S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 21/10/2020
BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 21/10/2020
per i dipendenti delle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile ed Arredamento e Boschivi e Forestali
Decorrenza: 01/04/2019
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 21-10-2020 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 01/02/2021
- Accordo di rinnovo 21/01/2022
- Ipotesi di accordo 20/06/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo 13/11/2023
- Accordo di rinnovo 30/01/2024
- Accordo di rinnovo 27/01/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 21 ottobre 2020 tra la:
Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile e dell'Arredamento (FederlegnoArredo) rappresentata dal Presidente della Commissione Relazioni Industriali, assistito dal Direttore Generale, dal Direttore delle Relazioni Industriali e da una delegazione
con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e:
-la Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai componenti la Segreteria Nazionale, il Tesoriere;
dai componenti dell'Esecutivo Nazionale, dai componenti la delegazione trattante.
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini (F.I.L.C.A.) aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. rappresentata del Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali, dagli Operatori Nazionali, dai componenti dell'Esecutivo Nazionale.
- La Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive (FILLEA Costruzioni e Legno), aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai responsabili del settore, dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, dai componenti della delegazione trattante.
Verbale di stipula
Il giorno 1 febbraio 2021 in videoconferenza si sono incontrate:
FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil d'ora in poi dette Parti.
Il Contratto Collettivo Nazionale firmato lo scorso 20 ottobre prevede nella Nona Parte trattamento economico che "Entro il mese di gennaio 2021 e di gennaio 2022, le parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1º gennaio a copertura degli anni 2021 e 2022 sulla base del dato IPCA generale dell'anno precedente come pubblicato dall'ISTAT.
ISTAT ha comunicato che l'IPCA generale riferita al 2020 è pari allo - 0,1%.
Le parti concordano che questo valore non da luogo a incrementi sui minimi contrattuali che pertanto rimangono quelli riportati nella tabella in contratto e che vengono allegati a questo accordo.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 21 gennaio 2022, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, mobile, sughero e Boschivi e Forestali 01 aprile 2019 - 31 dicembre 2022, FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a valere dal primo gennaio 2022 sulla base della tabella allegata.
Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022.
[___]
Ipotesi di accordo 20/06/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Addì, 20 giugno 2023, presso la sede di FederlegnoArredo - Foro Buonaparte 65, Milano, è stato firmato fra FederlegnoArredo, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali, sottoscritto il 21 ottobre 2020 e scaduto il 31 dicembre 2022.
Il presente CCNL ha valore dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Le Parti concordano che il presente rinnovo, data la situazione economica in essere, modifica solo ed unicamente gli istituti strettamente economici del CCNL (TEM) come definiti alla parte nona del contratto stesso, congelando tutto il resto dell'articolato e dei testi così come risultano dal rinnovo del 21 ottobre 2020.
In osservanza di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 "Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil", le Parti individuano il trattamento economico come segue.
Viene confermato l'impianto definito nel precedente CCNL sottoscritto il 21 ottobre 2020 con scadenza 31 dicembre 2022 parte nona, e rinnovato come di seguito.
Prot. UL.113/T.F./pp - Scioglimento riserva su ipotesi rinnovo CCNL Legno e Arredo – 1-1-2023/31-12-2025
Roma, 28 Luglio 2023
Spett.le
FEDERLEGNO
Oggetto: Scioglimento riserva su ipotesi rinnovo CCNL Legno e Arredo – 1-1-2023/31-12-2025
Le numerose assemblee svolte nei luoghi di lavoro hanno espresso, pressochè all'unanimità, parere favorevole all'intesa per il rinnovo del CCNL legno arredo 1-1-2023 – 31-12-2025.
Per tanto le segreterie nazionale di Feneal Filca e Fillea sono a comunicare lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno e Arredo sottoscritta in data 20 giugno 2023.L'esito del voto, assolutamente positivo, da merito a tutte le Parti firmatarie del lavoro fatto per giungere alla definizione dell'intesa.
Tanto vi dovevamo.
p. le Segreterie Nazionali
FENEALUIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 13 novembre 2023, in collegamento da remoto tramite piattaforma Zoom, si sono incontrati i rappresentanti di FederlegnoArredo, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL allo scopo di definire la "Quota di servizio sindacale Feneal, Filca, Fillea" in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali sottoscritto in data 20-06-2023 con validità dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 30 gennaio 2024, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025, FederlegnoArredo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1º gennaio 2024, come da tabella allegata.
Si conviene che gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2024.
Verbale di stipula
Il giorno 27 gennaio 2025, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali 01 gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 sottoscritto in data 20-06-2023, FederlegnoArredo e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si sono incontrate e hanno definito l'incremento dei minimi retributivi a decorrere dal 1º gennaio 2025, come da tabella allegata.
Si conviene che gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.
Dichiarazioni congiunte delle parti
1. Il presente Contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconoscono le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni Industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
Tutto ciò premesso e nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli addetti alle aziende esercenti le attività di produzione indicate nella sfera di applicazione.
Il presente CCNL si applica alle aziende esercenti le attività di produzione sotto elencate:
Segherie facenti parte delle aziende di seconda lavorazione, che producono materiale segato per i consumi diretti delle aziende stesse - segherie che acquistano tronchi già abbattuti e allestiti e producono materiale segato per la vendita a terzi utilizzando i tronchi così acquistati - segherie che, come tali, non esercitano un'attività complementare delle lavorazioni boschive di una stessa azienda - taglio e la piallatura del legno - fabbricazione di rivestimenti per pavimenti in legno non assemblato - fabbricazione di lana di legno, farina di legno, lastrine, particelle - essiccazione del legno - impregnazione o il trattamento chimico del legno con materiali adatti alla sua conservazione - il trattamento, il deposito, la stagionatura, l'immagazzinaggio e conservazione del legno - tornerie del legno - tranciati e giuntura tranciati - fabbricazione di fogli da impiallacciatura, fabbricazione di compensati - pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle, di truciolati, di lana, di legno ed altri pannelli, multistrati, listellari, tamburati - nobilitazione pannelli truciolari, compensati, tamburati, medium density e affini - produzione di agglomerati di fibre legnose con leganti vari per l'edilizia o altro, masonite, laminati, legni ricostruiti e conglomerati - allestimenti fiere, stands e decorazioni, cartellonistica - cartelli stradali e allestimenti in genere - cambrioni - carpenteria - fabbricazione elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - cantieri e carpenteria navale - fabbricazione di prodotti in legno destinati principalmente all'edilizia: di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, di scale e ringhiere, di liste e modanature in legno, asticelle, aste da corniciai ecc., porte, finestre, imposte e loro telai, infissi in legno, avvolgibili, pvc, basculanti, zanzariere, tende e ogni altra schermatura solare e relativa posa in opera - placcati - pavimenti in legno e relativa posa in opera - fabbricazione di travi e strutture lamellari e relativa posa in opera - fabbricazioni di edifici prefabbricati o loro elementi in legno e relativa posa in opera ad esclusione delle opere edili - fabbricazione di imballaggi, di pallets, di contenitori, di cesti in legno - paniforti - fabbricazione di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili in legno - fabbricazione di palette, palette a cassa e altri piani di caricamento in legno - fabbricazione di botti, tini, mastelli e altri prodotti e parti in legno per lavori da bottaio, fusti dogati - fabbricazione di tamburi in legno per cavi - levigatura di antine e altri elementi per mobili - verniciatura, laccatura, doratura ed altre lavorazioni finali del legno e/o del mobile - impiallacciature e lavorazioni legno - lavorazione accessori per mobili - scope - assemblaggio mobili - fabbricazione di montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, di forme in legno di scarpe e stivali, di attaccapanni in qualsiasi materiale, di utensili in legno domestici e da cucina, appendiabiti e portacappelli, di statuette ed altri ornamenti in legno, legno intarsiato e incrostato, di astucci e cofanetti in legno per gioielli, coltellerie ed altri articoli analoghi, di tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura e per filati cucirini, di legno tornito, di casse funerarie e cofani funebri, di modelli per fonderie e per navi, di parti in legno per armi da fuoco, di scultura, traforo, intarsio del legno per decorazioni, di manufatti in legno in genere compreso il "fai da te" di cornici, decorazioni artistiche e floreali, restauri e dorature cornici, di decorazioni per l'arredamento, di altri articoli in legno - manici da frusta - arredobagno - articoli igienico-sanitari - lavorazione del sughero naturale, sughero per plance, sugheraccio, sugherone, la fabbricazione di articoli in sughero, di manufatti, agglomerati e granulati e di isolanti in sughero, fabbricazione di turaccioli comuni o da spumanti - la produzione di articoli di paglia e di materiale da intreccio: la fabbricazione di trecce e manufatti simili in materiali da intreccio, stuoie, stuoie grossolane, graticci ecc___, la fabbricazione di articoli da panieraio e da stuoiaio, rivestimenti di fiaschi e damigiane, rivestimenti in legno - fabbricazione di forme per calzature, ceppi per zoccoli e fondi per calzature in qualsiasi materiale - tacchi - ghiacciaie - fabbricazione di carri e carrozze - la produzione di mobili ed articoli vari di arredamento in giunco, vimini, rattan e di altro materiale - fabbricazione di sediame comune e curvato - fabbricazione di sedili per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, di qualsiasi materiale - la fabbricazione di sedie e tavoli di qualsiasi materiale - la fabbricazione di cassetti per mobili, di curvati in legno, di cassettiere - la fabbricazione di poltrone e divani di qualsiasi materiale - l'attività dei laboratori di tappezzeria e fabbricazione di imbottiti per l'arredamento - la fabbricazione e restauro di mobili in stile e d'epoca - fabbricazione di mobili per uffici e negozi in qualsiasi materiale per qualunque uso diverso da quello di civile abitazione (scuole, navi, ristoranti), comprese le loro parti e/o componenti - fabbricazione di altri mobili - mobili di qualsiasi materiale per la casa ed il giardino - mobili tappezzati - tappezzerie - traverse ferroviarie - fabbricazione di rete e supporti per materassi - la fabbricazione di materassi a molle, imbottiti o guarniti internamente, di materiali di rinforzo, di materassi in gomma cellulare o di plastica non ricoperti - fabbricazione di pianoforti - fabbricazione di strumenti a corde, liuterie - articoli sportivi - fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo - fabbricazione di tavoli da biliardo e attrezzi da bowling - fabbricazione di aste dorate e comuni, bastoni - fabbricazione di sdraio, sedie sdraio, lettini sdraio - la fabbricazione di giostre e altalene - fabbricazione di fiammiferi e stuzzicadenti - fabbricazione di fiori, foglie e frutti artificiali - fiori secchi - fabbricazione di pipe e abbozzi di pipe - fabbricazione di pettini (anche ornamentali) - fabbricazione di tutti gli articoli per fumatori - riproduzione di armi antiche prevalentemente in legno - produzione di articoli religiosi e da ricordo - produzione di apparecchi di illuminazione, di articoli casalinghi - produzione di articoli da disegno e didattici - produzione di arredamenti vari, di oggetti e complementi dgarredamento, compresi quelli in metallo, in resine sintetiche e materie plastiche, come poliuretani, metacrilati, a.b.s., p.v.c., poliestere rinforzato, polipropilene, ecc____
Sfera di applicazione - Industrie boschive e forestali
Alle aziende operanti nei settori sottoindicati, oltre alle norme (e relative deroghe) contenute nel presente CCNL, si applicano le norme di cui alla specifica regolamentazione contrattuale per gli addetti alle industrie boschive e forestali.
- Industrie esercenti l'abbattimento e l'utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone).
- Segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale, un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
PARTE PRIMA - RAPPORTI E DIRITTI SINDACALI
Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
FEDERLEGNO ARREDO e FENEAL - FILCA - FILLEA ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, del patto per lo sviluppo e l'occupazione del 1 febbraio 1999 e assumendone le finalità, intendono ribadire l'obiettivo comune di sviluppare un sistema di relazioni industriali che, valorizzando i reciproci rapporti, consenta di accrescere la competitività del settore e delle imprese e quindi di sostenere l'occupazione.
Al fine di valorizzare le peculiarità del settore e di favorirne lo sviluppo le parti si incontreranno per valutare le materie di comune interesse, oggetto di analisi fra le rispettive Organizzazioni europee, per ricercare posizioni che potranno essere sostenute nella rispettiva autonomia di rappresentanza ed intervento di ciascuna organizzazione.
1.1 Osservatorio Bilaterale Legno (OBL)
Le parti stipulanti costituenti l'OBL danno mandato alle rispettive rappresentanze nel CDA dello stesso OBL, di ricercare le fonti di finanziamento per l'attività dell'osservatorio, nel caso in cui si verifichi l'esaurimento dei fondi di dotazione assegnati all'avvio dell'attività.
Le parti danno mandato, al Consiglio di Amministrazione dell'OBL di attivarsi al fine della riorganizzazione ed al suo rilancio.
Le parti metteranno a disposizione di OBL le proprie conoscenze, documentazioni, studi e quant'altro possa essere funzionale e utile all'attività di OBL.
OBL potrà essere delegato dalle parti come sede di confronto e dibattito per il raggiungimento di valutazioni comuni che permettano di considerare progetti di intervento, di provvedimenti di politica industriale sui temi sotto richiamati per il settore, anche attraverso il coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le distinte responsabilità nella rappresentanza dei rispettivi interessi e l'autonomia di valutazione ed intervento propria di ciascuna Organizzazione.
Le tematiche di competenza di OBL saranno le seguenti:
A - Andamento del settore
- analisi degli indirizzi di politica industriale e dell'andamento generale del mercato nazionale, dei comparti produttivi e delle aree sistema anche con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- i problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
B - Investimenti ed innovazione tecnologica
- le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
C - Normative di indirizzo industriate
- l'evoluzione della legislazione concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- l'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
D - Mercato del lavoro
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno del settore e delle aree sistema, con particolare riferimento:
> all'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo Interconfederale sull'apprendistato 18-4-2012;
> all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative emanate, nonché con quanto stabilito dalla legislazione in tema di parità uomo donna;
> alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di Legge che li riguardano;
> all'uso degli strumenti di Legge e contrattuali di sostegno dei redditi e dell'occupazione nei processi di crisi e di ristrutturazione.
E - Formazione professionale e continua
- le problematiche della formazione, con la possibilità di individuare azioni di indirizzo e di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla formazione professionale, al fine di una eventuale elaborazione di programmi specifici che, nel realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore;
- instaurare ed intrattenere rapporti con Fondimpresa per la formazione continua (art. 46 CCNL);
- monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentati sulle opportunità di finanziamento utilizzabili (art. 46 CCNL).
F - Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare rincontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
G - Dinamiche del costo del lavoro
- l'andamento del costo del lavoro, anche in relazione agli indicatori di produttività rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- monitoraggio della contrattazione di secondo livello.
H - Ambiente e sicurezza
- le tematiche dell'ambiente e della sicurezza, nel quadro della normativa nazionale e comunitaria in materia.
I - Buone prassi
- l'ente promuoverà, attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione, l'utilizzo di "buone prassi" nel settore. L'OBL individuerà le aree ove il settore legno-arredamento ha una particolare presenza; in tali aree previo accordo tra le parti interessate, potrà organizzare emanazioni territoriali del Comitato stesso, che si occuperanno delle seguenti materie:
1. Monitoraggio sull'andamento del settore
- Gli indirizzi di politica industriale e l'andamento generale del mercato, le prospettive produttive del settore, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi con riferimento agli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- I problemi dell'approvvigionamento delle materie prime.
2. Investimenti ed innovazione tecnologica
- Le previsioni degli investimenti complessivi e le innovazioni tecnologiche di processo e di prodotto.
3. Normative di indirizzo industriale
- L'evoluzione della legislazione locale concernente la forestazione, la ricerca e l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- L'utilizzazione degli incentivi di Legge per l'innovazione industriale.
4. Formazione professionale
- Le problematiche della formazione professionale, anche per realizzare un raccordo tra esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, che abbia anche riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- Qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori anche in applicazione delle norme in vigore;
- Incentivazione e orientamento dell'offerta formativa utile al settore.
5. Impiego del fattore lavoro
- monitoraggio delle diverse forme di utilizzo della forza lavoro (regimi di orario e flessibilità, part-time, contratti a termine, lavoro somministrato, lavoro stagionale, telelavoro, lavoro agile, apprendistato, ecc.);
- iniziative volte ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta tenuto conto delle disposizioni di Legge in vigore.
6. Monitoraggio dell'andamento della contrattazione aziendale
7. Welfare: le imprese e le organizzazioni sindacali, inserite in un contesto territoriale, utilizzando la contrattazione di 2º livello devono assumere, con la comunità, un rapporto di interazione diretta, nell'impatto delle attività industriali. Inoltre devono occuparsi delle problematiche territoriali attraverso modalità virtuose, grazie alla collaborazione e alla socializzazione. Vanno pertanto promosse forme di "Welfare di Prossimità" verso Associazioni di Volontariato Sociale che svolgano attività nel territorio, nonché azioni di Welfare Generativo.
8. L'OBL promuoverà azioni dirette alla diffusione e sostegno relativamente a responsabilità sociale e sviluppo sostenibile quale valore aggiunto per le imprese, anche attraverso la partecipazione dei lavoratori, al fine di determinare possibili azioni condivise tra gli stakeholder, le Istituzioni e, ulteriormente, verso le problematiche del territorio.
L'OBL sarà inoltre promotore di progetti di studio sulle diverse modalità di introduzione dello sviluppo sostenibile in ambito energetico, di riciclo, di gestione rifiuti e di riduzione e riutilizzo scarti. Promuoverà inoltre, valorizzando anche esperienze virtuose, azioni di consulenza, formazione e agevolazione nella riconversione delle produzioni. Avrà, infine, una funzione di promozione di azioni volte ad una diffusione della cultura dello "sviluppo sostenibile" e della diffusione delle certificazioni ambientali.
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
Le parti concordano che nel merito del tema della Responsabilità Sociale d'impresa entro un mese dalla firma del presente accordo di rinnovo, verrà nominata una commissione paritetica per l'elaborazione di un documento che individui le linee programmatiche. La commissione, dovrà terminare i lavori entro il 31-12-2017.
1.2 Sistema di informazioni
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo semestre, si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la FEDERLEGNO Arredo fornirà a FENEAL - UIL, FILCA - CISL, e FILLEA - CGIL informazioni globali, riferite alle aziende associate, in merito alle linee generali dell'andamento economico e produttivo, anche sotto il profilo previsionale, e alle prevedibili implicazioni occupazionali.
Saranno anche fornite informazioni sulla struttura occupazionale scomposta per sesso, classi di età e qualifica.
Tali informazioni saranno articolate altresì per i settori di attività rientranti nelle seguenti sfere produttive inquadrate dalle Associazioni nazionali di categoria operanti nell'ambito della Federlegno Arredo:
- prime lavorazioni;
- mobili arredamento;
- attività legate all'edilizia;
- pannelli e compensati;
- lavorazioni speciali;
- mobili per ufficio.
Saranno fornite informazioni anche sulle situazioni di crisi settoriali di comparto o zonali, con particolare riferimento al Mezzogiorno.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento dell'occupazione giovanile, nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977, e 125/1991 e DLGS198/2006.
Nel corso dello stesso incontro la Federlegno Arredo fornirà inoltre a FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL indicazioni complessive sulle iniziative promozionali intraprese, riguardanti:
- la forestazione;
- le principali finalizzazioni della ricerca nel settore;
- la formazione professionale;
- l'approvvigionamento di materie prime.
Livello territoriale
Di norma annualmente, le competenti Organizzazioni imprenditoriali forniranno al Sindacato territoriale di categoria, nel corso di un apposito incontro, ove richiesto anche con la presenza del sindacato regionale, informazioni globali, articolate per settori di attività come definiti per il livello nazionale, riguardanti:
- le prospettive produttive al fine di fornire un quadro indicativo dello sviluppo economico e produttivo del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
- i programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o rilevanti riconversioni di quelli esistenti, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità nel territorio e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle Associazioni imprenditoriali;
- la struttura occupazionale delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate, scomposta per sesso, classi di età e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile anche in relazione all'Accordo Interconfederale 18-12-1988 e successive modifiche e/o integrazioni sui contratti di formazione lavoro nonché l'andamento e le tendenze dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 635 e con le disposizioni legislative in materia, in particolare le Leggi 903/1977 e 125/1991;
- i criteri generali del decentramento permanente di importanti fasi del processo produttivo.
- Andamento della contrattazione aziendale
- Nel corso del predetto incontro verranno fornite indicazioni sulle iniziative promozionali intraprese sulla forestazione.
Livello aziendale e di gruppo
Di norma annualmente, le aziende ed i gruppi, intendendosi per tali l'insieme delle aziende partecipate (possesso di almeno il 26% del pacchetto azionario) articolate su più unità produttive di significativa importanza nell'ambito del territorio nazionale che occupano complessivamente più di 150 dipendenti per i gruppi e più di 40 per le singole aziende, assistite dall'Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'azienda interessata, e con l'eventuale assistenza della Federlegno Arredo, forniranno alle R.S.U., assistiti dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di un apposito incontro, informazioni relative:
- alle prospettive economiche e produttive con riferimento ai prevedibili riflessi sulla situazione occupazionale ivi compreso l'utilizzo dei relativi strumenti contrattuali e/o di Legge;
- ai programmi di investimento e alle conseguenti prevedibili implicazioni sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- ai programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti;
- alle innovazioni tecnologiche che abbiano significativa incidenza sull'occupazione;
- alla struttura occupazionale scomposta per sesso e classi di età, tipologia contrattuale nonché i livelli di salario a parità di mansione e le mansioni;
- agli appalti che comportino significative variazioni sull'assetto produttivo/aziendale;
- responsabilità sociale di impresa.
Nel corso di tale incontro il sindacato verrà informato delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le aziende che hanno stipulato accordi che prevedono un premio di risultato sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali in vigore, forniranno alle RSU, le informazioni necessarie per la gestione del premio.
Le parti, a livello aziendale, si incontreranno di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare, al fine di esaminare congiuntamente il godimento delle ferie e i permessi retribuiti sulla base del calendario annuo.
1.3 Decentramento, ristrutturazione, modifiche tecnologiche, organizzative e produttive
Le direzioni delle aziende con più di 75 dipendenti informeranno, preventivamente, nel corso di un apposito incontro, le RSU e, tramite le Organizzazioni Imprenditoriali, i sindacati di categoria sulle:
- Operazioni che comportino sostanziali modifiche del sistema produttivo, che investano in modo determinante le tecnologie fino ad allora adottate e la organizzazione complessiva del lavoro o il tipo di produzione in atto;
- Operazioni di scorporo o di decentramento non temporaneo al di fuori dello stabilimento, di significative fasi dell'attività produttiva in atto qualora queste influiscano sull'occupazione; l'informazione comprenderà la tipologia dell'attività da decentrare e la sua localizzazione.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo aventi le caratteristiche di cui sopra, le aziende committenti inseriranno una clausola relativa all'osservanza, da parte delle aziende esecutrici, delle norme contrattuali del settore merceologico a cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantieri, posti in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
1.4 Lavoro a domicilio
Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 18 Febbraio 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio, nonché la tipologia del prodotto commissionato e i nominativi dei lavoratori a domicilio interessati. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni dei suddetti elenchi.
Durante rincontro di cui al precedente punto 1.1. (investimenti, occupazione e attività indotte), l'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e delle aziende boschive e forestali associate e i prevedibili riflessi sull'occupazione.
1.5 Contrazione temporanea dell'orario lavoro
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, le parti, ferma restando l'applicazione della L. n. 164/1975, fanno rinvio alle intese confederali del 21-1-1975, con particolare riferimento al previsto esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti, gli effetti sulla occupazione; le modalità di distribuzione della riduzione, attuando per quanto possibile la rotazione dei lavoratori soggetti al provvedimento.
Le parti realizzano e confermano con il presente CCNL una struttura su due livelli: uno nazionale ed uno di secondo livello, ovvero aziendale, (sia per singole unità produttive sia per gruppi).
2.1 Contratto collettivo nazionale di lavoro
La contrattazione collettiva nazionale, come definito nell'accordo interconfederale del 09/03/2018, deve assolvere alla sua principale funzione di regolazione dei rapporti di lavoro e di garante dei trattamenti economici e normativi comuni a tutti i lavoratori del settore.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di cui sopra in mancanza di disdetta da darsi con lettera raccomandata RR almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
La parte che ha dato disdetta presenterà le proposte di modifica in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al precedente comma comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 2 (due mesi) delle trattative.
2.2 Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello riguarda materie delegate in tutto o in parte dal CCNL e/o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati nel contratto collettivo nazionale di lavoro, inoltre può esplicare la sua efficacia sulla singola impresa, e/o sui gruppi industriali.
Sono titolari della negoziazione per la contrattazione di secondo livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure ed i criteri stabiliti dal presente contratto, le R.S.U., costituite ai sensi del Testo Unico del 10 gennaio 2014 e dell'art. 3 del presente CCNL assistite da FENEAL, FILCA, FILLEA, e, laddove non presenti le RSU le stesse strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL in rispetto delle procedure previste dal Testo Unico del 10 gennaio 2014.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Gli accordi, hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cidi negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Nei tre mesi successivi alla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette, a condizione che sia stata avviata la trattativa.
Nel caso in cui un negoziato relativo alla contrattazione di secondo livello venisse sospeso o interrotto senza la possibilità di giungere ad un accordo, le Associazioni Industriali e Sindacali territoriali competenti, trascorso il termine di cui al comma precedente potranno chiedere un incontro alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di tentare di riavviare la trattativa interrotta o sospesa.
Le parti si danno atto dell'opportunità di procedere, nella sede dell'OBL, alla rilevazione delle caratteristiche e degli andamenti della contrattazione di secondo livello mediante un monitoraggio su tutto il territorio nazionale.
Le parti si danno reciproco impegno al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di disciplina della contrattazione di 2º livello.
Annualmente, le parti si incontreranno per valutare l'andamento della contrattazione aziendale e degli accordi in essere.
A tale scopo svolgeranno un confronto periodico delle piattaforme presentate, secondo modalità che le parti stesse definiranno entro sei mesi dalla firma del presente contratto.
2.3 Assemblea
Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'articolo 35 della L. 20 Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni delle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite.
Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
3.1 Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ad integrazione ed attuazione di quanto previsto dal testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria e CGIL - CISL e UIL il 10 gennaio 2014 integralmente richiamato viene concordato quanto segue.
3.2 Costituzione della R.S.U.
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, R.S.U., di cui al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, secondo la disciplina e le procedure di elezione ivi previste, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato Accordo Interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali di cui alla parte seconda, sezione seconda, punto 1 (ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto Accordo Interconfederale.
In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 L. 20 Maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'Accordo del 10 gennaio 2014 partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle organizzazioni sindacali come sopra individuate.
3.3 Composizione della R.S.U.
La R.S.U. è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3.4. Numero dei componenti la R.S.U.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità da 101 a 150 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità da 151 a 200 dipendenti;
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- 7 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
- 8 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
- 9 componenti nelle unità oltre i 600 dipendenti.
3.5 Compiti e funzioni
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui ai CCNL 20-3-1991 ed i componenti la R.S.U. subentrano alta R.S.A. ed ai loro dirigenti di cui alla L. n. 300/1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori anche per quanto concerne interventi che abbiano ricadute sostanziali sull'organizzazione dell'attività produttiva, derivanti da applicazioni della legislazione in materia di sicurezza e prevenzione, e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di Legge e di contratto.
La R.S.U. eventualmente a richiesta assistita dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori è titolare della funzione di contrattazione aziendale come stabilito dall'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014, 9 marzo 2018 e per contratto collettivo nazionale di lavoro.
In assenza di RSU la titolarità della funzione della contrattazione aziendale e/o di gruppo è assicurata dalle Organizzazioni sindacali di categoria.
3.6 Permessi
Per l'espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva.
Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art.23 della L. n. 300 nonché quelli concessi per consuetudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall'art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23-06-1973.
Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue:
- per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 L. 300/1970;
- la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U..
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del predetto monte ore.
I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
3.7 Elezioni
I componenti della R.S.U. saranno eletti, con le modalità previste dall'Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica.
3.8 Modalità della votazione
Secondo quanto stabilito al punto 12, sezione terza del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 20 Maggio 1970, n. 300.
3.9. Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8 e 13, sezione seconda del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché in via eccezionale durante l'orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all'art. 23, L. 20 Maggio 1970, n. 300.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla Legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della R.S.A..
3.10 Elettorato passivo
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all'unità produttiva assunti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi alla data delle elezioni.
3.11 Comunicazione della nomina
La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U. sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed alla locale Associazione territoriale degli industriali a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti della R.S.U..
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti della R.S.U..
3.12 Disposizioni varie
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di Legge in materia.
Art. 4 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali e regionali di categoria firmatari del presente contratto saranno concessi brevi permessi retribuiti in misura pari a 8 ore mensili, cumulabili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende oltre i 300 dipendenti, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non comporti impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive può essere concesso un periodo di aspettativa per tutta la durata del mandato, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dall'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
La normativa di cui ai tre commi precedenti si applica anche nei confronti dei lavoratori eletti consiglieri circoscrizionali in applicazione all'art. 18 della L. 8 Aprile 1976, n. 278.<