S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/01/2005
CASE DI CURA PRIVATE - PERSONALE MEDICO
Testo consolidato del CCNL 19/01/2005
Per i medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione
Decorrenza: 01/01/2002
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 19/01/2005 come modificato da:
- Accordo previdenza complementare 12/04/2007
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
- Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
- Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
- Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
- Accordo AIOP 13/05/2009
- Accordo 12/03/2012
- Accordo ARIS 30/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016)
- CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
- Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 Gennaio 2005,
tra Associazione italiana ospedalità privata (AIOP), Associazione religiosa istituti socio-sanitari (ARIS), Fondazione Don Gnocchi e Confederazione italiana medici ospedalità privata (CIMOP) è stato stipulato il presente contratto nazionale per il personale medico delle strutture sanitarie aderenti all'AIOP, all'ARIS e alla FDG per il quadriennio 2002-2005, con valenza economica 2002-2005.
Accordo previdenza integrativa 12/04/2007
Verbale di stipula
Addì, 12 aprile 2007
tra
Le Associazioni:
AIOP (Associazione italiana ospedalità privata)
ARIS (Associazione religiosi istituti sanitari)
FDG (Fondazione Don Gnocchi)
CIMOP (Confederazione italiana medici ospedalità privata)
Firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 19 gennaio 2005 che disciplina i rapporti di lavoro del personale medico dipendente da case di cura, I.R.C.C.S., Presidi e centri di riabilitazione, associate ad AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi.
Preso atto:
- delle sollecitazioni del Consiglio di amministrazione della CAIMOP di cui alle note Prot. 111 del 25 gennaio 2007 e Prot. 136 del 15 febbraio, inerenti le ricadute del D.Lgs. n. 252/2005 sulla parte del vigente CCNL riferita alla previdenza complementare;
Constatato:
- che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha anticipato al 1º gennaio 2007 l'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- che il citato D.Lgs. n. 252/2005 prevede la possibilità di destinare il proprio t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari, con modalità esplicite o tacite;
- che l'art. 21, comma 8 del citato D.Lgs. n. 252/2005 ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- che gli artt. 54, 55 del Titolo XIII del richiamato CCNL, che regolamentano, per i dipendenti, le modalità di adesione e di contribuzione al Fondo pensione CAIMOP, per quanto sopra evidenziato necessitano dei relativi adeguamenti richiesti dalla nuova normativa in materia di previdenza complementare;
Con la sottoscrizione della presente appendice al vigente CCNL del personale medico
Concordano:
che gli artt. 54 e 55 del richiamato Titolo XIII del vigente CCNL vengano modificati come sotto riportato:
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
Verbale di stipula
In data 10 gennaio 2008 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un anticipazione economica degli importi legati al rinnovo contrattuale 2006-2009, secondo quanto discusso nel precedente incontro del 29 novembre 2007.
La necessità di tale accordo è determinata da più motivazioni, quali la necessità di continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo delle attività; in particolare tale accordo si è reso necessario per l'impossibilità di ottenere l'avvio di una trattativa congiunta con ARIS e AIOP per la definizione del CCNL 2006-2009, a distanza di due anni dalla scadenza dello stesso, anche in considerazione delle dichiarazioni ultime di ARIS e AIOP di non volere giungere, nonostante le sollecitazioni giunte anche da parte sindacale e ministeriale, alla definizione di un tavolo comune per la sanità privata sia nell'area medica che non medica.
FDG e CIMOP intendono comunque proseguire le trattative in comune con ARIS e AIOP, per giungere alla definitiva risoluzione contrattuale. FDG ha ritenuto di aderire alla richiesta di CIMOP, concordando un primo momento di anticipazione economica in questa fase di vacanza contrattuale.
[___]
Le parti concordano inoltre di proseguire il confronto sugli arretrati relativi al biennio 2006-2007 e sulla modifica della parte normativa, in relazione ai significativi cambiamenti introdotti nello scenario della sanità accreditata, alle esigenze di innovazione e flessibilità degli enti gestori e alla necessità di valorizzare le professionalità mediche, all'interno di nuovi modelli organizzativi non esclusivamente orientati all'acuzie.
Le parti ribadiscono l'esigenza di una riunificazione del tavolo unitario contrattuale nazionale tra le rappresentanze datoriali e dei medici sul contratto nazionale, salvaguardando comunque le diverse realtà e indirizzi che compongono oggi la sanità privata accreditata, anche al fine di giungere in tempi brevi alla definizione del rinnovo contrattuale.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
Verbale di stipula
In data 6 febbraio 2009 si sono riuniti presso il centro S. Maria della Pace in Roma
le delegazioni della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (FDG)
e
della CIMOP
per stabilire criteri ed entità di un accordo ponte economico relativo al periodo contrattuale 2006-2010, secondo quanto già ampiamente discusso nei precedenti incontri, fermo restando vigente la parte normativa dell'attuale CCNL fino al 31 dicembre 2010.
In particolare, avendo come riferimento l'accordo dell'8 gennaio 2008 di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali del quinquennio di riferimento (2006-2010), le parti si assumono l'impegno di avviare un processo di revisione dell'impianto normativo, ritenendo che sia necessario continuare a incrementare un processo di crescita e di valorizzazione delle risorse mediche, risorse primarie per la Fondazione in questo momento di significativo sviluppo e specializzazione delle attività. La scelta di portare a compimento un percorso di rinnovo contrattuale avviene in una fase di estrema precarietà che caratterizza il settore della sanità privata accreditata, a seguito delle continue incertezze in merito all'adeguamento tariffario, ai volumi di attività, alla liquidazione dei crediti maturati, che creano notevoli problematiche di sostenibilità economica agli enti gestori.
Tanto premesso
Le parti concordano di avviare da marzo 2009 un "Laboratorio permanente" per la definizione del contratto nazionale di riferimento per l'area riabilitativa, che individui a partire dalla specificità dei settori sanitario-riabilitativo, socio-sanitario e assistenziale e socio-educativo, attraverso:
- nuovi percorsi di sviluppo e valorizzazione delle competenze e delle responsabilità dei medici;
- percorsi di carriera e di crescita professionale in rapporto alle esigenze delle strutture e dei medici;
- individuazione di sistemi premianti individuali e di gruppo in relazione al raggiungimento di obiettivi preventivamente definiti e concordati;
- individuazione di elementi retributivi differenziati rispetto alle specificità dei singoli settori di attività.
Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
Verbale di stipula
Il giorno 7 aprile 2009, presso la sede nazionale ARIS, in Roma al largo della Sanità militare n. 60
Tra
ARIS
e
CIMOP
è stato raggiunto l'accordo di definizione dei valori tabellari riferiti al biennio economico 2009-2010, decorrenti dal 1º gennaio 2009.
Detto accordo è condizionato alla ratifica da parte degli Organi deliberanti, entro e non oltre il 15 giugno 2009.
Premesso che:
- il CCNL del personale medico della sanità privata è scaduto sin dal 31 dicembre 2005;
- tra l'ARIS e la CIMOP è in corso da lungo tempo un confronto per verificare la possibilità di procedere al rinnovo;
- è intenzione delle parti definire i valori retributivi decorrenti dal 1º gennaio 2009, pur nella consapevolezza del particolare momento di crisi economica che sta attraversando il settore della sanità privata, oggetto di politiche sanitarie particolarmente penalizzanti;
- al fine di assicurare ai medici l'adeguamento dei valori tabellari, le parti concordano circa l'opportunità di rinviare il confronto sulle modifiche normative da apportare al CCNL, i cui istituti normativi restano pertanto confermati fino al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso:
- con il presente accordo le parti definiscono le nuove tabelle economiche, che sono riportate nell'Allegato sub 1, e devono intendersi riferite al biennio 2009/2010.
Dette tabelle hanno decorrenza dal 1º gennaio 2009 e saranno immediatamente applicate su tutto il territorio nazionale, salvo quanto precisato nel documento Allegato sub 3.
L'Allegato 2, invece, definisce l'"una tantum", che ha la finalità di risarcire i lavoratori per il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del contratto collettivo; detta "una tantum" dovrà essere corrisposta al personale in servizio alla data del 1º gennaio 2009, in proporzione al servizio prestato nel periodo di vacanza contrattuale (2006-2008), e salvo quanto precisato all'Allegato 3.
Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
Verbale di stipula
Riuniti in Roma nel giorno 11 febbraio 2009.
L'AIOP
e
la CIMOP
Premesso che:
a) il CCNL dei medici dipendenti dalle istituzioni sanitarie associate AIOP è scaduto il 31 dicembre 2005 sia per la parte normativa che per la parte economica;
b) il quadro di riferimento di crisi economica del Paese è ulteriormente aggravato nel settore sanitario privato, che presenta molte situazioni regionali in cui sono addirittura avviati piani di rientro della spesa con commissariamento governativo delle stesse regioni. Inoltre, altre regioni sono contraddistinte da politiche sanitarie di tagli di posti letto e del budget delle case di cura. Da ciò scaturisce l'impossibilità di proseguire nei percorsi adottati in passato;
c) è volontà delle parti dare supporto e certezze al personale medico dipendente, responsabile principale della qualità dell'assistenza ospedaliera, in modo da garantire dal 1º gennaio 2009 la rivalutazione economica del livello retributivo;
per le sue citate premesse, le parti convengono di pervenire ad un accordo-ponte economico per il biennio 2009-2010 e pertanto
Concordano:
1) per la parte normativa nulla viene innovato per il biennio 2009-2010 rispetto al CCNL 2002-2005 che resta per tanto immodificato fino al 31 dicembre 2010;
2) entro il 1º semestre 2010 le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico per individuare parametri e modalità innovative che definiscano in maniera innovativa la parte normativa del nuovo CCNL per il quadriennio 2011-2014;
3) dal 1º gennaio 2009 sono in vigore le nuove tabelle economiche di cui alla Tabella 1, con i relativi incrementi riguardanti il biennio 2009-2010;
4) sulla base di quanto concordato in applicazione del principio di autonomia contrattuale e dispositiva delle parti, per quanto riguarda il pregresso, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, la Tabella 2 definisce l'"una tantum" omnicomprensiva che sarà corrisposta ai medici dipendenti in forza alla data della firma del presente accordo.
L'"una tantum" sarà corrisposta:
4ª) per intero, ai medici in servizio al 1º gennaio 2007;
4b) al personale assunto successivamente al 1º gennaio 2007, l'"una tantum" di cui sopra sarà determinata in proporzione al periodo di servizio prestato.
L'"una tantum" verrà corrisposta per il 50% entro il 30 giugno 2009 e il saldo entro il 30 novembre 2009.
Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio nazionale.
Roma, 13 maggio 2009
Alle Istituzioni sanitarie associate
Loro sedi
Oggetto: Accordo ponte per rinnovo CCNL personale medico dipendente
Lo scorso 11 febbraio, dopo una lunga trattativa, le delegazioni AIOP e CIMOP hanno raggiunto un accordo ponte a valenza economica per il biennio 2009-2010, riguardante il nuovo tabellare e gli arretrati "una tantum" (vd. accordo ponte allegato), sottoposto alla condizione della ratifica da parte del Consiglio nazionale.
In sede di ratifica, il 23 aprile scorso il Consiglio nazionale AIOP ha deliberato la sua approvazione a condizione che - fermo restando la corresponsione degli arretrati "una tantum" definiti - venga applicato, su base nazionale, solo il 50% dell'incremento economico previsto nella Tabella 1 allegata all'accordo ponte, rinviando l'applicazione del restante 50% alla trattativa nelle sedi regionali non interessate da difficoltà economico/finanziarie (vd. delibera del Consiglio nazionale allegata).
Poiché la segreteria nazionale CIMOP in data 9 maggio 2009 ci ha comunicato la sua presa d'atto, trasmettiamo la tabella degli aumenti effettivamente applicabili sul primo livello nazionale da parte di tutte le case di cura (per gli arretrati vale quella definita nell'accordo ponte). Nelle regioni non interessate a difficoltà economico/finanziarie (Piemonte, Lombardia, Friuli V.G., Veneto, PP.AA. Trento e Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Molise, Basilicata) tali incrementi - previo negoziato di secondo livello in sede regionale - potranno raggiungere un ulteriore aumento sino al valore massimo corrispondente al valore della Tabella 1 allegata all'accordo ponte.
Cordiali saluti.
Il Consiglio nazionale riunito in data 23 aprile 2009
Considerato
di non essere in grado di approvare l'accordo ponte per il rinnovo del CCNL per il personale medico sottoscritto con CIMOP l'11 febbraio 2009 dal momento che, come verificato, allo stato sussistono e permangono difficoltà economico/finanziarie nelle regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Delibera
all'unanimità di approvare l'accordo ponte su un primo livello nazionale limitatamente al 50% degli incrementi tabellari ivi previsti, delegando le altre sedi regionali - in una fase di intese di secondo livello - all'erogazione degli ulteriori incrementi sino al massimo del restante 50%.
Verbale di stipula
Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,
- ARIS,
- FP CGIL,
- CISL FP,
- UIL FPL,
- premesso
che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- dato atto
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;
- dato atto
che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione;
- considerata
l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;
- visto
l'art. 409, n. 3 c.p.c.;
- vista
il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della 1. 16 gennaio 2003, n. 3;
- considerata
l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;
- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;
hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Verbale di stipula
Il giorno 7 ottobre 2020, presso la sede nazionale Aris in Roma,
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Sodo Sanitari), nelle persone del Presidente, del direttore generale, del capo delegazione dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale, del Presidente e dei componenti la delegazione;
hanno stipulato
il contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 1º luglio 2020 - 30 giugno 2023, che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato.
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 16 giugno 2020,
ARIS, in persona del Capo delegazione,
CIMOP in persona del Segretario Nazionale,
hanno raggiunto la totale intesa su ogni aspetto e quindi procedono con la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che regolamenterà il rapporto di lavoro della dirigenza medica della sanità privata per il periodo dal 1º luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
Le parti - auspicando che l'ipotesi di accordo sia siglata in tempi rapidi anche da Aiop, che ha partecipato all'intera fase negoziale, fino alla definizione del testo finale - si danno atto:
1. del grande sforzo che ognuna di esse ha compiuto per giungere alla definizione di un contratto collettivo molto complesso, soprattutto per la situazione di forte disagio in cui versano le Istituzioni sanitarie di diritto privato, a causa delle difficoltà e degli ostacoli frapposti al sostanziale riconoscimento del ruolo essenziale che dette Istituzioni ricoprono nel servizio sanitario nazionale;
2. che la disciplina contenuta nel nuovo CCNL, introducendo la qualifica dirigenziale per i medici della sanità privata, rimuove un ulteriore ostacolo al comune obiettivo delle parti di assicurare anche ai medici della sanità privata l'equiparazione dei titoli e dei servizi;
3. che la disciplina normativa del rapporto di lavoro introdotta dal nuovo CCNL - realizzando una sostanziale uniformizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza di area privata e della dirigenza del SSN - riconosce comunque il ruolo centrale che è affidato ai dirigenti medici per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo delle Istituzioni e di miglioramento dell'efficienza dei servizi, nell'interesse dei cittadini che tali servizi utilizzano;
4. che il presente CCNL - ferma restando la decorrenza dal 1º luglio 2020 - è comunque sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, che dovrà intervenire entro il prossimo mese di luglio 2020;
5. che, nelle more, le parti provvederanno alla correzione di eventuali errori materiali e refusi.
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
Verbale di stipula
Il giorno 12 novembre 2020, si sono incontrati:
ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), nelle persone del direttore generale, del capo delegazione e dei componenti la delegazione;
e
CIMOP (Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata) nelle persone del segretario nazionale e dei componenti la delegazione.
Le parti, come sopra rappresentate
considerato che
- la figura del Responsabile Medico di RSA non è stata mai prevista nei precedenti CCNL;
- il CCNL che regolamenta il rapporto di lavoro dei dirigenti medici dipendenti dalle strutture sanitarie, socio-sanitari e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020, estende il campo d'applicazione alle Residenze Sanitarie Assistenziali e quindi introduce per la prima volta la figura del Responsabile Medico di RSA;
- l'art. 2 del CCNL consente di riportare al tavolo negoziale (per l'interpretazione autentica della norma) eventuali difficoltà interpretative;
definiscono la seguente interpretazione autentica:
[___]
Accordo di adesione ARIS 21/12/2021
Verbale di stipula
Il giorno 21 dicembre 2021, presso la sede nazionale dell'Aris in Roma, Largo della Sanità Militare n. 60, si sono incontrati:
ARIS;
FP CGIL;
UIL FPL.
FP CGIL e UIL FPL - presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7 ottobre 2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti - richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L'ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al titolo III della 1. 300/1970.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le case di cura private, i centri di riabilitazione, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2º comma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833ªssociate all'AIOP, all'ARIS, e alla FDG, e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma, di cui all'art. 59 del presente CCNL
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabile. I medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari emanate dalle Istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, nonché dall'art. 56 del presente contratto.
L'assunzione del medico, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 3 - Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del dirigente medico viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato, previo espresso consenso al trattamento dei dati personali a norma del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n° 2016/679.
Ai fini della salvaguardia dell'equiparazione dei titoli e dei servizi e del diritto alla mobilità, l'assunzione del personale con qualifica dirigenziale, negli Enti ed Ospedali di cui all'art. 4 commi 12 e 13 del d.lgs. 502/92 e s.m.i., avviene nel rispetto delle leggi applicate, in materia, nel Servizio Sanitario Nazionale (così come recepite nei regolamenti organici) e di quanto previsto all'art. 15 undecies introdotto dal d.lgs 229/99. Per quanto attiene l'assunzione negli IRCCS di diritto privato, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 288/2003 s.m.i.
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici.
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale.
È facoltà della struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
La struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il medico è tenuto a dichiarare alla struttura sanitaria la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mutamenti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 4 - Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici;
f) eventuali altri documenti previsti dalle normative vigenti;
g) certificato storico di vaccinazione.
È facoltà dei datore di lavoro richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curriculum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
Il dirigente medico è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la residenza e il domicilio e a notificarne tempestivamente, in costanza di rapporto di lavoro, tutti gli eventuali successivi mutamenti.
Prima dell'assunzione in servizio del medico, la struttura sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni e integrazioni.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 5 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio del dirigente medico, il datore di lavoro potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di Strutture pubbliche o private accreditate. Comunque, il medico all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
Il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile decisione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano:
- la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute;
- i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati;
- pro-quota, il trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella minima stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interessato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni di effettivo servizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o infortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a carico della struttura sanitaria.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 6 - Periodo di prova
Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a sei mesi di calendario, durante i quali entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di motivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano altresì al dirigente medico la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio, i ratei di tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, riprendere il servizio entro 180 giorni. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti economici e contrattuali dalla data di inizio dell'assenza.
Durante l'assenza per malattia e/o infortunio, non è dovuto alcun trattamento economico a carico del datore di lavoro.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga interrotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa, al rientro in servizio, a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il dirigente medico si intenderà confermato in servizio.
Titolo III - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 7 - Qualifiche ed attribuzioni
Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore sanitario, responsabile di raggruppamento e/o di servizio, aiuto dirigente, aiuto, assistente.
Il personale medico che opera nelle strutture sanitarie private deve essere inquadrato in una delle predette qualifiche.
Il Direttore sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
Il responsabile ha il compito di vigilare sull'attività e sulla disciplina del personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professionali poste a sua disposizione.
Il responsabile cura la preparazione e il perfezionamento tecnico e professionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore sanitario nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio.
La qualifica di aiuto dirigente va riferita al medico che coordina un servizio autonomo della struttura sanitaria per il quale non è previsto a termine di convenzione e/o accreditamento o di Legge la figura del medico responsabile.
La qualifica di aiuto va riferita a chi collabora direttamente con il responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti. In particolare, l'aiuto ha la responsabilità dei degenti affidatigli, coordina l'attività degli assistenti e risponde del suo operato al responsabile, che può sostituire in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza.
La qualifica di assistente va riferita a chi collabora con il responsabile e con l'aiuto nello svolgimento dei loro compiti; l'assistente, in particolare, ha la responsabilità dei degenti affidatigli, risponde del suo operato all'aiuto e al responsabile, e provvede direttamente nei casi d'urgenza.
L'attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Qualora le emanande norme in materia di accreditamento delle strutture sanitarie private dovessero prevedere un'articolazione dei profili professionali diversa da quella di cui al presente articolo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall'emanazione dei nuovi provvedimenti per adeguarsi alle nuove norme.
Per i centri di riabilitazione (ex art. 26, Legge n. 833/1978) si fa riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti, ove applicabili.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 7 - Qualifica dirigenziale
Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, il personale medico dipendente viene inquadrato come dirigente, secondo la tabella del successivo art. 11.
I dirigenti medici sono collocati in un unico livello, con affidamento di incarichi professionali in relazione alle diverse responsabilità.
Art. 8 - Tipologia degli incarichi
L'affidamento di un incarico costituisce espressione di sviluppo professionale cui deve conseguire una specifica valorizzazione economica, nel limite temporale della funzione assegnata; tuttavia, l'assegnazione di un differente incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, nell'ambito di un unico livello dirigenziale, non determina demansionamento né diritto al riconoscimento di qualifica superiore.
Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti medici sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa; tra essi è ricompreso l'incarico di direttore sanitario e l'incarico di direttore di dipartimento;
b) incarico di direzione di struttura semplice;
c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione;
d) incarico di natura professionale a dirigenti con meno di cinque anni di servizio nella stessa Struttura.
Per strattura complessa si intende l'Unità Operativa, Servizio, Area o Divisione, individuata dal datore di lavoro, dotata di risorse professionali e tecniche finalizzate ad assolvere le funzioni operative attribuite.
Per struttura semplice si intende una struttura organizzativa o una articolazione funzionale, individuata dal datore di lavoro, interna alla struttura complessa, caratterizzata da autonomia funzionale o clinica; quando la struttura semplice afferisce direttamente al direttore del dipartimento e non è incardinata all'interno di una struttura complessa, si definisce "struttura semplice a valenza dipartimentale". Per incarico di alta specializzazione si intende il riconoscimento di alte competenze gestionali-organizzative o tecnico professionali, finalizzate alla cura di specifiche patologie e alla gestione di metodiche diagnostiche e terapeutiche, che richiedono una competenza specifico-funzionale nella disciplina di appartenenza.
Per incarico professionale si intende quello che ha rilevanza all'interno della Struttura e richiede una competenza funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
Art. 9 - Affidamento degli incarichi dirigenziali
Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti dal datore di lavoro con atto scritto ad integrazione del contratto individuale.
Gli incarichi sono a termine ed hanno una durata da tre a cinque anni con facoltà di rinnovo.
L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età pensionabile; in tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
Il conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere formalmente definito con atto scritto individuale debitamente sottoscritto tra le parti in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e deve contenere i seguenti elementi:
- oggetto e tipologia dell'incarico,
- decorrenza e durata dell'incarico,
- obiettivi, metodi e tempi delle verifiche,
- trattamento economico.
Il dirigente è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi ed agli incarichi assegnati, dell'efficienza della gestione, mentre al datore di lavoro compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, compresa la verifica sulla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
In fase di prima applicazione, ai medici già inquadrati con qualifica di aiuto viene conferito un incarico di alta specializzazione.
Art. 10 - Rinnovo e revoca dell'incarico
Il rinnovo o meno dell'incarico è disposto dal datore di lavoro unilateralmente e discrezionalmente, a seguito di una valutazione dei risultati ottenuti, in relazione al conseguimento o meno degli obiettivi e programmi, nonché al livello di efficacia, efficienza ed economicità raggiunto.
In mancanza di diversa comunicazione l'incarico si intende tacitamente rinnovato per uguale durata.
Non sono sottoposti alla valutazione di cui ai precedenti commi i dirigenti medici ai quali siano conferiti gli incarichi professionali di cui alle lettere c) e d) dell'art. 8.
La revoca anticipata dell'incarico al responsabile di struttura avviene con atto scritto e motivato a seguito della sussistenza di risultati negativi nella gestione delle risorse affidate, previo contraddittorio con il dirigente interessato, anche con l'eventuale assistenza sindacale.
In caso di revoca o di mancata conferma dell'incarico, il trattamento economico verrà riparametrato al nuovo incarico.
Detta riparametrazione non sarà comunque applicata ai medici Responsabili in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto.
Art. 11 - Tabella di primo inquadramento
In fase di prima applicazione gli incarichi avranno durata di tre anni e l'inquadramento avverrà secondo i seguenti criteri:
Inquadramento
attuale
Qualifica
Incarico nuovo CCNL
Direttore Sanitario
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Responsabile di Raggruppamento e/o Servizio
Dirigente
Dirigente di struttura complessa
Aiuto Dirigente e Medico Resp. di RSA (con almeno 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Dirigente di struttura semplice
Aiuto, Assistente fascia B e Medico Resp. di RSA (con meno di 8 anni di anzianità di servizio in strutture accreditate)
Dirigente
Incarico professionale (anche di alta specializzazione)
Assistente fascia A
Dirigente
Incarico di natura professionale con meno di 5 anni di anzianità di servizio
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- la norma che prevede per il Responsabile Medico di RSA l'attribuzione dell'incarico di "dirigente di struttura semplice" (se con anzianità di servizio di almeno 8 anni) o di "dirigente con incarico professionale" (se con anzianità di servizio inferiore ad 8 anni) non è suscettibile di applicazione analogica e quindi deve essere riferita ai soli medici operanti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali;
Art. 8 - Mansioni e variazioni delle stesse
Il medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di assunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successivamente acquisita o riconosciuta.
La struttura sanitaria, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situazione aziendale, sentiti il Direttore sanitario, il medico interessato e la RSM Cimop, potrà adibire il medico a mansione diversa, purché professionalmente equivalente, nonché ad altra area funzionale, fatte salve le eventuali specializzazioni di cui è in possesso ed esercitate all'interno della struttura sanitaria, sempre che ciò non comporti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica e professionale.
L'assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell'amministrazione e il medico, a decorrere dall'assegnazione, ha diritto ad una indennità mensile pari alla differenza risultante tra il trattamento economico complessivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per l'iniziale qualifica di appartenenza. Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordinata al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente.
L'assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assente con diritto di conservazione del posto, (malattia, infortunio, servizio militare, maternità, aspettativa obbligatoria o facoltativa, permessi per motivi di studio, nonché tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente).
Ove richiesto dalla normativa vigente, la struttura sanitaria deve provvedere entro 90 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l'inquadramento economico verrà effettuato in base all'art. 49 del presente contratto.
Titolo IV - DOVERI DEL PERSONALE MEDICO
Art. 9 - Comportamento in servizio
Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'amministrazione e dal Direttore sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo l'organizzazione interna della struttura sanitaria, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 12 - Comportamento in servizio
Il dirigente medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il dirigente medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dal datore di lavoro secondo il modello organizzativo adottato, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno.
Il medico è tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro rilevato da sistemi obbiettivi di controllo stabiliti dall'amministrazione, unici ed uguali per tutti.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato ed occasionale sia eccezionale non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo il caso di legittimo e comprovato impedimento, in ogni caso comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa.
L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i 3 giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima.
I provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione debbono essere adottati in conformità dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle OO.SS. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli Organi direttivi sanitari ed amministrativi degli Istituti di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non può essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine "ab initio" per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II) rilevanza degli obblighi violati;
III) responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
IV) grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla struttura sanitaria;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione o la fisionomia propria della struttura sanitaria e non attui metodologie sanitarie proposte dalle équipes direttive, modificando discrezionalmente la terapia prescritta dal responsabile del raggruppamento e/o dell'unità funzionale;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n. 300/1970;
j) ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all'art. 4 del presente contratto;
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo senza valida giustificazione;
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A) nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
D) assenze per simulazione accertata di malattia;
E) introduzione di persone estranee nella struttura, senza giustificata motivazione;
F) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
G) falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni irregolari su queste;
H) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali, svolgendo attività professionale a favore di pazienti privati all'interno della struttura;
I) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, all'amministrazione o a terzi;
J) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
K) non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
L) indirizzi presso altra struttura e/o sanitari privati pazienti ricoverati nella struttura sanitaria o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della stessa struttura sanitaria;
M) compia volontariamente infrazioni alla Legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
N) compia, all'interno della struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
O) svolga attività concorrenziale in altra struttura;
P) per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio.
È in facoltà dell'amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 13 - Codice disciplinare
I provvedimenti disciplinari sono adottati in conformità all'art.7 della Legge 20 maggio 1970, n° 300 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodifìcabilità della contestazione disciplinare. La contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni lavorativi dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
II dirigente ha facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione; il provvedimento disciplinare deve essere adottato dal datore di lavoro non oltre il termine di trenta giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del lavoratore ovvero dalla scadenza del termine per presentarle.
Il termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere "ab initio" per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari conservativi:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai secnienfi rritpri perorali-
I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II. rilevanza degli obblighi violati;
III. responsabilità connesse all'incarico assegnato;
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato alla struttura, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del dirigente medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il dirigente medico che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di dame motivata comunicazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa ovvero abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) sospenda l'attività lavorativa senza giustificato motivo;
c) commetta negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) ometta di registrare la presenza in servizio secondo i sistemi obiettivi di controllo stabiliti dal datore di lavoro;
e) svolga le funzioni a lui affidate con negligenza e/o senza attenersi alle linee-guida ed ai protocolli adottati dalla struttura e/o dall'unità/servizio di appartenenza;
f) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
g) violi il segreto professionale e di ufficio o non rispetti l'impostazione o la fisionomia propria della Struttura;
h) compia in genere atti che possono arrecare danno all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
i) ometta di comunicare alla struttura ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all'art. 4 del presente contratto;
j) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
k) violi il divieto di fumare entro il perimetro della Struttura, ove previsto;
l) risulti assente alla visita domiciliare di controllo o non si adoperi con la dovuta diligenza al fine di renderla possibile;
m) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
n) violi le regole adottate in merito all'utilizzo dei telefoni portatili;
o) ometta di acquisire i prescritti crediti ECM nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
p) accetti compensi o altre utilità correlati alla prestazione lavorativa;
q) ometta di comunicare al datore di lavoro la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio che possano arrecare pregiudizio all'attività o all'immagine della Struttura;
r) non rispetti, senza un giustificato motivo, la programmazione mensile relativa ai permessi ex art. L. 104/92 (di cui all'art.25 del presente CCNL), ove esistente, o ometta di comunicare e giustificare, nel rispetto del preavviso fissato dal datore di lavoro, eventuali richieste di modifica in caso di esigenze straordinarie ed eccezionali;
s) introduca persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione. Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento nelle seguenti ipotesi:
A. nei casi previsti dai punti a) ad s) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C. recidiva (anche generica) in qualunque mancanza, quando siano già stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare, ancorché impugnati, nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulazione accertata di malattia;
E. abbandono del posto di lavoro, ivi inclusa l'ingiustificata irreperibilità presso la Struttura;
F. il dirigente medico compia comportamenti che alterino la rilevazione della propria presenza in servizio;
G. per l'esercizio di attività professionale in favore dei pazienti privati all'interno della Struttura in modo non conforme alle procedure aziendali e/o alla normativa vigente;
H. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un paziente, a terzi o al datore di lavoro;
I. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
J. il dirigente medico non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
K. il dirigente medico indirizzi altrove pazienti ricoverati nella Struttura o, comunque, ponga in essere attività denigratoria nei confronti della stessa Struttura;
L. il dirigente medico compia volontariamente infrazioni alla Legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
M. il dirigente medico compia, all'interno della Struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
N. per violazione di quanto previsto dal successivo art. 15 del presente CCNL;
O. per stato di ebbrezza durante il turno di servizio;
P. per aver posto in essere molestie, anche di carattere sessuale, lesive della persona;
Q. per aver provocato rissa o alterchi con vie di fatto o per aver reagito in maniera sproporzionata ad aggressioni di terzi;
R. per gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale della Struttura per quanto di riferimento alle normative in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (1. 8 giugno 2001 n. 231);
S. per aver chiesto, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
T. per aver posto in essere condotte costituenti reato commessi in servizio o che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura;
U. per aver utilizzato i permessi ex. Legge n. 104/92, il congedo straordinario per assistenza a familiari disabili, in modo difforme dalla Legge.
È in facoltà del datore di lavoro provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze.
Art. 12 - Licenziamenti individuali
Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le procedure fissate dalle leggi in vigore.
)
L'orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limite rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell'art. 14 comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il medico ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, salve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia.
Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part-time (e viceversa) dell'orario di lavoro potranno essere effettuate dall'amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative della struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la RSM Cimop.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Qualora l'orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d'intesa con la RSM Cimop.
Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d'intesa con la RSM Cimop, anche nel corso dell'anno, con un preavviso di tre mesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario.
Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'amministrazione della struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di stabilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all'interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 14 - Orario di lavoro
Il dirigente medico assicura la propria prestazione:
- a tempo pieno, per 38 ore settimanali;
- a tempo definito, fissato in 32 ore settimanali, con l'obiettivo di giungere alla soppressione in occasione dei prossimi rinnovi;
- a tempo parziale, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
I dirigenti medici assicurano l'orario di servizio disposto dal datore di lavoro; l'orario settimanale è articolato, per le varie strutture organizzative, nel numero di turni e con l'orario di massima richiesti dalla Struttura, sentiti i singoli dirigenti medici collaboratori, e si uniformerà ai criteri generali stabiliti dalla Direzione d'intesa con la RSM.
Qualora la Struttura ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d'intesa con la RSM, anche nel corso dell'anno.
I diligenti medici con incarico di direzione di struttura complessa garantiscono la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, assicurando il completamento dell'orario di servizio e correlandolo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, e coordinano altresì la flessibilità oraria dei propri collaboratori d'intesa con i medesimi eventualmente compensando così il maggiore o minore orario rispetto al turno giornaliero.
Il dirigente medico è tenuto a rispettare il proprio orario di lavoro rilevato dai sistemi obiettivi di controllo attivi e, pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, eventuali ritardi ed assenze dovranno essere segnalati all'ufficio a ciò preposto, prima dell'inizio del turno in modo da consentire l'organizzazione delle dovute sostituzioni.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 38 ore per i medici a tempo definito.
Con riferimento all'ipotesi di cui al comma precedente, la durata media defl'orario non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario; tale media in ragione delle peculiari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria potrà essere riferita ad un periodo di dodici mesi.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle Strutture.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il dirigente ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Qualora l'orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico dirigente ha diritto a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d'intesa con la RSM.
Al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici ed il diritto al riposo, le parti stabiliscono di calcolare il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 come media in un arco temporale di sette giorni, non potendo però il singolo turno notturno superare le 12 ore oltre la pausa minima prevista dalla normativa vigente.
Art. 14 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:
a) obbligo di svolgere, nell'ambito del reparto e/o del servizio cui è adibito, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della struttura sanitaria, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro l'orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. L'attività ambulatoriale sarà in ogni caso regolamentata in sede aziendale mediante accordo tra amministrazione e RSM Cimop, sentito il medico responsabile e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, previa analisi di tutti gli aspetti che detta attività implica sia per la struttura sanitaria sia per i medici che la svolgono. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno;
b) possibilità, ove la struttura e l'Organizzazione lo consentano, di svolgere attività in regime libero-professionale "intra moenia" al di fuori dell'orario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l'amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché del regolamento interno. Al medico è comunque consentito di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori della struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e previa valutazione da parte della struttura, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tempo parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa previa valutazione da parte della struttura medesima, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 15 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può essere a tempo pieno (38 ore settimanali) a tempo definito (32 ore settimanali) o a tempo parziale e comporta la disponibilità del dirigente allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di appartenenza.
In particolare, l'attività ambulatoriale sarà regolamentata, entro il primo trimestre di ogni anno, mediante accordo tra datore di lavoro e rappresentanza sindacale di cui all'art. 34 ultimo comma del presente CCNL; in caso di mancato accordo decorsi 30 giorni dall'avvio del confronto, il datore di lavoro procederà ad organizzare autonomamente l'attività, fermo restando il diritto della rappresentanza sindacale ad agire per la tutela dei dirigenti medici.
Il rapporto di lavoro del dirigente medico potrà essere esclusivo o non esclusivo, secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
Circa la possibilità di instaurare rapporti professionali con altre Strutture:
1) per i medici esclusivisti sussiste un assoluto divieto, salvo che non si tratti delle attività occasionali di consulenze e consulti;
2) per i medici non esclusivisti sussiste l'obbligo - per ogni singolo rapporto -di dame comunicazione preventiva al datore di lavoro, che concederà l'autorizzazione previa motivata valutazione dell'insussistenza di conflitto di interessi; in mancanza di diverse comunicazioni, l'autorizzazione si intenderà concessa decorsi 7 giorni dalla richiesta.
Art. 16 - Libera professione
Il rapporto di lavoro del personale medico dipendente può inoltre prevedere lo svolgimento di attività libero professionale, anche di carattere istituzionale, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo le seguenti modalità:
1) Attività libero professionale istituzionale, svolta in favore di pazienti non SSN, che - senza scegliere il professionista o l'equipe - si rivolgono direttamente alla Struttura per ottenere prestazioni libero professionali.
Si considerano tali anche le prestazioni richieste dal datore di lavoro ai dirigenti, ad integrazione dell'attività istituzionale e in via eccezionale e temporanea, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive; per dette prestazioni, che possono essere richieste ai soli dirigenti a tempo pieno, il compenso orario non può essere inferiore a quello normalmente corrisposto per il rapporto di lavoro dipendente.
Il regolamento aziendale dovrà definire i criteri e le modalità di svolgimento della libera professione istituzionale e dovrà anche necessariamente prevedere la volontarietà dell'adesione, un congruo termine di preavviso in caso di revoca dell'adesione stessa nonché il numero minimo di ore settimanali che il medico si impegna a garantire.
2) Attività libero professionale intra-moenia, effettuata - ove l'organizzazione della struttura lo consenta - da tutti i medici in regime di esclusività, in orari concordati consensualmente tra medico e datore di lavoro, nel rispetto delle normative
3) Attività libero professionale extra-moenia, effettuata presso altre strutture purché non si determini conflitto di interessi così come previsto dall'art. 15 punto 2.
Non comporta conflitto di interessi l'attività extra-moenia svolta nel proprio studio professionale (NB: non rientrano in tale fattispecie i Poliambulatori).
Art. 17 - Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro definisce se il rapporto di lavoro con il dirigente medico è esclusivo o non esclusivo.
Il dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo pieno in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è considerato con rapporto esclusivo (salva diversa opzione dell'interessato); in fase di prima applicazione, al dirigente con rapporto esclusivo è riconosciuto un termine di tre mesi per regolarizzare i rapporti professionali esterni.
Ferma restando l'ipotesi di cui al successivo comma, il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo è rimesso alla libera scelta del dirigente medico; l'opzione deve essere comunicata formalmente dal dirigente al datore di lavoro entro il 30 novembre e decorre comunque dal gennaio dell'anno successivo.
Per il dirigente che passa dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo per decisione del datore di lavoro, rimane confermata la corresponsione dell'indennità di esclusività.
Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 3, laddove la Struttura valuti la sussistenza del conflitto d'interessi, il dirigente medico ha facoltà di tornare immediatamente al rapporto esclusivo.
Il passaggio dal rapporto non esclusivo a quello esclusivo, invece, è definito di comune intesa tra le parti e decorre dal gennaio successivo, salvo diverso accordo. In caso di rapporto di lavoro esclusivo, il dirigente medico ha diritto al tempo pieno e all'indennità di esclusività come determinata all'art. 39 del presente CCNL.
Art. 15 - Lavoro supplementare e straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordinario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
L'orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all'art. 13.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario possono, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico perda le eventuali indennità di turno); a decorrere dall'entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria di cui all'art. 53, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l'amministrazione e la RSM Cimop e con l'assenso del medico interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscritto dall'amministrazione.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 19 - Lavoro straordinario
In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell'orario s'intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato laddove esistente.
L'orario eccedente le 38 ore settimanali per i medici a tempo pieno e le 32 per quelli a tempo definito darà luogo a retribuzione straordinaria solo nei seguenti casi:
- prestazione lavorativa durante la pronta disponibilità;
- autorizzazione scritta della direzione o del superiore gerarchico.
Nelle suddette ipotesi, il lavoro straordinario sarà retribuito (tanto per i medici con rapporto di lavoro esclusivo che per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) con una maggiorazione della paga oraria, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 21 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro straordinario, nelle ipotesi disciplinate al comma 2 del presente articolo, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun dirigente; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l'interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra la Struttura e la RSM e con l'assenso del dirigente interessato, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali.
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 20 - Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica.
Il suddetto riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del Lavoro (1º maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) Santo Stefano (26 dicembre);
12) Santo patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la normale retribuzione.
I medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo settimanale, il medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione in accordo con l'interessato.
In applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, si precisa che per il comune di Roma i Santi Patroni sono Pietro e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 21 - Festività
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del Lavoro (1º maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) Santo Stefano (26 dicembre);
12) Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la normale retribuzione.
I dirigenti medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
Qualora l'organizzazione del lavoro non consenta la fruizione del riposo entro l'indicato termine, sarà corrisposto l'equivalente economico ai sensi di Legge.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo settimanale, il dirigente medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dalla Struttura in accordo con l'interessato.
In applicazione del Dpr 28 dicembre 1985, n.792, si precisa che per il comune di Roma i Santi Patroni sono Pietro e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare.
Il medico assunto in data successiva al 1º gennaio di ciascun anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun anno nelle forme concordate tra l'amministrazione della struttura sanitaria, il Direttore sanitario e la RSM Cimop, sentito il medico responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà dell'amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione sanitaria. Le chiusure annuali delle strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio l'amministrazione, d'intesa con il Direttore sanitario e la RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l'amministrazione risarcirà il medico delle spese sostenute e documentalmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richiamo da esse.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 22 - Ferie
Il dirigente medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il dirigente medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività soppresse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare.
Il medico assunto in data successiva al 1º gennaio di ciascun anno ha diritto ad usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al periodo di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
I criteri per la programmazione delle ferie saranno definiti dal datore di lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno, d'intesa con la RSM in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre) Le rimanenti ferie, che devono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, vengono assegnate tenendo conto della richiesta del dirigente interessato, fatte salve le preminenti esigenze organizzative.
Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio la Struttura, sentita la RSM, può rinviare il periodo di ferie programmato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso saranno rimborsate le spese sostenute e documentalmente dimostrabili.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni settimanali e per il dirigente medico part-time, il computo dei giorni di ferie deve essere fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla struttura sanitaria e deve essere svolta dagli assistenti ed aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici "ad hoc" con rapporto di lavoro dipendente o libero-professionale coordinato e continuativo.
La struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore sanitario.
I medici dipendenti, ad eccezione dei responsabili e degli aiuto dirigenti, hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore sanitario, sentita la RSM Cimop. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dalla Direzione sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art. 15.
Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 23 - Guardia medica
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla Struttura e può essere svolta da tutti i dirigenti medici dei reparti e dei servizi.
Ove il datore di lavoro ravvisi discrezionalmente la necessità, la guardia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro dipendente o libero-professionale.
Il datore di lavoro potrà organizzare il servizio di guardia come servizio interdivisionale per branche affini.
Sono fatte salve, in caso di urgenza, le attribuzioni del Direttore Sanitario.
I dirigenti medici dipendenti hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guardia secondo i termini fissati dal Direttore Sanitario, sentita la RSM. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dal servizio di guardia, a domanda, i dirigenti medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive indennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro straordinario dal precedente art. 19.
Il dirigente medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
Art. 20 - Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità la struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore sanitario e la RSM Cimop.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 28 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal mese successivo alla ratifica del presente CCNL Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore sanitario d'intesa con la RSM Cimop.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i responsabili, gli aiuti dirigenti, gli aiuti e, in caso di necessità, gli assistenti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 24 - Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità il datore di lavoro può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate con la RSM.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per esso va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e frazionabile di 28 euro per ogni 12 ore di servizio.
Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata, con maggiorazione del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I criteri per i turni di pronta disponibilità devono comunque essere prefissati dal datore di lavoro d'intesa con la RSM.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali di cui all'art. 21 del presente CCNL, al dirigente medico spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro straordinario o come recupero orario (su richiesta del medico); comunque il dirigente medico chiamato in servizio deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle ore di riposo.
Art. 21 - Permessi straordinari
1) Al medico che abbia superato il periodo di prova spettano permessi nei seguenti casi:
a) per matrimonio giorni 15 di calendario, con retribuzione;
b) per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse e gli eventuali giorni di viaggio di andata e ritorno, con retribuzione;
c) per partecipare a congressi scientifici e corsi di aggiornamento professionale attinenti alla specifica attività esercitata, compresi quelli con punteggio ECM, per un massimo di 12 giorni, con retribuzione, anche al fine di consentire la partecipazione ad iniziative promosse dalle associazioni di carattere scientifico e di ricerca costituite dai medici dell'ospedalità privata. Tali permessi saranno autorizzati purché ne venga fatta richiesta con 10 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole della Direzione sanitaria;
d) per frequentare corsi di specializzazione universitaria nella branca esercitata o branca affine, fino ad un massimo di 14 giorni per i medici a tempo definito e 20 giorni per i medici a tempo pieno, non retribuiti. Il medico è tenuto a documentare l'avvenuta partecipazione. Qualora la partecipazione a congressi o a corsi di qualificazione e specializzazione avvenga su richiesta della Direzione sanitaria o del responsabile e sia autorizzata dalla struttura sanitaria, il permesso straordinario sarà esteso per la durata necessaria e le spese saranno a carico della stessa struttura sanitaria;
e) per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, con retribuzione;
f) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei figli e dei fratelli, spetta al medico un permesso, limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell'ipotesi in cui il medico nel predetto giorno abbia comunque prestato attività lavorativa, con retribuzione;
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g) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il 2º grado, spetta al medico un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno, con retribuzione;
h) per elezioni al Parlamento nazionale ed assemblee regionali, ovvero per chiamate ad altre funzioni pubbliche elettive, senza retribuzione;
i) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con la RSM Cimop, i medici potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni con diritto al mantenimento del posto di lavoro al fine di partecipare a corsi di qualificazione, aggiornamento, e specializzazione professionale attinente al servizio;
j) per donazione di sangue, di cui alla Legge 13 luglio 1967, n. 584, con retribuzione;
k) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche, con retribuzione;
l) nei casi previsti nell'art. 14, commi 1 e 2 della Legge n. 151/2001 (esami prenatali), senza retribuzione;
m) per la durata di 2 anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000 - dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e non è retribuita;
n) nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali), senza retribuzione.
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile, e comunque almeno 7 giorni prima, per permettere la sostituzione, e potranno essere concessi o meno compatibilmente con le esigenze della struttura sanitaria.
Il permesso straordinario è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto secondo le norme di Legge.
2) Congedi per i genitori
Al personale medico dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.Lgs. n. 151/2001.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sensi degli artt. 16, 17 e 20 del D.Lgs. n. 151/2001, compete l'80% dell'intera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al medico padre nelle ipotesi contemplate nell'art. 28 del cennato decreto legislativo.
Quanto sopra si applica anche nei casi previsti dagli artt. 26, comma 1, e 27, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall'art. 32 del predetto decreto legislativo, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% dell'intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge n. 104/1992, la lavoratrice madre e il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall'art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la lavoratrice madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall'art. 40 del cennato decreto legislativo. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattia del bambino, di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
3) Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
Al personale medico dipendente spettano i permessi previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui all'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 e in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al 4º comma del precedente punto 2.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 25 - Permessi straordinari
Al dirigente medico che abbia superato il periodo di prova spettano i permessi retribuiti e non retribuiti come previsti dalle vigenti norme di Legge e successive modifiche.
Spettano inoltre, a titolo di miglior favore, i seguenti permessi:
a) per matrimonio: giorni 15 di calendario, con retribuzione;
b) per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento professionale: limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse e gli eventuali giorni di viaggio di andata e ritorno, con retribuzione;
c) per partecipare a congressi scientifici e corsi di aggiornamento professionale attinenti alla specifica attività esercitata, compresi quelli con punteggio ECM: per un massimo di 12 giorni all'anno, con retribuzione, anche al fine di consentire la partecipazione ad iniziative promosse dalle associazioni di carattere scientifico e di ricerca costituite dai medici dell'ospedalità privata. Tali permessi saranno autorizzati purché ne venga fatta richiesta con 7 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole della Direzione sanitaria;
d) corsi di specializzazione universitaria nella branca esercitata o branca affine: fino ad un massimo di 14 giorni annui per i medici a tempo definito e 20 giorni annui per i medici a tempo pieno, non retribuiti. Il medico è tenuto a documentare l'awenuta partecipazione. Qualora la partecipazione a congressi o a corsi di qualificazione e specializzazione avvenga su richiesta della Direzione sanitaria o del Responsabile e sia autorizzata dalla Struttura, il permesso straordinario sarà esteso per la durata necessaria e le spese saranno a carico della stessa Struttura;
e) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei suoceri, dei figli e dei fratelli: spetta al medico un permesso, limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell'ipotesi in cui il medico nel predetto giorno abbia comunque prestato attività lavorativa, con retribuzione;
f) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con la RSM, i medici potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni con diritto al mantenimento del posto di lavoro al fine di partecipare a corsi di qualificazione, aggiornamento, e specializzazione professionale attinente al servizio;
Tutti i permessi dovranno essere richiesti in tempo utile, e comunque di norma almeno 7 giorni prima, per permettere la sostituzione, e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze organizzative.
Il permesso straordinario è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto secondo le norme di Legge.
Congedi per i genitori
Al personale medico dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d.l.gs. n. 151/2001 e s.m.i.
Preavviso permessi ex 1.104/92
Attesa la peculiarità dell'attività svolta dalle Strutture che applicano il presente CCNL, in ragione della necessità di contemperare l'esigenza di assicurare continuità assistenziale agli utenti con il diritto all'assistenza del disabile, coloro che beneficiano dei permessi ex Legge n. 104/92 dovranno consegnare al datore di lavoro, con cadenza mensile, una programmazione di massima dei permessi stessi.
Laddove ricorrano situazioni straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con detta cadenza le date di fruizione dei permessi, il dirigente medico dovrà, per quanto possibile, comunicare la richiesta di permesso con un congruo preavviso, così da consentire al datore di lavoro di predisporre le necessarie misure atte ad evitare di compromettere il funzionamento dell'organizzazione.
Art. 22 - Servizio militare e richiamo alle armi
Al medico chiamato al servizio militare o richiamato alle armi si applicano le norme di Legge in materia.
Titolo VII - MALATTIE ED INFORTUNIO
Art. 23 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro i due giorni dalla data del rilascio.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla Legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è riconosciuta ed indennizzata dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza per malattia nell'arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione dell'integrazione va corrisposta in base alle norme di Legge (Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1).
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi (da 18 a 20 mesi); qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del ventesimo mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20º al 23º mese) purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100% della retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole amministrazioni.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio ai fini del pagamento della retribuzione globale riconosciuta dalle precedenti lett. a) e b).
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8 gennaio 1985 e successive modificazioni.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica ambulatoriale, comunque, ha l'obbligo di avvertire l'amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore, comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della struttura sanitaria di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da Tbc si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 26 - Trattamento di malattia e infortunio
In caso di assenza per malattia e infortunio il dirigente medico deve informare il datore di lavoro immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio, e trasmettere l'attestazione di malattia (ovvero il numero di protocollo dell'attestazione medica in caso di malattia certificata telematicamente con le modalità di cui al D.M. 26 febbraio 2010 e s.m.i.) entro i due giorni dalla data del rilascio.
Il datore di lavoro nel caso specifico della malattia è tenuto a corrispondere al dirigente medico la retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza nell'arco dei 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il medico si assenti oltre il limite dei 540 giorni complessivi nell'arco di un quadriennio mobile.
Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei medici che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni (da 540 a 600 giorni); qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del seicentesimo giorno, il medico dirigente ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 90 giorni purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero.
Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere il 100% della retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto eventualmente erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione.
Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili.
Si fanno salve le condizioni di miglior favore adottate dai singoli datori di lavoro. Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio ai fini del pagamento della retribuzione globale.
Il dirigente medico assente per malattia decade dal diritto alla relativa indennità, secondo le vigenti disposizioni di Legge, in caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo domiciliare nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8 gennaio 1985 e s.m.i.
Qualora il dirigente medico debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica ambulatoriale ha comunque l'obbligo di avvertire tempestivamente la Struttura.
In caso di licenziamento del dirigente medico comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà del datore di lavoro di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita quali, in misura esemplificativa ma non esaustiva, l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate seconjdo le modalità indicate al successivo capo verso, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie.
In tali giornate il dirigente medico ha diritto all'intero trattamento economico previsto dall'art. 39 del presente CCNL.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le Strutture favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita sopra indicate, deve essere rilasciata dalle competenti strutture medicolegali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
Rientrano nella disciplina delle patologie gravi, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle medesime terapie, comportanti incapacità lavorativa.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Art. 24 - Assicurazione e infortuni sul lavoro
Nei casi in cui non fosse obbligatoria l'assicurazione presso l'INAIL, l'amministrazione è tenuta ad assicurare i medici dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali presso una società assicuratrice di importanza nazionale, con polizza che preveda comunque prestazioni non inferiori a quelle erogate dall'INAIL.
Il medico è tenuto ad informare dell'avvenuto infortunio immediatamente l'amministrazione.
Titolo VIII - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 25 - Responsabilità civile
Le strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 27 - Responsabilità civile
Le Strutture debbono garantire il dirigente medico - relativamente all'attività di servizio ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla 1. n. 24/2017 s.m.i. e relativi decreti attuativi - senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di rivalsa di cui al precedente comma, in conformità con quanto previsto alla Legge n. 24/2017, il dirigente medico deve provvedere, con oneri a proprio carico, alla stipula della polizza assicurativa per colpa grave che sia conforme alla 1. n. 24/2017 s.m.i.
Per quanto non espressamente regolamentato si rinvia alla normativa vigente.
Titolo IX - VITTO ED ABITI DI SERVIZIO
Nelle strutture sanitarie ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
La quota di partecipazione è fissata in 2,50 euro per pasto, a far data dall'1 gennaio 2005.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 28 - Vitto
Nelle Strutture ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico dirigente ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro, comunque al di fuori dell'orario di lavoro.
La quota di partecipazione è fissata in 2,50 euro per pasto.
Quando è fatto obbligo ai medici dipendenti di indossare una divisa, cartellino di riconoscimento, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la relativa spesa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'amministrazione.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 29 - Abiti di servizio
Quando è fatto obbligo ai medici dirigenti di indossare divisa, cartellino di riconoscimento, indumenti di lavoro e calzature appropriate, la relativa spesa (compresa quella della manutenzione ordinaria) è a carico della Struttura.
Titolo X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 - Cessazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del medico cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento, ai sensi di Legge;
b) per dimissioni;
c) per morte;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, secondo la normativa di Legge vigente.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 31 - Cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro può essere risolto per licenziamento, per dimissioni, per morte del lavoratore, per scadenza del termine o per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
In caso di licenziamento ingiustificato, ferma restando l'indennità sostitutiva del preavviso:
- per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applicano, a titolo di miglior favore, le norme e le procedure previste per il personale non dirigente;
- per gli assunti dal 7 marzo 2015 verrà erogata una indennità risarcitoria non soggetta a contribuzione determinata come segue:
• fino a 5 anni di anzianità: da 6 a 10 mensilità;
• oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: da 11 a 20 mensilità;
• oltre 10 anni di anzianità: da 21 a 24 mensilità.
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di Legge, è fissato nella misura di 3 mesi.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell'anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del trattamento di fine rapporto.
È facoltà della parte che riceve la disdetta, di cui al 1º comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 30 - Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico dirigente assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di Legge, è fissato nella misura di 3 mesi.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso (anche se sostituito dalla corrispondente indennità) è computato nell'anzianità di servizio agli effetti del trattamento di fine rapporto.
È facoltà della parte che riceve la disdetta, di cui al primo comma del presente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297, e quant'altro previsto dalla Legge vigente. Le voci che concorrono a formare il trattamento di fine rapporto sono:
- stipendio base;
- retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1996;
- superminimi collettivi;
- assegni "ad personam";
- indennità di medico di struttura sanitaria privata;
- indennità professionale;
- indennità di Direttore sanitario o medico responsabile;
- indennità medica aiuti ed assistenti;
- indennità medica aiuti dirigenti;
- indennità di direzione sanitaria per medici responsabili;
- tredicesima mensilità.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 32 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto.
Le voci che concorrono a formare il trattamento di fine rapporto sono:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione;
- indennità di esclusività;
- eventuale "assegno adpersonam";
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità specifiche di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'art. 40;
- tredicesima mensilità.
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- viene assicurato ai Responsabili Medici di RSA, in servizio alla data di sottoscrizione del nuovo CCNL, il miglior trattamento previsto per il personale non dirigente in caso di risoluzione del råpporto di lavoro, ferma restando la qualifica di dirigente.
Art. 31 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del medico, le indennità di cui agli artt. 29 e 30 del presente contratto (preavviso - fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2122 del codice civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 33 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del medico, le indennità di cui agli artt 30 e 32 del presente contratto devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute neU'art.2122 del codice civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 32 - Rappresentanza sindacale medica
L'Organizzazione sindacale medica firmataria del presente contratto promuove attraverso le proprie Rappresentanze aziendali, ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, lett. b), la costituzione di un Organismo unitario - RSM Cimop - composto da non più di 3 membri, per la struttura sanitaria fino a 15 medici dipendenti, quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corretta applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mantenimento dei rapporti con l'amministrazione e il Direttore sanitario e lo svolgimento delle funzioni previste nella Legge n. 300/1970.
I nominativi dei rappresentanti di tale Organismo, eletti tra i membri componenti l'organico della struttura sanitaria, verranno comunicati per iscritto all'amministrazione.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni del suddetto Organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 34 - Rappresentanza sindacale medica
La rappresentanza sindacale medica viene costituita ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n.300, art. 19 lettera b); detta rappresentanza per la Struttura fino a 15 medici dipendenti non potrà essere superiore a 3 membri.
Alla RSM competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la corrett applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il mantenimento dei rapporti con il datore di lavoro e lo svolgimento delle funzioni previste nella Legge n.300/70. I nominativi dei rappresentanti di tale organismo, eletti tra i membri componenti l'organico della Struttura, verranno comunicati per iscritto al datore di lavoro.
Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti ed il godimento dei permessi della RSM si terrà conto di quanto previsto dalla Legge n. 300/1970.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro, la rappresentanza sindacale è costitu dalla RSM e dalla articolazione territoriale della O.S. firmataria del presente CCNL.
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 300/1970, i medici hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni sono indette dalla RSM Cimop, che dovrà darne comunicazione all'amministrazione con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni all'Organizzazione sindacale firmataria del presente contatto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell'assemblea, i medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 35 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i dirigenti medici hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 14 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni possono essere indette dalla RSM, che dovrà dame comunicazione al datore di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore, nella misura massima di 10 ore e per le restanti 4 (con le medesime modalità) dalla organizzazione sindacale medica firmataria del presente CCNL.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dell'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non creare pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell'assemblea, i dirigenti medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.
Art. 34 - Permessi per cariche sindacali
I medici componenti i Consigli direttivi nazionali e regionali della Cimop hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cumulabile oltre l'anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli ai sensi dello Statuto della stessa Organizzazione firmataria del presente contatto o a riunioni sindacali. Inoltre, ai componenti degli Organi centrali dell'Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle Sedi nazionali delle Associazioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 giorni, per ciascuno, di permessi retribuiti.
I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi.
La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convalidata da documentazione e comunque richiesta per iscritto alla struttura sanitaria, di norma con almeno 48 ore di anticipo.
I nominativi dei medici facenti parte dei suddetti Organi dell'Organizzazione, nonché della RSM Cimop aziendale, dovranno essere comunicati per iscritto alle amministrazioni delle strutture sanitarie interessate.
Non si computano 1e assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate da entrambe le parti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 36 - Permessi per cariche sindacali
I dirigenti medici componenti i Consigli direttivi nazionali e regionali della CIMOP hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cumulabile oltre l'anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli ai sensi dello Statuto della stessa O.S. firmataria del presente contatto o a riunioni sindacali. Inoltre, ai componenti degli organi centrali dell'Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle Sedi nazionali delle associazioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 giorni, per ciascuno, di permessi retribuiti.
I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi.
La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convalidata da documentazione e comunque richiesta per iscritto alla Struttura, di norma con almeno 48 ore di anticipo.
I nominativi dei dirigenti medici facenti parte dei suddetti organi dell'Organizzazione Sindacale, nonché della RSM, dovranno essere comunicati per iscritto al datore di lavoro.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate da entrambe le parti.
Art. 35 - Trattenute sindacali
Le strutture sanitarie provvederanno mensilmente alla trattenuta della "quota sindacale" sulle competenze dei medici deleganti (vedi Allegato 1), secondo modalità e tempi comunicati dalla Segreteria nazionale della Cimop.
Dette trattenute verranno versate alla Segreteria nazionale della Cimop entro il mese successivo a quello di pagamento.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 37 - Contributi sindacali
I dirigenti medici hanno la facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali.
La delega deve essere rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente medico al datore di lavoro ed all'organizzazione sindacale interessata ed ha efficacia dal mese successivo a quello del rilascio.
L'eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta al datore di lavoro ed all'organizzazione sindacale interessata ed ha efficacia dal mese successivo alla sua presentazione.
Le trattenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe presentate dalla O.S. sono versate con cadenza mensile secondo le modalità da questa comunicate.
II datore di lavoro è tenuto nei confronti di terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati dalle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 36 - Conservazione del posto
Nel caso di mutamento degli indirizzi clinico-assistenziali della struttura sanitaria, il medico in servizio avrà titolo per la conservazione del suo posto di lavoro, ove consentito dalla nuova strutturazione della struttura stessa e dalle reali possibilità di utilizzazione dell'opera del medico e sempre che non vi ostino normative o disposizioni vincolanti.
Titolo XII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 37 - Trattamento economico
La retribuzione del personale medico è determinata con riferimento alle diverse qualifiche e al diverso orario di lavoro.
Il trattamento economico è composto dalle seguenti voci:
- stipendio base;
- retribuzione di anzianità maturata al 31 dicembre 1996;
- indennità di medico di struttura sanitaria privata;
- eventuale indennità professionale;
- eventuale indennità medica per aiuto ed assistente;
- eventuale indennità medica per aiuto dirigente;
- eventuale indennità di Direzione sanitaria e di medico responsabile;
- tredicesima mensilità;
- eventuale "assegno "ad personam"";
- eventuale superminimo.
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore individuale in atto.
A partire dal 1º gennaio 2005 l'indennità integrativa speciale (contingenza) viene abolita in quanto confluita nella retribuzione base.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 38 - Trattamento economico
a) Voci del trattamento economico
Il trattamento economico dei dirigenti medici si compone delle seguenti voci;
- retribuzione tabellare;
- indennità di esclusività;
- indennità specifiche di cui all'art,40;
- indennità per prestazioni aggiuntive;
- retribuzione di risultato o premio di incentivazione;
- retribuzione individuale di anzianità di cui all'art. 44.
Art. 38 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
La retribuzione deve essere corrisposta al medico in una data stabilita comunque non oltre il 7º giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese; il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del medico, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla e la elencazione delle trattenute di Legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto all'atto del pagamento. In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte del medico di avanzare eventuali reclami in quals1asi momento per irregolarità riscontrate.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 38 - Trattamento economico
[___]
b) Tempi
La retribuzione deve essere corrisposta al dirigente medico in una data stabilita, comunque non oltre il 7º giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.
Con decorrenza dal 1º luglio 2020, le nuove tabelle retributive applicabili sono quelle di cui al successivo art. 39.
Al personale medico che effettua 38 ore settimanali di servizio, ai sensi del 1º comma dell'art. 13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dal 1º gennaio 2005:
- assistente fascia A | 2.141,00 euro; |
- assistente fascia B | 2.206,00 euro; |
- aiuto e aiuto dirigente | 2.650,00 euro; |
- responsabile e Direttore sanitario | 3.361,00 euro. |
Al personale medico che effettua un orario di 30 ore settimanali di servizio, ai sensi del 1º comma dell'art. 13, a partire dal 1º gennaio 2005 spetta il seguente stipendio base lordo mensile:
- assistente fascia A | 1.786,00 euro; |
- assistente fascia B | 1.820,00 euro; |
- aiuto e aiuto dirigente | 2.280,00 euro; |
- responsabile e Direttore sanitario | 2.910,00 euro. |
Qualora la struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 3º comma dell'art. 13, stabilisca un orario di lavoro part-time, lo stipendio base lordo mensile è ridotto proporzionalmente in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato.
Accede alla fascia A il nuovo assunto, mentre accede alla fascia B l'assistente in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella struttura sanitaria, ovvero non specialista con anzianità di almeno 7 anni di servizio nella struttura sanitaria.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 10/01/2008
Le parti hanno stabilito di erogare, a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali del quadriennio di riferimento (2006-2009), le seguenti somme lorde mensili per tredici mensilità, a decorrere dal 1º gennaio 2008:
- per il personale medico a tempo pieno:
- assistente medico fascia A e B: 145,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 175,00 euro;
- Direttore sanitario/responsabile: 225,00 euro;
- per il personale medico a tempo definito:
- assistente medico fascia A e B: 95,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 120,00 euro;
- Direttore sanitario/responsabile: 160,00 euro.
Le somme lorde che saranno effettivamente versate a ciascun dipendente, in applicazione del presente verbale di accordo, costituiranno, naturalmente, oggetto di conguaglio in sede di rinnovo del CCNL 2006-2009: esse verranno, dunque, detratte dall'ammontare complessivo lordo, che sarà corrisposto a ciascun dipendente a titolo di arretrati maturati sul definitivo incremento contrattuale, che verrà pattuito tra le parti.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
Premesso dunque che quanto individuato nel presente accordo potrà subire variazioni e integrazioni, qualora emergessero significative differenze con quanto separatamente CIMOP andrà a concordare con ARIS e AIOP, per mantenere nei limiti del possibile un unico contratto collettivo nazionale di riferimento, considerando d'altronde che non è più procrastinabile una decisione nel merito almeno della parte economica del contratto stesso, le parti concordano di confermare quale incremento della paga base del 2008 le quote individuate nell'accordo citato dell'8 gennaio 2008, e individuano quali somme incrementali sullo stipendio base per il 2009-2010 a decorrere dal mese di gennaio gli ulteriori importi lordi sotto riportati per tredici mensilità:
- per il personale medico a tempo pieno:
- assistente medico fascia A e B: 145,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 175,00 euro;
- Direttore sanitario/responsabile: 225,00 euro;
- per il personale medico a tempo definito:
- assistente medico fascia A e B: 95,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 120,00 euro;
- Direttore sanitario/responsabile: 160,00 euro.
Le parti concordano che il nuovo stipendio base come sopra definito potrà subire variazioni, in aumento e in decremento, a seguito della stipulazione di eventuali futuri accordi da parte di ARIS e AIOP: ciò al fine di garantire un'immediata, automatica riconduzione dello stipendio base qui pattuito a quello che sarà convenuto nei suddetti futuri accordi con ARIS e AIOP, accordi ai quali le parti, dichiarano sin d'ora di volersi conformare, almeno quanto all'individuazione degli importi indicati come stipendio base.
Ove, a seguito dell'applicazione del sopra descritto meccanismo di adeguamento, l'importo attribuito come stipendio base dal presente accordo dovesse venire ridotto, le differenze tra quanto previsto nel presente accordo e quanto pattuito negli eventuali futuri accordi tra ARIS e AIOP saranno automaticamente ricomprese, una volta sottratte allo stipendio base, in una voce specifica di riferimento definita "elemento integrativo specifico FDG".
Per quanto concerne gli arretrati 2006-2007 le parti concordano di riconoscere al personale medico in servizio alla data del 31 dicembre 2008 - a titolo di saldo omnicomprensivo - gli importi "una tantum" sotto riportati, da erogarsi in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato, nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesima come previsto all'art. 50 del vigente CCNL:
- per il personale medico a tempo pieno:
- assistente medico fascia A e B: 1.300,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 1.600,00 euro;
-- Direttore sanitario/responsabile: 2.100,00 euro;
- per il personale medico a tempo definito:
- assistente medico fascia A e B: 1.000,00 euro;
- aiuto/aiuto dirigente: 1.200,00 euro;
- Direttore sanitario/responsabile: 1.600,00 euro.
I tempi di erogazione degli arretrati vengono così individuati:
- con la retribuzione di marzo 2009: 50% dell'importo;
- con la retribuzione di luglio 2009: 50% dell'importo.
Accordo di rinnovo ARIS 07/04/2009
Tabella 1- CCNL personale medico: retribuzione attuale e nuovi importi al 1º gennaio 2009
Valori mensili
Tempo pieno
Qualifica
Tabellare
Indennità medico strutt. san.
Indennità profess.
Indennità medica e med. resp.
Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.
3.361,00
145,00
852,00
189,00
170,00
Resp. area medica
3.361,00
145,00
852,00
189,00
-
Resp. area chirurg. con direz. san.
3.361,00
145,00
852,00
265,00
170,00
Resp. area chirurg.
3.361,00
145,00
852,00
265,00
-
Aiuto dirigente
2.650,00
93,00
711,00
165,00
-
Aiuto
2.650,00
93,00
711,00
52,00
-
Assistente "B"
2.206,00
71,00
573,00
26,00
-
Assistente "A"
2.141,00
71,00
573,00
26,00
-
(segue)
Qualifica
Retribuz. attuale
Nuovo tabellare
Nuova retribuz.
Totale incrementi retributivi
Resp. area medica con direz. san.
4.717,00
3.714,00
5.070,00
353,00
7,5%
Resp. area medica
4.547,00
3.702,00
4.888,00
341,00
7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.
4.793,00
3.720,00
5.152,00
359,00
7,5%
Resp. area chirurg.
4.623,00
3.707,00
4.969,00
346,00
7,5%
Aiuto dirigente
3.619,00
2.921,00
3.890,00
271,00
7,5%
Aiuto
3.506,00
2.912,00
3.768,00
262,00
7,5%
Assistente "B"
2.876,00
2.421,00
3.091,00
215,00
7,5%
Assistente "A"
2.811,00
2.351,00
3.021,00
210,00
7,5%
Tempo definito
Qualifica
Tabellare
Indennità medico strutt. san.
Indennità profess.
Indennità medica e med. resp.
Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.
2.910,00
108,00
-
189,00
170,00
Resp. area medica
2.910,00
108,00
-
189,00
-
Resp. area chirurg. con direz. san.
2.910,00
108,00
-
265,00
170,00
Resp. area chirurg.
2.910,00
108,00
-
265,00
-
Aiuto dirigente
2.280,00
70,00
-
165,00
-
Aiuto
2.280,00
70,00
-
52,00
-
Assistente "B"
1.820,00
54,00
-
26,00
-
Assistente "A"
1.786,00
54,00
-
26,00
-
(segue)
Qualifica
Retribuz. attuale
Nuovo tabellare
Nuova retribuz.
Totale incrementi retributivi
Resp. area medica con direz. san.
3.377,00
3.163,00
3.630,00
253,00
7,5%
Resp. area medica
3.207,00
3.150,00
3.447,00
240,00
7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.
3.453,00
3.168,00
3.711,00
258,00
7,5%
Resp. area chirurg.
3.283,00
3.156,00
3.529,00
246,00
7,5%
Aiuto dirigente
2.515,00
2.468,00
2.703,00
188,00
7,5%
Aiuto
2.402,00
2.460,00
2.582,00
180,00
7,5%
Assistente "B"
1.900,00
1.962,00
2.042,00
142,00
7,5%
Assistente "A"
1.866,00
1.926,00
2.006,00
140,00
7,5%
Tabella 2- CCNL personale medico: importi una tantum
Tempo pieno
Qualifica
Importi complessivi una tantum
Importi una tantum da corrispondere entro il 30 giugno 2009
Importi una tantum da corrispondere entro il 30 novembre 2009
Resp. area medica con direz. san.
1.250,00
625,00
625,00
Resp. area medica
1.200,00
600,00
600,00
Resp. area chirurg. con direz. san.
1.250,00
625,00
625,00
Resp. area chirurg.
1.250,00
625,00
625,00
Aiuto dirigente
950,00
475,00
475,00
Aiuto
950,00
475,00
475,00
Assistente "B"
750,00
375,00
375,00
Assistente "A"
750,00
375,00
375,00
Tempo definito
Qualifica
Importi complessivi una tantum
Importi una tantum da corrispondere entro il 30 giugno 2009
Importi una tantum da corrispondere entro il 30 novembre 2009
Resp. area medica con direz. san.
900,00
450,00
450,00
Resp. area medica
850,00
425,00
425,00
Resp. area chirurg. con direz. san.
900,00
450,00
450,00
Resp. area chirurg.
900,00
450,00
450,00
Aiuto dirigente
700,00
350,00
350,00
Aiuto
650,00
325,00
325,00
Assistente "B"
500,00
250,00
250,00
Assistente "A"
500,00
250,00
250,00
Allegato 3
Le parti firmatarie del presente accordo-ponte economico, considerata la peculiare situazione economico-finanziaria relativa alle regioni: Lazio, Campania, Abruzzo e Sicilia, fermo restando quanto definito in merito ai valori economici ed alle decorrenze;
Concordano
di demandare ai rispettivi Organi territoriali delle regioni sopra individuate la definizione entro il 31 maggio 2009 dei tempi e delle modalità per l'effettiva applicazione dell'accordo sopra richiamato.
A tal fine i Presidenti regionali ARIS convocheranno la CIMOP per l'attivazione del confronto.
Accordo di rinnovo AIOP 23/04/2009
3) dal 1º gennaio 2009 sono in vigore le nuove tabelle economiche di cui alla Tabella 1, con i relativi incrementi riguardanti il biennio 2009-2010;
4) sulla base di quanto concordato in applicazione del principio di autonomia contrattuale e dispositiva delle parti, per quanto riguarda il pregresso, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, la Tabella 2 definisce l'"una tantum" omnicomprensiva che sarà corrisposta ai medici dipendenti in forza alla data della firma del presente accordo.
L'"una tantum" sarà corrisposta:
4ª) per intero, ai medici in servizio al 1º gennaio 2007;
4b) al personale assunto successivamente al 1º gennaio 2007, l'"una tantum" di cui sopra sarà determinata in proporzione al periodo di servizio prestato.
L'"una tantum" verrà corrisposta per il 50% entro il 30 giugno 2009 e il saldo entro il 30 novembre 2009.
Il presente accordo è soggetto a ratifica da parte del Consiglio nazionale.
Tabella 1 - CCNL personale medico: retribuzione attuale e nuovi importi al 1º gennaio 2009
Valori mensili
Tempo pieno
Qualifica
Tabellare
Indennità medico strutt. san.
Indennità profess.
Indennità medica e med. resp.
Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.
3.361,00
145,00
852,00
189,00
170,00
Resp. area medica
3.361,00
145,00
852,00
189,00
-
Resp. area chirurg. con direz. san.
3.361,00
145,00
852,00
265,00
170,00
Resp. area chirurg.
3.361,00
145,00
852,00
265,00
-
Resp. dirigente
2.650,00
93,00
711,00
165,00
-
Aiuto
2.650,00
93,00
711,00
52,00
-
Assistente "B"
2.206,00
71,00
573,00
26,00
-
Assistente "A"
2.141,00
71,00
573,00
26,00
-
Qualifica
Retribuz. attuale
Nuovo tabellare
Nuova retribuz.
Totale incrementi retributivi
Resp. area medica con direz. san.
4.717,00
3.714,00
5.070,00
353,00
7,5%
Resp. area medica
4.547,00
3.702,00
4.888,00
341,00
7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.
4.793,00
3.720,00
5.152,00
359,00
7,5%
Resp. area chirurg.
4.623,00
3.707,00
4.969,00
346,00
7,5%
Aiuto dirigente
3.619,00
2.921,00
3.890,00
271,00
7,5%
Aiuto
3.506,00
2.912,00
3.768,00
262,00
7,5%
Assistente "B"
2.878,00
2.421,00
3.091,00
215,00
7,5%
Assistente "A"
2.811,00
2.351,00
3.021,00
210,00
7,5%
Tempo definito
Qualifica
Tabellare
Indennità medico strutt. san.
Indennità profess.
Indennità medica e med. resp.
Indennità direzione sanitaria
Resp. area medica con direz. san.
2.910,00
108,00
-
189,00
170,00
Resp. area medica
2.910,00
108,00
-
189,00
-
Resp. area chirurg. con direz. san.
2.910,00
108,00
-
265,00
170,00
Resp. area chirurg.
2.910,00
108,00
-
265,00
-
Aiuto dirigente
2.280,00
70,00
-
165,00
-
Aiuto
2.280,00
70,00
-
52,00
-
Assistente "B"
1.820,00
54,00
-
26,00
-
Assistente "A"
1.786,00
54,00
-
26,00
-
Qualifica
Retribuz. attuale
Nuovo tabellare
Nuova retribuz.
Totale incrementi retributivi
Resp. area medica con direz. san.
3.377,00
3.163,00
3.630,00
253,00
7,5%
Resp. area medica
3.207,00
3.150,00
3.447,00
240,00
7,5%
Resp. area chirurg. con direz. san.
3.453,00
3.168,00
3.711,00
258,00
7,5%
Resp. area chirurg.
3.283,00
3.156,00
3.529,00
246,00
7,5%
Aiuto dirigente
2.515,00
2.468,00
2.703,00
188,00
7,5%
Aiuto
2.402,00
2.460,00
2.582,00
180,00
7,5%
Assistente "B"
1.900,00
1.962,00
2.042,00
142,00
7,5%
Assistente "A"
1.866,00
1.926,00
2.006,00
140,00
7,5%
Tabella 2 - CCNL personale medico: importi "una tantum"
Tempo pieno
Qualifica
Importi complessivi "una tantum"
Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 giugno 2009
Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 novembre 2009
Resp. area medica con direz. san.
1.250,00
625,00
625,00
Resp. area medica
1.200,00
600,00
600,00
Resp. area chirurg. con direz. san.
1.250,00
625,00
625,00
Resp. area chirurg.
1.250,00
625,00
625,00
Aiuto dirigente
950,00
475,00
475,00
Aiuto
950,00
475,00
475,00
Assistente "B"
750,00
375,00
375,00
Assistente "A"
750,00
375,00
375,00
Tempo definito
Qualifica
Importi complessivi "una tantum"
Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 giugno 2009
Importi "una tantum" da corrispondere entro il 30 novembre 2009
Resp. area medica con direz. san.
900,00
450,00
450,00
Resp. area medica
850,00
425,00
425,00
Resp. area chirurg. con direz. san.
900,00
450,00
450,00
Resp. area chirurg.
900,00
450,00
450,00
Aiuto dirigente
700,00
350,00
350,00
Aiuto
650,00
325,00
325,00
Assistente "B"
500,00
250,00
250,00
Assistente "A"
500,00
250,00
250,00
[___]
Considerato
di non essere in grado di approvare l'accordo ponte per il rinnovo del CCNL per il personale medico sottoscritto con CIMOP l'11 febbraio 2009 dal momento che, come verificato, allo stato sussistono e permangono difficoltà economico/finanziarie nelle regioni Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
Delibera
all'unanimità di approvare l'accordo ponte su un primo livello nazionale limitatamente al 50% degli incrementi tabellari ivi previsti, delegando le altre sedi regionali - in una fase di intese di secondo livello - all'erogazione degli ulteriori incrementi sino al massimo del restante 50%.
Tabella dei valori degli incrementi applicabili a livello nazionale
Valori mensili
Tempo pieno
Qualifica
Nuovo tabellare
Nuova retribuzione comprensiva delle varie indennità
Totale incrementi retributivi
1ª. Resp. area medica con direz. san.
3.537,50
4.893,50
176,50
3,75%
1. Resp. area medica
3.531,50
4.717,50
170,50
3,75%
1b. Resp. area chirurg. con direz. san.
3.540,50
4.972,50
179,50
3,75%
1c. Resp. area chirurg.
3.534,00
4.796,00
173,00
3,75%
Aiuto dirigente
2.785,50
3.754,50
135,50
3,75%
Aiuto
2.781,00
3.637,00
131,00
3,75%
Assistente "B"
2.313,50
2.983,50
107,50
3,75%
Assistente "A"
2.246,00
2.916,00
105,00
3,75%
Tempo definito
Qualifica
Nuovo tabellare
Nuova retribuzione comprensiva delle varie indennità
Totale incrementi retributivi
5ª. Resp. area medica con direz. san.
3.036,50
3.503,50
126,50
3,75%
5. Resp. area medica
3.030,00
3.327,00
120,00
3,75%
5b. Resp. area chirurg. con direz. san.
3.039,00
3.582,00
129,00
3,75%
5c. Resp. area chirurg.
3.033,00
3.406,00
123,00
3,75%
6ª. Aiuto dirigente
2.374,00
2.609,00
94,00
3,75%
6. Aiuto
2.370,00
2.492,00
90,00
3,75%
8. Assistente "B"
1.891,00
1.971,00
71,00
3,75%
7. Assistente "A"
1.856,00
1.936,00
70,00
3,75%
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 38 - Trattamento economico
[___]
c) Una tantum riparatoria
Al dirigente medico assunto prima del 1º gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto, un importo netto a titolo di una tantum pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), che ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL.
L'importo di cui sopra verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.
L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996 e s.m.i.
Art. 39 - Tabelle retributive
TEMPO PIENO
Incarico
Tabellare
Indennità specificità medica
Retribuzione di posizione
Retribuzione mensile non esclusivisti
Retribuzione annuale non esclusivisti
Indennità di esclusività
Retribuzione mensile esclusivisti
Retribuzione annuale esclusivisti
Valore orario
Dirigenti di Struttura Complessa e Dir. Sanitario
€ 2.400,00
€ 700,00
€ 2.512,00
€ 5.612,00
€ 72.956,00
€ 383,00
€ 5.995,00
€ 77.935,00
€ 34,01
Dirigente di Struttura Semplice
€ 2.400,00
€ 600,00
€ 1.464,00
€ 4.464,00
€ 58.032,00
€ 305,00
€ 4.769,00
€ 61.997,00
€ 27,05
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
€ 2.400,00
€ 500,00
€ 1.431,00
€ 4.331,00
€ 56.303,00
€ 296,00
€ 4.627,00
€ 60.151,00
€ 26,25
Dirigente con incarico professionale (ex assistente)
€ 2.400,00
€ 350,00
€ 806,00
€ 3.556,00
€ 46.228,00
€ 243,00
€ 3.799,00
€ 49.387,00
€ 21,55
Dirigente con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità)
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 774,00
€ 3.474,00
€ 45.162,00
€ 237,00
€ 3.711,00
€ 48.243,00
€ 21,05
TEMPO DEFINITO
Incarico
Tabellare
Indennità specificità medica
Retribuzione di posizione
Indennità di flessibilità
Retribuzione mensile
Retribuzione annuale
Valore orario
Dirigenti te di Struttura Complessa e Dir. Sanitario
€ 2.000,00
€ 700,00
€ 1.817,00
€ 210,00
€ 4.727,00
€ 61.451,00
€ 34,01
Dirigente di Struttura Semplice
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 995,00
€ 165,00
€ 3.760,00
€ 48.880,00
€ 27,05
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 983,00
€ 165,00
€ 3.648,00
€ 47.424,00
€ 26,25
Dirigente con incarico professionale (ex assistente)
€ 2.000,00
€ 350,00
€ 515,00
€ 130,00
€ 2.995,00
€ 38.935,00
€ 21,55
Dirigente con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità)
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 496,00
€ 130,00
€ 2.926,00
€ 38.038,00
€ 21,05
Interpretazione autentica ARIS 12/11/2020
- ai Responsabili Medici di RSA viene comunque garantita - a titolo di assegno ad personam non riassorbibile - l'eventuale eccedenza tra la retribuzione precedentemente percepita e quella definita dall'art. 39 del nuovo CCNL;
Art. 40 - Retribuzione individuale di anzianità
Gli scatti e le classi maturati e corrisposti per il periodo fino al 31 dicembre 1996 restano acquisiti dal personale medico e non vengono comunque riassorbiti.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 44 - Retribuzione individuale di anzianità
Gli scatti e le classi maturati e corrisposti per il periodo fino al 31/12/96 continueranno ad essere corrisposti ai dirigenti aventi diritto con la voce "retribuzione individuale di anzianità".
Art. 41 - Indennità di medico di struttura sanitaria privata
Al personale medico a 38 h settimanali, ai sensi dell'art. 13, compete l'indennità di medico di struttura sanitaria privata nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B | 71,00 euro; |
- aiuto ed aiuto dirigente | 93,00 euro; |
- responsabile, Direttore sanitario | 145,00 euro. |
Al personale medico a 30 h settimanali spetta una indennità mensile di struttura sanitaria privata nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B | 54,00 euro; |
- aiuto ed aiuto dirigente | 70,00 euro; |
- responsabile, Direttore sanitario | 108,00 euro. |
Al personale medico che effettui - per accordo scritto aziendale o individuale - l'orario di lavoro settimanale ridotto (part-time), ai sensi del 7º comma dell'art. 13, spetta l'indennità di medico di struttura sanitaria privata di cui sopra, proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato.
Art. 42 - Indennità professionale
Al personale medico a 38 h settimanali compete l'indennità professionale nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità:
- assistente di fascia A e B | 573,00 euro; |
- aiuto ed aiuto dirigente | 711,00 euro; |
- responsabile, Direttore sanitario | 852,00 euro. |
Art. 43 - Indennità di Direttore sanitario e di medico responsabile
Ai medici che ricoprono la qualifica di Direttore sanitario, o di medico responsabile di raggruppamento o di servizio competono le seguenti indennità lorde mensili:
a) Direttore sanitario senza responsabilità di raggruppamento o di servizio: 189,00 euro;
b) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all'area funzionale di medicina: 189,00 euro;
c) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all'area funzionale di chirurgia, ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva: 265,00 euro.
Tali indennità fisse e costanti vengono attribuite per dodici mensilità.
Art. 44 - Indennità medica per aiuti dirigenti, aiuti ed assistenti
Ai medici a tempo definito e a tempo pieno con la qualifica di assistente, di aiuto o di aiuto dirigente, spetta una indennità medica fissa e costante, nella misura lorda mensile e per dodici mensilità, di:
- assistente fascia A e fascia B | 26,00 euro; |
- aiuto | 52,00 euro; |
- aiuto dirigente | 165,00 euro. |
Art. 45 - Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili
Al medico responsabile di raggruppamento o servizio che esplichi anche la funzione di Direttore sanitario spetta l'indennità lorda mensile per dodici mensilità di 170,00 euro.
Art. 46 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
A partire dal 1º gennaio 2005 tale indennità confluisce nello stipendio base.
Art. 47 - Indennità di servizio notturno e festivo
Al personale medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne, spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di 3,00 euro lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per il turno di servizio prestato in giorno festivo, compete una indennità di 20,00 euro lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a 10,00 euro lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Tale indennità decorre dal 1º gennaio 2005.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 42 - Indennità di servizio notturno e festivo
Al dirigente medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne, spetta una "indennità notturna" di 3,36 euro lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio prestato in giorno festivo, compete una indennità di 20,00 euro lorde se le prestazioni fomite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a 10,00 euro lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Art. 48 - Indennità da rischio
Al personale medico classificato di categoria "A" da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 43 - Indennità di rischio
Al dirigente medico classificato di categoria "A" da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del d. lgs.n. 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta ai dirigenti medici radiologi.
Ai dirigenti medici sopra individuati compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.
Art. 49 - Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavoro
Nel caso di passaggio a qualifica superiore, al medico sarà assegnato il trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica, fermo restando l'importo della retribuzione individuale di anzianità già in godimento.
Art. 50 - Tredicesima mensilità
Ai medici in servizio nella struttura sanitaria viene corrisposta - di regola entro il mese di dicembre di ogni anno - una "tredicesima mensilità" composta da:
- stipendio base mensile;
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuale " assegno ad personam";
- superminimo.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in posizione che comporti la sospensione dello stipendio.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Al dirigente medico in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno, composta da;
- retribuzione tabellare;
- indennità di specificità medica;
- retribuzione di posizione;
- indennità di esclusività;
- indennità di flessibilità;
- eventuale "assegno adpersonam"\
- eventuale retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dirigente medico ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi effetti come mese intero.
Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura previste dalle norme legislative in vigore.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 46 - Assegni familiari
Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura prevista dalle norme legislative in vigore.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'amministrazione della struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione vigente in materia.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di favorire:
- la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività delle Strutture, tutelando anche le esigenze assistenziali;
- le esigenze individuali dei dirigenti, tenendo conto delle necessità tecnico -organizzative aziendali.
Il rapporto a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, tale indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
La retribuzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale a quella dei dirigenti a tempo pieno ed a tempo definito.
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a comunicare resistenza di altri rapporti di lavoro.
Lavoro straordinario e supplementare
Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art.19, il lavoro straordinario o supplementare può essere richiesto ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per garantire la continuità delle prestazioni e/o qualora ricorrano esigenze o necessità di natura organizzativa.
Per ore supplementari devono intendersi quelle prestate oltre l'orario concordato individualmente e sino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno, mentre per ore straordinarie devono intendersi quelle prestate oltre l'orario ordinario settimanale di lavoro di cui al precedente art. 14.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale la prestazione supplementare o straordinaria può essere richiesta nelle sole giornate di effettiva attività, salvo diversi accordi con il dirigente.
Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art.39 del presente CCNL.
Le ore straordinarie saranno compensate o retribuite secondo quanto previsto dall'art.19.
L'eventuale rifiuto di prestazioni supplementari e straordinarie non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento.
Clausole elastiche
Le parti, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o anche successivamente, possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
L'esercizio di tali facoltà di variazione temporale da parte della Struttura dovrà essere comunicato al dirigente medico con un preavviso di almeno due giorni e la flessibilità richiesta sarà compensata con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 39 del presente CCNL per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione temporale.
Non costituisce esercizio di clausole elastiche, né dà luogo a maggiorazioni, l'eventuale modifica della durata e/o dell'articolazione dell'orario di lavoro eventualmente concordata, mediante appositi accordi scritti successivi all'assunzione.
Art. 53 - Paga giornaliera ed oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sottoelencate competenze della retribuzione mensile:
- stipendio base;
- retribuzione individuale di anzianità al 31 dicembre 1996;
- eventuali indennità di cui agli artt. 41, 42, 43, 44, 45;
- eventuale assegno "ad personam";
- indennità per mansioni superiori;
- eventuale superminimo.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 se si tratta di medici che effettuano un orario di 38 ore settimanali di servizio e per 5 se si tratta di medici con orario 30 ore settimanali.
Per i medici part-time (orario ridotto) l'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera prevista per il tempo a 38h per il risultato del rapporto tra le ore settimanali di servizio prestate e le giornate lavorative di una settimana.
Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 48 - Paga giornaliera ed oraria
La retribuzione di una giornata lavorativa è convenzionalmente definita come segue:
- per i medici che effettuano un orario di 38 ore settimanali moltiplicando il valore orario indicato nella tabella di cui al precedente art.39 per 6,33;
- per i medici che effettuano un orario di 32 ore settimanali moltiplicando il valore orario indicato nella tabella di cui al precedente art.39 per 5,33;
- per i medici a tempo parziale moltiplicando il valore orario indicato nella tabella di cui al precedente art.39 per 1/6 dell'orario settimanale concordato tra le parti.
Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
***
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 39 - Tabelle retributive
TEMPO PIENO
Incarico
Tabellare
Indennità specificità medica
Retribuzione di posizione
Retribuzione mensile non esclusivisti
Retribuzione annuale non esclusivisti
Indennità di esclusività
Retribuzione mensile esclusivisti
Retribuzione annuale esclusivisti
Valore orario
Dirigenti di Struttura Complessa e Dir. Sanitario
€ 2.400,00
€ 700,00
€ 2.512,00
€ 5.612,00
€ 72.956,00
€ 383,00
€ 5.995,00
€ 77.935,00
€ 34,01
Dirigente di Struttura Semplice
€ 2.400,00
€ 600,00
€ 1.464,00
€ 4.464,00
€ 58.032,00
€ 305,00
€ 4.769,00
€ 61.997,00
€ 27,05
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
€ 2.400,00
€ 500,00
€ 1.431,00
€ 4.331,00
€ 56.303,00
€ 296,00
€ 4.627,00
€ 60.151,00
€ 26,25
Dirigente con incarico professionale (ex assistente)
€ 2.400,00
€ 350,00
€ 806,00
€ 3.556,00
€ 46.228,00
€ 243,00
€ 3.799,00
€ 49.387,00
€ 21,55
Dirigente con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità)
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 774,00
€ 3.474,00
€ 45.162,00
€ 237,00
€ 3.711,00
€ 48.243,00
€ 21,05
TEMPO DEFINITO
Incarico
Tabellare
Indennità specificità medica
Retribuzione di posizione
Indennità di flessibilità
Retribuzione mensile
Retribuzione annuale
Valore orario
Dirigenti te di Struttura Complessa e Dir. Sanitario
€ 2.000,00
€ 700,00
€ 1.817,00
€ 210,00
€ 4.727,00
€ 61.451,00
€ 34,01
Dirigente di Struttura Semplice
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 995,00
€ 165,00
€ 3.760,00
€ 48.880,00
€ 27,05
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 983,00
€ 165,00
€ 3.648,00
€ 47.424,00
€ 26,25
Dirigente con incarico professionale (ex assistente)
€ 2.000,00
€ 350,00
€ 515,00
€ 130,00
€ 2.995,00
€ 38.935,00
€ 21,55
Dirigente con incarico professionale (meno di 5 anni di anzianità)
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 496,00
€ 130,00
€ 2.926,00
€ 38.038,00
€ 21,05
Art. 40 - Indennità specifiche
Sono previste le seguenti indennità lorde mensili:
1) a tutti i dirigenti medici è riconosciuta, per tredici mensilità, una indennità di specificità come determinata all'art. 39 del presente CCNL;
2) ad ogni dirigente medico è riconosciuta, per tredici mensilità, una retribuzione di posizione, correlata a ciascuna tipologia di incarico, come determinata all'art. 39 del presente CCNL;
3) ai dirigenti medici con incarico di direzione di struttura complessa che ricoprono anche l'incarico di Direttore Sanitario spetta una indennità, per dodici mensilità, pari ad euro 170,00;
4) ai dirigenti medici di struttura complessa afferenti all'area chirurgica spetta una indennità, per dodici mensilità, pari ad euro 76,00;
5) ai medici a tempo definito viene riconosciuta, per tredici mensilità, una indennità di flessibilità come definita all'art. 39 del presente CCNL; detta indennità ha la finalità di ricompensare la flessibilità oraria richiesta al medico dirigente.
Art. 41 - Indennità per prestazioni aggiuntive
Il dirigente medico, entro il 30 novembre dell'anno precedente, comunica la propria disponibilità a svolgere prestazioni aggiuntive per un massimo di 40 ore (per i medici con rapporto di lavoro non esclusivo) ed un massimo di 120 ore (per i medici con rapporto di lavoro esclusivo), finalizzate a:
- incrementare l'attività intramuraria c.d. istituzionale,
- incrementare lo svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca,
- consentire lo svolgimento di turni aggiuntivi.
In sede aziendale potranno essere concordate ulteriori modalità di utilizzo del monte ore.
L'impegno del dirigente è vincolante per l'intero anno, nel limite della disponibilità oraria da questo accordata, senza obbligo dell'integrale utilizzo da parte del datore di lavoro.
Al dirigente medico, per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo, sarà riconosciuto un corrispettivo erogato con cadenza trimestrale e definito secondo gli indici riportati nelle tabelle sottostanti.
Medici con rapporto di lavoro esclusivo
Incarico
Valore
orario
Monte
ore
max
indennità
Dirigente di struttura complessa e DS
68
120
€ 8.160
Dirigente di struttura semplice
54
120
€ 6.480
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
52
120
€ 6.240
Dirigente con incarico professionale (ex
assistente)
43
120
€ 5.160
Dirigente con incarico professionale (con meno di 5 anni di anzianità)
42
120
€ 5.040
Medici con rapporto di lavoro non esclusivo
Incarico
Valore
orario
Monte
ore
max
indennità
Dirigente di struttura complessa e DS
68
40
€ 2.720
Dirigente di struttura semplice
54
40
€ 2.160
Dirigente con incarico professionale (ex aiuto)
52
40
€ 2.080
Dirigente con incarico professionale (ex
assistente)
43
40
€ 1.720
Dirigente con incarico professionale (con meno di 5 anni di anzianità)
42
40
€ 1.680
Titolo XIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 54 - Fondo di previdenza complementare
È stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo di previdenza complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o determinato superiore a 4 mesi, delle Istituzioni sanitarie private (Fondo pensione CAIMOP), regolato dallo Statuto e dal regolamento di attuazione che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL
a) Iscritti al Fondo
Gli iscritti al Fondo si distinguono in:
- iscritti al Fondo alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ("vecchi iscritti");
- iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993 ("nuovi iscritti").
Ai fini del presente articolo, le singole amministrazioni procedono, in base alle norme di Legge e contrattuali, all'individuazione dei vecchi iscritti e dei nuovi iscritti.
b) Finanziamento del Fondo
1) Contributi contrattuali
Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del t.f.r., ripartito nella misura del 2,40% a carico del medico dipendente e nella misura del 3,60% a carico dell'azienda.
2) Versamento supplementare facoltativo
Il contributo a carico del medico dipendente, pari al 2,40% della retribuzione annua lorda complessiva, assunta come base per la determinazione del t.f.r., può essere elevato, a richiesta del singolo medico dipendente, fino alla misura massima pari al 20% della stessa retribuzione presa a riferimento.
3) Accantonamento t.f.r.
Per i medici dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione al Fondo pensione CAIMOP degli accantonamenti annuali al t.f.r., in misura totale o parziale, così come definito negli articoli seguenti.
Le modalità del versamento dei contributi e delle quote di t.f.r. sono definite dal regolamento del Fondo.
Accordo previdenza integrativa 12/04/2007
1) l'art. 54 del vigente CCNL è sostituito dal seguente:
"Art. 54 - Fondo di previdenza complementare
È stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo pensione CAIMOP, Fondo di previdenza complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o determinato superiore a 3 mesi, delle istituzioni sanitarie private, che applicano il presente contratto collettivo.
Lo Statuto ed il regolamento di attuazione del Fondo pensione CAIMOP costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL
a) Iscritti al Fondo
Gli iscritti al Fondo si distinguono in:
- iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ("Vecchi iscritti");
- iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993 ("Nuovi iscritti").
Ai fini del presente articolo, le singole amministrazioni procedono, in base alle norme di Legge e contrattuali, all'individuazione dei vecchi iscritti e dei nuovi iscritti.
b) Finanziamento del Fondo
1) Contributi contrattuali
Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del t.f.r., ripartito nella misura del 2,40% a carico del medico dipendente e nella misura del 3,60% a carico dell'azienda.
2) Versamento supplementare facoltativo
Il contributo a carico del medico dipendente, pari al 2,40% della retribuzione annua lorda complessiva, assunta come base per la determinazione del t.f.r., può essere elevato, su semplice richiesta del singolo medico, nella misura liberamente determinata dallo stesso.
3) Accantonamento t.f.r.
Per i medici dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione al Fondo pensione CAIMOP degli accantonamenti annuali al t.f.r., così come definito negli articoli seguenti.
Per i medici dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 è prevista la facoltà, sulla base dell'autonoma decisione del medico, di destinare al Fondo pensione CAIMOP gli accantonamenti annuali al t.f.r.
Le modalità del versamento dei contributi e delle quote di t.f.r. sono definite dal regolamento del Fondo.".
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 49 - Fondo di previdenza complementare
È stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo Pensione CAIMOP, fondo di previdenza complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o determinato superiore a 3 mesi, delle Istituzioni sanitarie private, che applicano il presente contratto collettivo.
Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo Pensione CAIMOP costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.
a) Iscritti al Fondo
Gli iscritti al Fondo si distinguono in:
- Iscritti al Fondo antecedentemente alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del d. lgs. 21 aprile 1993, n.124 nonché quelli che, pur di adesione successiva, abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al fondo la posizione individuale precedente ("Vecchi Iscritti");
- Iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993 ("Nuovi Iscritti").
b) Finanziamento del Fondo
In conformità al dettato dell'art. 8 del d.lgs. n. 252/05, la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando eventualmente anche in modalità tacita, per i medici che non hanno mai aderito ad un Fondo.
1) Contributi Contrattuali
Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, ripartito nella misura del 2.40% a carico del medico dipendente e nella misura del 3.60% a carico dell'azienda.
Il versamento della quota minima da parte del lavoratore è condizione necessaria per far sorgere il diritto ad ottenere la contribuzione a carico del datore di lavoro.
2) Versamento supplementare facoltativo
Il contributo a carico del dirigente medico dipendente, pari al 2.40% della retribuzione annua lorda complessiva, assunta come base per la determinazione del TFR, può essere elevato, su semplice richiesta del singolo medico dipendente, nella misura liberamente determinata dallo stesso.
3) Accantonamento TFR
Per i medici dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione al Fondo Pensione CAIMOP della totalità degli accantonamenti annuali del TFR.
Per i medici dipendenti che hanno avuto un rapporto di lavoro dipendente antecedentemente al 29 aprile 1993 è prevista la facoltà, sulla base dell'autonoma decisione del medico, di destinare al Fondo Pensione CAIMOP gli accantonamenti annuali del TFR.
I versamenti dei contributi dovranno avvenire con cadenza trimestrale o in base alle diverse modalità definite dal Regolamento del Fondo.
Art. 55 - Importi e modalità dei versamenti
In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 124/1993, a partire dal 1º gennaio 2005, la retribuzione annua di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo pensione CAIMOP viene convenzionalmente definita così come segue:
| Tempo pieno (in euro) | Tempo definito (in euro) |
Assistente di fascia A e B | 41.000,00 | 27.000,00 |
Aiuto e aiuto dirigente | 48.000,00 | 35.000,00 |
Responsabile e Direttore sanitario | 59.000,00 | 44.000,00 |
Pertanto, a partire dal 1º gennaio 2005, i versamenti dovuti al Fondo pensione CAIMOP sono stabiliti nella misura di seguito specificata:
a) contributi mensili per tutti i medici (vecchi e nuovi iscritti)
Tempo pieno | A carico dell'azienda (in euro) | A carico del dipendente (in euro) |
Assistente di fascia A e B | 123,00 | 82,00 |
Aiuto e aiuto dirigente | 144,00 | 96,00 |
Responsabile e Direttore sanitario | 177,00 | 118,00 |
Tempo definito | A carico dell'azienda (in euro) | A carico del dipendente (in euro) |
Assistente di fascia A e B | 81,00 | 54,00 |
Aiuto e aiuto dirigente | 105,00 | 70,00 |
Responsabile e Direttore sanitario | 132,00 | 88,00 |
b) per i medici assunti successivamente al 28 aprile 1993, di prima occupazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 (nuovi iscritti, privi di anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993):
- a far data dal 1º gennaio 2005 sono destinati al Fondo pensione CAIMOP gli interi accantonamenti annuali del t.f.r.;
c) per i medici assunti successivamente al 28 aprile 1993, non di prima occupazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 (nuovi iscritti, con anzianità contributiva alla data del 28 aprile 1993):
- a far data dal 1º gennaio 2005 sono destinati al Fondo pensione CAIMOP quote dell'accantonamento annuale del t.f.r. di importo pari al contributo complessivamente versato nell'anno dal datore di lavoro.
Modalità dei versamenti alla CAIMOP:
1) cadenza trimestrale per i contributi indicati alla precedente lett. a);
2) cadenza annuale per le quote di t.f.r. indicate alle precedenti lett. b) e c).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in deroga alle cadenze su esposte e al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni erogate dal Fondo, il t.f.r. maturato, nonché i contributi maturati devono essere versati dalla Casa di cura entro trenta giorni dalla data di fine rapporto.
Accordo previdenza integrativa 12/04/2007
2) L'art. 55 del vigente CCNL è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - Importi e modalità dei versamenti
La retribuzione annua di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo pensione CAIMOP viene convenzionalmente definita così come segue:
Tempo pieno (in euro)
Tempo definito (in euro)
Assistente di fascia A e B
41.000,00
27.000,00
Aiuto e aiuto dirigente
48.000,00
35.000,00
Responsabile e Direttore sanitario
59.000,00
44.000,00
Pertanto, a partire dal 1º gennaio 2005, i contributi mensilmente dovuti al Fondo pensione CAIMOP, per tutti i medici sia vecchi iscritti che nuovi iscritti, sono stabiliti nella misura di seguito specificata:
Tempo pieno
A carico dell'azienda (in euro)
A carico del dipendente (in euro)
Assistente di fascia A e B
123,00
82,00
Aiuto e aiuto dirigente
144,00
96,00
Responsabile e Direttore sanitario
177,00
118,00
Tempo definito
A carico dell'azienda (in euro)
A carico del dipendente (in euro)
Assistente di fascia A e B
81,00
54,00
Aiuto e Aiuto dirigente
105,00
70,00
Responsabile e Direttore sanitario
132,00
88,00
Per i medici assunti successivamente al 28 aprile 1993 le quote di cui all'art. 2120 cod. civ. (t.f.r.) maturate a loro favore a decorrere dal 1º gennaio 2007 sono destinate al Fondo pensione CAIMOP.
I medici assunti antecedentemente al 28 aprile 1993 hanno la facoltà di destinare al Fondo pensione CAIMOP le quote di cui all'art. 2120 cod. civ. (t.f.r.) maturate a loro favore a decorrere dal 1º gennaio 2007. Tali quote saranno versate al Fondo pensione CAIMOP previa consegna da parte del medico dipendente al datore di lavoro del relativo Mod. TFR 1 allegato al D.M. 30 gennaio 2007. Qualora tale comunicazione non sia stata effettuata entro il 30 giugno 2007, il datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, punto b) del D.Lgs. n. 252/2005, destina il t.f.r. maturando al Fondo pensione CAIMOP.
Nel caso il medico dovesse esprimere la volontà di destinare il proprio t.f.r. ad un Fondo diverso da quello previsto dal presente CCNL, decade l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il contributo, previsto dal presente contratto, a carico dell'azienda.
Le quote di t.f.r. destinate al Fondo CAIMOP non sono disponibili per eventuali compensazioni di crediti vantati dal datore di lavoro nei confronti del medico.
Modalità dei versamenti alla CAIMOP
Il versamento al Fondo pensione CAIMOP dei contributi e delle quote di t.f.r. viene effettuato con la cadenza e le modalità previste dal regolamento del Fondo pensione CAIMOP.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni erogate dal Fondo, il t.f.r. maturato, nonché i contributi maturati devono essere versati dalla casa di cura entro trenta giorni dalla data di fine rapporto.
Accordo di rinnovo Don Gnocchi 06/02/2009
Per quanto riguarda il Fondo pensione CAIMOP le parti convengono di definire la retribuzione annua di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo stesso (art. 55) con la prossima sottoscrizione dell'intesa definitiva.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 50 - Importi e modalità dei versamenti
In conformità al dettato dell'art. 8 del dlgs. n. 252/05, il presente CCNL individua la misura minima di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro in una percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR; a tal fine, a far data dal 1º luglio 2020, la retribuzione annua convenzionale di riferimento per la determinazione del contributo al Fondo Pensione Caimop è quella di cui all'art. 39 del presente CCNL sia per i medici a tempo pieno (eccettuata l'indennità di esclusività) sia per i medici a tempo definito.
Pertanto a partire dal 1º luglio 2020 i versamenti mensili dovuti al Fondo Pensione CAIMOP sono stabiliti, per tutti i dirigenti medici, nella misura di seguito specificata.
TEMPO PIENO
Azienda (in euro)
Dirigente medico
Dirigente medico con incarico di struttura complessa e DS
198,00
132,00
Dirigente medico con incarico di struttura semplice
161,00
107,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto)
161,00
107,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex assistente)
138,00
92,00
Dirigente medico con incarico professionale
(meno di 5 anni di anzianità)
138,00
92,00
TEMPO DEFINITO
Azienda (in euro)
Dirigente medico
Dirigente medico con incarico di struttura complessa e DS
148,00
99,00
Dirigente medico con incarico di struttura semplice
118,00
78,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex aiuto)
118,00
78,00
Dirigente medico con incarico professionale (ex assistente)
91,00
60,00
Dirigente medico con incarico professionale
(meno di 5 anni di anzianità)
91,00
60,00
Per i medici assunti successivamente al 28/4/93 le quote di cui all'art. 2120 c.c. (TFR) maturate a loro favore a decorrere dal 1º gennaio 2007 sono destinate al Fondo Pensione CAIMOP.
Tali quote saranno versate al Fondo Pensione CAIMOP previa consegna da parte del medico dipendente al datore di Lavoro del relativo Mod. TFR 2, allegato al DM. 22 marzo 2018. Qualora tale comunicazione non sia stata effettuata entro sei mesi dalla data di assunzione, il datore di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art.8 comma 7 punto b) del d.lgs. n. 252/05, destina il TFR maturando al Fondo Pensione CAIMOP. Nel caso il medico dovesse esprimere la volontà di destinare il proprio TFR ad un Fondo diverso da quello previsto dal presente CCNL, decade l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il contributo, previsto dal presente contratto, a carico dell'azienda. Le quote di TFR destinate al Fondo CAIMOP non sono disponibili per eventuali compensazioni di crediti vantati dal datore di lavoro nei confronti del medico.
Modalità dei versamenti alla CAIMOP.
I versamenti relativi ai contributi mensili indicati all'articolo che precede nonché alle quote di TFR maturando dovranno avvenire con periodicità trimestrale, a decorrere dal trimestre solare successivo alla data di adesione.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni erogate dal Fondo, il TFR maturato, nonché i contributi maturati devono essere versati dalla Struttura entro trenta giorni dalla data di fine rapporto.
Art. 56 - Iscrizione al Fondo pensione CAIMOP Libertà di adesione e facoltà di recesso
L'iscrizione al Fondo di previdenza complementare avviene automaticamente all'atto dell'assunzione, anche in prova, del medico.
Consequenzialmente, la struttura sanitaria è obbligata ad effettuare le trattenute sulla retribuzione del medico ed il versamento degli importi di cui agli artt. 54 e 55 che precedono al Fondo pensione CAIMOP, nonché ad inoltrare, entro e non oltre quindici giorni a mezzo raccomandata A.R., la relativa scheda anagrafica al predetto Fondo pensione.
Entro e non oltre sei mesi dall'assunzione, è consentito al medico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, di recedere con effetto retroattivo dal Fondo di previdenza, tramite comunicazione di recesso sottoscritta dallo stesso e che la struttura sanitaria provvederà ad inoltrare al Fondo pensione CAIMOP. Ciò stante, in tale ultima evenienza, la struttura sanitaria, anche al fine di rendere efficace ed operativa l'opzione di recesso e di sottrarsi agli obblighi contributivi sulla stessa incombenti, dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. la scelta del medico ed inoltrare la nota di recesso nei quindici giorni successivi alla relativa ricezione, rimanendo obbligata, in difetto di tanto, al versamento degli importi di cui ai precedenti artt. 54 e 55 del CCNL
A tal fine, all'atto dell'assunzione del medico, il datore di lavoro è obbligato ad inserire nella lettera di assunzione la clausola sotto riportata:
"Il cennato CCNL che regolamenta il Suo rapporto di lavoro prevede l'iscrizione al Fondo pensione CAIMOP, derivando dalla detta iscrizione gli effetti precisati nello Statuto e regolamento del Fondo pensione CAIMOP, allegato alla presente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, qualora Ella non manifesti una volontà di segno contrario entro il termine finale del periodo di prova e, comunque, entro mesi sei dalla sottoscrizione del presente contratto, l'iscrizione al medesimo Fondo pensione diverrà operante ad ogni effetto.".
La clausola sopra riportata dovrà essere sottoposta a specifica accettazione da parte del medico; pertanto nella lettera di assunzione, dopo lo spazio riservato al medico per la firma di accettazione del contratto di lavoro, dovrà essere riportata la seguente frase, che il medico sarà tenuto specificatamente a firmare: "Dichiaro di accettare la clausola relativa all'automatica iscrizione al Fondo integrativo CAIMOP, nel caso di mancata manifestazione di volontà contraria, entro sei mesi dalla data di assunzione".
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 51 - Iscrizione al Fondo Pensione: libertà di adesione
Posto che radesione al Fondo Pensione Caimop è libera e volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 252/2005, riscrizione può avvenire tramite l'inoltro al Fondo di specifico modulo di adesione ovvero attraverso il mero conferimento tacito del TFR ai sensi di Legge.
Per rendere concreta ed effettiva la possibilità del lavoratore di operare una scelta consapevole circa l'adesione al Fondo Caimop, la Struttura, al momento dell'assunzione, è tenuta a consegnare al medico la "Nota Informativa per i potenziali aderenti" nonché la modulistica di adesione al Fondo.
Consequenzialmente alla sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto di assunzione e dello specifico modulo di adesione, la Struttura è obbligata ad effettuare le trattenute sulla retribuzione del medico ed il versamento degli importi di cui al precedente articolo, nonché ad inoltrare, entro e non oltre quindici giorni a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC, il modulo di adesione al predetto Fondo Pensione. All'atto dell'assunzione del medico, il datore di lavoro è obbligato ad inserire nella lettera di assunzione la clausola sotto riportata: "Il CCNL che regolamenta il Suo rapporto di lavoro prevede l'iscrizione, per adesione volontaria ai sensi del d. lgs. 252/2005, previa sottoscrizione del modulo allegato, al Fondo Pensione CAIMOP. Detta iscrizione determina gli effetti precisati nello Statuto e nella Nota Informativa, che si allegano alla presente. Si informa inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 7, lettera b) del d.lgs. 252/2005, qualora Ella entro sei mesi dall'assunzione non esprima una scelta esplicita circa la destinazione del trattamento di fine rapporto, l'iscrizione al medesimo Fondo Pensione diverrà operante mediante il solo conferimento tacito del TFR".
Le Strutture che applicano il presente contratto collettivo, in adempimento agli obblighi informativi che su di loro gravano ai sensi delle disposizioni che precedono, si impegnano ad aggiornare periodicamente la RSM sulle nuove assunzioni effettuate, per consentire un adeguato monitoraggio dei livelli di adesione, nonché per integrare le informazioni già fomite dall'azienda in merito ai benefici derivanti dall'adesione alla previdenza complementare.
Titolo XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 - Arretrati contrattuali
Per il solo personale medico in forza alla data del 1º gennaio 2005, i benefici economici relativi al periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2004 sono così forfettariamente determinati:
a) a tempo definito:
- assistente | 2.000,00 euro; |
- aiuto | 2.500,00 euro; |
- responsabile e Direttore sanitario | 3.000,00 euro; |
b) a tempo pieno:
- assistente | 2.500,00 euro; |
- aiuto | 3.000,00 euro; |
- responsabile e Direttore sanitario | 4.000,00 euro. |
Tali somme verranno erogate per i soli mesi maturati in rapporto all'effettivo servizio prestato.
Dei predetti importi si terrà conto ai fini del computo del t.f.r.
Pertanto tutte le maggiorazioni o miglioramenti previsti dal presente contratto avranno decorrenza a far tempo dal 1º gennaio 2005, non procedendosi ad alcun ricalcolo a qualsiasi titolo per quanto attiene al periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2004.
Gli importi summenzionati e maturati a titolo di arretrati per il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2004 verranno erogati in tre rate trimestrali con le competenze di marzo, giugno e settembre 2005.
Il presente accordo si riferisce, per la parte normativa ed economica, all'arco temporale dal 1º gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2005.
Tutti gli articoli aventi contenuto economico hanno decorrenza 1º gennaio 2005.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 52 - Decorrenza e durata
Il presente contratto, i cui effetti giuridici decorrono dal 1 luglio 2020, conserva la sua validità fino al 30 giugno 2023.
Clausola di ultrattività
Il presente CCNL si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma del presente articolo, se non disdetto sei mesi prima della scadenza prevista o di quella rinnovatasi, da comunicarsi mezzo raccomandata a.r. o Pec.
In caso di disdetta il presente CCNL o quello rinnovatosi resterà in vigore a tutti gli effetti fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.
Art. 59 - Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia circa l'interpretazione e l'applicazione di qualsiasi norma del presente contratto, le parti, ai fini di una uniforme interpretazione, investiranno della questione, tramite le rispettive Organizzazioni territorialmente competenti, la Commissione paritetica nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri, di cui 3 designati dalla Cimop e 3 designati dalle Associazioni AIOP e ARIS.
La designazione dei componenti della Commissione verrà effettuata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comunicazione.
La convocazione della Commissione sarà effettuata a cura dell'AIOP e dell'ARIS, o dalla Cimop, dietro richiesta della parte interessata.
La Commissione si riunirà entro 15 giorni dalla richiesta di convocazione e completerà i lavori nel più breve tempo possibile. Le decisioni raggiunte dalla Commissione verranno comunicate all'AIOP, all'ARIS, alla Cimop e alle parti interessate. È fatto comunque salvo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 53 - Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia circa l'interpretazione e l'applicazione di qualsiasi norma del presente contratto, le parti, ai fini di una uniforme interpretazione, investiranno della questione, tramite le rispettive organizzazioni territorialmente competenti, la Commissione paritetica nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 4 membri, di cui 2 designati dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e 2 designati dalle associazioni datoriali.
La designazione dei componenti della Commissione verrà effettuata entro 30 giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comunicazione.
La convocazione della Commissione sarà effettuata a cura delle associazioni datoriali o dalla O.S. dietro richiesta della parte interessata.
La Commissione si riunirà entro 15 giorni dalla richiesta di convocazione e completerà i lavori nel più breve tempo possibile.
Le decisioni raggiunte dalla commissione verranno comunicate alle associazioni datoriali, alla O.S e alle parti interessate.
È fatto comunque salvo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 60 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore individuali in atto.
Art. 61 - Retribuzione di risultato o premio di incentivazione
Le parti concordano di istituire con decorrenza 1º gennaio 2005 un premio incentivante rinviando l'apposita trattativa a livello regionale tra le Associazioni firmatarie per la determinazione di "criteri" e "entità" e la individuazione dei beneficiari. La trattativa regionale dovrà iniziare entro il mese di marzo 2005 e concludersi entro il 30 settembre 2005. Decorso tale termine ed in assenza di un accordo in sede regionale dovranno essere attivate le trattative in sede aziendale tra la RSM Cimop e l'amministrazione aziendale.
Art. 62 - Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Le parti convengono di richiamarsi espressamente al Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero stipulato per il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, area negoziale della professionalità medica, che viene a far parte del presente contratto, nonché alla Legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche.
Le parti convengono, inoltre, di istituire una Commissione paritetica nazionale composta da 2 rappresentanti della Cimop e da 2 rappresentanti di ciascuna Associazione datoriale firmataria del presente contratto, che si riunirà entro 3 mesi dalla sua sottoscrizione, per integrare, eventualmente, il predetto Codice di autoregolamentazione e stabilire procedure operative.
CCNL ARIS 07/10/2020 (Decorrenza 01/07/2020)
Art. 54 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Premessa
Le parti con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 e s.m.i. in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopra citate.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili ed i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.
1. Servizi pubblici essenziali.
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 e s.m.i., la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) ASSISTENZA SANITARIA
A.1) Assistenza d'urgenza:
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione e terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A.2) Assistenza ordinaria:
- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub- intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni alle persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili di cui alle lettere Al) e A2), deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A.3) Attività sanitarie di carattere organizzativo:
- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenze di Legge.
2. Contingenti di personale.
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti, con raccordo decentrato aziendale, individuano:
- le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili, di norma con criteri di rotazione per garantire a tutti di fruire del diritto di sciopero;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di unità operativa o servizio.
I nominativi del personale incluso nei contingenti sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.
I dirigenti medici così individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile, nel rispetto dei contingenti minimi. In ogni caso:
- per le prestazioni indispensabili di cui alla lettera Al), nonché per le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per le persone interessate, va mantenuto in servizio il personale necessario a garantire tali prestazioni;
- per i contingenti di dirigenti da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni, ovvero tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi. In mancanza di accordo decentrato, o in caso di inidoneità dello stesso a causa di modifiche normative o nella conformazione clinico-assistenziale della Struttura, la Struttura sanitaria e le 00.SS. attiveranno un apposito esame congiunto in sede aziendale. In caso di mancato accordo entro 10 giorni dall'avvio di tale esame congiunto (e, comunque, in tempo utile per il rispetto della procedura di cui al presente punto 2), il Direttore Sanitario in via provvisoria adotterà i provvedimenti necessari ad individuare i contingenti minimi nel rispetto dei criteri previsti dal comma precedente.
3.Modalità di effettuazione degli scioperi.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata, con preavviso non inferiore a 10 giorni, rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.
Le Strutture e le rappresentanze sindacali, le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a dame comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le Strutture e le rappresentanze sindacali devono dame tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle Strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa sia di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di 10 giorni previsto nel presente articolo (commi 1 e 2);
f) inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l'utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art.2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000 e s.m.i.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi.
Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la
convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessiva non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000.
In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000.
Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera f).
5. Sanzioni.
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e della Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e 6 delle predette leggi.
Allegato 1 - CIMOP Confederazione italiana medici ospedalità privata
Scheda di adesione e delega
Il dott. _________________________________________________ nato a ______________________________ il ____________________ indirizzo (località e CAP) ____________________________________ via _______________________________________________ n. _____________ operante presso la struttura sanitaria privata _________________________________________________________ sita in ______________________ con la qualifica _________________________________________________________________________ specializzazione in _______________________________ ( ) in regime di lavoro dipendente
() a tempo pieno
() a tempo definito
() part-time a ___________ ore
() in regime di lavoro libero-professionale coordinato e continuativo
Aderisce alla Cimop e autorizza:
- l'amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile in favore della Cimop nella misura che annualmente sarà comunicata.
Il sottoscritto dichiara che la presente delega:
1) ha efficacia dal mese di firma in calce;
2) ha validità annuale;
3) si intende tacitamente rinnovata anno per anno;
4) potrà essere dallo stesso revocata entro il 31 ottobre, affinché cessi agli effetti a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo, con comunicazione scritta inviata all'amministrazione della struttura sanitaria e alla Cimop.
In fede
Data ________________________________________________ | ________________________________________________ |
| (Firma leggibile) |
Verbale di stipula
Il giorno 12 marzo 2012, presso la sede nazionale ARIS, sita in Roma, al largo della Sanità Militare, 60, si sono incontrati:
- l'ARIS
e
- la Cimop
Premesso che:
- il Ministero del lavoro e l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 3 del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base dell'art. 53, D.L. n. 78/2010, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011, potessero essere agevolate a condizione che fossero erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti all'entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia;
- la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- l'art. 26 del decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, ha sostanzialmente reiterato, per il 2012, i requisiti sostanziali per l'applicazione delle agevolazioni in questione, ferma restando la successiva (e non ancora emanata) disciplina dei limiti quantitativi e reddituali.
Tutto ciò premesso,
le parti hanno definito uno schema di verbale da sottoporre a tutte le sedi regionali, al fine di consentire al personale medico di usufruire di accordi finalizzati alla defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.
Verbale di accordo sindacale
In data __________, alle ore __________, presso i locali della __________ si sono incontrati:
- per l'Aris regionale: __________;
- per la Cimop: ___________
Premesso che, ai sensi dell'art. 26, D.L. n. 98/2011, per l'anno 2012, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa possono essere assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.
Premesso che ai sensi dell'art. 22, comma 6, L. n. 183/2011, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'art. 26 del decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
- Premesso che il Ministero del lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2011 - sulla base della normativa vigente per l'anno 2011, del tutto analoga rispetto a quella emanata per il 2012 - hanno previsto la possibilità di stipulare appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.
Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale medico di poter beneficiare, per l'anno 2012, dei benefici di cui all'art. 26, D.L. n. 98/2011, convengono di recepire in sede regionale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale per il personale medico dipendente dalle case di cura private, che qui devono intendersi integralmente riportati:
- somme erogate per periodi di ferie (art. 18 del CCNL) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
- lavoro supplementare e straordinario (art. 15 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 53 del CCNL);
- lavoro notturno e festivo (art. 47 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 53 del CCNL);
- indennità per la pronta disponibilità (art. 20 del CCNL);
_________
(inserire/eliminare gli eventuali compensi che si ritengano/non si ritengano correlati ad incrementi di produttività o di efficienza organizzativa).
L'Aris e la Cimop ritengono che i suddetti compensi, siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa e previa emanazione del D.P.C.M. previsto dall'art. 33, comma 12, L. n. 183/2011, potranno essere assoggettati per tutto il 2012, al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 26, D.L. n. 98/2011, e dagli art. 22, comma 6 e art. 33, commi 12 e 14, della Legge n. 183/2011.
Il presente accordo ha durata determinata e avrà termine alla data del 31 dicembre 2012.
Entro 30 giorni dalla data odierna, la struttura provvederà al deposito del presente accordo presso la competente Direzione territoriale del lavoro.
Verbale di stipula
Il giorno 30 dicembre 2015, presso la sede nazionale Aris di Roma,
- ARIS,
- FP CGIL,
- CISL FP,
- UIL FPL,
- premesso
che in data 24 giugno 2015 è stato pubblicato in G.U. il d.lgs. 81/2015 avente per oggetto il riordino delle forme contrattuali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2, comma 1, disciplina, a far data dal 1º gennaio 2016 le prestazioni di lavoro autonomo sotto forma di collaborazioni continuative esclusivamente personali;
- premesso
che il predetto decreto, all'art. 2 comma 2, lett. a), stabilisce che la disciplina di cui al comma 1 non trovi applicazione con riferimento alle collaborazioni per le quali si introduca, mediante accordi nazionali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative apposita disciplina in merito al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- dato atto
che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti di ricerca di diritto privato rappresentano l'eccellenza della ricerca, soprattutto nel settore medico e sanitario;
- dato atto
che la ricerca riveste una importanza fondamentale nel settore sanitario, nel quale consente di raggiungere livelli sempre più elevati di cura, riabilitazione ed assistenza e, quindi, una migliore tutela della salute degli individui e della collettività, così come richiesto dall'art. 32 della Costituzione;
- considerata
l'esigenza di dotare gli enti di diritto privato che svolgono attività di ricerca, di uno strumento agile che garantisca piena efficienza ed efficacia di alcuni processi lavorativi, tutelando i diritti dei Collaboratori il cui apporto è, a più livelli, fondamentale nella crescita;
- visto
l'art. 409, n. 3 c.p.c.;
- vista
il d.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288, Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della 1. 16 gennaio 2003, n. 3;
- considerata
l'esigenza di garantire il superiore interesse della ricerca e della salute;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. a), del d.lgs. 81/2015;
- al fine di disporre di una disciplina contrattuale specifica ed uniforme per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca;
hanno stipulato il seguente Accordo collettivo nazionale di riferimento - per i Collaboratori che operano negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), negli enti di ricerca di diritto privato e nelle strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca - che costituisce protocollo aggiuntivo ed integrativo al CCNL applicato dal Committente.
TITOLO I - Parte normativa
Capo I - Durata e procedure di rinnovo dell'accordo
Art. 1 - Durata, decorrenza, tempi
Il presente accordo decorre dal 1º gennaio 2016 ed ha durata pari a quella del CCNL applicato dal Committente.
Capo II - Natura del rapporto
Art. 2 - Ambito di applicazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 81/2015, sono ammessi i rapporti di collaborazione continuativa esclusivamente personale.
Il presente accordo collettivo nazionale, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, si applica, disciplinandone il relativo trattamento economico e normativo, ai rapporti di lavoro non subordinato riconducibili al rapporto di collaborazione con o senza partita IVA instaurati nell'ambito delle attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica e operativa alle stesse o di coordinamento e delle funzioni connesse e accessorie, negli enti che svolgono attività di ricerca, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato e nelle altre strutture sanitarie private che svolgono attività di ricerca.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente accordo collettivo nazionale si applica alle seguenti attività professionali:
1. docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate;
2. assistenza alla didattica;
3. collaborazione per attività di ricerca;
4. supporto tecnico alla ricerca.
Nell'ambito delle proprie professionalità, il Collaboratore svolge le attività dedotte in contratto, indicate, in via esemplificativa e non esaustiva, dagli articoli che seguono.
È facoltà del Committente attribuire, anche contestualmente, più contratti al medesimo Collaboratore.
La stipula del contratto e la sua esecuzione non conferiscono al Collaboratore alcun diritto all'assunzione presso il Committente.
Il presente accordo rappresenta l'insieme dei diritti e delle garanzie minime per i Collaboratori.
Art. 3 - Esclusioni
Il presente accordo, salvo specifico patto contrario, non si applica ai contratti di prestazione d'opera occasionale ed alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al Collaboratore.
Art. 4 - Forma del contratto
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stipulato in forma scritta e deve includere le seguenti indicazioni:
1. l'identità delle parti contraenti;
2. l'individuazione delle prestazioni richieste ed il luogo dell'adempimento;
3. la durata della collaborazione e l'eventuale termine inderogabile, con l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente;
4. l'eventuale riconoscimento e la disciplina delle trasferte;
5. l'entità dei compensi, loro modalità e tempi d'erogazione;
6. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore;
7. le modalità di cessazione o recesso del rapporto;
8. le forme assicurative, ove previste;
9. le modalità di accesso alle informazioni e alla formazione sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
Il Committente è tenuto, al momento della definizione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la data dell'inizio della prestazione, a fornire al Collaboratore, anche con modalità telematiche, il testo del presente accordo insieme al contratto individuale.
Art. 5 - Caratteri generali
Nel rispetto dell'autonomia del Collaboratore, le prestazioni saranno rese:
1. personalmente, senza possibilità di farsi sostituire;
2. adottando criteri organizzativi propri;
3. senza obbligo di sottostare a specifiche direttive salvo, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico—scientifico del referente e le attribuzioni di Legge della direzione medica o sanitaria o scientifica, ove previste;
4. senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
5. senza vincolo di subordinazione;
6. senza vincolo di orario;
7. con carattere di continuità;
8. con modalità che consentano al Collaboratore il giusto recupero delle energie psico-fisiche.
Art. 6 - Autonomia e coordinamento
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore sono stabilite di comune accordo dalle parti nel contratto nei limiti del fondamentale requisito dell'autonomia, e tenendo conto delle esigenze dell'organizzazione del Committente.
È facoltà del Committente predispone indicazioni di carattere sanitario-tecnico—scientifico e organizzativo, senza che da ciò derivino specifiche direttive.
Il Collaboratore potrà liberamente continuare nell'esercizio delle proprie ulteriori attività, fatte salve diverse richieste da parte degli enti finanziatori specificate nel contratto individuale.
Art. 7 - Assenza del potere gerarchico
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 (Autonomia e coordinamento), il Collaboratore esegue la propria prestazione senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico, né può il Committente esercitare il potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art. 8 - Assenza del potere disciplinare
È in ogni caso escluso, per la natura stessa della prestazione, l'esercizio del potere disciplinare.
Art. 9 - Modalità di esecuzione della prestazione
Le prestazioni saranno rese dal Collaboratore con costanza nel tempo.
Il Collaboratore, nel rispetto delle esigenze organizzative, ivi incluse le eventuali richieste dell'ente finanziatore della ricerca o le necessità legate alla natura ed alle finalità delle prestazioni dedotte in contratto, potrà unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
In ogni caso, il Collaboratore non deve giustificare l'assenza, né il Committente può imporne unilateralmente la presenza.
In fase di stipula, le parti possono concordare le fasce orarie nelle quali il Collaboratore agisce con l'autonomia sopra specificata e le ore di didattica frontale eventualmente previste. Le fasce orarie individuate per iscritto in contratto, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una differente fascia oraria senza il suo preventivo consenso. Il Collaboratore potrà indicare autonomamente la fascia di presenza dell'attività concordando questa scelta con il Committente, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi correlati all'incarico ricevuto. In sede di stipula si potrà altresì prevedere che le fasce orarie di cui sopra siano determinate di comune accordo periodicamente dalle parti, tenendo conto delle proprie rispettive esigenze. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione - a titolo di esempio: consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica, vita associativa, ecc. - per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per il coordinamento della propria opera con l'attività del Committente, sia indispensabile una definita disponibilità/presenza del Collaboratore, essa sarà concordata tenendo conto delle esigenze delle parti.
Eventuali sistemi di rilevazione degli accessi, previo accordo tra le parti, potranno essere utilizzati, senza alcuna finalità di controllo e misurazione della prestazione, unicamente per motivi di sicurezza o di natura medico-legale, nonché per ragioni oggettive legate alla natura dell'attività dedotta in contratto.
Capo III - Professionalità
Art. 10 - Docenza per attività didattiche presso strutture comunque denominate
Il Collaboratore, in via esemplificativa e non esaustiva, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, svolge attività di didattica da concordare con il responsabile della struttura e/o suoi delegati di riferimento, secondo il calendario delle lezioni, partecipando, ove richiesto, ad eventuali collegi, comitati e commissioni scientifiche o di valutazione e svolgendo tutte le attività comunque correlate, ivi incluse la direzione scientifica e il coordinamento.
Art. 11 - Assistenza alla didattica
Il Collaboratore, nell'ambito delle attività di formazione o didattiche organizzate dal Committente, eventualmente anche in aggiunta alle altre attività di cui al presente Capo III, supporta le attività didattiche, curando l'adempimento delle operazioni correlate e/o strumentali alle stesse - come, a titolo esemplificativo, la predisposizione del materiale didattico - nonché i rapporti con i discenti, per i quali può svolgere anche attività di orientamento, eventualmente anche nell'ambito di scambi internazionali.
Art. 12 - Collaborazione per attività di ricerca
Il Collaboratore per le attività di ricerca svolge attività di ricerca sulla materia indicata in contratto. Il Collaboratore, nell'ambito delle prestazioni dedotte in contratto, può, inoltre, in via esemplificativa e non esaustiva:
1. predispone progetti di ricerca o collaborare alla loro predisposizione;
2. redigere studi, programmi, progetti, comunicati;
3. svolgere le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto;
4. curare e mantenere i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;
5. assicurare una sistematica diffusione delle informazioni in suo possesso. Il Collaboratore può assumere il ruolo di direttore scientifico o di coordinatore di attività di ricerca.
Art. 13 - Supporto tecnico alla ricerca
Il Collaboratore contribuisce alla gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca nelle varie fasi, nel rispetto delle procedure previste; in via esemplificativa e non esaustiva:
1. programma e organizza il complesso di attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, nell'ambito dell'organizzazione complessiva;
2. cura il coordinamento dei progetti in corso di esecuzione;
3. redige studi, programmi, progetti, comunicati;
4. svolge le necessarie attività di supporto e supervisione dei partner di progetto nella gestione dei budget di competenza;
5. cura e mantiene i rapporti con i docenti e i ricercatori di riferimento;
6. collabora alla pianificazione di campagne di comunicazione, afferenti l'attività di ricerca;
7. svolge attività di tipo statistico o di gestione dei dati della ricerca.
Capo IV - Dinamiche contrattuali
Art. 14 - Durata
Salva diversa indicazione di Legge o di accordo, la durata del contratto di collaborazione è conciata alla prestazione richiesta e, pertanto, il rapporto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcuna formalità.
Art. 15 - Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore
Le parti devono concordare, tenendo conto delle specifiche proposte del Collaboratore e delle indicazioni fornite dal Committente, la sede che, in relazione alla natura dell'attività da svolgere, potrà anche essere situata nell'ambito degli uffici del Committente.
Fermo restando quanto previsto nel presente accordo in materia di coordinamento e di organizzazione della prestazione, le parti definiranno congiuntamente le modalità secondo le quali il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, e il Committente provvederà a mettere a disposizione - ove occorra - una postazione informatica, un indirizzo mail, un telefono, eventuali appositi software, camici, strumenti di laboratorio e ogni altro strumento tecnico dedicato, necessario all'espletamento della prestazione medesima, compreso l'accesso a stabulari.
La sede di lavoro potrà anche essere, in tutto o in parte, il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso, in base ad accordi da definirsi a livello di contratto individuale e/o di contrattazione di secondo livello.
Art. 16 - Maternità e paternità, malattia e infortunio
La maternità, la paternità, l'adozione o l'affidamento non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso per tutto il tempo previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del d.m. 12 luglio 2007, alle condizioni e nei casi ivi previsti, o, comunque, dalle disposizioni di Legge applicabili senza oneri per il Committente.
A tal fine, la Collaboratrice trasmette al Committente l'attestazione dello stato di gravidanza, anche allo scopo di poter attivare tutte le misure relative alla interdizione anticipata (con l'intervento del medico competente nei casi previsti dalla Legge).
Le assenze per maternità, paternità, adozione o affidamento comportano la proroga del contratto per un periodo di pari durata, salvo che, sulla base delle richieste dell'ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, nel contratto individuale sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'opera.
Il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni applicabili, relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento della prestazione indicata in contratto.
In caso di infortunio (anche in itinere) riconosciuto ed indennizzato dall'INAIL il rapporto contrattuale rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, sino alla guarigione clinica del Collaboratore. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza, salvo che, sulla base delle richieste dell'ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'opera dedotta in contratto. In caso di malattia il rapporto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo e non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla naturale scadenza.
Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita in contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, nei casi in cui l'assenza pregiudichi la proficua esecuzione del contratto.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre alle stesse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice Karnosky), ai fini del comma precedente, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tal caso, sarà possibile la proroga del contratto per un periodo di durata pari all'assenza dovuta ai suddetti ricoveri/day hospital/terapie, salvo che, sulla base delle richieste dell'ente finanziatore o delle necessità legate al progetto di ricerca, sia previsto un termine inderogabile per l'esecuzione dell'opera dedotta in contratto
In ogni caso, il contratto può essere prorogato su accordo delle parti per un periodo di tempo equivalente alla sospensione di cui ai commi che precedono.
Nei casi in cui le proroghe previste dal presente articolo, dovute alle assenze del Collaboratore, non siano possibili, il Committente valuterà la possibilità di inserire il Collaboratore in altri progetti o attività di ricerca.
Art. 17 - Diritti d'autore
Il Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle pubblicazioni realizzate nello svolgimento del rapporto. Il Committente, salva diversa indicazione del contratto individuale, è titolare dei relativi diritti economici, che si intendono espressamente ceduti con la stipula del contratto di collaborazione.
I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 18 - Invenzioni del Collaboratore
La realizzazione di una innovazione suscettibile di brevettazione da parte del Collaboratore nel corso dello svolgimento del rapporto è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia.
Art. 19 - Doveri del Collaboratore
Il Collaboratore conforma la propria condotta al rispetto dei principi di correttezza e buona fede e di ogni altro dovere e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e al codice etico o deontologico, qualora istituito e portato a conoscenza del Collaboratore medesimo.
Il comportamento del Collaboratore deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini propri del Committente, secondo le condizioni concordate nel contratto di collaborazione. In tale specifico contesto, nel rispetto della propria autonomia professionale, il Collaboratore ha, tra l'altro, l'obbligo di:
1. collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente accordo collettivo nazionale, nonché quelle previste dal contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente di lavoro e riservatezza;
2. nei rapporti con l'utenza, fornire tutte le informazioni di cui abbia conoscenza, nel rispetto delle indicazioni fornite;
3. mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta informata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
4. attenersi, nell'ambito di professionalità e criteri organizzativi propri, alle indicazioni contenute nel contratto di collaborazione;
5. avere cura dei beni a lui affidati;
6. non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle del Committente;
7. astenersi da un uso improprio delle attrezzature informatiche e dei relativi programmi messi a disposizione dal Committente per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il Collaboratore nell'esecuzione della prestazione tutela gli interessi del Committente ed agisce con lealtà e buona fede, fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamento dell'attività.
Art. 20 - Profili fiscali e contributivi
Salvo che, per la natura dell'attività e delle prestazioni rese dal Collaboratore, il rapporto sia attratto nell'ambito delle prestazioni professionali, il compenso rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, lett. c - bis, del TUIR 917/1986) ed è escluso dal campo di applicazione dell'Iva. In tal caso il Collaboratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della 1. 8 agosto 1995, n. 335 (ovvero all'eventuale cassa previdenziale autonoma competente) ed il Committente provvederà a versare, sulla base del corrispettivo pagato e a sua cura, le ritenute nella misura dovuta a norma di Legge.
Art. 21 - Ambiente di lavoro: tutela della salute e dell'integrità fisica
Il Committente garantisce la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, anche applicando le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché, più in generale, quanto necessario per la tutela dell'integrità personale.
Ai sensi del d.lgs. 81/2008, al Collaboratore sono forniti, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale.
Art. 22 - Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare laddove dovuto il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 23 - Cessazione del rapporto
Il rapporto cessa per decorrenza del termine e non è rinnovabile tacitamente.
Il rapporto contrattuale potrà essere unilateralmente risolto dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, se antecedente, della realizzazione delle attività previste in contratto in ogni caso ammesso dalla Legge e, comunque:
a) per giusta causa;
b) per oggettiva inidoneità del Collaboratore che pregiudichi l'esecuzione del contratto;
c) per i casi previsti nel precedente art. 16 comma 7;
d) in caso di interruzione del finanziamento della ricerca, ove commissionata dall'esterno, o di sopravvenuta impossibilità di eseguire l'oggetto del contratto.
Nei casi di cui alla precedente lettera d), il Committente comunicherà il recesso al Collaboratore con un preavviso almeno pari a 30 giorni di calendario. In mancanza di preavviso, il Committente è tenuto verso il Collaboratore a un'indennità equivalente all'importo del compenso che sarebbe spettato per il preavviso.
Il Collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa, e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di ritardi nella corresponsione del compenso per più di trenta giorni o di notevole inadempimento da parte del Committente di quanto previsto nel presente accordo nazionale o nel contratto individuale. In caso di recesso per giusta causa il Collaboratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta.
TITOLO II - Parte economica
Art. 24 - Corrispettivo minimo
Il corrispettivo minimo per le attività disciplinate dal presente accordo nazionale, è determinato in misura equivalente alla retribuzione globale di fatto definita dai contratti collettivi applicati dal Committente per prestazioni analoghe e di pari professionalità ed estensione temporale.
La corresponsione del compenso avverrà con cadenza di norma mensile. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità di erogazione del corrispettivo economico.
Sono elementi accessori gli importi - fissi o variabili - eventualmente concordati in sede di contrattazione di secondo livello o individualmente.
La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del Collaboratore compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.
Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si intendono al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.
TITOLO III - Rapporti sindacali
Art. 25 - Garanzie sindacali
Le parti firmatarie del presente accordo, pur dandosi reciprocamente atto dell'inapplicabilità della 1. 300/1970 ai rapporti di cui al presente accordo nazionale, riconoscono comunque agli stessi, con ogni più ampia garanzia e compatibilmente con la natura autonoma del rapporto, le tutele e le libertà individuali e collettive previste dagli artt. 1 (Libertà di opinione), 5 (Accertamenti sanitari), 6 (Visite personali di controllo), 8 (Divieto di indagini sulle opinioni), 15 (Atti discriminatori), 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori) e 17 (Sindacati di comodo).
Art. 26 - Diritti sindacali
I Collaboratori, senza oneri aggiuntivi per i Committenti, potranno partecipare ad apposite riunioni convocate, nel limite massimo di quattro ore annue complessive, congiuntamente o disgiuntamente, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo nazionale con un preavviso di almeno due giorni.
Le suddette riunioni potranno svolgersi a livello territoriale all'esterno della struttura, ovvero a livello aziendale nei locali messi a disposizione, di volta in volta, dal Committente.
Previa richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente accordo nazionale, il Committente concederà alle stesse una apposita bacheca, ubicata in luogo accessibile all'interno della struttura, sulla quale potranno essere affisse pubblicazioni, testi e comunicati di interesse sindacale specifici per i titolari dei rapporti di cui al presente accordo nazionale.
L'andamento quali-quantitativo delle collaborazioni di cui al presente accordo nazionale, previa richiesta da parte delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo Nazionale, costituisce materia di informativa sindacale.
TITOLO IV - Norme transitorie e finali
Art. 27 - Norma transitoria
I rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo restano disciplinati dai contratti individuali e dalla normativa vigente al momento della loro stipula e cessano alla loro naturale scadenza.
Art. 28 - Contrattazione di secondo livello. Rinvio
Le parti firmatarie del presente accordo, salva la possibilità dei singoli Committenti di attivare contrattazioni aziendali con le medesime organizzazioni sindacali, possono stipulare a livello territoriale accordi di secondo livello.
Art. 29 - Diritto di precedenza
Nel caso in cui il Committente abbia necessità di effettuare assunzioni come dipendente o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività svolte dai collaboratori che abbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso Committente per almeno sei mesi nel corso degli ultimi nove mesi, quest'ultimo proporrà in via prioritaria ad essi tale possibilità, purché all'atto della risoluzione del contratto di collaborazione, il lavoratore abbia dichiarato espressamente per iscritto di volersi avvalere della presente clausola. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale di importo corrispondente al compenso per 30 giorni di calendario.
Art. 30 - Riconversioni
Nel caso dei Collaboratori mono-committenti le cui attività, per il tipo di prestazione, siano svolte con le modalità proprie del lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), il rapporto di lavoro si trasforma da collaborazione a rapporto di lavoro dipendente subordinato.
Art. 31 - Mensa
I Collaboratori possono accedere al servizio mensa, ove presente, alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti.
Art. 32 - Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire, entro sessanta giorni dalla stipulazione del presente accordo, una commissione paritetica nazionale con la funzione di:
a) monitorare l'applicazione delle intese intercorse;
b) esaminare le controversie di interpretazione e d'applicazione di istituti e clausole contrattuali e fornire un'interpretazione autentica;
c) monitoraggio e analisi delle motivazioni che danno luogo all'attivazione dei rapporti di collaborazione;
d) monitoraggio ed analisi del rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del presente accordo nazionale;
e) elaborazione di un modello di contratto individuale da proporre ai Committenti.
Art. 33 - Norma di chiusura
Per quanto non disciplinato dal presente accordo e dall'eventuale contrattazione di secondo livello, le parti rinviano alla disciplina di Legge positiva.