S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 04/12/2024
CALL CENTER (Cisal / Anpit)
Testo consolidato del CCNL 04/12/2024
Settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management
Decorrenza: 01/12/2024
Scadenza: 30/11/2027
CCNL 04/12/2024 come modificato da:
- Verbale integrativo 04/12/2024
- Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
- Accordo assistenza integrativa 10/03/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno 4 Dicembre 2024 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Assocontact si sono incontrati:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario;
- ASSOCONTACT: Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer
- FEDERCONTACT - in qualità di Federazione di Anpit
- ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT
e
- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo;
- C.I.S.A.L. Comunicazione: Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata
- CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati "Parti")
per sottoscrivere il CCNL del "settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management, per le ragioni ampiamente specificate nella premessa, al termine di trattative sindacali partite nello scorso mese di 2024.
Pertanto, il presente CCNL, avrà validità dal 1º dicembre 2024 al 30 Novembre 2027.
Il presente CCNL è composto di articoli 229, allegati numero 6, pagine numero 265
Allegati (quali parti integranti del Contratto)
1) Accordo sulla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Territoriale (RST) e sulle Trattenute Sindacali
2) Piano formativo individuale per apprendistato professionalizzante (modello).
3) UNI/PdR 150:2024.
4) Codice di condotta sulle relazioni contrattuali tra operatori e partner commerciali che svolgono attività di call center.
5) Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling.
6) Appendice ESG - Responsabilità sociale d'impresa, sostenibilità e integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale
Verbale integrativo 04/12/2024
Verbale di stipula
Il giorno 4 Dicembre 2024 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Assocontact si sono incontrati:
- ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario
- ASSOCONTACT: Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer,
- FEDERCONTACT - in qualità di Federazione di Anpit;
- ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT
e
- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo
- C.I.S.A.L. Comunicazione: Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata
- CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi,
Le Parti, per come sopra rappresentate, sottoscrivono il seguente accordo
Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
Verbale di stipula
In data odierna, 30 gennaio 2025, presso la sede nazionale di Assocontact sita in Roma, si sono incontrati:
- ANPIT, Associazione Nazionale per l'industria e il Terziario , C.F.. 97730240583, Via Giacomo Trevis, n. 88 - 00147, ROMA,
- ASSOCONTACT, Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer, C.F. 97255220580. Via Alessandro Severo, n. 58 - 00145 ROMA
- FEDERCONTACT, in qualità di Federazione di Anpit, C.F. 9660230058, Via Giacomo Trevis, n. 88 - 00147 ROMA
- ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT, C.F. 90045130615, Viale delle Milizie, 38 - 00192 • ROMA
- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
- C.I.S.A.L. Terziario, Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori commercio, servizi, terziario e turismo. C.F. .97086090582, Via Cristoforo Colombo, n. 112 - 00147 ROMA
- C.I.S.A.L, Comunicazione, Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione - Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata. C.F. 97408S00585, Salita di San Nicola da Tolentino n. l/B - 00187 - Roma
- CONFEDIR, Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri è Direttivi, C.F,.97100930581, Via Ezio 242- 00192 Roma
per la stipula dell'accordo integrativo nazionale del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dei servizi di business process outsourcing, digital experience e data management siglato in data 4 dicembre 2024.
Premesso che
- Le Parti del presente accordo nazionale hanno sottoscritto, in data 4 dicembre 2024, il CCNL per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dei servizi di business process outsourcing, digital experience e data management (di seguito anche solo CCNL BPO), ossia il primo contratto collettivo espressamente dedicato al settore degli operatori di contact e call center;
- il predetto contratto è stato regolarmente registrato nell'Archivio CNEL con il codice "H641" ed alla data odierna non risulta ancora applicato da alcuna azienda del settore;
- a seguito della stipula del contratto, le Parti hanno inteso definire alcune modifiche all'impianto dell'accordo originario, intese a rendere più chiare alcune regole disciplinanti istituti fondamentali dei rapporti individuali di lavoro e, conseguentemente, si sono incontrate per definire tali modifiche.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
[___]
Accordo assistenza integrativa 10/03/2025
Verbale di stipula
Il giorno 10 marzo 2025 presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Assocontact si sono incontrati:
- ANPTT - Associazione Nazionale per l'Industria, e il Terziario;
- ASSOCONTACT: Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer;
- FEDERCONTACT - in qualità di Federazione di Anpit
- ATECA, in qualità di Associazione datoriale aderente ad ANPIT
e
- CISAL- Confederazione Italiana Sindacali Autonomi Lavoratori
- CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacali Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo
- CISAL Comunicazione: Federazione Autonoma Lavoratori Comunicazione -Telecomunicazioni - Aziende Consociate - Rai - Società Pubblicità e Spettacolo - Emittenza Privata
- CONEEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi
premesso che:
- le parti in epigrafe hanno sottoscritto un accordo nazionale sulla disciplina delle collaborazioni autonome nei servizi c.d. di Outbound, con decorrenza 4 dicembre 2024;
- le federazioni della CISAL Terziario e della CISAL Comunicazione hanno ravvisato la necessità di riconoscere anche per questa categoria di lavoratori, l'assistenza sanitaria integrativa al S.S.N.;
- le parti datoriali, a seguito della proposta avanzata da parte sindacale, dopo accurate valutazioni e approfondimenti, hanno preso in considerazione la richiesta avanzata, ritenendola giustificata ed adeguata anche per le figure professionali degli operatori telefonici Outbound.
Le Parti concordano quanto segue:
[___]
Con il presente Contratto Collettivo, le Parti si propongono di regolare in maniera specifica e innovativa i rapporti di lavoro nell'ambito del settore dei Servizi di Business Process Outsourcing, Digital Experience e Data Management.
Questo contratto nasce dall'esigenza condivisa di fornire una risposta concreta alle necessità di un comparto in continua evoluzione, valorizzandone le peculiarità e garantendo, al contempo, norme certe e adeguate.
Le associazioni datoriali stipulanti provengono da esperienze diverse. Anpit come associazione datoriale, assieme a Cisal e Cisal Terziario come associazione dei lavoratori, avevano già regolato all'interno del CCNL dei Servizi Ausiliari Integrati l'ambito di applicazione dei Call Center e l'esperienza aveva portato a riconoscimenti giurisprudenziali di rilievo, sia da parte dei T.A.R. che da parte del Consiglio di Stato, con il diritto incontestabile di applicazione anche negli appalti pubblici, riconoscendo così la maggiore rappresentatività comparata degli stipulanti, presupposto indefettibile per l'applicazione nel sistema delle esternalizzazioni pubbliche.
Tuttavia, le parti sociali hanno deciso di andare oltre.
Le parti firmatarie hanno ritenuto infatti fondamentale superare i limiti dei contratti collettivi multisettoriali del passato, spesso molto distanti dalla realtà attuale del mondo del lavoro. L'obiettivo è quello di creare una regolamentazione chiara e mirata, che tenga conto delle specificità del settore e delle professionalità che lo caratterizzano, accompagnando le imprese e i lavoratori in un percorso di crescita e innovazione.
Individuare in maniera specifica e circoscritta un settore, regolandolo con norme puntuali e dettagliate, significa dettare norme certe e precise sui comparti che hanno delle peculiarità e delle specificità, e che per tale ragione non possono essere inseriti in un CCNL multisettoriale che ricomprende le più svariate attività, assolutamente non collegate tra loro.
Pertanto, questo CCNL si pone come punto di riferimento unico e autorevole per il settore, offrendo strumenti normativi flessibili e moderni, pensati per migliorare la qualità dei servizi e garantire ai lavoratori una tutela adeguata e crescente. La sua stesura è il risultato di un dialogo costruttivo tra le associazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, con l'intento di dare forma a una piattaforma contrattuale che rispecchi le esigenze attuali e future del comparto.
A tal fine, l'incontro di Anpit con Assocontact, associazione datoriale specialista del settore di riferimento, ha portato alla volontà di stesura del presente CCNL, che ha come controparte sindacale la Confederazione Cisal, con le sue Federazioni del Terziario e della Comunicazione, al fine di creare uno strumento normativo che vada oltre i call center e possa regolamentare un mondo in continua e sistematica evoluzione, che non ha assonanze con altri.
Assocontact proviene da anni di impegno per il settore. Oltre ad aver rivendicato con coerenza e costanza la necessità di un contratto nazionale settoriale ad hoc, Assocontact si è distinta per aver promosso il Codice di Condotta per le attività di Telemarketing e Teleselling firmato dal Garante Privacy e il Codice di Condotta per le attività di Teleselling e Telemarketing AGCOM, la Prassi di Riferimento UNI: 150/2024 per la certificazione delle competenze, primo banchmark europeo per la regolamentazione di professionalità del BPO/CRM, e il dibattito parlamentare da cui sono scaturite le Proposte di Legge oggi in discussione alla Camera dei Deputati. Tutte iniziative accomunate dalla convinzione che il settore sia non solo essenziale - come certificato dal DPCM 22/03/2020 - ma giochi anche un ruolo di Pubblica Utilità nel semplificare e accompagnare cittadini e consumatori verso una compiuta cittadinanza digitale e una consapevole partecipazione alla società digitale di massa, di rilevanza strategica vista la gestione di milioni di dati personali e di dati commerciali sensibili delle grandi aziende italiane e della Pubblica Amministrazione.
Nello scenario che si va delineando per effetto dell'accelerazione impressa dall'intelligenza artificiale generativa alla convergenza e alle integrazioni di nuove tecnologie, è essenziale che il settore si configuri come uno snodo sicuro nello scambio di informazioni, prodotti e servizi, rinnovandosi profondamente.
Il settore è stato attraversato da un cambiamento epocale - la trasformazione digitale - che avrebbe potuto già dare luogo a una trasformazione positiva del mercato del lavoro, assecondando il valore emergente delle società di servizi e rinnovando le relazioni industriali in chiave customer centric. Purtroppo è prevalsa invece una lettura lineare del cambiamento che interpreta la digitalizzazione come uno strumento di contenimento dei costi e, al più, di multicanalità, spingendo i BPO a ricercare la propria sostenibilità nella crescita esponenziale e nelle economie di scala derivate.
Oggi è possibile tentare un nuovo approccio, a patto di avviare un radicale cambiamento per intercettare e plasmare un mercato innovativo tramite la tecnologia.
Assocontact ha maturato negli anni una posizione chiara, anche grazie a studi di settore come "Il ruolo dei Contact Center", pubblicato da The European House of Ambrosetti - TEHA nel 2022. Lo studio econometrico ha evidenziato l'esistenza di un "paradosso Bpo" secondo il quale viene generato più valore verso l'esterno di quanto non si riesca a trattenerne al proprio interno. Assocontact si è quindi posta il problema della mappatura del valore aggiunto e della produttività nel proprio settore e, conseguentemente, si è chiesta come gestire il change management in chiave di politica industriale, individuando all'interno del percorso negoziale con la controparte quattro punti di attenzione (coinvolgimento, competenze, innovazione, tutele) e tre linee guida: essere migliorativi, innovativi e trasformativi.
La radicalità della proposta contrattuale è speculare alla radicalità dei cambiamenti che investono la natura delle organizzazioni. Tradizionalmente più un'organizzazione si è saputa dotare di una gerarchia chiara e strutturata, più ha possibilità di successo. L'essenza della trasformazione digitale prima e della rivoluzione dell'intelligenza artificiale dopo è la destrutturazione di questo modello attraverso strumenti che facilitano l'accesso alle informazioni, aumentano la capacità di azione, accorciano i tempi di ricezione ed elaborazione dei feedback. Una conoscenza decentralizzata e la reingegnerizzazione dei processi in compiti sempre più frammentati, hanno distribuito autonomia e indipendenza lungo tutto la catena professionale, richiedendo in cambio un aumento di competenze e, anche, di controllo. Oggi il consulente di Customer Care ha a propria disposizione dashboard, analisi, copilot e strumenti di artificial intelligence che lo rendono potenzialmente in grado di prendere decisioni strategiche guidate in tempo reale, migliorando la qualità del servizio offerto e riducendo i tempi di attesa dei clienti. Ma non si può sottacere il pericolo connesso alla frammentarietà dei compiti che è quello di aumentare il rischio di sostituzione del lavoro umano.
Per contemperare opportunità e benefici è quindi necessario avere il coraggio di proporre una discontinuità con i modelli del passato, avendo ben in mente che si sta definendo un settore nuovo - e che quindi si è davanti alla necessità di rinegoziare, attraverso un forte coinvolgimento anche emozionale delle lavoratrici e dei lavoratori, gli schemi contrattuali.
Il presente contratto è quindi partito dalla decisione di essere migliorativo su tutti i parametri retributivi e di incentivare l'acquisizione di competenze e l'aumento di produttività attraverso la certificazione della PdR UNI 150, l'introduzione degli scatti di professionalità, la creazione di un portale open data a supporto dell'individuazione di mirati percorsi formativi, la generazione di opportunità di mobilità a garanzia di maggior employability.
Si è inoltre deciso di perseguire l'innovazione a tutti i livelli, favorendo la compartecipazione alla vita aziendale e la co-creazione di valore attraverso il reinvestimento di quota parte degli utili, la strutturazione di percorsi di innovazione e co-design, l'incentivazione di metodologie di lavoro collaborativo e multidisciplinare, a partire dall'estensione a più di 25 nuovi profili professionali.
Si sono inoltre estese le tutele dei diritti per consentire la diffusione di un clima favorevole al cambiamento, attraverso l'introduzione di una politica di welfare contrattuale, dell'assicurazione sanitaria obbligatoria, di norme anti-mobbing e di inclusion & diversity, delle maggior tutele per i dipendenti a rischio di licenziamento nelle strutture con meno di 15 lavoratori.
È stato poi inserito un esperto di etica ed Ai a presidio della trasformazione tecnologica, affinché tuteli i diritti dei lavoratori, mitighi il rischio del decisionismo algoritmico, accompagni e renda efficace l'adozione di soluzioni sostenibili, anche impiegando team di psicologici ed esperti formativi.
Il contratto si propone, infine, di favorire una maggiore professionalizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso la definizione di percorsi formativi mirati e la valorizzazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide di un settore in continua trasformazione. L'inclusione di figure professionali altamente specializzate e l'attenzione verso l'innovazione rappresentano elementi centrali di questa iniziativa. Il nuovo contratto si configura infatti come una piattaforma che definisce un'accezione estesa del BPO ove sono inclusi: Analyst, Strategist, Researcher, Adv expert, Marketing & Communication Manager, UX Architect, UI Expert, Digital Experience Expert, Customer Relationship Manager, Client Data Analyst, Client Process Manager, Innovation Manager, Ai Trainer, Ai Supervisor, Developer, Ai/ML Expert, Data Analyst, Cybersecurity Expert, Legal, HR, People & Clima Manager.
Il contratto collettivo dei Servizi di Business Process Out-Sourcing, Digital Experience e Data Management amplia così i perimetri della sua rappresentanza a tutti i professionisti che si occupano di design, implementazione e gestione dell'interfaccia cittadino-Istituzioni e consumatore-Brand, ma anche prosumer-prosumer, con l'obiettivo di definire un complesso organizzato di intelligenza umana e artificiale, mezzi e sistemi, dediti alla valorizzazione dei dati e alla tutela del lavoro nella società automatizzata di massa.
Le Parti Sociali hanno altresì regolamentato la vocazione per l'innovazione, introducendo un'intera sezione di norme (Allegato 6) nella logica di costruire un percorso di sostenibilità (ESG) reale ed equilibrato per aziende e lavoratori.
Esso si propone di agire in coerenza con ogni tentativo del Legislatore di normare il settore di riferimento, specificando in maniera ancora più dettagliata gli ambiti, le attività, le figure professionali.
In tale quadro, anche alla luce della recente iniziativa parlamentare di definire una prima legislazione di riferimento in materia di organizzazione e funzionamento del settore, di formazione del relativo personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori interessati, le Parti si dichiarano sin da subito disponibili a intervenire per l'aggiornamento del testo contrattuale in linea con le indicazioni provenienti dalle norme di Legge che eventualmente dovessero intervenire dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende operanti in ambito Digital Experience, Comunicazione e Servizi digitali, alle aziende di Data Management, alle aziende di Customer Relation-ship Management (CRM), ai Business Process Outsourcer e ai Call e Contact Center che, nelle diverse forme societarie o associate, operano, a titolo esemplificativo, nei seguenti settori:
1) CRM (Customer Relationship Management):
- Call e Contact Center (In-Bounde Out-Bound).
- Comunicazioni con clientela propria o altrui tramite il sito web dell'azienda, le e-mail, le chat, i materiali di marketing, i social media e altri canali di interazione.
- Strategie di marketing collegate alla fidelizzazione o miglioramento dei rapporti di clientela propria o altrui.
- Studio, definizione, sviluppo e gestione di Customer Experience, Customer Journey Map, Piani di Comunicazione e gestione di clienti propri o altrui.
- Supporto alla raccolta e all'analisi dei dati.
- Servizi di sicurezza, infrastrutture ICT, sviluppo soluzioni di Digital Trasformation.
2) BPO (Business Process Outsourcing) Front-Office multicanale e multilingua:
- Servizio assistenza commerciale Clienti;
- Servizio di supporto tecnico e informatico;
- Servizi di proposizione commerciale e vendita;
- Servizi di analisi di soddisfazione dei clienti;
- Servizi telefonici al cittadino (emergenze, blocco carte, interruzioni di pubblico servizio, ecc___)
- Servizi di supporto al Cittadino nella relazione con la Pubblica Amministrazione
- Servizi di Prenotazioni (Sanitarie CUP, Trasporti, Logistica, ecc.)
2) BPO (Business Process Outsourcing) Back-Office multicanale e multilingua:
- Gestione Richieste Scritte multicanale nazionali ed internazionali;
- Gestione Reclami, Informative, Dispositive multicanale;
- Analisi documentale (Richieste mutui, assicurativi, prestiti, ecc___)
- Gestione processi di pre-fatturazione e fatturazione
- Gestione processi di credito (Rimborsi, compensazioni, ecc.)
- Attivazioni e disattivazioni forniture/servizi;
- Supporto a processi di media ed elevata complessità
- Collaudi sistemi e processi informatici anche con tecnologia di Intelligenza Artificiale
3) Digital Experience
- Gestione ambienti di lavoro digitali
- Gestione dei sistemi di rete
- Gestione della sicurezza
- Assistenza tecnica (help desk e service desk)
- Supporto tecnico
- Test delle applicazioni
- Monitoraggio delle applicazioni
- Analisi tecnica e funzionale
- Mantenimento delle applicazioni
- Sviluppo applicativo
- Sviluppo e gestione applicazioni WEB
- Sviluppo e gestione applicazioni MOBILE
- Sviluppo e gestione applicazioni Blockchain
- Amministrazione dell'infrastruttura e dei sistemi
- Implementazione dei servizi
- Gestione di progetti
- Gestione di servizi
- Gestione della delivery
- Gestione dei sistemi di qualità
- Analisi dei sistemi
- Architettura dei sistemi
- Architettura cloud
- Analisi del business
- Gestione delle strategie digitali
- Gestione delle operazioni applicative
- Gestione dei servizi IT
4) Data Management
5) Data Analytics
6) Data Visualization
7) Data Engineering
8) Modern Data Warehouse & Big Data
9) Master Data Management (MDM)
10) Data Catalog e Metadata Management
11) Data Migration
12) Data Base e Infrastracture Administration
13) Data Governance
14) Data Security
15) Compliance e Privacy
16) Data Science e Machine Learning
17) Ai e Ai generativa
18) Robotic Process Automation
5) Altre Aziende riconducibili alle aree di competenza precedenti.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, le condizioni minime, che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell'ambito di applicazione del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai).
L'applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di aderire all'Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.M.S.), al fine di garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni direttamente erogate dall'Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito denominato anche solo "En.Bi.M.S.", che comprendono:
- l'Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
- il sostegno economico in caso di morte per malattia od infortunio di tutti i Lavoratori cui si applica il presente CCNL e che rientrano nelle previsioni contrattuali;
- i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
- l'accesso al Fondo Interprofessionale, prediligendo il "Fondo Innova" fondato da Anpit-Cisal,
- l'accesso agli Istituti di Solidarietà e alla Previdenza Integrativa;
- l'accesso alle prestazioni dell'Organismo Paritetico Nazionale Confederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all'Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi ai Lavoratori, che fanno parte del trattamento economico complessivo contrattualmente dovuto. In caso d'omissione dei versamenti previsti, il Datore di lavoro sarà comunque tenuto a riconoscere al Lavoratore le prestazioni contrattuali di Assistenza Sanitaria Integrativa al S.S.N., di sostegno, assistenziali e sociali, fermo restando il diritto dell'En.Bi.M.S. di richiedere il versamento delle quote non ancora versate.
L'applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l'iscrizione dell'Azienda a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, con i versamenti delle previste quote Co.As.co. e il regolare versamento dei contributi all'Ente Bilaterale di riferimento.
TITOLO III - CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 3 - CCNL: Decorrenza, Durata ed Efficacia
Il presente Contratto ha validità dal 1º dicembre 2024 e scadrà il 30 novembre 2027, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante P.E.C. o raccomandata A.R. alla controparte, almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s'intenderà tacitamente prorogato d'anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della proroga.
La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovrà pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Le norme del presente CCNL e dei relativi allegati sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti e all'En.Bi.M.S., versando mensilmente le quote previste per ciascun Dipendente. Le parti firmatarie considerano il presente testo contrattuale e tutti gli allegati come norme per loro efficaci e vincolanti.
Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
Art. 8 - Valore delle modifiche e decorrenza
Le modifiche contenute all'interno del presente Accordo sono valide ed efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Le Parti si impegno alla trasmissione del testo del presente Accordo al CNEL entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso.
Art. 4 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
TITOLO IV - CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all'originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo intervenute. Inoltre, nel sito dell'En.Bi.M.S. (www. enbims.it) sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Interpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia e Interpretazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi, nonché ai fini dell'applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, purché regolarmente iscritte all'En.Bi.M.S., potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 6 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici s'impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di Software paghe (Zucchetti, Team System, Centro Paghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
TITOLO V - DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 7 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori a mezzo R.S.A.
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende l'Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta siano loro iscritti o abbiano a loro conferito mandato.
Art. 8 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale
Alla RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
c) l'ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo livello;
d) di prossimità, in caso di crisi dell'Azienda o d'attivazione degli ammortizzatori sociali;
e) di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;
f) degli Accordi sui Controlli a Distanza;
g) degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo Livello.
Art. 9 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 e del precedente articolo 14, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla "RST, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono, nelle aziende rappresentate, le seguenti materie:
a) i diritti d'informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all'Apprendistato;
c) la segnalazione al R.S.P.P. o R.L.S.T. di eventuali problemi riportati dai Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l'analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione:
- di Secondo livello;
- di prossimità, in caso di crisi dell'Azienda o d'attivazione degli ammortizzatori sociali;
- di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
- sui controlli a distanza;
- su altri ambiti demandati al Secondo livello.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all'Archivio Contratti (di Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza dell'Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo.
Art. 10 - Diritti della RSA/RST
Alla RSA/RST che applicano il presente CCNL, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione;
3) di assemblea con i Lavoratori;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di Secondo livello;
5) di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell'unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell'unità in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell'attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d'assemblea sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.
Art. 12 - Diritto d'affissione
La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre all'interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusivamente inerenti a materie d'interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale En.Bi.M.S. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Come previsto dall'art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d'usufruire, pro quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi Sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un'ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall'Organizzazione Sindacale Provinciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Per la loro disciplina, si rinvia all'Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 15 - Trattenuta sindacale
L'Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente all'Accordo di Categoria in Allegato 1).
TITOLO VI - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 16 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Le Parti concordano nel definire cedevole la disciplina Contrattuale Nazionale a favore della Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in quanto "Contrattazione speciale" e unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni alle esigenze aziendali e dei lavoratori su base locale, auspicandone, per questo, un'ampia diffusione, finalizzata esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Art. 17 - Durata e Condizioni della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni, salvo periodi inferiori espressamente previsti dall'Accordo.
Art. 18 - Contrattazione di prossimità
Le Parti riconoscono nella contrattazione di prossimità di cui all'art. 8, D.L. n. 138/2011, conv. dalla L. n. 148/2011, uno strumento importante nell'ottica di predisporre soluzioni contrattuali in grado di consentire il superamento di momenti di crisi o di difficoltà organizzativa delle Aziende che applicano il presente Contratto.
La negoziazione di prossimità dovrà avvenire a livello aziendale o territoriale e rispettare i requisiti di cui alla norma richiamata al comma precedente, con particolare riguardo alle materie espressamente derogabili e la rispetto dei principi e delle tutele desumibili dal dettato costituzionale e dalla normativa euro-unitaria.
TITOLO VII - DIRITTI D'INFORMAZIONE
Art. 19 - Diritti d'Informazione: Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori, s'incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative future e al fine di favorire il raggiungimento d'intese aziendali.
Art. 20 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 25 (venticinque) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 50 (cinquanta) Dipendenti, se operano in più province, ma nell'ambito di una sola regione;
c) 200 (duecento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni;
di norma entro il primo semestre di ciascun anno, a domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle RSA interessate, anche con l'assistenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale cui l'Azienda aderisce, s'incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali. Nell'occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta del Sindacato, le Aziende forniranno informazioni preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali, sui nuovi insediamenti nel territorio e orientate al raggiungimento d'intese.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali e sui nuovi insediamenti nel territorio.
TITOLO VII - REFERENDUM AZIENDALE
Art. 21 - Referendum Aziendale: definizione, oggetto, finalità, efficacia
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i Lavoratori interessati dagli effetti di un Accordo o Bozza di Accordo sottoscritto tra Azienda e RSA/RST, per verificarne la loro effettiva adesione.
Il Referendum Aziendale potrà essere promosso dall'Azienda o dalla RSA/RST costituita nell'ambito delle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al presente Contratto e potrà svolgersi solo fuori dall'orario di lavoro. Il Referendum Aziendale dovrà essere indetto in modo formale, con garanzia d'informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, anche con l'assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.
La Rappresentanza dell'Impresa, in apposito spazio e fuori dall'orario di lavoro, potrà illustrare ai Lavoratori interessati gli obiettivi dell'Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Gli effetti del Referendum saranno solo consultivi ed avranno valore di indirizzo per la discussione del provvedimento tra le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a verifica referendaria.
Art. 22 - Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del Comitato Elettorale
L'indizione del Referendum seguirà la seguente procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi previsti dal CCNL, ponendo all'Ordine del Giorno la presentazione dell'Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l'assistenza del Dirigente esterno del sindacato, illustrerà l'oggetto del Referendum, i modi di svolgimento (condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze necessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati) e gli effetti del risultato.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo scopo di illustrare gli obiettivi dell'accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione referendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla RSA/RST, anche da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti dall'Assemblea per ciascun membro della RSA/RST. Il Lavoratore che avrà ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i risultati del Referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la votazione degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del Comitato sottoscriveranno i già menzionati Verbali, conservandone uno tra gli Atti del Referendum. Un altro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo originale sarà per l'Azienda. Una copia sarà trasmessa all'En.Bi.M.S. per l'inoltro agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA, negli adempimenti di cui ai già menzionati punti da 3. a 6., sia assistita da un Dirigente esterno del/dei Sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 23 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall'Assemblea sindacale di cui al precedente articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di Assemblea sindacale, il "Referendum" tra tutti i Lavoratori interessati, fissandone la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di Allegati e/o di riferimenti.
Art. 24 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della Consultazione
Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia di lavoro (Telelavoro, Lavoro Agile, Lavoro Intermittente, Lavoro somministrato o Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale, determinato, intermittente ecc.), purché siano in forza sia alla data d'indizione che di svolgimento del Referendum.
Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
TITOLO IX - PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLO SVILUPPO DELL'IMPRESA
Art. 25 - Partecipazione dei Lavoratori allo sviluppo dell'Impresa
Ispirandosi all'art. 46 della Costituzione, ed in attuazione della Premessa Contrattuale, le Parti contrattuali intendono promuovere in sede aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della partecipazione dei Lavoratori allo sviluppo dell'Impresa, attraverso:
- la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;
- la Partecipazione, sotto forma di CLUB tematici, a gruppi di lavoro paritetici dedicati al miglioramento di specifici ambiti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il welfare, l'innovazione, la formazione, la Corporate Social Responsabilità, etc____;
- la definizione di premi di produttività collettiva su base Individuale;
- la predisposizione di Accordi di produttività collettiva su base individuale;
- la previsione dell'istituto del re investimento condiviso degli utili aziendali.
Art. 26 - Funzionamento dei Club Tematici
I Club tematici sono gruppi composti da lavoratori delle Aziende che applicano il presente CCNL che si occupano di sviluppare programmi e contenuti volti al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e all'efficientamento dei servizi resi alla Committenza con riferimento a molteplici aspetti della vita aziendale.
I Club sono istituiti con apposito bando interno dell'Azienda, con il quale viene individuato l'ambito tematico di riferimento dei lavori ed i termini e le procedure per candidarsi alla partecipazione. Nel bando l'Azienda indica anche la composizione ed i nomi della commissione paritetica che giudicherà le candidature e individuerà i componenti del Club.
La commissione di cui al comma precedente è composta da almeno tre componenti, di cui uno designato dalle RSA presenti in azienda e decide a maggioranza.
I Club svolgono le attività di ricerca e sviluppo nel tema oggetto di bando nell'arco temporale stabilito dal bando stesso. E possibile la proroga dei lavori 30
del Club su espressa approvazione dell'Azienda, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo precedente. In questo caso, l'Azienda può disporre la sostituzione dei componenti indicendo nuovo e separato bando.
I Club svolgono le attività secondo un programma formulato dai componenti dello stesso e preventivamente approvato dai vertici Aziendali. Esso può impegnare anche l'orario lavorativo dei lavoratori che li compongono per una quota non superiore al 30% dell'orario normale di lavoro settimanale, salvo deroga dei vertici Aziendali.
Le attività del Club si svolgono di regola nei locali aziendali, secondo le disponibilità fornite dall'Azienda. E ammesso lo svolgimento presso altre sedi o anche da remoto ma solo per la quota di lavoro che non occupi l'orario di lavoro o in presenza di espressa autorizzazione dei vertici Aziendali.
Art. 28 - Benefici per i lavoratori che partecipano ai Club
Ai lavoratori che partecipano alle attività dei Club ed eccellono nella realizzazione del progetto di lavoro, l'Azienda riconoscerà un premio individuale o collettivo per il team di lavoro commisurato all'impatto innovativo ed ai benefici tratti dai risultati raggiunti dai lavori svolti. Il premio è composto da una parte fissa, indicata nel bando di indizione della procedura ed erogata solo in caso di conclusione effettiva dei lavori con una proposta innovativa, ed una parte variabile, la cui erogazione è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Azienda in base alla qualità dei risultati raggiunti. La quota fissa è erogata entro 3 (tre) mesi dalla conclusione dei lavori. La quota variabile è erogata entro 6 (sei) mesi dalla conclusione dei lavori, termine entro il quale deve pervenire ai lavoratori che compongono il Club le motivazioni dell'eventuale decisione di non riconoscere tale quota variabile.
La partecipazione al Club, in caso di effettiva conclusione dei lavori del gruppo ed a prescindere dalla valutazione dei benefici conseguiti dall'Azienda, sarà considerata dalle Aziende come titolo di preferenza per il conseguimento di promozioni di carriera, per il coinvolgimento dei lavoratori che vi hanno preso parte in eventi di formazione professionale straordinaria ed ulteriore rispetto a quella obbligatoria o per delegare i lavoratori in questione a rappresentare l'Azienda in eventi pubblici, quali convegni e meeting anche di rilievo internazionale.
Art. 29 - Reinvestimento condiviso degli utili d'impresa
Le Parti condividono l'opportunità di delineare all'interno del presente Accordo Nazionale nuovi percorsi che consentano la partecipazione dei lavoratori agli utili di esercizio, tramite la predisposizione di Accordi di Secondo Livello, da siglarsi con le RSA o con le RST delle associazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Nazionale, che fissino condizioni e regole per l'attivazione di tale istituto.
In particolare, tramite gli Accordi di cui al comma precedente le Aziende potranno dedicare una somma pari ad almeno il 5% degli utili di esercizio dell'anno contabile precedente risultanti dalla visura camerale depositata, al "Fondo di partecipazione", appositamente istituito e gestito da un Comitato composto a maggioranza da rappresentanti dei lavoratori dipendenti dell'Azienda, eletti su base democratica contestualmente all'elezione delle RSA, e da rappresentanti dell'Azienda.
Il già menzionato Comitato potrà essere costituito, nel caso di Aziende sino a 500 dipendenti, da massimo 5 componenti, di cui 3 eletti dai lavoratori.
In caso di Aziende con oltre 500 dipendenti e meno di 2.000 dipendenti, il Comitato sarà composto al massimo da 7 persone, di cui 4 eletti dai lavoratori. Per le Aziende con almeno 2.000 dipendenti il Comitato è composto da massimo 9 componenti, di cui 5 eletti dai lavoratori.
I proventi del già menzionato Fondo sono utilizzati, su decisione del Comitato indicato al comma precedente, esclusivamente per l'adozione di iniziative volte al miglioramento delle condizioni lavorative del personale dell'Azienda, come ad esempio l'incremento degli strumenti di welfare individuale e/o collettivo, l'organizzazione di esperienze di consolidamento del team building o eventualmente anche la liquidazione pro quota ai lavoratori delle somme accantonate.
Nell'Accordo di Secondo Livello di cui al presente articolo le Parti dovranno regolare i diritti di informativa ai lavoratori o alle RSA/RST firmatarie dell'Accordo stesso circa gli utili conseguiti nonché disciplinare i modi di esercizio di tali diritti.
TITOLO X - WELFARE CONTRATTUALE
Art. 30 - Welfare Contrattuale, costituzione
Con l'applicazione del presente CCNL, le Parti concordano un "Welfare Contrattuale" obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successivamente definito.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale avranno come beneficiari tutti i Lavoratori e saranno erogate anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l'En.Bi.M.S., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell'Ente Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.
In alternativa a quelle convenzionate con l'Ente Bilaterale, potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando la garanzia degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo articolo.
Art. 31 - Welfare Contrattuale, importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l'importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:
1) Valori di Welfare Contrattuale:
Il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/01 di ogni anno, il Welfare Contrattuale maturato per l'anno precedente e pari ai valori sottoindicati:
Livello | Importo |
Dirigente | 2.600/anno |
Quadro | 250 / anno in quote mensili |
Altri lavoratori | 180/anno in quote mensili |
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all'atto dell'accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l'erogazione annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di assunzione/cessazione del Lavoratore, in corso d'anno, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
2) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale (con quota riparametrata sul rapporto tra l'orario contrattuale e l'orario di lavoro a tempo pieno); lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori "Agili'. Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
3) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell'Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, l'Azienda s'impegna a garantire ai Lavoratori solo l'invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.
4) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l'attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che l'utilizzo contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi previste. I valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.
5) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale
- Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr. art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. "TUIR")
- Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12 "TUIR"
- Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei valori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.M.LS.. o la diversa piattaforma individuata dal Contratto di Secondo Livello o dal Regolamento aziendale. Su scelta del Lavoratore, potranno essere favorevolmente destinati alla Previdenza Complementare.
6) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare, coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di Secondo livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione delle future modifiche dell'art. 51 TUIR:
1) Per Opere e servizi per finalità sociali
- Check up medici
- Visite specialistiche
- Cure odontoiatriche
- Terapie e riabilitazione
- Sportello ascolto psicologico
- Assistenza domiciliare
- Badanti
- Case di riposo
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
- Asili nido
- Servizi di baby-sitting
- Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore
- Università e Master
- Libri di testo scolastici e universitari
- Doposcuola o Pre-scuola
- Buoni pasto e mensa scolastica
- Scuolabus o gite didattiche
- Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua italiana per bambini stranieri ecc.)
3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
- Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
- Spese per frequentazione di ludoteche
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
- Badanti
- Assistenza domiciliare
- Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)
- Case di cura
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici
6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa):
- Buoni spesa per generi alimentari
- Buoni spesa per acquisti vari
- Buoni carburante
- Ricariche telefoniche
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento pensione).
Art. 32 - Welfare Aziendale, costituzione
L'Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il Welfare Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti. Anche tale Welfare sarà esente da contribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51, TUIR.
Il Welfare aziendale potrà essere erogato ai sensi del n. 6 del precedente articolo, allo stesso modo e con gli stessi sistemi del Welfare contrattuale.
Art. 33 - Premio di Produttività collettivo erogato su base individuale: nozione
Le Parti, al fine di incrementare il reddito dei Lavoratori in modo compatibile con i risultati aziendali, dichiarano la reciproca volontà di ampliare le forme di retribuzione premiante con porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi di produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa ed innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La regolamentazione del Premio è rimessa alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello, la quale agirà nel rispetto dei principi generali delineati nel presente Contratto.
Art. 34 - Premio di Produttività collettivo erogato su base individuale: principi generali
Per l'applicazione della tassazione agevolata, come previsto dalle norme attualmente in vigore in materia di premio di risultato, alle somme la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, la Contrattazione Aziendale stabilisce l'indicatore di misurazione degli incrementi, individuando un obiettivo periodico (c.d. "target"), su categorie omogenee di lavoratori, che costituisce il parametro per attribuire il relativo premio al singolo lavoratore che ha raggiunto il target e per misurarne l'importo.
Le Parti concordano che ai fini della creazione di un sistema premiante per la produttività, sarà possibile ricorrere ai dati forniti da applicativi tecnologici informatici in grado di verificare i livelli di produttività individuale, parametrati ai target della categoria.
Tali applicativi, per poter essere validamente impiegati nell'ambito dei rapporti di lavoro in Azienda, dovranno essere preventivamente autorizzati con accordo sottoscritto con le RSA, ed in mancanza con le RST, delle organizzazioni firmatarie del presente accordo e la loro installazione dovrà essere anticipata da apposita informativa ai lavoratori in materia di privacy e trattamento dei dati personali.
L'impiego della strumentazione tecnologica di cui al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto delle regole di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. ed al solo ed esclusivo fine del calcolo del Premio di Produttività. È espressamente escluso l'utilizzo dei dati prelevati ai sensi dei commi precedenti a fini disciplinari.
Il Premio di Produttività di cui al presente articolo è di regola previsto con periodicità trimestrale e l'accordo aziendale che lo istituisce deve essere sottoscritto previa negoziazione da avviarsi entro 9 (nove) mesi dall'adozione del presente Contratto da parte dell'Azienda.
Le somme erogate a titolo di Premio di Produttività sono da intendersi onnicomprensive di ogni voce accessoria ed indiretta (ferie, permessi, TFR, 13ma mensilità etc.) ed è ammessa la possibilità di convertire i relativi importi individuali in strumenti di welfare.
Le Aziende che entro i 9 (nove) mesi dall'adozione del presente Contratto non avviano le negoziazioni per l'accordo di secondo livello di cui al presente articolo non possono effettuare i controlli individuali sulla produttività e dovranno erogare un importo pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro annuali aggiuntivi in Welfare Contrattuale, da proporzionare in base all'orario di lavoro del singolo lavoratore ed ai mesi di presenza in forza nell'anno. Saranno considerati mesi interi quelli in cui il lavoratore sia presente ed in servizio per almeno 15 giorni.
Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
Art. 7 - Correzioni ed integrazioni a singole disposizioni contrattuali
L'art. 34, co. 7, è sostituito come segue: "Le Aziende che entro i 9 (nove) mesi dall'adozione del presente Contratto non avviano le negoziazioni per l'accordo di secondo livello di cui al presente articolo non possono effettuare i controlli individuali sulla produttività e dovranno erogare ad ogni lavoratore un importo retributivo lordo pari a 250,00 (duecentocinquanta/00) euro annuali, da pagarsi in una sola soluzione e da proporzionare in base all'orario di lavoro del singolo lavoratore ed ai mesi di presenza in forza nell anno. Saranno considerati mesi interi quelli in cui il lavoratore sia presente ed in servizio per almeno 15 giorni".
[___]
Art. 35 - Accordo di produttività individuale
Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, le Parti, nell'ottica di favorire uno sviluppo progressivo e costante della professionalità dei propri dipendenti, riconoscono la possibilità per i Lavoratori di fornire spontaneamente al proprio Datore di Lavoro i dati sulla produttività individuale.
In tali casi il Lavoratore potrà manifestare tale intenzione al Datore di Lavoro con il quale sottoscriverà un apposito accordo individuale di produttività, in base al quale, ferme restando tutte le garanzie in materia di trattamento dei dati personali, il lavoratore trametterà mensilmente i report analitici della sua produttività individuale e, conseguentemente, con l'aiuto del Datore di Lavoro, monitorerà i suoi progressi e l'evoluzione della propria professionalità. Egli, inoltre, potrà accedere ad una serie di benefici di seguito elencati:
1) richiedere l'attivazione di appositi percorsi formativi specialistici o richiedere supporto tecnico e tecnologico specifico per adeguare il proprio livello di competitività a quello dei colleghi di pari mansione, così da concorrere con equità al conseguimento del premio di produttività individuale;
2) condividere, sempre nel rispetto delle regole sulla privacy, il proprio profilo e le proprie competenze e abilità con le altre Aziende che applicano il presente Contratto e che aderiscono al progetto di condivisione dei dati sulla produttività, tramite l'inserimento degli stessi dati in una Open Data Platform che favorisce la continuità occupazione e l'incremento delle competenze e delle abilità professionali;
3) ricevere aggiornamenti continui rispetto alle competenze più ricercate nel settore di riferimento, al fine di richiedere aggiornamenti e riqualificazioni per aumentare l'aderenza del proprio profilo alle esigenze del mercato del lavoro, eventualmente anche tramite i protocolli di interoperabilità che agganciano l'Open Data Platform alle banche dati dei Centri per l'Impiego e simili.
4) accedere al premio di produttività individuale anche in assenza dell'apposito accordo di secondo livello di cui agli articoli precedenti.
Il Lavoratore potrà recedere dall'accordo di produttività individuale in qualsiasi momento, anche senza preavviso, con comunicazione in forma scritta al proprio Datore di Lavoro. In caso di recesso egli perderà il diritto ad accedere ai benefici di cui al presente articolo, salvo quelli già maturati e percepiti.
Il Datore di Lavoro può recedere dall'accordo di produttività individuale solo con preavviso di almeno 1 (un) mese. In tal caso, restano dovuti al lavoratore le quote di premio eventualmente maturate per i periodi di vigenza dell'accordo da cui il Datore ha esercitato il recesso.
TITOLO XII - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 36 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a Tempo Parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi "orizzontale" e "verticale" sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati (riposi sostitutivi);
d) per gli "over 63" quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 37 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L'instaurazione del rapporto di lavoro a Tempo Parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto per la generalità dei Lavoratori, i seguenti elementi:
1) l'indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, salvo quanto previsto all'Art. 44 sul lavoro a tempo parziale c.d. "turni-stico";
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese e/o, nel Tempo Parziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell'anno);
3) l'accettazione delle Clausole Elastiche, comprendenti l'eventuale previsione concordata della possibilità d'intensificazione in particolari periodi dell'anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell'orario di lavoro ovvero di modificare l'orario delle fasce previste per i lavoratori con tempo parziale c.d. "turnistico".
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purché essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell'orario di lavoro potranno essere definiti con Accordo aziendale.
Art. 38 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere proporzionati all'orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel periodo che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto dallo specifico Titolo. In caso di esclusione dalla Gestione Speciale dell'En.Bi.M.S., il Lavoratore a Tempo Parziale avrà diritto all'indennità sostitutiva pari ad euro 0,023 per ogni ora ordinaria lavorata.
Art. 39 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l'orario parziale pattuito con il Lavoratore e l'orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal presente CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l'esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d'intensificazione dell'attività, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare con le maggiorazioni di seguito previste.
Premesso tutto quanto sopra, il lavoro supplementare richiesto, salvi i casi di giustificato motivo o forza maggiore documentalmente comprovabili, è obbligatorio se motivato da:
- necessità, sia saltuarie che ricorrenti, derivanti da incrementi dei volumi di attività;
- sostituzione di personale dipendente assente per qualsiasi causa, fatta eccezione per il caso di sciopero;
- emergenze nazionali o territoriali collegate ai particolari servizi resi alla Committenza;
- comprovabili esigenze di natura organizzativa o produttiva.
Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
a) Descrizione del Lavoro Supplementare | Maggiorazione | |
A | Fino all'orario contrattuale a tempo pieno | 15% |
B | In regime notturno o in giorno festivo | 19% |
C | In regime notturno e festivo | 25% |
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il lavoro supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei permessi, delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
Art. 1 - Modifiche all'art. 39 "Tempo parziale: lavoro supplementare".
La tabella prevista all'art. 39 è sostituita con la seguente:
a) Descrizione del Lavoro Supplementare
Maggiorazione
A
In regime ordinario nei limiti del 25% dell'orario settimanale
15%
B
In regime ordinario per le ore eccedenti il 25% dell'orario settimanale e sino a concorrenza dell'orario contrattuale a tempo pieno
18%
C
In regime notturno o in giorno festivo
19%
D
In regime notturno e festivo
25%
Art. 7 - Correzioni ed integrazioni a singole disposizioni contrattuali
[___]
All'art. 39 è inserito, di seguito al comma 3, il seguente comma: "Le ore di lavoro supplementare posso essere richieste, oltre il normale Orario giornaliero ridotto, entro il limite massimo giornaliero previsto per il lavoro a tempo pieno. Nelle giornate in cui non è prevista prestazione di lavoro, le ore di supplementare possono essere richieste anche al di fuori dei periodi predeterminati con il contratto individuale".
[___]
Art. 40 - Tempo Parziale: lavoro straordinario
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere eccezionalmente richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che, in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni di cui all'art. 168, tabella 2.
Art. 41 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche
Nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, s'intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e quelle che permettono di variare temporaneamente in aumento la prestazione lavorativa.
Il Datore di lavoro, per esigenze aziendali, ha facoltà di variare la collocazione temporale dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore o, in caso di part-time c.d. "turnistico", di variare l'orario della fascia o delle fasce oraria indicate nel contratto di assunzione, alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 2 (due) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione oraria del 15% (quindici%) per ogni ora di lavoro non ricadente nella fascia oraria contrattuale concordata al momento dell'assunzione, maggiorazione già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
Il Datore di lavoro, sempre per esigenze aziendali, ha altresì la facoltà di variare in aumento la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 2 (due) giorni lavorativi. Il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
Il consenso alle Clausole Elastiche, già espresso dai Lavoratori, potrà essere da essi revocato solo nei seguenti casi:
- lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessita di assistenza;
- presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente portatore di handicap;
- lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che precedono le prove di esame.
Tali condizioni potranno essere modificate in sede di assunzione nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata l'accettazione del Dipendente. E in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi, comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 10 (dieci) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Verbale integrativo 30/01/2025 (Decorrenza 30/01/2025)
Art. 7 - Correzioni ed integrazioni a singole disposizioni contrattuali
[___]
All'art. 41, co. 2,. è sostituito conte segue: "Il Datore di lavoro, per esigenze aziendali, ha facoltà di variare la collocazione temporale ed aumentare la durata dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore o, in caso di part-time c.d. "turnistico", di variare la collocazione temporale ed aumentare la durata l'orario della fascia o delle fasce orarie indicate nel contratto di assunzione, alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi
b. riconoscendo una maggiorazione della retribuzione oraria del 15% (quindici %) per ogni ora di lavoro non ricadente nella fascia oraria contrattuale concordata al momento dell'assunzione, maggiorazione già comprensiva dell incidenza sugli istituit retributivi indiretti e differiti.
c. al verificarsi delle seguenti causali:
- aggiudicazione di una nuova commessa o apertura di una nuova unità produttiva o sede organizzativa;
- variazioni dei volumi di servizio sulla commessa a seguito di richiesta non preventivabile del cliente;
- esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione, del posto;
- altre ipotesi specifiche indicate dalla contrattazione di secondo livello.
d. rispettando il limite massimo di aumento dell'orario concordato pari al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale".
L'art. 41, co. 3, è soppresso.
[___]
Art. 42 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura o per pensionamento
Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all'Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015).
In tal caso, quando vi sia l'accordo o l'approvazione aziendale, il Datore ed il Lavoratore, dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge.
Anche a questi Contratti, per gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 43 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori a Tempo Parziale dovranno essere computati in proporzione all'orario concordato contrattualmente, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
Art. 44 - Lavoro a Tempo Parziale Turnistico
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. 81/2015, l'indicazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Considerata la peculiarità dell'attività lavorativa nel settore del CRM/BPO, caratterizzata da una elevata flessibilità dei servizi richiesti dalla Committenza, le Parti concordano che l'Azienda potrà indicare nella lettera di assunzione le possibili fasce orarie in cui si collocherà la prestazione di lavoro, a condizione che la combinazione delle fasce predette non copra l'intero arco temporale della giornata solare (h24).
A fronte di tale modalità di articolazione dell'orario di lavoro, verrà erogata ai lavoratori a tempo parziale turnisti un'indennità mensile di euro 25,00 (venticinque/00), comprensivo degli istituti diretti e indiretti.
L'indicazione al lavoratore del turno di lavoro settimanale e, quindi, del relativo orario da coprire all'interno delle fasce orarie contemplate nella lettera di assunzione, deve avvenire con un preavviso di almeno 2 (due settimane) rispetto all'inizio del turno comunicato. Tale anticipata visibilità permette all'Azienda e ai Lavoratori una corretta e serena pianificazione dei turni e, conseguentemente, al lavoratore di organizzare il tempo libero residuo da dedicare alla vita privata o ad altro lavoro.