S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'Accordo 29/01/2005 si rinvia ai seguenti CCNL:
Testo Consolidato CCNL del 18/05/2021
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Testo consolidato del CCNL 18/05/2021
per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
Scadenza: 31/12/2027
CCNL 18/05/2021 come modificato da:
- Accordo 31/01/2022
- Accordo 19/03/2024
- Ipotesi di accordo 06/12/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 12 luglio 2023, in applicazione dell'accordo di rinnovo del 18 maggio 2021 in Roma
tra
l'Associazione Imprese Traslocatori Italiani (AITI),
l'Associazione Nazionale Corrieri Espressi (ASSOESPRESSI),
l'Associatone Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali (ASSOLOGISTICA),
la Federatone Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI),
la Federatone Italiana Trasportatori (FEDIT),
la Federatone Italiana Spedizionieri Industriali (FISI),
la Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (TRASPORTOUNITO FIAP),
assistite dalla Confederazione Generale italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA),
l'Associatone Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA),
l'Associazione Italiana Imprese di Trasporto (ASSOTIR),
la Federazione Autotrasporti Italiani (FAI),
la Federazione Traslocatori Italiani (FEDERTRASLOCHI),
la Federazione della Logistica (FEDERLOGISTICA),
la Federazione Italiana Autotrasporti Professionali (FIAP),
l'Unione Imprese Trasporti Automobilisti (UNITAI),
assistite dalla Confederazione Trasporto, Spedizioni e Logistica (CONFTRASPORTO),
la CNA Fita,
la CONFARTIGIANATO TRASPORTI,
la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (CASARTIGIANI),
la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI,
la Confcoperative - Lavoro e Servizi
la Legacoop Produzione e Servizi
l'AGCI Servizi,
l'Associazione Italiana Trasporti Eccezionali (AITE)
e
la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT - CGIL),
la Federazione Italiana Trasporti (FIT - CISL),
la ULTRASPORTI,
è stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del traporto, dalle imprese di traporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Verbale di stipula
In data 31 gennaio 2022 si sono incontrate le organizzazioni datoriali CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CNA FITA, SNA- CASARTIGIANI, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL che hanno convenuto sul presente Accordo di recepimento.
PREMESSO CHE
- In data 18 maggio 2021 le scriventi Organizzazioni di categoria hanno sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
- Attraverso l'Accordo di cui al precedente punto si è stabilito che per le imprese che applicano la Sezione Artigiana, le Parti individueranno le modalità utili per il riconoscimento della quota di euro 4 quale contributo per la bilateralità attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella specifica Sezione Artigiana, anche nell'ottica di dare piena attuazione a quanto previsto dalle precedenti intese categoriali di livello nazionale
- In data 17 dicembre 2021 le Confederazioni Confartigianato imprese, CNA, Casartigtani, Claai insieme a CGIL, CISL UIL hanno sottoscritto un Accordo Interconfederale condividendo la necessità di far crescere, integrare e consolidare il sistema della bilateralità concordando sulla necessità di implementare il sistema di risorse e mezzi necessari per consentire un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei lavoratori, nonché l'avvio di un percorso di consolidamento, semplificazione e armonizzazione di tutti i rami della bilateralità artigiana.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
[___]
Verbale di stipula
Roma, 19 marzo 2024
AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI,
FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA
ANITA
ASSOTIR, FAI, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO
FEDERTRASLOCHI
FIAP
CNA Fita
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
SNA CASARTIGIANI
CLAAI
Confcoperative - Lavoro e Servizi
Legacoop Produzione e Servizi
AGCI Servizi,
AITE
e
FILT - CGIL
FIT - CISL
UILTRASPORTI
Le parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12º capoverso delle Premesse relativamente all'erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, condividono le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Verbale di stipula
Addi 6 dicembre 2024 in Roma
tra
AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA
ANITA
FAI, ASSOTIR, FEDERLOGISTICA, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO
CNA Fita
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
SNA CASARTIGIANI
CLAAI
Confcoperative - Lavoro e Servizi
Legacoop Produzione e Servizi
AGCI Servizi,
FEDERTRASLOCHI
AITE
FIAP
e
FILT - CGIL
FIT - CISL
UILTRASPORTI
è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul presente accordo di rinnovo contrattuale a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 27 gennaio 2025.
Il presente contratto scadrà il 31/12/2027.
Le OO.SS. a seguito della sottoscrizione della presente ipotesi di accordo revocano lo sciopero previsto nei giorni 9-10 dicembre 2024.
[___]
CAMPO DI APPLICAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE
che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dai corrieri espresso, dalle imprese svolgenti attività soggette all'autorizzazione postale generale, dalle aziende di trasloco, dalle aziende svolgenti attività di consegna e montaggio arredi e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
[___]
Circolare CONFETRA n. 30/2025 - Scioglimento della riserva
Roma, 28 gennaio 2025
Oggetto: Lavoro - CCNL logistica, trasporto e spedizione - Scioglimento della riserva sindacale sul rinnovo - Comunicazione delle OO.SS. del 27-1-2025.
A conclusione del ciclo di assemblee effettuate su tutto il territorio nazionale i sindacati hanno sciolto positivamente la riserva sull'accordo di rinnovo del 6 dicembre scorso confermandone la piena operatività. Come sottolineato dagli stessi sindacati l'accordo in questione è stato approvato dai lavoratori a "larghissima maggioranza."
Allegato uno - Prot. n. 20/2025/SU/TM/ne
Roma, 27 gennaio 2025
Spett. AADD
ACCI SERVIZI
AITE
AITI
ANITA
ASSO ESPRESSI
ASSOLOGISTIGA
ASSOTIR
CASARTIGIANI
CLAAI
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFCOOPERATIVE
CONFETRA
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
FEDESPEDI
FIAP
FISI
CNA - FITA
LEGACOOP SERVIZI
TRASPORTOUNITO
UNITAI
Oggetto: Scioglimento riserva
Le scriventi OOSS sono a comunicarvi che a seguito delle assemblee certificate svolte nei territori interessati tra le lavoratrici e i lavoratori l'ipotesi d'accordo è stata approvata a larghissima maggioranza.
Pertanto con la presente viene sciolta positivamente la riserva posta sull'Ipotesi d'accordo del 06 dicembre 2024.
Le Segreterie Nazionali
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasporti
Le parti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, a seguito di numerosi incontri svoltisi in presenza e da remoto, sono giunte, in data 18 maggio 2021, alla condivisione di un testo d'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale. La scelta di addivenire ad un rinnovo che definisce in maniera esaustiva la parte economica è dovuta alla particolare contingenza nella quale si realizza l'intesa. La pandemia che ha colpito l'intero pianeta ha determinato una emergenza sanitaria ed economica che ha condizionato le scelte di tutti i paesi coinvolti. In questo quadro si inserisce il rinnovo di questo contratto, che si rivolge ad una potenziale platea di riferimento di oltre un milione di addetti. Tutto ciò premesso si definisce quanto segue:
Le Parti condividono che gli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente rinnovo, sono parte integrante dello stesso.
Le Parti riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti firmatarie.
Le Parti, confermando l'unicità contrattuale, convengono che il periodo di vigenza contrattuale sarà finalizzato ad affrontare le sfide legate all'innovazione tecnologica e digitale ed i cambiamenti strutturali che stanno avvenendo all'interno della filiera. L'obiettivo che si dovrà realizzare è quello di modernizzare e di dare una struttura al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione che sia elemento di riferimento per la definizione di tutti i trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all'estero, è riconducibile nell'ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
A tal fine viene istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà anche la stesura e stampa del testo contrattuale e si riunirà entro il 30 giugno 2021 per definire il programma e le modalità di lavoro.
Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell'orario di lavoro, la regolamentazione della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo fattività di prestatori d'opera autonomi
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L'e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l'attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a "salire" e a "scendere" lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell'accezione corrente non vi erano comprese.
L'e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
Le parti firmatarie confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Le Parti firmatarie si impegnano a garantire un trattamento economico-normativo di natura collettiva equivalente per tutte le imprese che applicano il presente CCNL relativamente ai rapporti di lavoro.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali.
Premessa - Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacati che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Diritti e Agibilità sindacati - Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto nella Sezione Artigiana del presente CCNL.
Sistema contrattuale - Le parti proseguiranno il confronto teso ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nell'artigianato. È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza - In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 13 settembre 2013, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'articolo 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo "Fon.coop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311, in materia di funzione di assistenza contrattuale, le parti datoriali possono attuare quanto previsto da tale norma prevedendo strumenti di assistenza contrattuale a favore di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, nel rispetto del vincolo della rappresentanza-
Verbale di stipula
[___]
Le parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12º capoverso delle Premesse relativamente all'erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, condividono le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
1) Coerentemente con quanto previsto dalle citate Premesse ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso a riferimento l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'anno 2023 risultato pari al 5,9%; calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977 euro) gli importi mensili da riconoscere a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, riparametrati a seconda dei livelli sono pari a:
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Livello
Parametro
ICE
Aprile
ICE
Ottobre
Quadro
169
59,74
89,60
1º
159
56,20
84,30
2º
146
51,61
77,41
3º Super
132
46,66
69,99
3º
128
45,24
67,87
4º
122
43,12
64,68
4º Junior
119
42,06
63,09
5º
116
41,00
61,50
6º
109
38,53
57,79
6ºJunior
100
35,35
53,02
PERSONALE VIAGGIANTE
Livello
Parametro
ICE
ICE
Aprile
Ottobre
C3
133,50
46,83
70,25
B3
133,00
46,66
69,99
A3
132,50
46,48
69,72
F2
129,50
45,43
68,14
E2
129,00
45,25
67,88
D2
128,50
45,08
67,62
H1
124,50
43,68
65,51
G1
124,00
43,50
65,25
I
116,00
40,69
61,04
L
119,00
41,75
62,62
2) La somma di cui sopra deve essere evidenziata separatamente in busta paga sotto la dicitura "indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021" (ICE) e cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto; la stessa somma è assoggettabile agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientra nel computo degli istituti contrattuali e legali.
3) Della somma erogata di cui sopra si dovrà tener conto a vario titolo in sede di rinnovo.
4) Ulteriori somme a titolo di ICE non saranno erogate se non definite dalle parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nell'accordo di rinnovo dello stesso.
AUMENTO CONTRATTUALE
[___]
A decorrere dall'1 gennaio 2025 cesserà di essere corrisposta l'ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista dall'accordo del 19 marzo 2024.
PREMESSA
Le patti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, a seguito di numerosi incontri svoltisi in presenza e da remoto, sono giunte, in data 18 maggio 2021, alla condivisione di un testo d'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale.
La scelta di addivenire ad un rinnovo che definisce in maniera esaustiva la parte economica è dovuta alla particolare contingenza nella quale si realizza l'intesa. La pandemia che ha colpito l'intero pianeta ha determinato una emergenza sanitaria ed economica che ha condizionato le scelte di tutti i paesi coinvolti. In questo quadro si inserisce il rinnovo di questo contratto, che si rivolge ad una potenziale platea di riferimento di oltre un milione di addetti. Tutto ciò premesso si definisce quanto segue:Le parti stipulanti ritengono necessario nelle premesse del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rappresentare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore, le sfide future che dovranno essere affrontate, le azioni comuni necessarie per lo sviluppo delle imprese e del salario delle lavoratrici e dei lavoratori, le azioni per migliorare la sicurezza e la qualità della vita di chi opera all'interno della logistica integrata e del trasporto.
La logistica integrata e del trasporto rappresenta sempre più il terreno di confronto nei nuovi assetti globali, delle sperimentazioni digitali e tecnologiche che stanno concentrando in questo settore: a partire dall'intelligenza artificiale, 5g, blockchain e dalla transizione digitale che modificherà non solo la logistica dei magazzini ma anche i mezzi utilizzati per il trasporto.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L'e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l'attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi nuovo vasto campo di attività: l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre semplice distribuzione fisica delle merci.
L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a addattarsi alle mutate condizioni che si creano lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica.
L'e-Fulfilment collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela.
Lo sviluppo delle tecnologie che stanno guidando il cambiamento ha determinato la nascita di nuove figure professionali.
Le parti avevano già istituito una Commissione tecnica per la revisioni dei profili e avviato la discussione in tal senso.
Oggi, nel pieno della transizione tecnologica del settore, occorre ricomprendere le figure legate alla "Information Tecnology", a partire dalla gestione dei dati, dalla loro elaborazione e dalla creazione di sistemi tecnologici e dalla sicurezza digitale.
Occorre inoltre tener conto delle professioni che, sempre in relazione allo sviluppo della tecnologia e della multiculturalità nel settore, operano nella gestione, controllo del flusso e stoccaggio delle merci, del ciclo produttivo, degli acquisti tecnologici, dell'automazione della logistica del sito, della gestione dell'ultimo miglio, della mediazione culturale.
L'innovazione tecnologica non solo per quanto riguarda gli hardware ma soprattutto i software sarà tra le sfide centrali che questo settore sta affrontando.
Le ricadute che questo processo avrà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere accompagnate da un corrispondente incremento della formazione continua per mantenere i livelli occupazionali e non disperdere professionalità, anche attingendo a programmi di formazione finanziata.
Questi mutamenti hanno la necessità di essere accompagnati da un sostegno legislativo per lo sviluppo e per la connessione sempre più spinta delle piattaforme logistiche, nel campo digitale ed infrastrutturale, ma anche per garantire la tutela di asset strategici, tenuto conto che da tempo si stanno affermando processi globali di verticalizzazione e finanziarizzazione dell'intera filiera della logistica e del trasporto integrato.
Questo comporta l'esigenza di individuare nuove aree destinate a magazzini. I Pums in questo contesto possono avere un ruolo centrale per la riutilizzazione di aree industriali dismesse e nel creare collegamenti per diminuire l'impatto ambientale e sulla mobilità delle aree urbane, utilizzando prevalentemente veicoli di ultima generazione a minore impatto. Le ZES e le ZLS devono essere strumenti grazie ai quali nei territori si possano mettere in campo soluzioni amministrative ed incentivi di natura economica per attirare attività di reshoring\backshoring. Per questo diventa necessaria anche un'azione congiunta delle strutture territoriali delle AADD e delle OOSS nei confronti delle istituzioni locali.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Nell'avanzare richieste di risorse pubbliche per il settore si dovrà tener conto della necessità di investimenti infrastrutturali per la realizzazione di aree di sosta che garantiscano la qualità del risposo e delle necessità degli autisti, così come il sostegno per la transizione ambientale, digitale e per le dotazioni di sicurezza dei mezzi. Le parti si danno reciproco impegno ad incontrarsi allo scopo di effettuare una congiunta valutazione delle situazioni contingenti riguardo sicurezza stradale, tempi di attesa, viabilità e connessa sicurezza dei mezzi operativi, al fine di promuovere iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di attività che generano valore aggiunto per il territorio e la nostra azione comune dovrà far si che queste attività possano generare sviluppo per le imprese e buona e stabile occupazione.
Perché ciò si realizzi c'è la necessità di significativi avanzamenti in termini di: programmazione e infrastrutture, complessivamente di regole e di legalità, qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, oltre ad elevati standard di sicurezza e di programmi di formazione, a partire dalle nuove tecnologie e di politiche attive per favorire un adeguato bilanciamento di genere all'interno del settore.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come un sistema che ha bisogno di imprese più strutturate sia dal punto di vista della capitalizzazione sia da quello dell'aggregazione.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda e un futuro certo ai lavoratori che vi operano all'interno delle stesse. A rendere sempre più strutturate le imprese, in questi anni, hanno contribuito i processi di qualificazione della filiera che hanno anche portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori con conseguente salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
I processi di qualificazione delle filiere dei fornitori, così come quelli di internalizzazione, dovranno essere strategicamente adottati dalle imprese anche per innalzare i livelli di legalità del settore. Per ulteriormente meglio qualificare il tema della legalità occorre inoltre riprendere il Tavolo della Legalità con i Ministeri competenti, così come convenuto negli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente rinnovo, di cui sono parte integrante.
L'unicità contrattuale, nell'ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, trasloco, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci, qualunque sia la modalità attraverso cui viene svolta l'attività, negli anni ha caratterizzato il CCNL Logistica traporto merci e spedizione che è stato in questi anni lo strumento grazie al quale si sono governati i processi e migliorato le condizioni economiche e normative e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Le Parti ribadiscono che riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti firmatarie, e che lo stesso garantisca la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici e lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Richiedono nel contempo che il Governo affianchi questo importante strumento di regolazione del settore attraverso un intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il CCNL volto anche ad arginare forme di dumping contrattuale.
Le Parti, confermando l'unicità contrattuale, convengono che il periodo di vigenza contrattuale sarà finalizzato ad affrontare le sfide legate all'innovazione tecnologica e digitale ed i cambiamenti strutturali che stanno avvenendo all'interno della filiera. L'obiettivo che si dovrà realizzare è quello di modernizzare e di dare una struttura al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione che sia elemento di riferimento per la definizione di tutti i trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all'estero, è riconducibile nell'ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
A tal fine viene istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà anche la stesura e stampa del testo contrattuale e si riunirà entro il 30 giugno 2021 per definire il programma e le modalità di lavoro.
Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell'orario di lavoro, la regolamentazione della previdenza complementare e dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti condividono che si debba sempre più valorizzare la contrattazione di secondo
contratto individua, per illivello aziendale e/ o territoriale,attraverso specifici rimandicondiambiti e materiecompetenzenon ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale,di le materie, iindividuando le sole articolazioni delle parti stipulanti il presente CCNL quali soggetti abilitati a tale contrattazione,e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali;Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.Le parti
firmatariestipulanti confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali.
Premessa - Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Diritti e Agibilità sindacali - Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto nella Sezione Artigiana del presente CCNL.
Sistema contrattuale - Le parti proseguiranno il confronto teso ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nell'artigianato.
È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza - In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 13 settembre 2013, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle dedsioni sulla loro destinazione;
d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative di settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Le parti firmatarie stipulanti confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'articolo 50 del presente CCNL, le Assodazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo "Fon.coop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311, in materia di funzione di assistenza contrattuale, le parti datoriali possono attuare quanto previsto da tale norma prevedendo strumenti di assistenza contrattuale a favore di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, nel rispetto del vincolo della rappresentanza.
Le parti convengono che sia istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà anche la stesura del CCNL, impegnandosi ad utilizzare un linguaggio inclusivo della diversità e della parità di genere, e stampa del testo contrattuale, che si riunirà
entro il 30 giugno 202128 febbraio 2025 per definire il programma e le modalità di lavoro.
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obbiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL.
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre 15 giorni dalla richiesta.
LIVELLO NAZIONALE
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di FiltCgil, FitCisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a. ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto.
Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b. la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento dell'occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
LIVELLO REGIONALE
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento dell'occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per i settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione della normativa sulla sicurezza (D.LGVO n.81/2008 e successive modifiche);
6. applicazione della Legge sulle pari opportunità (Legge n.125/1991 e successive modifiche);
7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. rapporti di lavoro atipici;
9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10. inquadramenti professionali;
11. contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
12. interventi di formazione riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 50 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti forniranno alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o RSA/RSU informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le RSU/RSA delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto ed appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra, o a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
AMBITO AZIENDALE
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le RSU/RSA unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
1. andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2. politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3. andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4. organizzazione del lavoro;
5. applicazione della normativa sulla sicurezza (D.LGVO n.81/2008 e successive modifiche);
6. applicazione della Legge sulle pari opportunità (Legge n.125/1991 e successive modifiche);
7. numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8. rapporti di lavoro atipici;
9. informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10. inquadramenti professionali;
11. contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
12. interventi di formazione riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 50 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti forniranno alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o RSA/RSU informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le RSU/RSA delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il alvoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto ed appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra, o a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriati di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n. 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacati alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale. Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti, che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE E DEGLI OSSERVATORI REGIONALI
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/77 e n.125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.