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TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Boschi, Foreste, Legno, Arredamento P.I. - Confimi

Boschi, Foreste, Legno, Arredamento P.I. - Confimi (fino al 31.03.21)

CODICE CNEL: F059

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 29/11/2013

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO P.I. - CONFIMI

 

Testo Consolidato del CCNL 29/11/2013

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e delle industrie boschive e forestali

Decorrenza: 01/06/2013

Scadenza: 31/05/2016

CCNL 29/11/2013 come modificato da:

- Comunicato 22/02/2021

 

Verbale di stipula

 

Oggi 29 novembre 2013, in Roma,

Tra:

- Confimi Impresa Legno;

e

- la FeNEAL - UIL

- la FILCA - CISL

- la FILLEA - CGIL

 

Si è convenuto il presente contratto collettivo nazionale di lavoro a valere per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali.

 

 

RINNOVI

Comunicato 22/02/2021

Prot. UL.58/S.M./sb Roma, 22/02/2021
cancellazione CCNL Legno PMI

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e delle industrie boschive e forestali

 

Spett.le

 

MINISTERO del LAVORO

INPS

CNEL

e p.c. CONFIMI IMPRESA

 

Oggetto: Cancellazione CCNL Legno PMI

 

Le scriventi organizzazioni sindacali FENEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL in riferimento al CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industria boschive e forestali – settore piccola e media industria sottoscritto da Confimi Impresa e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL COD inps 301
Cod CNEL F059

 

vista

 

l'avvenuta disdetta inviata a gennaio 2016 dalle scriventi alla controparte,

la mancanza di rinnovo e di un tavolo di confronto (ultimo accordo di rinnovo avvenuto il 29 novembre 2013),

 

comunicano

 

la cessazione degli effetti e chiedono la cancellazione dei codici INPS e CNEL.

 

Distinti saluti

 

 

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA – CGIL

 

 

Premessa

 

Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.

Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente CCNL alla necessità di regolazione dei rapporti di lavoro del comparti della PMI legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione.

Viene recepito nel presente CCNL l'accordo interconfederale del 1 agosto 2013 sottoscritto da CONFIMI e CGIL, CISL, UIL.

Eventuali accordi interconfederali e/o intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, le parti si incontreranno per il loro recepimento. Qualora tali accordi non fossero raggiunti, entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, CONFIMI Impresa Legno e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, si incontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità.

È volontà delle parti realizzare forme di relazioni industriali finalizzate al comune interesse dello sviluppo economico del settore ed a un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso ricopre nell'ambito dell'economia nazionale.

Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle PMI e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.

In quest'ottica le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U./R.S.A. (di cui all'art. 3 del vigente CCNL), a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare, per il periodo di validità il contratto nazionale, le norme integrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine CONFIMI Impresa Legno è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha durata triennale;

- un secondo livello di contrattazione, di norma aziendale od alternativamente territoriale, laddove previsto o secondo l'attuale prassi della durata triennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine comunque di evitare sovrapposizioni con i tempi del rinnovo del contratto collettivo nazionale;

- le procedure per i rinnovi dei livelli contrattuali definiti sono riportati negli artt. 11 e 12 di cui alla Parte prima del presente CCNL

Il CCNL ha definito una nuova regolamentazione dei livelli di contrattazione.

Pertanto la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello potrà avere luogo con la comune finalità di:

1) consentire per i lavoratori benefici economici privi di effetti inflazionistici;

2) un'effettiva programmazione dell'evoluzione del costo del lavoro;

3) lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane.

a) Il secondo livello di contrattazione potrà avere luogo tenendo conto delle oggettive esigenze che caratterizzano le piccole e medie aziende che applicano il presente CCNL e che le differenziano dalle industrie di diversa dimensione.

Il secondo livello di contrattazione sarà di norma aziendale e alternativamente potrà avere carattere territoriale. In tal caso la contrattazione territoriale avrà carattere esclusivamente di natura sperimentale, qualora le parti esprimano di concerto la propria disponibilità a procedere nella negoziazione e non potrà avere per oggetto materie già definite e/o trattate in altre sedi negoziali. Tale livello potrà realizzarsi esclusivamente per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, in conformità con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione di secondo livello, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal CCNL, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e la R.S.U.

b) Le aziende sono assistite e rappresentate CONFIMI alle quali sono associate o conferiscano mandato.

a) Le parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto nazionale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste.

b) La presente premessa è parte integrante del CCNL

 

 

Sfera di applicazione

 

Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:

 

Industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento;

 

- segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati, segherie, che, come tali, non esercitano una attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, "medium density" e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai, ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, placcati, pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te", di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci, ecc., la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aereomobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi d'arredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc.

 

Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali

Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali:

- industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone);

- segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

 

 

Parte prima - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI

 

La CONFIMI Impresa Legno, la FENEAL, la FILCA e la FILLEA ribadiscono l'obiettivo comune di sviluppare un moderno e innovativo sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli per favorire, oltre alla corretta gestione del CCNL, anche l'individuazione di iniziative comuni a sostegno del settore.

Ferme restando l'autonomia e la libertà di iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici atti a sostenere la politica e lo sviluppo del settore.

 

 

Art. 1 - Comitati paritetici per lo sviluppo e la gestione delle relazioni sindacali

 

1. Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, concordano di assicurare la necessaria operatività al Comitato paritetico, costituito a livello nazionale, regionale, di distretto e di aree-sistema. Il Comitato paritetico opera sulle materie appositamente individuate e demandate dal presente contratto.

Inoltre, contribuisce a conferire al comparto produttivo legno-arredamento, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, nella specificità delle piccole e medie imprese che largamente lo contraddistinguono, il rilievo e l'incidenza che ad esso compete sul versante dell'occupazione e della bilancia dei pagamenti.

Il Comitato paritetico si costituisce nelle aree distrettuali individuate dalla Legge.

Le parti esamineranno entro il 31 dicembre 2014, a livello territoriale, la possibilità di pattuire la costituzione di Comitati paritetici nelle aree-sistema.

In particolare, il Comitato paritetico regionale si costituisce nelle regioni con significativa presenza del settore produttivo legno-arredamento: attualmente Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Toscana e Veneto.

Il Comitato paretico di area-sistema si costituirà, in via sperimentale, nella zona di produzione tipica compresa tra le province di Treviso e Pordenone e nel distretto della Brianza comasca e milanese.

Il Comitato paritetico regionale, previo accordo specifico tra le parti interessate, potrà costituirsi nelle regioni con significativa presenza del settore legno-mobile-arredamento nel caso in cui nelle predette regioni non vengano costituiti Comitati paritetici a livello di distretto o di aree-sistema.

 

2. Comitato paritetico nazionale

Il Comitato paritetico nazionale gestisce al suo interno l'Osservatorio che propone ricerche ed elabora analisi.

Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato.

La Commissione bilaterale paritetica sull'apprendistato definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti, in base alle quali la contrattazione territoriale potrà attuare quanto previsto al 3º comma dell'art. 8 della Parte settima.

Nel Comitato paritetico nazionale si costituisce la Commissione bilaterale paritetica sulla formazione professionale e formazione continua.

In particolare, la Commissione bilaterale paritetica definisce orientamenti ed indirizzi sull'individuazione di linee-guida per la formazione degli apprendisti.

Il Comitato paritetico nazionale, avvalendosi dell'Osservatorio, definisce orientamenti, indirizzi ed obiettivi concernenti le materie di seguito indicate:

- stato e andamento economico;

- prospettive produttive del settore e dei comparti;

- prospettive di sviluppo e loro limiti;

- prospettive degli investimenti;

- analisi della struttura di impresa per comparti;

- analisi delle aree sistema;

- eventuali situazioni di crisi per zone e comparti;

- prospettive dell'occupazione; consuntivo in percentuale sulle variazioni dell'occupazione divise per sesso e per grandi classi di età;

- inquadramento categoriale secondo l'evoluzione delle professionalità;

- indicazioni su iniziative nel campo della forestazione e della ricerca;

- innovazione tecnologica degli impianti e dei processi di produzione;

- evoluzione delle professionalità presenti nel settore legno-arredamento;

- politica della materia prima;

- iniziative di formazione, volte ad ottenere da enti pubblici e privati interventi per il settore legno-arredamento al fine di rendere il più possibile coincidente la domanda di lavoro con le concrete esigenze del settore stesso;

- il coordinamento ed indirizzo delle iniziative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dell'ambiente;

- rilevazione delle caratteristiche e dell'andamento della contrattazione di secondo livello;

- la promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.

Il Comitato paritetico nazionale ha il compito di coordinare i Comitati paritetici regionali, di distretto e di aree-sistema per verificarne funzionalità, indirizzi ed obiettivi perseguiti.

Il Comitato paritetico nazionale delega la gestione delle proprie indicazioni ad un soggetto attuativo (che potrà essere denominato ente, agenzia o altro) che verrà costituito e regolato nella propria attività nei termini che il Comitato stesso dovrà definire entro il 31 dicembre 2014.

L'attività del "soggetto attuativo" che si avvale delle risorse economiche rese disponibili dalla legislazione (nazionale, regionale e comunitaria), sarà sottoposta al controllo ed alle verifiche del Comitato paritetico nazionale.

Entro il mese di maggio 2014 saranno definite le modalità costitutive ed operative dei Comitati di distretto e di area-sistema.

Il Comitato paritetico nazionale è composto da sei membri di cui tre designati da CONFIMI Impresa Legno e tre da FENEAL, FILCA, FILLEA.

La sede del Comitato è stabilita presso la sede della CONFIMI in Roma.

La Presidenza del Comitato è assunta congiuntamente da due membri dello stesso Comitato.

Uno di essi sarà designato da CONFIMI Impresa Legno e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA, che saranno indicati entro il 31 dicembre 2015.

Il Comitato si riunisce all'inizio di ogni anno per definire il programma di attività dell'Osservatorio.

Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque quando una delle due parti lo richieda.

Le parti considerano la formazione continua e quella sulla sicurezza sul lavoro un tema centrale per la competitività delle aziende e per lo sviluppo professionale dei lavoratori.

Le parti, quindi, presenteranno proposte che siano unanimemente condivise tramite il Comitato paritetico nazionale:

- al Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di cui all'art. 13 - Formazione professionale;

- a CONFIMI Impresa Legno, CGIL, CISL e UIL.

Le parti si impegnano a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.

Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di eventuali proposte per una loro modifica ed un loro aggiornamento.

A questo scopo, le parti chiederanno congiuntamente alle istituzioni, alla FSC ed alla PEFC, tramite il Comitato paritetico nazionale, di individuare un tavolo di confronto che affronti prioritariamente:

- il "sistema bosco e suoi derivati";

- un sistema di qualità nazionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA

1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.

2) Le parti convengono perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano poste in essere politiche economiche adeguate.

Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.

3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:

- salute e sicurezza del personale;

- monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;

- impatto sulle comunità locali;

- monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;

- valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;

- orientamento verso le lavorazioni di qualità;

- il rispetto delle norme di Legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento del proprio ruolo nel pieno rispetto delle regole;

- rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale e delle norme antiriciclaggio;

4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.

5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.

6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono la predisposizione di un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa e di un codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni OIL, al fine di conseguire comportamenti eticamente rilevanti e definendo con chiarezza e trasparenza i valori ai quali le parti richiamano sia le aziende che i lavoratori del settore.

 

3. Comitato paritetico regionale, di distretto e di aree-sistema

I Comitati paritetici svolgono un'azione di proposta nei confronti del Comitato paritetico nazionale e possono assumere autonome iniziative nell'ambito degli indirizzi nazionali, anche avvalendosi dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale stesso.

Inoltre, danno attuazione a quanto ad essi demandato dal Comitato paritetico nazionale.

I Comitati paritetici si riuniscono di norma ogni tre mesi e comunque quando una delle due parti lo richieda.

I Comitati paritetici sono composti da 6 membri di cui tre designati dalla CONFIMI Impresa Legno e tre da FENEAL, FILCA, FILLEA, tramite le rispettive articolazioni territoriali.

La Presidenza dei Comitati è assunta congiuntamente da due membri dello stesso.

Uno di essi sarà designato dall'CONFIMI Impresa Legno e l'altro congiuntamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.

 

4. Informazioni a livello territoriale

Annualmente, entro il primo quadrimestre, CONFIMI Impresa Legno fornirà a FENEAL, FILCA e FILLEA territoriali, nel corso di incontri appositamente convocati, informazioni globali per le aziende associate sui seguenti temi:

- stato e prospettive produttive;

- andamento e prospettive dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile; consuntivo, in percentuale, sulle variazioni della occupazione diviso per sesso e per grandi classi di età;

- prospettive di nuovi insediamenti industriali;

- eventuali processi di riconversione e ristrutturazione;

- stato e tendenze del decentramento produttivo e del lavoro a domicilio;

- andamento della contrattazione di secondo livello.

 

5. Informazioni a livello aziendale

Le aziende che occupano nel complesso oltre 50 dipendenti, assistite dalla CONFIMI Impresa Legno, forniranno informazioni preventive ogni semestre alla R.S.U. ed alla FILLEA, FILCA e FENEAL territoriali, nel corso di appositi incontri, dietro richiesta della R.S.U., in merito a:

- stato e prospettive produttive;

- previsioni per il mercato interno e/o esterno;

- programmi di investimento ed eventuali innovazioni tecnologiche che comportino modifiche significative nell'organizzazione del lavoro in azienda;

- struttura occupazionale/tipologie di impiego con particolare riferimento a:

- suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;

- responsabilità sociale e d'impresa.

La Direzione aziendale fornirà informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.

Nel rispetto delle normative di Legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U., ovvero alle OO.SS. territoriali in ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.

Quanto sopra espresso troverà applicazione anche per le realtà produttive articolate con più di 50 dipendenti complessivi, caratterizzate da un'unica struttura d'impresa, sia pure distribuita su zone territoriali diverse nell'ambito del territorio nazionale. Resta inteso che tale informativa verrà trasferita alle rispettive R.S.U.

Le parti si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e dei permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.

Nell'ipotesi del verificarsi di situazioni di crisi o di ristrutturazione o riconversione ovvero riduzione dell'orario lavorato, l'azienda ne darà preventiva informazione alla R.S.U.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite, se in forma scritta, tramite l'Associazione territoriale di CONFIMI Impresa a cui aderisce l'azienda.

Le aziende con più di 50 dipendenti forniranno preventivamente alla R.S.U. e, tramite la Sezione territoriale di CONFIMI Impresa Legno, al Sindacato territorialmente competente, informazioni sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento qualora esse influiscano complessivamente sulla occupazione; in questi casi l'informazione riguarderà:

- l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata;

- la localizzazione del decentramento;

- la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare;

- eventuali appalti (nel comparto della nautica).

Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali in quanto ad esse applicabili e delle leggi relative alla tutela del lavoro.

Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

 

6. Livello di gruppo

Di norma annualmente, i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti, assistite dall'Associazione territoriale aderente a CONFIMI Impresa Legno nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, forniranno alle R.S.U., assistite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:

- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale;

- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;

- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;

- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;

- struttura occupazionale d'impiego con particolare riferimento a: suddivisione per genere ed età anagrafica, mansioni e fattispecie contrattuale di inserimento in azienda con riguardo alla parità di genere e prevedibili sviluppi dell'organigramma in rapporto alle eventuali nuove assunzioni;

- responsabilità sociale e d'impresa.

La Direzione aziendale fornirà informazioni alla R.S.U. in caso di rilevanti innovazioni di processi produttivi che siano suscettibili di importanti sviluppi nel comparto del mobile e arredamento.

Nel rispetto delle normative di Legge vigenti, nei casi di eventi negativi sui livelli occupazionali derivanti da innovazioni tecnologiche riguardanti il complesso dell'attività produttiva, le aziende forniranno nel merito informazioni preventive alla R.S.U.

Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

 

 

Art. 2 - Assemblea

 

Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.

La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.

Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.

Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.

Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.

Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.

Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

 

FORESTAZIONE E APPROVVIGIONAMENTO

CONFIMI Impresa Legno è impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessità di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli enti e delle Istituzioni preposte, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacità di approvvigionamento della materia prima.

Resta inteso, altresì, che saranno verificate le opportunità di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessità di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.

 

 

Art. 3 - Rappresentanze sindacali unitarie

 

1. Costituzione della R.S.U.

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL, FILCA e FILLEA in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria (di seguito denominata R.S.U.).

Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al CCNL, l'iniziativa può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali non firmatarie del CCNL stesso.

In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300 che siano firmatarie del presente contratto, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi della norma sopra menzionata.

2. Composizione della R.S.U.

Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componenti della R.S.U.

Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;

- 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;

- 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;

- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;

- 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;

- 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;

- 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti.

4. Compiti e funzioni

La R.S.U. sostituisce le Rappresentanze sindacali aziendali di cui al CCNL del 25 marzo 1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla Legge n. 300/1970 nella titolarità dei diritti e di tutte le agibilità sindacali, nei compiti di tutela dei lavoratori e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e contrattuali.

La R.S.U. e le Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori di cui al punto 1 sono titolari della funzione della contrattazione aziendale come stabilito dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL

5. Permessi

Il monte ore annuo come sopra determinato viene ripartito come segue:

- per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di fabbrica può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore.

Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 della Legge n. 300 nonché quelli sinora concessi per consuetudine alla Commissione interna, laddove esistente.

La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.

Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruito per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alla Direzione aziendale la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.

I permessi debbono essere richiesti per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore dalla R.S.U., indicando il nominativo del beneficiario.

Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.

6. Durata e revoca della R.S.U.

I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.

Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

La R.S.U. decade dal mandato ricevuto qualora venga raccolto tra i lavoratori, aventi diritto al voto, un numero di firme a favore della revoca, superiore al 50% dei lavoratori stessi.

7. Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le Associazioni sindacali aventi diritto, congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, da inviare altresì alla Direzione aziendale, che ne favorirà l'espletamento nell'ambito della normativa vigente.

8. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati, i quadri e gli apprendisti, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.

Ferma restando l'eleggibilità degli operai, intermedi, impiegati, quadri e apprendisti, non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a sei mesi alla data delle elezioni.

9. "Quorum" per la validità delle elezioni

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.

10. Presentazione delle liste

All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;

b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione che:

1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente CCNL;

2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

11. Affissioni

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 7, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

12. Modalità della votazione

Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.

I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

13. Attribuzione dei seggi

Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto al punto 2, Composizione della R.S.U.

14. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.

La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U. sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed all'API a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti, con l'indicazione di quale tra essi è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

15. Adempimenti della Direzione aziendale

La Direzione aziendale metterà a disposizione l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

16. Disposizioni varie

Quanto riconosciuto in tema di R.S.U. con il presente CCNL, non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di Legge o contrattuali in materia.

 

Dichiarazione a verbale

Qualora la materia dovesse trovare regolamentazione di carattere generale, legislativa o interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

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