S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/01/2005
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE MEDICO
Testo consolidato del CCNL 19/01/2005
Per i medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione
Decorrenza: 01/01/2002
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 19/01/2005 come modificato da:
- Accordo previdenza complementare 12/04/2007
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
- Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
- Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
- Accordo AIOP 13/05/2009
- Accordo 12/03/2012
- Accordo ARIS 30/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016)
- CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
- Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 Gennaio 2005,
tra Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), Associazione religiosa istituti socio-sanitari (ARIS), Fondazione Don Gnocchi e Confederazione italiana medici ospedalità privata (CIMOP) è stato stipulato il presente contratto nazionale per il personale medico delle strutture sanitarie aderenti all'AIOP, all'ARIS e alla FDG per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2005.
Accordo previdenza integrativa 12/04/2007
Verbale di stipula
Addì, 12 aprile 2007
tra
Le Associazioni:
AIOP (Associazione italiana ospedalità privata)
ARIS (Associazione religiosi istituti sanitari)
FDG (Fondazione Don Gnocchi)
CIMOP (Confederazione italiana medici ospedalità privata)
Firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 19 gennaio 2005 che disciplina i rapporti di lavoro del personale medico dipendente da case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e centri di riabilitazione, associate ad AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi.
Preso atto:
- delle sollecitazioni del Consiglio di amministrazione della CAIMOP di cui alle note Prot. 111 del 25 gennaio 2007 e Prot. 136 del 15 febbraio, inerenti le ricadute del D.Lgs. n. 252/2005 sulla parte del vigente CCNL riferita alla previdenza complementare;
Constatato:
- che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1º gennaio 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- che il citato D.Lgs. n. 252/2005 prevede la possibilità di destinare il proprio t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari, con modalità esplicite o tacite;
- che l'art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. n. 252/2005 ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- che gli artt. 54, 55 del Titolo XIII del richiamato CCNL, che regolamentano, per i dipendenti, le modalità di adesione e di contribuzione al Fondo pensione CAIMOP, per quanto sopra evidenziato necessitano dei relativi adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in materia di previdenza complementare;
Con la sottoscrizione della presente appendice al vigente CCNL del personale medico
Concordano:
che gli artt. 54 e 55 del richiamato Titolo XIII del vigente CCNL vengano modificati come sotto riportato:
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
Verbale di stipula
In data 10 gennaio 2008 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un anticipazione economica degli importi legati al rinnovo contrattuale 2006-2009, secondo quanto discusso nel precedente incontro del 29 novembre 2007.
La necessità di tale accordo è determinata da più motivazioni, quali la necessità di continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo delle attività; in particolare tale accordo si è reso necessario per l'impossibilità di ottenere l'avvio di una trattativa congiunta con ARIS e AIOP per la definizione del CCNL 2006-2009, a distanza di due anni dalla scadenza dello stesso, anche in considerazione delle dichiarazioni ultime di ARIS e AIOP di non volere giungere, nonostante le sollecitazioni giunte anche da parte sindacale e ministeriale, alla definizione di un tavolo comune per la sanità privata sia nell'area medica che non medica.
FDG e CIMOP intendono comunque proseguire le trattative in comune con ARIS e AIOP, per giungere alla definitiva risoluzione contrattuale. FDG ha ritenuto di aderire alla richiesta di CIMOP, concordando un primo momento di anticipazione economica in questa fase di vacanza contrattuale.
[___]
Le parti concordano inoltre di proseguire il confronto sugli arretrati relativi al biennio 2006-2007 e sulla modifica della parte normativa, in relazione ai significativi cambiamenti introdotti nello scenario della sanità accreditata, alle esigenze di innovazione e flessibilità degli enti gestori e alla necessità di valorizzare le professionalità mediche, all'interno di nuovi modelli organizzativi non esclusivamente orientati all'acuzie.
Le parti ribadiscono l'esigenza di una riunificazione del tavolo unitario contrattuale nazionale tra le rappresentanze datoriali e dei medici sul contratto nazionale, salvaguardando comunque le diverse realtà e indirizzi che compongono oggi la sanità privata accreditata, anche al fine di giungere in tempi brevi alla definizione del rinnovo contrattuale.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
Verbale di stipula
In data 6 febbraio 2009 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma
le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un accordo ponte economico relativo al periodo contrattuale 2006-2010, secondo quanto già ampiamente discusso nei precedenti incontri, fermo restando vigente la parte normativa dell'attuale CCNL fino al 31 dicembre 2010.
In particolare, avendo come riferimento l'accordo dell'8 gennaio 2008 di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali del quinquennio di riferimento (2006-2010), le parti si assumono l'impegno di avviare un processo di revisione dell'impianto normativo, ritenendo che sia necessario continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo e specializzazione delle attività. La scelta di portare a compimento un percorso di rinnovo contrattuale avviene in una fase di estrema precarietà che caratterizza il settore della sanità privata accreditata, a seguito delle continue incertezze in merito all'adeguamento tariffario, ai volumi di attività, alla liquidazione dei crediti maturati, che creano notevoli problematiche di sostenibilità economica agli enti gestori.
Tanto premesso
Le parti concordano di avviare da marzo 2009 un "Laboratorio permanente" per la definizione del contratto nazionale di riferimento per l'area riabilitativa, che individui a partire dalla specificità dei settori sanitario-riabilitativo, socio-sanitario e assistenziale e socio-educativo, attraverso:
- nuovi percorsi di sviluppo e valorizzazione delle competenze e delle responsabilità dei medici;
- percorsi di carriera e di crescita professionale in rapporto alle esigenze delle strutture e dei medici;
- individuazione di sistemi premianti individuali e di gruppo in relazione al raggiungimento di obiettivi preventivamente definiti e concordati;
- individuazione di elementi retributivi differenziati rispetto alle specificità dei singoli settori di attività.
Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
Verbale di stipula
Il giorno 7 aprile 2009, presso la sede nazionale ARIS, in Roma al largo della Sanità militare n. 60
Tra
ARIS
e
CIMOP
è stato raggiunto l'accordo di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio economico 2009-2010, decorrenti dal 1º gennaio 2009.
Detto accordo è condizionato alla ratifica da parte degli Organi deliberanti, entro e non oltre il 15 giugno 2009.
Premesso che:
- il CCNL del personale medico della sanità privata è scaduto sin dal 31 dicembre 2005;
- tra l'ARIS e la CIMOP è in corso da lungo tempo un confronto per verificare la possibilità di procedere al rinnovo;
- è intenzione delle parti definire i valori retributivi decorrenti dal 1º gennaio 2009, pur nella consapevolezza del particolare momento di crisi economica che sta attraversando il settore della sanità privata, oggetto di politiche sanitarie particolarmente penalizzanti;
- al fine di assicurare ai medici l'adeguamento dei valori tabellari, le parti concordano circa l'opportunità di rinviare il confronto sulle modifiche normative da apportare al CCNL, i cui istituti normativi restano pertanto confermati fino al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso:
- con il presente accordo le parti definiscono le nuove tabelle economiche, che sono riportate nell'Allegato sub 1, e devono intendersi riferite al biennio 2009/2010.
Dette tabelle hanno decorrenza dal 1º gennaio 2009 e saranno immediatamente applicate su tutto il territorio nazionale, salvo quanto precisato nel documento Allegato sub 3.
L'Allegato 2, invece, definisce l'"una tantum", che ha la finalità di risarcire i lavoratori per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo; detta "una tantum" dovrà essere corrisposta al personale in servizio alla data del 1º gennaio 2009, in proporzione al servizio prestato nel periodo di vacanza contrattuale (2006-2008), e salvo quanto precisato all'Allegato 3.
Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
Verbale di stipula
Riuniti in Roma nel giorno 11 febbraio 2009.
L'AIOP
e
la CIMOP
Premesso che:
a) il CCNL dei medici dipendenti dalle istituzioni sanitarie associate AIOP è scaduto il 31 dicembre 2005 sia per la parte normativa che per la parte economica;
b) il quadro di riferimento di crisi economica del Paese è ulteriormente aggravato nel settore sanitario privato, che presenta molte situazioni regionali in cui sono addirittura avviati piani di rientro della spesa con commissariamento governativo delle stesse regioni. Inoltre, altre regioni sono contraddistinte da politiche sanitarie di tagli di posti letto e del budget delle case di cura. Da ciò scaturisce l'impossibilità di proseguire nei percorsi adottati in passato;
c) è volontà delle parti dare supporto e certezze al personale medico dipendente, responsabile principale della qualità dell'assistenza ospedaliera, in modo da garantire dal 1º gennaio 2009 la rivalutazione economica del livello retributivo;
per le sue citate premesse, le parti convengono di pervenire ad un accordo-ponte economico per il biennio 2009-2010 e pertanto
Concordano:
1) per la parte normativa nulla viene innovato per il biennio 2009-2010 rispetto al CCNL 2002-2005 che resta per tanto immodificato fino al 31 dicembre 2010;
2) entro il 1º semestre 2010 le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per individuare parametri e modalità innovative che definiscano in maniera innovativa la parte normativa del nuovo CCNL per il quadriennio 2011-2014;
3) dal 1º gennaio 2009 sono in vigore le nuove tabelle economiche di cui alla Tabella 1, con i relativi incrementi riguardanti il biennio 2009-2010;
4) sulla base di quanto concordato in applicazione del principio di autonomia contrattuale e dispositiva delle parti, per quanto riguarda il pregresso, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, la Tabella 2 definisce l'"una tantum" omnicomprensiva che sarà corrisposta ai medici dipendenti in forza alla data della firma del presente accordo.
L'"una tantum" sarà corrisposta:
4ª) per intero, ai medici in servizio al 1º gennaio 2007;
4b) al personale assunto successivamente al 1º gennaio 2007, l'"una tantum" di cui sopra sarà determinata in proporzione al periodo di servizio prestato.
L'"una tantum" verrà corrisposta per il 50% entro il 30 giugno 2009 e il saldo entro il 30 novembre 2009.
Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio nazionale.
Roma, 13 maggio 2009
Alle Istituzioni sanitarie associate
Loro sedi
Oggetto: Accordo ponte per rinnovo CCNL personale medico dipendente
Lo scorso 11 febbraio, dopo una lunga trattativa, le delegazioni AIOP e CIMOP hanno raggiunto un accordo ponte a valenza economica per il biennio 2009-2010, riguardante il nuovo tabellare e gli arretrati "una tantum" (vd. accordo ponte allegato), sottoposto alla condizione della ratifica da parte del Consiglio nazionale.
In sede di ratifica, il 23 aprile scorso il Consiglio nazionale AIOP ha deliberato la sua approvazione a condizione che - fermo restando la corresponsione degli arretrati "una tantum" definiti - venga applicato, su base nazionale, solo il 50% dell'incremento economico previsto nella Tabella 1 allegata all'accordo ponte, rinviando l'applicazione del restante 50% alla trattativa nelle sedi regionali non interessate da difficoltà economico/finanziarie (vd. delibera del Consiglio nazionale allegata).
Poiché la segreteria nazionale CIMOP in data 9 maggio 2009 ci ha comunicato la sua presa d'atto, trasmettiamo la tabella degli aumenti effettivamente applicabili sul primo livello nazionale da parte di tutte le case di cura (per gli arretrati vale quella definita nell'accordo ponte). Nelle regioni non interessate a difficoltà economico/finanziarie (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise, Basilicata) tali incrementi - previo negoziato di secondo livello in sede regionale - potranno raggiungere un ulteriore aumento sino al valore massimo corrispondente al valore della Tabella 1 allegata all'accordo ponte.
Cordiali saluti.
Il Consiglio nazionale riunito in data 23 aprile 2009
Considerato
di non essere in grado di approvare l'accordo ponte per il rinnovo del CCNL per il personale medico sottoscritto con CIMOP l'11 febbraio 2009 dal momento che, come verificato, allo stato sussistono e permangono difficoltà economico/finanziarie nelle regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Delibera
all'unanimità di approvare l'accordo ponte su un primo livello nazionale limitatamente al 50% degli incrementi tabellari ivi previsti, delegando le altre sedi regionali - in una fase di intese di secondo livello - all'erogazione degli ulteriori incrementi sino al massimo del restante 50%.
Verbale di stipula
Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,
- ARIS,
- FP CGIL,
- CISL FP,
- UIL FPL,
- premesso
che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- dato atto
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;
- dato atto
che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione;
- considerata
l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;
- visto
l'art. 409, n. 3 c.p.c.;
- vista
il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della 1. 16 gennaio 2003, n. 3;
- considerata
l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;
- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;
hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Verbale di stipula
Il giorno 7 ottobre 2020, presso la sede nazionale Aris in Roma,
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sodo Sanitari), nelle persone del Presidente, del direttore generale, del capo delegazione dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale, del Presidente e dei componenti la delegazione;
hanno stipulato
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 1º luglio 2020 - 30 giugno 2023, che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 16 giugno 2020,
ARIS, in persona del Capo delegazione,
CIMOP in persona del Segretario Nazionale,
hanno raggiunto la totale intesa su ogni aspetto e quindi procedono con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che regolamenterà il rapporto di lavoro della dirigenza medica della sanità privata per il periodo dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Le parti - auspicando che l'ipotesi di accordo sia siglata in tempi rapidi anche da Aiop, che ha partecipato all'intera fase negoziale, fino alla definizione del testo finale - si danno atto:
1. del grande sforzo che ognuna di esse ha compiuto per giungere alla definizione di un contratto collettivo molto complesso, soprattutto per la situazione di forte disagio in cui versano le Istituzioni sanitarie di diritto privato, a causa delle difficoltà e degli ostacoli frapposti al sostanziale riconoscimento del ruolo essenziale che dette Istituzioni ricoprono nel servizio sanitario nazionale;
2. che la disciplina contenuta nel nuovo CCNL, introducendo la qualifica dirigenziale per i medici della sanità privata, rimuove un ulteriore ostacolo al comune obiettivo delle parti di assicurare anche ai medici della sanità privata l'equiparazione dei titoli e dei servizi;
3. che la disciplina normativa del rapporto di lavoro introdotta dal nuovo CCNL - realizzando una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza di area privata e della dirigenza del SSN - riconosce comunque il ruolo centrale che è affidato ai dirigenti medici per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle Istituzioni e di miglioramento dell'efficienza dei servizi, nell'interesse dei cittadini che tali servizi utilizzano;
4. che il presente CCNL - ferma restando la decorrenza dal 1º luglio 2020 - è comunque sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, che dovrà intervenire entro il prossimo mese di luglio 2020;
5. che, nelle more, le parti provvederanno alla correzione di eventuali errori materiali e refusi.
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
Verbale di stipula
Il giorno 12 novembre 2020, si sono incontrati:
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), nelle persone del direttore generale, del capo delegazione e dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale e dei componenti la delegazione.
Le parti, come sopra rappresentate
considerato che
- la figura del Responsabile Medico di RSA non è stata mai prevista nei precedenti CCNL;
- il CCNL che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti dalle strutture sanitarie, socio-sanitari e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020, estende il campo d'applicazione alle Residenze Sanitarie Assistenziali e quindi introduce per la prima volta la figura del Responsabile Medico di RSA;
- l'art. 2 del CCNL consente di riportare al tavolo negoziale (per l'interpretazione autentica della norma) eventuali difficoltà interpretative;
definiscono la seguente interpretazione autentica:
[___]
Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
Verbale di stipula
Il giorno 21 dicembre 2021, presso la sede nazionale dell'Aris in Roma, Largo della Sanità Militare n. 60, si sono incontrati:
ARIS;
FP CGIL;
UIL FPL.
FP CGIL e UIL FPL - presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti - richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L'ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al titolo III della 1. 300/1970.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2º comma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833ªssociate all'AIOP, all'ARIS, e alla FDG, e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma, di cui all'art. 59 del presente CCNL
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile. I medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari emanate dalle Istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nonché dall'art. 56 del presente contratto.
L'assunzione del medico, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del dirigente medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato, previo espresso consenso al trattamento dei dati personali a norma del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n° 2016/679.
Ai fini della salvaguardia dell'equiparazione dei titoli e dei servizi e del diritto alla mobilità, l'assunzione del personale con qualifica dirigenziale, negli Enti ed Ospedali di cui all'art. 4 commi 12 e 13 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., avviene nel rispetto delle leggi applicate, in materia, nel Servizio Sanitario Nazionale (così come recepite nei regolamenti organici) e di quanto previsto all'art. 15 undecies introdotto dal d.lgs 229/99. Per quanto attiene l'assunzione negli IRCCS di diritto privato, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 288/2003 s.m.i.
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici.
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale.
È facoltà della struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
La struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il medico è tenuto a dichiarare alla struttura sanitaria la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mutamenti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici;
f) eventuali altri documenti previsti dalle normative vigenti;
g) certificato storico di vaccinazione.
È facoltà dei datore di lavoro richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
Il dirigente medico è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente, in costanza di rapporto di lavoro, tutti gli eventuali successivi mutamenti.
Prima dell'assunzione in servizio del medico, la struttura sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 5 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio del dirigente medico, il datore di lavoro potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di Strutture pubbliche o private accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano:
- la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute;
- i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati;
- pro-quota, il trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interessato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni di effettivo servizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o infortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della struttura sanitaria.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 6 - Periodo di prova
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a sei mesi di calendario, durante i quali entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano altresì al dirigente medico la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, riprendere il servizio entro 180 giorni. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti economici e contrattuali dalla data di inizio dell'assenza.
Durante l'assenza per malattia e/o infortunio, non è dovuto alcun trattamento economico a carico del datore di lavoro.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa, al rientro in servizio, a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il dirigente medico si intenderà confermato in servizio.
Titolo III - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 7 - Qualifiche ed attribuzioni
Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore sanitario, responsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigente, aiuto, assistente.
Il personale medico che opera nelle strutture sanitarie private deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche.
Il Direttore sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Il responsabile ha il compito di vigilare sull'attività e sulla disciplina del personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione.
Il responsabile cura la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore sanitario nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio.
La qualifica di aiuto dirigente va riferita al medico che coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione e/o accreditamento o di Legge la figura del medico responsabile.
La qualifica di aiuto va riferita a chi collabora direttamente con il responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti. In particolare, l'aiuto ha la responsabilità dei degenti affidatigli, coordina l'attività degli assistenti e risponde del suo operato al responsabile, che può sostituire in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza.
La qualifica di assistente va riferita a chi collabora con il responsabile e con l'aiuto nello svolgimento dei loro compiti; l'assistente, in particolare, ha la responsabilità dei degenti affidatigli, risponde del suo operato all'aiuto e al responsabile, e provvede direttamente nei casi d'urgenza.
L'attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Qualora le emanande norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private dovessero prevedere un'articolazione dei profili professionali diversa da quella di cui al presente articolo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall'emanazione dei nuovi provvedimenti per adeguarsi alle nuove norme.
Per i centri di riabilitazione (ex art. 26, Legge n. 833/1978) si fa riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti, ove applicabili.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 7 - Qualifica dirigenziale
Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, il personale medico dipendente viene inquadrato come dirigente, secondo la tabella del successivo art. 11.
I dirigenti medici sono collocati in un unico livello, con affidamento di incarichi professionali in relazione alle diverse responsabilità.
Art. 8 - Tipologia degli incarichi
L'affidamento di un incarico costituisce espressione di sviluppo professionale cui deve conseguire una specifica valorizzazione economica, nel limite temporale della funzione assegnata; tuttavia, l'assegnazione di un differente incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, nell'ambito di un unico livello dirigenziale, non determina demansionamento né diritto al riconoscimento di qualifica superiore.
Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa; tra essi è ricompreso l'incarico di direttore sanitario e l'incarico di direttore di dipartimento;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione;
d) incarico di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio nella stessa Struttura.
Per strattura complessa si intende l'Unità Operativa, Servizio, Area o Divisione, individuata dal datore di lavoro, dotata di risorse professionali e tecniche finalizzate ad assolvere le funzioni operative attribuite.
Per struttura semplice si intende una struttura organizzativa o una articolazione funzionale, individuata dal datore di lavoro, interna alla struttura complessa, caratterizzata da autonomia funzionale o clinica; quando la struttura semplice afferisce direttamente al direttore del dipartimento e non è incardinata all'interno di una struttura complessa, si definisce "struttura semplice a valenza dipartimentale". Per incarico di alta specializzazione si intende il riconoscimento di alte competenze gestionali-organizzative o tecnico professionali, finalizzate alla cura di specifiche patologie e alla gestione di metodiche diagnostiche e terapeutiche, che richiedono una competenza specifico-funzionale nella disciplina di appartenenza.
Per incarico professionale si intende quello che ha rilevanza all'interno della Struttura e richiede una competenza funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Art. 9 - Affidamento degli incarichi dirigenziali
Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti dal datore di lavoro con atto scritto ad integrazione del contratto individuale.
Gli incarichi sono a termine ed hanno una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo.
L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età pensionabile; in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere formalmente definito con atto scritto individuale debitamente sottoscritto tra le parti in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e deve contenere i seguenti elementi:
- oggetto e tipologia dell'incarico,
- decorrenza e durata dell'incarico,
- obiettivi, metodi e tempi delle verifiche,
- trattamento economico.
Il dirigente è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi ed agli incarichi assegnati, dell'efficienza della gestione, mentre al datore di lavoro compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, compresa la verifica sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
In fase di prima applicazione, ai medici già inquadrati con qualifica di aiuto viene conferito un incarico di alta specializzazione.
Art. 10 - Rinnovo e revoca dell'incarico
Il rinnovo o meno dell'incarico è disposto dal datore di lavoro unilateralmente e discrezionalmente, a seguito di una valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi e programmi, nonché al livello di efficacia, efficienza ed economicità raggiunto.
In mancanza di diversa comunicazione l'incarico si intende tacitamente rinnovato per uguale durata.
Non sono sottoposti alla valutazione di cui ai precedenti commi i dirigenti medici ai quali siano conferiti gli incarichi professionali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8.
La revoca anticipata dell'incarico al responsabile di struttura avviene con atto scritto e motivato a seguito della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse affidate, previo contraddittorio con il dirigente interessato, anche con l'eventuale assistenza sindacale.
In caso di revoca o di mancata conferma dell'incarico, il trattamento economico verrà riparametrato al nuovo incarico.
Detta riparametrazione non sarà comunque applicata ai medici Responsabili in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 11 - Tabella di primo inquadramento
In fase di prima applicazione gli incarichi avranno durata di tre anni e l'inquadramento avverrà secondo i seguenti criteri:
Inquadramento
attuale
Qualifica
Incarico nuovo CCNL
Direttore Sanitario
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Responsabile di Raggruppamento e/o Servizio
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Aiuto Dirigente e Medico Resp. di RSA (con almeno 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Dirigente di struttura semplice
Aiuto, Assistente fascia B e Medico Resp. di RSA (con meno di 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Incarico professionale (anche di alta specializzazione)
Assistente fascia A
Dirigente
Incarico di natura professionale con meno di 5 anni di anzianità di servizio
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- la norma che prevede per il Responsabile Medico di RSA l'attribuzione dell'incarico di "dirigente di struttura semplice" (se con anzianità di servizio di almeno 8 anni) o di "dirigente con incarico professionale" (se con anzianità di servizio inferiore ad 8 anni) non è suscettibile di applicazione analogica e quindi deve essere riferita ai soli medici operanti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali;
Art. 8 - Mansioni e variazioni delle stesse
Il medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di assunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita o riconosciuta.
La struttura sanitaria, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione aziendale, sentiti il Direttore sanitario, il medico interessato e la RSM Cimop, potrà adibire il medico a mansione diversa, purché professionalmente equivalente, nonché ad altra area funzionale, fatte salve le eventuali specializzazioni di cui è in possesso ed esercitate all'interno della struttura sanitaria, sempre che ciò non comporti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica e professionale.
L'assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell'amministrazione e il medico, a decorrere dall'assegnazione, ha diritto ad una indennità mensile pari alla differenza risultante tra il trattamento economico complessivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per l'iniziale qualifica di appartenenza. Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordinata al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente.
L'assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assente con diritto di conservazione del posto, (malattia, infortunio, servizio militare, maternità, aspettativa obbligatoria o facoltativa, permessi per motivi di studio, nonché tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente).
Ove richiesto dalla normativa vigente, la struttura sanitaria deve provvedere entro 90 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l'inquadramento economico verrà effettuato in base all'art. 49 del presente contratto.
Titolo IV - DOVERI DEL PERSONALE MEDICO
Art. 9 - Comportamento in servizio
Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'amministrazione e dal Direttore sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo l'organizzazione interna della struttura sanitaria, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.