CCNL in vigore
CALL CENTER - CONFCOMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 14/07/2016
per la disciplina della collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici
Decorrenza: 14/07/2016
Scadenza: 31/12/2018
Verbale di stipula
Roma, 14 luglio 2016
TRA
Ancic
Asseprim
Assintel
Federtelservizi
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia, nelle persone del Responsabile del Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni sindacali, e la presenza di Confcommercio - Milano
E
FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL,
NIDIL - CGIL,
Premesso che:
1) Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Il decreto ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.
2) L'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto ha disposto che, a far data dal 1º gennaio 2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
3) Il legislatore delegato, al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione di cui al comma 1 andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
4) L'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 25 giugno 2015 e sino alla loro scadenza.
5) Lo stesso art. 52, al comma 2, contestualmente all'abrogazione del lavoro a progetto, dispone la sopravvivenza delle collaborazioni ex art. 409 n. 3 c.p.c, che si concretino in prestazioni di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non aventi carattere subordinato.
6) A seguito delle modifiche normative apportate, ed in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative proprie delle aziende aderenti alle Associazioni firmatarie del presente accordo, le parti in epigrafe sottoscrivono il seguente regolamento contrattuale al fine di individuare gli specifici profili professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, definendone altresì il relativo trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Tutto ciò premesso le parti firmatarie stabiliscono quanto segue
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo, che si applica esclusivamente alle aziende aderenti alle Associazioni/Federazioni firmatarie, disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa come definiti nelle premesse e negli articoli successivi, instaurati nell'ambito delle attività di vendita diretta di beni e servizi, attività di recupero crediti, attività di ricerca di mercato, attività di verifica qualità e prevenzione frodi, realizzate attraverso call center in outsourcing o in house, servizi non di telefonia e servizi realizzati attraverso operatori telefonici, come individuati nel successivo art. 2 del presente accordo.
Art. 2 - Profili professionali
Le figure professionali dei Collaboratori non subordinati cui si applica il presente accordo sono quelle di seguito elencate. L'elencazione riporta altresì la descrizione in forma sintetica dell'attività da essi svolta.
In relazione alle figure professionali qui specificamente individuate, il rapporto di lavoro sarà eseguibile anche per mezzo di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, punto 3, c.p.c.
Call Center: attività in Outbound:
1. Servizi di Teleselling: il Collaboratore propone la vendita di beni e/o servizi per conto del committente, sia su liste di clienti o ex clienti (Data Base) fornite dal committente che su liste di Prospect (fornite o meno dal committente). Descrive i servizi/prodotti proposti, analizza le esigenze e/o gli interessi dell'interlocutore e finalizza la vendita mediante invio della proposta o con registrazione vocale. L'inserimento del contratto o la registrazione vocale possono anche