S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva, si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica"
CCNL del 23/09/1997
AUTOTRASPORTO MERCI - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-09-1997
Personale dipendente dalle imprese artigiane, esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto terzi nonché promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto
Decorrenza: 10-07-1994 - 31-12-1998
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia ai CCNL:
- "Autotrasporto e Spedizioni " - Settore "Trasporti".
- "Autotrasporto - Confartigianato / Cisal" - Settore "Trasporti".
- "Autotrasporto merci e logistica" - Settore "Trasporti".
Addì, 23-9-1997
tra la Confartigianato-Trasporti, la FITA-CNA (Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del Trasporto Merci), la CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), la C.L.A.A.I. (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), la Federlavoro e Servizi - Confcooperative, l'A.N.C.S.T. - Lega Cooperative (Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo - Legacoop), l'ANCOTAT - AGCI
e la FILT - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), la FIT - CISL (Federazione Italiana Trasporti), la UILTRASPORTI - UIL
e con firma per adesione della FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali)
è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per autotrasporto e spedizioni merci dell'artigianato, piccole e medie imprese, cooperazione, che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8-8-1985 delle piccole e medie imprese e della cooperazione, esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi nonché, promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Il presente CCNL decorre dal 10-7-1994 ed avrà durata sino al 31-12-1998, fatte salve specifiche decorrenze e scadenze esplicitamente previste nei singoli articoli. Esso si intenderà tacitamente rinnovato, sempre che non venga disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.
Roma, lì 7-5-1998
è stato sottoscritto il testo definitivo del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8-8-1985, e dalle piccole e medie imprese e della cooperazione esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto terzi nonché promiscuamente le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Il presente CCNL vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato del trasporto delle merci per qualificare le scelte produttive finanziarie ed operative, per migliorare la efficienza dei servizi di trasporto merci e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle stesse professionalità presenti e in evoluzione nel settore.
Ciò rende necessaria e attuale una visione del trasporto delle merci più conforme alle necessità produttive del mondo industriale, come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Ne consegue un confronto sulla prospettiva del settore per la quale è condizionante un riequilibrio ed una ridefinizione delle modalità delle risorse pubbliche disponibili a livello governativo e degli enti locali, funzionali al sostegno del processo in atto di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada. Combinando i fattori di qualità e quantità degli investimenti attraverso una politica di selezione degli stessi in direzione oltreché delle infrastrutture operative di uno sviluppo nazionale e della professionalità occupazionale degli operatori per una crescita delle opportunità di lavoro.
Infatti l'importanza del lavoro del settore del trasporto merci richiede interventi certi ed organici per dotare le aziende e i lavoratori di adeguati strumenti per una riqualificazione produttiva dei servizi nonché professionale e degli addetti finalizzata alla difesa e allo sviluppo occupazionale.
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello Nazionale - Premesso che non sono in alcun modo in discussione l'autonomia imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta degli imprenditori, delle loro organizzazioni e delle organizzazioni del sindacato dei lavoratori, le parti concordano di attivare a livello nazionale, regionale o territoriale, un sistema di relazioni sindacali che consenta una approfondita conoscenza delle problematiche del settore.
Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più qualificati e consistenti livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese anche mediante l'acquisizione di nuove e più avanzate tecnologie, ristrutturazione e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti firmatarie del presente contratto, al fine di realizzare gli impegni assunti, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto fra le parti per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni, dai processi di ristrutturazione e dai mutamenti economico-sociali.
Ciò premesso le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale delle imprese rientranti nella sfera applicativa del presente CCNL, nonché sulle possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dal presente CCNL;
b) la promozione di sedi di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro per coniugare flessibilità e dinamismo delle imprese con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali e contrattuali;
d) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in materia dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
e) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze;
f) programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti specialistici più significativi;
g) le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
h) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
i) i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
l) l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi la produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
m) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento dello sviluppo nel settore delle professionalità esistenti.
Livello regionale o territoriale - In ogni regione, congiuntamente le parti potranno svolgere annualmente riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui a livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Ambito aziendale - Al fine di favorire le relazioni sindacali nel settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 50 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri per un esame compiuto, informazioni alle strutture sindacali territoriali, unitamente alle RSA/RSU:
a) sull'andamento produttivo e sui piani aziendali di ristrutturazione;
b) sugli investimenti ed ampliamenti della base produttiva;
c) sulle implicazioni dell'occupazione nei nuovi insediamenti;
d) sulla dinamica dell'occupazione, delle professionalità, della mobilità;
e) sulle iniziative e sui programmi riguardanti l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro;
f) sulle innovazioni tecniche e/o organizzative che producono conseguenze sulla occupazione, sulla condizione dei lavoratori e sulla produttività;
g) sulla occupazione distinta per sesso e per livello anche in rapporto alla piena attuazione della normativa di Legge sulle pari opportunità uomo/donna.
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento al CFL, al part-time, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità e l'occupazione femminile;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle parti firmatarie eventuali nuove figure di attività professionali dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge e al Decreto Legislativo 626/94, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali verranno costituiti entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Per quanto attiene al sistema contrattuale, le parti ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.
Livello Nazionale di categoria - Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere al secondo livello di contrattazione;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL
Livello decentrato di categoria regionale - La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione economico-produttiva regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza del CCNL
Livello decentrato di categoria aziendale - Nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e, comunque, ove siano costituite RSA/RSU, il secondo livello di contrattazione può essere esperito a livello aziendale.
In tal caso, tale livello è da considerarsi esclusivo ed alternativo a quello decentrato di categoria regionale ed esaustivo del sistema contrattuale previsto dal presente CCNL
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati - Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto la scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria - Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.
- La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà la mediazione del Ministro del Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro delle richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma (ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale, ove spettante, di cui al successivo titolo) nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello decentrato di categoria regionale - La decorrenza del CCRIL cadrà a metà della vigenza del CCNL di riferimento. La definizione del CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Categorie nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo le parti convengono che si richiederà l'intervento di mediazione dell'Assessore Regionale al Lavoro.
Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 15 giorni dall'inoltro delle richiesta di intervento dell'Assessore senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1-31 agosto.
Nel caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS. oltre i termini previsti, l'eventuale accordo non prevederà alcun riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora, inviata la piattaforma, non si dia luogo all'apertura del negoziato nei tempi stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l'eventuale accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo nell'apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo 4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui pur in presenza di piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti della retribuzione regionale.
Livello decentrato di categoria aziendale - Nel caso di livello decentrato aziendale, la decorrenza del contratto integrativo eventualmente raggiunto a quel livello cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento.
La sua definizione avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
- la piattaforma deve essere inviata almeno 4 mesi prima della data di decorrenza;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi di tempo per trovare un accordo;
- scaduto tale termine, si farà riferimento alla trattativa a livello regionale.
Indicatori
Livello decentrato di categoria regionale - In base all'Accordo Interconfederale del 3 agosto e del 3-12-1992, a livello regionale, le parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per le piccole imprese e l'artigianato dell'autotrasporto, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema economico in cui sono inserite.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 2 del presente CCNL, affinché, anche in collegamento con gli Enti Bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.
Ai fini della contrattazione regionale di secondo livello, le parti valutano comunque utile la presa in considerazione dell'andamento tendenziale del settore derivante dai seguenti indicatori a PIL regionale e valore aggiunto per addetto (fonte - Istituto G. Tagliacarne) a andamento occupazionale (conti: INPS, EE.BB.); andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale; n. e variazioni delle imprese; n. e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti: INPS, CCIAA).
Livello decentrato di categoria aziendale - Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata, per riconoscere gli incrementi retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Pertanto, tali erogazioni avranno la caratteristica di non essere predeterminabili a priori ed avranno natura di totale variabilità.
Le parti si sono date atto che la definizione della presente intesa in data odierna, in relazione alla ravvicinata scadenza del contratto, non consente l'attivazione della contrattazione di secondo livello per tutto il restante tempo di vigenza del CCNL rinnovato.
Per le imprese fino a 15 dipendenti, aderenti:
- alle Confederazioni Artigiane firmatarie, valgono gli Accordi Interconfederali del 21-12-1983 e del 21-7-1988.
- Alle Organizzazioni della Cooperazione, valgono le norme previste dal CCNL del 1991 e gli Accordi Interconfederali successivamente sottoscritti.
- Per le imprese con più di 15 dipendenti, valgono, laddove esistenti, gli accordi sottoscritti dalle parti firmatarie in materia di RSU; diversamente, valgono le norme di Legge in vigore.
(I testi delle norme richiamate sono riportati in allegato).
1. Accordi Interconfederali - Le parti firmatarie del presente CCNL, ribadiscono il proprio impegno al rispetto di quanto previsto dai rispettivi Accordi Interconfederali, stipulati dalle Associazioni confederali cui sono aderenti, per quanto riguarda materie non contenute nel presente contratto.
In particolare per le imprese artigiane le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta negli Accordi Interconfederali del 21-7-1988 e successivi per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da essi sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dagli Accordi decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1991.
2. Assemblea - Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in casi di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
3. Permessi retribuiti - È stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 (otto) dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulative per il trimestre).
4. Tutela dei licenziamenti individuali - Le parti, in attuazione della L. 108 dell'11-5-1990, (Disciplina dei licenziamenti individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'Accordo interconfederale-intercategoriale del 21-7-1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
5. Servizi essenziali da garantire - Fermo restando il fatto che la L. 146/90 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto l'effettuazione dei servizi di cui sopra, attraverso il rispetto della suddetta Legge o dei protocolli sottoscritti con le Istituzioni pubbliche nazionali.
CAPITOLO II - Disposizioni particolari
1. Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché, per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in cinque giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
2. Tenuta presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno sulla retribuzione tabellare una indennità sostitutiva nella seguente misura:
a) sino al 30-9-1980: 15%;
b) dall'1-10-1980: 18%.
3. Dette aliquote sono comprensive delle indennità del 5% e del 10% corrisposte rispettivamente ai sensi delle disposizioni particolari del CCNL 19-5-1973 e del CCNL 4-5-1976.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che l'indennità sostitutiva di cui al comma 2 viene calcolata a far data del 1-2-1977 sulla sola retribuzione tabellare in applicazione dell'accordo 24-6-1977.
CAPITOLO III - Disposizioni generali
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché, la sede di lavoro;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta d'identità o documento equivalente;
b) il libretto di lavoro o documento equivalente;
c) il tesserino di codice fiscale;
d) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
1) In attuazione del 2º comma dell'art. 25 della Legge 223/91, le parti convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista dal 1º comma della Legge citata, non si tiene conto delle seguenti assunzioni:
- lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1º e 2º, nonché 3º super e 3º limitatamente al personale viaggiante;
- lavoratori da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
2) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della Legge 223/91 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 25, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
3) Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore:
- a 6 mesi per i Quadri;
- a 4 mesi per gli impiegati del 1º livello;
- a 3 mesi per gli impiegati del 2º livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nei livelli 3º super e 3º;
- a 2 mesi per gli impiegati dei 3º livello super, 3º livello e 4º livello;
- a 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'Art. 1.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni, in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i Quadri, gli impiegati del 1º livello, durante il primo mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3º livello super e nel 3º livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalla L. 18-4-1962 n. 230, dal DPR 7-10-1963 n. 1525 e dalla L. 28-2-1987 n. 56, Art. 23.
2. Possono essere conclusi, nel campo dell'autotrasporto e della spedizione, contratti di lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
3. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 23 della L. n. 56/87 è consentita la conclusione di contratti a termine nei seguenti casi:
- esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;
- commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
- manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
- incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- esecuzione di un servizio e/o di appalto definiti o predeterminati nel tempo.
4. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a norma dell'Art. 23, comma 1, L. n. 56/87.
5. Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL
Resta comunque esclusa qualsiasi motivazione derivante o collegata alle ferie.
6. Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte, verranno comunicate, entro 10 giorni dalla loro stipulazione, alle organizzazioni sindacali locali.
7. I contratti a termine di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere conclusi entro la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
8. Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
9. La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.
10. In tema di contratti a termine hanno inoltre efficacia gli accordi interconfederali.
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli Artt. 9, 11 e 11 bis del presente contratto e regolato dalla L. n. 863/84, Art. 5.
2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
3. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 ore settimanali;
f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, lo stesso potrà avere anche durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 56/87, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario giornaliero, settimanale, mensile ed annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
4. Per esigenze aziendali a carattere non ricorrente può essere previsto nel rapporto a tempo parziale, un tempo di lavoro oltre il normale orario, previsto nel contratto (supplementare), nei seguenti limiti:
- 8 ore mensili per rapporti orizzontali (20 ore settimanali);
- 88 ore annue per rapporti verticali (durata annua).
Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, la effettuazione di lavoro straordinario.
5. Per contratti a tempo parziale con orari diversi su base giornaliera o su base annua le quantità di ore in aggiunta saranno proporzionate all'orario stabilito, sui singoli contratti, tenendo conto del parametro 8 ore mensili per 20 ore settimanali.
6. Per tale lavoro verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione del 15%.
7. Nel contratto individuale deve essere indicata la norma relativa al superamento dell'orario previsto nel contratto.
Art. 5 - Apprendistato e tirocinio
1. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge e dai relativi regolamenti e circolari applicative (L. n. 25/55 e L. n. 56/87, Art. 21 e Legge 196/97 art. 15).
2. Il rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli operai per i quali è prevista la mansione di tecnici, meccanici e motoristi e per gli impiegati privi di titolo professionale per i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai (durata 3 anni) - 1º anno: 62% della retribuzione;
- 2º anno: 70% della retribuzione;
- 3º anno: 80% della retribuzione.
Impiegati (durata 1 anno) - tutto il periodo: 70% della retribuzione.
3. Fermo restando l'integrale applicazione delle norme di Legge e del presente CCNL la retribuzione agli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al terzo livello della classificazione unica.
4. In applicazione all'Art. 21, paragrafo 5 della L. 5-6-1987, le parti convengono che gli apprendisti possono essere assunti fino all'età di 26 anni compiuti.
Tirocinio - In applicazione dell'Art. 22 L. n. 56 del 28-2-1987 si conviene che per i giovani in possesso di diploma o attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'Art. 14 della L. n. 845 del 21-12-1978, e che vengono assunti a tempo indeterminato, si applica un periodo di tirocinio di mesi 6 per il quale si prevede la retribuzione stabilita al 5º livello della scala parametrale.
Art. 6 - Classificazione e livelli retributivi
Parte Prima
1. In relazione alle mansioni svolte, i prestatori di lavoro subordinato, disciplinati dal presente contratto sono inquadrati nei seguenti otto livelli, fermo restando che la distinzione tra Quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque fanno riferimento a tali qualifiche
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LIVELLO QUADRI
Declaratoria - 1. Lavoratori con responsabilità direttive discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità nel perseguire gli obiettivi prefissati.
2. Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.
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. 1º LIVELLO
1. Appartengono al 1º livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i Quadri, nonché, quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
2. Vengono inquadrati in questo livello a titolo di esempio:
a) responsabili di filiale, agenzia, doks e silos, capi servizio o capi reparto e capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
b) capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
c) capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
d) capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
e) produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgono, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda;
g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
h) cassiere principale o che sovrintenda a più casse;
i) corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno due lingue estere;
l) analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia;
m) incaricato della compilazione del budget aziendale;
n) responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
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2º LIVELLO
1. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico amministrative specializzate, caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per il loro campo di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica.
2. Appartengono al 2º livello gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non classificabili nel 1º livello.
3. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
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b) contabili anche se esplicano la loro attività mediante prima nota, purché con discrezionalità ed autonomia e per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
c) supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
d) coadiutori di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzano la loro procura per conto dell'azienda da cui dipendono;
e) tariffisti per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
f) acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
g) altri segretari di direzione;
h) cassieri e impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
i) capi reparto magazzino di deposito;
l) corrispondenti in lingua italiana o estera;
m) altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
n) capi fatturisti;
o) stenodattilografi in lingua estera anche operanti con sistemi di video scrittura;
p) impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
q) traduttori e interpreti;
r) capo del personale di magazzino con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci;
s) impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni che comportano la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali del settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
t) programmatori addetti alla minutazione ed alla composizione di diagrammi elementari inerenti problematiche tecniche, amministrative e commerciali;
- operatore CED di unità articolate;
u) telescriventisti che effettuano corrispondenza e/o traduzione in o da lingua estera (ciò, con esclusione della semplice trasmissione di testo già predisposto in lingua estera);
v) esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
w) assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
x) addetti alla emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.
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3º LIVELLO SUPER
1. Appartengono al 3º livello super gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano attività di carattere esecutivo non rientrano nel 3º livello.
2. Appartengono al 3º livello super:
A) Gli operai ad esempio:
a) conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
b) primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
c) gruisti addetti alle gru semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate;
d) motoristi e/o collaudatori;
B) gli impiegati ad esempio:
e) "ausiliari" dello spedizioniere doganale operante nell'ambito degli uffici doganali;
f) operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
g) assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
h) addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
i) addetti al controllo imballaggi con certificazione.
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3º LIVELLO
1. Appartengono a questo livello gli impiegati con mansioni esecutive d'ordine che richiedono generica preparazione professionale acquisita mediante conoscenze scolastiche di base o esperienze o addestramento, gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica capacità tecnico pratica acquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraverso l'esperienza o che coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambito di procedure o di istruzioni.
2. Vengono inquadrati in questo livello:
A) Gli impiegati ad esempio:
a) contabili d'ordine ed aiuti contabili;
b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
c) agenti esterni consegnatari di merci con il carico scarico e spedizioni di merci;
d) stenodattilografi anche operanti con sistemi di video scrittura;
e) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
f) impiegati addetti al servizio di esazione, sempre che, siano autorizzati a quietanzare e a versare;
g) magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempre che, non compiano abitualmente mansioni manuali;
h) fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
i) compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
l) compilatori di bolle doganali;
m) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
n) archivisti;
o) telefonisti esclusivi e/o centralinisti;
p) operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
q) telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
r) addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati.
B) Gli operai ad esempio:
a) autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
b) conducenti di motobarche;
c) conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
d) trattoristi;
e) capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
f) addetti a gru semoventi e a gru a ponte cabinate con portata inferiore a 20 tonnellate;
g) capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai;
h) conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
i) addetti al ricevimento merci e/o ribalta con controllo e rilascio documenti del o al mittente;
l) falegnami e/o imballatori;
m) conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali se muniti di gru;
n) operai specializzati d'officina.
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4º LIVELLO
1. Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine non inquadrabili nel 3º livello che svolgono un'attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite e/o di istruzioni dettagliate; gli operai non inquadrabili nel 3º livello addetti a mansioni che richiedono una generica capacità tecnico-pratica acquisita attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale.
A) Ad esempio gli impiegati d'ordine:
a) dattilografi, anche con sistemi di video scrittura;
b) altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3º livello, anche con sistemi computerizzati;
c) fattorini di ufficio non rientranti nel 3º livello;
B) Ad esempio gli operai:
a) altri capi squadra;
b) altri autisti non compresi nel 3º livello super e 3º livello;
c) motocarristi;
d) magazzinieri con mansioni non impiegatizie;
e) stivatori;
f) facchini addetti ai traslochi;
g) conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
h) operai qualificati di manutenzione e di officina.
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5º LIVELLO
1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni manuali per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo elementare.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) conducenti di autocarri elettrici;
b) conducenti di carrelli elettrici;
c) chiattaioli;
d) barcaioli;
e) fattorini addetti alla presa e consegna;
f) spuntatori;
g) uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
h) operai comuni di manutenzione di garage e di officina.
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6º LIVELLO
1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze professionali.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) manovali comuni, compresi quelli di officina;
b) facchini;
c) fattorini di magazzino;
d) addetti ai comuni lavori di pulizia;
e) guardiani e/o personale di custodia alla porta.
Parte seconda
QUADRI
1. Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello Quadri è data attuazione al disposto della L. n. 190/85 sui Quadri intermedi.
2. In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori attribuiranno la qualifica di Quadro ai lavoratori interessati a partire dal 1-7-1991.
3. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 2049 CC e dell'Art. 5 della L. n. 190/85 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
4. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli Quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
5. A decorrere dal 1-7-1991 l'indennità di funzione viene fissata in L. 100 mila mensili lorde.
6. Le parti si danno atto di assimilare - agli effetti dell'orario di lavoro - i Quadri fra il personale direttivo di cui all'Art. 1 RDL. 15-3-1923, n. 692, cui fa riferimento la dichiarazione a verbale dell'Art. 9.
7. Per quanto non espressamente previsto in deroga e per la parte normativa si fa riferimento a quanto previsto per l'ex 1º livello super.
Art. 7 - Mutamento di mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello Quadri e 1º livello e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo tabellare e l'indennità di contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
4. In caso di spostamento non temporaneo di consistenti aliquote di lavoratori in rapporto al numero globale del personale occupato nella unità produttiva, l'Azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle OO.SS. territoriali. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'Azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto del provvedimento.
5. L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta.
6. L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli; oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
1) La durata dell'orario normale di lavoro, ripartito in 5 giorni dal lunedì al venerdì è la seguente: 40 ore settimanali con il massimo di 8 ore giornaliere.
2) La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
3) L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
4) Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale.
5) Situazioni ed usi già in atto a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal precedente comma nei termini che saranno stabiliti nell'ambito degli accordi di secondo livello.
6) Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Leg.vo 626/94.
7) L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro non uniforme per i diversi reparti produttivi, dovrà essere concordato tra le parti.
8) Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
9) L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
10) Fermo restando la durata dell'orario di lavoro prevista dal comma 1, ai lavoratori dei turni continuativi e/o sfalsati suddetti, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
11) Il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità e dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
12) Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
13) Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
14) Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale, l'intervallo di cui al precedente 4º comma potrà essere diversamente regolato previo accordo tra le parti.
15) In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi dell'art. 14 del presente CCNL, vengono riconosciute 68 ore annuali complessive (8,5 gruppi di 8 ore ciascuno) da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di un anno di servizio o frazione di esso.
I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1º gennaio - 31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
16) Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma ed il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo.
Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.
17) La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
18) Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.
Deroghe - a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si darà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in cinque giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'Art. 1 del RDL. 15-3-1923 n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell'Art. 3, n. 2 del RD. 10-9-1923, n. 1955 (Regolamento per l'applicazione del Regio Decreto Legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del primo livello.
Nota a verbale - Nelle realtà locali ove per accordi collettivi siano stabilite ulteriori limitazioni al nastro lavorativo di cui al comma 2 dell'articolo di cui sopra, le parti interessate territorialmente si incontreranno per esaminare le modalità di applicazione delle norme relative alla riduzione di orario di cui ai commi 14, 15 dell'articolo di cui sopra, che sono state condizionate al rispetto di tale nastro lavorativo.
Nota a verbale - Per una corretta applicazione del presente articolo, laddove nei singoli commi si recita "tra le parti", per parti si intendono l'impresa e il delegato di impresa, ovvero le RSA, ovvero le RSU laddove esistenti; in assenza di delegato di impresa, RSA, RSU, per parti si intendono l'impresa ed i lavoratori
1. Qualora siano preventivamente concordati a livello aziendale, tra le parti, o a livello regionale o territoriale, periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro, l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario settimanale, dandone comunicazione ai lavoratori con congruo anticipo.
2. La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 100 ore annue e sarà recuperata mediante l'assegnazione di corrispondenti permessi retribuiti compensativi, anche individuali, sulla base di programmi prestabiliti a livello aziendale, tenuto conto dei periodi di minor intensità produttiva.
4. In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario settimanale, fermo restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
5. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 90 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione settimanale.
6. Qualora detti permessi non venissero goduti entro la data massima prevista, al lavoratore spetterà con il periodo di paga in corso al momento della scadenza, la relativa retribuzione maggiorata di una percentuale pari alla differenza intercorrente tra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto; in tal caso il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
7. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva, purché, nell'ambito dei programmi prestabiliti per la flessibilità.
8. Ai lavoratori che, per comprovate necessità non fosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 11 bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante l'orario di lavoro settimanale è confermato in 40 ore, come previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
2. Le norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85 del 20-12-1985 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
3. Per il personale viaggiante, dei livelli 3º super e 3º è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per la esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
4. I tempi specificati nelle precedenti lettere a) e b), si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario. Essi si calcolano inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio, che sono quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo manlevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un'ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di Legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa, nel luogo in cui si trova l'autoveicolo essendo libero di impiegare tale tempo prima di riprendere il lavoro.
8. Agli effetti della qualificazione dei tempi di lavoro, è in particolare tempo di lavoro effettivo quello, ad esempio, trascorso alla guida del mezzo per la esecuzione delle operazioni di dogana e di carico in raffinerie.
9. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e l'attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri documenti di viaggio;
b) in misura forfetaria, o secondo quanto previsto da accordi aziendali, o territoriali, per la definizione anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del lavoro straordinario stipulati con le RSU unitamente alle OO.SS. territoriali.
10. La definizione dei trattamenti di trasferta e del lavoro straordinario a norma del comma precedente lettera b) formerà oggetto di accordi con le competenti strutture sindacali a norma dell'Art. 45. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola: "Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di compenso per lavoro straordinario che ritiene dovuto in aggiunta a quanto previsto nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori e dalle imprese interessate.
Nota a verbale - La compensazione forfetaria degli straordinari, adattabile attraverso accordo tra le parti, ha il fine di prevenire nei termini consensuali e transattivi occasioni di conflitto tra datore di lavoro e prestatore d'opera.
Per la determinazione della forfetizzazione verranno utilizzati parametri, il più possibile aderenti alle realtà dei viaggi effettuati:
- per tipi omogenei di viaggi;
- riferiti ad alcuni di essi;
- riferiti all'intera prestazione resa dagli interessati.
Gli accordi di forfetizzazione avranno validità da stabilire tra le parti che potranno essere prorogati.
11. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 17 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi.
La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo. L'eventuale recupero è oggetto di confronto con le RSU o il delegato di impresa. Laddove non sussistano, ovvero non siano previste le RSU o il delegato di impresa, il recupero avviene tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore.
12. Al personale viaggiante non si applicano le norme dell'Art. 18 - Lavoro straordinario - comma 9 del presente CCNL
13. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'Art. 14 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute 7 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso. A decorrere dall'1-4-1994 tali permessi sono incrementati di una ulteriore giornata. Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative post-partum, aspettativa, ecc.).
14. La riduzione di orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni allo stesso titolo.
15. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di miglior favore di cui ai commi precedenti vengono assorbite fino a concorrenza.
16. Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3º livello e 3º livello super) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane.
Nota - Con riferimento a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo, si chiarisce che, anche nel caso l'azienda disponga il recupero, la maggiorazione per il lavoro straordinario è comunque dovuta con la retribuzione del mese successivo alla prestazione.
Nota - Per i "trasporti speciali" vedi le "Disposizioni particolari" Capitolo 2º del presente CCNL
Nota - Le parti nazionali firmatarie del presente CCNL si impegnano a favorire le condizioni utili a realizzare il confronto e/o la conclusione di accordi di forfetizzazione di cui al comma 9, lett. b) del presente articolo, laddove, a livello territoriale, l'attuazione di tale previsione contrattuale presentasse particolari problemi o difficoltà.
Nota - Con riferimento a quanto previsto al comma 9, lett. b), del presente articolo, si precisa che la definizione in misura forfetaria dei trattamenti di trasferta e delle prestazioni straordinarie non rientra tra le materie oggetto della contrattazione di secondo livello, né, pertanto, è soggetta alle procedure ed ai tempi di svolgimento dei negoziati per tale livello previsti.
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 48 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nei livelli 3º e 3º super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extra urbani e che richiedono, in linea di massima, assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 19.
2. Ai lavoratori che esercitino l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui a norma del R.DL. 15-3-1923 n. 692, RD 10-9-1923 n. 1955, RD 6-12-1923 n. 2657, Regolamento CEE 3820/85, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. a), e secondo quanto previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati tenendo conto dei periodi di guida e di riposo, di quelli del tempo a disposizione di libertà del lavoratore e delle attività specifiche previste dagli eventuali accordi.
3. Per tali lavoratori il periodo della prestazione è definito periodo di impegno lavorativo e il limite dell'orario ordinario di lavoro di 48 ore settimanali si computa al netto dei riposi intermedi di cui all'art. 11, punto 6, dal momento in cui il lavoratore prende servizio presso l'abituale sede di lavoro al momento in cui lo cessa, dopo il suo viaggio, nella stessa sede. L'eventuale permanenza fuori dalla sede abituale di lavoro deve essere oggetto di accordo tra le parti a livello aziendale.
4. Laddove costituite le RSU e/o le RSA, unitamente alle OO.SS., a livello aziendale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal presente articolo.
In mancanza delle stesse, per l'accertamento delle condizioni di applicazione della deroga al normale orario di lavoro si ricorrerà alla commissione di cui ai commi successivi.
5. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario nei modi previsti.
6. Per le aziende fino a 8 dipendenti autisti, la verifica della deroga di cui al comma 1 avverrà attraverso il parere di conformità di una commissione paritetica di norma provinciale, o regionale laddove le condizioni oggettive lo richiedano, che dovrà essere costituita, tra le parti stipulanti, entro e non oltre il 31-10-1997.
7. Alle commissioni provinciali dovranno pervenire, tramite le organizzazioni datoriali firmatarie, le istanze delle aziende per la verifica della deroga di cui al comma 1 del presente articolo applicata a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente intesa.
Sono fatte salve le applicazioni contrattuali di orario di lavoro discontinuo in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo, a meno di eventuale motivata segnalazione, avanzata alla commissione paritetica entro e non oltre sei mesi dalla costituzione della stessa, dal/i lavoratore/i interessato/i, anche tramite le OO.SS. firmatarie.
In tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al presente comma, primo periodo, ed ai commi successivi.
8. Le commissioni daranno parere di conformità entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento delle istanze. Le imprese che daranno attuazione alla deroga, senza osservare 1e disposizioni di cui al presente articolo, saranno tenute a corrispondere le differenze maturate a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL e comunque successivamente alla costituzione delle commissioni.
9. Possono essere previste sessioni supplementari di valutazione delle singole istanze.
10. Laddove il parere della commissione non dovesse confermare l'attuazione contrattuale adottata, l'azienda provvederà, dalla data del definitivo parere negativo, all'applicazione dell'art. 11 e saranno corrisposte le differenze maturate nei modi previsti dal successivo comma.
11. Nei casi di parere definitivo di non conformità da parte della commissione potrà essere esperito un tentativo di conciliazione tra le parti a livello territoriale.
12. Avverso il parere negativo delle commissioni è ammesso il ricorso da inoltrarsi ad apposita commissione nazionale. Il ricorso dovrà essere presentato dall'impresa interessata entro 10 giorni dalla data di ricevimento del parere negativo. La commissione paritetica nazionale dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
13. Laddove dovessero modificarsi le condizioni che hanno dato luogo al parere favorevole di conformità, l'azienda è tenuta a presentare una nuova istanza, ovvero è soggetta a verifica da parte della commissione paritetica.
14. Le parti, a livello regionale, potranno definire i criteri oggettivi applicativi dell'art. 11 bis in relazione alle diverse tipologie di trasporto, nonché le modalità di funzionamento delle predette commissioni. A supporto del confronto le parti nazionali definiranno entro il 31-10-1997 un regolamento tipo.
Nota a verbale - Quanto concordato in tema di orario di lavoro per mansioni discontinue non comporta conseguenza alcuna sugli accordi già intervenuti a livello aziendale o territoriale tra le parti relativi alla forfettizzazione delle prestazioni straordinarie, fino a nuova intesa né può determinare in alcun caso peggioramenti del trattamento economico preesistente.
Nota a verbale congiunta - Le parti convengono sull'opportunità che la predetta normativa relativa alla commissione di verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 11 bis venga, con il prossimo contratto, maggiormente consolidata e sistematizzata anche attraverso forme di coinvolgimento della Pubblica Amministrazione, in particolare delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro.
A tal fine le parti, considerato il carattere sperimentale dell'attuale normativa e la limitata durata contrattuale, convengono di incontrarsi almeno entro 3 mesi prima della scadenza del CCNL per valutare e risolvere la questione.
Dichiarazione comune - Le parti in considerazione della peculiarità della figura del socio lavoratore di cooperative di lavoro e nella prospettiva di una sua aggiornata definizione di cui anche nel capitolo "Promozione dell'occupazione" contenuto nell'accordo per il lavoro del 24-9-1996, si impegnano a valutare e risolvere le eventuali esigenze contrattuali che potranno derivare dalla succitata definizione.
1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di Legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'Art. 17 o 18, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
1. Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica o i giorni di riposo compensativi di cui all'Art. 12;
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio) DPR. 28-12-1985 n. 7920;
3) S. Pasqua (mobile);
4) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) Anniversario Liberazione (25 aprile);
6) Festa del lavoro (1º maggio);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1º novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25 dicembre);
11) S. Stefano (26 dicembre);
12) Festa del Santo Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono. Fermo restando il minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la festa del Santo Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime.
c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre), in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
2. Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semi festività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altre festività, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.
3. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
4. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenicå o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo, in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
6. In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall'Art. 17.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerato giornata festiva.
1. Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. n. 54/1977, verranno fruite dai lavoratori in ragione d'anno (1º gennaio - 31 dicembre).
2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto tra le parti, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio successivo.
4. Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre), la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di giugno e di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'Art. 21;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) indennità di contingenza pari, a partire dal 1-7-1991, ai seguenti importi mensili:
Livello 1ºQ_____________________________________________________________________________________________________992.053
Livello 1º________________________________________________________________________________________________________987.256
Livello 2º________________________________________________________________________________________________________978.215
Livello 3ºs______________________________________________________________________________________________________970.393
Livello 3º _______________________________________________________________________________________________________968.633
Livello 4º _______________________________________________________________________________________________________964.837
Livello 5º _______________________________________________________________________________________________________961.860
Livello 6º _______________________________________________________________________________________________________959.794
5) indennità previste dagli accordi integrativi di cui all'Art. 45 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30-9-1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i Quadri di cui all'Art. 6 parte 2ª.
2. Non fanno parte della retribuzione, le indennità di cui agli Artt. 17, 20 e 37 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per rimborso spese si richiamano le norme dell'Art. 20.
3. La retribuzione giornaliera del personale di cui all'Art. 1 del Capo 2, nonché, del personale di cui agli Artt. 9, 11 e 11 bis del Capo 3, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni mese unicamente ad un prospetto compilato a norma di Legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Deroga - La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'Art. 9, non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Nota - Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - con CCNL 12-11-1983 - nelle seguenti misure:
Livello | Lire |
Quadri (ex 1º super) | 41.135 |
1º | 41.135 |
2º | 37.225 |
3º s | 34.535 |
3º | 33.920 |
4º | 32.820 |
5º | 32.335 |
6º | 31.845 |
Art. 16 - Incrementi retributivi
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto in materia di riforma della struttura della retribuzione, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione reale e programmata:
IIo semestre 1994:______________________________________________________________________________________1,95%
1995:_____________________________________________________________________________________________________________5,4%
1996:_____________________________________________________________________________________________________________3,9%
1997:_____________________________________________________________________________________________________________2,5%
1998:_____________________________________________________________________________________________________________1,8%
Pertanto, a partire dal 1-8-1997 verranno erogati, secondo gli importi indicati alle singole scadenze, i seguenti minimi retributivi:
Minimi tabellari
Liv. | 31/7/1997 | 1/8/1997 | 1/1/1998 |
Q | 1.208.675 | 1.544.175 | 1.658.175 |
1º | 1.098.675 | 1.403.075 | 1.506.075 |
2º | 962.665 | 1.227.855 | 1.316.855 |
3º s | 808.475 | 1.031.465 | 1.106.475 |
3º | 768.945 | 981.945 | 1.053.945 |
4º | 693.745 | 890.645 | 960.645 |
5º | 638.075 | 813.875 | 872.875 |
6º | 549.295 | 701.975 | 753.975 |
Contestualmente, a decorrere dall'1-8-1997 viene a cessare l'erogazione degli importi di indennità di vacanza contrattuale.
Nei minimi tabellari di cui alla presente tabella sono assorbiti sino a concorrenze gli eventuali importi erogati a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo.
La somma forfetaria di L. 20.000 mensili, erogata a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di EDR non è compresa negli importi previsti a decorrere dal 1-8--1997. Tale somma sarà, in ogni caso, mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce EDR, pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. 38/86.
Una tantum
Le parti convengono un importo forfetario lordo procapite, da riconoscere ai lavoratori in forza al 5-8-1997, a copertura del periodo di carenza contrattuale (1-7-1994 - 31-7-1997), fatta salva l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta fino al mese di luglio 1997.
Tale importo verrà erogato in quattro rate di eguale entità alle seguenti scadenze retributive:
Liv. | 1/9/1997 | 1/11/1997 | 1/1/1998 | 1/2/1998 | TOTALE |
Q | 769.250 | 769.250 | 659.250 | 769.250 | 3.077.000 |
1º | 699.325 | 699.325 | 699.325 | 699.325 | 2.797.300 |
2º | 611.900 | 611.900 | 611.900 | 611.900 | 2.447.600 |
3º s | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 514.000 | 2.056.000 |
3º | 489.525 | 489.525 | 489.525 | 489.525 | 1.958.100 |
4º | 444.075 | 444.075 | 444.075 | 444.075 | 1.776.300 |
5º | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 1.622.400 |
6º | 349.650 | 349.650 | 349.650 | 349.650 | 1.398.600 |
Gli importi di UNA TANTUM verranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori assunti dal 1-7-1994 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni, vengono computate come mese intero.
L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1-7-1994 - 31-7-1997, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico dell'azienda, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di UNA TANTUM.
Dagli importi UNA TANTUM dovranno comunque essere sottratti, fino a concorrenza, eventuali erogazioni corrisposte a titolo di acconto sui futuri miglioramenti, nonché gli importi di IVC ed eventuali somme riconosciute anche in applicazione di altri contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli interventi retributivi derivanti dalla presente intesa, pur ricompresi nell'unico importo in tabella, rispondono anche all'esigenza del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolte dall'indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi qualora norme di Legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi fiscali a favore delle imprese.
In caso di scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale le parti concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale (paga base ed ex indennità di contingenza) in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno, allo scopo di stabilire le modalità e i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra l'inflazione programmata e inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione programmata.
Qualora lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore all'1% le parti si incontreranno entro dicembre.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Le parti convengono che, alla luce della durata prevista per il presente CCNL, non si darà luogo a procedure di riallineamento nel corso della vigenza del contratto medesimo.
Art. 17 - Indennità di cassa e maneggio denaro
1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione globale mensile.
2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione globale mensile.
3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti. Il ricalcolo delle suddette indennità di cassa, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1º gennaio successivo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio del lavoratore.
4. Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per maneggio denaro.
Dichiarazione a verbale - Agli impiegati non qualificati cassieri, cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e corrisposto fintanto che, gli stessi esplichino le mansioni suddette.
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'Art. 15: lavoro notturno (escluso il personale viaggiante ex Artt. 20 e 21):
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%;
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%;
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%.
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
c) lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale): maggiorazione: 50%.
Art. 19 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale. Esso non può superare le 17 ore mensili individuali.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello presentato oltre limiti giornalieri e settimanali previsti dagli Artt. 9, 11 e 11 bis.
4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È altresì considerato lavoro straordinario festivo quello seguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'Art. 13.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'Art. 15:
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nelle giornate dal lunedì al venerdì: maggiorazione 30%;
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
7. Le suddette percentuali, come pure quelle dell'Art. 18, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dall'Art. 18 per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché, del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 170. Ove la retribuzione s1a corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui all'Art. 15.
9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle OO.SS. territoriali le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
Art. 20 - Rimborso spese - Indennità equivalenti
1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi da rivalutarsi annualmente sulla base delle medesime percentuali utilizzate per l'adeguamento dell'indennità di contingenza ed arrotondati alle cento lire superiori:
1 - prima colazione ___________________________________L. 3.400
2 - pranzo __________________________________________________L. 40.800
3 - cena ______________________________________________________L. 40.800
4 - pernottamento ______________________________________L. 95.200
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori della sede di lavoro per l'intervallo di cui al comma 5 dell'Art. 9 ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito.
2. Per le missioni di durata superiore a 30 gg. i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missioni stesse.
3. Il personale viaggiante di cui agli Artt. 11 e 11 bis, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano.
A far data dal 1-8-1997, le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 - per i servizi in territorio nazionale
dalle 6 alle 12 ore_____________________________________________________________ L. 33.000
dalle 12 alle 18 ore ___________________________________________________________L. 51.000
dalle 18 alle 24 ore ___________________________________________________________L. 64.000
2 - per i servizi in territorio estero
dalle 6 alle 12 ore _____________________________________________________________L. 46.000
dalle 12 alle 18 ore ___________________________________________________________L. 67.000
dalle 18 alle 24 ore ___________________________________________________________L. 95.000
Le parti concordano che le suindicate cifre sono stabilite nelle misure previste tenuto conto delle differenze calcolate per il periodo pregresso (1-1-1997 - 31-7-1997) e sono altresì comprensive della rivalutazione prevista al 1-1-1998 sulla base del tasso di inflazione programmata arrotondate alle 100 lire superiori. Resta inteso che la presente disciplina ha carattere transitorio per la vigenza del presente contratto.
Le parti si reincontreranno comunque dopo il 1-1-1998 per una verifica della congruità delle misure stabilite in relazione all'andamento del tasso di inflazione reale.
4. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
5. L'indennità di trasferta contrattuale e nelle suddette misure forfetarie ha natura risarcitoria a tutti gli effetti, e viene erogata per rimborsare le spese che il lavoratore sostiene nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle mansioni a lui affidate.
6. Tale indennità, anche se dovuta in modo continuativo, mantiene la propria natura risarcitoria, nei limiti dei valori giornalieri esenti dall'IRPEF.
7. Le differenze in più rispetto a tali valori dell'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel TFR, sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
8. Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
9. Nell'ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempre che, tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano, dalle ore 11,30 alle ore 14,30 e per il pasto serale dalle ore 18,30 alle ore 21,30.
10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle ore 22,00 alle ore 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti Artt. 18 e 19 essendo concordata l'indennità di disagio di cui all'Art. 21.
Dichiarazione a verbale - Per il passato, qualsiasi diversa modalità di applicazione non può comunque dare diritto ad alcuna rivendicazione.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che i conducenti delle imprese di trasporto non sono lavoratori trasfertisti, essendo assunti in una sede fissa di lavoro dalla quale partono e alla quale ritornano sempre al termine di ogni servizio, la quale sede fissa può cambiare solo per effetto di trasferimento in senso formale in un'altra sede che è sempre fissa per l'esercizio di attività.
Art. 21 - Indennità di disagio
1. Il lavoratore cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto alla indennità di disagio di L. 1.800 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di disagio ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del TFR.
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 8 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2. L'importo degli aumenti è il seguente:
Livello | Lire |
Quadri | 60.000 |
1º | 57.000 |
2º | 52.000 |
3º S | 48.000 |
3º | 47.000 |
4º | 45.000 |
5º | 43.000 |
6º | 40.000 |
3. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
6. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di otto.
7. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
8. La normativa prevista dal presente articolo ha decorrenza dal 1-11-1983 e sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente stabilita che pertanto deve considerarsi abrogata.
Art. 23 - Tredicesima mensilità
1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste dall'Art. 15. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La tredicesima mensilità va computata agli effetti del TFR e della indennità sostitutiva di preavviso.
4. Le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti, saranno considerate valide e quindi computate ai fini della liquidazione della tredicesima mensilità.
Art. 24 - Quattordicesima mensilità
1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dall'Art. 15.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi precisamente, al periodo dal 1º luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti, saranno considerate valide e quindi computate ai fini della liquidazione della quattordicesima mensilità.
Art. 25 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
4. Le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché, il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 2 giorni; di 3 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5. Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.
6. Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 26 - Diritto allo studio lavoratori studenti
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
4. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Art. 27 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
1. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
a) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
b) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione;
c) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta alcuna retribuzione.
2. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
3. È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per la interruzione di lavoro concordata fra le parti, purché, esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio - 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
2. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie, tanto per il personale non viaggiante, quanto per il personale viaggiante di cui agli Artt. 11 e 11 bis.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
8. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divisi in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
9. L'assegnazione delle ferie, non potrà aver luogo nel periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivantigli dall'interruzione o dallo spostamento.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.
12. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
Deroga - I lavoratori che ai sensi della "deroga" in calce all'Art. 9 non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1º gennaio - 31 dicembre, computando come ferie anche la giornata del sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto di aver stabilito, col 3º comma del presente articolo, il diritto di godimento delle ferie maturate nell'anno solare di assunzione anche per i lavoratori che non abbiano un anno di anzianità.
Art. 29 - Malattia, infortunio, cure termali
A) Malattia
1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiori a 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del TFR.
B) Infortunio sul lavoro
.Disposizioni normative
- 1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di Legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR. 30-6-1965, n. 1124, DPR. 27-4-1955, n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAlL ed all'autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lettera A) del presente articolo.
7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAlL, deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
- per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
8. Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei comma 5 e 6 qui sopra riportati.
C) Malattie professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di Legge (DPR. 30-6-1965, n. 1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche comuni
- 1. Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'Art. 5 della L. n. 300/1970, nonché la L. n. 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento di indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di Legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede nei termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
- 1. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8, lettera A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
a) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se avente anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAlL ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
3. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
4. La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, indennità disagio, ecc.) che in forza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
5. La parte di indennità afferente i ratei di 13ª e 14ª mensilità, e ove trattasi di indennità INAlL, anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali Istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
6. Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAlL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.
7. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAlL.
E) Cure termali
1. Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di Legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento: al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.
2. La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.
3. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a tre mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.
Dichiarazione a verbale- Le OO.SS. ribadiscono che le visite fiscali previste dalla L. 11-11-1983, n. 638 sono finalizzate unicamente ad accertare l'effettiva sussistenza dello stato invalidante e pertanto ritengono che il ricorso a tale strumento si giustifichi solo se diretto a controllare assenze non confermate, nell'ambito della stessa prognosi, da precedenti controlli.
Art. 30 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 30-12-1971, n. 1204 e del DPR. 25-11-1976, n. 1026, sulla tutela delle lavoratrici madri l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente Art. 29 di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di Legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di essa per il 5º mese ed il 50% di essa per il 6º mese.
2. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'Art. 28 L. n. 1204 ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'Art. 5 della medesima Legge.
3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'Art. 29 del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto alle armi sarà considerato utile agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della L. 3-5-1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
3. Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
4. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
1) Diritti e doveri del lavoratore - 1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della L. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
2) Provvedimenti disciplinari - 1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze;
2) il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di Legge, della presenza;
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.
9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
È a carico del datore di lavoro l'onere di provare:
- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli.
A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizza di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di IIo livello.
3) Licenziamenti - 1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli Artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15-7-1966, n. 604, 20-5-1970, n. 300 e 11-5-1990, n. 108.
2. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla L. 9-1-1963, n. 7.
3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dalla L. 30-12-1971, n. 1204.
Art. 33 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
1. L'autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e di scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni ai veicoli e alle merci.
1. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso, percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi.
3. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'Art. 40, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Art. 35 - Piccola manutenzione e pulizia macchine
1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
1. Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella destinazione, salva l'applicazione dei nuovi minimi di stipendio o salario della località ove viene trasferito se più favorevoli per il lavoratore, nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni.
3. Il lavoratore che, benché sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive, non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento. Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda.
4. È inoltre dovuta la diaria, una tantum, nella misura di una intera retribuzione globale mensile, e, per i lavoratori con famiglia, un quarto della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che si trasferisca con il lavoratore.
5. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione.
6. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese e alle OO.SS. territoriali con procedura analoga a quella prevista dall'Art. 7 per il mutamento di mansioni.
7. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
8. Il lavoratore che abbia trasferito nella nuova residenza anche persone a carico e che venga licenziato, non per motivi che comportano il licenziamento in tronco, nei primi sei mesi dal trasferimento ha diritto al rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine, purché ne faccia richiesta prima della cessazione dal servizio.
Art. 37 - Indennità varie e alloggio al personale
Indennità di uso mezzo di trasporto - L'azienda corrisponderà al lavoratore che usa per servizio la propria bicicletta o altro mezzo di trasporto, una indennità mensile da concordarsi fra le parti.
Indennità zona malarica - Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto ad un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di alta montagna - Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Indennità di lontananza dai centri abitati - Qualora la sede dell'azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre 30 km., in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'azienda che non provveda direttamente al trasporto stesso, corrisponderà un indennizzo da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.
Alloggio al personale - Al personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chieda di restare continuativamente a disposizione dell'azienda stessa, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
1. Le aziende forniranno una volta l'anno, a proprie spese, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo.
2. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro tre mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
3. L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
4. Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Art. 39 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due e quindici giorni per i Quadri e gli impiegati del 1º livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2º livello;
- mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci:
- mesi tre e quindici giorni per i Quadri e gli impiegati di 1º livello;
- mesi due per gli impiegati del 2º livello;
- mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro e quindici giorni per i Quadri e gli impiegati di 1º livello;
- mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2º livello;
- mesi due per gli impiegati degli altri livelli.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana;
e) per il personale viaggiante del 3º livello e del 3º livello super non in prova, 30 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
7. L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.
8. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29-5-1982, n. 297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del TFR è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- contingenza con le gradualità previste dalla L. 297/82 per quanto concerne i 175 punti maturati dal 1-2-1977 al 31-5-1982;
- premio di operosità di cui all'Art. 45, superminimi e compensi non occasionali, di natura esclusivamente retributiva, previsti da accordi collettivi integrativi locali;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esista;
- 13ª e 14ª mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'Art. 20;
- indennità di disagio a norma dell'Art. 21;
- eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'Art. 15;
- indennità di funzione per i Quadri.
Nota a verbale - Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far data dal 1-8-1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della L. 29-5-1982, n. 297.
Art. 35 (lndennità di anzianità) - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell'azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità:
Impiegati - Un importo pari a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestati.
Operai - a) Per l'anzianità maturata dalla data di assunzione e fino al 31-12-1950:
- un importo pari al 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità;
b) per l'anzianità maturata successivamente all'1-1-1951 e fino al 31-3-1971:
- 27% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 5 anni;
- 31% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 10 anni;
- 38,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità fino a 15 anni;
- 46,50% della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità, per lavoratori aventi anzianità oltre 15 anni. L'anzianità maturata sino al 31-12-1950 e quella successiva al 31-3-1971 sarà computata agli effetti della maggiore indennità spettante per il periodo di servizio oggetto del presente punto b) nel senso che lo scaglione di giorni applicabile per l'anzianità compresa tra l'1-1-1951 e fino al 31-3-1971 è quello corrispondente all'intera anzianità maturatasi dalla data di assunzione del lavoratore a quella di cessazione.
c) Per l'anzianità successiva al 31-3-1971:
- 50% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1-4-1971 al 31-3-1972;
- 75% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1-4-1972 al 31-3-1973;
- 83,34% della retribuzione mensile per l'anzianità di servizio dall'1-4-1973 al 31-3-1974;
- una intera retribuzione mensile per ogni anno di anzianità successiva al 31-3-1974.
Le frazioni di anno (compreso il primo anno) si computano in dodicesimi. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si computano come mese intero, mentre si trascurano le frazioni fino a 15 giorni.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto, maggiorata dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelle degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto e salvo i casi di contraria pattuizione per l'aspettativa eventualmente richiesta dal lavoratore (con esclusione di quella prevista della L. n. 1204 del 30-12-1971 e relativo regolamento) le sospensioni di lavoro, dovute a qualsiasi causa, non interrompono l'anzianità. È facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'Art. 38 del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5-8-1937 (Fondo previdenza industria).
Norma transitoria - Per i lavoratori in servizio al 26-7-1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza, a seguito dell'applicazione delle norme previste nel presente articolo ed integrata della somma di L. 200.000. Detta somma sarà anticipata:
- nella misura di L. 80.000 in coincidenza con la retribuzione di settembre 1979;
- nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di ottobre 1979;
- nella misura di L. 60.000 con il pagamento della retribuzione di novembre 1979.
Per i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 1-10-1978 e fino al 25-7-1979 la somma di L. 200.000 e le conseguenti anticipazioni saranno erogate e proporzionalmente ridotte nella misura di 1/10 per ogni mese di anzianità maturata presso l'impresa alla data del 26-7-1979.
Art. 41 - Indennità in caso di morte
1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli Artt. 39 (Preavviso) e 40 (TFR) devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi, a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado (Artt. da 74 a 78 CC) fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per il Fondo di previdenza previsto dall'Art. 42 del presente contratto ed eventualmente anche per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5-8-1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'Art. 29.
3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa, la 14ª mensilità o le frazioni di essa ad ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
4. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno stabilito giudizialmente.
5. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
6. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Raccomandazione a verbale - In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Art. 42 - Previdenza complementare
Le parti convengono sull'individuazione di forme di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole-medie imprese e dell'artigianato dell'autotrasporto merci e dei settori affini ricompresi nella sfera di applicazione del presente CCNL
A tal fine entro 3 mesi dalla stipula, è constituita tra le parti firmatarie una Commissione paritetica con il compito di elaborare un progetto di fattività, secondo le disposizioni di Legge e le eventuali intese interconfederali, che dovrà essere approvato dalle parti stesse.
Nell'ambito di tale progetto verranno altresì prospettate le misure della contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché la quota di TFR secondo le indicazioni contenute nella disciplina vigente.
In relazione agli intendimenti sopra concordati, le parti convengono che la preesistente normativa contrattuale è da intendersi a tutti gli effetti sostituita dagli impegni di cui al presente articolo.
In ogni caso, gli obblighi contributivi non decorreranno prima del 1-1-1998.
Art. 43 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (Artt. 6 e 12 L. 10-1-1935, n. 112) l'azienda metterà a disposizione del lavoratore il ritiro dei documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
2. Ferme restando le disposizioni di Legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. L'Azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
4. Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto, se intervenuta non oltre il giorno 14 del mese, e se posteriore, entro il giorno 10 del mese successivo, l'azienda corrisponderà al lavoratore, le competenze di fine rapporto.
5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
6. L'Azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore - entro i termini di cui sopra - un prospetto con le caratteristiche previste dalla Legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Nel caso in cui l'azienda non ottemperi al pagamento alle scadenze sopra previste decorreranno di diritto gli interessi nelle stesse misure indicate all'Art. 15 del presente contratto.
Art. 44 - Cessione e trasformazione dell'Azienda
1. La cessione e la trasformazione dell'Azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé, il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
2. Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
3. Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'Art. 47 della L. 29-12-1990, n. 428 (Legge comunitaria '90).
1. Le parti demandano alle proprie Organizzazioni territoriali competenti la facoltà dell'articolazione di una contrattazione integrativa regionale stabilendone al contempo i limiti e le modalità.
2. Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Federazioni stipulanti potranno soltanto:
a) concordare una integrazione economica a titolo di premio di operosità la cui misura non potrà in alcun caso essere inferiore al 2,5%, ne eccedere il 5% dei minimi tabellari a regime;
b) favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro all'interno del settore nel rispetto delle norme sul collocamento attraverso la costituzione di apposite commissioni tra le parti stipulanti;
c) favorire i processi di mobilità e di ricollocazione tra le aziende del settore in caso di licenziamento o riduzioni di personale;
d) concordare azioni atte a promuovere la formazione professionale.
3. Nelle regioni ove non siano stipulati accordi integrativi regionali tra le Organizzazioni territoriali verrà corrisposta una indennità denominata come sopra nella misura del 2,50% dei minimi tabellari in atto.
4. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto per tutto il suo periodo di validità.
5. Per la sola parte economica, fatta eccezione per i compensi a forfait per gli straordinari del personale viaggiante, gli accordi integrativi regionali non potranno essere stipulati prima che sia trascorso metà del periodo di vigenza contrattuale nazionale e potranno essere stipulati una sola volta nel corso della vigenza del presente CCNL
6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo. In questo ambito le Associazioni firmatarie del presente contratto si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
1. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlati ed inscindibili tra loro.
2. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 47 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
1. Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
2. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
Art. 49 - Utilizzo lavoratori giornalieri carovane e cooperative
1. Le parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della L. n. 407/55 sulla disciplina dei lavori di facchinaggio.
2. In caso di necessità, le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di facchini solamente nell'ambito delle cooperative e/o carovane che risultino iscritte nel registro depositato presso la Commissione Provinciale di Facchinaggio.
3. Nei casi in cui, su segnalazione delle strutture sindacali di base o delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, vengono accertate irregolarità nel trattamento economico e/o previdenziale che la cooperativa o carovana è tenuta a riservare al singolo lavoratore facchino, l'azienda committente deve interrompere il rapporto con l'organismo economico inadempiente, garantendo l'occupazione al lavoratore ed ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra carovana cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.
4. Le aziende non potranno utilizzare per le operazioni di facchinaggio il personale delle carovane e/o cooperative o comunque esterno in numero superiore al 50% rispetto al numero del personale operaio risultante in forza all'azienda nell'ambito regionale.
5. Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di carovana e/o cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
6. Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti.
Ai sensi dell'art. 25 del CCNL, le parti convengono di ampliare il diritto di congedo retribuito di quindici giorni di calendario in caso di unioni di fatto, purché debitamente certificate secondo Legge.
Il matrimonio successivo ad una unione di fatto per la quale sia stato fruito il relativo congedo non dà diritto a nuovo congedo ed in caso di cessazione di una unione di fatto, il congedo per una nuova unione non potrà essere richiesto prima che sia trascorso, dalla cessazione della precedente, un periodo di tempo pari al termine necessario per la richiesta di divorzio dopo la separazione.
Art. 51 - Lavoratori malati di Aids
In applicazione della L. 135/90, l'azienda si impegna a non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia.
In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della Legge 11-8-1991 n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle Organizzazioni del volontariato iscritte ai registri previsti dalla Legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendale.
A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 53 - Tutela delle persone handicappate
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della L. 30-12-1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata Legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 e 8 della Legge 9-12-1977 n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine, entro il terzo grado, handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, ed ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla Legge 5-2-1992 n. 104, conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi Sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.
A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore dovrà altresì presentare adeguata prestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o, alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 2 costituisce interruzione del servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di Legge e/o di contratto. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Quanto sopra previsto non si applica al personale viaggiante.