S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 10/05/2001, si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica"
CCNL del 10/05/2001
AUTOTRASPORTO - Confartigianato/Cisal
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10-05-2001
Lavoratori dipendenti dalle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione
Decorrenza: 01-06-2001 - 31-05-2005 (normativa); 31-05-2003 (economica)
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica" - Settore "Trasporti".
Addì, 10 maggio 2001,
tra CONFARTIGIANATO Trasporti e FAMAR-CISAL è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese della cooperazione.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro traguarda l'obiettivo di fornire una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, di cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio della competitività delle imprese, dei territori e dell'occupazione, fattori indispensabili per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione europea, finalizzate alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, che rispondono sia alle esigenze della competitività delle imprese, sia alle aspettative dei lavoratori realizzando, altresì, il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza.
Il contratto persegue, pertanto, l'obiettivo di favorire la creazione di un terreno fertile per il miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, la crescita dei livelli occupazionali, la protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi, anche per favorire la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali sul piano del lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo attivo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Le parti stipulanti ribadiscono la valenza del doppio livello di contrattazione, consapevoli che il mutato contesto internazionale dell'economia e le sfide della globalizzazione impongono l'apertura di una nuova stagione di confronto con il sindacato, per la costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali e di contrattazione che garantisca lo sviluppo, migliori la competitività anche delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, introduca formazione e innovazione, motivi i lavoratori e favorisca le esigenze di sviluppo locali.
Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo su eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al lavoro nero, ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e successive disposizioni di Legge, delle piccole e medie imprese e delle cooperative, esercenti l'autotrasporto di merci su strada per conto di terzi nonché promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI - SISTEMA CONTRATTUALE
Premesso che non sono in alcun modo in discussione l'autonomia imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta degli imprenditori, delle loro Organizzazioni e delle Organizzazioni del sindacato dei lavoratori, le parti concordano di attivare a livello nazionale, regionale o territoriale, un sistema di relazioni sindacali che consenta una approfondita conoscenza delle problematiche del settore.
Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più qualificati e consistenti livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese anche mediante l'acquisizione di nuove e più avanzate tecnologie, ristrutturazione e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti firmatarie del presente contratto, al fine di realizzare gli impegni assunti, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto fra le parti per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni, dai processi di ristrutturazione e dai mutamenti economico-sociali.
Per una corretta applicazione degli articoli del presente CCNL, laddove nei singoli commi si recita "tra le parti", per parti si intendono l'impresa e le R.S.A. laddove esistenti, ovvero, in mancanza, per parti si intendono l'impresa e i lavoratori.
Sistema contrattuale
Le parti stipulanti riconfermano la validità del doppio livello di contrattazione, articolato in un livello nazionale ed in un secondo livello da effettuarsi in ambito regionale o territoriale.
Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, la contrattazione di secondo livello potrà essere effettuata in ambito aziendale.
Con l'obiettivo di definire un nuovo assetto contrattuale che rimoduli i compiti e le attribuzioni della contrattazione nazionale e di quella di secondo livello, anche alla luce delle nuove competenze nelle materie economiche e del lavoro che le regioni saranno chiamate a gestire nell'ambito della riforma in senso federalista dello Stato, le Organizzazioni stipulanti il presente contratto convengono di istituire una apposita Commissione paritetica finalizzata alla progettazione del contenuto dei due livelli contrattuali, della durata e delle procedure per il rinnovo, in vista dell'avvio fra le parti stipulanti il presente CCNL di un esame complessivo della materia.
La Commissione dovrà, pertanto, studiare un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che garantisca lo sviluppo, migliori la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, motivi i lavoratori, introduca formazione e innovazione, aiuti a superare le difficoltà di aree e settori specifici, affinché la contrattazione collettiva divenga sempre più una risorsa per le imprese e per i lavoratori.
Vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
1. Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in casi di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
2. Permessi retribuiti
È stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulative per trimestre).
3. Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la Legge n. 146/1990 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra, attraverso il rispetto della suddetta Legge o dei Protocolli sottoscritti con le Istituzioni pubbliche nazionali.
Titolo IV - DECORRENZA - DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º giugno 2001 e avrà durata sino al 31 maggio 2005, fatte salve specifiche decorrenze e scadenze esplicitamente previste nei singoli articoli. Esso si intenderà tacitamente rinnovato, sempre che non venga disdetto da una delle parti entro 6 mesi dalla scadenza.
Al 31 maggio 2003 le parti si incontreranno per procedere all'adeguamento delle retribuzioni in coerenza con i tassi di inflazione programmata per il biennio successivo.
Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Titolo VI - INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Parte I
1. In relazione alle mansioni svolte, i prestatori di lavoro subordinato, disciplinati dal presente contratto sono inquadrati nei seguenti 8 livelli, fermo restando che la distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Livello quadri
Declaratoria - 1. Lavoratori con responsabilità direttive, discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità nel perseguire gli obiettivi prefissati.
2. Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.
Profili - Quadri
Livello quadri
1. Appartengono al 1º livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) responsabili di filiale, agenzia, doks e silos, capi servizio o capi reparto e capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
b) capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
c) capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
d) capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
e) produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgono, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda;
g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
h) cassiere principale o che sovraintenda a più casse;
i) corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno 2 lingue estere;
l) analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia;
m) incaricato della compilazione del budget aziendale;
n) responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
2º livello
1. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico amministrative specializzate caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per il loro campo di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica.
2. Appartengono al 2º livello gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non classificabili nel 1º livello.
3. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
b) contabili anche se esplicano la loro attività mediante prima nota, purché con discrezionalità ed autonomia e per tutti gli articoli della contabilità aziendale, salvo quelli di fine gestione necessari per la formazione del bilancio;
c) supervisori operativi o servizio clienti (air couriers);
d) coadiutori di spedizionieri doganali patentati, in quanto utilizzano la loro procura per conto dell'azienda da cui dipendono;
e) tariffisti per traffici internazionali, marittimi e/o terrestri o tariffisti autonomi per traffici nazionali anche se si esprimono mediante codice;
f) acquisitori di traffici internazionali e/o nazionali;
g) altri segretari di direzione;
h) cassieri e impiegati addetti prevalentemente alle casse anticipate e/o inoltri;
i) capi reparto magazzino di deposito;
l) corrispondenti in lingua italiana o estera;
m) altri contenzionisti (ad esempio gli addetti alla definizione o quanto meno alla completa istruzione delle pratiche di contenzioso relative a danni e/o avarie e/o furti e/o mancanze e/o eccedenze delle merci trasportate);
n) capi fatturisti;
o) stenodattilografi in lingua estera anche operanti con sistemi di videoscrittura;
p) impiegati con mansioni autonome incaricati del servizio paghe e/o stipendi;
q) traduttori e interpreti;
r) capo del personale di magazzino con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci;
s) impiegati addetti alle spedizioni internazionali con mansioni che comportano la conoscenza specifica delle disposizioni valutarie, commerciali e doganali del settore in cui operano, svolte con la discrezionalità propria dell'impiegato di concetto;
t) programmatori addetti alla minutazione ed alla composizione di diagrammi elementari inerenti problematiche tecniche, amministrative e commerciali; operatore CED di unità articolate;
u) telescriventisti che effettuano corrispondenza e/o traduzione in o da lingua estera (ciò con esclusione della semplice trasmissione di testo già predisposto in lingua estera);
v) esperti operanti in imprese di controllo con conoscenza completa delle tecniche di campionamento, cernita e selezione delle merci, misurazioni, calibrazioni nel loro specifico settore di attività;
w) assistenti e/o esecutori di analisi, prove chimiche, fisiche, meccaniche, organolettiche, effettuate sia in azienda che in ambienti esterni operanti in imprese di controllo;
x) addetti all'emissione in autonomia di lettere di vettura aerea.
3º livello Super
1. Appartengono al 3º livello Super gli operai aventi specifica professionalità ed alta specializzazione addetti alla guida di mezzi particolarmente impegnativi, alla riparazione di motori - sempre che siano in grado di effettuare il completo smontaggio e rimontaggio di qualsiasi parte di esso - e collaudo per l'esame complessivo della funzionalità degli automezzi; gli impiegati che esplicano attività di carattere esecutivo non rientrano nel 3º livello.
2. Appartengono al 3º livello Super:
A1) Gli operai ad esempio:
a) conducenti di autotreni o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru;
b) primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali;
c) gruisti addetti alle gru semoventi e a gru a ponte cabinate di portata maggiore di 20 tonnellate;
d) motoristi/collaudatori;
e) conducenti di automezzi addetti ai traslochi con mansioni di coordinamento della squadra.
B1) Gli impiegati ad esempio:
a) "ausiliari" dello spedizioniere doganale operante nell'ambito degli uffici doganali;
b) operatore addetto alle trilaterali automatizzate;
c) assistente alla pesatura e/o taratura delle merci con certificazione;
d) addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni;
e) addetti al controllo imballaggi con certificazione.
3º livello
1. Appartengono a questo livello gli impiegati con mansioni esecutive d'ordine che richiedono generica preparazione professionale acquisita mediante conoscenze scolastiche di base o esperienze o addestramento; gli operai che svolgono mansioni per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica capacità tecnico-pratica acquisita mediante preparazione scolastica professionale o attraverso l'esperienza o che coordinano altri lavoratori sia pure nell'ambito di procedure o di istruzioni.
2. Vengono inquadrati in questo livello:
A1) Gli impiegati ad esempio:
a) contabili d'ordine e aiuti contabili;
b) impiegati addetti alla cassa o ai prelevamenti o versamenti, con esclusione dei semplici portavalori;
c) agenti esterni consegnatari di merci con il carico-scarico e spedizioni di merci;
d) stenodattilografi anche operanti con sistemi di videoscrittura;
e) impiegati muniti di delega o di procura limitata per le operazioni ferroviarie, postali e bancarie;
f) impiegati addetti al servizio di esazione, sempreché siano autorizzati a quietanzare e a versare;
g) magazzinieri con responsabilità del carico e scarico del magazzino merci, sempreché non compiano abitualmente mansioni manuali;
h) fatturisti su tariffe già stabilite anche operanti su videoterminali;
i) compilatori di polizze di carico e lettere di vettura aerea anche operanti su videoterminali;
l) compilatori di bolle doganali;
m) fattorini con mansioni impiegatizie che prevalentemente facciano prelevamenti o versamenti in banca per l'azienda e non per terzi, pagamenti e/o incassi fatture, pagamento noli, trasporti, ecc.;
n) archivisti;
o) telefonisti esclusivi e/o centralinisti;
p) operatori su sistemi di potenzialità medio-piccola e terminalisti che eseguono operazioni di inserimento di dati per la lettura da documenti oppure che ricevono dati video o a stampa utilizzando programmi preesistenti;
q) telescriventisti in lingua italiana o su testi già predisposti in lingua estera;
r) addetti alla compilazione di lettere di vettura e/o bollette di spedizione comportante la specifica conoscenza delle procedure aggiuntive come contrassegni, anticipate e altre, anche con sistemi computerizzati.
B1) Gli operai ad esempio:
a) autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 quintali;
b) conducenti di motobarche;
c) conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica;
d) trattoristi;
e) capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali;
f) addetti a gru semoventi e a gru a ponte cabinate con portata inferiore a 20 tonnellate;
g) capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai;
h) conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali;
i) addetti al ricevimento merci e/o ribalta con controllo e rilascio documenti del o al mittente;
l) falegnami e/o imballatori;
m) conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 quintali e fino a 20 quintali e muniti di gru;
n) operai specializzati d'officina.
4º livello
1. Appartengono a questo livello gli impiegati d'ordine non inquadrabili nel 3º livello che svolgono un'attività esecutiva sulla base di procedure prestabilite e/o di istruzioni dettagliate; gli operai non inquadrabili nel 3º livello addetti a mansioni che richiedono una generica capacità tecnico-pratica acquisita attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale.
A1) Ad esempio gli impiegati d'ordine:
a) dattilografi, anche con sistemi di videoscrittura;
b) altri compilatori di lettere di vettura, bollette di spedizione, ecc., non rientranti nel 3º livello, anche con sistemi computerizzati;
c) fattorini di ufficio non rientranti nel 3º livello.
B1) Ad esempio gli operai:
a) altri capisquadra;
b) altri autisti non compresi nel 3º livello Super e nel 3º livello;
c) motocarristi;
d) magazzinieri con mansioni non impiegatizie;
e) stivatori;
f) facchini addetti ai traslochi;
g) conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 quintali;
h) operai qualificati di manutenzione e di officina.
5º livello
1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni manuali per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenza professionale di tipo elementare.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) conducenti di autocarri elettrici;
b) conducenti di carrelli elettrici;
c) chiattaioli;
d) barcaioli;
e) fattorini addetti alla presa e consegna;
f) spuntatori;
g) uomini di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia locali garage);
h) operai comuni di manutenzione di garage e di officina.
6º livello
1. Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni puramente manuali o a compiti di semplice sorveglianza o custodia per le quali occorrono semplici conoscenze professionali.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) manovali comuni, compresi quelli di officina;
b) facchini;
c) fattorini di magazzino;
d) addetti ai comuni lavori di pulizia;
e) guardiani e/o personale di custodia alla porta.
Parte II
Quadri
1. Le parti si danno atto che con la nuova definizione del livello quadri è data attuazione al disposto della Legge n. 190/1985 sui quadri intermedi.
2. In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori attribuiranno la qualifica di quadro ai lavoratori interessati a partire dal 1º luglio 1991.
3. L'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 5 della Legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività. La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa. L'azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli.
4. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno la partecipazione dei singoli quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
5. A decorrere dal 1º luglio 1991 l'indennità di funzione viene fissata in lire 100.000 mensili lorde.
6. Le parti si danno atto di assimilare - agli effetti dell'orario di lavoro - i quadri fra il personale direttivo di cui all'art. 1, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, cui fa riferimento l'art. 19.
7. Per quanto non espressamente previsto in deroga e per la parte normativa si fa riferimento a quanto previsto per l'ex 1º livello Super.
Nota a verbale - Entro il 31 dicembre 2001 le parti costituiranno una Commissione paritetica finalizzata al riesame del sistema di classificazione del personale.
Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati i minimi tabellari (in lire ed in Euro) suddivisi per qualifiche, i quali decorrono dal 1º giugno 2001.
Minimi tabellari (in lire) - Decorrenza 1º giugno 2001
Livelli | Lire |
Q | 1.880.000 |
1º | 1.709.000 |
2º | 1.496.000 |
3º S | 1.256.000 |
3º | 1.197.000 |
4º | 1.086.000 |
5º | 992.000 |
6º | 855.000 |
Minimi tabellari (in Euro: lire 1.936,27) - Decorrenza 1º giugno 2001
Livelli | Euro |
Q | 970,94 |
1º | 882,62 |
2º | 772,62 |
3º S | 648,67 |
3º | 618,20 |
4º | 560,87 |
5º | 512,32 |
6º | 441,57 |
Nei minimi tabellari di cui alla presente tabella sono assorbiti sino a concorrenza gli eventuali importi erogati a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali od in previsione del presente rinnovo.
La somma forfettaria di lire 20.000 mensili (10,33 Euro), erogata a partire dal mese di gennaio 1993 a titolo di E.d.r. non è compresa negli importi previsti a decorrere dal 1º agosto 1997. Tale somma sarà, in ogni caso, mantenuta separata all'interno della busta paga, sotto la voce E.d.r., pur considerandola utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla Legge n. 38/1986.
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 45;
3) eventuali altri elementi comunque denominati;
4) indennità di contingenza pari ai seguenti mensili:
Livello 1º Q | Lire | 1.030.512 |
Livello 1º | Lire | 1.024.993 |
Livello 2º | Lire | 1.014.950 |
Livello 3º S | Lire | 1.005.923 |
Livello 3º | Lire | 1.003.914 |
Livello 4º | Lire | 999.592 |
Livello 5º | Lire | 996.214 |
Livello 6º | Lire | 993.724 |
Livello 1º Q Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. | Euro | 532,22 |
Livello 1º | Euro | 529,36 |
Livello 2º | Euro | 524,18 |
Livello 3º S | Euro | 519,51 |
Livello 3º | Euro | 518,48 |
Livello 4º | Euro | 516,25 |
Livello 5º | Euro | 514,50 |
Livello 6º | Euro | 513,21 |
5) indennità prevista dagli accordi integrativi (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) eventuale 3º elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri di cui all'art. 8, n. 5.
2. Non fanno parte della retribuzione, le indennità di cui agli artt. 46 e 60 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 46.
3. La retribuzione giornaliera del personale di cui agli artt. 16 e 17 si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di Legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 2 punti al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
7. La retribuzione giornaliera dei lavoratori che non fruiscono della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Nota - Le parti precisano che il 3º elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito nelle seguenti misure:
Livelli | Lire | Euro |
Quadri (ex 1º super) | 41.135 | 21,24 |
1º | 41.135 | 21,24 |
2º | 37.225 | 19,22 |
3º S | 34.535 | 17,83 |
3º | 33.920 | 17,52 |
4º | 32.820 | 16,95 |
5º | 32.335 | 16,70 |
6º | 31.845 | 16,45 |
Titolo IX - MANSIONI PROMISCUE MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli; oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà) essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni del livello quadri e 1º livello e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso spetterà al lavoratore il minimo tabellare e l'indennità di contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
4. In caso di spostamento non temporaneo di consistenti aliquote di lavoratori in rapporto al numero globale del personale occupato nell'unità produttiva, l'azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle OO.SS.
5. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto del provvedimento.
6. L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta scritta.
7. L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.
Titolo X - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE VISITA MEDICA
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
a) la data di assunzione;
b) il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) la carta d'identità o documento equivalente;
b) il libretto di lavoro o documento equivalente;
c) il tesserino di codice fiscale;
d) i documenti previsti da particolari disposizioni di Legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
1. In attuazione del 2º comma dell'art. 25 della L. n. 223/1991, le parti convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista dal 1º comma della Legge citata, non si tiene conto delle seguenti assunzioni:
- lavoratori cui sia assegnata una qualificata ricompresa nei livelli quadro, 1º, 2º, nonché 3º Super e 3º limitatamente al personale viaggiante;
- lavoratori da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
2. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della L. n. 223/1991 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 25, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 6 mesi per i quadri;
- 4 mesi per gli impiegati del 1º livello;
- 3 mesi per gli impiegati del 2º livello e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nei livelli 3º Super e 3º;
- 2 mesi per gli impiegati del 3º livello Super, 3º livello e 4º livello;
- 10 giorni lavorativi per tutti gli altri lavoratori.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 13.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per i quadri e gli impiegati del 1º livello, durante il 1º mese per gli impiegati degli altri livelli e per i conducenti di autoveicoli inquadrati nel 3º livello Super e nel 3º livello, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1ª o la 2ª quindicina del mese stesso.
7. Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
8. Le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
9. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
Titolo XII - ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE NON VIAGGIANTE
1. La durata dell'orario normale di lavoro, ripartito in 5 giorni dal lunedì al venerdì è la seguente: 40 ore settimanali con il massimo di 8 ore giornaliere.
2. La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio ed il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le parti.
3. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
4. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti. Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale o territoriale.
5. Situazioni e usi già in atto a livello aziendale alla data di entrata in vigore del presente CCNL dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal precedente comma.
6. Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.Lgs. n. 626/1994.
7. L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro non uniforme per i diversi reparti produttivi, dovrà essere concordato tra le parti.
8. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2.
9. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
10. Fermo restando la durata dell'orario di lavoro prevista dal comma 1, ai lavoratori dei turni continuativi e/o sfalsati suddetti, viene accordata per ciascun turno di 8 ore, una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito d'intesa tra le parti.
11. Il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità e dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe fino a concorrenza le maggiorazioni per il lavoro straordinario. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
12. Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
13. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
14. Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale, l'intervallo di cui al precedente 4º comma potrà essere diversamente regolato previo accordo tra le parti.
15. In aggiunta ai gruppi di ore spettanti per le festività abolite ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL, vengono riconosciute 68 ore annuali complessive (8,5 gruppi di 8 ore ciascuno) da usufruire mediante permessi individuali e/o collettivi retribuiti in ragione di un anno di servizio o frazione di esso. I permessi dovranno essere usufruiti secondo modalità concordate tra le parti tenendo anche conto delle specifiche esigenze aziendali e saranno inoltre riproporzionati su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.,) fatto salvo quanto previsto dalle predette modalità concordate tra le parti. Qualora non fruiti entro l'anno di maturazione (1º gennaio-31 dicembre) decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.
16. Per i lavoratori inseriti in turni continuativi e/o orari sfalsati che godono della pausa retribuita di 30 minuti giornalieri, la predetta riduzione viene fruita di norma per il 50% con le medesime modalità previste nel precedente comma ed il restante 50%, qualora non fruito entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, verrà retribuito con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il mese di aprile successivo. Quanto sopra non si applica alle imprese che attuino la riduzione dell'orario di lavoro su base giornaliera o settimanale.
17. La riduzione di orario non si applica, fino a concorrenza, ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di riduzioni per lo stesso titolo.
18. Ai lavoratori con orario a tempo parziale, la riduzione di orario viene accordata in misura proporzionale.
Titolo XIII - ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE VIAGGIANTE
2. Le norme previste dal regolamento CEE 3820/85 del 20 dicembre 1985 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
3. Per il personale viaggiante, dei livelli 3º Super e 3º, è tempo di lavoro effettivo quello che non rientra nelle seguenti definizioni:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per l'esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell'autotreno guidato da due conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
4. I tempi specificati nelle precedenti lett. a) e b), si calcolano in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell'orario ordinario, e non concorrono al computo del lavoro straordinario. Essi si calcolano inoltre con l'esclusione dei tempi di riposo intermedio, che sono quelli in cui il lavoratore è lasciato in libertà anche fuori dal proprio domicilio e dalla sede dell'impresa, e con la facoltà di allontanarsi dall'autoveicolo, essendo sollevato dalla responsabilità di custodia del veicolo stesso e del carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 58, comma 2.
5. I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
6. Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un'ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (1 ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di Legge.
7. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell'impresa nel luogo in cui si trova l'autoveicolo essendo libero di impiegare tale tempo prima di riprendere il lavoro.
8. Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, la eventuale maggior durata del lavoro effettivo per la guida dei veicoli e l'attività complementare viene retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario nel modo seguente:
a) secondo l'attività effettivamente prestata, quale risulta dal foglio di registrazione del cronotachigrafo ovvero da altri documenti di viaggio;
b) secondo quanto previsto da accordi tra le parti interessate per la definizione anche forfettaria dei trattamenti di trasferta e del lavoro straordinario, sulla base dei parametri di seguito specificati:
- per tipi omogenei di viaggi;
- riferiti ad alcuni di essi;
- riferiti all'intera prestazione resa dagli interessati.
9. Ferma restando l'immediata applicazione di quanto stabilito nella lett. b) del presente comma, al fine di agevolare gli accordi sulla forfetizzazione verranno definite fra le parti stipulanti il presente CCNL linee-guida per l'applicazione dei trattamenti di forfetizzazione dello straordinario e dell'indennità di trasferta.
10. Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola: "Il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di compenso per il lavoro straordinario che ritiene dovuto in aggiunta a quanto previsto nel termine perentorio di 6 mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori e dalle imprese interessate.
11. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 17 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi.
12. Al personale viaggiante non si applicano le norme dell'art. 20 "Lavoro straordinario" del presente CCNL
13. In aggiunta alle 4 festività abolite spettanti ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL, al personale viaggiante sono riconosciute 8 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso. Le suddette giornate vengono riproporzionate su base annua in rapporto alle assenze non retribuite (assenze facoltative "post-partum", aspettativa, ecc.).
14. La riduzione di orario non si applica fino a concorrenza ai lavoratori che già godono, per effetto di trattamenti collettivi precedenti, di eventuali riduzioni allo stesso titolo.
15. Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l'eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di miglior favore di cui ai commi precedenti vengono assorbite fino a concorrenza.
16. L'orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3º livello e 3º livello super) si intende distribuibile fino alle 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell'ambito di 4 settimane. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei rapporti di lavoro a tempo parziale.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 48 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nei livelli 3º e 3º super il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere extraurbani e che richiedono, in linea di massima, assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 46.
18. Ai lavoratori che esercitino l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, regolamento CEE 3820/85, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 8, lett. a), e secondo quando previsto dagli eventuali accordi di cui allo stesso comma, lett. b), si applicano i criteri di retribuzione del periodo di impegno lavorativo determinati tenendo conto del periodo di guida e di riposo, di quelli del tempo a disposizione di libertà del lavoratore e delle attività specifiche previste dagli eventuali accordi.
19. Per tali lavoratori il periodo della prestazione è definito periodo di impegno lavorativo e il limite dell'orario ordinario di lavoro di 48 ore settimanali si computa al netto dei riposi intermedi di cui al comma 6, dal momento in cui il lavoratore prende servizio presso l'abituale sede di lavoro al momento in cui lo cessa, dopo il suo viaggio, nella stessa sede. L'eventuale permanenza fuori dalla sede abituale di lavoro deve essere oggetto di accordo tra le parti.
20. Tutte le ore prestate oltre il limite di cui al comma 1 saranno retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario nei modi previsti.
Titolo XIV - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si darà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi, la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in 5 giornate dal martedì al sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
Le parti si danno atto che nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (regolamento per l'applicazione del regio decreto-Legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla Direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello del 1º livello.
Nelle realtà locali ove per accordi collettivi siano stabilite ulteriori limitazioni al nastro lavorativo di cui al comma 2 dell'articolo di cui sopra, le parti interessate si incontreranno per esaminare le modalità di applicazione delle norme relative alla riduzione di orario di cui ai commi 15 e 16 dell'art. 16, che sono state condizionate al rispetto di tale nastro lavorativo.
Titolo XV - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00.
3. È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito in turni regolari e alternativi.
4. È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 10.
Lavoro notturno (escluso il personale viaggiante ex artt. 46 e 47):
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%;
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%;
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%.
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
c) lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale): maggiorazione 50%.
Titolo XVI - LAVORO STRAORDINARIO
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale. Esso non può superare le 17 ore mensili individuali.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dagli artt. 16 e 17.
4. È considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali il riposo cade in altro giorno; per questi è lavoro straordinario festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. È, altresì, considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lett. b) dell'art. 32.
5. È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle ore 6,00.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 10:
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nelle giornate dal lunedì al venerdì: maggiorazione 30%;
- lavoro straordinario feriale diurno prestato nella giornata del sabato: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.
7. Le suddette percentuali, come pure quelle dell'art. 19 non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore salvo che per il guardiano per il quale potranno cumularsi con la percentuale di maggiorazione prevista dall'art. 19 per il lavoro notturno.
8. Agli effetti del presente articolo, nonché del precedente articolo, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 170. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in base a provvigioni o commissioni, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso della retribuzione mensile di cui all'art. 10.
9. Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
10. Le aziende comunicheranno mensilmente alle OO.SS., se richiesto, le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11. La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
Titolo XVII - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23.
2. Possono essere conclusi, nel campo dell'autotrasporto e della spedizione, contratti di lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari dall'intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 è consentita la conclusione di contratti a termine nei seguenti casi:
- esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;
- commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
- manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
- incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- esecuzione di un servizio e/o di appalto definiti o predeterminati nel tempo.
4. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali.
5. Le evenienze di cui sopra e le relative necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame preventivo tra le parti stipulanti il presente CCNL
6. In caso di richiesta da parte delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, le assunzioni con contratto a termine e i motivi che le hanno indotte formeranno oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali medesime, che potrà essere data anche tramite l'Associazione imprenditoriale cui l'azienda aderisce.
7. I contratti a termine, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere conclusi entro la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, ovvero, in caso di imprese che occupano fino a 8 lavoratori, fino ad un massimo di 3 unità.
8. Se dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
9. La durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al Fondo di previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3 mesi.
Nota a verbale - In considerazione della prossima emanazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 1999/70/CE del Consiglio 28 giugno 1999 sui contratti a tempo determinato, le parti convengono di incontrarsi entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento legislativo in questione, per armonizzare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni legislative.
Titolo XVIII - LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dagli artt. 16 e 17 del presente contratto e regolato dalle vigenti norme di Legge in materia.
2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
3. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 ore settimanali. Per le aziende che occupano fino a 8 lavoratori dipendenti, possono essere assunti con contratto a tempo parziale fino a tre unità;
f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito;
g) applicazione sia per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia per quelli a tempo determinato.
4. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, lo stesso potrà avere anche durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 56/1987, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
5. Per le causali obiettive di seguito indicate, può essere previsto nel rapporto a tempo parziale, un tempo di lavoro oltre il normale orario, previsto nel contratto (lavoro supplementare), fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare.
6. Le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare sono le seguenti:
- esigenze di servizio legate a particolari periodi annuali;
- commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
- manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
- incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti;
- esecuzione di un servizio e/o di appalto definiti o predeterminati nel tempo.
7. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno è consentita, durante tali periodi, l'effettuazione di lavoro straordinario.
8. Per contratti a tempo parziale con orari diversi su base giornaliera o su base annua le quantità di ore in aggiunta saranno proporzionate all'orario stabilito, sui singoli contratti, tenendo conto del parametro 8 ore mensili per 20 ore settimanali.
9. Per tale lavoro verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione del 15%.
10. Nel contratto individuale deve essere indicata la norma relativa al superamento dell'orario previsto nel contratto.
Titolo XIX - TUTELA DELLE PERSONE HANDICAPPATE
Nello spirito e con l'obiettivo di realizzare una compiuta tutela dei lavoratori portatori di handicap, nonché dei lavoratori che assistono persone con handicap grave, le parti stipulanti il presente CCNL ribadiscono la piena applicazione delle previsioni di Legge in materia stabilite dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 53/2000, così come interpretate dalle disposizioni attuative dettate dal Ministero del lavoro e dall'INPS.
Conseguentemente, le suddette parti, in relazione alle novità in materia introdotte dalla citata Legge n. 53/2000 e dalla prassi amministrativa, considerata anche la recente entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 51 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53", ferma restando l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni, si incontreranno entro il 30 settembre 2001 al fine di definire un articolato contrattuale riepilogativo dei diritti dei lavoratori in materia.
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3º anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del 3º anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3º grado, convivente, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata Legge n. 1204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7, nonché quelle contenute negli artt. 7 ed 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine entro il 3º grado, handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti.
Titolo XX - TUTELA DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI
1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari ed inserimento-mantenimento nella realtà produttiva.
1.1. Tali Comitati si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2. Le parti esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti od orari particolari.
4. I Comitati bilaterali di cui al punto 1, su segnalazione delle strutture terapeutiche, si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5. Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2 i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 56/1987.
Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede a programmi terapeutici e riabilitativi presso i Servizi sanitari delle UUSSLL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi.
A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore dovrà altresì presentare adeguata documentazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda il servizio entro 7 giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione del servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di Legge e/o di contratto. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato. Quanto sopra previsto non si applica al personale viaggiante.
La disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane e piccole e medie imprese esercenti attività di autotrasporto e spedizioni merci è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni della presente regolamentazione. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di Legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono, per gli apprendisti, le norme del presente CCNL
Periodo di prova
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Il periodo di prova degli apprendisti, sia operai che impiegati nei vari profili professionali, è pari a 4 settimane. Durante tale periodo ciascuna delle parti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Durata dell'apprendistato e relativo inquadramento
La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto è stabilita in:
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 4º e 5º nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3º e 3º super;
- 36 mesi per gli apprendisti non autisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3º e 3º super;
- 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º.
Per gli apprendisti in possesso di diploma conseguito presso istituto professionale ovvero di scuola media superiore o di qualifica professionale inerente la professionalità da acquisire, le durate dei contratti di apprendistato sono così ridotte:
- 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli 3º e 3º super;
- 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2º.
Retribuzione
La retribuzione è determinata in percentuale sulla paga base contrattuale (composta da minimo tabellare, contingenza, E.d.r.) previsto per la rispettiva categoria.
Contratto 24 mesi
Dal 1º al 12º mese compreso | 70% |
Dal 13º al 24º mese compreso | 90% |
Contratto 36 mesi
Dal 1º mese al 12º compreso | 70% |
Dal 13º mese al 24º compreso | 85% |
Dal 25º mese al 36º compreso | 95% |
Contratto 48 mesi
Dal 1º mese al 12º compreso | 70% |
Dal 13º mese al 24º compreso | 80% |
Dal 25º mese al 36º compreso | 85% |
Dal 37º mese al 48º compreso | 95% |
Ferie
Agli apprendisti di età non superiore ai 18 anni verrà riconosciuto un periodo di ferie pari a 30 giorni di calendario per ogni anno di servizio. Per gli apprendisti con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito dal presente CCNL
Malattia - Infortunio - Cure termali
Sono confermate le previsioni di cui all'art. 42.
Attività formativa
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base delle vigenti disposizioni di Legge in materia, nonché della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica l'attività formativa è pari a 40 ore.
Per gli apprendisti autisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di atteståto di qualifica, in considerazione della peculiarità di tale profilo professionale, l'attività formativa è pari a 80 ore.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali delle attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Contenuti
Per la formazione degli apprendisti ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1999, attuativo dell'art. 16 della Legge n. 196/1997, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL
Le attività formative sono articolate in contenuti sia a carattere trasversale, sia a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale, sia quelli a carattere professionalizzante, andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A) e B) del decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, saranno coerenti con gli obiettivi formativi definiti nel decreto ministeriale 20 maggio 1999.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche-matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Titolo XXIII - LAVORATORI STUDENTI
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti.
4. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Titolo XXIV -- CONTRATTO DI INSERIMENTO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori extracomunitari valgono le norme di Legge e del presente CCNL
Titolo XXV - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Le parti si incontreranno al fine di sperimentare azioni positive. A tale scopo saranno costituiti Comitati tra OO.SS. ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di Legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 31, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il 3º giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
1. Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all'art. ___;
b) 1e seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Pasqua (mobile);
4) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
5) Anniversario Liberazione (25 aprile);
6) Festa del lavoro (1º maggio);
7) Festa della Repubblica (2 giugno);
8) Assunzione (15 agosto);
9) Ognissanti (1º novembre);
10) Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) S. Natale (25 dicembre);
12) S. Stefano (26 dicembre);
13) Festa del Santo Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un'altra festività da concordarsi tra l'azienda e le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono. Fermo restando il minimo di 13 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra. In quelle località, in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festività, verrà stabilita un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime;
c) il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.
2. Per le festività di cui al punto b) escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base a 1/22 di quella mensile.
3. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, s1a in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi.
4. Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
5. Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo, in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo.
6. In caso di prestazione lavorativa nelle festività elencate nella lett. b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste dall'art. 19.
7. L'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato venga considerata giornata festiva.
1. Quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla Legge n. 54/1977, verranno fruite dai lavoratori in ragione d'anno (1º gennaio-31 dicembre).
2. Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto tra le parti, diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio successivo.
4. Per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla 1ª domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Titolo XXVII - ASSENZE E PERMESSI
1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3. In ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dell'annuale periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
4. Le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 2 giorni; di 3 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5. Le aziende concederanno inoltre i permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli per il minimo di un giorno.
TITOLO XXVIII - SOSPENSIONE - SOSTE RIDUZIONE D'ORARIO - RECUPERI
1. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
a) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
b) per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la 1ª giornata di sospensione;
c) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati non sarà dovuta alcuna retribuzione.
2. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di licenziamento.
3. È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per l'interruzione di lavoro concordata fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
1. Qualora siano preventivamente concordati tra le parti periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro, l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario settimanale, dandone comunicazione ai lavoratori con congruo anticipo.
2. La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3. La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità, non potrà superare complessivamente le 150 ore annue e sarà recuperata mediante l'assegnazione di corrispondenti permessi retribuiti compensativi, anche individuali, sulla base di programmi prestabiliti a livello aziendale, tenuto conto dei periodi di minor intensità produttiva.
4. In regime di flessibilità, per ogni ora prestata oltre il normale orario settimanale, fermo restando la compensazione di cui al precedente comma, verrà corrisposta una quota pari al 17% della paga oraria globale, con la retribuzione dello stesso mese in cui è avvenuta la maggiore prestazione.
5. I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dall'effettuazione della maggiore prestazione settimanale.
6. Qualora detti permessi non venissero goduti entro la data massima prevista, al lavoratore spetterà con il periodo di paga in corso al momento della scadenza, la relativa retribuzione maggiorata di una percentuale pari alla differenza intercorrente fra la percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario che sarebbe spettata ed il 17% già erogato. Uguale trattamento spetterà al lavoratore che non abbia potuto godere dei permessi compensativi a causa della risoluzione del rapporto; in tal caso il pagamento sarà dovuto con le spettanze di fine lavoro.
7. Qualora i riposi compensativi siano goduti anticipatamente alla correlativa maggior prestazione lavorativa, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore non sarà effettuata alcuna trattenuta a fronte dei riposi compensativi di cui sopra né gli stessi potranno essere compensati con permessi dovuti ad altro titolo. Qualora il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua volontà (malattia, infortunio, maternità, ecc.) non abbia potuto rendere la maggior controprestazione lavorativa, la stessa potrà essere effettuata al termine della causa impeditiva, purché nell'ambito dei programmi prestabiliti per la flessibilità.
8. Ai lavoratori che, per comprovate necessità, non fosse possibile osservare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
9. In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate ad incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di cinque settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su sei giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale di lavoro nelle precedenti o successive otto settimane.
10. Tale deroga potrà essere attivata, di norma, per una sola volta nell'anno.
11. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
12. In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere col limite di 200 ore cumulative nell'anno.
13. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Titolo XXX - CONGEDO PER MATRIMONIO
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, per gli impiegati e gli operai decorrerà la normale retribuzione mensile.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i lavoratori dipendenti con contratto a termine.
I giorni di congedo matrimoniale non saranno computati nel periodo delle ferie annuali.
Titolo XXXI - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della Legge 3 maggio 1955, n. 370, ed il periodo passato sotto le armi viene computato nell'anzianità di servizio.
3. Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
4. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle Organizzazioni del volontariato iscritte ai registri previsti dalla Legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
2. Entro il 30 settembre 2001 saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Titolo XXXII - TUTELA DELLA MATERNITÀ
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 1971, n. 1204, al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 ed alla L. n. 53/2000, sulla tutela delle lavoratrici madri, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere, ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. ___, di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di Legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 4 mesi della sua assenza, l'80% di essa per il 5º mese ed il 50% di essa per il 6º mese.
2. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art. 28, L. n. 1204, ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge.
3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lett. a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. ___ del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
Nota a verbale - Le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2001 per armonizzare il presente articolo con le vigenti norme di Legge e regolamentari.
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1º gennaio-31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
2. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie, tanto per il personale non viaggiante, quanto per il personale viaggiate di cui all'art. 17.
3. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al 2º decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
8. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
9. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso spese (comprovate documentariamente) derivatigli dall'interruzione o dallo spostamento.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta.
12. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
13. I lavoratori che non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1º gennaio-31 dicembre), computando come ferie anche la giornata di sabato, ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall'anzianità di servizio.
14. Con il 3º comma del presente articolo, il diritto di godimento delle ferie maturate nell'anno solare di assunzione si intende dovuto anche per i lavoratori che non abbiano un anno di anzianità.
Titolo XXXIV - MALATTIA - INFORTUNIO - CURE TERMALI
A) Malattia
1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali.
2. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il 2º giorno successivo a quello del suo rilascio.
4. Nel caso in cui il 2º giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al 1º giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo Tbc, tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il 2º giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo t.f.r. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del t.f.r.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di Legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ed eventuali successivi provvedimenti normativi).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'Autorità di pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni, mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lett. A) commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di comporto previsti dai commi 8 e 9 della lett. A) del presente articolo.
7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAIL, deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale;
- per il caso d'invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
8. Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni dei commi 5 e 6 qui sopra riportati.
C) Malattie professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di Legge (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative ed economiche comuni
1. Per quanto riguarda il controllo delle assenze si richiama l'art. 5 della Legge n. 300/1970, nonché la Legge n. 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento, a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di Legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia e di infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede nei termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
1. Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8, lett. A) del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
a) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
b) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
3. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente.
4. La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, indennità disagio, ecc.) che in forza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
5. La parte di indennità afferente i ratei di 13ª e 14ª mensilità, e ove trattasi di indennità INAIL, anche quella afferente le ferie e i riposi compensativi, sarà trattenuta dall'azienda in quanto poi tali istituti non potranno subire in nessun caso alcuna decurtazione all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
6. Resta inteso che qualora la parte di indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote di integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamento, né a ritenute.
7. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del 2º periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Cure termali
1. Le assenze per cure termali, così come individuate dalle vigenti disposizioni di Legge, concesse dagli Enti a proprio carico, danno luogo al seguente trattamento: al lavoratore autorizzato con motivata prescrizione dai competenti Organismi sanitari, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative non dilazionabili, secondo le vigenti disposizioni, ad effettuare un ciclo di cure idrotermali nell'anno (per un massimo di 2 settimane) sarà applicato per ogni giornata di assenza il trattamento economico di malattia di cui al comma 1 delle "Disposizioni economiche comuni" del presente articolo nella misura del 90% della retribuzione.
2. La domanda all'azienda dovrà essere avanzata con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del previsto periodo di cure, onde consentire di richiedere al lavoratore eventuali integrazioni all'accertamento dei predetti requisiti presso le competenti strutture pubbliche, qualora gli stessi non risultino chiaramente indicati nella certificazione prodotta.
3. Ove la certificazione sanitaria rilasciata dai competenti Organismi non contenga esplicita dichiarazione di accertata indifferibilità del ciclo autorizzato, le cure termali verranno effettuate nei giorni che dovranno essere concordati tra il lavoratore e l'azienda in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, in un arco di tempo non superiore a 3 mesi dalla data della richiesta presentata dall'azienda.
Titolo XXXV - MENSILITÀ SUPPLEMENTARE (TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA)
1. L'azienda corrisponderà una 13ª mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste dall'art. 10. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
3. La 13ª mensilità va computata agli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva di preavviso.
4. Le sospensioni della prestazione di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti, saranno considerate valide e quindi computate ai fini della liquidazione della 13ª mensilità.
1. L'azienda corrisponderà una 14ª mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dall'art. 10.
2. La corresponsione della suddetta 14ª mensilità avverrà entro la 1ª decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La 14ª mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1º luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La 14ª mensilità viene computata ai soli effetti del t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Le sospensioni della prestazione di lavoro, dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti, saranno considerate valide e quindi computate ai fini della liquidazione della 14ª mensilità.
Titolo XXXVI - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 8 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2. L'importo degli aumenti, espresso in lire ed in Euro, è il seguente:
Livelli | Lire |
Quadro | 60.000 |
1º | 57.000 |
2º | 52.000 |
3º S | 48.000 |
3º | 47.000 |
4º | 45.000 |
5º | 43.000 |
6º | 40.000 |
Livelli | Euro |
Quadro | 30,99 |
1º | 29,44 |
2º | 26,85 |
3º S | 24,79 |
3º | 24,27 |
4º | 23,24 |
5º | 22,21 |
6º | 20,66 |
3. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal 1º giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
6. Il lavoratore avrà diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo di otto.
7. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
8. Per i lavoratori assunti successivamente al 1º giugno 2001 il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità viene fissato a 5 scatti.
Titolo XXXVII - RIMBORSO SPESE - INDENNITÀ EQUIVALENTI INDENNITÀ DI DISAGIO
1. Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio - fatta eccezione per il personale di cui al comma 3 - l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della 1ª classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi:
1) prima colazione | lire | 4.000 | Euro | 2,06 |
2) pranzo | lire | 43.000 | Euro | 22,21 |
3) cena | lire | 43.000 | Euro | 22,21 |
4) pernottamento | lire | 100.000 | Euro | 51,64 |
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lett. b) è dovuto anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori della sede di lavoro per l'intervallo di cui al comma 5 dell'art. 16, ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l'orario prestabilito.
2. Per le missioni di durata superiore a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle particolarità delle missioni stesse.
3. Il personale viaggiante di cui all'art. 17, comma 16, nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure in relazione al tempo trascorso in territorio extraurbano.
1) per i servizi in territorio nazionale: | ||||
dalle 6 alle 12 ore | lire | 35.000 | Euro | 18,07 |
dalle 12 alle 18 ore | lire | 54.000 | Euro | 27,89 |
dalle 18 alle 24 ore | lire | 68.000 | Euro | 35,12 |
2) per i servizi in territorio estero | ||||
dalle 6 alle 12 ore | lire | 49.000 | Euro | 25,31 |
dalle 12 alle 18 ore | lire | 71.000 | Euro | 36,67 |
dalle 18 alle 24 ore | lire | 100.000 | Euro | 51,64 |
4. Le misure per l'indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti.
5. L'indennità di trasferta contrattuale e nelle suddette misure forfettarie ha natura risarcitoria a tutti gli effetti, e viene erogata per rimborsare le spese che il lavoratore sostiene nell'interesse dell'imprenditore e per l'esercizio delle mansioni a lui affidate.
6. Tale indennità, anche se dovuta in modo continuativo, mantiene la propria natura risarcitoria, nei limiti dei valori giornalieri esenti dall'IRPEF.
7. Le differenze in più rispetto a tali valori dell'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale.
8. Il personale che compie servizi extra urbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative.
9. Nell'ipotesi di più servizi extra urbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un'ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale dalle 18,30 alle 21,30.
10. Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo.
11. Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di cui ai precedenti artt. 19 e 20 essendo concordata l'indennità di disagio di cui all'art. 47.
12. I conducenti delle imprese di trasporto non sono lavoratori trasfertisti, essendo assunti in una sede fissa di lavoro dalla quale partono e che può cambiare solo per effetto di trasferimento in senso formale in un'altra sede, la quale è sempre fissa per l'esercizio di attività.
Il lavoratore cui spetta l'indennità di trasferta ha diritto all'indennità di disagio di lire 1.800 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno. L'indennità di disagio ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del t.f.r.
Titolo XXXVIII - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
1. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 50 (Preavviso) e 51 (t.f.r.) devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il 3º grado ed agli affini entro il 2º grado (artt. da 74 a 78, cod. civ.) fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
2. Non sono però deducibili le somme spettanti per il Fondo di previdenza previsto dall'art. 62 del presente contratto ed eventualmente anche per il trattamento di previdenza di cui al contratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo previdenza industria), nonché il trattamento assicurativo di cui all'art. 42.
3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa, la 14ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore defunto in caso di normale licenziamento.
4. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno stabilito giudizialmente.
5. In mancanza delle persone indicate nel 1ºcomma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
6. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Raccomandazione a verbale - In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Titolo XXXIX - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'azienda o della cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore dipendente che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Titolo XL - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PREAVVISO
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i 5 anni di servizio:
- mesi 2 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del 1º livello;
- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati del 2º livello;
- mesi 1 per gli impiegati degli altri livelli;
b) per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non 10:
- mesi 3 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del 1º livello;
- mesi 2 per gli impiegati del 2º livello;
- mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati degli altri livelli;
c) per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
- mesi 4 e 15 giorni per i quadri e gli impiegati del 1º livello;
- mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati del 2º livello;
- mesi 2 per gli impiegati degli altri livelli.
2. Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
3. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà;
d) per gli operai non in prova, 6 giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana;
e) per il personale viaggiante del 3º livello e del 3º livello Super non in prova, 30 giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
4. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
5. Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
6. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
7. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8. Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione.
9. L'orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.
10. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Titolo XLI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
2. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del t.f.r. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- indennità di contingenza;
- premio di operosità e compensi non occasionali, di natura esclusivamente retributiva, eventualmente previsti da accordi collettivi integrativi locali;
- eventuale indennità di mensa nelle località ove esista;
- 13ª e 14ª mensilità;
- parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 46;
- indennità di disagio a norma dell'art. 47;
- eventuale 3º elemento di cui al punto 6 dell'art. 10;
- indennità di funzione per i quadri.
3. Per quanto riguarda i lavoratori operanti all'estero il calcolo della quota annua da accantonare sarà effettuato a far data dal 1º agosto 1982, nel rispetto dei criteri sopra indicati, sulla base della retribuzione che avrebbero percepito in Italia, con ciò non innovando rispetto a quanto stabilito prima dell'entrata in vigore della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Titolo XLII - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA
1. La cessione e la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun dipendente di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare "ex novo" un altro rapporto di lavoro.
2. Per accordo sindacale con le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti può essere convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente liquidazione.
3. Devono comunque essere rispettate le procedure previste dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).
Titolo XLIII - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
1. Le aziende forniranno una volta l'anno, a proprie spese, 2 tute o 2 completi di 2 pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, uno invernale ed uno estivo.
2. Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro 3 mesi dall'assegnazione dell'indumento, lo stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50% del prezzo di acquisto.
3. L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
4. Le aziende che intendono far indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve, durante il servizio, vestire la tenuta fornitagli.
Titolo XLIV - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende e nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla Legge e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda e la cooperativa forniranno gratuitamente idonei mezzi protettivi osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori dipendenti;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti durante il lavoro.
È proibito al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso aziende o cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Titolo XLVI - RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendente non appena l'azienda e la cooperativa ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci %) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
Titolo XLVII - CODICE DISCIPLINARE
1) Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
2. Sia il datore di lavoro (o chi lo rappresenta) che il lavoratore devono nei reciproci rapporti usare modi educati nel pieno rispetto della loro dignità e dei loro diritti.
2) Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di previdenza sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
3. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta, durante il lavoro, lievi mancanze;
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di Legge, della presenza;
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
4. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.
9. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'Associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3º membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
10. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
11. Se l'impresa adisce l'Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
12. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
13. È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
14. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli.
15. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
16. Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione "kasko", deve comunicare ai lavoratori le condizioni dell'assicurazione.
17. Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.
3) Licenziamenti
1. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del codice civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, e 11 maggio 1990, n. 108.
2. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 7.
3. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Titolo XLVIII - RESPONSABILITÀ DELL'AUTISTA E DEL PERSONALE DI SCORTA
1. L'autista non deve essere comandato, né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2. L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda ed adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni ai veicoli e alle merci.
1. L'autista al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso, percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Il datore di lavoro provvederà ad assicurare a sue spese l'autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di 6 mesi.
3. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 51, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Titolo L - INDENNITÀ DI CASSA E MANEGGIO DENARO
1. All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa nella misura del 5% della retribuzione globale mensile.
2. Agli altri lavoratori, che hanno normalmente maneggio di denaro, verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 4% della retribuzione globale mensile.
3. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
4. Le somme anticipate dalle aziende ai lavoratori in trasferta a titolo di fondo spese non sono da considerarsi ai fini della corresponsione dell'indennità di cassa per maneggio denaro.
Titolo LI - COMMISSIONE INTERPRETATIVA NAZIONALE
Le eventuali divergenze che dovessero insorgere dall'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno definite da una Commissione paritetica nazionale composta da membri nominati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali stipulanti il presente CCNL
Titolo LII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le parti si incontreranno, entro il 31 dicembre 2001, per dare applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 80/1998 e successive modifiche e integrazioni in tema di conciliazione e arbitrato.
Titolo LIII - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti convengono sull'attuazione di forme di previdenza complementare per i lavoratori delle piccole-medie imprese e dell'artigianato dell'autotrasporto merci e dei settori affini ricompresi nella sfera di applicazione del presente CCNL
A tal fine viene costituita tra le parti firmatarie una Commissione paritetica con il compito di elaborare un progetto di fattibilità, secondo le disposizioni di Legge e le eventuali intese interconfederali, e facendo riferimento, per il settore artigiano, ai fondi già costituiti o costituendi.
Nell'ambito di tale progetto verranno altresì prospettate le misure della contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché la quota di t.f.r., secondo le indicazioni contenute nella disciplina vigente.
Le parti convengono, in via eccezionale, al fine di dare copertura al periodo di carenza contrattuale 1º gennaio 1999-31 maggio 2001, l'erogazione di un importo forfettario lordo "una tantum" "pro-capite", da riconoscere ai soli lavoratori in forza alla data del 1º giugno 2001, di lire 2.140.000 (1.105,22) lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo 1º gennaio 1999-31 maggio 2001.
Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", lavoratori part-time.
In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa.
A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni, vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del t.f.r.
Il suddetto importo verrà erogato in quattro rate di pari importo, ognuna di lire 535.000 (276,30 Euro) rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto 2001, novembre 2001, febbraio 2002 e maggio 2002.
Dagli importi di "una tantum", dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di indennità di vacanza contrattuale, quelle eventualmente corrisposte a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali, a titolo di "una tantum" e, comunque, a qualsiasi titolo a tal fine corrisposte.
Sulla base delle intese intercorse in occasione della stipula del CCNL per le imprese e i lavoratori dipendenti dei settori autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di lire 35.000 sulla retribuzione del mese di settembre 2001 per la realizzazione e diffusione del testo contrattuale;
2) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 10 settembre 2001 il testo del presente articolo, con ogni adeguato mezzo, preferibilmente mediante affissione;
3) entro il termine perentorio del 20 settembre 2001 il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda;
4) la materia in oggetto è di competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
5) le imprese consegneranno copia del contratto ai lavoratori ai quali è stata effettuata la trattenuta di cui al presente articolo;
6) di norma, salvo diversa pattuizione tra le parti intervenuta a livello regionale, il testo contrattuale sarà distribuito alle imprese dalle OO.AA. sulla base delle quote versate e della documentazione pervenuta.
Protocollo aggiuntivo sulle quote di servizio - Con riferimento al Protocollo sulle modalità di effettuazione delle ritenute della quota contrattuale ordinaria per attività svolte per la realizzazione del testo contrattuale e sua diffusione, contenuto nel CCNL 10 maggio 2001 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese artigiane, piccole e medie imprese e cooperative dei settori autotrasporto e spedizione merci, si precisa che dal monte importi versati a tale titolo, una quota pari a lire 15.000 per lavoratore che abbia effettuato il versamento, sarà ristornata da CONFARTIGIANATO-Trasporti alla FAMAR-CISAL sul c/c bancario dalla stessa indicato.