CCNL in vigore del 26/04/2006
AZIENDE DI MANUTENZIONE DEL VERDE
Contratto collettivo nazionale di lavoro 26/04/2006
dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza: 31/12/2009
L'anno 2006 il giorno 26 del mese di aprile, in Roma presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) -
Corso Vittorio Emanuele, 101 tra
- Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana;
- Confederazione Nazionale Col diretti;
- Confederazione Italiana Agricoltori;
e
- FAI-CISL;
- UILA-UIL;
si è convenuto di stipulare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato.
Gli articoli concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per complessive n. 35 pagine, riguardano le seguenti materie:
-Campo di applicazione del contratto (art. 1);
-Assetti contrattuali (art. 2);
-Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo (art. 3);
-Procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello (art. 4);
-Efficacia del contratto (art. 5);
-Relazioni sindacali (art. 6);
-Osservatorio (art. 7);
-Comitati paritetici per la sicurezza (art. 8);
-Impegni delle parti in relazione al mercato di lavoro (art. 9);
-Assunzione (art. 10);
-Periodo di prova (art. 11);
-Contratto di lavoro a termine (art. 12);
-Cessazione di appalto (art. 12 bis);
-Classificazione del personale (art. 13);
-Disciplina dei quadri (art. 13 bis);
-Mansioni e cambiamento dei profili professionali (art. 14);
-Orario di lavoro (art. 15);
-Riposo settimanale (art. 16);
-Ferie (art. 17);
-Permessi per formazione continua (art. 18);
-Sistema di formazione professionale e continua (art. 18 bis);
-Permessi straordinari (art. 19);
-Permessi per corsi di recupero scolastico (art. 20);
-Congedi parentali (art. 20 bis);
-Giorni festivi (art. 21);
-Lavoro straordinario, festivo, notturno (art. 22);
-Interruzione e recuperi (art. 23);
-Retribuzione (art. 24);
-Ex scala mobile (art. 25);
-Tredicesima mensilità (art. 26);
-Quattordicesima mensilità (art. 27);
-Scatti di anzianità (art. 28);
-Indennità e rimborsi spese (art. 29);
-Trattamento di fine rapporto (art. 30);
-Previdenza e assistenza (art. 31);
-Fondo nazionale di previdenza complementare (art. 32);
-Malattia e infortunio (art. 33);
-Cassa integrazione salari (art. 34);
-Fondo integrativo sanitario (art. 35);
-Disciplina dei licenziamenti individuali (art. 36);
-Dimissioni per giusta causa (art. 37);
-Preavviso di risoluzione del rapporto (art. 38);
-Norme disciplinari (art. 39);
-Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi (art. 40);
-Delegato d'azienda (art. 41);
-Tutela del delegato d'azienda (art. 42);
-Rappresentanze sindacali unitarie (art. 43);
-Riunioni in azienda (art. 44);
-Permessi sindacali (art. 45);
-Contributo contrattuale (art. 46);
-Quote sindacali per delega (art. 47);
-Controversie individuali (art. 48);
-Controversie collettive (art. 49);
-Condizioni di miglior favore (art. 50);
-Esclusività di stampa. Archivi contratti (art. 51);
- Allegato n. 1 - Tabella "A": retribuzioni nazionali in vigore dal 1º gennaio 2006.
La numerazione degli articoli è provvisoria.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E CREAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO - (1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2009)
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata, che svolgono, in via esclusiva, lavori e servizi di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde pubbliche e private, di imboschimento, nonché lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e del territorio e i lavoratori da esse dipendenti.
In particolare, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica, a titolo esemplificativo, alle imprese che svolgono lavori e servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di:
-aree a verde pubblico e privato, compreso l'arredo urbano e il patrimonio forestale;
-opere per la difesa del territorio e l'eliminazione del dissesto idrogeologico;
-impianti irrigui, idraulici e di illuminazione nelle aree verdi;
-opere ambientali e in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e bonifica, nonché attività agli stessi complementari.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che il presente contratto collettivo è applicabile limitatamente alle imprese che, svolgendo esclusivamente attività di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, non sono considerate agricole, pur avendo gli operai addetti alle citate attività inquadrati previdenzialmente nel settore agricolo ai sensi dell'art. 6 lettera e) della Legge 92/1979.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro assume come propri i principi ispiratori del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e ne attua, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale, le finalità e gli indirizzi.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo indicati in tal senso al punto 2) del titolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993.
Il contratto collettivo nazionale di categoria - che ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva - definisce quindi tutti gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro intercorrente tra le imprese ed i lavoratori di cui al precedente articolo 1.
Il secondo livello di contrattazione è aziendale e riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti a livello nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Considerata la novità della presente regolamentazione contrattuale e la necessità di disporre di un congruo periodo di applicazione e valutazione della stessa, le parti concordano - in via transitoria e per la durata del presente contratto - che le predette erogazioni possono essere definite in occasione della revisione biennale dei minimi contrattuali. Tali erogazioni non trovano applicazione nelle imprese che già riconoscono premi legati a incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Le erogazioni di cui al presente articolo devono avere quelle caratteristiche di totale variabilità e non determinabilità a priori che consentono l'applicazione dello specifico regime contributivo- previdenziale previsto dal Protocollo citato.
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.
Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste nei singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2006 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009, per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007.
Il contratto và disdettato da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La violazione di tale periodo comporterà come conseguenza a carico della parte responsabile, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine dal quale far decorrere l'indennità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo, sarà corrisposto un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento sarà pari al 30 % del tasso d'inflazione programmata applicato sui minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 % dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto la "indennità di vacanza contrattuale" cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
La data di inizio della corresponsione della "indennità di vacanza contrattuale" come sopra disciplinata slitta, in caso di ritardata presentazione delle piattaforme, di un periodo pari ai giorni di ritardo.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.
Art. 4 - Procedure di rinnovo dei contratti di secondo livello
La contrattazione di secondo livello aziendale si svolge una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del contratto collettivo nazionale, secondo quanto previsto nel Protocollo del 23 luglio 1993, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto nazionale.
L'accordo aziendale ha durata quadriennale.
Le piattaforme per il rinnovo devono essere presentate entro e non oltre due mesi prima della scadenza del contratto.
Soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione di secondo livello sono le rappresentanze sindacali unitarie/rappresentanze sindacali aziendali e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle strutture delle organizzazioni datoriali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale cui sono iscritte o conferiscono mandato.
La contrattazione di secondo livello può essere svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
Art. 5 - Efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle territoriali loro aderenti.
Le parti, nella prima fase di vigenza del presente contratto, promuoveranno l'applicazione del contratto medesimo presso le aziende di cui al precedente art. 1, individuando i tempi, le modalità ed i criteri applicativi, fermi restando per i lavoratori dipendenti trattamenti complessivi non inferiori a quelli corrisposti in base ai contratti precedentemente applicati.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Le Parti firmatarie, riconoscendo come obiettivi comuni la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende e la valorizzazione del lavoro e della occupazione, affermano di promuovere e sviluppare corrette relazioni sindacali.
È necessità condivisa dalle Parti attivare un sistema di relazioni sindacali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e rispetto delle specifiche prerogative, caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi di comune interesse e dall'esame delle relative tematiche e della loro evoluzione.
OSSERVATORIO NAZIONALE
L'osservatorio nazionale è la sede delle informazioni e del confronto sui temi di comune interesse, quali:
-le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
-i fabbisogni di formazione professionale;
-le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del comparto della creazione e manutenzione del verde, anche attraverso contratti d'area;
-i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
-l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti;
-la tutela della salute e dell'ambiente.
L'osservatorio nazionale è composto da un Consiglio formato da sei componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori ed è costituito entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto nazionale di lavoro. Esso si riunisce almeno due volte l'anno.
Art. 8 - Comitati paritetici sulla sicurezza
Gli aspetti applicativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro concernenti la rappresentanza dei lavoratori e gli organismi paritetici sono disciplinati dal verbale di accordo su "Rappresentante per la sicurezza e comitati paritetici" del 18 dicembre 1996, da considerarsi parte integrante del presente contratto.
Per quanto attiene ai compiti assegnati dal predetto accordo al comitato paritetico nazionale, le parti convengono di assegnare le rispettive funzioni ad una apposita sezione dell'osservatorio nazionale di cui all'art. 7 composta in misura paritetica.
Art. 9 - Impegni delle parti in relazione al mercato del lavoro
Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla stipula del presente contratto, anche su richiesta di una di esse, per definire entro il 30 giugno 2006 gli aspetti demandati alla contrattazione collettiva degli istituti previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni, preferibilmente attraverso la stipula di un Protocollo unico valido per tutti i lavoratori del settore.
Titolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO, COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
L'assunzione dei lavoratori è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato secondo quanto previsto dal successivo art. 12, con l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni di Legge vigenti all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti delle amministrazioni competenti e del lavoratore.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In assenza, il lavoratore si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto.
Il periodo di prova è fissato in sei mesi per i lavoratori dei livelli 1º e 2º, in mesi quattro per i lavoratori dei livelli 3º e 4º e in mesi due per i lavoratori dei livelli 5º e 6º.
In caso di rapporti a termine di durata inferiore all'anno, ma comunque superiori a trenta giorni, il periodo di prova è fissato per tutti i livelli in quindici giorni.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto del lavoratore a percepire la retribuzione per il periodo di lav