S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva, si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica"
CCNL del 23/09/1997
AUTOTRASPORTO MERCI - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-09-1997
Personale dipendente dalle imprese artigiane, esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto terzi nonché promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto
Decorrenza: 10-07-1994 - 31-12-1998
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia ai CCNL:
- "Autotrasporto e Spedizioni " - Settore "Trasporti".
- "Autotrasporto - Confartigianato / Cisal" - Settore "Trasporti".
- "Autotrasporto merci e logistica" - Settore "Trasporti".
Addì, 23-9-1997
tra la Confartigianato-Trasporti, la FITA-CNA (Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del Trasporto Merci), la CASA (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani), la C.L.A.A.I. (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane), la Federlavoro e Servizi - Confcooperative, l'A.N.C.S.T. - Lega Cooperative (Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo - Legacoop), l'ANCOTAT - AGCI
e la FILT - CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti), la FIT - CISL (Federazione Italiana Trasporti), la UILTRASPORTI - UIL
e con firma per adesione della FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali)
è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per autotrasporto e spedizioni merci dell'artigianato, piccole e medie imprese, cooperazione, che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8-8-1985 delle piccole e medie imprese e della cooperazione, esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi nonché, promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Il presente CCNL decorre dal 10-7-1994 ed avrà durata sino al 31-12-1998, fatte salve specifiche decorrenze e scadenze esplicitamente previste nei singoli articoli. Esso si intenderà tacitamente rinnovato, sempre che non venga disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.
Roma, lì 7-5-1998
è stato sottoscritto il testo definitivo del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8-8-1985, e dalle piccole e medie imprese e della cooperazione esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto terzi nonché promiscuamente le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Il presente CCNL vuole essere un'occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato del trasporto delle merci per qualificare le scelte produttive finanziarie ed operative, per migliorare la efficienza dei servizi di trasporto merci e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle stesse professionalità presenti e in evoluzione nel settore.
Ciò rende necessaria e attuale una visione del trasporto delle merci più conforme alle necessità produttive del mondo industriale, come un elemento importante della stessa innovazione del nostro sistema produttivo.
Ne consegue un confronto sulla prospettiva del settore per la quale è condizionante un riequilibrio ed una ridefinizione delle modalità delle risorse pubbliche disponibili a livello governativo e degli enti locali, funzionali al sostegno del processo in atto di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada. Combinando i fattori di qualità e quantità degli investimenti attraverso una politica di selezione degli stessi in direzione oltreché delle infrastrutture operative di uno sviluppo nazionale e della professionalità occupazionale degli operatori per una crescita delle opportunità di lavoro.
Infatti l'importanza del lavoro del settore del trasporto merci richiede interventi certi ed organici per dotare le aziende e i lavoratori di adeguati strumenti per una riqualificazione produttiva dei servizi nonché professionale e degli addetti finalizzata alla difesa e allo sviluppo occupazionale.
A tal fine le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, convengono quanto segue:
Livello Nazionale - Premesso che non sono in alcun modo in discussione l'autonomia imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta degli imprenditori, delle loro organizzazioni e delle organizzazioni del sindacato dei lavoratori, le parti concordano di attivare a livello nazionale, regionale o territoriale, un sistema di relazioni sindacali che consenta una approfondita conoscenza delle problematiche del settore.
Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più qualificati e consistenti livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese anche mediante l'acquisizione di nuove e più avanzate tecnologie, ristrutturazione e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti firmatarie del presente contratto, al fine di realizzare gli impegni assunti, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto fra le parti per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni, dai processi di ristrutturazione e dai mutamenti economico-sociali.
Ciò premesso le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo e occupazionale delle imprese rientranti nella sfera applicativa del presente CCNL, nonché sulle possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dal presente CCNL;
b) la promozione di sedi di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro per coniugare flessibilità e dinamismo delle imprese con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali e contrattuali;
d) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in materia dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
e) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze;
f) programmi inerenti le prospettive del settore con articolazioni per i trasporti specialistici più significativi;
g) le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
h) in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
i) i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali del trasporto merci, nonché i programmi di innovazione previsti;
l) l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore nonché quelli relativi la produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardare le capacità competitive del settore nell'ambito dell'integrazione economica;
m) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento dello sviluppo nel settore delle professionalità esistenti.
Livello regionale o territoriale - In ogni regione, congiuntamente le parti potranno svolgere annualmente riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui a livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Ambito aziendale - Al fine di favorire le relazioni sindacali nel settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 50 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri per un esame compiuto, informazioni alle strutture sindacali territoriali, unitamente alle RSA/RSU:
a) sull'andamento produttivo e sui piani aziendali di ristrutturazione;
b) sugli investimenti ed ampliamenti della base produttiva;
c) sulle implicazioni dell'occupazione nei nuovi insediamenti;
d) sulla dinamica dell'occupazione, delle professionalità, della mobilità;
e) sulle iniziative e sui programmi riguardanti l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro;
f) sulle innovazioni tecniche e/o organizzative che producono conseguenze sulla occupazione, sulla condizione dei lavoratori e sulla produttività;
g) sulla occupazione distinta per sesso e per livello anche in rapporto alla piena attuazione della normativa di Legge sulle pari opportunità uomo/donna.
Le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'"Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori Regionali" strumenti utili a favorire il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, l'attività complessiva del trasporto delle merci in conto terzi, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile, per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento al CFL, al part-time, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità e l'occupazione femminile;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle parti firmatarie eventuali nuove figure di attività professionali dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge e al Decreto Legislativo 626/94, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame dei finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
- la promozione della partecipazione delle associazioni nazionali e delle organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, in materia di trasporto e relazioni sociali, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti alla elaborazione della politica sociale della Comunità.
Gli Osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio nazionale e gli Osservatori regionali verranno costituiti entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Per quanto attiene al sistema contrattuale, le parti ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.
Livello Nazionale di categoria - Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere al secondo livello di contrattazione;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL
Livello decentrato di categoria regionale - La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione economico-produttiva regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza del CCNL
Livello decentrato di categoria aziendale - Nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e, comunque, ove siano costituite RSA/RSU, il secondo livello di contrattazione può essere esperito a livello aziendale.
In tal caso, tale livello è da considerarsi esclusivo ed alternativo a quello decentrato di categoria regionale ed esaustivo del sistema contrattuale previsto dal presente CCNL
Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati - Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, mirato ad attribuire funzionalità e organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto la scadenza dei precedenti contratti.
Livello nazionale di categoria - Ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque la sua validità fino alla data di scadenza prevista.
- La piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5 mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
- entro 15 giorni dall'invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà aver luogo entro 1 mese dall'incontro di illustrazione della piattaforma;
- a partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
- trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere il negoziato ovvero richiedere l'intervento delle Confederazioni nazionali;
- trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti convengono che si richiederà la mediazione del Ministro del Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
- trascorsi ulteriori 30 giorni dall'inoltro delle richiesta di intervento del Ministro senza che l'intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termi