CCNL in vigore
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA
Testo consolidato del CCNL 01/08/2013 (*)
per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/03/2024
(*) Stesura definitiva il 26-05-2014
CCNL 01/08/2013 come modificato da:
- Accordo Coop. facchinaggio 08/05/2015
- Ipotesi di accordo 03/12/2017
- Accordo integrativo 18/07/2018 - Riders
- Accordo 20/05/2019 (A.L.I.S.)
- Accordo di adesione 30/05/2019
- Accordo 04/07/2019
- Verbale di ratifica 23/07/2019
- Accordo 12/02/2020
- Protocollo 02/11/2020 - Riders non subordinati
- Ipotesi di accordo 18/05/2021
- Verbale di ratifica 16/06/2021
- Accordo 31/01/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 1º agosto 2013 in Roma,
Tra:
AITI
ASSOESPRESSI
ASSOLOGISTICA
FEDESPEDI
FEDIT
FISI
CONFETRA
AITE
FAI
FEDERTRASLOCHI
FEDERLOGISTICA
FIAP/L
UNITAI
CONFTRASPORTO
AGCI Servizi (**)
ANITA
CLAAI
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE (**)
SNA-CASARTIGIANI
FITA-CNA
LEGACOOP SERVIZI (**)
Trasportounito - FIAP
ASSOTIR
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
(**) La presente Associazione ha aderito al CCNL 1º agosto 2013 con l'accordo 8 maggio 2015.
è stato sottoscritto il CCNL logistica, trasporto e spedizione che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.
Accordo Coop. facchinaggio 05/05/2015
Verbale di stipula
Il giorno 8 MAGGIO 2015
presso il Palazzo della Cooperazione in Roma, si sono incontrate
AGCI-SERVIZI, FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPSERVIZI
e
le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
Premesso che
• a seguito della sottoscrizione in data 1 agosto 2013 da parte delle altre controparti, del rinnovo contrattuale "Logistica, trasporto merci e spedizioni", le parti hanno approfondito il confronto al fine di ricercare condizioni utili alla sottoscrizione anche da parte del movimento cooperativo facente capo alle Associazioni firmatarie;
• le OO.SS. prendono atto delle difficoltà delle cooperative aderenti che, nella stragrande maggioranza, sono attive in settori che non rientrano nell'ambito della filiera delle imprese sottoscriventi il citato CCNL;
• le parti hanno preso atto che lo strumento della gradualità, a seguito di accordi sindacali territoriali o attraverso iniziative proprie delle cooperative, volte a salvaguardare l'occupazione dei soci lavoratori, ha prodotto una distorsione del mercato;
Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
Addì 3 dicembre 2017 in Roma
Tra
AITE, AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA
ANITA(***)
FAI, ASSOTIR (***), FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO (***)
CNA-FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
SNA-CASARTIGIANI
CLAAI
e
FILT CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
(***) La presente Associazione ha sottoscritto l'ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 con riserva.
è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul presente accordo di rinnovo contrattuale a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 31 gennaio 2018. A seguito della sottoscrizione del presente ipotesi di accordo le OO.SS. revocano lo sciopero del 11 e 12 dicembre 2017.
Conftrasporto, Assotir e Anita sottoscrivono la presente ipotesi di accordo con riserva di approvazione da parte dei propri organi direttivi. Il presente contratto scadrà il 31 dicembre 2019.
Accordo integrativo 18/07/2018 - Riders
Verbale di stipula
In data 18 luglio 2018 le parti sottoscrittrici il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in attuazione dell'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, hanno convenuto quanto segue:
Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori e motocicli (cd. riders)
Le Parti stipulanti il presente CCNL ritengono di dover cogliere tutte le opportunità di crescita fornite dalla forte implementazione della distribuzione urbana delle merci effettuata con mezzi di trasporto che non richiedono, necessariamente, per la loro conduzione di possesso di patente di guida B o superiore.
A tale attività lavorativa si applicheranno tutte le coperture assicurative e previdenziali previste dalla Legge e dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione comprese l'assistenza sanitaria integrativa e la bilateralità contrattuale.
Al fine di disciplinare i rapporti di lavoro finalizzati allo svolgimento di tali attività le Parti stipulanti convengono, per la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc.), le seguenti norme che fanno parte integrante del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, in attuazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo sottoscritto il 3 dicembre 2017.
Roma, 20 maggio 2019
tra
A.L.LS. - Associazione Logistica della Intermodalità sostenibile
e
CGIL CISLe UIL
PREMESSO
- che A.L.I.S. è l'Associazione Logistica dell'lntermodalità Sostenibile presente sull'intero territorio nazionale e che conta, ad oggi, più di 1.400 aziende associate, per un totale di oltre 152.000 unità di forza lavoro, un parco veicolare di oltre 106.000 mezzi con più di 140.500 collegamenti marittimi annuali, e più di 125 linee di Autostrade del Mare.
- che A.L.I.S., per il tramite delle proprie strutture, ha rappresentato a CGIL CISL e UIL la propria volontà di avviare con le organizzazioni sindacali confederali un dialogo stabile e strutturato in materia di relazioni sindacali, a beneficio di tutti i propri associati e del proprio personale dipendente
- che a tal fine A.L.I.S. ha altresì manifestato la volontà di sottoscrivere il Testo Unico sulla Rappresentanza, l'Accordo di Modifica al Testo Unico sulla Rappresentanza nonché di aderire con sottoscrizione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Spedizione, Autotrasporto, Merci e Logistica sottoscritto da CGIL, CISL e UIL
Tutto ciò premesso le Parti convengono che:
1) A. L.I.S. aderisce con sottoscrizione al Testo Unico sulla Rappresentanza e all'Accordo di Modifica al Testo Unico sulla Rappresentanza.
2) A.L.I.S., pertanto, aderisce al sistema di relazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in coerenza con tutto quanto previsto e pattuito con il Testo Unico sulla Rappresentanza e l'Accordo di Modifica al Testo Unico sulla Rappresentanza, all'uopo riconoscendo la centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro e l'importanza della contrattazione di secondo livello, sia a livello territoriale che aziendale, da svilupparsi ed ove possibile implementarsi in coerenza con le previsioni di cui ai contratti collettivi nazionali;
3) A.L.I.S. conferma la propria volontà di aderire - come aderisce - con sottoscrizione, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Spedizione, Autotrasporto, Merci e Logistica stipulato e sottoscritto da FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI il 3 dicembre 2017.
Detta volontà di adesione verrà ratificata direttamente nei confronti delle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Accordo di adesione 30/05/2019
Verbale di stipula
Il giorno 30 maggio 2019 presso il Palazzo della Cooperazione in Roma, si sono incontrate AGCI-SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
e
le segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
Premesso che
1) in data 3 dicembre 2017 le OO.SS. hanno siglato un'ipotesi di accordo, successivamente ratificato dai lavoratori, per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
2) le presenti Associazioni Cooperative non hanno sottoscritto detto rinnovo alla luce di una valutazione complessiva di non sostenibilità dei costi per le persistenti difficoltà di mercato anche determinate dal mancato riconoscimento, da parte dei committenti, dei costi complessivi del CCNL;
3) in fase di negoziato e al fine di giungere al rinnovo le Associazioni Cooperative avevano presentato una serie di proposte peculiari e utili ai cambiamenti nell'organizzazione del lavoro registrati che non hanno trovato, in quella fase, accoglimento da parte delle OO.SS.;
4) le imprese cooperative rappresentano la maggioranza dei fornitori di servizi di trasporto, movimentazione e distribuzione delle merci, di logistica integrata e di servizi ausiliari in supporto alla produzione e, pertanto, anche alla luce degli sviluppi del mercato hanno chiesto il riconoscimento della loro rappresentanza negoziale attraverso una autonomia contrattuale che possa dare risposte concrete e sostenibili all'organizzazione delle attività di servizio fornite a tutti i settori economici e produttivi, differenziandosi negozialmente dalle imprese committenti del settore attraverso un CCNL dedicato ai servizi e alle imprese sopra richiamati;
5) le OOSS non hanno ritenuto concretizzabile la richiesta delle Associazioni Cooperative e che dalla firma dell'ipotesi di Accordo del 3 dicembre 2017 ad oggi non si è mai interrotta la trattativa per consentire al mondo cooperativo di arrivare alla firma del rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione;
6) con la firma del presente accordo le Centrali Cooperative sottoscrivono altresì il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017;
7) con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono inoltre sulla successiva necessità di aprire una fase di riflessione e confronto al fine di individuare soluzioni contrattuali compatibili con le condizioni giuridiche delle imprese cooperative e che rappresentino al meglio i mutamenti delle attività da loro svolte;
8) le parti infine ritengono che vi siano particolari condizioni normative, atte a garantire l'accesso ai contenuti dell'accordo solo ad imprese cooperative che rientrino nei principi di correttezza e legalità che le parti intendono salvaguardare nel settore;
tutto quanto sopra premesso le parti concordano quanto segue:
Le previsioni del presente accordo costituiscono allegato alla Parte Speciale, Sezione Terza - Cooperazione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione.
Verbale di stipula
In data 4 luglio 2019, presso la sede di ANITA si sono incontrati i rappresentanti di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI e quelli di ANITA, ASSOTIR, FAI, FIAP e UNITAI per affrontare le questioni che hanno portato le suddette Associazioni datoriali a non sciogliere la riserva in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 3 dicembre 2017.
Le parti hanno convenuto di impegnarsi sin da subito a garantire pari condizioni per tutte le Associazioni e quindi la neutralità del contratto sotto il profilo del dumping associativo. In questo quadro, il concetto di neutralità contrattuale costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale da sempre espressa dalle parti in tutte le sedi negoziali.
Ne consegue che non è consentito alcun beneficio di favore per le imprese iscritte a una Associazione datoriale piuttosto che a un'altra e di conseguenza ogni elemento normativo che crei un differente trattamento delle imprese per la sola appartenenza ad una specifica associazione è da considerarsi superato.
In coerenza con quanto sopra, le parti garantiscono la piena parità di condizioni contrattuali per le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza a una specifica Associazione datoriale. Tale concetto di neutralità contrattuale è fondamentale per realizzare un efficace sistema di relazioni industriali e per la corretta applicazione del CCNL e costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale espressa in tutte le sedi negoziali dei precedenti rinnovi. Le parti stabiliscono che tale neutralità è garantita dall'assenza di qualunque elemento contrattuale che crei dumping associativo.
Le parti si impegnano a inserire integralmente il precedente capoverso nell'articolato contrattuale per il prossimo rinnovo.
Verbale di adesione 23/07/2019
Verbale di stipula
In data 23 luglio 2019, presso la sede di ANITA si sono incontrati i rappresentanti di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI e quelli di ANITA, ASSOTIR, FAI, FIAP e UNITAI.
Le Associazioni datoriali, a seguito delle verifiche sul verbale di accordo del 4 luglio 2019, che forma parte integrante del presente documento, considerano sciolta positivamente la riserva posta sull'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione del 3 dicembre 2017.
Protocollo 02/11/2020 - Riders
Verbale di stipula
Roma, 2 novembre 2020
Le Associazioni Datoriali
AITE
AITI
ASSOESPRESSI
ASSOLOGISTICA
ASSOTIR
CLAAI
CNA FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
UNITAI
FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE
CONFETRA
FEDESPEDI
FEDIT
FIAP
FISI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
SNA-CASARTIGIANI
TRASPORTOUNITO/FIAP
Le OO.SS. Nazionali
FILT/CGIL
FIT/CISL
UILTRASPORTI
In data 2 novembre 2020 si è avviato un confronto tra le Parti che sottoscrivono il CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizione e il relativo Protocollo del 18 luglio 2018 le quali hanno stabilito quanto segue in attuazione dell'art. 47bis ss. d.lgs. 81/2015.
Verbale di stipula
Addì 18 maggio 2021 in Roma
TRA
AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, TRASPORTOUNITO, FIAP, assistite dalla CONFETRA
ANITA
FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP, UNITAI, assistite dalla CONFTRASPORTO
CNA-FITA
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
SNA-CASARTIGIANI
CLAAI
CONFCOOPERATIVE - LAVORO E SERVIZI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
AGCI SERVIZI
AITE
e
FILT-CGIL
FIT CISL
UILTRASPORTI
è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione. Le OO.SS. scioglieranno la riserva sul presente rinnovo contrattuale a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 15 giugno p.v..
Le parti firmatarie confermano che gli istituti contrattuali in essere sono conformi alle normative vigenti.
Il presente contratto scadrà il 31 marzo 2024.
Le parti stipulanti il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, a seguito di numerosi incontri svoltisi in presenza e da remoto, sono giunte, in data odierna, alla condivisione di un testo d'accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale.
La scelta di addivenire ad un rinnovo che definisce in maniera esaustiva la parte economica è dovuta alla particolare contingenza nella quale si realizza l'intesa. La pandemia che ha colpito l'intero pianeta ha determinato una emergenza sanitaria ed economica che ha condizionato le scelte di tutti i paesi coinvolti. In questo quadro si inserisce il rinnovo di questo contratto, che si rivolge ad una potenziale platea di riferimento di oltre un milione di addetti.
Tutto ciò premesso si definisce quanto segue:
Le Parti condividono che gli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente rinnovo, sono parte integrante dello stesso.
Le Parti riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti firmatarie.
Le Parti, confermando l'unicità contrattuale, convengono che il periodo di vigenza contrattuale sarà finalizzato ad affrontare le sfide legate all'innovazione tecnologica e digitale ed i cambiamenti strutturali che stanno avvenendo all'interno della filiera. L'obiettivo che si dovrà realizzare è quello di modernizzare e di dare una struttura al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione che sia elemento di riferimento per la definizione di tutti i trattamenti economici e normativi per tutti i lavoratori appartenenti alle imprese la cui attività, qualunque sia la modalità con la quale viene svolta, sia in territorio nazionale che all'estero, è riconducibile nell'ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci.
A tal fine viene istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà anche la stesura e la stampa del testo contrattuale e si riunirà entro giugno p.v. per definire il programma e le modalità di lavoro.
Verbale di ratifica 16/06/2021
Verbale di stipula
Addì Roma, 16 giugno 2021
CONFETRA
ANITA
AGCI SERVIZI
AITE
AITI
ASSOESPRESSI
ASSOLOGISTICA
CASARTIGIANI
CLAAI
CNA - FITA
CONFARTIGIANATO
TRASPORTI
CONFTRASPORTO
FAI
FEDERLAVORO SERVIZI
CONFCOOPERATIVE
FEDERLOGISTICA
FEDERTRASLOCHI
FEDESPEDI
FEDIT
FIAP-L
FISI
LEGACOOP SERVIZI TRASPORTOUNITO FIAP
UNITAI
ASSOTIR
Prot. n. 269/2021/SU/TM/mc
Oggetto: Scioglimento della riserva sull'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2021.
Le Segreterie Nazionali di FILT Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti Uil, con la presente, comunicano alle Associazioni Datoriali in indirizzo lo scioglimento positivo della riserva sull'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, raggiunta in data 18 maggio 2021.
Al termine delle assemblee svoltesi su tutto il territorio nazionale si è registrata una forte consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore relativamente al ruolo ed alla funzione regolatrice del CCNL ed all'importanza del suo consolidamento, avvenuto anche attraverso la sottoscrizione contemporanea da parte di tutte le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali Confederali.
L'accordo è stato approvato dal 93% delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno partecipato al voto.
Le Scriventi Segreterie Nazionali richiamano la necessità affinché venga dato avvio, tempestivamente, alla Commissione Paritetica per la riforma e l'attualizzazione del CCNL, secondo gli impegni condivisi tra le Parti.
Cordiali saluti.
Premessa - Copertura economica
Il contratto garantisce la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale. Il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato della logistica, del trasporto delle merci e della spedizione a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione più conforme alle necessità produttive del mondo industriale come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell'orario di lavoro, la regolamentazione della parte sociale, della previdenza complementare, dell'assistenza sanitaria integrativa.
Il contratto individua, per il livello aziendale e/o territoriale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell'inflazione, riferita all'anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Le parti convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci. Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell'azienda con conseguente salvaguardia e, se possibile, incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore. La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell'intermodalità che si configura come sistema al quale difficilmente possono partecipare in termini imprenditoriali le numerose imprese che operano come "trazione" svolgendo l'attività di prestatori d'opera autonomi. In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici. Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibrio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove. L'"e-commerce" è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line. Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l'attuale struttura dei canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l'"e-Fulfilment" cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L'"e-Fulfilment" rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a "salire" e a "scendere" lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell'accezione corrente non vi erano comprese.
L'"e-Fulfilment" collegato all'e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela. Richiederà inoltre, da una parte, nuove professionalità (parabancarie, informatiche, tecnico-meccaniche connesse alla manutenzione dei beni) e dall'altra nuove modalità della prestazione lavorativa, come il telelavoro.
Le parti si danno atto che il presente CCNL è volto ad intercettare questa nuova attività emergente fonte di enormi potenzialità occupazionali.
Al fine di favorire le migliori condizioni di competitività per le imprese di autotrasporto e nel contempo per garantire una crescita quantitativa e qualitativa del fattore lavoro, le parti convengono di definire nel prossimo rinnovo contrattuale un'apposita sezione che disciplini la parte relativa all'autotrasporto. Con tale scopo le parti convengono di insediare un'apposita Commissione tecnica che sarà composta da 9 componenti di parte datoriale e 9 di parte sindacale.
Verbale di stipula
Roma, 12 febbraio 2020
FAI/CONFTRASPORTO
CONFETRA
FEDIT
ANITA
CONFCOOPERATIVE - LAVORO E SERVIZI
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
FEDESPEDI
ASSOLOGISTICA
AGCI SERVIZI
ASSOTIR
FIAP
CONFARTIGIANATO TRASPORTI
CNA - FITA
CLAAI
e
FILT-CGIL
UILTRASPORTI
FIT-CISL
Le parti, confermando la previsione contrattuale contenuta all'8º capoverso delle premesse del vigente CCNL, relativamente all'erogazione automatica a copertura dell'importo economico in carenza del rinnovo, in considerazione del fatto che non sono ancora compiutamente definiti gli indicatori economici (inflazione/base di calcolo convenzionale) si impegnano ad incontrarsi e a definire il tutto entro il 1 giugno 2020.
Dichiarazione congiunta Associazioni ARTIGIANE/Organizzazioni sindacali
Premessa
Le parti, nel riconoscere la specificità dell'attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia e nel Paese, attribuiscono all'esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell'artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti, ritengono importante evidenziare la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell'artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficoltà di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il tutto in un contesto di relazioni sindacali di alto profilo, dove potranno essere sperimentati, anche nel settore del trasporto merci, strumenti di bilateralità da tempo presenti nell'artigianato.
Diritti e agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni.
Sistema contrattuale
Le parti avvieranno specifici incontri finalizzati ad armonizzare la regolamentazione del presente CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nell'artigianato.
È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza
In materia di Rappresentante per la sicurezza trova applicazione l'accordo sottoscritto il 3 settembre 1996, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta Associazioni COOPERATIVE/Organizzazioni sindacali
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private.
Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli Organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le Associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità e le specificità definite nella Sezione cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall'art. 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo pensione cooperlavoro. Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo interprofessionale cooperativo" Fondcoop".
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il rafforzamento delle imprese del settore, lo sviluppo dei fattori per occupabilità ed il miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le relazioni industriali devono pertanto tendere ad un coinvolgimento dei lavoratori ed assegnare un preciso e significativo ruolo alle rappresentanze sindacali sui processi produttivi ed organizzativi, sugli investimenti tecnologici, sugli obiettivi industriali, sulle terziarizzazioni, sulla salute e sicurezza nel lavoro, sulla formazione e aggiornamento, sull'andamento occupazionale e qualità del lavoro, al fine di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza dell'attività dell'impresa.
A tale scopo, nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni industriali avverranno a livello nazionale, regionale e aziendale, con un sistema di informazione, di consultazione, di verifica, nonché di contrattazione nelle materie, nei limiti e con le procedure previste dal presente CCNL
Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le Associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/ esternalizzato o terziarizzato.
A tal fine le parti convengono:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Di norma annualmente su iniziativa di una delle parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono quanto segue.
Informazione
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente almeno 50 lavoratori di media calcolati su base annua, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, si incontreranno con le R.S.U./R.S.A. unitamente alle OO.SS. territoriali stipulanti in appositi incontri al fine di fornire informazioni, anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
In particolare verranno fornite inoltre informazioni relative a:
1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4) organizzazione del lavoro;
5) applicazione della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche);
6) applicazione della Legge sulle pari opportunità (Legge n. 125/1991 e successive modifiche);
7) numero degli addetti distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
8) rapporti di lavoro atipici;
9) informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
10) inquadramenti professionali;
11) contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei dodici mesi precedenti;
12) interventi di formazione, riqualificazione del personale e riorganizzazioni e/o ristrutturazioni che comportino il trasferimento collettivo del personale o di singoli reparti.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
Per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico almeno 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Con la stessa periodicità di cui al 1º comma del presente articolo, le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di secondo livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale, con le R.S.U./R.S.A. si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.
L'informazione avviene secondo modalità di tempo contenuto e appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni ricevute e preparare la consultazione.
Consultazione
Sulla base delle informazioni ricevute in occasione degli incontri informativi annuali di cui sopra o, a seguito di specifica richiesta di una delle parti, sono previsti appositi incontri tra i livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato e della dimensione/articolazione territoriale delle aziende, al fine di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere eventuali pareri ed ottenere risposte motivate, nonché finalizzati alla ricerca di accordi tra le parti.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente ed Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.A./R.S.U. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle Associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
Commissione nazionale per le pari opportunità
Le parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla Legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando a tal fine i dati dell'Osservatorio nazionale permanente.
La Commissione ha il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nello specifico comparto e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Osservatorio nazionale permanente;
b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) studiare la fattibilità, anche in via sperimentale, di proposte di specifiche azioni positive e di interventi atti a diffondere atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sull'attività svolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto, la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.
Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la Legge n. 146/1990 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.
Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:
a) custodia;
b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le R.S.A./R.S.U. o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.
Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la Legge n.146/90 disciplina l'esercizio dei diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra.
Le parti si danno atto che, conformemente agli orientamenti espressi dalla Commissione di Garanzia sugli Scioperi, la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di cui sopra comprende, oltre al trasporto, l'intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione.
Capitolo II - DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.
Il contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle due parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte sei mesi prima della scadenza con raccomandata A.R.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 3 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il numero di matricola.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda.
Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni.
Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 5 mesi per i dipendenti del 1º livello;
- 4 mesi per i dipendenti del 2º livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3º livello super (3º livello CCNL Assologistica), nel 3º livello super junior (rif. art. 11-quater) e nel 3º livello (4º livello CCNL Assologistica);
- 3 mesi per i dipendenti del 3º livello super (3º livello CCNL Assologistica), 3º livello (4º livello CCNL Assologistica), 4º livello e 4º livello junior (5º livello CCNL Assologistica);
- 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 4.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo, o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i quadri e gli impiegati del 1º livello, durante il primo mese per i dipendenti degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3º livello super (3º livello CCNL Assologistica), nel 3º livello super junior (rif. art. 11-quater) e nel 3º livello (4º livello CCNL Assologistica), la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
Per quanto attiene l'iscrizione ai Fondi di previdenza di cui al D.Lgs. n. 252/2005 per i lavoratori in prova, si farà riferimento alle norme stabilite nei rispettivi Statuti e regolamenti.
Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Art. 6 - Classificazione del personale
Quadri - parametro 169
Disposizioni generali
Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello quadri è data attuazione al disposto della Legge n. 190/1985 sui quadri intermedi.
L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5 della Legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Ai quadri è riconosciuta un'indennità di funzione pari a 51,65 euro mensili lordi.
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, esplicano con carattere di continuità attività direttive di rilevante importanza per l'azienda, con un elevato grado di responsabilità diretta su obiettivi e su risultati aziendali e autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevata complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi generali impartiti dai dirigenti o dai titolari dell'azienda, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.
Tali attività, che richiedono capacità di coordinamento, gestione, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione, possono essere svolte o tramite la responsabilità di unità organizzative e/o strutture professionali di rilevante importanza per l'azienda, o attraverso l'applicazione di notevoli competenze e conoscenze tecnico-specialistiche che richiedono il più alto livello di professionalità.
Tale livello è previsto nell'ambito di unità produttive multifunzionali con più di 40 dipendenti ed il lavoratore per essere inquadrato in questo livello, oltre a rispondere a tutte le caratteristiche sopra dettagliate, deve avere alle proprie dipendenze almeno 8 impiegati.
Profili esemplificativi:
- responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio, capi reparto o capi ufficio con poteri di coordinamento, gestione, organizzazione e controllo dell'attività del ramo cui sono preposti, quando lo stesso ha le caratteristiche numeriche previste in declaratoria;
- responsabile aeroportuale delle attività di import-export e distribuzione (air couriers);
- i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.
1º livello - parametro 159
Declaratoria
Appartengono a questo livello gli impiegati sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
Profili esemplificativi:
- responsabili di filiale, agenzia, docks e silos, capi servizio o capi reparto, capi movimento, ispettori, capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
- capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
- impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;
- produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgano, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo ed abbiano la padronanza di lingue straniere;
- analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia o del centro elaborazione dati;
- capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
- capo turno terminal;
- capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica;
- capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
- capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
- impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
- cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
- corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
- incaricato della compilazione del budget aziendale;
- coordinatore aeroportuale (air couriers);
- capo centro smistamento e distribuzione (air couriers);
- responsabile di laboratorio chimico-fisico;
- responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
2º livello - parametro 146
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle direttive loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale e/o formazione tecnico-pratica ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Profili esemplificativi:
- altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
- contabili che esplicano la loro attività con discrezionalità e autonomia per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
- spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa ex tessera verde);
- segretari/assistenti di direzione con uso corrente di lingue straniere, in possesso di particolare competenza professionale;
- cassieri con responsabilità e oneri per errore;
- impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
- lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
- magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
- impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
- addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
- magazziniere-capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal containers;
- operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;
- impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni comportanti la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali nel settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
- pianificatore carico nave;
- capo officina manutenzione;
- supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
- altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
- esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
- assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
- operatore CED in unità articolate;
- acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
- stenodattilografi in lingue estere anche operanti con sistemi di videoscrittura;
- traduttori e/o interpreti;
- addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aeree;
- tariffisti per traffici internazionali marittimi e/o terrestri e/o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
- capi fatturisti.
3º livello super - parametro 132
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi. Inoltre, appartengono al presente livello gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi.
Profili esemplificativi
Operai:
- conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
- primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
- gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
- conduzione di macchine operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi;
- tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
- operatore di quadri sinottici complessi per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;
- tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- motoristi e/o collaudatori;
- capi operai.
Impiegati:
- personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL trasporto merci);
- addetti al servizio clienti senior dopo 24 mesi (customer service);
- telesales senior dopo 24 mesi;
- city couriers senior dopo 18 mesi (air couriers);
- operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
- assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
- addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
- addetti al controllo imballaggi con certificazione;
- pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
- addetti alla gestione di:
- contabilità generale (CCNL Assologistica);
- contabilità industriale (CCNL Assologistica);
- controllo gestione commesse (CCNL Assologistica);
- stipendi e paghe (CCNL Assologistica);
- responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
- dichiaranti doganali in sottordine;
- vice magazzinieri.
3º livello super junior - parametro 129
Declaratoria
Appartiene a questo livello il personale viaggiante delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 11-quater del presente contratto; la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi, al termine dei quali avverrà il passaggio automatico al 3º livello super.
3º livello - parametro 128
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Profili esemplificativi
Operai:
- autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
- conducenti di motobarche;
- conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
- trattoristi (CCNL trasporto merci);
- capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
- addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate;
- conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);
- lavoratori che possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
- esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima, per l'imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie;
- imballatori;
- conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
- operai specializzati d'officina;
- macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;
- conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
- lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
- attività di operatore di piattaforma aerea;
- operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci;
- meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
- preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
- operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
- pesatore pubblico munito di apposita patente;
- deckman;
- capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai.
Impiegati:
- impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
- impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
- impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare;
- personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale (CCNL Assologistica);
- agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
- magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
- fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
- compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
- compilatori di bolle doganali;
- fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc. (CCNL trasporto merci);
- archivisti (CCNL trasporto merci);
- telefonisti esclusivi e/o centralinisti (CCNL trasporto merci);
- operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
- city couriers junior (air couriers);
- agente di smistamento/operatore aeroportuale senior dopo 24 mesi (air couriers);
- addetti al servizio clienti junior (customer service);
- telesales junior;
- telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
- addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati;
- contabili d'ordine (CCNL trasporto merci);
- addetto alla segreteria di funzione.
4º livello - parametro 122
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Profili esemplificativi
Operai:
- operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico; spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci);
- operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
- gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
- lavoratori che esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
- altri autisti non compresi nel 3º livello super e nel 3º livello;
- preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
- facchino specializzato: lavoratore che esegue le proprie mansioni con cognizioni tecnico-pratiche inerenti l'utilizzazione di una pluralità di macchine, tecnologie e mezzi di sollevamento in analogia ai profili professionali del presente livello ovvero facchino con responsabilità del carico-scarico;
- conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali (CCNL trasporto merci);
- operai qualificati quali: muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici;
- bilancisti addetti alle bilance automatiche;
- addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
- personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
- aiuto macchinisti frigoristi;
- trattoristi (CCNL Assologistica);
- carrellisti (CCNL Assologistica);
- attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali;
- altri capisquadra.
Impiegati:
- aiuto contabile d'ordine (CCNL trasporto merci);
- fattorini di ufficio non rientranti nel 3º livello (CCNL trasporto merci);
- dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura (CCNL trasporto merci);
- altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3º livello anche con sistemi computerizzati (CCNL trasporto merci);
- agente di smistamento ed operatore aeroportuale junior (air couriers);
- commessi contatori di calata;
- spuntatori;
- fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc. (CCNL Assologistica);
- archivisti (CCNL Assologistica);
- centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale (CCNL Assologistica);
- contabili d'ordine (CCNL Assologistica);
- compilatori di polizze di carico e bolle di accompagnamento e lettere di vettura (CCNL Assologistica).
4º livello junior parametro 119
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche.
Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
5º livello - parametro 116
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.
Profili esemplificativi
Operai:
- addetto rizzaggio/derizzaggio;
- attività di addetto al magazzino;
- facchino qualificato: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6º livello;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
- semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
- operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
- attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
- attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura;
- manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a conduzione semplice (gru regolate a terra);
- guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;
- uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
- operai comuni di manutenzione di garage e di officina;
- chiattaioli;
- barcaioli;
- fattorini addetti alla presa e consegna;
- attività di manutentore sui raccordi ferroviari di limitata complessità;
- manovratori di paranco a bandiera.
Impiegati:
- dattilografi (CCNL Assologistica);
- fattorini (CCNL Assologistica);
- telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne (CCNL Assologistica);
- addetti a mansioni semplici di segreteria (CCNL Assologistica).
6º livello - parametro 109
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali; le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici.
Profili esemplificativi
Operai:
- attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta.
6º livello junior - parametro 100
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6º livello senior dopo 24 mesi; i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6º livello senior dopo 30 mesi.
Norma transitoria
Il personale inquadrato alla data del 26 gennaio 2011 nel 4º livello sarà inquadrato automaticamente nel nuovo 4º livello.
Il personale inquadrato al 6º livello alla data di entrata in vigore del nuovo 6º livello junior, andrà inquadrato automaticamente al 6º livello.
Il personale assunto nel 6º livello prima dell'entrata in vigore del 6º livello junior manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il 5º livello previsto dalla declaratoria del 6º livello del testo contrattuale del 29 gennaio 2005.
Accordo Coop. facchinaggio 08/05/2015
Dichiarazione a verbale delle Associazioni cooperative.
Le associazioni cooperative ritengono di chiarire che il livello 6J ed il 6S sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori. I Soci Cooperatori, superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta.
Art. 6 - Classificazione del personale
È aggiunto il seguente periodo:
6º livello Junior
Il passaggio al 6º livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica:
- dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dal 1-1-2018
- dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dal 1-1-2019
- dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dal 1-1-2020
DECLARATORIA Operai Specializzati area professionale C
Appartiene alla presente aerea il personale viaggiante, conducenti in possesso delle patenti corrispondenti, adibiti alla guida dei vari automezzi ed aventi specifica professionalità come di seguito strutturati:
Qualifica 3 : parametro retributivo A-B-C
Conducenti in possesso di patente C - E che conducono veicoli per i quali è previsto il possesso delle rispettive abilitazioni e dotati di apparato cronotachigrafo, che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11 bis.
Profili esemplificativi
Conducenti adibiti a:
A:
- Servizi di trasporto effettuati all'interno di arce produttive, logistiche, portuali, tcrminalistiche, interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa acrea e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizi.
B:
- Servizi di trasporto in ambito Nazionale e Internazionale (non sottoposti a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, cenlinati. etc.) per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
C.:
- Servizi di trasporto merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc), per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
- Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche attrezzature (es. bisarche, veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.)
Qualifica 2 : Parametro retributivo D-E-F
Conducenti che utilizzano autocarri isolati per i quali è previsto il possesso della patente C dotati di apparato cronotachigrafo che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti, nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 11 bis.
Profili esemplificativi
Conducenti adibiti a:
D:
- Servizi di trasporto effettuati all'interno di aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali e cave;
- Servizi di trasporto ripetitivi, che hanno origine dalla stessa area e per le quali l'impegno giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.
- Servizi di trasporto effettuati con veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata inferiore alle 20 tonnellate.
E:
- Operazioni di trasporto merci in ambito Nazionale e Intenaazionale (non sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage. centinati, etc.) per le quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
F:
- Servizi di trasporto merci in ambito Nazionale e Internazionale soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc), per i quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
Qualifica 1 Parametro retributivo G-H
Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo, adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e le operazioni accessorie ai trasporti.
Profili esemplificativi
G:
- Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere espresso che svolgono attività di guida e operazioni accessorie ai trasporti.
- Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il possesso della patente D non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a trasporti a lungo raggio ai quali spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62.
H
- Conducenti in possesso di particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano materiali radioattivi e/o esplosivi.
[___]
Art___ - Distribuzione delle merci con cicli, ciclomotori, motocicli, natanti, imbarcazioni
In sede di stesura, e comunque non oltre 3 mesi dalla firma del presente accordo, verranno stabilite:
1) le definizioni relative alle nuove figure di lavoratori adibiti alla distribuzione delle merci tramite cicli, ciclomotori, motocicli, natanti e imbarcazioni;
2) le declaratorie e i livelli di inquadramento;
3) l'orario di lavoro e quant'altro.
SEZIONE ARTIGIANA Autotrasporto Merci - Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 1º agosto 2013
Verifica della discontinuità e degli inquadramenti ex nuovo Articolo "DECLARATORIA Operai Specializzati area professionale C"
Le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell'artigianato e delle PMI verificano la discontinuità dei conducenti di cui alla "DECLARATORIA Operai Specializzati area professionale C" secondo la modalità che seguono:
1) l'impresa, per il tramite dell'Associazione Datoriale cui aderisce o conferisce mandato, invia un'apposita comunicazione all'ente bilaterale territoriale;
2) presso l'ente bilaterale territoriale è costituita una specifica Commissione paritetica, composta dalle oo.dd. e alle oo.ss. stipulanti il presente CCNL, che avrà il compito di verificare i requisiti di cui all'art. 11 bis;
3) qualora la Commissione paritetica non si esprima entro 10 giorni lavorativi, la discontinuità e gli inquadramenti si intenderanno tacitamente verificati;
4) nelle more della verifica della Commissione paritetica l'impresa potrà comunque applicare il regime della discontinuità e gli inquadramenti. È fatto salvo quanto previsto dagli accordi collettivi di II Livello sottoscritti precedentemente alla data di stipula del presente CCNL.
Accordo integrativo 18/07/2018 - Riders
1) Declaratorie e i livelli d'inquadramento
I lavoratori adibiti ad attività di logistica distributiva, comprese le operazioni accessorie ai trasporti, attraverso l'utilizzo di cicli, ciclomotori e motocicli rientrano nell'area professionale C relativa alla disciplina del personale viaggiante ed ai quali non spetta l'indennità di trasferta di cui all'art. 62 del CCNL
A tali lavoratori viene assegnato il parametro retributivo:
-I pari al valore 110 della scala parametrale che trascorsi 6 mesi passerà al valore 116, per il personale viaggiante che utilizza cicli;
L: pari al valore 110 della scala parametrale che trascorsi 6 mesi passerà al valore 116 e, trascorsi ulteriori 9 mesi, passerà al valore 119, per il personale viaggiante che utilizza ciclomotori e motocicli.
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi conglobati dei due livelli.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni superiori al livello di appartenenza, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo conglobato del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
In caso di trasferimento collettivo non temporaneo, l'azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle R.S.A./R.S.U. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto.
L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta delle R.S.A.
L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì. L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra il martedì ed il sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 6 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all'attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al decreto legislativo n. 261/1999, in base a quanto previsto dal comma 5, dal lunedì al sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, mentre il restate orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5 fermo restando il minimo di 6 ed il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.
L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell'arco della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le R.S.U./R.S.A., le OO.SS. competenti territorialmente, le OO.SS. nazionali.
A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti ai lavoratori con orario di lavoro distribuito in maniera non omogenea.
L'intesa relativa alla distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.
In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i rappresentanti dell'Associazione datoriale interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto. Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva. Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale. Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni successivi.
Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le R.S.U., il delegato d'impresa, le OO.SS. territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.
L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti.
Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati, con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente 8º comma, potrà essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attività lavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le R.S.U.
In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.
In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.), fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1º gennaio-31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma e il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.
Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.
La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.
Per il personale addetto alla filiera logistica dell'"e-Commerce" ("e-Fulfilment"), assunto a partire dal 1º luglio 2000 l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di Legge inerenti le pause. Per prestazioni superiori alle otto ore, sarà concessa una pausa retribuita di mezz'ora. Tra ciascuna prestazione settimanale ed un'altra, sarà garantito, ogni due settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno due giornate. Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato, solo allorquando l'imprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui all'art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed alle normative di Legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi dell'art. 12; restano ferme le maggiorazioni di cui all'art. 13 per il lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16 del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
Nota a verbale
Le parti riconoscono che l'utilizzo di sistemi telematici e/o di posta elettronica ovvero di altri sistemi di comunicazione informatica nell'ambito delle attività svolte non costituisce di per sé condizione sufficiente per l'applicazione della speciale regolamentazione inerente l'"e-Fulfilment" che deve essere unicamente intesa a regolamentare tale specifica nuova attività svolta con nuova occupazione.
Deroghe
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-Legge 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del regio decreto-Legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del 1º livello.
Dichiarazione a verbale
Con il presente articolo le parti hanno inteso disciplinare la materia dell'orario di lavoro in maniera più aderente alle esigenze organizzative e produttive delle imprese; si intendono pertanto superati e quindi non più applicabili le norme sui nastri lavorativi previste da accordi territoriali.
Disposizione transitoria
Per le aziende aderenti ad Assologistica alla data del 29 gennaio 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16 del precedente CCNL 7 luglio 2000 fino alla completa unificazione contrattuale.
Accordo Coop. facchinaggio 08/05/2015
SISTEMA DI FLESSIBILITÀ CCNL SEZIONE COOPERAZIONE:
Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie consentendo loro di utilizzare forme di flessibilità contrattuali, in un contesto di possibile verifica da parte delle organizzazioni firmatane del presente accordo, il presente istituto potrà essere utilizzato unicamente dalle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato e da quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.
Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.
Il premio di risultato sarà definito con le seguenti modalità:
La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio.
La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:
a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
b) Qualità della prestazione e della produttività: 30%
Un'ulteriore parte oraria pari a 48 ore, potrà essere destinata ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese retribuiranno la maggiorazione oraria, pari al 10%, sulle ore accantonate e potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alfa fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il restante 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Le modalità di erogazione saranno definite a livello aziendale/territoriale tramite accordi sindacali unitari e successivamente depositati presso le competenti DTL. Le imprese cooperative le cui attività si svolgono prevalentemente in settori economici non rientranti nella filiera del presente CCNL, fermi restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e l'orario contrattuale di 39 h. settimanali (divisore mensile 168) dal lunedì al sabato, potranno utilizzare l'orario multi-periodale così come definito dall'art. 59 punto 1 del CCNL, da calcolarsi come media su un arco temporale di 6 mesi e con un nastro lavorativo giornaliero non superiore a 13 ore.Trattamento per i lavoratori nuovi assunti
Al fine di incentivare nuova occupazione si definisce un trattamento temporaneo legato esclusivamente alla vigenza del CCNL.
1) Il presente articolo si applica alle Aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, ed intendono incrementare il proprio organico con nuova occupazione nel sito operativo o nella filiale ed in particolare assumere lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time.
2) Le Aziende interessate a tali processi dovranno dare comunicazione e documentare che nell'ultimo anno di attività non hanno proceduto a licenziamenti collettivi e sottoscrivere accordi sindacali, aziendali o di carattere territoriale, anche tramite le proprie associazioni, con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e territorialmente competenti.
3) Ai dipendenti che rientrano nel piano di nuove assunzioni previsto dagli accordi sindacali, di cui al precedente capoverso, si applicano i seguenti trattamenti per i successivi tre anni dalla data di assunzione.
Fermo restando le modalità di fruizione, la maturazione dei ROL previsti all'art. 9 comma 14 del vigente CCNL, delle ex festività soppresse Legge 54/1977 di cui all'art. 14 e dei permessi di cui all'Art. 11 comma 11 avverrà con le seguenti modalità:
- durante il primo anno di assunzione sarà riconosciuta una maturazione del 30% pari a 12 ore di ROL ed ex festività pari ad 1 giornata per il personale non viaggiante e di una giornata di ex festività e di 1,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Il secondo anno sarà riconosciuta una maturazione del 60% pari a 24 ore di ROL ed ex festività pari a 2,5 giornate per il personale non viaggiante e di 2,5 giornate di ex festività e di 2,5 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Il terzo anno sarà riconosciuta una maturazione del 90% pari a 36 ore di ROL ed ex festività pari a 3,5 giornate per il personale non viaggiante e di 4 giornate di ex festività e di 4 giornate di permessi per il personale viaggiante;
- Dal quarto anno sarà riconosciuta la maturazione del 100% dei suddetti istituti.
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
1. La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L'orario di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giorni. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica.
2. Le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato, qualora l'orario ordinario sia distribuito su 6 giorni, vanno retribuite con la maggiorazione del 20%. Quelle prestate la domenica, qualora non giornata di riposo, vanno retribuite con la maggiorazione del 35%, per un massimo di 26 settimane nell'arco dell'anno. Tale limite può essere modificato in accordo fra Azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.
3. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria può essere articolata con un minimo di 6 ore di orario continuativo ed un massimo di 9 ore, distribuite su un nastro lavorativo di dodici ore, frazionabile una sola volta per la pausa pranzo. La prestazione settimanale non può essere inferiore a 30 ore.
4. L'orario normale di lavoro viene comunicato al lavoratore, di norma, all'inizio di ogni anno. La distribuzione dell'orario di lavoro, l'inizio ed il termine deila giornata lavorativa per l'intera azienda, per unità produttive, per reparti o per funzioni, costituiscono oggetto di esame preventivo fra Azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente. Tale orario può essere modificato, per esigenze tecniche, organizzative, produttive aziendali, una volta entro i 12 mesi successivi, comunque non prima di 6 mesi dalla sua attivazione, attraverso ulteriore esame preventivo fra Azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente.
Fermo restando la durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, qualora nell'arco di 4 mesi la media oraria fosse superiore a tale limite le ore eccedenti vanno retribuite come prestazione straordinaria. Ogni prestazione richiesta ed eccedente il normale orario giornaliero programmato, viene retribuita e maggiorata con la maggiorazione corrispondente del lavoro straordinario.
5. La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite.
6. L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su 4 giornate e/o modifiche dell'orario, ulteriori a quelle normate al precedente comma 4 saranno oggetto di accordo tra azienda e RSU/RSA, OO.SS. stipulanti e competenti territorialmente, tenendo presenti le esigenze dei dipendenti nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sarà altresì oggetto di accordo tra azienda e RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL l'eventuale programmazione di giornate lavorative di 10 ore, le relative modalitè, le quantità e l'articolazione. La decima ora sarà comunque retribuita con una maggiorazione del 35%.
7. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
8. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti e territorialmente competenti e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti, fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa ovvero mensilmente saranno maturate due ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con RSU/RSA, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, competenti territorialmente. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
9. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.LGVO 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.
10. Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1 del D.LGVO 8/4/2003, n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno la durata massima non può eccedere le 8 ore e l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
11. Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti.
12. Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
13. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
14. In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi del successivo art. 14, vengono riconosciute 40 ore annuali complessive in 5 gruppi di 8 ore ciascuno da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo conto delle richieste del lavoratore e delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.). Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1 gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
FLESSIBILITÀ
15. Una diversa programmazione dell'orario di lavoro prestabilito, come previsto dai precedenti commi 4 e 6, sarà attuabile per un massimo di 4 settimane nell'arco di un anno e darà luogo ad una indennità di disagio pari a 50 euro per ogni settimana. Tale diversa programmazione sarà comunicata al lavoratore ed alla RSA/RSU aziendale almeno una settimana prima dell'effettuazione.
16. Prestazioni lavorative collocate in orari diversi da quelli previsti dal normale orario di lavoro possono essere richieste dall'Azienda in regime di flessibilità, al personale operativo, purché vengano collocate all'interno di calendari quadrimestrali. Il lavoratore inserito in tali calendari percepisce una indennità pari a 8 euro per ogni giornata di flessibilità inserita nel programma. Tale indennità non è dovuta nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore a quella prevista dal normale orario di lavoro, ma ricompresa all'interno dell'articolazione d'orario programmata. Il lavoratore può essere inserito in tali calendari fermo restando il limite massimo complessivo di 16 settimane di prestazioni in flessibilità realmente effettuata. Per le ore lavorate in regime di flessibilità eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero per la parte di orario collocata al di fuori del normale orario di lavoro programmato, l'Azienda corrisponde inoltre una maggiorazione pari al 20% della paga oraria globale.
17. I calendari quadrimestrali vengono comunicati dall'azienda ogni 4 mesi e le modalità operative per l'applicazione della flessibilità di cui al comma precedente, anche a carattere settimanale o mensile, sono oggetto di accordo a livello aziendale con le RSA/RSU, le OO.SS. stipulanti il CCNL e competenti territorialmente.
18. Sono fatti salvi gli accordi aziendali e territoriali su orario di lavoro e flessibilità in vigore alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di Legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
Art. 10 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica salvo le eccezioni di Legge.
2. omissis______
3. omissis______
4. Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i giorni festivi come previsto dalla vigente legislazione, rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell'art. 8 del predetto Regolamento.
L'azienda, nell'ambito della propria organizzazione, farà fruire i riposi settimanali di cui sopra, al di fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenz