S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'Accordo 29/01/2005 si rinvia ai seguenti CCNL:
Testo Consolidato CCNL del 06/12/2024
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06/12/2024
per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
Scadenza: 31/12/2027
Addì 25 settembre 2025, in applicazione dell'accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024
tra
l'Associazione Imprese Traslocatori Italiani (AITI);
l'Associazione Nazionale Corrieri Espressi (ASSOESPRESSI);
l'Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali (ASSOLOGISTICA);
la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI);
la Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT);
la Federazione Italiana Spedizionieri Industriali (FISI);
la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (TRASPORTOUNITO FIAP);
assistite dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA);
l'Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA).
l'Associazione Italiana Imprese di Trasporto (ASSOTIR);
la Federazione Autotrasporti Italiani (FAI);
la Federazione della Logistica (FEDERLOGISTICA).
l'Unione Imprese Trasporti Automobilisti (UNITAI);
assistite dalla Confederazione Trasporto, Spedizioni e Logistica (CONFTRASPORTO)
la CNA Fita - Unione Nazionale Imprese di Trasporto;
la Confartigianato Trasporti;
la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI), con l'assistenza della categoria (SNA);
la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (CLAAI);
la Confcooperative - Lavoro e Servizi;
la Legacoop Produzione e Servizi;
l'AGCI Servizi A
la Federazione Traslocatori Italiani (FEDERTRASLOCHI);
la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP)
l'Associazione Italiana Trasporti Eccezionali (AITE);
e
la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL);
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL);
la UILTRASPORTI;
è stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco, dalle aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Le parti stipulanti ritengono necessario nelle premesse del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rappresentare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore, le sfide future che dovranno essere affrontate, le azioni comuni necessarie per lo sviluppo delle imprese e del salario delle lavoratrici e dei lavoratori, le azioni per migliorare la sicurezza e la qualità della vita di chi opera all'interno della logistica integrata e del trasporto.
La logistica integrata e del trasporto rappresenta sempre più il terreno di confronto nei nuovi assetti globali, delle sperimentazioni digitali e tecnologiche che si stanno concentrando in questo settore a partire dall'intelligenza artificiale, 5G, blockchain e dalla transizione digitale che modificherà non solo la logistica dei magazzini ma anche i mezzi utilizzati per il trasporto.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L'e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l'attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate ad adattarsi alle mutate condizioni che si creano lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica.
L'e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela.
Lo sviluppo delle tecnologie che stanno guidando il cambiamento ha determinato la nascita di nuove figure professionali.
Le parti avevano già istituito una Commissione tecnica per la revisioni dei profili e avviato la discussione in tal senso.
Oggi, nel pieno della transizione tecnologica del settore, occorre ricomprendere le figure legate alla "Information Tecnology", a partire dalla gestione dei dati, dalla loro elaborazione e dalla creazione di sistemi tecnologici e dalla sicurezza digitale.
Occorre inoltre tener conto delle professioni che, sempre in relazione allo sviluppo della tecnologia e della multiculturalità nel settore, operano nella gestione, controllo del flusso e stoccaggio delle merci, del cicl° produttivo, degli acquisti tecnologici, dell'automazione della logistica del sito, della gestione dell'ultimo miglio, della mediazione culturale.
L'innovazione tecnologica non solo per quanto riguarda gli hardware ma soprattutto i software sarà tra le sfide centrali che questo settore sta affrontando.
Le ricadute che questo processo avrà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere accompagnate da un corrispondente incremento della formazione continua per mantenere i livelli occupazionali e non disperdere professionalità, anche attingendo a programmi di formazione finanziata.
Questi mutamenti hanno la necessità di essere accompagnati da un sostegno legislativo per lo sviluppo e per la connessione sempre più spinta delle piattaforme logistiche, nel campo digitale ed infrastrutturale, ma anche per garantire la tutela di asset strategici, tenuto conto che da tempo si stanno affermando processi globali di verticalizzazione e finanziarizzazione dell'intera filiera della logistica e del trasporto integrato.
Questo comporta l'esigenza di individuare nuove aree destinate a magazzini. I Pums in questo contesto possono avere un ruolo centrale per la riutilizzazione di aree industriali dismesse e nel creare collegamenti per diminuire l'impatto ambientale e sulla mobilità delle aree urbane, utilizzando prevalentemente veicoli di ultima generazione a minore impatto. Le ZES e le ZLS devono essere strumenti grazie ai quali nei territori si possano mettere in campo soluzioni amministrative ed incentivi di natura economica per attirare attività di reshoring/backshoring. Per questo diventa necessaria anche un'azione congiunta delle strutture territoriali delle AADD e delle OOSS nei confronti delle istituzioni locali.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Nell'avanzare richieste di risorse pubbliche per il settore si dovrà tener conto della necessità di investimenti infrastrutturali per la realizzazione di aree di sosta che garantiscano la qualità del risposo e delle necessità degli autisti, così come il sostegno per la transizione ambientale, digitale e per le dotazioni di sicurezza dei mezzi. Le parti si danno reciproco impegno ad incontrarsi allo scopo di effettuare una congiunta valutazione delle situazioni contingenti riguardo sicurezza stradale, tempi di attesa, viabilità e connessa sicurezza dei mezzi operativi, al fine di promuovere iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di attività che generano valore aggiunto per il territorio e la nostra azione comune dovrà far si che queste attività possano generare sviluppo per le imprese e buona e stabile occupazione.
Perché ciò si realizzi c'è la necessità di significativi avanzamenti in termini di: programmazione e infrastrutture, complessivamente di regole e di legalità, qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, oltre ad elevati standard di sicurezza e di programmi di formazione, a partire dalle nuove tecnologie e di politiche attive per favorire un adeguato bilanciamento di genere all'interno del settore.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come un sistema che ha bisogno di imprese più strutturate sia dal punto di vista della capitalizzazione sia da quello dell'aggregazione.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda e un futuro certo ai lavoratori che vi operano all'interno delle stesse. A rendere sempre più strutturate le imprese, in questi anni, hanno contribuito i processi di qualificazione della filiera che hanno anche portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori con conseguente salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
I processi di qualificazione delle filiere dei fornitori, così come quelli di internalizzazione, dovranno essere strategicamente adottati dalle imprese anche per innalzare i livelli di legalità del settore. Per ulteriormente meglio qualificare il tema della legalità occorre inoltre riprendere il Tavolo della Legalità con i Ministeri competenti, così come convenuto negli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente rinnovo, di cui sono parte integrante.
L'unicità contrattuale, nell'ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, trasloco, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci, qualunque sia la modalità attraverso cui viene svolta l'attività, negli anni ha caratterizzato il CCNL Logistica traporto merci e spedizione che è stato in questi anni lo strumento grazie al quale si sono governati i processi e migliorato le condizioni economiche e normative e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Le Parti ribadiscono che riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti stipulanti, e che lo stesso garantisca la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici e lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Richiedono nel contempo che il Governo affianchi questo importante strumento di regolazione del settore attraverso un intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il CCNL volto anche ad arginare forme di dumping contrattuale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell'orario di lavoro, la regolamentazione della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti condividono che si debba sempre più valorizzare la contrattazione di secondo livello aziendale e/o territoriale, con ambiti e materie non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale, individuando le sole articolazioni delle parti stipulanti il presente CCNL quali soggetti abilitati a tale contrattazione.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti stipulanti confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali.
Premessa - Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Diritti e Agibilità sindacali - Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto nella Sezione Artigiana del presente CCNL.
Sistema contrattuale - Le parti proseguiranno il confronto teso ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nell'artigianato.
È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza - In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 13 settembre 2013, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private. Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'articolo 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo "Fon.coop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311, in materia di funzione di assistenza contrattuale, le parti datoriali possono attuare quanto previsto da tale norma prevedendo strumenti di assistenza contrattuale a favore di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, nel rispetto del vincolo della rappresentanza.
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
Livello nazionale
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento dell'occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Ambito aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione della normativa sulla sicurezza (D.LGVO n.81/2008 e successive modifiche);
6. applicazione della Legge sulle pari opportunità (Legge n.125/1991 e successive modifiche);
7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. rapporti di lavoro atipici;
9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10. inquadramenti professionali;
11. contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
12. interventi di formazione riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 50 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti forniranno alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o RSA/RSU informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le RSU/RSA delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali. L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto ed appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra, o a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n.125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni stipulanti il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
Le Parti consapevoli della necessità di realizzare un cambiamento culturale che, mettendo al centro la persona, garantisca la tutela e la valorizzazione delle diversità attraverso la realizzazione di azioni concrete di inclusione, concordano sulla necessità di garantire ad ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione quale vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono l'introduzione di misure finalizzate a riconoscere pari opportunità e tutele.
Le Parti si impegnano a denunciare e contrastare con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale, ad adottare misure adeguate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione delle violenze e delle molestie, nonché a promuovere l'adozione di ogni comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.
Le Parti riconoscono che diversità, anche di genere, equità ed inclusione rappresentano valori fondanti di una nuova cultura aziendale che mira a rendere ciascuna azienda più competitiva, innovativa e orientata a valorizzare le persone.
Le Parti, aderendo alle fondamentali previsioni contenute nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, nella relativa raccomandazione 206 e nella relativa Legge di ratifica n. 4 del 2021, condividono che:
"violenza e molestie" nel mondo del lavoro indicano un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e includono la violenza e le molestie di genere;
"violenza e molestie di genere" indicano la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.
Le Parti riconoscono la necessità di realizzare, nel rispetto dei principi sanciti, tra l'altro, dalla Strategia UE per la Parità di Genere 2020-2025 e dalla Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021-2026, la tutela e l'inclusione di ogni diversità, a partire da quella di genere, tramite l'adozione di misure volte a promuovere, anche tramite gli Enti bilaterali previsti dal presente CCNL:
- forme di flessibilità degli orari e organizzazione del lavoro, part-time reversibile;
- progetti di formazione per reinsediamento di lavoratrici madri o lavoratori padri dopo periodo di congedo nel rispetto della professionalità acquisita;
- costituzione dei comitati pari opportunità territoriali;
- iniziative volte a ridurre l'entità del divario di genere quali ad esempio la certificazione ai sensi della norma UNI/PdR125:2022.
Commissione nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne ed uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente.
La Commissione ha il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare la costituzione dei CPO territoriali e la loro attività.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.
Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la Legge n. 146/90 e s.m.i. disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra. Le parti si danno atto che, conformemente agli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al trasporto, l'intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione.
Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti
a) Custodia;
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente e stipulante il presente CCNL, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.
CAPITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2027.
2. Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte sei mesi prima della scadenza a mezzo PEC.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
1. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlate ed inscindibili tra loro.
2. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 3 - Sostituzione degli usi
1. Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente in corso di validità;
2) il fascicolo elettronico del lavoratore qualora disponibile;
3) il tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
5) le ulteriori informazioni previste dalla legislazione vigente.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 4 bis - Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Al fine di incentivare nuova occupazione si definisce un trattamento temporaneo legato esclusivamente alla vigenza del CCNL.
1. Il presente articolo si applica alle Aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ed intendono incrementare il proprio organico con nuova occupazione nel sito operativo o nella filiale ed in particolare assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.
2. Le Aziende interessate a tali processi dovranno dare comunicazione e documentare che nell'ultimo anno di attività non hanno proceduto a licenziamenti collettivi e sottoscrivere accordi sindacali, aziendali o di carattere territoriale, anche tramite le proprie associazioni stipulanti il presente CCNL, con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti.
3. Ai dipendenti che rientrano nel piano di nuove assunzioni previsto dagli accordi sindacali, di cui al precedente capoverso, si applicano i seguenti trattamenti per i successivi tre anni dalla data di assunzione. Fermo restando le modalità di fruizione, la maturazione dei ROL previsti all'art. 9 comma 14 del vigente CCNL, delle ex festività soppresse Legge 54/1977 di cui all'art. 14 e dei permessi di cui all'art. 11 comma 11 avverrà con le seguenti modalità:
- durante il primo anno di assunzione sarà riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di ROL ed ex festività pari ad 1 giornata e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Il secondo anno sarà riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di ROL ed ex festività pari a 2,5 giornate e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed ex festività pari a 3,5 giornate e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% dei suddetti istituti.
I trattamenti relativi a quanto stabilito dall'art. 17 troveranno applicazione e conseguente maturazione a decorrere dal 4º anno di assunzione.
Le modalità di cui sopra saranno applicabili una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall'azienda di cui è dipendente.
Qualora l'impresa goda, per le medesime assunzioni, di incentivi finanziati dalla normativa nazionale od europea, la maturazione del 100% di ROL ed ex festività e la decorrenza per la maturazione dei trattamenti stabiliti dall'art. 17 avverranno dal terzo anno dall'assunzione.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 5 mesi per i dipendenti del 1º livello;
- 4 mesi per i dipendenti del 2º livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 3 parametro A, B, C e nella qualifica 2 parametro D, E, F;
- 3 mesi per i dipendenti del 3º livello Super, 3º livello, 4º livello, 4º livello Junior e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nella qualifica 1 parametro G, H;
- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art.4.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri e gli impiegati del 1º livello e durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.LGVO n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi statuti e regolamenti.
9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 6 - Classificazione del personale
Disposizioni generali
1. Le parti si danno atto che con la definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto della Legge n. 190/85 sui quadri intermedi.
2. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 Codice Civile e dell'articolo 5 della Legge n. 190/85, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
3. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
4. Ai quadri è riconosciuta un'indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lorde.
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'Azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
2. Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'Azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
3. Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Profili esemplificativi
- Responsabili di filiale, agenzia, docks, silos e sito, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
- i gestori e reggenti autonomi di docks o silos;
- responsabile ICT;
- responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie;
- responsabile informatico dell'automazione;
- responsabile della conformità e dei rischi;
- logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo produttivo e dell'organizzazione dei magazzini;
- responsabile acquisti tecnologici;
- responsabile e-commerce;
- responsabile big-data;
- responsabile della qualità;
- responsabile della formazione;
- responsabile marketing e delle relazioni commerciali;
- responsabile della comunicazione.
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili esemplificativi
- Responsabili di filiale, agenzia, docks, silos e sito, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
- impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;
- produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno Terminal;
- capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- responsabile politiche tariffarie;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- incaricato controllo di gestione;
- coordinatore aeroportuale (air couriers);
- capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
- responsabile di laboratorio chimico-fisico;
- responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda;
- responsabile ICT;
- responsabile dei sistemi di elaborazione e delle nuove tecnologie;
- responsabile informatico dell'automazione;
- responsabile della conformità e dei rischi;
- logistic engineer: responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo produttivo e dell'organizzazione dei magazzini;
- responsabile acquisti tecnologici;
- responsabile e-commerce;
- responsabile big-data;
- responsabile della qualità;
- responsabile della formazione;
- responsabile marketing e delle relazioni commerciali;
- responsabile della comunicazione.
Norma transitoria
I seguenti profili soppressi e non rinominati si intendono vigenti fino all'esaurimento del personale in forza alla data del 6-12-2024:
- corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere Profili rinominati:
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali, in responsabile politiche tariffarie
- incaricato della compilazione del budget aziendale, in incaricato controllo di gestione
Declaratoria
1. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Profili esemplificativi
- Altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
- spedizioniere coadiutore;
- segretari/ assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere - capo piazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- specialista IT;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
- pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
- altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
- esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
- assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- traduttori e/o interpreti;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o t