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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Carta - Piccola Industria

Carta - Piccola Industria

CODICE CNEL: G029

Il CCNL Carta - Piccola Industria è chiuso al 30/06/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva, si rinvia al CCNL "Comunicazione - Piccola Industria" (Settore "Poligrafici e spettacolo").

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 13/02/1998

CARTA - Piccola industria

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 13-02-1998

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta, legno fibra vulcanizzata e prestifibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

Decorrenza: 01-07-1997 - 30-6-2001 (normativa); 30-06-1999 (economica)

 

 

Verbale di stipula

 

 

Il giorno 13 febbraio 1998 in Roma

tra l'Unigec - Unione nazionale piccola e media industria grafica, editoriale, cartaria, cartotecnica ed affine, con la partecipazione di una delegazione di industriali cartari e cartotecnici, e con l'assistenza della Confapi - Confederazione italiana della piccola e media industria privata

e la SLC - Sindacato lavoratori delle comunicazioni, con l'assistenza della CGIL - Confederazione generale italiana del lavoro, la FISTel - Federazione informazione spettacolo telecomunicazioni, la UILSIC - Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, sport, informazione, comunicazione, culturale e cartai, con l'assistenza della UIL - Unione italiana del lavoro

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone.

 

 

Sfera di applicabilità del contratto

 

Il presente CCNL si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, e si intende stipulato con l'impegno da parte delle Associazioni dei lavoratori contraenti a non concordare con altre Associazioni di datori di lavoro dei due settori condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto.

La inosservanza dell'impegno di cui sopra è giusta causa di decadenza del presente contratto.

Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di carta, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, ecc. limitatamente, per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.

Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.

Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

 

 

Parte prima - Norme generali

 

Sezione I - Rapporti Sindacali

 

Art. 1 - Osservatorio di settore

 

Fermo restando la necessità ed il ruolo strategico di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC e SLC, FISTEL, UILSIC convengono di allargare anche al settore cartario/cartotecnico l'attività dell'Osservatorio nazionale permanente del settore costituito in occasione del rinnovo del CCNL settore grafico/editoriale 13-3-1996, stipulato tra le stesse parti.

Le parti confermano quanto definito nel citato CCNL per quanto attiene la composizione dell'Osservatorio e le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.

L'Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:

- andamenti e prospettive del mercato cartario/cartotecnico;

- tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;

- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;

- individuazione dei fabbisogni formativi;

- tendenze evolutive del mercato del lavoro;

- grado di applicazione della L. n. 125/1991 e della L. n. 104/1992;

- dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;

- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli Organismi del Ministero del lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;

- evoluzione del fenomeno del cosiddetto "telelavoro";

- monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest'ultimo anche verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie che verranno autorizzate;

- analisi statistica del fenomeno "assenteismo anomalo" con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute.

Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.

Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La prima riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non oltre il 31-12-1998.

L'Osservatorio procederà allo studio di fattibilità dell'accorpamento dei CCNL dei settori grafico-editoriale e cartario-cartotecnico. Tale studio dovrà essere terminato in tempo utile per il rinnovo della parte economica del presente CCNL, fermo restando la totale e piena autonomia della parti trattanti.

Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di Legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo del 23-7-1993 per i rinnovi dei CCNL

Le parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità, sulla base delle verifiche avvenute, di attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva, per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.

Le parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno del settore cartario e cartotecnico e al comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli Organismi governativi e degli enti locali competenti.

 

Dichiarazione a verbale - L'UNIGEC-CONFAPI conferma l'importanza del compito attribuito all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.

In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC si riserva di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.

 

Commissione paritetica - Le parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione paritetica per l'interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi Organismi territoriali con circolare congiunta.

La Commissione paritetica potrà attivarsi sia su richiesta della parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell'art. 12, Parte prima - Norme generali - Sezione prima, Controversie.

 

 

 

Art. 2 - Relazione industriali: Informazione - Consultazione - Contrattazione

 

Le parti convengono sulla necessità di costituire un sistema di relazioni industriali che, anche sui presupposti delle analisi compiute a livello di Osservatorio nazionale di settore, consenta alle parti un proficuo rapporto dialettico che si sviluppa nelle fasi dell'informazione, della consultazione e della contrattazione secondo le modalità e gli ambiti di cui ai punti susseguenti.

 

a) Livello nazionale - L'UNIGEC fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.

Nel corso di tale incontro l'UNIGEC informerà i Sindacali nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

L'UNIGEC fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.

Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.

Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.

Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:

- paste per carta;

- carte per giornali;

- carte da scrivere e da stampa;

- carte per altri usi;

- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri, ecc.);

- carte per uso domestico e sanitario;

- scatole e contenitori in genere;

- sacchi a grande contenuto;

- cartone ondulato;

- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili).

Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.

 

b) Livello territoriale - Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'API territoriale verranno fornite dalla stessa al Sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.

Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.

Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali al Sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.

 

c) Livello di gruppo - In occasione di uno specifico incontro, promosso dall'UNIGEC, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, forniranno alle Rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

 

d) Livello di unità produttiva - Annualmente, nel corso di apposito incontro, le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla UNIGEC provinciale, forniranno alle R.S.U., assistite dalle SLC, FISTEL e UILSIC provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

A prescindere da quanto precedentemente espresso le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo art. 5.

In ogni caso a livello di azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.

 

 

Art. 3 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione

 

Le Direzioni aziendali e le R.S.U. eventualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.

Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.

Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di specifiche normative di Legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali.

Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione aziendale e la R.S.U. finalizzati alla realizzazione del programma.

Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.

Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale.

Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

 

 

Art. 4 - Sistema di contrattazione

 

a) Contrattazione nazionale di settore - In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23-7-1993 tra le parti sociali ed il Governo, le parti convengono sui seguenti principi:

- le parti confermano la centralità del livello nazionale e di settore di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23-7-1993;

- inoltre le parti confermano la volontà di procedere, anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo e sulla base delle proposte provenienti dall'Osservatorio nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di Legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione;

- parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del Protocollo del 23-7-1993.

 

b) Contrattazione aziendale - In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23-7-1993 tra le parti sociali ed il Governo, le parti convengono sui seguenti principi:

- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;

- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:

a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;

b) salario secondo i contenuti di cui all'art. 5 - Premio di risultato. Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art. 5;

c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;

d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;

e) pari opportunità ed applicazione della Legge n. 125/1991, sulle azioni positive;

f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL

Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.

 

 

Art. 5 - Premio di risultato

 

Le parti, in coerenza con i contenuti del Protocollo del 23-7-1993 tra le parti sociali ed il Governo, concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente CCNL

La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto per gli addetti alle piccole e medie industrie cartarie e cartotecniche, con particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali rappresentati.

Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.

Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle API territorialmente competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.

Oggetto della contrattazione è esclusivamente l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'impresa.

Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi e gli importi collegati; le parti dovranno altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia dall'art. 4, della Legge n. 196/1997 (Lavoro interinale).

Le parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di qualità, di redditività e di andamento economico dell'impresa.

 

Indicatori esemplificativi:

- rapporto ore lavorate/ore lavorabili individuali;

- rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive;

- volume prodotto;

- volume spedito;

- fatturato caratteristico;

- fatturato caratteristico pro-capite;

- fatturato caratteristico per ora lavorata;

- margine di contribuzione industriale;

- margine di contribuzione industriale pro-capite;

- margine di contribuzione industriale per ora lavorata;

- valore aggiunto;

- valore aggiunto pro-capite;

- valore aggiunto per ora lavorata;

- margine operativo lordo;

- quantità ore lavorate;

- riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione;

- reclami clienti, resi clienti;

- prodotto conforme su fatturato;

- utilizzo degli impianti;

- rapporto tempi realizzati e tempi previsti;

- consumi energetici;

- rapporto manodopera diretta/indiretta.

Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le parti dovranno fornire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di 3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.

Le parti, al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati e il grado di reale miglioramento dello stato dell'impresa, auspicano che le parti aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.

In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità.

Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere concordate forme, ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.

In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.

Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23-7-1993.

L'accordo del premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo.

La richiesta di rinnovo dell'accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.

Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.

I premi di produzione, o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale, rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le parti all'atto della istituzione del premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.

Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2º livello potrà essere rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.

Le parti stipulanti il presente CCNL, valutando la comune volontà di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni e lasciando alla volontà delle parti aziendali la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività, concordano che l'accordo aziendale per la definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli occupazionali aziendali anziché alla distribuzione di benefici economici.

 

Premio di risultato - Nell'Allegato 1 viene riportata una nota illustrativa redatta congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti.

 

 

Art. 6 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale

 

Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale.

La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

 

 

Art. 7 - Assemblea

 

Le assemblee di cui alla Legge 20-5-1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgerann