurare rapporti professionali con altre Strutture:
1) per i medici esclusivisti sussiste un assoluto divieto, salvo che non si tratti delle attività occasionali di consulenze e consulti;
2) per i medici non esclusivisti sussiste l'obbligo - per ogni singolo rapporto -di dame comunicazione preventiva al datore di lavoro, che concederà l'autorizzazione previa motivata valutazione dell'insussistenza di conflitto di interessi; in mancanza di diverse comunicazioni, l'autorizzazione si intenderà concessa decorsi 7 giorni dalla richiesta.
Art. 16 - Libera professione
Il rapporto di lavoro del personale medico dipendente può inoltre prevedere lo svolgimento di attività libero professionale, anche di carattere istituzionale, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo le seguenti modalità:
1) Attività libero professionale istituzionale, svolta in favore di pazienti non SSN, che - senza scegliere il professionista o l'equipe - si rivolgono direttamente alla Struttura per ottenere prestazioni libero professionali.
Si considerano tali anche le prestazioni richieste dal datore di lavoro ai dirigenti, ad integrazione dell'attività istituzionale e in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive; per dette prestazioni, che possono essere richieste ai soli dirigenti a tempo pieno, il compenso orario non può essere inferiore a quello normalmente corrisposto per il rapporto di lavoro dipendente.
Il regolamento aziendale dovrà definire i criteri e le modalità di svolgimento della libera professione istituzionale e dovrà anche necessariamente prevedere la volontarietà dell'adesione, un congruo termine di preavviso in caso di revoca dell'adesione stessa nonché il numero minimo di ore settimanali che il medico si impegna a garantire.
2) Attività libero professionale intra-moenia, effettuata - ove l'organizzazione della struttura lo consenta - da tutti i medici in regime di esclusività, in orari concordati consensualmente tra medico e datore di lavoro, nel rispetto delle normative
3) Attività libero professionale extra-moenia, effettuata presso altre strutture purché non si determini conflitto di interessi così come previsto dall'art. 15 punto 2.
Non comporta conflitto di interessi l'attività extra-moenia svolta nel proprio studio professionale (NB: non rientrano in tale fattispecie i Poliambulatori).
Art. 17 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro definisce se il rapporto di lavoro con il dirigente medico è esclusivo o non esclusivo.
Il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo pieno in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è considerato con rapporto esclusivo (salva diversa opzione dell'interessato); in fase di prima applicazione, al dirigente con rapporto esclusivo è riconosciuto un termine di tre mesi per regolarizzare i rapporti professionali esterni.
Ferma restando l'ipotesi di cui al successivo comma, il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo è rimesso alla libera scelta del dirigente medico; l'opzione deve essere comunicata formalmente dal dirigente al datore di lavoro entro il 30 novembre e decorre comunque dal gennaio dell'anno successivo.
Per il dirigente che passa dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo per decisione del datore di lavoro, rimane confermata la corresponsione dell'indennità di esclusività.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 3, laddove la Struttura valuti la sussistenza del conflitto d'interessi, il dirigente medico ha facoltà di tornare immediatamente al rapporto esclusivo.
Il passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo, invece, è definito di comune intesa tra le parti e decorre dal gennaio successivo, salvo diverso accordo. In caso di rapporto di lavoro esclusivo, il dirigente medico ha diritto al tempo pieno e all'indennità di esclusività come determinata all'art. 39 del presente CCNL.
Art. 15 - Lavoro supplementare e straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
L'orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all'art. 13.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); a decorrere dall'entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria di cui all'art. 53, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l'amministrazione e la RSM Cimop e con l'assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall'amministrazione.
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Art. 19 - Lavoro straordinario
In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell'orario s'intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente.
L'orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:
- prestazione lavorativa durante la pronta disponibilità;
- autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.
Nelle suddette ipotesi, il lavoro straordinario sarà retribuito (tanto per i medici con rapporto di lavoro esclusivo che per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) con una maggiorazione della paga oraria, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 21 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi disciplinate al comma 2 del presente articolo, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun dirigente; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra la Struttura e la RSM e con l'assenso del dirigente interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
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Art. 20 - Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica.
Il suddetto riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del Lavoro (1º maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) Santo Stefano (26 dicembre);
12) Santo patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la normale retribuzione.
I medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo settimanale, il medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione in accordo con l'interessato.
In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, si precisa che per il comune di Roma i Santi Patroni sono Pietro e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 21 - Festività
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del Lavoro (1º maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) Santo Stefano (26 dicembre);
12) Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la normale retribuzione.
I dirigenti medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
Qualora l'organizzazione del lavoro non consenta la fruizione del riposo entro l'indicato termine, sarà corrisposto l'equivalente economico ai sensi di Legge.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo settimanale, il dirigente medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Struttura in accordo con l'interessato.
In applicazione del Dpr 28 dicembre 1985, n.792, si precisa che per il comune di Roma i Santi Patroni sono Pietro e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare.
Il medico assunto in data successiva al 1º gennaio di ciascun anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'amministrazione della struttura sanitaria, il Direttore sanitario e la RSM Cimop, sentito il medico responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione sanitaria. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio l'amministrazione, d'intesa con il Direttore sanitario e la RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l'amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richiamo da esse.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 22 - Ferie
Il dirigente medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il dirigente medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare.
Il medico assunto in data successiva al 1º gennaio di ciascun anno ha diritto ad usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
I criteri per la programmazione delle ferie saranno definiti dal datore di lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, d'intesa con la RSM in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre) Le rimanenti ferie, che devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, vengono assegnate tenendo conto della richiesta del dirigente interessato, fatte salve le preminenti esigenze organizzative.
Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio la Struttura, sentita la RSM, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso saranno rimborsate le spese sostenute e documentalmente dimostrabili.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il dirigente medico part-time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla struttura sanitaria e deve essere svolta dagli assistenti ed aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici "ad hoc" con rapporto di lavoro dipendente o libero-professionale coordinato e continuativo.
La struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore sanitario.
I medici dipendenti, ad eccezione dei responsabili e degli aiuto dirigenti, hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore sanitario, sentita la RSM Cimop. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dalla Direzione sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. 15.
Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 23 - Guardia medica
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla Struttura e può essere svolta da tutti i dirigenti medici dei reparti e dei servizi.
Ove il datore di lavoro ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro dipendente o libero-professionale.
Il datore di lavoro potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini.
Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore Sanitario.
I dirigenti medici dipendenti hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore Sanitario, sentita la RSM. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dal servizio di guardia, a domanda, i dirigenti medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro straordinario dal precedente art. 19.
Il dirigente medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
Art. 20 - Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità la struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore sanitario e la RSM Cimop.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 28 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal mese successivo alla ratifica del presente CCNL Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore sanitario d'in