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TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Calzature P.I. - Confartigianato

Calzature P.I. - Confartigianato

CODICE CNEL: V750

Il CCNL Calzature P.I. - Confartigianato è chiuso al 31/12/1999.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 22/07/1998, si rinvia al CCNL "Tessili P.I. - Confartigianato"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 22/07/1998

CALZATURE P.I. - CONFARTIGIANATO

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 22/07/1998

per i lavoratori delle piccole e medie industrie conto proprio e conto terzi delle calzature

Decorrenza: 01/07/1995

Scadenza normativa: 30/06/1999

Scadenza economica: 30/06/1997

 

Verbale di stipula

 

Roma, 22 luglio 1998

tra

- Associazione  Nazionale  Artigiani e  Piccole  Imprese  del  settore   PelleCuoio   Calzature  (ANPEC-CNA), );

- assistiti  da  CONFARTIGIANATO Federazione Nazionale  della  Moda  -   CONFARTIGIANATO;

- Federazione  Italiana  dei Lavoratori Tessili  e  dell'Abbigliamento   (FILTA); con  l'assistenza  della  Confederazione Italiana  Sindacato  Lavoratori (CISL);

- Federazione  Italiana  Lavoratori  Tessili  Abbigliamento  (FILTEA)

- Unione   Italiana  Lavoratori  Tessili  e  Abbigliamento   (UILTA);   con l'assistenza dell'Unione Italiana del lavoro (UIL)

si conviene quanto segue

 

 

CLAUSOLA DI ARMONIZZAZIONE

 

Le  parti concordano che il modello contrattuale individuato, sarà oggetto di  verifica  in  occasione del rinnovo contrattuale,  tenendo  conto  dei risultati  ai quali è pervenuta la verifica del Protocollo 1993,  e  degli orientamenti che verranno assunti in materia con altre controparti.

Le  parti,  in  ogni caso, si impegnano, sempre in occasione del  prossimo rinnovo contrattuale ad armonizzare il presente assetto contrattuale con i modelli  contrattuali  per  le  piccole  industrie  che  scaturiranno  dai contratti sottoscritti da FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL con le  altre Associazioni imprenditoriali.

  

 

Parte GENERALE

Cap. I - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO COLLETTIVO

Art. 1 - Disposizioni generali.

 

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun  altro trattamento.

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni  di Legge  e  gli accordi interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati del presente contratto.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra e la non applicabilità degli usi  di cui all'art. 17, RDL 13-11-24 n. 1825, le parti convengono che non hanno  inteso  modificare  le  condizioni  più  favorevoli  acquisite  dai lavoratori.

 

 

Art. 2 - Reclami e controversie.

 

Ferme  restando le possibilità d'intervento delle RSU previste dalla Legge 20-5-70  n.  300,  delle  Commissioni Interne o  dei  Delegati  d'impresa, previste  dai  vigenti accordi per la composizione  dei  reclami  e  delle controversie  di  carattere individuale si seguiranno  le  consuetudinarie norme  dell'azienda,  ricorrendo a trattative dirette  tra  le  parti,  il reclamo  o  la controversia saranno sottoposti all'esame delle  competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.

A   seconda   della   loro   natura,  le   controversie   collettive   per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame  delle  competenti OOSS nazionali, regionali o territoriali  dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione.

 

 

Art. 3 - Distribuzione contratto.

 

Le  aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente,  ad  ogni singolo  dipendente  in servizio, copia del presente contratto  di  lavoro entro 4 mesi dalla stampa del presente CCNL.

Per  l'applicazione  di  quanto sopra disposto avrà valore  esclusivamente l'edizione   predisposta  a  cura  delle  parti  stipulanti  il   presente contratto.

In  relazione all'entrata in vigore del presente CCNL e alla distribuzione del  testo  contrattuale,  le  aziende effettueranno  una  ritenuta  sulla retribuzione  dei  lavoratori con le modalità  stabilite  dalle  parti,  a titolo  di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle OOSS Nazionali.

Le  imprese  associate a FEDERMODA, ANTAB, Associazione Sarti, ASPET  CNA, Fed.  Moda, ANT, AIP, CONFARTIGIANATO che applicano il CCNL per le piccole imprese  industriali firmato il 22-7-98 con FILTA, FILTEA e UILTA dovranno informare i loro dipendenti, mediante avviso in busta paga del CCNL a loro applicato.

Inoltre  il  Fondo  di previdenza complementare a cui fare  riferimento  è quello di ARTIFOND.

 

 

Art. 4 - Esclusiva di stampa.

 

Il  presente  contratto,  conforme  all'originale,  è  edito  dalle  parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3, parte Generale.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

 

 

Art. 5 - Decorrenza e durata.

 

Il  presente  CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle  calzature avrà validità fino al 30 giugno 1999, con decorrenza dal 1º luglio 1995  e s'intenderà  successivamente rinnovato di anno in anno qualora  non  venga disdetto  da  una  delle  parti contraenti con lettera  raccomandata  r.r. almeno 4 mesi prima della scadenza.

La parte retributiva scadrà il 30 giugno 1997.

Le  parti  s'impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri  iscritti integralmente  e  per  tutto il periodo della  sua  validità  il  presente contratto nazionale di categoria.

A  tal fine le Organizzazioni imprenditoriali firmatarie sono impegnate ad adoperarsi  per  l'osservanza delle condizioni  pattuite  da  parte  delle Aziende  associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori s'impegnano  a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, azioni  o rivendicazioni intese a modificare, integrare o rinnovare quanto ha formato oggetto di accordo nel presente contratto.

 

 

Cap. II - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E STRUTTURA           DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 6 - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero.

 

Il sistema di relazioni industriali di cui al presente contratto nazionale per il settore calzaturiero:

- recepisce  e  attua le logiche e i contenuti del  "Protocollo  sulla   politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle   politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-93,   nonché dell'Accordo 27-2-95 sulle RSU;

- aderisce  pertanto  ad  una visione di politica  dei  redditi  quale   strumento  indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire   una  crescente  equità  nella distribuzione del  reddito  attraverso  il   contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;

- riprende  e  nazionalizza  in  modo  sistematico  sia  i  contenuti   dell'Accordo 27-2-95 sulla contrattazione aziendale e sulle RSU  sia  la   consolidata  prassi  di  dialogo sociale settoriale,  alimentata  da  un   articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di   consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del   settore,  migliorare  la competitività delle imprese,  l'utilizzo  delle   risorse  umane  e  l'occupazione, individuando  nella  concertazione  lo   strumento   per  ricercare  posizioni  comuni,  da  rappresentare   alle   istituzioni pubbliche.

Condizioni  necessarie  per attuare compiutamente un  sistema  come  sopra delineato sono:

- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione   primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni   sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli  e   con  diversi  strumenti, del metodo partecipativo e la  prevenzione  dei   conflitti;

- il  reciproco  riconoscimento dei ruoli e competenze e  il  rispetto   delle  prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi  di   interessi collettivi;

- l'attuazione  della  contrattazione  collettiva  in  modo  tale  da   consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e   per  le  imprese  una  gestione corretta e programmabile  della  propria   attività,  utilizzando pienamente le opportunità offerte dal  mercato  e   valorizzando le risorse umane impiegate.

 

OCCUPAZIONE - INVESTIMENTI - MERCATO DEL LAVORO

Le  parti  si  danno  atto  che quanto concordato  nel  presente  capitolo costituisce  uno  strumento  di  concreta informazione  complessiva  degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate.

Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la  base  per  l'elaborazione da parte degli organi competenti  e  con  la partecipazione  di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica  della  struttura produttiva italiana  nelle  sue  articolazioni preminenti e che, in quanti tali, garantiscano le possibilità di  sviluppo del   settore  tessile-abbigliamento  anche  in  riferimento  al  problema occupazionale.

L'apporto  così  fornito  a  tale programmazione,  basata  su  criteri  di partecipazione  responsabile  di tutte  le  parti  sociali,  avrà  la  sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da  operare le grandi scelte economiche.

Le  parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale  e  le rispettive  distinte responsabilità degli imprenditori e  delle  OOSS  dei lavoratori, convengono quanto segue:

 

1) Osservatorio di settore.

Tra   le   parti  si  conviene  di  approfondire  il  reciproco   rapporto informativo,   con  modalità  che  consentano  la  nascita  di   occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo  delle  parti  di  consentire  lo  sviluppo  di  tutte   le componenti della piccola e media industria tessile-abbigliamento anche con riferimento  al  dato  occupazionale, nel suo complesso  e/o  nei  settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.

Viene  istituito un Osservatorio nazionale della piccola e media industria tessile-abbigliamento.

L'Osservatorio  nazionale di settore, con il supporto di  informazioni  ed elaborazioni  di  strutture esterne e/o paritetiche  e  attraverso  canali attivati  da  queste  strutture  si  pone  uno  scopo  conoscitivo   delle situazioni  e  dei fenomeni del settore e dei suoi comparti  e  uno  scopo propositivo  di indicazioni e suggerimenti alle istanze istituzionali  per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.

Si   prevede   l'istituzione   di   un  gruppo   di   lavoro   all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di  dati;  a  tal  fine l'Osservatorio  concorderà le caratteristiche delle campionature  ritenute necessarie,   nonché  le  modalità  di  eventuale  ricorso   a   strutture specializzate.

Nell'Osservatorio  confluiranno anche i dati  reciprocamente  in  possesso delle  parti che lo compongono, che consentiranno alle parti di  procedere ad  un  esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:

- per  quanto  riguarda  i problemi della scuola  e  della  formazione   professionale:

a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali componenti per  un   maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro,   con le infrastrutture esistenti;

b) gli   effetti  dell'organizzazione  del  lavoro  e  le  conseguenti   problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione   di innovazioni tecnologiche;

- gli interventi da realizzare nei confronti degli Organi nazionali per   quanto  attiene  il  costo del lavoro con particolare  riferimento  alla   legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica,  nonché  le   problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare  la   competitività internazionale;

- i   riflessi   ecologici  dell'insediamento  industriale   tessile -   abbigliamento;

- le  prospettive produttive e di politica commerciale con particolare   riferimento all'importazione e all'esportazione;

- i  programmi  d'investimento  e  le diversificazioni  produttive,  i   finanziamenti pubblici erogati;

- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso   e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;

- i   supporti  per  le  piccole  e  medie  imprese  ai  progetti  di   consorziazione  di  cui alla Legge 21-5-81 n. 240,  volti  a  realizzare   politiche  finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione  di   materie prime e di mercato;

- la ricerca nel settore, nel quadro di un progetto nazionale;

- le  soluzioni  adottate ed eventuali iniziative  in  riferimento  al   risparmio energetico nel quadro delle finalità nel piano nazionale;

- le   situazioni  di  crisi  aziendale  e  zonali,  con  particolare   riferimento al Mezzogiorno;

- le  previsioni  rispetto  alle tendenze  occupazionali  del  settore   (prestando  particolare attenzione alle dinamiche del lavoro  giovanile)   anche in rapporto con l'accordo interconfederale sui CFL.

L'Osservatorio   si   attiverà  per  ricercare  le  necessarie   coperture economiche   per   lo  svolgimento  dei  particolari   progetti   che   lo richiedessero.

Le  parti  convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane  riveste importanza     strategica    ai    fini    dell'incremento    quantitativo dell'occupazione  e,  a tempo stesso, della maggiore  competitività  delle imprese.

È  pertanto  obiettivo  condiviso  la  valorizzazione  delle  potenzialità occupazionali,   con   particolare  riguardo   al   personale   femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.

Le  parti  annualmente  o  su richiesta di una di  esse,  sulla  base  del materiale   acquisito   dall'Osservatorio  integrato   con   altra   utile documentazione valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione  di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di  processo  sulle  politiche formative, i bisogni formativi  presenti  e prevedibili;  l'inadeguatezza delle risposte che, in termini scolastici  e di  formazione  professionale,  sono  date  dalle  strutture  pubbliche  e private.

Nell'ambito  di  tale  esame potranno essere individuate  le  proposte  da sottoporre  all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi  competenti per  ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del  lavoro, la  migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel  campo dell'istruzione, formazione riqualificazione professionale per  consentire al  sistema  produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti.  Le proposte  andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente  poste in essere a livello interconfederale.

La  documentazione e il materiale conoscitivo così acquisiti ed elaborati, nonché  le  conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno  messi  a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento  e  per il coordinamento dei rispettivi interventi.

 

Dichiarazione a verbale.

Le  parti,  nel  comune  obiettivo  di relazioni  sindacali  innovative  e adeguate  allo  sviluppo  del  sistema  economico  e  civile,  riconoscono "nell'Osservatorio  nazionale  tessile-abbigliamento   piccola   e   media Industria"  lo  strumento  utile  per la  realizzazione  di  comportamenti congiunti  successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di  specifiche  iniziative di tutela e valorizzazione del comparto,  ferma restando l'autonomia di entrambe. Con  riferimento al sistema delle aziende di piccola e media  industria  - intendendosi  come  tali quelle così definite dalle leggi  -  è  assegnato all'Osservatorio   il  particolare  obiettivo  di  produrre   elementi   e organizzare occasioni di valutazione e orientamento circa:

- i processi di internazionalizzazione;

- il terzismo;

- il  rapporto  con  le  grandi imprese e  il  sistema  finanziario  e   bancario.

 

2) A livello regionale.

A  livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame  le  valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale  o  di distretto  industriale  per  fornire  all'Ente  regionale  le  indicazioni necessarie  per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno  del settore.

In  tale  sede  si  procederà inoltre ad un esame congiunto  dei  problemi dell'occupazione,  della  mobilità e della formazione  professionale  allo scopo  di  migliorare  e  rendere  efficace  l'incontro  della  domanda  e dell'offerta di lavoro.

Le  conclusioni,  cui  le parti saranno pervenute in tale  sede,  verranno ricondotte,  per competenza agli Organi bilaterali regionali di  cui  agli Accordi interconfederali e successive intese.

 

3) Livello territoriale.

Le   Associazioni   imprenditoriali  competenti   forniranno,   di   norma annualmente, alle OOSS elementi conoscitivi globali per settori  (tessile, confezioni,  ecc.)  e  articolati per comparti produttivi  (lana,  cotone, ecc.)  e  -  per quanto possibile - per fasi o cicli di lavoro  (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:

- le prospettive produttive;

- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;

- le evoluzioni tecnologiche;

- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;

- lo stato di applicazione della Legge 9-12-77 n. 903 e Legge n. 125/91   (parità uomo-donna).

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:

a) sui  livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera con  lo   scopo di formulare indirizzi occupazionali privilegiando a seconda delle   esigenze  locali  l'occupazione giovanile e  l'occupazione  femminile  e   l'esuberanza indotte da crisi aziendale o territoriale;

b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

c) anche  in  relazione  a  quanto previsto  dal  livello  nazionale  e   regionale   saranno   infine  esaminate  le  situazioni   di   crisi   o   ristrutturazione  aziendale per la ricerca nell'ambito delle  rispettive   competenze, di possibili soluzioni e procedure che privilegino esigenze di   mobilità settoriale e intersettoriale;

d) le  situazioni di ricorso generalizzato del settore  alla  CIG.   Le   parti  auspicano, a tale proposito, un collegamento intersettoriale  che   agevoli la conoscenza e la soluzione dei problemi (mobilità esterna);

e) in relazione e ad integrazione di quanto previsto dalle leggi 12-8-77   n. 675 e relative norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215; Legge 9-2-79   n. 36) e Legge 23-7-91 n. 223 per affrontare in modo corretto e concreto i   problemi  occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione  e  di   riconversione produttiva e di crisi aziendali si conviene quanto segue:

1) le  aziende del settore operanti nel territorio, su richiesta  delle   Associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno   alle  medesime le prevedibili occasioni di occupazione, specificando  le   caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;

2) periodicamente, su richiesta di una delle parti, si  rileveranno  in   appositi incontri le situazioni di crisi aziendali e occupazionali al fine   di  accertare la potenziale mobilità favorendo l'incontro tra domanda  e   offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la   necessità, tramite l'Ente regionale competente, di corsi professionali;

3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla Legge 12-8-77 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26-5-78 n. 215 e Legge 9-2-79 n. 36); 4)   le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di Legge o di accordo Interconfederale in contrasto con le stesse.

Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di  osservazione,  sistematica e congiunta,  finalizzati  alla  conoscenza delle  dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione,  dei  fabbisogni formativi,  dell'innovazione, dell'internazionalizzazione  e  dell'impatto ambientale.

Le   parti,   con   riferimento   alle  problematiche   della   formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali  rispetto  a mutamenti  tecnologici e organizzativi e per consentire  alle  aziende  di impiegare  il  fattore  lavoro  in  modo  adeguato  alle  nuove  esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:

-  sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso   le opportunità occupazionali offerte dal settore;

- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli   attraverso  iniziative mirate di qualificazione e/o di  riqualificazione   professionale.

Al  riguardo  le  parti  fanno  riferimento  ai  contenuti  degli  Accordi interconfederali.

Per  quel  che  riguarda le problematiche inerenti la  valorizzazione  del lavoro  femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione  di  azioni positive  e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i  quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.

A  tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti  alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.

 

4)   Distretti industriali.

Per  operare  un'integrazione  tra i 2 livelli  informativi,  nazionale  e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di  omogeneità e  da  una  altamente significativa concentrazione di aziende del  settore tessile-abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra  le  parti d'intesa  e  previa  verifica  operativa con  le  competenti  Associazioni territoriali,   verranno  attivati  momenti  di   analisi   e   confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:

- lo  stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna,  con  le   iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile  e   degli accordi interconfederali sui CFL;

- i  dati  più  significativi e le tendenze evolutive del mercato  del   lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione   professionale.

Su   tali   problemi   seguirà  un  esame  congiunto  sulle   implicazioni prevedibili:

- sui  livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;  sulle   condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;

- sulle  problematiche della formazione professionale per  fornire  ai   lavoratori  conoscenze  funzionali rispetto ai mutamenti  tecnologici  e   organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro   in modo adeguato alle nuove esigenze;

- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.

Le  analisi  e  gli  approfondimenti sulle materie,  che  formano  oggetto d'informazione  e  consultazione reciproca, in quanto si concretizzino  in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti competenti e degli  Organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e  attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate  esigenze del settore tessile-abbigliamento.

Fermi restando i contenuti del sistema d'informazione a livello locale, le rispettive  Organizzazioni territoriali potranno definire  insieme  tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità  per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con Enti, Organismi esterni e Centri di formazione per il tessile-abbigliamento.

 

5)   A livello aziendale.

Di  norma  attualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti  più di 65 dipendenti, tramite le Sezioni CNA e CONFARTIGIANATO, porteranno  a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali  e delle OOSS di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

- le  prospettive produttive specie con riferimento alla situazione  e   alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);

- i   programmi  d'investimento  e  di  diversificazione  produttiva,   indicando  l'eventuale  ricorso  ai  finanziamenti  agevolati   pubblici   regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni   di lavoro;

- le  modifiche  all'organizzazione del lavoro  e  tecnologiche  e  le   conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;

- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di   nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;

- le  iniziative finalizzate al risparmio energetico e  le  condizioni   ecologiche derivanti da attività industriali.

Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:

- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);

- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;

- alle  esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché   alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;

- allo  stato di applicazione delle Legge di parità (Legge 9-12-77  n.   903 e Legge n. 125/91);

- allo  stato  di applicazione delle leggi sull'occupazione  giovanile   nonché dell'accordo interconfederale sui CFL.

Ulteriori  verifiche potranno essere effettuate a richiesta di  una  delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.

Per  le  aziende  che hanno più stabilimenti, anche in  zone  territoriali diverse,  o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur  riunendo  aziende  con  ragioni  sociali  diverse,  si  provvederà  a concentrare  l'informazione  presso  l'associazione  imprenditoriale   con riferimento  all'ubicazione della sede centrale  o  dell'unità  avente  il maggior  numero  di addebiti. Le informazioni di cui al  comma  1  saranno estese ad eventuali piani pluriennali.

 

IMPRESE A DIMENSIONE EUROPEA

In  relazione  alla  direttiva  UE 95/45  le  parto  concordano  di  darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.

A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a  dimensione  europea  in  coerenza con le disposizioni  della  direttiva stessa,  demandando  a  livello aziendale il  compito  di  individuare  le modalità idonee.

In  relazione  a  quanto sopra e nell'ambito di un armonico  sviluppo  del sistema   informativo  contrattuale  adottato  per  il  settore   tessile- abbigliamento   nel  suo  complesso,  anche  alle  OOSS  nazionali   viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui  alla  Direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello  europeo,  che abbiano  in  Italia la sede della società capogruppo secondo le  procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

 

 

Art. 6 bis - Azioni positive per le pari opportunità.

 

Le  parti  convengono sull'opportunità di realizzare, in attuazione  della Raccomandazione  CEE 13-12-84 n. 635 e delle disposizioni  legislative  in tema  di  parità  uomo-donna, attività di studio e di ricerca  finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

In  relazione  a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo  di  lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi  di progetti  di  azioni  positive  a  favore  del  personale  femminile   con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.

Gli  schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a  livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le  OOSS  e l'eventuale  adesione  a  uno di essi da parte delle  aziende  costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Le  parti  promuoveranno  la conoscenza dei progetti  di  azioni  positive concordati alle proprie strutture associative.

Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.

 

 

Art. 6 ter - Andamento attività produttiva.

 

Le  Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente, in relazione all'andamento  stagionale dell'attività produttiva e con riferimento  alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:

- supero  e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità  e  la   quantità delle ore necessarie;

- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;

- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività  e   per riduzione d'orario.

I   contenuti  di  tali  comunicazioni  programmatiche  saranno  esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.

Per  ciascuno  degli  istituti  indicati  saranno  seguite  le  specifiche procedure  concordate con il presente contratto (art. 25, parte  Generale, per  i  permessi per riduzione d'orario; art. 28, parte Generale,  per  le modalità applicative della flessibilità, art. 34, parte Generale,  per  le ex  festività;  art.  73,  parte Operai, 85, parte  Intermedi,  96,  parte Impiegati per le ferie).

Per  consentire  di  considerare adeguatamente le  esigenze  di  fruizione individuale  dei  permessi  retributivi 2  giornate  di  permesso  per  ex festività  o  per  riduzione d'orario potranno essere richieste  e  godute individualmente  in  ciascun  anno a fronte di  particolari  esigenze  del lavoratore a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico  motivo  più del 3% del personale e non ostino  in  quel  momento obiettive  e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione  del lavoratore richiedente.

Per  consentire  di  considerare adeguatamente le  esigenze  di  fruizione individuale  dei  permessi  retribuiti, 3  giornate  di  permesso  per  ex festività  o  per  riduzione d'orario potranno essere richieste  e  godute individualmente  in  ciascun  anno a fronte di  particolari  esigenze  del lavoratore a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore e non risulti contemporaneamente assente per identico  motivo  più del 3% del personale e non ostino  in  quel  momento obiettive  e comprovate necessità aziendali per la specifica mansione  del lavoratore richiedente.

 

 

Art. 7 - Formazione professionale.

 

Le  parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di  riorganizzazione  industriale, caratterizzata  dalla  ricerca  di  più elevati  livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema relazioni industriali, il  positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano  un  ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.

A  tal  fine,  nel  rispetto delle reciproche competenze e  responsabilità derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:

1) agevolare  l'indirizzo  dei  processi  di  adeguamento  strutturale,   consentendo  ai lavoratori di conseguire nuove professionalità,  indotte   dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche e organizzative e/o   per accedere a nuovi sbocchi occupazionali; 2)   fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento   di relazioni partecipativi e della contrattazione aziendale basata sulle   nuove regole.

Per  il  raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

 

a livello nazionale

utilizzare  i  dati  confluiti nell'Osservatorio di settore,  previsto  ai sensi dell'art. 10 al fine di esaminare congiuntamente:

a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per   un  maggiore  raccordo tra le esigenze delle industrie e del  mondo  del   lavoro con le infrastrutture assistenti; b)     gli   effetti  sull'organizzazione  del  lavoro  e  le  conseguenti   problematiche  occupazionali derivanti dall'introduzione di  innovazioni   tecnologiche.

Tenuto  conto  delle  connessioni esistenti tra  innovazione  tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formative, verranno  acquisite le informazioni di base utilizzando  le  occasioni  di presentazione  di  nuove  tecnologie e  il  materiale  disponibile  presso l'Osservatorio.

A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di  lavoro per  i  problemi  della  formazione,  dell'orientamento  professionale   e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle parti  con  i seguenti compiti:

- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;

- formulare  proposte perché siano approfonditi i riflessi  sul  piano   sociale degli aspetti tecnologici;

- promuovere  studi  e ricerche in tema di formazione  e  orientamento   professionale;

- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;

- promuovere  l'elaborazione  di linee guida  e  schemi  per  progetti   formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi   pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in   materia di formazione professionale che interessino il settore;

- promuovere  l'elaborazione  di progetti  pilota  per  far  acquisire   consapevolezza  delle  problematiche correlate all'ambiente  di  lavoro,   all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n.   626/94;

- condurre  un'analisi  delle strutture formative,  scolastiche  e  di   orientamento  esistenti  e della loro adeguatezza  nell'assicurare  pari   condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione  anche   delle varie tipologie del rapporto di lavoro;

- promuovere  l'elaborazione  di  schemi  di  progetti  di  formazione   professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a   livello nazionale sono da considerare progetti convenuti con le  OOSS  e   l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo  per   l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge   in materia.

 

A livello territoriale e distretti

le parti con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali ai mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili tendenti a:

- sviluppare  ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento   dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di   progetti formativi;

- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli   attraverso  iniziative  mirate  di qualificazione  e/o  riqualificazione   professionale.

Al  riguardo  le  parti  fanno  riferimento  ai  contenuti  degli  accordi interconfederali

Per  quel  che  riguarda le problematiche inerenti la  valorizzazione  del lavoro  femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione  di  azioni positive  e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i  quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.

A  tal  fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti  alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.

 

A livello aziendale

le Direzioni  aziendali  delle  imprese  segnaleranno  alle   RSU,   con riferimento  a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze  formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico  e  organizzativo e forniranno indicazioni  sulle  conseguenti iniziative formative.

Su tali temi  le  parti  interessate  si  scambieranno  le  rispettive valutazioni.

Le   aziende  consulteranno  i  rappresentanti  alla  sicurezza   per   la predisposizione  di  progetti formativi in  tema  di  ambiente,  igiene  e sicurezza, secondo le previsioni legislative.

Saranno  definiti congiuntamente i programmi formativi la  cui  attuazione comporti  la frequenza a corsi di formazione professionale con  l'utilizzo del monte di cui all'art. 52.

 

 

Art. 7 bis - Lavoro esterno.

 

Le  parti,  nel  prendere  atto  del ricorso strutturale  nell'ambito  del settore    tessile-abbigliamento   a   lavorazione   presso   terzi    per l'effettuazione  di produzioni presenti o meno nel ciclo di  lavoro  delle aziende  committenti, affermano che il lavoro presso terzi  deve  avvenire nel  rispetto  delle  leggi  e dei contratti.  In  presenza  di  eventuali situazioni  di aziende che non diano corso all'applicazione  del  CCNL  di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.

Per  esprimere  questa  volontà e per consentire di  conseguenza  una  più efficace   tutela  dei  lavoratori  occupati  in  imprese   del   tessile- abbigliamento  svolgenti lavorazioni per conto terzi  presenti  nel  ciclo produttivo  dell'azienda  committente, fermo restando  che  l'applicazione degli  impegni  sotto  riportati  non può  avere  incidenza  sui  rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna  da parte delle medesime per comportamento di terzi:

1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto   di  commessa  apposita  clausola richiedente  alle  imprese  esecutrici,   operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di   loro   pertinenza  e  delle  leggi  sul  lavoro.   Le  aziende  terziste   comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato;

2) le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le   aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta,   di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno   per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità   e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla   quali sia stato commesso, nell'anno precedente in modo sistematico e sui   contratti di lavoro da queste applicati;

3) le  parti territorialmente competenti, costituiranno entro  3  mesi,   dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per   ciascuna delle parti con i seguenti compiti:

- acquisire  gli  elementi conoscitivi necessari alla valutazione  del   fenomeno.   A  tale  scopo  le  Associazioni imprenditoriali  firmatarie   metteranno  a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende  che   commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto   terzi.  Per ogni singola azienda committente si  fornirà alla Commissione   anche  i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei  12   mesi  precedenti.   Saranno  inoltre fomite  indicazioni  relative  alla   localizzazione  delle aziende terziste (anche fuori  del  territorio  di   competenza),  il  comparto  in cui operano  e  il  tipo  di  lavorazione   effettuato, la loro natura industriale o artigianale;

- utilizzare  tali dati, insieme ad ogni altro diversamente  raccolto,   per  individuare  eventuali situazioni di aziende che  non  diano  corso   all'applicazione del contratto collettivo