S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 15/12/2009 si rinvia al CCNL " Legno e Lapidei - Artigianato" - Settore "Edilizia e Legno".
CCNL del 15/12/1997
BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO - ARTIGIANATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-12-1997
Lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del legno, arredamento, sughero, mobile e boschivi
Decorrenza 1-1-1997 - 31-12-2000
Addi, 15-12-1997 in Roma,
tra la Federazione Nazionale del Legno e dell'Arredo - Confartigianato, costituita da l'Associazione Italiana Artigiani del Legno (A.l.AL.), dell'Associazione Nazionale Tappezzieri Arredatori Italiani (ANTAI), dell'Associazione Nazionale Arredo Urbano (A.N.A.U.); la Associazione Nazionale Artigiani del Legno Arredamento (FNALA-CNA); la Federazione Italiana Artigiani Legno (FIAL-CASA); la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (C.L.A.A.I)
e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno FENEAL, aderente alla UIL, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA aderente alla CISL, la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla CGIL,
è stato stipulato il presente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le imprese artigiane, definite tali ai sensi della Legge 8-8-1985, n. 443, del settore legno - arredamento.
Il presente contratto vale per tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane del legno e dell'arredamento e boschive considerate tali dalla Legge n. 443 dell'8-8-1985 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i mestieri artistici e tradizionali del settore. Esso si applica nei sottoindicati mestieri in cui si lavora la materia prima legno, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, etc):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- corradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami, arredatori;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe;
- laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo e lucidatori in legno;
- modellisti in legno;
- sediai e fustai;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere;
- bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope;
- manici da frusta;
- case prefabbricate in legno;
- infissi e ferramenti, avvolgibili;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, trucciolai comuni e da spumante;
- sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali; segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi;
- allestimenti in genere, allestitori di scene;
- mobili imbottiti in genere, mobili arredamenti vari, mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini;
- paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari;
- pavimenti in legno e relativa posa in opera;
- trattamento e conservazione del legno.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane ai sensi della L. 443/85 del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e dei sindacati dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza dello sviluppo della imprenditoria artigiana del settore del legno - arredamento nell'economia generale del Paese, concordano di attivare a livello nazionale e regionale un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche del settore. Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più consistenti e qualificati livelli occupazionali, attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane anche mediante l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa del CCNL
Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'Accordo interconfederale del 21-7-1988.
Accordo interconfederale del 21-7-1988
Relazioni Sindacali - Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27-2-1987 nei termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronti fra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27-2-1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscono una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di un ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla Legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in materia dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27-2-1987.
Le Organizzazioni Artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescrivibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1) verranno esaminati e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendente di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21-12-1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione di CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo, accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2º dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a Lit. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1º comma punto 1).
- a Lit. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2º comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta, non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previsti dal CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente l'assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro - Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL - CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL - La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
la CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità delle rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di Legge competenti.
Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale - CGIL, CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale. Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20-5-1970, n. 300.
Norma transitoria - In relazione al punto 7 dell'accordo interconfederale 21-7-1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21-7-1988, sino alla armonizzazione prevista nell'indicato punto 7) varrà la seguente normativa.
Sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per il dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si dedice la utilizzazione dirett