S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 11/07/2017
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA (Ugl/Uni.Coop)
Testo consolidato del CCNL 11/07/2017
per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
Decorrenza: 11/07/2017
Scadenza: 31/03/2024
CCNL 11/07/2017 come modificato da:
- Errata corrige 23/02/2018
- Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
- Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
- Errata Corrige 01/04/2021
- Accordo di rinnovo 13/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2017 il giorno 11 del mese luglio presso la Confederazione della Ugl in via Botteghe Oscure, 54 Roma
tra
L'UN.I.COOP,
e
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
si è rinnovato il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizioni merci, logistica e facchinaggio per le quali si applica il presente CCNL.
Verbale di stipula
In data 23 febbraio 2018 alle ore 11,00 ha avuto luogo rincontro per la correzione degli errori formali rinvenuti nel CCNL, sottoscritto il giorno 11 luglio 2017, per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle cooperative del settore autotrasporto, spedizione, merci, logistica e facchinaggio.
Sono presenti
la UN.I.COOP.
E
la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Verbale di stipula
In Roma, il 01 ottobre 2019
TRA
L'UN.i.COOP,- Unione Italiana -Cooperative
E
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
Verbale di stipula
Il 01 aprile 2021 presso la Confederazione della UGL in via Nomentana, 26 Roma si è rinnovato il CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio
TRA
L'UN.I.COOP.- Unione Italiana Cooperative
E
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
In data 1 aprile 2021 alle ore 13,00 ha avuto seguito la correzione degli errori formali rinvenuti nel CCNL per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle cooperative del settore autotrasporto, spedizione, merci, logistica e facchinaggio.
Sono presenti
la UN.I.COOP
E
la Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica
[___]
Accordo di rinnovo 13/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
In Roma, il 13 gennaio 2025
TRA
L'UN.I.COOP. - Unione Italiana Cooperative
E
La Federazione Nazionale UGL Viabilità e Logistica.
Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, inoltre, si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
Le Organizzazioni firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa cooperativa privata, in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1992, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello aziendale
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà certamente positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa cooperativa.
Per il mondo della cooperazione si evidenziano le potenzialità e la centralità del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione producono sull'occupazione.
Il socio coimprenditore non può e non deve essere equiparato al lavoratore dipendente classico - ossia non socio - in quanto la prestazione da egli stesso svolta dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova, dunque, fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è, proprio per questo, basato sull"andamento dell'impresa cooperativa.
La Legge n. 142/2001 chiarisce nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall'altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo.
A seguito della riforma apportata dalla Legge n. 30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto. Il rapporto di lavoro è, quindi, strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane, infatti, finalizzata ai raggiungimento degli scopi sociali. Ulteriormente, considerare i soci coimprenditori solo dipendenti tout court della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima, in quanto, come specificato nella normativa sopra richiamata, essi:
- concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa cooperativa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Le parti, in ogni caso, ritengono fondamentale, il ruolo del Regolamento interno, di cui all'articolo 6 della Legge n. 142/2001, che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dall'ente mutualistico. Ogni cooperativa di lavoro deve, infatti, dotarsi di detto Regolamento nel quale vanno indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi.
Esso, inoltre, deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile.
Il Regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro ed uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
È necessario esplicitare, ai fini di un'appropriata stesura di predetto Regolamento, come esso, proprio nel dettato della Legge n. 142/2001, costituisca il documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini dell'articolo 7, comma IV, della Legge n. 31/2008, ossia, per i "trattamenti economici complessivi".
Nel Regolamento dovrà, inoltre, essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato, il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Si evidenzia a tale proposito che, il presente CCNL prevede l'erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo.
Da ultimo, considerata l'importanza del Regolamento nel disciplinare i rapporti di lavoro, la Legge ha previsto la possibilità di certificare anche il medesimo. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l'ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l'eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La Certificazione del Regolamento può essere espletata, all'atto del suo deposito, da tutti gli Organi di Certificazione di cui all'art.76 del D.Lgs n. 276/2003, tra i quali l'Ente Bilaterale.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui all'art. 1; inoltre l'adempimento contestuale di ogni singola disposizione contenuta nel presente CCNL costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso sia alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali che alle misure di welfare contrattuale istituite dal presente CCNL per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
PREMESSO
- Che le Parti hanno stipulato in data 11-07-2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10-07-2020;
- Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
- Che le OO.SS, prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
- Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
[___]
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
PREMESSO
- Che le Parti hanno stipulato in data 11-07-2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10-07-2020;
- Che il presente rinnovo decorre dal 01-04-2021 ed avrà vigore fino al 31-03-2024. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.
- Che le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
- Che le OO.SS. prendono atto della necessità di promuovere un sistema integrato di interventi e servizi di rilevanza sociale in favore dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie, in considerazione dell'importanza di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei medesimi;
- Che le Parti riconoscono nella contrattazione collettiva di II livello lo strumento privilegiato per l'implementazione di quegli istituti essenziali al miglioramento della produttività e crescita aziendale, nell'ottica della costante occupazione, quale elemento imprescindibile della mutualità.
- Che le parti si impegnano con una periodicità semestrale ad analizzare l'aggiornamento delle tabelle retributive e l'aggiornamento di qualsiasi istituto contrattuale.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
[___]
Accordo di rinnovo 13/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
PREMESSO CHE
- le Parti hanno stipulato in data 11-07-2017 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative esercenti attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, attualmente in vigore con scadenza il 10-07-2020;
- è intenzione delle Parti firmatarie del presente CCNL addivenire ad una modifica della declaratoria delle mansioni così come di seguito riportata nell'All. (1) che ha validità a far data dal primo gennaio 2025;
- il presente rinnovo decorre dal 1º gennaio 2025 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2027. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello;
- le Parti intendono rinnovare la parte economica del suddetto CCNL di categoria, ferma restando la vigenza della parte obbligatoria e normativa dello stesso;
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
[___]
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto Spedizione merci e logistica anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture logistiche, centri distributivi alimentari e non, strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ed in tutte le strutture richiedenti sia private che pubbliche.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel seguente settore. Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non è ammessa alcuna parziale applicazione dello stesso.
Le Parti statuiscono di limitare l'ambito di applicazione del presente CCNL alle Cooperative aderenti all'Organizzazione datoriale firmataria e/o alle società o enti giuridici aderenti all'Ente Bilaterale costituito dalle medesime Organizzazioni firmatarie. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Applicazione
Le parti concordano che il presente accordo esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore autotrasporto, merci, logistica e facchinaggio, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
Applicazione
Le parti concordano che il presente accordo si applicherà esclusivamente alle cooperative che abbiano per oggetto attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio, come disciplinate dal CCNL di cui in premessa.
Il presente CCNL decorre dal 11. 07. 2017 e scade il 10. 07. 2020
Accordo di rinnovo 01/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019)
Il presente accordo decorre dal 2019 ed avrà vigore fino al 01-07-2020
Accordo di rinnovo 01/04/2021 (Decorrenza 01/04/2021)
PREMESSO
[___]
- Che il presente rinnovo decorre dal 01-04-2021 ed avrà vigore fino al 31-03-2024. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello.
[___]
Accordo di rinnovo 13/01/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
PREMESSO
[___]
- il presente rinnovo decorre dal 1º gennaio 2025 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2027. Scaduto tale termine, lo stesso accordo continuerà a rimanere in regime di ultrattività sino a quando non venga sostituito da un successivo accordo di pari livello;
[___]
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti condividono la necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali di alto profilo, fondato sul confronto preventivo e partecipativo, e convengono di individuare forme innovative di partecipazione finalizzate a valorizzare l'apporto dei lavoratori e delle loro rappresentanze ferme restando le reciproche sfere di autonomie.
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro in due settori:
- contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di settore;
- contrattazione di 2º livello: contratto integrativo aziendale.
Contrattazione di 1º livello
La contrattazione collettiva di 1º livello vuole riconoscere il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro e ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.
Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà darne riscontro per iscritto entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del contratto, riconosce la copertura economica nella misura stabilita pari al 28% della perdita di valore stabilita dall'IPCA per i primi sei mesi e pari al 32% dal settimo al dodicesimo mese a favore dei soci e dei dipendenti in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto da controparte.
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
- costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione (CGC);
- regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Contrattazione di 2º livello
Livello aziendale
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali di concerto con le RSA e della dirigenza cooperativistica. Detta contrattazione aziendale potrà essere demandata alla RSA con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di cooperative che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA potrà, comunque, essere costituita nella stessa unità produttiva o per più unità produttive previo accordo tra le parti imprenditoriali e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale sono, pertanto, demandate le seguenti materie:
a) determinazione annuale dell'entità economica del "Premio di Risultato" che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa cooperativa. Gli indicatori assunti a riferimento, saranno presi a livello territoriale con specifico riferimento delle imprese/cooperative del settore (Commissione Regionale di Garanzia e Conciliazione);
b) rimborsi spese, ticket restaurant e indennità simili;
c) determinazione degli importi economici del personale inviato in trasferta superiori a quelli stabiliti dal CCNL;
d) articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale viaggiante e non, ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno;
e) piano ferie;
f) approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 10-9-2003 n. 276;
g) programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
h) innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa cooperativa;
i) casistiche che, nel contratto part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a 20;
k) gestione dello stato di crisi aziendale;
l) quattordicesima per quanto attiene i dipendenti;
m) istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modifiche, in Legge 148/2011 è demandata alla contrattazione collettiva di lavoro aziendale la facoltà di introdurre previsioni in deroga alla Legge ed alla contrattazione collettiva, in relazione alle materie tassativamente indicate dal suddetto decreto e sempre che tali previsioni derogatorie siano finalizzate alla una maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, ag