CCNL in vigore del 20/03/2014
AUTOTRASPORTO - Cooperative (Confsal / Unci)
Testo consolidato del CCNL 20/03/2014
Per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore autotrasporto spedizione merci, logistica e affini
Decorrenza: 01/04/2014
Scadenza: 31/03/2017
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2014, il giorno 20 Marzo in Roma
tra
U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative Italiane
e
F.A.S.T. (Federazione Autonoma Sindacati Autonomi Trasporti)
si è stipulato
il CCNL per i soci e dipendenti delle cooperative esercenti attività disciplinate dalle norme vigenti in materia di Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini che rinnova e sostituisce integralmente il CCNL del 1º dicembre 2010
Le Parti reputano l'autonomia associativa un'imprescindibile fonte per definire, nei confronti della società e delle sue espressioni politico-sociali, un giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica. cui adeguare l'autorità sindacale.
Le Parti esprimono, sottoscrivendo il presente CCNL, la volontà condivisa di migliorare le relazioni sindacali affinché vengano a giovarsene qualità e produttività del lavoro, attraverso la promozione del confronto paritetico bilaterale, l'implementazione dell'apparato formativo atto a fornire competenze e professionalità, nonché la promozione di iniziative e servizi di elevata ricaduta occupazionale e d'efficienza.
La Parti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2º livello stipulati in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente. A tal fine, le Parti frmatarie, nel rispetto della piena autonomia Imprenditoriale e fermo restando le rispettive responsabilità, in qualità di Organizzazioni di Datori e Lavoratori, riconoscono l'esigenza di bilanciare e garantire gli interessi e le esigenze di entrambe le figure protagoniste del mercato del lavoro rappresentate, anche attraverso un consolidamento del ruolo della bilateralità e dell'offerta formativa quali strumenti indispensabili per l'ingressoe la permanenza nel mondo del lavoro.
Le Parti intendono arrivare a realistiche valutazioni delle problematiche dei propri associati al fine di armonizzarle con lo sviluppo economico e civile della società, ricercando - di volta in volta - le soluzioni più razionali, tutelando interessi di categoria e visione della crescita sociale della comunità che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato.
Le Parti, rifiutando un'organizzazione stereotipata della rappresentanza del mondo del lavoro, rivendicano la pari dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione e si dichiarano impegnate in un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità nazionale, europea ed internazionale.
Obiettivo delle Parti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.
La Parti respingono tutte le forme di capitalismo selvaggio finalizzate, di fatto, alla distruzione dalla cooperazione con i problemi che ciò comporta per i lavoratori del settore.
Le Parti, conseguentemente, si esprimono per una forma di "capitalismo sociale", fondato sulla sussidiarietà, sul rispetto sulla difesa della piccola Impresa e delle sue risorse umane.
Nello specifico, le Parti intendono;
1. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle cooperative come pure dei soci e dei lavoratori in esse impegnati, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria;
2. stimolare la solidarietà e la collaborazione fra cooperative, lavoratoi e società civile;
3. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle cooperative e delle relative maestranze;
4. tutelare, sviluppare ed incrementare la libera cooperativa favorendo l'occupazione in ogni settore economico-sociale;
5. collaborare per la risoluzione dei problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, legale e sociale delle cooperative anche al fine di agevolare un'attività libera e dignitosa dei soci e dei lavoratori in esse impegnati;
6. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi del propri rispettivi iscritti ed associati;
7. coordinare e risolvere i problemi relativi alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti di Lavoro dei settori cui appartengono i soci, i lavoratori e le cooperative;
8. favolile il raggiungimento di accordi per il regolamento delle relazioni industriali che interessino la icontrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle cooperative e dei soci-lavoratori.
L'impresa cooperativa rappresenta oggi gli interessi di oltre 100 milioni di lavoratori nel mondo (5.4 in Europa e 1.3 in Italia) e sta acquisendo sempre più importanza nella nostra società, in veste di creatrice di occupazione e di protagonista del benessere della comunità. L'occupazione femminile del settore ha superato nel nostro Paese il 50% e la produzione cooperativa rappresenta ormai più del 7% del P.I.L nazionale. Si può, dunque, affermare che le cooperative sono pilastri importanti dell'economia mondiale con le loro specifiche peculiarità che richiedono l'attuazione di adeguate politiche a causa di un sistema globalizzato e dominato dalla tecnologia. A tal fine, per il mondo della cooperazione, non vanno dimenticate le potenzialità e la centralità del socio coimprenditore, di quel lavoratore cioè imprenditore di se stesso, che può garantire un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione producono sull'occupazione che il sistema cooperativo, soprattutto dopo la crisi scatenatasi nel 2008, è riuscito a mantenere per l'80%.
Le Parti Firmatarie ritengono che il socio coimprenditore non possa essere equiparato al Lavoratore dipendente classico in quanto la prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del patto sociale e trova, dunque, fondamento in un vincolo associativo, prima ancora che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore, quindi, è costituito dall'andamento della cooperativa come previsto dalla Legge il 142/2001 che evidenzia nettamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro che ora, ai sensi della Legge n. 30/2003, deve considerarsi solo "ulteriore". Stante la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto, il rapporto di lavoro diviene, quindi, strumentale al vincolo associativo per cui, a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane, intatti, finalizzata al raggiungernento degli scopi sociali e mutualistici. Considerare i soci coimprenditori, pertanto, solo dipendenti tout court della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perche essi:
1. concorrono alla gestione dell'impresa cooperativa, all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi;
2. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa cooperativa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
3. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Le Parti Firmatarie, pertanto, ritengono fondamentale il ruolo del regolamento interno che disciplina il regime applicabile in concreto ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dall'ente mutualistico, in forma alternativa, con i soci coimprenditori e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all''organizzazione aziendale della cooperativa ed ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi con il richiamo alla contrattazione collettiva applicata. Il Regolnmento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro ed uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, all'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico anche in riferimento ai trattamenti economici complessivi.
Proprio per questo le risorse umane delle cooperative vanno maggiormente valorizzate grazie ad una collaborazione più stretta ed un'attività professionale che le avvicini in modo sostanziale alle problematiche affrontate dall'imprenditorialità mutualistica che le occupa, rappresentano in tal modo, una potenziale ricchezza del nostro sistema produttivo.
Le Parti firmatarie, nell'ambito dell'Accordo interconfedarale del 22/01/2009 da esse sottoscritto, ritengono che il presente CCNL rispetti i contenuti dell'accordo in parola. Esso CCNL, infatti, di durata triennale tanto per la parte economica quanto per la parte normativa ed obbligatoria, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale.
Le Parti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro), nonché il d.lgs. n. 167/2011 e s.m.i. (T.U. sull'apprendistato).
Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo, per il triennio di vigenza, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA - indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i Paesi dell'Unione - in luogo del tasso di inflazione programmata.
In caso, quindi, di mancato esaurirsi delle trattative per il rinnovo del CCNL entro i termini di validità del Contratto stesso, sarà applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita, di valore stabilita dall'IPCA, che diviene il 32% dal settimo al dodicesimo mese, a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto.
L'eventuale copertura economica che la cooperativa corrisponderà come anticipazione degli adeguamenti sarà decurtata all'atto della corresponsione dei nuovi minimi retributivi, come definiti nel CCNL rinnovato.
Le Parti firmatarie intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca funzione paritaria sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'Impresa cooperativa, in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dagli Accordi interconfederali 2011-2014 e dall'art. 8 della Legge n 148/2011 e s.m.i..
Il presente CCNL. inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'UE e finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione o sicurezza sociale per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garansia e di tutela dei processi lavorativi.
Dal 1991, grazie a tutte le norme relative alla politica sociale, i Governi dell'UE hanno indicato, nel conseguimento degli obiettivi da essi fissati, le materie su cui la politica dell'Unione sarà destinata ad incidere: la sicurezza e la salute del lavoratore; le migliori condizioni di lavoro; l'informazione e la consultazione dei lavoratori; le pari opportunità; la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa l'introduzione di forme di cogestione; gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione di posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché un'essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi, le Organizzazioni firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e dell UE.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula del presente CCNL, tra le varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice Livello di contrattazione: di livello nazionale e di 2º Livello.
Le Parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione che produrra positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei Lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà dall'impresa cooperativa di esercitare la propria attività mutualistica.
Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le Parti ritengono infatti che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato e tendente alla più ampia e buona occupazione, avrà un ruolo centrale il 2º livello di contrattazione.
In esso si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa cooperativa.
La Parti, inoltre, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di contrasto, ivi inclusa la denuncia alle competenti autorità, di eventuali situazioni di irregolarità, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile, fenomeni che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Il presente articolato costituisce un complesso normativo unitario ed inscindibile e, pertanto, non applicabile parzialmente.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e dalla contrattazione collettiva, anche integrativa, già praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente articolato. Dette condizioni non devono ritenersi in alcun modo sostituite, ma restano assegnate al lavoratore ad personam e sono suscettibili di futuri assorbimenti.
In caso di controversia e/o contraddittorio su specifici punti del corpus contrattuale, ai farà riferimento al testo originale in possesso delle Parti stipulanti.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dei soci e dipendenti delle cooperative che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel Settore Autotrasporto, Spedizione Merci, Logistica ed Affini e, cioè: a) spedizioni anche transitarie e doganali; b) autotrasporto di merce su strada per conto di terzi; c) servizi logistici e ausiliari; d) trasporto combinato; e) attività di commercio elettronico; f) agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi con attività promiscua a quella di spedizione; g) magazzini generali, terminal, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi; h) produzione di energia refrigerante; i) servizi logistici integrati con attività di supporto alla produzione autonome o inserite in infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali; j) ogni altra attività accessoria o complementare connessa alla logistica integrata e/o di confezionamento, assemblaggio, termoredrazione, lardellatura, flowpaccatura, cellophanatura, sleeveratura, eccetera.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e, pertanto, non é ammessa alcuna parziale applicazione o deroga dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Nota a verbale della F.A.S.T. CAMIONISTI AUTISTI e DIPENDENTI
Riconoscendo la grande importanza del mondo dell'autonomia e della reale indipendenza politica, questo CCNL vede uniti i camionisti impegnati nel mondo della cooperazione. Rimane fermo obiettivo della F.A.S.T. Camionisti Autisti e Dipendenti continuare ad impegnarsi e battersi affinché a tutti i lavoratori che ricoprono tale profilo professionale, in qualunque comparto essi siano impiegati, vengano riconosciute omogenee condizioni di lavoro e maggiori tutele sulla sicurezza e sugli inconvenienti in esercizio nelle svolgimento della propria professione.
Nota a verbale congiunta
Date le novità, annunciate dall'attuale Governo al momento della stipula del presente CCNL, le Parti concordano che - laddove dette novità avessero effettiva rilevanza per gli istituti in esso inseriti - esse si riuniranno entro 15 giorni al fine di aggiornare il CCNL stesso.
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Il presente CCNL decorre dal 1º aprile 2014 al 31 marzo 2017.
Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative, le proposte saranno presentate per iscritto sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà darne riscontro per iscritto entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo di rinnovo che, dalla data di scadenza del CCNL, riconosce la copertura economica stabilita nella Premessa del CCNL in base all'indicatore IPCA.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto da controparte.
TITOLO I - Disciplina del sistema delle relazioni industriali
Art. 1 - Livelli di contrattazione
1. Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro, articolandola su due livelli:
a. contrattazione di 1º livello, finalizzata alla stipula ed alla applicazione del CCNL di settore;
b. contrattazione di 2º livello, rappresentata dalla contrattazione territoriale e/o aziendale,
1. CONTRATTAZIONE DI 1º LIVELLO - LIVELLO NAZIONALE
1. La contrattazione collettiva di 1º livello intende consentire alla cooperativa di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti all'impresa dal costo del lavoro, che devono basarsi su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
2. Per i lavoratori, la contrattazione collettiva di 1º livello deve poter assicurare gli elementi minimi fondamentali di certezza circa i diritti, le mansioni e i livelli retributivi propri di ciascuna figura professionale.
3. La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti materie:
a. costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC) nonché dell'Ente Bilaterale;
b. regolamentazione e determinazione delle quote di adesione sindacale,
2. CONTRATTAZIONE DI 2º LIVELLO - LIVELLO TERRITORIALE E/O AZIENDALE
1. La titolarità della contrattazione di 2º livello, dal versante dei lavoratori e di competenza delle RSA costituite nelle singole cooperative, di concerto con le strutture territoriali del sindacato FAST/CONFSAL.
In mancanza di RSA, la titolarità della contrattazione di 1ºlivello resta affidata alle predette strutture territoriali della FAST/CONFSAL
2. La cooperativa ha la titolarità della contrattazione di 2º livello di concerto con le strutture regionali UNCI
3. In caso di cooperative che impieghino fino a 15 addetti, la RSA ove comunque non costituita nella stessa unità produttiva, potrà essere costituita a livello territoriale, per più unità produttive, previo accordo tra le Parti datoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL.
4. La contrattazione di 2º livello riguarderà gli istituti stabiliti dal CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli della contrattazione nazionale.
5. Alla contrattazione di 2º livello, anche in deroga, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate le seguenti materie:
a. determinazione annuale dell'entità economica del "Premio di Produttività", che sarà calcolato, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti ad ogni inizio d'anno. Per i soci ed i lavoratori tali risultati saranno legati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre che ai progressi nella specifica materia della sicurezza stradale e del rispetto delle normative sulla circolazione, riferibili all'andamento economico della cooperativa;
b. individuazione dei livelli minimi di produttività aziendale ai fini del premio di cui al precedente punto;
c. rimborsi spese, entità delle indennità sostitutiva di mensa (ticket-restaurant) e simili:
d. rideterminazione dell'indennità di trasferta, anche in deroga a quanto stabilito dal CCNL, e delle specifiche condizioni per la forfetizzazione del lavoro straordinario nell'ambito di specifici accordi, cosi come diaciplinati dal CCNL.
e. articolazione e Strutturazione dell'orario di lavoro ai fini dell'applicazione di turni, del notturno e/o della flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multiperiodali;
f. organizzazione delle ferie;
g. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, dei piani di assunzione con contratti di apprendistato e di stage mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 3276/2003 e n. 167/2011 e s.m.i;
h. verifica e approvazione, nel proprio ambito di competenze, di programmi di formazione, individuale e/o collettiva, continua ed aggiornamento del personale anche ai fini del mantenimento e dell'aumento della competitività e della produttività aziendale;
i. verifica, in contraddittorio, dei progetti datoriali per l'innovazione e/o ristrutturazione organizzativa della cooperativa;
J. utilizzo, nel contratto di lavoro part-time, delle clausole elastiche e/o flessibili e di un orario inferiore alle 20 ore settimanali,;
k. gestione, nel proprio ambito di competenze, delle crisi aziendali e dei licenziamenti collettivi, anche ai fini dell'art, 6 Legge n. 142/2001 con individuazione di metodologie, criteri e sistemi idonei per la scelta del personale eventualmente in esubero;
l. gestione della "banca ore";
m. eventuali mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
n. integrazione ed aggiornamento della classificazione del personale prevista dal presente CCNL con previsione di automatismi di carriera, rimodulazione dei tempi di passaggio fra livelli con conseguenti rettifiche ed integrazioni della retribuzione anche ai sensi del successivo art. 22;
o. determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione del contributo per l'anzianità di servizio dopo il raggiungimento degli scatti previsti dal presente CCNL;
p. previdenza ed assistenza integrativa aziendale;
q. lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;
r. sottoscrizione con la partecipazione obbligatoria delle strutture territoriali delle Parti firmatarie dei c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art 8 Legge n. 148/2011 o s.m.i.1;
s. istituti che siano espressamente rinviati alla contrattazione di 2º livello dal presente CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
6. Gli accordi di 2º livello hanno durata triennale e, comunque, non successiva alla scadenza del presente CCNL.
7. La negoziazione di 2º livello seguirà la seguente procedura:
a. potrà aver luogo solamente dopo l'avvenuto deposito del presente CCNL presso il CNEL, il MLPS e gli Istituti previdenziali ed assicurativi interessati;
b. le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
c. in caso di conclamato mancato accordo a livello aziendale la trattativa sarà assunta dai corrispondenti livelli territoriali e/o nazionali delle parti stipulanti anche attraverso la Commissione Nazionale di Garanzia.
1 Al fine di favorire la capacità delle cooperative di aderire e rispondere alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di grave crisi o avviamento legato a significativi investimenti tesi a favorire l'occupazione, a livello aziendale e territoriale, con le RSA dell'O.S. stipulante il presente CCNL assistite almeno dalle strutture provinciali della stesse O.S. potranno definirsi accordi con temporanea sospensione e/o modifiche degli istituti del CCNL. Vengono esclusi da detta negoziazione i diritti individuali inderogabili stabiliti da norme costituzionali, comunitarie ed internazionali.
Art. 2 - Ente Nazionale Bilaterale
1. Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiranno all'Ente Nazionale Bilaterale e dichiarano che ogni altro ente precedentemente costituito deve intendersi revocato a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL.
2. L'Ente provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni quali l'art, 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, l'art. 76 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 e la Legge n. 183/2010 con s.m.i..
3. L'Ente garantisce una serie di prestazioni quali, tra le altre: l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro non coperti da altri specifici istituti l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale; nonché l'integrazione di particolari prestazioni sociali quali l'indennità di malattia, di infortunio, di maternità, delle prestazioni sanitarie in genere; l'erogazione di borse di studio agli addetti ed ai loro familiari, capaci e meritevoli degli addetti. L'Ente, inoltre, provvede al coordinamento delle procedure di certificazione.
4. L'Ente incentiva e promuove studi e ricerche di settore, progetta - anche attraverso convenzioni - iniziative per la formazione continua e la riqualificazione professionale. Censisce attraverso una specifica banca dati l'evoluzione normativa ed i contenuti degli accordi di 2º livello, curandone le analisi e la registrazione.
5. L'Ente attiva con enti pubblici e privati relazioni strutturate tanto per migliorare le conoscenze quanto per favorire l'accesso al mercato del lavoro di figure professionali inerenti alle cooperative del settore, analizzandone l'andamento occupazionale. Rileva, inoltre, i fabbisogni di personale, a livello qualitativo e quantitativo, delle cooperative del settore anche in base alle loro programmazioni di sviluppo, implementazione, ammodernamento e ristrutturazione.
6. L'Ente analizza le fasi di crisi ed avviamento delle cooperative coordinando associazioni datoriali e sindacali a livello territoriale al fine di attuare i dovuti ed opportuni interventi. A tal fine procede al monitoraggio delle deroghe di cui al presente CCNL.
7. Le prestazioni erogate dall'Ente saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione.
8. All'Ente compete la redazione del progetto e la sua verifica, nei contratti di tipo formativo, la durata con il campo di applicazione degli stessi e l'apposizione del visto di conformità.
9. In merito all'apprendistato i profili formativi saranno rimessi all'Ente bilaterale che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, la durata e la modalità, per ciascun profilo formativo, di erogazione della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
10. Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale la quota contrattuale di finanziamento e servizio è, fissata nella misura globale dello 0,25% della paga contrattuale lorda per 13 mensilità di cui lo 0,20% a carico del datore e lo 0,05% a carico del dipendente.
11. La quota contrattuale di finanziamento dell'Ente Bilaterale, una volta che lo stesso sia attivato, ha natura retributiva, pertanto la cooperativa che ne ometta il versamento è tenuta a corrispondere, in alternativa, al personale un E.D.R. di importo pari allo 0,20% della paga base conglobata. L'E.D.R. viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il TFR.
Art. 3 - Diritti sindacali, di associazione e di informazione
1. Le cooperative con più di 15 soci e/o lavoratori dipendenti, che aderiscono all'associazione datoriale firmataria del presente CCNL e/o decidano di applicarlo, riconosceranno ai componenti dell'O.S. dei lavoratori stipulante il presente CCNL le prerogative stabilite dalla Legge n. 300/1970 e s.m.i..
2. Le cooperative che occupano fino a 15 soci e/o lavoratori dipendenti che aderiscono alle associazioni datoriali stipulanti il presente CCNL e/o decidano di applicarlo, garantiranno:
a. ai lavoratori: 10 ore annue retribuite per il totale degli addetti per partecipazione alle assemblee:
b. alle RSA dell'O.S. stipulante il presente CCNL: 20 ore annue di permesso per partecipazione alle riunioni sindacali ed alle contrattazioni aziendali.
Ulteriori condizioni più favorevoli possono essere stabilite a livello aziendale
3. I lavoratori si vedranno riconosciuto, per le ore annue sopra elencate, un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Detto rimborso viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della Legge n, 402/1996 e s.m.i..
4. Le ore di permesso sindacale dovranno essere usufruite nell'ambito dell'orario di lavoro, mentre le assemblee dei lavoratori si terranno all'inizio o alla fine dell'orario stesso, tenendo possibilmente in considerazione le necessita organizzative aziendali.
5. L'assemblea si svolgerà, in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970, di norma al di fuori della cooperativa, oppure all'interno, previo accordo tra azienda ed RSA, in presenza di locali idonei.
6. La RSA, oltre che nei casi previsti nella contrattazione di 2º livello, è titolata ad incontrarsi con la cooperativa per discutere le problematiche relative a:
a. distribuitone del CCNL;
b. indumenti di lavoro;
c. programmazione dei periodi di ferie;
d. eventuale funzionamento della mensa aziendale;
e. problematiche che insorgano all'interno dell'azienda e che abbiano ricadute sui lavoratori non contemplate nella contrattazione di 2º livello.
7. Il rappresentante per la sicurezza (RLS), nelle cooperative che occupano più di 15 addetti, verrà scelto preferibilmente tra gli iscritti al sindacato e/o tra i membri della RSA. Nelle cooperative fino a 15 unità, invece, il RLS verrà designato all'interno della cooperativa stessa o individuato, anche per più cooperative/aziende in ambito territoriale o di comparto produttivo ai sensi del d.lgs. 31/2008 e s.m.i..
8. I dirigenti sindacali facenti parte degli organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali della O.S. stipulante il presente CCNL usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di:
a. 4 ore per ciascun dipendente nelle cooperative che occupano più di 15 soci e/o lavoratori dipendenti;
b. 2 ore per ciascun dipendente nelle aziende che occupano fino a 15 soci e/o lavoratori dipendenti, qualora sia costituita la RSA.
9. Tutti i permessi sindacali dovranno essere richiesti all'azienda per iscritto con almeno 2 giorni di anticipo.
10. Il numero dei distacchi sindacali, ex art. 31 della Legge n. 300/ 1970, verrà concordato in sede aziendale.
11. Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato all'O.S. stipulante il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. L'importo da trattenere deve essere comunicato all'azienda mediante l'apposita delega, allegata al presente CCNL, firmata dal socio o lavoratore dipendente.
12. Considerati i costi che il CCNL comporta per l'assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative, aderenti e non, che applichino il presente articolato, verseranno - attraverso il flusso UniEmens ed il codice W550 - all'Associazione Datoriale firmataria un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile lordo corrisposto ai soci e lavoratori dipendenti come specificato nell'apposita convenzione INPS di cui alla circolare n. 105/2003,
13. Con cadenza semestrale a livello nazionale, UNCI e le singole cooperative, informeranno l'O.S. firmataria del presente CCNL su: a) andamento e prospettive del settore; b) investimenti complessivi divisi per aree geografiche; c) contributi e finanziamenti da parte di Stato ed Enti locali; d) mutamenti causati alle cooperative da innovazioni tecnologiche e sociali; e) dati organici di struttura, produttività e competitività del settore; dati globali dell'occupazione e delle condizioni di impiego e di rapporto di lavoro articolati per età, nazionalità e sesso; f) dati sulla quantificazione e qualificazione del lavoro in outsourcing; g) dati su politica di mobilità e trasporto, con riferimento alle relazioni con la produzione e produttività, con i consumi e con la cooperazionc; h) relazioni con istituzioni pubbliche e private,
14. Ciascuna delle Parti, qualora si ravvisasse la necessita di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare,anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta. La parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 20 giorni dalla richiesta.
15. Potranno essere istituite, su iniziativa di una delle Parti, commissioni regionali e provinciali che esamineranno elementi conoscitivi globali sul processi di riorganizzazione della attività sul territorio e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'occupazione (soprattutto giovanile), alla mobilita, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale.
16. Le Parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacita di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le Parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
17. Le cooperative con più di 15 addetti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA, unitamente alle strutture territoriali dell'O.S. firmataria del presente CCNL, riguardanti i seguenti argomenti: a) andamento produttivo e piani di sviluppo; b) Investimenti programmati; c) andamento occupazionale ed organizzazione del lavoro; d) nuovi insediamenti e loro localizzazione; e) sicurezza sul lavoro; f) tipologie di contratto, anche atipiche e flessibili, utilizzate; g) costituzione di nuove cooperative e consorzi, anche a seguito di mutamenti di assetti societari; h) pari opportunità ed occupazione dei disabili; i) vertenze individuali e collettive in corso; l) contratti di apprendistato di ogni tipo attivati, scaduti, cessati e confermati nei 36 mesi precedenti; m) utilizzo dello straordinario e della banca ore.
18. Le cooperative con meno di 15 addetti, calcolati su base annuale come media forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA ove costituite o, in assenza, alle strutture territoriali dell'O.S. firmatarie del presente CCNL, sulle materie di cui al precedente comma in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di 2º livello.
Nota a verbale U.N.C.I
Ai soci lavoratori sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della Legge n. 300/1970, subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio ai sensi della Legge n. 142/2001 e s.m.i..
Art. 4 - Distribuzione del contratto
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al MLPS ed agli Enti previdenziali e assistenziali interessati. Le cooperative sono tenute a distribuirne gratuitamente copia ad ogni socio e lavoratore dipendente e ad affiggerlo nell'apposita bacheca insieme a copia dello Statuto sociale e del Regolamento interno di cui alla Legge n. 142/2001.
Art. 5 - Efficacia del contratto
1. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, dei lavoratori e sono obbligatorie per le Organizzazioni stipulanti e per quelle che decideranno autonomamente di applicarlo.
2. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle Parti stipulanti stesse.
Art. 6 - Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione
1. Le Parti si impegnano a costituire una Commissione Paritetica di Garanzia e Conciliazione (CPGC per ogni Regione o Macro-Regione (Nord, Centro, Sud/Isole) con sede scelta tra le Parti Stesse, composta pariteticamente da 1 o più componenti per ogni Organizzazione stipulante il presente CCNL.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione ed applicazione del presente CCNL e della contrattazione di 2º livello, ivi compresi i c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art, 8 della Legge n. 148/2011 e s.m.i.;
b. esaminare e risolvere le controversie relative alla natura continua o discontinua dell'attività del personale viaggiante a norma degli artt. 23 e 24 del presente CCNL;
c. tentare la bonaria composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo, individuale o collettivo, in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie, ivi compresi gli stati di agitazione sindacale anche ai fini della Legge n. 146/1990 e s.m.i.;
d. intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso di controversia fra le Parti nella contrattazione di 2º livello;
e. verificare e valutare, anche su richiesta di un singolo lavoratore, l'effettiva applicazione nelle aziende, tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli Istituti previsti dal presente CCNL, in ordine all'attuazione delle parti normativa e/o obbligatoria;
f. esaminare ed interpretare autenticamente la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
g. esaminare e risolvere ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
h. verificare e, se necessario, aggiornare la classificazione del personale, anche ai fini del P.F.I. come previsto dal presente CCNL;
i. convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali in sede sindacale in applicazione dell'art. 4. commi 16-22, della Legge n. 92/2012 e della circolare n. 18/2012 del MLPS e s.m.i.;
j. definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa indicate nel presente CCNL.
3. Al fine di agevolare e garantire la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni regionali, nonché per risolvere eventuali conflitti di ambito territoriale, verrà costituita un'apposita Commissione Nazionale di coordinamento.
Art. 7 - Composizione delle controversie individuali e collettive
1. Le Parti stipulanti, al fine di raffreddare e contenere ogni possibile controversia, individuale o collettiva relativa all'applicazione del presente CCNL, decidono congiuntamente che per i propri iscritti e/o aderenti, anche a seguito dell'innovazione introdotta dalla Legge n. 183/2010 e s.m.i., è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, a prescindere o meno della certificazione del contratto e secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali e/o collettivi, di cui alle leggi n. 604/1966, n. 108/1990, n. 223/l991 con s.m.i,, non derivanti da provvedimenti disciplinari di cui all'art, 7 Legge n 300/1970, devono essere ugualmente esperiti i tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al precedente articolo.
3. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in 4 copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla competente U.T.L ai sensi della Legge n. 533/1973 e s.m.i..
4. La parte, sia essa lavoratore che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale risulta aderente.
5. La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di Legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. L'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
6. Ai sensi dell'art. 412 c.p.c. e della Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando: a) il termine per l'emanazione del lodo, che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo diverso accordo delle parti; b) le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni; c) l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari.
7. Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale con forza di contratto tra le parti e, pertanto, non impugnabile anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto ed autenticato dagli arbitri, ha forza di Legge tra le parti ex art. 1372 c.c. ed è inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., salvo quanto disposto dall'art. 808-ter c.p.c. ed ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. su istanza della parte presso il G.U.L del tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato.
1. Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle imprese. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato collegati e/o convenzionati con le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, si conviene che essi potranno svolgere i compiti previsti dalla Legge mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessate, le quali dovranno segnalarne eventuali variazioni.
2. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole imprese le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti ne daranno tempestiva comunicazione alla direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
3. I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Albi messi a disposizione dalle imprese per le informazioni di carattere generale.
TITOLO II - Costituzione e tipologia del rapporto
Art. 9 - Assunzione e documentazione
1. L'assunzione del personale sarà effettuata a norma di Legge e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni ai sensi del d.lgs. n. 153/1997 e s.m.i,;
a. la tipologia del contratto di assunzione;
b. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata;
c. la o le Località, in cui il socio o lavoratore dipendente presterà la sua opera;
d. la categoria professionale della classificazione cui il socio o lavoratore dipendente viene assegnato, la qualifica, la mansione e la retribuzione;
e. l'indicazione dell'applicazione del presente CCNL;
f. la durata dell'eventuale periodo di prova,
g. l'indicazione dell'iscrizione del socio e/o lavoratore dipendente sul "libro unico del Lavoro" (LUL);
h. la comunicazione unica al centro per l'impiego competente tramite UNILAV o simili;
i. l'autorizzazione all'uso e trattamento dei dati personali;
j. le altre eventuali condizioni concordate e/o eventualmente previste dai regolamenti della cooperativa.
2) Per l'assunzione sono richiesti, inoltre, i seguenti documenti:
a. documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita (libretto formativo del cittadino ex art. 2, lett, i), d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i. o documento equipollente;
b. dichiarazione dell'eventuale stato di disoccupazione;
c. libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui é richiesto dalla Legge;
d. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
e. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
f. altri documenti e certificati che la cooperativa richiederà a norma di Legge.
3) Il socio o lavoratore dipendente dovrà dichiarare la sua residenza, il suo domicilio e/o la sua dimora comunicandone i successivi mutamenti, anche di breve durata, pena l'applicazione delle norme disciplinari del presente CCNL.
4) Il socio o lavoratore dipendente apprendista, all'atto dell'assunzione, dovrà produrre il titolo di studio in copia e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti, anche tramite curriculum vitae debitamente sottoscritto.
5) La cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene e restituirli entro 30 giorni dalla data della cessazione del rapporto lavorativo. Il socio o lavoratore dipendente potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda per l'accertamento del requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6) La cooperativa, all'atto dell'assunzione, dovrà rilasciare al socio copia dello Statuto e del Regolamento sociale di cui alla Legge n. 142/2001.
1) La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti periodi di effettiva prestazione lavorativa:
a. Quadri: 100 giorni;
b. livelli 7 e 6: 70 giorni;
c. livello 5: 40 giorni
d. livelli 3 e 4: 30 giorni;
e. livello 1 e 2: 25 giorni.
2) Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti senza obbligo di preavviso.
3) Per il socio coimprenditore i giorni di cui al precedente punto 1) si intendono aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti da Statuto e regolamenti della cooperativa, al fine di consentire alla stessa di verificare l'idoneità del soggetto che ha presentato formale richiesta di ammissione nella compagine sociale ai sensi della Legge n. 142/2001 e s.m.i..
4) Per i lavoratori a tempo determinato il periodo dì prova, ove coincidente con la durata del contratto, verrà ridotto di un terzo.
5) Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta scritta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata a tempo indeterminato ed il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità convenzionale di servizio.
Nota a verbale U.N.C.I.
La figura del socio in prova, inserita nella categoria speciale, rappresenta una delle novità nell'ambito cooperativo ed é strettamente legata ad un limite quantitativo che prevede il non superamento di un numero pari ad un terzo dei soci cooperatori presenti in cooperativa ed un limite temporale di prova pari a 5 anni al termine del quale si acquisiscono tutti i diritti previsti per gli altri soci. Considerando le caratteristiche delle tipologie contrattuali previste dal nostro ordinamento giuridico, quelle che possono trovare maggiore applicazione nella contrattualizzazione del socio in prova sono: a) stage o tirocinio; b) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di apprendistato professionalizzante. In entrambi le predette tipologie la cooperativa ha la possibilità di valutare se le competenze acquisite possono essere ritenute idonee all'ingresso del sodo in prova nella compagine sociale a tutti gli effetti.
1) Ferma restando la primaria necessita di perseguire un'occupazione stabile, qualora la cooperativa svolga, o debba svolgere, attività stagionali motivate da picchi di produttività legati a particolari periodi dell'anno, purché di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, dovrà richiedere all'O.S. stipulante il presente CCNL, la sottoscrizione di apposito accordo di 2º livello al fine di disciplinare le particolari problematiche derivanti dalle peculiarità delle prestazioni. Detto accordo integra quanto previsto dal D.P.R. n. 1525/1963 e s.m.i..
2) In ogni caso il numero dei soci e lavoratori dipendenti addetti alle attività stagionali non potrà essere superiore al 10% dei soci e lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da calcolarsi come media aritmetica riferita all'ultimo semestre trascorso al momento della richiesta datoriale. Detta percentuale é cumulabile con quella di cui al comma 3 del successivo art. 14.
Art. 12 - Mansioni equipollenti e superiori
1) Il socio e/o lavoratore dipendente, per esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive, può essere chiamato a svolgere mansioni diverse dalle proprie attività ordinarie e da quelle previste dal proprio livello purché non contengano condizioni peggiorative e dette mansioni siano tese all'arricchimento professionale del socio e lavoratore dipendente stesso.
2) Qualora, invece, venga previsto lo svolgimento di mansioni di livello superiore rispetto a quello di inquadramento, al socio e lavoratore dipendente dovrà essere corrisposta la retribuzione prevista per detto livello.
3) Qualora lo svolgimento delle mansioni superiori sia effettuato per un posto vacante in una funzione individuata in ambito aziendale, non abbia cioè luogo per la sostituzione di un altro socio e lavoratore dipendente con diritto alla conservazione del posto, e dovesse prolungarsi per un periodo supcriore a 3 mesi consecutivi, oppure 6 mesi frazionati nell'arco di 18 (il cui calcolo decorre dall'effettivo inizio della mansione superiore), il dipendente dovrà essere inquadrato al nuovo livello e avrà diritto alla relativa paga.
I) Il telelavoro é una forma dì organizzazione produttiva a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la cooperativa.
2) Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale e fa, pertanto, parte dell'organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione e esterno alla stessa. Il telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti di lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'impresa cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'lmpresa medesima. Per comparabile si intende il dipendente inquadrato allo stesso Livello in forza del criteri stabiliti dal presente CCNL.
3) Il telelavoro può essere di 3 tipi;
a. domiciliare se svolto nell'abitazione del telelavorista;
b. mobile se svolto attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato e a distanza se svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista ne con gli uffici aziendali.
4) Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
5) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part time e/o a tempo determinato.
6) Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano, di per sé, un'unità produttiva autonoma dell'impresa;
7) Il telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio e/o lavoratore dipendente;
8) Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio e/o lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta prospettata nel corso del rapporto di lavoro.
9) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione di 2º livello. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i dipendenti comparabili.
10) I telelavoratori hanno diritto, inoltre, ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. I soci e/o lavoratori dipendenti che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero lo status precedentemente acquisito.
11) La cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal socio e/o lavoratore dipendente per fini professionali. Provvedere, inoltre, od informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La responsabilità derivante da tali norme e regole è in capo al telelavoratore.
12) È demandata alla contrattazione di 2º livello ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
13) La cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del d.lgs. n. 31/2008 e s.m.i. relativa ai videoterminali, che delle norme vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo, quantitativo o qualitativo, può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.
14) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione di 2º livello prima dell'inizio del contratto di telelavoro. In ogni caso la cooperativa si farà carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
15) La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici necessari, é responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore conformemente alla Direttiva n. 89/391/CEE e s.m.i., alla legislazione nazionale ed al presente CCNL.
16) La contrattazione di 2º Livello regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri e:
a. l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni dell'impresa;
b. la distribuzione del carico di lavoro;
c. l'eventuale fascia di reperibilità;
d. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l'effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore socio e/o dipendente..
17) Con riferimento all'orario di lavoro, non si applicano al telelavoratore le seguenti norme previste dal d.lgs. n. 66/2003 e s.m.i.:
a. art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale);
b. art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale);
c. art. 5 (Lavoro straordinario);
d. art. 7 (Riposo giornaliero);
e. art. 8 (Pause),
f. art. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno).
18) La postazione del telelavoratore ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, cosi come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Art. 14 - Lavoro a tempo determinato
1) Le assunzioni con contratto a termine sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente CCNL. È consentita l'apposizione, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001 e s.m.i., di un termine alla durata del contratto di lavoro a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche legate all'ordinaria attività della cooperativa, quali:
a. non prevedibili punte di aumento di lavoro in determinati periodi dell'anno,
b. commesse improvvise