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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Call Center - Confcommercio

Call Center - Confcommercio

CODICE CNEL: V154

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/07/2016

CALL CENTER - CONFCOMMERCIO

 

Testo consolidato del CCNL 14/07/2016*

per la disciplina della collaborazioni coordinate e continuative per call center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici

Ipotesi di accordo 14/07/2016 che disciplina l'intero articolato contrattuale

Decorrenza: 14/07/2016

Scadenza: 31/12/2018

 

Verbale di stipula

 

Roma, 14 luglio 2016

TRA

Ancic

Asseprim

Assintel

Federtelservizi

con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia, nelle persone del Responsabile del Settore Lavoro, Contrattazione e Relazioni sindacali, e la presenza di Confcommercio - Milano

E

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS - UIL,

NIDIL - CGIL,

 

Premesso che:

1) Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Il decreto  ha  apportato  novità  sostanziali  alla  regolamentazione  previgente  in  materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.

2) L'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto ha disposto che, a far data dal 1º gennaio 2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

3) Il legislatore delegato, al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione di cui al comma 1 andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

4) L'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data del 25 giugno