CCNL in vigore
BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 25/10/2013
per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali
Decorrenza: 01/06/2013
Scadenza: 28/02/2023
CCNL 25/10/2013 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
- Accordo di rinnovo 16/04/2018 (Decorrenza 01/03/2018)
- Accordo di rinnovo 09/04/2019 (Decorrenza 01/03/2019)
- Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
- Accordo di rinovo 09/02/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Oggi, 25 ottobre 2013
tra:
- UNITAL (Unione Italiana Arredi-Legno), con l'assistenza della CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa);
e
- la FeNEAL - UIL, rappresentata dal Segretario Nazionale.
- la FILCA - CISL, rappresentata dal Segretario Nazionale;
- la FILLEA - CGIL, rappresentata dal Segretario Nazionale;
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
Verbale di stipula
Il 18 aprile 2017, in Roma,
tra
UNITAL - CONFAPI
e
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
FENEAL-UIL
è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali
Accordo di rinnovo 16/04/2018 (Decorrenza 01/03/2018)
Verbale di stipula
Il giorno 16 aprile 2018, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 18 aprile 2017 per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si sono incontrate ed hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a valere dal 1º marzo 2018 sulla base della tabella allegata.
Accordo di rinnovo 09/04/2019 (Decorrenza 01/03/2019
Verbale di stipula
Il giorno 9 aprile 2019, in applicazione di quanto previsto dal CCNL 18 aprile 2017 per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, UNITAL-CONFAPI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL si sono incontrate ed hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a valere dal 1º marzo 2019 sulla base della tabella allegata:
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Verbale di stipula
Il 31/05/2021 in collegamento in teleconferenza,
TRA
Unital Confapi
E
FenealUil
Filca Cisl
Fillea Cgil
si è convenuto il presente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali, scaduto il 31 maggio 2019.
Il giorno 9 febbraio 2022, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL 31 maggio 2021 Unital/ Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil , ai sensi di quanto previsto dall'art. 34, 5º comma, le parti firmatarie si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi [___]
a) È volontà delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.
b) Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo. In quest'ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U./R.S.A. (di cui all'art. 4, Parte prima del vigente CCNL) a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare, per il periodo di validità il contratto generale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura contrattuale su due livelli: nazionale e di 2º livello.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha durata triennale;
Un secondo livello di contrattazione, di norma aziendale od alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi della durata triennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine comunque di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale.
La contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potrà avere luogo con la comune finalità di:
1) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;
2) un'effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;
3) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.
c) Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.
Il secondo livello di contrattazione sarà di norma aziendale e alternativamente potrà avere carattere territoriale. In tal caso la contrattazione avrà carattere esclusivamente di natura sperimentale, qualora le parti esprimano di concerto la propria disponibilità a procedere nella negoziazione e non potrà avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e la R.S.U.
d) Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.
e) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni datoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Considerata la prassi esistente, e con la precisazione di cui al punto c) della presente premessa, la contrattazione di livello aziendale esclude ed inibisce la contrattazione di livello territoriale e, viceversa, la contrattazione di livello territoriale esclude ed inibisce il livello di contrattazione aziendale; di questo si rendono garanti UNITAL, FILCA, FILLEA e FENEAL, nelle rispettive articolazioni di Organizzazione nazionale, territoriale ed aziendale.
f) Le parti procederanno ad un esame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di Legge, alle modifiche necessarie per le parti obsolete ed a eventuali riscritture che ne consentano una migliore comprensione.
g) Vengono recepiti, nel presente CCNL i sotto elencati accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL:
9 febbraio 2010 in materia di "Apprendistato professionalizzante";
26 luglio 2011 in materia di "Certificazione della malattia";
20 settembre 2011 in materia di "Rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità";
20 aprile 2012 in materia di "Rappresentanza";
20 aprile 2012 in materia di "Apprendistato";
23 luglio 2012 in materia di "Sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" e Intesa applicativa dello stesso sottoscritto in data 28 dicembre 2012;
18 settembre 2012 in materia di "Dimissioni e risoluzioni consensuali";
9 maggio 2013 in materia di "Detassazione per il 2013".
Eventuali accordi interconfederali e/o intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
Con l'accordo interconfederale del 20 aprile 2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei cc.cc.nn.l. A tale accordo interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
h) La presente premessa è parte integrante del CCNL
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento.
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tomaie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parli in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del Mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuolaio, rivestimenti di baschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foghe e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, melacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc. ___
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali,
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Sfera di applicazione - legno, sughero, mobile e arredamento
___Omissis____
Carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, tende e ogni altra schermatura solare e relativa posa in opera - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari e relativa posa in opera - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili;
___Omissis___
Parte prima - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
L'UNITAL, la FENEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.
Ferme restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.
Art. 1 - Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali
1. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.
Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.
Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla Legge.
Le parti esamineranno entro il 31/12/2010, a livello territoriale, la possibilità di pattuire la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-sistema.
In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.
Il Comitato paretico di area-sistema si costituirà, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.
Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti interessate, potrà costituirsi nelle regioni con significativa presenza del settore legno-mobile-arredamento nel caso in cui nelle predette regioni non vengano costituiti Comitati paritetici a livello di distretto o di aree-sistema.
2. Comitato paritetico nazionale
Il Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato.
La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà attuare quanto previsto al 3º comma dell'art. 8 della Parte settima.
Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sulla formazione professionale e formazione continua.
In particolare, la Commissione bilaterale paritetica definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.
Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente;
- analisi e monitoraggio delle linee-guida per agevolare la contrattazione di secondo livello;
- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;
- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalità, indirizzi ed obiettivi perseguiti.
Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato ente, agenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31/12/2014.
Il "soggetto attuativo", sulla base di quanto sarà definito dalle parti firmatarie del presente CCNL, predisporrà la propria attività avvalendosi delle eventuali risorse economiche che si renderanno disponibili dalla legislazione esistente (nazionale, regionale e comunitaria) ed inoltre potrà avvalersi di piani di fattibilità, anche tramite azioni di sistema, legate a specifiche iniziative derivanti da azioni riferite alla formazione rivolta al settore legno, utilizzando bandi specifici che i Fondi (FAPI) potranno, a tal scopo, predisporre. Il Comitato paritetico potrà essere finanziato attraverso un contributo, a carico delle imprese, il cui importo non dovrà essere superiore a euro 0,25 (mese) per addetto. Le parti costituenti (UNITAL-CONFAPI, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, FILLEA-CGIL) ne dovranno definire le modalità attuative e la decorrenza entro il 31-12-2015.
L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato paritetico nazionale. Entro il mese di dicembre 2014 saranno definite le modalità costitutive ed operative dei Comitati di distretto e di area-sistema.
Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre designati dall'UNITAL e tre da FENEAL, FILCA, FILLEA. La sede del Comitato è stabilita presso la CONFAPI - via della Colonna Antonina, 52 - Roma.
La Presidenza del Comitato è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA, che saranno indicati entro il 31 dicembre 2014.
Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'Osservatorio.
Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.
Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema centrale per la competitività delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.
Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise tramite il Comitato paritetico nazionale:
- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle piccole e medie imprese CONFAPI-CGIL-CISL-UIL;
- a CONFAPI, CGIL, CISL e UIL.
Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.
Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di eventuali proposte per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle istituzioni, alla FSC ed alla PEFC, tramite il Comitato paritetico nazionale, di individuare un tavolo di confronto che affronti prioritariamente:
- il "sistema bosco e suoi derivati";
- un sistema di qualità nazionale.
SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano poste in essere politiche economiche adeguate.
Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- salute e sicurezza del personale;
- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;
- impatto sulle comunità locali;
- monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;
- valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;
- orientamento verso le lavorazioni di qualità;
- il rispetto delle norme di Legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprio ruolo nel pieno rispetto delle regole;
- rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale e delle norme antiriciclaggio;
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso sul tema della responsabilità sociale, le parti convengono la predisposizione di un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa ed il codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni al fine di conseguire comportamenti eticamente rilevanti e definendo con chiarezza e trasparenza i valori ai quali le parti richiamano sia le aziende che i lavoratori del settore.
NOTA A VERBALE
Unital afferma la disponibilità ad aprire un confronto con OLMA.
Conseguentemente, le parti sottoscriventi il presente accordo si impegnano ad una verifica presso OLMA al fine di definire possibili sinergie, competenze ed incarichi tra Cpn ed OLMA stesso.
3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema
I Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del Comitato paritetico nazionale e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.
Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato paritetico nazionale.
I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.
I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla UNITAL e tre da FENEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive articolazioni territoriali.
La Presidenza dei Comitati è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.
Uno di essi sarà designato dall'UNITAL e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.
4. Informazioni a livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l'UNITAL fornirà a FeNEAL, FILCA e FILLEA territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:
- stato e prospettive produttive;
- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;
- prospettive di nuovi insediamenti industriali;
- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;
- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio;
- andamento della contrattazione di secondo livello.
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dall'UNITAL, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla R.S.U. ed alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in merito a:
- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale - in valori assoluti - per sesso e per grandi classi di età e suoi prevedibili sviluppi, nonché le indicazioni quantitative e qualitative con le quali l'azienda intende farvi fronte e le indicazioni circa le modalità di assunzione nel rispetto delle leggi vigenti.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di Legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 50 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive R.S.U.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
6. Livello di gruppo
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 250 dipendenti, assistite dall'API nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno alle R.S.U., assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- struttura occupazionale/tipologie d'impiego con particolare riferimento a: suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;
- responsabilità sociale e d'impresa.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di Legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
Art. 1
(omissis)
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre
5040 dipendenti, assistite dalle sedi territoriali di Confapi, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla RSUed allaeventualmente assistite da FILLEA, FILCA e FeNEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della RSU, in merito a:- stato e prospettive produttive;
- previsioni per il mercato interno e/o esterno;
- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;
- struttura occupazionale/ tipologie di impiego con particolare riferimento a : suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e prevedibili sviluppo dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;
- responsabilità sociale d'impresa;
- agli appalti che comportino significativo cambiamento a livello aziendale.
La Direzione aziendale fornirà informazioni alla RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di Legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU ovvero alle OO.SS. territoriali in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.
Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 40 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive RSU.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
6. Livello di gruppo
Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti, assistite dall'Associazione territoriale Confapi nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, forniranno alle R.S.U., assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
- struttura occupazionale/tipologie d'impiego con particolare riferimento a: suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;
- responsabilità sociale e d'impresa
La Direzione aziendale fornirà informazione alle RSU in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.
Nel rispetto delle normative di Legge vigenti nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla RSU. Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sul'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
7. Decentramento, ristrutturazioni, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le aziende con più di 75 dipendenti forniranno preventivamente informazioni alla RSU e, tramite
la Sezioneterritoriale l'UNITALle Organizzazioni territoriali di Confapi al Sindacato territorialmente competente, sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla base occupazionale nello specifico:
-l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;
-la localizzazione del decentramento;
-la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;
-eventuali appalti (nel comparto della nautica).
- Operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- Operazioni dì scorporo o di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione;
L'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti
chiederannoinseriranno l'obbligo da parte delle aziende esecutrici/appaltatrici di applicare le norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 1 - Comitati Paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali.
___Omissis___
2. Comitato Paritetico Nazionale - Informazioni a livello nazionale.
Il Comitato Paritetico Nazionale gestisce al suo interno l'osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.
Nel Comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione Bilaterale Paritetica sull'apprendistato.
La Commissione Bilaterale Paritetica sull'apprendistato può definire orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.
Nel Comitato Paritetico Nazionale si costituisce la Commissione Bilaterale Paritetica sulla formazione professionale e formazione continua.
In particolare, la Commissione Bilaterale Paritetica può definire orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.
Il Comitato Paritetico Nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:
- stato e andamento economico;
- prospettive produttive del settore e dei comparti;
- prospettive di sviluppo e loro limiti;
- prospettive degli investimenti;
- analisi della struttura di impresa per comparti;
- analisi delle aree sistema;
- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;
- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;
- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;
- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;
- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;
- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;
- politica della materia prima;
- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;
- coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente.
rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;
- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
- in materia di Welfare: le imprese e le organizzazioni sindacali, inserite in un contesto territoriale, utilizzando la contrattazione di 2º livello devono assumere, con la comunità, un rapporto di interazione diretta, nell'impatto delle attività industriali. Inoltre devono occuparsi delle problematiche territoriali attraverso modalità virtuose, grazie alla collaborazione e alla socializzazione. Vanno pertanto promosse forme di "Welfare di Prossimità" verso Associazioni di Volontariato Sociale che svolgano attività nel territorio, nonché azioni di Welfare Generativo.
- promuoverà azioni dirette alla diffusione e sostegno relativamente a responsabilità sociale e sviluppo sostenibile quale valore aggiunto per le imprese, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori, al fine di determinare possibili azioni condivise tra gli stakeholder, le Istituzioni e, ulteriormente, verso le problematiche del territorio.
-
L'OBLII Comitato Paritetico sarà inoltre promotore di progetti di studio sulle diverse modalità di introduzione dello sviluppo sostenibile in ambito energetico, di riciclo, di gestione rifiuti e riduzione e riutilizzo scarti. Promuoverà inoltre, valorizzando anche esperienze virtuose, azioni di consulenza, formazione e agevolazione nella riconversione delle produzioni.- Avrà, infine, una funzione di promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
Annualmente, le parti si incontreranno per valutare l'andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
Il Comitato paritetico nazionale andrà costituito entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL.
___Omissis___
2 Bis. Commissione nazionale e paritetica per le "Pari Opportunità", (sostituisce quanto previsto dall'art. 10 del vigente CCNL).
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "Pari Opportunità" composta pariteticamente da 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno-arredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei Programmi di azione della Unione Europea e delle disposizioni di Legge emanate in materia di pari opportunità.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o comunque su richiesta di una delle parti. Sarà presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un Rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
___Omissis___
3. Comitato paritetico regionale, di Distretto e di Aree-Sistema.
___Omissis___
4. Informazioni a livello territoriale
___ Omissis___
5. Informazioni a livello aziendale
Le aziende che occupano nel complesso oltre
4030 dipendenti, assistite dalle Strutture Territoriali di CONFAPI, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla R.S.U. eventualmente assistite da FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in merito a:
___Omissis___
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
FORESTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO
L'UNITAL è impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle Istituzioni preposte, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.
Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 2 - Assemblea
___Omissis___
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
___Omissis___
Art. 3 - Rappresentanze sindacali unitarie
1. Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL, FILCA e FILLEA in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria (di seguito denominata R.S.U.).
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al CCNL, l'iniziativa può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non firmatarie del CCNL stesso.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del presente contratto, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi della norma sopra menzionata.
2. Composizione della R.S.U.
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti della R.S.U.
Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti.
4. Compiti e funzioni
La R.S.U. sostituisce le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL del 25 marzo 1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e contrattuali.
La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL
5. Permessi
Il monte ore annuo come sopra determinato viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 della Legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna, laddove esistente.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruito per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alla Direzione aziendale la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore dalla R.S.U., indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
6. Durata e revoca della R.S.U.
I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.
Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La R.S.U. decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i lavoratori, aventi diritto al voto, un numero di firme a favore della revoca, superiore al 50% dei lavoratori stessi.
7. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le Associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, da inviare altresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l'espletamento nell'ambito della normativa vigente.
8. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati, i quadri e gli apprendisti, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, intermedi, impiegati, quadri e apprendisti, non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data delle elezioni.
9. "Quorum" per la validità delle elezioni
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
10. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente CCNL;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
11. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 7, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
13. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto al punto 2, Composizione della R.S.U.
14. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed all'API a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti, con l'indicazione di quale tra essi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
15. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
16. Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di R.S.U. con il presente CCNL, non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di Legge o contrattuali in materia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti delle industrie boschive e forestali in quanto si applica quanto disciplinato all'articolo seguente.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
In merito all'esercizio dei diritti sindacali di cui agli articoli 3-5, le parti provvederanno all'armonizzazione, in sede di stesura con le previsioni dell'A.I. in materia di rappresentanza.
Art. 4 - Rappresentanza sindacale aziendale (Solo per le industrie boschive e forestali)
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i Rappresentanti sindacali delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni nazionali contraenti, provvederanno, con comunicazione scritta a firma dei Segretari territoriali delle Organizzazioni medesime, a segnalare alla Direzione aziendale i nominativi dei predetti delegati e, tra questi, di quelli ai quali, nel numero indicato all'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, ed agli effetti della tutela prevista dalla Legge medesima, è attribuita la qualifica di dirigente della Rappresentanza sindacale aziendale specificando quale tra essi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto dai lavoratori secondo quanto previsto all'art. 9 della presente Parte prima.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere indirizzata anche alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per l'individuazione dell'unità produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina del presente articolo, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il monte ore annuo dei permessi retribuiti a disposizione dei dirigenti della R.S.A., viene aumentato, rispetto a quanto stabilito dalla lett. a) dell'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, di 30 minuti per ogni dipendente. Nei delegati si identificano le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata Legge.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
In merito all'esercizio dei diritti sindacali di cui agli articoli 3-5, le parti provvederanno all'armonizzazione, in sede di stesura con le previsioni dell'A.I. in materia di rappresentanza.
Art. 5 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati territoriali e regionali di categoria saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna Organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle API territoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, può essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione dell'art. 18 della Legge 8 aprile 1976, n. 278.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
In merito all'esercizio dei diritti sindacali di cui agli articoli 3-5, le parti provvederanno all'armonizzazione, in sede di stesura con le previsioni dell'A.I. in materia di rappresentanza.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 5 - Versamento dei contributi sindacali
Le deleghe avranno validità perenne salvo revoca scritta da parte del Lavoratore interessato che può intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute pari all'1% di paga base, contingenza ed EDR saranno effettuate ogni mese, sulle relative competenze del lavoratore.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso o dal Sindacato di categoria prescelto.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno effettuate ogni mese.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate sui conti correnti bancari indicati da ciascun Sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso o dal Sindacato di categoria prescelto.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.
La delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute in percentuale sulla normale retribuzione saranno effettuate ogni mese.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate sui conti correnti bancari indicati da ciascun Sindacato.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati e in atto in sede aziendale, restano invariati.
L'azienda inoltre procederà alla rilevazione del numero di deleghe dei dipendenti iscritti alle Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente CCNL attraverso la dichiarazione Uniemens indicando il codice del presente CCNL ed il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo.
Art___ Quota di servizio sindacale FeNEAL FILCA FILLEA
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di giugno 2017 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad Euro 25,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di luglio 2017.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 14 luglio 2017. La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 14 luglio 2017.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FeNEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle OO.SS. FeNEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate. Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT83F0569603200000012811X17) intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni causale: CCNL Legno Piccola Industria, Unital Confapi entro il mese di 19 settembre 2017, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 6 - Quota di servizio sindacale FeNEAL FILCA FILLEA
Le aziende comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di giugno 2021 ai lavoratori non iscritti alle 00.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad EURO 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di settembre 2021.
I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 31 luglio 2021.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle 00.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 30 settembre 2021.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FeNEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle 00.SS. FeNEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate.
Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT83F0569603200000012811X17) intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni causale: CCNL Legno Arredo Industria, entro il 31 ottobre 2021 specificando nel bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
La R.S.U. ha diritto ad affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni a firma delle Rappresentanze stesse, inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 7 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli delle rappresentanze sindacali unitarie, dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, vengono affissi su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere inoltrate alla direzione aziendale.
II contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
Al fine di consentire l'accesso alle informazioni di carattere sindacale ai dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in altre sedi rispetto a quelle aziendali, le imprese metteranno a disposizione delle RSU e degli RLS, i riferimenti per contattare i suddetti lavoratori.
Per le finalità di cui sopra, sussistendone le condizioni e con i limiti imposti in materia di privacy, sarà consentito ai lavoratori l'accesso ad una bacheca elettronica.
Art. 8 - Armonizzazione al D.Lgs. n. 81 e recepimento integrale A.I. 20 settembre 2011
Le parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale CONFAPI e CGIL-CISL e UIL relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di data 20 settembre 2011.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
Art. 8
Le parti richiamano e recepiscono l'Accordo Interconfederale Confapi e Cgil, Cisl e Uil relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di data 20/09/2011 e in questo contesto ci si riferirà all'Enfea come centrale nella gestione della formazione in materia di sicurezza, prevedendo, ove possibile, il suo intervento a sostegno delle imprese e dei lavoratori in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Art. 37 del TU sulla sicurezza con riferimento alle mansioni specifiche svolte dai lavoratori.
In particolare ai lavoratori che operino all'interno di cantieri
ediliverrà erogata la seguente formazione:-16 ore "una tantum" qualora operino per la prima volta in un cantiere;
- 8 ore annuali di formazione aggiuntive a quelle previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008
ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lcs. n. 626/1994. Le suddette ore dovranno essere specificatamente dedicate alla sicurezza in cantiere.Le ore verranno effettuate da istituti di formazione accreditati dalle regioni,
e dalle province autonome di Trento e Bolzano.Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 8 - Ambiente e Rappresentante lavoratori sicurezza.
Le Parti richiamano e recepiscono l'accordo interconfederale Confapi e CGIL CISL e UIL relativo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di data 20/9/2011.
___Omissis___
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno per tutte le aziende fino a 30 dipendenti.
Per le aziende con numero pari o superiore a 31 dipendenti, le ore di permessi retribuiti passano a 50 ore per anno.
___Omissis___
Art. 8 bis - Sicurezza nelle manutenzioni negli appalti
Le parti ritengono che la realizzazione di un corretto sistema sicurezza-ambiente, debba comprendere tutte le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nelle aziende.
L'attività di manutenzione, collegata al mantenimento della sicurezza ed efficienza degli impianti, anche quando queste attività siano affidate ad imprese terze, dovrà essere oggetto di confronto con l'R.L.S..
Il tema della sicurezza per le attività appaltate rappresenta un valore condiviso che riguarda tutti i soggetti presenti nei siti produttivi e consente di conciliare l'interesse preminente per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dell'integrità degli impianti e la tutela dell'ambiente.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo il quale gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere su un piano di parità la loro attività all'interno delle aziende, relativamente agli Istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie del presente contratto, si conviene quanto segue.
Gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti, i nominativi dei quali dovranno essere preventivamente comunicati alle aziende, dalle Direzioni territoriali dei patronati interessati, le quali comunicheranno pure le eventuali variazioni.
Detti rappresentanti dovranno essere muniti di appositi documenti di riconoscimento rilasciati dalle Direzioni territoriali dei patronati. I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività la quale dovrà comunque svolgersi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora, per ragioni di particolare comprovata urgenza, dei rappresentanti dei patronati dovessero conferire con un lavoratore, per l'espletamento del mandato da questi a loro conferito, durante l'orario di lavoro, ne daranno tempestivamente comunicazione alla Direzione aziendale che provvederà a rilasciare al lavoratore stesso il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario. Ciò sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti dei patronati potranno usufruire di appositi albi messi a loro disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni istituzionali.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa con la eventuale utilizzazione di locali aziendali e comunque conseguente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Art. 10 - Commissione nazionale e paritetica per le "pari opportunità"
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da 6 rappresentanti, di cui 3 di parte datoriale e 3 di parte sindacale, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile nel settore legno-arredamento utilizzando i dati forniti degli strumenti comuni, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 635, dei Programmi di azione della Unione europea e delle disposizioni di Legge emanate in materia di pari opportunità.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte normative sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Art. 11 - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il CCNL ha durata triennale tanto per la parte normativa che per quella retributiva.
Le proposte per il rinnovo del CCNL devono essere presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative e comunque almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data del ricevimento delle stesse.
Nei sei mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza del CCNL e comunque per un periodo complessivo pari a sette mesi dalla presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione dell'impegno di cui al precedente capoverso comporterà, a carico della parte inadempiente, l'anticipazione o lo slittamento di due mesi delle trattative per il rinnovo del CCNL
Nel caso in cui, nel rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà definita la copertura economica dei mesi intercorsi tra la scadenza del CCNL e la data del rinnovo.
Il CCNL stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione di secondo livello di cui alla Premessa in epigrafe al presente CCNL, punti B), C), secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 gennaio 1995 e l'accordo per il rinnovo della parte economica del 17 aprile 1997 applicati alle aziende aderenti ad UNITAL sono recepiti nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 12 - Procedura per il rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti nel CCNL
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL
Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative, almeno tre mesi prima della scadenza dell'accordo.
Per tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Art. 13 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane a qualsiasi titolo.
Le aziende, all'atto della partecipazione ad un bando di Fapi informeranno le R.S.U. e, su loro richiesta si confronteranno nel merito degli interventi formativi.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire, in linea di massima, a tutti i lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
Per quanto attiene, in particolare, il rapporto con FAPI, l'Enfea avrà il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con il suddetto Fondo interprofessionale per la formazione continua.
L'Enfea nell'ambito dei rapporti sopra indicati, chiederà a Fapi i dati relativi ai piani di formazione approvati.
È altresì affidato al Comitato il monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.
Ipotesi di accordo 18/04/2017 (Decorrenza 01/06/2016)
Art______ Benessere organizzativo
La prevenzione è una azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in azienda.
Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori, hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici, hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
Tutto ciò può essere realizzato, attraverso sia i codici di comportamento previsti dal vigente CCNL, sia dall'analisi delle condizioni fisiche e psicologiche sostenute dai lavoratori nonché della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Al fine rimuovere eventuali ostacoli, è opportuno porre sotto osservazione le condizioni di lavoro, così da preservare l'azienda da simili evenienze.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 7 bis - Benessere organizzativo
La prevenzione è un'azione che, volendo mantenere le condizioni ottimali di salute del personale e di rispetto delle persone, nel contempo opera per aumentare la coesione e la produttività presente in azienda.
Per ottenere entrambi gli obiettivi, le parti concordano di intraprendere azioni al fine di contrastare rischi alla salute, promuovendo il benessere organizzativo aziendale, poiché tutte le lavoratrici e i lavoratori, hanno diritto ad un ambiente sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di uguaglianza, reciproca correttezza e rispetto.
Sia le imprese, sia i lavoratori e le lavoratrici, hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Nella condizione di eventuale esaurimento delle ore di assemblea retribuita di cui alla Legge 300, al fine di favorire il coinvolgimento di lavoratori e lavoratrici e la loro consapevolezza, saranno previste massimo 2 ore di assemblea appositamente dedicate.
Parte seconda - REGOLAMENTAZIONE COMUNE AD OPERAI, INTERMEDI, IMPIEGATI, QUADRI
L'assunzione dei dipendenti verrà effettuata in conformità delle disposizioni di Legge vigenti in materia di collocamento.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria di assegnazione a norma dell'art. 5, della presente "Parte seconda";
3) il trattamento economico;
4) la specifica regolamentazione del presente contratto che gli viene applicato;
5) la durata del periodo di prova.
Verrà, inoltre, consegnata una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso in adempimento a quanto previsto dall'art. 9-bis della Legge n. 608/1996 e verrà adempiuto a quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 152/1997, nei tempi e secondo le modalità previste dalle norme suddette.
Per quanto attiene all'assunzione a tempo determinato, si fa riferimento alla normativa vigente.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta di identità o documento equivalente;
- libretto di pensione, in quanto ne sia in possesso;
- certificato di attribuzione del numero del codice fiscale;
- altri documenti richiesti da particolari disposizioni.
È in facoltà dell'azienda di chiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore a 3 mesi.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare lo stato di famiglia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le aziende considereranno con maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento, nelle proprie strutture, dei portatori di handicap, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 15 - Assunzione
___Omissis___
All'atto dell'assunzione l'Azienda dovrà consegnare al lavoratore i seguenti documenti:
- Modulistica iscrizione FONDO ARCO - FONDO ALTEA;
- Documento trattamento dati personali.
Art. 15 - Consegna dei documenti di lavoro alla cessazione del rapporto
Di norma entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda metterà a disposizione del lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta a carattere provvisorio che serva allo stesso di giustificazione.
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori si fa rinvio alle norme di Legge.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Accordo di rinnovo 31/05/2021 (Decorrenza 01/06/2019)
Art. 17 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda prima dell'assunzione in servizio.È facoltà dell'azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica secondo quanto disposto dall'art. 20 comma 2 lettera i) del d.lgs 09 aprile 2008 no81 e s.m.i.
Per le visite mediche durante il rapporto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria divisa in quattro aree e tredici livelli retributivi.
L'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie verrà effettuato in applicazione delle declaratorie generali e dei relativi profili.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento dei lavoratori nella categoria stessa.
I profili determinano livelli minimi dei contenuti professionali ai fini dell'inquadramento nella corrispondente declaratoria.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili esistenti o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, verranno inquadrate nell'ambito della qualifica sulla base della declaratoria pertinente con l'ausilio del riferimento analogico al relativo profilo ed a quelli contigui.
A livello aziendale, si darà luogo ad una verifica della corrispondenza tra le situazioni aziendali ed il nuovo assetto classificatorio, restando inteso che, sempre a livello aziendale, l'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra sarà discusso per le posizioni di lavoro non in sintonia con le declaratorie ed i relativi profili.
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad es. il trattamento di fine rapporto, gli adempimenti assicurativi e fiscali, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che sono previsti per i quadri, gli impiegati, gli intermedi e gli operai dalle disposizioni di Legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono riconfermati quando non siano stati esplicitamente modificati con il presente contratto.
Ai fini suddetti, il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
Area direzionale | cat. AD3 | quadri |
cat. AD2 | impiegati | |
cat. AD1 | impiegati | |
Area coordinamento gestione | cat. AC4 | impiegati |
cat. AC3 | impiegati | |
cat. AC2 | intermedi | |
cat. AC1 | intermedi | |
Area specialistica | cat. AS3 | operai |
cat. AS2 | operai e impiegati | |
cat. AS1 | operai | |
Area esecutiva | cat. AE3 | impiegati |
cat. AE2 | operai e impiegati | |
cat. AE1 | operai |
AREA DIRETTIVA
(Ex categoria AS): parametro 215
Categoria e livello retributivo: AD3
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità, con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato o dai dirigenti dell'azienda, nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione.
(Ex categoria A impiegati): parametro 200
Categoria e livello retributivo: AD2
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati con funzioni direttive nei settori amministrativi, commerciali, tecnici che svolgono attività di coordinamento degli stessi, ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, operando con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda.
(Nuova categoria impiegati): parametro 185
Categoria e livello retributivo: AD1
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati direttivi che svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e/o di alta specializzazione ed importanza che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall'amministratore delegato, dai dirigenti o dai quadri;
- gli impiegati ad alta specializzazione tecnica che svolgono funzioni che comportano iniziativa, discrezionalità di poteri e autonomia operativa, per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza, adeguata pratica od esperienza, capacità di relazione a monte e a valle dei processi aziendali, nel campo tecnico, amministrativo, commerciale, con facoltà di iniziativa su tutto il processo o su tutte le unità produttive ed organizzative, nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare, dall'amministratore delegato, dai dirigenti o dai quadri.
AREA GESTIONE E COORDINAMENTO
(Nuova categoria impiegati ex B): parametro 170
Categoria e livello retributivo: AC4
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa e autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodi di pratica, comunque acquisite, nel campo amministrativo o commerciale o tecnico e che hanno funzioni di coordinamento operativo nei settori amministrativo, commerciale o tecnico o in settori di rilevante importanza per la ricerca, la progettazione e l'innovazione, per lo sviluppo competitivo dell'azienda;
- gli impiegati che, collaborando con l'analista, sviluppano e redigono programmi complessi mirati a ristrutturare gli assetti operativi ed organizzativi dei sistemi informatici, curano l'esecuzione degli stessi programmi, collaborando alla stesura delle procedure operative con responsabilità dei risultati.
(Ex categoria B impiegati): parametro 155
Categoria e livello retributivo: AC3
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- lavoratori che svolgono mansioni di concetto che comportano iniziative ed autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, mansioni per le quali si richiede una particolare e specifica conoscenza o adeguata pratica ed esperienza nel campo tecnico o amministrativo, comunque acquisite.
(Ex categoria B intermedi): parametro 155
Categoria e livello retributivo: AC2
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli intermedi che, possedendo già adeguate capacità professionali ed esperienza, guidano altri lavoratori per la preparazione, la messa a punto o la riparazione e manutenzioni di apparati di automazione o impianti complessi;
- gli intermedi che guidano, controllano e coordinano, con facoltà di iniziativa e responsabilità, nell'ambito delle direttive ricevute, squadre di lavoratori, ovvero reparti produttivi, appartenenti a categoria inferiore.
(Nuova categoria intermedi): parametro 142
Categoria e livello retributivo: AC1
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- intermedi che guidano, controllano e coordinano, con limitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, un gruppo di lavoratori.
Profili (aventi mero titolo esemplificativo)
- Lavoratori addetti allo svolgimento completo di pratiche complesse con particolare specifica competenza nel campo commerciale, amministrativo o tecnico.
- Lavoratori responsabili di importanti reparti o servizi i quali, con apporto di specifica preparazione tecnico-pratica, abbiano potere di iniziativa in ordine alla condotta e ai risultati delle operazioni nella sfera di loro competenza.
- Agenti forestali, capi e sottocapi di reparto con responsabilità tecniche, ecc.
- Lavoratori che, possedendo una piena ed elevata padronanza delle tecniche di lavorazione e di tutti i materiali inerenti alla propria specializzazione, preparano e mettono a punto qualsiasi macchina, interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo, eseguendo con specifica preparazione qualsiasi lavoro su materiali diversi non tracciati e che sono in grado di affilare, saldare ferri, lame e coltelli.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza di ogni mezzo di lavoro e di tutti i materiali inerenti alla loro specializzazione, sanno impostare e costruire senza alcuna guida mobili, serramenti, infissi, botti ed interpretano abitualmente il disegno all'occorrenza modificandolo.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei materiali, collaudano e ripartiscono, senza l'ausilio di macchinari, in funzione delle loro caratteristiche tronchi, compensati, pannelli truciolari, fibrolegnosi, tranciati.
- Lavoratori che, conoscendo proprietà e caratteristiche specifiche dei vari tipi di essenze, scelgono il legname per l'uso più conveniente, essendo anche in grado di preparare lame, seghe, ecc.
- Lavoratori che, possedendo una completa ed elevata conoscenza dei materiali, eseguono la costruzione di tutte le parti in legno di una barca, battello o natante in genere.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la patente di primo grado.
- Segantini provetti di abbozzi di pipe.
- Teleferista che abbia la completa conoscenza dell'impianto di teleferiche e sia in grado di assicurare il buon funzionamento dell'impianto stesso ed il trasporto dei materiali.
- Lavoratori che, interpretando schemi, disegni e manuali, eseguono in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di più macchine o di impianti complessi, scegliendo la successione e le modalità degli interventi relativi ed i mezzi di esecuzione, con delibera funzionale.
- Lavoratori che, possedendo nozioni teoriche di elettronica e pratica adeguata, con particolare riferimento agli apparati di automazione ed alla tipologia degli organi di manovra e loro pratico impiego, sono in grado di svolgere operazioni di montaggio inerenti alla topografia della componentistica su apparati elettronici di controllo complessi, utilizzando schemi, disegni e manuali, e di eseguire in completa autonomia la riparazione, la manutenzione e la conseguente messa a punto di impianti elettronici complessi per i quali emettono la delibera funzionale.
- Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa caratterizzata da prestazioni di alto livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a controllo numerico la lavorazione di pezzi di elevata complessità sia per la forma sia per i materiali di cui sono costituiti nonché scelgono i programmi di elaborazione per l'ottimizzazione del ciclo operativo, adottando gli interventi correttivi richiesti dai parametri tecnologici.
- Lavoratori che, sulla base di capitolati e con una perfetta conoscenza dei materiali, individuano la qualità del sughero in pianta, conducono e coordinano l'estrazione, selezionano il materiale estratto ai fini dell'ottimale trasformazione successiva.
AREA SPECIALISTICA
(Ex categoria B operai): parametro 155
Categoria e livello retributivo: AS3
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- operai provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza della tecnologia riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie;
- operai provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse;
- operai provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo;
- operai provetti che hanno acquisito la competenza professionale sull'insieme dell'attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso.
(Nuova categoria ex C: operai e impiegati): parametro 140
Categoria e livello retributivo: AS2
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati di concetto, che avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico, svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza tecnico-professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive ricevute;
- gli operai specializzati che abbiano acquisito autonomia funzionale, anche mediante adeguata esperienza di lavoro in azienda ed anche attraverso un idoneo percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico e che svolgano con perizia una pluralità di mansioni:
- conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono anche altre mansioni complesse inerenti alla logistica;
- eseguono, a regola d'arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, all'interno delle fasi fondamentali del ciclo;
- svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi;
- avendo la conoscenza della qualità della materia prima e dei materiali svolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove occorre, i necessari adattamenti e aggiustamenti;
- svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dall'azienda con responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni aziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di mansioni;
- sono adibiti al montaggio e/o al collaudo di prodotti finiti, in possesso delle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia.
(Ex categoria C: solo operai): parametro 134
Categoria e livello retributivo: AS1
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli operai specializzati che, avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo acquisito comunque una specifica preparazione tecnico-pratica e particolari capacità ed abilità attraverso scuole o istituti professionali, svolgono in autonomia, con la necessaria conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla propria specializzazione, le lavorazioni od i servizi loro affidati su una o più macchine o in uno o più servizi dell'azienda;
- gli operai specializzati che, mediante adeguato periodo di tirocinio in azienda, hanno conseguito abilità e competenze professionali tali da essere in grado di operare in autonomia su una o più macchine provvedendo alla messa a punto ed all'attrezzaggio delle stesse interpretando, ove occorra, schemi o disegni tecnici;
- gli operai che conducono abitualmente automezzi per la cui conduzione sia prevista la patente di tipo C e che sono in grado di effettuare la ordinaria manutenzione degli automezzi.
Profili (aventi mero titolo esemplificativo)
- Lavoratori addetti ad uffici amministrativi, commerciali o tecnici che nel rispetto delle procedure prestabilite compiono operazioni ricorrenti.
- Lavoratori preposti a gruppi operativi che, partecipando direttamente alle singole fasi lavorative, impartiscono le necessarie istruzioni nell'ambito delle disposizioni ricevute.
- Lavoratori che nella lavorazione in serie operano ad una o più macchine semiautomatiche collegate per l'unica fase di lavorazione, secondo diagrammi e schemi di produzione, e provvedono alla messa a punto delle macchine stesse applicando altresì i relativi attrezzi.
- Lavoratori che provvedono all'attrezzatura di qualsiasi macchina affidata ad altro personale, alla sostituzione dei pezzi, alla messa a punto delle macchine stesse approntando gli attrezzi relativi ed effettuando le relative registrazioni.
- Lavoratori che eseguono qualsiasi lucidatura o laccatura o verniciatura o smaltatura o doratura di fino, coloriscono od accompagnano il legno nelle varie essenze ed all'occorrenza compongono tinte, lacche, ecc., sia per sé che per i lavoratori delle categorie inferiori.
- Lavoratori che, con perizia, sviluppano, tagliano e preparano il lavoro di drappeggio ed eseguono qualsiasi lavoro di imbottitura.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto, oppure che, basandosi su manuali, disegni o schemi provvedono alla completa installazione ed alla messa in servizio di macchine o impianti elettrici.
- Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni, disegni e schemi equivalenti, lavori di elevata precisione o di natura complessa vuoi per la costruzione su banco o su macchine operatrici non attrezzate, vuoi per il montaggio di attrezzature o macchinario o loro parti.
- Lavoratori che sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli altri lavoratori.
- Lavoratori che, avendo una perfetta conoscenza della qualità della materia prima, eseguono con perizia la classifica e la quadrettatura dei vari tipi di turaccioli.
- Lavoratori che, senza guida altrui, pongono in opera completa infissi, avvolgibili o parquet, eseguendo ove occorre, i necessari adattamenti.
- Lavoratori che conducono generatori a vapore per i quali è richiesta la patente di secondo grado.
- Lavoratori che conducono abitualmente autocarri per la cui conduzione sia prevista la patente di guida di tipo C e che sono in grado di effettuare la normale manutenzione degli autocarri stessi.
- Lavoratori che operano normalmente a più di due macchine automatiche provvedendo alla loro messa a punto ed alla scelta ed all'applicazione dei relativi attrezzi.
- Lavoratori addetti alla scelta ed alla selezione, a seconda della qualità, del sughero da pianale.
- Lavoratori che, con adeguata conoscenza della materia prima, eseguono il taglio e la selezione del sughero in plancia, sia grezzo che bollito, ai fini dell'ottimale lavorazione successiva.
AREA ESECUTIVA
(Nuova categoria e livello retributivo impiegati): parametro 126,5
Categoria e livello retributivo: AE3
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono specifiche conoscenze professionali nel settore amministrativo o commerciale o tecnico e/o coadiuvano impiegati di livello superiore.
(Ex categoria D impiegati e operai): parametro 119
Categoria e livello retributivo: AE2
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli impiegati con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali e/o che operano in ausilio ad impiegati inquadrati ai livelli superiori;
- gli impiegati che sono assunti tramite i contratti di inserimento destinati per le mansioni svolte al livello AE3;
- gli operai che svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste specifiche capacità tecnico-pratiche che richiedono appropriate conoscenze professionali;
- gli operai assunti con contratto di inserimento e che abbiano già una qualifica e/o precedente lavorativo di settore, o che hanno svolto un percorso di qualificazione o riqualificazione specifica.
(Ex categoria E e livello retributivo: solo operai): parametro 100
Categoria e livello retributivo: AE1
Declaratoria
Appartengono a questa categoria e livello retributivo:
- gli operai comuni che svolgono mansioni manuali o su macchina già attrezzata per le quali sono richieste una generica preparazione e normali capacità pratiche o che lavorano in ausilio ad altri lavoratori dell'area esecutiva;
- gli operai senza alcun precedente lavorativo nel comparto, soggetti ad un "progetto individuale" proprio di un "contratto di inserimento";
- gli operai soggetti ad un "progetto individuale" che svolgono un percorso di qualificazione o riqualificazione, destinati per mansioni del livello AE2.
Profili (aventi mero titolo esemplificativo)
- Lavoratori addetti a mansioni semplici in uffici amministrativi, commerciali e tecnici.
- Lavoratori che operano su macchine e che, avendo la normale conoscenza del mezzo e dei materiali, eseguono lavori su materiali già preparati e, ove occorra, cambiano l'attrezzo già approntato.
- Lavoratori addetti al montaggio dei mobili le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono lavori di costruzione o di montaggio di attrezzature di macchinari, di impianti o loro parti, o eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinari.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già pronti.
- Lavoratori che conducono carrelli elevatori con guida a bordo o carro-ponte o gru semoventi.
- Lavoratori che eseguono interventi non complessi di aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine e/o impianti.
- Scortecciatore ad ascia.
- Cavatore di ciocco per pipe.
- Lavoratori che per l'espletamento di compiti di fattorinaggio e trasporto di piccoli carichi conducono automezzi per i quali non sia prevista la patente di guida di tipo C.
- Lavoratori che conducono e preparano la macchina con attrezzi già pronti: fustellatore, tirabandista, addetto alle sfogliatrici, addetto alle levigatrici/calibratrici.
- Lavoratori che, avendo adeguata conoscenza della materia prima, eseguono lavori di selezione e classificazione su nastri di prodotti semilavorati e finiti.
Profili (aventi mero titolo esemplificativo)
- Lavoratori addetti all'esecuzione di lavori semplici su macchine già attrezzate o che lavorano in ausilio a lavoratori delle categorie superiori.
- Lavoratori addetti al montaggio delle componenti nella lavorazione di serie o a catena, nonché all'assemblaggio di prodotti d'arredamento o parti di essi con pezzi finiti che non richiedono aggiustamenti o adattamenti.
- Frenatore di teleferiche.
- Lavoratori addetti all'assemblaggio dei prodotti di sughero naturale o agglomerato o che eseguono lavori di controllo su nastro di prodotti precedentemente classificati.
- Lavoratori addetti agli impianti di macinazione e agglomerazione che eseguono semplici operazioni di avviamento e controllo di macchine, nonché di carico e scarico di materiali.
- Lavoratori addetti a semplici operazioni di carico e scarico di impianti automatici di lavaggio dei vari prodotti del sughero.
Tabella 1 - Nuovo inquadramento
AREA ESECUTIVA | AREA SPECIALISTICA |
AE1 = ex categoria E: solo operai | AS1 = ex categoria C: solo operai |
AE2 = ex categoria D: impiegati e operai | AS2 = nuova operai e impiegati |
AE3 = nuova solo impiegati | AS3 = ex categoria B: operai |
AREA COORDINAMENTO/GESTIONE | AREA DIREZIONALE |
AC1 = nuova categoria: intermedi | AD1 = nuova categoria: impiegati |
AC2 = ex categoria B: intermedi | AD2 = ex categoria A: solo impiegati |
AC3 = ex categoria B: impiegati | AD3 = ex categoria AS: quadri |
AC4 = nuova categoria: impiegati |
Tabella 2 - Nuova scala parametrale
Nuova categoria | Precedente categoria | Qualifiche | Parametrifino | Parametri |
AREA ESECUTIVA |
|
|
|
|
AE1 | E | Operai | 100 | 100 |
AE2 | D | Operai e impiegati | 117,4 | 119 |
AE3 | N | Impiegati | - | 126,5 |
AREA SPECIALISTICA |
|
|
|
|
AS1 | C | Operai | 132,5 | 134 |
AS2 | N | Operai e impiegati | - | 140 |
AS3 | B | Operai | 154,2 | 155 |
AREA COORDINAMENTO/GESTIONE |
|
|
|
|
AC1 | N | Intermedi | - | 142 |
AC2 | B | Intermedi | 154,2 | 155 |
AC3 | B | Impiegati | 154,2 | 155 |
AC4 | N | Impiegati | - | - |
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