S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/10/2020
BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 21/10/2020
per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali
Decorrenza: 01/04/2019
Scadenza: 31/12/2028
CCNL 21-10-2020 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/02/2021
- Accordo di rinnovo 21/01/2022
- Ipotesi di accordo 20/06/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo 13/11/2023
- Accordo di rinnovo 30/01/2024
- Accordo di rinnovo 27/01/2025
- Ipotesi di accordo 03/09/2026 (Decorrenza 01/01/2026)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 21 ottobre 2020 tra la:
Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento (FederlegnoArredo) rappresentata dal Presidente della Commissione Relazioni Industriali, assistito dal Direttore Generale, dal Direttore delle Relazioni Industriali e da una delegazione
con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e:
-la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, il Tesoriere;
dai componenti dell'Esecutivo Nazionale, dai componenti la delegazione trattante.
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (F.I.L.C.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. rappresentata del Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali, dagli Operatori Nazionali, dai componenti dell'Esecutivo Nazionale.
- La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai responsabili del settore, dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, dai componenti della delegazione trattante.
Verbale di stipula
Il giorno 1 febbraio 2021 in videoconferenza si sono incontrate:
FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil d'ora in poi dette Parti.
Il Contratto Collettivo Nazionale firmato lo scorso 20 ottobre prevede nella Nona Parte trattamento economico che "Entro il mese di gennaio 2021 e di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1º gennaio a copertura degli anni 2021 e 2022 sulla base del dato IPCA generale dell'anno precedente come pubblicato dall'ISTAT.
ISTAT ha comunicato che l'IPCA generale riferita al 2020 è pari allo - 0,1%.
Le parti concordano che questo valore non da luogo a incrementi sui minimi contrattuali che pertanto rimangono quelli riportati nella tabella in contratto e che vengono allegati a questo accordo.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 21 gennaio 2022, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 01 aprile 2019 - 31 dicembre 2022, FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a valere dal primo gennaio 2022 sulla base della tabella allegata.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
[___]
Ipotesi di accordo 20/06/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Addì, 20 giugno 2023, presso la sede di FederlegnoArredo - Foro Buonaparte 65, Milano, è stato firmato fra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.
Il presente CCNL ha valore dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Le Parti concordano che il presente rinnovo, data la situazione economica in essere, modifica solo ed unicamente gli istituti strettamente economici del CCNL (TEM) come definiti alla parte nona del contratto stesso, congelando tutto il resto dell'articolato e dei testi così come risultano dal rinnovo del 21 ottobre 2020.
In osservanza di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 "Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil", le Parti individuano il trattamento economico come segue.
Viene confermato l'impianto definito nel precedente CCNL sottoscritto il 21 ottobre 2020 con scadenza 31 dicembre 2022 parte nona, e rinnovato come di seguito.
Prot. UL.113/T.F./pp - Scioglimento riserva su ipotesi rinnovo CCNL Legno e Arredo – 1-1-2023/31-12-2025
Roma, 28 Luglio 2023
Spett.le
FEDERLEGNO
Oggetto: Scioglimento riserva su ipotesi rinnovo CCNL Legno e Arredo – 1-1-2023/31-12-2025
Le numerose assemblee svolte nei luoghi di lavoro hanno espresso, pressochè all'unanimità, parere favorevole all'intesa per il rinnovo del CCNL legno arredo 1-1-2023 – 31-12-2025.
Per tanto le segreterie nazionale di Feneal Filca e Fillea sono a comunicare lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno e Arredo sottoscritta in data 20 giugno 2023.L'esito del voto, assolutamente positivo, da merito a tutte le Parti firmatarie del lavoro fatto per giungere alla definizione dell'intesa.
Tanto vi dovevamo.
p. le Segreterie Nazionali
FENEALUIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 13 novembre 2023, in collegamento da remoto tramite piattaforma Zoom, si sono incontrati i rappresentanti di FederlegnoArredo, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL allo scopo di definire la "Quota di servizio sindacale Feneal, Filca, Fillea" in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali sottoscritto in data 20-06-2023 con validità dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025, FederlegnoArredo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1º gennaio 2024, come da tabella allegata.
Si conviene che gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2024.
Verbale di stipula
Il giorno 27 gennaio 2025, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 sottoscritto in data 20-06-2023, FederlegnoArredo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1º gennaio 2025, come da tabella allegata.
Si conviene che gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.
Ipotesi di accordo 03/09/2026 (Decorrenza 01/01/2026)
Verbale di stipula
Il giorno 3 settembre 2026, presso la sede di FederlegnoArredo in Milano,
tra
FederlegnoArredo
e
le OO.SS. Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil
è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, con decorrenza dal 1º gennaio 2026 e scadenza al 31 2028, sulla base di quanto riportatoci seguito.
Dichiarazioni congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconoscono le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - il trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, tende e ogni altra schermatura solare e relativa posa in opera - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari e relativa posa in opera - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te" di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc___, la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi dgarredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc____
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
PARTE PRIMA - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, del patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1 febbraio 1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
1.1 Osservatorio Bilaterale Legno (OBL)
Le parti stipulanti costituenti l'OBL danno mandato alle rispettive rappresentanze nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l'attività dell'osservatorio, nel caso in cui si verifichi l'esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all'avvio dell'attività.
Le parti danno mandato, al Consiglio di Amministrazione dell'OBL di attivarsi al fine della riorganizzazione ed al suo rilancio.
Le parti metteranno a disposizione di OBL le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile all'attività di OBL.
OBL potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di OBL saranno le seguenti:
A - Andamento del settore
- analisi degli indirizzi di politica industriale e dell'andamento generale del mercato nazionale, dei comparti produttivi e delle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
B - Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C - Normative di indirizzo industriate
- l'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato del lavoro
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
> all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo Interconfederale sull'apprendistato 18-4-2012;
> all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo donna;
> alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di Legge che li riguardano;
> all'uso degli strumenti di Legge e contrattuali di sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione professionale e continua
- le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore;
- instaurare ed intrattenere rapporti con Fondimpresa per la formazione continua (art. 46 CCNL);
- monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili (art. 46 CCNL).
F - Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare rincontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
G - Dinamiche del costo del lavoro
- l'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- monitoraggio della contrattazione di secondo livello.
H - Ambiente e sicurezza
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
I - Buone prassi
- l'ente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, l'utilizzo di "buone prassi" nel settore. L'OBL individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza; in tali aree previo accordo tra le parti interessate, potrà organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1. Monitoraggio sull'andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- I problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
2. Investimenti ed innovazione tecnologica
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
3. Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- L'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
4. Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
5. Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
6. Monitoraggio dell'andamento della contrattazione aziendale
7. Welfare: le imprese e le organizzazioni sindacali, inserite in un contesto territoriale, utilizzando la contrattazione di 2º livello devono assumere, con la comunità, un rapporto di interazione diretta, nell'impatto delle attività industriali. Inoltre devono occuparsi delle problematiche territoriali attraverso modalità virtuose, grazie alla collaborazione e alla socializzazione. Vanno pertanto promosse forme di "Welfare di Prossimità" verso Associazioni di Volontariato Sociale che svolgano attività nel territorio, nonché azioni di Welfare Generativo.
8. L'OBL promuoverà azioni dirette alla diffusione e sostegno relativamente a responsabilità sociale e sviluppo sostenibile quale valore aggiunto per le imprese, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori, al fine di determinare possibili azioni condivise tra gli stakeholder, le Istituzioni e, ulteriormente, verso le problematiche del territorio.
L'OBL sarà inoltre promotore di progetti di studio sulle diverse modalità di introduzione dello sviluppo sostenibile in ambito energetico, di riciclo, di gestione rifiuti e di riduzione e riutilizzo scarti. Promuoverà inoltre, valorizzando anche esperienze virtuose, azioni di consulenza, formazione e agevolazione nella riconversione delle produzioni. Avrà, infine, una funzione di promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
Le parti concordano che nel merito del tema della Responsabilità Sociale d'impresa entro un mese dalla firma del presente accordo di rinnovo, verrà nominata una commissione paritetica per l'elaborazione di un documento che individui le linee programmatiche. La commissione, dovrà terminare i lavori entro il 31-12-2017.
1.2 Sistema di informazioni
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la FEDERLEGNO Arredo fornirà a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA - CGIL informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977, e 125/1991 e DLGS198/2006.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno Arredo fornirà inoltre a FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l'approvvigionamento di materie prime.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18-12-1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
- Andamento della contrattazione aziendale
- Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti per i gruppi e più di 40 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di Legge;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale nonché i livelli di salario a parità di mansione e le mansioni;
- agli appalti che comportino significative variazioni sull'assetto produttivo/aziendale;
- responsabilità sociale di impresa.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in vigore, forniranno alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.3 Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le direzioni delle aziende con più di 75 dipendenti informeranno, preventivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni Imprenditoriali, i sindacati di categoria sulle:
- Operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- Operazioni di scorporo o di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
1.4 Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante rincontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.
1.5 Contrazione temporanea dell'orario lavoro
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21-1-1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Ipotesi di accordo 03/09/2026 (Decorrenza 01/01/2026)
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, del patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1 febbraio 1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
1.1 Osservatorio Bilaterale Legno (OBL)
Le parti stipulanti costituenti l'OBL danno mandato alle rispettive rappresentanze nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l'attività dell'osservatorio, nel caso in cui si verifichi l'esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all'avvio dell'attività.
Le parti danno mandato, al Consiglio di Amministrazione dell'OBL di attivarsi al fine della riorganizzazione ed al suo rilancio.
Le parti metteranno a disposizione di OBL le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile all'attività di OBL.
OBL potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di OBL saranno le seguenti:
A - Andamento del settore
- analisi degli indirizzi di politica industriale e dell'andamento generale del mercato nazionale, dei comparti produttivi e delle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
B - Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C - Normative di indirizzo industriate
- l'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato del lavoro
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
> all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo Interconfederale sull'apprendistato 18-4-2012;
> all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo donna;
> alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di Legge che li riguardano;
> all'uso degli strumenti di Legge e contrattuali di sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione professionale e continua
- le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore;
- instaurare ed intrattenere rapporti con Fondimpresa per la formazione continua (art. 46 CCNL);
- monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili (art. 46 CCNL).
F - Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare rincontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
G - Dinamiche del costo del lavoro
- l'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- monitoraggio della contrattazione di secondo livello.
H - Ambiente e sicurezza
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
I - Buone prassi
- l'ente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, l'utilizzo di "buone prassi" nel settore. L'OBL individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza; in tali aree previo accordo tra le parti interessate, potrà organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1. Monitoraggio sull'andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- I problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
2. Investimenti ed innovazione tecnologica
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
3. Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- L'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
4. Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
5. Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
6. Monitoraggio dell'andamento della contrattazione aziendale
7. Welfare: le imprese e le organizzazioni sindacali, inserite in un contesto territoriale, utilizzando la contrattazione di 2º livello devono assumere, con la comunità, un rapporto di interazione diretta, nell'impatto delle attività industriali. Inoltre devono occuparsi delle problematiche territoriali attraverso modalità virtuose, grazie alla collaborazione e alla socializzazione. Vanno pertanto promosse forme di "Welfare di Prossimità" verso Associazioni di Volontariato Sociale che svolgano attività nel territorio, nonché azioni di Welfare Generativo.
8. L'OBL promuoverà azioni dirette alla diffusione e sostegno relativamente a responsabilità sociale e sviluppo sostenibile quale valore aggiunto per le imprese, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori, al fine di determinare possibili azioni condivise tra gli stakeholder, le Istituzioni e, ulteriormente, verso le problematiche del territorio.
L'OBL sarà inoltre promotore di progetti di studio sulle diverse modalità di introduzione dello sviluppo sostenibile in ambito energetico, di riciclo, di gestione rifiuti e di riduzione e riutilizzo scarti. Promuoverà inoltre, valorizzando anche esperienze virtuose, azioni di consulenza, formazione e agevolazione nella riconversione delle produzioni. Avrà, infine, una funzione di promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
Le parti concordano che nel merito del tema della Responsabilità Sociale d'impresa entro un mese dalla firma del presente accordo di rinnovo, verrà nominata una commissione paritetica per l'elaborazione di un documento che individui le linee programmatiche. La commissione, dovrà terminare i lavori entro il 31-12-2017.
Sistema di informazioni
[Omissis]
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti per i gruppi e più di 40 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di Legge;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale nonché i livelli di salario a parità di mansione e le mansioni;
- agli appalti che comportino significative variazioni sull'assetto produttivo/aziendale;
- responsabilità sociale di impresa.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in vigore, forniranno alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
Art. 1) Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNOARREDO e le OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, del Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1 febbraio 1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività e la qualificazione del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo, le Parti si incontreranno per valutare ulteriori materie di comune interesse.
1.1 Osservatorio Bilaterale Legno-Arredo (OBL)
L'OBL sarà formalmente costituito in occasione della stipula del presente CCNL e le Parti si incontreranno per renderlo operativo entro il 31 dicembre 2026. L'Osservatorio sarà costituito in modo paritetico, da un massimo di 6 componenti per FederlegnoArredo e 6 componenti per le OO.SS. FenealUIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL.
L'OBL si riunirà di norma quadrimestralmente e ogni qualvolta una della Parti ne ravvisi la necessità.
Le Parti stipulanti costituenti l'OBL danno mandato alle proprie strutture di ricercare le fonti di finanziamento per l'attività dell'Osservatorio, ove necessarie ai fini dello stesso.
Le Parti metteranno a disposizione di OBL le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile alla sua attività.
L'OBL potrà essere delegato dalle Parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento e provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le Parti convengono che, nell'ambito delle attività dell'OBL, il tema dell'inquadramento professionale costituisca attività temporalmente prioritaria rispetto alle ulteriori materie di competenza dell'Osservatorio. A tal fine viene istituito uno specifico Gruppo di Lavoro paritetico (vedi il successivo punto 1.2.5) che, nel corso della vigenza triennale del presente CCNL, e comunque non oltre il 30-09-2029, dovrà elaborare un documento di analisi e proposte da sottoporre alle Parti firmatarie del presente CCNL, anche al fine di supportare le eventuali decisioni che le stesse saranno chiamate ad assumere.
Le tematiche di competenza dell'OBL, volte a studiare e a proporre avanzamenti per il settore, saranno le seguenti:
A) Andamento del settore
- analisi degli indirizzi di politica industriale e dell'andamento generale del mercato nazionale e dei comparti produttivi, anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- difficoltà di approvvigionamento delle materie prime.
B) Investimenti ed innovazione tecnologica
- previsioni degli investimenti complessivi e innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto;
- intelligenza artificiale, progetti, numero di persone coinvolte, percorsi di reskilling, ricadute sull'organizzazione del lavoro.
C) Normative di indirizzo industriale
- evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori:
- analisi e possibile utilizzo degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale;
- costruzione di proposte comuni sulle politiche industriali del settore da proporre alle istituzioni, anche attraverso avvisi comuni.
D) Mercato del lavoro
Confronto e informativa sull'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile e alle soluzioni per accrescere l'attrattività del settore;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo donna;
- alle possibilità di percorsi condivisi di inserimento di lavoratrici e lavoratori extracomunitari;
- all'inclusione di lavoratrici e lavoratori con disabilità e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di Legge che li riguardano;
- all'uso degli strumenti di Legge e contrattuali a sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione;
- all'analisi e condivisione di strumenti per contrastare fenomeni di dumping contrattuale, lavoro irregolare e concorrenza sleale;
- all'andamento dell'occupazione nel settore con condivisione di percorsi per sostenere il ricambio generazionale e la trasmissione di competenze.
E) Formazione professionale e continua
- opportunità derivanti dallo sviluppo della formazione, con la necessità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che realizzino un raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro e le strutture esistenti;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore e delle innovazioni tecnologiche;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore;
- nel solco di quanto già realizzato negli ultimi anni nell'ambito dei piani con Fondimpresa per la formazione continua (art.46 CCNL), proseguire nella condivisione e nell'estensione della formazione ad un numero sempre maggiore di lavoratrici e lavoratori;
- monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale, al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili (art.46 CCNL).
F) Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part time, contratti a tempo determinato, lavoro temporaneo, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
G) Dinamiche del costo del lavoro
- analisi dell'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti e del rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- in tema di trasparenza retributiva, secondo il D. Lgs. 96/2026 di attuazione della Direttiva Europea 970/2023, raccolta di informazioni circa l'entità del divario retributivo di genere;
- monitoraggio dell'andamento della contrattazione di secondo livello suddivisa per comparti (pannelli, mobili e arredamento, etc).
H) Ambiente e sicurezza
- analisi delle tematiche concernenti l'ambiente e la sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia;
- studio dei fattori di rischio legati alla salute e sicurezza nel settore, monitoraggio degli incidenti avvenuti e identificazione di proposte da condividere con le aziende per far si che non si ripetano, anche in un'ottica di valorizzazione delle buone prassi esistenti.
I) Responsabilità sociale di impresa e sviluppo sostenibile
- in tema di responsabilità sociale di impresa e sviluppo sostenibile, si rimanda alla Carta dei Valori sottoscritta dalle Parti nel 2017, già riportata nell'Allegato B) del presente CCNL.
- prevedere la definizione di un avviso comune da proporre alle istituzioni che, sottolineando l'importanza e il riconoscimento del settore come eccellenza per il Made in Italy, costruisca percorsi di certificazione della filiera e un modello di protocollo da proporre alla Pubblica Amministrazione, alle Regioni e alle Città metropolitane per l'acquisto di forniture di mobili e arredi che tuteli le aziende che rispettano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.DD. e dalle OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'occupazione, le normative in termini di salute e sicurezza, valorizzando le innovazioni sociali e d'impresa.
- promuovere linee guida ai fini della rendicontazione di sostenibilità delle aziende per proporre alle aziende del settore linee di indirizzo comuni.
NOTA A VERBALE
Le Parti convengono di individuare, nell'ambito delle materie oggetto di confronto, gli argomenti sui quali rendicontare periodicamente l'effettiva applicazione degli indirizzi condivisi, assumendo a riferimento dati oggettivi, verificabili e comparabili, quale presupposto per valutazioni comuni e per un confronto coerente con il metodo della concertazione.
Le Parti provvederanno alla stesura del testo contrattuale coordinato e all'aggiornamento normativo, nonché ad eventuali semplificazioni e chiarimenti condivisi da tutte le Parti sottoscrittrici del presente CCNL, entro il mese di dicembre 2026.
1.2 Sistema di informazioni [Omissis]
1.2.3 Livello aziendale e di gruppo
Ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, le aziende sono tenute a comunicare i dati relativi ai lavoratori iscritti alle OO.SS., tramite la compilazione dei campi dedicati all'interno dei flussi Uniemens.
Con cadenza annuale, di norma nel mese di gennaio, su richiesta delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, le aziende provvederanno ad inviare alle stesse l'elenco dei rispettivi iscritti e della percentuale di rappresentanza.
Annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale, che occupano complessivamente più di 140 dipendenti per i gruppi e più di 40 dipendenti per le singole aziende, assistiti dall'Associazione datoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza di FederlegnoArredo, forniranno alla R.S.U., assistita dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative a:
- prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale, ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di Legge;
- programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in materia e dall'art. 39 c. 1 del presente CCNL, forniranno alla R.S.U. le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le Parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.2.4) Appalti
I contratti di appalto sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
In osservanza di tali norme, le aziende, nell'individuazione delle aziende appaltatrici, utilizzeranno principi e processi che tutelino la legalità dell'appalto.
Con cadenza annuale, su richiesta della RSU o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL, le aziende forniranno una informativa in relazione agli appalti avviati che comportino variazioni sull'assetto produttivo/aziendale.
L'informativa verterà su:
- nome dell'azienda esecutrice
- CCNL applicato
- durata prevista
- oggetto dell'appalto
- numero medio di lavoratori utilizzato nell'esecuzione dell'appalto stesso.
In riferimento al secondo alinea, si rimanda alla Carta dei Valori del 2017, Allegato B) al presente contratto.
Nel caso di appalti continuativi e/o di lunga durata sarà verificata la possibilità, compatibilmente con la disponibilità di spazi congrui e con l'organizzazione dell'azienda appaltante, nonché con la valutazione dei rischi interferenziali, dell'utilizzo comune di alcuni ambienti (spogliatoi, parcheggi). Laddove esistente, sarà messa a disposizione l'infermeria per gli interventi di primo soccorso.
1.2.5) Gruppo di lavoro sull'inquadramento
Le Parti convengono di avviare un'analisi in sede tecnica sul sistema di classificazione, in vigore dal 1º gennaio 2007, nei settori ai quali si applica il presente CCNL, realizzando una ricognizione che consideri i cambiamenti organizzativi e tecnologici, impattanti sull'organizzazione del lavoro, che rendono obsoleti o incoerenti i principi che avevano guidato l'aggiornamento del sistema di inquadramento professionale avvenuto tra il 2004 e il 2006.
A tale scopo si provvederà a costituire un Gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per FederlegnoArredo e sei rappresentanti per FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, al quale sarà affidato il compito di analizzare l'attuale contesto con particolare riferimento:
- all'efficacia e all'attuazione dei principi della professionalità, acquisita in un percorso di carriera, della polifunzionalità e della polivalenza;
- all'adeguatezza della descrizione dei profili professionali, confrontata con la mutata struttura produttiva e con l'organizzazione del lavoro nei settori rappresentati;
- al rispetto della parità uomo/donna con l'obiettivo di valorizzare la professionalità del personale femminile nel rispetto delle reciproche differenze;
- alle innovazioni tecnologiche venutesi a determinare dall'entrata in vigore dell'attuale classificazione in Aree Professionali e Livelli;
- alla valorizzazione delle professionalità richieste, attuata tramite analisi delle competenze, e conseguenti proposte di miglioramento e diversificazione professionale nei diversi ruoli, che consideri anche le aspirazioni personali, acquisite anche tramite idonei percorsi formativi.
Il "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" esaminerà l'andamento applicativo del presente articolo contrattuale, l'inserimento di nuove figure professionali e/o livelli retributivi che venissero a configurarsi nei settori a cui si applica il presente contratto.
Le Parti si impegnano ad attivare l'operatività del Gruppo di lavoro in occasione della stipula del presente CCNL, individuando contestualmente la prima sessione di incontro che si terrà entro il 31 dicembre 2026.
Nel primo incontro verrà fissato un calendario di riunioni per favorire i lavori e il rispetto dei tempi.
Il "Gruppo di lavoro sull'inquadramento" fornirà le risultanze dei suoi lavori alle Parti firmatarie del presente CCNL entro il 31 dicembre 2027.
8.2.1 II Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
[Omissis]
Aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, secondo il seguente rapporto:
- 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipendenti.
- 6 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti.Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, stabilito all'art. 47 comma 7 del D. Lgs. 81/2008, è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In considerazione dell'importanza che le Parti attribuiscono al tema della salute e sicurezza sul lavoro, si conviene che nelle aziende ovvero unità produttive da 121 a 200 lavoratori i rappresentanti siano due.
Per quanto riguarda la procedura di elezione o designazione degli RLS si rimanda all'Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018 "Salute e sicurezza - Attuazione del Patto per la fabbrica".
All'atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U..
La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U..
Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o gli R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o gli R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro interno, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Nel caso di dimissioni della R.S.U., l'R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tale caso competono all'R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o gli R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi degli R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, tramite l'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a:
- 24 ore annue per le aziende che occupano fino a 5 lavoratori;
- 48 ore annue per le aziende che occupano fino da 6 a 15 lavoratori;- 72 ore annue per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori.
8.3 Attribuzioni del R.L.S., modalità di consultazione, informazione e documentazione aziendale
Le Parti confermano quanto previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e dall'Accordo interconfederale del 25 giugno 1995.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;