S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 14/07/2016
CALL CENTER - CONFCOMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 14/07/2016*
per la disciplina della collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici
Ipotesi di accordo 14/07/2016 che disciplina l'intero articolato contrattuale
Decorrenza: 14/07/2016
Scadenza: 31/12/2018
Roma, 14 luglio 2016
TRA
Ancic
Asseprim
Assintel
Federtelservizi
con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia, nelle persone del Responsabile del Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni sindacali, e la presenza di Confcommercio - Milano
E
FILCAMS - CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS - UIL,
NIDIL - CGIL,
Premesso che:
1) Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Il decreto ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.
2) L'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto ha disposto che, a far data dal 1º gennaio 2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
3) Il legislatore delegato, al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione di cui al comma 1 andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
4) L'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 25 giugno