S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 10/05/2001, si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica"
CCNL del 10/05/2001
AUTOTRASPORTO - Confartigianato/Cisal
Contratto collettivo nazionale di lavoro 10-05-2001
Lavoratori dipendenti dalle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e della cooperazione
Decorrenza: 01-06-2001 - 31-05-2005 (normativa); 31-05-2003 (economica)
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL: "Autotrasporto merci e logistica" - Settore "Trasporti".
Addì, 10 maggio 2001,
tra CONFARTIGIANATO Trasporti e FAMAR-CISAL è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dalle imprese di autotrasporto e spedizione merci dell'artigianato, delle piccole e medie imprese della cooperazione.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro traguarda l'obiettivo di fornire una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, di cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio della competitività delle imprese, dei territori e dell'occupazione, fattori indispensabili per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall'Unione europea, finalizzate alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, che rispondono sia alle esigenze della competitività delle imprese, sia alle aspettative dei lavoratori realizzando, altresì, il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza.
Il contratto persegue, pertanto, l'obiettivo di favorire la creazione di un terreno fertile per il miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, la crescita dei livelli occupazionali, la protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi, anche per favorire la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali sul piano del lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie affermano il loro ruolo attivo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Le parti stipulanti ribadiscono la valenza del doppio livello di contrattazione, consapevoli che il mutato contesto internazionale dell'economia e le sfide della globalizzazione impongono l'apertura di una nuova stagione di confronto con il sindacato, per la costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali e di contrattazione che garantisca lo sviluppo, migliori la competitività anche delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, introduca formazione e innovazione, motivi i lavoratori e favorisca le esigenze di sviluppo locali.
Le parti, infine, si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo su eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al lavoro nero, ed allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese artigiane, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e successive disposizioni di Legge, delle piccole e medie imprese e delle cooperative, esercenti l'autotrasporto di merci su strada per conto di terzi nonché promiscuamente, le attività di spedizione ed i servizi ausiliari del trasporto.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI - SISTEMA CONTRATTUALE
Premesso che non sono in alcun modo in discussione l'autonomia imprenditoriale e le rispettive e distinte responsabilità di scelta degli imprenditori, delle loro Organizzazioni e delle Organizzazioni del sindacato dei lavoratori, le parti concordano di attivare a livello nazionale, regionale o territoriale, un sistema di relazioni sindacali che consenta una approfondita conoscenza delle problematiche del settore.
Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più qualificati e consistenti livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese anche mediante l'acquisizione di nuove e più avanzate tecnologie, ristrutturazione e il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti firmatarie del presente contratto, al fine di realizzare gli impegni assunti, concordano sull'individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto fra le parti per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni, dai processi di ristrutturazione e dai mutamenti economico-sociali.
Per una corretta applicazione degli articoli del presente CCNL, laddove nei singoli commi si recita "tra le parti", per parti si intendono l'impresa e le R.S.A. laddove esistenti, ovvero, in mancanza, per parti si intendono l'impresa e i lavoratori.
Sistema contrattuale
Le parti stipulanti riconfermano la validità del doppio livello di contrattazione, articolato in un livello nazionale ed in un secondo livello da effettuarsi in ambito regionale o territoriale.
Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, la contrattazione di secondo livello potrà essere effettuata in ambito aziendale.
Con l'obiettivo di definire un nuovo assetto contrattuale che rimoduli i compiti e le attribuzioni della contrattazione nazionale e di quella di secondo livello, anche alla luce delle nuove competenze nelle materie economiche e del lavoro che le regioni saranno chiamate a gestire nell'ambito della riforma in senso federalista dello Stato, le Organizzazioni stipulanti il presente contratto convengono di istituire una apposita Commissione paritetica finalizzata alla progettazione del contenuto dei due livelli contrattuali, della durata e delle procedure per il rinnovo, in vista dell'avvio fra le parti stipulanti il presente CCNL di un esame complessivo della materia.
La Commissione dovrà, pertanto, studiare un modello di relazioni sindacali e di contrattazione che garantisca lo sviluppo, migliori la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, motivi i lavoratori, introduca formazione e innovazione, aiuti a superare le difficoltà di aree e settori specifici, affinché la contrattazione collettiva divenga sempre più una risorsa per le imprese e per i lavoratori.
Vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
1. Assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto d'assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'impresa ma in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra il datore di lavoro ed i lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 in casi di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
2. Permessi retribuiti
È stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di Organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, occupati in imprese che abbiano almeno 8 dipendenti, compresi gli apprendisti, verranno concessi permessi nella misura di 5 ore mensili (anche cumulative per trimestre).
3. Servizi essenziali da garantire
Fermo restando il fatto che la Legge n. 146/1990 disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta Legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
b) raccolta e distribuzione del latte;
c) trasporto di animali vivi;
d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l'effettuazione dei servizi di cui sopra, attraverso il rispetto della suddetta Legge o dei Protocolli sottoscritti con le Istituzioni pubbliche nazionali.
Titolo IV - DECORRENZA - DURATA
Il presente CCNL decorre dal 1º giugno 2001 e avrà durata sino al 31 maggio 2005, fatte salve specifiche decorrenze e scadenze esplicitamente previste nei singoli articoli. Esso si intenderà tacitamente rinnovato, sempre che non venga disdetto da una delle parti entro 6 mesi dalla scadenza.
Al 31 maggio 2003 le parti si incontreranno per procedere all'adeguamento delle retribuzioni in coerenza con i tassi di inflazione programmata per il biennio successivo.
Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Titolo VI - INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Parte I
1. In relazione alle mansioni svolte, i prestatori di lavoro subordinato, disciplinati dal presente contratto sono inquadrati nei seguenti 8 livelli, fermo restando che la distinzione tra quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Livello quadri
Declaratoria - 1. Lavoratori con responsabilità direttive, discrezionalità di poteri nella gestione aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità nel perseguire gli obiettivi prefissati.
2. Lavoratori con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali dell'impresa, ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell'impresa.
Profili - Quadri
Livello quadri
1. Appartengono al 1º livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, che hanno funzioni direttive non rientranti in quelle previste per i quadri, nonché quelli aventi mansioni di concetto svolte in autonomia decisionale di particolare ampiezza e importanza, nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
2. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) responsabili di filiale, agenzia, doks e silos, capi servizio o capi reparto e capi ufficio con mansioni di analoga importanza non rientranti nel livello superiore;
b) capo contabile o contabile incaricato di compilare il bilancio di gestione dell'azienda;
c) capo tariffista di traffico nazionale e/o internazionale o tariffista autonomo per traffici internazionali;
d) capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi;
e) produttori o acquisitori di traffici internazionali che svolgono, con specifiche conoscenze tecniche, lavoro autonomo;
f) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, qualora la patente venga utilizzata per conto dell'azienda;
g) impiegati contenzionisti e segretari di direzione in quanto abbiano le funzioni specificate nella declaratoria;
h) cassiere principale o che sovraintenda a più casse;
i) corrispondente in proprio in lingue estere con padronanza di almeno 2 lingue estere;
l) analista/programmatore responsabile della conduzione di progetti in autonomia;
m) incaricato della compilazione del budget aziendale;
n) responsabile di terminal container gestito direttamente dall'azienda.
2º livello
1. Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che svolgono attività tecnico amministrative specializzate caratterizzate - sia pur nei limiti delle procedure e delle direttive valevoli per il loro campo di attività - da una limitata autonomia operativa e che richiedono una particolare preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica.
2. Appartengono al 2º livello gli impiegati di concetto, sia tecnici che amministrativi, interni od esterni, non classificabili nel 1º livello.
3. Vengono inquadrati in questo livello, a titolo di esempio:
a) altri capi reparto o capi ufficio, anche distaccati;
b) contabili anche se esplicano la loro attività median