CCNL in vigore del 11/07/2017
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (Ugl/Uni.Coop)
Testo consolidato del CCNL 11/07/2017
per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
Decorrenza: 11/07/2017
Scadenza: 31/03/2024
CCNL 11/07/2017 come modificato da:
- Errata corrige 23/02/2018
- Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
- Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
- Errata Corrige 01/04/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2017 il giorno 11 del mese luglio presso la Confederazione della Ugl in via Botteghe Oscure, 54 Roma
tra
L'UN.I.COOP,
e
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
si è rinnovato il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizioni merci, logistica e facchinaggio per le quali si applica il presente CCNL.
Verbale di stipula
In data 23 febbraio 2018 alle ore 11,00 ha avuto luogo rincontro per la correzione degli errori formali rinvenuti nel CCNL, sottoscritto il giorno 11 luglio 2017, per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle cooperative del settore autotrasporto, spedizione, merci, logistica e facchinaggio.
Sono presenti
la UN.I.COOP.
E
la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Verbale di stipula
In Roma, il 01 ottobre 2019
TRA
L'UN.i.COOP,- Unione Italiana -Cooperative
E
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
Verbale di stipula
Il 01 aprile 2021 presso la Confederazione della UGL in via Nomentana, 26 Roma si è rinnovato il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
TRA
L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative
E
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
In data 1 aprile 2021 alle ore 13,00 ha avuto seguito la correzione degli errori formali rinvenuti nel CCNL per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle cooperative del settore autotrasporto, spedizione, merci, logistica e facchinaggio.
Sono presenti
la UN.I.COOP
E
la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, inoltre, si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
Le Organizzazioni firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa cooperativa privata, in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1992, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello aziendale
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà certamente positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa cooperativa.
Per il mondo della cooperazione si evidenziano le potenzialità e la centralità del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione producono sull'occupazione.
Il socio coimprenditore non può e non deve essere equiparato al lavoratore dipendente classico - ossia non socio - in quanto la prestazione da egli stesso svolta dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova, dunque, fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è, proprio per questo, basato sull"andamento dell'impresa cooperativa.
La Legge n. 142/2001 chiarisce nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall'altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo.
A seguito della riforma apportata dalla Legge n. 30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto. Il rapporto di lavoro è, quindi, strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane, infatti, finalizzata ai raggiungimento degli scopi sociali. Ulteriormente, considerare i soci coimprenditori solo dipendenti tout court della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima, in quanto, come specificato nella normativa sopra richiamata, essi:
- concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa cooperativa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Le parti, in ogni caso, ritengono fondamentale, il ruolo del Regolamento interno, di cui all'articolo 6 della Legge n. 142/2001, che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dall'ente mutualistico. Ogni cooperativa di lavoro deve, infatti, dotarsi di detto Regolamento nel quale vanno indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi.
Esso, inoltre, deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile.
Il Regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro ed uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
È necessario esplicitare, ai fini di un'appropriata stesura di predetto Regolamento, come esso, proprio nel dettato della Legge n. 142/2001, costituisca il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini dell'articolo 7, comma IV, della Legge n. 31/2008, ossia, per i "trattamenti economici complessivi".
Nel Regolamento dovrà, inoltre, essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato, il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Si evidenzia a tale proposito che, il presente CCNL prevede l'erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo.
Da ultimo, considerata l'importanza del Regolamento nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il medesimo. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La Certificazione del Regolamento può essere espletata, all'atto del suo deposito, da tutti gli Organi di Certificazione di cui all'art.76 del D.Lgs n. 276/2003, tra i quali l'Ente Bilaterale.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 1; inoltre l'adempimento contestuale di ogni singola disposizione contenuta nel presente CCNL costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso sia alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali che alle misure di welfare contrattuale istituite dal presente CCNL per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
PREMESSO
- Che le Parti hanno stipulato in data 11-07-2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10-07-2020;
- Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
- Che le OO.SS, prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
- Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
[___]
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
PREMESSO
- Che le Parti hanno stipulato in data 11-07-2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10-07-2020;
- Che il presente rinnovo decorre dal 01-04-2021 ed avrà vigore fino al 31-03-2024. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.
- Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
- Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
- Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.
- Che le parti si impegnano con una periodicità semestrale ad analizzare l'aggiornamento delle tabelle retributive e l'aggiornamento di qualsiasi istituto contrattuale.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
[___]
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto Spedizione merci e logistica anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture logistiche, centri distributivi alimentari e non, strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ed in tutte le strutture richiedenti sia private che pubbliche.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel seguente settore. Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione dello stesso.
Le Parti statuiscono di limitare l'ambito di applicazione del presente CCNL alle Cooperative aderenti all'Organizzazione datoriale firmataria e/o alle società o enti giuridici aderenti all'Ente Bilaterale costituito dalle medesime Organizzazioni firmatarie. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Applicazione
Le parti concordano che il presente accordo esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore autotrasporto, merci, logistica e facchinaggio, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
Applicazione
Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.
Il presente CCNL decorre dal 11. 07. 2017 e scade il 10. 07. 2020
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Il presente accordo decorre dal 2019 ed avrà vigore fino al 01-07-2020
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
PREMESSO
[___]
- Che il presente rinnovo decorre dal 01-04-2021 ed avrà vigore fino al 31-03-2024. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.
[___]
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti condividono la necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali di alto profilo, fondato sul confronto preventivo e partecipativo, e convengono di individuare forme innovative di partecipazione finalizzate a valorizzare l'apporto dei lavoratori e delle loro rappresentanze ferme restando le reciproche sfere di autonomie.
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro in due settori:
- contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di settore;
- contrattazione di 2º livello: contratto integrativo aziendale.
Contrattazione di 1º livello
La contrattazione collettiva di 1º livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro e ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà darne riscontro per iscritto entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del contratto, riconosce la copertura economica nella misura stabilita pari al 28% della perdita di valore stabilita dall'IPCA per i primi sei mesi e pari al 32% dal settimo al dodicesimo mese a favore dei soci e dei dipendenti in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto da controparte.
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
- costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione (CGC);
- regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di 2º livello
Livello aziendale
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali di concerto con le RSA e della dirigenza cooperativistica. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di cooperative che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva o per più unità produttive previo accordo tra le parti imprenditoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:
a) determinazione annuale dell'entità economica del "Premio di Risultato" che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa cooperativa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno presi a livello territoriale con specifico riferimento delle imprese/cooperative del settore (Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione);
b) rimborsi spese, ticket restaurant e indennità simili;
c) determinazione degli importi economici del personale inviato in trasferta superiori a quelli stabiliti dal CCNL;
d) articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno;
e) piano ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 10-9-2003 n. 276;
g) programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa cooperativa;
i) casistiche che, nel contratto part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20;
k) gestione dello stato di crisi aziendale;
l) quattordicesima per quanto attiene i dipendenti;
m) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modifiche, in Legge 148/2011 è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro aziendale la facoltà di introdurre previsioni in deroga alla Legge ed alla contrattazione collettiva, in relazione alle materie tassativamente indicate dal suddetto decreto e sempre che tali previsioni derogatorie siano finalizzate alla una maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Tali accordi sindacali unitari dovranno essere depositati presso le competenti DTL.
Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, la negoziazione aziendale dovrà svolgersi conformemente alla seguente procedura:
- la richiesta di stipula della contrattazione aziendale potrà essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del presente CCNL;
- le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
- in caso di mancato accordo a livello aziendale e/o al sorgere di controversie sull'interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata al livello nazionale.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Sistemi di flessibilità:
Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie, le Parti hanno ritenuto di limitare la fruizione del presente istituto unicamente alle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato, e a quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.
Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.
Il Premio di Risultato sarà definito con le seguenti modalità:
La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio e potrà essere riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare aziendale.
La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:
a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
b) Qualità delia prestazione e della produttività: 30%
Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, vengono destinate ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese riconosceranno, sulle ore accantonate, le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL di cui in premessa, mentre potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il 60% sarà destinato ai premio di risultato come sopra definito. Il suddetto 40% delle ore non utilizzate potrà essere regolato con diverse modalità di pagamento che prevedano il riconoscimento di prestazioni di welfare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori.
Le modalità di erogazione del premio ed il riconoscimento delle prestazioni di welfare saranno definiti in sede di contrattazione aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro sottoscritto tra UNICOOP e la Confederazione UGL in data 31/03/2017 e gli accordi aziendali saranno depositati presso le competenti DTL.
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
Sistemi di flessibilità:
Al fine di contrastare le cooperative di comodo e/o spurie, le Parti hanno ritenuto di limitare la fruizione del presente istituto unicamente alle cooperative in mutualità prevalente da almeno 3 anni, con un patrimonio netto nell'esercizio precedente uguale o superiore al 3% del fatturato, e a quelle che applicano integralmente il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.
Le ore di permesso retribuite relative a ROL, ex festività e festività cadenti di sabato/domenica, saranno sostituite con diverse modalità di pagamento che prevedano l'istituzione di un Premio di Risultato composto da una parte fissa e una variabile.
Il Premio di Risultato sarà definito con le seguenti modalità:
La parte fissa non potrà essere inferiore al 25% del montante complessivo delle ore rinviate al premio e potrà essere riconosciuta sotto forma di prestazioni di welfare aziendale.
La parte variabile ovvero il 75% del montante complessivo verrà definita dai seguenti indici:
a) Risultato del conto economico della cooperativa riferito alla attività oggetto di applicazione del presente CCNL (qualora la cooperativa assolva a una pluralità di attività): 70%
b) Qualità della prestazione e della produttività: 30%
Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, vengono destinate ad una specifica banca ore. Trimestralmente le imprese riconosceranno, sulle ore accantonate, le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL di cui in premessa, mentre potranno utilizzare le ore accumulate a compensazione delle minori ore prestate nei periodi di calo dei volumi di lavoro. Alla fine dell'anno solare la cooperativa retribuirà il 40% delle ore non utilizzate, mentre il 60% sarà destinato al premio di risultato come sopra definito. Il suddetto 40% delle ore non utilizzate potrà essere regolato con diverse modalità di pagamento che prevedano il riconoscimento di prestazioni di welfare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori.
Le modalità di erogazione del premio ed il riconoscimento delle prestazioni di welfare saranno definiti in sede di contrattazione aziendale nel rispetto di quanto stabilito nell'accordo quadro sottoscritto tra UNICOOP e la Confederazione UGL in data 31/03/2017 e gli accordi aziendali saranno depositati presso le competenti DTL.
Le parti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto di lavoro, hanno istituito un organismo denominato EBILCOOP "Ente Bilaterale per le cooperative" il quale è in grado di partecipare, attraverso le necessarie progettualità, ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione nel settore del trasporto e della logistica.
Le parti intendono specificare che l'adesione all'Ente Bilaterale così istituito è obbligatoria per le aziende che applicano il presente CCNL e che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento dell'EBILCOOP.
Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite una contribuzione dello 0,65% calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,60%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,05%).
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 1% della retribuzione lorda di paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura: "mancata adesione all'Ente Bilaterale del contratto".
Del mancato pagamento delle quote all'Ente Bilaterale Nazionale l'azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata a.r. all'EBILCOOP.
L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative. Le aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno i versamenti mensili tramite F24 secondo le modalità rese pubbliche sul sito EBILCOOP.
Fermo quanto sarà ulteriormente stabilito dalle parti in sede di costituzione dell'Ente Bilaterale, gli ambiti delle materie demandate alla competenza dell'Ente stesso sono a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:
- la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
- la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazione professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato ;
- la promozione di corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- la funzione certificatoria dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi o regolamenti possono affidargli;
- la funzione certificatoria dei regolamenti interni, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta applicazione, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi e/o i regolamenti possono affidargli;
- la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
- la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
- la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
- il supporto e integrazione alle funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati su tutto il territorio nazionale;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
EBILCOOP, attraverso le proprie commissioni competenti, individuerà altresì figure professionali non previste nell'attuale classificazione, in relazione a processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa di particolare rilevanza.
Svilupperà inoltre l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Associazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Art. 3 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Le parti, ai fine di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuire alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno costituito in seno all'Ente Bilaterale EBILCOOP un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende che aderiscono all'Ente Bilaterale stesso, denominato ASICOOP.
Il compito del costituendo Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per il personale dipendente delle cooperative che rientrano nell'ambito di applicazione del presente contratto sarà quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.
Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal piano sanitario offerto dal Fondo tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
Le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione al Fondo di Assistenza Sanitaria Supplementare dei soggetti beneficiari di cui sopra sono fissate in:
- Euro 15,00 mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione;
- Euro 25,00 "Una Tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.
Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR, ecc.).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.
In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione al Fondo.
Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.
Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario.
L'accantonamento della quota Una Tantum di 25,00 euro e il versamento dei 15,00 euro mensili dovrà essere effettuato dalla stipula del presente CCNL.
Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le future modalità di iscrizione al Fondo ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano Sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.
Il regolamento del Fondo può consentire l'iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che, per qualsiasi causa, perdano il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
L'istituto dell'Assistenza Sanitaria Integrativa è obbligatoria per le Aziende che applicano il CCNL e le Parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Il contributo pari a 15 euro, nonché la quota una tantum, concordati in occasione della stipula del CCNL, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.
Fermo restando l'obbligatorietà dell'Istituto Contrattuale previsto, le aziende che si sottrarranno a tale contribuzione dovranno riconoscere al lavoratore mensilmente, un contributo pari ad euro 35,00 come "elemento distinto della retribuzione" e garantire inoltre al lavoratore le stesse prestazioni sanitarie equivalenti.
Dichiarazione a verbale
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità, qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali incrementi ripartizioni diverse.
Art. 4 - Regolamenti aziendali e Collaborazioni atipiche
In considerazione del fatto che il socio lavoratore intrattiene con la cooperativa un rapporto associativo, in forza del quale egli partecipa responsabilmente ai risultati economici e al rischio d'impresa, contribuendo con la propria attività lavorativa all'elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, i regolamenti aziendali relativi ai rapporti di lavoro con i soci cooperatori possono prevedere per costoro condizioni di lavoro diverse, ma complessivamente non peggiorative, rispetto a quanto previsto dagli istituti contrattuali del presente CCNL e/o maggiorazioni retributive nel corso dell'esercizio sociale. Fermo quanto sopra previsto, e fatte salve le prerogative statutarie, le parti convengono che il trattamento economico complessivo minimo per il socio della cooperativa è quello previsto dal presente CCNL. L'esercizio dei diritti di cui al titolo III ("Dell'attività sindacale) della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato dal presente CCNL.
Lavoratori atipici
Per i soci coimprenditori visto il punto 3 del com. II, dell'art. 1 Legge 03/04/2001, n. 142 potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, co.co.co o altro).
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, co. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della Legge delega del 2014 n. 183, le Parti intendono determinare una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo delle tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come le cosiddette collaborazioni atipiche (co.co.co) organizzate dal committente.
La suddetta specifica disciplina, prevista dal presente articolo, troverà applicazione fino alla naturale scadenza dei singoli rapporti di collaborazione, a condizione che all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro autonomo ricorrano le seguenti esigenze produttive ed organizzative:
1) necessità di integrare l'organico a seguito dell'intervenuta trasformazione di taluni rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
2) garantire la continuità delle prestazioni all'utenza;
3) far fronte a punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
4) garantire la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
5) incrementi di attività produttiva in dipendenza di ordini, commesse o progetti straordinari;
6) apertura di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti di vendita o di singoli reparti;
7) sostituzioni di lavoratori che, nell'ambito di progetti di ristrutturazione aziendale o di riqualificazione professionale, siano temporaneamente assenti per formazione o addestramento, sia che questa venga effettuata all'interno dell'azienda che all'esterno.
8) attività a carattere stagionale e intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno.
9) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
10) attività legate all'applicazione delle normative di Legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11) sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro;
12) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.
Il contratto di collaborazione atipica è stipulato in forma scritta e deve contenere:
- il riferimento all'oggetto del progetto e alle sue fasi di realizzazione con individuazione del risultato finale che si intende conseguire.
- la data di inizio del rapporto, la durata del contratto e/o i tempi di consegna dell'opera o del servizio;
- il corrispettivo pattuito, indicando se sono compresi o esclusi l'IVA, gli oneri previdenziali, gli eventuali rimborsi spese e la loro quantificazione;
- i tempi e le modalità di pagamento;
- i termini di preavviso e le causali di recesso.
Il Collaboratore, ove richiesto, si impegna ad eseguire l'incarico affidatogli, anche in via continuativa, con l'impiego delle proprie capacità personali, non potendo delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'incarico, e senza che l'assunzione di eventuali altri impegni, successivi nel tempo, possa provocare situazioni di mancato rispetto di quanto pattuito all'atto della instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel regolamento dovrà essere precisato che per i soci coimprenditori con rapporto di collaborazione organizzata dal committente il compenso sarà parametrato al costo orario previsto dal presente CCNL.
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
È rimessa a specifiche intese in sede di contrattazione di II livello la facoltà di derogare la disciplina delle collaborazioni atipiche (co.co.co) così come prevista dal presente articolo, individuando nuove fattispecie di collaborazioni atipiche rispetto alle quali sarà possibile disapplicare, per la durata massima di un anno, l'operatività della presunzione legale di subordinazione; dette specifiche intese modificative dovranno in ogni caso rispondere alle finalità elencate dall'art. 8 del D.L. n° 138/2011, convertito, con modifiche, in Legge n° 148/2011.
Art. 5 - Diritti sindacali e di associazione
Le cooperative, aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano più di 15 dipendenti, riconosceranno ai componenti delle OO. SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL le prerogative stabilite dalla Legge del 20-05-70 n. 300. Le cooperative, aderenti alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL, che impiegano meno di 16 dipendenti, garantiranno:
- ai lavoratori 10 ore annue per partecipazione alle assemblee;
- alle RSA delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL 20 ore annue per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
I dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di:
- 4 ore per ciascun dipendente nelle aziende/cooperative che occupano più di 15 dipendenti;
- 2 ore per ciascun dipendente nelle aziende/cooperative che occupano meno di 16 dipendenti.
Tutti i permessi sindacati dovranno essere richiesti alla cooperativa per iscritto con almeno 2 giorni di anticipo dalle OO. SS. stipulanti il presente CCNL.
Ulteriori condizioni più favorevoli possono essere stabilite a livello aziendale.
La RSA è titolato ad incontrarsi con la Direzione aziendale per la discussione inerente le problematiche relative a:
- distribuzione del CCNL;
- indumenti di lavoro;
- programmazione dei periodi di ferie;
- eventuale funzionamento della mensa aziendale;
- problematiche che insorgono all'interno dell'azienda e che hanno ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di secondo livello.
L'assemblea si svolgerà, di norma, al di fuori dei locali dell'azienda o della cooperativa, ma in presenza di locali idonei, anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti, in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20-5-70 n. 300.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. L'importo da trattenere deve essere comunicato alla cooperativa mediante delega firmata dal dipendente. La ripartizione avverrà nel modo indicato nella delega.
Le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Confederazione UGL un contributo pari allo 0,40% del monte salari mensile lordo corrisposto ai soci lavoratori e ai lavoratori dipendenti.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (compresa la mensilità della tredicesima) percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'UGL.
La delegazione di pagamento avrà l'indicazione del numero di conto corrente su cui l'Azienda effettuerà il versamento dei contributi sindacali.
La delegazione di pagamento potrà comunque essere revocata in qualunque momento in forma scritta dal lavoratore con comunicazione da indirizzarsi sia all'Azienda che all'organizzazione sindacale. Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'Azienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.
Art. 8 - Distribuzione contratto
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. Le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni dipendente neo-assunto copia del presente CCNL e ad affiggerlo nell'apposita bacheca.
Art. 9 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la toro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, dei soci e dei lavoratori e sono impe